Strasburgo, 12.6.2018

COM(2018) 474 final

2018/0258(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale

{SWD(2018) 347}
{SWD(2018) 348}
{SEC(2018) 315}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il 2 maggio 2018 la Commissione ha adottato un pacchetto relativo al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 1 . La Commissione ha proposto un bilancio a lungo termine nuovo, moderno e rigorosamente orientato alle priorità politiche dell’Unione a 27. Il bilancio proposto combina nuovi strumenti con programmi resi più moderni per realizzare in modo efficace le priorità dell’Unione. Basandosi su tali elementi, la Commissione propone l’istituzione di un nuovo Fondo per la gestione integrata delle frontiere nel quadro della linea di bilancio “Gestione della migrazione e delle frontiere”. Il nuovo Fondo è inteso a fornire un sostegno essenziale e rafforzato agli Stati membri per garantire la sicurezza delle frontiere esterne comuni dell’Unione.

Il Fondo per la gestione integrata delle frontiere contribuirà all’ulteriore sviluppo della politica comune dei visti e all’attuazione della gestione europea integrata delle frontiere negli Stati membri, per aiutare a combattere la migrazione irregolare e facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi e il commercio legittimo. I finanziamenti dovrebbero continuare a sostenere gli Stati membri nel costruire e potenziarne le capacità in questi settore e nel rafforzare la cooperazione, in particolare con le agenzie dell’Unione. Il fondo avrà anche un ruolo importante nel garantire una maggiore uniformità nello svolgimento dei controlli alle frontiere esterne, correggendo gli attuali squilibri tra Stati membri dovuti alle differenze geografiche e alle differenze delle capacità e delle risorse disponibili. Nell’ambito di tale quadro, il Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF) sarà composto da uno Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti e da uno Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale.

La presente proposta riguarda unicamente lo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale. Una proposta separata relativa allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti è presentata dalla Commissione in parallelo.

La presente proposta prevede come data di applicazione il 1º gennaio 2021 ed è riferita a un’Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l’intenzione di recedere dall’Unione europea e dall’Euratom in forza dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea.

Il programma d’azione pluriennale per le dogane (programma Dogana), che esiste dal 1991 2 , consente un adeguato finanziamento per le azioni di cooperazione tra le autorità doganali, per i sistemi elettronici e per lo sviluppo di capacità amministrative e integra adeguatamente le iniziative e gli investimenti nazionali in questo settore. Esso non prevede tuttavia la possibilità e i mezzi per finanziare le attrezzature utilizzate per svolgere i controlli doganali alle frontiere esterne dell’UE. Finora questa esigenza è stata solo marginalmente sostenuta a livello dell’UE da altri strumenti (Hercule III 3 , il programma di sostegno alle riforme strutturali 4 e i Fondi strutturali e di investimento europei 5 ).

Durante i negoziati sulla proposta relativa al programma Dogana 2020 svoltisi in sede di Consiglio, gli Stati membri hanno invitato la Commissione ad effettuare “un’analisi costi-benefici di attrezzature di individuazione e della relativa tecnologia al fine di facilitare l’acquisizione di moderni strumenti di controllo doganale da parte delle autorità doganali dopo il 2020”. Tale invito è stato inserito nel considerando 4 del regolamento (UE) n. 1294/2013 che istituisce il programma Dogana per il periodo 2014-2020. Il Consiglio ha inoltre adottato conclusioni 6 il 23 maggio 2017 in cui invita la Commissione a “presentare una relazione, entro la metà del 2018, sull’erogazione delle risorse finanziare necessarie per l’acquisto di idonei strumenti per i controlli doganali (...), comprendendo anche la possibilità di assegnare tali risorse tramite un fondo unico.”

Da allora gli Stati membri hanno ripetutamente espresso la necessità di un sostegno finanziario per le attrezzature di controllo doganale e hanno chiesto un’analisi approfondita della questione a livello del gruppo per la politica doganale 7 .

In risposta a tali richieste, nella comunicazione del 2016 sullo sviluppo dell’unione doganale dell’UE e della sua governance 8 la Commissione ha riconosciuto il problema e ha annunciato l’intenzione di esaminare e considerare la possibilità di finanziare il fabbisogno di attrezzature con programmi finanziari futuri della Commissione nelle valutazioni d’impatto della prossima generazione del programma Dogana. Tale dichiarazione è stata seguita, nel marzo 2017, dalle conclusioni del Consiglio sul finanziamento delle dogane, in cui ancora una volta il Consiglio ha sottolineato la necessità “per l’UE e i suoi Stati membri di rispondere alla globalizzazione degli scambi e alla contemporanea globalizzazione della criminalità e starvi al passo, nonché di fare fronte alle ulteriori minacce che richiedono la disponibilità di attrezzature adeguate per sostenere il funzionamento efficace dell’unione doganale e di finanziamenti per dotare le autorità doganali delle attrezzature tecniche necessarie all’esecuzione dei controlli delle merci che attraversano le frontiere esterne dell’UE”. 

Il Consiglio ha invitato pertanto la Commissione, entro la fine del 2017, a “considerare ed esaminare la possibilità di finanziare il fabbisogno di attrezzature tecniche con programmi finanziari futuri della Commissione e migliorare il coordinamento e potenziare la cooperazione tra le autorità doganali e le altre autorità di contrasto in materia di finanziamenti mediante un migliore partenariato a livello dell’UE”.

In diverse risoluzioni 9 il Parlamento europeo ha altresì ritenuto che “l’Unione doganale costituisce un pilastro fondamentale dell’Unione europea, uno dei principali blocchi commerciali al mondo, ed è essenziale per il corretto funzionamento del mercato unico, a beneficio sia delle imprese sia dei cittadini dell’UE”. Ha pertanto invitato la Commissione “a definire una strategia e un calendario chiari, coerenti e ambiziosi per assicurare che gli elementi necessari all’attuazione dei sistemi doganali dell’UE siano oggetto di proposte adeguate, allineate e idonee all’attuale evoluzione degli scambi globali e all’attuazione del programma di politica commerciale dell’UE”. L’obiettivo specifico del presente Strumento, ossia contribuire a fornire un controllo doganale adeguato ed equivalente mediante l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature per il controllo doganale, costituisce la risposta a tale richiesta.

Il nuovo Strumento proposto relativo alle attrezzature per il controllo doganale punta a migliorare l’equivalenza nell’esecuzione dei controlli doganali in tutti gli Stati membri al fine di evitare la diversione dei flussi di merci verso i punti più deboli. Un intervento specifico dell’Unione a favore delle attrezzature per il controllo doganale permetterà di sostenere l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature di rilevamento ammissibili per i controlli doganali in senso ampio. Lo Strumento coprirà anche le attrezzature di rilevamento utilizzate per controlli che vanno oltre i controlli doganali, purché questi restino la finalità principale.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta è pienamente conforme agli obiettivi dell’unione doganale e contribuirà al loro conseguimento. Garantire controlli doganali equivalenti alla frontiera esterna dell’UE è infatti fondamentale per evitare la diversione dei flussi delle merci verso i punti più deboli ed è importante non solo per il ruolo tradizionale svolto dalle dogane nella riscossione delle entrate, ma anche per garantire la sicurezza. Nel contempo tali controlli sulla circolazione delle merci attraverso le frontiere esterne non dovrebbero ostacolare, ma agevolare, il commercio legittimo. Attualmente, tuttavia, si riscontrano squilibri che sono in parte dovuti a differenze nelle capacità e nelle risorse disponibili negli Stati membri. La loro capacità di reagire alle sfide generate dalla costante evoluzione, a livello mondiale, dei modelli operativi e delle catene di approvvigionamento dipende non solo dalla componente umana, ma anche dalla disponibilità di attrezzature per il controllo doganale moderne e affidabili.

Lo Strumento proposto integrerà le azioni previste nel quadro del programma Dogana. In particolare, lo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale finanzierà unicamente l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature ammissibili, mentre il programma Dogana sosterrà tutte le azioni correlate, come le azioni di cooperazione per valutare la necessità di attrezzature o, se del caso, la formazione relativa alle attrezzature acquistate.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

La presente proposta è pienamente coerente con le politiche dell’Unione in materia di sicurezza. Dall’istituzione dell’unione doganale il ruolo delle autorità doganali nella gestione della frontiera esterna ha subito cambiamenti significativi e le loro responsabilità si estendono ora ben oltre il loro ruolo tradizionale di controllare e agevolare gli scambi commerciali dell’UE e di tutelarne gli interessi economici e finanziari. Le dogane stanno infatti assumendo un numero crescente di responsabilità in materia di sicurezza. Questa nuova realtà, tuttavia, non riguarda solo le autorità doganali, ma si estende anche ad altri servizi o agenzie, quali la polizia, le guardie di frontiera, le autorità sanitarie e quelle per la tutela dei consumatori. Finanziando attrezzature ad uso multiplo (controllo doganale, controllo delle frontiere e sicurezza) e mantenendo nel contempo il controllo doganale come finalità principale, la presente proposta consentirà di ottimizzare l’incidenza del bilancio dell’Unione sostenendo la condivisione e l’interoperabilità delle attrezzature di controllo e contribuendo in tal modo alla cooperazione inter-agenzia quale componente della gestione integrata delle frontiere europee fra tutte le parti interessate (autorità doganali, guardie di frontiera, ecc.) di cui all’articolo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2016/1624 10 .

Saranno create sinergie tra il programma UE per la lotta antifrode, che persegue specificamente l’obiettivo di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, e lo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale, che sostiene il corretto funzionamento dell’unione doganale e, in tal modo, contribuisce alla tutela degli interessi economici e finanziari dell’Unione e degli Stati membri. Pertanto ciascun programma, anche se incentrato su un settore distinto, avrà il potenziale per azioni complementari.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Il presente regolamento istituisce il Fondo per la gestione integrata delle frontiere unitamente al regolamento (UE) 2018/... che istituisce lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti. Data l’ampia gamma di obiettivi che devono essere coperti dai due Strumenti, sono necessarie basi giuridiche diverse. Non è pertanto possibile, sotto il profilo giuridico, istituire il Fondo per la gestione integrata delle frontiere come un programma di spesa unico. Si propone pertanto di istituire il Fondo sotto forma di un quadro finanziario generale comprendente due specifiche proposte settoriali (il presente documento ne costituisce una).

Con riguardo alla presente proposta, il finanziamento delle attrezzature per il controllo doganale comporta la combinazione di basi giuridiche diverse, in quanto le attrezzature possono presentare più finalità distinte ma correlate:

l’articolo 33 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che prevede l’azione dell’Unione in relazione alla cooperazione doganale e all’unione doganale dell’UE;

l’articolo 114 del TFUE, che prevede l’azione dell’Unione in relazione al mercato interno; e

l’articolo 207 del TFUE, che prevede l’azione dell’Unione in relazione alla politica commerciale comune.

L’intervento dell’UE è giustificato anche a motivo degli obblighi derivanti da accordi internazionali, in particolare nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Nonostante l’unione doganale sia un settore di competenza esclusiva con un grado elevato di armonizzazione della normativa UE, l’attuazione di tale normativa spetta ai singoli Stati membri. Ogni Stato membro determina quindi i mezzi, attrezzature comprese, che assegna per i controlli doganali.

Attualmente, tuttavia, esistono squilibri tra gli Stati membri dovuti anche a differenze geografiche. A seconda della natura della frontiera esterna, gli Stati membri hanno risorse ed esigenze diverse riguardo alle attrezzature per il controllo doganale. Ad esempio, i grandi porti con ingenti volumi di merci generano entrate più elevate, che a loro volta aumentano gli importi di cui le autorità doganali dispongono per coprire le loro spese di riscossione e consentono al tempo stesso sinergie nell’uso delle attrezzature. Le lunghe frontiere terrestri sono invece caratterizzate da un numero elevato di piccoli valichi di frontiera, utilizzati per gli scambi commerciali, che richiedono una grande quantità di materiali ed attrezzature per essere pienamente equipaggiati ed operativi e generano meno entrate, per cui le autorità doganali hanno meno risorse a disposizione per coprire le loro spese di riscossione. Le azioni dell’Unione esistenti si sono rivelate limitate e insoddisfacenti. Inoltre il mancato intervento a livello dell’UE su tali squilibri rischia di aggravare le tensioni politiche emergenti e in definitiva aumenterà le possibilità che cittadini o operatori economici malintenzionati sfruttino i valichi di frontiera più deboli.

Proporzionalità

La proposta si limita a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti. La proposta si fonda su un elemento di centralizzazione, ossia la creazione di task force composte di Stati membri incaricate di valutare congiuntamente le necessità in materia di attrezzature e individuare i relativi standard ottimali comuni al fine di promuovere l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento di attrezzature minime, omogenee o razionalizzate, per il controllo doganale alle frontiere dell’Unione. Entro i limiti della convenzione di sovvenzione, la decisione finale sugli appalti è lasciata agli Stati membri.

Ai fini dell’attuazione dello Strumento la Commissione, conformemente all’articolo 17 del trattato sull’Unione europea (TUE), esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati.

Scelta dell’atto giuridico

In sintonia con le conclusioni della pertinente valutazione d’impatto, un intervento da parte dell’UE attraverso uno strumento di aiuti economici è appropriato. La Commissione propone, sotto forma di regolamento, un nuovo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Trattandosi di una nuova iniziativa, lo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale non può beneficiare direttamente degli insegnamenti tratti da valutazioni di esperienze precedenti. Tuttavia, le sfide e le esigenze nel settore delle attrezzature per il controllo doganale erano state esaminate nel quadro di uno studio sul programma Dogana post-2020, commissionato a un contraente esterno. In particolare erano stati effettuati un’indagine mirata e interviste e studi di casi specifici. Inoltre, una consultazione pubblica aperta generale sui Fondi dell’UE nel settore degli investimenti, della ricerca e innovazione, delle PMI e del mercato unico, svoltasi dal 10 gennaio 2018 al 9 marzo 2018, ha trattato fra l’altro gli aspetti doganali. Una sintesi di tutti questi contributi figura nell’allegato 2 della valutazione d’impatto che accompagna la presente proposta.

Tutte queste attività hanno confermato la necessità di un intervento dell’Unione e previsto un forte valore aggiunto dell’UE. In effetti, la funzione tradizionalmente svolta dalle dogane di riscuotere entrate non è più sufficiente a fronte del costante aumento del volume delle merci e della crescente necessità di un rapido ed efficace controllo alle frontiere, ma necessita di essere sostenuta da un rafforzamento notevole del controllo delle merci che entrano ed escono dalle frontiere esterne dell’UE per garantire sicurezza. Nel contempo tali controlli sulla circolazione delle merci attraverso le frontiere esterne non dovrebbero ostacolare, ma agevolare, il commercio legittimo. Le attrezzature per il controllo doganale rappresentano un elemento essenziale per il conseguimento di tali obiettivi e vi è di conseguenza un’urgente necessità di prevedere un apposito strumento dell’Unione volto a far fronte agli attuali squilibri e garantire in tal modo un’applicazione uniforme delle norme doganali alle frontiere dell’UE.

Valutazione d’impatto

La presente proposta è corredata di una valutazione d’impatto riguardante congiuntamente le proposte su Fondo asilo e migrazione, Fondo sicurezza interna e Fondo per la gestione integrata delle frontiere, che include il presente Strumento e lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti.

Il 13 aprile 2018 la valutazione d’impatto ha ricevuto un parere positivo dal comitato per il controllo normativo, con la raccomandazione di spiegare in modo più approfondito il nuovo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale, in particolare per quanto riguarda l’adeguatezza del regime di gestione diretta. Questo aspetto è stato preso in considerazione nella versione finale della valutazione d’impatto, in cui sono stati forniti chiarimenti sia nel corpo del testo, sia in un apposito allegato 6 relativo alla concezione generale dello Strumento.

La principale opzione valutata riguarda infatti il regime di gestione, ossia se l’acquisto, la manutenzione e l’evoluzione delle attrezzature per il controllo doganale contemplate dallo Strumento dovrebbero basarsi sulla concessione di sovvenzioni alle autorità nazionali o sulla gestione concorrente. Da discussioni con altri servizi della Commissione che attuano il regime di gestione concorrente è emerso chiaramente che, a prescindere dalla sua complessità, tale regime non garantirebbe la coerenza complessiva e il coordinamento a livello transfrontaliero di cui le dogane hanno bisogno per garantire un livello di controllo equivalente in tutti gli Stati membri. Inoltre, in assenza di cooperazione tra gli Stati membri, in quanto ciascuno di essi elaborerebbe il proprio piano nazionale in modo indipendente, la gestione concorrente non promuove la condivisione di esperienze e lo scambio di competenze e di migliori pratiche, che sono importanti vantaggi attesi da questo intervento per un’applicazione uniforme delle norme doganali dell’UE.

L’opzione privilegiata è quindi la gestione diretta mediante la concessione di sovvenzioni alle autorità nazionali. Il nuovo intervento dell’UE mira infatti a rimediare agli squilibri attualmente esistenti tra gli Stati membri e a garantire l’equivalenza nello svolgimento dei controlli doganali in tutta l’unione doganale. Tale obiettivo richiede naturalmente un coordinamento che superi le frontiere nazionali e che può essere fornito in modo ottimale da un approccio centralizzato mediante gestione diretta. Dato che le autorità nazionali, e non l’Unione, dovrebbero continuare a possedere direttamente le attrezzature che utilizzano per lo svolgimento delle loro funzioni alle frontiere dell’UE, l’intervento dell’Unione assumerebbe la forma di sovvenzioni concesse agli Stati membri per finanziare l’acquisto, la manutenzione e l’evoluzione delle attrezzature per il controllo doganale in conformità a norme predefinite per tipo di frontiera. Inoltre la gestione diretta è il meccanismo di esecuzione utilizzato per le azioni esistenti nel settore doganale, sia nell’ambito del programma Dogana che del programma Hercules III. Rappresenta inoltre un approccio adeguato, visto che interesserà solo un numero limitato di beneficiari, vale a dire i 27 Stati membri.

Semplificazione

La concezione dello Strumento è molto semplice e prevede una valutazione iniziale delle necessità tramite task force seguita dall’adozione di un programma di lavoro. La gestione diretta sarà basata su sovvenzioni e consentirà l’applicazione di varie semplificazioni previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità di esecuzione, in particolare le deroghe agli inviti a presentare proposte.

Diritti fondamentali

La proposta non ha particolare incidenza sui diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale prevede una dotazione di bilancio di 9 318 milioni di EUR (prezzi correnti) per il Fondo per la gestione integrata delle frontiere nel periodo 2021-2027. All’interno di questa dotazione globale, le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione del presente regolamento ammontano a 1,3 miliardi di EUR (a prezzi correnti).

Anche se significativo in termini assoluti, questo importo rappresenta soltanto una parte del divario di investimenti stimato. In base a informazioni raccolte dagli Stati membri nel periodo 2014-2015, il divario di investimenti è stimato a circa 2,3 miliardi di EUR nell’arco di 5 anni. Tuttavia l’intervento dell’Unione non dovrebbe necessariamente coprire l’intero divario di investimenti stimato in quanto il livello di tale intervento dovrebbe essere analizzato nel più ampio contesto dei dazi doganali come risorsa propria di cui gli Stati membri trattengono attualmente il 20% 11 , il che rappresenta un importo di 4,7 miliardi di EUR nel 2015, destinato a coprire spese e investimenti nel settore doganale.

Inoltre, il livello di intervento dell’Unione dovrebbe essere valutato in proporzione al volume globale del commercio estero dell’Unione, che i controlli doganali contribuiscono a controllare, ma anche ad agevolare. Le dogane attuano la politica commerciale dell’Unione trattando ogni giorno un volume enorme di scambi: il valore statistico globale del flusso commerciale dell’UE-28 era pari a 3 460 miliardi di EUR nel 2016 (1 750 miliardi di EUR per le esportazioni e 1 710 miliardi di EUR per le importazioni) o 9,5 miliardi di EUR al giorno. L’intervento dell’Unione proposto rappresenterebbe quindi meno dello 0,01% del volume di scambi con l’estero.

Lo Strumento sarà attuato in regime di gestione diretta e sulla base di priorità. Congiuntamente con le parti interessate e sulla base di valutazioni delle necessità saranno stabiliti programmi di lavoro che definiranno le priorità per un periodo determinato.

Lo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale inciderà sulle entrate dell’Unione e degli Stati membri. Anche se tale incidenza non è quantificabile, lo Strumento dovrebbe facilitare e razionalizzare il lavoro svolto dalle autorità doganali per la riscossione dei dazi doganali nonché dell’IVA e delle accise all’importazione. Grazie al miglioramento della qualità dei controlli, le amministrazioni doganali tuteleranno in modo più efficiente gli interessi economici e finanziari dell’Unione e degli Stati membri.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Sarà della massima importanza garantire che lo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale, in quanto nuovo settore d’intervento dell’UE, mantenga la propria specificità e consegua gli obiettivi. Sarà inoltre necessario compiere scelte strategiche prima di procedere all’attuazione completa delle azioni: l’attività dell’attuale programma Dogana 2020 permetteva di fare il punto della situazione alla frontiera terrestre esterna dell’UE e di mapparla in termini di presenza di funzionari doganali e di attrezzature disponibili per tutti i valichi di frontiera interessati, ma sono poche le informazioni attualmente disponibili per le frontiere marittime e aeree e per i centri postali.

In questo contesto è stato elaborato un apposito modello adeguato alle circostanze e alle esigenze specifiche dello Strumento. Esso si basa sul requisito di un coordinamento centrale, che superi i confini nazionali per realizzare condizioni di parità e sia radicato profondamente nelle competenze e nelle esperienze nazionali. Quattro elementi costitutivi, corrispondenti alle quattro fasi delineate, contribuiranno a realizzare gli obiettivi generali e specifici individuati:

L’allegato 6 della valutazione di impatto specifica nel dettaglio ognuno di questi quattro elementi costitutivi. In sintesi, il processo si svolgerà come segue.

La prima fase consisterà nel valutare le necessità a ogni tipo di frontiera: terrestre, marittima, aerea e a livello di centri postali. In concreto, essa riprodurrà il successo dell’esperienza CELBET 12 , il team di esperti della frontiera doganale terrestre orientale e sud-orientale, che ha realizzato un inventario delle attrezzature alla frontiera terrestre dell’UE trattando oltre 9 200 campi di dati provenienti da 172 valichi di frontiera, ha individuato le principali caratteristiche di tali valichi e ha proposto una tipologia dei valichi di frontiera (ad esempio, valichi stradali o ferroviari, con traffico di mezzi pesanti o solo con traffico non commerciale), ha individuato le attrezzature standard proposte per ciascuna categoria e ha infine effettuato un’analisi del divario tra l’inventario e gli standard definiti, consentendo di stimare i fondi necessari.

La seconda fase si concentrerà sulla programmazione e produrrà come output essenziali il programma di lavoro e le relative convenzioni di sovvenzione. Poiché per ogni tipo di frontiera sarà disponibile una valutazione separata, il lavoro non sarà limitato a verificare l’ammissibilità, ma consisterà piuttosto nell’organizzare l’assegnazione dei fondi in linea con le priorità doganali, le minacce e i volumi di scambi. Inoltre all’atto dell’adozione del programma di lavoro saranno richieste scelte strategiche. 

La terza fase consisterà nell’attuazione: una volta firmate le convenzioni di sovvenzione, gli Stati membri si procureranno le attrezzature in conformità alle condizioni contrattuali.

La quarta e ultima fase prevede la sorveglianza e il controllo.

Per garantire una regolare sorveglianza e rendicontazione, la proposta mette in atto un quadro specifico per la sorveglianza dei risultati conseguiti dallo Strumento e delle relative azioni. Tale sorveglianza e rendicontazione dovrebbero basarsi su indicatori che misurino gli effetti delle azioni dello Strumento rispetto a valori di riferimento predefiniti. Obblighi di rendicontazione proporzionati comprenderanno alcune informazioni minime sulle attrezzature al di là di una certa soglia.

Inoltre, una valutazione intermedia e una valutazione finale saranno effettuate dalla Commissione. Queste valutazioni saranno effettuate in linea con i punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 13 , in cui le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione e delle politiche vigenti dovrebbero servire da base per la valutazione d’impatto delle opzioni per l’azione ulteriore. Le valutazioni accerteranno l’impatto dello Strumento sul terreno sulla base di indicatori e obiettivi e di un’analisi particolareggiata del grado in cui lo Strumento può essere ritenuto pertinente, efficace ed efficiente, offre sufficiente valore aggiunto UE ed è coerente con le altre politiche dell’UE. Esse comprenderanno gli insegnamenti tratti per individuare eventuali carenze/problemi o il potenziale per migliorare ulteriormente le azioni o i loro risultati e contribuire a massimizzare il loro impatto nonché l’identificazione e la quantificazione di oneri normativi, benefici e risparmi.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Capo I: Disposizioni generali

Il presente regolamento istituisce il Fondo per la gestione integrata delle frontiere unitamente al regolamento (UE) [2018/XXX], che istituisce lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti 14 . I due Strumenti sono strettamente correlati: quello contemplato dalla presente proposta finanzia le attrezzature destinate al controllo delle merci alle frontiere dell’Unione, mentre l’acquisto di attrezzature con il sostegno dell’altro Strumento (che sostiene anche altre azioni relative alla gestione integrata delle frontiere) verterà esclusivamente sui controlli nell’ambito della gestione delle frontiere e dei visti. È necessario istituire il Fondo per la gestione integrata delle frontiere come un quadro di finanziamento generale composto da due specifiche proposte settoriali in quanto, considerata l’ampia gamma di obiettivi da coprire, è necessario ricorrere a basi giuridiche del trattato diverse.

Il presente Strumento è pertanto principalmente orientato al sostegno dell’unione doganale e delle autorità doganali. In linea con la base giuridica, le attrezzature saranno quindi principalmente destinate a controlli doganali. Ciò, tuttavia, deve essere inteso in riferimento non solo alla normativa doganale, ma anche ad altre normative riguardanti la circolazione delle merci tra l’interno e l’esterno del territorio doganale dell’Unione, ovvero altre normative relative agli aspetti esterni del mercato interno, alla politica commerciale comune e alle altre politiche dell’Unione comuni riguardanti il commercio e la sicurezza dell’intera catena logistica.

Lo Strumento mira a sostenere l’unione doganale e le autorità doganali per tutelare gli interessi finanziari ed economici dell’Unione e dei suoi Stati membri, garantire la sicurezza e tutelare l’Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime. In concreto, lo Strumento contribuirà a controlli doganali adeguati ed equivalenti mediante l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale pertinenti, affidabili e all’avanguardia.

Lo Strumento sarà attuato in regime di gestione diretta, in particolare mediante sovvenzioni. Al fine di garantire l’efficienza e l’interoperabilità delle attrezzature acquistate con il sostegno dei programmi dell’Unione, la Commissione istituirà un meccanismo di coordinamento nel contesto dell’elaborazione dei programmi di lavoro.

Capo II: Ammissibilità

Lo Strumento consentirà di finanziare l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature ammissibili, che sono destinate principalmente all’esecuzione di controlli doganali. Poiché la maggior parte delle attrezzature per il controllo doganale può essere ugualmente o puntualmente utilizzata per i controlli di conformità con altre normative (ad esempio disposizioni in materia di visti o di polizia), le attrezzature aventi anche altre finalità rispetto ai controlli doganali non sono escluse, ma il loro uso per tali altre finalità è, al contrario, espressamente consentito. In tal modo sarà ottimizzato l’impatto delle azioni che possono essere finanziate dal presente Strumento.

Per garantire il perseguimento degli obiettivi e la priorità nell’assegnazione dei fondi, lo Strumento contempla criteri di ammissibilità specifici e costi non ammissibili. In concreto, è stato stilato un elenco chiaro di costi non ammissibili e le attrezzature sono ammissibili solo se si riferiscono ad almeno una delle sei finalità seguenti: ispezione non invasiva; indicazione di oggetti nascosti sulle persone; rilevamento di radiazioni e identificazione di nuclidi; analisi di campioni in laboratori; campionamento e analisi in loco di campioni; ispezione con apparecchi portatili. L’allegato 1 contiene un elenco indicativo delle attrezzature ripartite per finalità di controllo doganale. Poiché le esigenze possono evolvere nel tempo, alla Commissione è conferito il potere di rivedere tale elenco di finalità di controllo nonché l’allegato 1 attraverso atti delegati.

Oltre all’acquisto, alla manutenzione e all’aggiornamento delle attrezzature ammissibili e ove opportuno, lo Strumento finanzierà anche l’acquisto o l’aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale al fine di sperimentare nuovi elementi o nuove funzionalità in condizioni operative. Si tratta di una fase necessaria prima che gli Stati membri inizino ad acquistare queste nuove attrezzature su larga scala. La sperimentazione in condizioni operative rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto alle azioni di ricerca condotte nel quadro del programma Orizzonte. Al fine di trarre tutti i vantaggi possibili dal finanziamento dell’Unione e di evitare sovrapposizioni di finanziamento, la Commissione provvederà a garantire un adeguato coordinamento tra i due strumenti nell’ambito dell’elaborazione dei programmi di lavoro.

Per apportare il massimo valore aggiunto UE, lo Strumento sarà aperto a tutte le amministrazioni degli Stati membri incaricate di controlli doganali e altri compiti connessi. Per poter fruire del finanziamento, l’autorità doganale di uno Stato membro dovrà fornire le informazioni necessarie per la valutazione delle necessità di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

Il regolamento (UE) [2018/XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio 15 istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale a sostegno dell’unione doganale e delle autorità doganali. Al fine di preservare la coerenza e il coordinamento orizzontale delle azioni di cooperazione, è opportuno attuare tali azioni nell’ambito di un unico atto giuridico e di un’unica serie di norme. Pertanto il presente Strumento finanzierà unicamente l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature ammissibili per il controllo doganale, mentre il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale sosterrà le altre azioni correlate, come le azioni di cooperazione per la valutazione delle necessità e la formazione relativa alle attrezzature in questione.

Capo III: Sovvenzioni

Le sovvenzioni saranno concesse conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. Considerata la particolare identità dei beneficiari dello Strumento, ossia le autorità doganali degli Stati membri, e in conformità alle deroghe previste dal regolamento finanziario, le sovvenzioni saranno concesse senza invito a presentare proposte.

Visto che vari programmi potrebbero contribuire a una singola azione, dovrebbero essere escluse sovrapposizioni di finanziamento. Una disposizione specifica impedisce quindi che un finanziamento dell’Unione fornito attraverso strumenti diversi copra gli stessi costi.

Capo IV: Programmazione, sorveglianza, valutazione e controllo

Lo Strumento sarà attuato mediante programmi di lavoro che saranno adottati dalla Commissione secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione.

L’elaborazione del programma di lavoro sarà basata sulle valutazioni delle necessità riassunte sopra e descritte in dettaglio nell’allegato 6 della valutazione d’impatto. Tali valutazioni saranno effettuate nel quadro del programma Dogana 2020 e, a partire dal 2021, del nuovo programma Dogana.

Un quadro globale per la sorveglianza, la valutazione e la rendicontazione è messo in atto per garantire che lo Strumento consegua i suoi obiettivi. In particolare, il sistema di rendicontazione ai fini della valutazione dello Strumento garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la valutazione del programma, al livello adeguato di granularità; tali dati e informazioni sono trasmessi alla Commissione, in un modo che sia conforme ad altre disposizioni giuridiche; ad esempio, se necessario, i dati personali sono resi anonimi. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione.

Capo V: Esercizio della delega e procedura di comitato

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di:

riesaminare le finalità del controllo, ossia i principali criteri di ammissibilità, che possono evolvere in modo significativo nel tempo in funzione delle priorità doganali, delle minacce e delle tecnologie, nonché

modificare l’allegato 2 per rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro per la sorveglianza e la valutazione.

La Commissione sarà assistita dal comitato. Al fine di garantire la coerenza e il coordinamento orizzontale di tutte le azioni in ambito doganale a norma del presente Strumento e del programma Dogana, si propone di istituire un unico comitato. Poiché nel quadro dell’attuale programma Dogana 2020 esiste già un comitato, che si propone di confermare nell’ambito del nuovo programma Dogana, si propone che il comitato del programma Dogana sia competente anche per il presente Strumento.

Capo VI: Disposizioni transitorie e finali

Sarà garantita la diffusione di informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

2018/0258 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 16 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)I 2 140 uffici doganali 17 esistenti alle frontiere esterne dell’Unione europea devono essere adeguatamente attrezzati per assicurare il funzionamento dell’unione doganale. La necessità di controlli doganali adeguati ed equivalenti è sempre più urgente non solo a causa del ruolo tradizionale delle dogane nella riscossione delle entrate, ma anche, in misura crescente, della necessità di rafforzare significativamente il controllo delle merci che entrano ed escono dalle frontiere esterne dell’Unione al fine di garantire la sicurezza. Nel contempo, tuttavia, tali controlli sulla circolazione delle merci attraverso le frontiere esterne non dovrebbero ostacolare, ma agevolare il commercio legittimo con i paesi terzi.

(2)Esiste attualmente uno squilibrio nell’esecuzione dei controlli doganali da parte degli Stati membri. Tale squilibrio è dovuto a differenze geografiche tra gli Stati membri e a divari nelle rispettive capacità e risorse. La capacità degli Stati membri di reagire alle sfide generate dalla costante evoluzione, a livello mondiale, dei modelli operativi e delle catene di approvvigionamento dipende non solo dalla componente umana, ma anche dalla disponibilità di attrezzature per il controllo doganale moderne e affidabili. La fornitura di attrezzature per il controllo doganale equivalenti è pertanto un elemento importante per rimediare allo squilibrio esistente. Essa migliorerà l’equivalenza nell’esecuzione dei controlli doganali in tutti gli Stati membri ed eviterà quindi la diversione dei flussi di merci verso i punti più deboli.

(3)Gli Stati membri hanno ripetutamente espresso la necessità di sostegno finanziario e chiesto un’analisi approfondita delle attrezzature necessarie. Nelle sue conclusioni 18 sul finanziamento delle dogane del 23 marzo 2017, il Consiglio ha invitato la Commissione ad “esaminare la possibilità di finanziare il fabbisogno di attrezzature tecniche con programmi finanziari futuri della Commissione” e a “migliorare il coordinamento e (...) la cooperazione tra le autorità doganali e le altre autorità di contrasto in materia di finanziamenti”.

(4)A norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 , i controlli doganali devono essere intesi non solo come vigilanza della normativa doganale, ma anche di altre norme che disciplinano l’entrata, l’uscita, il transito, la circolazione, il deposito e l’uso finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale dell’Unione e i paesi o territori non facenti parte di tale territorio, nonché la presenza e la circolazione nel territorio doganale dell’Unione di merci non unionali e di merci in regime di uso finale. Tale altra normativa, che attribuisce alle autorità doganali compiti specifici di controllo, comprende disposizioni in materia di imposizione, in particolare per quanto riguarda le accise e l’imposta sul valore aggiunto, aspetti esterni del mercato interno, politica commerciale comune e altre politiche dell’Unione comuni riguardanti il commercio, la sicurezza della catena di approvvigionamento e la tutela degli interessi economici e finanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri.

(5)Sostenere la realizzazione di un livello adeguato ed equivalente di controlli doganali alle frontiere esterne dell’Unione consente di massimizzare i vantaggi dell’unione doganale. Un intervento specifico dell’Unione nel settore delle attrezzature per il controllo doganale volto a correggere gli squilibri attuali contribuirebbe inoltre a rafforzare la coesione globale tra gli Stati membri. In considerazione delle sfide a livello mondiale, in particolare la necessità di continuare a tutelare gli interessi economici e finanziari dell’Unione e degli Stati membri, agevolando nel contempo il flusso degli scambi legittimi, è indispensabile disporre di attrezzature moderne e affidabili per il controllo alle frontiere esterne.

(6)È pertanto opportuno istituire un nuovo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale.

(7)Dato che alle autorità doganali degli Stati membri è affidato un numero crescente di responsabilità, che spesso si estendono al settore della sicurezza e riguardano compiti da espletare alla frontiera esterna, l’equivalenza dei controlli di frontiera e dei controlli doganali alle frontiere esterne deve essere garantita mediante un adeguato sostegno finanziario dell’Unione agli Stati membri. È altrettanto importante promuovere la cooperazione inter-agenzia alle frontiere dell’Unione per quanto riguarda i controlli delle merci e delle persone tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro responsabili del controllo di frontiera o di altri compiti svolti alle frontiere.

(8)È pertanto necessario istituire un Fondo per la gestione integrata delle frontiere (il “Fondo”).

(9)A motivo delle particolarità giuridiche del titolo V del TFUE nonché delle diverse basi giuridiche applicabili alle politiche in materia di frontiere esterne e di controllo doganale, non è giuridicamente possibile istituire il Fondo come uno strumento unico.

(10)Il Fondo dovrebbe pertanto essere costituito sotto forma di un quadro generale di sostegno finanziario dell’Unione nel settore della gestione delle frontiere comprendente lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale (lo “Strumento”), istituito dal presente regolamento, e lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti, istituito dal regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio 20 .

(11)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per lo Strumento che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 21 .

(12)Al presente Strumento si applica il regolamento (UE, Euratom) [2018/XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio 22 (“regolamento finanziario”). Esso stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni.

(13)Il regolamento (UE) [2018/XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio 23 istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale a sostegno dell’unione doganale e delle autorità doganali. Al fine di preservare la coerenza e il coordinamento orizzontale delle azioni di cooperazione, è opportuno attuare tali azioni nell’ambito di un unico atto giuridico e di un’unica serie di norme. Pertanto il presente Strumento dovrebbe finanziare unicamente l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature per il controllo doganale ammissibili, mentre il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale dovrebbe sostenere le altre azioni correlate, come le azioni di cooperazione per valutare le necessità o la formazione relativa alle attrezzature in questione.

(14)Inoltre, e ove opportuno, lo Strumento dovrebbe sostenere l’acquisto o l’aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale al fine di sperimentare nuovi elementi o nuove funzionalità in condizioni operative prima che gli Stati membri inizino ad acquistare su larga scala queste nuove attrezzature. La sperimentazione in condizioni operative dovrebbe in particolare dare seguito ai risultati della ricerca sulle attrezzature per il controllo doganale nel quadro del regolamento (UE) [2018/XXX] 24 .

(15)La maggior parte delle attrezzature per il controllo doganale può essere ugualmente o puntualmente utilizzata per i controlli di conformità con altre normative, come ad esempio le disposizioni relative alla gestione delle frontiere, ai visti o alla cooperazione in materia di polizia. Il Fondo per la gestione integrata delle frontiere è stato quindi concepito come due strumenti complementari con ambiti di applicazione distinti ma coerenti con riguardo all’acquisto di attrezzature. Da un lato lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti, istituito dal regolamento [2018/XXX] 25 , escluderà le attrezzature che possono essere utilizzate sia per la gestione delle frontiere che per il controllo doganale. Dall’altro, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, istituito dal presente regolamento, non solo sosterrà finanziariamente le attrezzature che hanno come finalità principale i controlli doganali, ma ne consentirà l’uso anche per altri scopi, come ad esempio i controlli alle frontiere e la sicurezza. Questa suddivisione di ruoli promuoverà la cooperazione inter-agenzia quale componente dell’approccio europeo di gestione integrata delle frontiere, di cui all’articolo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2016/1624 26 , consentendo in tal modo alle autorità di frontiera e alle autorità doganali di collaborare e di ottimizzare l’incidenza del bilancio dell’Unione attraverso la condivisione e l’interoperabilità delle attrezzature di controllo.

(16)In deroga al regolamento finanziario, il finanziamento di un’azione da parte di diversi programmi o strumenti dell’Unione dovrebbe essere possibile al fine di permettere e sostenere, se del caso, la cooperazione e l’interoperabilità in tutti i settori. In tali casi, tuttavia, i contributi non possono coprire gli stessi costi in conformità al principio del divieto di doppio finanziamento stabilito dal regolamento finanziario.

(17)In considerazione della rapida evoluzione delle priorità doganali, delle minacce e delle tecnologie, i programmi di lavoro non dovrebbero riguardare lunghi periodi di tempo. Allo stesso tempo, la necessità di elaborare programmi di lavoro annuali aumenta l’onere amministrativo sia per la Commissione che per gli Stati membri, senza che ciò sia necessario per l’attuazione dello Strumento. Pertanto i programmi di lavoro dovrebbero, in linea di principio, riguardare più di un esercizio finanziario.

(18)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del programma di lavoro a titolo del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 .

(19)Nonostante l’attuazione a livello centrale sia indispensabile per il conseguimento dell’obiettivo specifico di garantire controlli doganali equivalenti, data la natura tecnica del presente Strumento sono necessari lavori preparatori a livello tecnico. Pertanto l’attuazione dovrebbe essere sostenuta da valutazioni delle necessità, che dipendono dalle competenze ed esperienze nazionali acquisite mediante la partecipazione delle amministrazioni doganali degli Stati membri. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su una metodologia chiara, che comprenda un numero minimo di misure volte a garantire la raccolta delle informazioni richieste.

(20)Per garantire una sorveglianza e una rendicontazione costanti è opportuno porre in atto un quadro adeguato per la sorveglianza dei risultati conseguiti dallo Strumento e delle azioni ad esso correlate. Tale sorveglianza e rendicontazione dovrebbero basarsi su indicatori che misurino gli effetti delle azioni dello Strumento. Le prescrizioni di rendicontazione dovrebbero comprendere alcune informazioni sulle attrezzature per il controllo doganale che superano una certa soglia di costo.

(21)A norma dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 28 , è necessario valutare il presente Strumento sulla base delle informazioni raccolte mediante specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando nel contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili come base per valutare gli effetti dello Strumento sul terreno.

(22)Al fine di rispondere adeguatamente alle priorità strategiche, alle minacce e alle tecnologie in continua evoluzione, dovrebbe essere delegato alla Commissione, conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il potere di adottare atti riguardo alla modifica delle finalità dei controlli doganali per le azioni ammissibili a titolo dello Strumento e alla modifica dell’elenco degli indicatori destinati a misurare il conseguimento degli obiettivi specifici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(23)In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 , al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio 30 , al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio 31 e al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio 32 , gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio 33 . In conformità al regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, a concedere i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(24)Le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si applicano al presente regolamento. Tali norme sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e prevedono il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell’articolo 322 del TFUE riguardano anche la tutela del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE.

(25)Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di attuazione di cui al presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire l’obiettivo specifico delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l’altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari e a finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(26)Poiché l’obiettivo del presente regolamento, che consiste nell’istituire uno Strumento che sostiene l’unione doganale e le autorità doganali, non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri a causa degli squilibri oggettivi che esistono fra loro a livello geografico, ma, a motivo del livello di qualità equivalente del controllo doganale che un approccio coordinato e un finanziamento centralizzato contribuiranno a realizzare, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.Il presente regolamento istituisce lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale (lo “Strumento”), nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (il “Fondo”), allo scopo di fornire un sostegno finanziario per l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature per il controllo doganale.

2.Unitamente al regolamento [2018/XXX], che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti 34 , il presente regolamento istituisce il Fondo.

3.Esso stabilisce gli obiettivi dello Strumento, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di attribuzione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)“autorità doganali”: le autorità di cui all’articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;

(2)“controlli doganali”: gli atti specifici definiti all’articolo 5, punto 3), del regolamento (UE) n. 952/2013;

(3)“attrezzature per il controllo doganale”: le attrezzature destinate principalmente allo svolgimento dei controlli doganali;

(4)“attrezzature mobili per il controllo doganale”: qualsiasi mezzo di trasporto che, oltre alle sue capacità mobili, è destinato a costituire un elemento delle attrezzature per il controllo doganale o è interamente equipaggiato con attrezzature per il controllo doganale;

(5)“manutenzione”: interventi preventivi, correttivi e predittivi, compresi controlli operativi e funzionali, assistenza, riparazione e revisione, ma escluso l’aggiornamento, necessari per mantenere o ripristinare un elemento delle attrezzature per il controllo doganale alle condizioni di operabilità specificate per conseguire la sua vita utile massima;

(6)“aggiornamento”: gli interventi evolutivi necessari per portare un elemento esistente divenuto obsoleto a condizioni specificate di operabilità all’avanguardia.

Articolo 3

Obiettivi dello Strumento

1.Nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento ha l’obiettivo generale di sostenere l’unione doganale e le autorità doganali per tutelare gli interessi finanziari ed economici dell’Unione e dei suoi Stati membri, garantire la sicurezza all’interno dell’Unione e tutelare l’Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime.

2.Lo Strumento ha l’obiettivo specifico di contribuire a fornire controlli doganali adeguati ed equivalenti mediante l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale pertinenti, affidabili e all’avanguardia.

Articolo 4

Bilancio

1.La dotazione finanziaria per l’attuazione dello Strumento per il periodo 2021 - 2027 è fissata a 1 300 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.L’importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione dello Strumento e di valutazione del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi dello Strumento, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione dello Strumento.

Articolo 5

Attuazione e forme di finanziamento dell’UE

1.Lo Strumento è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.

2.Lo Strumento può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni.

3.Quando le azioni sovvenzionate comportano l’acquisto o l’aggiornamento di attrezzature, la Commissione istituisce un meccanismo di coordinamento volto a garantire l’efficienza di tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi e strumenti dell’Unione e la loro interoperabilità.

CAPO II

AMMISSIBILITÀ

Articolo 6

Azioni ammissibili

1.Per essere ammissibili al finanziamento nell’ambito del presente Strumento, le azioni devono soddisfare i seguenti requisiti:

(a)attuare gli obiettivi di cui all’articolo 3;

(b)sostenere l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale che hanno una o più delle seguenti finalità di controllo doganale:

(1)ispezione non invasiva;

(2)indicazione di oggetti nascosti sulle persone;

(3)rilevamento di radiazioni e identificazione di nuclidi;

(4)analisi di campioni in laboratori;

(5)campionamento e analisi in loco di campioni;

(6)ispezione con apparecchi portatili.

L’allegato 1 contiene un elenco indicativo delle attrezzature per il controllo doganale che possono essere utilizzate per conseguire le finalità di controllo doganale di cui ai punti da 1) a 6).

2.In deroga al paragrafo 1, in casi debitamente giustificati le azioni possono riguardare anche l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale allo scopo di sperimentare nuovi elementi o nuove funzionalità in condizioni operative.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 al fine di modificare le finalità di controllo doganale cui al paragrafo 1, lettera b), e all’allegato 1, ove tale revisione sia ritenuta necessaria.

4.Le attrezzature per il controllo doganale finanziate in virtù del presente Strumento possono essere utilizzate anche per altre finalità rispetto ai controlli doganali, fra cui il controllo di persone a sostegno delle autorità nazionali in caricate della gestione delle frontiere e indagini.

Articolo 7

Soggetti idonei

In deroga all’articolo 197 del regolamento finanziario, i soggetti idonei sono le autorità doganali degli Stati membri se forniscono le informazioni necessarie per le valutazioni delle necessità di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 8

Tasso di cofinanziamento

1.Lo Strumento può finanziare fino all’80% dei costi totali ammissibili di un’azione.

2.I finanziamenti che superano tale massimale sono concessi solo in circostanze eccezionali debitamente giustificate.

Articolo 9

Costi ammissibili

I seguenti costi non sono ammissibili a finanziamenti nell’ambito dello Strumento:

(a)costi relativi all’acquisto di terreni;

(b)costi relativi a infrastrutture, quali edifici o strutture esterne, nonché a mobili;

(c)costi associati a sistemi elettronici, ad eccezione del software direttamente necessario per l’uso delle attrezzature di controllo doganale;

(d)costi di reti, quali canali di comunicazione sicuri o non sicuri, o di abbonamenti;

(e)costi di mezzi di trasporto, quali veicoli, aeromobili o navi, ad eccezione delle attrezzature mobili per il controllo doganale;

(f)costi di beni di consumo, ivi compresi materiali di riferimento o di taratura, per le attrezzature di controllo doganale;

(g)costi relativi a dispositivi di protezione individuale.

CAPO III

SOVVENZIONI

Articolo 10

Concessione, complementarità e finanziamenti combinati

1.Le sovvenzioni nell’ambito dello Strumento sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

2.Conformemente all’articolo 195, lettera f), del regolamento finanziario, le sovvenzioni sono concesse senza invito a presentare proposte ai soggetti idonei di cui all’articolo 7.

3.In deroga all’articolo 191 del regolamento finanziario, un’azione che è stata finanziata dal programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale istituito dal regolamento (UE) [2018/XXX] 35 o da un altro programma dell’Unione può anche beneficiare di un contributo nel quadro dello Strumento, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole di ciascun programma dell’Unione che ha concesso un contributo si applicano al rispettivo contributo da esso apportato all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera l’importo totale dei costi ammissibili dell’azione e il sostegno nell’ambito dei vari programmi dell’Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità dei documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

Articolo 11

Programma di lavoro

1.Lo Strumento è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

2.La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15.

3.L’elaborazione dei programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una valutazione delle necessità, che comprende almeno:

(a)una categorizzazione comune dei valichi di frontiera;

(b)un inventario esauriente delle attrezzature per il controllo doganale disponibili;

(c)una definizione comune di uno standard minimo e di uno standard ottimale delle attrezzature per il controllo doganale in riferimento alla categoria di valico di frontiera e

(d)una stima dettagliata del fabbisogno finanziario.

La valutazione delle necessità risulta dalle azioni svolte nell’ambito del programma Dogana 2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 36 o nell’ambito del programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale istituito dal regolamento (UE) [2018/XXX] 37 , ed è aggiornata periodicamente e almeno ogni 3 anni.

Articolo 12

Sorveglianza e rendicontazione

1.Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 3 figurano nell’allegato 2.

2.Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dallo Strumento nel conseguire i propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 per modificare l’allegato 2 allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione. 

3.Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati dello Strumento. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione.

4.Gli obblighi di rendicontazione di cui al paragrafo 3 comprendono almeno la comunicazione annuale alla Commissione delle seguenti informazioni se il costo di un elemento delle attrezzature per il controllo doganale supera 10 000 EUR al netto delle imposte: 

(a)date di messa in esercizio e di disattivazione dell’attrezzatura per il controllo doganale;

(b)statistiche sull’uso dell’attrezzatura per il controllo doganale;

(c)informazioni sui risultati dell’uso dell’attrezzatura per il controllo doganale.

Articolo 13

Valutazione

1.Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2.La valutazione intermedia dello Strumento è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio della sua attuazione.

3.Al termine dell’attuazione dello Strumento e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale dello Strumento.

4.La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

CAPO V

ESERCIZIO DELLA DELEGA E PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 14

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3.La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal “comitato del programma Dogana” di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) [2018/XXX] 38 .

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

2.La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sullo Strumento, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate allo Strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3.

Articolo 17

Disposizioni transitorie

Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale

1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

11 Gestione delle frontiere

11.02 Fondo per la gestione integrata delle frontiere

11.02.11 Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

X una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria 39  

 la proroga di un’azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un’altra/una nuova azione 

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell’iniziativa

Lo Strumento sarà attuato attraverso un atto di esecuzione recante adozione di un programma di lavoro. L’adozione è prevista per il 1° trimestre del 2021, dopo la valutazione delle necessità (ai sensi dell’attuale programma Dogana 2020) e la consultazione del comitato del programma Dogana. L’esecuzione del programma di lavoro sarà effettuata mediante la conclusione di convenzioni di sovvenzione con i beneficiari a partire dal 2° trimestre del 2021 al più tardi.

1.4.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un’efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per “valore aggiunto dell’intervento dell’Unione” si intende il valore derivante dall’intervento dell’Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell’azione a livello europeo (ex ante) La Commissione, riconoscendo la necessità di migliorare l’equivalenza nell’esecuzione dei controlli doganali in tutti gli Stati membri al fine di evitare la diversione dei flussi di merci verso i punti più deboli, propone questo nuovo Strumento. Garantire attrezzature e infrastrutture doganali equivalenti è un elemento importante per rimediare all’attuale squilibrio. Tale squilibrio è dovuto in parte a differenze nelle capacità e nelle risorse disponibili negli Stati membri. La loro capacità di reagire alle sfide generate dalla costante evoluzione, a livello mondiale, dei modelli operativi e delle catene di approvvigionamento dipende non solo dalla componente umana, ma anche dalla disponibilità di attrezzature per il controllo doganale moderne e affidabili. La funzione tradizionalmente svolta dalle dogane di riscuotere entrate non è più sufficiente a fronte del costante aumento del volume delle merci e della crescente necessità di un controllo alle frontiere, ma necessita di essere sostenuta da un rafforzamento notevole del controllo delle merci che entrano ed escono dalle frontiere esterne dell’UE per garantire sicurezza. Nel contempo tali controlli sulla circolazione delle merci attraverso le frontiere esterne non dovrebbero ostacolare, ma agevolare, il commercio legittimo.

Valore aggiunto dell’Unione previsto (ex post) Per realizzare questo obiettivo nell’unione doganale è necessario che anche l’anello più debole sia sufficientemente forte per svolgere la propria funzione. Lo Strumento sosterrà quindi l’unione doganale e integrerà principalmente le azioni del programma Dogana.

1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Non pertinente

1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Lo Strumento è strettamente connesso al nuovo programma Dogana, che sosterrà la valutazione delle necessità. Inoltre ha collegamenti con le attività svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la lotta alla frode per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi dell’articolo 325 del TFUE.

1.5.Durata e incidenza finanziaria

X durata limitata

X    in vigore dall’1.1.2021 al 31.12.2027

X    Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al 2030 per gli stanziamenti di pagamento.

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6.Modalità di gestione previste 40  

X Gestione diretta a opera della Commissione

X a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Una valutazione intermedia dello Strumento relativa al conseguimento dei suoi obiettivi, alla sua efficienza e al suo valore aggiunto a livello dell’Unione sarà effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio della sua attuazione.

Una valutazione finale dovrebbe esaminare l’impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti dello Strumento. Essa è effettuata al termine dell’attuazione dello Strumento, e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di finanziamento.

Tali valutazioni dovrebbero basarsi, fra l’altro, su indicatori stabiliti per la sorveglianza e la rendicontazione.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Per quanto riguarda la componente delle attrezzature per il controllo doganale, l’opzione prescelta è la gestione diretta mediante l’erogazione di sovvenzioni alle autorità nazionali per l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature per il controllo doganale.

Il nuovo intervento dell’UE mira a rimediare agli attuali squilibri tra gli Stati membri e a garantire l’equivalenza nello svolgimento dei controlli doganali in tutta l’unione doganale. Tale obiettivo richiede naturalmente un coordinamento che superi le frontiere nazionali e che può essere fornito in modo ottimale da un approccio centralizzato mediante gestione diretta. Dato che le autorità nazionali, e non l’Unione, dovrebbero continuare a possedere direttamente le attrezzature che utilizzano per lo svolgimento delle loro funzioni alle frontiere dell’UE, l’intervento dell’Unione assumerebbe la forma di sovvenzioni concesse agli Stati membri per finanziare l’acquisto, la manutenzione e l’evoluzione delle attrezzature per il controllo doganale in conformità a norme predefinite per tipo di frontiera.

La gestione diretta è il meccanismo di esecuzione per le azioni esistenti nel settore doganale, sia nell’ambito del programma Dogana che del programma Hercules III. Si tratta anche di un approccio adeguato, poiché, nel caso di specie, sarà interessato solo un numero limitato di beneficiari, i 27 Stati membri; sarà così possibile avvalersi di alcune semplificazioni previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità di applicazione, in particolare le deroghe agli inviti a presentare proposte.

Per fruire in modo completo delle conoscenze e dell’esperienza operativa delle autorità nazionali e, di conseguenza, soddisfare le loro esigenze reali, la gestione diretta da parte della Commissione sarà coadiuvata da gruppi di esperti, composti da rappresentanti degli Stati membri, che svolgeranno compiti preparatori (ad esempio valutazione delle necessità e definizione di standard relativi alle attrezzature minime per tipo di frontiera). La decisione politica finale sarà adottata secondo la procedura di comitato dalla Commissione, che assegnerà i fondi tramite sovvenzioni sulla base di priorità di politica doganale, minacce e volumi.

Saranno presi in considerazione anche il cofinanziamento, ossia contributi nazionali che integrano l’intervento dell’UE, e le condizionalità ex ante, come la dimostrazione di un’adeguata capacità amministrativa in termini, ad esempio, di personale e di competenze. In tal modo la fornitura di attrezzature per il controllo doganale avverrà soltanto con il pieno impegno degli Stati membri e ove le condizioni siano soddisfatte, così da garantire l’uso effettivo delle attrezzature e un impatto reale dell’intervento dell’UE.

Nel caso delle sovvenzioni è previsto un prefinanziamento, ma piuttosto limitato (circa il 20% - da definire nei programmi di lavoro), per il primo anno della convenzione di sovvenzione, in quanto gli appalti pubblici delle attrezzature per il controllo doganale eseguiti dalle autorità doganali sono generalmente procedure lunghe, che di solito si estendono oltre il primo anno della convenzione di sovvenzione.

I pagamenti finali/i recuperi delle sovvenzioni sono effettuati sulla base di relazioni finanziarie associate a audit in loco ex post.

Poiché il presente Strumento è un programma nuovo, la strategia di controllo dovrà molto probabilmente essere perfezionata nel tempo alla luce dei primi risultati. In concreto, essa si basa su un duplice approccio:

le relazioni finanziarie sono chiuse dopo un rapido esame documentale seguito dall’ordine di pagamento finale/di recupero (riducendo così i ritardi nei pagamenti); tali ordini di pagamento/di recupero sono verificati dai normali controlli ex ante integrati nei circuiti finanziari;

i controlli di cui sopra sono supportati dagli audit in loco ex post negli Stati membri; la DG TAXUD mira a realizzare missioni di audit in loco in circa la metà degli Stati membri ogni anno.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli

I rischi associati alle operazioni finanziarie di attuazione dello Strumento sono limitati, in particolare per i seguenti motivi:

i beneficiari sono le amministrazioni doganali degli Stati membri; in questi casi non vi sono inviti a presentare proposte;

dato che il finanziamento si concentrerà, nell’ambito del programma di lavoro, su priorità specificamente individuate e comuni emerse a seguito della valutazione delle necessità, le azioni saranno per lo più comparabili tra gli Stati membri e le deviazioni saranno visibili e facilmente identificabili;

l’uso di un sistema elettronico per la registrazione delle azioni e la compilazione delle relazioni finanziarie sarà obbligatorio; questo sistema comprende vari controlli e agevolerà il monitoraggio della spesa;

il finanziamento dovrebbe concentrarsi principalmente sulle attrezzature per il controllo doganale più costose, il che ridurrà il numero di singoli elementi acquistati e soggetti a manutenzione e aggiornamento e faciliterà la sorveglianza e il controllo;

obblighi di rendicontazione minimi sono già previsti nella proposta e saranno integrati nei programmi di lavoro e nelle convenzioni di sovvenzione per limitare o attenuare i possibili rischi.

2.2.3.

2.2.4.Stima e giustificazione dell’efficacia dei controlli in termini di costi (rapporto “costi di controllo ÷ valore dei relativi fondi gestiti”) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al momento del pagamento e alla chiusura)

Il costo totale annuo dei controlli nell’ambito del precedente programma Dogana dovrebbe restare piuttosto limitato alla luce del rischio circoscritto di errori, come indicato sopra, e considerati la natura e il metodo di attuazione delle relative operazioni finanziarie.

Il sistema di controllo interno globale, basato su approfondite verifiche ex ante integrate nei circuiti finanziari, mira ad eliminare tutti i potenziali errori prima del pagamento/della chiusura. I controlli in loco ex post per le sovvenzioni riducono ulteriormente il rischio potenziale di errore al momento del pagamento/della chiusura a causa del loro forte effetto deterrente.

A fini di raffronto, la strategia di controllo applicata ha dimostrato di essere efficace ed efficiente nel quadro del precedente programma Dogana e il costo del controllo si è rivelato limitato. Considerato che gli stessi sistemi di controllo saranno utilizzati per il nuovo Strumento, il costo previsto dei controlli e il livello atteso di rischio di errore al momento del pagamento/della chiusura nell’ambito del nuovo Strumento dovrebbero essere simili.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La strategia antifrode (AFS) della DG TAXUD è incentrata sullo sviluppo di una forte cultura antifrode all’interno della stessa DG attraverso attività di sensibilizzazione sui potenziali rischi di frode e sul comportamento etico fra il personale della DG TAXUD. La strategia prevede inoltre un’attiva cooperazione con l’OLAF e l’integrazione degli aspetti legati alle frodi nel ciclo di pianificazione e programmazione strategica (SPP) della DG.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss 41 .

di paesi EFTA 42

di paesi candidati 43

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario

4

11.01.02 Spese di sostegno per lo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale

Non diss.

NO

NO

NO

NO

4

11.02.11 Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale

Diss.

NO

NO

NO

NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

4

“Migrazione e gestione delle frontiere”

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Dopo il 2027

TOTALE

Stanziamenti operativi 11.02.11

Impegni

1)

174,903

178,403

181,973

185,614

189,329

193,117

195,961

1 299,300

Pagamenti 44

2)

42,481

129,274

162,474

170,688

175,066

178,602

182,209

258,506

1 299,300

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma 45 - 46  11.01.02

Impegni = Pagamenti

3)

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,700

TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma

Impegni

=1+3

175,003

178,503

182,073

185,714

189,429

193,217

196,061

1 300,000

Pagamenti

=2+3

42,581

129,374

162,574

170,788

175,166

178,702

182,309

258,506

1 300,000





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

“Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Dopo il 2027

TOTALE

Risorse umane

3,575

3,575

3,575

3,575

3,575

3,575

3,575

25,025

Altre spese amministrative

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,700

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

3,675

3,675

3,675

3,675

3,675

3,675

3,675

25,725

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Dopo il 2027

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per tutte le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

178,678

182,178

185,748

189,389

193,104

196,892

199,736

 

1325,725

Pagamenti

46,256

133,049

166,249

174,463

178,841

182,377

185,984

258,506

1325,725

3.2.2.Sintesi dell’incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

X    La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

3,575

3,575

3,575

3,575

3,575

3,575

3,575

25,025

Altre spese amministrative

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,700

Totale parziale della RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

3,675

3,675

3,675

3,675

3,675

3,675

3,675

25,725

Esclusa la RUBRICA 7 47
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,700

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,700

TOTALE

3,775

3,775

3,775

3,775

3,775

3,775

3,775

26,425

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

X    La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione

25

25

25

25

25

25

25

Nelle delegazioni

Ricerca

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - (AC, AL, END, INT e JED 48

Rubrica 7

Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale 

- in sede

- nelle delegazioni

Finanziato dalla dotazione dello Strumento 49

- in sede

- nelle delegazioni

Ricerca

Altro (specificare)

TOTALE

25

25

25

25

25

25

25

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Sarà necessario personale supplementare per la gestione e l’attuazione dello Strumento, in particolare per i seguenti compiti:

- partecipazione, supervisione e coordinamento della valutazione delle necessità: inventario, tipologia e standard, analisi dei divari e stima dei fondi necessari per tutti i tipi di frontiere (terrestri, marittime, aeree, centri postali);

- programmazione: coordinamento orizzontale (in particolare, valutazione delle minacce e dei volumi), elaborazione del programma di lavoro e relative procedure (comitatologia) e preparazione e negoziazione delle convenzioni di sovvenzione;

- attuazione: monitoraggio e sostegno (ad esempio appalti congiunti) all’attuazione da parte delle autorità doganali;

- rendicontazione e controllo/audit

Personale esterno

non applicabile

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

X    non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Specificare l’organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

X    La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

X        sulle risorse proprie

su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Incidenza della proposta/iniziativa 50

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Articolo …

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Non pertinente

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l’incidenza sulle entrate o altre informazioni).

Lo Strumento avrà un impatto indiretto sulle risorse proprie tradizionali dell’Unione in quanto controlli doganali più efficaci dovrebbero comportare un aumento dei dazi doganali riscossi. Tale effetto non è tuttavia quantificabile.

(1)    COM(2018) 322 final.
(2)    Il programma Dogana è stato istituito nel 1991 dalla decisione del Consiglio del 20 giugno 1991 che adotta un programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (programma Matthaeus); è stato in seguito sostituito dall’intera famiglia del programma Dogana, istituita dalla decisione n. 210/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, recante adozione di un programma d’azione doganale nella Comunità (Dogana 2000), e dai programmi successivi, istituiti dalle decisioni n. 105/2000/CE, n. 253/2003/CE, n. 624/2007/CE e dal regolamento (UE) n. 1294/2013.
(3)    Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 6).
(4)    Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).
(5)     https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en  
(6)     https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf and http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf  
(7)    Il gruppo per la politica doganale è un gruppo di esperti istituito dalla Commissione con il compito di fornirle consulenza su questioni relative agli aspetti strategici della politica doganale, al monitoraggio dello sviluppo di vari aspetti della politica doganale e all’agevolazione dello scambio di opinioni tra gli Stati membri. Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=944 .
(8)    COM(2016) 813.
(9)    Cfr. ad esempio: risoluzione del Parlamento europeo sul tema “Affrontare le sfide dell’applicazione del codice doganale dell’Unione” (2016/3024(RSP)).
(10)    Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).
(11)    La proposta (COM(2018) 325 final) di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea propone di ridurre le spese di riscossione trattenute dagli Stati membri dal 20% al loro livello iniziale del 10%.
(12)     https://ec.europa.eu/taxation_customs/expert-teams-europa_en  
(13)    Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(14)    COM(2018) 473.
(15)    COM(2018) 442.
(16)    GU C del , pag. .
(17)    Allegato della relazione annuale 2016 sulle prestazioni dell’unione doganale, consultabile al seguente link: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en .
(18)     https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf and http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf . 
(19)    Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(20)    COM(2018) 473.
(21)    Accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).
(22)    COM(2016) 605.
(23)    COM(2018) 442.
(24)    COM(2018) 435.
(25)    COM(2018) 473.
(26)    Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).
(27)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(28)    Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(29)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(30)    Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(31)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(32)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”) (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(33)    Direttiva (EU) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(34)    COM(2018) 473.
(35)    COM(2018) 442.
(36)    Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un programma d’azione doganale nell’Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 209).
(37)    COM(2018) 442.
(38)    COM(2018) 442.
(39)    A norma dell’articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(40)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(41)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(42)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(43)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(44)    Il profilo dei pagamenti per tale nuovo programma nell’ambito del QFP 2021-2027 si basa sull’estrapolazione dei dati storici dei profili di pagamento per il periodo 2007-2017 di programmi con meccanismi di esecuzione simili in settori comparabili, in particolare le dogane, la fiscalità e la lotta antifrode.
(45)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(46)    Esempi: traduzioni, reti e sistemi informatici per la gestione dello Strumento (ABAC, eGrants, AGM, ...)
(47)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(48)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JPD = giovane professionista in delegazione.
(49)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(50)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto delle spese di riscossione.

Strasburgo,12.6.2018

COM(2018) 474 final

ALLEGATI

della

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale

{SWD(2018) 347}
{SWD(2018) 348}
{SEC(2018) 315}


ALLEGATO 1

Elenco indicativo delle attrezzature per il controllo doganale destinate alle finalità di controllo doganale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

FINALITÀ DEL CONTROLLO DOGANALE

ATTREZZATURA PER IL CONTROLLO DOGANALE

CATEGORIA

APPLICAZIONE

Ispezione non invasiva

Scanner a raggi X - alta energia

Container, autocarri, vagoni ferroviari

Scanner a raggi X - bassa energia

Palette, cassette e pacchi

Bagagli dei passeggeri

Scanner a retrodiffusione di raggi X

Container

Autocarri

Veicoli

Altro

Sistemi di riconoscimento automatico dei numeri di targa/dei container

Bilance per veicoli

Carrelli elevatori e analoghe attrezzature mobili per il controllo doganale

Indicazione di oggetti nascosti sulle persone 1

Portale a retrodiffusione di raggi X

Utilizzato principalmente negli aeroporti per individuare oggetti nascosti sulle persone (droga, esplosivi, contante)

Scanner corporeo

Rilevamento di radiazioni e identificazione di nuclidi

Rilevamento radiologico e nucleare

Rilevatore di radiazioni personale (PRM)

Rilevatore di radiazioni portatile

Dispositivo di identificazione degli isotopi (RIID)

Portale di rilevamento delle radiazioni (RPM)

Portale di rilevamento spettrometrico per l’identificazione degli isotopi (SPM)

Analisi di campioni in laboratorio

Identificazione, quantificazione e verifica di tutte le merci possibili

Gascromatografia e cromatografia liquida
(GC, LC, HPLC…)

Spettrometria e tecniche combinate con la spettrometria
(IR, Raman, UV-VIS, fluorescenza, GC-MS…)

Attrezzature a raggi X (XRF, ...)

Spettrometria di risonanza magnetica nucleare (NMR) e analisi degli isotopi stabili

Altre attrezzature di laboratorio (spettroscopia di assorbimento atomico (AAS), analizzatore di distillazione, calorimetria differenziale a scansione (DSC), elettroforesi, microscopio, contatore a scintillazione liquida (LSC), macchina per fumo, ...)



FINALITÀ DEL CONTROLLO DOGANALE

ATTREZZATURA PER IL CONTROLLO DOGANALE

CATEGORIA

APPLICAZIONE

Campionamento e analisi in loco dei campioni

Rilevamento di tracce mediante spettrometria a mobilità ionica (IMS)

Attrezzature portatili per il rilevamento di tracce di materiali pericolosi specifici

Rilevamento di tracce mediante cani

Applicato a una serie di rischi su piccoli e grandi oggetti

Campionamento

Strumenti per prelevare campioni, cappa aspirante, scatola a guanti (glovebox)

Laboratori mobili

Veicolo contenente le attrezzature complete per l’analisi in loco dei campioni

[Analisi di materiali organici, metalli e leghe] Rilevatori portatili

Test chimici colorimetrici

Spettroscopia Raman

Spettroscopia infrarossa

Fluorescenza a raggi X

Rilevatori di gas per container

Ispezione con attrezzature portatili

Strumenti portatili individuali

Strumenti tascabili

Kit di strumenti meccanici

Specchio telescopico

Dispositivi

Endoscopio

Rilevatore di metalli fisso o portatile

Apparecchi fotografici per il controllo della parte sottostante dei veicoli

Dispositivo a ultrasuoni

Densimetro

Altro

Ricerca subacquea

ALLEGATO 2

Indicatori

Obiettivo specifico: contribuire a controlli doganali equivalenti e adeguati mediante l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale pertinenti, affidabili e all’avanguardia

1.Attrezzature disponibili

(a)disponibilità nei valichi di frontiera terrestri di attrezzature per il controllo doganale che soddisfino gli standard concordati (per tipo di attrezzatura)

(b)disponibilità nei valichi di frontiera marittimi di attrezzature per il controllo doganale che soddisfino gli standard concordati (per tipo di attrezzatura)

(c)disponibilità nei valichi di frontiera aerei di attrezzature per il controllo doganale che soddisfino gli standard concordati (per tipo di attrezzatura)

(d)disponibilità nei valichi di frontiera postali di attrezzature per il controllo doganale che soddisfino gli standard concordati (per tipo di attrezzatura)

(e)disponibilità nei valichi di frontiera ferroviari di attrezzature per il controllo doganale che soddisfino gli standard concordati (per tipo di attrezzatura).

(1)    Ferme restando le disposizioni legislative applicabili e altre raccomandazioni relative alla tutela della salute e al rispetto della vita privata.