Bruxelles, 14.1.2020

COM(2020) 22 final

2020/0006(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo per una transizione giusta


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 2 maggio 2018 la Commissione europea ha adottato la propria proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 1 . Con essa la Commissione ha dato prova di maggiore ambizione per quanto riguarda le attività connesse al clima, a favore delle quali ha previsto di destinare il 25 % della spesa, per un importo pari a 320 miliardi di EUR da mobilitare attraverso il bilancio dell'UE.

Successivamente, il 29 e il 30 maggio 2018, la Commissione ha adottato le proprie proposte legislative che disciplinano l'uso dei finanziamenti della politica di coesione per lo stesso periodo. Uno dei principali obiettivi di riferimento per gli investimenti dell'UE nel periodo 2021-2027 sarà la realizzazione di "un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi" 2 , in attuazione dell'accordo di Parigi. In base alla proposta della Commissione, una quota significativa dei finanziamenti a favore della coesione sarà destinata a questa priorità. Sarà essenziale confermare tale quota nel processo legislativo in corso.

L'11 dicembre 2019 la Commissione ha adottato una comunicazione sul Green Deal europeo, che ha delineato la sua tabella di marcia verso una nuova politica di crescita dell'Europa basata su ambiziosi obiettivi climatici e ambientali e su processi partecipativi che riuniscono i cittadini, le città e le regioni nella lotta ai cambiamenti climatici e nel sostegno alla tutela dell'ambiente. In linea con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica dell'UE entro il 2050 in modo equo ed efficace, il Green Deal europeo ha proposto un meccanismo e un Fondo per una transizione giusta, volti a non lasciare indietro nessuno. I gruppi più vulnerabili sono maggiormente esposti agli effetti nocivi dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale. Nel contempo, l'esigenza di gestire la transizione comporterà profonde modifiche strutturali. Le ripercussioni sui cittadini e sui lavoratori saranno differenti e il punto di partenza non è lo stesso per tutti gli Stati membri, le regioni e le città coinvolte nella transizione, così come diverse sono le loro capacità di reazione.

Come illustrato più in dettaglio nella comunicazione sul piano di investimenti per un'Europa sostenibile 3 , il meccanismo per una transizione giusta si concentrerà sulle regioni e sui settori maggiormente colpiti dalla transizione a causa della loro dipendenza dai combustibili fossili, compresi il carbone, la torba e lo scisto bituminoso, o da processi industriali ad alta intensità di gas a effetto serra. Alcuni settori subiranno un declino, con un calo irreversibile della produzione economica e dei livelli di occupazione, in particolare per quanto riguarda le attività economiche caratterizzate da un'alta intensità delle emissioni di gas a effetto serra o basate sulla produzione e sull'uso di combustibili fossili, in particolare carbone, lignite, torba e scisto bituminoso. Altri settori caratterizzati da un'alta intensità delle emissioni di gas a effetto serra, per i quali è possibile trovare soluzioni tecnologiche alternative ai processi ad alta intensità di carbonio al fine di mantenere la produzione economica e accrescere l'occupazione, dovranno invece trasformarsi. Nel complesso le infrastrutture del settore carbonifero sono presenti in 108 regioni europee e quasi 237 000 persone sono impiegate in attività connesse al carbone, mentre quasi 10 000 persone sono impiegate in attività di estrazione della torba e circa 6 000 nell'industria dello scisto bituminoso, comparto che necessita di particolare attenzione a causa delle altissime emissioni di biossido di carbonio connesse a questo combustibile. Dalla catena del valore dei combustibili fossili e dai processi industriali ad alta intensità di gas a effetto serra dipendono anche numerosi altri posti di lavoro indiretti.

Il meccanismo per una transizione giusta si aggiungerà al sostanzioso contributo fornito dal bilancio dell'UE tramite tutti gli strumenti direttamente attinenti alla transizione, in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") e il Fondo sociale europeo Plus ("FSE+").

Il meccanismo consterà di tre pilastri: 1) un Fondo per una transizione giusta, attuato in regime di gestione concorrente, 2) un regime specifico nell'ambito di InvestEU e 3) uno strumento di prestito per il settore pubblico attuato con il gruppo BEI al fine di mobilitare ulteriori investimenti a favore delle regioni interessate. Il Fondo per una transizione giusta servirà per concedere principalmente sovvenzioni, mentre il regime specifico per la transizione nell'ambito di InvestEU attirerà investimenti privati e il partenariato con la BEI mobiliterà i finanziamenti pubblici.

Il Fondo per una transizione giusta si concentrerà sulla diversificazione economica dei territori maggiormente colpiti dalla transizione climatica nonché sulla riqualificazione professionale e sull'inclusione attiva dei loro lavoratori e delle persone in cerca di lavoro. L'ammissibilità degli investimenti nell'ambito degli altri due pilastri del meccanismo per una transizione giusta sarà più ampia al fine di sostenere le attività connesse alla transizione energetica. Il regime specifico nell'ambito di InvestEU riguarderà progetti relativi alle infrastrutture dell'energia e dei trasporti, comprese le infrastrutture del gas e il teleriscaldamento, come pure progetti di decarbonizzazione. Nell'ambito dello strumento di prestito per il settore pubblico attuato con la BEI, le autorità pubbliche potranno attuare misure volte a facilitare la transizione verso la neutralità climatica. I progetti spazieranno dalle infrastrutture dell'energia e dei trasporti alle reti di teleriscaldamento e alle misure di efficienza energetica, compresa la ristrutturazione degli edifici.

Saranno sbloccate ulteriori risorse pubbliche e private attraverso un quadro normativo coerente, in particolare norme settoriali sugli aiuti di Stato che creeranno opportunità per agevolare il ricorso a fondi nazionali a favore di progetti coerenti con gli obiettivi della transizione giusta. Anche l'offerta di consulenza e assistenza tecnica rivolta alle regioni sarà parte integrante del meccanismo per una transizione giusta.

Alla luce dei dati scientifici più recenti e vista la necessità di intensificare l'azione globale per il clima, il Consiglio europeo del 12 dicembre 2019 ha approvato l'obiettivo di realizzare un'Unione a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, e si è compiaciuto dell'annuncio della Commissione con cui questa ha proposto investimenti del valore di 100 miliardi di EUR attraverso il meccanismo per una transizione giusta al fine di facilitare il conseguimento di tali obiettivi. Le risorse del meccanismo e del Fondo per una transizione giusta saranno erogate per sostenere l'impegno assunto dagli Stati membri volto a conseguire l'obiettivo di realizzare un'Unione climaticamente neutra entro il 2050.

Il Fondo per una transizione giusta

Il Fondo per una transizione giusta sarà uno strumento fondamentale per sostenere i territori maggiormente colpiti dalla transizione verso la neutralità climatica ed evitare l'esacerbarsi delle disparità regionali. Tale Fondo sarà pertanto istituito nell'ambito della politica di coesione, che costituisce il principale strumento politico dell'UE per ridurre le disparità regionali e far fronte ai cambiamenti strutturali nelle regioni europee, e perseguirà gli obiettivi della politica di coesione nel contesto specifico della transizione verso la neutralità climatica. Sarà soggetto a un regime di gestione concorrente, in stretta collaborazione le autorità e i portatori di interessi nazionali, regionali e locali, il quale garantirà la titolarità della strategia di transizione e assicurerà gli strumenti e le strutture necessari per un quadro di gestione efficiente.

Il Fondo per una transizione giusta offrirà sostegno a tutti gli Stati membri. La distribuzione dei suoi mezzi finanziari terrà conto della capacità degli Stati membri di finanziare gli investimenti necessari per compiere la transizione verso la neutralità climatica.

Il metodo di assegnazione terrà quindi conto dell'entità delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte le regioni a più alta intensità di gas a effetto serra (attraverso le corrispondenti emissioni industriali di CO2), delle sfide sociali determinate dalle potenziali perdite occupazionali nel settore industriale, dell'estrazione di carbone e lignite e della produzione di torba e scisto bituminoso. Il metodo terrà conto anche del livello di sviluppo economico degli Stati membri e della relativa capacità di investimento.

Gli Stati membri integreranno la dotazione del Fondo per una transizione giusta ad essi assegnata con le loro risorse a titolo del FESR e del FSE+ attraverso un meccanismo di trasferimento specifico e definitivo e forniranno risorse nazionali a integrazione delle risorse dell'Unione. Il livello del cofinanziamento dell'Unione sarà stabilito in funzione della categoria di regione in cui si trovano i territori individuati. Dato che l'importo dei trasferimenti di risorse a titolo del FESR e del FSE+ considerati nel loro insieme sarà pari ad almeno una volta e mezzo e al massimo tre volte la dotazione del Fondo per una transizione giusta, e tenuto conto del cofinanziamento nazionale, la capacità di finanziamento complessiva del Fondo supererà i 30 miliardi di EUR e potrebbe raggiungere i 50 miliardi di EUR. Al fine di garantire che la politica di coesione in quanto tale continui a produrre effetti, nessuno Stato membro dovrebbe fornire oltre il 20 % delle sue dotazioni iniziali a titolo del FESR e del FSE+ (calcolato per ciascun Fondo) come sostegno complementare trasferito al Fondo per una transizione giusta.

Programmazione del Fondo per una transizione giusta

Il processo di programmazione, compresa l'individuazione dei territori ai fini dell'intervento e delle azioni corrispondenti, sarà concordato attraverso un dialogo tra la Commissione e ciascuno Stato membro e sarà guidato dal processo del semestre europeo. Tali territori devono essere quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione, in particolare per quanto riguarda le perdite occupazionali previste e la trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali a più alta intensità di gas a effetto serra.

Tenuto conto delle analisi formulate dalla Commissione durante tale esercizio, gli Stati membri prepareranno uno o più piani territoriali per una transizione giusta, definendo il processo di transizione fino al 2030, in linea con i piani nazionali per l'energia e il clima e con la transizione verso un'economia climaticamente neutra, e individuando in seguito i territori maggiormente colpiti che dovrebbero beneficiare del sostegno. Per ciascuno di questi territori i piani territoriali per una transizione giusta definiranno le sfide sociali, economiche e ambientali e forniranno dettagli in merito alle necessità di diversificazione economica, riqualificazione professionale e risanamento ambientale, a seconda dei casi.

Al fine di garantire l'efficacia del Fondo per una transizione giusta, il sostegno fornito deve essere concentrato. I territori individuati corrisponderanno pertanto alle regioni di livello NUTS 3 o potrebbero farne parte.

Il sostegno del Fondo per una transizione giusta si baserà su piani territoriali per una transizione giusta e sarà programmato nell'ambito di una o più priorità, nel quadro di programmi sostenuti anche dal FESR, dal FSE+ o dal Fondo di coesione o di un programma specifico del Fondo per una transizione giusta. I piani territoriali per una transizione giusta saranno integrati nei programmi e saranno adottati mediante la stessa decisione della Commissione di approvazione del programma. Il sostegno a titolo del Fondo per una transizione giusta sarà subordinato all'approvazione dei piani territoriali per una transizione giusta, che devono contenere, in particolare, una descrizione dell'impegno dello Stato membro per quanto riguarda il processo di transizione in linea con i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima e con l'obiettivo dell'UE della neutralità climatica entro il 2050. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero inoltre contenere una giustificazione relativa alle risorse complementari trasferite a titolo del FESR e del FSE+, nonché a qualsiasi sostegno agli investimenti produttivi fornito a imprese diverse dalle PMI, se ritenuto necessario. L'approvazione dei piani territoriali per una transizione giusta consentirà di erogare il sostegno non solo a titolo del Fondo per una transizione giusta, ma anche del regime specifico per una transizione giusta nell'ambito di InvestEU (secondo pilastro del meccanismo per una transizione giusta) e dello strumento di prestito per il settore pubblico attuato in partenariato con la BEI (terzo pilastro), che sosterrà gli investimenti a favore dei territori interessati. I piani per una transizione giusta dovrebbero essere aggiornati e adottati di nuovo quando necessario, segnatamente in caso di aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima. Come avviene per tutti i programmi della politica di coesione, i programmi sostenuti dal Fondo per una transizione giusta saranno oggetto di un riesame intermedio. Sulla base dei risultati ottenuti in tale riesame, nel 2025 le risorse del Fondo per una transizione giusta potrebbero essere riassegnate all'interno dello Stato membro. Il riesame intermedio offrirà inoltre l'opportunità di assegnare i finanziamenti per gli anni 2026 e 2027, che saranno accantonati all'inizio del prossimo periodo.

I territori che ricevono il sostegno del Fondo per una transizione giusta beneficeranno anche di uno strumento specifico di assistenza tecnica, il cui scopo sarà elaborare un pacchetto personalizzato di misure relative all'intera gamma dei meccanismi di sostegno messi a disposizione dalla Commissione, dalla BEI e da altre organizzazioni internazionali in modo semplice e integrato. La Commissione assisterà gli Stati membri nella preparazione dei rispettivi piani territoriali per una transizione giusta fin dal 2020 Il polo di consulenza InvestEU, che comprende JASPERS (un'iniziativa congiunta Commissione europea-BEI per lo sviluppo di progetti per i Fondi strutturali), offrirà inoltre sostegno per la preparazione della riserva di progetti. La Commissione istituirà infine una piattaforma per una transizione giusta per consentire scambi bilaterali e multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle migliori pratiche in tutti i settori interessati, sulla base della piattaforma esistente per le regioni carbonifere in transizione.

Complementarità con il regime per una transizione giusta nell'ambito di InvestEU e con lo strumento di prestito per il settore pubblico attuato con la BEI

Il meccanismo per una transizione giusta potrà contare su un solido quadro di governance incentrato su piani territoriali di transizione.

In tale ambito il sostegno fornito attraverso il Fondo per una transizione giusta sarà integrato da un regime specifico per una transizione giusta nell'ambito di InvestEU, che sosterrà una gamma più ampia di investimenti, in particolare contribuendo alla transizione attraverso il sostegno ad attività a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici, come gli investimenti nelle energie rinnovabili e i regimi di efficienza energetica. Tale regime sarà inoltre in grado di mobilitare finanziamenti a favore delle infrastrutture dell'energia e dei trasporti, comprese le infrastrutture del gas e il teleriscaldamento, ma anche a favore dei progetti di decarbonizzazione, della diversificazione economica delle regioni e delle infrastrutture sociali. Un nuovo strumento di prestito per il settore pubblico istituito con la BEI fornirà inoltre finanziamenti sovvenzionati alle autorità locali a favore delle regioni interessate. Il sostegno dell'UE potrebbe assumere la forma, tra l'altro, di un abbuono di interesse o di una sovvenzione agli investimenti, finanziati dal bilancio dell'UE, che saranno abbinati a prestiti accordati dalla BEI alle autorità comunali e regionali e ad altre autorità pubbliche.

Gli altri due pilastri del meccanismo per una transizione giusta saranno caratterizzati da un ambito geografico più ampio rispetto a quello previsto per il Fondo per una transizione giusta e sosterranno gli investimenti a favore di progetti riguardanti non solo i territori interessati dalla transizione giusta, ma anche altri territori, purché tali progetti siano fondamentali per compiere la transizione nei territori interessati dalla transizione giusta.

La presente proposta prevede come data di applicazione il 1º gennaio 2021 ed è riferita a un'Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dall'Euratom in forza dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'azione dell'UE è giustificata dall'articolo 174, paragrafo 1, TFUE: "[l'Unione] sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite."

Ai fini dell'istituzione del Fondo per una transizione giusta occorre fondare la proposta sull'articolo 175 TFUE, che invita esplicitamente l'Unione ad appoggiare la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 174 con l'azione che essa svolge attraverso i fondi a finalità strutturale, la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti.

L'articolo 175, terzo comma, TFUE, dispone inoltre che "le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche dell'Unione, possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni".

Sussidiarietà e proporzionalità

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, TFUE, l'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri nel settore della coesione economica, sociale e territoriale nonché per alcuni aspetti della politica sociale. Ha inoltre competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri nel settore dell'istruzione e della formazione professionale nonché dell'industria (articolo 6 TFUE).

L'attuazione del Fondo per una transizione giusta in regime di gestione concorrente si fonda sul principio di sussidiarietà. Nell'ambito di tale regime, la Commissione delega agli Stati membri e alle regioni dell'UE i compiti di programmazione strategica e attuazione. L'azione dell'Unione si limita di conseguenza a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione stabiliti nei trattati.

La gestione concorrente mira a garantire che le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini e che l'azione a livello di UE sia giustificata alla luce delle possibilità e delle specificità sul piano nazionale, regionale o locale. La gestione concorrente avvicina maggiormente l'Europa ai suoi cittadini e collega le esigenze locali agli obiettivi europei. Aumenta inoltre la titolarità degli obiettivi dell'UE, poiché gli Stati membri e la Commissione condividono il potere e la responsabilità decisionali e cofinanziano congiuntamente i programmi.

Scelta dell'atto giuridico

La politica di coesione è il quadro appropriato per il Fondo per una transizione giusta, in quanto costituisce la principale politica dell'UE per far fronte ai cambiamenti strutturali nelle regioni europee. Fornisce sostegno finanziario agli investimenti in un'ampia gamma di settori che contribuiscono all'occupazione e alla crescita, operando in collaborazione con gli attori sul campo.

Prevede inoltre un approccio integrato allo sviluppo basato sul territorio, che assicura sinergie e coerenza tra gli investimenti finanziati a titolo del Fondo per una transizione giusta e quelli sostenuti nell'ambito dei tradizionali programmi della politica di coesione, accelerando lo sviluppo economico e la riconversione delle regioni interessate.

La politica di coesione garantisce altresì la titolarità degli Stati membri e delle regioni. Si tratta di un elemento fondamentale nel contesto del Fondo per una transizione giusta, da collegare saldamente a strategie di transizione territoriale definite su misura che affrontino in modo esaustivo le numerose sfide sociali, ambientali ed economiche poste dalla transizione.

Nell'ambito della politica di coesione l'atto giuridico scelto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 175, paragrafo 3, del trattato.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

   Consultazioni dei portatori di interessi

Nel maggio e nel giugno 2018 la Commissione ha adottato le proprie proposte per il bilancio a lungo termine per il periodo successivo al 2020 e la prossima generazione di programmi e fondi. Nell'ambito di questo processo la Commissione ha condotto una serie di consultazioni pubbliche sui principali settori di spesa per raccogliere i pareri di tutte le parti interessate su come sfruttare al massimo ogni singolo euro del bilancio dell'UE.

La consultazione pubblica sul bilancio a lungo termine dell'UE nel settore della coesione si è svolta dal 10 gennaio 2018 al 9 marzo 2018 e ha ricevuto 4 395 risposte. L'85 % di coloro che hanno risposto ha convenuto sull'importanza delle sfide poste dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e circolare, che garantisca la tutela dell'ambiente e la resilienza ai cambiamenti climatici. Solo il 42 % di coloro che hanno risposto ritiene tuttavia che queste sfide siano adeguatamente affrontate dai programmi/fondi esistenti 4 .

Nel contesto dei negoziati sul bilancio a lungo termine per il periodo successivo al 2020 il Parlamento europeo, nella sua relazione interlocutoria del 7 novembre 2018, ha chiesto l'introduzione di una dotazione specifica (4,8 miliardi di EUR) per un nuovo Fondo per una transizione energetica equa destinato ad affrontare le ripercussioni sociali, socioeconomiche e ambientali sui lavoratori e sulle comunità gravemente colpiti dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

Questa richiesta è stata ribadita dal Comitato delle regioni, che ha emesso un parere 5 sulla ristrutturazione socioeconomica delle regioni carbonifere in Europa, chiedendo che siano rese disponibili ulteriori risorse per contribuire a far fronte alle esigenze specifiche delle regioni carbonifere. Il parere suggerisce al riguardo di stanziare 4,8 miliardi di EUR per l'istituzione di un "Fondo per una transizione energetica giusta" inteso a mitigare gli effetti sociali, socioeconomici e ambientali della transizione in queste regioni.

Nelle conclusioni del 18 ottobre 2019 il Consiglio europeo ha sottolineato la sua determinazione a far sì che l'UE continui a svolgere un ruolo guida in una transizione verde socialmente equa e giusta nel quadro dell'attuazione dell'accordo di Parigi. Ha inoltre approvato, nelle sue conclusioni del 12 dicembre 2019, l'obiettivo di realizzare un'UE a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, e ha sostenuto il principio secondo cui le regioni e i settori maggiormente colpiti dalla transizione beneficeranno di un sostegno su misura a titolo del meccanismo per una transizione giusta.

Valutazione d'impatto

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione 6 era accompagnata da una valutazione d'impatto 7 Tale valutazione d'impatto ha convalidato il sistema di attuazione proposto per questi fondi, che sono disciplinati nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti 8 , il quale disciplinerà anche la programmazione e l'attuazione del Fondo per una transizione giusta (cfr. il capitolo 4).

La valutazione d'impatto ha inoltre esaminato le sfide cui dovranno far fronte il prossimo quadro finanziario pluriennale e la prossima politica di coesione e ha confermato la necessità, in linea con l'esito della consultazione pubblica, di sostenere una transizione verso un'energia pulita ed equa attraverso un obiettivo politico specifico e un corrispondente meccanismo di concentrazione tematica (cfr. i capitoli 2.2 e 3.2).

L'obiettivo del Fondo per una transizione giusta è pertanto giustificato, in quanto tale Fondo mira a garantire una transizione energetica equa riducendo i costi economici e sociali che la transizione verso un'economia climaticamente neutra comporta. A tal fine il Fondo per una transizione giusta sosterrà la trasformazione dei processi industriali necessari per il successo della transizione energetica e promuoverà la diversificazione economica dei territori maggiormente colpiti, in linea con le conclusioni della valutazione d'impatto sulla necessità di sostenere una trasformazione industriale intelligente (cfr. il capitolo 2.2).

La valutazione d'impatto ha inoltre sottolineato che gli effetti della transizione energetica si manifestano in modo non uniforme (cfr. il capitolo 3.3). In particolare, ha evidenziato le sfide cui le regioni maggiormente colpite devono far fronte a causa della loro dipendenza dalla produzione di combustibili solidi e dell'elevata percentuale di combustibili solidi presenti nel loro mix di produzione di energia elettrica. Tale valutazione giustifica la concentrazione proposta del Fondo per una transizione giusta nei territori maggiormente danneggiati e la distribuzione proposta delle dotazioni nazionali.

Le analisi e gli elementi della valutazione d'impatto di cui sopra sostengono gli obiettivi e le caratteristiche principali del Fondo per una transizione giusta. Non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto a sé stante in quanto questa avrebbe ritardato l'adozione della presente proposta legislativa con il rischio di rallentare i negoziati in corso sul prossimo quadro finanziario pluriennale.

Insegnamenti tratti dall'attuazione di determinate iniziative di transizione

L'ambito di applicazione e l'obiettivo del Fondo per una transizione giusta riguardano l'impatto della transizione verso la neutralità climatica e, pertanto, la situazione delle attività di estrazione di combustibili fossili solidi (carbone, lignite, torba e scisto bituminoso), ma anche la trasformazione dei processi industriali ad alta intensità energetica richiesta dalla transizione, per quanto riguarda le ripercussioni sociali ed economiche nei territori interessati.

Sono già state intraprese azioni al riguardo nell'ambito delle iniziative per le regioni carbonifere in transizione e dell'azione pilota per le regioni in transizione industriale. Pur perseguendo obiettivi di più ampio respiro e prevedendo un approccio più integrato, il Fondo per una transizione giusta, ai fini della sua programmazione e attuazione, trarrà insegnamenti anche da queste iniziative e, ove pertinente, attingerà dai metodi di lavoro e dalle strutture esistenti.

In primo luogo, nell'ambito dell'iniziativa per le regioni carbonifere in transizione, la politica di coesione sostiene (dal gennaio 2020) la transizione in 21 regioni pilota la cui economia è fortemente dipendente dal carbone. I cambiamenti strutturali sono oggetto di un approccio olistico che abbraccia le dimensioni economica, industriale, tecnologica e sociale del processo di trasformazione, con il coinvolgimento degli attori locali e in stretta collaborazione con gli stessi, comprese le parti sociali, l'industria e le organizzazioni non governative.

Il dialogo multilaterale tra i portatori di interessi e la condivisione delle conoscenze si sono rivelati fondamentali per garantire progressi collettivi, trasparenza e mobilitazione dei mezzi più efficaci per affrontare le ripercussioni socioeconomiche della transizione.

Il sostegno si concentra sulla trasformazione economica, in linea con le strategie di specializzazione intelligente (ad esempio il sostegno alle PMI, gli incubatori di imprese, l'innovazione e la cooperazione dell'industria e dei ricercatori), sulla riqualificazione professionale dei lavoratori tradizionalmente impiegati nei settori connessi al carbone e sulla promozione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili alternative di energia.

Il successo dell'iniziativa si fonda sulla titolarità degli Stati membri, delle regioni e degli attori locali interessati, comprese le parti sociali, titolarità che può essere conseguita attraverso le prescrizioni in materia di cofinanziamento nazionale nell'ambito della gestione concorrente, nonché tramite il coinvolgimento dei partner nella strategia di sviluppo.

In secondo luogo, in un'ottica analoga, per aiutare le regioni dell'UE a gestire la transizione verso un'economia più sostenibile e a basse emissioni di carbonio, come pure a gestire i cambiamenti industriali innescati dalla transizione energetica e dai cambiamenti climatici, è stato offerto un sostegno specifico inteso a promuovere l'innovazione, eliminare gli ostacoli agli investimenti e dotare i cittadini delle giuste competenze. L'azione pilota per le regioni in transizione industriale fornisce sostegno da parte di esperti della Commissione e assistenza tecnica a titolo del FESR. Dodici regioni sono state selezionate per il sostegno dell'UE.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La Commissione opera per perseguire le proprie priorità quali definite negli orientamenti politici, nel quadro della maggiore ambizione attesa dal bilancio dell'UE. Un Fondo per una transizione giusta ambizioso costituisce una priorità in tale contesto. È questo il motivo per cui la Commissione ha presentato la presente proposta legislativa all'inizio del suo mandato, ad integrazione delle proposte esistenti per il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) e in aggiunta alle stesse. La proposta confluirà nei negoziati sul prossimo QFP e dovrebbe essere integrata nel quadro di un accordo globale sul prossimo QFP.

Le risorse di bilancio per il Fondo per una transizione giusta ("Just Transition Fund", JTF, in appresso il "Fondo") dovrebbero ammontare a 7,5 miliardi di EUR (a prezzi 2018), con la possibilità, se del caso, di innalzare tale livello di ambizione in un secondo momento.

5.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il quadro giuridico è costituito da una proposta specifica di regolamento che istituisce il Fondo per una transizione giusta e dalle necessarie modifiche da apportare di conseguenza alla proposta della Commissione relativa al regolamento sulle disposizioni comuni, al fine di integrarvi il Fondo per una transizione giusta quale nuovo Fondo, unitamente al FESR, al Fondo di coesione e al FSE+. La realizzazione e l'attuazione del Fondo per una transizione giusta saranno disciplinate dal regolamento sulle disposizioni comuni.

La proposta di regolamento che istituisce il Fondo per una transizione giusta si concentra sui seguenti elementi:

·determinazione dell'oggetto del Fondo per una transizione giusta,

·definizione dell'obiettivo specifico corrispondente da utilizzare per la programmazione delle risorse del Fondo per una transizione giusta nell'ambito di una priorità dedicata o di un programma nel quadro dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della politica di coesione,

·determinazione della copertura geografica e della metodologia per l'assegnazione delle risorse finanziarie per il Fondo,

·definizione dell'ambito del sostegno del Fondo,

·specifica del contenuto dei piani territoriali per una transizione giusta, compresa la necessità che gli Stati membri individuino i territori maggiormente colpiti dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra e sui quali si concentrerà il sostegno del Fondo per una transizione giusta,

·determinazione di un quadro per misurare i risultati ottenuti mediante indicatori corrispondenti e di un meccanismo per adeguare il sostegno qualora gli obiettivi non siano raggiunti.

2020/0006 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo per una transizione giusta

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 9 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 10 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il quadro normativo che disciplina la politica di coesione dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, contribuisce all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite concentrando i finanziamenti dell'Unione su obiettivi ecologici. Il presente regolamento dà attuazione a una delle priorità definite nella comunicazione intitolata "Il Green Deal europeo" 11 e fa parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile 12 , che fornisce finanziamenti mirati mediante il meccanismo per una transizione giusta nel contesto della politica di coesione, in modo da affrontare i costi economici e sociali della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare, nella quale le eventuali emissioni residue di gas a effetto serra siano compensate da assorbimenti equivalenti.

(2)La transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare costituisce uno dei principali obiettivi strategici dell'Unione. Il Consiglio europeo ha approvato il 12 dicembre 2019 l'obiettivo di realizzare un'Unione a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Anche se la lotta ai cambiamenti climatici e il degrado ambientale apporterà vantaggi a tutti nel lungo termine (creando però nel medio termine sia opportunità che sfide), il punto di partenza della transizione non è lo stesso per tutte le regioni o tutti gli Stati membri, né essi dispongono di identiche capacità di reazione. Alcuni sono in posizione più avanzata rispetto ad altri, in quanto la transizione comporta effetti sociali ed economici di portata maggiore per le regioni che dipendono fortemente dai combustibili fossili (specialmente carbone, lignite, torba e scisto bituminoso) o dalle industrie ad alta intensità di gas a effetto serra. Tale situazione crea non solo il rischio che la transizione dell'Unione avvenga a velocità diverse per quanto riguarda l'azione per il clima, ma anche quello di aggravare le disparità tra le regioni, a scapito degli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale.

(3)Per compiersi con successo, la transizione deve essere equa e socialmente accettabile per tutti. Pertanto sia l'Unione che gli Stati membri devono tenerne presenti le implicazioni economiche e sociali fin dall'inizio e impiegare tutti gli strumenti possibili per attenuare le conseguenze negative. Il bilancio dell'Unione svolge un ruolo importante a tale riguardo.

(4)Come indicato nella comunicazione "Il Green Deal europeo" e nel piano di investimenti per un'Europa sostenibile, il meccanismo per una transizione giusta dovrebbe integrare le altre azioni del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027. Abbinando le spese del bilancio dell'Unione a favore di obiettivi per il clima a quelle con finalità sociali a livello regionale, il meccanismo dovrebbe contribuire a far fronte alle conseguenze sociali ed economiche della transizione verso la neutralità climatica dell'UE.

(5)Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta ("JTF") che costituisce uno dei pilastri del meccanismo per una transizione giusta attuato nell'ambito della politica di coesione. L'obiettivo del Fondo è attenuare gli effetti negativi della transizione climatica fornendo sostegno ai territori e ai lavoratori più colpiti dai cambiamenti. In linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le azioni sostenute dovrebbero contribuire direttamente ad alleviare gli effetti della transizione, finanziando la diversificazione e la modernizzazione dell'economia locale e attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione. Tale finalità trova espressione nell'obiettivo specifico del Fondo, che viene istituito allo stesso livello degli obiettivi strategici di cui all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tra i quali è menzionato.

(6)Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con la maggiore ambizione dell'Unione proposta nel Green Deal europeo, il Fondo dovrebbe offrire un contributo fondamentale per integrare nelle politiche le azioni per il clima. Le risorse della dotazione specifica del Fondo si aggiungono, integrandoli, agli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a favore di obiettivi per il clima. Le risorse trasferite dal FESR e dal FES+ contribuiranno pienamente al conseguimento di tale obiettivo.

(7)Le risorse del Fondo dovrebbero essere complementari alle risorse disponibili per la politica di coesione.

(8)La transizione verso un'economia climaticamente neutra rappresenta una sfida per tutti gli Stati membri, ma sarà particolarmente impegnativa per gli Stati membri fortemente dipendenti dai combustibili fossili o da attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, che è necessario eliminare gradualmente o che devono adattarsi alla transizione verso la neutralità climatica, e privi dei mezzi finanziari necessari. Il Fondo dovrebbe pertanto riguardare tutti gli Stati membri, ma la distribuzione dei suoi mezzi finanziari dovrebbe tenere conto della capacità degli Stati membri di finanziare gli investimenti necessari per compiere la transizione verso la neutralità climatica.

(9)Al fine di stabilire l'opportuno quadro finanziario per il Fondo, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per ogni Stato membro nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", sulla base di criteri obiettivi.

(10)Il presente regolamento individua i tipi di investimenti per i quali il Fondo può fornire sostegno alle spese. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. L'elenco degli investimenti dovrebbe comprendere quelli che sostengono le economie locali e sono sostenibili a lungo termine, tenendo presenti tutti gli obiettivi del Green Deal. I progetti finanziati dovrebbero contribuire alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare. Per i settori in declino, quali la produzione di energia a partire da carbone, lignite, torba e scisto bituminoso o le attività di estrazione di tali combustibili fossili solidi, il sostegno dovrebbe essere collegato all'eliminazione graduale dell'attività e alla corrispondente riduzione del livello occupazionale nel settore. Per quanto riguarda i settori in trasformazione con alti livelli di emissione di gas a effetto serra, il sostegno dovrebbe promuovere attività nuove tramite la messa in opera di tecnologie nuove e di processi o prodotti nuovi, al fine di ottenere riduzioni importanti delle emissioni, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 13 , pur tutelando e rafforzando l'occupazione ed evitando il degrado ambientale. Un'attenzione particolare dovrebbe inoltre essere prestata alle attività che promuovono l'innovazione e la ricerca nelle tecnologie avanzate e sostenibili, oltre che negli ambiti della digitalizzazione e della connettività, a condizione che le misure adottate contribuiscano ad attenuare gli effetti collaterali negativi della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare e concorrano a tale processo.

(11)Al fine di proteggere i cittadini più vulnerabili agli effetti della transizione climatica, il Fondo dovrebbe anche prevedere il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, al fine di aiutarli ad adattarsi alle nuove opportunità occupazionali, oltre ad offrire assistenza nella ricerca di lavoro e possibilità di inclusione attiva nel mercato del lavoro a chi cerca un'occupazione.

(12)Al fine di potenziare la diversificazione economica dei territori colpiti dalla transizione, il Fondo dovrebbe fornire sostegno agli investimenti produttivi nelle PMI. Gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi, contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all'occupazione. Per le imprese diverse dalle PMI, gli investimenti produttivi dovrebbero ricevere sostegno unicamente se necessari per attenuare le perdite occupazionali dovute alla transizione, mediante la creazione o la protezione di un numero importante di posti di lavoro ma senza causare delocalizzazione né derivare da una delocalizzazione. Gli investimenti negli impianti industriali esistenti, compresi quelli interessati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, dovrebbero essere ammessi se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 apportando miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 14 e se comportano la protezione di un numero significativo di posti di lavoro. Tutti gli investimenti di questo tipo dovrebbero essere giustificati con tali considerazioni nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno e la politica di coesione, è opportuno che il sostegno alle imprese sia conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e, in particolare, che il sostegno agli investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI sia limitato alle imprese site in regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE.

(13)Al fine di assicurare flessibilità alla programmazione delle risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", dovrebbe essere possibile redigere un programma autonomo del Fondo o programmare le risorse del Fondo a favore di una o più priorità dedicate nell'ambito di un programma che riceve sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), dal Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") o dal Fondo di coesione. In conformità all'articolo 21 bis del regolamento (UE) [nuovo CPR] le risorse del Fondo dovrebbero essere integrate da finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+. Gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta.

(14)Il sostegno del Fondo dovrebbe essere subordinato all'efficace attuazione di un processo di transizione in un territorio specifico per realizzare un'economia climaticamente neutra. Sotto tale aspetto gli Stati membri dovrebbero redigere, in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi e con il sostegno della Commissione, piani territoriali per una transizione giusta con informazioni particolareggiate sul processo di transizione, coerentemente con i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per una transizione giusta, da basare sulla piattaforma esistente per le regioni carbonifere in transizione, per consentire scambi bilaterali e multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle migliori pratiche in tutti i settori interessati.

(15)I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero individuare i territori maggiormente danneggiati, sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno del Fondo, e descrivere le azioni specifiche da intraprendere per realizzare un'economia climaticamente neutra, in particolare in riferimento alla riconversione o alla chiusura di impianti per la produzione di combustibili fossili o di altre attività ad alta intensità di gas a effetto serra. Tali territori dovrebbero essere definiti con precisione e corrispondere alle regioni di livello NUTS 3 o farne parte. I piani dovrebbero illustrare particolareggiatamente le sfide e le esigenze di tali territori e individuare il tipo di operazioni necessarie, in modo da garantire lo sviluppo coerente di attività economiche resilienti ai cambiamenti climatici ma al contempo coerenti con la transizione verso la neutralità climatica e con gli obiettivi del Green Deal. Dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario del Fondo unicamente gli investimenti realizzati in conformità ai piani di transizione. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero far parte dei programmi (che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione o dal presente Fondo, a seconda dei casi) che sono approvati dalla Commissione.

(16)Al fine di intensificare l'orientamento ai risultati nell'uso delle risorse del Fondo, è opportuno che la Commissione, in linea con il principio di proporzionalità, possa applicare rettifiche finanziarie nei casi di grave mancato conseguimento dei target finali definiti per l'obiettivo specifico del Fondo.

(17)Al fine di integrare e modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli elementi contenuti nell'allegato III del presente regolamento relativi agli indicatori comuni di output e di risultato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" 15 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(18)Al fine di stabilire l'opportuno quadro finanziario per il Fondo, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per ogni Stato membro in conformità all'allegato I.

(19)Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire fornire sostegno a territori che fanno fronte a trasformazioni economiche e sociali nella transizione verso un'economia climaticamente neutra, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. I motivi principali di tale situazione consistono da un lato nel divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e nel ritardo delle regioni meno favorite e nei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato nella necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1.Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - "JTF", in appresso "il Fondo") al fine di fornire sostegno ai territori che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050.

2.Il regolamento stabilisce l'obiettivo specifico del Fondo, la sua copertura geografica e le sue risorse, l'ambito di applicazione del sostegno in relazione all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", di cui all'articolo [4, paragrafo 2, lettera a),] del regolamento (UE) [nuovo CPR], come anche le disposizioni specifiche di programmazione e gli indicatori necessari per il monitoraggio.

Articolo 2
Obiettivo specifico

In conformità all'articolo [4, paragrafo 1, secondo comma,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] il Fondo contribuisce al singolo obiettivo specifico di "consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra".

Articolo 3
Copertura geografica e risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"

1.Il Fondo fornirà sostegno all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in tutti gli Stati membri.

2.Le risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 7,5 miliardi di EUR a prezzi 2018 e possono essere integrate, a seconda dei casi, da risorse aggiuntive stanziate nel bilancio dell'Unione e da altre risorse in conformità all'atto di base applicabile.

Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio dell'Unione, l'importo di cui al primo comma è indicizzato in ragione del 2 % annuo.

Lo 0,35 % dell'importo di cui al primo comma è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

3.La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che stabilisce la ripartizione annuale delle risorse, tra cui le eventuali risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2, tra gli Stati membri, secondo la metodologia di cui all'allegato I.

4.In deroga all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR], le eventuali risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2, destinate al Fondo nel bilancio dell'Unione o provenienti da altre risorse, non richiedono un sostegno complementare a carico del FESR o del FSE+.

Articolo 4
Ambito di applicazione del sostegno

1.Il Fondo sostiene unicamente le attività direttamente correlate al proprio obiettivo specifico definito nell'articolo 2 e che contribuiscono all'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti in conformità all'articolo 7.

2.In conformità al paragrafo 1, il Fondo sostiene unicamente le attività seguenti:

a)investimenti produttivi nelle PMI, tra cui le start-up, finalizzati alla diversificazione e alla riconversione economica;

b)investimenti nella creazione di nuove imprese, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza;

c)investimenti in attività di ricerca e innovazione e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate;

d)investimenti nella messa in opera di tecnologia e infrastrutture per l'energia pulita a prezzi accessibili, nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell'efficienza energetica e nell'energia rinnovabile;

e)investimenti nella digitalizzazione e nella connettività digitale;

f)investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti, progetti di ripristino e conversione ad altri usi di terreni;

g)investimenti per il potenziamento dell'economia circolare, anche mediante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l'uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;

h)miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale dei lavoratori;

i)assistenza nella ricerca di lavoro;

j)inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro;

k)assistenza tecnica.

Il Fondo può inoltre, nelle regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE, sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera h). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta.

Il Fondo può inoltre sostenere gli investimenti per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera i). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta.

Articolo 5
Esclusione dall'ambito di applicazione del sostegno

Il Fondo non sostiene:

a)la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;

b)la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

c)le imprese in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione 16 ;

d)gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili;

e)gli investimenti in infrastrutture a banda larga in zone in cui esistono almeno due reti a banda larga di categoria equivalente.

Articolo 6
Programmazione delle risorse del Fondo

1.Le risorse del Fondo sono programmate per le categorie di regioni in cui si trovano i territori interessati, sulla base dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti conformemente all'articolo 7 e approvati dalla Commissione nel contesto di un programma o della modifica di un programma. Le risorse programmate assumono la forma di uno o più programmi specifici o di una o più priorità nell'ambito di un programma.

La Commissione approva un programma unicamente se l'individuazione dei territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicata nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, è debitamente giustificata e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato.

2.La/le priorità del Fondo comprendono le risorse del Fondo, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del Fondo a favore degli Stati membri e dalle risorse trasferite in conformità all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite a una priorità del Fondo è pari ad almeno a una volta e mezzo l'importo del sostegno del Fondo a tale priorità, ma non supera il triplo di detto importo.

Articolo 7
Piano territoriale per una transizione giusta

1.Gli Stati membri redigono, insieme alle autorità pertinenti dei territori interessati, uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati corrispondenti al livello 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ("regioni di livello NUTS 3") definita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio modificato dal regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione 17 , o loro parti, in conformità al modello di cui all'allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione, in particolare per quanto riguarda le previste perdite occupazionali nella produzione di combustibili fossili e le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra.

2.Un piano territoriale per una transizione giusta contiene gli elementi seguenti:

a)descrizione del processo di transizione a livello nazionale verso un'economia climaticamente neutra, compreso un calendario delle fasi principali della transizione che siano coerenti con l'ultima versione del piano nazionale per l'energia e il clima ("PNEC");

b)giustificazione del motivo per cui sono stati individuati tali territori come quelli maggiormente danneggiati dal processo di transizione di cui alla lettera a), cui va fornito il sostegno del Fondo in conformità al paragrafo 1;

c)valutazione delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati, considerati anche gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra, con l'individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi, da conseguire entro il 2030, connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori;

d)descrizione del previsto contributo del sostegno del Fondo per far fronte agli effetti sociali, economici e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra;

e)valutazione della sua coerenza con altre strategie e piani nazionali, regionali o territoriali;

f)descrizione dei meccanismi di governance costituiti dagli accordi di partenariato, dalle misure di monitoraggio e valutazione programmate e dagli organismi responsabili;

g)descrizione del tipo di operazioni prospettate e del contributo che si prevede apporteranno per attenuare gli effetti della transizione;

h)se viene fornito sostegno a investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI, l'elenco esaustivo di tali operazioni e imprese e la giustificazione della necessità di tale sostegno atta a dimostrare mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati;

i)se viene fornito sostegno agli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, l'elenco esaustivo delle operazioni cui fornire sostegno e una giustificazione atta a dimostrare che contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra, con miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE, e a condizione che siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro;

j)indicazione delle sinergie e delle complementarità con altri programmi dell'Unione e pilastri del meccanismo per una transizione giusta per far fronte alle esigenze di sviluppo individuate.

3.La preparazione e l'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta vedono la partecipazione dei partner pertinenti in conformità all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

4.I piani territoriali per una transizione giusta sono coerenti con le strategie territoriali di cui all'articolo [23] del regolamento (UE) [nuovo CPR], con le pertinenti strategie di specializzazione intelligente, con i PNEC e con il pilastro europeo dei diritti sociali.

Se la revisione di un piano nazionale per l'energia e il clima a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 impone la revisione di un piano territoriale per una transizione giusta, tale revisione viene effettuata nel corso dell'esercizio di riesame intermedio a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) [nuovo CPR].

Articolo 8
Indicatori

1.Gli indicatori comuni di output e di risultato figuranti nell'allegato III e, se debitamente giustificati nel piano territoriale per una transizione giusta, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono stabiliti in conformità all'articolo [12, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)], all'articolo [17, paragrafo 3, lettera d), punto ii),] e all'articolo [37, paragrafo 2, lettera b),] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

2.Per gli indicatori di output i valori di base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi. I target finali non sono soggetti a revisione una volta che una richiesta di modifica del programma, presentata a norma dell'articolo [14, paragrafo 2),] del regolamento (UE) [nuovo CPR] sia stata approvata dalla Commissione.

3.Se una priorità del Fondo fornisce sostegno alle attività di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera h), i) o j), i dati degli indicatori relativi ai partecipanti sono trasmessi solo quando sono disponibili tutti i dati relativi al partecipante in questione, richiesti in conformità all'allegato III.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 per modificare l'allegato III al fine di apportare i necessari adeguamenti all'elenco di indicatori da usare.

Articolo 9
Rettifiche finanziarie

La Commissione, se sulla base dell'esame della relazione finale in materia di performance del programma conclude che non è stato raggiunto almeno il 65 % del target finale stabilito per uno o più indicatori di output o di risultato per le risorse del Fondo, può operare rettifiche finanziarie a norma dell'articolo [98] del regolamento (UE) [nuovo CPR] riducendo il sostegno del Fondo alla priorità in questione per rispecchiare l'effettivo conseguimento.

Articolo 10
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].

3.La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 11
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta

1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

Ambiente e azione per il clima in attesa dell'approvazione delle proposte del QFP

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

X una nuova azione 

 a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 18  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Seconda metà del 2020 - Adozione del regolamento

A partire dal 2020 - Preparazione dei piani territoriali per una transizione giusta negli Stati membri

Nel corso del 2021 - Adozione e avvio dell'attuazione del programma

1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Gli interventi dell'UE a mezzo del Fondo per una transizione giusta si basano sugli obiettivi stabiliti dall'articolo 174 TFUE, che dispone che sia rivolta un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi.

La transizione verso un'economia climaticamente neutra rappresenta una sfida per tutti gli Stati membri, ma sarà particolarmente impegnativa per gli Stati fortemente dipendenti dai combustibili fossili o dalle industrie ad alta intensità di gas a effetto serra (che saranno eliminate gradualmente o che subiranno pesanti ripercussioni a causa della transizione) e privi dei mezzi finanziari per potersi adattare al fine di conseguire la neutralità climatica. Il Fondo contribuisce a superare le sfide dovute alla transizione e aumenta la capacità di bilancio degli Stati membri di realizzare gli investimenti e gli interventi necessari.

1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Sono già state intraprese azioni a livello di Unione, nell'ambito delle iniziative per le regioni carbonifere in transizione e dell'azione pilota per le regioni in transizione industriale, al fine di promuovere la transizione energetica e climatica. Anche se il Fondo per una transizione giusta persegue obiettivi di più ampio respiro e prevede un approccio più integrato, ai fini della programmazione e dell'attuazione del Fondo potrebbero essere tratti insegnamenti utili da queste iniziative.

In primo luogo, l'iniziativa per le regioni carbonifere in transizione sostiene la transizione in 21 regioni pilota la cui economia è fortemente dipendente dal carbone. I cambiamenti strutturali sono oggetto di un approccio olistico che abbraccia le dimensioni economica, industriale, tecnologica e sociale del processo di trasformazione, con il coinvolgimento degli attori locali e in stretta collaborazione con gli stessi.

Il sostegno si concentra sulla trasformazione economica, in linea con le strategie di specializzazione intelligente (ad esempio il sostegno alle PMI, gli incubatori di imprese, l'innovazione e la cooperazione dell'industria e dei ricercatori), sulla riqualificazione professionale dei lavoratori tradizionalmente impiegati nei settori connessi al carbone e sulla promozione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili alternative di energia.

Il successo dell'iniziativa si fonda sulla titolarità degli Stati membri e delle regioni interessati, titolarità che può essere conseguita attraverso le prescrizioni in materia di cofinanziamento nazionale nell'ambito della gestione concorrente, nonché tramite il coinvolgimento dei partner nella strategia di sviluppo.

Analogamente, al fine di aiutare le regioni dell'UE a gestire la transizione verso un'economia più sostenibile e a basse emissioni di carbonio, è stato offerto un sostegno specifico per stimolare l'innovazione, eliminare gli ostacoli agli investimenti, dotare i cittadini delle giuste competenze e gestire i cambiamenti industriali provocati dalla transizione energetica e dai cambiamenti climatici. L'azione pilota fornisce sostegno da parte di esperti della Commissione e assistenza tecnica a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale. Dodici regioni sono state selezionate per il sostegno dell'UE.

1.4.4.Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

L'attuazione del Fondo per una transizione giusta sarà disciplinata dal regolamento sulle disposizioni comuni, il quale disciplina anche, tra l'altro, il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo Plus. La complementarità e le sinergie con questi fondi saranno pertanto estremamente solide, anche attraverso trasferimenti specifici dai due fondi della politica di coesione. Il Fondo per una transizione giusta sarà strettamente coordinato con gli altri pilastri del meccanismo per una transizione giusta. Dovrebbe produrre risultati nel quadro del nuovo Green Deal europeo e del piano di investimenti per un'Europa sostenibile e sarà strettamente collegato alle iniziative di cui al punto 1.4.3.

1.5.Durata e incidenza finanziaria

X durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

X    Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al periodo successivo al 2027 per gli stanziamenti di pagamento.

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6.Modalità di gestione previste 19  

 Gestione diretta a opera della Commissione

   a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

X Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

   a paesi terzi o organismi da questi designati;

   a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

   alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

   agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

   a organismi di diritto pubblico;

   a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

   a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

   alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Il sistema di monitoraggio e le disposizioni in materia di relazioni saranno disciplinati dal regolamento sulle disposizioni comuni (CPR) e saranno identici a quelli applicabili agli altri sette fondi a gestione concorrente nel quadro di tale regolamento.

Le regole del CPR si basano sulle migliori pratiche del periodo 2014-2020 e continueranno a basarsi su un sistema di gestione concorrente. Ai comitati di monitoraggio formati per ciascun programma sarà attribuito un ruolo più incisivo nel supervisionare la performance del programma e tutti i fattori che incidono sull'attuazione. A fini di trasparenza i documenti presentati ai comitati di monitoraggio dovranno essere resi disponibili al pubblico. Le riunioni annuali dedicate alla verifica della performance tra la Commissione e gli Stati membri completano il sistema. Varrà l'obbligo della relazione finale in materia di performance.

La definizione di indicatori di comune applicazione contribuirà alla disponibilità di informazioni di monitoraggio che possono essere aggregate a livello dell'Unione. Tali indicatori sono stabiliti separatamente per il Fondo per una transizione giusta, ma in un quadro coerente con gli indicatori proposti per il Fondo europeo di sviluppo regionale.

I dati elettronici permettono di abbinare la semplificazione alla trasparenza. Nel periodo 2014-2020 era stata prescritta la creazione di un sistema elettronico per lo scambio di dati tra i beneficiari e le autorità di gestione oltre che tra diverse autorità del sistema di gestione e controllo. Il presente regolamento parte da questa premessa e sviluppa ulteriormente determinati aspetti in termini di raccolta dei dati. Tutti i dati necessari per monitorare i progressi nell'attuazione, compresi i risultati e la performance dei programmi, saranno ora trasmessi elettronicamente.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Il sistema di gestione e di controllo sarà disciplinato dal regolamento sulle disposizioni comuni e sarà identico a quello applicabile agli altri sette fondi a gestione concorrente nel quadro di tale regolamento.

In considerazione dei risultati positivi nella riduzione dei tassi di errore segnalati dalla Corte dei conti europea (e dell'incertezza dovuta al fatto che il sistema non era stato operativo per l'intero ciclo di attuazione dei programmi, il che non ha permesso di trarre conclusioni definitive su tutti gli aspetti pertinenti), è necessario mantenere in vigore i principi fondamentali esistenti del sistema di gestione e di controllo e le regole di gestione finanziaria introdotte per il periodo 2014-2020.

È però anche necessario ammettere l'avvio ritardato dell'attuazione del periodo 2014-2020 e gli oneri amministrativi talvolta inutili introdotti da alcune delle prescrizioni. Si propone pertanto di stabilire in modo più chiaro i compiti e le responsabilità dei vari organismi nell'ambito dei sistemi di gestione e di controllo, in particolare per quanto riguarda la selezione delle operazioni e le prescrizioni volte a garantire il rispetto dei principi di una sana gestione finanziaria.

Tutti i particolari e le regole precedentemente introdotti negli atti di diritto derivato sono inclusi nel testo legislativo al fine di garantire la prevedibilità. Non vi è obbligo di provvedere alla procedura di designazione; le disposizioni promuovono il mantenimento dei sistemi esistenti. Si propone un maggiore grado di semplificazione per i programmi con sistemi di gestione e di controllo ben funzionanti e che hanno mostrato buoni risultati. Sono inoltre chiarite le prescrizioni che riguardano le verifiche di gestione in base ai rischi, le modalità di audit unico e l'ambito delle prescrizioni minime per i programmi minori, per i quali può essere necessario ricorrere a metodi di campionamento non statistici.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Le modifiche e le opzioni di semplificazione prese in esame dalla proposta della Commissione per il periodo successivo al 2020 tengono presenti diverse raccomandazioni della Corte dei conti per l'elaborazione della legislazione per il periodo successivo al 2020, in particolare quelle che esortano a riesaminare la concezione del meccanismo di attuazione dei fondi (raccomandazione 1 dell'audit 2015/AUD/0195) tenendo conto dei suggerimenti del gruppo di alto livello.

Gli elevati tassi di errore del passato erano spesso correlati all'assenza di certezza giuridica e a interpretazioni divergenti delle stesse norme, ad esempio nel settore degli appalti pubblici. Nella nuova proposta di CPR la Commissione introduce diversi aspetti, quali le verifiche di gestione in base ai rischi, la strategia di audit in base ai rischi, regole sulla necessità proporzionata di campionamento statistico e disposizioni specifiche sulla proporzionalità dei controlli e sull'affidamento sui sistemi nazionali di gestione e di controllo.

Allegati dettagliati sugli aspetti pertinenti dei sistemi di gestione e di controllo sono finalizzati a garantire la certezza giuridica senza che siano necessari atti normativi successivi di diritto derivato o voluminosi orientamenti che abitualmente fanno seguito all'adozione del CPR.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

L'attuale meccanismo di attuazione in regime di gestione concorrente è a volte criticato, anche dalla Corte dei conti, perché eccessivamente complesso e soggetto a errori, con costi elevati a tutti i livelli di controllo. La Commissione ha esaminato accuratamente tutti questi elementi critici al fine di trovare il corretto equilibrio tra responsabilità, semplificazione e performance.

La semplificazione è stata introdotta per evitare il rischio di sovrapposizione dei controlli effettuati a livelli diversi sui beneficiari, nonché di sovrapposizione tra funzioni diverse dell'impianto di gestione e di controllo. Ad esempio per il periodo successivo al 2020 le autorità di certificazione (il cui numero attualmente è superiore a 210) dovranno essere sostituite da una funzione contabile che non potrà duplicare i controlli in futuro. Inoltre si propone la razionalizzazione delle attività di audit con una diminuzione degli audit delle operazioni effettuati a livello dei beneficiari. Sono infatti previste disposizioni specifiche riguardanti modalità proporzionate migliorate, che tengono presente il precedente buon funzionamento del sistema di gestione e di controllo di un programma.

In termini di livello perseguito di affidabilità, allo stadio di proposta legislativa si mira a mantenere il tasso di errore al di sotto della soglia di rilevanza del 2 %. Una soglia di rilevanza diversa potrebbe essere valutata unicamente caso per caso alla luce del dibattito legislativo, in particolare qualora l'autorità legislativa non approvi (completamente) le semplificazioni del programma proposto e/o ponga un limite ai controlli, da cui deriverebbero conseguenze per il tasso di errore previsto.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La Commissione continua a studiare un rafforzamento ulteriore di tutte le misure messe in atto dalle autorità di gestione per la prevenzione di frodi e irregolarità nel periodo successivo al 2020.

Le autorità di gestione dovranno mantenere in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, in particolare tenendo presenti i rischi di frode individuati.

La coesione elettronica e sistemi informatici interattivi rimarranno tra le prescrizioni importanti per il futuro. Le autorità di gestione potranno mantenere i processi e i sistemi per la prevenzione di irregolarità e frodi che hanno già posto in atto.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e nuova linea/nuove linee di bilancio di spesa proposte

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss 20 .

di paesi EFTA 21

di paesi candidati 22

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b),] del regolamento finanziario

03. Risorse naturali e ambiente


XX.XX Fondo per una transizione giusta (JTF)

Diss.

NO

NO

NO

NO

3.2.Incidenza prevista sulla spesa

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulla spesa

Mio EUR a prezzi 2018 (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

03.

Risorse naturali e ambiente

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Periodo successivo al 2027

TOTALE

XX.XX Fondo per una transizione giusta (JTF)

Impegni

(1)

1 036,000

1 047,000

1 059,000

1 071,000

1 083,000

1 095,000

1 109,000

7 500,000

Pagamenti

(2)

43,051

48,460

436,016

539,405

944,231

1 221,051

1 194,277

3 073,509

7 500,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione del programma 23  

Impegni = pagamenti

(3)

TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma

Impegni

=1+3

1 036,000

1 047,000

1 059,000

1 071,000

1 083,000

1 095,000

1 109,000

7 500,000

Pagamenti

=2+3

43,051

48,460

436,016

539,405

944,231

1 221,051

1 194,277

3 073,509

7 500,000



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.



Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Periodo successivo al 2027

TOTALE

Risorse umane

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

23 100

Altre spese amministrative

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

23 100

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Periodo successivo al 2027

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per tutte le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

1 039,300

1 050,300

1 062,300

1 074,300

1 086,300

1 098,300

1 112,300

7 523,100

Pagamenti

46,351

51,760

439,316

542,705

947,531

1 224,351

1 197,577

3 076,809

7 523,100

3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

23 100

Altre spese amministrative

Totale parziale della RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

23 100

Esclusa la RUBRICA 7 24  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

23 100

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.



3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione

22

22

22

22

22

22

22

Nelle delegazioni

Ricerca

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD  25

RUBRICA 7

Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale 

- in sede

- nelle delegazioni

Finanziato dalla dotazione del programma  26

- in sede

- nelle delegazioni

Ricerca

Altro (specificare)

TOTALE

22

22

22

22

22

22

22

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

·Contribuire all'analisi, negoziazione, modifica e/o preparazione per l'approvazione di proposte di programmi e/o progetti negli Stati membri.

·Contribuire alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione dei programmi/progetti approvati

·Garantire il rispetto delle norme sui programmi.

Personale esterno

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

X    non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

X    La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Incidenza della proposta/iniziativa 27

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Articolo …....

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

(1)    COM(2018) 322 final/2.
(2)    COM(2018) 375 final, articolo 4.
(3)    COM(2020) 21 del 14.1.2020.
(4)    Consultazione pubblica sui Fondi dell'UE nel settore della coesione,    
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_it.
(5)    Comitato europeo delle regioni, parere dal titolo "Ristrutturazione socioeconomica delle regioni carbonifere in Europa", 136a sessione plenaria, 7-9 ottobre 2019, ECON-VI/041.
(6)    COM(2018) 372 final.
(7)    SWD(2018) 282 final.
(8)    COM(2018) 375 final.
(9)    GU C del , pag. .
(10)    GU C del , pag. .
(11)    COM(2019) 640 final dell'11.12.2019.
(12)    COM(2020) 21 del 14.1.2020.
(13)    Come indicato nel documento intitolato "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra", comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti [COM(2018) 773 final].
(14)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(15)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13.
(16)    Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
(17)    Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
(18)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(19)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(20)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(21)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(22)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(23)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(24)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(25)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(26)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(27)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Bruxelles, 14.1.2020

COM(2020) 22 final

ALLEGATI

della

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo per una transizione giusta


ALLEGATO I

 

Metodo di assegnazione per le risorse del Fondo per una transizione giusta

Per ciascuno Stato membro la dotazione finanziaria è determinata in conformità al procedimento seguente:

a)    la quota di ciascuno Stato membro è calcolata come la somma ponderata delle quote, determinate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato:

i)    emissioni di gas a effetto serra da impianti industriali nelle regioni di livello NUTS 2 nelle quali l'intensità di carbonio, definita come il rapporto tra le emissioni di gas a effetto serra da impianti industriali trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 e il valore aggiunto lordo dell'industria, risulta superiore al doppio della media dell'UE-27. Se tale livello non è superato in nessuna regione di livello NUTS 2 in un dato Stato membro, sono prese in considerazione per il calcolo le emissioni di gas a effetto serra da impianti industriali nella regione di livello NUTS 2 a più alta intensità di carbonio (ponderazione: 49 %),

ii)    occupazione nell'estrazione di carbone e lignite (ponderazione: 25 %),

iii)    occupazione nell'industria nelle regioni di livello NUTS 2 prese in considerazione ai fini del punto i) (ponderazione: 25 %),

iv)    produzione di torba (ponderazione: 0,95 %),

v)    produzione di scisto bituminoso (ponderazione: 0,05 %);

b)    le dotazioni ottenute applicando la lettera a) sono adeguate per assicurare che nessuno Stato membro riceva un importo superiore a 2 miliardi di EUR. Gli importi superiori a 2 miliardi di EUR per Stato membro sono ridistribuiti in proporzione alle dotazioni di tutti gli altri Stati membri. Le quote degli Stati membri sono ricalcolate di conseguenza;

c)    le quote degli Stati membri ottenute applicando la lettera b) sono adeguate in negativo o positivo moltiplicando per un coefficiente di 1,5 la misura in cui l'RNL pro capite di quello Stato membro (misurato in parità del potere di acquisto) per il periodo 2015-2017 è superiore o inferiore all'RNL medio pro capite degli Stati membri dell'UE-27 (media espressa come 100 %).

Tale adeguamento non si applica agli Stati membri la cui dotazione è stata contenuta entro un massimale a norma del punto b);

d)    le dotazioni ottenute applicando la lettera c) sono adeguate per assicurare che la dotazione finale a carico del Fondo dia luogo a una intensità dell'aiuto pro capite (misurata sulla base dell'intera popolazione dello Stato membro) pari almeno a 6 EUR nell'intero periodo.

Gli importi destinati a garantire l'intensità minima dell'aiuto sono detratti proporzionalmente dalle dotazioni di tutti gli altri Stati membri, ad eccezione degli Stati membri la cui dotazione è stata contenuta entro un massimale a norma del punto b).

La dotazione del Fondo per una transizione giusta va ad aggiungersi alla dotazione ai sensi dell'allegato XXII, paragrafi da 1 a 16, del [nuova proposta di CPR] e non è compresa nella base di calcolo della dotazione cui si applica l'allegato XXII, punti da 10 a 15, del [nuova proposta di CPR].



ALLEGATO II

Modello per i piani territoriali per una transizione giusta

1.Descrizione del processo di transizione e individuazione dei territori maggiormente danneggiati entro i confini dello Stato membro

Campo di testo [12000]

Riferimento: articolo 7, paragrafo 2, lettera a)

1.1. Descrizione del previsto processo di transizione verso un'economia climaticamente neutra, in linea con gli obiettivi dei piani nazionali per l'energia e il clima e con altri piani di transizione esistenti, compreso un calendario per la cessazione o il ridimensionamento di attività quali l'estrazione di carbone e di lignite o la produzione di elettricità a partire dal carbone

Riferimento: articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

1.2. Individuazione dei territori che si prevede saranno maggiormente danneggiati e giustificazione di tale selezione, con la relativa stima degli effetti economici e occupazionali in base alla descrizione del punto 1.1

2.Valutazione delle sfide dovute alla transizione per ognuno dei territori individuati

2.1. Valutazione degli effetti economici, sociali e territoriali della transizione verso un'economia climaticamente neutra

Riferimento: articolo 7, paragrafo 2, lettera c)

Campo di testo [12000]

Individuazione delle attività economiche e dei settori industriali colpiti, distinguendo tra:

- settori in declino, di cui si prevede che cesseranno o ridimensioneranno in misura significativa le attività connesse alla transizione, incluso il relativo calendario;

- settori in trasformazione, di cui si prevede che subiranno una trasformazione in termini di attività, processi e prodotti.

Per ognuno dei due settori:

- perdite occupazionali previste e necessità di riqualificazione professionale, tenendo presenti le previsioni sulle esigenze di competenze;

- potenziale di diversificazione economica e opportunità di sviluppo.

2.2. Esigenze di sviluppo e obiettivi da raggiungere entro il 2030 al fine di realizzare la neutralità climatica

Riferimento: articolo 7, paragrafo 2, lettera d)

Campo di testo [6000]

- Esigenze di sviluppo per far fronte alle sfide dovute alla transizione;

- Obiettivi e risultati attesi grazie all'attuazione della priorità del Fondo 

2.3. Coerenza con altre strategie e piani nazionali, regionali o territoriali

Riferimento: articolo 7, paragrafo 2, lettera e)

Campo di testo [6000]

- Strategie di specializzazione intelligente;

- Strategie territoriali di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) [nuovo CPR];

- Altri piani di sviluppo regionali o nazionali.

2.4. Tipo di operazioni prospettate

Campo di testo [12000]

Riferimento: articolo 7, paragrafo 2, lettera g)

- tipi di operazioni prospettate e contributo che si prevede apporteranno all'attenuazione degli effetti della transizione climatica

Riferimento: articolo 7, paragrafo 2, lettera h)

Da compilare solo se il sostegno viene fornito a investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI:

- elenco esaustivo di tali operazioni e imprese e per ciascuna di esse la giustificazione della necessità di tale sostegno, dimostrando mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati

Riferimento: articolo 7, paragrafo 2, lettera i)

Da compilare solo se il sostegno è fornito agli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE:

- l'elenco esaustivo delle operazioni cui fornire sostegno e una giustificazione atta a dimostrare che contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra con miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento usati per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE e a condizione che siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro

Riferimento: articolo 7, paragrafo 2, lettera j)

- sinergie e complementarità delle operazioni prospettate con altri programmi per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" (a sostegno del processo di transizione), altri strumenti di finanziamento (il Fondo per la modernizzazione del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione) e altri pilastri del meccanismo per una transizione giusta (regime specifico nell'ambito di InvestEU e strumento di prestito per il settore pubblico attuato con la Banca europea per gli investimenti) per soddisfare le esigenze individuate in materia di investimenti

2.5. Indicatori di output o di risultato specifici per programma

Riferimento: Articolo 8, paragrafo 1

Da compilare solo se sono previsti indicatori specifici per programma:

- giustificazione della necessità di indicatori di output o di risultato specifici per programma in base ai tipi di operazioni prospettate

Tabella 1. Indicatori di output

Obiettivo specifico

ID [5 caratteri]

Indicatore [255 caratteri]

Unità di misura

Target intermedio (2024)

Target finale (2029)

Tabella 2. Indicatori di risultato

Obiettivo specifico

ID [5 caratteri]

Indicatore [255 caratteri]

Unità di misura

Valore di base o di riferimento

Anno di riferimento

Target finale (2029)

Fonte dei dati [200 caratteri]

Osservazioni [200 caratteri]

3.Meccanismi di governance

Riferimento: articolo 7, paragrafo 2, lettera f)

Campo di testo [5000]

3.1. Partenariato

- modalità per la partecipazione dei partner alla preparazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione del piano territoriale per una transizione giusta;

- Esito della consultazione pubblica.

3.2. Monitoraggio e valutazione

- misure previste di monitoraggio e valutazione, inclusi indicatori per misurare la capacità del piano di raggiungere gli obiettivi

3.3. Organismo/i di coordinamento e di monitoraggio

Organismo o organismi responsabili del coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione del piano e ruoli rispettivi

 

ALLEGATO III

INDICATORI comuni di output della POLITICA REGIONALE ("RCO") e indicatori comuni di risultato della POLITICA REGIONALE ("RCR") per il Fondo per una transizione giusta 2

Output

Risultato

RCO01 - Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)
RCO 02 - Imprese sostenute mediante sovvenzioni

RCO 03 - Imprese sostenute mediante strumenti finanziari

RCO 04 - Imprese beneficiarie di un sostegno non finanziario

RCO 05 - Start-up che beneficiano di un sostegno


RCO 10 - Imprese che collaborano con istituti di ricerca

RCO 120 — Imprese sostenute al fine di conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE

RCR01 - Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno
RCR 02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)

RCR 03 - PMI che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi

RCR 04 - PMI che introducono innovazioni a livello di organizzazione o di marketing

RCR 05 - PMI che innovano all'interno dell'impresa

RCR 06 - Domande di brevetto presentate all'Ufficio europeo dei brevetti

RCR 29 — Emissioni di gas a effetto serra stimate dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE nelle imprese beneficiarie di un sostegno


RCO 13 - Servizi e prodotti digitali sviluppati per le imprese

RCR 11 - Utenti di nuovi servizi e applicazioni digitali pubblici
RCR 12 - Utenti di nuovi prodotti, servizi e applicazioni digitali sviluppati da imprese

RCO 15 - Nuova capacità di incubazione


RCR 17 - Imprese attive da 3 anni ancora presenti sul mercato
RCR 18 - PMI che ricorrono a servizi di incubazione un anno dopo la creazione degli stessi

RCO 101 - PMI che investono nello sviluppo di competenze

RCR 97 - Tirocini che beneficiano di un sostegno nelle PMI

RCR 98 - Personale delle PMI che completa un percorso di istruzione e formazione professionale permanente (CVET) (per tipo di competenze: tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi, altro)

RCO 22 - Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica)

RCR 31 - Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica)
RCR 32 - Energia rinnovabile: capacità collegata alla rete (operativa)

RCO 34 - Capacità supplementare di riciclaggio dei rifiuti

RCR 46 - Popolazione che utilizza impianti di riciclaggio dei rifiuti e sistemi di gestione dei rifiuti di piccole dimensioni
RCR 47 - Rifiuti riciclati

RCR 48 - Rifiuti riciclati usati come materie prime

RCR 49 - Rifiuti recuperati

RCO 38 - Superficie di terreni ripristinati che beneficiano di un sostegno
RCO 39 - Sistemi di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installati

RCR 50 - Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell'aria

RCR 52 - Terreni ripristinati usati come spazi verdi, per l'edilizia popolare e per attività economiche o per la collettività

in relazione ai partecipanti 3 , 4 :

RCO 200 - disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata,

RCO 201 - disoccupati di lunga durata,

RCO 202 - inattivi,

RCO 203 - occupati, compresi i lavoratori autonomi,

RCO 204 - di età inferiore a 30 anni,

RCO 205 - di età superiore a 54 anni,

RCO 206 - titolari di un diploma di istruzione secondaria inferiore o più basso (ISCED 0-2),

RCO 207 - titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore (ISCED 3) o di istruzione post secondaria (ISCED 4),

RCO 208 - titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8),

RCO 209 - numero totale di partecipanti 5  

in relazione ai partecipanti 6 :

RCR 200 - partecipanti che cercano un lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento,

RCR 201 - partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento,

RCR 202 - partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento,

RCR 203 - partecipanti occupati, anche come lavoratori autonomi, alla fine della loro partecipazione all'intervento.

(1)    Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
(2) A fini di presentazione, gli indicatori sono raggruppati per consentire un abbinamento più agevole con gli indicatori figuranti in altri regolamenti relativi a specifici fondi della politica di coesione.
(3) Sono da riportare tutti gli indicatori di output e di risultato relativi ai partecipanti.
(4)

 Tutti i dati personali devono essere disaggregati per genere (femminile/maschile, non binario). Se determinati risultati non sono possibili, non è necessario rilevare e riportare i dati di tali indicatori di risultato. Quando i dati sono rilevati da registri, non è necessario che gli Stati membri si uniformino alle definizioni concordate e possono essere usate le definizioni nazionali.

(5) Da calcolare automaticamente in base agli indicatori comuni di output relativi alla posizione professionale.
(6) Tutti i dati personali devono essere disaggregati per genere. Se determinati risultati non sono possibili, non è necessario rilevare e riportare i dati di tali indicatori di risultato. Quando i dati sono rilevati da registri, non è necessario che gli Stati membri si uniformino alle definizioni concordate e possono essere usate le definizioni nazionali.