Bruxelles, 20.5.2020

COM(2020) 216 final

2020/0092(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in seno al Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE n. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali n. 3, 6, 7, 16 e 19, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.3. e le proposte di cinque nuovi regolamenti UNECE concernenti la sicurezza, le emissioni e l'automazione nel settore dei veicoli a motore


RELAZIONE

1.OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in seno a un gruppo di lavoro permanente operante nel quadro istituzionale delle Nazioni Unite, il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (gruppo di lavoro 29 o WP.29), in riferimento alla prevista adozione da parte di tale gruppo di lavoro di nuovi regolamenti UNECE e modifiche di regolamenti UNECE in vigore (a norma dell'accordo del 1958 riveduto), di regolamenti tecnici mondiali (GTR) UNECE (a norma dell'accordo parallelo) e di una risoluzione a norma dell'accordo del 1958 riveduto.

2.CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1.Gli accordi del 1958 e del 1998

L'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE") relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto") e l'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") hanno l'obiettivo di elaborare prescrizioni armonizzate che mirano a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'UNECE e a garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente. Per l'UE, tali accordi sono entrati in vigore rispettivamente il 24 marzo 1998 e il 15 febbraio 2000. Sono entrambi gestiti dal Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (gruppo di lavoro 29 o WP.29).

2.2. Il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - gruppo di lavoro 29 o WP.29

Il WP.29 rappresenta un quadro unico per l'armonizzazione a livello mondiale della regolamentazione sui veicoli. Si tratta di un gruppo di lavoro permanente nel quadro istituzionale delle Nazioni Unite, con un mandato specifico e un regolamento. Il WP.29 è un forum mondiale nel quale hanno luogo discussioni aperte in materia di regolamenti sui veicoli a motore. In tale ambito si sta discutendo l'attuazione dell'accordo del 1958 riveduto e dell'accordo parallelo. Ogni Stato membro delle Nazioni Unite e ogni organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati membri delle Nazioni Unite ha la facoltà di partecipare a pieno titolo alle attività del WP.29 e può diventare parte contraente degli accordi in materia di veicoli gestiti da tale gruppo di lavoro. L'Unione europea è parte di tali accordi 1 .

Le sedute del WP.29 dell'UNECE si tengono tre volte l'anno, in marzo, giugno e novembre. Per tenere conto del progresso tecnico, nel corso di ciascuna sessione possono essere adottati nuovi regolamenti UNECE, nuovi regolamenti tecnici mondiali (GTR) UNECE, modifiche di risoluzioni e regolamenti UNECE in vigore a norma dell'accordo del 1958 riveduto e modifiche di risoluzioni e GTR UNECE in vigore a norma dell'accordo parallelo. Preliminarmente a ciascuna riunione del WP.29, tali modifiche sono discusse a livello tecnico nell'ambito di appositi organi sussidiari del gruppo di lavoro.

Successivamente si procede a una votazione in seno al WP.29 (a maggioranza qualificata delle parti contraenti presenti e votanti per le proposte nell'ambito dell'accordo del 1958 riveduto e per consenso delle parti contraenti presenti e votanti per le proposte nell'ambito dell'accordo parallelo).

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione sui nuovi regolamenti e GTR e su modifiche, supplementi e rettifiche ad essi relativi è stabilita prima di ogni WP.29 da una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2.3. L'atto previsto del WP.29

Il 23 giugno 2020, nell'ambito della sua 181a sessione, il WP.29 può adottare le proposte di modifica dei regolamenti UNECE n. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 42, 44, 78, 79, 83, 93, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 e 152, la proposta di un nuovo regolamento UNECE relativo all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda l'integrità dell'impianto di alimentazione e la sicurezza del gruppo propulsore elettrico in caso di tamponamento, la proposta e la modifica di un nuovo regolamento UNECE sulle procedure di prova armonizzate a livello mondiale per i veicoli leggeri, la proposta di un nuovo regolamento UNECE recante disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la cibersicurezza e il relativo sistema di gestione, la proposta di un nuovo regolamento UNECE recante disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli aggiornamenti del software e il relativo sistema di gestione, la proposta di un nuovo regolamento UNECE recante disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda il sistema automatizzato di mantenimento della corsia, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) UNECE n. 3, 6, 7, 16 e 19 e la proposta di modifica della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli R.E.3.

.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

Il sistema del WP.29 rafforza l'armonizzazione internazionale delle norme relative ai veicoli. L'accordo del 1958 svolge un ruolo fondamentale nel conseguimento di tale obiettivo, in quanto consente ai costruttori dell'UE di operare nel rispetto di un insieme comune di regolamenti sull'omologazione sapendo che i loro prodotti saranno riconosciuti conformi alla legislazione nazionale dalle parti contraenti. Questo regime ha consentito, ad esempio, di abrogare con il regolamento (CE) n. 661/2009 sulla sicurezza generale dei veicoli a motore oltre 50 direttive dell'UE, che sono state sostituite dai corrispondenti regolamenti elaborati nel quadro dell'accordo del 1958.

Un'impostazione analoga è stata adottata per la direttiva 2007/46/CE, che ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti UNECE nel sistema UE di omologazione dei veicoli quali prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione. In seguito all'adozione della direttiva, i regolamenti UNECE sono stati progressivamente incorporati nella legislazione dell'Unione nel quadro dell'omologazione UE.

Una volta che il WP.29 ha adottato i nuovi regolamenti UNECE o le proposte di modifica di regolamenti vigenti e dopo che tali atti sono stati notificati alle parti contraenti dal segretario esecutivo dell'UNECE, in assenza di obiezioni entro il termine di sei mesi da parte di una minoranza di blocco delle parti contraenti gli atti possono entrare in vigore ed essere recepiti nella normativa nazionale applicabile di ciascuna parte contraente. Nell'UE il recepimento è completato con la pubblicazione di tali atti sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

È pertanto necessario definire la posizione dell'Unione riguardo agli atti seguenti:

le proposte di modifica dei regolamenti UNECE n. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 e 152;

la proposta di un nuovo regolamento UNECE relativo all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda l'integrità dell'impianto di alimentazione e la sicurezza del gruppo propulsore elettrico in caso di tamponamento;

la proposta e la modifica di un nuovo regolamento UNECE sulle procedure di prova armonizzate a livello mondiale per i veicoli leggeri;

la proposta di un nuovo regolamento UNECE recante disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la cibersicurezza e il relativo sistema di gestione;

la proposta di un nuovo regolamento UNECE recante disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli aggiornamenti del software e il relativo sistema di gestione;

la proposta di un nuovo regolamento UNECE recante disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda il sistema automatizzato di mantenimento della corsia;

le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) UNECE n. 3, 6, 7, 16 e 19;

la proposta di modifica della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli R.E.3;

che saranno sottoposti a votazione nella riunione del giugno 2020 del WP.29, che si svolgerà il 23 giugno 2020. È inoltre necessario definire la posizione dell'Unione riguardo a quanto segue:

le proposte di autorizzazione all'elaborazione di una modifica del GTR UNECE n. 8 e di un nuovo GTR UNECE sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli;

la domanda di estensione del mandato per il GTR UNECE n. 9 (sulla sicurezza dei pedoni).

L'Unione dovrebbe sostenere gli atti suddetti perché sono pienamente in linea con la politica del mercato interno dell'Unione per quanto riguarda l'industria automobilistica e sono coerenti con le politiche dell'Unione in materia di trasporti, clima ed energia. Tali atti hanno un impatto assai positivo sulla competitività del settore automobilistico dell'UE e sul commercio internazionale. Il voto a favore di tali atti favorirà il progresso tecnologico, offrirà vantaggi in termini di economie di scala, eviterà la frammentazione del mercato interno e garantirà norme ambientali e di sicurezza di uguale livello in tutta l'Unione.

Poiché l'Unione non sta applicando le disposizioni uniformi del regolamento UNECE n. 42, non è invece necessario stabilire una posizione dell'Unione sulla proposta di modifica del regolamento UNECE n. 42 all'esame del WP.29 dell'UNECE.

Le proposte di modifica dei regolamenti UNECE n. 44 2 (dispositivi di ritenuta per bambini) e n. 93 3 (dispositivi di protezione antincastro anteriore) non sono pronte per la votazione in occasione della riunione del WP.29 del giugno 2020 e saranno ulteriormente discusse in seno agli appositi organi sussidiari del WP.29 dell'UNECE.

Il ricorso a perizie esterne non è pertinente ai fini della presente proposta; quest'ultima sarà tuttavia esaminata dal Comitato tecnico - Veicoli a motore.

4.BASE GIURIDICA

4.1.    Base giuridica procedurale

4.1.1.    Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 4 .

4.1.2.    Applicazione al caso concreto

Il WP.29 è un organismo nell'ambito del quale le parti contraenti dell'UNECE discutono l'attuazione dell'accordo del 1958 riveduto e dell'accordo parallelo.

Gli atti che il WP.29 è chiamato ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici.

I regolamenti UNECE nell'ambito dell'atto previsto avranno carattere vincolante per l'Unione e, unitamente alle risoluzioni e ai regolamenti tecnici mondiali UNECE, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'UE nel settore dell'omologazione dei veicoli. La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 5 ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto ("regolamenti UNECE") nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione. Dopo l'adozione della direttiva 2007/46/CE, i regolamenti UNECE sono stati progressivamente incorporati nella legislazione dell'Unione.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.    Base giuridica sostanziale

4.2.1.    Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il ravvicinamento delle legislazioni. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 114 TFUE.

4.3.    Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2020/0092 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in seno al Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE n. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali n. 3, 6, 7, 16 e 19, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.3. e le proposte di cinque nuovi regolamenti UNECE concernenti la sicurezza, le emissioni e l'automazione nel settore dei veicoli a motore

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con la decisione 97/836/CE del Consiglio 6 l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto"). L'accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.

(2)Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio 7 l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo"). L'accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.

(3)La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 8 ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto ("regolamenti UNECE") nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione. Dopo l'adozione della direttiva 2007/46/CE, i regolamenti UNECE sono stati progressivamente incorporati nella legislazione dell'Unione.

(4)A norma dell'articolo 1 dell'accordo del 1958 riveduto e dell'articolo 6 dell'accordo parallelo, il Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29 dell'UNECE) può adottare proposte di modifica dei regolamenti UNECE, dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) UNECE e delle risoluzioni UNECE, nonché proposte di nuovi regolamenti UNECE, di nuovi GTR UNECE e di nuove risoluzioni UNECE riguardanti l'omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 dell'UNECE può inoltre adottare proposte di autorizzazione all'elaborazione di modifiche dei GTR UNECE e proposte di estensione dei mandati dei GTR UNECE.

(5)Nell'ambito della sua 181a sessione, che si terrà il 23 giugno 2020, il WP.29 dell'UNECE può adottare le proposte di modifica dei regolamenti UNECE n. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 e 152, la proposta di un nuovo regolamento UNECE relativo all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda l'integrità dell'impianto di alimentazione e la sicurezza del gruppo propulsore elettrico in caso di tamponamento, la proposta di un nuovo regolamento UNECE sulle procedure di prova armonizzate a livello mondiale per i veicoli leggeri e di modifica di tale regolamento, la proposta di un nuovo regolamento UNECE recante disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la cibersicurezza e il relativo sistema di gestione, la proposta di un nuovo regolamento UNECE recante disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli aggiornamenti del software e il relativo sistema di gestione, la proposta di un nuovo regolamento UNECE recante disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda il sistema automatizzato di mantenimento della corsia, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) UNECE n. 3, 6, 7, 16 e 19 e la proposta di modifica della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli R.E.3. Il WP.29 dell'UNECE è inoltre chiamato ad adottare la proposta di estensione del mandato del GTR UNECE 9 e la proposta di autorizzazione all'elaborazione di una modifica del GTR UNECE 8 e di un nuovo GTR UNECE sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli.

(6)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in seno al WP.29 dell'UNECE riguardo all'adozione di tali proposte, poiché i regolamenti UNECE, unitamente alla risoluzione consolidata e ai regolamenti tecnici mondiali UNECE, vincoleranno l'Unione e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione nel settore dell'omologazione dei veicoli.

(7)Alla luce dell'esperienza e degli sviluppi tecnici occorre modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche di cui ai regolamenti UNECE n. 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 e 152 e alla risoluzione consolidata R.E.3.

(8)Occorre inoltre modificare alcune disposizioni dei GTR UNECE n. 3, 6, 7, 16 e 19.

(9)È necessario rettificare il regolamento UNECE n. 13, sebbene le modifiche riguardino solo la versione in lingua russa.

(10)Al fine di consentire il progresso tecnico e migliorare la sicurezza dei veicoli e il controllo delle emissioni, è necessario adottare cinque nuovi regolamenti UNECE, sull'integrità dell'impianto di alimentazione e la sicurezza del gruppo propulsore elettrico in caso di tamponamento, sulle procedure di prova armonizzate a livello mondiale per i veicoli leggeri, sulla cibersicurezza e il relativo sistema di gestione, sugli aggiornamenti del software e il relativo sistema di gestione e sul sistema automatizzato di mantenimento della corsia. Parallelamente deve essere adottata una modifica del nuovo regolamento UNECE sulle procedure di prova armonizzate a livello mondiale per i veicoli leggeri, che in maniera separata consentirà il pieno riconoscimento reciproco alle parti contraenti che decidono di applicare nuove prescrizioni che vanno al di là della serie originale 00 del regolamento, la quale riguarda unicamente prescrizioni regionali. 

(11)Per permettere l'ulteriore elaborazione delle prescrizioni tecniche, è necessaria l'adozione delle proposte di estensione del mandato del GTR UNECE n. 9 e di autorizzazione all'elaborazione di una modifica del GTR UNECE n. 8 e di un nuovo GTR UNECE relativo alla durata delle batterie di bordo dei veicoli sulla base delle richieste delle parti contraenti dell'UNECE che sostengono i lavori riguardanti i GTR dell'UNECE o degli appositi organi sussidiari del WP.29 dell'UNECE.

(12)Il 27 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/287 9 relativa alla posizione da adottare in merito ai regolamenti GTR UNECE 3, 6 e 16 nell'ambito della 180a sessione del WP.29 dell'UNECE, che si è svolta fra il 10 e il 12 marzo 2020. Il WP.29 non è stato tuttavia in grado di esprimere un voto in tale sessione e ha deciso di ripresentare le proposte per la votazione nella sessione di giugno.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nell'ambito della 181a sessione del Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà il 23 giugno 2020, è quella di votare a favore delle proposte elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Il presidente

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).
(2)    Proposta di supplemento 18 alla serie di modifiche 04 del regolamento UNECE n. 44 (dispositivi di ritenuta per bambini).
(3)    Proposta di supplemento 1 alla versione originale del regolamento UNECE n. 93 (dispositivi di protezione antincastro anteriore).
(4)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(5)    Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ("direttiva quadro") (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
(6)    Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).
(7)    Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).
(8)    Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ("direttiva quadro") (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
(9)    Decisione (UE) 2020/287 del Consiglio, del 27 febbraio 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN n. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali n. 3, 6 e 16, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.5 e le proposte di autorizzazione per l'elaborazione di una modifica del GTR n. 6 e per l'elaborazione di un nuovo GTR sulla determinazione della potenza dei veicoli elettrici.

Bruxelles, 20.5.2020

COM(2020) 216 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in seno al Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE n. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali n. 3, 6, 7, 16 e 19, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.3. e le proposte di cinque nuovi regolamenti UNECE concernenti la sicurezza, le emissioni e l'automazione nel settore dei veicoli a motore


ALLEGATO

Regolamento n.

Titolo del punto all'ordine del giorno

Riferimento del documento 1

13

Proposta di rettifica 1 della serie di modifiche 11 del regolamento UNECE n. 13 (frenatura dei veicoli pesanti)

ECE/TRANS/WP.29/2020/84

14

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 09 del regolamento UNECE n. 14 (ancoraggi delle cinture di sicurezza)

ECE/TRANS/WP.29/2020/50

16

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 08 del regolamento UNECE n. 16 (cinture di sicurezza)

ECE/TRANS/WP.29/2020/51

22

Proposta di serie di modifiche 06 del regolamento UNECE n. 22 (caschi protettivi)

ECE/TRANS/WP.29/2020/60

30

Proposta di supplemento 22 alla serie di modifiche 02 del regolamento UNECE n. 30 (pneumatici per autovetture e relativi rimorchi)

ECE/TRANS/WP.29/2020/72

41

Proposta di supplemento 8 alla serie di modifiche 04 del regolamento UNECE n. 41 (emissioni acustiche dei ciclomotori)

ECE/TRANS/WP.29/2020/70

78

Proposta di serie di modifiche 05 del regolamento UNECE n. 78 (frenatura dei motocicli)

ECE/TRANS/WP.29/2020/65

79

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 02 del regolamento UNECE n. 79 (sterzo)

ECE/TRANS/WP.29/2020/66

79

Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 03 del regolamento UNECE n. 79 (sterzo)

ECE/TRANS/WP.29/2020/67

83

Proposta di supplemento 14 alla serie di modifiche 06 del regolamento UNECE n. 83 (emissioni dei veicoli delle categorie M1 e N1)

ECE/TRANS/WP.29/2020/62

83

Proposta di supplemento 11 alla serie di modifiche 07 del regolamento UNECE n. 83 (emissioni dei veicoli delle categorie M1 e N1)

ECE/TRANS/WP.29/2020/63

94

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 03 del regolamento UNECE n. 94 (collisione frontale)

ECE/TRANS/WP.29/2020/54

95

Proposta di serie di modifiche 04 del regolamento UNECE n. 95 (urto laterale)

ECE/TRANS/WP.29/2020/61

101

Proposta di supplemento 9 alla serie di modifiche 01 del regolamento UNECE n. 101 (emissioni di CO2/consumo di carburante)

ECE/TRANS/WP.29/2020/64

108

Proposta di supplemento 5 alla versione originale del regolamento UNECE n. 108 (pneumatici ricostruiti per autovetture e relativi rimorchi)

ECE/TRANS/WP.29/2020/73

109

Proposta di supplemento 10 alla versione originale del regolamento UNECE n. 109 (pneumatici ricostruiti per veicoli commerciali e relativi rimorchi)

ECE/TRANS/WP.29/2020/74

117

Proposta di supplemento 12 alla serie di modifiche 02 del regolamento UNECE n. 117 (resistenza al rotolamento, rumorosità di rotolamento e aderenza sul bagnato degli pneumatici) 

ECE/TRANS/WP.29/2020/75

129

Proposta di supplemento 10 alla versione originale del regolamento UNECE n. 129 (dispositivi avanzati di ritenuta per bambini)

ECE/TRANS/WP.29/2020/55

129

Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 01 del regolamento UNECE n. 129 (dispositivi avanzati di ritenuta per bambini)

ECE/TRANS/WP.29/2020/56

129

Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 02 del regolamento UNECE n. 129 (dispositivi avanzati di ritenuta per bambini)

ECE/TRANS/WP.29/2020/57

129

Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 03 del regolamento UNECE n. 129 (dispositivi avanzati di ritenuta per bambini)

ECE/TRANS/WP.29/2020/58

137

Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 01 del regolamento UNECE n. 137 (urto frontale con effetto in particolare sui sistemi di ritenuta)

ECE/TRANS/WP.29/2020/59

138

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 01 del regolamento UNECE n. 138 (veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada)

ECE/TRANS/WP.29/2020/71

140

Proposta di supplemento 4 alla versione originale del regolamento UNECE n. 140 (ESC)

ECE/TRANS/WP.29/2020/68

152

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 01 del regolamento UNECE n. 152 (AEBS)

ECE/TRANS/WP.29/2020/69

152

Proposta di supplemento 2 alla versione originale del regolamento UNECE n. 152 (AEBS)

ECE/TRANS/WP.29/2020/98

Nuovo regolamento

Proposta di un nuovo regolamento UNECE relativo all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda l'integrità dell'impianto di alimentazione e la sicurezza del gruppo propulsore elettrico in caso di tamponamento

ECE/TRANS/WP.29/2020/76

Nuovo regolamento

Proposta di un nuovo regolamento UNECE sulle procedure di prova armonizzate a livello mondiale per i veicoli leggeri

ECE/TRANS/WP.29/2020/77, ECE/TRANS/WP.29/2020/92

Nuovo regolamento

Proposta di una nuova serie di modifiche 01 di un nuovo regolamento UNECE sulle procedure di prova armonizzate a livello mondiale per i veicoli leggeri

ECE/TRANS/WP.29/2020/78, ECE/TRANS/WP.29/2020/93

Nuovo regolamento

Proposta di un nuovo regolamento UNECE recante disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la cibersicurezza e il relativo sistema di gestione

ECE/TRANS/WP.29/2020/79,

ECE/TRANS/WP.29/2020/97,

ECE/TRANS/WP.29/2020/94

Nuovo regolamento

Proposta di un nuovo regolamento UNECE recante disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli aggiornamenti del software e il relativo sistema di gestione

ECE/TRANS/WP.29/2020/80

Nuovo regolamento

Proposta di un nuovo regolamento UNECE recante disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda il sistema automatizzato di mantenimento della corsia

ECE/TRANS/WP.29/2020/81

GTR n.

Titolo del punto all'ordine del giorno

Riferimento del documento

3

Proposta di modifica 4 del GTR UNECE n. 3 (frenatura dei motocicli)

ECE/TRANS/WP.29/2020/47

ECE/TRANS/WP.29/2020/48

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/47

6

Proposta di modifica 2 del GTR UNECE n. 6 (vetrature di sicurezza)

ECE/TRANS/WP.29/2020/43

ECE/TRANS/WP.29/2020/44

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/52

6

Proposta di modifica 3 del GTR UNECE n. 6 (vetrature di sicurezza)

ECE/TRANS/WP.29/2020/45

ECE/TRANS/WP.29/2020/46

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/55

7

Proposta di modifica 1 del GTR UNECE n. 7 (poggiatesta)

ECE/TRANS/WP.29/2020/85

ECE/TRANS/WP.29/2020/86

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/25/Rev.1

16

Proposta di modifica 2 del GTR UNECE n. 16 (pneumatici)

ECE/TRANS/WP.29/2020/41

ECE/TRANS/WP.29/2020/42

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/48/Rev.1

19

Proposta di modifica 3 del GTR UNECE n. 19 [Procedure di prova delle emissioni evaporative per le procedure di prova armonizzate a livello mondiale per i veicoli leggeri (EVAP WLTP)]

ECE/TRANS/WP.29/2020/87

ECE/TRANS/WP.29/2020/88

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/44

 

Risoluzione n.

Titolo del punto all'ordine del giorno

Riferimento del documento

R.E.3

Proposta di modifica della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3)

ECE/TRANS/WP.29/2020/82

Varie

Titolo del punto all'ordine del giorno

Riferimento del documento

Autorizzazione all'elaborazione di modifiche di un GTR

Domanda di autorizzazione all'elaborazione di modifiche del GTR UNECE n. 8 (ESC)

ECE/TRANS/WP.29/2020/99

Estensione del mandato per un GTR

Domanda di estensione del mandato per il GTR UNECE n. 9 (sicurezza dei pedoni)

(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/45)
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/45/Rev.1) ECE/TRANS/WP.29/2018/162

Autorizzazione all'elaborazione di un GTR

Domanda di autorizzazione all'elaborazione di un nuovo GTR UNECE sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli

ECE/TRANS/WP.29/2020/96

(1)    Tutti i documenti indicati nella tabella sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2020.html .