12.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 407/8


Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 14, del protocollo n. 1 dell’accordo di partenariato economico fra l’Unione europea e gli Stati della SADC aderenti all’APE relativamente alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Cumulo fra l’Unione europea e gli Stati ACP aderenti all’APE e i paesi e territori d’oltremare dell’UE a norma dell’articolo 4, paragrafi 3 e 7, del protocollo n. 1 dell’APE UE-SADC

(2018/C 407/07)

L’articolo 4, paragrafi 3 e 7, del protocollo n. 1 dell’accordo di partenariato economico («APE») fra l’Unione europea («l’Unione») e gli Stati aderenti all’APE della Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe («SADC») (1) disciplina il cumulo nell’Unione.

Tale cumulo consente agli esportatori nell’Unione di incorporare nei prodotti che esportano verso gli Stati della SADC aderenti all’APE materiali originari di altri paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico («ACP») aderenti all’APE o dei paesi e territori d’oltremare («PTOM»), o le lavorazioni o trasformazioni effettuate in tali paesi o territori, come se fossero originari o effettuate nell’Unione.

Affinché tale cumulo sia operativo, l’Unione deve soddisfare i seguenti requisiti:

concludere un accordo o un’intesa di cooperazione amministrativa con i paesi e territori interessati, a garanzia di una corretta attuazione dell’articolo 4; e

notificare agli Stati della SADC aderenti all’APE, attraverso il segretariato dell’Unione doganale dell’Africa australe e il ministero dell’Industria e del commercio del Mozambico, i dettagli di tali accordi di cooperazione amministrativa.

L’Unione ha concluso accordi o intese di cooperazione amministrativa con i seguenti Stati ACP aderenti all’APE e PTOM:

—   Caraibi: Antigua e Barbuda; Commonwealth delle Bahamas; Barbados; Belize; Commonwealth di Dominica; la Repubblica dominicana; Grenada; Repubblica cooperativistica della Guyana; Giamaica; Saint Kitts e Nevis; Santa Lucia; Saint Vincent e Grenadine; Repubblica di Suriname e Repubblica di Trinidad e Tobago;

—   Regione dell’Africa centrale: Repubblica del Camerun;

—   Regione dell’Africa orientale e australe: Repubblica del Madagascar; Repubblica di Maurizio; Repubblica delle Seychelles e Repubblica dello Zimbabwe;

—   Regione del Pacifico: Stato indipendente di Papua Nuova Guinea e Repubblica di Figi;

—   Regione dell’Africa occidentale: Repubblica della Costa d’Avorio;

—   PTOM: Groenlandia; Nuova Caledonia e dipendenze; Polinesia francese; Terre australi e antartiche francesi; Territorio delle isole Wallis e Futuna; Collettività di Saint-Barthélemy; Collettività territoriale di Saint Pierre e Miquelon; Aruba; Bonaire; Curaçao; Saba; Sint Eustatius; Sint Marteen; Anguilla; Bermuda; Isole Cayman; Isole Falkland Georgia del sud e Sandwich australi; Montserrat; Isole Pitcairn; Sant’Elena, Ascensione e Tristan da Cunha; Territorio dell’Antartico britannico; Territorio britannico dell’Oceano indiano; Isole Turks e Caicos e Isole Vergini britanniche.

La Commissione europea informa che, sulla base di tali notifiche, l’Unione soddisfa i requisiti di cui sopra e inizierà ad applicare il cumulo di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 7, del protocollo n. 1 dell’APE UE-SADC a decorrere dal 1o ottobre 2018 con gli Stati ACP aderenti all’APE e i PTOM suelencati.

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 4, paragrafo 14, del protocollo n. 1 dell’APE UE-SADC.


(1)  GU L 250 del 16.9.2016, pag. 1924.