Bruxelles, 9.9.2019

COM(2019) 407 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso dei pescherecci battenti bandiera delle Seychelles alle acque di Mayotte


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE

Motivi e obiettivi della raccomandazione

La Commissione propone di negoziare un nuovo accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles concernente l'accesso dei pescherecci battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea La Commissione intende condurre i negoziati per il nuovo accordo di accesso in parallelo ai negoziati per la conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e di un nuovo protocollo con la Repubblica delle Seychelles.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'11 luglio 2012 il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2012/419/UE 1 che modifica, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014, lo status di Mayotte nei confronti dell'Unione europea. A decorrere da tale data Mayotte ha cessato di essere un paese o territorio d'oltremare ed è diventata una regione ultraperiferica dell'Unione ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Di conseguenza, la zona economica esclusiva (ZEE) di Mayotte fa ormai parte delle acque dell'UE.

Nel 2014 l'Unione europea e le Seychelles hanno quindi firmato un accordo che garantiva le operazioni delle navi battenti bandiera delle Seychelles nella ZEE di Mayotte, soggetta alla giurisdizione della Francia.

L'accordo attuale, che autorizza 8 navi delle Seychelles a pescare nelle acque di Mayotte, scadrà il 6 giugno 2020. Il pagamento delle licenze e delle catture da parte degli armatori della flotta delle Seychelles è l'unica compensazione finanziaria prevista dall'accordo ed è riscosso dalla Francia per conto della regione ultraperiferica di Mayotte. La Francia utilizza queste entrate per istituire un quadro legislativo appropriato, attività di controllo e infrastrutture fisiche e per realizzare interventi di sviluppo delle capacità che consentano all'amministrazione di Mayotte di conformarsi alle norme della politica comune della pesca (PCP). L'accordo contribuisce a una pesca responsabile nelle acque dell'UE al fine di garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche.

L'accordo non ha alcuna incidenza finanziaria per l'UE.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

I negoziati per la conclusione di un nuovo accordo con le Seychelles concernente l'accesso alle acque di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'UE sono in linea con l'azione esterna dell'UE nei confronti dei paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e in particolare con gli obiettivi dell'Unione riguardanti il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della decisione è fornita dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), parte V "azione esterna dell'Unione", titolo V "accordi internazionali", che definisce la procedura per i negoziati e per la conclusione di accordi tra l'Unione e i paesi terzi.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Non pertinente, competenza esclusiva.

Proporzionalità

La decisione è proporzionale all'obiettivo perseguito.

Scelta dell'atto giuridico

Lo strumento è previsto dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

L'accordo per l'accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte non ha alcuna incidenza finanziaria per l'UE. Tuttavia, nella valutazione ex ante ed ex post dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con le Seychelles e del relativo protocollo di attuazione 2 la Commissione ha preso in esame anche il funzionamento dell'accordo concernente l'accesso.

Secondo le conclusioni di tale valutazione, effettuata nel 2019, l'accordo per l'accesso alle acque di Mayotte dovrebbe essere rinnovato e accompagnato da un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con le Seychelles, per continuare ad allineare le condizioni tecniche e finanziarie dei due testi.

Consultazioni dei portatori di interessi

Nell'ambito della valutazione ex post ed ex ante dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con le Seychelles e del relativo protocollo di attuazione sono stati consultati Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile nonché l'amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile delle Seychelles. Si sono svolte consultazioni anche nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica, in particolare in occasione della sua riunione del 27 marzo 2019.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

Non pertinente.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

Le direttive di negoziato proposte in allegato alla decisione raccomandano di autorizzare l'avvio dei negoziati e di includere una clausola sulle conseguenze di eventuali violazioni dei diritti umani e dei principi democratici.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'accordo per l'accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte non ha alcuna incidenza finanziaria per l'UE.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'avvio dei negoziati è previsto per il terzo trimestre del 2019.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La Commissione raccomanda che:

- il Consiglio autorizzi la Commissione ad avviare e condurre negoziati in vista della conclusione di un nuovo accordo con le Seychelles per l'accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'UE;

- la Commissione sia nominata negoziatrice in materia per conto dell'UE;

- la Commissione conduca i negoziati in consultazione con un comitato speciale, come previsto dalle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- il Consiglio approvi le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso dei pescherecci battenti bandiera delle Seychelles alle acque di Mayotte

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

ricordando la decisione del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte 3 ,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando che è opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles concernente l'accesso dei pescherecci battenti bandiera delle Seychelles alle acque dell'Unione europea, segnatamente alla zona economica esclusiva (ZEE) al largo della costa di Mayotte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a condurre negoziati con la Repubblica delle Seychelles in vista della conclusione di un accordo concernente l'accesso dei pescherecci battenti bandiera della Repubblica delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine dell'Unione, segnatamente alle acque e alle risorse biologiche marine della ZEE al largo della costa di Mayotte.

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il [nome del comitato speciale designato dal Consiglio].

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.
(2)     https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5e1b1689-7785-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-97941423  
(3)    GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

Bruxelles, 9.9.2019

COM(2019) 407 final

ALLEGATO

della raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso dei pescherecci battenti bandiera delle Seychelles alle acque di Mayotte


ALLEGATO

Direttive di negoziato 

Obiettivo dei negoziati è la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles concernente l'accesso delle navi battenti bandiera della Repubblica delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine dell'Unione europea, segnatamente alle acque e alle risorse biologiche marine della zona economica esclusiva (ZEE) al largo della costa di Mayotte.

L'accordo per l'accesso alle acque di Mayotte, soggette alla giurisdizione dell'UE, da parte delle navi delle Seychelles dovrebbe pertanto definire il quadro, i principi e gli obiettivi generali che costituiranno la base dell'accesso. Esso dovrebbe contenere una clausola che abroghi l'accordo attualmente in vigore tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles 1 .

Per garantire, mediante il nuovo accordo, la promozione di una pesca sostenibile e responsabile, la Commissione baserà i propri obiettivi di negoziato sui seguenti elementi:

·garantire l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine dell'Unione europea, segnatamente alle acque e alle risorse biologiche marine della ZEE al largo della costa di Mayotte, nonché le autorizzazioni di pesca necessarie alle navi battenti bandiera delle Seychelles per l'esercizio delle attività di pesca in tale ZEE;

·tener conto dei migliori pareri scientifici disponibili e dei piani di gestione pertinenti adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) per garantire la sostenibilità ambientale delle attività di pesca e promuovere la governance degli oceani su scala internazionale. Le attività di pesca dovrebbero concentrarsi esclusivamente sulle risorse disponibili, tenendo conto della capacità di pesca della flotta locale e prestando particolare attenzione alla natura altamente migratoria degli stock coinvolti;

·garantire l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle risorse biologiche marine sulla base di criteri simili a quelli che si applicano alla flotta dell'UE nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e dell'evoluzione osservata nel corso degli ultimi anni;

·includere nell'accordo diritti di licenza a carico esclusivamente degli armatori. Non dovrebbero essere previsti contributi finanziari del governo delle Seychelles;

·garantire che il protocollo concorra a incoraggiare la crescita sostenibile e a promuovere un'occupazione dignitosa in relazione alle attività di pesca, tenendo conto delle convenzioni pertinenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);

·includere una clausola relativa alle conseguenze in caso di violazione dei diritti umani e dei principi democratici.

L'accordo dovrebbe definire in particolare:

·la zona di pesca oggetto dell'accordo, i cui limiti dovrebbero essere specificati in un allegato dell'accordo,

·le possibilità di pesca, per categoria, che saranno assegnate ai pescherecci battenti bandiera delle Seychelles, nonché

·i canoni che i pescherecci battenti bandiera delle Seychelles dovranno versare per essere autorizzati ad accedere alle acque e alle risorse biologiche marine dell'Unione nella ZEE al largo della costa di Mayotte e le condizioni di tali pagamenti.

(1)    GU L 167 del 6.6.2014, pag. 4.