COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 13.3.2020
COM(2020) 112 final
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 13.3.2020
COM(2020) 112 final
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19
1.Introduzione
Il COVID-19, comunemente noto come coronavirus, costituisce una grave emergenza sanitaria per i cittadini, le imprese e le economie. Diffusasi prima in Cina, la pandemia ha ormai provocato contagi in tutti gli Stati membri. Se da un lato l'Italia è il paese più colpito, dall'altro il numero di casi è in aumento in tutti gli Stati membri e la situazione è in rapida evoluzione. La pandemia sta gravando pesantemente sulle persone e le imprese e mettendo a dura prova i sistemi sanitari. È necessario reagire tutti insieme per rallentare il contagio e aumentare la resilienza dei nostri sistemi sanitari per aiutare le persone che ne hanno bisogno e per progredire nella ricerca e nello sviluppo.
Oltre all'impatto significativo a livello sociale e sulla dimensione umana, l'epidemia di coronavirus rappresenta uno shock economico di grande portata per l'UE che richiede un intervento deciso e coordinato. La diffusione del virus sta provocando l'interruzione delle catene di approvvigionamento su scala mondiale, la volatilità sui mercati finanziari, una crisi nella domanda dei consumatori e ha ripercussioni negative in settori fondamentali quali i trasporti e il turismo. I mercati azionari europei hanno perso circa il 30 % rispetto alla metà di febbraio, vale a dire il maggiore calo su base mensile dall'inizio della crisi del 2008, e resta elevata l'incertezza sull'andamento della pandemia nelle prossime settimane e mesi.
Solo con la solidarietà e con soluzioni coordinate a livello europeo saremo capaci di gestire efficacemente questa emergenza sanitaria. Abbiamo bisogno di solidarietà tra paesi, regioni, città e cittadini per contenere la diffusione del virus, aiutare i pazienti e contrastare le conseguenze economiche. A tal fine sono necessari una serie di misure e un approccio comune chiaro e coerente. Fondamentale importanza riveste la stretta cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti.
La Commissione farà pieno uso di tutti gli strumenti a sua disposizione per affrontare questa tempesta. Oltre agli sforzi in materia di coordinamento e orientamento, e agli interventi finalizzati a limitare la diffusione del virus, la Commissione opera per contrastare e ridurre le conseguenze socioeconomiche della pandemia. Si tratta di garantire l'integrità del mercato comune e, più in generale, di preservare le catene del valore della produzione e distribuzione per assicurare i necessari approvvigionamenti ai nostri sistemi sanitari. Si tratta di venire in aiuto delle persone per garantire che la pandemia non incida in modo sproporzionato sui redditi e l'occupazione. Si tratta di sostenere le imprese e in particolare quelle di piccole e medie dimensioni (PMI). Si tratta inoltre di garantire la liquidità del nostro settore finanziario e di contrastare i pericoli di una recessione mediante interventi ad ogni livello. Si tratta, infine, di garantire un quadro che consenta agli Stati membri di agire in modo deciso e coordinato. In sostanza, si tratta di prepararci per garantire una rapida ripresa da questo shock economico.
La presente comunicazione illustra la risposta immediata della Commissione per ridurre l'impatto economico del COVID-19. Se da un lato le misure annunciate oggi servono ad affrontare i problemi più urgenti, dall'altro dobbiamo essere consapevoli che la situazione è in costante evoluzione. La Commissione opererà in stretta collaborazione con il Parlamento europeo, il Consiglio, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli Stati membri per attuare queste misure in tempi rapidi ed è pronta a prendere tutte le ulteriori iniziative che si rivelassero necessarie. La Commissione è inoltre favorevole a una risposta internazionale per far fronte alle conseguenze socioeconomiche della pandemia a livello mondiale attraverso il quadro multilaterale, con particolare attenzione ai paesi partner i cui sistemi sanitari sono vulnerabili.
2.Conseguenze socioeconomiche
La pandemia da COVID-19 costituisce uno shock di grande portata per l'economia europea e mondiale. Già oggi se ne constata il notevole impatto economico negativo sull'Europa, che è destinato a protrarsi per il primo semestre e forse anche più a lungo, se le misure di contenimento non si rivelassero efficaci 1 . Poiché la crescita del PIL reale nel 2020 potrebbe scendere ben al di sotto dello zero o addirittura essere chiaramente negativa a seguito del COVID-19, una risposta economica coordinata delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri è fondamentale per attenuare le ripercussioni economiche.
Lo shock che colpisce l'economia è riconducibile a differenti fattori:
·lo shock derivante dalla contrazione iniziale dell'economia cinese nel primo trimestre del 2020;
·lo shock sul versante dell'offerta per l'economia europea e mondiale derivante dall'interruzione delle catene di approvvigionamento dovuta all'assenza dal luogo di lavoro;
·lo shock sul versante della domanda per l'economia europea e mondiale derivante dalla riduzione della domanda da parte dei consumatori e dall'impatto negativo dell'incertezza sui piani di investimento;
·e l'impatto dei problemi di liquidità per le imprese.
Lo shock sarà sì temporaneo ma è necessario lavorare insieme per garantire che sia il più breve e limitato possibile e che non provochi danni permanenti alle nostre economie. Per quanto riguarda il futuro, il livello di negatività delle prospettive economiche dipenderà da una serie di parametri, quali la carenza nelle forniture di materiali essenziali, l'efficacia delle misure di contenimento, l'interruzione dell'attività manifatturiera nell'UE, i giorni di lavoro persi nelle imprese e nelle amministrazioni pubbliche e gli effetti sulla domanda (ad esempio, le restrizioni alla mobilità, le cancellazioni di viaggi).
Gli Stati membri devono essere vigili e utilizzare tutti gli strumenti disponibili a livello nazionale e unionale per evitare che l'attuale crisi determini una perdita di risorse e tecnologie critiche. Tra queste figurano le indagini di sicurezza a livello nazionale e altri strumenti attinenti alla sicurezza. La Commissione fornirà orientamenti agli Stati membri in vista dell'applicazione del regolamento sul controllo degli investimenti diretti esteri.
La diffusione del COVID-19, che interessa gran parte della popolazione a livello mondiale e negli Stati membri, ha notevoli e crescenti ripercussioni sull'economia. Tali ripercussioni interessano l'economia nel suo insieme, in particolare nelle situazioni in cui sia necessario imporre l'isolamento per prevenire la propagazione della pandemia. Le misure adottate per contenere il virus a livello locale e nazionale potrebbero incidere sia sull'offerta sia sulla domanda. In particolare, gli effetti negativi sul versante della domanda sono conseguenza delle misure di contenimento del virus che i governi sono tenuti ad attuare e che hanno ripercussioni sulla vita privata, professionale e sociale. Oggi i settori più colpiti sono quelli sanitario, turistico e dei trasporti, e più in particolare il settore dell'aviazione.
La pandemia da COVID-19 ha ripercussioni sui mercati finanziari globali. Alla fine di febbraio i mercati azionari mondiali e quelli di altre attività ad alto rischio hanno subito una forte contrazione con la concomitante fuga massiccia verso investimenti sicuri. Allo stesso tempo i prezzi delle attività "sicure" sono fortemente lievitati di pari passo con l'aumento della domanda: i rendimenti dei buoni del tesoro degli Stati Uniti ("l'ultima risorsa in fatto di investimenti sicuri") si sono drasticamente ridotti. I prezzi delle azioni sono diminuiti in modo generalizzato. Sono aumentati gli spread sui titoli di Stato degli Stati membri più vulnerabili. Si sono impennati i rendimenti delle obbligazioni societarie "non-investment grade".
Alla luce dell'impatto macroeconomico e finanziario del COVID-19, la risposta a livello di politica economica dovrebbe essere coraggiosa e coordinata per conseguire i seguenti obiettivi:
·contribuire a salvare vite umane; garantire i fondi e gli investimenti necessari per le forniture da utilizzare nel contenimento e trattamento della pandemia;
·garantire che i lavoratori in Europa (compresi quelli autonomi) siano protetti contro le perdite di reddito e che le imprese (in particolare le PMI) e i settori più colpiti beneficino del sostegno e della liquidità finanziaria necessari.
·ridurre le ripercussioni sull'economia nel suo complesso impiegando tutti gli strumenti a disposizione dell'UE e utilizzando pienamente un quadro flessibile dell'UE per favorire le azioni degli Stati membri.
3.Garantire la solidarietà nel mercato unico
3.1.Fornitura di attrezzature mediche
Il mercato unico è uno dei pilastri dell'Unione europea. Nei momenti di crisi costituisce uno strumento di solidarietà in grado di far sì che i beni essenziali ai fini della mitigazione dei rischi sanitari raggiungano tutti coloro che ne hanno bisogno. Garantendo la disponibilità di questi beni in tutta l'UE il mercato unico contribuisce a proteggere la nostra salute. Le restrizioni nazionali unilaterali alla libera circolazione delle forniture indispensabili per i sistemi sanitari creano notevoli barriere e influiscono pesantemente sulla capacità degli Stati membri di gestire l'epidemia di COVID-19.
È fondamentale che le misure nazionali perseguano l'obiettivo primario della tutela della salute in uno spirito di solidarietà e cooperazione europea. Alcuni Stati membri hanno già adottato o stanno predisponendo misure nazionali che interessano le esportazioni di dispositivi di protezione individuale – quali occhiali protettivi, mascherine, guanti, tute e camici chirurgici – e di farmaci. Tali misure rischiano di impedire che questi beni essenziali arrivino a chi ne ha maggiormente bisogno, in particolare gli operatori sanitari, le squadre di intervento sul terreno e i pazienti nelle zone colpite in tutta Europa, e creano un effetto domino, costringendo gli Stati membri a prendere provvedimenti per mitigare l'impatto di quelli adottati da altri Stati membri.
Nel giro di poco tempo le restrizioni si sono estese a una gamma sempre più ampia di prodotti, a cominciare dai dispositivi di protezione individuale fino ad arrivare, più di recente, ai farmaci. Le restrizioni all'esportazione non tengono conto delle catene di approvvigionamento integrate: creano strozzature che ostacolano la produzione di beni fondamentali trattenendo le risorse in determinati Stati membri, interrompono le catene logistiche e di distribuzione, che fanno affidamento su magazzini centrali, e incoraggiano l'ammasso di scorte lungo le catene di approvvigionamento. In ultima analisi reintroducono frontiere interne in un frangente in cui la solidarietà tra Stati membri è più necessaria che mai.
L'allegato 2 fornisce orientamenti agli Stati membri circa le modalità per predisporre adeguati meccanismi di controllo che garantiscano la sicurezza dell'approvvigionamento in tutta Europa 2 . Il trattato consente agli Stati membri, a determinate condizioni rigorose, di derogare alle norme relative al mercato unico. Eventuali disposizioni nazionali adottate conformemente all'articolo 36 del TFUE a fini di tutela della salute e della vita delle persone devono essere giustificate, vale a dire adeguate, necessarie e proporzionate a questi obiettivi, e assicurare ai soggetti pertinenti forniture sufficienti, prevenendo al contempo l'insorgere o l'aggravarsi di carenze di beni considerati essenziali quali i dispositivi medici e di protezione individuale o i prodotti medicinali. Tutte le misure nazionali previste che limitano l'accesso ai dispositivi medici e di protezione vanno comunicate alla Commissione, che provvede a informare gli altri Stati membri.
Le misure comunicate finora alla Commissione sono state valutate tenendo conto della necessità di garantire che i beni essenziali raggiungano chi ne ha maggiormente bisogno. La Commissione considera tali casi una priorità e aiuta gli Stati membri a correggere le misure in questione, ma adirà le vie legali se questi non adatteranno le loro norme in misura sufficiente.
Alcune misure nazionali impediscono le esportazioni di forniture essenziali a paesi terzi allo scopo ultimo di salvaguardare la sostenibilità del sistema sanitario dell'UE. Qualora le esportazioni a paesi terzi compromettessero la capacità di risposta dell'UE di fronte all'epidemia di COVID-19, la Commissione può intervenire e predisporre un sistema di autorizzazioni per le esportazioni di determinati prodotti.
La Commissione sta adottando tutti i provvedimenti del caso per garantire una fornitura sufficiente di dispositivi di protezione in tutta Europa. Date le attuali carenze a livello mondiale la Commissione ha avviato una procedura accelerata di aggiudicazione congiunta insieme a 26 Stati membri. Per fornire un'ulteriore rete di sicurezza adotterà, nel quadro del meccanismo di protezione civile dell'UE (rescEU), una misura tesa a consentire all'Unione di acquistare tali prodotti. I primi acquisti potrebbero essere effettuati entro l'inizio di aprile, previa approvazione degli Stati membri. La Commissione presenterà anche una raccomandazione sulle procedure di valutazione della conformità e di sorveglianza del mercato nel contesto dell'emergenza COVID-19, cosa che permetterà segnatamente di incrementare la fornitura di alcuni tipi di dispositivi, come le mascherine monouso.
Occorre agire insieme, in modo aperto e trasparente, per garantire la produzione, le scorte, la disponibilità e l'uso razionale dei dispositivi medici di protezione e dei farmaci nell'UE. La Commissione ha contattato i fornitori per valutare l'entità delle carenze e ha chiesto loro di potenziare immediatamente la produzione. Di concerto con gli Stati membri e l'Agenzia europea per i medicinali ha anche istituito un gruppo direttivo esecutivo preposto al monitoraggio di potenziali carenze di farmaci dovute al COVID-19. Inoltre, la Commissione monitora la situazione tramite il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici, anche in termini di disponibilità e prestazioni di diversi dispositivi diagnostici e di cooperazione in materia di approcci nazionali ai test diagnostici.
3.2. Trasporti
L'emergenza COVID-19 ha ripercussioni significative anche sui nostri sistemi di trasporto. Le catene di approvvigionamento europee sono caratterizzate da una stretta interconnessione, mantenuta grazie a un'estesa rete di servizi di trasporto merci. L'interruzione dei flussi di merci causa gravi danni economici.
Il settore dei trasporti aerei internazionali ed europei ha già subito un duro colpo a causa dell'epidemia. La situazione peggiora di giorno in giorno e si prevede che nelle prossime settimane il traffico aereo diminuirà ulteriormente. Per contribuire ad attenuare l'impatto dell'epidemia la Commissione proporrà una legislazione mirata, volta ad allentare temporaneamente gli obblighi di utilizzo delle bande orarie che il diritto dell'UE impone alle compagnie aeree. Una volta in vigore, questa misura temporanea consentirà alle compagnie aeree di adeguare la loro capacità in considerazione del calo della domanda causato dall'epidemia.
Le catene di approvvigionamento terrestri risentono fortemente dell'introduzione di divieti di ingresso alle frontiere terrestri o di restrizioni nei confronti dei conducenti in ingresso in alcuni Stati membri. Ciò ha conseguenze per tutte le merci, ma in particolare per quelle deperibili e per le forniture critiche, e poiché la maggior parte delle imprese del settore sono PMI le ripercussioni sono gravi e immediate.
A prescindere dalla modalità di trasporto, la Commissione sta elaborando con gli Stati membri soluzioni atte ad assicurare la continuità economica e il flusso di merci, così come a tutelare le catene di approvvigionamento, gli spostamenti essenziali, il funzionamento del mercato interno e la sicurezza dei trasporti.
3.3.Turismo
Il settore del turismo nell'UE è sottoposto a una pressione senza precedenti. Si trova ad affrontare una marcata riduzione degli arrivi internazionali (cancellazioni di massa e crollo delle prenotazioni da parte, tra gli altri, dei viaggiatori americani, cinesi, giapponesi e sudcoreani), cui si aggiunge il calo degli spostamenti all'interno dell'UE e dei singoli Stati membri, dovuto soprattutto al fatto che i cittadini dell'Unione sono sempre più restii a viaggiare e a misure preventive di sicurezza a livello nazionale e/o regionale. Il rallentamento generalizzato del turismo e dei viaggi di lavoro nuoce in particolar modo alle PMI del settore. Dalla fine di febbraio la situazione è aggravata dalle perturbazioni degli spostamenti all'interno dell'UE e degli Stati membri, che rappresentano l'87 % degli arrivi di turisti. Il comparto delle fiere e dei congressi risulta particolarmente colpito, con oltre 220 eventi cancellati o rimandati in Europa nel primo trimestre del 2020. Anche altri settori connessi, come quello dei servizi di ristorazione, l'istruzione e le attività culturali, sono in crescente difficoltà a causa dell'emergenza COVID-19 e degli sforzi necessari per contenerla.
La Commissione mantiene i contatti con gli Stati membri, le autorità internazionali e le principali associazioni di categoria dell'UE per seguire la situazione e coordinare le misure di sostegno.
4.Mobilitare il bilancio dell'UE e il Gruppo Banca europea per gli investimenti
4.1.Misure di liquidità: sostegno alle imprese, ai settori e alle regioni
Per facilitare l'erogazione immediata di aiuti immediati alle PMI duramente colpite, il bilancio dell'UE mobiliterà gli strumenti esistenti per sostenere queste imprese fornendo loro liquidità, ad integrazione delle misure adottate a livello nazionale.
Nelle prossime settimane il bilancio dell'UE metterà a disposizione del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) un miliardo di EUR a titolo di garanzia, al fine di sostenere circa 8 miliardi di EUR di finanziamento del capitale circolante e aiutare almeno 100 000 PMI e piccole imprese a media capitalizzazione europee 3 .
Il sostegno sarà erogato attraverso gli strumenti esistenti dei programmi FEI a sostegno degli investimenti. Nei limiti della legislazione applicabile, i prestiti saranno riorientati favorendo quelli al capitale circolante con una scadenza di almeno 12 mesi. In particolare, saranno potenziate sia le garanzie sui prestiti nell'ambito di COSME, il programma dell'UE per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese, che le garanzie InnovFin per le PMI nell'ambito del programma Orizzonte 2020, in modo che le banche offrano accesso a finanziamenti ponte per le microimprese, le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione. Questi strumenti saranno rafforzati nelle prossime settimane con 750 milioni di EUR nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). Inoltre, come ulteriore misura specifica, il FEIS fornirà al FEI altri 250 milioni di EUR per fornire rapidamente un sostegno alle PMI, in uno sforzo concertato con le banche e gli istituti nazionali di promozione dell'UE.
Inoltre, nel quadro degli stessi strumenti sarà attuata la sospensione dei crediti per le imprese colpite, che consentirà di rinviare il rimborso dei prestiti alleviando così la pressione sulle loro finanze. Gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare appieno gli strumenti finanziari esistenti nell'ambito dei fondi strutturali per far fronte alle esigenze di finanziamento e a massimizzare l'utilizzo dei fondi strutturali attraverso nuovi strumenti finanziari, se del caso. La Commissione è disposta e pronta ad assistere gli Stati membri al riguardo.
La Commissione, continuando a lavorare a stretto contatto con il gruppo BEI e con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, inviterà queste istituzioni a intraprendere azioni immediate per dare la priorità ai settori, ai prodotti e agli strumenti in grado di offrire il sostegno più efficace e incisivo alle imprese colpite, e chiederà loro di operare in stretto coordinamento con altri partner per rispondere all'evolversi degli eventi.
Mantenere il flusso di liquidità all'economia – il settore bancario Il settore bancario ha un ruolo chiave nel far fronte agli effetti dell'emergenza COVID19, mantenendo il flusso di credito all'economia. Se il flusso di credito bancario è soggetto a gravi limitazioni, l'attività economica subirà un brusco rallentamento poiché le imprese avranno difficoltà a pagare i propri fornitori e dipendenti. I coefficienti di capitale delle banche sono notevolmente migliorati negli ultimi anni, le banche sono meno indebitate ed è diminuito il loro ricorso a finanziamenti a breve termine, talvolta volatili. Le banche devono disporre di una liquidità adeguata per erogare prestiti ai loro clienti. La Commissione prende atto delle decisioni di politica monetaria della BCE annunciate il 12 marzo 2020. Le banche devono poter utilizzare questa liquidità aggiuntiva per concedere nuovi crediti alle imprese e alle famiglie, a seconda dei casi. La Commissione prende atto delle dichiarazioni del meccanismo di vigilanza unico e dell'Autorità bancaria europea (ABE) sulle azioni volte ad attenuare l'impatto del COVID-19 sul settore bancario dell'UE, adottate il 12 marzo, e invita le autorità competenti ad adottare un approccio coordinato e a specificare ulteriormente come utilizzare al meglio la flessibilità offerta dal quadro dell'UE. Il quadro dell'UE consente ai governi nazionali di fornire, se del caso sotto forma di garanzie di Stato, sostegno alle banche qualora queste incontrino difficoltà di accesso alla liquidità. Sebbene non vi siano prove che le banche stiano attualmente incontrando problemi di liquidità, una situazione di questo tipo potrebbe verificarsi per alcune banche nel caso in cui la crisi si aggravasse in maniera significativa. In tali circostanze, queste banche non sarebbero in grado di mantenere la loro capacità di erogare prestiti all'economia. Gli aiuti concessi dagli Stati membri alle banche a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE per compensare i danni diretti subiti a causa dell'epidemia di COVID-19 (cfr. le ulteriori spiegazioni di cui sopra) non hanno l'obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità di un ente o di un'entità. Di conseguenza, tali aiuti non sarebbero considerati quale sostegno finanziario pubblico straordinario. |
4.2.Attenuare l'impatto sull'occupazione
Sono necessarie misure specifiche per attenuare l'impatto sull'occupazione per gli individui e per i settori più colpiti in caso di interruzione della produzione o di calo delle vendite. È necessario tutelare i lavoratori contro la disoccupazione e la perdita di reddito, ove possibile, affinché non siano vittime dell'emergenza sanitaria. I regimi di riduzione dell'orario lavorativo si sono dimostrati efficaci in diversi Stati membri poiché consentono di diminuire temporaneamente le ore lavorate sostenendo al contempo il reddito dei lavoratori. Attualmente 17 Stati membri dispongono di un sistema di questo tipo. Potrebbe essere utile estendere questi regimi a tutta l'UE. Inoltre, proroghe temporanee dell'indennità di malattia o modifiche alle disposizioni in materia di indennità di disoccupazione possono servire a sostenere il reddito delle famiglie. Anche la promozione del telelavoro potrebbe attenuare l'impatto.
L'UE è pronta a sostenere gli Stati membri, ove possibile, nell'attenuare l'impatto sui lavoratori. L'UE sta già aiutando gli Stati membri nella prevenzione e nella lotta alla disoccupazione, ad esempio attraverso i fondi strutturali dell'UE, compreso il Fondo sociale europeo, e la nuova iniziativa di investimento in risposta al coronavirus, illustrata qui di seguito.
Inoltre, la Commissione accelererà l'elaborazione della proposta legislativa relativa a un regime europeo di riassicurazione contro la disoccupazione. Questa iniziativa mira a sostenere coloro che lavorano e a tutelare coloro che hanno perso il lavoro in caso di gravi shock, nonché a ridurre la pressione sulle finanze pubbliche nazionali, rafforzando in tal modo la dimensione sociale dell'Europa e aumentando la sua coesione. Questo regime, in particolare, sarebbe orientato a sostenere le politiche nazionali volte a preservare i posti di lavoro e le competenze, ad esempio attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo, e/o ad agevolare la transizione dei disoccupati da un lavoro a un altro.
4.3.L'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus
Con l'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus proposta oggi, la Commissione propone di destinare all'emergenza COVID-19 37 miliardi di EUR nel quadro della politica di coesione e di attuare pienamente questa misura nel 2020 attraverso procedure eccezionali e accelerate.
A tal fine, la Commissione propone di rinunciare per quest'anno all'obbligo di chiedere rimborso dei prefinanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei che non sono stati spesi e che sono attualmente detenuti dagli Stati membri. Ciò equivale a circa 8 miliardi di EUR dal bilancio dell'UE, che gli Stati membri potranno utilizzare per integrare 29 miliardi di EUR di finanziamenti strutturali in tutta l'UE. Ciò consentirà di aumentare efficacemente l'importo degli investimenti nel 2020.
Inoltre, fino a 28 miliardi di EUR di fondi strutturali non ancora assegnati dalle dotazioni nazionali esistenti, compresi i contributi nazionali, dovrebbero essere pienamente ammissibili alla lotta contro la crisi, fornendo così agli Stati membri le necessarie fonti di finanziamento.
La Commissione istituirà una task force al più alto livello per collaborare con gli Stati membri al fine di garantire che possano essere intraprese azioni su questa base nelle prossime settimane.
Un elemento chiave della proposta è il fatto di rendere ammissibili al finanziamento dei fondi strutturali tutte le spese potenziali per la lotta contro l'epidemia di COVID-19 a partire dal 1º febbraio 2020, in modo che gli Stati membri possano utilizzare questi mezzi al più presto per rispondere all'emergenza. Inoltre, la Commissione propone anche di consentire il trasferimento semplificato di importi significativi di fondi all'interno dei programmi. Queste misure dovrebbero consentire a tutti gli Stati membri di ridefinire le priorità e convogliare gli aiuti nelle prossime settimane laddove sono maggiormente necessari, in particolare:
·sostenere il sistema sanitario, ad esempio mediante il finanziamento di attrezzature sanitarie e di farmaci, di strutture di sperimentazione e cura, della prevenzione delle malattie, dell'assistenza sanitaria on-line, della fornitura di dispositivi di protezione, di dispositivi medici, nonché per adattare l'ambiente di lavoro nel settore dell'assistenza sanitaria e garantire l'accesso dei gruppi vulnerabili all'assistenza sanitaria;
·fornire liquidità alle imprese per affrontare gli shock finanziari a breve termine legati alla crisi di Coronavirus, ad esempio per quanto concerne il capitale di esercizio delle PMI, per affrontare le perdite dovute alla crisi, con particolare attenzione ai settori particolarmente colpiti;
·sostenere temporaneamente i regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo che contribuiscono ad attenuare l'impatto dello shock, in combinazione con misure di aggiornamento delle competenze e di riqualificazione dei lavoratori.
In caso di necessità di modifica del programma, la Commissione lavorerà a stretto contatto con le autorità nazionali e regionali per snellire e accelerare le procedure corrispondenti, tenendo conto dell'impatto della crisi del coronavirus sulla capacità amministrativa degli Stati membri.
Per massimizzare l'impatto dell'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus è necessario che gli Stati membri garantiscano una rapida attuazione di queste misure e che i colegislatori reagiscano velocemente. Alla luce di queste circostanze senza precedenti, la Commissione invita il Consiglio e il Parlamento europeo ad approvare rapidamente la proposta della Commissione.
Parallelamente, la Commissione si rivolgerà immediatamente agli Stati membri maggiormente colpiti per iniziare a preparare l'attuazione dell'iniziativa. La Commissione sosterrà inoltre gli Stati membri nell'uso ottimale delle flessibilità già esistenti nei programmi dell'UE. Gli Stati membri sono invitati a nominare come coordinatori a questo scopo un ministro del governo e un alto funzionario.
Inoltre, nell'ambito di questa iniziativa, la Commissione propone di estendere il campo di applicazione del Fondo di solidarietà dell'UE includendovi anche le crisi di sanità pubblica. Nel 2020 è disponibile un importo massimo di 800 milioni di EUR.
Potrebbe inoltre essere mobilitato anche il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per sostenere i lavoratori che vengono licenziati e gli autonomi. Nel 2020 è disponibile un importo massimo di 179 milioni di EUR.
5.Aiuti di Stato
Data la limitata entità del bilancio dell'UE, la risposta principale al coronavirus in termini di finanza pubblica verrà dai bilanci nazionali degli Stati membri. Le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di agire in modo rapido ed efficace per sostenere i cittadini e le imprese, in particolare le PMI, nel fronteggiare le difficoltà dovute all'epidemia di COVID-19. Al tempo stesso esse garantiscono che gli aiuti di Stato siano efficaci nel raggiungere le imprese che ne hanno bisogno e che non vi siano deleterie corse alle sovvenzioni, in cui Stati membri con mezzi più ingenti possono spendere più dei loro vicini a scapito della coesione all'interno dell'UE.
Gli Stati membri possono elaborare ampie misure di sostegno in linea con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato 4 :
·in primo luogo, gli Stati membri possono decidere di adottare misure applicabili a tutte le imprese, ad esempio integrazioni salariali o la sospensione dei pagamenti delle imposte sulle società, dell'imposta sul valore aggiunto o dei contributi sociali. Tali misure allentano le tensioni finanziarie sulle imprese in modo diretto ed efficace, non sono soggette al controllo sugli aiuti di Stato e possono essere varate dagli Stati membri immediatamente, senza il coinvolgimento della Commissione;
·in secondo luogo, gli Stati membri possono concedere sostegno finanziario direttamente ai consumatori, ad esempio per i servizi o i biglietti annullati che non sono rimborsati dagli operatori coinvolti. Anche queste misure non sono soggette al controllo sugli aiuti di Stato e possono essere varate dagli Stati membri immediatamente, senza il coinvolgimento della Commissione;
·in terzo luogo, le norme sugli aiuti di Stato fondate sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE consentono agli Stati membri, previa approvazione della Commissione, di soddisfare il grave fabbisogno di liquidità e sostenere le imprese a rischio di fallimento a causa dell'epidemia di COVID-19;
·in quarto luogo, l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE consente agli Stati membri, previa approvazione della Commissione, di compensare le imprese per i danni subiti in circostanze eccezionali, come quelle dovute all'epidemia di COVID-19. Rientrano in questa fattispecie misure intese a compensare le imprese di settori che sono stati colpiti in modo particolarmente grave (ad esempio i trasporti, il turismo e il comparto alberghiero) e misure volte a compensare gli organizzatori di manifestazioni annullate che hanno subito danni a causa dell'epidemia;
·in quinto luogo, a ciò si può aggiungere un ventaglio di misure supplementari, come quelle a norma del regolamento "de minimis" 5 e del regolamento generale di esenzione per categoria 6 , le quali possono essere anch'esse varate dagli Stati membri immediatamente, senza il coinvolgimento della Commissione.
Attualmente l'impatto dell'epidemia di COVID-19 in Italia è di natura e portata tali da permettere il ricorso all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. Ciò consente alla Commissione di approvare misure di sostegno nazionale supplementari volte a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, che è la situazione in cui, secondo la Commissione, si trova l'Italia. Per giungere a questa conclusione la Commissione ha considerato una serie di indicatori, tra cui, ma non solo, la prevista contrazione del PIL, le rigorose misure pubbliche imposte che comprendono il divieto di eventi, la chiusura delle scuole e le limitazioni alla circolazione, le pressioni sul sistema sanitario pubblico, le cancellazioni dei voli e le restrizioni ai viaggi imposte da altri paesi.
La valutazione della Commissione per il ricorso all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), da parte di altri Stati membri sarà caratterizzata da un approccio analogo in merito all'impatto dell'epidemia di COVID-19 sulle rispettive economie. Si tratta di una situazione in atto e in divenire che la Commissione sta costantemente monitorando in tutta l'UE, in stretto contatto con gli Stati membri. La Commissione sta infine elaborando un quadro giuridico speciale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE da adottare in caso di necessità. Ciò è stato fatto in passato in un caso eccezionale, durante la crisi finanziaria del 2008, quando la Commissione ha adottato un quadro di riferimento temporaneo nel 2009 7 .
La Commissione ha predisposto tutte le necessarie agevolazioni procedurali per consentire una rapida procedura di approvazione da parte dei propri servizi. Se necessario, le decisioni sono prese nell'arco di pochi giorni dal ricevimento dagli Stati membri di una notifica completa di aiuto di Stato. La Commissione ha predisposto una casella di posta e un numero di telefono ad hoc per assistere gli Stati membri e rispondere alle loro eventuali domande. Al fine di agevolare il rapido intervento degli Stati membri, la Commissione è pronta a fornire modelli basati su decisioni precedenti relativi alle possibilità indicate di seguito per concedere aiuti alle imprese in linea con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato.
6.Utilizzare appieno la flessibilità del quadro europeo per le finanze pubbliche
È opportuno attuare misure mirate di sostegno di bilancio in linea con i principi di cui alla sezione 5 per contrastare le conseguenze socioeconomiche immediate negative del virus. Occorre fornire in particolare un sostegno alle imprese in ambiti e settori specifici che si trovano ad affrontare interruzioni della produzione o delle vendite e sono pertanto colpite dalla compressione della liquidità, in particolare alle PMI. In particolare si possono prevedere:
·misure tributarie destinate alle imprese delle regioni e dei settori colpiti (come ad esempio differimento del pagamento delle imposte sulle società, dei contributi previdenziali e dell'IVA; anticipo dei pagamenti e versamento degli arretrati da parte delle amministrazioni pubbliche; sgravi fiscali; sostegno finanziario diretto);
·garanzie alle banche affinché aiutino le imprese con capitale di esercizio e garanzie all'esportazione, eventualmente integrate da misure a livello di vigilanza.
Tali misure fiscali, unite alle misure necessarie per proteggere i lavoratori dalle perdite di reddito, sono urgenti per sostenere l'attività economica e dovrebbero servire ad attenuare la recessione economica. Provvedimenti di bilancio ben coordinati dovrebbero puntare a contrastare le conseguenze del calo di fiducia e i relativi effetti sulla domanda. Agendo con determinazione si contribuirà a massimizzare l'impatto delle nostre misure e i loro effetti in un secondo tempo.
La Commissione proporrà al Consiglio di applicare la piena flessibilità offerta dal quadro di bilancio dell'UE, al fine di aiutare gli Stati membri ad affrontare l'emergenza COVID-19 e le relative conseguenze.
·Nel valutare il rispetto delle norme di bilancio dell'UE, la Commissione proporrà al Consiglio di escludere gli effetti di bilancio delle misure fiscali una tantum adottate per controbilanciare gli effetti economici del COVID-19. Il patto di stabilità e crescita consente spese eccezionali mirate. Le misure di sostegno, come quelle necessarie per i) contenere e trattare la pandemia, ii) garantire un sostegno di liquidità alle imprese e ai settori, e iii) proteggere i posti di lavoro e i redditi dei lavoratori colpiti, possono essere considerate spese di bilancio una tantum.
·La Commissione ritiene che la flessibilità per far fronte a "eventi inconsueti non soggetti al controllo" dell'amministrazione pubblica sia applicabile alla situazione attuale. Il patto di stabilità e crescita prevede che, quando un evento inconsueto al di fuori del controllo dell'amministrazione pubblica ha un impatto considerevole sulla posizione di bilancio di uno Stato membro, quest'ultimo possa discostarsi temporaneamente dagli adeguamenti di bilancio richiesti. Di conseguenza tale clausola può valere anche per le spese eccezionali destinate a contenere l'emergenza COVID-19. In particolare, la clausola può applicarsi alla spesa sanitaria e alle misure di sostegno mirate per imprese e lavoratori, a condizione che siano temporanee e collegate all'epidemia. La Commissione seguirà questo approccio quando formulerà proposte e raccomandazioni al Consiglio.
·La Commissione proporrà al Consiglio che le istituzioni dell'Unione aggiustino gli sforzi di bilancio richiesti agli Stati membri in linea con le norme di bilancio dell'UE, in modo da tenere conto delle situazioni specifiche di ciascun paese in caso di crescita negativa o di forti cali dell'attività.
·La Commissione è pronta a proporre al Consiglio che le istituzioni dell'Unione attivino la clausola di salvaguardia generale per consentire un sostegno più generale della politica di bilancio. Questa clausola, in collaborazione con il Consiglio, sospenderebbe l'aggiustamento di bilancio raccomandato dal Consiglio in caso di grave recessione economica per la zona euro o l'UE nel suo complesso.
7.Conclusioni
Controbilanciare gli effetti socioeconomici dell'epidemia di COVID-19 richiede interventi coraggiosi e tempestivi che tutti i responsabili delle decisioni dell'UE debbono adottare in maniera coordinata. A tal fine è fondamentale attuare rapidamente le azioni delineate nella presente comunicazione. La Commissione monitorerà attentamente l'evoluzione della situazione ed è disposta e pronta a prendere tutte le ulteriori iniziative necessarie.
Le misure annunciate riguardano la situazione attuale.
Dobbiamo essere consapevoli del fatto che lo stato delle cose evolve su base giornaliera e che non si può escludere un ulteriore deterioramento delle prospettive economiche.
Dopo l'ultima crisi finanziaria l'Unione si è dotata di strumenti coraggiosi per sostenere gli Stati membri e garantire la stabilità dei mercati finanziari. Abbiamo tratto insegnamento dall'esperienza degli anni passati e agiremo, utilizzando tutti gli strumenti disponibili. L'Unione dovrebbe fare tutto il possibile per ridurre al minimo l'impatto del COVID-19 e delle relative misure di contenimento su cittadini, imprese ed economie. Nell'ambito della nostra risposta coordinata e ambiziosa, saranno disponibili misure nazionali che vanno oltre a quanto annunciato nella comunicazione: agiremo insieme, sfruttando al meglio gli strumenti dell'UE in uno spirito di solidarietà.
Si veda l'allegato 1.
Cfr. allegato 2.
Il sostegno proverrà dalle fonti indicate di seguito e sarà così impiegato:
-500 milioni di EUR della garanzia dell'UE relativa al FEIS saranno assegnati alle garanzie sui prestiti nel quadro del programma COSME, e saranno disponibili nelle prossime settimane;
-100 milioni di EUR della garanzia dell'UE relativa al FEIS saranno assegnati alle garanzie InnovFin per le PMI, e saranno disponibili nelle prossime settimane;
-250 milioni di EUR sono già disponibili nell'ambito dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione del FEIS e saranno reindirizzati verso strumenti di sostegno per le PMI, ove possibile in uno sforzo concertato con le banche e gli istituti nazionali di promozione dell'UE;
-150 milioni di EUR nel quadro dello sportello PMI del FEIS saranno riassegnati spostandoli da strumenti che sostengono interventi specifici a più lungo termine verso azioni a breve termine con un effetto più rapido.
I dettagli dei diversi tipi di strumenti sono indicati nell'allegato 3.
A norma del regolamento "de minimis" (regolamento (UE) n. 1407/2013, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis») la concessione di aiuti fino a 200 000 EUR nell'arco di tre anni non costituisce un aiuto di Stato. Per il settore del trasporto di merci su strada il massimale è pari a 100 000 EUR nell'arco di tre anni. Per i settori dell'agricoltura e della pesca i massimali ammontano rispettivamente a 25 000 EUR e a 30 000 EUR.
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (GU C 16 del 22.1.2009, pag. 1).
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 13.3.2020
COM(2020) 112 final
ALLEGATI
della
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI E ALL'EUROGRUPPO
Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19
ALLEGATO 1 – IMPATTO ECONOMICO DELLA PANDEMIA DI COVID-19
Nelle previsioni economiche intermedie d'inverno rese note il 13 febbraio 2020 le proiezioni della Commissione europea indicavano per l'UE e la zona euro una crescita contenuta del PIL, pari all'1,4 % nel 2020 e all'1,2 % nel 2021. Tenuto conto dei ridottissimi dati disponibili in quel momento, tali previsioni integravano un modesto shock temporaneo sulla base dell'ipotesi che la pandemia sarebbe stata limitata alla Cina e avrebbe raggiunto il picco nel primo trimestre del 2020, quindi con ricadute a livello mondiale relativamente limitate. Le previsioni, tuttavia, segnalavano che la diffusione del virus rappresentava un notevole rischio al ribasso per l'economia mondiale ed europea.
Ora che l'infezione di COVID-19 è diventata una pandemia i servizi della Commissione hanno elaborato nuove stime del suo potenziale impatto economico. Si tratta non di previsioni, bensì di scenari stilizzati, realizzati avvalendosi di ipotesi aggiornate e tecniche di modellizzazione. Va sottolineato che permane molta incertezza circa la portata dell'impatto economico della crisi, che tra l'altro dipenderà dalla diffusione della pandemia e dalla capacità delle autorità pubbliche di agire rapidamente per limitarne le ripercussioni sanitarie ed economiche.
Lo scenario di base si fonda su due ipotesi:
1) sulla scorta delle stime più recenti disponibili, si ipotizza che in quanto pandemia il COVID-19 avrà la stessa mortalità e morbilità in Europa e nel resto del mondo. Questo è importante: sebbene il ritmo di diffusione del virus nei vari Stati membri sia disomogeneo e attualmente sia l'Italia il paese più colpito, si ipotizza che nel corso del tempo tutti gli Stati membri verranno colpiti nella stessa misura;
2) date le attuali tendenze epidemiologiche negli Stati membri, si ipotizza che le necessarie restrizioni, che incidono sull'offerta e sulla domanda di lavoro in alcuni settori (ad esempio quello dei viaggi e del commercio al dettaglio), avranno un impatto maggiore di quello osservato in Cina.
L'analisi distingue tra una serie di canali di trasmissione attraverso i quali il COVID-19 inciderà sull'economia europea. Tra questi figurano i) lo shock risultante dalla contrazione iniziale della Cina nel primo trimestre 2020, ii) lo shock sul versante dell'offerta per l'economia europea e mondiale risultante dall'interruzione delle catene di approvvigionamento e dalle assenze dal posto di lavoro, iii) lo shock sul versante della domanda per l'economia europea e mondiale causato dalla minore domanda dei consumatori e dall'impatto negativo che l'incertezza ha sui piani di investimento, iv) l'impatto dei problemi di liquidità per le imprese.
Si stima che la crisi del COVID-19 avrà un fortissimo impatto economico negativo sull'UE e sulla zona euro. Secondo le stime, l'impatto diretto tramite l'insieme dei canali citati ridurrà la crescita del PIL reale nel 2020 di 2,5 punti percentuali rispetto allo scenario senza pandemia. Poiché secondo le previsioni la crescita del PIL reale nell'UE nel 2020 sarebbe stata dell'1,4 %, ne consegue che nel 2020 potrebbe scendere a poco più del -1 % del PIL, con un recupero sostanziale ma non completo nel 2021.
Alcuni degli impatti diretti nel 2020 possono tuttavia essere compensati da interventi tempestivi ed efficaci in grado di attenuare l'impatto negativo sul PIL reale. Le istituzioni dell'UE e gli Stati membri stanno predisponendo politiche di mitigazione dell'impatto economico della crisi. I provvedimenti non saranno in grado di mettere al riparo l'UE dalle ripercussioni della crisi in provenienza dalla Cina, e nella migliore delle ipotesi potranno proteggerla solo in misura limitatissima dallo shock sull'occupazione determinato dal lato dell'offerta. Possono però svolgere un ruolo importante per compensare le ripercussioni negative della minore domanda dei consumatori e dei problemi di liquidità delle imprese. Insieme, tali canali rappresentano appena più di metà dell'impatto potenziale stimato sulla crescita e quindi esiste un margine concreto per attenuare gli impatti economici. Complessivamente, lo scenario di base prevede una crescita del PIL reale nel 2020 pari a zero o chiaramente negativa in conseguenza del COVID-19. Per attenuare le ripercussioni economiche è fondamentale una risposta economica coordinata delle istituzioni UE e degli Stati membri.
Non si possono escludere scenari più sfavorevoli, collegati a un impatto più profondo della pandemia.
Grafico 1. Impatto stimato della pandemia di COVID-19 sull'economia dell'UE: scenario nel 2020
Fonte: Commissione
ALLEGATO 2 - MISURE NAZIONALI RELATIVE AI PRODOTTI E DISPOSITIVI MEDICI E AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
1.CONTESTO E NECESSITÀ DI UN APPROCCIO COMUNE
La crisi del COVID-19 costituisce un'emergenza sanitaria senza precedenti. Rappresenta una seria minaccia a livello mondiale, ed ha un forte impatto in Europa.
Nel contesto dell'attuale crisi spetta in primis agli Stati membri dell'UE la responsabilità di adottare misure sanitarie adeguate. È fondamentale che l'obiettivo primario della protezione della salute e della vita umana sia perseguito con tutte le misure nazionali nel rispetto delle norme dell'UE. Le norme del mercato interno sostengono gli Stati membri nel conseguimento di questo obiettivo, garantendo efficienza, sinergie e solidarietà europea.
Il mercato unico dei dispositivi medici e di protezione individuale è profondamente integrato, così come lo sono le relative catene del valore e reti di distribuzione. Tra i prodotti essenziali vanno citati occhiali protettivi, mascherine, guanti, tute e camici chirurgici 1 . Una buona organizzazione del mercato complessivo della fornitura di prodotti essenziali è l'unico strumento per prevenire penurie per i soggetti che ne hanno più bisogno: i sistemi di salute pubblica e, in particolare, il personale sanitario, le squadre di intervento sul campo e i pazienti.
Per questo occorre una risposta europea. Tutti i capi di Stato o di governo hanno preso un impegno in tal senso e, nelle conclusioni del Presidente del Consiglio europeo al termine della videoconferenza del 10 marzo 2020, hanno dato incarico alla Commissione europea di centralizzare l'analisi dei bisogni e di presentare iniziative per prevenire le carenze. Deve essere garantito il corretto funzionamento del mercato interno e occorre evitare tutti gli ostacoli ingiustificati, in particolare per quanto riguarda le mascherine e i ventilatori.
In questo spirito, la Commissione ha già organizzato una procedura di gara per i dispositivi di protezione individuale per 20 Stati membri nel quadro dell'accordo di aggiudicazione congiunta lanciato il 28 febbraio 2020 e, in funzione delle disponibilità sul mercato e delle relazioni degli Stati membri, potrebbe bandire un'ulteriore gara congiunta.
In secondo luogo, insieme con gli Stati membri e l'Agenzia europea per i medicinali, la Commissione ha istituito un gruppo direttivo esecutivo per monitorare potenziali carenze di farmaci dovute al COVID-19. La Commissione sta inoltre monitorando la situazione nel contesto del gruppo di coordinamento per i dispositivi medici e i relativi sottogruppi, in particolare disponibilità e prestazioni dei diversi dispositivi diagnostici e cooperazione in merito ai diversi approcci nazionali in merito ai test diagnostici. Infine, sono stati avviati contatti con le principali organizzazioni professionali dei produttori, di altri operatori economici, dei pazienti, degli utilizzatori, ecc.
In terzo luogo, la Commissione sta analizzando i bisogni e le capacità di produzione necessari in Europa, con l'obiettivo di assicurare che i dispositivi protettivi e i farmaci siano disponibili dove sono più necessari. La Commissione sostiene le imprese negli sforzi per reagire a questa situazione eccezionale.
In quarto luogo, potrebbero essere necessarie misure per assicurare che, in caso di penuria, i dispositivi medici e di protezione individuale siano riservati sul mercato e destinati a coloro che ne hanno più bisogno. Misure nazionali potrebbero essere necessarie a questo scopo. Tutte le misure nazionali che limitano l'accesso ai dispositivi medici e protettivi devono essere comunicate alla Commissione, che deve informare gli altri Stati membri, perché questi ultimi possano formulare osservazioni. Per consentire una risposta coordinata, la Commissione istituirà una task force congiunta. La Commissione continuerà inoltre ad assicurare tutto il coordinamento necessario per facilitare lo scambio di informazioni, individuare tutte le sinergie necessarie e contribuire all'attuazione efficace e coerente delle misure nazionali. Le misure nazionali restrittive non devono impedire o scoraggiare la partecipazione di società stabilite sul territorio nazionale alle procedure di gara congiunte a livello dell'UE.
Alcuni Stati membri hanno già adottato o stanno preparando misure nazionali che incidono sulla disponibilità di prodotti essenziali. Se non adeguatamente elaborate, tali misure rischiano di esacerbare i problemi, piuttosto che alleviarli, in particolare se mirano a limitare le forniture transfrontaliere dei prodotti in questione anziché favorirne la distribuzione a coloro che ne hanno più bisogno, sia sul territorio nazionale che in tutta l'Europa, e impedire allo stesso tempo l'ammasso, gli acquisti dettati dal panico e gli sprechi dovuti a usi non prioritari o persino controproducenti all'interno degli Stati membri in questione. È verosimile che tali effetti negativi siano ancora più gravi se le restrizioni sono imposte da Stati membri che hanno una posizione leader o centrale nella produzione, importazione e distribuzione di dispositivi di protezione individuale e di dispositivi medici. Le recenti decisioni di alcuni Stati membri di vietare o di limitare fortemente le esportazioni (divieti e limitazioni che in un caso riguardano 1 324 prodotti, inclusi farmaci a base di paracetamolo e dispositivi medici) contribuiscono ad accrescere il rischio di penuria in altri Stati membri, mettendo quindi a rischio la salute delle persone che vivono in Europa. Queste decisioni devono essere urgentemente corrette.
La Commissione ricorda di seguito le disposizioni giuridiche in materia e gli obiettivi comuni che tutte le misure nazionale devono perseguire non solo per essere legali, ma soprattutto per sostenere gli Stati membri nel loro sforzo di mitigare i rischi e l'impatto della crisi del virus COVID-19.
2.QUADRO GIURIDICO IN MATERIA DI MISURE NAZIONALI RESTRITTIVE
L'articolo 35 del TFUE vieta le misure nazionali di restrizione all'esportazione. A norma dell'articolo 36 del TFUE, gli Stati membri possono adottare misure giustificate da "motivi di tutela della salute e della vita delle persone". Queste misure individuali devono rispettare il principio di proporzionalità, ossia devono essere appropriate, necessarie e proporzionate al raggiungimento del predetto obiettivo, assicurando una fornitura adeguata alle persone che ne hanno più bisogno, impedendo al tempo stesso l'insorgere o l'aggravarsi in tutta l'UE della penuria di prodotti considerati essenziali, quali i dispositivi di protezione individuale, i dispositivi medici o i farmaci. Ciò significa in particolare che:
1.il semplice divieto di esportazione non rispetta il requisito giuridico della proporzionalità. Di per sé una tale misura non garantisce che i prodotti arrivino alle persone che ne hanno più bisogno. Si dimostrerebbe pertanto inadeguata a raggiungere l'obiettivo di proteggere la salute delle persone che vivono in Europa. Ad esempio, il divieto di esportazione non impedirebbe l'ammasso o l'acquisto di prodotti da parte di persone aventi un bisogno obiettivo limitato o nullo, e non garantirebbe che i prodotti essenziali siano fatti pervenire a quanti ne hanno più bisogno, ossia le persone contagiate, le strutture sanitarie e il personale medico-sanitario.
2.Misure prive di un ambito di applicazione chiaramente individuato e dettato da bisogni concreti, senza una solida motivazione e/o di durata limitata possono accrescere il rischio di penuria e pertanto sono molto verosimilmente sproporzionate.
3.Le misure che disciplinano i mercati interessati, con meccanismi adeguati per convogliare i beni essenziali laddove sono più necessari sia all'interno degli Stati membri che verso acquirenti qualificati in altri Stati membri, possono essere un contributo positivo al complessivo approccio europeo coordinato per contribuire a salvare vite umane.
4.Provvedimenti per calmierare i prezzi possono essere utili per evitarne l'aumento vertiginoso o la manipolazione, purché detti provvedimenti si applichino allo stesso modo a tutti gli operatori commerciali interessati senza discriminazioni basate sulla nazionalità o sul paese di stabilimento e purché siano accompagnati da altre misure atte a convogliare le forniture verso coloro che ne hanno più bisogno.
ALLEGATO 3 — AIUTI DI STATO
Aiuti alle imprese in situazione di grave fabbisogno di liquidità e/o a rischio di fallimento a causa dell'epidemia di COVID-19
Sulla base delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato - nella fattispecie, gli orientamenti della Commissione per il salvataggio e la ristrutturazione - ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, gli Stati membri possono concedere a tutti i tipi di imprese in difficoltà un'assistenza urgente e temporanea sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti. Tali forme di assistenza sono destinate a coprire il fabbisogno operativo previsto delle imprese per un periodo di 6 mesi.
Inoltre, anche le imprese che non sono (ancora) in difficoltà possono beneficiare di tale assistenza, qualora si trovino in una situazione di grave fabbisogno di liquidità a causa di circostanze eccezionali e impreviste, com'è il caso dell'epidemia di COVID-19, nel rispetto delle condizioni previste, in particolare per quanto riguarda il livello di remunerazione che il beneficiario è tenuto a versare per la garanzia statale o per il prestito.
In generale, le imprese che hanno già beneficiato di tale assistenza negli ultimi 10 anni non potrebbero essere ammesse a beneficiare di ulteriori aiuti, per evitare che le imprese economicamente non redditizie vengano mantenute artificialmente attive sul mercato (principio dell'aiuto una tantum). Tuttavia, in circostanze eccezionali e imprevedibili, quali l'epidemia di COVID-19, la Commissione è disposta e pronta ad ammettere deroghe a tale norma, a fronte di notifiche individuali.
Inoltre, gli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione consentono agli Stati membri di adottare regimi di sostegno specifici per le PMI e per le piccole imprese statali, anche destinati a coprire il loro grave fabbisogno di liquidità per un periodo massimo di 18 mesi. A titolo di esempio, nel febbraio 2019 la Commissione ha approvato, in quanto misura di preparazione alla Brexit, un regime di sostegno di 400 milioni di EUR adottato dall'Irlanda 2 per far fronte al grave fabbisogno di liquidità e alle pressanti esigenze in termini di salvataggio e ristrutturazione delle PMI. Le autorità irlandesi hanno ora riorientato tale misura per aiutare le imprese a far fronte all'epidemia di COVID-19. Analoghi regimi di sostegno sono già in vigore anche in altri Stati membri, in particolare in Finlandia, Francia, Germania, Polonia e Slovenia, e in alcune regioni di Austria, Belgio e Spagna. La Commissione è disposta e pronta ad aiutare gli altri Stati membri a porre rapidamente in essere regimi analoghi, ove fossero necessari. Se, a causa dell'epidemia di COVID-19, gli Stati membri intendono aumentare la dotazione dei regimi approvati, non è necessario notificare gli aumenti inferiori al 20 % della dotazione, che possono essere adottati direttamente dagli Stati membri, senza necessità di coinvolgere nuovamente la Commissione. Le notifiche degli aumenti della dotazione superiori al 20 % beneficeranno di una procedura di valutazione semplificata.
Aiuti destinati a compensare le imprese per i danni subiti in conseguenza dell'epidemia di COVID-19
L'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE consente alla Commissione di autorizzare gli Stati membri ad approvare gli aiuti di Stato destinati ad ovviare ai danni arrecati direttamente da disastri naturali o da altri eventi eccezionali.
Per essere qualificato come evento eccezionale, un evento deve i) essere imprevedibile o difficilmente prevedibile; ii) avere una portata significativa e un notevole impatto economico; e iii) essere di natura straordinaria, vale a dire differire nettamente dalle condizioni in cui il mercato normalmente opera. La Commissione ritiene che l'epidemia di COVID-19 si qualifichi come evento eccezionale a livello di UE.
Le misure di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE possono essere adottate per assistere settori specifici - sotto forma di regimi di aiuti - o singole imprese. Pertanto, tale possibilità può rivelarsi utile per gli Stati membri che intendano progettare regimi destinati a tutti i tipi di imprese dei settori che sono stati colpiti in modo particolarmente grave (ad esempio, i settori dell'aviazione, del turismo e dei servizi alberghieri) o concedere aiuti individuali a imprese specifiche.
Per mettere a punto tali regimi, gli Stati membri possono avvalersi dell'esperienza maturata e delle prassi adottate in passato. Ad esempio, nel contesto degli attentati dell'11 settembre, la Commissione ha approvato regimi di sostegno adottati da Francia e Germania, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, per compensare le perdite di esercizio subite dalle compagnie aeree nel periodo dall'11 al 14 settembre 2001 a causa della chiusura dello spazio aereo a seguito degli attentati 3 . Inoltre, all'epoca dell'eruzione vulcanica islandese dell'aprile 2010 e della conseguente formazione della nuvola di polveri, la Commissione ha approvato in Slovenia un regime di sostegno per compensare il 60 % delle perdite economiche subite dalle compagnie aeree e dagli aeroporti (rispetto a una situazione normale) nel periodo successivo alla catastrofe, fino a quando le imprese non sono state in grado di funzionare normalmente 4 .
L'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE consente inoltre agli Stati membri di compensare gli organizzatori di manifestazioni, qualora manifestazioni quali concerti, festival, tornei sportivi, fiere culturali o commerciali vengano annullati come conseguenza diretta di un evento straordinario verificatosi sul loro territorio. Il 10 marzo 2020 la Commissione ha ricevuto una notifica dalla Danimarca (la prima e finora unica notifica di aiuti di Stato collegata all'epidemia di COVID-19) riguardante un regime di compensazioni destinate agli organizzatori di manifestazioni con oltre 1 000 partecipanti che hanno dovuto essere annullate a causa dell'epidemia di COVID-19. Dopo appena 24 ore dal ricevimento della notifica da parte della Danimarca, la Commissione ha deciso di approvare la misura. La Commissione è pronta e disposta a fornire assistenza sulla base di questo modello agli altri Stati membri che intendano attuare misure analoghe.
Per tutte le misure adottate a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, deve esistere, per ciascun beneficiario, un nesso causale diretto tra l'aiuto concesso e il danno arrecato dall'evento eccezionale e gli eventuali aiuti devono limitarsi a quanto necessario per risarcire i danni. In tale contesto, la Commissione è disposta e pronta a collaborare con gli Stati membri per trovare soluzioni praticabili, tra cui, ad esempio, l'uso di valori approssimativi per stimare l'entità delle perdite economiche, in linea con le norme dell'UE.
Tutti questi dispositivi sono importanti non soltanto per la protezione contro il COVID-19, ma anche in tanti altri campi, per il personale sanitario nelle cure mediche (urgenze, malattie croniche, infettive, oncologiche, operazioni chirurgiche, assistenze personali, ecc.), e per altre professioni e altri utilizzatori in altre attività industriali e manuali (ad esempio, protezione dell'ambiente, trattamento dei rifiuti, processi chimici e biologici, ecc.).
SA.53350 (2019/N) — Irlanda — Aumento della dotazione del regime di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione (SA.49040, modificato per coprire il sostegno temporaneo alla ristrutturazione previsto dal SA.50651)
SA 269/2002 — Germania — Compensazione per i danni diretti causati dalla chiusura dello spazio aereo esterno nel periodo dall'11 al 14 settembre 2001; SA 309/2002 — Francia — Sicurezza aerea — Compensazione dei costi sostenuti in seguito agli attentati dell'11 settembre 2001.
SA.32163 — Slovenia — Compensazione delle conseguenze dei danni subiti dai vettori aerei e dagli aeroporti a causa delle attività sismiche in Islanda e della conseguente emissione di ceneri vulcaniche nell'aprile 2010.