COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.11.2019
COM(2019) 617 final
ALLEGATO
della
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sui dati relativi all'incidenza di bilancio dell'attualizzazione annuale del 2019 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati
ALLEGATO I
ATTUALIZZAZIONE ANNUALE DEL 2019 DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI DEI FUNZIONARI E DEGLI ALTRI AGENTI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI COEFFICIENTI CORRETTORI AD ESSE APPLICATI
1.1. Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni scatto e grado dei gruppi di funzioni AD e AST di cui all'articolo 66 dello statuto, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2019:
1.7.2019
|
SCATTO
|
GRADO
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
16
|
18 994,33
|
19 792,50
|
20 624,20
|
|
|
15
|
16 787,82
|
17 493,27
|
18 228,35
|
18 735,49
|
18 994,33
|
14
|
14 837,60
|
15 461,11
|
16 110,80
|
16 559,04
|
16 787,82
|
13
|
13 113,98
|
13 665,04
|
14 239,26
|
14 635,43
|
14 837,60
|
12
|
11 590,57
|
12 077,61
|
12 585,13
|
12 935,26
|
13 113,98
|
11
|
10 244,12
|
10 674,58
|
11 123,14
|
11 432,61
|
11 590,57
|
10
|
9 054,10
|
9 434,55
|
9 831,02
|
10 104,52
|
10 244,12
|
9
|
8 002,30
|
8 338,57
|
8 688,98
|
8 930,71
|
9 054,10
|
8
|
7 072,70
|
7 369,90
|
7 679,59
|
7 893,26
|
8 002,30
|
7
|
6 251,08
|
6 513,76
|
6 787,48
|
6 976,32
|
7 072,70
|
6
|
5 524,91
|
5 757,08
|
5 998,99
|
6 165,90
|
6 251,08
|
5
|
4 883,11
|
5 088,30
|
5 302,11
|
5 449,63
|
5 524,91
|
4
|
4 315,85
|
4 497,20
|
4 686,18
|
4 816,55
|
4 883,11
|
3
|
3 814,47
|
3 974,78
|
4 141,81
|
4 257,02
|
4 315,85
|
2
|
3 371,37
|
3 513,03
|
3 660,66
|
3 762,50
|
3 814,47
|
1
|
2 979,73
|
3 104,93
|
3 235,40
|
3 325,43
|
3 371,37
|
2. Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni scatto e grado del gruppo di funzioni AST/SC di cui all'articolo 66 dello statuto, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2019:
1.7.2019
|
SCATTO
|
GRADO
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
4 844,35
|
5 047,92
|
5 260,04
|
5 406,37
|
5 481,07
|
5
|
4 281,60
|
4 461,52
|
4 649,65
|
4 778,33
|
4 844,35
|
4
|
3 784,23
|
3 943,23
|
4 108,94
|
4 223,26
|
4 281,60
|
3
|
3 344,61
|
3 485,15
|
3 631,63
|
3 732,64
|
3 784,23
|
2
|
2 956,07
|
3 080,30
|
3 209,75
|
3 299,04
|
3 344,61
|
1
|
2 612,68
|
2 722,47
|
2 836,88
|
2 915,78
|
2 956,07
|
3. Tabella dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea di cui all'articolo 64 dello statuto contenente quanto segue:
- i coefficienti correttori applicabili dal 1° luglio 2019 alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti di cui all'articolo 64 dello statuto (seconda colonna della tabella riportata qui di seguito);
- i coefficienti correttori applicabili dal 1° gennaio 2020 ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto (terza colonna della tabella riportata qui di seguito);
- i coefficienti correttori applicabili dal 1° luglio 2019 alle pensioni ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto (quarta colonna della tabella riportata qui di seguito).
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Retribuzione
|
Trasferimento
|
Pensione
|
Stato/Sede
|
1.7.2019
|
1.1.2020
|
1.7.2019
|
Bulgaria
|
57,5
|
55,7
|
|
Repubblica ceca
|
85,5
|
74,0
|
|
Danimarca
|
129,3
|
132,2
|
132,2
|
Germania
|
99,4
|
100,5
|
100,5
|
Bonn
|
95,1
|
|
|
Karlsruhe
|
96,5
|
|
|
Monaco
|
110,3
|
|
|
Estonia
|
83,3
|
86,0
|
|
Irlanda
|
119,2
|
123,3
|
123,3
|
Grecia
|
81,8
|
79,0
|
|
Spagna
|
91,6
|
89,2
|
|
Francia
|
117,7
|
110,0
|
110,0
|
Croazia
|
75,9
|
67,3
|
|
Italia
|
95,2
|
95,5
|
|
Varese
|
90,0
|
|
|
Cipro
|
78,9
|
82,4
|
|
Lettonia
|
78,6
|
73,1
|
|
Lituania
|
75,1
|
67,7
|
|
Ungheria
|
75,3
|
64,0
|
|
Malta
|
92,0
|
95,3
|
|
Paesi Bassi
|
111,5
|
111,3
|
111,3
|
Austria
|
106,0
|
108,2
|
108,2
|
Polonia
|
71,1
|
60,8
|
|
Portogallo
|
88,6
|
86,7
|
|
Romania
|
65,3
|
55,9
|
|
Slovenia
|
84,6
|
82,2
|
|
Slovacchia
|
79,0
|
69,2
|
|
Finlandia
|
118,1
|
120,3
|
120,3
|
Svezia
|
120,5
|
110,5
|
110,5
|
Regno Unito
|
132,9
|
121,4
|
121,4
|
Culham
|
102,0
|
|
|
4.1. Importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, secondo comma, dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2019: 1 023,56 EUR.
4.2. Importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, terzo comma, dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2019: 1 364,75 EUR.
5.1. Importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2019: 191,44 EUR.
5.2. Importo dell'assegno per figlio a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2019: 418,31 EUR.
5.3. Importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2019: 283,82 EUR.
5.4. Importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2019: 102,18 EUR.
5.5. Importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1º luglio 2019: 567,38 EUR.
5.6. Importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1° luglio 2019: 407,88 EUR.
6.1. Importo dell'indennità chilometrica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2019:
0 EUR/km per una distanza compresa tra
|
0 e 200 km
|
0,2110 EUR/km per una distanza compresa tra
|
201 e 1 000 km
|
0,3518 EUR/km per una distanza compresa tra
|
1 001 e 2 000 km
|
0,2110 EUR/km per una distanza compresa tra
|
2 001 e 3 000 km
|
0,0703 EUR/km per una distanza compresa tra
|
3 001 e 4 000 km
|
0,0340 EUR/km per una distanza compresa tra
|
4 001 e 10 000 km
|
0 EUR/km per la distanza superiore a
|
10 000 km.
|
6.2. Importo forfettario supplementare aggiunto all'indennità chilometrica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2019:
— 105,51 EUR, se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è compresa tra 600 km e 1 200 km,
— 211,02 EUR, se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è superiore a 1 200 km.
7.1. Importo dell'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° gennaio 2020:
0 EUR/km per una distanza compresa tra
|
0 e 200 km
|
0,4255 EUR/km per una distanza compresa tra
|
201 e 1 000 km
|
0,7091 EUR/km per una distanza compresa tra
|
1 001 e 2 000 km
|
0,4255 EUR/km per una distanza compresa tra
|
2 001 e 3 000 km
|
0,1417 EUR/km per una distanza compresa tra
|
3 001 e 4 000 km
|
0,0684 EUR/km per una distanza compresa tra
|
4 001 e 10 000 km
|
0 EUR/km per la distanza superiore a
|
10 000 km.
|
7.2. Importo forfettario supplementare aggiunto all'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° gennaio 2020:
— 212,72 EUR, se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 600 km e 1 200 km,
— 425,41 EUR, se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 1 200 km.
8. Importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto applicabile dal 1° luglio 2019:
-
43,97 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia;
-
35,46 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.
9. Con effetto dal 1° luglio 2019, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:
-
1251,74 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;
-
744,28 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.
10.1. Con effetto dal 1° luglio 2019, il limite inferiore e quello superiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:
- 1 501,22 EUR (limite inferiore);
- 3 002,43 EUR (limite superiore).
10.2. Importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1° luglio 2019: 1 364,75 EUR.
11. Tabella relativa agli stipendi base di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1° luglio 2019:
FUNZIONI GRUPPO
|
1.7.2019
|
SCATTO
|
|
GRADO
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
IV
|
18
|
6 547,83
|
6 683,99
|
6 822,98
|
6 964,87
|
7 109,72
|
7 257,57
|
7 408,48
|
|
17
|
5 787,14
|
5 907,48
|
6 030,33
|
6 155,74
|
6 283,75
|
6 414,42
|
6 547,83
|
|
16
|
5 114,82
|
5 221,17
|
5 329,76
|
5 440,60
|
5 553,75
|
5 669,25
|
5 787,14
|
|
15
|
4 520,60
|
4 614,61
|
4 710,58
|
4 808,54
|
4 908,54
|
5 010,61
|
5 114,82
|
|
14
|
3 995,43
|
4 078,52
|
4 163,34
|
4 249,92
|
4 338,32
|
4 428,50
|
4 520,60
|
|
13
|
3 531,26
|
3 604,70
|
3 679,65
|
3 756,19
|
3 834,29
|
3 914,03
|
3 995,43
|
III
|
12
|
4 520,54
|
4 614,54
|
4 710,51
|
4 808,45
|
4 908,44
|
5 010,51
|
5 114,71
|
|
11
|
3 995,40
|
4 078,47
|
4 163,28
|
4 249,85
|
4 338,23
|
4 428,44
|
4 520,54
|
|
10
|
3 531,25
|
3 604,68
|
3 679,63
|
3 756,16
|
3 834,26
|
3 914,00
|
3 995,40
|
|
9
|
3 121,03
|
3 185,93
|
3 252,18
|
3 319,82
|
3 388,86
|
3 459,31
|
3 531,25
|
|
8
|
2 758,47
|
2 815,83
|
2 874,39
|
2 934,15
|
2 995,18
|
3 057,46
|
3 121,03
|
II
|
7
|
3 120,96
|
3 185,88
|
3 252,14
|
3 319,76
|
3 388,84
|
3 459,31
|
3 531,26
|
|
6
|
2 758,34
|
2 815,70
|
2 874,27
|
2 934,05
|
2 995,07
|
3 057,37
|
3 120,96
|
|
5
|
2 437,84
|
2 488,53
|
2 540,30
|
2 593,15
|
2 647,06
|
2 702,13
|
2 758,34
|
|
4
|
2 154,58
|
2 199,39
|
2 245,14
|
2 291,85
|
2 339,50
|
2 388,17
|
2 437,84
|
I
|
3
|
2 654,27
|
2 709,35
|
2 765,60
|
2 822,99
|
2 881,57
|
2 941,37
|
3 002,43
|
|
2
|
2 346,48
|
2 395,18
|
2 444,90
|
2 495,64
|
2 547,44
|
2 600,32
|
2 654,27
|
|
1
|
2 074,40
|
2 117,47
|
2 161,40
|
2 206,26
|
2 252,05
|
2 298,79
|
2 346,48
|
12. Con effetto dal 1° luglio 2019, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:
-
941,53 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;
-
558,22 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.
13.1. Con effetto dal 1° luglio 2019, il limite inferiore e quello superiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:
- EUR 1 125,91 (limite inferiore);
- EUR 2 251,80 (limite superiore).
13.2 La detrazione forfettaria di cui all'articolo 96, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti è fissata a 1 023,56 EUR.
13.3 L'importo del limite inferiore e del limite superiore per l'indennità di disoccupazione, di cui all'articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1° luglio 2019, è fissato a:
- 990,55 EUR (limite inferiore);
- 2 330,72 EUR (limite superiore).
14. L'importo delle indennità nell'ambito di un servizio continuo o a turni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio
è fissato a:
- 429,05 EUR;
- 647,59 EUR;
- 708,05 EUR;
- 965,31 EUR.
15. Con effetto dal 1° luglio 2019, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio
si applica il coefficiente di 6,1934.
16. Tabella degli importi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto applicabile dal 1° luglio 2019:
1.7.2019
|
SCATTO
|
GRADO
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
16
|
18 994,33
|
19 792,50
|
20 624,20
|
20 624,20
|
20 624,20
|
20 624,20
|
|
|
15
|
16 787,82
|
17 493,27
|
18 228,35
|
18 735,49
|
18 994,33
|
19 792,50
|
|
|
14
|
14 837,60
|
15 461,11
|
16 110,80
|
16 559,04
|
16 787,82
|
17 493,27
|
18 228,35
|
18 994,33
|
13
|
13 113,98
|
13 665,04
|
14 239,26
|
14 635,43
|
14 837,60
|
|
|
|
12
|
11 590,57
|
12 077,61
|
12 585,13
|
12 935,26
|
13 113,98
|
13 665,04
|
14 239,26
|
14 837,60
|
11
|
10 244,12
|
10 674,58
|
11 123,14
|
11 432,61
|
11 590,57
|
12 077,61
|
12 585,13
|
13 113,98
|
10
|
9 054,10
|
9 434,55
|
9 831,02
|
10 104,52
|
10 244,12
|
10 674,58
|
11 123,14
|
11 590,57
|
9
|
8 002,30
|
8 338,57
|
8 688,98
|
8 930,71
|
9 054,10
|
|
|
|
8
|
7 072,70
|
7 369,90
|
7 679,59
|
7 893,26
|
8 002,30
|
8 338,57
|
8 688,98
|
9 054,10
|
7
|
6 251,08
|
6 513,76
|
6 787,48
|
6 976,32
|
7 072,70
|
7 369,90
|
7 679,59
|
8 002,30
|
6
|
5 524,91
|
5 757,08
|
5 998,99
|
6 165,90
|
6 251,08
|
6 513,76
|
6 787,48
|
7 072,70
|
5
|
4 883,11
|
5 088,30
|
5 302,11
|
5 449,63
|
5 524,91
|
5 757,08
|
5 998,99
|
6 251,08
|
4
|
4 315,85
|
4 497,20
|
4 686,18
|
4 816,55
|
4 883,11
|
5 088,30
|
5 302,11
|
5 524,91
|
3
|
3 814,47
|
3 974,78
|
4 141,81
|
4 257,02
|
4 315,85
|
4 497,20
|
4 686,18
|
4 883,11
|
2
|
3 371,37
|
3 513,03
|
3 660,66
|
3 762,50
|
3 814,47
|
3 974,78
|
4 141,81
|
4 315,85
|
1
|
2 979,73
|
3 104,93
|
3 235,40
|
3 325,43
|
3 371,37
|
|
|
|
17. Importo, applicabile dal 1° luglio 2019, dell'indennità forfettaria di cui all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, in vigore prima del 1° maggio 2004, utilizzato per l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto:
- 148,01 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;
- 226,94 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.
18. Tabella relativa agli stipendi base di cui all'articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1° luglio 2019:
Grado
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Stipendio base a tempo pieno
|
1 886,92
|
2 198,26
|
2 383,36
|
2 584,07
|
2 801,67
|
3 037,62
|
3 293,42
|
Grado
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
Stipendio base a tempo pieno
|
3 570,78
|
3 871,47
|
4 197,48
|
4 550,94
|
4 934,19
|
5 349,69
|
5 800,20
|
Grado
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
|
Stipendio base a tempo pieno
|
6 288,64
|
6 818,22
|
7 392,39
|
8 014,89
|
8 689,85
|
|
|
ALLEGATO II
ATTUALIZZAZIONE ANNUALE
DEI COEFFICIENTI CORRETTORI APPLICABILI ALLE RETRIBUZIONI DEI FUNZIONARI, DEGLI AGENTI TEMPORANEI E DEGLI AGENTI CONTRATTUALI DELL'UNIONE EUROPEA CHE PRESTANO SERVIZIO IN PAESI TERZI
SEDE DI SERVIZIO
|
Parità economica
Luglio 2019
|
Tasso di cambio
Luglio 2019 (*)
|
Coefficiente correttore
Luglio 2019 (**)
|
Afghanistan (***)
|
0
|
0
|
0
|
Albania
|
77,27
|
121,820
|
63,4
|
Algeria
|
87,59
|
135,123
|
64,8
|
Angola
|
398,2
|
387,638
|
102,7
|
Argentina
|
23,65
|
48,2543
|
49,0
|
Armenia
|
409,9
|
544,320
|
75,3
|
Australia
|
1,544
|
1,62510
|
95,0
|
Azerbaigian
|
1,680
|
1,93290
|
86,9
|
Bangladesh
|
79,94
|
96,0765
|
83,2
|
Barbados
|
2,371
|
2,28618
|
103,7
|
Bielorussia
|
1,883
|
2,31690
|
81,3
|
Belize
|
1,779
|
2,27400
|
78,2
|
Benin
|
506,1
|
655,957
|
77,2
|
Bolivia
|
6,563
|
7,85667
|
83,5
|
Bosnia-Erzegovina (Banja Luka) (***)
|
0
|
0
|
0
|
Bosnia-Erzegovina (Sarajevo)
|
1,204
|
1,95583
|
61,6
|
Botswana
|
8,008
|
12,1359
|
66,0
|
Brasile
|
3,165
|
4,38680
|
72,1
|
Burkina Faso
|
608,1
|
655,957
|
92,7
|
Burundi
|
1755
|
2101,66
|
83,5
|
Cambogia
|
3542
|
4656,00
|
76,1
|
Camerun
|
557,9
|
655,957
|
85,1
|
Canada
|
1,412
|
1,49280
|
94,6
|
Capo Verde
|
77,75
|
110,265
|
70,5
|
Repubblica centrafricana
|
717,1
|
655,957
|
109,3
|
Ciad
|
559,4
|
655,957
|
85,3
|
Cile
|
658,1
|
775,786
|
84,8
|
Cina
|
6,606
|
7,81990
|
84,5
|
Colombia
|
2222
|
3628,36
|
61,2
|
Comore
|
368,6
|
491,968
|
74,9
|
Repubblica del Congo (Brazzaville)
|
782,5
|
655,957
|
119,3
|
Costa Rica
|
483,5
|
664,571
|
72,8
|
Cuba (*)
|
0,9512
|
1,13700
|
83,7
|
Repubblica democratica del Congo (Kinshasa)
|
1978
|
1859,06
|
106,4
|
Gibuti
|
175,5
|
202,068
|
86,9
|
Repubblica dominicana
|
32,24
|
57,7476
|
55,8
|
Ecuador (*)
|
0,8419
|
1,13700
|
74,0
|
Egitto
|
14,42
|
19,0314
|
75,8
|
El Salvador (*)
|
0,7978
|
1,13700
|
70,2
|
Eritrea
|
20,37
|
17,4046
|
117,0
|
Eswatini
|
10,25
|
16,0893
|
63,7
|
Etiopia
|
30,17
|
32,8448
|
91,9
|
Figi
|
1,799
|
2,45459
|
73,3
|
Gabon
|
678,7
|
655,957
|
103,5
|
Gambia
|
35,53
|
56,2300
|
63,2
|
Georgia
|
1,976
|
3,1838
|
62,1
|
Ghana
|
5,010
|
5,98255
|
83,7
|
Guatemala
|
7,450
|
8,76521
|
85,0
|
Guinea (Conakry)
|
9482
|
10359,8
|
91,5
|
Guinea-Bissau
|
498,7
|
655,957
|
76,0
|
Guyana
|
169,2
|
238,385
|
71,0
|
Haiti
|
82,64
|
105,839
|
78,1
|
Honduras
|
19,54
|
27,8690
|
70,1
|
Hong Kong
|
10,12
|
8,8836
|
113,9
|
Islanda
|
176,9
|
141,700
|
124,8
|
India
|
59,22
|
78,5675
|
75,4
|
Indonesia (Banda Aceh) (***)
|
0
|
0
|
0
|
Indonesia (Giacarta)
|
11299
|
16077,2
|
70,3
|
Iran (***)
|
0
|
0
|
0
|
Iraq (***)
|
0
|
0
|
0
|
Israele
|
4,323
|
4,07590
|
106,1
|
Costa d'Avorio
|
587,9
|
655,957
|
89,6
|
Giamaica
|
119,2
|
144,585
|
82,4
|
Giappone
|
124,1
|
122,640
|
101,2
|
Giordania
|
0,8007
|
0,80613
|
99,3
|
Kazakhstan
|
265,0
|
431,050
|
61,5
|
Kenya
|
98,21
|
116,014
|
84,7
|
Kosovo
|
0,7015
|
1,00000
|
70,2
|
Kirghizistan
|
55,71
|
79,0348
|
70,5
|
Laos
|
7658
|
9872,50
|
77,6
|
Libano
|
1671
|
1714,03
|
97,5
|
Lesotho
|
10,44
|
16,0893
|
64,9
|
Liberia (*)
|
2,190
|
1,13700
|
192,6
|
Libia (***)
|
0
|
0
|
0
|
Madagascar
|
3308
|
4091,11
|
80,9
|
Malawi
|
474,8
|
885,644
|
53,6
|
Malaysia
|
2,986
|
4,71170
|
63,4
|
Mali
|
483,8
|
655,957
|
73,8
|
Mauritania
|
29,26
|
41,9150
|
69,8
|
Maurizio
|
28,63
|
40,3618
|
70,9
|
Messico
|
13,39
|
21,7397
|
61,6
|
Moldova
|
13,31
|
20,7388
|
64,2
|
Mongolia
|
2051
|
3021,09
|
67,9
|
Montenegro
|
0,6288
|
1,00000
|
62,9
|
Marocco
|
7,754
|
10,8400
|
71,5
|
Mozambico
|
55,54
|
70,7000
|
78,6
|
Myanmar/Birmania
|
1088
|
1746,43
|
62,3
|
Namibia
|
12,50
|
16,0893
|
77,7
|
Nepal
|
113,5
|
126,470
|
89,7
|
Nuova Caledonia
|
127,7
|
119,332
|
107,0
|
Nuova Zelanda
|
1,632
|
1,69960
|
96,0
|
Nicaragua
|
28,94
|
37,6599
|
76,8
|
Niger
|
488,8
|
655,957
|
74,5
|
Nigeria
|
307,1
|
348,959
|
88,0
|
Macedonia del Nord
|
32,08
|
61,4951
|
52,2
|
Norvegia
|
12,51
|
9,68430
|
129,2
|
Pakistan
|
77,88
|
178,917
|
43,5
|
Panama (*)
|
0,9641
|
1,13700
|
84,8
|
Papua Nuova Guinea
|
3 485
|
3,84772
|
90,6
|
Paraguay
|
4146
|
7051,71
|
58,8
|
Perù
|
3,284
|
3,75267
|
87,5
|
Filippine
|
51,90
|
58,2090
|
89,2
|
Russia
|
72,29
|
71,6096
|
101,0
|
Ruanda
|
812,0
|
1021,04
|
79,5
|
Samoa
|
2,184
|
3,00595
|
72,7
|
Arabia Saudita
|
3,695
|
4,26375
|
86,7
|
Senegal
|
625,2
|
655,957
|
95,3
|
Serbia
|
64,58
|
117 913
|
54,8
|
Sierra Leone
|
9759
|
10075,0
|
96,9
|
Singapore
|
1,906
|
1,53930
|
123,8
|
Isole Salomone
|
9,738
|
9,11055
|
106,9
|
Somalia (***)
|
0
|
0
|
0
|
Sud Africa
|
9,058
|
16,0893
|
56,3
|
Corea del Sud
|
1242
|
1313,12
|
94,6
|
Sud Sudan
|
366,5
|
180,271
|
203,3
|
Sri Lanka
|
156,4
|
201,220
|
77,7
|
Sudan
|
34,97
|
50,9690
|
68,6
|
Suriname
|
5,806
|
8,47975
|
68,5
|
Svizzera (Berna)
|
1,412
|
1,11210
|
127,0
|
Svizzera (Ginevra)
|
1,412
|
1,11210
|
127,0
|
Siria (***)
|
0
|
0
|
0
|
Taiwan
|
28,61
|
35,4158
|
80,8
|
Tagikistan
|
5,765
|
10,7328
|
53,7
|
Tanzania
|
1977
|
2608,69
|
75,8
|
Thailandia
|
28,68
|
35,0030
|
81,9
|
Timor Leste (*)
|
0,9008
|
1,13700
|
79,2
|
Togo
|
519,1
|
655,957
|
79,1
|
Trinidad e Tobago
|
5,955
|
7,86270
|
75,7
|
Tunisia
|
2,132
|
3,29600
|
64,7
|
Turchia
|
3,332
|
6,55730
|
50,8
|
Turkmenistan
|
4,472
|
3,97950
|
112,4
|
Uganda
|
2681
|
4179,27
|
64,1
|
Ucraina
|
24,45
|
29,7794
|
82,1
|
Emirati arabi uniti
|
4,179
|
4,17880
|
100,0
|
Stati Uniti (New York)
|
1,165
|
1,13700
|
102,5
|
Stati Uniti (Washington)
|
0,9866
|
1,13700
|
86,8
|
Uruguay
|
34,94
|
39,9690
|
87,4
|
Uzbekistan
|
4701
|
9735,38
|
48,3
|
Vanuatu
|
129,5
|
132,201
|
98,0
|
Venezuela (***)
|
0
|
0
|
0
|
Vietnam
|
16570
|
26492,1
|
62,5
|
Cisgiordania - Striscia di Gaza
|
4,323
|
4,07590
|
106,1
|
Yemen (***)
|
0
|
0
|
0
|
Zambia
|
9,135
|
14,7839
|
61,8
|
Zimbabwe (*)
|
1,310
|
1,13700
|
115,2
|
(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale (USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Timor Leste e Zimbabwe).
(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100 %
(***) Non disponibile, per problemi legati all'instabilità locale o all'inaffidabilità dei dati.
ALLEGATO III
ATTUALIZZAZIONE INTERMEDIA DEI COEFFICIENTI CORRETTORI APPLICABILI ALLE RETRIBUZIONI DEI FUNZIONARI, DEGLI AGENTI TEMPORANEI E DEGLI AGENTI CONTRATTUALI DELL'UNIONE EUROPEA CHE PRESTANO SERVIZIO IN PAESI TERZI
|
FEBBRAIO 2019
|
|
|
SEDE DI SERVIZIO
|
Parità economica
Febbraio 2019
|
Tasso di cambio
Febbraio 2019 (*)
|
Coefficiente correttore
Febbraio 2019 (**)
|
|
|
Argentina
|
19,90
|
42,3216
|
47,0
|
|
|
Botswana
|
8,078
|
11,8906
|
67,9
|
|
|
Egitto
|
12,72
|
20,2046
|
63,0
|
|
|
Etiopia
|
26,64
|
32,4790
|
82,0
|
|
|
Gabon
|
688,8
|
655,957
|
105,0
|
|
|
Ghana
|
4,330
|
5,61925
|
77,1
|
|
|
Nigeria
|
298,3
|
349,431
|
85,4
|
|
|
Sierra Leone
|
9221
|
9661,58
|
95,4
|
|
|
Sud Sudan
|
283,4
|
176,701
|
160,4
|
|
|
Sudan
|
31,10
|
54,3759
|
57,2
|
|
|
Uzbekistan
|
3960
|
9575,42
|
41,4
|
|
(*)
|
1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per:
|
(**)
|
Bruxelles e Lussemburgo = 100.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MARZO 2019
|
|
|
SEDE DI SERVIZIO
|
Parità economica
Marzo 2019
|
Tasso di cambio
Marzo 2019 (*)
|
Coefficiente correttore marzo 2019 (**)
|
|
|
Eritrea
|
19,94
|
17,3431
|
115,0
|
|
|
Sud Sudan
|
316,9
|
176 705
|
179,3
|
|
(*)
|
1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per:
|
(**)
|
Bruxelles e Lussemburgo = 100.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APRILE 2019
|
|
|
SEDE DI SERVIZIO
|
Parità economica
Aprile 2019
|
Tasso di cambio
Aprile 2019 (*)
|
Coefficiente correttore
Aprile 2019 (**)
|
|
|
Angola
|
384,7
|
360,004
|
106,9
|
|
|
Argentina
|
21,41
|
47,2053
|
45,4
|
|
|
Burundi
|
1726
|
2066,69
|
83,5
|
|
|
Repubblica democratica del Congo
|
1866
|
1867,81
|
99,9
|
|
|
Ghana
|
4,555
|
5,75645
|
79,1
|
|
|
Pakistan
|
76,03
|
158,505
|
48,0
|
|
|
Panama
|
0,9194
|
1,12180
|
82,0
|
|
|
Sud Sudan
|
341,3
|
174,875
|
195,2
|
|
|
Sudan
|
33,20
|
53,8648
|
61,6
|
|
|
Uruguay
|
34,53
|
37,5882
|
91,9
|
|
|
Uzbekistan
|
4252
|
9421,96
|
45,1
|
|
(*)
|
1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Panama
|
(**)
|
Bruxelles e Lussemburgo = 100.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAGGIO 2019
|
|
|
SEDE DI SERVIZIO
|
Parità economica
Maggio 2019
|
Tasso di cambio
Maggio 2019 (*)
|
Coefficiente correttore
maggio 2019 (**)
|
|
|
Camerun
|
542,5
|
655,957
|
82,7
|
|
|
Egitto
|
13,64
|
19,2205
|
71,0
|
|
|
Etiopia
|
28,28
|
32,3931
|
87,3
|
|
|
Haiti
|
80,32
|
95,1980
|
84,4
|
|
|
Myanmar/Birmania
|
1068
|
1699,26
|
62,9
|
|
|
Tagikistan
|
5,503
|
10,5250
|
52,3
|
|
(*)
|
1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per:
|
(**)
|
Bruxelles e Lussemburgo = 100.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GIUGNO 2019
|
|
|
SEDE DI SERVIZIO
|
Parità economica
Giugno 2019
|
Tasso di cambio
Giugno 2019 (*)
|
Coefficiente correttore
Giugno 2019 (**)
|
|
|
Argentina
|
22,82
|
50,1625
|
45,5
|
|
|
Congo
|
766,8
|
655,957
|
116,9
|
|
|
Ghana
|
4,815
|
5,73320
|
84,0
|
|
|
Mongolia
|
2038
|
2963,29
|
68,8
|
|
|
Tunisia
|
2,118
|
3,34000
|
63,4
|
|
|
Uzbekistan
|
4537
|
9497,43
|
47,8
|
|
|
Vietnam
|
16330
|
26183,7
|
62,4
|
|
|
Zambia
|
9,077
|
14,9570
|
60,7
|
|
(*)
|
1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per:
|
(**)
|
Bruxelles e Lussemburgo = 100.
|
|
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COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.11.2019
COM(2019) 617 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sui dati relativi all'incidenza di bilancio dell'attualizzazione annuale del 2019 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati
1.OBIETTIVO DELLA RELAZIONE
Obiettivo della presente relazione è adempiere l'obbligo della Commissione, a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (lo "statuto"), di fornire i dati corrispondenti all'incidenza di bilancio delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'Unione alla luce dell'attualizzazione del 2019 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad essi applicati.
L'attualizzazione del 2019 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea è disposta ai sensi dell'allegato XI dello statuto e ha luogo prima della fine dell'anno. Essa si basa su dati statistici elaborati dall'Istituto statistico dell'Unione europea d'intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri che rispecchiano la situazione degli Stati membri al 1° luglio 2019.
2.INFORMAZIONI GENERALI
Il regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 ha modificato il meccanismo dell'attualizzazione della retribuzione, denominato il "metodo", consentendo l'attualizzazione automatica annuale di tutti gli stipendi, pensioni e indennità. Pertanto, gli importi e i coefficienti correttori di cui allo statuto devono essere intesi come importi e coefficienti correttori di riferimento subordinati ad attualizzazione regolare e automatica. Gli importi e coefficienti correttori attualizzati devono essere pubblicati dalla Commissione nelle due settimane successive all'attualizzazione nella Gazzetta ufficiale serie C dell'Unione europea a fini informativi.
A norma dell'articolo 65, paragrafo 4, dello Statuto, non si procede ad alcuna attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni del personale dell'UE che presta servizio in Belgio e in Lussemburgo per gli anni 2013 e 2014, vale a dire che non vi è stata alcuna attualizzazione della retribuzione del personale dell'UE nel 2013 e nel 2014. Ciò va ad aggiungersi all'adeguamento limitato delle retribuzioni e delle pensioni nel 2011 e 2012 dello 0 % e 0,8 % rispettivamente derivanti dall'approccio globale per risolvere le controversie relative agli adeguamenti delle retribuzioni e delle pensioni del 2011 e 2012.
Il personale dell'UE ha subito una perdita significativa in termini di potere d'acquisto reale nel periodo 2004-2019 e in misura maggiore dei funzionari delle amministrazioni centrali degli Stati membri. Durante tale periodo, il personale dell'UE ha perso circa il 9,9 % del suo potere di acquisto, a causa dell'effetto combinato delle riforme dello statuto nel 2004 e nel 2013 e delle riduzioni degli adeguamenti salariali. Nel corso dello stesso periodo i funzionari delle amministrazioni centrali degli Stati membri hanno perso l'1,3 %.
L'effetto combinato della mancata applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni nel 2011 e 2012 e del congelamento delle retribuzioni e delle pensioni nel 2013 e 2014 ha determinato un risparmio di circa 3 miliardi di euro nel periodo del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (QFP) e di circa 500 milioni di euro l'anno nel lungo termine. Nel complesso, l'ultima revisione dello statuto ha generato risparmi delle spese amministrative pari a circa 4,3 miliardi di euro nel periodo del QFP. Inoltre, misure specifiche senza effetti diretti sul bilancio, come l'aumento dell'orario di lavoro e la riduzione dei giorni di congedo annuale senza compensazione salariale, valgono per le istituzioni un risparmio di circa 1,5 miliardi di euro.
3.Disposizioni giuridiche relative all'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati
3.1.Attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto)
L'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto stabilisce che determinati importi ivi menzionati, che fissano gli stipendi di base, le diverse indennità e coefficienti, debbano essere attualizzati annualmente ai sensi dell'allegato XI. La Commissione pubblica gli importi aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, a fini informativi.
Inoltre, l'articolo 65, paragrafo 3, dello statuto stabilisce che questi importi (di cui all'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma) sono intesi come importi il cui valore effettivo in un determinato momento è soggetto ad attualizzazione senza l'intervento di un altro atto giuridico.
L'articolo 65 bis dello statuto dispone che le modalità di applicazione degli articoli 64 e 65 dello Statuto siano definite nell'allegato XI.
Conformemente all'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto, l'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni ai sensi dell'articolo 65 dello statuto dipende direttamente dall'andamento del potere di acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali (indicatore specifico) e dall'andamento del costo della vita a Bruxelles e Lussemburgo (indice comune).
L'indicatore specifico misura l'andamento, al netto dell'inflazione, delle retribuzioni nette dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali degli Stati membri. Eurostat calcola tale indicatore in base alle informazioni fornite dagli undici Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 4, dell'allegato XI.
L'indice comune misura l'andamento del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo per i funzionari dell'UE, in base alla distribuzione del personale che presta servizio in questi due Stati membri. Eurostat calcola tale indice in base ai dati sui prezzi forniti dall'autorità del Belgio e del Lussemburgo e alle informazioni sull'organico provenienti da banche dati interne delle istituzioni dell'UE.
Inoltre, l'articolo 10 dell'allegato XI dello statuto prevede una clausola di moderazione: il valore dell'indicatore specifico è soggetto a un limite superiore di +2 % e a un limite di inferiore di -2 %. Se il valore dell'indicatore specifico è superiore a questo limite, il valore del limite è invece utilizzato per stabilire l'attualizzazione annuale. Il limite si applicherà a decorrere dal 1° luglio e la quota residua dell'attualizzazione annuale si applica con effetto a partire dal 1° aprile dell'anno successivo.
L'articolo 11 dell'allegato XI dello statuto stabilisce una clausola di eccezione applicabile in caso di diminuzione del prodotto interno lordo dell'UE. La clausola di eccezione è applicabile se il valore dell'indicatore specifico è positivo ma si registra una diminuzione del prodotto interno lordo dell'Unione europea per l'anno in corso. In tal caso solo una parte dell'indicatore specifico viene utilizzata per il calcolo dell'attualizzazione annuale e la parte rimanente viene ritardata o non pagata affatto.
3.2.Attualizzazione dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 64, secondo comma)
Ai sensi dell'articolo 64 dello statuto, alla retribuzione del funzionario espressa in euro è attribuito un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100 % in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio. In Belgio e in Lussemburgo non sono applicabili coefficienti correttori dato il ruolo specifico di riferimento di detti luoghi di lavoro quali sedi principali e originarie della maggior parte delle istituzioni.
Inoltre, i coefficienti correttori sono introdotti o revocati e attualizzati annualmente ai sensi dell'allegato XI. Ai fini dell'attualizzazione, tutti i valori si intendono come valori di riferimento. La Commissione pubblica gli importi aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, a fini informativi.
In conformità dell'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto, l'attualizzazione dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni è determinata in base ai rapporti fra le parità economiche di cui all'articolo 1 dell'allegato XI e i tassi di cambio previsti all'articolo 63 dello statuto per i paesi in oggetto.
Le parità economiche per le retribuzioni stabiliscono le equivalenze di potere d'acquisto delle retribuzioni fra Bruxelles, città di riferimento, e le altre sedi di servizio. Eurostat calcola tali parità d'intesa con gli istituti statistici nazionali degli Stati membri.
Le parità economiche per le pensioni stabiliscono le equivalenze di potere d'acquisto fra le pensioni corrisposte in Belgio, Stato di riferimento, e quelle pagate negli altri paesi di residenza. Eurostat calcola tali parità d'intesa con gli istituti statistici nazionali. A norma dell'articolo 20 dell'allegato XIII dello statuto, i coefficienti correttori si applicano solo alla parte della pensione corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1° maggio 2004. Il coefficiente correttore minimo applicabile alle pensioni è 100.
Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto, si applicano coefficienti specifici a taluni trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti.
3.3.Attualizzazione dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto)
Gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato X dello statuto stabiliscono le disposizioni relative al pagamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti che prestano servizio in un paese terzo. Le retribuzioni sono pagate in euro nell'UE e ad esse si applica il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari che prestano servizio in Belgio. Tuttavia, su richiesta del funzionario interessato, l'importo totale, o una parte di esso, può essere pagato nella moneta del paese sede di servizio. In tal caso esso viene convertito secondo il tasso di cambio corrispondente, previa applicazione del coefficiente correttore fissato per tale sede.
Al fine di garantire per quanto possibile che i funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali dell'Unione dispongano di un potere d'acquisto equivalente indipendentemente dalla sede di servizio, i coefficienti correttori sono attualizzati una volta all'anno sulla base delle norme di cui all'allegato XI dello statuto. La Commissione pubblica gli importi aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, a fini informativi.
Al fine di stabilire le equivalenze di potere d'acquisto delle retribuzioni fra Bruxelles e le altre sedi di servizio, Eurostat calcola le parità economiche. Il coefficiente correttore è il fattore risultante dalla divisione del valore della parità economica per il tasso di cambio. I tassi di cambio utilizzati sono fissati conformemente alle modalità di applicazione del bilancio generale dell'UE e sono quelli in vigore alla data d'applicazione dei coefficienti correttori.
3.4.Attualizzazione intermedia delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che prestano servizio nell'UE (articolo 65, paragrafo 2, dello statuto)
L'articolo 65, paragrafo 2, prevede che, in caso di variazione sensibile del costo della vita, gli importi di cui all'articolo 65, paragrafo 1, e i coefficienti correttori di cui all'articolo 64 siano attualizzati ai sensi dell'allegato XI. La Commissione pubblica a scopo informativo gli importi aggiornati e i coefficienti correttori nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'allegato XI dello Statuto, viene effettuata un'attualizzazione intermedia delle retribuzioni e delle pensioni con effetto al 1° gennaio in caso di variazione sensibile del costo della vita tra giugno e dicembre (con riferimento alla soglia di sensibilità di cui all'articolo 6 dell'allegato XI dello statuto) e tenendo debitamente conto del prevedibile andamento del potere d'acquisto durante il periodo di riferimento annuale in corso. Le attualizzazioni intermedie sono prese in considerazione al momento dell'attualizzazione annuale delle retribuzioni.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 dell'allegato XI dello statuto, se la soglia di sensibilità viene raggiunta o superata per il Belgio e il Lussemburgo, la retribuzione viene attualizzata per tutte le sedi di servizio (comprese Bruxelles e Lussemburgo). Se tale soglia di sensibilità non viene raggiunta per Bruxelles e Lussemburgo, l'attualizzazione intermedia riguarda solo le sedi in cui tale soglia viene raggiunta o superata.
Ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato XI dello statuto, il valore dell'attualizzazione intermedia è uguale all'indice comune moltiplicato, se del caso, per la metà della previsione dell'indicatore specifico se quest'ultimo è negativo.
I coefficienti correttori sono pari al rapporto fra la parità economica pertinente e il tasso di cambio previsto all'articolo 63 dello statuto, moltiplicato, qualora nel Belgio e in Lussemburgo non si raggiunga la soglia di sensibilità, per il valore dell'attualizzazione.
3.5.Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto)
Oltre all'attualizzazione annuale delle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi a norma dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto (si veda il punto 3.3), qualora, nel caso di un determinato paese, la variazione del costo della vita, rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente, risulti superiore al 5 % dopo l'ultima attualizzazione, viene effettuata un'attualizzazione intermedia del coefficiente correttore secondo la procedura di cui all'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto.
Al fine di stabilire le equivalenze di potere d'acquisto delle retribuzioni fra Bruxelles e le altre sedi di servizio, Eurostat calcola le parità economiche. Il coefficiente correttore è il fattore risultante dalla divisione del valore della parità economica per il tasso di cambio. I tassi di cambio utilizzati sono fissati conformemente alle modalità di applicazione del bilancio generale dell'UE e sono quelli in vigore alla data d'applicazione dei coefficienti correttori.
4.Attualizzazione del 2019 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati
La Commissione prende atto delle diverse attualizzazioni delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che vengono effettuate ai sensi dell'allegato XI dello statuto nel periodo di riferimento di dodici mesi fino al 1° luglio 2019 e che hanno luogo prima della fine del 2019. Tali attualizzazioni, elencate di seguito al punto 4, si basano su dati statistici elaborati dall'Istituto statistico dell'Unione europea d'intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri che rispecchiano la situazione degli Stati membri al 1° luglio 2019.
4.1.Attualizzazione del 2019 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto)
In conformità dell'articolo 1 dell'allegato XI dello statuto, Eurostat ha elaborato una relazione sulla variazione del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo, sulle variazioni del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali e sulle parità economiche da cui derivano i vari coefficienti correttori.
Per il periodo di riferimento, l'andamento medio del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali misurato mediante l'indicatore specifico è pari a + 0,5 %.
Per il periodo di riferimento, la variazione del costo della vita nel Belgio e nel Lussemburgo misurata dall'indice comune calcolato da Eurostat è pari a + 1,5 %. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato XI dello statuto, il valore dell'attualizzazione si ottiene moltiplicando l'indicatore specifico per l'indice comune calcolato da Eurostat. L'attualizzazione per le retribuzioni e le pensioni in Belgio e in Lussemburgo è quindi pari a 2 %. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato XI dello statuto, non si applica alcun coefficiente correttore per il Belgio e per il Lussemburgo.
L'indicatore specifico globale (+ 0,5 %) è al di sopra della soglia necessaria per far scattare la clausola di moderazione (limite inferiore del + 2 %), che, quindi, non si applica.
Dato che l'evoluzione prevista del PIL in termini reali è positiva (1,1 %), la clausola di eccezione non si applica.
Pertanto, la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2019, nella serie C della GU gli importi aggiornati di cui all'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2019 alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, come illustrato nell'allegato I della presente relazione.
4.2.Attualizzazione del 2019 dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 64, secondo comma)
In conformità dell'articolo 1 dell'allegato XI dello statuto, Eurostat ha elaborato una relazione sulla variazione del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo, sulle variazioni del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali e sulle parità economiche da cui derivano i vari coefficienti correttori.
Fuori dal Belgio e dal Lussemburgo, l'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni è il risultato del prodotto dell'adeguamento per il Belgio e il Lussemburgo e della variazione dei coefficienti correttori e del tasso di cambio.
I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni, alle pensioni e al trasferimento di una parte della retribuzione sono stati calcolati da Eurostat come segue.
4.1.1.Coefficienti correttori per il personale fuori dal Belgio e dal Lussemburgo
Di concerto con gli istituti statistici nazionali, Eurostat ha calcolato le parità economiche che determinano al 1° luglio 2019 le equivalenze di potere di acquisto delle retribuzioni tra Bruxelles e le altre sedi di servizio.
I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni corrisposte ai funzionari e agli altri agenti in servizio negli Stati membri diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati in base al rapporto fra tali parità economiche e i tassi di cambio applicabili al 1° luglio 2019.
Pertanto la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2019, nella serie C della GU i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2019 alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, come illustrato nell'allegato I della presente relazione.
4.1.2.Coefficienti correttori per le PENSIONI corrisposte fuori dal Belgio e dal Lussemburgo e coefficienti correttori per i TRASFERIMENTI
D'intesa con gli istituti statistici nazionali, Eurostat ha calcolato le parità economiche che determinano al 1° luglio 2019 le equivalenze di potere di acquisto delle pensioni tra il Belgio e gli altri paesi di residenza.
I coefficienti correttori calcolati per le pensioni delle persone residenti in paesi diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati dal rapporto fra tali parità economiche e i tassi di cambio applicabili al 1° luglio 2019. A norma dell'articolo 20 dell'allegato XIII dello statuto, i coefficienti correttori si applicano solo alla parte della pensione corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1° maggio 2004.
A norma dell'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto, tali coefficienti si applicano direttamente ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti.
Pertanto la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2019, nella serie C della GU i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2019 alle pensioni versate fuori dal Belgio e dal Lussemburgo e i coefficienti correttori per i trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, come illustrato nell'allegato I della presente relazione.
4.3.Attualizzazione del 2019 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto)
Dalle statistiche di cui dispone la Commissione risulta un elenco di 145 sedi di servizio. Tuttavia, non sono state presentate parità economiche per sedi in cui i dati non erano disponibili o erano inaffidabili a causa di instabilità locale o per altre ragioni.
I coefficienti correttori per tutte le sedi di servizio al di fuori dell'UE sono stati calcolati al 1° luglio 2019. L'attualizzazione annuale ha fissato i coefficienti correttori ricavati sulla base delle parità comunicate da Eurostat per il 1° luglio 2019.
Pertanto la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2019, nella serie C della GU i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2019 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi, come illustrato nell'allegato II della presente relazione.
4.4.Attualizzazione intermedia del 2019 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che prestano servizio nell'UE (articolo 65, paragrafo 2, dello statuto)
In conformità dell'articolo 4 dell'allegato XI dello statuto, le retribuzioni e le pensioni nelle sedi in cui si è registrata una variazione sensibile del costo della vita hanno dovuto essere attualizzate.
Eurostat ha calcolato, di concerto con gli istituti nazionali di statistica, che la variazione del costo della vita per il Belgio e il Lussemburgo, misurata mediante l'indice comune, per il periodo da giugno 2018 a dicembre 2018 è stata pari a 0,8 %.
L'andamento del costo della vita fuori dal Belgio e dal Lussemburgo durante il periodo di riferimento è stato misurato attraverso gli indici impliciti calcolati da Eurostat. Tali indici sono stati ottenuti moltiplicando l'indice comune per la variazione della parità economica.
La soglia di sensibilità per una variazione rilevante del costo della vita corrisponde a una percentuale del 6 % per un periodo di dodici mesi (3 % per un periodo di sei mesi).
Poiché l'indice comune sul periodo di riferimento (giugno 2018 - dicembre 2018) è stato di 100,8 (vale a dire + 0,8 %), questa variazione rimane entro la soglia stabilita (± 3,0 %). Di conseguenza, non era necessaria un'attualizzazione intermedia delle retribuzioni nominali e delle pensioni dei funzionari europei e in Belgio e in Lussemburgo.
I coefficienti correttori equivalgono al rapporto fra la parità economica pertinente e il tasso di cambio, eventualmente moltiplicato per il valore dell'attualizzazione intermedia, ove per Bruxelles e Lussemburgo la soglia di sensibilità non venga raggiunta.
Eurostat ha calcolato, d'intesa con gli istituti statistici nazionali che non esiste alcun posto di lavoro all'interno dell'UE che ha un indice dei prezzi implicito che superi la soglia stabilita per il periodo. Di conseguenza, non era necessaria un'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea.
Analogamente, Eurostat ha calcolato, d'intesa con gli istituti statistici nazionali che nessuno Stato membro dell'UE aveva un indice dei prezzi implicito che superasse la soglia per il periodo. Di conseguenza, non è stata necessaria un'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori calcolati da Eurostat per le pensioni in questi paesi.
Pertanto non è stata necessaria la pubblicazione, da parte della Commissione, nella serie C della GU dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2019 alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che prestano servizio all'interno dell'UE.
4.5.Attualizzazione intermedia del 2019 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto)
4.1.3.Per il periodo agosto 2018 – gennaio 2019
Secondo i dati statistici di cui dispone la Commissione, la variazione del costo della vita, rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente, è risultata per taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data (1° luglio 2018) in cui sono stati da ultimo fissati i coefficienti applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.
Ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto, in tal caso si è dovuto procedere a un'attualizzazione intermedia del coefficiente correttore secondo la procedura di cui all'allegato XI dello statuto.
L'attualizzazione intermedia ha fissato i coefficienti correttori ricavati dalle parità comunicate da Eurostat rispettivamente per il 1° agosto, il 1° settembre, il 1° ottobre, il 1° novembre, il 1° dicembre 2018 e il 1° gennaio 2019.
Pertanto, il 18 giugno 2019 la Commissione ha pubblicato nella serie C della GU sei tabelle mensili che precisano i paesi interessati, i rispettivi coefficienti correttori e le date di applicazione per ciascuno di essi.
4.1.4.Per il periodo febbraio 2019 – giugno 2019
Secondo i dati statistici di cui dispone la Commissione, la variazione del costo della vita rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente è risultata per taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui sono stati da ultimo fissati i coefficienti applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'UE che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.
Ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto, in tal caso si è dovuto procedere a un'attualizzazione intermedia del coefficiente correttore secondo la procedura di cui all'allegato XI dello statuto.
L'attualizzazione intermedia ha fissato coefficienti correttori ricavati dalle parità comunicate da Eurostat rispettivamente per il 1° febbraio, il 1° marzo, il 1° aprile, il 1° maggio e il 1° giugno 2019.
Pertanto, alla fine del 2019 la Commissione pubblicherà nella serie C della GU cinque tabelle mensili che precisano i paesi interessati, i rispettivi coefficienti correttori e le date di applicazione per ciascuno di essi, come indicato nell'allegato III della presente relazione.
5.Incidenza di bilancio delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati
La presente sezione fornisce una stima dettagliata dell'incidenza di bilancio delle attualizzazioni relative alle retribuzioni e pensioni del personale dell'UE nel 2019.
5.1.Attualizzazione del 2019 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto)
L'attualizzazione degli importi di cui all'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto ha un'incidenza finanziaria su tutte le linee di bilancio relative alle spese per il personale in tutte le istituzioni e agenzie.
in milioni di EUR
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Rubrica V
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Altre rubriche (da I a IV)
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Anno
2019
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Anno
2020
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Anni successivi
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Anno
2019
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Anno
2020
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Anni successivi
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Incidenza prevista sulle spese
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+ 66,1
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+ 132,1
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+ 132,1
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+ 17,6
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+ 35,3
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+ 35,3
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Incidenza prevista sulle entrate
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+ 8,7
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+ 17,4
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+ 17,4
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+ 3,0
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+ 6,0
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+ 6,0
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5.2.Attualizzazione del 2019 dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che prestano servizio nell'UE (articolo 64, secondo comma, e articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII)
L'attualizzazione con effetto al 1° luglio 2019 dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni del personale dell'UE negli Stati membri, ma fuori da Bruxelles e Lussemburgo, ha un'incidenza finanziaria su varie linee di bilancio collegate alle spese per il personale.
in milioni di EUR
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Rubrica V
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Altre rubriche (da I a IV)
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Anno
2019
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Anno
2020
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Anni successivi
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Anno
2019
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Anno
2020
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Anni successivi
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Incidenza prevista sulle spese
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+ 1,6
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+ 3,2
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+ 3,2
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+ 1,5
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+ 3,0
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+ 3,0
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5.3.Attualizzazione del 2019 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto)
L'attualizzazione annuale con effetto al 1° luglio 2019 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni del personale UE che presta servizio nei paesi terzi ha un'incidenza finanziaria su diverse linee di bilancio relative alle spese per il personale nell'ambito della rubrica V.
in milioni di EUR
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Rubrica V
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Anno
2019
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Anno
2020
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Anni successivi
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Incidenza prevista sulle spese
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+ 0,2
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+ 0,4
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+ 0,4
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5.4.Attualizzazione intermedia del 2019 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto)
5.1.1.Per il periodo agosto 2018 – gennaio 2019
L'attualizzazione intermedia con effetto al 1° agosto 2018, 1° settembre 2018, 1° ottobre 2018, 1° novembre 2018, 1° dicembre 2018 e 1° gennaio 2019 di alcuni coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni del personale UE che presta servizio nei paesi terzi ha un'incidenza finanziaria su diverse linee di bilancio relative alle spese per il personale nell'ambito della rubrica V.
in milioni di EUR
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Rubrica V
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Anno
2019
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Anno
2020
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Anni successivi
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Incidenza prevista sulle spese
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- 0,3
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- 0,6
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- 0,6
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5.1.2.Per il periodo febbraio 2019 – giugno 2019
L'attualizzazione intermedia con effetto al 1° febbario 2019, 1° marzo 2019, 1° aprile 2019, 1° maggio 2019 e 1° giugno 2019 di alcuni coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni del personale UE che presta servizio nei paesi terzi ha un'incidenza finanziaria su diverse linee di bilancio relative alle spese per il personale nell'ambito della rubrica V.
in milioni di EUR
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Rubrica V
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Anno
2019
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Anno
2020
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Anni successivi
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Incidenza prevista sulle spese
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+ 0,01
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+ 0,02
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+ 0,02
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Allegati:
(1)Progetto di pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'UE — Attualizzazione del 2019 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati
(2)Progetto di pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea — Attualizzazione del 2019 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi
(3)Progetto di pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea — Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio in paesi terzi per il periodo febbraio 2019 – giugno 2019