1.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 324/58


Parere del Comitato europeo delle regioni — Legge europea sul clima: istituire il quadro per il conseguimento della neutralità climatica

(2020/C 324/10)

Relatore:

Juan Manuel MORENO BONILLA (ES/PPE), presidente della regione Andalusia

Testo di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)

COM(2020) 80 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(5)

L’azione per il clima dell’Unione e degli Stati membri mira a tutelare le persone e il pianeta, il benessere, la prosperità, i sistemi alimentari, l’integrità degli ecosistemi e la biodiversità contro la minaccia dei cambiamenti climatici, nel contesto dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e nel perseguimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi; mira inoltre a massimizzare la prosperità entro i limiti del pianeta, incrementare la resilienza e ridurre la vulnerabilità della società ai cambiamenti climatici.

(5)

L’azione per il clima dell’Unione, degli Stati membri e degli enti locali e regionali mira a tutelare le persone e il pianeta, il benessere, la prosperità, i sistemi alimentari, l’integrità degli ecosistemi e la biodiversità contro la minaccia dei cambiamenti climatici, nel contesto dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e nel perseguimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi; mira inoltre a massimizzare la prosperità entro i limiti del pianeta, incrementare la resilienza e ridurre la vulnerabilità della società ai cambiamenti climatici.

Motivazione

L’azione locale e regionale è fondamentale per conseguire l’obiettivo della neutralità climatica, riconosciuto nell’accordo di Parigi e pienamente in linea con gli obiettivi di cui al considerando. Di conseguenza, sarebbe una trascuratezza non menzionarvi anche gli enti locali e regionali.

Emendamento 2

Considerando 14

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(14)

L’adattamento è un elemento essenziale della risposta mondiale di lungo termine ai cambiamenti climatici. Gli Stati membri e l’Unione dovrebbero pertanto migliorare la loro capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, come previsto dall’articolo 7 dell’accordo di Parigi, e massimizzare i benefici collaterali derivanti da altre politiche e normative in materia di ambiente. È opportuno che gli Stati membri adottino strategie e piani di adattamento completi a livello nazionale.

(14)

L’adattamento è un elemento essenziale della risposta mondiale di lungo termine ai cambiamenti climatici. Gli Stati membri e l’Unione dovrebbero pertanto migliorare la loro capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, come previsto dall’articolo 7 dell’accordo di Parigi, e massimizzare i benefici collaterali derivanti da altre politiche e normative in materia di ambiente. È opportuno che gli Stati membri adottino strategie e piani di adattamento completi a livello nazionale che tengano conto della diversità economica, sociale e geografica dei territori dell’UE, nonché delle caratteristiche specifiche delle sue regioni ultraperiferiche .

Motivazione

I fattori territoriali svolgono un ruolo cruciale nel determinare la scelta della politica adatta per accrescere la capacità di recupero e gli sforzi di adattamento. Le considerazioni geografiche, climatiche, sociali ed economiche sono fondamentali per la stima e la valutazione della vulnerabilità, la gestione dei rischi e l’individuazione di scenari futuri per le variabili climatiche. L’introduzione di strumenti di previsione utili ai fini dell’adattamento e dello sviluppo della resilienza che possano essere adeguati alle diverse realtà regionali e locali rappresenterebbe un passo avanti importante nell’elaborazione di tali strategie.

Emendamento 3

Considerando 17

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(17)

La Commissione nella comunicazione «Il Green Deal europeo» ha annunciato la sua intenzione di valutare e presentare proposte volte ad aumentare il traguardo dell’Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, al fine di garantirne la coerenza con l’obiettivo della neutralità climatica per il 2050. Nella comunicazione in questione, la Commissione ha sottolineato che tutte le politiche dell’UE dovrebbero contribuire all’obiettivo della neutralità climatica e che tutti i settori dovrebbero svolgere la loro parte. Entro settembre 2020, sulla base di una valutazione d’impatto esaustiva e tenendo conto della sua analisi dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima che le sono trasmessi a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), la Commissione dovrebbe riesaminare il traguardo 2030 dell’Unione in materia di clima e valutare le opzioni per un nuovo traguardo per il 2030 di una riduzione del 50- 55 % delle emissioni rispetto ai livelli del 1990. Qualora ritenga necessario modificare il traguardo dell’Unione per il 2030, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio le opportune proposte di modifica del presente regolamento. Entro il 30 giugno 2021, inoltre, è auspicabile che la Commissione valuti in che modo la legislazione dell’Unione che attua tale obiettivo dovrebbe essere modificata al fine di conseguire riduzioni delle emissioni del 50- 55 % rispetto ai livelli del 1990.

(17)

La Commissione nella comunicazione «Il Green Deal europeo» ha annunciato la sua intenzione di valutare e presentare proposte volte ad aumentare il traguardo dell’Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, al fine di garantirne la coerenza con l’obiettivo della neutralità climatica per il 2050. Nella comunicazione in questione, la Commissione ha sottolineato che tutte le politiche dell’UE dovrebbero contribuire all’obiettivo della neutralità climatica e che tutti i settori dovrebbero svolgere la loro parte. Non appena possibile e al più tardi entro l’inizio di settembre 2020, sulla base di una valutazione d’impatto esaustiva e tenendo conto della sua analisi dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima che le sono trasmessi a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), la Commissione dovrebbe riesaminare il traguardo 2030 dell’Unione in materia di clima e valutare le opzioni per un nuovo traguardo per il 2030 di una riduzione almeno del 55 % delle emissioni rispetto ai livelli del 1990. Qualora ritenga necessario modificare il traguardo dell’Unione per il 2030, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio le opportune proposte di modifica del presente regolamento. Entro il 30 giugno 2021, inoltre, è auspicabile che la Commissione valuti in che modo la legislazione dell’Unione che attua tale obiettivo dovrebbe essere modificata al fine di conseguire riduzioni delle emissioni almeno del 55 % rispetto ai livelli del 1990.

Motivazione

Se si vuole garantire che il piano europeo di ripresa sia «verde» e che gli investimenti di oggi contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del 2030 e, in ultima istanza, del 2050, la valutazione d’impatto del quadro legislativo per il 2030 deve essere ambiziosa ed essere pubblicata quanto prima.

Emendamento 4

Considerando 18

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(18)

Al fine di garantire che l’Unione e gli Stati membri restino sulla buona strada per conseguire l’obiettivo della neutralità climatica e registrino progressi nell’adattamento, è opportuno che la Commissione valuti periodicamente i progressi compiuti. Qualora i progressi collettivi compiuti dagli Stati membri rispetto all’obiettivo della neutralità climatica o all’adattamento non siano sufficienti o le misure dell’Unione siano incoerenti con l’obiettivo della neutralità climatica o inadeguate per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza o ridurre la vulnerabilità, la Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie conformemente ai trattati. La Commissione dovrebbe inoltre valutare periodicamente le misure nazionali pertinenti e formulare raccomandazioni qualora riscontri che le misure adottate da uno Stato membro sono incoerenti con l’obiettivo della neutralità climatica o inadeguate per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici.

(18)

Al fine di garantire che l’Unione e gli Stati membri restino sulla buona strada per conseguire l’obiettivo della neutralità climatica e registrino progressi nell’adattamento, è opportuno che la Commissione misuri e valuti periodicamente i progressi compiuti mettendo a disposizione del pubblico tutti i dati pertinenti . Qualora i progressi collettivi compiuti dagli Stati membri rispetto all’obiettivo della neutralità climatica o all’adattamento non siano sufficienti (in termini di tempestività o quantità) o le misure dell’Unione siano incoerenti con l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 o inadeguate per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza o ridurre la vulnerabilità, la Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie conformemente ai trattati. La Commissione dovrebbe inoltre valutare periodicamente le misure nazionali pertinenti e formulare raccomandazioni qualora riscontri che le misure adottate da uno Stato membro sono incoerenti con l’obiettivo della neutralità climatica o inadeguate per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici.

Motivazione

Un monitoraggio efficace dei progressi compiuti può migliorare la visibilità, la trasparenza e la titolarità degli sforzi volti a conseguire la neutralità climatica. Pertanto, i dati ottenuti dovrebbero essere resi disponibili in ogni momento (e non soltanto nelle relazioni periodiche) e riferirsi esplicitamente anche alle scadenze previste.

Emendamento 5

Considerando 20

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(20)

I cittadini e le comunità svolgono un ruolo decisivo nel portare avanti la transizione verso la neutralità climatica, pertanto è opportuno agevolare un impegno pubblico e sociale forte a favore dell’azione per il clima. La Commissione dovrebbe quindi coinvolgere tutte le componenti della società per offrire loro la possibilità, ed investirle della responsabilità, di impegnarsi a favore di una società climaticamente neutra e resiliente al clima, anche mediante il varo di un patto europeo per il clima.

(20)

I cittadini e le comunità svolgono un ruolo decisivo nel portare avanti la transizione verso la neutralità climatica, pertanto è opportuno agevolare un impegno pubblico e sociale forte a favore dell’azione per il clima. La Commissione dovrebbe quindi coinvolgere tutte le componenti della società per rafforzare la cooperazione reciproca, lo scambio di informazioni e gli sforzi congiunti per la sensibilizzazione a favore di una società climaticamente neutra e resiliente al clima, anche mediante il varo del patto europeo per il clima quale strumento di governance innovativo atto a coinvolgere gli enti locali e regionali nonché la società civile e i cittadini in generale .

Motivazione

Il conseguimento di una società climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici deve realizzarsi a partire dallo scambio di informazioni e dalla sensibilizzazione sociale. Il rafforzamento di questi strumenti è un compito che può essere condotto dalla Commissione nella concezione e nell’attuazione delle sue politiche pubbliche, nella misura in cui esse rispondono in modo trasversale, mentre le azioni da compiere pertengono alle politiche settoriali che le autorità nazionali, regionali e locali possono attuare.

Emendamento 6

Considerando 21

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(21)

Al fine di offrire prevedibilità e creare un clima di fiducia per tutti gli operatori economici, tra cui le imprese, i lavoratori, gli investitori e i consumatori, assicurare l’irreversibilità della transizione verso la neutralità climatica, assicurare una riduzione graduale nel tempo e assistere nella valutazione della coerenza delle misure e dei progressi rispetto all’obiettivo della neutralità climatica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, affinché definisca una traiettoria per l’azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra nell’Unione entro il 2050. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che queste consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(21)

Al fine di offrire prevedibilità e creare un clima di fiducia per tutti gli operatori economici, tra cui le imprese, i lavoratori, gli investitori e i consumatori, assicurare l’irreversibilità della transizione verso la neutralità climatica, assicurare una riduzione graduale nel tempo e assistere nella valutazione della coerenza delle misure e dei progressi rispetto all’obiettivo della neutralità climatica, la Commissione propone una traiettoria per l’azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra nell’Unione entro il 2050. È di particolare importanza che la Commissione , nell’elaborare la sua proposta, svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e di amministrazioni degli Stati membri, compresi gli enti regionali e locali .

Motivazione

Occorre eliminare ogni riferimento alla fissazione della traiettoria mediante atti delegati. La Commissione dovrebbe limitarsi a proporre la traiettoria e a valutare i progressi compiuti.

Emendamento 7

Articolo 2, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le istituzioni competenti dell’Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie, rispettivamente a livello unionale e nazionale, per consentire il conseguimento collettivo dell’obiettivo della neutralità climatica di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell’importanza di promuovere l’equità e la solidarietà tra gli Stati membri.

Le istituzioni competenti dell’Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie, rispettivamente a livello unionale e nazionale, per consentire l’attuazione collettiva dell’obiettivo della neutralità climatica di cui al paragrafo 1 nelle città e nelle regioni europee , tenendo conto dell’importanza di promuovere l’equità e la solidarietà tra gli Stati membri.

Motivazione

L’attuazione della legislazione in materia di clima si basa principalmente sulle città e le regioni europee. Sembra pertanto necessario modificare la formulazione.

Emendamento 8

Articolo 2, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Entro settembre 2020 la Commissione riesamina il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2030 di cui all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2018/1999 alla luce dell’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e valuta la possibilità di stabilire per il 2030 un nuovo traguardo di riduzione delle emissioni del 50- 55 % rispetto ai livelli del 1990. Qualora ritenga necessario modificare tale obiettivo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte del caso.

Non appena possibile e al più tardi entro l’inizio di settembre 2020 la Commissione riesamina il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2030 di cui all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2018/1999 alla luce dell’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e valuta la possibilità di stabilire per il 2030 un nuovo traguardo di riduzione delle emissioni almeno del 55 % rispetto ai livelli del 1990. Qualora ritenga necessario modificare tale obiettivo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte del caso.

Motivazione

L’emendamento segue la stessa logica dell’emendamento relativo al considerando 17.

Emendamento 9

Articolo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Traiettoria per conseguire la neutralità climatica

Traiettoria per conseguire la neutralità climatica

1.    A norma dell’articolo 9, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento fissando una traiettoria a livello dell’Unione per conseguire entro il 2050 l’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Al massimo sei mesi dopo ogni bilancio globale di cui all’articolo 14 dell’accordo di Parigi, la Commissione riesamina la traiettoria .

1.    Alla Commissione è conferito il potere di proporre modifiche del presente regolamento suggerendo una traiettoria a livello dell’Unione per conseguire entro il 2050 l’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Al massimo sei mesi dopo ogni bilancio globale di cui all’articolo 14 dell’accordo di Parigi, la Commissione valuta i progressi compiuti nell’attuazione dell’obiettivo della neutralità climatica .

2.   La traiettoria inizia dal traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2030 di cui all’articolo 2, paragrafo 3.

2.   La traiettoria inizia dal traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2030 di cui all’articolo 2, paragrafo 3.

3.   Nel definire la traiettoria a norma del paragrafo 1, la Commissione tiene conto degli elementi seguenti:

3.   Nel proporre la traiettoria a norma del paragrafo 1, la Commissione tiene conto degli elementi seguenti:

Motivazione

Occorre eliminare ogni riferimento alla fissazione della traiettoria mediante atti delegati. La Commissione dovrebbe limitarsi a proporre la traiettoria e a valutare i progressi compiuti.

Emendamento 10

Articolo 3, paragrafo 3, lettera e)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

e)

l’equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno;

e)

l’equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno , nel pieno rispetto della coesione territoriale dell’UE ;

Motivazione

I criteri per definire la traiettoria verso la neutralità climatica dovrebbero integrare in maniera chiara e inequivoca la coesione regionale dell’UE.

Emendamento 11

Articolo 3, paragrafo 3, nuove lettere k) ed l)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

k )

l’impegno a favore della leadership mondiale in materia di neutralità climatica;

l )

la valutazione dell’impronta del carbonio, dell’impronta idrica e dell’impronta della biodiversità nelle relazioni commerciali con i paesi terzi, nonché gli impegni assunti dall’UE nel quadro dei pertinenti trattati internazionali .

Motivazione

L’Unione europea è determinata a svolgere un ruolo di spicco in termini di influenza internazionale e a fungere da esempio riguardo alla transizione ecologica, equa e solidale che gli Stati e le regioni devono compiere per realizzare l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, senza lasciare indietro nessuno. Date la natura e la dimensione globale dell’impatto climatico e le sue ripercussioni sul piano sociale ed economico, che travalicano le frontiere, questa sfida va vista come un’opportunità per codificare tale ferma intenzione dell’Unione europea, includendo nella norma in questione l’obbligo di considerare, tra i criteri per definire la traiettoria verso la neutralità, che tutte le politiche ed azioni comprendano l’impegno a rafforzare, nei paesi e nelle regioni del resto del mondo con cui si mantengano rapporti di qualsiasi tipo, gli stessi principi alla base del presente regolamento.

Inoltre, è opportuno che l’Unione europea tenga conto dell’impronta di carbonio e dell’impronta idrica dei prodotti provenienti dai paesi terzi, in quanto ciò non solo contribuirà alla competitività della nostra economia, ma rafforzerà anche il nostro ruolo di guida in tema di neutralità climatica grazie alla promozione di standard validi a livello mondiale.

Emendamento 12

Articolo 4, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   Gli Stati membri elaborano e attuano strategie e piani di adattamento che includono quadri completi di gestione dei rischi, fondati su basi di riferimento rigorose in materia di clima e di vulnerabilità e sulle valutazioni dei progressi compiuti.

2.   Gli Stati membri elaborano e attuano strategie e piani di adattamento che includono quadri completi di gestione dei rischi, fondati su basi di riferimento rigorose in materia di clima e di vulnerabilità e sulle valutazioni dei progressi compiuti.

Gli Stati membri garantiscono l’integrazione della prospettiva regionale, locale e ultraperiferica nello sviluppo e nell’attuazione delle loro strategie e dei loro piani di adattamento.

Motivazione

L’impatto delle conseguenze dei cambiamenti climatici non è uniforme nei vari territori: esse, infatti, incidono in maniera diversa in funzione dei molteplici fattori in gioco, data la diversità delle ubicazioni geografiche e delle condizioni socioeconomiche, traducendosi, in ultima analisi, in differenze in termini di pericolosità, esposizione e vulnerabilità.

Questa situazione impone, nel valutare i rischi posti dalle conseguenze dei cambiamenti climatici, di operare le necessarie distinzioni a livello regionale o persino locale, in funzione dei suddetti fattori geografici e socioeconomici. Di conseguenza, nonostante la natura globale del problema dei cambiamenti climatici, l’adattamento a tali cambiamenti dovrebbe essere modulato in base alle caratteristiche di ciascun territorio, in funzione del tipo di effetti e della loro dimensione specifica. Beninteso, ciò non impedisce che lo sviluppo delle politiche in questione sia strutturato sulla base di strategie comuni di portata più ampia di quelle che devono allinearvisi.

Emendamento 13

Articolo 5, nuovo paragrafo 2 bis

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

2 bis .     La valutazione di cui al paragrafo 1 e il riesame di cui al paragrafo 2 sono effettuati sulla base di un sistema comune di informazione dell’UE, accessibile al pubblico, che integra le informazioni generate dai diversi attori coinvolti nel conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica e del progresso nell’adattamento. Sono stabiliti requisiti per garantire la standardizzazione e l’omogeneità dell’informazione, facendo sì che questa sia integrata da dati di facile reperimento, accessibili, interoperabili e riutilizzabili. Il suddetto sistema beneficia delle opportunità offerte dalla digitalizzazione e dalle nuove tecnologie.

Motivazione

Per favorire la partecipazione della società nel suo insieme al perseguimento degli obiettivi della legge europea sul clima, è essenziale disporre di informazioni di qualità e comprovate, che fungano da base per l’adozione delle decisioni e la definizione delle politiche e misure appropriate. È quindi necessario definire buone prassi per la raccolta e la trasmissione dei dati nonché rendere standardizzato e omogeneo il trattamento degli stessi. È inoltre necessario istituire un sistema per il continuo miglioramento di tali informazioni e sfruttare il potenziale offerto dalle nuove tecnologie per facilitare lo scambio di dati tra gli attori coinvolti, in modo da trarre il massimo beneficio dalle sinergie che possono emergere e da ottimizzare l’uso delle risorse.

Emendamento 14

Articolo 5, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

3.   La Commissione, se sulla base della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 rileva che le misure dell’Unione non sono coerenti con l’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, o sono inadeguate ad assicurare i progressi nell’adattamento di cui all’articolo 4, oppure i progressi compiuti verso l’obiettivo della neutralità climatica o nell’adattamento di cui all’articolo 4 sono insufficienti, adotta le misure necessarie conformemente ai trattati e contemporaneamente riesamina la traiettoria di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

3.   La Commissione, se sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e del riesame di cui al paragrafo 2 rileva che le misure dell’Unione non sono coerenti con l’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, o sono inadeguate ad assicurare i progressi nell’adattamento di cui all’articolo 4, oppure i progressi compiuti verso l’obiettivo della neutralità climatica o nell’adattamento di cui all’articolo 4 sono insufficienti, adotta le misure necessarie conformemente ai trattati e contemporaneamente riesamina la traiettoria di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

Motivazione

Occorre rendere il testo più coerente indicando in maniera più precisa il contenuto dei paragrafi dello stesso articolo ai quali si fa riferimento.

Emendamento 15

Articolo 6, nuovo paragrafo 2 bis

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

2 bis .     Il sistema di informazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2 bis, raccoglie in un’apposita sezione le strategie, le misure e le migliori pratiche allo scopo di facilitare l’adeguamento delle misure degli Stati membri alle raccomandazioni della Commissione europea.

Motivazione

Al fine di semplificare il più possibile l’adozione delle raccomandazioni della Commissione da parte degli Stati membri, si ritiene necessario mettere a loro disposizione informazioni di qualità e comprovate che servano da base per assumere decisioni e definire le politiche e le misure appropriate. Occorre accrescere la base di conoscenze, favorire la comunicazione sulle iniziative e le strategie innovative e potenziare il trasferimento delle buone pratiche a livello dell’UE, sì da promuovere la solidarietà tra gli Stati membri, sfruttare le sinergie e ottimizzare l’impiego delle risorse.

Emendamento 16

Articolo 7, paragrafo 1, nuova lettera f)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

f )

le informazioni supplementari fornite dagli enti locali e regionali in merito ai progressi compiuti e agli impatti territoriali.

Motivazione

Dato il ruolo cruciale che le regioni e le città d’Europa svolgeranno nell’attuazione delle diverse politiche contemplate dalla normativa in materia di clima, è necessario tener conto del loro punto di vista nel valutare e riesaminare la traiettoria verso la neutralità climatica.

Emendamento 17

Articolo 7, paragrafo 1, lettera e)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

e)

eventuali informazioni supplementari sugli investimenti ecosostenibili effettuati dall’Unione e dagli Stati membri, e anche, se disponibili, sugli investimenti conformi al regolamento (UE) 2020/… [regolamento Tassonomia].

e)

eventuali informazioni supplementari sugli investimenti ecosostenibili effettuati dall’Unione, dagli Stati membri e dagli enti locali e regionali, e anche, se disponibili, sugli investimenti conformi al regolamento (UE) 2020/… [regolamento Tassonomia].

Motivazione

Benché gli investimenti degli enti locali e regionali siano meno cospicui di quelli dell’UE e degli Stati membri, prendere in considerazione anche gli investimenti dei primi garantirebbe il pieno rispetto della diversità territoriale dell’Unione europea in ogni riesame della traiettoria verso la neutralità climatica. Inoltre, le regioni e le città d’Europa sono spesso i punti focali dell’innovazione in materia di sostenibilità e dovrebbero essere tenute in debito conto nel fissare obiettivi ambiziosi in futuro.

Emendamento 18

Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La Commissione coinvolge tutte le componenti sociali per offrire loro la possibilità , e investirle della responsabilità, di impegnarsi a favore di una società climaticamente neutra e resiliente al clima. La Commissione facilita processi inclusivi e accessibili a tutti i livelli, incluso nazionale, regionale e locale, che coinvolgono le parti sociali, i cittadini e la società civile, al fine di scambiare le migliori pratiche e individuare le azioni che contribuiscono a conseguire gli obiettivi del presente regolamento. La Commissione può inoltre avvalersi dei dialoghi multilivello sul clima e sull’energia istituiti dagli Stati membri conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1999.

La Commissione coinvolge tutte le componenti sociali per offrire loro la possibilità di adottare misure a largo raggio per realizzare una società climaticamente neutra e resiliente al clima. La Commissione facilita processi inclusivi e accessibili a tutti i livelli, incluso nazionale, regionale e locale, che coinvolgono le parti sociali, i cittadini e la società civile, al fine di scambiare le migliori pratiche e individuare le azioni che contribuiscono a conseguire gli obiettivi del presente regolamento. In particolare, nel quadro della ripresa dalla crisi della COVID-19, la Commissione dovrebbe fare affidamento sul legame diretto tra i cittadini, le imprese locali e gli enti locali e regionali e sostenerlo, in quanto da tale legame dipenderanno lo sviluppo di una società resistente ai cambiamenti climatici e la garanzia del sostegno delle comunità. La Commissione può inoltre avvalersi dei dialoghi multilivello sul clima e sull’energia istituiti dagli Stati membri conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1999 , nonché delle azioni previste dal patto europeo per il clima .

Motivazione

Il conseguimento di una società climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici deve realizzarsi a partire dallo scambio di informazioni e dalla sensibilizzazione sociale. Il rafforzamento di questi strumenti è un compito che può essere condotto dalla Commissione nella concezione e nell’attuazione delle sue politiche pubbliche, nella misura in cui esse rispondono in modo trasversale, mentre le azioni da compiere pertengono alle politiche settoriali che le autorità nazionali, regionali e locali possono attuare. È necessaria una ripresa «verde», ossia rispettosa dell’ambiente, ma affinché essa diventi una realtà, è necessario che i cittadini e le imprese europei aderiscano al progetto. Gli enti locali e regionali hanno pertanto un ruolo fondamentale da svolgere in tale contesto.

Emendamento 19

Articolo 9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Esercizio della delega

1.     Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.     Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da … [OP: data di entrata in vigore del presente regolamento].

3.     La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.     Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».

5.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.     L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

Motivazione

Il ricorso agli atti delegati da parte della Commissione europea per la revisione degli obiettivi è incompatibile con l’articolo 290 del TFUE.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

riconosce che il Green Deal europeo è una delle iniziative faro dell’Unione europea, ma sottolinea che la nuova strategia per la crescita del progetto europeo, così come la comunicazione sul bilancio dell’UE recentemente pubblicata dalla Commissione europea, rafforza il piano di rilancio volto a garantire una rapida e piena ripresa dall’attuale crisi sanitaria ed economica. Sottolinea che il Green Deal deve puntare principalmente all’obiettivo di compiere la transizione verso la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, stimolando nel contempo una ripresa economica rapida e sostenibile, in quanto tale transizione comporta nuove opportunità per l’Europa e i suoi cittadini in vista della realizzazione di una società e di un’economia più resilienti;

2.

appoggia l’introduzione dell’obiettivo a lungo termine della neutralità climatica dell’UE mediante un appropriato strumento giuridicamente vincolante, quale passo necessario per orientare il progetto europeo verso una neutralità climatica irreversibile entro il 2050. Un siffatto impegno è necessario per consolidare la posizione dell’Unione europea quale leader mondiale nell’azione per il clima e ambasciatrice del mantenimento di grandi ambizioni in fatto di azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra, nonché per ribadire l’importanza di incrementare il volume degli assorbimenti di tali gas, ma è necessario anche per infondere fiducia nei cittadini, nelle imprese e nella società civile, garantendo uno sforzo inclusivo e concertato. In tale contesto, sarebbe importante anche considerare già adesso il necessario percorso politico dopo il 2050, quando continuerà probabilmente a essere necessario un sistema sostenibile di emissioni negative, nonché sviluppare il concetto di giustizia climatica intergenerazionale e tenerne conto nei processi decisionali attuali e futuri;

3.

fa notare che l’attuale crisi sanitaria non fa che rendere ancor più evidente la necessità di una transizione verso una società e un’economia più sostenibili e resilienti, poiché continuare a distogliere lo sguardo dai cambiamenti climatici potrebbe avere conseguenze ancora più profonde a livello globale; e sottolinea che tale transizione dovrebbe essere equa, graduale e permanente, dato che soluzioni a breve termine non sostenibili potrebbero risultare dannose, anziché vantaggiose, ai fini del perseguimento della neutralità climatica;

4.

sottolinea che la legge europea sul clima dovrebbe anche far sì che le misure attuate per conseguire la neutralità in termini di emissioni di gas a effetto serra rafforzino, anziché compromettere, altri obiettivi prioritari in materia di ambiente, come la tutela della biodiversità o la gestione delle aree protette;

5.

invita la Commissione a considerare l’effetto del recesso del Regno Unito dall’UE sul conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica e di eventuali obiettivi intermedi; ricorda che, nell’UE-28, il Regno Unito era al secondo posto per volume di emissioni di CO2, con riduzioni in corso e in previsione ben al di sopra della media dell’UE e un obiettivo climatico nazionale giuridicamente vincolante del 57 % circa entro il 2030 (1);

6.

richiama con forza la sua recente dichiarazione dal titolo Gli enti locali e regionali, attori della risposta europea alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19, e segnala la necessità che il Green Deal europeo costituisca un elemento chiave del piano di ripresa dell’UE, in modo che la crisi si traduca in un’opportunità per affrontare con urgenza i cambiamenti climatici e accrescere la coesione economica, sociale e territoriale dell’UE;

7.

ritiene necessario coinvolgere tutti i pertinenti governi subnazionali nell’elaborazione dei piani nazionali per l’energia e il clima (PNEC) e delle politiche nazionali di lungo termine, attraverso un autentico dialogo partecipativo multilivello basato sulle esperienze regionali e locali; concorda pertanto in merito all’inclusione dei dialoghi multilivello sul clima e l’energia nel quadro della normativa europea in materia di clima, ma sottolinea la necessità di un approccio più sistematico all’integrazione degli enti locali e regionali in questi processi di transizione verso la neutralità climatica, non solo nell’iter decisionale europeo ma anche nei negoziati internazionali; rinnova il suo appello agli Stati membri e alla Commissione europea affinché istituiscano una piattaforma permanente di dialogo multilivello sull’energia (2) per sostenere la partecipazione attiva degli enti locali e regionali, delle organizzazioni della società civile, del mondo delle imprese e delle altre parti interessate alla gestione della transizione energetica;

8.

fa notare che, dato che la partecipazione dei cittadini è cruciale per conseguire progressi significativi verso la neutralità climatica, le iniziative che stimolano i riscontri dal basso e sostengono lo scambio di informazioni e l’educazione a livello di base dovrebbero considerarsi indispensabili per il buon esito del Green Deal europeo; al riguardo suggerisce di integrare il patto climatico europeo nella legge europea sul clima, e sottolinea che tale patto dovrebbe essere sviluppato come strumento innovativo di governance che consenta la comunicazione biunivoca, la cooperazione e lo scambio di informazioni tra tutti i livelli, i settori e i territori per accrescere l’efficacia e la legittimità della politica dell’UE in materia di clima; sottolinea che una partecipazione adeguata della società civile e di altri portatori d’interesse non solo rende più probabile l’accettazione delle politiche, ma promuove altresì una misurazione ampia e trasparente dei progressi compiuti e, di conseguenza, dà alle persone e alle organizzazioni attive sul campo una sensazione più tangibile dell’efficacia del loro contributo al processo di trasformazione;

9.

fa notare che, nella lotta contro i cambiamenti climatici, un approccio «unico per tutti» risulterebbe inadeguato, data la grande diversità delle regioni europee sul piano climatico, ambientale, paesaggistico, della mobilità e della struttura economica e sociale; ricorda che la legge europea sul clima rappresenta il quadro normativo che dirigerà le singole politiche verso l’obiettivo climatico, e che il suo successo dipenderà in larga misura dagli enti locali e regionali; e, in quest’ottica, sottolinea che questi stessi enti, in quanto livelli di governo più vicini ai cittadini, svolgono un ruolo importante ai fini della gestione della produzione decentrata di energia attraverso l’autoconsumo, la generazione distribuita e le reti intelligenti, della promozione degli investimenti e del collegamento tra le politiche energetiche e climatiche e le misure in materia di alloggi, povertà energetica e trasporti;

10.

sottolinea che la legge europea sul clima, quale pilastro centrale del Green Deal europeo e legge quadro per conseguire la neutralità climatica, dovrebbe far sì che tutte le misure dell’UE aderiscano al principio del «non nuocere» e, in linea con il principio della sussidiarietà attiva, rispettino pienamente tutti i livelli di governo in quanto partner a pieno titolo nel processo decisionale europeo e non in quanto semplici parti interessate;

11.

chiede che le decisioni fondamentali per l’attuazione degli obiettivi di protezione del clima non siano adottate sotto forma di atti delegati, se non si vogliono ridurre le possibilità degli enti regionali e locali di concorrere al processo decisionale; e reputa che, in tal senso, quella volta a definire la traiettoria per conseguire la neutralità climatica costituisca una decisione fondamentale;

12.

afferma che, per conseguire gli obiettivi della legge europea sul clima, è essenziale disporre di informazioni di qualità e comprovate, che fungano da base per l’adozione delle decisioni e la definizione delle politiche e misure appropriate. L’impatto dei cambiamenti climatici si produce a livello territoriale e interessa direttamente le regioni e i comuni. Responsabili dell’elaborazione e trasmissione degli inventari nazionali sono le amministrazioni centrali dei singoli Stati. Al fine di migliorare la qualità delle misurazioni, è importante che i metodi siano sviluppati nell’interazione tra l’UE, gli Stati membri e il livello locale e regionale, in modo che i comuni e le regioni possano redigere i propri inventari in funzione degli stessi criteri basati su un approccio territoriale. Tali informazioni consentirebbero di individuare, riguardo alle emissioni di gas a effetto serra, scenari specifici in funzione dei quali sarebbe possibile elaborare piani d’azione adattati alla situazione socioeconomica e ambientale di ciascuna regione, nonché fissare obiettivi settoriali concreti. Oltre a ciò, un monitoraggio effettuato da una prospettiva regionale e locale consente di analizzare meglio qualsiasi eventuale scostamento dalle traiettorie definite nei piani, nonché di elaborare le misure necessarie per correggere tali scostamenti;

13.

afferma che un monitoraggio efficace dei progressi compiuti può accrescere la visibilità, la trasparenza e la titolarità degli sforzi volti a conseguire la neutralità climatica e che, affinché si producano tali effetti, i dati per il monitoraggio dei progressi compiuti nell’ambito del diritto europeo in materia di clima dovrebbero, ove appropriato, essere raccolti a livello regionale anziché nazionale; propone che i dati raccolti siano resi facilmente accessibili al pubblico, costantemente e non solo attraverso relazioni periodiche, in quanto il coinvolgimento delle parti interessate nel processo di monitoraggio può rivelarsi un elemento essenziale per mantenere una traiettoria realistica e bene accetta al pubblico verso l’obiettivo della neutralità climatica nel 2050;

14.

sostiene che il regolamento sulla governance dovrebbe contenere disposizioni che garantiscano che i contributi determinati a livello nazionale (Nationally determined contribution — NDC) includano una disaggregazione dei contributi determinati a livello regionale e locale, al fine di riconoscere il ruolo degli enti subnazionali nell’adempimento degli impegni internazionali in materia di clima; e in proposito richiama il suo parere La governance climatica dopo il 2020 in una prospettiva europea e mondiale — contributo alla COP 24 dell’UNFCCC (relatore: Andrew Varah Cooper);

15.

sottolinea che l’inclusione di obiettivi locali e regionali non solo aumenterebbe la trasparenza e migliorerebbe la qualità e la granularità degli sforzi complessivi volti a monitorare i progressi, ma apporterebbe anche un enorme beneficio alla cooperazione e alle sinergie tra tutti i livelli di governo, sia riguardo alle azioni che alle assegnazioni di bilancio. In tal modo, si ridurrebbe notevolmente il rischio che le singole politiche adottate nel quadro del diritto europeo in materia di clima producano un risultato potenzialmente negativo per la coesione regionale dell’Europa;

16.

sottolinea che un’assegnazione diretta e «su misura» dei fondi per le misure adattate a livello regionale e locale, in linea con obiettivi specifici per un dato livello, avrebbe non solo un forte impatto congiunturale ma anche un effetto di attivazione sociale nelle strutture di partecipazione;

17.

suggerisce che le conclusioni della valutazione delle misure nazionali, pubblicate insieme alla relazione sullo stato dell’Unione dell’energia, contengano anche un capitolo locale e regionale, in modo da conferire maggiore trasparenza e granularità agli sforzi profusi per monitorare i progressi in tutta l’Unione europea; ed offre il proprio sostegno all’elaborazione di tale capitolo;

18.

ribadisce la richiesta di istituire un Osservatorio europeo sulla neutralità climatica che contribuisca ad adempiere gli obblighi di presentare relazioni a livello nazionale nel quadro della governance dell’Unione dell’energia. Tale osservatorio dovrebbe servire a mettere a disposizione dei decisori e del pubblico in generale, in maniera indipendente e pubblica, informazioni sullo stato attuale delle conoscenze scientifiche in materia di cambiamenti climatici e sugli scenari possibili per limitare tali cambiamenti. Inoltre, esso dovrebbe occuparsi di una nuova verifica delle competenze dell’UE nell’ambito della panoramica europea delle competenze, e contribuire alla mappatura e al monitoraggio delle specificità e delle vulnerabilità dei territori europei onde evitare fenomeni di rigetto del processo di transizione. Il Green Deal europeo è la nuova strategia di crescita dell’UE e un pilastro centrale della strategia di ripresa sostenibile dell’UE dopo la pandemia di COVID-19, ragion per cui armonizzare l’applicazione delle politiche con lo sviluppo delle competenze è essenziale per l’elaborazione di politiche «a prova di futuro», per una società giusta e per un’economia stabile ed in crescita;

19.

sottolinea che l’efficacia degli sforzi per coinvolgere il pubblico dipende non solo dalla raccolta di informazioni provenienti da tutte le componenti della società, ma anche dal fatto che tali componenti ricevano informazioni adeguate in merito all’impatto del loro contributo. Le soluzioni sostenibili richiedono la cooperazione delle parti interessate, non solo ai fini operativi del funzionamento e della manutenzione dei sistemi, ma altresì nel processo decisionale. Pertanto, gli sforzi per coinvolgere il pubblico che si concentrano unicamente su una comunicazione a senso unico non sono sufficienti per promuovere un cambiamento dei comportamenti;

20.

è favorevole a che gli obiettivi climatici siano perseguiti grazie all’impiego di fonti di energia rinnovabili; non considera il nucleare come una tecnologia sostenibile per il futuro, ed è contrario a un incremento del ricorso a tale tecnologia;

21.

ricorda che gli enti locali e regionali europei sono parti integranti della ricca e diversificata struttura di governance democratica dell’UE e dovrebbero essere trattati come tali; al riguardo sottolinea che il coinvolgimento di tali enti non dovrebbe considerarsi compreso nella partecipazione del pubblico né essere limitato a determinate attività, ma dovrebbe permettere loro di contribuire in maniera sistematica all’intero ciclo di elaborazione delle politiche nonché al riesame e alla revisione degli organi legislativi esistenti. Rammenta, a tale proposito, che l’accordo di Parigi riconosce l’importanza del ruolo svolto dalla governance multilivello nella politica climatica e la necessità della cooperazione con le regioni e gli enti locali; e ricorda altresì che, nell’articolo 2 di tale accordo, le parti si sono impegnate ad adeguare i flussi finanziari pubblici e privati in funzione sia degli obiettivi dell’accordo che di uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici. Nel quadro della legge sul clima, i processi di comunicazione e riesame esistenti e di nuova introduzione dovrebbero fornire una base per un completo allineamento dei flussi finanziari agli obiettivi dell’accordo di Parigi a livello unionale e nazionale;

22.

richiama l’attenzione sul fatto che l’energia nucleare pone gravi problemi in termini di sostenibilità (in relazione sia alle materie prime che alla questione irrisolta delle scorie radioattive), e raccomanda pertanto che gli obiettivi in materia di clima siano perseguiti principalmente grazie all’uso di fonti di energia rinnovabili anziché con un maggiore ricorso all’energia nucleare, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 194 del TFUE.

Bruxelles, 2 luglio 2020

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(1)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(1)  Geden, O., e Schenuit, F., Climate Neutrality as Long-term Strategy: The EU’s Net Zero Target and Its Consequences for Member States («La neutralità climatica come strategia a lungo termine: l’obiettivo “emissioni nette zero” dell’UE e le sue conseguenze per gli Stati membri»), agosto 2019.

(2)  Questa posizione è stata sostenuta dal CdR in diversi pareri (Governance dell’Unione dell’energia ed energia pulita, relatore: Bruno Hranić; Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un’economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra, relatore: Michele Emiliano; La governance climatica dopo il 2020 in una prospettiva europea e mondiale — contributo alla COP 24 dell’UNFCCC, relatore: Andrew Varah Cooper), nonché nella sua risoluzione sul Green Deal europeo, adottata nel dicembre 2019.