Bruxelles, 15.7.2019

COM(2019) 337 final

2019/0153(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

[RescUE]


(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà per estendere la cooperazione fra le Parti contraenti nel settore della protezione civile. Nel caso di specie la modifica è intesa a includere la decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile 1 per consentire agli Stati EFTA-SEE di partecipare alle azioni dell'Unione connesse a tale decisione dell'UE a partire dal 21 marzo 2019.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE estende agli Stati EFTA-SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) la politica dell'UE già esistente nel settore della protezione civile al fine di migliorare la risposta dell'Unione alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'acquis dell'UE viene esteso agli Stati EFTA-SEE, mediante integrazione nell'accordo SEE, in conformità degli obiettivi e dei principi dell'accordo intesi a creare uno spazio economico europeo dinamico e omogeneo, fondato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La legislazione da integrare nell'accordo SEE si fonda sull'articolo 196 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo 2 , spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà per il motivo seguente.

L'obiettivo della presente proposta, ossia garantire l'omogeneità del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della portata e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello di Unione.

Proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità, la presente proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo.

Scelta dell'atto giuridico

Conformemente all'articolo 98 dell'accordo SEE, lo strumento scelto è la decisione del Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE garantisce l'attuazione e il funzionamento effettivi dell'accordo SEE. A tal fine esso prende decisioni nei casi previsti da tale accordo.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non applicabile.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Gli Stati EFTA-SEE contribuiscono finanziariamente al meccanismo conformemente alle relative disposizioni modificate a partire dal 21 marzo 2019.

2019/0153 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

[RescUE]



(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 196 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo 3 , in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE") 4 è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dello stesso.

(3)Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni specifiche sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(4)È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE per includere la decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile 5 .

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché la cooperazione estesa possa iniziare dal 21 marzo 2019.

(6)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 77 I del 20.3.2019, pag. 1.
(2)    GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(3)    GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(4)    GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(5)    GU L 77 I del 20.3.2019, pag. 1.

Bruxelles, 15.7.2019

COM(2019) 337 final

ALLEGATO

della

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

[RescUE]


ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. […]

del […]

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti per includere la decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile 1 .

(2)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché la cooperazione estesa possa iniziare dal 21 marzo 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al trattino (Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), dell'articolo 10, paragrafo 8, lettera d), del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

", modificata da:

-32019 D 0420: Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 77 I del 20.3.2019, pag. 1).".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo*.

2Essa si applica a decorrere dal 21 marzo 2019.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il […].

   Per il Comitato misto SEE

   Il presidente

   [...]

   I segretari

   del Comitato misto SEE

   [...]

(1)    GU L 77 I del 20.3.2019, pag. 1.
(2) *    [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]