Bruxelles, 27.2.2020

COM(2020) 73 final

2020/0032(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di consiglio internazionale dei cereali con riguardo all'adesione della Repubblica di Serbia alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da assumere a nome dell'Unione in sede di consiglio internazionale dei cereali relativamente all'adesione della Repubblica di Serbia alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995.

2.Contesto della proposta

2.1.La convenzione sul commercio dei cereali del 1995

La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 ("la convenzione") si prefigge di promuovere la cooperazione internazionale in tutti gli aspetti del commercio dei cereali, di favorire lo sviluppo del commercio internazionale di cereali e di garantire che tale commercio si svolga il più liberamente possibile. La convenzione intende inoltre contribuire per quanto possibile alla stabilità dei mercati internazionali dei cereali nell'interesse di tutti i paesi membri, rafforzare la sicurezza alimentare mondiale e fornire un quadro per lo scambio di informazioni e l'esame delle preoccupazioni dei membri per quanto riguarda il commercio dei cereali.

La convenzione è entrata in vigore il 1° luglio 1995.

L'Unione è parte della convenzione 1 .

2.2.Il consiglio internazionale dei cereali

Il consiglio internazionale dei cereali (International Grains Council - "IGC") è un'organizzazione intergovernativa che mira a conseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 1 della convenzione. Esso si prefigge in particolare di:

(a)favorire la cooperazione internazionale in tutti gli aspetti del commercio dei cereali;

(b)favorire lo sviluppo, l'apertura e l'equità del commercio internazionale nel settore dei cereali;

(c)contribuire alla stabilità del mercato internazionale dei cereali, rafforzare la sicurezza alimentare mondiale e contribuire allo sviluppo dei paesi la cui economia dipende dalla vendita commerciale dei cereali.

Tali obiettivi sono perseguiti migliorando la trasparenza del mercato mediante lo scambio di informazioni, l'analisi e la consultazione sugli sviluppi del mercato e delle politiche.

L'IGC è composto attualmente da 28 membri, tra cui molti dei maggiori produttori e importatori di cereali a livello mondiale. Oltre all'Unione, tra gli altri membri si annoverano l'Argentina, l'Australia, il Canada, l'Egitto, il Giappone, l'India, la Russia, gli Stati Uniti e l'Ucraina. Tuttavia, la Cina e il Brasile non ne sono membri.

I 28 membri dell'IGC dispongono in totale di 2 000 voti.

Per le procedure di bilancio (cfr. articolo 11 della convenzione), ossia per la fissazione delle quote annue dei membri, l'Unione dispone di 372 voti nel 2019/2020 2 .

Per quanto riguarda il processo decisionale, ossia in caso di votazioni (cfr. articolo 12 della convenzione), 1 000 voti sono ripartiti tra i 10 membri esportatori (inclusa l'Unione con 245 voti) e 1 000 voti tra i 18 membri importatori. Va sottolineato che, in linea di principio, l'IGC opera su base consensuale ed è molto raro che si svolgano effettivamente votazioni.

Alle riunioni del consiglio internazionale dei cereali l'Unione è rappresentata dalla Commissione. Gli Stati membri possono assistere alle riunioni dell'IGC, in particolare alle sessioni del consiglio.

2.3.L'atto previsto del consiglio internazionale dei cereali

Il 23 gennaio 2020 la Repubblica di Serbia 3 ha formalmente chiesto di aderire alla convenzione. Il 27 gennaio 2020 il segretariato dell'IGC ha informato i membri della domanda della Repubblica di Serbia.

A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, della convenzione, l'adesione è aperta ai governi di tutti gli Stati alle condizioni che il consiglio ritenga appropriate. Conformemente all'articolo 33, lettera d), del regolamento interno ai sensi della convenzione sul commercio dei cereali ("regolamento interno"), il comitato amministrativo esamina le domande di adesione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, e formula in merito raccomandazioni al consiglio.

I voti del paese in via di adesione ai fini dell'articolo 11 della convenzione (quota annua dei membri) sono determinati dalla proporzione del totale degli scambi di cereali del paese in via di adesione rispetto al totale degli scambi di cereali di tutti i paesi membri dell'IGC, conformemente all'articolo 33, lettera b), del regolamento interno.

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della convenzione, il consiglio deve decidere quali membri saranno esportatori e quali membri saranno importatori ai fini della convenzione, tenendo conto della struttura degli scambi di cereali dei membri e del parere espresso dai membri stessi. Il consiglio decide inoltre i rispettivi diritti di voto, conformemente ai paragrafi 2 e 3 della medesima disposizione.

Poiché la prossima riunione dell'IGC si terrà soltanto l'8 giugno 2020, il segretariato dell'IGC ha proposto che il consiglio approvi l'adesione della Repubblica di Serbia mediante voto per corrispondenza per anticipare l'adesione. Se non perverranno obiezioni da parte degli attuali membri dell'IGC entro il 31 marzo 2020, l'adesione della Repubblica di Serbia diventerà effettiva il 1º aprile 2020.

Sebbene la convenzione non stabilisca norme specifiche in materia di voto per corrispondenza (o procedura scritta), l'articolo 14 della convenzione concernente le "decisioni del consiglio" non impone che tali decisioni siano adottate in occasione di una sessione del consiglio.

3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 è stata conclusa dall'Unione con decisione 96/88/CE del Consiglio 4 fino al 30 giugno 1998 e, da allora, è prorogata regolarmente. Ogni volta la convenzione viene prorogata per un periodo massimo di due anni, in conformità all'articolo 33 della convenzione. Prorogata da ultimo con decisione del consiglio internazionale dei cereali nel giugno 2019, la convenzione rimane in vigore fino al 30 giugno 2021 5 .

L'Unione è sempre stata membro attivo dell'IGC e ha sostenuto l'ampliamento dell'organizzazione.

La Repubblica di Serbia è un grande produttore di prodotti agricoli, in particolare di granturco, una delle principali colture disciplinate dall'IGC.

La Repubblica di Serbia ha presentato domanda di adesione all'UE il 19 dicembre 2009; il 1º marzo 2012 il Consiglio europeo ha riconosciuto alla Serbia lo status di paese candidato.

Scopo della presente proposta è ottenere l'autorizzazione del Consiglio affinché la Commissione possa approvare l'adesione della Repubblica di Serbia alla convenzione.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" quelli che producono effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 6 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

L'atto previsto dell'IGC ha l'effetto di ampliare la composizione dell'IGC. L'atto previsto produce effetti giuridici, in particolare perché inciderà sull'equilibrio decisionale nell'ambito dell'IGC, le cui decisioni richiedono la maggioranza dei membri esportatori e importatori e sono vincolanti per i suoi membri, come enunciato nell'articolo 14 della convenzione.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto riguardo al quale viene assunta una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il commercio di prodotti agricoli.

La base giuridica sostanziale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 207, primo comma, del TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della proposta di decisione dovrebbe essere l'articolo 207, primo comma, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

2020/0032 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di consiglio internazionale dei cereali con riguardo all'adesione della Repubblica di Serbia alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 ("la convenzione") è stata conclusa dall'Unione con la decisione 96/88/CE del Consiglio 7 ed è entrata in vigore il 1° luglio 1995. La convenzione è stata conclusa per un periodo di tre anni e, da allora, è stata regolarmente prorogata per periodi successivi di due anni. Prorogata da ultimo con decisione del consiglio internazionale dei cereali in occasione della sua 49a sessione nel giugno 2019 8 , la convenzione rimarrà in vigore fino al 30 giugno 2021.

(2)Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, della convenzione, i governi di tutti gli Stati possono aderirvi alle condizioni che il consiglio internazionale dei cereali ritenga appropriate.

(3)Il 23 gennaio 2020 la Repubblica di Serbia ha formalmente chiesto di aderire alla convenzione.

(4)Il 1º marzo 2012 il Consiglio europeo ha riconosciuto alla Serbia lo status di paese candidato.

(5)La Repubblica di Serbia è un grande produttore di prodotti agricoli, in particolare di granturco.

(6)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di consiglio internazionale dei cereali poiché l'adesione della Serbia è nell'interesse dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta dalla Commissione a nome dell'Unione in sede di consiglio internazionale dei cereali consiste nell'approvare l'adesione della Repubblica di Serbia alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47.
(2)    Il consiglio internazionale dei cereali opera in base all'anno finanziario, che va dal 1° luglio al 30 giugno.
(3)    Con lettera del ministro dell'Agricoltura, della silvicoltura e della gestione delle risorse idriche della Repubblica di Serbia.
(4)    GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47.
(5)    Decisione (UE) 2019/813 del Consiglio del 17 maggio 2019 (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 19).
(6)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.
(7)    Decisione 96/88/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1995, relativa all'approvazione da parte della Comunità europea della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47).
(8)    Decisione (UE) 2019/813 del Consiglio, del 17 maggio 2019, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 19).