13.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 309/1 |
Comunicazione della Commissione — Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che la Commissione propone alla Corte di giustizia dell’Unione europea nell’ambito dei procedimenti d’infrazione
(2019/C 309/01)
I. Introduzione
La comunicazione della Commissione del 2005 sull’applicazione dell’articolo 228 del trattato CE (1) (ora articolo 260, paragrafi 1 e 2, del TFUE) stabilisce la base sulla quale la Commissione calcola l’importo delle sanzioni pecuniarie, sotto forma di somma forfettaria o di penalità, che chiede alla Corte di giustizia di applicare quando la adisce a norma dell’articolo 260, paragrafo 2, del TFUE nell’ambito dei procedimenti d’infrazione contro uno Stato membro.
In una successiva comunicazione del 2010 (2) sull’aggiornamento dei dati utilizzati per questo calcolo, la Commissione stabilisce che tali dati macroeconomici devono essere soggetti a una revisione annuale per tener conto dell’andamento dell’inflazione e del prodotto interno lordo («PIL»).
La comunicazione della Commissione del 2011 sull’applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE (3) e la comunicazione della Commissione del 2017 «Diritto dell’Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione» (4) sottolineano che per il calcolo delle sanzioni pecuniarie che la Commissione chiede alla Corte di giustizia di applicare a norma dell’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE si applica lo stesso metodo stabilito nella comunicazione del 2005.
L’aggiornamento annuale fornito nella presente comunicazione si basa sull’andamento dell’inflazione e del PIL di ciascuno Stato membro (5), che a sua volta riflette la capacità finanziaria dello Stato membro interessato. Le statistiche relative al tasso di inflazione e al PIL da utilizzare sono quelle stabilite due anni prima dell’aggiornamento («regola t-2») in quanto due anni costituiscono l’intervallo di tempo minimo necessario per disporre di dati macroeconomici relativamente stabili. Inoltre, a seguito della comunicazione del febbraio 2019 (6), il peso istituzionale degli Stati membri, che in precedenza si basava sul numero dei voti di cui ciascuno Stato membro disponeva secondo le regole di ponderazione dei voti in seno al Consiglio, si basa attualmente sul numero dei seggi assegnati a ciascuno Stato membro per i propri rappresentanti al Parlamento europeo.
La presente comunicazione si basa quindi sui dati economici del 2017 relativi al PIL nominale e al deflatore del PIL (7) e sul numero dei seggi assegnati a uno Stato membro in seno al Parlamento europeo.
II. Elementi da aggiornare
I criteri economici da rivedere sono i seguenti:
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l’importo forfettario di base uniforme per il pagamento della penalità (8), attualmente pari a 3 105 EUR al giorno, che va adeguato all’inflazione; |
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l’importo forfettario di base uniforme per il calcolo dell’importo giornaliero mirante alla fissazione della somma forfettaria (9), attualmente pari a 1 035 EUR al giorno, che va adeguato all’inflazione; |
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il fattore speciale «n» (10), che va adeguato al PIL dello Stato membro interessato tenendo conto del numero dei seggi di cui lo Stato dispone in seno al Parlamento europeo; il fattore «n» è lo stesso per il calcolo sia della somma forfettaria che della penalità giornaliera; |
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la somma forfettaria minima (11), che va adeguata all’inflazione. |
III. Aggiornamenti
La Commissione applicherà i seguenti dati aggiornati per calcolare l’importo delle sanzioni pecuniarie, sotto forma di somma forfettaria o di penalità, al momento di adire la Corte di giustizia a norma dell’articolo 260, paragrafi 2 e 3, del TFUE:
1) |
l’importo forfettario di base uniforme per il calcolo della penalità è fissato a 3 116 EUR; |
2) |
l’importo forfettario di base uniforme per il calcolo dell’importo giornaliero mirante alla fissazione della somma forfettaria è fissato a 1 039 EUR; |
3) |
il fattore speciale «n» e la somma forfettaria minima per ciascuno dei 28 Stati membri dell’UE sono i seguenti:
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La Commissione applicherà i dati aggiornati alle decisioni di adire la Corte di giustizia a norma dell’articolo 260 del TFUE a partire dalla data di adozione della presente comunicazione. Come già indicato al punto 3 della comunicazione del febbraio 2019, la Commissione adeguerà le cifre di cui sopra quando il recesso del Regno Unito dall’Unione europea avrà acquisito efficacia giuridica.
(1) SEC (2005) 1658 (GU C 126 del 7.6.2007, pag. 15).
(2) SEC (2010) 923/3. La comunicazione è stata aggiornata nel 2011 [SEC(2011) 1024 final], nel 2012 [C(2012) 6106 final], nel 2013 [C(2013) 8101 final], nel 2014 [C(2014) 6767 final], nel 2015 [C(2015) 5511 final], nel 2016 [C(2016) 5091 final], nel 2017 [C(2017) 8720 final] e nel 2018 [C(2018) 5851 final] per l’adeguamento annuale dei dati economici.
(3) GU C 12 del 15.1.2011, pag. 1.
(4) GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10.
(5) Secondo le regole generali stabilite nelle comunicazioni del 2005 e del 2010.
(6) C (2019) 1396 final (GU C 70 del 25.2.2019, pag. 1).
(7) Il deflatore dei prezzi del PIL è utilizzato come misura dell’inflazione. Gli importi di base uniformi per le somme forfettarie e le penalità sono arrotondati al numero intero più vicino. Le somme forfettarie minime sono arrotondate al migliaio più vicino. Il fattore «n» è arrotondato al secondo decimale.
(8) L’importo forfettario di base uniforme per la penalità giornaliera è l’importo fisso di base al quale verranno applicati determinati coefficienti moltiplicatori. Per calcolare l’importo della penalità giornaliera si applicano il coefficiente di gravità, il coefficiente di durata dell’infrazione e il fattore speciale «n» dello Stato membro considerato.
(9) Nel calcolo della somma forfettaria va applicato l’importo forfettario di base. Per quanto riguarda l’articolo 260, paragrafo 2, del TFUE, la somma forfettaria sarà determinata dalla moltiplicazione di un importo giornaliero (ottenuto moltiplicando l’importo forfettario di base uniforme per il coefficiente di gravità e moltiplicando questo risultato per il fattore speciale «n») per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione calcolati a decorrere dal giorno della pronuncia della prima sentenza fino al giorno della regolarizzazione dell’infrazione o fino al giorno della pronuncia della sentenza a norma dell’articolo 260, paragrafo 2, del TFUE. Per quanto riguarda l’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE, secondo il punto 28 della comunicazione della Commissione «Applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE» [SEC(2010) 1371 final; GU C 12 del 15.1.2011, pag. 1], la somma forfettaria sarà determinata dalla moltiplicazione di un importo giornaliero (ottenuto moltiplicando l’importo forfettario di base uniforme per il coefficiente di gravità e moltiplicando questo risultato per il fattore speciale «n») per il numero di giorni calcolati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento fissato nella direttiva fino al giorno della regolarizzazione dell’infrazione o fino al giorno della pronuncia della sentenza a norma dell’articolo 258 e dell’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE. La somma forfettaria calcolata sulla base dell’importo giornaliero dovrebbe applicarsi quando il risultato del calcolo di cui sopra è superiore alla somma forfettaria minima.
(10) Il fattore speciale «n» tiene conto della capacità finanziaria dello Stato membro in questione (prodotto interno lordo, PIL) e del numero dei seggi di cui esso dispone in seno al Parlamento europeo.
(11) La somma forfettaria minima è determinata per ogni Stato membro in funzione del fattore speciale «n» e viene proposta alla Corte quando essa risulta superiore alla somma forfettaria giornaliera cumulata.