Bruxelles, 9.7.2019

COM(2019) 298 final

2019/0143(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella procedura scritta avviata dal comitato di esperti tecnici dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per l'adozione di modifiche dei registri di immatricolazione nazionali (RIN) e delle prescrizioni tecniche uniformi UTP TAF


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La 12a sessione del comitato di esperti tecnici (CTE) dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) si terrà a Berna il 12 e 13 giugno 2019. L'ordine del giorno della riunione comprende:

una proposta di decisione relativa alla modifica del sistema di registri dell'OTIF - Registri di immatricolazione nazionali del materiale rotabile (RIN); e

una proposta di decisione relativa alla modifica dell'allegato 1 delle prescrizioni tecniche uniformi dell'OTIF - Applicazioni telematiche per i servizi di trasporto merci (UTP TAF - Uniform Technical Prescriptions - Telematics applications for freight).

a)Le attuali specifiche dei RIN applicabili a norma delle regole dell'OTIF sono equivalenti a quelle previste nella decisione 2007/756/CE della Commissione 1 .

Nel quadro del quarto pacchetto ferroviario, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione 2 , che stabilisce le specifiche aggiornate dei registri nazionali dei veicoli dell'UE e le specifiche del registro europeo dei veicoli (EVR) che dal 2012 sostituirà i registri nazionali dei veicoli dell'UE e che abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione.

La decisione del comitato di esperti tecnici intende modificare il RIN mantenendo la sua equivalenza con la decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione.

b)Le prescrizioni tecniche uniformi (UTP) dell'OTIF sono una serie di specifiche tecniche derivanti da principi, obiettivi e procedure della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) per la costruzione e la gestione del materiale ferroviario, con l'obiettivo primario di raggiungere il massimo livello di interoperabilità. In questo senso le prescrizioni tecniche uniformi dell'OTIF sono equivalenti alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) dell'UE.

Le UTP TAF stabiliscono le prescrizioni di base e supplementari relative al processo di comunicazione tra le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura, alle banche dati di localizzazione dei movimenti di treni e carri e alle informazioni da trasmettere ai clienti del trasporto merci, che sono indispensabili per il funzionamento del sottosistema TAF. Attualmente esse sono equivalenti alle specifiche tecniche di interoperabilità - Applicazioni telematiche per il trasporto merci (STI TAF) specificate nel regolamento (UE) n. 1305/2014 3 della Commissione e nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/278 della Commissione 4 .

Il 27 maggio 2019 la Commissione ha adottato una modifica del regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione  5 .

L'obiettivo della decisione relativa alla modifica delle UTP TAF è mantenere l'equivalenza con il regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, quale recentemente modificato.

La posizione da assumere a nome dell'Unione in merito alle suddette decisioni che dovranno essere adottate dal comitato di esperti tecnici deve essere stabilita mediante una decisione del Consiglio sulla base dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2.Contesto della proposta

2.1.Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF)

La COTIF è il testo giuridico istitutivo dell'OTIF. A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione, l'OTIF ha lo scopo di favorire, migliorare e facilitare sotto ogni punto di vista il traffico internazionale ferroviario, in particolare istituendo regimi di diritto uniforme nei vari settori giuridici relativi al traffico ferroviario internazionale. La COTIF disciplina il funzionamento dell'organizzazione, i suoi obiettivi, le sue competenze, le relazioni con gli Stati contraenti e le sue attività in generale.

Essa riguarda quindi la normativa ferroviaria relativa a diverse questioni ferroviarie tecniche e giuridiche, che sono suddivise in due parti: la convenzione stessa, che disciplina il funzionamento dell'OTIF, e otto appendici (compresa una nuova appendice H che sarà adottata prossimamente durante la 13a assemblea generale dell'OTIF) che stabiliscono regole uniformi in ambito ferroviario.

Appendice A - Contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori (CIV)

Appendice B - Contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (CIM)

Appendice C - Trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID)

Appendice D - Contratto di utilizzazione di veicoli nel traffico internazionale ferroviario (CUV)

Appendice E - Contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario (CUI)

Appendice F - Regole uniformi concernenti la convalida di norme tecniche e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale (APTU UR)

Appendice G - Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato nel traffico internazionale (ATMF UR)

Appendice H - Regole uniformi concernenti la sicurezza d'esercizio dei treni nel traffico internazionale (EST UR)

In base alle appendici F e G della COTIF vi sono 12 UTP relative all'interoperabilità tecnica.

La COTIF si applica a 46 Stati, tra cui 26 Stati membri dell'UE (tutti ad eccezione di Malta e Cipro).

2.2.Accordo tra Unione europea e Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF)

Il 16 giugno 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/103/UE del Consiglio 6 concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'OTIF di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999. L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2011.

L'Unione è parte dell'accordo, così come tutti gli Stati membri ad eccezione di Cipro e Malta. La decisione 2013/103/UE del Consiglio specifica che la Commissione rappresenta l'Unione alle riunioni dell'OTIF. Essa contiene inoltre una dichiarazione dell'Unione riguardante l'esercizio delle competenze (allegato I) e stabilisce le disposizioni interne per il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione in relazione ai lavori nell'ambito dell'OTIF (allegato III).

2.3.Comitato di esperti tecnici dell'OTIF

Il comitato di esperti tecnici (CTE) è un organo dell'OTIF istituito dall'articolo 8 della COTIF. È composto dagli Stati membri dell'OTIF che applicano le appendici F e G (APTU e ATMF) della COTIF.

Il CTE è competente in materia di interoperabilità e armonizzazione tecnica nel settore ferroviario e di procedure tecniche di omologazione. Esso elabora le appendici APTU e ATMF e le relative regole uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale, che riguardano in particolare:

·l'adozione di prescrizioni tecniche per i veicoli e l'infrastruttura e la convalida delle norme;

·le procedure relative alla valutazione di conformità dei veicoli;

·le disposizioni concernenti la manutenzione dei veicoli;

·le responsabilità per la composizione dei treni e la sicurezza di esercizio dei veicoli;

·le disposizioni concernenti la determinazione e la valutazione dei rischi;

·le specifiche per i registri.

Attualmente il CTE ha un gruppo di lavoro permanente (WG TECH) che è responsabile della preparazione delle decisioni del CTE.

2.4.Adozione di atti da parte del CTE

La normale procedura di adozione delle UTP è prescritta agli articoli 6 e 8 dell'APTU e può durare circa un anno e mezzo.

2.5.Atti previsti che devono essere adottati mediante procedura scritta dal CTE dell'OTIF

Il CTE ha proposto le seguenti modifiche da adottare mediante procedura scritta:

una proposta di decisione relativa alla modifica dei RIN; e

una proposta di decisione relativa alla modifica dell'allegato 1 delle UTP TAF.

2.5.1.Modifica delle specifiche dei RIN

La decisione di modificare le specifiche dei RIN ha lo scopo di mantenere l'equivalenza con la decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione.

A tale scopo le modifiche riguardano le procedure relative ai registri e alle registrazioni e non riguardano il software o il funzionamento dei RIN.

In sintesi le modifiche comprendono quanto segue:

·l'inserimento di una nuova disposizione che prescrive agli Stati contraenti non appartenenti all'UE di comunicare i recapiti degli organismi di immatricolazione al Segretario generale dell'OTIF, che provvederà alla loro pubblicazione (nuovo punto 2.3);

·l'inserimento di un termine (20 giorni lavorativi) per la registrazione delle modifiche nei RIN (punto 3.2.3);

·ulteriori chiarimenti sulla procedura di registrazione supplementare per i veicoli che non sono stati registrati nei RIN e collegati al registro europeo centralizzato virtuale dei veicoli (ECVVR) (3.2.5);

·ulteriori chiarimenti sulle modalità di trasferimento della registrazione tra i RIN e di modifica del numero europeo del veicolo (EVN) (3.2.6);

·l'aggiornamento delle tabelle con i diritti di accesso (3.3) e dell'elenco dei codici di restrizione armonizzati (appendice 1 - Codici di restrizione);

·l'aggiornamento della struttura e del contenuto del numero di identificazione europeo (EIN) [appendice 2: codice del paese (campo 1) e tipo di documento (campo 2)];

·modifiche redazionali in tutto il testo.

In conformità all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), della COTIF e all'articolo 13, paragrafi 1, 4 e 5, delle regole uniformi relative all'ATMF, spetta al comitato di esperti tecnici prendere decisioni in merito a tali modifiche.

2.5.2.Modifica delle UTP TAF

La decisione relativa alla modifica delle UTP TAF ha lo scopo di mantenere l'equivalenza alle STI TAF comprese nel regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, quale recentemente modificato.

Analogamente alle STI TAF, le UTP TEF fanno riferimento ai documenti tecnici pubblicati e aggiornati periodicamente sul sito web dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (di norma almeno una volta all'anno). Gli aggiornamenti più recenti di tali documenti tecnici consistono in piccoli adeguamenti riguardanti in particolare i dati e il formato dei messaggi per lo scambio di informazioni tra imprese ferroviarie e gestori delle infrastrutture.

Dato che la modifica di tali riferimenti costituisce formalmente una modifica delle UTP TAF, essa deve essere sottoposta a una decisione del CTE in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della COTIF e all'articolo 6 dell'APTU.

Gli atti previsti saranno giuridicamente vincolanti per gli Stati membri dell'OTIF e per le organizzazioni di integrazione economica regionale che hanno aderito alla COTIF, in particolare l'Unione europea.

2.6.Competenza dell'Unione e diritti di voto

A norma dell'articolo 6 dell'accordo UE-OTIF:

"1. Per le decisioni su materie di competenza esclusiva dell'Unione, quest'ultima esercita i diritti di voto dei suoi Stati membri a norma della convenzione.

2. Per le decisioni su materie nelle quali l'Unione dispone della competenza concorrente con i suoi Stati membri, vota l'Unione o votano i suoi Stati membri.

3. Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 7, della convenzione, l'Unione dispone di un numero di voti uguale a quello dei suoi Stati membri che sono anche parti della convenzione. Quando l'Unione vota, i suoi Stati membri non votano."

In forza del diritto dell'Unione, l'Unione ha acquisito la competenza esclusiva su questioni in materia di trasporti ferroviari, con riguardo alle quali la COTIF, o gli strumenti giuridici adottati in virtù di questa, possono incidere o modificare la portata delle norme dell'Unione in vigore. Chiaramente l'adozione di tali modifiche interesserà anche le norme dell'Unione, poiché l'obiettivo della misura è quello di allineare RIN e UTP TAF, rispettivamente, alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione e al regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, quale recentemente modificato.

Dato che l'Unione ha la competenza esclusiva su questioni disciplinate dalle due suddette decisioni del CTE, l'Unione, rappresentata dalla Commissione, esercita i diritti di voto per quanto riguarda l'adozione di queste due decisioni.

3.Posizione da adottare a nome dell'Unione

Per tutti i motivi sopraindicati è opportuno che l'Unione esprima un voto favorevole.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE si applica indipendentemente dal fatto che l'Unione sia un membro dell'organo o parte dell'accordo 7 .

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 8 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Gli atti che il CTE è chiamato ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti hanno effetti giuridici poiché modificano il quadro giuridico dell'OTIF, allineando le UTP COTIF alle STI dell'UE relative ai sottosistemi, e sono vincolanti per l'Unione.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il trasporto ferroviario.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 91 TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve pertanto essere costituita dall'articolo 91 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2019/0143 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella procedura scritta avviata dal comitato di esperti tecnici dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per l'adozione di modifiche dei registri di immatricolazione nazionali (RIN) e delle prescrizioni tecniche uniformi UTP TAF

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 ("COTIF"), in conformità alla decisione 2013/103/UE del Consiglio 9 .

(2)Tutti gli Stati membri, ad eccezione di Cipro e Malta, sono parti della COTIF.

(3)A norma dell'articolo 8 della COTIF è stato istituito il comitato di esperti tecnici (CTE) dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF). A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), della COTIF e dell'articolo 13, paragrafi 1, 4 e 5, dell'appendice G (ATMF), il CTE è competente per le decisioni relative all'adozione o alla modifica del sistema di registri dell'OTIF - Registri di immatricolazione nazionali del materiale rotabile (RIN). A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della COTIF e dell'articolo 6 dell'appendice F (APTU), il CTE è competente per le decisioni relative all'adozione delle prescrizioni tecniche uniformi - Applicazioni telematiche per i servizi di trasporto merci (UTP TAF) o di una disposizione che modifica una UTP in base all'appendice F (APTU) e all'appendice G (ATMF) della convenzione COTIF.

(4)Il CTE adotterà, mediante procedura scritta, una proposta di decisione relativa alla modifica delle specifiche del RIN e una proposta di decisione relativa alla modifica dell'allegato 1 delle UTP TAF.

(5)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel CTE, poiché le modifiche proposte vincoleranno l'Unione.

(6)L'obiettivo di tali modifiche è allineare RIN e UTP TAF, rispettivamente, alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione 10 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/778 della Commissione 11 .

(7)Le modifiche proposte sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell'Unione in quanto contribuiscono all'allineamento della normativa OTIF alle disposizioni equivalenti dell'Unione e dovrebbero pertanto essere sostenute dall'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella procedura scritta avviata dal comitato di esperti tecnici della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, riguardo alle modifiche dei RIN e dell'allegato 1 delle UTP TAF, è la seguente:

1.votare a favore delle modifiche dei RIN proposte dal CTE, che figurano nel documento di lavoro TECH-19001-CTE12-5.1 del CTE;

2.votare a favore della modifica delle UTP TAF proposta dal CTE, che figura nel documento TECH-18037-CTE12-5.2 del CTE.

Articolo 3

Dopo l'adozione, l'atto del comitato di esperti tecnici è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, indicando la data di entrata in vigore.

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30).
(2)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione (GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53).
(3)    Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438).
(4)    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/278 della Commissione, del 23 febbraio 2018, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la struttura dei messaggi, il modello dati e messaggio, la banca dati operativa dei carri e delle unità intermodali e per adottare una norma informatica per lo strato di comunicazione dell'interfaccia comune (GU L 54 del 24.2.2018, pag. 1).
(5)    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/778 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la gestione del controllo delle modifiche (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 356).
(6)    Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).
(7)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punto 64.
(8)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI: EU: C: 2014: 2258, punti 61-64.
(9)    Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).
(10)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione (GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53).
(11)    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/778 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la gestione del controllo delle modifiche (GU L 139I del 27.5.2019, pag. 356).