25.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 386/1


RELAZIONE DI ATTIVITÀ DEL COMITATO DI VIGILANZA DELL’OLAF — 2016

(2018/C 386/01)

Membri del Comitato di vigilanza dell’OLAF

Tuomas PÖYSTI, membro e presidente del comitato fino al 12 luglio 2016

 

Revisore generale della Finlandia fino al 1o ottobre 2015, poi sottosegretario di Stato, Finlandia

Johan DENOLF, membro del comitato fino al 22 gennaio 2016, presidente ad interim 13 luglio 2016 — 6 settembre 2016

 

Commissario capo della Polizia federale,

 

membro dell'Unità di informazione finanziaria (UIF), Belgio

Colette DRINAN, membro del comitato dal 13 luglio 2016, presidente dal 7 settembre 2016

 

Direttore della revisione, ufficio del controllore e revisore generale, Irlanda

Herbert BÖSCH, membro del comitato fino al 12 luglio 2016,

 

Ex deputato del Parlamento europeo,

 

ex presidente della Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo, controllore della città di Bregenz, Austria

Catherine PIGNON, membro del comitato fino al 22 gennaio 2017

 

Procuratore capo presso la Corte d’appello di Angers e poi di Bordeaux, presidente del Collegio dei procuratori generali, Francia

Dimitrios ZIMIANITIS, membro del comitato fino al 22 gennaio 2017

 

Procuratore presso la Corte d'appello di Atene, Grecia, procuratore delegato del pubblico ministero di Atene presso il Tribunale di primo grado

Grażyna STRONIKOWSKA, membro del comitato dal 13 luglio 2016,

 

Procuratore presso la Procura generale, Varsavia, Polonia

PREFAZIONE DELLA PRESIDENTE

In veste di presidente del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), sono lieta di presentare la relazione annuale del nostro comitato in conformità con l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. Sono subentrata al sig. Pöysti, la cui sostituzione, al pari di quella del sig. Bösch con la sig.ra Stronikowsk, intende garantire il rinnovo scaglionato previsto dal regolamento.

Il comitato di vigilanza, in qualità di organo di controllo indipendente di alto livello, contribuisce allo Stato di diritto e all'efficienza ed efficacia della lotta dell'Unione europea contro frodi, irregolarità gravi e altre attività illegali. Il comitato presenta pareri e relazioni sulla base dell'analisi delle informazioni ricevute dal direttore generale dell'OLAF. I pareri possono contenere raccomandazioni rivolte al direttore generale dell'OLAF. Il comitato di vigilanza controlla regolarmente l'esecuzione della funzione di indagine da parte dell'OLAF al fine di rafforzare l'indipendenza dell'OLAF nell'esercizio effettivo delle sue competenze.

Questa è la quinta e ultima relazione di attività del comitato di vigilanza nella sua composizione attuale. Essa riguarda le attività del comitato fino al 22 gennaio 2017 e presenta una panoramica delle attività di controllo, alcune delle quali hanno portato alla pubblicazione di pareri o relazioni nel corso del 2016. Trattandosi della relazione finale del comitato nominato nel gennaio 2012, la relazione comprende vasti capitoli sulle riflessioni del comitato in merito alla durata delle indagini e all'applicazione delle garanzie procedurali nelle indagini dell'OLAF.

Nel 2016, il lavoro del comitato si è concentrato sulla valutazione dell'indipendenza investigativa e sull'immunità del Direttore generale dell'OLAF, sugli indicatori di rendimento dell'Ufficio presentati dall'OLAF nella sua relazione di attività del 2015, sul controllo qualitativo e quantitativo della durata delle indagini, sul seguito delle raccomandazioni disciplinari, sul seguito dato alle raccomandazioni dell'OLAF e sull'attuazione delle raccomandazioni del comitato da parte del Direttore generale dell'OLAF.

Il comitato è stato sostenuto dalle istituzioni europee che hanno modificato il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 garantendo l'autonomia finanziaria del comitato e l'indipendenza funzionale del suo segretariato. Le suddette istituzioni hanno altresì formulato il parere congiunto dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea su tre aspetti della relazione tra l'OLAF e il suo comitato di vigilanza. Ciò ha contribuito ad apportare maggiore chiarezza al quadro giuridico e a rafforzare l'indipendenza del comitato.

Il comitato di vigilanza si adopera per rafforzare l'obbligo di render conto e migliorare la trasparenza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Il comitato apprezza in modo particolare il lavoro svolto dal personale dell'OLAF nell'esercizio della sua importante missione.

Bruxelles, 20 gennaio 2017

Colette DRINAN

Presidente, comitato di vigilanza dell'OLAF

INDICE

MANDATO 4
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PER LE FUNZIONI DI VIGILANZA 5
VALUTAZIONE DELL'INDIPENDENZA DEL DIRETTORE GENERALE 6
GARANZIE PROCEDURALI E DIRITTI FONDAMENTALI NELLE INDAGINI DELL'OLAF 7
controllo ed esame della legalità 7
Denunce contro le indagini dell’OLAF 7
Agenzia per i diritti fondamentali 7
DURATA DELLE INDAGINI DELL'OLAF 8
Indagini di durata superiore a dodici mesi 8
Durata del trattamento delle informazioni prima dell'apertura di un'indagine 9
Analisi quantitativa di 477 relazioni su indagini di durata superiore a dodici mesi 9
PRIORITÀ DELLA POLITICA IN MATERIA DI INDAGINI PER L'ANNO 2017 10
SEGUITO DELLE RACCOMANDAZIONI DELL'OLAF 10
Raccomandazioni disciplinari 10
Raccomandazioni giudiziarie 11
Raccomandazioni finanziarie 13
Raccomandazioni amministrative 13
PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2017 13
RELAZIONE ANNUALE DI ATTIVITÀ DELL'OLAF PER IL 2015 14
SEGUITO DATO DALL'OLAF ALLE RACCOMANDAZIONI DEL COMITATO DI VIGILANZA 15
GOVERNANCE DEL COMITATO DI VIGILANZA 15
Riunioni con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’UE 15
Metodi di lavoro e trasparenza 15
Modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativamente al segretariato del comitato di vigilanza 16
Questioni di bilancio 16
QUADRO LEGISLATIVO 16
Valutazione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 16
Proposta di istituzione della Procura europea 17
ALLEGATO 18

MANDATO

Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013:

Il comitato di vigilanza controlla regolarmente l'esecuzione della funzione di indagine da parte dell'Ufficio al fine di rafforzare l'indipendenza dell'Ufficio nell'esercizio effettivo delle competenze conferitegli in virtù del presente regolamento.

Il comitato di vigilanza sorveglia, in particolare, gli sviluppi relativi all'applicazione delle garanzie procedurali e alla durata delle indagini, alla luce delle informazioni fornite dal direttore generale conformemente all'articolo 7, paragrafo 8.

La missione del comitato di vigilanza dell'OLAF, delineata nel regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), consiste nel rafforzare l'indipendenza dell'OLAF nell'esercizio effettivo delle competenze conferitegli (2). Per consentirgli di assolvere tale missione, il legislatore dell'UE ha affidato al comitato di vigilanza un triplice ruolo:

il comitato di vigilanza è l'organo di vigilanza e il garante dell'indipendenza dell'OLAF; controlla regolarmente l'esecuzione da parte dell'OLAF della funzione di indagine e sorveglia, in particolare, gli sviluppi relativi all'applicazione delle garanzie procedurali e alla durata delle indagini.

Il comitato di vigilanza svolge anche un ruolo consultivo prestando assistenza al direttore generale nell'assolvimento delle sue responsabilità:

comunicandogli i risultati del controllo effettuato dal comitato di vigilanza sull'esecuzione della funzione di indagine dell'OLAF, sull'applicazione delle garanzie procedurali e sulla durata delle indagini nonché, ove necessario, formulando opportune raccomandazioni;

sottoponendogli pareri, comprese raccomandazioni ove opportuno, in merito, tra l'altro, alle risorse necessarie per svolgere la funzione di indagine dell'Ufficio, alle priorità dell'OLAF in materia di indagini e alla durata delle indagini;

presentando le proprie osservazioni (comprese raccomandazioni ove opportuno) sugli orientamenti sulle procedure di indagine (nonché su eventuali loro modifiche) adottati dal direttore generale conformemente all'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento.

Il comitato di vigilanza è un interlocutore delle istituzioni dell'UE alle quali riferisce in merito alle proprie attività, su richiesta delle quali può presentare pareri e con le quali procede a uno scambio di opinioni a livello politico, mettendo a loro disposizione competenze preziose basate sull'esperienza acquisita nell'attività di controllo.

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PER LE FUNZIONI DI VIGILANZA

Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013:

Il comitato di vigilanza controlla regolarmente l'esecuzione della funzione di indagine da parte dell'Ufficio […]

Articolo 4 della decisione della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode:

[…] Il comitato [di vigilanza] esercita un controllo regolare sull'esercizio della funzione d'indagine dell'Ufficio.

1.

Nella relazione di attività del 2015 il comitato ha insistito sull'urgenza della questione dell'accesso limitato alle informazioni dell'OLAF. Il problema sussisteva ancora nel 2016 compromettendo quindi l'efficacia del ruolo di vigilanza del comitato.

2.

Il problema principale risiede nella fondamentale divergenza di vedute tra il comitato di vigilanza e il direttore generale dell'OLAF in termini di percezione del ruolo del comitato. Il direttore generale sembra ritenere che il ruolo principale del comitato sia quello di contribuire alla sua indipendenza e controllare i dati statistici a livello generale. Il comitato insiste sul proprio ruolo di vigilanza ritenendo di essere l'unico organismo capace di garantire che l'OLAF svolga la propria funzione d'indagine nel rispetto dell'obbligo di render conto. Dal punto di vista del direttore generale dell'OLAF, il comitato di vigilanza dovrebbe operare solamente sulla base delle informazioni che il direttore generale decide di fornirgli. Il comitato, dal canto suo, ritiene di dover disporre di un accesso indipendente alle informazioni al fine di garantire un controllo oggettivo.

3.

Nel 2016, il comitato non è riuscito ad accedere ad alcun fascicolo di singoli casi richiesto; gli è stato invece consegnato un campione di fascicoli selezionato dall'OLAF. È risultato difficile, inoltre, accedere alle informazioni in altri ambiti, comprese le denunce e le richieste di accesso ai documenti da parte di terzi e i dettagli delle azioni avviate dall'OLAF in risposta alle raccomandazioni del comitato. Il comitato ha osservato altresì che le relazioni presentate dall'OLAF sui casi di durata superiore a dodici mesi non erano abbastanza dettagliate da consentire un controllo efficace.

4.

Alla luce di queste difficoltà, sia il comitato di vigilanza che il direttore generale dell'OLAF hanno chiesto al Vicepresidente della Commissione di invitare i servizi giuridici della Commissione, del Parlamento e del Consiglio a formulare un parere congiunto su tre aspetti della relazione tra l'OLAF e il comitato. Il parere è stato formulato il 5 settembre 2016.

5.

Il comitato osserva che i tre servizi giuridici hanno convenuto con la posizione del comitato in merito agli obblighi di informazione del direttore generale dell'OLAF e all'accesso del comitato ai fascicoli dell'OLAF, anche per quanto riguarda i casi archiviati o in corso.

6.

Di conseguenza, chiarendo e confermando gli obblighi di informazione dell'OLAF nei confronti del comitato di vigilanza, il parere congiunto dovrebbe facilitare al comitato l'adempimento della sua funzione di controllo. Inoltre, servirà anche come orientamento per l'adozione del nuovo regolamento interno del comitato di vigilanza e la decisione riguardante la necessità di elaborare modalità di lavoro tra il comitato di vigilanza e l'OLAF.

VALUTAZIONE DELL'INDIPENDENZA DEL DIRETTORE GENERALE

Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013:

Il comitato di vigilanza controlla regolarmente l'esecuzione della funzione di indagine da parte dell'Ufficio al fine di rafforzare l'indipendenza dell'Ufficio nell'esercizio effettivo delle competenze conferitegli in virtù del presente regolamento.

Articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013:

Il comitato di vigilanza adotta almeno una relazione sulle attività per anno, riguardante in particolare la valutazione dell'indipendenza dell'Ufficio, l'applicazione delle garanzie procedurali e la durata delle indagini. Tali relazioni sono trasmesse al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

Articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013:

Il direttore generale non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo nell'adempimento delle sue funzioni relative all'avvio ed allo svolgimento delle indagini esterne ed interne o alla stesura delle relative relazioni. Qualora il direttore generale ritenga che una misura adottata dalla Commissione comprometta la sua indipendenza, ne informa immediatamente il comitato di vigilanza e decide se presentare o meno ricorso contro la Commissione davanti alla Corte di giustizia.

Articolo 17, paragrafo 9, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013:

Prima di irrogare una sanzione disciplinare nei confronti del direttore generale, la Commissione consulta il comitato di vigilanza.

7.

Il 2 marzo 2016, la Commissione (3) ha parzialmente revocato l'immunità giurisdizionale del direttore generale dell'OLAF in risposta a una richiesta delle autorità giudiziarie belghe. Il 14 marzo 2016 il direttore generale dell'OLAF ha informato (4) il comitato di vigilanza, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, di ritenere che la decisione della Commissione del 2 marzo compromettesse la sua indipendenza.

8.

Malgrado le richieste indirizzate sia alla Commissione che al direttore generale dell'OLAF, il comitato di vigilanza non ha ricevuto copia della decisione della Commissione. Inoltre, il comitato non ha visionato le argomentazioni dettagliate inviate da entrambe le parti al Tribunale della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), dinanzi al quale il direttore generale ha presentato un ricorso di annullamento della decisione della Commissione.

9.

Il comitato di vigilanza ha preso atto dell'ordinanza del presidente del Tribunale del 20 luglio 2016 sulla domanda di provvedimenti provvisori in questa causa (5), resa pubblica. L'ordinanza ha respinto una seconda istanza presentata dal direttore generale dell'OLAF in cui si richiedeva al presidente del Tribunale la sospensione della decisione della Commissione per motivi d'urgenza, al fine di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile alla sua indipendenza e all'indipendenza e al corretto funzionamento dell'OLAF.

10.

Il ricorso principale presentato dal direttore generale dinanzi la Corte, volto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione, è ancora pendente. Pertanto, in questo momento il comitato non è in grado di formulare un parere definitivo sul possibile impatto della revoca dell'immunità del direttore generale sull'indipendenza dell'OLAF. Il comitato seguirà da vicino i futuri sviluppi in considerazione del fatto che i principi di presunzione d'innocenza, imparzialità, indipendenza e buona governance e le questioni relative all'impunità e alla responsabilità rappresentano elementi fondamentali di questa situazione senza precedenti.

11.

Il comitato di vigilanza ha rilevato che a norma dell'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, la Commissione consulta il comitato di vigilanza prima di irrogare una sanzione disciplinare nei confronti del direttore generale. Tale requisito non è stato previsto per la situazione in cui la Commissione decide di revocare l'immunità del direttore generale.

12.

La Commissione ha consigliato al direttore generale dell'OLAF di valutare l'adozione di misure operative atte a mitigare possibili conflitti di interesse, o una percezione di conflitti di interesse, che possono insorgere nelle interazioni con le autorità giudiziarie belghe (6). Nello specifico, l'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2003 definisce la portata di tali misure. Il comitato non è stato informato di alcuna misura di questo tipo.

GARANZIE PROCEDURALI E DIRITTI FONDAMENTALI NELLE INDAGINI DELL'OLAF

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013:

Il comitato di vigilanza sorveglia, in particolare, gli sviluppi relativi all'applicazione delle garanzie procedurali (…).

Articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013:

Il direttore generale predispone una procedura consultiva e di controllo interna, compreso un controllo di legalità, riguardante tra l'altro il rispetto delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali delle persone interessate (…).

13.

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, il comitato di vigilanza ha il mandato esplicito di sorvegliare, in particolare, l'applicazione delle garanzie procedurali alla luce delle informazioni fornite dal direttore generale dell'OLAF. Il comitato ha affrontato la questione in varie occasioni, nei pareri, nelle relazioni speciali e nelle relazioni di attività. Un riepilogo non esaustivo del lavoro svolto dal comitato uscente tra il 2012 e il 2016 è stato raccolto in un compendio (7). In esso sono trattati tre ambiti fondamentali, approfonditi di seguito.

Controllo ed esame della legalità

14.

Nel suo parere n. 2/2015, il comitato di vigilanza ha analizzato il controllo e l'esame della legalità svolti nel corso delle attività d'indagine dell'OLAF, concentrandosi sul rispetto delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali.

15.

In particolare, il comitato ha raccomandato all'OLAF di sviluppare le migliori prassi per i revisori in ordine alla verifica del rispetto delle garanzie procedurali e della durata proporzionata delle indagini.

16.

Il comitato ha raccomandato altresì al direttore generale dell'OLAF di adottare un piano comprendente azioni specifiche al fine di rafforzare in modo efficace il meccanismo consultivo e di controllo interno previsto dal regolamento. Si è ancora in attesa dell'adozione di tale piano.

Denunce contro le indagini dell'OLAF

17.

Nel suo parere n. 2/2013 il comitato ha esaminato i possibili mezzi di ricorso delle persone interessate dalle indagini dell'OLAF, relativamente a eventuali violazioni dei loro diritti e delle garanzie procedurali. Il comitato è giunto alla conclusione che queste persone non disponevano di mezzi di ricorso sufficienti e immediati per rimediare a potenziali violazioni attraverso un meccanismo esterno o interno.

18.

Pertanto, il comitato ha raccomandato al direttore generale dell'OLAF di redigere e pubblicare una procedura interna di questo tipo dopo aver consultato il comitato sui dettagli, e di riferire periodicamente al comitato in merito alle denunce ricevute dall'OLAF e al seguito dato loro.

19.

Tuttavia, il comitato non ha ricevuto una relazione dettagliata sulle denunce presentate contro le attività dell'OLAF e riguardanti i diritti fondamentali e le garanzie procedurali delle persone interessate dalle indagini, comprese le denunce note all'OLAF e presentate presso altre istanze o organismi.

Agenzia per i diritti fondamentali

20.

Nel 2016, il comitato di vigilanza ha avviato uno scambio di vedute con l'Agenzia per i diritti umani, avente sede a Vienna, abilitata a fornire competenze tecniche e consulenze agli Stati membri, alle istituzioni e agli organismi dell'UE.

21.

Il comitato di vigilanza ha individuato alcuni ambiti, quali la proposta legislativa sulla Procura europea, in cui un'eventuale consultazione tra l'OLAF e l'Agenzia avrebbe potuto comportare un miglioramento del livello di protezione dei diritti fondamentali delle persone interessate dalle indagini (coinvolte o meno).

22.

Pertanto, il comitato di vigilanza ritiene che per l'OLAF sarebbe utile stabilire un contatto con l'Agenzia per avviare una cooperazione formalizzata volta in particolar modo a sottoporre le procedure dell'Ufficio al controllo dell'Agenzia sotto il profilo dei diritti fondamentali.

DURATA DELLE INDAGINI DELL'OLAF

Articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013:

Se un'indagine non può essere chiusa entro dodici mesi dal suo avvio, il direttore generale, allo scadere di tale periodo di dodici mesi e successivamente ogni sei mesi, riferisce al comitato di vigilanza, indicando i motivi e le misure correttive previste al fine di accelerare l'indagine.

Indagini di durata superiore a dodici mesi

23.

Nel 2016, il comitato di vigilanza ha analizzato 477 relazioni relative alle 377 indagini di durata superiore a dodici mesi segnalate dal direttore generale dell'OLAF. 274 casi erano stati chiusi mentre 103 erano ancora aperti. Nel luglio 2016, su richiesta del comitato di vigilanza, il direttore generale dell'OLAF ha fornito dati statistici integrativi riguardanti tali relazioni per consentire al comitato una migliore individuazione delle tendenze e delle caratteristiche generali.

Durata delle indagini dall'adozione della decisione di apertura del caso: campione di 377 casi, luglio 2016

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24.

Nel suo piano di gestione annuale il direttore generale dell'OLAF ha stabilito un parametro di riferimento di venti mesi per la durata delle indagini (il regolamento prevede un parametro di riferimento di dodici mesi). Il campione comprendeva 42 casi (11 %) di durata inferiore a venti mesi e 335 casi (89 %) di durata superiore a venti mesi, 157 dei quali (47 %) di durata superiore a 30 mesi.

25.

L'analisi dei dati forniti nel luglio 2016 rivela che un sottoinsieme consistente, 28 casi, derivava da un'operazione aggregata del 2 febbraio 2012, quando nello stesso giorno erano stati aperti 423 casi (8). Il comitato di vigilanza è del parere che questi 28 casi dovrebbero essere oggetto di particolare controllo da parte dell'OLAF per evitare che la gestione dei casi ereditati dai sistemi passati ostacoli il suo operato.

Durata del trattamento delle informazioni prima dell'apertura di un'indagine

26.

L'OLAF misura la durata delle indagini a partire dalla decisione di avviare un'indagine. Poiché, tuttavia, tali decisioni sono precedute da un periodo di valutazione delle informazioni comunicate, il comitato di vigilanza ha ritenuto importante esaminare anche la durata del trattamento delle informazioni a partire dalla data in cui l'OLAF le ha ricevute fino all'apertura o all'archiviazione del caso.

27.

Il direttore generale dell'OLAF ha stabilito un termine indicativo di due mesi per la valutazione. Al comitato non è però chiaro se tale termine venga calcolato dal momento in cui le informazioni pervengono all'OLAF, dalla creazione del numero del caso, dall'assegnazione delle informazioni ricevute a un funzionario incaricato della selezione («selettore») oppure dalla prima azione effettuata da quest'ultimo relativamente al caso. L'OLAF ha informato il comitato dell'esistenza di strumenti di controllo atti a evitare «punti morti» nel trattamento delle informazioni.

28.

Il comitato di vigilanza prenderà in considerazione l'ipotesi di esaminare più da vicino questi strumenti di controllo nonché i dati relativi alla durata del trattamento delle informazioni ricevute.

Analisi quantitativa di 477 relazioni su indagini di durata superiore a dodici mesi

29.

Il comitato di vigilanza ha condotto un'analisi approfondita di 477 relazioni su indagini di durata superiore a dodici mesi (9) con il proposito di valutare in particolare:

il numero di casi in cui la relazione dell'OLAF comprende ragioni oggettivamente fondate per non concludere l'indagine e misure correttive per accelerare l'indagine;

il numero di casi nei quali si è registrata un'evoluzione rispetto alla situazione descritta nel parere n. 4/2014 del comitato di vigilanza (10);

il numero di casi per i quali la misura correttiva è adeguata alla luce della ragione addotta per il mancato completamento dell'indagine e/o è conforme al parere citato.

30.

In poco più della metà dei casi non c'era motivo di non concludere le indagini oppure le motivazioni addotte sono state ritenute insufficienti. La mancanza di particolari utili nella relazione non ha consentito di verificare più dettagliatamente queste informazioni.

31.

In un numero consistente di relazioni, il comitato di vigilanza ha ravvisato l'assenza dell'indicazione di misure correttive oppure motivi di preoccupazione circa l'adeguatezza di tali misure.

32.

In numerose relazioni il comitato ha constatato che le misure correttive adottate dal direttore generale dell'OLAF per accelerare le indagini, o il testo riportato, non erano in linea con le raccomandazioni formulate nel suo parere n. 4/2014.

33.

Di conseguenza, il comitato ha concluso che le pratiche dell'OLAF non hanno registrato alcuno sviluppo significativo. Pur avendo consolidato il ruolo di controllo del comitato relativamente alla durata delle indagini dell'OLAF, il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 non può garantire che le indagini si svolgano senza soluzione di continuità e senza indebiti ritardi tenuto conto delle circostanze e della complessità dei casi. Questa situazione rappresenta motivo di preoccupazione soprattutto per le indagini di durata maggiore.

PRIORITÀ DELLA POLITICA IN MATERIA DI INDAGINI PER L'ANNO 2017

Articolo 17, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013:

Il direttore generale stabilisce ogni anno, nell'ambito del piano di gestione annuale, le priorità della politica dell'Ufficio in materia di indagini e le trasmette, prima della pubblicazione, al comitato di vigilanza.

Articolo 5, paragrafo 1: la decisione del direttore generale di avviare o no un'indagine tiene conto delle priorità della politica dell'Ufficio in materia di indagini e del relativo piano di gestione annuale.

34.

Il 22 dicembre 2016 il comitato di vigilanza ha ricevuto il progetto delle priorità della politica dell'OLAF in materia di indagini per il 2017. Il comitato è stato invitato a formulare le proprie osservazioni entro il 13 gennaio 2017. Le priorità della politica in materia di indagini per il 2017 non differiscono in modo sostanziale da quelle per il 2014, il 2015 e il 2016.

35.

Il comitato è in attesa dei dettagli della valutazione, da parte dell'OLAF, dell'impatto delle priorità della politica in materia di indagini per il 2016.

SEGUITO DELLE RACCOMANDAZIONI DELL'OLAF

Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013:

Il direttore generale informa periodicamente il comitato di vigilanza:

a)

dei casi in cui le raccomandazioni formulate dal direttore generale non siano state seguite;

b)

dei casi in cui le informazioni siano state trasmesse alle autorità giudiziarie degli Stati membri;

36.

Dopo la chiusura di un'indagine dell'OLAF, una relazione finale che stabilisce i fatti (contenente elementi probatori giustificativi e un elenco completo degli elementi registrati nel fascicolo) nonché eventuali raccomandazioni formulate dal direttore generale dell'OLAF, dovrebbero essere inviate alle autorità competenti degli Stati membri oppure alle istituzioni e agli organismi dell'UE responsabili per le successive azioni.

37.

Il direttore generale dell'OLAF formula quattro tipi di raccomandazioni: amministrative (impermeabilità alle frodi di appalti, convenzioni di sovvenzione, legislazione e prassi amministrativa), finanziarie (recupero degli importi indebitamente spesi), giudiziarie (procedimenti penali delle autorità nazionali) e disciplinari (procedure disciplinari da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE).

38.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 5, il direttore generale informa periodicamente il comitato di vigilanza dei casi in cui le proprie raccomandazioni non siano state seguite.

39.

A maggio e giugno 2016 il direttore generale dell'OLAF ha inviato al comitato di vigilanza un aggiornamento (11) in cui sono riassunte le risposte ricevute dalle autorità competenti fino al 29 febbraio 2016 in relazione alle raccomandazioni formulate dall'OLAF a partire dal 1o ottobre 2013 che non sono state seguite.

Raccomandazioni disciplinari

40.

L'OLAF riferisce (12) di aver formulato 55 raccomandazioni disciplinari a partire dal 1o gennaio 2013 (24 raccomandazioni nel 2013, 15 nel 2014 e 16 nel 2015).

41.

Dal 1o ottobre 2013 l'OLAF ha riferito al comitato di vigilanza che otto raccomandazioni disciplinari non sono state seguite dalle autorità destinatarie investite di poteri disciplinari. Non avendo riscontrato ulteriori dettagli nella relazione, il comitato ha basato le seguenti osservazioni sulla sintesi delle informazioni fornite dal direttore generale dell'OLAF.

42.

In due casi le autorità hanno constatato che i fatti non erano stati sufficientemente accertati dalle attività di indagine svolte. In uno dei casi le autorità non hanno considerato i fatti accertati dall'OLAF sufficientemente gravi da giustificare l'avvio di una procedura disciplinare. In due casi, le autorità hanno deciso di non intraprendere alcuna azione disciplinare dopo aver sottoposto i fatti accertati dall'OLAF a una nuova valutazione. Una delle autorità ha affermato che la natura dei fatti accertati non comportava responsabilità disciplinari.

43.

Il comitato di vigilanza ha iniziato ad analizzare il seguito dato alle raccomandazioni disciplinari. Durante il periodo oggetto della relazione, il relatore responsabile dell'analisi delle raccomandazioni finanziarie, amministrative e disciplinari dell'OLAF ha svolto attività esplorative volte a definire la portata di un possibile parere o relazione. L'analisi iniziale delle raccomandazioni è stata condotta sulla base di un campione fornito dall'OLAF. Detta analisi è stata integrata da contatti bilaterali con la commissione disciplinare interna della Commissione e dalla presentazione di un questionario alle parti interessate dell'OLAF. Numerose agenzie di regolamentazione, istituzioni e organismi dell'UE hanno risposto fornendo preziosissime informazioni. Malgrado ciò, il Segretario generale (13) della Commissione europea si è rifiutato di rispondere al questionario del comitato di vigilanza e di divulgare qualsiasi informazione invitando il comitato, in due occasioni, a lavorare esclusivamente sulla base delle informazioni fornite dal direttore generale dell'OLAF.

44.

Pertanto, il comitato di vigilanza non dispone di sufficienti informazioni qualitative per controllare l'utilità delle raccomandazioni disciplinari dell'OLAF. Inoltre, il comitato non dispone di abbastanza informazioni quantitative per valutare la percentuale di raccomandazioni seguite rispetto al numero totale di raccomandazioni disciplinari formulate dato che le informazioni disponibili non fanno riferimento allo stesso periodo.

Raccomandazioni giudiziarie

45.

Il comitato di vigilanza ha svolto un lavoro supplementare sul seguito dato alle raccomandazioni giudiziarie e al controllo effettuato dall'OLAF in questo ambito. L'OLAF ha tenuto numerose riunioni di lavoro a tal fine fornendo la documentazione relativa alle misure adottate per migliorare il controllo nonché la qualità delle raccomandazioni giudiziarie.

46.

Nel 2012, l'OLAF ha istituito un sistema di raccolta delle informazioni dagli Stati membri nonché orientamenti in materia di controllo, rendendo possibile seguire le decisioni in materia di archiviazione o procedimento giudiziario prese dalle autorità giudiziarie nazionali a seguito della trasmissione delle raccomandazioni dell'OLAF. Il comitato desidera riconoscere l'ingente sforzo a carico dell'OLAF per raccogliere queste informazioni.

47.

L'OLAF riferisce (14) di aver formulato 284 raccomandazioni rivolte alle autorità giudiziarie dal 1o gennaio 2013 (85 raccomandazioni nel 2013, 101 nel 2014 e 98 nel 2015).

48.

Secondo le informazioni fornite dal direttore generale dell'OLAF, 18 raccomandazioni trasmesse alle autorità giudiziarie nazionali non sono state attuate tra ottobre 2013 e febbraio 2016 (15).

49.

Le ragioni addotte per la mancata attuazione delle raccomandazioni ricevute da parte delle autorità giudiziarie erano le seguenti:

a)

13 raccomandazioni non hanno potuto essere prese in considerazione o attuate per mancanza di prove o, in un caso, per insufficienza di prove;

b)

3 raccomandazioni non hanno potuto essere prese in considerazione o attuate a causa della scadenza del termine di prescrizione;

c)

2 raccomandazioni non hanno potuto essere prese in considerazione o attuate dato che i fatti presunti non erano considerati illeciti penali.

50.

Tuttavia, il comitato di vigilanza ricorda che l'OLAF riferisce che, delle 317 raccomandazioni trasmesse alle autorità giudiziarie dal 2008, 168 hanno portato all'archiviazione delle informazioni o non sono state seguite da azioni.

51.

Il comitato di vigilanza non può trarre alcuna conclusione senza i dati corrispondenti ai periodi di riferimento individuati dall'OLAF.

52.

Il comitato non dispone di sufficienti informazioni sostanziali per valutare la percentuale di raccomandazioni seguite rispetto al numero totale di raccomandazioni giudiziarie formulate; tali informazioni agevolerebbero la valutazione dell'efficacia delle indagini dell'OLAF. Il comitato avrebbe bisogno di ricevere almeno:

a)

la relazione finale trasmessa all'autorità giudiziaria nazionale;

b)

la risposta inviata all'OLAF dall'autorità giudiziaria nazionale.

53.

Pertanto, il comitato di vigilanza ritiene che le informazioni trasmesse dall'OLAF non siano sufficienti ai fini dell'adempimento degli obblighi del direttore generale dell'OLAF previsti dall'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

54.

L'esame delle ragioni addotte riguardo alle decisioni di archiviazione adottate dagli Stati membri (16) e comunicate dall'OLAF indica che le due ragioni principali per l'archiviazione sono state:

a)

la mancanza o l'insufficienza di prove nel 50 % delle archiviazioni;

b)

l'assenza di illecito penale nel 33 % delle archiviazioni.

55.

L'OLAF si è detto preoccupato di constatare «una tendenza tra alcuni pubblici ministeri nazionali a non riconoscere lo stesso livello di priorità ai casi che ledono gli interessi dello Stato o dell'UE» (17) . L'OLAF ha condotto un'analisi dalla quale emerge che le prove raccolte nell'ambito delle sue indagini amministrative non sono direttamente riconosciute dagli Stati membri, specialmente nello svolgimento o nella riapertura di indagini di ampio raggio di carattere transnazionale.

56.

Il comitato non è stato informato alla fine dell'attuale periodo di riferimento dell'analisi effettuata dall'OLAF a sostegno delle sue constatazioni e, in particolare, del contenuto dei lavori svolti nei gruppi di lavoro con gli Stati membri in questo ambito. Il comitato osserva che la riforma del regolamento del 2013 ha potenziato e chiarito i poteri di indagine dell'OLAF per quanto riguarda la raccolta di prove materiali.

57.

In seguito alle riunioni di lavoro e a discussioni di merito con l'OLAF, il comitato ha individuato una serie di questioni che necessitano di un'analisi approfondita:

consolidare le competenze dell'OLAF riguardo ai diritti procedurali nei singoli Stati membri (18);

potenziare l'assistenza prestata dall'OLAF agli Stati membri dopo la trasmissione delle sue indagini;

garantire una cooperazione più stretta e tempestiva con le autorità di contrasto degli Stati membri, ad esempio grazie a squadre investigative comuni;

riesaminare l'applicazione da parte dell'OLAF delle disposizioni che autorizzano la trasmissione delle informazioni alle autorità giudiziarie laddove la raccolta di prove necessiti di un rapido ricorso ai poteri giudiziari.

58.

Nella sua risposta alla richiesta del comitato di vigilanza di informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni giudiziarie dell'OLAF, il direttore generale dell'OLAF ha dichiarato di aver costituito un gruppo di lavoro per trattare tale richiesta e di attenderne i risultati per il mese di maggio [2016]. Ha aggiunto che il personale dell'OLAF avrebbe dovuto contattare il segretariato del comitato di vigilanza per ottenere chiarimenti in merito ad alcune di queste richieste (19). Al termine dell'attuale periodo di riferimento, il comitato di vigilanza non ha ancora ricevuto i risultati dei lavori condotti dall'OLAF.

Raccomandazioni finanziarie

59.

L'OLAF riferisce (20) di aver formulato 706 raccomandazioni finanziarie a partire dal 1o gennaio 2013 (233 raccomandazioni nel 2013, 253 nel 2014 e 220 nel 2015).

60.

Secondo le informazioni fornite dal direttore generale nel maggio e nel giugno 2016, cinque raccomandazioni finanziarie, formulate tra ottobre 2013 e febbraio 2016, non sono state attuate dalle autorità competenti responsabili della gestione dei fondi dell'UE. Non è ravvisabile un motivo chiaro del perché le raccomandazioni non siano state seguite. Le ragioni variano da motivazioni insufficienti all'assenza di un diritto legale al recupero fino a irregolarità non comprovate o non lesive dei fondi dell'UE.

61.

Un indicatore importante per le raccomandazioni finanziarie è rappresentato dalla quota effettivamente recuperata rispetto all'importo di cui si raccomanda il recupero. Prima del 2012 l'OLAF collegava gli importi recuperati all'anno in cui la raccomandazione era stata formulata, il che consentiva di utilizzare il tasso di recupero come indicatore di risultato. Dal 2012 non è più possibile calcolare il tasso di recupero. Ciò sarebbe di particolare utilità soprattutto quando la stima dalle autorità competenti riguardo all'importo da recuperare differisce da quella dell'OLAF. In seguito alle discussioni con il comitato, l'OLAF si è impegnato a procedere a una valutazione interna al fine di perfezionare la stesura delle sue raccomandazioni finanziarie. Il risultato sono state le Istruzioni per la stesura delle raccomandazioni finanziarie e delle relative sezioni della relazione finale dell'OLAF formulate il 7 ottobre 2016 dal direttore generale dell'OLAF.

62.

Inoltre, il comitato di vigilanza constata che l'OLAF sta portando avanti una valutazione interna dell'operazione di controllo finanziario e che detta valutazione comprende soluzioni alternative per misurare l'efficacia delle raccomandazioni finanziarie dell'Ufficio. In sostanza, il direttore generale dell'OLAF intende chiedere ai destinatari delle sue raccomandazioni finanziarie di comunicare gli importi che hanno accettato di recuperare.

Raccomandazioni amministrative

63.

A partire dal 1o gennaio 2013 l'OLAF riferisce (21) di aver formulato 69 raccomandazioni amministrative (11 nel 2013, 28 nel 2014 e 30 nel 2015).

64.

Tuttavia, il direttore generale dell'OLAF non ha riferito in merito alle raccomandazioni amministrative da lui formulate e alle quali i destinatari non hanno dato seguito, dato che è non tenuto a farlo. Ciononostante, il comitato di vigilanza ritiene che questa informazione sarebbe utile.

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2017

Articolo 6, paragrafo 2, della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, come modificata dalla decisione 2013/478/UE del 27 settembre 2013:

2.   II direttore generale, sentito il comitato di vigilanza, comunica tempestivamente al direttore generale del bilancio un progetto preliminare di bilancio da iscrivere nell'allegato relativo all'Ufficio della sezione del bilancio generale dell'Unione europea riguardante la Commissione.

Articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013:

Il comitato di vigilanza sottopone al direttore generale pareri, comprese raccomandazioni ove opportuno, in merito, tra l'altro, alle risorse necessarie per svolgere la funzione di indagine dell'Ufficio, […]

65.

Il comitato di vigilanza ha sostenuto il progetto preliminare di bilancio dell'OLAF per l'esercizio 2017 a condizione che le sue raccomandazioni e osservazioni siano tenute debitamente in considerazione nel bilancio dell'OLAF per l'esercizio 2018, che il comitato esaminerà nel suo parere annuale.

66.

Il comitato è dell'avviso che le risorse dell'OLAF andrebbero concentrate sulla sua attività principale, vale a dire indagare su attività illecite, gravi irregolarità e frodi, violazione dei doveri professionali e altri elementi pregiudizievoli per gli interessi dell'UE. Tuttavia, in base alle osservazioni dell'OLAF, il comitato conviene che, ai fini di salvaguardare l'indipendenza dell'OLAF, alcune risorse di sostegno, limitate e motivate, siano conservate in seno all'Ufficio.

67.

Per quanto concerne il personale incaricato delle indagini, il comitato prende atto delle spiegazioni fornite a giustificazione di un organico di 171 persone impegnate nel campo delle indagini: «Oltre al personale con mansione di “investigatore”, il dato comprende altro personale incaricato delle indagini, quali “selettori-incaricati dei casi” o “analisti di intelligence”. Anche i capi settore e i vice capi delle unità investigative fanno parte del personale incaricato delle indagini malgrado le diverse denominazioni delle funzioni».

68.

Gli esperti giuridici interni contribuiscono a potenziare la capacità dell'OLAF di applicare correttamente il diritto nazionale e sviluppare le competenze a livello UE nella lotta antifrode. Pertanto, l'OLAF dovrebbe continuare ad assumere personale dell'UE con qualifiche giuridiche certificate nelle rispettive lingue. Il comitato ritiene che non sia possibile compensare la carenza di esperti giuridici nazionali interni attraverso la formazione interna destinata a persone prive di qualifiche giuridiche o una documentazione di supporto limitata, quali i «Country-mini-profiles» disponibili sull'intranet dell'OLAF e riesaminati dal comitato. Al riguardo, il comitato accoglie con favore i concorsi specialistici in corso.

RELAZIONE ANNUALE DI ATTIVITÀ DELL'OLAF PER IL 2015

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013:

Il comitato di vigilanza controlla regolarmente l'esecuzione della funzione di indagine da parte dell'Ufficio al fine di rafforzare l'indipendenza dell'Ufficio nell'esercizio effettivo delle competenze conferitegli in virtù del presente regolamento.

69.

Il comitato di vigilanza riconosce che l'OLAF ha migliorato la presentazione della propria relazione e della relazione annuale di attività in termini di leggibilità, chiarezza dell'esposizione nonché dei grafici e delle cifre fornite, tenendo conto delle raccomandazioni del comitato di vigilanza. Nello specifico, il comitato accoglie con favore l'indicazione, nella relazione dell'OLAF per il 2015, della «durata media delle sole indagini chiuse», che conferma l'impostazione adottata nella relazione dell'OLAF del 2014.

70.

Il comitato ha individuato le modalità per migliorare le relazioni sulla durata delle indagini. L'assenza di dati in materia di riesame e controllo della durata delle indagini desta preoccupazione. Inoltre, il comitato vorrebbe una giustificazione motivata dell'uso del parametro di riferimento di venti mesi.

71.

Le informazioni comunicate dall'OLAF riguardo alle denunce connesse alla protezione dei diritti fondamentali non sono complete. L'OLAF riferisce al comitato soltanto in merito alle denunce presentate conformemente a una procedura pubblicata su un sito web. Il comitato ha rilevato l'esistenza di altre denunce che potrebbero avere un legame con la protezione dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali. Il comitato ritiene importante che l'informazione sulle denunce sia esauriente dato il suo ruolo in questo campo.

72.

Le informazioni sull'attuazione delle raccomandazioni del comitato di vigilanza comunicate dal direttore generale dell'OLAF non corrispondono alla valutazione del comitato. Quest'ultimo esprime preoccupazione per la mancanza di informazioni sufficienti trasmesse dal direttore generale dell'OLAF al riguardo.

SEGUITO DATO DALL'OLAF ALLE RACCOMANDAZIONI DEL COMITATO DI VIGILANZA

Articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013:

Il comitato di vigilanza sottopone al direttore generale pareri, comprese raccomandazioni ove opportuno, in merito, tra l'altro, alle risorse necessarie per svolgere la funzione di indagine dell'Ufficio, alle priorità dell'Ufficio in materia di indagini e alla durata delle indagini. Tali pareri possono essere presentati di propria iniziativa, su richiesta del direttore generale o su richiesta di un'istituzione, organo o organismo, senza tuttavia interferire con lo svolgimento delle indagini in corso.

73.

Durante il periodo oggetto della presente relazione, il comitato di vigilanza ha verificato i progressi compiuti dall'OLAF in relazione a 26 sue raccomandazioni. L'allegato contiene i dettagli delle raccomandazioni specifiche e un aggiornamento dello stato di ciascuna di esse.

74.

Il comitato di vigilanza classifica come «altamente prioritarie» le raccomandazioni legate ai diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, agli obblighi normativi dell'OLAF e alla salvaguardia dell'indipendenza dell'OLAF.

75.

Il direttore generale dell'OLAF si è detto d'accordo sull'elenco di raccomandazioni da seguire e non ha disapprovato formalmente il contenuto di alcuna delle 26 raccomandazioni formulate. Tuttavia, ha sottoposto soltanto 15 di queste a un'autovalutazione (22). Secondo le informazioni disponibili, il comitato di vigilanza ha valutato il livello di attuazione delle raccomandazioni nel seguente modo: 3 attuate, 1 parzialmente attuata, 11 non attuate, 7 situazione non nota (23), 4 obsolete.

76.

Riguardo ai futuri pareri, il comitato di vigilanza chiederà che il direttore generale dell'OLAF si impegni formalmente ad adottare provvedimenti in risposta alle raccomandazioni. Il comitato non seguirà alcuna raccomandazione per la quale un siffatto impegno non venga assunto con la motivazione che la raccomandazione non è stata accettata.

77.

Le informazioni comunicate dal direttore generale dell'OLAF non riflettono la situazione attuale delle raccomandazioni del comitato di vigilanza. Il comitato nutre preoccupazioni in merito alla mancata attuazione delle sue cinque raccomandazioni «altamente prioritarie» e alla mancanza di informazioni sufficienti da parte del direttore generale dell'OLAF.

GOVERNANCE DEL COMITATO DI VIGILANZA

Riunioni con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE

78.

Il comitato di vigilanza ha contribuito attivamente allo scambio di opinioni con le istituzioni come previsto dall'articolo 16 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, ha periodicamente tenuto riunioni con il vicepresidente della Commissione competente dell'OLAF, il Parlamento europeo (la commissione per il controllo dei bilanci) e il gruppo antifrode del Consiglio e ha prestato loro assistenza tecnica.

79.

Il comitato di vigilanza continua a impegnarsi con altre parti interessate quali la Corte dei conti europea, il Mediatore europeo e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

Metodi di lavoro e trasparenza

80.

Nel 2016 il comitato di vigilanza ha tenuto undici riunioni plenarie. Il presidente, i relatori e il personale del segretariato del comitato si sono inoltre incontrati periodicamente per lavorare su questioni specifiche. Per ogni questione di maggiore rilevanza il comitato ha nominato un relatore. I relatori hanno lavorato con il segretariato per redigere i progetti di relazione, i pareri o i documenti da discutere nelle riunioni plenarie. Si sono incontrati altresì con la direzione e il personale dell'OLAF in sede di redazione dei pareri e delle relazioni del comitato.

81.

I pareri del comitato di vigilanza sono sempre stati ampiamente discussi con l'OLAF prima di essere completati. Nel 2016 il comitato si è consultato con l'OLAF e ha sviluppato le proprie procedure di adozione di pareri e relazioni. Al fine di garantire la massima trasparenza del proprio operato, il comitato ha deciso di pubblicare i documenti non riservati di interesse pubblico sul proprio sito web http://europa.eu/supervisory-committee-olaf/).

Modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativamente al segretariato del comitato di vigilanza

82.

Il segretariato del comitato di vigilanza è composto da avvocati e assistenti che assicurano il controllo giornaliero delle attività di indagine dell'OLAF e assistono i membri del comitato nello svolgimento dei loro compiti. Il segretariato riceve le informazioni destinate al comitato, sulla base delle quali esegue un primo esame. Il segretariato è anche responsabile della consulenza legale per i membri del comitato. Nel 2016 il segretariato aveva complessivamente otto posti.

83.

Il segretariato del comitato di vigilanza svolge un ruolo fondamentale assistendo in modo leale ed efficiente il comitato nell'adempimento delle sue funzioni di controllo. Tuttavia, durante il periodo di riferimento, a livello amministrativo il personale del segretariato è rimasto subordinato al direttore generale dell'OLAF (segnatamente in termini di formazione, valutazione, avanzamento di carriera e promozione).

84.

A seguito della modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 (24), a partire dal 1o gennaio 2017 il segretariato del comitato è assicurato direttamente dalla Commissione, indipendentemente dall'OLAF e in stretta collaborazione con il comitato.

Questioni di bilancio

85.

Nel 2016 il bilancio di 200 000 EUR del comitato è stato trasferito dall'OLAF alla Commissione europea per garantire l'indipendenza del comitato dall'OLAF.

86.

Su richiesta del comitato di vigilanza, il servizio di audit interno della Commissione europea ha elaborato una relazione sulla governance, la pianificazione, il controllo e l'attuazione della linea di bilancio del comitato di vigilanza dell'OLAF. Il comitato di vigilanza accoglie con favore la relazione di audit considerandola uno strumento prezioso per una gestione del proprio bilancio migliore e più in linea con le prassi dei servizi della Commissione. Varie raccomandazioni formulate dal servizio di audit interno sono già state attuate e integrate nella gestione quotidiana del bilancio del comitato di vigilanza.

QUADRO LEGISLATIVO

Valutazione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013:

Entro il 2 ottobre 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione è accompagnata da un parere del comitato di vigilanza e specifica se è necessario modificare il presente regolamento.

87.

La tabella di marcia della Commissione europea per la valutazione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 (25) individua le questioni più importanti da affrontare in termini di efficacia, efficienza, pertinenza e coerenza. Gli aspetti della valutazione relativi alla governance comprenderanno le mansioni di controllo del comitato di vigilanza. La valutazione riguarderà il periodo dal 1o ottobre 2013, data di entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

88.

Il comitato di vigilanza ha avviato il proprio processo di valutazione dell'applicazione del regolamento, che si fonderà sui risultati dell'analisi, del controllo e del seguito, da parte del comitato, delle attività di indagine dell'OLAF.

89.

Durante il periodo di riferimento alcuni membri del comitato sono stati invitati da consulenti della Commissione a colloqui individuali per contribuire alla valutazione del regolamento. Questi hanno accettato di partecipare soltanto al termine del proprio mandato per evitare un potenziale conflitto di ruoli.

Proposta di istituzione della Procura europea

90.

L'adozione del regolamento sulla Procura europea (EPPO) è stato inserito nel programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 come una priorità per i colegislatori.

91.

È probabile che l'istituzione della Procura europea incida sul lavoro e sulle risorse dell'OLAF e, di conseguenza, sul ruolo di controllo del comitato di vigilanza. Ciò potrebbe richiedere un'ulteriore revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. Sin dall'inizio del progetto il comitato ha seguito con costanza gli sviluppi più rilevanti e continuerà a farlo in futuro.

(1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(2)  Articolo 15.

(3)  Decisione della Commissione C(2016) 1449 final.

(4)  Ares(2016)1280862.

(5)  Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 luglio 2016 — Direttore generale dell'OLAF/Commissione nella Causa T-251/16R.

(6)  Ares(2016)6451016 del 16 novembre 2016.

(7)  Cfr. il compendio sul sito web del comitato di vigilanza dell'OLAF.

(8)  Cfr. Relazione n. 3/2014 del comitato di vigilanza sull'Apertura di casi presso l'OLAF nel 2012.

(9)  L'OLAF ha assicurato al comitato di vigilanza anche l'accesso a un campione di 62 casi di durata superiore a dodici mesi. Il comitato ha adottato una griglia di analisi e l'analisi di tali casi è ancora in corso.

(10)  Nel suo parere n. 4/2014 «Controllo della durata delle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode» il comitato ha raccomandato, tra l'altro, all'OLAF di: 1) integrare il contenuto delle relazioni sulle indagini in corso da oltre dodici mesi con informazioni concrete relative al caso, al fine di consentire al comitato di vigilanza di comprendere il contesto e lo stato di avanzamento delle indagini; 2) meglio comprovare le informazioni concrete relative alle ragioni per cui le indagini sono in corso da oltre dodici mesi e 3) meglio comprovare le informazioni relative alle misure correttive per accelerare le indagini.

(11)  Ares(2016)2867755 del 20 giugno 2016 e Ares(2016)2336179 del 19 maggio 2016.

(12)  Relazione operativa dell'OLAF del 2015, cfr. figura 12 «raccomandazioni formulate» a pagina 20 e figura 24 «azioni intraprese dalle autorità aventi potere di nomina a seguito delle raccomandazioni disciplinari dell'OLAF formulate tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015» a pagina 30.

(13)  Cfr. le note Ares(2016)2996187 del 28 giugno 2016 e Ares(2016)6032504 del 20 ottobre 2016 firmate dal Segretario generale della Commissione europea.

(14)  Relazione operativa dell'OLAF del 2015, cfr. figura 12 «raccomandazioni formulate» a pagina 20 e figura 24 «azioni intraprese dalle autorità aventi potere di nomina a seguito delle raccomandazioni disciplinari dell'OLAF formulate tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015» a pagina 30.

(15)  La relazione presentata comprende anche 14 casi di raccomandazioni giudiziarie con esito negativo, 9 delle quali a causa di mancanza di prove.

(16)  L'analisi specifica è stata realizzata negli anni 2012 e 2013.

(17)  Relazione annuale del 2015.

(18)  Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 sottolinea esplicitamente quanto sia importante per l'OLAF conoscere a fondo le legislazioni nazionali degli Stati membri ai quali trasmette le relazioni di indagine. Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013: «Nel redigere dette relazioni e raccomandazioni si tiene conto del diritto nazionale dello Stato membro interessato».

(19)  Ares(2016)980350 — 25 febbraio 2016.

(20)  Relazione operativa dell'OLAF del 2015, cfr. figura 12 «raccomandazioni formulate» a pagina 20 e figura 24 «azioni intraprese dalle autorità aventi potere di nomina a seguito delle raccomandazioni disciplinari dell'OLAF formulate tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015» a pagina 30.

(21)  Relazione operativa dell'OLAF del 2015, cfr. figura 12 «raccomandazioni formulate» a pagina 20.

(22)  Nota ARES(2016)222388 del 15 gennaio 2016 nella quale il direttore generale dell'OLAF stabilisce che «l'OLAF considera attuate 11 delle 15 raccomandazioni e una non applicabile. È in corso l'attuazione di tre raccomandazioni connesse con le discussioni sulle modalità di lavoro tra l'OLAF e il comitato di vigilanza».

(23)  Il direttore generale dell'OLAF non ha fornito alcuna informazione al comitato relativamente a 11 delle 26 raccomandazioni formulate nel parere n. 2/2015 sul controllo e sull'esame di legalità all'interno dell'OLAF e nel parere n. 3/2015 sul progetto delle priorità della politica in materia di indagini per il 2016.

(24)  Regolamento (UE, Euratom) 2016/2030 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda il segretariato del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Il regolamento è applicabile dal 1o gennaio 2017.

(25)  Cfr. http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_olaf_001_evaluation_of_regulation_883_2013_en.pdf


ALLEGATO

SEGUITO DATO DALL'OLAF ALLE RACCOMANDAZIONI DEL COMITATO DI VIGILANZA

PRIORITÀ

RACCOMANDAZIONI DEL COMITATO DI VIGILANZA

AUTOVALUTAZIONE DELL'OLAF

VALUTAZIONE FINALE DEL COMITATO DI VIGILANZA

 

Parere n. 3/2014 sul progetto preliminare di bilancio dell'OLAF per l'esercizio 2015

i)

L'OLAF dovrebbe presentare informazioni più dettagliate sull'assegnazione delle risorse ai settori prioritari.

Attuata

NON ATTUATA

 

ii)

L'OLAF dovrebbe proseguire i lavori per sviluppare una strategia esemplare in materia di risorse umane e informare periodicamente il comitato di vigilanza sui progressi compiuti.

Attuata

ATTUATA

 

iii)

Il direttore generale dell'OLAF dovrebbe delegare, nei limiti del possibile, al capo del segretariato i poteri dei funzionari aventi poteri di nomina e dell'ordinatore per quanto riguarda il personale e il bilancio del segretariato del comitato di vigilanza.

Attuata

OBSOLETA

 

iv)

Le modifiche relative al personale e al bilancio del segretariato del comitato di vigilanza devono essere soggette al consenso del comitato di vigilanza.

Attuata

OBSOLETA

 

v)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della decisione della Commissione del 28 aprile 1999, l'OLAF deve trasmettere il parere all'autorità di bilancio.

Non applicabile

NON ATTUATA

ALTA

Parere n. 4/2014 sul controllo della durata delle indagini svolte dall'OLAF

L'OLAF dovrebbe migliorare le informazioni trasmesse al comitato di vigilanza ai fini del controllo della durata delle indagini, onde consentire al comitato di svolgere in modo efficace ed efficiente la propria funzione di controllo e, pertanto, adempiere il proprio obbligo di riferire alle istituzioni dell'UE. Inoltre, l'OLAF dovrebbe ottimizzare l'uso degli strumenti che ha posto in essere per la gestione della durata delle indagini. Nel farlo l'OLAF dovrebbe:

1)

integrare il contenuto delle relazioni sulle indagini in corso da oltre dodici mesi con informazioni concrete relative al caso, al fine di consentire al comitato di vigilanza di comprendere il contesto e lo stato di avanzamento delle indagini.

Per attuare questa raccomandazione il comitato di vigilanza propone che le relazioni contengano informazioni quali la base giuridica per l'apertura delle indagini, una breve descrizione dell'indagine (accusa, categoria della fonte delle informazioni, tipo di frode o irregolarità, settore interessato, istituzione, organo od organismo dell'UE o Stato membro interessato, legislazione che sarebbe stata violata, stima dell'incidenza finanziaria, ove possibile), le principali attività di indagine svolte o da svolgere e la loro cronologia e le questioni relative ai termini di prescrizione.

In corso

NON ATTUATA

 

2)

Meglio comprovare le informazioni concrete relative alle ragioni per cui le indagini sono in corso da oltre dodici mesi.

Per attuare questa raccomandazione il comitato di vigilanza propone all'OLAF di inserire nelle relazioni sulle indagini in corso da oltre dodici mesi categorie e sottocategorie di ragioni predefinite non esaustive a spiegazione del mancato completamento delle indagini entro dodici mesi, corredate di informazioni specifiche relative al caso. L'OLAF potrebbe fornire altresì orientamenti e/o formazione agli investigatori.

In corso

PARZIALMENTE ATTUATA

 

3)

Meglio comprovare le informazioni relative alle misure correttive per accelerare le indagini.

In corso

NON ATTUATA

 

4)

Approfondire la riflessione sulle misure correttive per accelerare le indagini in corso da oltre dodici mesi e, in particolare, sviluppare strumenti che gli consentano di monitorare l'assegnazione delle risorse investigative in base alla stima del carico di lavoro.

Attuata

NON COMUNICATA

ALTA

5)

Esaminare e rafforzare il processo di verifica della continuità delle indagini svolte dall'unità «Indagine — Selezione e revisione».

Attuata

NON COMUNICATA

 

Parere n. 5/2014 sulla comunicazione esterna dell'OLAF in merito alla durata delle indagini

1)

A fini di trasparenza e comparabilità delle informazioni contenute nelle statistiche sulla durata media delle indagini, l'OLAF dovrebbe riferire sulla durata media delle indagini chiuse entro il periodo di riferimento.

Attuata

ATTUATA

 

2)

Qualsiasi operazione amministrativa una tantum avente un impatto sul calcolo della durata media delle indagini dovrebbe essere evidenziata, per motivi di trasparenza, nelle relazioni dell'OLAF.

Attuata

NON ATTUATA

ALTA

3)

Alla luce dei diritti fondamentali e dei principi di buona amministrazione, nella sua relazione annuale l'OLAF dovrebbe riferire in modo più trasparente sulla durata delle indagini in corso da più tempo.

Attuata

NON ATTUATA

 

Parere n. 1/2015 sul progetto preliminare di bilancio dell'OLAF per l'esercizio 2016

i)

Il direttore generale dell'OLAF continua a delegare, nei limiti del possibile, al capo del segretariato i poteri dei funzionari aventi poteri di nomina e dell'ordinatore per quanto riguarda il personale e il bilancio del segretariato del comitato di vigilanza.

Attuata

OBSOLETA

 

ii)

Le modifiche relative al personale e al bilancio del segretariato del comitato di vigilanza devono essere soggette al consenso del comitato di vigilanza.

Attuata

OBSOLETA

ALTA

Parere n. 2/2015 sul controllo e sull'esame di legalità all’interno dell'OLAF:

1)

Garantire all'unità «Indagine — Selezione e revisione» risorse umane sufficienti a coprire, in modo efficiente, le competenze giuridiche in materia di legislazioni nazionali di tutti gli Stati membri.

Non

comunicata

NON COMUNICATA

 

2)

Valutare la possibilità di modificare una serie di domande nei moduli di lavoro utilizzati dall'unità «Indagine — Selezione e revisione» al fine di raccogliere risposte esaurienti e fondate anche per quanto riguarda, se del caso, le circostanze del caso e le argomentazioni giuridiche.

Non

comunicata

NON COMUNICATA

 

3)

Registrare correttamente nei fascicoli i suggerimenti e le osservazioni dei revisori che possono determinare modifiche delle relazioni dell'OLAF.

Non

comunicata

NON COMUNICATA

 

4)

Garantire il seguito sistematico delle osservazioni dei revisori e informare questi ultimi degli opportuni riscontri in merito alla loro attuazione.

Non

comunicata

NON COMUNICATA

ALTA

5)

Sviluppare le migliori prassi dei revisori, soprattutto per quanto riguarda la verifica del rispetto delle garanzie procedurali e della durata proporzionata delle indagini:

garantire che i revisori controllino sistematicamente se i requisiti applicabili e le garanzie procedurali sono stati effettivamente rispettati e comprovino sufficientemente i propri pareri;

riflettere sulla necessità di fissare dei termini entro i quali l'unità «Indagine — Selezione e revisione» deve formulare i propri pareri a seguito di un'accurata analisi della durata media necessaria;

garantire un’approfondita verifica di conformità e maggiore coerenza dei pareri dell'unità «Indagine — Selezione e revisione» con i fascicoli esaminati, al fine di assicurare che detta unità rilevi, per quanto possibile, tutti i casi di eventuale non conformità con i requisiti di legge, comprese le garanzie procedurali;

effettuare un'analisi dei settori per i quali l'unità «Indagine — Selezione e revisione» ha individuato la necessità di miglioramenti e delle misure adottate sulla base dei risultati dell'esame;

procedere nello sviluppo e nel mantenimento di relazioni costruttive tra le unità investigative e l'unità «Indagine — Selezione e revisione».

Non

comunicata

NON COMUNICATA

 

6)

Il comitato di vigilanza invita il direttore generale dell’OLAF a valutare la possibilità di adottare, a tempo debito, un piano d’azione sulle raccomandazioni da attuare in futuro per rafforzare in modo efficace il meccanismo consultivo e di controllo interno previsto dal regolamento.

Non adottata

NON ATTUATA

 

Parere n. 3/2015 sul progetto delle priorità della politica in materia di indagini per il 2016

i)

L'OLAF dovrebbe stabilire le priorità della politica in materia di indagini sulla base di una valutazione d'impatto, della valutazione dell'attuazione delle precedenti priorità della politica in materia di indagini, della definizione di indicatori di risultato specifici e di un collegamento sistematico con le priorità di spesa dell'UE e le priorità strategiche dell'UE in materia di lotta contro la criminalità finanziaria.

Non

comunicata

NON ATTUATA

 

ii)

L'OLAF dovrebbe rivedere le proprie istruzioni e linee guida per i funzionari addetti alla selezione per tenere pienamente conto dell'importanza delle priorità della politica in materia di indagini nel processo di selezione dei casi. Questi orientamenti riveduti dovrebbero essere presentati al comitato di vigilanza prima dell’adozione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento.

Non

comunicata

NON ATTUATA

 

iii)

L'OLAF dovrebbe realizzare, al fine di stabilire le priorità della politica in materia di indagini per il 2017, una valutazione completa dell'impatto delle priorità della politica in materia di indagini degli anni passati, previa consultazione di tutti i portatori di interesse della Commissione, delle altre istituzioni, delle autorità competenti degli Stati membri e di terzi interessati.

Non

comunicata

NON ATTUATA

 

iv)

In sede di adozione delle priorità della politica in materia di indagini, l'OLAF dovrebbe organizzare una consultazione interservizi conformemente alle procedure della Commissione.

Non

comunicata

NON ATTUATA

 

v)

L'OLAF dovrebbe chiarire le priorità della politica in materia di indagini per il 2016 quando si riferisce alla produzione illecita «di tabacco» alla luce del contributo ricevuto dalla DG TAXUD.

Non

comunicata

ATTUATA