29.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 185/7


Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 17 gennaio 2019 in merito a un progetto di decisione nel caso AT.40049 — Mastercard II

Relatore: Malta

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 185/05)

1.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione costituisce una decisione di un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

2.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che la decisione adottata dall’associazione di imprese viola l’articolo 101 del TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE.

3.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che lo scopo della decisione dell’associazione di imprese era restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

4.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che la decisione dell’associazione di imprese è stata atta a restringere sensibilmente la concorrenza.

5.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che la decisione dell’associazione di imprese non era oggettivamente necessaria.

6.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che la decisione adottata dall’associazione di imprese è stata atta ad incidere in maniera significativa sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE e del SEE.

7.   

Il comitato consultivo concorda sul fatto che la decisione dell’associazione di imprese non soddisfa le condizioni per beneficiare di un’esenzione a norma dell’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE.

8.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito alla durata dell’infrazione.

9.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea per quanto riguarda i destinatari della decisione.

10.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un’ammenda ai destinatari del progetto di decisione.

11.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all’importo di base dell’ammenda.

12.   

Il comitato consultivo concorda in merito alla determinazione della durata dell’infrazione ai fini del calcolo dell’ammenda.

13.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’applicabilità, nel presente caso, di circostanze aggravanti (ossia recidiva).

14.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione dell’ammenda, in ragione della cooperazione, in applicazione del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006.

15.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all’importo definitivo dell’ammenda.

16.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione per quanto riguarda il riferimento all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003.

17.   

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.