Bruxelles, 5.6.2019

COM(2019) 252 final

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell'Unione per il 2020


RELAZIONE

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 1 , in particolare l'articolo 10, consente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, nei limiti di un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), oltre i limiti delle pertinenti rubriche del quadro finanziario.

Il punto 11 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 2 fissa le modalità di mobilitazione del Fondo.

Le condizioni per beneficiare del Fondo sono specificate nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 3 , il quale prevede che, per il versamento degli anticipi, sia iscritto nel bilancio un importo fino a un massimo di 50 000 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

La Commissione iscrive tali importi nel progetto di bilancio 2020.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell'Unione per il 2020

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea 4 , in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 5 , in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi.

(2)Per tale Fondo è fissato un massimale di 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio 6 .

(3)L'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2012/2002 modificato prevede, laddove necessario per garantire la tempestiva disponibilità di risorse di bilancio, la possibilità di mobilitare il Fondo per un importo fino ad un massimo di 50 000 000 EUR per il versamento di anticipi e di iscrivere i corrispondenti stanziamenti nel bilancio generale dell'Unione.

(4)Al fine di garantire la tempestiva disponibilità di risorse sufficienti nel bilancio generale dell'Unione per il 2020, il Fondo dovrebbe essere mobilitato per un importo pari a 50 000 000 EUR per il versamento di anticipi.

(5)Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dall'inizio dell'esercizio 2020,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato per erogare l'importo di 50 000 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento per il versamento di anticipi.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(2)    GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(3)    GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143.
(4)    GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143.
(5)    GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(6)    GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.