Bruxelles, 28.11.2019

COM(2019) 617 final

ALLEGATO

della

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio

sui dati relativi all'incidenza di bilancio dell'attualizzazione annuale del 2019 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati






ALLEGATO I

ATTUALIZZAZIONE ANNUALE DEL 2019 DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI DEI FUNZIONARI E DEGLI ALTRI AGENTI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI COEFFICIENTI CORRETTORI AD ESSE APPLICATI

1.1. Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni scatto e grado dei gruppi di funzioni AD e AST di cui all'articolo 66 dello statuto, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2019:

1.7.2019

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

16

18 994,33

19 792,50

20 624,20

15

16 787,82

17 493,27

18 228,35

18 735,49

18 994,33

14

14 837,60

15 461,11

16 110,80

16 559,04

16 787,82

13

13 113,98

13 665,04

14 239,26

14 635,43

14 837,60

12

11 590,57

12 077,61

12 585,13

12 935,26

13 113,98

11

10 244,12

10 674,58

11 123,14

11 432,61

11 590,57

10

9 054,10

9 434,55

9 831,02

10 104,52

10 244,12

9

8 002,30

8 338,57

8 688,98

8 930,71

9 054,10

8

7 072,70

7 369,90

7 679,59

7 893,26

8 002,30

7

6 251,08

6 513,76

6 787,48

6 976,32

7 072,70

6

5 524,91

5 757,08

5 998,99

6 165,90

6 251,08

5

4 883,11

5 088,30

5 302,11

5 449,63

5 524,91

4

4 315,85

4 497,20

4 686,18

4 816,55

4 883,11

3

3 814,47

3 974,78

4 141,81

4 257,02

4 315,85

2

3 371,37

3 513,03

3 660,66

3 762,50

3 814,47

1

2 979,73

3 104,93

3 235,40

3 325,43

3 371,37

2. Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni scatto e grado del gruppo di funzioni AST/SC di cui all'articolo 66 dello statuto, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2019:

1.7.2019

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

6

4 844,35

5 047,92

5 260,04

5 406,37

5 481,07

5

4 281,60

4 461,52

4 649,65

4 778,33

4 844,35

4

3 784,23

3 943,23

4 108,94

4 223,26

4 281,60

3

3 344,61

3 485,15

3 631,63

3 732,64

3 784,23

2

2 956,07

3 080,30

3 209,75

3 299,04

3 344,61

1

2 612,68

2 722,47

2 836,88

2 915,78

2 956,07

3. Tabella dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea di cui all'articolo 64 dello statuto contenente quanto segue:

- i coefficienti correttori applicabili dal 1° luglio 2019 alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti di cui all'articolo 64 dello statuto (seconda colonna della tabella riportata qui di seguito);

- i coefficienti correttori applicabili dal 1° gennaio 2020 ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto (terza colonna della tabella riportata qui di seguito);

- i coefficienti correttori applicabili dal 1° luglio 2019 alle pensioni ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto (quarta colonna della tabella riportata qui di seguito).

1

2

3

4

 

Retribuzione

Trasferimento

Pensione

Stato/Sede

1.7.2019

1.1.2020

1.7.2019

Bulgaria

57,5

55,7

 

Repubblica ceca

85,5

74,0

 

Danimarca

129,3

132,2

132,2

Germania

99,4

100,5

100,5

Bonn

95,1

 

Karlsruhe

96,5

 

Monaco

110,3

 

Estonia

83,3

86,0

 

Irlanda

119,2

123,3

123,3

Grecia

81,8

79,0

 

Spagna

91,6

89,2

 

Francia

117,7

110,0

110,0

Croazia

75,9

67,3

 

Italia

95,2

95,5

 

Varese

90,0

 

Cipro

78,9

82,4

 

Lettonia

78,6

73,1

 

Lituania

75,1

67,7

 

Ungheria

75,3

64,0

 

Malta

92,0

95,3

 

Paesi Bassi

111,5

111,3

111,3

Austria

106,0

108,2

108,2

Polonia

71,1

60,8

 

Portogallo

88,6

86,7

 

Romania

65,3

55,9

 

Slovenia

84,6

82,2

 

Slovacchia

79,0

69,2

 

Finlandia

118,1

120,3

120,3

Svezia

120,5

110,5

110,5

Regno Unito

132,9

121,4

121,4

Culham

102,0

 

 

4.1. Importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, secondo comma, dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2019: 1 023,56 EUR.

4.2. Importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, terzo comma, dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2019: 1 364,75 EUR.

5.1. Importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2019: 191,44 EUR.

5.2. Importo dell'assegno per figlio a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2019: 418,31 EUR.

5.3. Importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2019: 283,82 EUR.

5.4. Importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2019: 102,18 EUR.

5.5. Importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1º luglio 2019: 567,38 EUR.

5.6. Importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1° luglio 2019: 407,88 EUR.

6.1. Importo dell'indennità chilometrica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2019:

0 EUR/km per una distanza compresa tra

0 e 200 km

0,2110 EUR/km per una distanza compresa tra

201 e 1 000 km

0,3518 EUR/km per una distanza compresa tra

1 001 e 2 000 km

0,2110 EUR/km per una distanza compresa tra

2 001 e 3 000 km

0,0703 EUR/km per una distanza compresa tra

3 001 e 4 000 km

0,0340 EUR/km per una distanza compresa tra

4 001 e 10 000 km

0 EUR/km per la distanza superiore a

10 000 km.

6.2. Importo forfettario supplementare aggiunto all'indennità chilometrica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2019:

— 105,51 EUR, se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è compresa tra 600 km e 1 200 km,

— 211,02 EUR, se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è superiore a 1 200 km.

7.1. Importo dell'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° gennaio 2020:

0 EUR/km per una distanza compresa tra

0 e 200 km

0,4255 EUR/km per una distanza compresa tra

201 e 1 000 km

0,7091 EUR/km per una distanza compresa tra

1 001 e 2 000 km

0,4255 EUR/km per una distanza compresa tra

2 001 e 3 000 km

0,1417 EUR/km per una distanza compresa tra

3 001 e 4 000 km

0,0684 EUR/km per una distanza compresa tra

4 001 e 10 000 km

0 EUR/km per la distanza superiore a

10 000 km. 

7.2. Importo forfettario supplementare aggiunto all'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° gennaio 2020:

— 212,72 EUR, se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 600 km e 1 200 km,

— 425,41 EUR, se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 1 200 km.

8. Importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto applicabile dal 1° luglio 2019:

-    43,97 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia;

-    35,46 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

9. Con effetto dal 1° luglio 2019, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

-    1251,74 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

-    744,28 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

10.1. Con effetto dal 1° luglio 2019, il limite inferiore e quello superiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

- 1 501,22 EUR (limite inferiore);

- 3 002,43 EUR (limite superiore).

10.2. Importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1° luglio 2019: 1 364,75 EUR.

11. Tabella relativa agli stipendi base di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1° luglio 2019:

FUNZIONI GRUPPO

1.7.2019

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

6 547,83

6 683,99

6 822,98

6 964,87

7 109,72

7 257,57

7 408,48

 

17

5 787,14

5 907,48

6 030,33

6 155,74

6 283,75

6 414,42

6 547,83

 

16

5 114,82

5 221,17

5 329,76

5 440,60

5 553,75

5 669,25

5 787,14

 

15

4 520,60

4 614,61

4 710,58

4 808,54

4 908,54

5 010,61

5 114,82

 

14

3 995,43

4 078,52

4 163,34

4 249,92

4 338,32

4 428,50

4 520,60

 

13

3 531,26

3 604,70

3 679,65

3 756,19

3 834,29

3 914,03

3 995,43

III

12

4 520,54

4 614,54

4 710,51

4 808,45

4 908,44

5 010,51

5 114,71

 

11

3 995,40

4 078,47

4 163,28

4 249,85

4 338,23

4 428,44

4 520,54

 

10

3 531,25

3 604,68

3 679,63

3 756,16

3 834,26

3 914,00

3 995,40

 

9

3 121,03

3 185,93

3 252,18

3 319,82

3 388,86

3 459,31

3 531,25

 

8

2 758,47

2 815,83

2 874,39

2 934,15

2 995,18

3 057,46

3 121,03

II

7

3 120,96

3 185,88

3 252,14

3 319,76

3 388,84

3 459,31

3 531,26

 

6

2 758,34

2 815,70

2 874,27

2 934,05

2 995,07

3 057,37

3 120,96

 

5

2 437,84

2 488,53

2 540,30

2 593,15

2 647,06

2 702,13

2 758,34

 

4

2 154,58

2 199,39

2 245,14

2 291,85

2 339,50

2 388,17

2 437,84

I

3

2 654,27

2 709,35

2 765,60

2 822,99

2 881,57

2 941,37

3 002,43

 

2

2 346,48

2 395,18

2 444,90

2 495,64

2 547,44

2 600,32

2 654,27

 

1

2 074,40

2 117,47

2 161,40

2 206,26

2 252,05

2 298,79

2 346,48

12. Con effetto dal 1° luglio 2019, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

-    941,53 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

-    558,22 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

13.1. Con effetto dal 1° luglio 2019, il limite inferiore e quello superiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

- EUR 1 125,91 (limite inferiore);

- EUR 2 251,80 (limite superiore).

13.2 La detrazione forfettaria di cui all'articolo 96, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti è fissata a 1 023,56 EUR.

13.3 L'importo del limite inferiore e del limite superiore per l'indennità di disoccupazione, di cui all'articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1° luglio 2019, è fissato a:

- 990,55 EUR (limite inferiore);

- 2 330,72 EUR (limite superiore).

14. L'importo delle indennità nell'ambito di un servizio continuo o a turni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio 1 è fissato a:

- 429,05 EUR;

- 647,59 EUR;

- 708,05 EUR;

- 965,31 EUR.

15. Con effetto dal 1° luglio 2019, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio 2 si applica il coefficiente di 6,1934.



16. Tabella degli importi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto applicabile dal 1° luglio 2019:

1.7.2019

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

6

7

8

16

18 994,33

19 792,50

20 624,20

20 624,20

20 624,20

20 624,20

15

16 787,82

17 493,27

18 228,35

18 735,49

18 994,33

19 792,50

14

14 837,60

15 461,11

16 110,80

16 559,04

16 787,82

17 493,27

18 228,35

18 994,33

13

13 113,98

13 665,04

14 239,26

14 635,43

14 837,60

12

11 590,57

12 077,61

12 585,13

12 935,26

13 113,98

13 665,04

14 239,26

14 837,60

11

10 244,12

10 674,58

11 123,14

11 432,61

11 590,57

12 077,61

12 585,13

13 113,98

10

9 054,10

9 434,55

9 831,02

10 104,52

10 244,12

10 674,58

11 123,14

11 590,57

9

8 002,30

8 338,57

8 688,98

8 930,71

9 054,10

8

7 072,70

7 369,90

7 679,59

7 893,26

8 002,30

8 338,57

8 688,98

9 054,10

7

6 251,08

6 513,76

6 787,48

6 976,32

7 072,70

7 369,90

7 679,59

8 002,30

6

5 524,91

5 757,08

5 998,99

6 165,90

6 251,08

6 513,76

6 787,48

7 072,70

5

4 883,11

5 088,30

5 302,11

5 449,63

5 524,91

5 757,08

5 998,99

6 251,08

4

4 315,85

4 497,20

4 686,18

4 816,55

4 883,11

5 088,30

5 302,11

5 524,91

3

3 814,47

3 974,78

4 141,81

4 257,02

4 315,85

4 497,20

4 686,18

4 883,11

2

3 371,37

3 513,03

3 660,66

3 762,50

3 814,47

3 974,78

4 141,81

4 315,85

1

2 979,73

3 104,93

3 235,40

3 325,43

3 371,37

17. Importo, applicabile dal 1° luglio 2019, dell'indennità forfettaria di cui all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, in vigore prima del 1° maggio 2004, utilizzato per l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto:

- 148,01 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;

- 226,94 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

18. Tabella relativa agli stipendi base di cui all'articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1° luglio 2019:

Grado

1

2

3

4

5

6

7

Stipendio base a tempo pieno

1 886,92

2 198,26

2 383,36

2 584,07

2 801,67

3 037,62

3 293,42

Grado

8

9

10

11

12

13

14

Stipendio base a tempo pieno

3 570,78

3 871,47

4 197,48

4 550,94

4 934,19

5 349,69

5 800,20

Grado

15

16

17

18

19

 

 

Stipendio base a tempo pieno

6 288,64

6 818,22

7 392,39

8 014,89

8 689,85

 

 

ALLEGATO II

ATTUALIZZAZIONE ANNUALE

DEI COEFFICIENTI CORRETTORI APPLICABILI ALLE RETRIBUZIONI DEI FUNZIONARI, DEGLI AGENTI TEMPORANEI E DEGLI AGENTI CONTRATTUALI DELL'UNIONE EUROPEA CHE PRESTANO SERVIZIO IN PAESI TERZI 3

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica
Luglio 2019

Tasso di cambio
Luglio 2019 (*)

Coefficiente correttore
Luglio 2019 (**)

Afghanistan (***)

0

0

0

Albania

77,27

121,820

63,4

Algeria

87,59

135,123

64,8

Angola

398,2

387,638

102,7

Argentina

23,65

48,2543

49,0

Armenia

409,9

544,320

75,3

Australia

1,544

1,62510

95,0

Azerbaigian

1,680

1,93290

86,9

Bangladesh

79,94

96,0765

83,2

Barbados

2,371

2,28618

103,7

Bielorussia

1,883

2,31690

81,3

Belize

1,779

2,27400

78,2

Benin

506,1

655,957

77,2

Bolivia

6,563

7,85667

83,5

Bosnia-Erzegovina (Banja Luka) (***)

0

0

0

Bosnia-Erzegovina (Sarajevo)

1,204

1,95583

61,6

Botswana

8,008

12,1359

66,0

Brasile

3,165

4,38680

72,1

Burkina Faso

608,1

655,957

92,7

Burundi

1755

2101,66

83,5

Cambogia

3542

4656,00

76,1

Camerun

557,9

655,957

85,1

Canada

1,412

1,49280

94,6

Capo Verde

77,75

110,265

70,5

Repubblica centrafricana

717,1

655,957

109,3

Ciad

559,4

655,957

85,3

Cile

658,1

775,786

84,8

Cina

6,606

7,81990

84,5

Colombia

2222

3628,36

61,2

Comore

368,6

491,968

74,9

Repubblica del Congo (Brazzaville)

782,5

655,957

119,3

Costa Rica

483,5

664,571

72,8

Cuba (*)

0,9512

1,13700

83,7

Repubblica democratica del Congo (Kinshasa)

1978

1859,06

106,4

Gibuti

175,5

202,068

86,9

Repubblica dominicana

32,24

57,7476

55,8

Ecuador (*)

0,8419

1,13700

74,0

Egitto

14,42

19,0314

75,8

El Salvador (*)

0,7978

1,13700

70,2

Eritrea

20,37

17,4046

117,0

Eswatini

10,25

16,0893

63,7

Etiopia

30,17

32,8448

91,9

Figi

1,799

2,45459

73,3

Gabon

678,7

655,957

103,5

Gambia

35,53

56,2300

63,2

Georgia

1,976

3,1838

62,1

Ghana

5,010

5,98255

83,7

Guatemala

7,450

8,76521

85,0

Guinea (Conakry)

9482

10359,8

91,5

Guinea-Bissau

498,7

655,957

76,0

Guyana

169,2

238,385

71,0

Haiti

82,64

105,839

78,1

Honduras

19,54

27,8690

70,1

Hong Kong

10,12

8,8836

113,9

Islanda

176,9

141,700

124,8

India

59,22

78,5675

75,4

Indonesia (Banda Aceh) (***)

0

0

0

Indonesia (Giacarta)

11299

16077,2

70,3

Iran (***)

0

0

0

Iraq (***)

0

0

0

Israele

4,323

4,07590

106,1

Costa d'Avorio

587,9

655,957

89,6

Giamaica

119,2

144,585

82,4

Giappone

124,1

122,640

101,2

Giordania

0,8007

0,80613

99,3

Kazakhstan

265,0

431,050

61,5

Kenya

98,21

116,014

84,7

Kosovo

0,7015

1,00000

70,2

Kirghizistan

55,71

79,0348

70,5

Laos

7658

9872,50

77,6

Libano

1671

1714,03

97,5

Lesotho

10,44

16,0893

64,9

Liberia (*)

2,190

1,13700

192,6

Libia (***)

0

0

0

Madagascar

3308

4091,11

80,9

Malawi

474,8

885,644

53,6

Malaysia

2,986

4,71170

63,4

Mali

483,8

655,957

73,8

Mauritania

29,26

41,9150

69,8

Maurizio

28,63

40,3618

70,9

Messico

13,39

21,7397

61,6

Moldova

13,31

20,7388

64,2

Mongolia

2051

3021,09

67,9

Montenegro

0,6288

1,00000

62,9

Marocco

7,754

10,8400

71,5

Mozambico

55,54

70,7000

78,6

Myanmar/Birmania

1088

1746,43

62,3

Namibia

12,50

16,0893

77,7

Nepal

113,5

126,470

89,7

Nuova Caledonia

127,7

119,332

107,0

Nuova Zelanda

1,632

1,69960

96,0

Nicaragua

28,94

37,6599

76,8

Niger

488,8

655,957

74,5

Nigeria

307,1

348,959

88,0

Macedonia del Nord

32,08

61,4951

52,2

Norvegia

12,51

9,68430

129,2

Pakistan

77,88

178,917

43,5

Panama (*)

0,9641

1,13700

84,8

Papua Nuova Guinea

3 485

3,84772

90,6

Paraguay

4146

7051,71

58,8

Perù

3,284

3,75267

87,5

Filippine

51,90

58,2090

89,2

Russia

72,29

71,6096

101,0

Ruanda

812,0

1021,04

79,5

Samoa

2,184

3,00595

72,7

Arabia Saudita

3,695

4,26375

86,7

Senegal

625,2

655,957

95,3

Serbia

64,58

117 913

54,8

Sierra Leone

9759

10075,0

96,9

Singapore

1,906

1,53930

123,8

Isole Salomone

9,738

9,11055

106,9

Somalia (***)

0

0

0

Sud Africa

9,058

16,0893

56,3

Corea del Sud

1242

1313,12

94,6

Sud Sudan

366,5

180,271

203,3

Sri Lanka

156,4

201,220

77,7

Sudan

34,97

50,9690

68,6

Suriname

5,806

8,47975

68,5

Svizzera (Berna)

1,412

1,11210

127,0

Svizzera (Ginevra)

1,412

1,11210

127,0

Siria (***)

0

0

0

Taiwan

28,61

35,4158

80,8

Tagikistan

5,765

10,7328

53,7

Tanzania

1977

2608,69

75,8

Thailandia

28,68

35,0030

81,9

Timor Leste (*)

0,9008

1,13700

79,2

Togo

519,1

655,957

79,1

Trinidad e Tobago

5,955

7,86270

75,7

Tunisia

2,132

3,29600

64,7

Turchia

3,332

6,55730

50,8

Turkmenistan

4,472

3,97950

112,4

Uganda

2681

4179,27

64,1

Ucraina

24,45

29,7794

82,1

Emirati arabi uniti

4,179

4,17880

100,0

Stati Uniti (New York)

1,165

1,13700

102,5

Stati Uniti (Washington)

0,9866

1,13700

86,8

Uruguay

34,94

39,9690

87,4

Uzbekistan

4701

9735,38

48,3

Vanuatu

129,5

132,201

98,0

Venezuela (***)

0

0

0

Vietnam

16570

26492,1

62,5

Cisgiordania - Striscia di Gaza

4,323

4,07590

106,1

Yemen (***)

0

0

0

Zambia

9,135

14,7839

61,8

Zimbabwe (*)

1,310

1,13700

115,2

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale (USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Timor Leste e Zimbabwe).

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100 %

(***) Non disponibile, per problemi legati all'instabilità locale o all'inaffidabilità dei dati.



ALLEGATO III

ATTUALIZZAZIONE INTERMEDIA DEI COEFFICIENTI CORRETTORI APPLICABILI ALLE RETRIBUZIONI DEI FUNZIONARI, DEGLI AGENTI TEMPORANEI E DEGLI AGENTI CONTRATTUALI DELL'UNIONE EUROPEA CHE PRESTANO SERVIZIO IN PAESI TERZI 4

FEBBRAIO 2019

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica
Febbraio 2019

Tasso di cambio
Febbraio 2019 (*)

Coefficiente correttore
Febbraio 2019 (**)

Argentina

19,90

42,3216

47,0

Botswana

8,078

11,8906

67,9

Egitto

12,72

20,2046

63,0

Etiopia

26,64

32,4790

82,0

Gabon

688,8

655,957

105,0

Ghana

4,330

5,61925

77,1

Nigeria

298,3

349,431

85,4

Sierra Leone

9221

9661,58

95,4

Sud Sudan

283,4

176,701

160,4

Sudan

31,10

54,3759

57,2

Uzbekistan

3960

9575,42

41,4

(*)

1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per:

(**)

Bruxelles e Lussemburgo = 100.

MARZO 2019

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica
Marzo 2019

Tasso di cambio
Marzo 2019 (*)

Coefficiente correttore marzo 2019 (**)

Eritrea

19,94

17,3431

115,0

Sud Sudan

316,9

176 705

179,3

(*)

1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per:

(**)

Bruxelles e Lussemburgo = 100.

APRILE 2019

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica
Aprile 2019

Tasso di cambio
Aprile 2019 (*)

Coefficiente correttore
Aprile 2019 (**)

Angola

384,7

360,004

106,9

Argentina

21,41

47,2053

45,4

Burundi

1726

2066,69

83,5

Repubblica democratica del Congo

1866

1867,81

99,9

Ghana

4,555

5,75645

79,1

Pakistan

76,03

158,505

48,0

Panama

0,9194

1,12180

82,0

Sud Sudan

341,3

174,875

195,2

Sudan

33,20

53,8648

61,6

Uruguay

34,53

37,5882

91,9

Uzbekistan

4252

9421,96

45,1

(*)

1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Panama

(**)

Bruxelles e Lussemburgo = 100.

MAGGIO 2019

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica
Maggio 2019

Tasso di cambio
Maggio 2019 (*)

Coefficiente correttore
maggio 2019 (**)

Camerun

542,5

655,957

82,7

Egitto

13,64

19,2205

71,0

Etiopia

28,28

32,3931

87,3

Haiti

80,32

95,1980

84,4

Myanmar/Birmania

1068

1699,26

62,9

Tagikistan

5,503

10,5250

52,3

(*)

1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per:

(**)

Bruxelles e Lussemburgo = 100.

GIUGNO 2019

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica
Giugno 2019

Tasso di cambio
Giugno 2019 (*)

Coefficiente correttore
Giugno 2019 (**)

Argentina

22,82

50,1625

45,5

Congo

766,8

655,957

116,9

Ghana

4,815

5,73320

84,0

Mongolia

2038

2963,29

68,8

Tunisia

2,118

3,34000

63,4

Uzbekistan

4537

9497,43

47,8

Vietnam

16330

26183,7

62,4

Zambia

9,077

14,9570

60,7

(*)

1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per:

(**)

Bruxelles e Lussemburgo = 100.

(1)

   Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).

(2)

   Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

(3)

 Relazione Eurostat del 31 ottobre 2019 sull'attualizzazione annuale del 2019 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE conformemente agli articoli 64 e 65 e all'allegato XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea che adegua, con effetto dal 1° luglio 2019, le retribuzioni del personale in attività e le pensioni e attualizza, con effetto dal 1º luglio 2018, i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni del personale che presta servizio in sedi intra UE ed extra UE, alle pensioni in base al paese di residenza e ai trasferimenti pensionistici.

Ulteriori informazioni sulla metodologia sono disponibili sul sito web di Eurostat (“Statistics Database” > “Economy and finance” > “Prices” > “Correction coefficients”).

(4)

 Relazione Eurostat del 28 ottobre 2019 sull'attualizzazione intermedia dei coefficienti (coefficienti correttori) applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all'articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (Ares(2019)6661612).

Ulteriori informazioni sulla metodologia sono disponibili sul sito web di Eurostat ("Statistics Database" > "Economy and finance" > "Prices" > "Correction coefficients").


Bruxelles, 28.11.2019

COM(2019) 617 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sui dati relativi all'incidenza di bilancio dell'attualizzazione annuale del 2019 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati













1.OBIETTIVO DELLA RELAZIONE

Obiettivo della presente relazione è adempiere l'obbligo della Commissione, a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (lo "statuto"), di fornire i dati corrispondenti all'incidenza di bilancio delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'Unione alla luce dell'attualizzazione del 2019 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad essi applicati.

L'attualizzazione del 2019 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea è disposta ai sensi dell'allegato XI dello statuto e ha luogo prima della fine dell'anno. Essa si basa su dati statistici elaborati dall'Istituto statistico dell'Unione europea d'intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri che rispecchiano la situazione degli Stati membri al 1° luglio 2019.

2.INFORMAZIONI GENERALI

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 ha modificato il meccanismo dell'attualizzazione della retribuzione, denominato il "metodo", consentendo l'attualizzazione automatica annuale di tutti gli stipendi, pensioni e indennità. Pertanto, gli importi e i coefficienti correttori di cui allo statuto devono essere intesi come importi e coefficienti correttori di riferimento subordinati ad attualizzazione regolare e automatica. Gli importi e coefficienti correttori attualizzati devono essere pubblicati dalla Commissione nelle due settimane successive all'attualizzazione nella Gazzetta ufficiale serie C dell'Unione europea a fini informativi.

A norma dell'articolo 65, paragrafo 4, dello Statuto, non si procede ad alcuna attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni del personale dell'UE che presta servizio in Belgio e in Lussemburgo per gli anni 2013 e 2014, vale a dire che non vi è stata alcuna attualizzazione della retribuzione del personale dell'UE nel 2013 e nel 2014. Ciò va ad aggiungersi all'adeguamento limitato delle retribuzioni e delle pensioni nel 2011 e 2012 dello 0 % e 0,8 % rispettivamente derivanti dall'approccio globale per risolvere le controversie relative agli adeguamenti delle retribuzioni e delle pensioni del 2011 e 2012.

Il personale dell'UE ha subito una perdita significativa in termini di potere d'acquisto reale nel periodo 2004-2019 e in misura maggiore dei funzionari delle amministrazioni centrali degli Stati membri. Durante tale periodo, il personale dell'UE ha perso circa il 9,9 % del suo potere di acquisto, a causa dell'effetto combinato delle riforme dello statuto nel 2004 e nel 2013 e delle riduzioni degli adeguamenti salariali. Nel corso dello stesso periodo i funzionari delle amministrazioni centrali degli Stati membri hanno perso l'1,3 %.

L'effetto combinato della mancata applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni nel 2011 e 2012 e del congelamento delle retribuzioni e delle pensioni nel 2013 e 2014 ha determinato un risparmio di circa 3 miliardi di euro nel periodo del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (QFP) e di circa 500 milioni di euro l'anno nel lungo termine. Nel complesso, l'ultima revisione dello statuto ha generato risparmi delle spese amministrative pari a circa 4,3 miliardi di euro nel periodo del QFP. Inoltre, misure specifiche senza effetti diretti sul bilancio, come l'aumento dell'orario di lavoro e la riduzione dei giorni di congedo annuale senza compensazione salariale, valgono per le istituzioni un risparmio di circa 1,5 miliardi di euro.

3.Disposizioni giuridiche relative all'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati

3.1.Attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto)

L'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto stabilisce che determinati importi ivi menzionati, che fissano gli stipendi di base, le diverse indennità e coefficienti, debbano essere attualizzati annualmente ai sensi dell'allegato XI. La Commissione pubblica gli importi aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, a fini informativi.

Inoltre, l'articolo 65, paragrafo 3, dello statuto stabilisce che questi importi (di cui all'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma) sono intesi come importi il cui valore effettivo in un determinato momento è soggetto ad attualizzazione senza l'intervento di un altro atto giuridico.

L'articolo 65 bis dello statuto dispone che le modalità di applicazione degli articoli 64 e 65 dello Statuto siano definite nell'allegato XI.

Conformemente all'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto, l'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni ai sensi dell'articolo 65 dello statuto dipende direttamente dall'andamento del potere di acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali (indicatore specifico) e dall'andamento del costo della vita a Bruxelles e Lussemburgo (indice comune).

L'indicatore specifico misura l'andamento, al netto dell'inflazione, delle retribuzioni nette dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali degli Stati membri. Eurostat calcola tale indicatore in base alle informazioni fornite dagli undici Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 4, dell'allegato XI.

L'indice comune misura l'andamento del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo per i funzionari dell'UE, in base alla distribuzione del personale che presta servizio in questi due Stati membri. Eurostat calcola tale indice in base ai dati sui prezzi forniti dall'autorità del Belgio e del Lussemburgo e alle informazioni sull'organico provenienti da banche dati interne delle istituzioni dell'UE.

Inoltre, l'articolo 10 dell'allegato XI dello statuto prevede una clausola di moderazione: il valore dell'indicatore specifico è soggetto a un limite superiore di +2 % e a un limite di inferiore di -2 %. Se il valore dell'indicatore specifico è superiore a questo limite, il valore del limite è invece utilizzato per stabilire l'attualizzazione annuale. Il limite si applicherà a decorrere dal 1° luglio e la quota residua dell'attualizzazione annuale si applica con effetto a partire dal 1° aprile dell'anno successivo.

L'articolo 11 dell'allegato XI dello statuto stabilisce una clausola di eccezione applicabile in caso di diminuzione del prodotto interno lordo dell'UE. La clausola di eccezione è applicabile se il valore dell'indicatore specifico è positivo ma si registra una diminuzione del prodotto interno lordo dell'Unione europea per l'anno in corso. In tal caso solo una parte dell'indicatore specifico viene utilizzata per il calcolo dell'attualizzazione annuale e la parte rimanente viene ritardata o non pagata affatto.

3.2.Attualizzazione dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 64, secondo comma)

Ai sensi dell'articolo 64 dello statuto, alla retribuzione del funzionario espressa in euro è attribuito un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100 % in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio. In Belgio e in Lussemburgo non sono applicabili coefficienti correttori dato il ruolo specifico di riferimento di detti luoghi di lavoro quali sedi principali e originarie della maggior parte delle istituzioni.

Inoltre, i coefficienti correttori sono introdotti o revocati e attualizzati annualmente ai sensi dell'allegato XI. Ai fini dell'attualizzazione, tutti i valori si intendono come valori di riferimento. La Commissione pubblica gli importi aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, a fini informativi.

In conformità dell'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto, l'attualizzazione dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni è determinata in base ai rapporti fra le parità economiche di cui all'articolo 1 dell'allegato XI e i tassi di cambio previsti all'articolo 63 dello statuto per i paesi in oggetto.

Le parità economiche per le retribuzioni stabiliscono le equivalenze di potere d'acquisto delle retribuzioni fra Bruxelles, città di riferimento, e le altre sedi di servizio. Eurostat calcola tali parità d'intesa con gli istituti statistici nazionali degli Stati membri.

Le parità economiche per le pensioni stabiliscono le equivalenze di potere d'acquisto fra le pensioni corrisposte in Belgio, Stato di riferimento, e quelle pagate negli altri paesi di residenza. Eurostat calcola tali parità d'intesa con gli istituti statistici nazionali. A norma dell'articolo 20 dell'allegato XIII dello statuto, i coefficienti correttori si applicano solo alla parte della pensione corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1° maggio 2004. Il coefficiente correttore minimo applicabile alle pensioni è 100.

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto, si applicano coefficienti specifici a taluni trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti.

3.3.Attualizzazione dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto)

Gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato X dello statuto stabiliscono le disposizioni relative al pagamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti che prestano servizio in un paese terzo. Le retribuzioni sono pagate in euro nell'UE e ad esse si applica il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari che prestano servizio in Belgio. Tuttavia, su richiesta del funzionario interessato, l'importo totale, o una parte di esso, può essere pagato nella moneta del paese sede di servizio. In tal caso esso viene convertito secondo il tasso di cambio corrispondente, previa applicazione del coefficiente correttore fissato per tale sede.

Al fine di garantire per quanto possibile che i funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali dell'Unione dispongano di un potere d'acquisto equivalente indipendentemente dalla sede di servizio, i coefficienti correttori sono attualizzati una volta all'anno sulla base delle norme di cui all'allegato XI dello statuto. La Commissione pubblica gli importi aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, a fini informativi.

Al fine di stabilire le equivalenze di potere d'acquisto delle retribuzioni fra Bruxelles e le altre sedi di servizio, Eurostat calcola le parità economiche. Il coefficiente correttore è il fattore risultante dalla divisione del valore della parità economica per il tasso di cambio. I tassi di cambio utilizzati sono fissati conformemente alle modalità di applicazione del bilancio generale dell'UE e sono quelli in vigore alla data d'applicazione dei coefficienti correttori.

3.4.Attualizzazione intermedia delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che prestano servizio nell'UE (articolo 65, paragrafo 2, dello statuto)

L'articolo 65, paragrafo 2, prevede che, in caso di variazione sensibile del costo della vita, gli importi di cui all'articolo 65, paragrafo 1, e i coefficienti correttori di cui all'articolo 64 siano attualizzati ai sensi dell'allegato XI. La Commissione pubblica a scopo informativo gli importi aggiornati e i coefficienti correttori nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'allegato XI dello Statuto, viene effettuata un'attualizzazione intermedia delle retribuzioni e delle pensioni con effetto al 1° gennaio in caso di variazione sensibile del costo della vita tra giugno e dicembre (con riferimento alla soglia di sensibilità di cui all'articolo 6 dell'allegato XI dello statuto) e tenendo debitamente conto del prevedibile andamento del potere d'acquisto durante il periodo di riferimento annuale in corso. Le attualizzazioni intermedie sono prese in considerazione al momento dell'attualizzazione annuale delle retribuzioni.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 dell'allegato XI dello statuto, se la soglia di sensibilità viene raggiunta o superata per il Belgio e il Lussemburgo, la retribuzione viene attualizzata per tutte le sedi di servizio (comprese Bruxelles e Lussemburgo). Se tale soglia di sensibilità non viene raggiunta per Bruxelles e Lussemburgo, l'attualizzazione intermedia riguarda solo le sedi in cui tale soglia viene raggiunta o superata.

Ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato XI dello statuto, il valore dell'attualizzazione intermedia è uguale all'indice comune moltiplicato, se del caso, per la metà della previsione dell'indicatore specifico se quest'ultimo è negativo.

I coefficienti correttori sono pari al rapporto fra la parità economica pertinente e il tasso di cambio previsto all'articolo 63 dello statuto, moltiplicato, qualora nel Belgio e in Lussemburgo non si raggiunga la soglia di sensibilità, per il valore dell'attualizzazione.

3.5.Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto)

Oltre all'attualizzazione annuale delle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi a norma dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto (si veda il punto 3.3), qualora, nel caso di un determinato paese, la variazione del costo della vita, rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente, risulti superiore al 5 % dopo l'ultima attualizzazione, viene effettuata un'attualizzazione intermedia del coefficiente correttore secondo la procedura di cui all'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto.

Al fine di stabilire le equivalenze di potere d'acquisto delle retribuzioni fra Bruxelles e le altre sedi di servizio, Eurostat calcola le parità economiche. Il coefficiente correttore è il fattore risultante dalla divisione del valore della parità economica per il tasso di cambio. I tassi di cambio utilizzati sono fissati conformemente alle modalità di applicazione del bilancio generale dell'UE e sono quelli in vigore alla data d'applicazione dei coefficienti correttori.

4.Attualizzazione del 2019 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati

La Commissione prende atto delle diverse attualizzazioni delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che vengono effettuate ai sensi dell'allegato XI dello statuto nel periodo di riferimento di dodici mesi fino al 1° luglio 2019 e che hanno luogo prima della fine del 2019. Tali attualizzazioni, elencate di seguito al punto 4, si basano su dati statistici elaborati dall'Istituto statistico dell'Unione europea d'intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri che rispecchiano la situazione degli Stati membri al 1° luglio 2019 1 .

4.1.Attualizzazione del 2019 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto)

In conformità dell'articolo 1 dell'allegato XI dello statuto, Eurostat ha elaborato una relazione sulla variazione del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo, sulle variazioni del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali e sulle parità economiche da cui derivano i vari coefficienti correttori 2 .

Per il periodo di riferimento, l'andamento medio del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali misurato mediante l'indicatore specifico è pari a + 0,5 %.

Per il periodo di riferimento, la variazione del costo della vita nel Belgio e nel Lussemburgo misurata dall'indice comune calcolato da Eurostat è pari a + 1,5 %. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato XI dello statuto, il valore dell'attualizzazione si ottiene moltiplicando l'indicatore specifico per l'indice comune calcolato da Eurostat. L'attualizzazione per le retribuzioni e le pensioni in Belgio e in Lussemburgo è quindi pari a 2 %. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato XI dello statuto, non si applica alcun coefficiente correttore per il Belgio e per il Lussemburgo.

L'indicatore specifico globale (+ 0,5 %) è al di sopra della soglia necessaria per far scattare la clausola di moderazione (limite inferiore del + 2 %), che, quindi, non si applica.

Dato che l'evoluzione prevista del PIL in termini reali è positiva (1,1 %) 3 , la clausola di eccezione non si applica.

Pertanto, la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2019, nella serie C della GU gli importi aggiornati di cui all'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2019 alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, come illustrato nell'allegato I della presente relazione.

4.2.Attualizzazione del 2019 dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 64, secondo comma)

In conformità dell'articolo 1 dell'allegato XI dello statuto, Eurostat ha elaborato una relazione sulla variazione del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo, sulle variazioni del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali e sulle parità economiche da cui derivano i vari coefficienti correttori 4 .

Fuori dal Belgio e dal Lussemburgo, l'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni è il risultato del prodotto dell'adeguamento per il Belgio e il Lussemburgo e della variazione dei coefficienti correttori e del tasso di cambio.

I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni, alle pensioni e al trasferimento di una parte della retribuzione sono stati calcolati da Eurostat come segue.

4.1.1.Coefficienti correttori per il personale fuori dal Belgio e dal Lussemburgo

Di concerto con gli istituti statistici nazionali, Eurostat ha calcolato le parità economiche che determinano al 1° luglio 2019 le equivalenze di potere di acquisto delle retribuzioni tra Bruxelles e le altre sedi di servizio.

I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni corrisposte ai funzionari e agli altri agenti in servizio negli Stati membri diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati in base al rapporto fra tali parità economiche e i tassi di cambio applicabili al 1° luglio 2019.

Pertanto la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2019, nella serie C della GU i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2019 alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, come illustrato nell'allegato I della presente relazione.

4.1.2.Coefficienti correttori per le PENSIONI corrisposte fuori dal Belgio e dal Lussemburgo e coefficienti correttori per i TRASFERIMENTI

D'intesa con gli istituti statistici nazionali, Eurostat ha calcolato le parità economiche che determinano al 1° luglio 2019 le equivalenze di potere di acquisto delle pensioni tra il Belgio e gli altri paesi di residenza.

I coefficienti correttori calcolati per le pensioni delle persone residenti in paesi diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati dal rapporto fra tali parità economiche e i tassi di cambio applicabili al 1° luglio 2019. A norma dell'articolo 20 dell'allegato XIII dello statuto, i coefficienti correttori si applicano solo alla parte della pensione corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1° maggio 2004.

A norma dell'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto, tali coefficienti si applicano direttamente ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti.

Pertanto la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2019, nella serie C della GU i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2019 alle pensioni versate fuori dal Belgio e dal Lussemburgo e i coefficienti correttori per i trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, come illustrato nell'allegato I della presente relazione.

4.3.Attualizzazione del 2019 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto)

Dalle statistiche di cui dispone la Commissione risulta un elenco di 145 sedi di servizio. Tuttavia, non sono state presentate parità economiche per sedi in cui i dati non erano disponibili o erano inaffidabili a causa di instabilità locale o per altre ragioni.

I coefficienti correttori per tutte le sedi di servizio al di fuori dell'UE sono stati calcolati al 1° luglio 2019. L'attualizzazione annuale ha fissato i coefficienti correttori ricavati sulla base delle parità comunicate da Eurostat per il 1° luglio 2019.

Pertanto la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2019, nella serie C della GU i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2019 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi, come illustrato nell'allegato II della presente relazione.

4.4.Attualizzazione intermedia del 2019 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che prestano servizio nell'UE (articolo 65, paragrafo 2, dello statuto)

In conformità dell'articolo 4 dell'allegato XI dello statuto, le retribuzioni e le pensioni nelle sedi in cui si è registrata una variazione sensibile del costo della vita hanno dovuto essere attualizzate.

Eurostat ha calcolato, di concerto con gli istituti nazionali di statistica 5 , che la variazione del costo della vita per il Belgio e il Lussemburgo, misurata mediante l'indice comune, per il periodo da giugno 2018 a dicembre 2018 è stata pari a 0,8 %.

L'andamento del costo della vita fuori dal Belgio e dal Lussemburgo durante il periodo di riferimento è stato misurato attraverso gli indici impliciti calcolati da Eurostat 6 . Tali indici sono stati ottenuti moltiplicando l'indice comune per la variazione della parità economica.

La soglia di sensibilità per una variazione rilevante del costo della vita corrisponde a una percentuale del 6 % per un periodo di dodici mesi (3 % per un periodo di sei mesi).

Poiché l'indice comune sul periodo di riferimento (giugno 2018 - dicembre 2018) è stato di 100,8 (vale a dire + 0,8 %), questa variazione rimane entro la soglia stabilita (± 3,0 %). Di conseguenza, non era necessaria un'attualizzazione intermedia delle retribuzioni nominali e delle pensioni dei funzionari europei e in Belgio e in Lussemburgo.

I coefficienti correttori equivalgono al rapporto fra la parità economica pertinente e il tasso di cambio, eventualmente moltiplicato per il valore dell'attualizzazione intermedia, ove per Bruxelles e Lussemburgo la soglia di sensibilità non venga raggiunta.

Eurostat ha calcolato, d'intesa con gli istituti statistici nazionali 7 che non esiste alcun posto di lavoro all'interno dell'UE che ha un indice dei prezzi implicito che superi la soglia stabilita per il periodo. Di conseguenza, non era necessaria un'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea.

Analogamente, Eurostat ha calcolato, d'intesa con gli istituti statistici nazionali 8 che nessuno Stato membro dell'UE aveva un indice dei prezzi implicito che superasse la soglia per il periodo. Di conseguenza, non è stata necessaria un'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori calcolati da Eurostat per le pensioni in questi paesi.

Pertanto non è stata necessaria la pubblicazione, da parte della Commissione, nella serie C della GU dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2019 alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che prestano servizio all'interno dell'UE.

4.5.Attualizzazione intermedia del 2019 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto)

4.1.3.Per il periodo agosto 2018 – gennaio 2019

Secondo i dati statistici di cui dispone la Commissione 9 , la variazione del costo della vita, rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente, è risultata per taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data (1° luglio 2018) in cui sono stati da ultimo fissati i coefficienti applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

Ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto, in tal caso si è dovuto procedere a un'attualizzazione intermedia del coefficiente correttore secondo la procedura di cui all'allegato XI dello statuto.

L'attualizzazione intermedia ha fissato i coefficienti correttori ricavati dalle parità comunicate da Eurostat rispettivamente per il 1° agosto, il 1° settembre, il 1° ottobre, il 1° novembre, il 1° dicembre 2018 e il 1° gennaio 2019.

Pertanto, il 18 giugno 2019 la Commissione ha pubblicato nella serie C della GU 10 sei tabelle mensili che precisano i paesi interessati, i rispettivi coefficienti correttori e le date di applicazione per ciascuno di essi.

4.1.4.Per il periodo febbraio 2019 – giugno 2019

Secondo i dati statistici di cui dispone la Commissione 11 , la variazione del costo della vita rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente è risultata per taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui sono stati da ultimo fissati i coefficienti applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'UE che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

Ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto, in tal caso si è dovuto procedere a un'attualizzazione intermedia del coefficiente correttore secondo la procedura di cui all'allegato XI dello statuto.

L'attualizzazione intermedia ha fissato coefficienti correttori ricavati dalle parità comunicate da Eurostat rispettivamente per il 1° febbraio, il 1° marzo, il 1° aprile, il 1° maggio e il 1° giugno 2019.

Pertanto, alla fine del 2019 la Commissione pubblicherà nella serie C della GU cinque tabelle mensili che precisano i paesi interessati, i rispettivi coefficienti correttori e le date di applicazione per ciascuno di essi, come indicato nell'allegato III della presente relazione.

5.Incidenza di bilancio delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati

La presente sezione fornisce una stima dettagliata dell'incidenza di bilancio delle attualizzazioni relative alle retribuzioni e pensioni del personale dell'UE nel 2019.

5.1.Attualizzazione del 2019 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto)

L'attualizzazione degli importi di cui all'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto ha un'incidenza finanziaria su tutte le linee di bilancio relative alle spese per il personale in tutte le istituzioni e agenzie.

in milioni di EUR

Rubrica V

Altre rubriche (da I a IV)

Anno
2019

Anno
2020

Anni successivi

Anno
2019

Anno
2020

Anni successivi

Incidenza prevista sulle spese

+ 66,1

+ 132,1

+ 132,1

+ 17,6

+ 35,3

+ 35,3

Incidenza prevista sulle entrate

+ 8,7

+ 17,4

+ 17,4

+ 3,0

+ 6,0

+ 6,0

5.2.Attualizzazione del 2019 dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che prestano servizio nell'UE (articolo 64, secondo comma, e articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII)

L'attualizzazione con effetto al 1° luglio 2019 dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni del personale dell'UE negli Stati membri, ma fuori da Bruxelles e Lussemburgo, ha un'incidenza finanziaria su varie linee di bilancio collegate alle spese per il personale.

in milioni di EUR

Rubrica V

Altre rubriche (da I a IV)

Anno
2019

Anno
2020

Anni successivi

Anno
2019

Anno
2020

Anni successivi

Incidenza prevista sulle spese

+ 1,6

+ 3,2

+ 3,2

+ 1,5

+ 3,0

+ 3,0

5.3.Attualizzazione del 2019 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto)

L'attualizzazione annuale con effetto al 1° luglio 2019 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni del personale UE che presta servizio nei paesi terzi ha un'incidenza finanziaria su diverse linee di bilancio relative alle spese per il personale nell'ambito della rubrica V.

in milioni di EUR

Rubrica V

Anno
2019

Anno
2020

Anni successivi

Incidenza prevista sulle spese

+ 0,2

+ 0,4

+ 0,4

5.4.Attualizzazione intermedia del 2019 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto)

5.1.1.Per il periodo agosto 2018 – gennaio 2019

L'attualizzazione intermedia con effetto al 1° agosto 2018, 1° settembre 2018, 1° ottobre 2018, 1° novembre 2018, 1° dicembre 2018 e 1° gennaio 2019 di alcuni coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni del personale UE che presta servizio nei paesi terzi ha un'incidenza finanziaria su diverse linee di bilancio relative alle spese per il personale nell'ambito della rubrica V.

in milioni di EUR

Rubrica V

Anno
2019

Anno
2020

Anni successivi

Incidenza prevista sulle spese

- 0,3

- 0,6

- 0,6

5.1.2.Per il periodo febbraio 2019 – giugno 2019

L'attualizzazione intermedia con effetto al 1° febbario 2019, 1° marzo 2019, 1° aprile 2019, 1° maggio 2019 e 1° giugno 2019 di alcuni coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni del personale UE che presta servizio nei paesi terzi ha un'incidenza finanziaria su diverse linee di bilancio relative alle spese per il personale nell'ambito della rubrica V.

in milioni di EUR

Rubrica V

Anno
2019

Anno
2020

Anni successivi

Incidenza prevista sulle spese

+ 0,01

+ 0,02

+ 0,02



Allegati:

(1)Progetto di pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'UE — Attualizzazione del 2019 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati

(2)Progetto di pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea — Attualizzazione del 2019 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi

(3)Progetto di pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea — Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio in paesi terzi per il periodo febbraio 2019 – giugno 2019

(1) In particolare, viene fatto riferimento alle seguenti relazioni di Eurostat:
(2) Relazione Eurostat del 31 ottobre 2019 sull'attualizzazione annuale del 2019 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE conformemente agli articoli 64 e 65 e all'allegato XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea che adegua, con effetto dal 1º luglio 2019, le retribuzioni del personale in attività e le pensioni e attualizza, con effetto dal 1º luglio 2019, i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni del personale che presta servizio in sedi intra UE ed extra UE, alle pensioni in base al paese di residenza e ai trasferimenti pensionistici.
(3)   Le previsioni economiche europee pubblicate dalla DG ECFIN il 7 novembre 2019 indicano che la crescita del PIL per l'UE nel suo insieme sarà pari all'1,1 % nel 2019 e all'1,2 % l'anno successivo.
(4) Relazione Eurostat del 31 ottobre 2019 sull'attualizzazione annuale del 2019 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE (cfr. la nota 2).
(5) Relazione Eurostat del 29 aprile 2019 sull'attualizzazione intermedia delle retribuzioni e pensioni dei funzionari dell'Unione europea conformemente agli articoli 64 e 65 e all'allegato XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.
(6) Ibidem.
(7) Ibidem.
(8) Ibidem.
(9) Relazione Eurostat del 29 aprile 2019 sull'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all'articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.
(10) GU C 207 del 18 giugno 2019, pag. 3.
(11) Relazione Eurostat del 28 ottobre 2019 sull'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all'articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.