Bruxelles, 25.6.2020

COM(2020) 263 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Relazione annuale sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell'Unione europea per il 2018









Indice

1.    INTRODUZIONE    

2.    BASE GIURIDICA    

3.    METODOLOGIA E INFORMAZIONI PERVENUTE DAGLI STATI MEMBRI    

4.    IL SETTORE DEGLI IDROCARBURI IN MARE NELL'UNIONE EUROPEA    

4.1 Impianti e produzione    

4.2 Controlli in mare, indagini, interventi di applicazione delle norme e quadro normativo    

5.    DATI RELATIVI AGLI INCIDENTI E PRESTAZIONI DI SICUREZZA DELLE OPERAZIONI IN MARE    

6.    CONCLUSIONI    

1.    INTRODUZIONE

La presente relazione della Commissione europea, che segue le precedenti relazioni relative agli anni 2016 e 2017, verte sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell'Unione europea (UE) nel 2018.

La base giuridica della presente relazione è la direttiva 2013/30/UE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE ("direttiva Sicurezza operazioni in mare"). Questo atto normativo è inteso a raggiungere un elevato livello di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, a beneficio dei lavoratori, dell'ambiente, delle piattaforme e attrezzature per le operazioni in mare e delle attività economiche quali la pesca e il turismo. Le disposizioni della direttiva, quali attuate dagli Stati membri, contribuiranno a i) evitare gli incidenti gravi, ii) ridurre il numero di incidenti e iii) garantire che vi sia dato efficacemente seguito per mitigarne le conseguenze.

Come per le relazioni precedenti, lo scopo della presente relazione annuale è i) fornire dati sul numero e sul tipo di impianti nell'UE e ii) fornire informazioni sugli incidenti che interessano le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, nonché una valutazione delle prestazioni di sicurezza di dette operazioni. L'analisi delle tendenze diventerà sempre più significativa con l'aggiungersi di ogni relazione. Con la serie di relazioni annuali sarà inoltre possibile tenere traccia delle prestazioni di sicurezza delle attività in mare degli Stati membri nel settore degli idrocarburi.

La presente relazione si basa sulle relazioni annuali e sui dati comunicati dagli Stati membri a norma della direttiva Sicurezza operazioni in mare. La Commissione ha ricevuto dati da Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Spagna e dal Regno Unito, che nel 2018 era ancora uno Stato membro. La maggior parte degli impianti è situata nel Mare del Nord e nell'oceano Atlantico (380 impianti), mentre se ne contano 166 nel Mediterraneo, 8 nel Mar Nero e 2 nel Mar Baltico.

Nel 2018 le autorità competenti degli Stati membri hanno effettuato ispezioni su 318 impianti in mare nelle rispettive giurisdizioni. In seguito a taluni incidenti, tre Stati membri (Regno Unito, Danimarca e Paesi Bassi) hanno condotto indagini nel corso del periodo di riferimento. Il Regno Unito ha condotto 41 indagini per questioni legate alla sicurezza e all'ambiente e 5 indagini in relazione a incidenti gravi. La Danimarca ha condotto 3 indagini per questioni legate alla sicurezza e all'ambiente (nessuna indagine in relazione a incidenti gravi) e i Paesi Bassi hanno condotto un'indagine in relazione a un incidente grave (nessuna indagine per questioni legate alla sicurezza e all'ambiente).

I dati forniti dagli Stati membri, in particolare sul numero e sulla gravità degli incidenti segnalati in rapporto al numero di impianti, indicano che il settore europeo delle operazioni in mare presenta un livello di sicurezza notevolmente più basso rispetto ai due anni precedenti, che rende necessario un seguito ad opera delle autorità competenti degli Stati membri.

2.    BASE GIURIDICA

Conformemente all'articolo 25 della direttiva Sicurezza operazioni in mare, la Commissione è tenuta a pubblicare una relazione annuale sulla sicurezza e sull'impatto ambientale delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri. Entro il 1º giugno di ogni anno gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione annuale contenente le informazioni di cui all'allegato IX (punto 3) della direttiva Sicurezza operazioni in mare.

Le relazioni annuali che gli Stati membri devono presentare a norma dell'articolo 25 contengono almeno le informazioni seguenti:

a) numero, età e ubicazione degli impianti;

b) numero e tipo di controlli e indagini effettuati, oltre a eventuali interventi di applicazione delle norme o condanne;

c) dati relativi agli incidenti conformemente al sistema comune di notifica di cui all'articolo 23;

d) eventuali modifiche significative nel quadro normativo sulle attività in mare;

e) le prestazioni delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

Il termine entro il quale gli Stati membri devono pubblicare le informazioni richieste è il 1º giugno dell'anno successivo al periodo di riferimento (ad esempio il 1º giugno 2019 per l'anno 2018).

Essi sono tenuti a utilizzare per la comunicazione il formato comune disposto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione del 13 ottobre 2014 2 . Detto regolamento stabilisce un formato comune per la condivisione di informazioni relative agli indicatori dei grandi rischi da parte degli operatori e dei proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi nonché un formato comune per la pubblicazione delle informazioni relative agli indicatori dei grandi rischi da parte degli Stati membri. Un documento di orientamento della Commissione 3 del 25 novembre 2015 fornisce ulteriori informazioni specifiche sul regolamento di esecuzione e illustra le modalità di utilizzo del formato per la comunicazione dei dati.

3.    METODOLOGIA E INFORMAZIONI PERVENUTE DAGLI STATI MEMBRI

A norma dell'allegato IX (punto 3) della direttiva Sicurezza operazioni in mare, gli Stati membri hanno l'obbligo di presentare una serie di informazioni chiaramente definite sugli incidenti avvenuti nel rispettivo settore degli idrocarburi in mare, utilizzando i modelli indicati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014. I dati presentati devono contenere informazioni sugli impianti in mare nel settore degli idrocarburi nell'UE, quali il numero, il tipo, l'ubicazione e l'età. Le relazioni degli Stati membri devono fornire informazioni anche riguardo al numero di i) controlli in mare, indagini e interventi di applicazione delle norme, ii) incidenti per categoria e iii) infortuni.

Oltre ai dati sui singoli Stati membri, la Commissione ha valutato le prestazioni di sicurezza delle regioni in cui sono effettuate operazioni in mare. A tal fine la Commissione considera i) Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito come regione "Mare del Nord e Atlantico", ii) Cipro, Croazia, Grecia, Italia, Malta e Spagna come regione "Mediterraneo", iii) Bulgaria e Romania come regione "Mar Nero" e iv) Lettonia e Polonia come regione "Mar Baltico".

Ai fini della relazione annuale per il 2018, la Commissione ha utilizzato le informazioni fornite da Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Romania e Spagna. Altri Stati membri non erano attivi nel settore degli idrocarburi in mare o non hanno presentato informazioni pertinenti per la presente relazione.

Con l'eccezione del Regno Unito, tutti gli Stati membri che svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi hanno fornito dati completi su tutti i rispettivi impianti. Al contrario il Regno Unito si è limitato a dar conto, in alcune parti della sua relazione, solo degli impianti che erano soggetti a una revisione regolamentare della documentazione della valutazione del rischio (cfr. anche l'articolo 42, paragrafo 2, della direttiva Sicurezza operazioni in mare), ragion per cui le informazioni del Regno Unito relative a indagini, interventi di applicazione delle norme, dati relativi agli incidenti e prestazioni di sicurezza delle operazioni in mare riguardano una serie di impianti che è andata ampliandosi costantemente nella prima metà del 2018. Il numero inizialmente stimato di impianti contemplati, pari a 139 a gennaio 2018, è arrivato a toccare quota 191 al 19 luglio 2018, data che rappresentava la fine del periodo transitorio per tutti gli impianti.

4.    IL SETTORE DEGLI IDROCARBURI IN MARE NELL'UNIONE EUROPEA

4.1 Impianti e produzione

La grande maggioranza degli impianti in mare 4 nelle acque dell'UE si trova nel Mare del Nord (cfr. la tabella 1), in particolare nelle zone economiche esclusive del Regno Unito e dei Paesi Bassi (rispettivamente circa il 34 % e il 28 % degli impianti in mare nelle acque dell'UE). Nel Mediterraneo l'Italia è lo Stato membro più attivo (25 % di tutti gli impianti nelle acque dell'UE), seguito dalla Croazia. Per quanto riguarda la regione del Mar Nero, in Romania sono presenti operatori consolidati, mentre la Bulgaria ha portato avanti le attività di esplorazione di idrocarburi in mare, ma avendo un solo impianto presenta una produzione assai limitata. Secondo le relazioni pervenute dagli Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico, solo la Polonia possiede impianti in mare nella regione. In base alle informazioni comunicate, nel 2018 erano complessivamente presenti nelle acque dell'UE 556 impianti, destinati o non destinati alla produzione; tale dato evidenzia pertanto, nonostante i diversi impianti smantellati, un aumento di due impianti rispetto al 2017 5 .



Tabella 1: Impianti fissi al 1º gennaio 2018: "Tipo di impianto", per regione e per Stato membro

Regione/Paese

Tipo di impianto (*)

FMI

FNP

FPI

NUI

Totale

Mar Baltico

1

0

0

1

2

Polonia

1

0

0

1

2

Mar Nero

7

0

0

1

8

Bulgaria

0

0

0

1

1

Romania

7

0

0

0

7

Mediterraneo

16

0

3

147

166

Croazia

2

0

0

18

20

Grecia

1

0

0

1

2

Italia

12

0

3

126

141

Spagna

1

0

0

2

3

Mare del Nord e Atlantico

143

0

23

214

380

Danimarca

10

0

0

20

30

Germania

2

0

0

0

2

Irlanda

1

0

0

1

2

Paesi Bassi

48

0

0

107

155

Regno Unito

82

0

23

86

191

Totale

167

0

26

363

556

(*) FMI — Impianto fisso, con personale; FNP — Impianto fisso, non destinato alla produzione; FPI — Impianto galleggiante destinato alla produzione; NUI — Impianto (normalmente) non presidiato.

Nel 2018 sono stati segnalati 13 impianti in fase di smantellamento nelle acque dell'UE: 12 nel Regno Unito e 1 in Italia. Nello stesso anno è stata segnalata l'entrata in esercizio di 1 nuovo impianto fisso nei Paesi Bassi. La differenza del numero di impianti segnalati rispetto all'anno precedente è dovuta anche alle modifiche apportate ai metodi di notifica di alcuni Stati membri 6 .

Più di metà degli impianti nelle acque dell'UE è entrata in esercizio fra il 1980 e il 2000. Dal 2010 la costruzione di nuovi impianti di produzione è notevolmente in calo nella regione Mare del Nord e Atlantico e nel Mediterraneo (tabella 2).

Tabella 2: Numero di impianti presenti nelle acque dell'UE, per decennio di entrata in esercizio e per regione

Anno di costruzione

Regione

Mar Baltico

Mar Nero

Mediterraneo

Mare del Nord e Atlantico

Totale UE

1950-1959

0

0

0

4

4

1960-1969

0

0

7

21

28

1970-1979

0

0

14

41

55

1980-1989

0

2

53

82

137

1990-1999

1

3

42

119

165

2000-2009

1

3

40

70

114

2010-2019

0

0

10

43

53

2020-2029

0

0

0

0

0

Totale UE

2

8

166

380

556



La maggior parte (circa il 94 %) degli idrocarburi dell'UE è prodotta nella regione Mare del Nord e Atlantico (tabella 3). Il Regno Unito è di gran lunga il principale produttore, seguito dai Paesi Bassi e dalla Danimarca. Italia e Croazia sono produttori attivi nel Mediterraneo, mentre nel Mar Nero solo la Romania ha attualmente una produzione apprezzabile.

Tabella 3: Produzione in mare di idrocarburi nell'UE in kilotonnellate di petrolio equivalente (kton)

REGIONE

Paese

kton

% del totale UE

Mar Baltico

210,98

0,19 %

Polonia

210,98

0,19 %

Mar Nero

1 138,87

1,01 %

Bulgaria

4,71

0,00 %

Romania

1 134,16

1,01 %

Mediterraneo

4 139,61

3,69 %

Croazia

528,20

0,47 %

Grecia

211,01

0,19 %

Italia

3 311,00

2,95 %

Spagna

89,40

0,08 %

Mare del Nord e Atlantico

106 727,60

95,11 %

Danimarca

9 589,00

8,55 %

Germania

915,00

0,82 %

Irlanda

311,17

0,28 %

Paesi Bassi

11 681,00

10,41 %

Regno Unito

84 231,43

75,06 %

Totale

112 217,06

100,00 %

Rispetto all'anno precedente la produzione totale di idrocarburi in mare si è mantenuta stabile (calo inferiore all'uno per cento).

4.2 Controlli in mare, indagini, interventi di applicazione delle norme e quadro normativo

Le autorità competenti degli Stati membri hanno effettuato periodiche ispezioni degli impianti in mare nelle rispettive giurisdizioni. La tabella 4 illustra il numero di controlli in mare condotti durante l'anno di riferimento. Il numero di controlli di norma aumenta con il numero di impianti presenti negli Stati membri.

Come nel 2017, il numero di controlli è nuovamente diminuito, passando questa volta da 630 nel 2017 a 593 nel 2018. Nello specifico il numero di controlli è diminuito in Italia da 289 a 236 e nei Paesi Bassi da 60 a 32, mentre nel Regno Unito è aumentato da 232 a 273. Per la prima volta anche la Romania ha effettuato controlli. In controtendenza rispetto al calo dei controlli è stata registrata un'attività più intensa in termini di giorni-uomo di ispezione per impianto (2 817 giorni-uomo nel 2018 contro i 2 083 giorni-uomo del 2017).

Tabella 4: Numero di controlli in mare per regione e per Stato membro nel 2018*

REGIONE

Paese

Controlli

Giorni-uomo trascorsi negli impianti (spostamenti non compresi)

Numero di impianti ispezionati

Mar Baltico

3

6

2

Polonia

3

6

2

Mar Nero

4

24

2

Romania

4

24

2

Mediterraneo

251

262

95

Croazia

10

10

4

Cipro

2

6

2

Grecia

1

10

1

Italia

236

234

86

Spagna

2

2

2

Mare del Nord e Atlantico

335

2 525,5

219

Danimarca

19

66

19

Francia

2

4

1

Germania

6

6

2

Irlanda

3

30

3

Paesi Bassi

32

23

28

Regno Unito

273

2 396,5

166

TOTALE

593

2 817,5

318

(*) La tabella contiene le informazioni pervenute dagli Stati membri che nel 2018 contavano almeno un impianto in mare nelle rispettive giurisdizioni.

L'articolo 18 della direttiva Sicurezza operazioni in mare attribuisce diritti e poteri alle autorità competenti degli Stati membri in relazione alle operazioni e agli impianti nelle rispettive giurisdizioni. Tali diritti e poteri comprendono il diritto di vietare operazioni e il diritto di imporre l'adozione di misure atte a garantire il rispetto dei principi generali di gestione del rischio e la sicurezza delle operazioni.

In tal senso tre Stati membri hanno condotto indagini nel corso del periodo di riferimento: Danimarca, Paesi Bassi e Regno Unito. Il Regno Unito ha condotto 41 indagini per questioni legate alla sicurezza e all'ambiente 7 e 5 indagini in relazione a incidenti gravi. La Danimarca ha condotto 3 indagini per questioni legate alla sicurezza e all'ambiente e i Paesi Bassi hanno condotto 1 indagine in relazione a un incidente grave. Principalmente a causa dell'aumento nel Regno Unito, il numero totale di indagini nel 2018 è stato notevolmente più alto (50) di quello registrato nel 2017 (20) e nel 2016 (23).

Nonostante l'aumento delle indagini, nel 2018 il numero totale degli interventi di applicazione delle norme è stato inferiore a quello del 2017. Mentre nel 2017 negli Stati membri erano stati attuati 47 interventi di applicazione delle norme (45 nel Regno Unito), nel 2018 solo il Regno Unito ha segnalato interventi di questo tipo, nella misura di 34 casi, quindi meno rispetto al 2017.

5.    DATI RELATIVI AGLI INCIDENTI E PRESTAZIONI DI SICUREZZA DELLE OPERAZIONI IN MARE

Per il 2018 gli Stati membri hanno segnalato i seguenti incidenti, in totale 124, in conformità all'allegato IX della direttiva Sicurezza operazioni in mare:

-    nel Regno Unito si sono verificati 95 eventi da segnalare, tra cui 5 incidenti gravi;

-    nei Paesi Bassi si sono verificati 14 eventi da segnalare 8 , tra cui uno grave le cui cause non sono state comunicate, giacché le relative indagini erano ancora in corso al momento della stesura della relazione;

-in Danimarca si sono verificati 9 eventi da segnalare e nessun incidente grave;

-in Francia e Irlanda si è verificato un evento da segnalare in ognuno dei due Stati membri e nessun incidente grave.

Nel numero di incidenti gravi sono compresi gli incidenti che hanno un forte potenziale di provocare decessi o lesioni personali gravi anche se non hanno condotto a tale esito.

La maggior parte dei guasti (80 %) verificatisi nel quadro degli eventi da segnalare rientrava nella categoria delle emissioni accidentali; il 13,7 % riguardava la perdita di controllo del pozzo (blow-out/attivazione del sistema di deviazione), l'1,6 % guasti degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente (SECE) e l'1,6 % la perdita di integrità strutturale (perdita della stazionarietà). Due incidenti hanno reso necessaria l'evacuazione del personale.

Tabella 5: Incidenti per categoria (allegato IX della direttiva Sicurezza operazioni in mare, a livello dell'UE)

Categorie dell'allegato IX

N. di eventi

Percentuale (sul totale della categoria)

Percentuale (sul totale degli eventi)

a)

Emissioni accidentali — Totale

99

100,0 %

79,8 %

Emissioni di petrolio/gas infiammato — Incendi

1

1,06 %

0,8 %

Emissioni di petrolio/gas infiammato — Esplosioni

0

0,0 %

0,0 %

Emissioni di gas non infiammato

56

56,5 %

45,2 %

Emissioni di petrolio non infiammato

31

31,3 %

25,0 %

Emissioni di sostanze pericolose

11

11,1 %

8,9 %

b)

Perdita di controllo del pozzo — Totale

17

100,0 %

13,7 %

Blow-out

0

0,0 %

0,0 %

Blow-out/attivazione del sistema di deviazione

8

47,1 %

6,4 %

Guasto della barriera del pozzo

9

52,9 %

7,3 %

c)

Guasti dei SECE

2

100,0 %

1,6 %

d)

Perdita di integrità strutturale — Totale

2

100,0 %

1,6 %

Perdita di integrità strutturale

0

0,0 %

0,0 %

Perdita di stabilità/galleggiamento

0

0,0 %

0,0 %

Perdita della stazionarietà

2

100,0 %

1,6 %

e)

Collisioni di navi

0

0,0 %

0,0 %

f)

Incidenti di elicottero

0

0,0 %

0,0 %

g)

Incidenti mortali(*)

0

0,0 %

0,0 %

h)

Lesioni gravi a 5 o più persone nello stesso incidente

0

0,0 %

0,0 %

i)

Evacuazioni di personale

2

100,0 %

1,6 %

j)

Incidenti ambientali(**)

2

100,0 %

1,6 %

Totale 9

124

100,0 %

100,0 %

(*) Solo se in relazione con un incidente grave

(**) In base alle relazioni degli Stati membri, gli incidenti gravi non sono stati considerati incidenti ambientali.

Nell'UE il numero totale di incidenti è aumentato da 42 del 2016 a 59 del 2017 fino a raggiungere quota 124 nel 2018, in gran parte a causa del maggior numero di "emissioni accidentali". Gli incidenti che rientrano nella categoria "perdita di controllo del pozzo" sono aumentati a 17; nel 2017 erano diminuiti a 8 rispetto agli 11 del 2016. I "guasti degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente" sono stati 2; se ne erano verificati 3 nel 2016 e 1 nel 2017. Nel 2018 sono state segnalate 2 perdite di integrità strutturale, nel 2017 non ne era stata segnalata nessuna e nel 2016 ne erano state segnalate 2. Nel 2018 inoltre si sono inoltre verificate 2 evacuazioni di personale, nel 2017 non ne era stata segnalata nessuna e nel 2016 ne era stata segnalata 1.

Non sono state segnalate collisioni di navi nel 2018, contro 3 segnalazioni nel 2017 e nessuna nel 2016; si sono verificati 9 guasti della barriera del pozzo, contro i 2 segnalati nel 2017 e nessuno nel 2016. Degli incidenti verificatisi nel 2018, 6 sono stati classificati come gravi 10 , in quanto avrebbero potuto provocare decessi o lesioni personali gravi. Nel 2017 si erano verificati 4 incidenti gravi e nel 2016 ne erano stati segnalati 2.

Prendendo nota dell'aumento del numero di incidenti, la Commissione coopera strettamente con le autorità competenti interessate per determinare le cause di questo andamento e discutere il possibile seguito da dare per ottenere prestazioni di sicurezza più elevate il prima possibile. Tale cooperazione si realizza a livello bilaterale e nel contesto del gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività in mare nel settore degli idrocarburi (EUOAG).

6.    CONCLUSIONI

Il numero di impianti nell'UE si è mantenuto piuttosto stabile, attestandosi a 556 (nel 2018 sono compresi gli impianti del Regno Unito). L'anno precedente tale dato era diminuito, da 586 impianti del 2016 a 554 del 2017. Il livello della produzione complessiva di idrocarburi è leggermente diminuito, da 113 051 kilotonnellate di petrolio equivalente a 112 217 kilotonnellate di petrolio equivalente nel 2018.

La Commissione valuta la sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell'UE in base ai dati forniti dagli Stati membri secondo le disposizioni del regolamento di esecuzione concernenti la presentazione dei dati. Di conseguenza l'accuratezza della valutazione della Commissione dipende dalle informazioni presentate dagli Stati membri.

Il numero di controlli e indagini effettuati è stato lievemente inferiore (meno 6 %) rispetto all'anno precedente. Rispetto al 2017 gli Stati membri hanno attuato un numero minore di interventi di applicazione delle norme.

Il numero di incidenti è fortemente aumentato: da 59 nel 2017 a 124 nel 2018. L'introduzione graduale di tutti gli impianti del Regno Unito nel sistema di notifica può spiegare solo in piccola parte l'aumento degli incidenti 11 : da 30 a 99 nel Regno Unito e da 13 a 52 nei Paesi Bassi, mentre in Danimarca il loro numero è calato da 14 a 9. Tra il 2017 e il 2018 gli incidenti gravi sono aumentati da 4 a 6.

Come già nel 2016 e nel 2017, anche nel 2018 non sono stati segnalati incidenti mortali; si sono tuttavia verificati 10 infortuni e 17 lesioni gravi. Secondo le relazioni delle autorità competenti, nel Regno Unito e nei Paesi Bassi il numero di incidenti è aumentato significativamente, un dato che richiede un'analisi approfondita delle cause e l'adozione di misure di follow-up da parte delle autorità competenti. La Commissione coopererà con gli Stati membri e si adopererà per cooperare con il Regno Unito al fine di riportare le prestazioni di sicurezza al livello degli ultimi anni.

(1)

GU L 178 del 28 giugno 2013, pag. 66.

(2)

GU L 302 del 22 ottobre 2014, pag. 1.

(3)

 https://euoag.jrc.ec.europa.eu/files/attachments/2015_11_25_implementing_regulation_guidance_document_final.pdf.

(4)

Le piattaforme di perforazione mobili in mare (MODU) non sono comprese nell'analisi del capitolo 4.1.

(5)

Per i dettagli cfr. capitolo 4.1.

(6)

Nonostante lo smantellamento di 13 impianti e l'entrata in esercizio di un solo nuovo impianto il numero totale di impianti è aumentato di due unità. Se tutti i dati fossero stati comunicati accuratamente, tale numero avrebbe dovuto indicare un calo di 12 impianti.

(7)

Per questioni legate alla sicurezza e all'ambiente si intendono le segnalazioni dei lavoratori aventi a oggetto situazioni sul luogo di lavoro da loro ritenute potenzialmente in contrasto con la normativa in materia di salute e sicurezza e tali da poter provocare danni.

(8)

Un singolo evento da segnalare potrebbe portare a più incidenti, ad esempio un'emissione accidentale di gas potrebbe comportare l'evacuazione del personale.

(9)

Un singolo incidente potrebbe essere conteggiato più di una volta, ad esempio ai fini del calcolo del totale l'evacuazione del personale associata alla perdita di controllo di un pozzo conta come due punti.

(10)

GU L 178 del 28 giugno 2013, pag. 73, articolo 2, punto 1: [si intende per] "incidente grave": in relazione a un impianto o a infrastrutture connesse:

a) un incidente che comporta un'esplosione, un incendio, la perdita di controllo di un pozzo o la fuoriuscita di idrocarburi o di sostanze pericolose che comportano, o hanno un forte potenziale per provocare decessi o lesioni personali gravi;

b) un incidente che reca all'impianto o alle infrastrutture connesse un danno grave che comporta, o ha un forte potenziale per provocare, incidenti mortali o lesioni personali gravi;

c) qualsiasi altro incidente che provoca la morte o lesioni gravi a cinque o più persone che si trovano sull'impianto in mare in cui ha origine il pericolo o sono impegnate in un'operazione sull'impianto in mare nel settore degli idrocarburi o sulle infrastrutture connesse o in collegamento con tale impianto e tali infrastrutture; o

d) qualsiasi incidente ambientale grave risultante dagli incidenti di cui alle lettere a), b) e c).

Al fine di stabilire se un incidente costituisce un incidente grave a norma delle lettere a), b) o d), un impianto che è di norma non presidiato è considerato come se fosse presidiato.

(11)

A prestazioni di sicurezza invariate per ciascun impianto, l'effetto dell'introduzione graduale potrebbe giustificare un aumento stimato a 10 incidenti.