Bruxelles, 20.5.2020

COM(2020) 204 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esperienza maturata dagli Stati membri nell'attuazione degli obiettivi nazionali stabiliti nei loro piani d'azione nazionali e sui progressi dell'attuazione della direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi


1.INTRODUZIONE

L'Unione europea beneficia di uno dei sistemi più rigorosi al mondo, se non il più severo, per quanto concerne l'autorizzazione e il controllo dell'utilizzo dei pesticidi 1 . La direttiva 2009/128/CE 2 sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi (direttiva sull'utilizzo sostenibile), il regolamento (CE) n. 1107/2009 3 , il regolamento (CE) n. 396/2005 4 , il regolamento (UE) 2017/625 5 e il regolamento (CE) n. 1185/2009 6 costituiscono la base legislativa per l'utilizzo sicuro e sostenibile dei pesticidi nell'Unione europea.

L'obiettivo di tale quadro di riferimento per i pesticidi consiste nel ridurre al minimo l'impatto dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente attraverso la riduzione della dipendenza dagli stessi e attraverso un maggiore utilizzo di pesticidi a basso rischio e non chimici.

La direttiva sull'utilizzo sostenibile prevede una serie di azioni per conseguire un uso sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente. Uno dei suoi elementi chiave consiste nell'attuazione della difesa integrata e nella promozione di tecniche o approcci alternativi, in modo da ridurre la dipendenza dai pesticidi. La politica agricola comune (PAC) attuale e futura prevede diversi strumenti a sostegno dell'attuazione della difesa integrata da parte degli utilizzatori 7 .

Data la diversità dell'agricoltura nell'UE, la direttiva sull'utilizzo sostenibile è ampiamente basata su azioni da intraprendere a livello di Stato membro. Essa richiede agli Stati membri di elaborare piani d'azione nazionali che definiscano obiettivi quantitativi nonché obiettivi, misure e tempistiche. La piena attuazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile ridurrebbe i rischi per la salute umana e per l'ambiente e ridurrebbe altresì la dipendenza dai pesticidi.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva sull'utilizzo sostenibile, la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita dagli Stati membri in merito all'attuazione di obiettivi nazionali stabiliti nei loro piani d'azione nazionali, al fine di conseguire gli obiettivi della direttiva. Inoltre a norma dell'articolo 16 della direttiva sull'utilizzo sostenibile, la Commissione deve riferire regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi realizzati nell'attuazione della direttiva. La presente relazione risponde a tali obblighi di comunicazione.

Nella società è sempre più diffusa la consapevolezza in merito alla sostenibilità della produzione alimentare, di cui l'utilizzo sostenibile dei pesticidi costituisce una componente importante, come confermato dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile 8 e dal documento di riflessione della Commissione europea sul tema "Verso un'Europa sostenibile entro il 2030" 9 . Questa consapevolezza si è manifestata in un'iniziativa dei cittadini europei nel 2017 10 che ha invitato la Commissione a fissare, tra l'altro, obiettivi obbligatori a livello unionale per la riduzione dell'uso dei pesticidi. Nella sua risposta all'iniziativa dei cittadini europei 11 , la Commissione si è impegnata a utilizzare la presente relazione come un'opportunità per valutare se siano stati compiuti sufficienti progressi nella riduzione dei rischi associati ai pesticidi. Nel caso in cui non siano stati compiuti progressi sufficienti, la Commissione si è impegnata a considerare la possibilità di fissare un obiettivo obbligatorio a livello unionale per la riduzione del rischio derivante dai pesticidi.

La Corte dei conti ha inoltre recentemente pubblicato una relazione sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 12 , che ha valutato se le azioni della Commissione e degli Stati membri abbiano portato a una riduzione dei rischi legati all'uso dei pesticidi e se la normativa pertinente abbia fornito incentivi efficaci per ridurre la dipendenza dagli stessi. La relazione formula una serie di raccomandazioni alla Commissione, tra cui quella di convertire i principi della difesa integrata in criteri pratici e di migliorare sia le statistiche sui pesticidi che gli indicatori armonizzati.

Attualmente si assiste a una riduzione sostanziale della biodiversità negli ecosistemi agricoli, come dimostrato dalla diminuzione degli uccelli presenti sui terreni agricoli e dalle perdite di popolazioni di insetti in varie parti dell'UE. L'utilizzo dei pesticidi è stato individuato, tra gli altri, come un importante fattore scatenante di tali sviluppi.

La Commissione sta affrontando le preoccupazioni della società riguardanti la sostenibilità nell'ambito del Green Deal europeo 13 e, in particolare, della strategia "Dal produttore al consumatore" e della strategia per la biodiversità. Tali iniziative promuoveranno la biodiversità ed ecosistemi in buona salute, sistemi di produzione alimentare più sostenibili e diete più salutari, garantendo nel contempo un equo sostentamento per gli agricoltori e l'accesso a prodotti alimentari nutrienti e di alta qualità per i consumatori. Si riconosce che per realizzare tali ambizioni saranno necessarie tecniche innovative.

Ai fini della presente relazione, sono state utilizzate le seguenti fonti di informazione:

·i 15 piani d'azione nazionali riveduti comunicati alla Commissione, e disponibili in inglese, entro il 31 marzo 2019 14 ;

·le risposte a una lettera inviata dalla Commissione a ciascuno Stato membro nell'ottobre 2017, in cui si delineano le carenze specifiche dei loro piani d'azione nazionali iniziali;

·gli audit della Commissione in quattro Stati membri nel 2018 15 e in sette Stati membri nel 2019 16 per esaminare i progressi complessivi nell'attuazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile;

·le risposte a una lettera inviata dalla Commissione a quattro Stati membri 17 nell'ottobre 2018 in cui si chiariscono ulteriormente le carenze specifiche dei loro piani d'azione nazionali iniziali;

·le risposte di 24 Stati membri 18 a un'indagine della Commissione effettuata nel dicembre 2018 sui riesami dei piani d'azione nazionali iniziali;

·le informazioni fornite dagli Stati membri in sede di riunioni del gruppo di lavoro sulla direttiva sull'utilizzo sostenibile organizzate dalla Commissione;

·i risultati di un indice di controllo della conformità elaborato dalla Commissione per quantificare i progressi compiuti nell'attuazione di ciascun articolo della direttiva sull'utilizzo sostenibile da parte degli Stati membri (cfr. allegato). L'indice di controllo della conformità consente di misurare il livello di conformità per ciascun articolo della direttiva sull'utilizzo sostenibile a livello dell'Unione europea, sulla base delle fonti di informazione di cui sopra e della comunicazione diretta con gli Stati membri.

Sul portale web della Commissione dedicato alla direttiva sull'utilizzo sostenibile sono pubblicati tutti i piani d'azione nazionali, sia iniziali che riveduti ( https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides/nap_en ). Tutte le relazioni di audit sono disponibili all'indirizzo: https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/index.cfm .

2.PIANI D'AZIONE NAZIONALI

A norma dell'articolo 4 della direttiva sull'utilizzo sostenibile, gli Stati membri erano tenuti a trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri i loro piani d'azione nazionali entro il 26 novembre 2012. Tali piani d'azione nazionali definivano obiettivi quantitativi, nonché obiettivi, misure e tempistiche per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente. Gli Stati membri erano inoltre tenuti a riesaminare i loro piani d'azione nazionali almeno ogni cinque anni.

Oltre i due terzi degli Stati membri non hanno completato il riesame del loro piano d'azione nazionale iniziale entro il termine giuridicamente stabilito di cinque anni.

Otto Stati membri hanno concluso il riesame del loro piano d'azione nazionale iniziale entro il termine di cinque anni 19 . Sette Stati membri hanno adottato nuovi piani d'azione nazionali a seguito di tale riesame, mentre la Germania non ha apportato modifiche sostanziali, ritenendo che il piano d'azione nazionale iniziale fosse sufficientemente flessibile. Al momento della pubblicazione della presente relazione, altri tredici Stati membri 20 avevano concluso il riesame del loro piano d'azione nazionale iniziale, ma non entro il termine di cinque anni. I restanti sette Stati membri non avevano completato il riesame del loro piano d'azione nazionale iniziale.

Solo una piccola minoranza di Stati membri ha individuato esempi specifici di obiettivi e indicatori utili sulla base del riesame del rispettivo piano d'azione nazionale iniziale.

Tre Stati membri 21 hanno individuato obiettivi utili sulla base di un riesame dei loro piani d'azione nazionali iniziali. La Germania ha stabilito un obiettivo di riduzione del 30 % del rischio potenziale per l'ambiente entro il 2023 rispetto alla media del periodo 1996-2005. La Danimarca ha stabilito obiettivi di riduzione del 40 % dell'indicatore del carico di pesticidi 22 e del 40 % del carico di sostanze estremamente preoccupanti entro la fine del 2015, rispetto al 2011. Infine, la Francia ha fissato l'obiettivo di ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari del 25 % entro il 2020 e del 50 % entro il 2025, rispetto al 2015.

Alcuni Stati membri, nel loro piano d'azione nazionale iniziale, hanno indicato come utili gli obiettivi relativi alla formazione degli operatori e ai test delle attrezzature per l'applicazione dei pesticidi (di seguito denominati "obiettivi basati sulla conformità"). Sebbene si tratti di obblighi normativi, il parere di tali paesi è che la definizione di un obiettivo nel piano d'azione nazionale abbia contribuito a rafforzare l'importanza della conformità alla direttiva sull'utilizzo sostenibile in questi ambiti.

Tre Stati membri 23 hanno evidenziato indicatori utili di riduzione del rischio sulla base di un riesame dei loro piani d'azione nazionali iniziali. Si tratta dell'indicatore di rischio SYNOPS 24 in Germania, dell'indicatore del carico di pesticidi in Danimarca e dell'indice di rischio per la salute e l'ambiente in Svezia 25 . Altri Stati membri hanno evidenziato misure, distinte dagli indicatori, che ritenevano utili. Tra queste figurano il numero di dosi unità (NODU) 26 , i residui di sostanze attive negli alimenti, le rilevazioni di sostanze attive nell'acqua, il numero di destinatari di azioni di formazione e le quantità di prodotti fitosanitari immessi sul mercato.

La maggior parte degli Stati membri non ha ovviato nei piani d'azione nazionali riveduti alle carenze individuate dalla Commissione nei piani d'azione nazionali iniziali, pertanto la maggior parte dei piani d'azione nazionali riveduti manca di ambizione e non riesce a definire obiettivi di alto livello basati sui risultati in grado di ridurre i rischi associati ai prodotti fitosanitari e la dipendenza dagli stessi.

Dei 15 piani d'azione nazionali riveduti comunicati alla Commissione entro il 31 marzo 2019, tredici 27 sono incentrati sulla riduzione del rischio, mentre Francia e Lussemburgo si concentrano sulla riduzione complessiva dell'uso come mezzo per ridurre il rischio.

Solo tre Stati membri 28 hanno fissato obiettivi chiaramente definiti, di alto livello e basati sui risultati, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sull'utilizzo sostenibile. La Danimarca ha fissato un obiettivo di 1,96 per l'indicatore del carico di pesticidi, mantenendo così l'obiettivo fissato nel suo piano d'azione nazionale iniziale. La Francia ha stabilito l'obiettivo di ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari del 25 % entro il 2020 e del 50 % entro il 2025, senza che ciò comporti ripercussioni negative sui redditi agricoli. Infine, il Lussemburgo ha fissato un obiettivo di alto livello per ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari del 50 % entro il 2030.

Altri Stati membri hanno definito obiettivi basati sulle azioni o sulla conformità. La Polonia fissa un obiettivo di alto livello basato sui risultati di un indicatore 29 da essa stabilito in funzione dei livelli di conformità con aspetti specifici del regolamento (CE) n. 1107/2009, ad esempio l'uso di prodotti fitosanitari autorizzati, e della direttiva sull'utilizzo sostenibile, ad esempio il rispetto dell'obbligo di formazione per gli utilizzatori professionali. Spagna e Belgio fissano entrambi obiettivi chiari, ma tutti specifici per settore e riferiti ad azioni, ad esempio il numero di campagne informative all'anno o il numero di aziende agricole dimostrative da stabilire, anziché riferirsi a impatti quantificabili, ad esempio il numero di utilizzatori professionali che attuano la difesa integrata. Sia la Slovenia che la Finlandia fissano obiettivi che corrispondono a obblighi normativi esistenti, ad esempio tutti gli operatori interessati devono essere formati e nel corso delle ispezioni non devono essere rinvenuti prodotti fitosanitari scaduti.

L'obiettivo generale del piano d'azione nazionale dovrebbe mostrare un livello ragionevole di ambizione, ma la maggior parte dei piani d'azione nazionali riveduti ne è carente. Tale carenza è rilevata nei casi di Cipro, che ha stabilito l'obiettivo di ridurre al 3 % le violazioni del livello massimo di residui per gli alimenti prodotti nel paese, e della Spagna, uno Stato membro con quasi un milione di aziende agricole 30 , che ha fissato l'obiettivo di stabilire almeno due aziende agricole pilota per promuovere la difesa integrata.

Solo la metà dei piani d'azione nazionali riveduti ha individuato gli elementi prioritari o le buone pratiche e solo uno ha indicato le sostanze attive che destano particolare preoccupazione.

Gli Stati membri sono tenuti a individuare gli elementi prioritari o le buone pratiche nei loro piani d'azione nazionali a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), della direttiva sull'utilizzo sostenibile. Tra gli esempi di elementi prioritari figurano le sostanze attive, le colture, le regioni o le pratiche che richiedono particolare attenzione. Cinque Stati membri 31 hanno individuato le sostanze attive prioritarie nei loro piani d'azione nazionali riveduti. Alcuni Stati membri, tra cui Francia, Spagna e Polonia, hanno individuato come elemento prioritario le colture minori e l'ampliamento della gamma di tecniche di lotta contro gli organismi nocivi su tali colture. Infine, nessun piano d'azione nazionale riveduto ha esplicitamente individuato regioni prioritarie o buone pratiche.

I piani d'azione nazionali devono includere indicatori per monitorare l'uso dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che destano particolare preoccupazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sull'utilizzo sostenibile. La Francia è l'unico Stato membro a prevedere nel suo piano d'azione nazionale il monitoraggio dell'uso di sostanze attive che destano particolare preoccupazione. Il paese controlla infatti le quantità di sostanze attive classificate come cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che vengono vendute ogni anno.

Sebbene nessun piano d'azione nazionale riveduto abbia individuato formalmente buone pratiche ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), della direttiva sull'utilizzo sostenibile, tutti i piani d'azione nazionali comprendono alcune azioni che potrebbero essere considerate buone pratiche. Nel corso degli audit della Commissione sono emersi numerosi esempi di Stati membri che sono andati oltre i requisiti minimi stabiliti dalla direttiva sull'utilizzo sostenibile, tra cui si annoverano i seguenti:

·la Danimarca, il Lussemburgo e l'Irlanda richiedono tutti che una persona formata e certificata sia a disposizione per fornire indicazioni al momento della vendita di prodotti fitosanitari per uso non professionale, mentre la Francia ha vietato l'acquisto self-service di tali prodotti per uso non professionale;

·il Belgio prevede di vietare la vendita di tutti i prodotti fitosanitari chimici agli utilizzatori non professionali, ad eccezione delle sostanze di base e delle sostanze a basso rischio, e di vietare la pubblicità dei prodotti fitosanitari per uso non professionale;

·la Cechia prevede di rendere obbligatoria la registrazione via web di tutte le applicazioni di prodotti fitosanitari da parte di utilizzatori professionali entro il 2022, in modo da contribuire a un monitoraggio più mirato delle acque;

·la Spagna prevede di sviluppare un'applicazione informatica per consentire la registrazione elettronica di tutte le transazioni riguardanti i prodotti fitosanitari e fissa un obiettivo di utilizzo di questo sistema da parte almeno del 50 % dei distributori entro la fine del periodo del piano d'azione nazionale;

·la Spagna richiede test più frequenti per le attrezzature per l'applicazione dei pesticidi appartenenti agli appaltatori, poiché tali attrezzature vengono presumibilmente utilizzate più spesso e su una superficie più ampia;

·la Slovenia richiede la registrazione obbligatoria di tutte le nuove attrezzature per l'applicazione dei pesticidi, ed è in questa fase che devono essere affrontate le eventuali carenze, invece di rilevarle alla prima ispezione obbligatoria a distanza di cinque anni;

·il Belgio si pone l'obiettivo di fare in modo che il 100 % delle attrezzature per l'applicazione dei pesticidi sia dotato di ugelli a bassa deriva entro la fine del periodo del piano d'azione nazionale;

·l'Irlanda ha un sistema integrato per l'educazione, la ricerca e la diffusione in materia di agricoltura finanziato con fondi pubblici, che contribuisce a garantire che i coltivatori dispongano di informazioni aggiornate e pertinenti sulla difesa integrata;

·la Danimarca prevede di istituire un partenariato per la tecnologia di irrorazione e di precisione al fine di promuovere l'adozione di strumenti come i sistemi di posizionamento globale (GPS) e i droni, fornendo un buon esempio di cooperazione con diversi portatori di interessi per conseguire gli obiettivi della direttiva sull'utilizzo sostenibile.

3.INDICATORI DI RISCHIO ARMONIZZATI

La Commissione ha sviluppato due indicatori di rischio armonizzati, che mostrano che, sebbene vi sia stata una riduzione del rischio derivante dai prodotti fitosanitari venduti, dall'entrata in vigore della direttiva sull'utilizzo sostenibile si è registrato anche un aumento significativo dell'indicatore relativo alle autorizzazioni di emergenza.

In virtù degli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva sull'utilizzo sostenibile, sono stati stabiliti indicatori di rischio armonizzati a norma della direttiva (UE) 2019/782 della Commissione 32 . Tale iniziativa è inoltre in linea con l'impegno assunto in risposta all'iniziativa dei cittadini europei "Vietare il glifosato e proteggere le persone e l'ambiente dai pesticidi tossici". Tali indicatori consentono alla Commissione di quantificare i progressi complessivi nella riduzione dei rischi legati ai prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva sull'utilizzo sostenibile.

Il primo indicatore di rischio armonizzato si basa sulle quantità di prodotti fitosanitari immessi sul mercato (venduti) in ogni Stato membro, mentre il secondo si basa sul numero di autorizzazioni di emergenza concesse ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 da ciascuno Stato membro. Entrambi gli indicatori includono una ponderazione che riflette le proprietà pericolose intrinseche delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari. È opportuno utilizzare una base di riferimento triennale nel calcolo di tali indicatori, in quanto la quantità e la natura dei prodotti fitosanitari utilizzati varia da un anno all'altro a causa delle variazioni della portata e della gravità dei focolai di organismi nocivi tra un anno e l'altro.

Figura 1. Andamento dell'indicatore di rischio armonizzato 1 (HRI 1), con un valore di riferimento pari a 100, basato sulla media degli anni 2011, 2012 e 2013.

Fonte: Commissione europea. 

L'indicatore di rischio armonizzato 1 mostra una riduzione del rischio del 20 % dal periodo di riferimento al 2017, anche se la quantità di prodotti fitosanitari immessi sul mercato è rimasta relativamente costante in tale periodo 33 . Ciò sembra indicare una tendenza verso un utilizzo più diffuso di sostanze meno pericolose. Ciononostante, si ravvisano potenzialità per un'ulteriore riduzione del rischio e dell'uso attraverso una migliore attuazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile e una maggiore adozione della difesa integrata, compresa l'adozione più diffusa di tecniche non chimiche di difesa delle colture.

Figura 2. Andamento dell'indicatore di rischio armonizzato 2 (HRI 2), con un valore di riferimento pari a 100, basato sulla media degli anni 2011, 2012 e 2013.

Fonte: Commissione europea.

L'indicatore di rischio armonizzato 2 registra un aumento del 50 % dal periodo di riferimento al 2017. Questo indicatore si basa sul numero di autorizzazioni di emergenza ponderate in base alle proprietà pericolose intrinseche delle sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari. Tuttavia la portata delle singole autorizzazioni di emergenza (e quindi la quantità di prodotti fitosanitari utilizzati) varia notevolmente, ad esempio da pochi ettari, nel caso di colture molto piccole, a un uso diffuso su colture estensive in altri casi. Poiché le quantità di prodotti fitosanitari utilizzati, o le relative informazioni, non sono state registrate allo stesso modo da tutti gli Stati membri che hanno rilasciato tali autorizzazioni di emergenza nel periodo 2011-2017, non è stato possibile stabilire un indicatore più sofisticato.

Tali autorizzazioni sono concesse per una vasta gamma di motivi, tra cui questioni fitosanitarie emergenti e usi minori, come definiti all'articolo 3, punto 26), del regolamento (CE) n. 1107/2009. In alcuni casi, esse possono costituire una parte importante della strategia dell'Unione europea per il controllo della diffusione di nuovi organismi nocivi, in quanto gli Stati membri possono concedere queste autorizzazioni in tempi relativamente brevi dopo il rilevamento dell'organismo. Tuttavia l'aumento significativo del numero di queste autorizzazioni può essere attribuito alle carenze degli Stati membri nell'attuazione completa sia della direttiva sull'utilizzo sostenibile che del regolamento (CE) n. 1107/2009, per le ragioni spiegate di seguito.

La tendenza dell'indicatore di rischio armonizzato 2 dimostra che le tecniche alternative per prevenire le epidemie di organismi nocivi, in modo da ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari, non sono ancora disponibili o non sono sufficientemente applicate. Essa evidenzia inoltre la necessità per gli Stati membri di rispettare gli obblighi giuridici previsti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto riguarda il rispetto dei termini stabiliti per l'adozione delle decisioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari e altresì di sfruttare appieno le possibilità previste per gli usi minori all'articolo 51 del regolamento (estensione delle autorizzazioni per usi minori). Ciò contribuirebbe ad ampliare la gamma di prodotti fitosanitari regolarmente autorizzati a disposizione dei coltivatori, come rilevato nella valutazione REFIT della normativa dell'Unione europea sui prodotti fitosanitari e sui residui di pesticidi (regolamento (CE) n. 1107/2009 e regolamento (CE) n. 396/2005) 34 .

Gli Stati membri sono tenuti a calcolare gli indicatori di rischio armonizzati 1 e 2 per rilevare le tendenze nell'uso di determinate sostanze attive, e a individuare gli elementi prioritari, come le sostanze attive, le colture, le regioni o le pratiche che richiedono particolare attenzione, o le buone pratiche. Gli Stati membri comunicano inoltre i risultati di dette valutazioni alla Commissione e agli altri Stati membri e rendono pubbliche tali informazioni. Sinora venti Stati membri hanno calcolato e pubblicato gli indicatori di rischio armonizzati 1 e 2, ma solo un numero limitato di Stati membri ha individuato le tendenze nell'uso di determinate sostanze attive, gli elementi prioritari o le buone pratiche 35 . 

Gli indicatori di rischio armonizzati 1 e 2 sono indicatori di alto livello e, in linea con l'articolo 15 della direttiva sull'utilizzo sostenibile, gli Stati membri possono continuare a utilizzare gli indicatori nazionali esistenti o adottare altri indicatori appropriati in aggiunta ad essi, per riflettere meglio le tendenze dei rischi rilevanti per il loro territorio.

Infine, la Commissione si è impegnata nell'elaborazione di ulteriori indicatori di rischio armonizzati, in collaborazione con gli Stati membri, tenendo conto di nuove fonti di dati per misurare meglio l'evoluzione dei rischi associati all'uso dei prodotti fitosanitari e alla dipendenza da essi. La Commissione ha in particolare ravvisato la necessità di sviluppare un'alternativa all'indicatore di rischio armonizzato 2 per riflettere in modo più accurato i rischi associati alle autorizzazioni di emergenza come prima priorità in questo ambito. Ciò comporterebbe l'elaborazione di un nuovo indicatore basato sul numero di tali autorizzazioni, sull'ampiezza dell'uso risultante dalle singole autorizzazioni (ad esempio il numero di ettari trattati) e sulle proprietà dei prodotti fitosanitari utilizzati, così da riflettere meglio i rischi derivanti dalle autorizzazioni di emergenza.

Un'analisi più dettagliata degli indicatori di rischio armonizzati è disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides/harmonised-risk-indicators_en .

4.ATTUAZIONE GENERALE DELLA DIRETTIVA

Nonostante i diffusi ritardi nella revisione dei piani d'azione nazionali e l'assenza di obiettivi di alto livello basati sui risultati nella maggior parte dei piani d'azione nazionali riveduti, negli ultimi due anni gli Stati membri hanno compiuto progressi nell'attuazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile. Nei casi in cui i progressi non sono stati soddisfacenti, la Commissione sta attualmente valutando una serie di azioni, compreso l'avvio di procedure di infrazione.

La relazione della Commissione del 2017 36 ha riconosciuto i sostanziali progressi compiuti, ma ha concluso che gli Stati membri devono fare di più per attuare la direttiva sull'utilizzo sostenibile al fine di conseguire i miglioramenti ambientali e sanitari previsti. Tale relazione ha individuato l'ispezione delle attrezzature per l'applicazione dei pesticidi, le informazioni sull'avvelenamento da pesticidi e la valutazione dell'attuazione della difesa integrata come ambiti specifici che richiedono miglioramenti.

 

La Commissione ha concluso che gli Stati membri devono rivedere e migliorare la qualità dei loro piani d'azione nazionali, stabilendo obiettivi e indicatori specifici e misurabili nell'ambito di una strategia a lungo termine per ridurre i rischi e gli impatti dell'uso dei pesticidi. Tali obiettivi consentirebbero in seguito agli Stati membri di monitorare i progressi compiuti nell'attuazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile e di adeguare la loro strategia, ove necessario.

La Commissione ha adottato un approccio su più fronti per ovviare alle carenze nell'attuazione da parte degli Stati membri. Nell'ottobre 2017 la Commissione ha inviato a tutti gli Stati membri lettere individuali elaborate sulla base di un esame dettagliato dei loro piani d'azione nazionali iniziali, nelle quali venivano delineate le loro specifiche carenze. Gli Stati membri sono stati invitati a riflettere su tali questioni in vista di una possibile revisione dei loro piani d'azione nazionali.

Sulla base delle risposte a tali lettere, la Commissione ha intrapreso una serie di audit mirati per valutare l'attuazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile in undici Stati membri e ha inoltre inviato una lettera a quattro Stati membri per chiarire alcuni aspetti dell'attuazione della suddetta direttiva.

Infine, la Commissione ha elaborato un indice di controllo della conformità per riassumere i progressi compiuti nell'attuazione di ciascun articolo della direttiva sull'utilizzo sostenibile da parte degli Stati membri. Tale indice mostra un miglioramento del 10 % nell'attuazione generale della direttiva nel periodo 2017-2019, come indicato nell'allegato.

Sulla base delle risposte a queste due serie di lettere, dei risultati degli audit e dei progressi mostrati dall'indicatore, la Commissione osserva che dal 2017 sono stati compiuti ulteriori progressi nell'attuazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile. Ad esempio, le aree trattate con l'irrorazione aerea continuano a diminuire, la maggior parte degli Stati membri ha istituito sistemi ad ampio spettro per la formazione e la certificazione degli operatori e i test delle attrezzature per l'applicazione dei pesticidi, e ha stabilito misure per proteggere l'ambiente acquatico e per garantire che i pesticidi siano conservati e manipolati in modo sicuro.

In taluni Stati membri permangono tuttavia carenze specifiche nell'attuazione di alcuni aspetti della direttiva sull'utilizzo sostenibile. Le carenze più diffuse riguardano i ritardi nel riesame dei piani d'azione nazionali, i ritardi nei test delle attrezzature per l'applicazione dei pesticidi e le carenze nei controlli effettuati dagli Stati membri ai fini della valutazione dell'attuazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile, ad esempio per quanto riguarda la difesa integrata. Nei casi in cui i progressi non sono stati soddisfacenti, la Commissione sta attualmente valutando una serie di azioni, compreso l'avvio di procedure di infrazione.

4.1DIFESA INTEGRATA

La valutazione dell'attuazione della difesa integrata da parte degli Stati membri continua a rappresentare la carenza più diffusa nell'applicazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile.

L'articolo 3, punto 6), della direttiva sull'utilizzo sostenibile definisce la difesa integrata come l'"attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure appropriate intese a scoraggiare lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono l'uso dei prodotti fitosanitari e altre forme d'intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducono o minimizzano i rischi per la salute umana e per l'ambiente". La Commissione ritiene che la difesa integrata sia una delle pietre miliari della direttiva sull'utilizzo sostenibile e che la sua piena attuazione sia necessaria per ridurre la dipendenza dall'uso dei pesticidi.

Gli otto principi generali della difesa integrata sono elencati nell'allegato III della direttiva sull'utilizzo sostenibile, ma la direttiva non definisce le modalità di applicazione pratica di tali principi, lasciando tale definizione agli Stati membri. In base al principio di sussidiarietà, tali criteri devono essere determinati a livello nazionale, o anche subnazionale, data la diversità dell'agricoltura tra gli Stati membri e all'interno di essi in termini di clima, colture e tecniche di produzione. Tuttavia gli Stati membri non hanno convertito i principi generali della difesa integrata in criteri prescrittivi e valutabili che gli utilizzatori devono applicare. Pertanto le autorità competenti non dispongono di criteri prescrittivi e valutabili per determinare la conformità alla difesa integrata, e di conseguenza vi sono poche prove che la difesa integrata sia applicata sistematicamente.

La normativa vigente sulla PAC e quella proposta per il futuro impongono agli Stati membri di istituire un sistema per la consulenza ai beneficiari in materia di gestione del territorio e di gestione delle aziende agricole, in particolare per quanto riguarda il requisito concernente la difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva sull'utilizzo sostenibile. Nell'ambito del sistema, i beneficiari e gli agricoltori possono accedere alla consulenza sulle buone pratiche agricole, compresa la difesa integrata, su base volontaria.

Tutti gli Stati membri stanno adottando alcune azioni per promuovere la difesa integrata, ma la portata delle attività di ricerca finanziate con fondi pubblici sull'agricoltura applicata varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. Inoltre in molti Stati membri sono carenti le strutture che collegano ricercatori e agricoltori nell'ottica di agevolare la disponibilità della consulenza pratica necessaria agli agricoltori.

Per ovviare alle carenze nella valutazione dell'attuazione della difesa integrata, come evidenziato nella relazione della Commissione del 2017, la Commissione ha organizzato una serie di corsi del programma "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti" e un seminario di un giorno sulla difesa integrata, per fornire agli Stati membri un quadro di riferimento in base al quale stabilire criteri prescrittivi e valutabili che potrebbero essere utilizzati per valutare l'attuazione della difesa integrata.

Tuttavia, nonostante i numerosi buoni esempi di ricerca sulla difesa integrata e di promozione della stessa da parte degli Stati membri, la valutazione dell'attuazione della difesa integrata continua a rappresentare la carenza più diffusa nell'applicazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile. Di conseguenza gli Stati membri non sono riusciti a mettere a frutto il significativo potenziale per una maggiore adozione della difesa integrata, compresa l'adozione più diffusa di tecniche non chimiche di difesa delle colture.

5.AZIONI DELLA COMMISSIONE A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA

Questa sezione descrive una serie di azioni intraprese dalla Commissione a sostegno dell'attuazione della direttiva, anche in risposta alle richieste del Parlamento.

 

A seguito della presentazione della relazione della Commissione del 2017 alla riunione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 6 novembre 2017 37 , i ministri hanno riconosciuto l'importanza di raggiungere gli obiettivi della direttiva sull'utilizzo sostenibile e di accelerare l'attuazione dei principi della difesa integrata. Essi hanno individuato i prodotti fitosanitari a basso rischio, i sistemi di monitoraggio degli organismi nocivi, il sostegno finanziario, i metodi di controllo non chimici e gli indicatori di rischio armonizzati come ambiti importanti ai fini del miglioramento dell'attuazione dei principi della difesa integrata.

Più recentemente, nel febbraio 2019, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione non legislativa sull'attuazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile 38 . Ha deplorato il fatto che il livello complessivo di attuazione da parte degli Stati membri sia insufficiente per ridurre i rischi derivanti dall'uso dei pesticidi e la dipendenza da essi. Ha incoraggiato una maggiore attenzione alla riduzione del rischio e ha sottolineato che l'attuazione delle pratiche di difesa integrata, come le alternative non chimiche e i prodotti fitosanitari a basso rischio, svolge un ruolo particolarmente importante negli sforzi per raggiungere la piena attuazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile. Il Parlamento europeo ha concluso invitando la Commissione e gli Stati membri a intraprendere una serie di azioni per migliorare l'attuazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile. Tali azioni includono la definizione di orientamenti per la valutazione dell'attuazione della difesa integrata, la protezione dei gruppi vulnerabili e del pubblico in generale, una maggiore enfasi sullo sviluppo di alternative a basso rischio ai pesticidi e la promozione dell'agricoltura di precisione e digitale come mezzo per ridurre il rischio derivante dai pesticidi.

5.1MIGLIORARE LA FORMAZIONE PER RENDERE PIÙ SICURI GLI ALIMENTI 39

La Commissione ha sostenuto gli Stati membri nell'attuazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile attraverso corsi nell'ambito del programma BTSF.

Dal 2015 al 2018 la Commissione ha organizzato, nell'ambito del programma BTSF, una serie di 12 corsi sulle attrezzature per l'applicazione dei pesticidi, ai quali hanno partecipato oltre 200 funzionari di tutti i 28 Stati membri. Tali corsi hanno fornito agli Stati membri le conoscenze necessarie per conformarsi agli obblighi relativi ai test delle attrezzature per l'applicazione dei pesticidi.

La Commissione ha inoltre organizzato una seconda serie di corsi sulle attrezzature per l'applicazione dei pesticidi nell'ambito del programma BTSF, iniziati nel terzo trimestre del 2019. Questi sei corsi sono incentrati sulle tecniche di ispezione e taratura e secondo le previsioni vi prenderanno parte circa 120 partecipanti.

La Commissione ha inoltre organizzato una serie di corsi nell'ambito del progetto BTSF incentrati sull'attuazione della difesa integrata. Tali 14 corsi sono iniziati nel 2018 e proseguiranno fino al 2020. I corsi sono elaborati su misura per tenere conto delle diverse colture e delle diverse pratiche agronomiche in tutta l'Unione europea. Le conoscenze acquisite attraverso questi corsi dovrebbero fornire agli Stati membri gli strumenti necessari per valutare l'attuazione della difesa integrata a livello di azienda agricola.

5.2APPROVAZIONE DELLE SOSTANZE ATTIVE

Si registra una costante tendenza all'aumento del numero di sostanze attive di base, a basso rischio e non chimiche approvate.

La Commissione ha intrapreso una serie di azioni per accelerare le procedure di immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari a basso rischio. Tra queste figurano l'aggiornamento prioritario, entro la fine del 2020, dei requisiti in materia di dati e delle metodologie di valutazione dei microrganismi e l'avvio di una formazione nell'ambito del programma BTSF nel 2020, per rafforzare le competenze degli Stati membri in materia di valutazione delle applicazioni per i microrganismi e altri biopesticidi.

Si registra una costante tendenza all'aumento del numero di sostanze attive di base, a basso rischio e non chimiche approvate, che sono passate da meno di 60 nel 2009 a quasi 120 nel 2019. Tali sostanze attive forniscono agli agricoltori gli strumenti per la lotta contro gli organismi nocivi, riducendo al contempo i rischi legati ai prodotti fitosanitari.

Le sostanze attive più pericolose vengono inoltre rimosse dall'insieme degli strumenti a disposizione per la difesa fitosanitaria, come descritto nella valutazione REFIT della normativa dell'Unione europea sui prodotti fitosanitari e sui residui di pesticidi (regolamento (CE) n. 1107/2009 e regolamento (CE) n. 396/2005).

Si riconosce tuttavia la necessità di ampliare la gamma di sostanze attive di base, a basso rischio e non chimiche approvate, per aumentare le opzioni di lotta contro gli organismi nocivi a disposizione degli agricoltori in modo da ridurre la loro dipendenza dalle sostanze attive più pericolose.

5.3RICERCA E INNOVAZIONE

La Commissione sostiene una serie di progetti di ricerca per ampliare la gamma di strategie, tecnologie e strumenti alternativi di lotta contro gli organismi nocivi e per determinare l'impatto dell'uso dei pesticidi sull'ambiente e sulla salute umana.

La Commissione, attraverso il programma quadro per la ricerca e l'innovazione Orizzonte 2020, sostiene la ricerca e l'innovazione per sviluppare strategie, strumenti e tecnologie più sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi a sostegno della difesa integrata, come nuovi prodotti a basso rischio, controlli biologici, strumenti di supporto alla decisione e per determinare gli impatti dell'uso dei pesticidi sull'ambiente e sulla salute umana 40 .

Nell'ambito della sfida sociale 2, la Commissione ha stanziato 159 milioni di EUR 41 per sostenere la ricerca sulla difesa integrata, sui rischi emergenti per la salute delle piante, sulle alternative ai pesticidi chimici e sui sistemi di sostegno alla decisione. Inoltre, nell'ambito di questo programma di lavoro, nel 2020 si prevede di finanziare un'azione di coordinamento e sostegno di una rete europea di aziende agricole dimostrative della difesa integrata con uno stanziamento di 6 milioni di EUR 42 . Oltre alla difesa integrata e alla salute delle piante, la Commissione sostiene anche la ricerca sugli approcci ecologici e l'agricoltura biologica per promuovere la resilienza dell'agricoltura 43 .

Inoltre il partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità agricola" 44 (EIP-AGRI) collega i progetti europei di ricerca e innovazione finanziati nell'ambito di Orizzonte 2020 con gruppi operativi più piccoli 45 che lavorano a livello nazionale e regionale nell'ambito della politica di sviluppo rurale. L'approccio interattivo all'innovazione promosso dall'EIP-AGRI, basato sul cosiddetto approccio multiattoriale, incoraggia la cooperazione tra attori con conoscenze diverse ma complementari (ricercatori, agricoltori, consulenti, imprese, ONG e altri), contribuendo così a colmare il divario tra ricerca e pratica e a favorire l'adozione delle innovazioni nella pratica, in particolare in campo fitosanitario e nella difesa integrata.

5.4GRUPPO DI LAVORO DELLA DIRETTIVA SULL'UTILIZZO SOSTENIBILE

Le riunioni del gruppo di lavoro della direttiva sull'utilizzo sostenibile organizzate dalla Commissione forniscono agli Stati membri l'opportunità di discutere l'attuazione della direttiva e di scambiare le migliori pratiche.

La Commissione organizza riunioni semestrali del gruppo di lavoro della direttiva sull'utilizzo sostenibile degli Stati membri, per discutere l'attuazione della direttiva e per scambiare le migliori pratiche. Inoltre portatori di interessi come la Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), la European Crop Protection Association (ECPA) e la Standardised Procedure for the Inspection of Sprayers in Europe (SPISE) hanno presentato le loro attività in occasione delle recenti riunioni del gruppo di lavoro.

Nel maggio 2019 la Commissione ha organizzato una riunione congiunta del gruppo di lavoro della direttiva sull'utilizzo sostenibile e del gruppo di lavoro sull'applicazione delle norme sui prodotti fitosanitari per affrontare questioni di interesse reciproco in concomitanza con un seminario sulla difesa integrata. L'obiettivo del seminario consisteva nell'assistere gli Stati membri nella valutazione dell'attuazione della difesa integrata a livello di azienda agricola, basandosi sulle esperienze acquisite nei corsi sulla difesa integrata nell'ambito del programma BTSF.

L'ultima riunione del gruppo di lavoro della direttiva sull'utilizzo sostenibile è stata una riunione congiunta con il gruppo di lavoro sulle statistiche agro-ambientali, nel novembre 2019, che ha affrontato questioni di interesse reciproco, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di indicatori di rischio armonizzati più utili.

5.5PORTALE WEB DELLA DIRETTIVA SULL'UTILIZZO SOSTENIBILE

Il portale web della direttiva sull'utilizzo sostenibile facilita lo scambio di informazioni rilevanti sulla direttiva sull'utilizzo sostenibile e sulla difesa integrata tra gli Stati membri e gli altri portatori di interessi.

Nel 2017 la Commissione ha istituito un portale web dedicato alla direttiva sull'utilizzo sostenibile ( https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides_en ), come proposto dal gruppo di esperti sulla protezione fitosanitaria sostenibile istituito sotto la presidenza olandese nel 2016, per facilitare lo scambio di informazioni pertinenti sulla direttiva sull'utilizzo sostenibile e sulla difesa integrata.

Ventisette Stati membri 46 hanno fornito un totale di 240 link a siti web, con ricerche effettuabili sia per argomento che per Stato membro, al fine di facilitare la condivisione di informazioni pertinenti tra le parti interessate.

5.6UTILIZZO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI NELL'AMBITO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE ATTUALE E FUTURA

La PAC sostiene, e i futuri piani strategici della PAC continueranno a sostenere, molti aspetti dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

L'attuale PAC contiene diversi strumenti, che sono e saranno ancora più rilevanti ed efficaci in futuro per l'utilizzo sostenibile dei pesticidi e della difesa integrata. Un esempio chiave è come la PAC abbia contribuito alla crescita significativa dell'agricoltura biologica, tanto che, rispetto al 2 % del 2000, nel 2018 il 7,5 % della superficie agricola utilizzabile risultava coltivata con sistemi di produzione biologica 47 .

La futura condizionalità proposta 48 comprenderà le parti più rilevanti dei principi della difesa integrata, in particolare la rotazione delle colture e i requisiti per la quota minima di superficie agricola con caratteristiche non produttive, nonché le altre disposizioni pertinenti della direttiva sull'utilizzo sostenibile. È importante inoltre sottolineare che la Commissione propone una migliore integrazione del sistema di consulenza agli agricoltori, nonché una migliore integrazione con la ricerca e il trasferimento di conoscenze dalle reti della PAC. Inoltre la proposta mantiene gli attuali pagamenti compensativi per gli impegni agro-climatico-ambientali, che incoraggiano gli agricoltori ad attuare metodi alternativi (ad esempio biologici) di lotta contro gli organismi nocivi. L'attuale PAC include pratiche d'inverdimento sostenuta da pagamenti diretti agli agricoltori e in futuro gli Stati membri avranno più margine di manovra per definire i cosiddetti regimi ecologici, anche per la promozione di alternative ai pesticidi. La chiarezza nella definizione dei principi obbligatori della difesa integrata è fondamentale per questi pagamenti incentivanti, che vanno oltre i requisiti obbligatori.

È importante sottolineare che gli Stati membri dovranno ora dimostrare nei loro piani strategici della PAC in che modo questi piani contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi nazionali a lungo termine fissati nel contesto della normativa in materia di ambiente e clima, compresa la direttiva sull'utilizzo sostenibile. Tale operazione coinvolge i piani d'azione nazionali della direttiva sull'utilizzo sostenibile con i loro obiettivi quantitativi, nonché gli obiettivi, le misure, le tempistiche e gli indicatori volti a ridurre i rischi e gli impatti dell'uso dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente. I risultati dell'attuazione dei piani della PAC degli Stati membri saranno monitorati e l'impatto sarà misurato utilizzando gli indicatori stabiliti. Ciò garantirà, sotto la supervisione della Commissione, che la PAC sostenga le pratiche agricole per l'utilizzo sostenibile dei pesticidi in conformità con i requisiti e in linea con gli orientamenti del Green Deal europeo.

 

5.7RIESAME DELLA DIRETTIVA

Alla luce delle varie carenze individuate nell'attuazione della direttiva e delle notevoli preoccupazioni dei portatori di interessi in merito all'uso dei pesticidi, la Commissione valuterà in che misura la direttiva ha raggiunto gli obiettivi prefissati. I risultati della valutazione determineranno le azioni future sulla riduzione dell'uso e del rischio dei pesticidi chimici nell'ambito della strategia "Dal produttore al consumatore" e della strategia per la biodiversità e saranno utilizzati come base di conoscenze per definire e sostenere le future opzioni strategiche, che comprenderanno la revisione della direttiva sull'utilizzo sostenibile.

6.    CONCLUSIONI

Meno di un terzo degli Stati membri ha completato il riesame del rispettivo piano d'azione nazionale iniziale entro il termine giuridicamente stabilito di cinque anni. Tra i paesi che hanno riesaminato i loro piani d'azione nazionali, la maggior parte non è riuscita a sopperire alle carenze individuate dalla Commissione, e solo il 20 % dei piani d'azione nazionali riveduti stabilisce obiettivi di alto livello e basati sui risultati nel quadro di una strategia a più lungo termine per ridurre i rischi e gli impatti dell'uso dei pesticidi. Nonostante tali carenze dei piani d'azione nazionali, gli Stati membri hanno compiuto progressi nell'attuazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile. La maggior parte degli Stati membri ha istituito sistemi ad ampio spettro per la formazione e la certificazione degli operatori, nonché una serie di misure per la protezione delle acque e la manipolazione e lo stoccaggio sicuri dei pesticidi. D'altro canto, l'applicazione della difesa integrata è scarsa e vi sono poche prove che i principi della difesa integrata siano sistematicamente applicati.

L'indicatore di rischio armonizzato 1 mostra che, dall'entrata in vigore della direttiva sull'utilizzo sostenibile, si è registrata una riduzione del rischio per la salute umana e per l'ambiente derivante dai prodotti fitosanitari venduti nell'Unione europea. Inoltre, poiché le quantità di prodotti fitosanitari venduti e utilizzati sono rimaste relativamente costanti, la suddetta riduzione del rischio è frutto dell'evoluzione del profilo dei pesticidi venduti e utilizzati nell'Unione europea. Tuttavia, allo stesso tempo, l'indicatore di rischio armonizzato 2 mette in luce un aumento relativo alle autorizzazioni di emergenza. Ciononostante, si ravvisano considerevoli potenzialità per un'ulteriore riduzione del rischio attraverso una migliore attuazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile e una maggiore adozione della difesa integrata, compresa l'adozione più diffusa di tecniche non chimiche di difesa delle colture. In linea con le recenti raccomandazioni della Corte dei conti, la Commissione è inoltre impegnata a sviluppare ulteriori indicatori per riflettere meglio l'evoluzione dell'uso dei pesticidi e dei rischi associati, in particolare, in relazione alle autorizzazioni di emergenza.

Il lavoro attualmente svolto dalla Commissione, attraverso le azioni sopra descritte e attraverso l'audit, il controllo e la formazione, è riuscito a garantire il miglioramento, se non della qualità dei piani d'azione nazionali, dell'attuazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile. Nei casi in cui gli Stati membri non rispettano gli obblighi previsti dalla direttiva sull'utilizzo sostenibile, la Commissione sta attualmente valutando la possibilità di adottare ulteriori misure, comprese eventuali procedure di infrazione. In concomitanza con la valutazione, la Commissione elaborerà una proposta legislativa per la revisione della direttiva sull'utilizzo sostenibile.

Infine, nell'ambito della strategia "Dal produttore al consumatore" e della strategia per la biodiversità, la Commissione intraprenderà azioni per ridurre del 50 % l'uso e il rischio dei pesticidi chimici entro il 2030 e per ridurre del 50 % l'uso dei pesticidi più pericolosi entro il 2030. A tal fine, la Commissione rivedrà la direttiva sull'utilizzo sostenibile, migliorerà le disposizioni in materia di difesa integrata e promuoverà un maggiore utilizzo di metodi alternativi per proteggere i raccolti da organismi nocivi e malattie.

 

(1)

     Il termine "pesticida", nel contesto della presente relazione, si riferisce ai prodotti fitosanitari quali definiti all'articolo 3, punto 10), lettera a), della direttiva 2009/128/CE.

(2)

     Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

(3)

     Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(4)

     Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(5)

     Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(6)

     Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1).

(7)

     Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018) 392 final).

(8)

     Consultabile all'indirizzo: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E .

(9)

     Consultabile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/files/reflection-paper-towards-sustainable-europe_it .

(10)

     Consultabile all'indirizzo: https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000002_it .

(11)

     Consultabile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/IT/C-2017-8414-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF .

(12)

     Consultabile all'indirizzo: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_05/SR_Pesticides_IT.pdf .

(13)

     Comunicazione della Commissione "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

(14)

     Austria, Belgio, Cechia, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia e Spagna.

(15)

     Bulgaria, Francia, Ungheria e Spagna.

(16)

     Austria, Cipro, Grecia, Irlanda, Lituania, Portogallo e Romania.

(17)

     Cipro, Lussemburgo, Malta e Romania.

(18)

     Austria, Bulgaria, Croazia, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Regno Unito.

(19)

     Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo e Spagna.

(20)

     Cipro, Cechia, Estonia, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Svezia.

(21)

     Danimarca, Francia e Germania.

(22)

     Il piano d'azione nazionale danese definisce l'indicatore del carico di pesticidi come un indicatore dell'impatto totale potenziale sulla salute e sull'ambiente in funzione delle caratteristiche ambientali e sanitarie dei pesticidi sulla base dei dati di vendita.

(23)

     Danimarca, Germania, Svezia.

(24)

     L'indicatore di rischio SYNOPS è un modello per valutare il rischio potenziale dei prodotti fitosanitari nell'ambiente: https://www.nap-pflanzenschutz.de/en/practice/assessment-of-pesticide-use/risk-analysis-synops/ .

(25)

     L'indicatore viene descritto nel piano d'azione nazionale della Svezia disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_sup_nap_swe_en.pdf .

(26)

     Il NODU (Number of Dose Units) è calcolato sulla base dei dati di vendita e corrisponde al numero di trattamenti medi applicati annualmente a tutte le colture a livello nazionale in Francia:  https://agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-le-nodu . 

(27)

     Austria, Belgio, Cechia, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia e Spagna.

(28)

     Danimarca, Francia e Lussemburgo.

(29)

     Consultabile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_sup_nap_pol-rev-2018_en.pdf . 

(30)

     Consultabile all'indirizzo: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ef_m_farmleg&lang=it . 

(31)

     Belgio, Danimarca, Francia, Lussemburgo e Slovenia. 

(32)

     Direttiva (UE) 2019/782 della Commissione, del 15 maggio 2019, recante modifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di indicatori di rischio armonizzati (GU L 127 del 16.5.2019, pag. 4).

(33)

     Consultabile all'indirizzo: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=aei_fm_salpest09&lang=en . 

(34)

     Consultabile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en . 

(35)

     Le informazioni pertinenti per ogni Stato membro sono disponibili all'indirizzo: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides/harmonised-risk-indicators/trends-hri-ms_en . 

(36)

     Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui piani d'azione nazionali degli Stati membri e sui progressi realizzati nell'attuazione della direttiva 2009/128/CE concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (COM(2017) 587 final), disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0587&qid=1584573875485&from=IT . 

(37)

     Consultabile all'indirizzo: https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/agrifish/2017/11/06/ . 

(38)

     Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'applicazione della direttiva 2009/128/CE concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi ( 2017/2284(INI) ), disponibile all'indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0082_IT.html . 

(39)

     Il programma "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti" (BTSF, Better Training for Safer Food) è un'iniziativa di formazione della Commissione che riguarda la normativa in materia di alimenti e mangimi, la salute e il benessere degli animali e le norme in ambito fitosanitario. Per maggiori informazioni, consultare il sito https://ec.europa.eu/food/safety/btsf_en .

(40)

      Si veda il programma di lavoro 2016-2017 della sfida sociale 2, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-food_en.pdf, e il programma di lavoro 2018-2020 della sfida sociale 2 (SFS-04, SFS-05 e SFS-6), disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf .

(41)

     Consultabile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/factsheet-agri-plant-health_en.pdf . 

(42)

     Si veda il programma di lavoro SFS-6-2018-2020 all'indirizzo: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf .

(43)

     Consultabile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-18/agri_factsheets_07_ecological-approaches_ok_1545C778-C5D7-AA24-163D1DD06A4CDF2F_51894.pdf .

(44)

     Consultabile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en . 

(45)

     Consultabile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/operational-groups . 

(46)

     La Bulgaria non ha ancora fornito alcun link da condividere sul portale web della direttiva sull'utilizzo sostenibile.

(47)

     Consultabile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Organic_farming_statistics . 

(48)

     Esiste una correlazione, nell'ambito dell'attuale condizionalità e dei futuri sistemi di condizionalità proposti, tra l'ottenimento del sostegno totale della PAC destinato agli agricoltori e il rispetto delle norme di base in materia di ambiente e salute pubblica. 


Bruxelles, 20.5.2020

COM(2020) 204 final

ALLEGATO

della

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esperienza maturata dagli Stati membri nell'attuazione degli obiettivi nazionali stabiliti nei loro piani d'azione nazionali e sui progressi dell'attuazione della direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi


ALLEGATO 

Progressi nell'attuazione della direttiva 2009/128/CE 

Grafico 1. Percentuale di attuazione di determinate prescrizioni della direttiva 2009/128/CE a livello dell'UE nel 2017 e nel 2019

Fonte: DG Salute e sicurezza alimentare

Grafico 2. Percentuale della variazione nell'attuazione di determinate prescrizioni della direttiva 2009/128/CE a livello dell'UE dal 2017 al 2019

Fonte: DG Salute e sicurezza alimentare

Grafico 3. Variazione del livello generale di attuazione della direttiva 2009/128/CE dal 2017 al 2019 in ciascuno Stato membro

Fonte: DG Salute e sicurezza alimentare