23.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 176/8


Risoluzione del Comitato europeo delle regioni in merito alla proposta, presentata dalla Commissione, di decisione del Consiglio sulla constatazione dell’esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia

(2018/C 176/03)

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,

vista la proposta della Commissione al Consiglio del 20 dicembre 2017, di adottare una decisione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea;

vista la propria risoluzione del 23 marzo 2017 sullo Stato di diritto nell’UE da un punto di vista locale e regionale;

visto il proprio parere del 12 febbraio 2015 sul tema Gli enti locali e regionali nella protezione multilivello dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell’Unione europea;

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia;

visto il parere adottato dalla commissione di Venezia nella sua assemblea plenaria dell’8 e 9 dicembre 2017 in merito al progetto di legge di modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura, al progetto di legge di modifica della legge sulla Corte suprema, proposti dal presidente della Polonia, e alla legge sull’organizzazione dei tribunali ordinari;

1.

ribadisce il proprio attaccamento all’insieme comune di valori fondamentali sui quali è fondata l’Unione europea, che comprendono il rispetto della democrazia e dello Stato di diritto, come sancito dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea (TUE), dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU);

2.

ritiene che questi valori costituiscano la base della fiducia reciproca tra gli Stati membri, tra questi ultimi e le istituzioni dell’UE, e tra tutti i livelli di governo;

3.

sottolinea che la maggior parte dei principi alla base dello Stato di diritto — legalità, rispetto dei diritti fondamentali, uguaglianza dinanzi alla legge, libertà di espressione e libertà di riunione, trasparenza, rendicontabilità, separazione dei poteri, processo democratico e pluralista di emanazione delle leggi, certezza del diritto, divieto di atti arbitrari da parte del potere esecutivo, indipendenza e imparzialità della magistratura e tutela giurisdizionale effettiva — rivestono rilevanza diretta e immediata per il funzionamento degli enti locali e regionali e costituiscono i presupposti di una loro partecipazione attiva al processo di integrazione europea;

4.

sostiene, pertanto, la proposta della Commissione al Consiglio, del 20 dicembre 2017, di adottare una decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, sulla base della valutazione secondo cui esiste un chiaro rischio di grave violazione dello Stato di diritto in Polonia;

5.

si attende che il governo polacco e la Commissione avviino entro il 20 marzo 2018 un dialogo costruttivo sulle modalità per affrontare la situazione, in particolare al fine di evitare ricadute dannose sul processo decisionale dell’UE, anche per quanto riguarda le proposte che saranno presentate dalla Commissione per il periodo di programmazione successivo al 2020;

6.

respinge ogni condizionalità politica ex post, che implicherebbe che gli enti locali e regionali potrebbero essere tenuti in ostaggio di politiche perseguite dai governi nazionali, tali da provocare una sospensione dei finanziamenti dell’UE alle città e alle regioni. La politica di coesione non può essere soggetta a condizionalità a livello europeo, il cui rispetto non dipende in alcun modo dagli enti locali e regionali e dagli altri beneficiari. Tuttavia richiama l’attenzione sulle disposizioni già contenute negli accordi di partenariato, che consentono la sospensione dei finanziamenti in caso di violazione dello Stato di diritto da parte degli enti locali e regionali. Esprime preoccupazione riguardo la conformità al principio di proporzionalità di eventuali condizionalità politiche riguardanti l’accesso ai finanziamenti dell’UE da parte delle città e delle regioni;

7.

sottolinea inoltre che una procedura di infrazione contro uno Stato membro dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea può portare quest’ultima a comminare ammende al governo centrale di tale Stato membro;

8.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione europea, al Parlamento europeo, alla presidenza bulgara del Consiglio dell’UE e al presidente del Consiglio europeo.

Bruxelles, 1o febbraio 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ