24.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 340/10


Sintesi della decisione della Commissione

del 24 luglio 2018

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

[Caso AT.40181 — Philips (restrizioni verticali)]

[notificato con il numero C(2018)4797 final]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2018/C 340/07)

Il 24 luglio 2018 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

I destinatari della decisione sono Koninklijke Philips N.V. e Philips France S.A.S. (congiuntamente, «Philips»). Koninklijke Philips N.V. è un’impresa tecnologica con sede nei Paesi Bassi. Durante il periodo dell’infrazione, Philips France S.A.S. ha operato come controllata di Koninklijke Philips N.V. detenuta da quest’ultima al 100 %.

(2)

La decisione riguarda un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»). In violazione dell’articolo 101 del TFUE, Philips France S.A.S. ha attuato, in relazione ai prodotti venduti dalla propria divisione Consumer Lifestyle, pratiche volte a limitare la capacità dei rivenditori in Francia di determinare autonomamente i prezzi di vendita.

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Procedimento

(3)

Il caso nei confronti di Philips è stato istruito in seguito alle ispezioni a sorpresa condotte il 3 dicembre 2013 nei locali di Philips nei Paesi Bassi e nei locali di Philips SpA in Italia a causa di sospetti relativi a pratiche di imposizione dei prezzi di vendita per quanto riguarda i prodotti Philips Consumer Lifestyle. Successivamente, Philips ha dichiarato il proprio interesse a collaborare con la Commissione ed ha presentato ulteriori prove riguardanti la condotta in questione.

(4)

Il 10 marzo 2015, la Commissione ha svolto un’ispezione senza preavviso presso i locali di un rivenditore online in Francia, che vendeva anche prodotti Philips.

(5)

Il 2 febbraio 2017 la Commissione ha avviato un procedimento al fine di adottare una decisione a norma del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003.

(6)

Successivamente, Philips ha presentato un’offerta formale di cooperazione in vista dell’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003.

(7)

Il 7 giugno 2018 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di Philips. Il 15 giugno 2018, Philips ha risposto alla comunicazione degli addebiti.

(8)

Il 10 luglio 2018, il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole.

(9)

La Commissione ha adottato la decisione il 24 luglio 2018.

2.2.   Destinatari e durata

(10)

Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 TFUE partecipando, nel periodo qui di seguito indicato, a pratiche anticoncorrenziali:

Impresa

Durata

Philips France S.A.S.

21 novembre 2011 - 20 novembre 2013

2.3.   Sintesi dell’infrazione

(11)

L’entità interessata è l’organizzazione di vendita locale Philips Consumer Lifestyle Francia, che durante il periodo dell’infrazione è stata gestita da Philips France S.A.S.

(12)

I dipendenti e i dirigenti di Philips Consumer Lifestyle hanno sistematicamente controllato i prezzi di vendita praticati dai dettaglianti e sistematicamente chiesto e ottenuto l’accordo dei dettaglianti ad aumentare i loro prezzi di vendita. Tale obiettivo è stato raggiunto esercitando una pressione commerciale sui rivenditori che praticavano i prezzi più bassi e, in alcuni casi, adottando misure di ritorsione nei confronti dei rivenditori che non si conformavano alle indicazioni.

(13)

In alcuni casi gli interventi sono scaturiti da denunce di commercianti relative ai prezzi di vendita dei loro concorrenti.

(14)

Controllando attentamente i prezzi di vendita praticati dai suoi rivenditori ed intervenendo presso i rivenditori che praticavano i prezzi più bassi affinché li aumentassero, Philips Consumer Lifestyle Francia ha cercato di evitare o di rallentare l’«erosione» dei prezzi online sull’intera rete di vendita (online).

2.4.   Misure correttive

(15)

La decisione applica gli orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende (2).

2.4.1.   Importo di base dell’ammenda

(16)

Nel determinare le ammende, la Commissione ha preso in considerazione il valore delle vendite realizzate nel 2012, che è l’ultimo anno intero di partecipazione all’infrazione della divisione Consumer Lifestyle di Philips France S.A.S.

(17)

La Commissione ha preso in considerazione il fatto che l’imposizione di prezzi di vendita, per sua natura, limita la concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE e che gli accordi verticali e le pratiche concordate, quali l’imposizione di prezzi di rivendita sono spesso, per loro natura, meno dannose per la concorrenza degli accordi orizzontali. Tenendo conto di tali fattori e alla luce delle circostanze specifiche del caso, la proporzione del valore delle vendite è stata fissata al 7 %.

(18)

Come indicato in precedenza, la Commissione ha preso in considerazione la durata dell’infrazione unica e continuata.

2.4.2.   Adeguamenti dell’importo di base

(19)

Il caso non presenta alcuna circostanza aggravante o attenuante.

2.4.3.   Applicazione del massimale del 10 % del fatturato

(20)

L’importo dell’ammenda calcolata non supera il 10 % del fatturato mondiale di Philips.

2.4.4.   Riduzione dell’importo dell’ammenda in considerazione della cooperazione

(21)

La Commissione conclude che, per tenere conto del fatto che Philips ha efficacemente collaborato con la Commissione anche al di là dell’obbligo giuridico di farlo, l’ammenda che le sarebbe stata altrimenti inflitta va ridotta del 40 %, conformemente al punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende.

3.   CONCLUSIONE

(22)

Alla luce di quanto precede, l’importo finale dell’ammenda inflitta a Philips a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 per l’infrazione unica e continuata è pari a 29 828 000 EUR.

(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2.