Bruxelles, 18.1.2019

COM(2019) 15 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo con gli Stati Uniti d'America sulla valutazione della conformità


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE

Motivi e obiettivi della raccomandazione

Il 25 luglio 2018 il presidente della Commissione europea e il presidente degli Stati Uniti d'America hanno raggiunto un accordo in merito al varo di una nuova fase delle relazioni commerciali tra gli Stati Uniti e l'Unione europea nell'intento di agevolare gli scambi e di evitare l'inasprimento delle tensioni commerciali. La dichiarazione congiunta prevedeva l'istituzione di un gruppo di lavoro esecutivo incaricato, tra l'altro, di valutare misure volte a ridurre gli ostacoli e gli oneri amministrativi pur mantenendo l'elevato livello di protezione di entrambe le parti.

La presente raccomandazione per l'avvio di negoziati con gli Stati Uniti rientra in una serie più ampia di azioni intese a migliorare la cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti per quanto riguarda le questioni attinenti alla regolamentazione e l'impiego di norme a sostegno della regolamentazione. La raccomandazione prevede un progetto di direttive di negoziato intese ad agevolare gli scambi in modo reciproco ed equilibrato e quindi ad incrementare i flussi commerciali di beni industriali tra l'Unione europea e gli Stati Uniti mediante una riduzione degli oneri connessi alla valutazione della conformità.

L'UE e gli USA, che sono le economie più grandi e più integrate al mondo, vantano una lunga storia comune di scambi e presentano un tasso di sviluppo economico analogo. Gli USA sono la principale destinazione delle esportazioni dell'UE di beni industriali e il secondo maggior esportatore di beni industriali nell'UE (dopo la Cina). Nel 2017 gli scambi di merci UE-USA ammontavano a 633 miliardi di EUR, costituiti principalmente da prodotti industriali (598 miliardi di EUR, la cui componente principale era rappresentata da 166 miliardi di EUR relativi agli scambi di macchinari e attrezzature). Circa 4,7 milioni di posti di lavoro nell'UE sono legati alla produzione a fini di esportazione negli USA. I beni industriali rappresentano la parte più cospicua dei nostri scambi di merci con gli USA (il 94 % delle esportazioni e il 95 % delle importazioni dell'UE). Negli ultimi dieci anni gli scambi di merci UE-USA sono costantemente aumentati. Alla luce di tali importanti flussi commerciali, eliminando la duplicazione dei requisiti in materia di prove, ispezioni e certificazioni gli operatori economici su entrambe le sponde dell'Atlantico potranno trarre grandi vantaggi e ridurre così i costi di accesso delle società ai rispettivi mercati.

L'Unione europea e gli Stati Uniti dispongono di proprie pratiche di valutazione della conformità affinché i fabbricanti possano immettere sul mercato un prodotto solo se soddisfa tutti i requisiti applicabili al fine di garantire che i prodotti non sicuri o comunque non conformi non riescano ad accedere ai rispettivi mercati. Tali pratiche possono comprendere prove, ispezioni e certificazioni. Le differenze negli approcci alla valutazione della conformità possono comportare oneri aggiuntivi e procedure amministrative lunghe e complesse senza necessariamente migliorare la sicurezza dei prodotti. Nel caso in cui la valutazione della conformità da parte di terzi costituisca un obbligo (circa il 70 % dei casi negli Stati Uniti), consentire agli esportatori di richiedere la certificazione nel paese di esportazione dei prodotti per comprovarne la conformità alle norme applicabili nel paese di importazione può agevolare gli scambi. L'accordo sul reciproco riconoscimento in vigore, concluso tra l'UE e gli USA nel 1998, contempla tale possibilità solo per determinati settori e non funziona correttamente per tutti i settori disciplinati. Gli oneri connessi alla valutazione della conformità possono pertanto essere considerevoli per le esportazioni dell'UE, in particolare in settori fondamentali come quello dei macchinari e delle attrezzature.

La riduzione degli oneri connessi alla valutazione della conformità può apportare notevoli vantaggi economici, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), che ne sono colpite in maniera sproporzionata. Date le loro dimensioni, per le PMI è spesso molto più difficile far fronte agli ostacoli commerciali di quanto non lo sia per le imprese di maggiori dimensioni. Spesso non dispongono della capacità e/o delle risorse necessarie per gestire le differenze nei requisiti dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità applicabili e hanno difficoltà a reperire le informazioni pertinenti. Pertanto la riduzione del numero di ostacoli relativi alla valutazione della conformità potrebbe essere particolarmente vantaggiosa per le PMI esportatrici del settore manifatturiero. Saranno probabilmente loro a beneficiare in misura maggiore della diminuzione dei costi commerciali, che talvolta può fare la differenza tra la possibilità o meno di esportare.

Al fine di agevolare l'accettazione dei risultati della valutazione della conformità è necessario un accordo internazionale che, previo adempimento dei requisiti pertinenti, consenta agli organismi di valutazione della conformità non stabiliti nel territorio dell'UE di certificare la conformità dei prodotti alla pertinente legislazione dell'UE. La presente raccomandazione propone pertanto di avviare negoziati con gli USA al fine di ridurre gli oneri connessi alla valutazione della conformità per gli operatori economici su entrambe le sponde dell'Atlantico, concordando l'accettazione nel territorio della Parte importatrice dei risultati della valutazione della conformità effettuata dagli organismi ad essa preposti situati nel territorio della Parte esportatrice, in conformità dei requisiti tecnici di quest'ultima.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'ambito di applicazione della presente raccomandazione è limitato all'attuazione della parte della dichiarazione congiunta del 25 luglio 2018 volta a migliorare gli scambi di merci agevolando l'accettazione dei risultati della valutazione della conformità, pur garantendo il pieno mantenimento dell'elevato livello di protezione. L'obiettivo, che consiste nell'agevolare gli scambi e allentare le tensioni commerciali tra l'UE e gli USA, è pienamente coerente con il trattato sull'Unione europea (TUE), secondo il quale l'Unione europea si adopera per incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali 1 .

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La raccomandazione è coerente con le altre normative dell'Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 207, paragrafo 3, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 2018, paragrafi 3 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del TUE, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'UE. L'articolo 3 del TFUE annovera la politica commerciale comune tra i settori in cui l'Unione ha competenza esclusiva. Tale politica comprende la negoziazione di accordi commerciali a norma, tra l'altro, dell'articolo 207 del TFUE.

Proporzionalità

La raccomandazione della Commissione è in linea con il principio di proporzionalità ed è necessaria alla luce del nostro obiettivo di allentare le tensioni commerciali con gli USA.

Scelta dell'atto giuridico

Decisione del Consiglio dell'Unione europea.

2.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Dal 2012 hanno avuto luogo varie consultazioni dei portatori di interessi sotto forma di audizioni e di riunioni di dialogo con la società civile per esaminare i possibili vantaggi derivanti da una più stretta cooperazione normativa UE-USA, in aggiunta ai dibattiti pubblici condotti in seno al Parlamento europeo e negli Stati membri dell'UE o da essi organizzati.

Nel contesto della presente raccomandazione sarà presto avviata una nuova tornata di consultazioni in merito ad eventuali iniziative nell'ambito della cooperazione normativa con gli USA, vale a dire la pubblicazione di una tabella di marcia che definisca una strategia di consultazione dei portatori di interessi (con la possibilità di un riscontro dei portatori di interessi entro un periodo di quattro settimane).

I risultati delle consultazioni saranno riassunti in una breve relazione di sintesi. La Commissione risponderà inoltre alle principali raccomandazioni esposte dai portatori di interessi. La consultazione non si limiterà alla questione della valutazione della conformità, bensì mirerà anche a individuare altre iniziative da avviare con gli USA, dalle quali potrebbero scaturire vantaggi significativi, pur mantenendo - se non addirittura migliorando - i livelli di protezione esistenti.

Assunzione e uso di perizie

Durante le precedenti attività di consultazione in atto dal 2012 sono state già acquisite notevoli competenze sui possibili vantaggi derivanti da una più stretta collaborazione UE-USA nell'ambito delle valutazioni della conformità (si vedano i seguenti link e documenti sul sito web http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_section.cfm?sec=146 ). Tali competenze saranno tuttavia aggiornate nel contesto nelle nuove consultazioni dei portatori di interessi precedentemente menzionate.

Valutazione d'impatto

Dato l'imperativo politico di avanzare rapidamente per ridurre le tensioni commerciali tra l'UE e gli USA, espresso dal presidente della Commissione a seguito del suo incontro con il presidente degli USA e approvato dal Consiglio europeo in occasione della riunione informale del 16 maggio 2018 a Sofia, si è rinunciato al processo formale di valutazione d'impatto a favore di un approccio più proporzionato per garantire la raccolta di dati e la consultazione dei portatori di interessi. Detto approccio proporzionato è giustificato anche dal fatto che il nuovo accordo non dovrebbe avere ripercussioni economiche, sociali o ambientali significative, oltre ai vantaggi derivanti dalla semplificazione della valutazione della conformità per settori di prodotti specifici.

Diritti fondamentali

La raccomandazione è coerente con i trattati dell'UE e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'accordo sulla valutazione della conformità tra gli Stati Uniti e l'Unione europea non avrà alcuna incidenza negativa sul bilancio dell'UE. Si prevedono effetti positivi indiretti derivanti dall'aumento dei flussi commerciali.

4.ALTRI ELEMENTI

Aspetti procedurali

La Commissione negozierà a nome dell'UE. Conformemente all'articolo 218, paragrafo 4, del TFUE, si propone che il Consiglio dell'Unione europea designi il comitato della politica commerciale quale comitato che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

Il Parlamento europeo sarà informato in tutte le fasi della procedura, conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE.

La presente raccomandazione e il relativo allegato saranno resi pubblici dalla Commissione subito dopo l'adozione.

La Commissione raccomanda che le direttive di negoziato siano rese pubbliche subito dopo l'adozione da parte del Consiglio.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo con gli Stati Uniti d'America sulla valutazione della conformità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata ad avviare, a nome dell'Unione europea, negoziati con gli Stati Uniti d'America per un accordo sulla valutazione della conformità.

Articolo 2

I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio riportate in allegato.

Articolo 3

La Commissione conduce i negoziati in consultazione con [nome del comitato speciale da inserire a cura del Consiglio].

Articolo 4

La presente decisione e il relativo allegato saranno resi pubblici subito dopo l'adozione.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Articolo 21, paragrafo 2, lettera e), del TUE.

Bruxelles, 18.1.2019

COM(2019) 15 final

ALLEGATO

della

raccomandazione di decisione del Consiglio

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo con gli Stati Uniti d'America sulla valutazione della conformità


ALLEGATO

DIRETTIVE DI NEGOZIATO PER UN ACCORDO CON GLI STATI UNITI D'AMERICA SULLA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Natura e ambito di applicazione dell'accordo

1.L'accordo dovrebbe contenere esclusivamente disposizioni sulla valutazione della conformità tra le Parti.

2.L'accordo dovrebbe essere pienamente coerente con le norme e gli obblighi previsti dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

3.L'accordo dovrebbe prevedere impegni reciproci in merito alla valutazione della conformità.

Obiettivi

4.Obiettivo del negoziato è agevolare gli scambi tra l'UE e gli USA grazie all'elaborazione di procedure semplificate volte a facilitare il riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità attestanti la conformità dei prodotti alle regolamentazioni tecniche di una Parte, pur garantendo il pieno mantenimento di un elevato livello di protezione. 

Contenuto

Accordo orizzontale semplificato sulla valutazione della conformità

5.Le Parti esamineranno la fattibilità di introdurre requisiti meno onerosi in materia di valutazione della conformità, basati sulla valutazione del rischio connesso al prodotto.

6.Le Parti dovrebbero elaborare requisiti che consentano alla Parte importatrice di accettare i risultati della valutazione della conformità attestanti il rispetto delle sue regolamentazioni tecniche pubblicata dagli organismi di valutazione della conformità situati nel territorio dell'altra Parte.

7.L'accordo dovrebbe inoltre comprendere disposizioni intese a garantire l'esistenza di procedure e approcci migliorati ed efficaci nei settori in cui si rilevano attualmente ostacoli, segnatamente in quello meccanico, elettrico ed elettronico.

8.L'accordo dovrebbe disciplinare principalmente i settori per i quali la Parte importatrice richiede la valutazione della conformità da parte di terzi e sarà subordinato al consenso delle Parti in merito all'esercizio di un'efficace supervisione, da parte delle autorità pubbliche competenti, degli organismi di valutazione della conformità situati nel loro territorio. 

9.L'accordo dovrebbe, ove opportuno, esaminare il suo rapporto con gli accordi UE-USA sul reciproco riconoscimento attualmente in vigore. 

Disposizioni finali

10.L'accordo dovrebbe predisporre un assetto istituzionale che ne assicuri l'effettiva attuazione.

11.L'accordo dovrebbe prevedere disposizioni relative alla sua denuncia e/o sospensione (parziale).

12.L'accordo dovrebbe fare ugualmente fede in tutte le lingue ufficiali dell'UE e deve comprendere una clausola linguistica a tale scopo.