Bruxelles, 22.6.2020

COM(2020) 254 final

2020/0121(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo che modifica l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, al fine di tenere conto dell'adesione dello Stato indipendente di Samoa e della futura adesione di altri Stati insulari del Pacifico


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.Motivi e obiettivi della proposta

La proposta di decisione del Consiglio allegata costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo che modifica l’accordo di partenariato interinale tra l'Unione europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE.

Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per accordi di partenariato economico (APE) con i paesi ACP.

Il 30 luglio 2009 l'Unione ha firmato l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra ("l'accordo"), che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico 1 . L'accordo è inteso a:

a)consentire agli Stati del Pacifico di beneficiare del migliore accesso al mercato offerto dall'UE;

b)promuovere lo sviluppo sostenibile e la graduale integrazione degli Stati del Pacifico nell'economia mondiale;

c)istituire una zona di libero scambio fra le parti basata sull'interesse comune, grazie a una progressiva liberalizzazione degli scambi realizzata nel rispetto delle norme dell'OMC applicabili e del principio di asimmetria, tenendo conto delle esigenze specifiche e dei vincoli di capacità degli Stati del Pacifico, per quanto attiene al livello degli impegni e al loro calendario;

d)stabilire gli opportuni meccanismi di risoluzione delle controversie; nonché

e)stabilire gli opportuni meccanismi istituzionali.

L'accordo è applicato a titolo provvisorio da Papua Nuova Guinea e dalla Repubblica di Figi rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014.

L'articolo 80 dell'accordo prevede la possibilità che altre Isole del Pacifico aderiscano all'accordo mediante la presentazione di un'offerta di accesso al mercato conforme all'articolo XXIV del GATT 1994. Lo Stato indipendente di Samoa ha aderito pertanto all'accordo il 21 dicembre 2018 2 e lo applica a titolo provvisorio dal 31 dicembre 2018. Sono in corso le procedure delle parti per quanto riguarda l'adesione delle Isole Salomone e del Regno di Tonga, che hanno manifestato il loro interesse ad aderire all'accordo.

In seguito all'adesione dello Stato indipendente di Samoa occorre modificare l'accordo al fine di aggiungere tale paese nell'elenco delle parti dell'accordo. Occorrerà apportare modifiche tecniche analoghe all'accordo per ogni nuova adesione di uno Stato insulare del Pacifico all'accordo.

1.2Comitato per il commercio dell'APE

L'articolo 68 dell'accordo istituisce un comitato per il commercio composto da rappresentanti delle parti (l'UE e gli Stati del Pacifico).

Il comitato per il commercio si occupa di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell'attuazione dell'accordo. Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato per il commercio può:

a)istituire e dirigere comitati o organismi speciali necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo;

b)riunirsi in qualsiasi momento previo accordo fra le parti;

c)esaminare qualsiasi questione rientrante nell'accordo e adottare gli interventi del caso nell'esercizio delle sue funzioni; e

d)adottare decisioni o formulare raccomandazioni nei casi previsti dall'accordo.

L'articolo 78 (clausola di revisione) stabilisce che il comitato per il commercio, se del caso, può riesaminare l'accordo, la sua attuazione, il suo funzionamento e i suoi risultati e formulare opportuni suggerimenti alle parti al fine di modificarlo.

Esiti della sesta e della settima riunione del comitato per il commercio

Il 24 ottobre 2018 le parti dell'accordo (UE, Papua Nuova Guinea, Figi) e lo Stato indipendente di Samoa, le Isole Salomone e Tonga in qualità di osservatori hanno proceduto a uno scambio di opinioni sulla portata delle modifiche tecniche e la procedura per l'introduzione di tali modifiche all'accordo, che si rendono necessarie in seguito ad una nuova adesione.

Le parti hanno limitato la portata delle modifiche all'aggiunta dello Stato del Pacifico aderente nell'elenco delle parti dell'accordo nonché della relativa offerta di accesso al mercato all'allegato II (dazi doganali sui prodotti originari della parte UE) dell'accordo. Per quanto riguarda la procedura, le parti hanno osservato che attualmente il comitato per il commercio non ha il potere di introdurre tali modifiche (la base giuridica dell'accordo non è sufficiente). Le parti hanno proceduto a uno scambio di opinioni sulle tre opzioni procedurali seguenti.

Prima opzione: ritenere che le modifiche in questione siano introdotte implicitamente nell'accordo in virtù di una nuova adesione (articolo 80); non occorre pertanto introdurle espressamente mediante una procedura specifica.

Seconda opzione: il comitato per il commercio potrebbe formulare una dichiarazione su come leggere l'accordo in seguito a un'adesione, per quanto riguarda le modifiche tecniche necessarie. L'articolo 68, paragrafo 4, lettera c), fornisce la base giuridica per tale dichiarazione.

Terza opzione: le parti potrebbero modificare l'articolo 80 dell'accordo per conferire al comitato per il commercio il potere di adottare le decisioni necessarie alla luce di una nuova adesione.

Il comitato per il commercio ha convenuto che la terza opzione garantirebbe la certezza del diritto e si è impegnato a raccomandare alle parti di modificare di conseguenza l'articolo 80. Tale raccomandazione è stata adottata dal comitato a seguito della settima riunione del 3 e 4 ottobre 2019, conformemente alla posizione da adottare a nome dell'Unione di cui alla decisione (UE) 2019/1707 del Consiglio del 17 giugno 2019 (GU L 260 dell'11.10.2019, pag. 45).

1.3.Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta attua l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ("accordo di partenariato ACP-UE" o "accordo di Cotonou") 3 , che costituisce la base giuridica per l'accordo di partenariato interinale.

L'adesione di altri Stati del Pacifico all'accordo rafforza il quadro giuridico delle relazioni commerciali dell'UE con i paesi partner, facilita gli scambi commerciali reciproci e l'inserimento nell'economia globale. Integra inoltre tali Stati nel regime di norme e istituzioni congiunte istituito dall'accordo.

1.4.Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'accordo di partenariato interinale è un accordo commerciale orientato allo sviluppo, che estende ai nuovi Stati aderenti l'accesso asimmetrico al mercato e consente loro di proteggere settori sensibili dalla liberalizzazione, prevedendo nel contempo un numero cospicuo di misure di salvaguardia e una clausola a tutela di industrie nascenti. L'accordo contiene inoltre disposizioni in materia di norme di origine che agevolano le esportazioni da tali paesi nell'UE. Esso contiene inoltre disposizioni in materia di sviluppo sostenibile (articolo 3), con le quali le parti ribadiscono che l'obiettivo dello sviluppo sostenibile deve costituire parte integrante delle disposizioni di detto accordo, conformemente agli obiettivi e ai principi fondamentali di cui all'accordo di Cotonou, in particolare dell'impegno generale di riduzione e, in prospettiva, di eliminazione della povertà in forme coerenti con gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile. Tali disposizioni contribuiscono all'obiettivo della coerenza delle politiche per lo sviluppo e sono conformi all'articolo 208, paragrafo 2, TFUE.

2.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

2.1.Base giuridica

La base giuridica della presente decisione del Consiglio è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v).

2.2.Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Conformemente all'articolo 3 TFUE, la politica commerciale comune è definita quale competenza esclusiva dell'Unione.

2.3.Proporzionalità

La presente proposta è necessaria al fine di attuare gli impegni internazionali dell'Unione stabiliti nell'accordo di partenariato ACP-UE, in particolare al fine di concludere nuovi accordi commerciali compatibili con le disposizioni dell'OMC che eliminino progressivamente gli ostacoli che intralciano gli scambi tra le parti e approfondiscano la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio con gli Stati del Pacifico.

2.4.Scelta dell'atto giuridico

Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

3.1.Valutazione d'impatto

Tra il 2003 e il 2007 è stata condotta una valutazione d'impatto per la sostenibilità (SIA) degli accordi di partenariato economico UE-ACP. Il capitolato d'oneri del progetto è stato pubblicato nel 2002 dalla Commissione europea nell'ambito di una gara d'appalto. Tale gara d'appalto si è conclusa con l'aggiudicazione di un contratto quadro quinquennale alla società PwC France nell'agosto 2002. Un progetto di relazione finale sulla SIA è stato presentato ai portatori di interessi europei durante l'incontro nell'ambito del dialogo con la società civile dell'UE, organizzato dalla Commissione europea il 23 marzo 2007 a Bruxelles.

3.2.Efficienza normativa e semplificazione

L'approvazione della modifica dell'accordo non è soggetta a procedure REFIT, non comporta costi per le PMI dell'Unione e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale.

3.3.Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze sulla tutela dei diritti fondamentali nell'Unione.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La decisione proposta non presenta alcuna incidenza sul bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

5.1.Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Gli articoli 1 e 2 della proposta autorizzano l'adozione e la notifica, a nome dell'Unione, delle modifiche all'accordo elencate nell'allegato della decisione.

L'articolo 3 specifica che l'adozione di modifiche all'accordo non deve essere intesa come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

L'articolo 4 stabilisce la data di entrata in vigore della decisione.

2020/0121 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo che modifica l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, al fine di tenere conto dell'adesione dello Stato indipendente di Samoa e della futura adesione di altri Stati insulari del Pacifico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per accordi di partenariato economico con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico 4 .

(2)L'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra 5 (l'"accordo"), che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico, firmato a Londra il 30 luglio 2009, è applicato a titolo provvisorio da Papua Nuova Guinea e dalla Repubblica di Figi, rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014.

(3)L'articolo 80 dell'accordo stabilisce le disposizioni relative all'adesione di altri Stati del Pacifico. Il Consiglio ha approvato l'adesione dello Stato indipendente di Samoa all'accordo con la decisione (UE) 2018/1908 del 6 dicembre 2018 6 . Lo Stato indipendente di Samoa ha aderito all'accordo il 21 dicembre 2018 e lo applica a titolo provvisorio dal 31 dicembre 2018.

(4)In seguito all'adesione dello Stato indipendente di Samoa e ai fini della certezza del diritto occorre modificare l'accordo per aggiungere tale paese nell'elenco delle parti dell'accordo. Occorrerà apportare modifiche tecniche analoghe all'accordo per ogni nuova adesione di uno Stato insulare del Pacifico all'accordo.

(5)L'articolo 68 dell'accordo istituisce un comitato per il commercio che si occupa di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell'attuazione dell'accordo. È necessario attribuire al comitato per il commercio la facoltà di decidere in merito a eventuali modifiche tecniche dell'accordo che potrebbero rendersi necessarie in seguito all'adesione di un altro Stato insulare del Pacifico.

(6)È opportuno modificare di conseguenza l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.È concluso l'accordo che modifica l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, al fine di tenere conto dell'adesione dello Stato indipendente di Samoa e della futura adesione di altri Stati insulari del Pacifico.

2.Il testo dell'accordo di modifica è accluso alla presente decisione nell'allegato I.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio, a nome dell'Unione, notifica alle parti dell'accordo la conclusione, da parte dell'Unione, dell'accordo che modifica l'accordo.

Articolo 3

Le modifiche all'accordo non sono intese come tali da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione 2009/729/CE del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (GU L 272 del 16.10.2009, pag. 1).
(2)    GU L 333 del 28.12.2018, pag. 1.
(3)    GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3. Accordo come modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).
(4)    Direttive del Consiglio per il negoziato di accordi di partenariato economico con i paesi e le regioni ACP [9930/02 (DG E II) HH/sg].
(5)    GU L 272 del 16.10.2009, pag. 2.
(6)    GU L 333 del 28.12.2018, pag. 1.

Bruxelles, 22.6.2020

COM(2020) 254 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo che modifica l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, al fine di tenere conto dell'adesione dello Stato indipendente di Samoa e della futura adesione di altri Stati insulari del Pacifico


ALLEGATO

ALLEGATO I

L'articolo 70, paragrafo 1, dell'accordo è sostituito dal seguente:

"1.    Ai fini del presente accordo per "parti contraenti" si intendono la Comunità europea, denominata "parte CE", da una parte, e Papua Nuova Guinea, la Repubblica di Figi e lo Stato indipendente di Samoa, denominati "Stati del Pacifico", dall'altra.".

All'articolo 80 dell'accordo, è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3.    Il comitato per il commercio può decidere in merito ad eventuali modifiche tecniche dell'accordo che potrebbero rendersi necessarie in seguito all'adesione di un altro Stato insulare del Pacifico.".