6.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 439/16


Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia

(2018/C 439/15)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia sono oggetto di sovvenzioni e causano pertanto un grave pregiudizio (2) all’industria dell’Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 22 ottobre 2018 dall’European Biodiesel Board («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di biodiesel.

Una versione consultabile della denuncia e l’analisi del livello di sostegno della denuncia da parte dei produttori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull’accesso a tale fascicolo per le parti interessate.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o da gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o incorporati in una miscela («il prodotto in esame»).

Le parti interessate che intendono fornire informazioni sulla definizione del prodotto devono farlo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso (3).

3.   Asserzione di sovvenzioni

Il prodotto che, secondo la denuncia, è oggetto di sovvenzioni è il prodotto in esame, originario dell’Indonesia («il paese interessato»), attualmente classificato con i codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516209821, 1516209829 e 1516209830), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518009121, 1518009129 e 1518009130), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518009921, 1518009929 e 1518009930), ex 2710 19 43 (codici TARIC 2710194321, 2710194329 e 2710194330), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710194621, 2710194629 e 2710194630), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710194721, 2710194729 e 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824999210, 3824999212 e 3824999220), 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826009011, 3826009019 e 3826009030). Questi codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

La Commissione ritiene che la denuncia contenga elementi di prova sufficienti del fatto che i produttori del prodotto in esame originario dell’Indonesia hanno beneficiato di una serie di sovvenzioni, sotto forma di contributi finanziari e/o di sostegno al reddito o ai prezzi, concesse dal governo indonesiano.

Le presunte pratiche di sovvenzione consistono, tra l’altro:

i)

nel trasferimento diretto di fondi, come le sovvenzioni dirette concesse mediante il fondo di sovvenzione Biodiesel Subsidy Fund o la concessione di finanziamenti all’esportazione e di garanzie a condizioni preferenziali da parte dell’Indonesia Eximbank e le sovvenzioni accordate all’industria dell’olio di palma che favoriscono i produttori di biodiesel;

ii)

nella rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse, come gli sgravi dell’imposta sul reddito per investimenti quotati, le sovvenzioni alla creazione di zone industriali, i benefici fiscali a favore dell’industria di punta, le agevolazioni relative ai dazi all’importazione e l’esenzione fiscale dall’IVA; e

iii)

nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato, come la fornitura di olio di palma (CPO).

Il denunciante sostiene inoltre che dette misure sono sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario del governo dell’Indonesia (compresi gli enti pubblici) e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto in esame. Esse sono presumibilmente limitate a particolari imprese, industrie o gruppi di imprese e/o condizionate all’andamento delle esportazioni e quindi sono specifiche e compensabili. In base a ciò, gli importi delle presunte sovvenzioni appaiono significativi per il paese interessato.

In conformità all’articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha elaborato una nota relativa alla sufficienza delle prove, contenente la valutazione di tutte le prove a sua disposizione e in base alle quali viene aperta la presente inchiesta. Tale nota è contenuta nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre pratiche di sovvenzione pertinenti eventualmente riscontrate nel corso dell’inchiesta.

4.   Asserzioni di pregiudizio e nesso di causalità

Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni nell’Unione del prodotto in esame dal paese interessato sono aumentate complessivamente sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato a un ritmo sostenuto, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni. Inoltre, secondo la denuncia, tali importazioni entrano nell’Unione a prezzi che hanno già avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi di vendita, sulle quantità vendute, sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione e sui suoi profitti.

Il denunciante ha anche fornito prove dell’esistenza di una sufficiente disponibilità di capacità in Indonesia, che indica un probabile aumento sostanziale delle importazioni.

La natura delle presunte sovvenzioni è inoltre tale da poter causare effetti negativi sugli scambi.

Il denunciante ha altresì sostenuto che è probabile un ulteriore aumento sostanziale del flusso delle importazioni oggetto di sovvenzioni a causa della recente riduzione e della successiva revoca delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame nell’Unione (4) nonché della recente istituzione di misure compensative negli Stati Uniti d’America («gli USA») nei confronti del prodotto in esame. Ciò indica un probabile riorientamento delle esportazioni verso l’Unione, con un conseguente sostanziale aumento delle importazioni oggetto di sovvenzioni. Secondo il denunciante, il mutamento di circostanze è chiaramente previsto e imminente. Dall’imminente flusso di ulteriori importazioni oggetto di sovvenzioni deriverebbe un grave pregiudizio.

Il denunciante sostiene inoltre che l’afflusso di importazioni sleali è la causa principale del pregiudizio e che non sembra vi siano altri fattori tali da attenuare il nesso di causalità.

La Commissione ritiene che esistano elementi di prova sufficienti a dimostrare che il volume e i prezzi del prodotto in esame importato hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati, compromettendo in tal modo gravemente l’andamento generale dell’industria dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchiesta a norma dell’articolo 10 del regolamento di base.

L’inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di sovvenzioni e se tali importazioni sovvenzionate abbiano arrecato o possano arrecare un pregiudizio grave all’industria dell’Unione.

In caso affermativo l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure non sia contraria all’interesse dell’Unione.

Il governo dell’Indonesia è stato invitato a prendere parte alle consultazioni.

Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), entrato in vigore l’8 giugno 2018 (il pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale) ha introdotto una serie di cambiamenti del calendario e dei termini applicabili in precedenza nei procedimenti antisovvenzioni. In particolare, la Commissione deve fornire informazioni sulla prevista istituzione di dazi provvisori tre settimane prima dell’istituzione delle misure provvisorie. I termini per la manifestazione delle parti interessate, in particolare nella fase iniziale delle inchieste, sono stati abbreviati. La Commissione invita pertanto le parti interessate a rispettare le fasi procedurali e i termini previsti nel presente avviso e nelle altre comunicazioni della Commissione.

5.1.    Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

L’inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o ottobre 2017 e il 30 settembre 2018 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

5.2.    Osservazioni sulla denuncia e sull’apertura dell’inchiesta

Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla denuncia (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l’apertura dell’inchiesta (compreso il livello di sostegno alla denuncia) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le domande di audizione riguardanti l’apertura dell’inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.3.    Procedura di determinazione delle sovvenzioni

I produttori esportatori (6) del prodotto in esame del paese interessato sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione. Sono invitate a collaborare il più possibile con la Commissione anche le altre parti alle quali la Commissione chiederà le informazioni pertinenti per stabilire l’esistenza e l’entità delle sovvenzioni compensabili di cui beneficia il prodotto in esame.

5.3.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

5.3.1.1.   Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nel paese interessato

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori del paese interessato oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione ha anche contattato le autorità dei paesi interessati e potrà eventualmente contattare le associazioni note di produttori esportatori.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Allo scopo di raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta relativa ai produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori selezionati per l’inserimento nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori esportatori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica del loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2364).

Il questionario sarà anche messo a disposizione delle associazioni note di produttori esportatori e delle autorità del paese interessato.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base, i produttori esportatori che hanno compilato l’allegato I entro i termini specificati ed hanno accettato di essere inseriti nel campione, ma non sono stati selezionati, saranno considerati disposti a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto al punto 5.3.1, lettera b), il dazio compensativo applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non supererà la media ponderata degli importi di sovvenzione stabiliti per i produttori esportatori inseriti nel campione (7).

b)   Importo individuale di sovvenzione compensabile per le società non inserite nel campione

A norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base, i produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere che la Commissione fissi per loro un importo di sovvenzione individuale. I produttori esportatori che intendono chiedere tale importo devono compilare il questionario e restituirlo debitamente compilato entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni. Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2364).

La Commissione esaminerà se ai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possa essere concesso un importo di sovvenzione individuale in conformità all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base.

Si informano i produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che chiedono un importo di sovvenzione individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per loro tale importo se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

5.3.2.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (8) (9)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto in esame dal paese interessato sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto in esame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per selezionare un campione, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione relativa al campione di importatori. La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione fornirà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti devono presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2364).

5.4.    Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell’Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione interessati e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno inoltre contattare la Commissione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori dell’Unione e/o le associazioni di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

I produttori dell’Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2364).

5.5.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga accertata l’esistenza di sovvenzioni e del conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 31 del regolamento di base, se l’adozione di misure antisovvenzioni sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e i sindacati sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione.

Le informazioni concernenti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto in esame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2364). In ogni caso le informazioni comunicate saranno prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.6.    Parti interessate

Per poter partecipare all’inchiesta, le parti interessate, cioè i produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

I produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3, 5.4 e 5.5 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite Tron.tdi al seguente indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.

5.7.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta.

La relativa domanda va presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.

Le audizioni si svolgono secondo il seguente calendario:

affinché un’audizione possa essere effettuata prima dell’istituzione delle misure provvisorie, dovrà essere presentata una richiesta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e l’audizione si svolgerà di norma entro 60 giorni da tale data;

dopo la fase provvisoria dovrà essere presentata una richiesta entro cinque giorni dalla data di divulgazione delle risultanze provvisorie o del documento informativo e l’audizione si svolgerà di norma entro 15 giorni dalla data di notifica della divulgazione o dalla data del documento informativo;

nella fase definitiva dovrà essere presentata una richiesta entro tre giorni dalla data di divulgazione delle risultanze definitive e l’audizione si svolgerà di norma entro il termine concesso per presentare osservazioni sulla divulgazione definitiva. In caso di divulgazione di ulteriori risultanze definitive, dovrà essere presentata una richiesta immediatamente dopo il ricevimento di tali ulteriori risultanze definitive e l’audizione si svolgerà di norma entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni su dette risultanze.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto dei servizi della Commissione di accettare audizioni al di fuori del calendario in casi debitamente giustificati e il diritto della Commissione di rifiutare le audizioni in casi debitamente giustificati. Se i servizi della Commissione respingono una richiesta di audizione, la parte interessata sarà informata dei motivi di tale rifiuto.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Tuttavia, nell’interesse della buona amministrazione e per consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, le parti interessate possono essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l’audizione.

5.8.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i propri diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (10). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la richiesta del trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma di scansione, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-R o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo e-mail valido e assicurarsi che l’indirizzo e-mail fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Indirizzi di posta elettronica:

Sovvenzioni

:

TRADE-AS650-BIODIESEL-SUBSIDY@ec.europa.eu

Pregiudizio

:

TRADE-AS650-BIODIESEL-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendario dell’inchiesta

L’inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi e comunque non oltre 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, conformemente all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. In conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, le misure provvisorie possono essere istituite di norma non oltre nove mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

In conformità all’articolo 29 bis del regolamento di base, la Commissione fornirà informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori tre settimane prima dell’istituzione delle misure provvisorie. Le parti interessate possono chiedere tali informazioni per iscritto entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente avviso. Le parti interessate dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni scritte sull’esattezza dei calcoli.

Nei casi in cui la Commissione non intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l’inchiesta, le parti interessate sono informate per iscritto della mancata imposizione di dazi tre settimane prima della scadenza del termine previsto all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base.

Le parti interessate dispongono in linea di principio di un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo e di 10 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Se del caso, nelle ulteriori risultanze definitive sarà specificato il termine concesso alle parti interessate per formulare osservazioni scritte.

7.   Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare informazioni solo entro i termini specificati ai punti 5 e 6 del presente avviso. Per la presentazione di qualsiasi altra informazione non compresa in tali punti dovrà essere rispettato il seguente calendario:

le informazioni per la fase delle risultanze provvisorie dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro 70 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso;

salvo diverse disposizioni, le parti interessate non possono presentare nuove informazioni fattuali dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo nella fase provvisoria. Al di là di tale termine le parti interessate possono presentare nuove informazioni fattuali soltanto se sono in grado di dimostrare che tali informazioni sono necessarie per confutare gli argomenti di fatto addotti da altre parti interessate e se queste possono essere verificate entro il tempo disponibile per concludere tempestivamente l’inchiesta;

al fine di concludere l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetta le comunicazioni delle parti interessate trasmesse dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive o, se del caso, dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulle ulteriori risultanze definitive.

8.   Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono sollevare solo questioni trattate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni dovranno essere presentate secondo il seguente calendario:

le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate prima dell’istituzione delle misure provvisorie dovranno essere presentate entro 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni;

le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze provvisorie o del documento informativo dovranno essere presentate entro sette giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo, salvo diverse disposizioni;

le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere presentate entro tre giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. In caso di divulgazione di ulteriori risultanze definitive, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tali ulteriori risultanze dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su dette risultanze.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9.   Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere chiesta soltanto in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata.

Le proroghe del termine per rispondere al questionario possono essere concesse se debitamente giustificate e di norma saranno limitate a tre giorni supplementari. In linea di principio tali proroghe non superano i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nel presente avviso, le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.

10.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 28 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le risultanze si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 28 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto a quello che sarebbe stato raggiunto se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11.   Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti interessate e da terzi nel corso del procedimento.

Il consigliere auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere auditore esamina i motivi delle richieste. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le richieste devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. In linea di principio i calendari indicati al punto 5.7 per le richieste di audizione con i servizi della Commissione si applicano mutatis mutandis alle richieste di audizione con il consigliere auditore. Se le richieste di audizione non vengono presentate entro i calendari pertinenti, il consigliere auditore esamina anche i motivi di tali richieste tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse a una buona amministrazione e la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (11).


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  Con il termine generico «pregiudizio» si intendono sia il pregiudizio grave sia la minaccia di pregiudizio grave a danno dell’industria dell’Unione, oppure un grave ritardo nella costituzione di tale industria, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, lettera d), del regolamento di base.

(3)  I riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono fatti alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(4)  Si vedano, rispettivamente, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578 della Commissione, del 18 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 9) e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1570 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che chiude i procedimenti relativi alle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 (GU L 262 del 19.10.2018, pag. 40).

(5)  Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

(6)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto in esame e lo esporti nel mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.

(7)  In conformità all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, non si terrà conto di importi di sovvenzioni compensabili nulli o minimi, né di importi determinati nelle circostanze di cui all’articolo 28 del regolamento di base.

(8)  Questo punto riguarda solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l’allegato I del presente avviso destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(9)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione delle sovvenzioni.

(10)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 29 del regolamento di base e dell’articolo 12 dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(11)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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