Bruxelles, 6.6.2018

COM(2018) 447 final

2018/0236(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2018) 327 final}
{SWD(2018) 328 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Dagli anni '90 dello scorso secolo l'Unione ha continuato ad aumentare gli investimenti nel settore spaziale. Già prima che entrasse in vigore il trattato di Lisbona, e con esso il nuovo articolo 189 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che ha gettato le basi per le attività in questo settore, l'Unione aveva sviluppato con successo i programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS. Entrambi i programmi sono operativi 1 e attualmente Galileo è considerato un programma faro dell'Unione.

Nel 2014 il programma di osservazione della Terra Copernicus 2 , sviluppato sulla base del programma GMES, si è aggiunto ai primi due. Più di recente l'Unione ha dato il via alle attività del quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento 3 (SST). La dotazione di bilancio totale a favore di tutte le attività del settore spaziale dell'Unione per il periodo 2014-2020 ammontava a 12,6 miliardi di EUR.

Nella sua comunicazione del 26 ottobre 2016 intitolata "strategia spaziale per l'Europa" 4 , la Commissione ha disposto una nuova strategia spaziale europea che ruota attorno a quattro obiettivi strategici: massimizzare i benefici del settore spaziale per la società e l'economia dell'UE, promuovere la competitività e l'innovazione del settore spaziale europeo, rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa nell'accesso e nello sfruttamento dello spazio in ambiente sicuro e rinsaldare il ruolo dell'Europa come attore globale e promuovere la cooperazione internazionale.

Le motivazioni per l'adozione della strategia spaziale per l'Europa si rifanno all'importanza strategica del settore spaziale per l'Unione e alla necessità di adattare il settore spaziale europeo a un contesto globale in rapida evoluzione. Il settore spaziale è di sostegno a diverse politiche e priorità strategiche dell'Unione e può svolgere un ruolo fondamentale nell'affrontare efficacemente nuove sfide come i cambiamenti climatici, lo sviluppo sostenibile, il controllo delle frontiere, la sorveglianza marittima e la sicurezza dei cittadini dell'Unione. L'emergere di tali nuove priorità conduce a nuovi modi di sviluppare il programma. Nello sviluppo dei sistemi spaziali dell'Unione, i requisiti di sicurezza devono essere potenziati in modo da poter beneficiare al meglio delle sinergie tra le attività civili e quelle legate alla sicurezza.

Ma il settore spaziale è anche parte di una catena del valore globale interessata da grandi cambiamenti, i quali stanno estendendo i confini tradizionali di questo settore. Il cosiddetto "nuovo spazio" sta rivoluzionando il settore spaziale, non solo dal punto di vista tecnologico ma anche da quello dei modelli commerciali. Lo spazio attrae sempre più imprese e imprenditori, che talvolta non hanno alcuna esperienza nel settore. Per questo motivo è importante che l'Unione sostenga attivamente l'intero settore spaziale, in particolare per quanto riguarda ricerca e sviluppo, start-up e incubatori di imprese attive in questo settore. 

Per quanto riguarda più specificamente i suoi programmi, nella sua strategia spaziale per l'Europa la Commissione ha sottolineato l'importanza di garantire la continuità nella fornitura dei servizi offerti da Galileo, EGNOS e Copernicus, e di preparare le nuove generazioni di questi servizi, potenziando i servizi SST, e ha annunciato l'iniziativa per le comunicazioni satellitari per scopi governativi GOVSATCOM, inizialmente inclusa nel programma di lavoro della Commissione per il 2017. Ha enfatizzato inoltre il ruolo fondamentale dei partenariati tra la Commissione, gli Stati membri, l'Agenzia del GNSS (sistema globale di navigazione satellitare) europeo, l'Agenzia spaziale europea e tutte le altre agenzie e i portatori di interessi coinvolti nell'attuazione della politica spaziale europea, sottolineando l'importanza cruciale di istituire una governance efficace ed appropriata per realizzare il programma spaziale dell'Unione.

Per quanto riguarda la nuova iniziativa GOVSATCOM, il deficit di capacità dell'Europa in materia di comunicazioni satellitari sicure è stato riconosciuto nelle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2013 e in diverse successive, come anche nel libro bianco della Commissione europea sul futuro dell'Europa, nella dichiarazione di Roma dei capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri dell'UE e in diverse risoluzioni del Parlamento europeo.

L'approccio auspicato dalla Commissione nella sua comunicazione sulla strategia spaziale per l'Europa è stato convalidato sia dal Consiglio nelle sue conclusioni adottate il 30 maggio 2017 5 , sia dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 12 settembre 2017 6 . Nelle sue conclusioni del 30 maggio 2017 il Consiglio ha in particolare invitato la Commissione e gli Stati membri a continuare, laddove appropriato, ad avvalersi delle competenze tecniche dell'Agenzia spaziale europea e delle agenzie spaziali nazionali europee, ha invitato la Commissione ad analizzare e valutare la potenziale evoluzione delle responsabilità dell'Agenzia del GNSS europeo e ha riconosciuto la necessità di perseguire sinergie più forti, se del caso, tra l'uso civile e militare delle risorse spaziali.

La proposta di regolamento è uno degli elementi che danno seguito alla strategia spaziale per l'Europa. Un programma spaziale completamente integrato metterà insieme tutte le attività dell'Unione in questo settore altamente strategico e fornirà un quadro coerente per gli investimenti futuri, offrendo più visibilità e flessibilità. Migliorando l'efficienza, contribuirà in ultima analisi a introdurre nuovi servizi orientati alle attività spaziali a vantaggio di tutti i cittadini dell'UE.

Il programma mira pertanto a:

fornire, o contribuire alla fornitura, di servizi, informazioni e dati spaziali aggiornati, di alta qualità e, se del caso, sicuri, senza interruzioni e ove possibile a livello globale, che soddisfino le esigenze presenti e future e siano in grado di soddisfare le priorità politiche dell'Unione, comprese le questioni riguardanti i cambiamenti climatici, la sicurezza e la difesa;

massimizzare i benefici socio-economici, promuovendo l'uso più ampio possibile dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti dalle componenti del programma;

migliorare la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, la sua libertà d'azione e la sua autonomia strategica, in particolare per quanto riguarda le tecnologie e i processi decisionali basati su elementi concreti;

promuovere il ruolo guida dell'Unione sulla scena internazionale nel settore spaziale e rafforzare il suo ruolo nell'affrontare le sfide globali e nel sostenere iniziative globali, soprattutto nel settore dei cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile.

La proposta di regolamento prevede misure adeguate per il conseguimento di questi obiettivi.

La proposta di regolamento semplifica notevolmente e razionalizza l'attuale acquis dell'Unione combinando in un unico testo e armonizzando pressoché tutte le norme finora contenute in regolamenti o decisioni separati. In questo modo si aumenta la visibilità della politica spaziale dell'Unione, la quale in futuro intende svolgere un ruolo di attore globale nel settore spaziale.

La proposta dota l'Unione di un bilancio destinato al settore spaziale di dimensioni sufficienti per svolgere le varie attività previste, in particolare per portare avanti e migliorare i programmi Galileo, EGNOS, Copernicus e SST e per avviare l'iniziativa GOVSATCOM.

Essa stabilisce le norme per la governance del programma gettando luce sulle relazioni tra i vari soggetti coinvolti e sul ruolo che essi svolgono, in particolare per quanto riguarda gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia spaziale europea, e istituendo un sistema di governance unificato per tutte le componenti del programma. La proposta di regolamento potenzia il ruolo dell'ex-Agenzia del GNSS europeo, ampliandone l'ambito di attività, per quanto riguarda l'accreditamento di sicurezza, a includere tutte le componenti del programma e giustificando in questo modo il cambio di denominazione di tale agenzia, che diventerà l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

Infine, la proposta di regolamento specifica e uniforma il quadro di sicurezza per il programma, in particolare per quanto riguarda i principi da rispettare, le procedure da seguire e le misure da adottare, che è di importanza fondamentale data la natura di duplice uso delle azioni.

La presente proposta prevede come data di applicazione il 1º gennaio 2021 ed è riferita a un'Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dall'Euratom in forza dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'acquis dell'Unione nel settore spaziale comprende attualmente i regolamenti e le decisioni seguenti:

regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione satellitare, Galileo ed EGNOS;

regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Copernicus;

decisione n. 541/2014/UE del Parlamento e del Consiglio che istituisce un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (SST);

regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo;

decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo;

decisione 2014/496/PESC del Consiglio sugli aspetti del dispiegamento, del funzionamento e dell'utilizzo del sistema globale di navigazione via satellite europeo che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea.

Il presente regolamento abroga e sostituisce i primi quattro di questi testi, stabilisce norme comuni a tutte le componenti del programma, tra cui Galileo, EGNOS, Copernicus e SST e istituisce alcune norme specifiche per ciascuna di queste componenti. Per quanto concerne il regolamento (UE) n. 912/2010, le modifiche richieste sono tali che, per motivi di chiarezza e di semplificazione, è preferibile abrogare anche tale testo e integrare le norme relative alla nuova agenzia, che succede all'Agenzia del GNSS europeo, nel regolamento proposto che istituisce il programma spaziale dell'Unione.

Il regolamento proposto non modifica né incide in alcun modo sulla decisione n. 1104/2011/UE, la quale continuerà a disciplinare un particolare servizio offerto da Galileo, ovvero il servizio pubblico regolamentato (PRS). La decisione continuerà pertanto ad applicarsi parallelamente al regolamento proposto, integrandolo per mezzo di una lex specialis riguardante detto servizio specifico. Anche la decisione 2014/496/PESC, che si basa sull'articolo 28 del trattato sull'Unione europea (TUE), continuerà inoltre ad applicarsi come in passato.

Nel contesto di Galileo ed EGNOS, in tutti i casi in cui il dispiegamento, il funzionamento o l'utilizzo delle componenti può ostacolare la sicurezza dell'Unione o di uno dei suoi Stati membri, in particolare quale conseguenza di una situazione internazionale che richiede un intervento da parte dell'Unione o nel caso di una minaccia al funzionamento delle stesse componenti o dei rispettivi servizi, si applicano le procedure previste dalla decisione 2014/496/PESC.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Il settore spaziale dà luogo a numerose ricadute positive su altri settori dell'economia. Tra i principali obiettivi della strategia spaziale per l'Europa, debitamente inclusi nella presente proposta di regolamento, si annoverano anche massimizzare i benefici di questo settore per il benessere dei cittadini e per la prosperità dell'economia dell'Unione, promuovere il progresso tecnico e scientifico, la competitività e la capacità innovativa dell'industria europea e contribuire al conseguimento dell'obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

La gestione di sistemi spaziali come EGNOS, Galileo o Copernicus integra direttamente le azioni intraprese nell'ambito di altre politiche dell'Unione, in particolare la politica di ricerca e innovazione, la politica di sicurezza e migrazione, la politica industriale, la politica agricola comune, la politica della pesca, le reti transeuropee, la politica ambientale, la politica energetica e l'aiuto allo sviluppo.

L'SST e la nuova iniziativa GOVSATCOM contribuiranno inoltre al conseguimento degli obiettivi del piano d'azione europeo in materia di difesa e della strategia globale dell'Unione europea. Essi rafforzeranno l'efficacia operativa dei soggetti che operano nel settore della sicurezza e salvaguarderanno il diritto dei cittadini alla sicurezza, alla protezione diplomatica e consolare e alla protezione dei dati personali. Miglioreranno infine l'efficacia delle principali politiche dell'UE, come la strategia per la sicurezza marittima, il quadro strategico in materia di ciberdifesa, la politica per l'Artico, per la difesa delle frontiere e la migrazione, per gli aiuti umanitari, per la pesca, per i trasporti e per la gestione delle infrastrutture di rilevanza critica.

Le azioni del programma dovrebbero essere impiegate per affrontare eventuali fallimenti del mercato o situazioni di investimento non ottimali, in misura proporzionata e senza che vi sia una duplicazione o l'esclusione dei finanziamenti privati e dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo. In questo modo sarà garantita la coerenza tra le azioni del programma e le norme dell'UE sugli aiuti di stato, evitando inutili distorsioni della competizione nel mercato interno.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica del regolamento proposto è l'articolo 189, paragrafo 2, del TFUE che impone all'Unione di elaborare una politica spaziale europea e conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, i quali deliberano conformemente alla procedura legislativa ordinaria, il potere di adottare un programma finalizzato al conseguimento di tali obiettivi.

Sebbene il regolamento GNSS (UE) n. 1285/2013 e il regolamento sull'Agenzia del GNSS europeo (UE) n. 912/2010, che trattano in maniera specifica i programmi Galileo ed EGNOS, siano basati sull'articolo 172 del TFUE (reti transeuropee), alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in merito alla scelta della base giuridica, è opportuno basare il regolamento proposto sull'articolo 189, paragrafo 2, del TFUE in considerazione del contenuto e degli obiettivi delle misure che esso prevede.

Sussidiarietà

Quello spaziale è un settore di punta che mobilita considerevoli risorse finanziarie e applica tecnologie avanzate in vari settori. Gli obiettivi del regolamento proposto, descritti sopra, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri, nemmeno dai leader del settore spaziale. Di fatto l'esperienza e le competenze tecniche e scientifiche in questo settore sono distribuite su diverse regioni economiche dell'Unione oppure sono detenute dall'Agenzia spaziale europea, che è un'organizzazione internazionale che annovera tra i suoi membri la maggior parte degli Stati membri dell'UE. Sul versante finanziario, il compito di istituire e gestire sistemi del calibro di Galileo e Copernicus, che forniscono servizi di interesse per tutti gli Stati membri dell'Unione, per non dire per tutte le regioni del mondo, sarebbe troppo gravoso per un unico Stato membro. Le dimensioni e le implicazioni degli obiettivi del regolamento proposto sono tali da poter essere adeguatamente conseguite solo mediante un'azione a livello di Unione.

Proporzionalità

Il regolamento proposto prevede misure che non vanno oltre quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le componenti Galileo, EGNOS, Copernicus, SST e GOVSATCOM sono in linea con le esigenze delle imprese e dei cittadini dell'Unione e hanno notevoli ricadute positive sull'economia di quest'ultima. Il modo in cui vengono sviluppati questi sistemi mira a sostenere l'applicazione della legislazione dell'UE e a soddisfare al meglio le priorità politiche dell'Unione, anche nei settori dei cambiamenti climatici e della sicurezza e difesa. Sostenere il settore spaziale all'interno dell'Unione, in particolare tramite il sostegno alle start-up o all'industria dei lanciatori, contribuisce a salvaguardare la libertà d'azione dell'Unione e la sua autonomia strategica e tecnologica e a estendere la sua portata internazionale.

Inoltre, la dotazione di bilancio assegnata al programma non è sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti. Gli importi necessari per realizzare il programma sono stati determinati alla luce di una serie di analisi e stime effettuate nell'ambito della valutazione d'impatto e descritte di seguito.

Scelta dell'atto giuridico

L'istituzione del programma per mezzo di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio non solo è esplicitamente prevista dall'articolo 189, paragrafo 2, del TFUE, ma è anche l'opzione da privilegiare per fornire al programma una base sostenibile, poiché questo tipo di atto giuridico garantisce l'uniformità e l'applicazione diretta che sono necessarie all'efficace attuazione del programma, nel contempo donandogli visibilità e dotandolo delle risorse finanziarie necessarie alla sua attuazione.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI RETROSPETTIVE, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni retrospettive / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Per quanto riguarda Galileo ed EGNOS, a norma dell'articolo 34 del regolamento GNSS (UE) n. 1285/2013 e dell'articolo 26 del regolamento sull'Agenzia del GNSS europeo (GSA) (UE) n. 912/2010, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'avanzamento di Galileo ed EGNOS e sulla gestione dell'Agenzia del GNSS europeo. In tale contesto è stato condotto uno studio sulla valutazione intermedia per conto della Commissione 7 .

La valutazione intermedia si è concentrata sull'attuazione del programma nel corso del periodo 2014-2016. Stando alle conclusioni dello studio, Galileo ed EGNOS hanno dimostrato un livello soddisfacente di efficacia e sono sulla buona strada per conseguire gli obiettivi a lungo termine per il 2020 fissati dal regolamento GNSS. Sono state tuttavia individuate nella governance di sicurezza di Galileo e nella governance generale di Galileo ed EGNOS alcune inefficienze e alcuni aspetti in cui sono possibili miglioramenti.

Il periodo 2014-2016 ha rappresentato un'importante fase di transizione durante la quale sono stati progressivamente attuati e consolidati elementi chiave del quadro di governance e di gestione. Il loro futuro sviluppo costituirà un aspetto importante della prossima fase operativa di Galileo e dovrà essere affrontato con cautela.

Per quanto riguarda la governance di sicurezza, nella prossima fase sarà necessario prestare particolare attenzione a garantire l'indipendenza del comitato di accreditamento di sicurezza e del personale che opera per suo conto dalle attività operative legate a Galileo ed EGNOS.

Dal punto di vista delle questioni finanziarie, al termine del 2016 l'attuazione di entrambi i programmi Galileo ed EGNOS si era svolta nei limiti della dotazione stabilita dal regolamento GNSS (7 071 milioni di EUR) e non era stato registrato alcun superamento dei costi.

In termini di coerenza con le altre politiche dell'UE, tra gli stessi programmi e con altri programmi GNSS, sia Galileo che EGNOS hanno mostrato un elevato livello di coerenza.

Infine, la GSA ha raggiunto i suoi obiettivi con esito positivo, sia per quanto riguarda il progresso di Galileo ed EGNOS, sia lo sviluppo del mercato a valle, grazie all'efficace attuazione dei compiti principali e di quelli delegati. Vi sono state tuttavia alcune difficoltà legate alla capacità di assumere personale adeguato.

Per quanto concerne Copernicus, a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 377/2014 che istituisce il programma, la Commissione ha inviato al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione intermedia sul conseguimento degli obiettivi per tutti i compiti finanziati tramite il programma Copernicus, in termini di risultati e impatti, valore aggiunto europeo ed efficienza nell'uso delle risorse. È stato condotto uno studio sulla valutazione intermedia per conto della Commissione.

La valutazione intermedia era riferita al periodo 2014-2016. Nelle sue conclusioni si legge che Copernicus "procede secondo la tabella di marcia, poiché sono già stati raggiunti alcuni dei principali risultati attesi a sostegno dell'autonomia dell'Europa nella prestazione di servizi di qualità e nella fornitura di dati utili e nel loro sfruttamento da parte di un numero elevato di utenti per scopi istituzionali e commerciali".

Sono stati sottolineati anche altri punti di forza del programma Copernicus, come la politica di apertura dei dati, le azioni volte a stimolare l'accettazione da parte del settore privato, i vantaggi economici tangibili, il buon livello di coerenza interna e con altre azioni dell'UE, l'eccellente esecuzione del bilancio nei limiti della dotazione fissata dal regolamento e la buona cooperazione interna alla Commissione e con gli Stati membri.

Per quanto riguarda gli specifici insegnamenti tratti, il successo senza precedenti del programma e il volume di dati che ha generato hanno condotto a due principali conclusioni:

i)la necessità di migliorare la distribuzione e l'accesso ai dati: dato il numero estremamente elevato di utenti che si sono registrati, sarà necessario migliorare gli aspetti della comunicazione, la distribuzione dei dati e l'accesso agli stessi e la funzione di scaricamento dei dati;

ii)la necessità di potenziare l'integrazione dei dati spaziali in altre aree strategiche e in altri settori economici, puntando di più sull'accettazione da parte degli utenti: Copernicus raggiunge gruppi di utenti dei settori tradizionali legati alle attività spaziali ma sono necessari ulteriori sforzi per raggiungere altri potenziali utenti in altri settori.

Il 3 maggio 2018 la Commissione ha adottato una relazione sull'attuazione del quadro di sostegno all'SST (2014-2017) [COM(2018)256]. Secondo le conclusioni della relazione, l'SST UE ha portato a risultati in tutte le azioni e in tre servizi, ha creato valore aggiunto dell'UE ma necessita di miglioramenti per potenziare la sua efficacia. Per rispondere alle raccomandazioni della relazione, la valutazione d'impatto che accompagna la relazione indica quattro questioni che devono essere affrontate per accelerare l'attuazione negli anni a venire:

i)aumentare l'autonomia dei servizi SST UE potenziando i sensori SST, sviluppando nuovi sensori e istituendo un catalogo SST europeo degli oggetti spaziali;

ii)promuovere la dimensione europea dell'SST UE eliminando inutili duplicazioni tra i centri operativi SST nazionali e promuovendone la specializzazione in base alla performance migliore;

iii)modificare la struttura decisionale tramite il voto a maggioranza qualificata e la creazione di un gruppo congiunto di coordinamento per garantire la supervisione del lavoro tecnico;

iv)rivedere il meccanismo di finanziamento stabilendo un programma con un'unica linea di bilancio e una prospettiva a lungo termine.

Consultazione dei portatori di interessi

L'iniziativa è sostenuta anche tramite ampie consultazioni pubbliche e seminari volti a raccogliere il parere di tutti i pertinenti portatori di interessi (industria, Stati membri, ricercatori, ecc.), più precisamente:

·Nel 2016: prima dell'adozione della strategia spaziale per l'Europa, la Commissione ha effettuato una vasta consultazione pubblica che ha coinvolto tutti gli aspetti legati al settore spaziale, compresi i programmi qui proposti per il prossimo QFP.

·Nel 2015-2016: sono state avviate due consultazioni mirate riguardanti aspetti della ricerca spaziale, compresi i documenti di sintesi redatti da Stati membri, alcune tra le maggiori associazioni di imprese e organizzazioni di ricerca.

·Nel 2015-2017: con l'obiettivo di consultare i portatori di interessi, sono stati tenuti diversi seminari e incontri dedicati a livello di esperti e sono state redatte relazioni riguardanti: i) l'evoluzione di Copernicus e Galileo; ii) le esigenze specifiche dell'industria; iii) le esigenze specifiche in materia di comunicazioni satellitari per scopi governativi; iv) le esigenze specifiche in materia sorveglianza dell'ambiente spaziale, compresi SST, meteorologia spaziale e oggetti vicini alla Terra.

·Nel 2016-2017, quale parte della valutazione d'impatto del futuro programma GOVSATCOM, sono state effettuate consultazioni mirate con tutti i pertinenti portatori di interessi (gli Stati membri in veste di fornitori e utenti di GOVSATCOM, le istituzioni e agenzie dell'UE e l'industria, compresi i fabbricanti di satelliti, gli operatori e le PMI) tramite contatti bilaterali e riunioni plenarie. La maggior parte degli Stati membri e gran parte dell'industria sostiene apertamente il programma e i suoi obiettivi. Nella proposta sono state integrate le raccomandazioni dei portatori di interessi, in particolare per quanto riguarda un solido assetto della sicurezza, l'aggregazione della domanda, la dipendenza da fornitori nazionali e commerciali, le sinergie civili-militari e l'approccio modulare orientato ai servizi.

Per quanto riguarda la principale consultazione pubblica, realizzata dalla Commissione prima dell'adozione della strategia spaziale per l'Europa nel 2016, i messaggi chiave sono descritti di seguito.

In generale vi è un sufficiente livello di soddisfazione da parte dei portatori di interessi per quanto riguarda l'attuazione della logica d'intervento dell'UE e gli obiettivi raggiunti nell'ambito dei programmi durante il periodo di valutazione.

La loro efficacia è risultata particolarmente evidente nel raggiungimento del segmento spaziale di Galileo e nel consolidamento della stabilità e della performance di alto livello nella fornitura di servizi EGNOS con la dichiarazione dei servizi LPV-200 e la fornitura di servizi APV-I sul 98,98 % del territorio degli Stati membri dell'Unione più Norvegia e Svizzera. I portatori di interessi ritengono tuttavia che l'efficacia della governance potrebbe beneficiare di una minore complessità, che spesso comporta una moltiplicazione degli sforzi e ritardi. I portatori di interessi ritengono inoltre che in futuro la governance dovrebbe essere adattata per accompagnare Galileo alla fase operativa.

Per quanto riguarda Copernicus, la politica di apertura dei dati è ritenuta un grande punto di forza. I servizi Copernicus sono apprezzati dagli utenti in termini di pertinenza, tempestività della consegna e disponibilità dei prodotti. Il coordinamento della componente in situ ha dimostrato risultati positivi con un aumento del numero di utenti e la produzione di un più vasto catalogo di set di dati. Deve comunque essere posta maggiore enfasi sullo sviluppo della componente in situ di Copernicus e sull'uso dei pertinenti set di dati in situ, con la possibilità di trarre valore aggiunto da diverse fonti di dati di osservazione della Terra. La gestione di Copernicus è considerata efficiente. È tuttavia necessario migliorare l'accesso ai dati in situ. È infatti necessario colmare le lacune nella disponibilità dei dati in situ per poter raggiungere il pieno potenziale dei servizi Copernicus.

Gli obiettivi di Copernicus sono tuttora adeguati, ma i portatori di interessi hanno fatto notare che dovrebbero esserne aggiunti di nuovi (p. es. emissioni di CO2 antropogeniche, assicurazione di conformità ambientale e climatica 8 , zone polari, preservazione del patrimonio culturale, ecc.), oltre a menzionare il fatto che potrebbero essere migliorati l'accesso ai dati Sentinel e l'integrazione di diverse fonti di dati.

Per quanto riguarda la dimensione europea del programma, i portatori di interessi hanno espresso un forte consenso alla necessità di garantire la continuità dell'azione dell'UE e si sono trovati d'accordo nell'affermare che arrestare o ritirare l'attuale intervento dell'UE avrebbe conseguenze talmente gravi per Galileo, EGNOS e Copernicus da mettere a repentaglio l'intero programma.

Assunzione e uso di perizie

Sono state redatte diverse relazioni specifiche:

·come indicato in precedenza, è stato condotto da esterni uno studio sulla valutazione intermedia, il quale è stato presentato il 23 giugno 2017. Questo studio è servito da base per la relazione presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito allo stato di avanzamento dei programmi Galileo ed EGNOS e l'istituzione della GSA, per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 34 del regolamento GNSS (UE) n. 1285/2013 e dell'articolo 26 del regolamento sull'Agenzia del GNSS europeo (UE) n. 912/2010;

·nel primo trimestre del 2018 è stato condotto uno studio sugli impatti dei finanziamenti a Galileo ed EGNOS;

·come già menzionato, è stato condotto da esterni uno studio sulla valutazione intermedia di Copernicus, il quale è stato presentato il 23 giugno 2017 e che è servito da base per la relazione presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito allo stato di avanzamento del programma Copernicus per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 32 del regolamento Copernicus (UE) n. 377/2014;

·nel gennaio 2018 è stato condotto e ultimato da esterni uno studio sui benefici socioeconomici del programma Copernicus;

·nel maggio 2018 è stato condotto e presentato da esterni uno studio sugli impatti, i costi e i vantaggi dell'evoluzione dell'SST 9 ;

·Per GOVSATCOM la Commissione si è affidata a un gruppo di esperti degli Stati membri, dell'Agenzia spaziale europea e dell'Agenzia europea per la difesa. Il gruppo ha elaborato il documento "Esigenze degli utenti civili e militari GOVSATCOM di alto livello", ha accompagnato il processo di valutazione d'impatto, compreso lo studio sulla valutazione d'impatto di GOVSATCOM condotto da PwC pubblicato nel febbraio 2018, e fornito alla Commissione consulenze in materia di comunicazione satellitare. Durante la consultazione delle parti interessate è stato fatto ricorso alle competenze delle amministrazioni nazionali e dell'industria;

·Sono stati effettuati ulteriori studi su questioni specifiche (p. es. l'accesso allo spazio).

Tutti gli studi sono disponibili al pubblico su EU Bookshop.

Valutazione d'impatto

In linea con la politica "Legiferare meglio", la Commissione ha condotto una valutazione d'impatto in vista dell'istituzione di un programma spaziale dell'Unione.

La valutazione d'impatto era basata su tre obiettivi specifici:

·garantire la continuità delle infrastrutture e dei servizi spaziali esistenti e lo sviluppo di nuove infrastrutture e servizi nuovi o potenziati;

·promuovere l'innovazione del settore spaziale europeo; e

·mantenere la capacità dell'UE di avere un accesso autonomo allo spazio, grazie a un'industria UE indipendente, avere un accesso garantito ai dati e ai servizi spaziali dell'UE e utilizzarli in modo sicuro e protetto.

Per quanto riguarda il finanziamento del programma sono state valutate due opzioni:

Lo "scenario di riferimento" consisteva di una riduzione (-15 %) della dotazione attuale per rispecchiare l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Lo scenario proposto prevedeva invece un elevato livello di finanziamenti, con un aumento pari al 50 % rispetto alla dotazione attuale.

Lo scenario di riferimento è stato considerato insufficiente per conseguire gli ambiziosi obiettivi della politica spaziale dell'Unione illustrati nella strategia spaziale per l'Europa. Per Galileo una riduzione della dotazione attuale porterebbe a un graduale deterioramento delle infrastrutture e dei servizi e infine alla cessazione delle attività nei prossimi decenni. Dal canto suo, EGNOS rimarrebbe operativo, ma non sarebbe in grado di aumentare la precisione di Galileo come previsto dal regolamento GNSS. Conseguenze analoghe sono verosimili per Copernicus, in quanto la sua intera architettura potrebbe a stento essere mantenuta, e di certo non potrebbe essere ammodernata, impedendo così la completa sostituzione dei satelliti esistenti al termine della loro vita in orbita.

Lo scenario proposto garantirebbe la continuità delle operazioni e della fornitura di servizi, la costellazione dei 30 satelliti Galileo e l'evoluzione tecnologica, che a loro volta contribuirebbero allo sviluppo della seconda generazione e sosterrebbero la crescita del mercato delle applicazioni. Un cospicuo finanziamento di Copernicus permetterebbe all'Unione di mantenere la sua autonomia e la sua posizione di leader nel monitoraggio ambientale, nella gestione delle emergenze e nel sostegno alla sicurezza marittima e delle frontiere e di stabilire un livello di fiducia tale da condurre il settore a valle a utilizzare e integrare i dati e le informazioni Copernicus sulla base dell'infrastruttura e dei servizi Copernicus attualmente disponibili.

Si prevede che la continuità dei programmi Galileo, EGNOS, Copernicus e SST tramite la fornitura di adeguate risorse di bilancio apporterà notevoli vantaggi socioeconomici e ambientali, compresa la creazione di nuovi posti di lavoro. Gli utenti finali trarranno vantaggio direttamente da una serie di nuove applicazioni che miglioreranno il modo di viaggiare, lavorare e comunicare. Si prevede che i cittadini potranno beneficiare di servizi di trasporto moderni ed ecologici, che permetteranno una gestione del traffico più efficiente e meno inquinante. Una maggiore efficienza dei servizi di emergenza garantirà una reazione più rapida e migliore in caso di emergenza, mentre l'uso delle applicazioni GNSS avanzate in agricoltura, combinato ai dati di osservazione della Terra, garantirà una disponibilità alimentare più sostenibile.

Per GOVSATCOM è stata condotta una valutazione d'impatto completa a sé stante, per la quale il 29 settembre 2017 il comitato per il controllo normativo ha espresso un parere positivo. Tale valutazione ha analizzato lo scenario di riferimento e quattro opzioni strategiche che hanno in comune una serie di elementi chiave soggiacenti, tra cui i requisiti comuni di sicurezza, le sinergie create aggregando la domanda nazionale e dell'UE, il coordinamento dell'offerta, la coerenza civile-militare, le economie di scala e l'aumento dell'efficienza, il potenziamento dell'autonomia dell'Unione e la competitività del settore industriale. Le quattro opzioni si distinguono dal lato dell'offerta per il fatto di avvalersi delle capacità di comunicazione satellitare nazionali o commerciali o di una combinazione delle due. Esse si distinguono inoltre per quanto riguarda la possibile futura acquisizione di infrastrutture spaziali, accessibili tramite un partenariato pubblico-privato oppure interamente di proprietà dell'UE.

L'opzione prescelta ottimizza i vantaggi delle diverse opzioni, rispetta la sussidiarietà e rispecchia le raccomandazioni dei portatori di interessi. Aggregare gli utenti civili e militari a livello nazionale e di UE, finanziare i servizi tramite la dotazione del programma e utilizzare sia le risorse nazionali sia le risorse commerciali con accreditamento di sicurezza consentirà un rapido avvio delle operazioni e migliorerà la flessibilità e la portata di GOVSATCOM. I partenariati pubblico-privati più efficaci in termini di costi sono ritenuti la soluzione migliore per il futuro sviluppo dell'infrastruttura spaziale, qualora ve ne sia bisogno. Per questo sono indispensabili un polo di proprietà dell'UE e requisiti di sicurezza coerenti.

L'11 aprile 2018 è stata presentata al comitato per il controllo normativo una bozza della valutazione d'impatto del programma (escluso GOVSATCOM che è stato oggetto di una valutazione sparata). Il 13 aprile 2018 il comitato per il controllo normativo ha espresso un parere negativo. Successivamente il progetto di relazione è stato modificato a fondo per tenere conto delle raccomandazioni per il suo miglioramento, in particolare:

·descrivere in modo più chiaro le sfide affrontate dal programma, compresa la loro origine (sfide politiche, globali, basate su insegnamenti tratti da programmi in corso);

·tracciare più chiaramente il collegamento esistente tra tali sfide e gli obiettivi specifici del programma;

·descrivere più chiaramente le priorità del programma e il modo in cui esse sono collegate alle sfide e agli obiettivi;

·fornire chiarimenti in merito alle modifiche da apportare alla governance del programma;

·fornire ulteriori informazioni sulla dotazione di bilancio per le principali attività.

Una seconda versione è stata inviata al comitato per il controllo normativo il 25 aprile 2018. Il 3 maggio 2018 il comitato ha emesso un parere positivo con la raccomandazione di migliorare ulteriormente la relazione sotto due aspetti fondamentali. Successivamente, e in linea con l'istruzione di tenere conto di questi commenti prima di avviare la consultazione interservizi, il progetto di relazione è stato modificato in particolare nei seguenti punti:

·migliore descrizione della suddivisione delle responsabilità tra l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e la Commissione;

·ulteriore spiegazione relativa alla dotazione di bilancio assegnata alla continuità e alle nuove attività;

·migliore distinzione tra gli obiettivi generali e quelli specifici.

Il 3 maggio 2018 il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo sul progetto di valutazione d'impatto.

Efficienza normativa e semplificazione

Come già menzionato, il regolamento proposto mira a semplificare considerevolmente la legislazione in vigore, consolidando le componenti chiave del programma spaziale dell'Unione in un unico testo e sostituendo i tre regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che attualmente disciplinano tali componenti.

Diritti fondamentali

Il regolamento proposto contiene le consuete disposizioni in materia di protezione dei dati personali e della vita privata. In particolare stabilisce che il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'espletamento dei compiti e delle attività di cui al presente regolamento, anche a opera dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale, sia effettuato conformemente alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati personali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Il contributo dell'Unione al programma a partire dal 2021 è pari a 16 miliardi di EUR a prezzi correnti.

Il bilancio sarà eseguito per la maggior parte tramite gestione indiretta per mezzo di accordi di contributo stipulati con le entità delegate.

I costi stimati del programma sono il risultato di analisi approfondite che poggiano sulle esperienze maturate dalla Commissione nella gestione delle attuali azioni (Galileo, EGNOS, Copernicus e SST) e si rifanno a studi preparatori e consultazioni delle parti interessate in merito a GOVSATCOM. La competenza acquisita dalla Commissione rappresenta un fattore essenziale per assicurare la continuità delle azioni. Il fabbisogno previsto di risorse umane indicato nella scheda finanziaria che accompagna il presente regolamento riflette questa esigenza di continuità delle competenze.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il regolamento proposto dispone che il programma sia attuato dalla Commissione tramite i programmi di lavoro di cui all'[articolo 108] del regolamento finanziario, tenendo conto dell'evoluzione delle esigenze degli utenti e degli sviluppi tecnologici.

L'attuazione del regolamento proposto deve essere monitorata in vari modi.

Innanzitutto la Commissione è tenuta a presentare ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del programma. La relazione deve contenere informazioni relative alla gestione dei rischi, ai costi complessivi, ai costi operativi annui, ai risultati dei bandi di gara, alle entrate, al rispetto della tabella di marcia e alla performance.

In secondo luogo devono essere definiti indicatori di performance per monitorare l'attuazione del programma e il conseguimento degli obiettivi del regolamento; a questo fine i beneficiari dei fondi dell'Unione sono tenuti a fornire le informazioni pertinenti. Devono inoltre essere raccolti dati sullo sfruttamento e l'applicazione dei risultati di ricerca e innovazione, anche monitorando i finanziamenti stanziati per la diffusione di tali risultati, in particolare quelli provenienti dal programma Orizzonte Europa.

In terzo luogo il programma deve essere sottoposto a valutazione ogni quattro anni. Le valutazioni devono essere effettuate in tempo utile per consentire di adottare decisioni appropriate.

Le valutazioni dovranno essere effettuate in linea con i punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 10 , nel quale le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione e delle politiche esistenti dovrebbero servire da base per la valutazione d'impatto delle opzioni per il proseguimento dell'azione. Le valutazioni esamineranno gli effetti del programma, in base agli indicatori/obiettivi dello stesso e a un'analisi dettagliata del grado in cui si ritiene che il programma sia pertinente, efficace ed efficiente, che apporti sufficiente valore aggiunto dell'UE e sia coerente con altre politiche dell'UE. Includeranno gli insegnamenti tratti per individuare eventuali lacune/problemi o un eventuale potenziale di ulteriore miglioramento delle azioni o dei loro risultati e per massimizzare il loro sfruttamento/impatto.

Le conclusioni delle valutazioni, accompagnate dalle osservazioni della Commissione, dovranno essere comunicate al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il regolamento proposto si compone di dodici titoli.

Il titolo I contiene disposizioni generali che stabiliscono, tra l'altro, l'oggetto del regolamento, le componenti del programma, gli obiettivi dello stesso programma e il principio secondo cui l'Unione è proprietaria dei beni creati o sviluppati nell'ambito del programma.

Il titolo II definisce i contributi di bilancio e i meccanismi del programma.

Il titolo III stabilisce le disposizioni finanziarie applicabili al programma. Per quanto riguarda gli appalti pubblici è necessario, data la complessità e la specificità dei contratti da concludere nel settore spaziale, prevedere misure legate all'attuazione del regolamento finanziario. Le disposizioni finanziarie devono consentire inoltre che siano soddisfatte le diverse esigenze delle varie componenti del programma e che possano essere concordate diverse forme di collaborazione e di partenariato fra i portatori di interessi.

Il titolo IV si riferisce alla governance del programma. In questa parte viene descritto in dettaglio il ruolo di ciascuno dei quattro principali soggetti del programma, ovvero la Commissione, l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale, l'Agenzia spaziale europea e gli Stati membri, e le relazioni esistenti fra di loro.

Il titolo V tratta la sicurezza, un tema particolarmente importante data la natura strategica delle varie componenti del programma, e il legame esistente tra spazio e sicurezza. È necessario raggiungere e mantenere un livello elevato di sicurezza tramite l'imposizione di efficaci dispositivi di governance, in larga misura basati sull'esperienza degli Stati membri e sull'esperienza maturata dalla Commissione negli ultimi anni. Inoltre, come ogni programma dotato di una dimensione strategica, il programma deve essere sottoposto a una procedura indipendente di accreditamento di sicurezza secondo gli standard appropriati.

Il titolo VI riguarda Galileo ed EGNOS. Le disposizioni di questo titolo sono basate in larga misura sulle rispettive disposizioni del regolamento GNSS (UE) n. 1285/2013 ma sono state aggiornate e adattate dove necessario, per tenere conto, tra l'altro, del fatto che questi due sistemi sono ormai operativi e sono divenuti componenti del programma spaziale dell'Unione.

Il titolo VII riguarda Copernicus. Questo titolo contiene disposizioni molto simili a quelle dell'attuale regolamento Copernicus (UE) n. 377/2014 ma allo stesso tempo riflette alcuni importanti sviluppi del sistema relativi al trattamento e alla gestione dei dati e all'istituzione di un quadro giuridico generale.

Il titolo VIII stabilisce i dettagli delle altre componenti del programma spaziale dell'Unione, principalmente SST e GOVSATCOM. Mentre le disposizioni relative all'SST sono basate su quelle già stabilite nella decisione SST n. 541/2014/UE, la sezione relativa a GOVSATCOM è completamente nuova.

Il titolo IX modifica la denominazione dell'Agenzia del GNSS europeo in Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e modifica alcune delle sue norme operative attualmente contenute nel regolamento (UE) n. 912/2010. Queste modifiche riflettono in particolare il nuovo ruolo assegnato all'Agenzia, i cui compiti vengono estesi a includere potenzialmente tutte le componenti del programma spaziale dell'Unione.

I titoli X, XI e XII stabiliscono rispettivamente disposizioni varie, disposizioni relative a deleghe e misure di esecuzione e disposizioni finali.

Integrazione dell'azione per il clima

La proposta della Commissione per il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ha posto un obiettivo più ambizioso per l'integrazione delle azioni per il clima in tutti i programmi dell'UE, proponendo l'obiettivo generale che il 25 % delle spese dell'UE vadano a favore di azioni per il clima. Il contributo del presente programma al conseguimento di tale obiettivo generale sarà seguito mediante un sistema dell'UE di marcatori climatici al livello opportuno di disaggregazione, compreso il ricorso a metodologie più precise qualora disponibili. La Commissione continuerà a presentare le informazioni a scadenze annue sotto forma di stanziamenti di impegno nel contesto del progetto di bilancio annuale.

Per sostenere l'utilizzo massimale delle potenzialità del programma di contribuire agli obiettivi per il clima, la Commissione cercherà di individuare le azioni pertinenti durante il processo di preparazione, attuazione, riesame e valutazione del programma.

2018/0236 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 189, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Le tecnologie, i dati e i servizi spaziali sono diventati indispensabili nella quotidianità dei cittadini europei e svolgono un ruolo fondamentale per la tutela di diversi interessi strategici. L'industria spaziale dell'Unione è già oggi una delle più competitive al mondo; tuttavia l'emergere di nuovi soggetti e lo sviluppo di nuove tecnologie stanno rivoluzionando i modelli industriali tradizionali. Per questo motivo è di fondamentale importanza che l'Unione continui a essere un attore globale di spicco con ampia libertà d'azione nel settore spaziale, che sostenga il progresso scientifico e tecnico e promuova la competitività e la capacità di innovazione delle industrie del settore spaziale nell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), delle start-up e delle imprese innovative.

(2)Lo sviluppo del settore spaziale è storicamente legato alla sicurezza e in molti casi le apparecchiature, le componenti e gli strumenti usati in questo settore sono prodotti a duplice uso. È quindi auspicabile sfruttare le opportunità offerte dal settore spaziale per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri.

(3)L'Unione ha iniziato a sviluppare iniziative e programmi propri sin dalla fine degli anni '90 dello scorso secolo con il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), cui più tardi si sono aggiunti Galileo e Copernicus, per rispondere alle esigenze dei cittadini dell'Unione e ai requisiti delle politiche pubbliche. Non solo è opportuno garantire la continuità di queste iniziative, ma anche continuare a migliorarle, affinché rimangano all'avanguardia in vista di nuovi sviluppi tecnologici e delle trasformazioni nei settori delle tecnologie digitali e dell'informazione e della comunicazione, rispondano alle nuove esigenze degli utenti e siano in grado di soddisfare le priorità politiche come ad esempio i cambiamenti climatici, tra cui il monitoraggio dei cambiamenti nell'Artico, la sicurezza e la difesa.

(4)È necessario che l'Unione garantisca la propria libertà di azione e la propria autonomia, al fine di disporre di un accesso allo spazio e di essere in grado di utilizzarlo in modo sicuro. È pertanto di essenziale importanza che l'Unione mantenga un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficace in termini di costi, in particolare per quanto riguarda le tecnologie e le infrastrutture spaziali di rilevanza critica, la sicurezza pubblica nonché la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. La Commissione dovrebbe pertanto avere la possibilità di aggregare i servizi di lancio a livello europeo, sia per esigenze proprie sia per quelle di altri soggetti che lo richiedano, tra cui gli Stati membri, in linea con le disposizioni dell'articolo 189, paragrafo 2, del trattato. È fondamentale inoltre che l'Unione continui ad avere infrastrutture di lancio moderne, efficienti e flessibili. Oltre alle misure adottate dagli Stati membri e dall'Agenzia spaziale europea, la Commissione dovrebbe considerare altri modi di sostenere tali strutture. In particolare, qualora debba essere effettuata la manutenzione o il potenziamento dell'infrastruttura spaziale di terra necessaria per effettuare lanci secondo le esigenze del programma, è opportuno prevedere la possibilità di finanziare parzialmente tali adeguamenti nell'ambito del programma, in linea con il regolamento finanziario e laddove sia riconoscibile un chiaro valore aggiunto per l'UE, al fine di conseguire una migliore efficienza dei costi per il programma.

(5)Per potenziare la competitività della sua industria spaziale e incrementare le sue capacità di progettare, costruire e gestire i propri sistemi, l'Unione dovrebbe sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di tutto il settore industriale spaziale. La realizzazione di un modello favorevole alle imprese e all'innovazione dovrebbe essere sostenuta anche a livello europeo, regionale e nazionale creando poli spaziali che riuniranno i settori spaziale, digitale e degli utenti. L'Unione dovrebbe promuovere l'espansione delle imprese spaziali stabilite nel suo territorio per aiutarle ad affermarsi, anche fornendo sostegno per l'accesso a capitali di rischio, vista la mancanza, all'interno dell'Unione, di un adeguato accesso ai fondi di private equity per le start-up del settore spaziale, e creando partenariati per l'innovazione (approccio del primo contratto).

(6)In virtù la sua portata e il suo potenziale contributo alla risoluzione delle sfide globali, il programma spaziale dell'Unione ("programma") ha una forte dimensione internazionale. La Commissione dovrebbe pertanto essere abilitata a gestire e coordinare le attività sulla scena nazionale, per conto dell'Unione, in particolare in difesa degli interessi di quest'ultima e dei suoi Stati membri nei forum internazionali, anche nel settore delle frequenze, per promuovere la tecnologia e l'industria dell'Unione e per incoraggiare la cooperazione nel settore della formazione, tenendo conto della necessità di garantire la reciprocità dei diritti e degli obblighi delle parti. È particolarmente importante che l'Unione sia rappresentata dalla Commissione presso gli organismi del programma internazionale Cospas-Sarsat o nei pertinenti organi settoriali delle Nazioni Unite, compresa l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, nonché l'Organizzazione meteorologica mondiale.

(7)Insieme agli Stati membri e all'Alto Rappresentante, la Commissione dovrebbe promuovere un comportamento responsabile nello spazio atmosferico ed extra-atmosferico ed esplorare la possibilità di aderire alle pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite.

(8)Il programma ha obiettivi simili ad altri programmi dell'Unione, in particolare Orizzonte Europa, il Fondo InvestEU, il Fondo europeo per la difesa e i fondi previsti dal regolamento (UE) [regolamento sulle disposizioni comuni]. Per questo motivo dovrebbe essere previsto il finanziamento cumulativo a titolo di tali programmi, a condizione che questi coprano le stesse voci di costo, in particolare tramite accordi di finanziamento complementare provenienti dai programmi dell'Unione le cui modalità di gestione lo permettano, sia in sequenza, sia in via alternativa, oppure tramite una combinazione di fondi, tra cui il finanziamento congiunto di azioni, che consentano, se possibile, partenariati per l'innovazione e operazioni di finanziamento misto. Durante l'attuazione del programma, la Commissione dovrebbe quindi promuovere sinergie con altri programmi dell'Unione correlati che consentirebbero, ove possibile, l'accesso al capitale di rischio, i partenariati per l'innovazione, il finanziamento misto o cumulativo.

(9)Gli obiettivi strategici del presente programma saranno inoltre trattati come settori ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento tramite gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio del Fondo InvestEU, in particolare nei suoi ambiti di intervento per le infrastrutture e la ricerca sostenibili, l'innovazione e la digitalizzazione. Il sostegno finanziario dovrebbe essere impiegato, in misura proporzionata, per affrontare eventuali fallimenti del mercato o situazioni di investimento non ottimali, e le azioni non dovrebbero causare una duplicazione o l'esclusione dei finanziamenti privati o una distorsione della concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo.

(10)La coerenza e le sinergie tra Orizzonte Europa e il programma promuoveranno un settore spaziale europeo competitivo e innovativo, rafforzeranno l'autonomia dell'Europa nell'accesso allo spazio e nello sfruttamento dello stesso in ambiente sicuro e rinsalderanno il ruolo dell'Europa come attore globale. Le soluzioni pionieristiche emerse nel contesto di Orizzonte Europa saranno sostenute dai dati e dai servizi resi disponibili alla comunità della ricerca e dell'innovazione grazie al programma.

(11)È importante che l'Unione sia proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati tramite appalti pubblici e finanziati come parte del suo programma spaziale. Per poter garantire la piena conformità ai diritti fondamentali relativi alla proprietà, è opportuno stipulare gli accordi necessari con gli eventuali attuali proprietari. Tale proprietà dell'Unione non dovrebbe pregiudicare la possibilità, in conformità del presente regolamento e ove lo si ritenga opportuno sulla base di una valutazione caso per caso, di mettere tali beni a disposizione di terzi o di cederne l'uso.

(12)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.

(13)Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma saranno individuate azioni pertinenti, le quali saranno valutate nuovamente nel contesto delle pertinenti procedure di valutazione e revisione.

(14)Le entrate generate dal programma dovrebbero essere percepite dall'Unione, in modo da compensare parzialmente gli investimenti da essa già effettuati; tali entrate dovrebbero essere utilizzate per sostenere le finalità del programma. Per lo stesso motivo dovrebbe essere previsto un meccanismo di ripartizione delle entrate nei contratti che saranno stipulati con soggetti del settore privato.

(15)Dal momento che il programma, in linea di principio, è finanziato dall'Unione, i contratti di appalto stipulati nell'ambito dello stesso dovrebbero rispettare le norme dell'Unione. In questo contesto l'Unione dovrebbe inoltre essere responsabile di definire gli obiettivi da perseguire in materia di appalti pubblici.

(16)Il programma si basa su tecnologie complesse e in costante evoluzione. Per gli appalti pubblici conclusi nell'ambito del presente programma ciò genera incertezze e rischi, nella misura in cui tali appalti comportano impegni a lungo termine per apparecchiature o servizi. Sono pertanto necessarie misure specifiche riguardanti gli appalti pubblici, da applicare oltre alle norme previste dal regolamento finanziario. Dovrebbe quindi essere possibile aggiudicare appalti frazionati, introdurre, a determinate condizioni, un'eventuale clausola aggiuntiva a un appalto nell'ambito della sua performance o imporre determinati livelli minimi di subappalto. Infine, date le incertezze tecnologiche che caratterizzano le componenti del programma, i prezzi degli appalti pubblici non possono sempre essere previsti in modo preciso e dovrebbe pertanto essere consentito concludere contratti senza l'indicazione di prezzi definitivi e non rivedibili e includere clausole di tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

(17)Al fine di conseguire gli obiettivi del programma, è importante essere in grado di fare ricorso, ove necessario, alle capacità offerte da entità pubbliche e private dell'UE attive nel settore spaziale e poter lavorare a livello internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Per questo motivo dovrebbe essere prevista la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti pertinenti previsti dal regolamento finanziario (in particolare sovvenzioni, premi e strumenti finanziari), a vari metodi di gestione (ad esempio la gestione diretta e indiretta, i partenariati pubblico-privato e le imprese comuni) e alle procedure di aggiudicazione congiunta.

(18)Per quanto riguarda più specificamente le sovvenzioni, l'esperienza ha dimostrato che le attività per stimolare l'accettazione da parte del mercato e degli utenti e le opere di sensibilizzazione generale funzionano meglio se decentralizzate piuttosto che imposte dall'alto dalla Commissione. I voucher, che sono una forma di sostegno finanziario distribuita dal beneficiario di una sovvenzione a terzi, sono stati tra le azioni più apprezzate tra i nuovi operatori e le piccole e medie imprese. Il loro successo è stato tuttavia ostacolato dal massimale di sostegno finanziario imposti dal regolamento finanziario. Questo massimale dovrebbe pertanto essere aumentato per il programma al fine di tenere il passo con il crescente potenziale delle applicazioni commerciali nel settore spaziale.

(19)Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione di cui al presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio di inottemperanza previsto. Sarebbe inoltre opportuno contemplare la possibilità di avvalersi di somme forfettarie, tariffe fisse e costi unitari, oltre che del finanziamento non collegato ai costi, come previsto all'[articolo 125, paragrafo 1,] del regolamento finanziario.

(20)Al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo RF] (il "regolamento finanziario"). Esso stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all’assistenza finanziaria, al sostegno di bilancio, ai fondi fiduciari, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

(21)A norma del [riferimento da aggiornare secondo una nuova decisione sui PTOM: articolo 88 della decisione .../.../UE del Consiglio], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.

(22)Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole, che sono stabilite nel regolamento finanziario, precisano in particolare le procedure relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano altresì la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, dato che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE.

(23)In conformità al regolamento finanziario, ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 11 , (Euratom, CE) n. 2185/96 12 e (UE) 2017/1939 13 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 . In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(24)I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in base a una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono inoltre partecipare sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(25)Una sana governance del programma richiede una rigida ripartizione delle responsabilità e dei compiti tra i diversi soggetti coinvolti al fine di evitare le duplicazioni e ridurre il superamento dei costi e i ritardi.

(26)Gli Stati membri sono attivi già da tempo nel settore spaziale e dispongono di sistemi, infrastrutture, agenzie ed enti nazionali legati allo spazio. Possono quindi contribuire enormemente al programma, specialmente alla sua attuazione, e dovrebbero essere tenuti a cooperare pienamente con l'Unione per promuovere i servizi e le applicazioni del programma. La Commissione dovrebbe essere in grado di mobilitare i mezzi a disposizione degli Stati membri, poter affidare loro incarichi di esecuzione del programma di tipo non normativo e approfittare del loro appoggio. Gli Stati membri interessati dovrebbero poi adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle stazioni terrestri stabilite sui rispettivi territori. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero inoltre cooperare fra loro, con gli organismi internazionali e con le autorità di regolamentazione competenti per assicurare la disponibilità e la protezione delle frequenze necessarie al programma, in modo da consentire il completo sviluppo e attuazione delle applicazioni basate sui servizi offerti, in conformità alla decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio 15 .

(27)In qualità di promotore dell'interesse generale dell'Unione è compito della Commissione attuare il programma, assumersene la responsabilità generale e promuoverne l'uso. Per ottimizzare risorse e competenze dei vari portatori d'interesse, la Commissione dovrebbe poter delegare alcuni compiti. Inoltre, la Commissione è il soggetto più indicato per determinare le principali specifiche tecniche e operative necessarie per realizzare l'evoluzione dei sistemi e dei servizi.

(28)La missione dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (l'"Agenzia"), che sostituisce e succede all'Agenzia del GNSS europeo istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010, è contribuire alla realizzazione del programma, in particolare per quanto riguarda la sicurezza. Alcuni compiti legati alla sicurezza e alla promozione del programma, dovrebbero pertanto essere attribuiti all'Agenzia. Per quanto riguarda in particolare la sicurezza, e data la sua esperienza in questo settore, l'Agenzia dovrebbe essere responsabile dell'accreditamento di sicurezza per tutte le azioni dell'Unione nel settore spaziale. È inoltre opportuno che essa svolga le mansioni affidatele dalla Commissione per mezzo di uno o più accordi di contributo riguardanti vari altri compiti specifici legati al programma.

(29)L'Agenzia spaziale europea è un'organizzazione internazionale con ampie competenze nel settore spaziale che nel 2004 ha stipulato un accordo quadro con la Comunità europea. Rappresenta quindi un partner importante per l'attuazione del programma, con il quale è opportuno stabilire adeguate relazioni. A tale riguardo, e in conformità al regolamento finanziario, è importante concludere con l'Agenzia spaziale europea un accordo relativo al partenariato finanziario quadro che disciplini tutte le relazioni finanziarie tra la Commissione, l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea e garantisca la loro coerenza e conformità all'accordo quadro con l'Agenzia spaziale europea, in particolare con l'articolo 5. Tuttavia, poiché l'Agenzia spaziale europea non è un organismo dell'Unione e non è pertanto soggetta al diritto di quest'ultima, è di fondamentale importanza, al fine di proteggere gli interessi dell'Unione e dei suoi Stati membri, che un tale accordo sia subordinato all'introduzione di adeguate norme operative per l'Agenzia spaziale europea. L'accordo dovrebbe contenere anche tutte le clausole necessarie per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

(30)Il funzionamento del centro satellitare dell'Unione europea (SATCEN), quale capacità europea autonoma che fornisce prodotti e servizi risultanti dallo sfruttamento delle pertinenti risorse spaziali e dati collaterali, tra cui immagini satellitari e aeree, è essenziale per rafforzare la politica estera e di sicurezza comune. In questo senso il SATCEN massimizzerà le sinergie e le complementarità con le altre attività dell'Unione, specialmente con il programma e le sue componenti.

(31)Al fine di integrare la rappresentanza degli utenti nella governance di GOVSATCOM e aggregare le esigenze e i requisiti degli utenti attraverso i confini nazionali e tra il settore civile e militare, i soggetti dell'Unione che hanno uno stretto rapporto con gli utenti, come l'Agenzia europea per la difesa, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, l'Agenzia europea di controllo della pesca, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto, la capacità militare di pianificazione e condotta/capacità civile di pianificazione e condotta e il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dovrebbero avere un ruolo di coordinamento per gruppi specifici di utenti. A livello aggregato l'Agenzia e l'Agenzia europea per la difesa dovrebbero rappresentare, rispettivamente, la comunità degli utenti civili e quella degli utenti militari e potrebbero monitorare l'uso operativo, la domanda, la conformità ai requisiti e l'evoluzione di esigenze e requisiti.

(32)In virtù l'importanza delle attività spaziali per l'economia dell'Unione e per la vita dei suoi cittadini e la natura di duplice uso dei sistemi e delle applicazioni che si basano su di essi, il raggiungimento e il mantenimento di un elevato livello di sicurezza dovrebbe essere una priorità chiave del programma, in particolare al fine di salvaguardare gli interessi dell'Unione e dei suoi Stati membri, anche per quanto riguarda le informazioni classificate e le altre informazioni sensibili non classificate.

(33)La Commissione e l'Alto rappresentante, ciascuno nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, dovrebbero garantire la sicurezza del programma conformemente al presente regolamento e, se del caso, della decisione 2014/496/PESC del Consiglio.

(34)La governance della sicurezza del programma dovrebbe fondarsi su tre principi chiave. In primo luogo, è indispensabile tenere nella massima considerazione l'ampia e specifica esperienza degli Stati membri in materia di sicurezza. In secondo luogo, al fine di evitare conflitti di interesse ed eventuali errori di applicazione delle norme di sicurezza, le funzioni operative dovrebbero essere separate dalle funzioni di accreditamento di sicurezza. In terzo luogo, l'entità incaricata della gestione, in tutto o in parte, delle componenti del programma dovrebbe essere anche la più indicata per gestire la sicurezza dei compiti affidatigli. Una sana governance della sicurezza richiede anche un'adeguata ripartizione dei ruoli tra i vari soggetti attivi. In quanto responsabile del programma, la Commissione dovrebbe determinare i requisiti di sicurezza generale applicabili a ciascuna componente del programma.

(35)Considerata la specificità e la complessità del programma e il suo legame con la sicurezza, dovrebbero essere applicati principi riconosciuti e consolidati per l'accreditamento di sicurezza. È pertanto indispensabile che le attività di accreditamento di sicurezza siano svolte sulla base di una responsabilità collettiva per la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, adoperandosi per creare un consenso e coinvolgendo tutte le parti interessate dalla questione della sicurezza, e che sia istituita una procedura di monitoraggio permanente dei rischi. È indispensabile altresì che le attività di accreditamento tecnico di sicurezza siano affidate a professionisti debitamente qualificati per l'accreditamento di sistemi complessi e in possesso di un nulla osta di sicurezza di livello adeguato.

(36)Al fine di garantire la circolazione sicura delle informazioni, dovrebbero essere stabilite norme adeguate per garantire l'equivalenza delle norme di sicurezza per le diverse entità pubbliche e private e per le persone fisiche coinvolte nell'attuazione del programma.

(37)Uno dei principali obiettivi del programma consiste nel garantire la sicurezza e l'autonomia strategica dell'Unione, rafforzare la capacità di quest'ultima di operare in numerosi settori, in particolare nel settore della sicurezza, e trarre vantaggio dalle opportunità offerte dal settore spaziale per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. Ai fini di tale obiettivo sono necessarie norme rigorose sull'ammissibilità dei soggetti che possono partecipare alle attività finanziate nell'ambito del programma che richiedono l'accesso a informazioni classificate dell'UE (ICUE) o a informazioni sensibili non classificate.

(38)Sempre più settori economici chiave, in particolare i trasporti, le telecomunicazioni, l'agricoltura e l'energia, utilizzano in misura crescente i sistemi di navigazione satellitare, e mostrano sinergie con le attività legate alla sicurezza e alla difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Avere il pieno controllo della navigazione satellitare dovrebbe pertanto garantire l'indipendenza tecnologica dell'Unione, anche sul lungo termine per quanto riguarda componenti di infrastrutture e apparecchiature, e quindi la sua autonomia strategica.

(39)Il programma Galileo mira a realizzare e a far funzionare la prima infrastruttura globale di navigazione e posizionamento satellitare progettata specificamente per scopi civili, che è utilizzabile da una varietà di attori privati e pubblici, in Europa e nel mondo. Galileo funziona in maniera indipendente da altri sistemi esistenti o potenziali, e contribuisce così, tra l'altro, all'autonomia strategica dell'Unione. La seconda generazione del sistema dovrebbe essere introdotta progressivamente entro il 2030, inizialmente con capacità operativa ridotta.

(40)Il programma EGNOS mira a migliorare la qualità dei segnali aperti dei sistemi globali di navigazione satellitare esistenti, in particolare di quelli emessi dal sistema Galileo. I servizi forniti da EGNOS dovrebbero coprire in via prioritaria i territori degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa, ivi inclusi a tal fine le Azzorre, le isole Canarie e Madeira; l'obiettivo è completare la copertura di questi territori entro il 2025. Nei limiti della fattibilità tecnica e, per quanto riguarda il servizio safety of life, sulla base di accordi internazionali, la copertura geografica dei servizi forniti da EGNOS potrebbe essere estesa ad altre regioni del mondo. Fatto salvo il regolamento [2018/XXXX] [regolamento EASA] e il necessario monitoraggio della qualità dei servizi Galileo per scopi aeronautici, va osservato che, sebbene i segnali emessi da Galileo possano effettivamente essere utilizzati per facilitare il posizionamento degli aeromobili, solo i sistemi locali o regionali di aumento della precisione, come EGNOS per l'Europa, possono costituire servizi di gestione del traffico aereo (ATM) e servizi di navigazione aerea (ANS).

(41)È indispensabile garantire la continuità, la sostenibilità e la futura disponibilità dei servizi forniti dai sistemi Galileo ed EGNOS. In un ambiente in evoluzione e in un mercato in rapida crescita, è importante che anche il loro sviluppo sia portato avanti e che siano approntate nuove generazioni di questi sistemi.

(42)Al fine di massimizzarne la diffusione, il servizio aperto e il servizio ad alta precisione di Galileo, come anche il servizio aperto e il servizio safety of life di EGNOS dovrebbero essere forniti gratuitamente agli utenti.

(43)Il termine "servizio commerciale" utilizzato nel regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 16 non è più adeguato alla luce dell'evoluzione di tale servizio. Al suo posto dovrebbero essere individuati due servizi separati, ovvero il servizio ad alta precisione e il servizio di autenticazione.

(44)Per ottimizzare l'uso dei servizi forniti, è opportuno che e servizi prestati da Galileo ed EGNOS siano compatibili e interoperabili tra loro e, nella misura del possibile, anche con altri sistemi di navigazione satellitare e mezzi convenzionali di radionavigazione, ove tale compatibilità e interoperabilità siano previste da accordi internazionali, fatto salvo l'obiettivo dell'autonomia strategica dell'Unione.

(45)Data l'importanza, per Galileo ed EGNOS, della loro infrastruttura terrestre e dell'impatto di quest'ultima sulla sicurezza dei due programmi, la determinazione della sede di tale infrastruttura dovrebbe essere di competenza della Commissione. La realizzazione dell'infrastruttura terrestre dei sistemi dovrebbe continuare a seguire un processo aperto e trasparente.

(46)Al fine di massimizzare i benefici socioeconomici dei programmi Galileo ed EGNOS, in particolare nel settore della sicurezza, l'uso dei servizi che essi offrono dovrebbe essere promosso anche in altre politiche dell'Unione, laddove questo sia giustificato e utile.

(47)Copernicus dovrebbe garantire un accesso autonomo ai dati ambientali e alle tecnologie chiave per l'osservazione della Terra e per i servizi di geoinformazione, consentendo così all'Unione di raggiungere una capacità decisionale e operativa indipendente in settori quali l'ambiente, i cambiamenti climatici, la protezione civile, la sicurezza e l'economia digitale.

(48)Copernicus dovrebbe basarsi sulle attività e sui risultati conseguiti, garantendo anche la continuità con gli stessi, nell'ambito del regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 che istituisce il programma dell'Unione di osservazione e monitoraggio della Terra (Copernicus), e del regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività 18 , che istituiva il precedente programma di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES) e le regole per l'attuazione della sua fase iniziale, tenendo conto delle recenti tendenze in materia di ricerca, degli sviluppi tecnologici e delle innovazioni che hanno un effetto nel settore dell'osservazione della Terra, così come degli sviluppi nell'analisi dei big data, nelle tecnologie di intelligenza artificiale e nelle strategie e iniziative correlate a livello di Unione 19 . Nella massima misura possibile esso dovrebbe utilizzare le capacità delle osservazioni spaziali effettuate dagli Stati membri, dall'Agenzia spaziale europea, dall'EUMETSAT 20 e da altri soggetti, comprese le iniziative commerciali in Europa, contribuendo in tal modo anche allo sviluppo di un valido settore commerciale spaziale in Europa. Laddove fattibile e appropriato, dovrebbe inoltre avvalersi dei dati in situ e ausiliari forniti principalmente dagli Stati membri in conformità alla direttiva 2007/2/CE 21 . La Commissione dovrebbe collaborare con gli Stati membri e con l'Agenzia europea dell'ambiente per garantire un efficiente accesso e uso dei set di dati in situ di Copernicus.

(49)Copernicus dovrebbe essere attuato conformemente agli obiettivi della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, modificata dalla direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico 22 , in particolare per quanto riguarda la trasparenza, la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di servizi e il contributo alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro nell'Unione. I dati e le informazioni di Copernicus dovrebbero essere apertamente e liberamente disponibili.

(50)Copernicus è un programma orientato agli utenti. La sua evoluzione dovrebbe basarsi sull'evoluzione delle esigenze degli utenti Copernicus di base e riconoscere anche l'emergere di nuove comunità di utenti, siano essi pubblici o privati. Copernicus dovrebbe basarsi su un'analisi delle opzioni per soddisfare le esigenze in evoluzione degli utenti, comprese quelle legate all'attuazione e al monitoraggio delle politiche dell'Unione, che richiedono un coinvolgimento continuo ed efficace degli utenti, in particolare per quanto riguarda la definizione e la convalida dei requisiti.

(51)Il programma Copernicus è già operativo. Per questo motivo è importante assicurare la continuità delle infrastrutture e dei servizi già esistenti, adeguandosi nel contempo alle mutevoli condizioni di mercato, in particolare all'emergere di soggetti privati nel settore spaziale ("new space") e agli sviluppi di natura socio-politica che richiedono una risposta rapida. Ciò comporta la necessità di ridefinire la struttura funzionale di Copernicus per rispecchiare meglio il passaggio dalla prima fase di servizi operativi alla fornitura di servizi avanzati e più mirati a nuove comunità di utenti e la promozione di mercati a valle a valore aggiunto. A tale scopo la sua ulteriore attuazione dovrebbe adottare un approccio che segue la catena del valore dei dati, ovvero acquisizione dei dati, elaborazione, distribuzione e sfruttamento dei dati e delle informazioni, attività finalizzate alla diffusione tra gli utenti e sul mercato, mentre il processo di pianificazione strategica nell'ambito di Orizzonte Europa individuerà attività di ricerca e innovazione che dovrebbero avvalersi di Copernicus.

(52)Per quanto riguarda l'acquisizione dei dati, le attività svolte nell'ambito di Copernicus dovrebbero essere volte a completare e mantenere l'infrastruttura spaziale esistente, preparare sul lungo termine la sostituzione dei satelliti quando avranno completato il loro ciclo di vita e avviare nuove missioni dedicate a nuovi sistemi di osservazione per contribuire ad affrontare le nuove sfide dei cambiamenti climatici globali (monitoraggio delle emissioni di CO2 antropogeniche e di altri gas serra). Le attività svolte nell'ambito di Copernicus dovrebbero ampliare la copertura di monitoraggio globale oltre le regioni polari e sostenere la garanzia della conformità ambientale, il monitoraggio ambientale di legge e la relativa comunicazione e le applicazioni ambientali innovative (p. es. il monitoraggio delle colture, la gestione delle risorse idriche e un migliore monitoraggio degli incendi). In questo contesto, Copernicus dovrebbe fare leva sugli investimenti effettuati nel quadro del precedente periodo di finanziamento (2014-2020) e sfruttarli al massimo, esplorando contemporaneamente nuovi modelli operativi e aziendali per integrare ulteriormente le capacità di Copernicus. Copernicus dovrebbe inoltre basarsi sui partenariati di successo con gli Stati membri per sviluppare ulteriormente gli aspetti della sicurezza nell'ambito di adeguati meccanismi di governance al fine di rispondere all'evolversi delle esigenze degli utenti in questo settore.

(53)Come parte della funzione di elaborazione di dati e informazioni, Copernicus dovrebbe assicurare la sostenibilità a lungo termine e l'ulteriore sviluppo dei suoi servizi di base, fornendo informazioni per soddisfare le esigenze del settore pubblico e quelle derivanti da impegni internazionali assunti dall'Unione e per ottimizzare le opportunità di sfruttamento commerciale. In particolare Copernicus dovrebbe fornire, su scala locale, nazionale, europeo e globale, informazioni sullo stato dell'atmosfera, informazioni sullo stato degli oceani, informazioni per il monitoraggio del territorio a sostegno dell'attuazione di politiche locali, nazionali e dell'Unione, informazioni a sostegno delle politiche di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, informazioni geospaziali a sostegno della gestione delle emergenze, anche attraverso attività di prevenzione, di garanzia della conformità ambientale e della sicurezza civile, compreso il sostegno all'azione esterna dell'Unione. La Commissione dovrebbe individuare misure contrattuali adeguate per promuovere la sostenibilità della fornitura di servizi.

(54)Per attuare i servizi Copernicus, la Commissione può affidarsi a entità competenti, agenzie dell'Unione o raggruppamenti o consorzi di organismi nazionali o altri organi pertinenti che potrebbero beneficiare di accordi di contributo. Nel selezionare tali entità competenti, la Commissione dovrebbe assicurarsi che non vi siano interruzioni nelle operazioni e nella fornitura dei servizi e che, laddove siano coinvolti dati sensibili sotto il profilo della sicurezza, tali soggetti dispongano di capacità di allerta precoce e di monitoraggio delle crisi nel contesto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e, in particolare, della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).

(55)L'attuazione dei servizi Copernicus dovrebbe facilitare anche la diffusione pubblica dei servizi, dal momento che gli utenti sarebbero in grado di prevedere la disponibilità e l'evoluzione dei servizi, nonché la cooperazione con gli Stati membri e altre parti. A tale scopo la Commissione e i soggetti incaricati della prestazione di servizi dovrebbero collaborare strettamente con le diverse comunità di utenti in tutta Europa per sviluppare ulteriormente il portafoglio dei servizi e delle informazioni di Copernicus al fine di garantire una risposta all'evolversi delle esigenze del settore pubblico e delle politiche e quindi massimizzare l'accettazione e diffusione dei dati di osservazione della Terra. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare per sviluppare la componente in situ del programma Copernicus e per agevolare l'integrazione di set di dati in situ con altre set di dati spaziali per fornire servizi Copernicus potenziati.

(56)È opportuno che i dati e le informazioni prodotti nell'ambito di Copernicus siano messi a disposizione in modo integrale, aperto e gratuito, subordinatamente ad adeguate condizioni e limitazioni, al fine di promuoverne l'impiego e la condivisione e rafforzare i mercati europei connessi all'osservazione della Terra, in particolare il settore a valle, consentendo così la crescita e la creazione di posti di lavoro nell'Unione. I dati e le informazioni messi a disposizione dovrebbero continuare ad avere elevati livelli di coerenza, continuità, affidabilità e qualità. Ciò richiede che l'accesso ai dati e alle informazioni di Copernicus, la loro elaborazione e il loro sfruttamento siano più semplici e su vasta scala, con vari livelli di tempestività; a tal fine la Commissione dovrebbe continuare a seguire un approccio integrato, sia a livello di UE che degli Stati membri, che consenta anche l'integrazione con altre fonti di dati e informazioni. Copernicus dovrebbe promuovere ulteriormente i suoi servizi di accesso alle informazioni e ai dati (DIAS) negli Stati membri e creare sinergie con le loro attività in modo da massimizzare e rafforzare la diffusione sul mercato dei dati e delle informazioni Copernicus.

(57)La Commissione dovrebbe collaborare con i fornitori di dati per concordare condizioni per la concessione di licenze per i dati di terzi in modo da agevolarne l'utilizzo nell'ambito di Copernicus, in conformità al presente regolamento e ai diritti di terzi applicabili. Poiché alcuni dati e informazioni di Copernicus, comprese le immagini ad alta risoluzione, possono avere un impatto sulla sicurezza dell'Unione o degli Stati membri, in casi debitamente motivati è opportuno adottare misure volte ad affrontare rischi e minacce per la sicurezza dell'Unione o degli Stati membri.

(58)Le disposizioni di atti giuridici adottati a norma di precedenti regolamenti senza scadenza dovrebbero rimanere valide se non in contrasto con il nuovo regolamento. Ciò riguarda in particolare il regolamento delegato (UE) n. 1159/2013 della Commissione che stabilisce le condizioni d'iscrizione e di concessione delle licenze per gli utenti GMES e definisce i criteri di limitazione dell'accesso ai dati dedicati GMES e alle informazioni dei servizi GMES 23 .

(59)Per promuovere e facilitare l'uso di dati e tecnologie di osservazione della Terra da parte delle autorità locali, delle piccole e medie imprese e di scienziati e ricercatori, è opportuno promuovere le reti dedicate per la distribuzione dei dati di Copernicus, comprendenti organismi nazionali e regionali, tramite attività di diffusione tra gli utenti. A tale fine la Commissione e gli Stati membri dovrebbero cercare di stabilire legami più stretti tra Copernicus e le politiche nazionali e dell'Unione, per orientare la domanda di applicazioni e servizi commerciali e consentire alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese e alle start-up, di sviluppare applicazioni basate sui dati e le informazioni Copernicus con l'obiettivo di istituire in Europa un ecosistema competitivo di dati di osservazione della Terra.

(60)A livello internazionale Copernicus dovrebbe fornire informazioni precise e affidabili per la cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, a sostegno delle politiche esterne e di cooperazione allo sviluppo dell'Unione. Copernicus dovrebbe essere considerato un contributo europeo al Sistema di sistemi per l'osservazione globale della Terra (GEOSS), al Comitato sui Satelliti per le osservazioni della Terra (CEOS), alla conferenza delle parti (COP) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e al quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi. Esso dovrebbe stabilire o mantenere un'adeguata cooperazione con i pertinenti organi settoriali delle Nazioni Unite e con l'Organizzazione meteorologica mondiale.

(61)Nell'attuazione di Copernicus, la Commissione dovrebbe fare affidamento, ove opportuno, su organizzazioni internazionali europee con cui ha già istituito partenariati, in particolare l'Agenzia spaziale europea per quanto riguarda lo sviluppo e l'acquisizione di risorse spaziali, l'accesso ai dati e il funzionamento delle missioni specifiche. La Commissione dovrebbe fare affidamento anche su EUMETSAT per la gestione delle missioni specifiche conformemente alle sue competenze e al suo mandato. Per quanto riguarda i servizi, la Commissione dovrebbe trarre opportuno vantaggio dalle capacità specifiche fornite da agenzie dell'Unione, come l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dal Centro europeo intergovernativo per le previsioni meteorologiche a medio termine (CEPMMT), e dagli investimenti europei già effettuati nei servizi di monitoraggio dell'atmosfera e dell'ambiente marino tramite Mercator Ocean. In tema di sicurezza si cercherà un approccio globale a livello di Unione con l'Alto rappresentante. Il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione è stato attivamente coinvolto sin dall'inizio nell'iniziativa GMES e ha sostenuto gli sviluppi per quanto riguarda Galileo e la meteorologia spaziale. Nell'ambito del regolamento (UE) n. 377/2014 il JRC gestisce il servizio di gestione delle emergenze di Copernicus e la componente globale del servizio Copernicus di monitoraggio del territorio. Il JRC contribuisce inoltre al riesame della qualità e dell'adeguatezza allo scopo di prodotti e informazioni, e alla loro futura evoluzione. La Commissione dovrebbe continuare ad affidarsi alla consulenza scientifica e tecnica del JRC per l'attuazione del programma.

(62)In seguito delle richieste del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Unione ha istituito un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (SST) per mezzo della decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento 24 . I detriti spaziali sono diventati una minaccia grave per la sicurezza, anche in termini di safety, e la sostenibilità delle attività spaziali. L'SST è pertanto fondamentale per preservare la continuità delle componenti del programma e il loro contributo alle politiche dell'Unione. Cercando di impedire la proliferazione dei detriti spaziali, l'SST contribuisce ad assicurare che l'accesso allo spazio, che è un bene comune globale, e il suo sfruttamento siano sostenibili e garantiti.

(63)L'SST dovrebbe sviluppare ulteriormente la performance e l'autonomia delle capacità SST. A tale scopo dovrebbe favorire l'istituzione un catalogo autonomo europeo degli oggetti spaziali sulla base dei dati rilevati dalla rete di sensori SST. L'SST dovrebbe inoltre continuare a sostenere il funzionamento e la fornitura di servizi SST. Poiché l'SST è un sistema orientato agli utenti, dovrebbero essere messi in atto meccanismi adeguati per raccogliere i requisiti degli utenti, comprese quelli concernenti la sicurezza.

(64)La fornitura dei servizi SST dovrebbe basarsi su una cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e sullo sfruttamento dell'esperienza e delle risorse nazionali esistenti e future, ivi comprese quelle sviluppate attraverso l'Agenzia spaziale europea o dall'Unione. Dovrebbe essere consentito di fornire sostegno finanziario per lo sviluppo di nuovi sensori SST. In riconoscimento della natura sensibile dell'SST, è opportuno che il controllo dei sensori nazionali e delle loro operazioni, la loro manutenzione e il loro rinnovo e l'elaborazione dei dati che portano alla fornitura di servizi SST rimangano prerogative degli Stati membri partecipanti.

(65)Gli Stati membri con adeguati diritti di proprietà o con adeguato accesso alle capacità SST dovrebbero essere in grado di partecipare alla fornitura dei servizi SST. Gli Stati membri che partecipano al consorzio SST istituito nel quadro della decisione n. 541/2014/UE dovrebbero essere considerati conformi a questi criteri. Questi Stati membri dovrebbero quindi presentare una proposta e dimostrare la conformità a ulteriori elementi relativi alla configurazione operativa. Se non viene presentata alcuna proposta, questi Stati membri dovrebbero poter presentare offerte riguardanti regimi orbitali specifici, p. es. dell'orbita terrestre bassa (LEO) e delle orbite terrestri media e geostazionaria (MEO e GEO). Dovrebbero essere definite norme adeguate per la selezione e l'organizzazione degli Stati membri partecipanti.

(66)Una volta istituito, l'SST dovrebbe rispettare i principi di complementarità delle attività e di continuità dei servizi SST di alta qualità orientati agli utenti e dovrebbe basarsi sulle migliori competenze specialistiche disponibili. L'SST dovrebbe pertanto evitare inutili duplicazioni. È opportuno limitare strettamente ogni capacità ridondante al fine di assicurare la continuità e la qualità dei servizi SST. Le attività dei gruppi di esperti dovrebbero contribuire a evitare tali inutili duplicazioni.

(67)L'SST dovrebbe inoltre essere complementare alle misure di attenuazione esistenti, come gli orientamenti per la riduzione dei detriti spaziali della commissione sull'uso pacifico dello spazio extra atmosferico (COPUOS), gli orientamenti per la sostenibilità sul lungo termine delle attività nello spazio extra atmosferico, o ad altre iniziative, al fine di garantire la sicurezza, la protezione e la sostenibilità delle attività nello spazio extra atmosferico. Al fine di ridurre i rischi di collisione, l'SST dovrebbe inoltre ricercare sinergie con le iniziative di rimozione attiva e le misure di inertizzazione dei detriti spaziali. L'SST dovrebbe contribuire a garantire l'utilizzo e l'esplorazione pacifici dello spazio extra atmosferico. L'aumento delle attività spaziali può avere conseguenze sulle iniziative internazionali in materia di gestione del traffico spaziale. È opportuno che l'Unione monitori tali sviluppi e che possa tenerne conto in occasione della revisione intermedia dell'attuale QFP.

(68)SST, la meteorologia spaziale e NEO dovrebbero tenere conto della cooperazione con i partner internazionali, in particolare gli Stati Uniti d'America, le organizzazioni internazionali ed altri paesi terzi, specialmente al fine di evitare collisioni nello spazio, impedire la proliferazione di detriti spaziali e migliorare la preparazione agli effetti degli eventi di meteorologia spaziale estremi e legati agli oggetti vicini alla Terra.

(69)Il comitato per la sicurezza del Consiglio ha raccomandato l'istituzione di una struttura di gestione dei rischi per garantire che si tenga debitamente conto delle questioni relative alla sicurezza dei dati nell'attuazione della decisione n. 541/2014/UE. A tal fine, e in considerazione del lavoro già svolto, gli Stati membri partecipanti dovrebbero definire adeguate strutture e procedure di gestione dei rischi.

(70)Eventi di meteorologia spaziale gravi ed estremi possono minacciare la sicurezza dei cittadini e ostacolare il funzionamento delle infrastrutture spaziali e terrestri. È pertanto opportuno definire una funzione relativa alla meteorologia spaziale come parte del programma, con l'obiettivo di valutare i rischi legati a questo aspetto e le corrispondenti esigenze degli utenti, aumentare la consapevolezza dei rischi legati alla meteorologia spaziale, garantire la fornitura di servizi di meteorologia spaziale orientati agli utenti e migliorare le capacità degli Stati membri di erogare servizi di meteorologia spaziale. La Commissione dovrebbe definire la priorità dei settori ai quali saranno forniti i servizi di meteorologia spaziale, considerando le esigenze degli utenti, i rischi e la maturità tecnologica. Sul lungo termine potranno essere affrontate le esigenze di altri settori. La fornitura di servizi a livello di Unione secondo le esigenze degli utenti richiederà attività di ricerca e sviluppo mirate, coordinate e continue per sostenere l'evoluzione dei servizi di meteorologia spaziale. La fornitura di servizi di meteorologia spaziale dovrebbe basarsi sulle capacità nazionali e dell'Unione già esistenti e consentire un'ampia partecipazione degli Stati membri e il coinvolgimento del settore privato.

(71)Il libro bianco della Commissione sul futuro dell'Europa 25 , la dichiarazione di Roma dei capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri dell'UE 26 e diverse risoluzioni del Parlamento europeo ricordano che l'UE svolge un ruolo fondamentale nel garantire un'Europa sicura e resiliente, in grado di affrontare le sfide come i conflitti regionali, il terrorismo, le minacce informatiche e la crescente pressione migratoria. Un accesso sicuro e garantito alle comunicazioni satellitari è uno strumento indispensabile per gli operatori della sicurezza; mettere in comune e condividere a livello di Unione questa risorsa chiave per la sicurezza significa rafforzare la posizione di un'Unione che protegge i suoi cittadini.

(72)Nelle sue conclusioni, con riferimento al settore della comunicazione satellitare, il Consiglio europeo del 19-20 dicembre 2013 27 ha accolto con favore i preparativi per la nuova generazione del servizio di comunicazione satellitare per scopi governativi (GOVSATCOM) grazie alla stretta cooperazione fra gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia spaziale europea. GOVSATCOM è stato inoltre individuato come uno degli elementi della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del giugno 2016. GOVSATCOM dovrebbe contribuire alla risposta dell'UE alle minacce ibride, fornire sostegno alla strategia marittima dell'UE e alla politica dell'UE per l'Artico.

(73)GOVSATCOM è un programma orientato agli utenti con una forte dimensione di sicurezza. I casi d'uso possono essere analizzati suddividendoli in tre famiglie principali: gestione delle crisi, che può comprendere missioni e operazioni di sicurezza e difesa comune civili e militari, catastrofi naturali e provocate dall'uomo, crisi umanitarie ed emergenze marittime; sorveglianza, che può comprendere la sorveglianza dei confini, delle aree prefrontaliere, dei confini di mare, la sorveglianza marittima e la sorveglianza dei traffici illegali; infrastrutture chiave, che possono comprendere reti diplomatiche, comunicazioni della polizia, infrastrutture di rilevanza critica (p. es. energia, trasporti, barriere di contenimento dell'acqua) e infrastrutture spaziali.

(74)Le comunicazioni satellitari rappresentano una risorsa limitata dalla capacità, dalla frequenza e dalla copertura geografica dei satelliti. Per essere efficace in termini di costi e capitalizzare sulle economie di scala, è necessario che GOVSATCOM ottimizzi la corrispondenza tra la domanda di servizi GOVSATCOM da parte degli utenti autorizzati e l'offerta di questi servizi nel quadro di contratti per capacità e servizi satellitari. Poiché sia la domanda sia la potenziale offerta variano con il tempo, è necessario un monitoraggio costante e una certa flessibilità per adeguare i servizi GOVSATCOM. È possibile ottenere economie di scala solo per una quantità sufficiente di capacità e servizi e una base utenti sufficientemente estesa.

(75)I requisiti operativi saranno dedotti in base all'analisi dei casi d'uso. Il portafoglio servizi dovrebbe essere sviluppato a partire da detti requisiti operativi, combinati ai requisiti di sicurezza. Il portafoglio servizi dovrebbe costituire la base di riferimento applicabile per i servizi da fornire tramite GOVSATCOM. Al fine di mantenere la migliore corrispondenza possibile tra la domanda e i servizi prestati, il portafoglio servizi GOVSATCOM potrebbe dover essere aggiornato periodicamente.

(76)Nella prima fase di GOVSATCOM (all'incirca fino al 2025) saranno utilizzate le capacità esistenti di soggetti privati e degli Stati membri. In questa prima fase i servizi saranno introdotti con un approccio graduale, in primo luogo a utenti a livello di Unione. Qualora nel corso della prima fase un'analisi dettagliata dell'offerta e della domanda future dovesse rivelare che questo approccio non è sufficiente a coprire l'evoluzione della domanda, potrebbe essere presa la decisione di avviare una seconda fase e sviluppare ulteriori infrastrutture spaziali o capacità aggiuntive su misura tramite uno o più partenariati pubblico-privato, p. es. con operatori satellitari dell'Unione.

(77)Per ottimizzare le risorse per la comunicazione satellitare disponibili, garantire l'accesso in situazioni imprevedibili, come calamità naturali, e assicurare l'efficienza operativa e tempi di risposta ridotti, saranno necessari uno o due poli GOVSATCOM. Il segmento di terra dovrebbe essere progettato sulla base dei requisiti operativi e di sicurezza. Al fine di ridurre i rischi, esso può essere costituito da vari siti fisici. Potrebbero essere necessari ulteriori elementi del segmento di terra, come stazioni di ancoraggio.

(78)Per chi si serve delle comunicazioni satellitari le apparecchiature degli utenti costituiscono l'interfaccia operativa fondamentale. L'approccio GOVSATCOM dell'UE permette nella maggior parte dei casi di continuare a utilizzare per i servizi GOVSATCOM le apparecchiature degli utenti già in uso, a condizione che queste utilizzino tecnologie dell'Unione.

(79)Nell'interesse dell'efficienza operativa, gli utenti hanno indicato che è importante aspirare all'interoperabilità delle apparecchiature e ad apparecchiature in grado di avvalersi di diversi sistemi satellitari. Potrebbero essere necessarie attività di ricerca e sviluppo in questo settore.

(80)A livello di attuazione i compiti e le responsabilità dovrebbero essere ripartiti tra le entità specializzate, come l'Agenzia europea per la difesa, il SEAE, l'Agenzia spaziale europea, l'Agenzia e altre agenzie dell'Unione in modo da garantire che siano in linea con il loro compito principale, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legati agli utenti.

(81)L'autorità GOVSATCOM competente ricopre un ruolo importante nel monitorare che gli utenti e gli altri soggetti nazionali che svolgono un ruolo in GOVSATCOM, rispettino le norme per la definizione delle priorità e la condivisione e le procedure di sicurezza stabilite nei requisiti di sicurezza. Uno Stato membro che non ha designato un'autorità competente per GOVSATCOM dovrebbe in ogni caso designare un punto di contatto per la gestione di eventuali attività di disturbo (jamming) rilevate che abbiano un effetto su GOVSATCOM.

(82)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardanti i requisiti operativi per i servizi forniti nell'ambito di GOVSATCOM, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Questo permetterà alla Commissione di definire le specifiche tecniche per i casi d'uso relativi alla gestione delle crisi, alla sorveglianza e alla gestione delle infrastrutture chiave, comprese le reti di comunicazione diplomatica. È opportuno che tali competenze siano esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(83)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il portafoglio servizi forniti nell'ambito di GOVSATCOM. Questo permetterà alla Commissione di definirne gli attributi, compresa la copertura geografica, la frequenza, la larghezza di banda, le apparecchiature degli utenti e gli elementi di sicurezza. È opportuno che tali competenze siano esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011.

(84)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le norme per la definizione delle priorità e la condivisione relativamente all'uso in comune delle capacità GOVSATCOM per le comunicazioni satellitari. Questo permetterà alla Commissione di tenere conto dei requisiti operativi e di sicurezza e di effettuare un'analisi dei rischi e della domanda da parte dei partecipanti GOVSATCOM. È opportuno che tali competenze siano esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011.

(85)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'ubicazione dell'infrastruttura del segmento di terra di GOVSATCOM. Questo permetterà alla Commissione di tenere conto dei requisiti operativi e di sicurezza per la scelta di tale ubicazione. È opportuno che tali competenze siano esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(86)L'infrastruttura dedicata al programma potrebbe richiedere ulteriori attività di ricerca e sviluppo, le quali potrebbero essere sostenute nell'ambito di Orizzonte Europa, per garantire la conformità con le attività svolte in questo settore dall'Agenzia spaziale europea. Le sinergie con Orizzonte Europa dovrebbero assicurare che le esigenze di ricerca e innovazione del settore spaziale vengano identificate e integrate come parte del suo processo di pianificazione delle attività strategiche di ricerca e innovazione. I dati e i servizi spaziali messi gratuitamente a disposizione dal programma spaziale dell'Unione saranno utilizzati per sviluppare soluzioni pionieristiche attraverso la ricerca e l'innovazione, anche nell'ambito di Orizzonte Europa, in particolare in materia di alimentazione sostenibile e risorse naturali, monitoraggio del clima, città intelligenti, veicoli automatizzati, sicurezza e gestione delle catastrofi. Il processo di pianificazione strategica nell'ambito di Orizzonte Europa individuerà le attività di ricerca e innovazione che dovrebbero avvalersi delle infrastrutture di proprietà dell'Unione, come Galileo, EGNOS e Copernicus. Le infrastrutture di ricerca, in particolare le reti di osservazione in situ, costituiranno un elemento essenziale dell'infrastruttura di osservazione in situ che rende possibili i servizi Copernicus.

(87)Il regolamento (UE) n. 912/2010 ha istituito un'agenzia dell'Unione denominata "Agenzia del GNSS europeo" per gestire determinati aspetti dei programmi di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS. Il presente regolamento stabilisce in particolare che all'agenzia del GNSS europeo saranno affidati nuovi compiti, non solo per quanto riguarda i programmi Galileo ed EGNOS ma anche per altre componenti del programma, in particolare in materia di accreditamento di sicurezza. È pertanto opportuno adeguare di conseguenza la denominazione, i compiti e gli aspetti organizzativi dell'Agenzia del GNSS europeo.

(88)In vista dell'ampliamento del suo ambito di applicazione, che non sarà più limitato solamente a Galileo ed EGNOS, l'Agenzia del GNSS europeo dovrebbe d'ora in poi subire delle modifiche. Tuttavia, la continuità delle attività dell'Agenzia del GNSS europeo, inclusa la continuità per quanto riguarda i diritti e gli obblighi, il personale e la validità di tutte le decisioni adottate, dovrebbe essere garantita nell'ambito dell'Agenzia.

(89)Visto il mandato dell'Agenzia e il ruolo della Commissione nell'attuazione del programma, è opportuno disporre che alcune delle decisioni del consiglio di amministrazione non possano essere adottate senza il voto favorevole della Commissione.

(90)Fatte salve le competenze della Commissione, il consiglio di amministrazione, il comitato di accreditamento di sicurezza e il direttore esecutivo dovrebbero essere indipendenti nell'espletamento delle loro funzioni e dovrebbero agire nell'interesse pubblico.

(91)È possibile, e invero probabile, che alcune componenti del programma si avvarranno di infrastrutture nazionali sensibili o legate alla sicurezza. In tal caso, per ragioni di sicurezza nazionale, è necessario stabilire che alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato di accreditamento di sicurezza partecipino solo i rappresentanti degli Stati membri proprietari di tali infrastrutture.

(92)Per incoraggiare un uso più ampio possibile dei servizi offerti dal programma, sarebbe utile sottolineare che i dati, le informazioni e i servizi sono forniti senza garanzia.

(93)È opportuno confermare che la Commissione, nell'espletamento di alcuni incarichi di tipo non normativo, può avvalersi eventualmente, nella misura del necessario, dell'assistenza tecnica di determinati soggetti esterni. Anche altre entità coinvolte nella governance pubblica del programma possono beneficiare della stessa assistenza tecnica nell'esecuzione di compiti loro assegnati ai sensi del presente regolamento.

(94)A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, vi è la necessità di valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifici requisiti di monitoraggio, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali requisiti possono contenere indicatori misurabili che fungano da riferimento per la valutazione degli effetti del programma.

(95)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È opportuno che tali competenze siano esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011.

(96)Poiché una sana governance pubblica richiede una gestione uniforme del programma, una maggiore rapidità delle decisioni e la parità di accesso alle informazioni, i rappresentanti dei soggetti cui sono stati affidati compiti legati al programma dovrebbero essere in grado di partecipare in veste di osservatori ai lavori del comitato stabilito in applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011. Per gli stessi motivi, anche i rappresentanti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali che hanno stipulato un accordo internazionale con l'Unione dovrebbero poter partecipare ai lavori del comitato, con le necessarie garanzie di sicurezza e secondo i termini di tali accordi. I rappresentanti dei soggetti cui sono stati affidati compiti legati al programma, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali non dovrebbero essere autorizzati a prendere parte alle votazioni del comitato.

(97)Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma e del raggiungimento dei suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche dell'allegato X al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario, e al fine di integrare il presente regolamento con le disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(98)Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri poiché oltrepassa le capacità tecniche e finanziarie di un singolo Stato membro e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettive in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.Il presente regolamento istituisce il programma spaziale dell'Unione ("programma"). Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione, le regole di erogazione dei finanziamenti, nonché le regole per l'attuazione del programma.

2.Il presente regolamento istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale ("Agenzia") che sostituisce e succede all'Agenzia del GNSS europeo istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010 e stabilisce le norme di funzionamento dell'Agenzia.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)"veicolo spaziale": qualsiasi oggetto spaziale con una finalità specifica, compresi i satelliti artificiali attivi e gli stadi superiori dei lanciatori;

(2)"eventi di meteorologia spaziale": variazioni naturali dell'ambiente spaziale tra il sole e la luna, comprese le eruzioni solari, le particelle energetiche solari, il vento solare, le espulsioni di massa coronale che possono portare a tempeste solari (tempeste geomagnetiche, tempeste di radiazioni solari, perturbazioni ionosferiche) che hanno potenzialmente un influsso sulla Terra;

(3)"oggetti vicini alla Terra": gli oggetti naturali nel sistema solare che possono potenzialmente avere un impatto sulla Terra;

(4)"oggetto spaziale": qualsiasi oggetto artificiale nello spazio extra atmosferico;

(5)"sorveglianza dell'ambiente spaziale" (space situational awareness - "SSA"): un approccio olistico verso i principali rischi spaziali, che comprende la collisione tra satelliti e detriti spaziali, fenomeni di meteorologia spaziale e oggetti vicini alla Terra;

(6)"operazione di finanziamento misto": le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

(7)"soggetto giuridico": la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

(8)"paese terzo": un paese che non è uno Stato membro dell'Unione;

(9)"informazioni SST": i dati SST elaborati, immediatamente significativi per il destinatario;

(10)"dati SST": i parametri fisici degli oggetti spaziali acquisiti dai sensori SST o i parametri orbitali degli oggetti spaziali ottenuti dalle osservazioni con sensori SST nel quadro della componente di sorveglianza dello spazio e tracciamento ("SST");

(11)"collegamento di ritorno": un servizio che contribuisce al sistema di monitoraggio globale di aeromobili, monitoraggio definito dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale;

(12)"Sentinel di Copernicus": i satelliti dedicati, i veicoli spaziali o i payload di veicoli spaziali di Copernicus per l'osservazione spaziale della Terra;

(13)"dati di Copernicus": dati forniti dai Sentinel, compresi i relativi metadati;

(14)"dati di terzi di Copernicus": i dati provenienti da fonti diverse dai Sentinel concessi in licenza per l'impiego nell'ambito di Copernicus;

(15)"dati in situ di Copernicus": i dati di osservazione ottenuti mediante sensori terrestri, marini o aerei nonché i dati di riferimento e ausiliari concessi in licenza o forniti per l'impiego nell'ambito di Copernicus;

(16)"informazioni di Copernicus": informazioni generate dai servizi Copernicus a seguito di elaborazione o modellizzazione, compresi i relativi metadati;

(17)"entità fiduciaria": un soggetto giuridico indipendente dalla Commissione o da terzi e che riceve dati dalla Commissione o da terzi ai fini della conservazione in sicurezza e dell'elaborazione di tali dati;

(18)"detriti spaziali": qualsiasi oggetto spaziale, compresi i veicoli spaziali o i frammenti ed elementi di questi ultimi, nell'orbita terrestre o che rientrano nell'atmosfera terrestre, che non sono funzionali o non hanno più alcuna finalità specifica, comprese le parti di razzi o di satelliti artificiali o i satelliti artificiali inattivi;

(19)"sensore SST": un dispositivo o una combinazione di dispositivi, radar, laser e telescopi terrestri o spaziali, in grado di misurare parametri fisici relativi agli oggetti spaziali, come le dimensioni, l'ubicazione e la velocità;

(20)"utente GOVSATCOM": un'autorità pubblica dell'Unione o di uno Stato membro, un organismo incaricato dell'esercizio dell'autorità pubblica, o una persona fisica o giuridica debitamente autorizzata a cui sono affidati compiti relativi alla vigilanza e alla gestione di missioni, operazioni e infrastrutture di rilevanza per la sicurezza;

(21)"caso d'uso GOVSATCOM": uno scenario operativo in un ambiente particolare in cui gli utenti GOVSATCOM necessitano dei servizi GOVSATCOM;

(22)"informazioni sensibili non classificate": informazioni non classificate che la Commissione deve tutelare in forza degli obblighi giuridici iscritti nei trattati o nei relativi atti di esecuzione degli stessi, e/o in ragione della loro sensibilità;

(23)"utenti Copernicus":

"utenti Copernicus di base" che beneficiano dei dati e delle informazioni di Copernicus e hanno anche ruolo di guida nell'evoluzione di Copernicus, comprendenti le istituzioni e gli organi dell'Unione e le autorità europee, nazionali, regionali o locali cui è affidata una missione di servizio pubblico ai fini della definizione, dell'attuazione, dell'esecuzione e del monitoraggio delle politiche ambientali, di protezione civile o di sicurezza, anche in termini di safety;

"altri utenti Copernicus" che beneficiano dei dati e delle informazioni di Copernicus, comprendenti in particolare organizzazioni dedite alla ricerca e all'istruzione, organismi privati e commerciali, enti di beneficenza, organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali;

Articolo 3

Componenti del programma

Il programma è costituito dalle seguenti componenti:

(a)un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) civile e autonomo sotto controllo civile, comprendente una costellazione di satelliti, centri e una rete globale di stazioni di terra, che offre servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo e che integra pienamente le esigenze e i requisiti di sicurezza ("Galileo");

(b)un sistema regionale di navigazione satellitare costituito da centri e stazioni di terra e da vari trasponder installati su satelliti geosincroni e che aumenta e corregge i segnali aperti emessi da Galileo e da altri GNSS per, tra l'altro, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea ("Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria" o "EGNOS");

(c)un sistema autonomo, orientato agli utenti e sotto controllo civile, di osservazione della Terra, che offre dati e servizi di geoinformazione, comprendente satelliti, infrastrutture di terra, strutture di elaborazione delle informazioni e dei dati, infrastrutture di distribuzione, e che integra pienamente le esigenze e i requisiti di sicurezza ("Copernicus");

(d)un sistema di sorveglianza dello spazio e tracciamento volto al miglioramento, alla gestione e alla fornitura di dati, informazioni e servizi, relativi alla sorveglianza e al tracciamento di veicoli spaziali attivi e inattivi, di stadi di lanciatori abbandonati, di detriti e frammenti di detriti che orbitano intorno alla Terra, integrati da parametri di osservazione relativi a eventi di meteorologia spaziale e al monitoraggio del rischio di oggetti vicini alla Terra (near earth objects - "NEO") in avvicinamento alla Terra ("SST");

(e)un servizio di comunicazioni satellitari governative che consente la fornitura di servizi di comunicazione satellitare alle autorità dell'Unione e degli Stati membri che gestiscono missioni e infrastrutture critiche per la sicurezza ("GOVSATCOM").

Il programma include inoltre misure volte a garantire un accesso efficiente allo spazio per il programma e la promozione di un settore spaziale innovativo.

Articolo 4

Obiettivi

1.Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

(a)fornire, o contribuire alla fornitura, di servizi, informazioni e dati spaziali aggiornati, di alta qualità e, se del caso, sicuri, senza interruzioni e ove possibile a livello globale, che soddisfino le esigenze presenti e future e siano in grado di soddisfare le priorità politiche dell'Unione, comprese le questioni riguardanti i cambiamenti climatici, la sicurezza e la difesa;

(b)massimizzare i benefici socio-economici, promuovendo l'uso più ampio possibile dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti dalle componenti del programma;

(c)rafforzare la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, la sua libertà d'azione e la sua autonomia strategica, in particolare in termini di tecnologie e di processo decisionale basato su elementi concreti;

(d)promuovere il ruolo dell'Unione sulla scena internazionale in quanto attore di primo piano nel settore spaziale e rafforzare il suo ruolo nell'affrontare le sfide globali e nel sostenere iniziative globali, anche per quanto riguarda i cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile.

2.Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

(a)per Galileo ed EGNOS: fornire servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo conformi allo stato dell'arte e, se del caso, sicuri;

(b)per Copernicus: produrre dati e informazioni di osservazione della Terra precisi e affidabili, forniti nel lungo termine, al fine di sostenere l'attuazione e il monitoraggio delle politiche dell'Unione e dei suoi Stati membri nei settori dell'ambiente, dei cambiamenti climatici, dell'agricoltura e dello sviluppo agricolo, della protezione civile e della sicurezza, anche in termini di safety, nonché dell'economia digitale;

(c)per la sorveglianza dell'ambiente spaziale ("SSA"): per migliorare le capacità SST di monitorare, tracciare e identificare oggetti spaziali, di monitorare la meteorologia spaziale e di mappare e mettere in rete le capacità NEO degli Stati membri;

(d)per GOVSATCOM: garantire la disponibilità a lungo termine di servizi di comunicazione satellitare affidabili, sicuri ed efficienti in termini di costi;

(e)contribuire, ove necessario per rispondere alle esigenze del programma, a un accesso allo spazio autonomo, sicuro ed efficiente in termini di costi;

(f)sostenere e rinforzare la competitività, l'imprenditorialità, le competenze e la capacità di innovare delle persone fisiche e giuridiche dell'Unione che sono attive o che desiderano diventare attive in tale settore, con particolare riguardo alla posizione e alle esigenze delle piccole e medie imprese e delle start-up.

Articolo 5

Accesso allo spazio

Il programma sostiene:

(a)la fornitura di servizi di lancio per le esigenze del programma;

(b)lo sviluppo di attività legate a un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficiente in termini di costi;

(c)ove necessario per rispondere alle esigenze del programma, i necessari adeguamenti dell'infrastruttura spaziale di terra.

Articolo 6

Azioni a sostegno di un settore spaziale innovativo dell'Unione

Il programma sostiene:

(a)le attività di innovazione per utilizzare al meglio le tecnologie, le infrastrutture o i servizi spaziali;

(b)l'istituzione di partenariati per l'innovazione spaziale al fine di sviluppare prodotti o servizi innovativi e acquistare successivamente le forniture o i servizi che ne risultano;

(c)l'imprenditorialità, dalle fasi iniziali a quelle di espansione, conformemente all'articolo 21, e l'accesso ad altre disposizioni finanziarie di cui all'articolo 18 e al titolo III, capo I;

(d)la cooperazione tra imprese sotto forma di poli spaziali che riuniscono, a livello regionale e nazionale, gli operatori dei settori spaziale e digitale, nonché gli utenti, e che forniscono sostegno a cittadini e imprese per favorire l'imprenditorialità e le competenze;

(e)la fornitura di attività di istruzione e di formazione;

(f)l'accesso a strutture di elaborazione e di prova;

(g)le attività di certificazione e normazione.

Articolo 7

Paesi terzi e organizzazioni internazionali associati al programma

1.Le componenti del programma, ad eccezione dell'SST e di GOVSATCOM, sono aperte ai seguenti paesi terzi:

(a)i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

(b)i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la loro partecipazione ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e conformemente alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

(c)i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi.

2.Le componenti del programma, ad eccezione dell'SST, sono inoltre aperte a qualsiasi paese terzo o organizzazione internazionale, conformemente alle condizioni stabilite in uno specifico accordo che comprenda la partecipazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale a qualsiasi programma dell'Unione, a condizione che l'accordo:

(a)garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo o l'organizzazione internazionale che partecipa ai programmi dell'Unione;

(b)stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'[articolo 21, paragrafo 5,] del [nuovo regolamento finanziario];

(c)non conferisca al paese terzo o all'organizzazione internazionale poteri decisionali riguardo al programma;

(d)garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

3.Le componenti del programma sono aperte unicamente ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali di cui ai paragrafi 1 e 2 a condizione che siano preservati gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri.

Articolo 8

Accesso a SST, GOVSATCOM e PRS da parte di paesi terzi o organizzazioni internazionali

1.I paesi terzi o le organizzazioni internazionali possono diventare partecipanti GOVSATCOM di cui all'articolo 67 o ottenere l'accesso ai servizi forniti dall'SST solo qualora, in conformità alla procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, essi stipulino un accordo che stabilisca i termini e le condizioni delle norme dettagliate per l'accesso a tali dati, informazioni, capacità e servizi, e il quadro per lo scambio e la protezione di informazioni classificate.

2.L'accesso di paesi terzi o organizzazioni internazionali al servizio pubblico regolamentato fornito da Galileo è disciplinato dall'articolo 3, paragrafo 5, della decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 28 .

Articolo 9

Proprietà e uso dei beni

1.L'Unione è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nell'ambito delle componenti del programma. A tal fine la Commissione adotta le misure necessarie a garantire che i contratti, gli accordi e le altre intese pertinenti relativi a tali attività e che possono generare o sviluppare tali beni contengano disposizioni che garantiscano tale regime di proprietà riguardo a tali beni.

2.Il paragrafo 1 non si applica ai beni materiali o immateriali creati o sviluppati nell'ambito delle componenti del programma, qualora le attività che possono generare o sviluppare tali beni:

(a)siano effettuate facendo seguito a sovvenzioni o premi interamente finanziati dall'Unione;

(b)non siano finanziate interamente dall'Unione; o

(c)siano relative allo sviluppo, alla produzione o all'uso di ricevitori PRS che contengono ICUE, o di componenti di tali ricevitori.

3.La Commissione adotta le misure necessarie al fine di garantire che i contratti, gli accordi o le altre intese relative alle attività di cui al paragrafo 1 contengano disposizioni che stabiliscano il regime di proprietà per tali beni e, per quanto riguarda la lettera c), che l'Unione possa utilizzare liberamente i ricevitori PRS, conformemente alla decisione n. 1104/2011/UE.

4.La Commissione si adopera per concludere contratti o altre intese con terze parti per quanto riguarda:

(a)i diritti di proprietà preesistenti riguardo a beni materiali o immateriali creati o sviluppati nell'ambito delle componenti del programma;

(b)l'acquisizione della proprietà o dei diritti di licenza riguardo ad altri beni materiali o immateriali necessari per l'attuazione del programma.

5.La Commissione garantisce, mediante un opportuno quadro normativo, l'utilizzo ottimale dei beni materiali o immateriali di cui ai paragrafi 1 e 2 che appartengono all'Unione.

6.In particolare, qualora tali beni siano costituiti da diritti di proprietà intellettuale, la Commissione li gestisce nel modo più efficace possibile, tenendo conto della necessità di proteggerli e valorizzarli, degli interessi legittimi di tutti i portatori di interessi coinvolti e della necessità di sviluppare armoniosamente i mercati e le nuove tecnologie e di garantire la continuità dei servizi forniti dalle componenti del programma. A tal fine essa garantisce in particolare che i pertinenti contratti, accordi e altre intese comprendano la possibilità di trasferire tali diritti a terzi o di concedere a terzi licenze per tali diritti, nonché che l'Agenzia possa liberamente godere di tali diritti qualora necessario per l'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento.

Articolo 10

Assenza di garanzia

I servizi, i dati e le informazioni fornite dalle componenti del programma sono forniti senza alcuna garanzia esplicita o implicita per quanto riguarda la loro qualità, precisione, disponibilità, affidabilità, tempestività e adeguatezza a tutti gli usi. A tal fine la Commissione adotta le misure necessarie per garantire che gli utenti di tali servizi, dati e informazioni siano informati in modo adeguato dell'assenza di tale garanzia.

TITOLO II

CONTRIBUTI E MECCANISMI DI BILANCIO

Articolo 11

Bilancio

1.La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di [16] miliardi di EUR a prezzi correnti.

La ripartizione indicativa dell'importo di cui al primo comma è la seguente:

(a)per Galileo ed EGNOS: [9,7] miliardi di EUR;

(b)per Copernicus: [5,8] miliardi di EUR;

(c)per SSA/GOVSATCOM: [0,5] miliardi di EUR.

2.Le attività trasversali di cui all'articolo 3 sono finanziate a titolo delle componenti del programma.

3.Gli stanziamenti di bilancio dell'Unione destinati al programma coprono tutte le attività necessarie per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4. Tali spese possono coprire:

(a)studi e riunioni di esperti, in particolare nel rispetto dei vincoli di tempo e di costo;

(b)le attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione, che hanno legami diretti con gli obiettivi del presente regolamento e che si prefiggono in particolare di instaurare sinergie con altre politiche dell'Unione;

(c)le reti informatiche, la cui funzione è elaborare e scambiare informazioni, e le misure di gestione amministrativa, comprese quelle nel campo della sicurezza, attuate dalla Commissione;

(d)l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, quali le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

4.Le azioni che ricevono un finanziamento cumulativo da diversi programmi dell'Unione sono sottoposte a audit solo una volta, relativamente a tutti i programmi interessati e alle corrispondenti norme applicabili.

5.Gli impegni di bilancio relativi al programma per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

6.Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 12

Entrate con destinazione specifica

1.Le entrate generate dalle componenti del programma sono versate nel bilancio dell'Unione e utilizzate per finanziare la componente che ha generato l'entrata.

2.Gli Stati membri possono dotare una componente del programma di un contributo finanziario aggiuntivo, purché tali elementi aggiuntivi non determinino né oneri finanziari o tecnici né ritardi per la componente interessata.

3.I finanziamenti aggiuntivi di cui al presente articolo sono trattati come entrate con destinazione specifica esterne, conformemente all'[articolo 21, paragrafo 2,] del regolamento finanziario.

Articolo 13

Attuazione e forme di finanziamento dell'UE

1.Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'[articolo 62, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento finanziario.

2.Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, in particolare sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

CAPO I

Appalti

Articolo 14

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

Ai fini del programma le amministrazioni aggiudicatrici agiscono conformemente ai seguenti principi nelle procedure di appalto:

(a)promuovere in tutti gli Stati membri, nell'intera catena di approvvigionamento, la partecipazione più ampia e aperta possibile delle start-up, dei nuovi operatori, delle piccole e medie imprese e degli altri operatori economici, anche richiedendo agli offerenti a ricorrere al subappalto;

(b)evitare, ove possibile, di dipendere da un solo fornitore, in particolare per apparecchiature e servizi critici, tenendo conto degli obiettivi di indipendenza tecnologica e di continuità dei servizi;

(c)in deroga all'articolo 167 del regolamento finanziario, usare, se del caso, molteplici fonti di approvvigionamento, al fine di garantire un migliore controllo complessivo di tutte le componenti del programma, dei loro costi e del loro calendario;

(d)promuovere l'autonomia dell'Unione, in particolare sul piano tecnologico;

(e)garantire la sicurezza delle componenti del programma e contribuire alla protezione degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri;

(f)soddisfare opportuni criteri sociali e ambientali.

Articolo 15

Appalti frazionati

1.L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire un appalto sotto forma di appalto frazionato.

2.Un appalto frazionato si compone di una parte fissa accompagnata da un impegno di bilancio con conseguente fermo impegno all'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi contrattuali per la fase in questione e di una o più frazioni sottoposte a condizioni in termini sia di bilancio sia di esecuzione. I documenti dell'appalto indicano gli elementi specifici di tali frazioni. Essi definiscono, in particolare, l'oggetto dell'appalto, il prezzo o le modalità per determinare il prezzo e le modalità di esecuzione di lavori, forniture e servizi di ciascuna frazione.

3.Le prestazioni della parte fissa costituiscono un insieme coerente; lo stesso vale per le prestazioni di ciascuna frazione, tenuto conto delle prestazioni di tutte le frazioni precedenti.

4.L'esecuzione di ciascuna frazione sottoposta a condizioni è subordinata a una decisione dell'amministrazione aggiudicatrice, notificata all'appaltatore alle condizioni previste dall'appalto.

Articolo 16

Appalti remunerati in base alle spese certificate

1.L'amministrazione aggiudicatrice può optare per un appalto remunerato, interamente o parzialmente, in base alle spese certificate, alle condizioni di cui al paragrafo 3.

Il prezzo da pagare è costituito dal rimborso di tutti i costi diretti effettivamente sostenuti dal contraente per eseguire l'appalto, quali manodopera, materiali, materiali, beni di consumo, uso di apparecchiature e di infrastrutture necessarie all'esecuzione del contratto, costi indiretti e il margine di utile oppure un premio commisurato al conseguimento degli obiettivi in termini di performance e scadenze di consegna.

2.Gli appalti remunerati in base alle spese certificate stabiliscono un massimale.

3.L'amministrazione aggiudicatrice può optare per un appalto remunerato interamente o parzialmente in base alle spese certificate nei casi in cui sia difficile o non sia possibile definire con precisione un prezzo fisso a causa di incognite connesse all'esecuzione dell'appalto perché:

(a)l'appalto presenta aspetti molto complessi o che richiedono il ricorso ad una nuova tecnologia e comporta pertanto rilevanti rischi tecnici; o

(b)le attività oggetto dell'appalto devono, per ragioni operative, iniziare immediatamente pur non essendo ancora possibile stabilire un prezzo fisso totale e definitivo, data l'esistenza di rilevanti elementi aleatori o la parziale dipendenza dell'esecuzione dell'appalto dall'esecuzione di altri appalti.

4.Il massimale di un appalto remunerato interamente o parzialmente in base a spese certificate è il prezzo massimo pagabile. Il prezzo del contratto può essere modificato in conformità all'[articolo 172] del regolamento finanziario.

Articolo 17

Subappalto

1.Al fine di incoraggiare i nuovi operatori, le piccole e medie imprese e le start-up, e di offrire la più ampia copertura geografica possibile proteggendo nel contempo l'autonomia strategica dell'Unione, l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente di subappaltare parte dell'appalto a società diverse da quelle appartenenti al gruppo dell'offerente, mediante bandi di gara competitivi ai livelli di subappalto appropriati.

2.L'amministrazione aggiudicatrice esprime la quota richiesta dell'appalto da subappaltare sotto forma di una percentuale minima e una percentuale massima.

3.Qualsiasi deroga alla richiesta di cui al paragrafo 1 è giustificata dall'offerente.

CAPO II

Sovvenzioni, premi e operazioni di finanziamento misto

Articolo 18

Sovvenzioni e premi

1.L'Unione può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili fatto salvo il principio di cofinanziamento.

2.In deroga all'[articolo 181, paragrafo 6], del regolamento finanziario, si determinano i costi indiretti ammissibili applicando un tasso fisso del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, escludendo i costi diretti ammissibili per il subappalto e i costi delle risorse messe a disposizione da terzi che non vengono usate nella sede del beneficiario, nonché il sostegno finanziario a terzi.

3.Fatto salvo il paragrafo 2, i costi indiretti possono essere dichiarati sotto forma di somme forfettarie o costi unitari se previsto nel programma di lavoro di cui all'articolo 100.

4.In deroga all'[articolo 204] del regolamento finanziario, l'importo massimo del sostegno finanziario che può essere versato a terzi non è superiore a 200 000 EUR.

Articolo 19

Inviti congiunti a presentare proposte per le sovvenzioni

La Commissione o l'organismo di finanziamento possono pubblicare inviti congiunti a presentare proposte con:

(a)paesi terzi, comprese le relative agenzie o organizzazioni scientifiche e tecnologiche;

(b)organizzazioni internazionali;

(c)soggetti giuridici senza scopo di lucro.

Nel caso di inviti congiunti, devono essere definite procedure comuni per la selezione e la valutazione delle proposte. Tali procedure devono coinvolgere un gruppo equilibrato di esperti nominati da ciascuna parte.

Articolo 20

Sovvenzioni per appalti pre-commerciali e appalti per soluzioni innovative

1.Le azioni possono comprendere o avere come obiettivo principale appalti pre-commerciali o appalti pubblici di soluzioni innovative che sono effettuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori quali definiti nelle direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.Le procedure di appalto:

(a)sono conformi ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, sana gestione finanziaria, proporzionalità e alle regole di concorrenza;

(b)per gli appalti pre-commerciali possono prevedere condizioni specifiche quali la limitazione del luogo di esecuzione delle attività appaltate al territorio degli Stati membri e dei paesi associati;

(c)possono autorizzare l'aggiudicazione di appalti multipli nell'ambito della stessa procedura ("multiple sourcing"); e

(d)provvedono all'aggiudicazione dei contratti all'offerta o alle offerte che propongono il miglior rapporto qualità-prezzo, garantendo nel contempo l'assenza di conflitti di interesse.

3.Il contraente che produce risultati negli appalti pre-commerciali detiene almeno i diritti di proprietà intellettuale connessi. Le amministrazioni aggiudicatrici godono almeno dei diritti di accesso a titolo gratuito a tali risultati per il loro uso e del diritto di concedere, o esigere che i contraenti partecipanti concedano, licenze non esclusive a terzi, affinché sfruttino i risultati per l'amministrazione aggiudicatrice in condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sub-licenze. Se un contraente non riesce a sfruttare commercialmente i risultati entro un determinato periodo dopo l'appalto pre-commerciale come definito nel contratto, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere il trasferimento di ogni proprietà dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici.

Articolo 21

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto decise nell'ambito del presente programma sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario.

CAPO IV

Altre disposizioni finanziarie

Articolo 22

Finanziamenti cumulativi, complementari e combinati

1.Un'azione cui è stato destinato un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione può anche essere finanziata dal presente programma, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo di ciascun programma dell'Unione che contribuisce all'azione si applicano le norme di tale programma. I finanziamenti cumulativi non superano i costi ammissibili totali dell'azione e il sostegno dei diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che definiscono le condizioni per il sostegno.

2.Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza, o che soddisfano le seguenti condizioni cumulative:

(a)sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;

(b)sono conformi ai requisiti minimi di qualità di tale invito a presentare proposte;

(c)non possono essere finanziate nell'ambito di tale invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio,

possono beneficiare del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, Fondo sociale europeo+ o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, conformemente all'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento sulle disposizioni comuni] e all'articolo [8] del regolamento (UE) XX [finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune], a condizione che tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma in questione. Si applicano le norme del fondo che fornisce il sostegno.

Articolo 23

Partenariati

1.Il programma può essere attuato mediante partenariati.

2.I partenariati cui partecipa l'Unione:

(a)sono istituiti nei casi in cui i partenariati realizzano gli obiettivi del programma spaziale dell'Unione in modo più efficace rispetto alla sola Unione;

(b)si basano sui principi di valore aggiunto dell'Unione, trasparenza, apertura, impatto, effetto leva, impegno finanziario a lungo termine di tutte le parti coinvolte, flessibilità, coerenza e complementarità con le iniziative locali, regionali, nazionali, internazionali e dell'Unione, e tiene conto della condivisione dei rischi, delle condizioni di responsabilità e della proprietà dei beni materiali e immateriali.

Articolo 24

Appalto congiunto

1.In aggiunta alle disposizioni dell'[articolo 165] del regolamento finanziario, la Commissione e l'Agenzia possono eseguire procedure di appalto congiunto con l'Agenzia spaziale europea o altre organizzazioni internazionali coinvolte nell'attuazione delle componenti del programma.

2.Le norme applicabili in materia di appalti di cui all'[articolo 165] del regolamento finanziario si applicano per analogia, a condizione che si applichino in ogni caso le disposizioni procedurali delle istituzioni.

Articolo 25

Protezione degli interessi essenziali di sicurezza

Ove necessario per la protezione degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la necessità di preservare l'integrità e la resilienza dei sistemi dell'Unione, nonché l'autonomia della base industriale da cui essi dipendono, la Commissione stabilisce le necessarie condizioni di ammissibilità applicabili agli appalti, alle sovvenzioni o ai premi di cui al presente titolo. A tal fine è particolarmente importante che le imprese ammissibili siano stabilite in uno Stato membro, si impegnino a svolgere tutte le attività pertinenti all'interno dell'Unione e siano efficacemente controllate dagli Stati membri o dei cittadini degli Stati membri. Tali condizioni sono incluse nei documenti relativi all'appalto, alla sovvenzione o al premio, a seconda dei casi. In caso di appalto le condizioni si applicano all'intero ciclo di vita del contratto che ne risulta.

Articolo 26

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Qualora un paese terzo partecipi al programma in forza di una decisione presa nell'ambito di un accordo internazionale o in forza di qualsiasi altro strumento giuridico, il paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea, affinché essi possano esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, come previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

TITOLO IV

GOVERNANCE DEL PROGRAMMA

Articolo 27

Principi di governance

La governance del programma si basa sui seguenti principi:

(a)rigida suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra le entità coinvolte nell'attuazione del programma, in particolare tra gli Stati membri, la Commissione, l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea;

(b)controllo rigoroso del programma, compresa una rigida aderenza a costi e calendario da parte di tutte le entità, nei rispettivi ambiti di competenza conformemente al presente regolamento;

(c)ottimizzazione e razionalizzazione dell'uso delle strutture;

(d)considerazione sistematica delle esigenze degli utenti dei servizi forniti dalle componenti del programma, nonché delle evoluzioni scientifiche e tecnologiche relative a tali servizi;

(e)sforzi costanti per controllare e ridurre i rischi.

Articolo 28

Ruolo degli Stati membri

1.Gli Stati membri possono partecipare al programma contribuendo con le loro competenze, conoscenze e assistenza tecniche, in particolare nel settore della sicurezza, anche in termini di safety, e, ove necessario, mettendo a disposizione dell'Unione le informazioni e le infrastrutture in loro possesso o situate sul loro territorio, anche garantendo accessibilità e utilizzo efficienti e privi di ostacoli dei dati in situ e collaborando con la Commissione al fine di migliorare la disponibilità dei dati in situ richiesti dal programma.

2.La Commissione o, per i compiti di cui all'articolo 30, l'Agenzia può affidare compiti specifici agli Stati membri o a agenzie nazionali o a gruppi composti da tali Stati membri o agenzie nazionali. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il buon funzionamento del programma e la promozione del suo utilizzo, anche mediante un contributo alla protezione delle frequenze necessarie per tale programma.

3.Gli Stati membri e la Commissione cooperano al fine di sviluppare la componente in situ necessaria per la diffusione dei sistemi spaziali e al fine di agevolare lo sfruttamento di tutto il potenziale dei set di dati in situ.

4.Nel settore della sicurezza gli Stati membri eseguono i compiti di cui all'articolo 34, paragrafo 4.

Articolo 29

Ruolo della Commissione

1.La Commissione ha la responsabilità generale dell'attuazione del programma, anche nel settore della sicurezza. Conformemente al presente regolamento essa determina le priorità e l'evoluzione a lungo termine del programma e ne sovrintende l'attuazione, tenendo conto del suo impatto sulle altre politiche dell'Unione.

2.La Commissione gestisce le componenti del programma laddove tale gestione non sia affidata ad altre entità.

3.La Commissione garantisce una chiara suddivisione dei compiti tra le varie entità coinvolte nel programma e il coordinamento delle attività tra tali entità.

4.Ove necessario per il buon funzionamento del programma e la regolare fornitura dei servizi forniti dalle componenti del programma, la Commissione, mediante atti di esecuzione, determina le specifiche tecniche e operative necessarie per l'attuazione e l'evoluzione di tali componenti e dei servizi da essi forniti dopo aver consultato gli utenti e tutti gli altri pertinenti portatori di interessi. Nel determinare tali specifiche tecniche e operative, la Commissione evita di ridurre il livello di sicurezza generale, mantenendo imperativamente la retrocompatibilità.

Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

5.La Commissione promuove e garantisce la diffusione e l'uso di dati e servizi forniti dalle componenti del programma nei settori pubblici e privati, anche sostenendo l'opportuno sviluppo di tali servizi e favorendo un ambiente stabile a lungo termine. Essa sviluppa sinergie tra le applicazioni delle varie componenti del programma. Essa garantisce la complementarità, la coerenza e i collegamenti tra il programma e altri programmi o azioni dell'Unione.

6.Se del caso, essa garantisce il coordinamento con le attività realizzate nel settore spaziale a livello nazionale, internazionale e dell'Unione. Essa incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e promuove la convergenza delle loro capacità tecnologiche e degli sviluppi nel settore spaziale.

Articolo 30

Ruolo dell'Agenzia

1.L'Agenzia svolge i seguenti compiti propri:

(a)garantisce, mediante il suo comitato di accreditamento di sicurezza, l'accreditamento di sicurezza di tutte le componenti del programma, conformemente al titolo V, capo II;

(b)esegue i compiti di cui all'articolo 34, paragrafi 2 e 3;

(c)intraprende attività di comunicazione e promozione e attività relative alla commercializzazione dei servizi offerti da Galileo ed EGNOS;

(d)offre consulenza tecnica alla Commissione.

2.La Commissione affida all'Agenzia i seguenti compiti:

(a)gestione della fase operativa di EGNOS e Galileo, come previsto dall'articolo 43;

(b)coordinamento generale degli aspetti relativi agli utenti di GOVSATCOM in stretta collaborazione con le pertinenti agenzie dell'Unione e il SEAE per le missioni e le operazioni di gestione delle crisi;

(c)attività di attuazione relative allo sviluppo delle applicazioni e dei servizi a valle basati sulle componenti del programma.

3.La Commissione può affidare all'Agenzia altri compiti, tra cui le attività di comunicazione, promozione e commercializzazione dei dati e delle informazioni, nonché altre attività relative alla diffusione presso gli utenti per quanto riguarda le componenti del programma diverse da Galileo ed EGNOS.

4.I compiti di cui ai paragrafi 2 e 3 le sono affidati dalla Commissione mediante un accordo di contributo conformemente all'[articolo 2, paragrafo 18,] e al [titolo VI] del regolamento finanziario.

Articolo 31

Ruolo dell'Agenzia spaziale europea

1.All'Agenzia spaziale europea sono affidati i seguenti compiti:

(a)per quanto riguarda Copernicus: sviluppo, progettazione e costruzione dell'infrastruttura spaziale di Copernicus, comprese le operazioni di tale infrastruttura;

(b)per quanto riguarda Galileo ed EGNOS: evoluzione dei sistemi, sviluppo del segmento di terra e progettazione e sviluppo di satelliti;

(c)per quanto riguarda tutte le componenti del programma: attività di ricerca e sviluppo nei propri ambiti di competenza.

2.La Commissione conclude con l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea un accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui all'[articolo 130] del regolamento finanziario. L'accordo relativo al partenariato finanziario quadro:

definisce chiaramente le responsabilità e gli obblighi dell'Agenzia spaziale europea per quanto riguarda il programma;

obbliga l'Agenzia spaziale europea a rispettare le norme di sicurezza del programma dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni classificate;

stabilisce le condizioni per la gestione dei fondi affidati all'Agenzia spaziale europea, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, le procedure di gestione, i risultati previsti misurati mediante indicatori di performance, le misure applicabili in caso di esecuzione carente o fraudolenta dei contratti in termini di costi, calendario e risultati, nonché la strategia di comunicazione e le norme relative alla proprietà di tutti i beni materiali e immateriali; tali condizioni devono essere conformi alle disposizioni di cui ai titoli III e V del presente regolamento e del regolamento finanziario;

esige la partecipazione della Commissione e, se pertinente, dell'Agenzia alle riunioni del comitato per la valutazione delle offerte dell'Agenzia spaziale europea per quanto riguarda il programma;

stabilisce le misure di monitoraggio e controllo, che comprendono, in particolare, un sistema di previsione dei costi, un'informazione sistematica della Commissione o, se del caso, dell'Agenzia sui costi e sul calendario e, in caso di differenza tra bilanci di previsione, performance e calendario, interventi correttivi che garantiscano l'esecuzione dei compiti assegnati nei limiti delle risorse assegnate, nonché sanzioni contro l'Agenzia spaziale europea qualora tale differenza sia direttamente imputabile ad essa;

stabilisce i principi per la remunerazione dell'Agenzia spaziale europea, che sono proporzionati alle difficoltà dei compiti da svolgere, in linea con i prezzi di mercato e le tariffe delle altre entità coinvolte, compresa l'Unione, e possono, se del caso, basarsi su indicatori di performance; tali tariffe non coprono le spese generali che non sono associate alle attività affidate dall'Unione all'Agenzia spaziale europea.

3.La conclusione dell'accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui al paragrafo 2 è subordinata all'istituzione, nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea, di strutture interne e di un metodo operativo, in particolare per quanto riguarda il processo decisionale, i metodi di gestione e la responsabilità, che consentano di garantire la massima tutela degli interessi dell'Unione e di rispettarne le decisioni, anche per le attività finanziate dall'Agenzia spaziale europea che hanno un impatto sul programma.

4.Fatto salvo l'accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui al paragrafo 4, la Commissione o l'Agenzia possono chiedere all'Agenzia spaziale europea di fornire una consulenza tecnica e le informazioni necessarie a svolgere i compiti ad esse assegnate dal presente regolamento.

Articolo 32

Ruolo di altre entità

1.La Commissione può affidare, in tutto o in parte, mediante accordi di contributo, l'attuazione delle componenti del programma a entità diverse da quelle previste dagli articoli 30 e 31, compreso:

(a)il funzionamento dell'infrastruttura spaziale di Copernicus o di parti di essa, che possono essere affidati a EUMETSAT;

(`)l'attuazione dei servizi Copernicus o di parti di essi, ad agenzie, organismi o organizzazioni pertinenti.

2.I criteri per la selezione di tali entità delegate riflettono in particolare la loro capacità di garantire la continuità e, se del caso, la sicurezza delle operazioni con nessuna o con una minima perturbazione delle attività di Copernicus.

TITOLO V

SICUREZZA DEL PROGRAMMA

CAPO I

Sicurezza del programma

Articolo 33

Principi di sicurezza

La sicurezza del programma si basa sui seguenti principi:

(a)tenere conto dell'esperienza acquisita dagli Stati membri nel settore della sicurezza e ispirarsi alle loro migliori pratiche;

(b)utilizzare norme internazionalmente riconosciute e regole dell'Unione in materia di sicurezza, che prevedono una distinzione tra le funzioni operative e quelle associate all'accreditamento.

Articolo 34

Governance della sicurezza

1.La Commissione, nell'ambito delle sue competenze, garantisce un elevato livello di sicurezza per quanto riguarda in particolare:

(a)la protezione dell'infrastruttura, sia spaziale sia di terra, e la fornitura di servizi, in particolare contro gli attacchi fisici e informatici;

(b)il controllo e la gestione dei trasferimenti di tecnologia;

(c)lo sviluppo e la conservazione all'interno dell'Unione delle competenze e delle conoscenze acquisite;

(d)la protezione delle informazioni sensibili non classificate e classificate.

A tal fine la Commissione provvede affinché vengano effettuate analisi del rischio e della minaccia per ciascuna componente del programma. In base di tali analisi del rischio e della minaccia essa determina, mediante atti di esecuzione, i requisiti generali di sicurezza per ciascuna componente del programma. Nel far ciò la Commissione tiene conto dell'impatto di tali requisiti sul buon funzionamento di tale componente, in particolare in termini di costi, gestione dei rischi e calendario, provvedendo affinché non si riduca il livello di sicurezza generale né si comprometta il funzionamento delle apparecchiature esistenti che si basano su tale componente. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

2.L'entità responsabile della gestione di una componente del programma è responsabile per la gestione della sicurezza di tale componente e, a tal fine, effettua analisi del rischio e della minaccia e svolge tutte le attività necessarie per garantire e monitorare la sicurezza di tale componente, in particolare fissando le specifiche tecniche e le procedure operative e monitorandone la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui al paragrafo 1.

3.L'Agenzia:

(a)garantisce l'accreditamento di sicurezza di tutte le componenti del programma in conformità al capo II del presente titolo e le competenze degli Stati membri;

(b)garantisce il funzionamento del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo (GSMC) conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 2 e alle istruzioni elaborate nell'ambito della decisione 2014/496/PESC;

(c)esegue i compiti che le sono assegnati a norma della decisione n. 1104/2011/UE;

(d)mette a disposizione della Commissione la propria esperienza tecnica e fornisce le informazioni necessarie a eseguire i suoi compiti a norma del presente regolamento.

4.Gli Stati membri:

(a)adottano misure che siano almeno equivalenti a quelle necessarie per la protezione delle infrastrutture critiche europee, ai sensi della direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione 29 , e a quelle necessarie per la protezione delle loro infrastrutture critiche nazionali, al fine di garantire la protezione delle stazioni di terra che sono parte integrante del programma e che sono stabilite nel loro territorio;

(b)eseguono i compiti di accreditamento di sicurezza di cui all'articolo 41.

6.Le entità coinvolte nel programma adottano tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del programma.

CAPO II

Accreditamento di sicurezza

Articolo 35

Autorità per l'accreditamento di sicurezza

Il comitato di accreditamento di sicurezza istituito all'interno dell'Agenzia è l'autorità per l'accreditamento di sicurezza per tutte le componenti del programma.

Articolo 36

Principi generali di accreditamento di sicurezza

Le attività di accreditamento di sicurezza per tutte le componenti del programma sono condotte conformemente ai seguenti principi:

(a)le attività e le decisioni di accreditamento di sicurezza sono intraprese o adottate in un contesto di responsabilità collettiva per la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri;

(b)ogni sforzo è compiuto al fine di pervenire alle decisioni all'interno del comitato di accreditamento di sicurezza mediante consenso;

(c)le attività di accreditamento di sicurezza sono svolte utilizzando un approccio alla gestione e alla valutazione dei rischi, considerando i rischi relativi alla sicurezza della componente nonché l'impatto sui costi o sul calendario di qualsiasi misura volta ad attenuare i rischi, tenendo conto dell'obiettivo di non abbassare il livello generale della sicurezza di tale componente;

(d)le decisioni di accreditamento di sicurezza del comitato di accreditamento di sicurezza sono preparate e adottate da professionisti debitamente qualificati per l'accreditamento di sistemi complessi e in possesso di un nulla osta di sicurezza di livello adeguato, i quali agiscono in modo obiettivo;

(e)ogni sforzo è compiuto al fine di consultare tutte le pertinenti parti interessate alle questioni di sicurezza per tale componente;

(f)le attività di accreditamento di sicurezza sono svolte da tutti pertinenti portatori di interessi della componente conformemente a una strategia di accreditamento di sicurezza, fatto salvo il ruolo della Commissione;

(g)le decisioni di accreditamento di sicurezza del comitato di accreditamento di sicurezza si basano, secondo il processo definito nella pertinente strategia definita da tale comitato, sulle decisioni di accreditamento di sicurezza adottate a livello locale dalla rispettiva autorità nazionale di accreditamento di sicurezza degli Stati membri;

(h)un processo di monitoraggio permanente, trasparente e pienamente comprensibile garantisce la conoscenza dei rischi di sicurezza per la componente, la definizione di misure di sicurezza volte a ridurre tali rischi a un livello accettabile in considerazione delle esigenze di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e ai fini del buon funzionamento della componente nonché l'applicazione di tali misure conformemente al concetto di difesa in profondità. L'efficacia di tali misure è valutata costantemente. Il processo riguardante la valutazione e la gestione dei rischi di sicurezza è condotto congiuntamente, nel quadro di un processo iterativo, dai portatori di interessi della componente;

(i)le decisioni di accreditamento di sicurezza sono adottate dal comitato di accreditamento di sicurezza in modo rigorosamente indipendente dalla Commissione e dagli altri organi responsabili dell'attuazione della componente e della fornitura dei relativi servizi, come pure dal direttore esecutivo e dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia;

(j)le attività di accreditamento di sicurezza sono svolte tenendo debitamente conto della necessità di un coordinamento adeguato tra la Commissione e le autorità responsabili dell'esecuzione delle disposizioni di sicurezza;

(k)l'accreditamento di sicurezza di EGNOS effettuato dal comitato di accreditamento di sicurezza non pregiudica le attività di accreditamento svolte, per il trasporto aereo, dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

Articolo 37

Compiti del comitato di accreditamento di sicurezza

1.Il comitato di accreditamento di sicurezza adempie i propri compiti fatte salve le responsabilità della Commissione e quelle affidate agli altri organismi dell'Agenzia, in particolare in materia di sicurezza, e fatte salve le competenze degli Stati membri riguardo all'accreditamento di sicurezza.

2.I compiti del comitato di accreditamento di sicurezza sono i seguenti:

(a)definire e approvare una strategia di accreditamento di sicurezza che stabilisca:

i)l'ambito delle attività necessarie per effettuare e mantenere l'accreditamento delle componenti del programma, o di parti di tali componenti, e di qualsiasi interconnessione tra esse e con altri sistemi o componenti;

ii)un processo di accreditamento di sicurezza per le componenti del programma, o di parti di tali componenti, con un livello di dettaglio commisurato al livello di garanzia richiesto e una chiara definizione delle condizioni di accreditamento;

iii)il ruolo dei pertinenti portatori di interessi coinvolti nel processo di accreditamento;

iv)un calendario di accreditamento conforme alle fasi delle componenti del programma, in particolare per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture, la fornitura dei servizi e l'evoluzione;

v)i principi di accreditamento di sicurezza per le reti collegate ai sistemi istituiti nell'ambito delle componenti del programma o per parti di tali componenti e per apparecchiature collegate a sistemi istituiti da tali componenti, che deve essere effettuato dagli organismi nazionali degli Stati membri competenti in materia di sicurezza;

(b)adottare decisioni di accreditamento di sicurezza, in particolare per quanto riguarda l'approvazione dei lanci di satelliti, l'autorizzazione a gestire i sistemi istituiti nell'ambito delle componenti del programma o gli elementi di tali componenti nelle loro diverse configurazioni e per i vari servizi da essi forniti, fino a comprendere il segnale nello spazio e l'autorizzazione a gestire le stazioni terrestri. Per quanto riguarda le reti e le apparecchiature collegate al servizio PRS di cui all'articolo 44 o a qualsiasi altro servizio sicuro derivante dalle componenti del programma, il comitato di accreditamento di sicurezza adotta decisioni solo in merito all'autorizzazione degli organismi a sviluppare e produrre tecnologie PRS, ricevitori PRS o moduli di sicurezza PRS sensibili, o qualsiasi altra tecnologia o apparecchiatura che deve essere verificata a norma dei requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 34, paragrafo 1, tenendo conto della consulenza fornita dagli organismi nazionali competenti in materia di sicurezza e ai rischi di sicurezza generali;

(c)esaminare e, tranne per quanto riguarda i documenti che la Commissione deve adottare a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del presente regolamento e dell'articolo 8 della decisione n. 1104/2011/UE, approvare tutta la documentazione relativa all'accreditamento di sicurezza;

(d)fornire consulenza, nel suo ambito di competenza, alla Commissione per quanto riguarda l'elaborazione di progetti di testo di atti di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del presente regolamento e all'articolo 8 della decisione n. 1104/2011/UE, anche in merito alla definizione delle procedure operative di sicurezza (SecOp), e formulare una dichiarazione con la sua posizione finale;

(e)esaminare e approvare la valutazione dei rischi di sicurezza elaborata conformemente al processo di monitoraggio di cui all'articolo 36, lettera h), tenendo conto del rispetto dei documenti di cui alla lettera c) del presente paragrafo e di quelli elaborati conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, del presente regolamento e all'articolo 8 della decisione 1104/2011/UE; e cooperare con la Commissione per definire misure di attenuazione dei rischi;

(f)verificare l'attuazione di misure di sicurezza in relazione all'accreditamento di sicurezza delle componenti del programma, effettuando o patrocinando valutazioni, ispezioni, audit o riesami relativi alla sicurezza, conformemente all'articolo 41, lettera b) del presente regolamento;

(g)avallare la selezione di prodotti e misure approvati che proteggano dall'intercettazione elettromagnetica (TEMPEST) e di prodotti crittografici approvati, utilizzati per garantire la sicurezza delle componenti del programma;

(h)approvare o, se del caso, partecipare all'approvazione congiunta, unitamente alle pertinenti entità competenti in materia di sicurezza, dell'interconnessione tra i sistemi istituiti nell'ambito delle componenti del programma, o di parti di tali componenti, e altri sistemi;

(i)concordare con lo Stato membro pertinente un modello per il controllo dell'accesso di cui all'articolo 41, lettera c);

(j)elaborare relazioni sui rischi e informare la Commissione, il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo della sua valutazione dei rischi e fornire loro consulenza in merito alle opzioni di trattamento dei rischi residui per una data decisione di accreditamento di sicurezza;

(k)assistere, in stretta collaborazione con la Commissione, il Consiglio e l'Alto rappresentante nell'attuazione della decisione 2014/496/PESC, su richiesta specifica del Consiglio e/o dell'Alto rappresentante;

(l)effettuare le consultazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti;

(m)adottare e pubblicare il proprio regolamento interno.

3.Fatti salvi i poteri degli Stati membri, è istituito, sotto la supervisione del comitato di accreditamento di sicurezza, un organismo subordinato speciale che rappresenta gli Stati membri, affinché svolga i compiti dell'autorità di distribuzione degli apparati crittografici (CDA) relativi alla gestione del materiale crittografico dell'UE connesso al programma, in particolare per quanto riguarda:

(a)la gestione delle chiavi elettroniche di volo e delle altre chiavi necessarie al funzionamento di Galileo;

(b)la verifica dell'istituzione e dell'applicazione di procedure per la contabilità, il trattamento sicuro, l'archiviazione e la distribuzione delle chiavi del PRS di Galileo.

Articolo 38

Composizione del comitato di accreditamento di sicurezza

1.Il comitato di accreditamento di sicurezza è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, da un rappresentante della Commissione e da un rappresentante dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("Alto rappresentante"). Il mandato dei membri del comitato di accreditamento di sicurezza è di quattro anni ed è rinnovabile.

2.Un rappresentante dell'Agenzia spaziale europea è invitato a partecipare alle riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza in qualità di osservatore. In via eccezionale, anche i rappresentanti delle agenzie dell'Unione, i paesi terzi o le organizzazioni internazionali possono essere invitati ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori per questioni che riguardano direttamente tali paesi terzi o organizzazioni internazionali, soprattutto in materia di infrastrutture di loro proprietà o stabilite sul loro territorio. Tale partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi pertinenti e sono conformi al regolamento interno del comitato di accreditamento di sicurezza.

Articolo 39

Modalità di voto del comitato di accreditamento di sicurezza

Se non è possibile pervenire a un consenso conformemente ai principi generali di cui all'articolo 36, il comitato di accreditamento di sicurezza adotta decisioni in base a una votazione a maggioranza qualificata, conformemente all'articolo 16 del trattato sull'Unione europea. Il rappresentante della Commissione e il rappresentante dell'Alto rappresentante non partecipano alla votazione. Il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza firma, a nome del comitato di accreditamento di sicurezza, le decisioni adottate da quest'ultimo.

Articolo 40

Comunicazione e impatto delle decisioni del comitato di accreditamento di sicurezza

1.Le decisioni del comitato di accreditamento di sicurezza sono indirizzate alla Commissione.

2.La Commissione tiene costantemente informato il comitato di accreditamento di sicurezza in merito all'impatto delle decisioni previste dallo stesso sul corretto funzionamento delle componenti del programma, e all'attuazione dei piani di trattamento dei rischi residui. Il comitato di accreditamento di sicurezza prende atto di tali informazioni provenienti dalla Commissione.

3.La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'impatto dell'adozione delle decisioni di accreditamento di sicurezza sul corretto funzionamento delle componenti del programma. Se ritiene che una decisione adottata dal comitato di accreditamento di sicurezza possa avere un effetto significativo sul corretto funzionamento delle componenti del programma, ad esempio in termini di costi, calendario o performance, la Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio.

4.Il consiglio di amministrazione è tenuto periodicamente informato in merito all'evoluzione dei lavori del comitato di accreditamento di sicurezza.

5.Il calendario dei lavori del comitato di accreditamento di sicurezza non intralcia il calendario delle attività previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 100.

Articolo 41

Ruolo degli Stati membri nell'accreditamento di sicurezza

Gli Stati membri:

(a)trasmettono al comitato di accreditamento di sicurezza tutte le informazioni che ritengono pertinenti ai fini dell'accreditamento di sicurezza;

(b)consentono a persone debitamente autorizzate nominate dal comitato di accreditamento di sicurezza, di concerto con gli organismi nazionali competenti per le questioni di sicurezza e sotto la loro supervisione, di accedere a qualsiasi informazione e a tutte le zone e/o siti connessi alla sicurezza dei sistemi rientranti nella loro giurisdizione, conformemente alle disposizioni legislative e ai regolamentari nazionali, e senza discriminazioni basate sulla nazionalità dei cittadini degli Stati membri, incluso ai fini delle ispezioni, delle prove e degli audit relativi alla sicurezza decisi dal comitato di accreditamento di sicurezza e del processo di monitoraggio dei rischi di sicurezza di cui all'articolo 36, lettera h). Tali prove e audit vengono effettuati conformemente ai seguenti principi:

i)si sottolinea l'importanza della sicurezza e della gestione efficiente dei rischi presso le entità ispezionate;

ii)si raccomandano contromisure per attenuare l'impatto specifico della perdita di riservatezza, integrità o disponibilità delle informazioni classificate;

(c)sono responsabili individualmente della concezione di un modello per il controllo degli accessi, vale a dire di delineare o elencare tutte le zone/siti da accreditare, preventivamente concordato tra gli Stati membri e il comitato di accreditamento di sicurezza, in modo da garantire che tutti gli Stati membri offrano lo stesso livello di controllo degli accessi;

(d)sono responsabili, a livello locale, dell'accreditamento di sicurezza dei siti che si trovano nel loro territorio e che fanno parte della zona di accreditamento di sicurezza delle componenti del programma e riferiscono, a tal fine, al comitato di accreditamento di sicurezza.

CAPO III

Protezione delle informazioni classificate

Articolo 42

Applicazione delle norme sulle informazioni classificate

Nell'ambito di applicazione del presente regolamento:

(a)ciascuno Stato membro provvede affinché le sue normative di sicurezza nazionali offrano un livello di protezione delle informazioni classificate UE equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE 30 e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui agli allegati della decisione del Consiglio del 23 settembre 2013 sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE 31 ;

(b)gli Stati membri informano senza indugio la Commissione in merito alle normative di sicurezza nazionali di cui alla lettera a);

(c)le persone fisiche residenti in paesi terzi e le persone giuridiche stabilite in paesi terzi possono trattare informazioni classificate UE riguardanti il programma solo se sono soggette in tali paesi a norme di sicurezza che garantiscano un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui agli allegati della decisione 2013/488/UE. L'equivalenza delle normative di sicurezza applicate in un paese terzo o nell'ambito di un'organizzazione internazionale è definita in un accordo sulla sicurezza delle informazioni, comprendente le questioni di sicurezza industriale se del caso, tra l'Unione e detto paese terzo o organizzazione internazionale, conformemente alla procedura di cui all'articolo 218 TFUE e tenuto conto dell'articolo 13 della decisione 2013/488/UE;

(d)fatti salvi l'articolo 13 della decisione 2013/488/UE e le norme in materia di sicurezza industriale di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, è possibile concedere a una persona fisica o a una persona giuridica, a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale l'accesso alle informazioni classificate UE, se ritenuto necessario caso per caso, in funzione della natura e del contenuto delle informazioni stesse, della necessità di sapere (need-to-know) del destinatario e dell'entità dei vantaggi per l'Unione.

TITOLO VI

Galileo e EGNOS

Articolo 43

Azioni ammissibili

Le azioni ammissibili nell'ambito di Galileo e EGNOS comprendono:

(a)la gestione, la manutenzione, il perfezionamento continuo, l'evoluzione e la protezione dell'infrastruttura spaziale, compresa la gestione degli aggiornamenti e dell'obsolescenza;

(b)la gestione, la manutenzione, il perfezionamento continuo, l'evoluzione e la protezione dell'infrastruttura terrestre, in particolare reti, siti e strutture di supporto, compresa la gestione degli aggiornamenti e dell'obsolescenza;

(c)lo sviluppo delle future generazioni dei sistemi e l'evoluzione dei servizi forniti da Galileo e EGNOS, fatte salve le future decisioni in merito alle prospettive finanziarie dell'Unione;

(d)le operazioni di certificazione e normazione;

(e)la fornitura e lo sviluppo del mercato dei servizi forniti da Galileo ed EGNOS;

(f)la cooperazione con altri sistemi di navigazione satellitare regionali o globali;

(g)l'insieme degli elementi che accreditano l'affidabilità del sistema e la sua operatività;

(h)le attività di coordinamento relative alla fornitura di servizi e all'ampliamento della loro copertura.

Articolo 44

Servizi forniti da Galileo

1.I servizi forniti da Galileo comprendono:

(a)un servizio aperto Galileo (Galileo open service - GOS) gratuito per gli utenti, che fornisce informazioni di posizionamento e sincronizzazione destinate principalmente ad applicazioni di massa di navigazione satellitare per l'uso da parte dei consumatori;

(b)un servizio ad alta precisione (high-accuracy service - HAS) gratuito per gli utenti, che fornisce, mediante dati aggiuntivi distribuiti in una banda di frequenza supplementare, informazioni di posizionamento e sincronizzazione ad alta precisione destinate principalmente ad applicazioni di navigazione satellitare per uso professionale o commerciale;

(c)un servizio di autenticazione del segnale (signal authentication service - SAS) basato sui codici criptati contenuti nei segnali, destinato principalmente ad applicazioni di navigazione satellitare per uso professionale o commerciale;

(d)un servizio pubblico regolamentato (public regulated service - PRS), limitato agli utenti autorizzati dai governi come disciplinato dalla decisione n. 1104/2011/UE, destinato ad applicazioni sensibili che richiedono un elevato livello di continuità del servizio, anche nel settore della sicurezza e della difesa, utilizzando segnali criptati e resistenti;

(e)un servizio di emergenza (emergency service - ES), che diffonde, mediante l'emissione di segnali, avvisi riguardanti calamità naturali o altre emergenze in zone particolari;

(f)un servizio di misurazione del tempo (timing service - TS) gratuito per gli utenti, che fornisce un tempo di riferimento preciso e robusto e provvede alla realizzazione del tempo universale coordinato , agevolando lo sviluppo di applicazioni di misurazione del tempo basate su Galileo e l'uso in applicazioni critiche.

2.Galileo contribuisce inoltre:

(a)al servizio di ricerca e salvataggio (search and rescue support service - SAR) del sistema COSPAS-SARSAT rilevando i segnali di emergenza trasmessi da radiofari e rinviando dei messaggi a questi ultimi mediante un "collegamento di ritorno";

(b)ai servizi di monitoraggio dell'integrità standardizzati a livello internazionale o di Unione destinati all'uso da parte di servizi "safety of life" in base ai segnali del servizio aperto di Galileo e in combinazione con EGNOS e altri sistemi di navigazione satellitare;

(c)alle informazioni di meteorologia spaziale e ai servizi di allerta precoce forniti mediante l'infrastruttura di terra di Galileo, destinate principalmente a ridurre i potenziali rischi per gli utenti dei servizi forniti da Galileo e altri GNSS connessi agli eventi di meteorologia spaziale.

Articolo 45

Servizi forniti da EGNOS

1.I servizi forniti da EGNOS comprendono:

(a)un servizio aperto EGNOS (EGNOS open service - EOS) gratuito per gli utenti, che fornisce informazioni di posizionamento e sincronizzazione, destinato principalmente ad applicazioni di massa di navigazione satellitare per l'uso da parte dei consumatori;

(b)il servizio di accesso ai dati di EGNOS (EGNOS data access service - EDAS), che fornisce informazioni di posizionamento e sincronizzazione destinate principalmente ad applicazioni di navigazione satellitare per uso professionale o commerciale, e che offre performance e dati migliorati con un valore aggiunto superiore rispetto a quello ottenuto mediante EOS;

(c)un servizio safety of life (SoL), senza riscossione di diritti di utenza diretti, che fornisce informazioni di posizionamento e sincronizzazione con un alto livello di continuità, disponibilità e precisione, comprendente una funzione di integrità che avverte l'utente in caso di guasti o segnali al di fuori dei parametri di tolleranza emessi da Galileo e altri GNSS, aumentati da EGNOS nella zona di copertura, destinato principalmente a utenti per cui è essenziale la sicurezza, in particolare nel settore dell'aviazione civile ai fini dei servizi di navigazione aerea.

2.I servizi di cui al paragrafo 1 sono forniti in via prioritaria sul territorio degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa.

La copertura geografica di EGNOS può essere estesa ad altre regioni del mondo, in particolare ai territori dei paesi candidati, dei paesi terzi associati al cielo unico europeo e di paesi terzi della politica europea di vicinato, sempre che tecnicamente fattibile e, per il servizio SoL sulla base di accordi internazionali.

3.Il costo di tale estensione, compresi i relativi costi operativi specifici di tali regioni, non sono coperti dal bilancio di cui all'articolo 11. Tale estensione non ritarda l'offerta dei servizi di cui al paragrafo 1 su tutto il territorio degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa.

Articolo 46

Misure di esecuzione per Galileo ed EGNOS

Ove necessario per il corretto funzionamento di Galileo e EGNOS e per la loro adozione da parte del mercato, la Commissione adotta le misure necessarie per:

(a)gestire e ridurre i rischi connessi al funzionamento di Galileo ed EGNOS;

(b)definire i principali momenti decisionali per monitorare e valutare l'attuazione di Galileo ed EGNOS;

(c)determinare l'ubicazione dei centri appartenenti all'infrastruttura di terra di Galileo ed EGNOS conformemente ai requisiti di sicurezza e secondo un processo aperto e trasparente, e garantirne il funzionamento.

Tali misure di esecuzione sono adottate conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

Articolo 47

Compatibilità e interoperabilità

1.Galileo ed EGNOS e i servizi che essi forniscono sono completamente compatibili e interoperabili dal punto di vista tecnico.

2.Galileo ed EGNOS e i servizi che essi forniscono sono compatibili e interoperabili con altri sistemi di navigazione satellitare e con i mezzi convenzionali di radionavigazione, ove i necessari requisiti di compatibilità e interoperabilità siano stabiliti in accordi internazionali.

TITOLO VII

Copernicus

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 48

Ambito di applicazione di Copernicus

1.Copernicus è attuato basandosi su precedenti investimenti dell'Unione e, se del caso, attingendo alle capacità nazionali o regionali degli Stati membri e tenendo conto delle capacità di fornitori commerciali di dati e informazioni comparabili e della necessità di promuovere la concorrenza e lo sviluppo del mercato.

2.Copernicus fornisce dati e informazioni secondo una politica di accesso integrale, aperto e gratuito ai dati.

3.Copernicus comprende quattro componenti, segnatamente:

(a)la componente di acquisizione di dati che comprende:

lo sviluppo e le operazioni dei Sentinel di Copernicus;

l'accesso a dati di terzi;

l'accesso a dati in situ o altri dati ausiliari;

(b)la componente di elaborazione dei dati e delle informazioni, che comprende attività per la generazione di informazioni a valore aggiunto a sostegno del monitoraggio, della rendicontazione e della garanzia della conformità ambientale e dei servizi di sicurezza e protezione civile (servizi Copernicus);

(c)la componente di accesso ai dati e di distribuzione degli stessi, che comprende infrastrutture e servizi volti a garantire l'individuazione, la visualizzazione, la distribuzione e lo sfruttamento dei dati e delle informazioni di Copernicus, nonché l'accesso agli stessi;

(d)la componente di diffusione tra gli utenti e lo sviluppo del mercato a norma dell'articolo 29, paragrafo 5, che comprende le pertinenti attività, risorse e servizi volti a promuovere Copernicus e i suoi dati e servizi a tutti i livelli, al fine di massimizzare i benefici socioeconomici di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

4.Copernicus promuove il coordinamento internazionale dei sistemi di osservazione e degli scambi di dati al fine di rafforzare la propria dimensione globale e complementarità tenendo conto degli accordi internazionali e dei processi di coordinamento esistenti.

CAPO II

Azioni ammissibili

Articolo 49

Acquisizione dei dati

Le azioni ammissibili nell'ambito di Copernicus comprendono:

(a)azioni volte a provvedere alla continuità delle missioni Sentinel esistenti e a sviluppare, lanciare, mantenere e gestire ulteriori Sentinel ampliando l'ambito di osservazione e dando priorità alle capacità di osservazione per il monitoraggio delle emissioni antropogeniche di CO2 e di altri gas serra, ampliando la copertura ai poli e consentendo applicazioni ambientali innovative nei settori della gestione delle acque, delle foreste e dell'agricoltura;

(b)azioni volte a fornire l'accesso a dati di terzi necessari a produrre i servizi Copernicus o destinate all'uso da parte delle istituzioni, delle agenzie e dei servizi decentrati dell'Unione;

(c)azioni volte a fornire e a coordinare l'accesso ai dati in situ e ad altri dati ausiliari necessari per la produzione, la calibrazione e la convalida dei dati e delle informazioni di Copernicus.

Articolo 50

Servizi Copernicus

Copernicus comprende azioni a sostegno dei seguenti servizi:

(a)servizi di monitoraggio, comunicazione e garanzia della conformità ambientale comprendenti: 

il monitoraggio atmosferico al fine di fornire informazioni sulla qualità dell'aria e sulla composizione chimica dell'atmosfera;

il monitoraggio dell'ambiente marino al fine di fornire informazioni sullo stato e sulle dinamiche dell'ecosistema marino, delle regioni costiere e delle loro risorse;

il monitoraggio di territorio e agricoltura al fine di fornire informazioni sulla copertura, la destinazione e il cambiamento della destinazione del suolo, sulle aree urbane, sulla quantità e la qualità delle acque interne, sulle foreste, su agricoltura e altre risorse naturali, su biodiversità e criosfera;

il monitoraggio dei cambiamenti climatici, al fine di fornire informazioni sulle emissioni antropogeniche di CO2 e di altri gas serra, sulle variabili climatiche essenziali, sulle rianalisi del clima, sulle previsioni stagionali, sulle proiezioni e attribuzioni climatiche, nonché sugli indicatori su scale spaziali e temporali pertinenti;

(b)servizio di gestione delle emergenze al fine di fornire informazioni a sostegno delle autorità pubbliche stabilite nell'Unione e responsabili della protezione civile, di sostenere le operazioni della protezione civile e le azioni di risposta alle emergenze (migliorando le attività di allerta precoce e le capacità di risposta alle crisi) e le azioni di prevenzione e preparazione (analisi dei rischi e del recupero) in relazione a diversi tipi di catastrofi;

(c)servizio di sicurezza a sostegno della sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione, della sorveglianza marittima, nonché dell'azione esterna dell'Unione in risposta alle sfide per la sicurezza affrontate dalle azioni e dagli obiettivi dell'Unione e della politica estera e di sicurezza comune.

Articolo 51

Accesso ai dati e alle informazioni di Copernicus e distribuzione degli stessi

1.Copernicus comprende azioni volte a fornire l'accesso a tutti i dati e le informazioni di Copernicus e, se del caso, a fornire infrastrutture e i servizi aggiuntivi al fine di promuovere la distribuzione e l'uso dei dati e delle informazioni, nonché l'accesso agli stessi.

2.Qualora i dati e le informazioni di Copernicus siano sensibili per la sicurezza, la Commissione può affidare l'appalto, la supervisione dell'acquisizione, la distribuzione di tali dati e informazioni e l'accesso agli stessi a una o più entità fiduciarie. Tali entità istituiscono e mantengono aggiornato un registro di utenti accreditati e concedono l'accesso ai dati limitati mediante un workflow separato.

CAPO III

Politica relativa ai dati di Copernicus

Articolo 52

Politica relativa ai dati e alle informazioni di Copernicus

1.I dati e le informazioni di Copernicus sono forniti agli utenti secondo una politica di accesso integrale, aperto e gratuito ai dati:

(a)gli utenti di Copernicus possono, a titolo gratuito e su scala mondiale, riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, adattare e modificare tutti i dati e le informazioni di Copernicus e combinarli con altri dati e informazioni;

(b)la politica di accesso integrale, aperto e gratuito ai dati comprende le seguenti limitazioni:

i formati, la tempestività e le caratteristiche di distribuzione dei dati e delle informazioni di Copernicus sono predefiniti;

si rispettano le condizioni di concessione delle licenze di dati di terzi e di informazioni di terzi usati nella produzione delle informazioni dei servizi Copernicus, se del caso;

si rispettano le limitazioni di sicurezza derivanti dai requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 34, paragrafo 1;

si garantisce la protezione dai rischi di perturbazione del sistema che produce o mette a disposizione i dati e le informazioni di Copernicus;

si garantisce la protezione di un accesso affidabile ai dati e alle informazioni di Copernicus per gli utenti europei.

2.La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 105 concernente le disposizioni specifiche a integrazione del paragrafo 1 per quanto riguarda le specifiche e le condizioni e le procedure per l'accesso a e l'uso di dati e informazioni di Copernicus.

3.La Commissione rilascia licenze e comunicazioni per l'accesso e l'uso dei dati e delle informazioni di Copernicus, comprese le clausole di attribuzione, conformemente alla politica relativa ai dati di Copernicus come stabilito nel presente regolamento e negli atti delegati pertinenti di cui al paragrafo 2.

TITOLO VIII

ALTRE COMPONENTI DEL PROGRAMMA

CAPO I

SSA

SEZIONE I

SST

Articolo 53

Ambito di applicazione dell'SST

La componente SST sostiene le seguenti attività:

(a)creazione, gestione e funzionamento di una rete di sensori spaziali o di terra degli Stati membri, compresi i sensori sviluppati mediante l'Agenzia spaziale europea e i sensori dell'Unione gestiti a livello nazionale, per sorvegliare e tracciare oggetti e produrre un catalogo europeo degli oggetti spaziali adattato alle esigenze degli utenti di cui all'articolo 55;

(b)l'elaborazione e l'analisi di dati SST a livello nazionale al fine di produrre le informazioni e i servizi SST di cui all'articolo 54;

(c)la fornitura di servizi SST di cui all'articolo 54 alle entità di cui all'articolo 55;

(d)il sostegno tecnico e amministrativo al fine di garantire la transizione tra il programma spaziale dell'UE e il quadro di sostegno all'SST istituito dalla decisione n. 541/2014/UE.

Articolo 54

Servizi SST

1.I servizi SST comprendono:

(a)la valutazione del rischio di collisione tra veicoli spaziali o tra veicoli spaziali e detriti spaziali e la potenziale generazione di allarmi anticollisione durante le fasi di lancio, di prima messa in orbita, di trasferimento orbitale, di operazioni in orbita e di ritiro dal servizio delle missioni spaziali;

(b)l'individuazione e la caratterizzazione di frammentazioni, rotture o collisioni in orbita;

(c)la valutazione del rischio del rientro incontrollato di oggetti spaziali e di detriti spaziali nell'atmosfera terrestre e la produzione di relative informazioni, compresa la previsione del periodo e del probabile luogo del possibile impatto;

(d)la prevenzione della proliferazione di detriti spaziali.

2.I servizi SST sono gratuiti e disponibili in qualsiasi momento e senza interruzioni.

Articolo 55

Utenti SST

1.Gli utenti SST di base comprendono tutti gli Stati membri, il SEAE, la Commissione, il Consiglio, i proprietari e gli operatori di veicoli spaziali pubblici e privati e le autorità pubbliche responsabili della protezione civile stabilita nell'Unione.

2.Altre entità pubbliche e private (utenti non di base) stabilite nell'Unione possono avere accesso a uno dei servizi di cui alle lettere da b) a d) dell'articolo 54, paragrafo 1, a condizione che rispettino i seguenti criteri:

(a)usino i dati a fini non commerciali;

(b)garantiscano un livello adeguato di sicurezza dei dati ricevuti.

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, disposizioni dettagliate relative a tali criteri e alle procedure pertinenti. Tali disposizioni sono adottate in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

Articolo 56

Partecipazione degli Stati membri

1.Gli Stati membri che intendono partecipare alla realizzazione dei servizi SST di cui all'articolo 54 presentano alla Commissione una proposta congiunta comprovante la conformità ai seguenti criteri:

(a)proprietà di adeguati sensori SST disponibili per l'SST UE e delle risorse umane per gestirli, o accesso agli stessi, oppure proprietà delle adeguate capacità di elaborazione dei dati e delle capacità di analisi operative concepite specificamente per l'SST e disponibili per l'SST UE, o accesso alle stesse;

(b)valutazione iniziale dei rischi di sicurezza di ciascuna risorsa SST eseguita e convalidata dallo Stato membro pertinente;

(c)un piano d'azione che tiene conto del piano di coordinamento adottato a norma dell'articolo 6 della decisione n. 541/2014/UE, per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 53 del presente regolamento;

(d)distribuzione delle diverse attività tra i gruppi di esperti come designati a norma dell'articolo 57;

(e)norme sulla condivisione dei dati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4.

Per quanto riguarda i criteri di cui alle lettere a) e b), ogni Stato membro che desidera partecipare alla fornitura di servizi SST deve dimostrare la conformità a tali criteri separatamente.

2.I criteri di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 si considerano soddisfatti dagli Stati membri partecipanti i cui organismi nazionali designati sono membri del consorzio istituito conformemente all'articolo 7 della decisione n. 541/2014/UE alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.Qualora non venga presentata alcuna proposta congiunta conformemente al paragrafo 1 o qualora la Commissione ritenga che una proposta congiunta così presentata non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 1, almeno tre Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 possono presentare congiuntamente delle offerte alla Commissione riguardanti uno specifico regime orbitale.

4.La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le disposizioni dettagliate concernenti le procedure e gli elementi di cui ai paragrafi da 1 a 3. Tali misure di esecuzione sono adottate conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

Articolo 57

Quadro organizzativo della partecipazione degli Stati membri

1.Tutti gli Stati membri che hanno presentato una proposta e che sono stati ritenuti conformi dalla Commissione a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, o che sono stati selezionati dalla Commissione a norma della procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 3, designano come rappresentante un organismo nazionale costituente stabilito sul loro territorio.

2.Gli organismi nazionali costituenti designati a norma del paragrafo 1 concludono un accordo che crea un partenariato SST e stabilisce le norme e i meccanismi per la loro cooperazione per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 53. In particolare tale accordo comprende gli elementi di cui ai punti da c) a e) dell'articolo 56, paragrafo 1, e l'istituzione di una struttura di gestione dei rischi per garantire l'attuazione delle disposizioni sull'utilizzo e sullo scambio sicuro dei dati e delle informazioni SST.

3.Gli organismi nazionali costituenti sviluppano servizi SST dell'Unione di elevata qualità conformemente a un piano pluriennale, a pertinenti indicatori chiave di performance e ai requisiti degli utenti, sulla base delle attività dei gruppi di esperti di cui al paragrafo 6. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, il piano pluriennale e gli indicatori chiave di performance conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

4.Gli organismi nazionali costituenti mettono in rete i sensori esistenti e gli eventuali sensori futuri, in modo da gestirli in modo coordinato e ottimizzato al fine di stabilire e di mantenere aggiornato un catalogo comune europeo.

5.Gli Stati membri partecipanti effettuano l'accreditamento di sicurezza sulla base dei requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 34, paragrafo 1.

6.I gruppi di esperti sono designati dagli Stati membri partecipanti all'SST e sono responsabili di questioni specifiche relative alle diverse attività SST. I gruppi di esperti sono organismi permanenti istituiti dagli organismi nazionali costituenti degli Stati membri che provvedono al loro personale, e possono comprendere esperti da tutti gli organismi nazionali costituenti.

7.Gli organismi nazionali costituenti e i gruppi di esperti garantiscono la protezione dei dati, delle informazioni e dei servizi SST.

8.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate sul funzionamento del quadro organizzativo della partecipazione degli Stati membri all'SST. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

Articolo 58

Front desk SST

1.La Commissione seleziona il front desk SST sulla base delle migliori competenze dell'UE in materia di sicurezza. Il front desk:

(a)fornisce le necessarie interfacce sicure al fine di centralizzare, conservare e mettere a disposizione le informazioni SST agli utenti SST, garantendone la corretta gestione e tracciabilità;

(b)fornisce comunicazioni dirette sulla prestazione dei servizi SST;

(c)raccoglie il feedback per garantire il necessario allineamento dei servizi con le aspettative degli utenti;

(d)sostiene, promuove e incoraggia l'uso dei servizi.

2.Gli organismi nazionali costituenti concludono i necessari accordi di attuazione con il front desk SST.

SEZIONE II

Meteorologia spaziale e NEO

Articolo 59

Attività relative alla meteorologia spaziale

1.La funzione relativa alla meteorologia spaziale può fornire sostegno alle seguenti attività:

(a)valutazione e identificazione delle esigenze degli utenti nei settori di cui al paragrafo 2, lettera b), allo scopo di istituire i servizi di meteorologia spaziale che devono essere forniti;

(b)fornitura di servizi di meteorologia spaziale agli utenti della meteorologia spaziale, conformemente alle esigenze degli utenti e ai requisiti tecnici individuati.

2.I servizi di meteorologia spaziale sono disponibili in qualsiasi momento e senza interruzione e possono essere selezionati conformemente alle seguenti regole:

(a)la Commissione stabilisce le priorità dei servizi di meteorologia spaziale forniti a livello di Unione in funzione delle esigenze degli utenti, della maturità tecnologica dei servizi e del risultato della valutazione dei rischi;

(b)i servizi di meteorologia spaziale possono contribuire alla protezione dei seguenti settori relativi a: veicoli spaziali, aviazione, GNSS, reti elettriche e comunicazioni.

3.La selezione delle entità incaricate di fornire i servizi di meteorologia spaziale deve essere effettuata mediante un bando di gara.

Articolo 60

Attività NEO

1.La funzione NEO può fornire sostegno alle seguenti attività:

(a)mappatura delle capacità degli Stati membri di individuare e monitorare i NEO;

(b)promozione della messa in rete di strutture e centri di ricerca degli Stati membri;

(c)sviluppo del servizio di cui al paragrafo 2.

2.La Commissione può coordinare le azioni delle autorità pubbliche nazionali e dell'Unione responsabili della protezione civile nel caso in cui si individui un NEO in avvicinamento alla Terra.

CAPO II

GOVSATCOM

Articolo 61

Ambito di applicazione di GOVSATCOM

Nell'ambito della componente GOVSATCOM le capacità e i servizi di comunicazione satellitare sono combinati in un insieme di capacità e servizi di comunicazione satellitare comune a livello di Unione. La presente componente comprende:

(a)lo sviluppo, la costruzione e le operazioni dell'infrastruttura del segmento di terra;

(b)l'acquisizione di apparecchiature degli utenti, servizi e capacità di comunicazione satellitare necessari per la fornitura di servizi GOVSATCOM;

(c)le misure necessarie a ottenere un'ulteriore interoperabilità e standardizzazione delle apparecchiature degli utenti GOVSATCOM.

Articolo 62

Capacità e servizi forniti nell'ambito di GOVSATCOM

1.La fornitura di capacità e servizi GOVSATCOM, gratuiti per gli utenti GOVSATCOM, è garantita come stabilito nel portafoglio servizi di cui al paragrafo 3, in conformità ai requisiti operativi di cui al paragrafo 2, nei requisiti di sicurezza specifici GOVSATCOM di cui all'articolo 34, paragrafo 1, e nei limiti delle regole di condivisione e definizione delle priorità di cui all'articolo 65.

2.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i requisiti operativi per i servizi forniti nell'ambito di GOVSATCOM sotto forma di specifiche tecniche per i casi d'uso relativi alla gestione delle crisi, alla sorveglianza e alla gestione delle infrastrutture chiave, comprese le reti di comunicazione diplomatica. Tali requisiti operativi sono basati su un'analisi dettagliata dei requisiti degli utenti, tenendo conto dei requisiti derivanti dalle apparecchiature degli utenti e dalle reti esistenti. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

3.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il portafoglio servizi per i servizi forniti nell'ambito di GOVSATCOM, sotto forma di un elenco di categorie di capacità e servizi di comunicazioni satellitari e dei loro attributi, compresa la copertura geografica, la frequenza, la larghezza di banda, le apparecchiature degli utenti e le caratteristiche di sicurezza. Tali misure si basano su requisiti operativi e di sicurezza di cui al paragrafo 1 e stabiliscono le priorità per i servizi forniti agli utenti a livello di Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

4.Gli utenti GOVSATCOM hanno accesso alle capacità e ai servizi elencati nel portafoglio servizi mediante i poli GOVSATCOM di cui all'articolo 66.

Articolo 63

Fornitori di capacità e servizi di comunicazione satellitare

Le capacità e i servizi di comunicazione satellitare nell'ambito della presente componente possono essere forniti dalle seguenti entità:

(a)i partecipanti GOVSATCOM; e

(b)le persone giuridiche debitamente abilitate a fornire capacità o servizi conformemente alla procedura di accreditamento di sicurezza di cui all'articolo 36, in base ai requisiti di sicurezza specifici per la componente GOVSATCOM di cui all'articolo 34, paragrafo 1.

Articolo 64

Utilizzo di GOVSATCOM

1.Le seguenti entità possono essere utenti GOVSATCOM a condizione che siano affidati loro compiti relativi alla vigilanza e alla gestione di missioni, operazioni e infrastrutture di rilevanza per la sicurezza:

(a)le autorità pubbliche dell'Unione o degli Stati membri o organismi incaricati dell'esercizio di tale autorità pubblica,

(b)una persona fisica o giuridica.

2.Gli utenti GOVSATCOM sono debitamente autorizzati da un partecipante di cui all'articolo 67 a utilizzare capacità e servizi GOVSATCOM.

Articolo 65

Definizione delle priorità e condivisione

1.Le apparecchiature degli utenti, le capacità e i servizi di comunicazione satellitare messi in comune sono condivisi e ne sono definite le priorità tra i partecipanti GOVSATCOM sulla base di un'analisi dei rischi di sicurezza tra gli utenti a livello di Unione e di Stati membri. Tale definizione delle priorità e condivisione dà la precedenza agli utenti a livello di Unione.

2.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme dettagliate sulla definizione delle priorità e sulla condivisione delle capacità, dei servizi e delle apparecchiature degli utenti, tenendo conto della domanda prevista per i diversi casi d'uso e l'analisi dei rischi di sicurezza per tali casi d'uso. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

3.La definizione delle priorità e la condivisione delle capacità e dei servizi di comunicazione satellitare tra gli utenti GOVSATCOM autorizzati dallo stesso partecipante GOVSATCOM sono determinate e attuate da tale partecipante.

Articolo 66

Infrastruttura e funzionamento del segmento di terra

1.Il segmento di terra comprende l'infrastruttura necessaria a consentire la fornitura di servizi agli utenti conformemente all'articolo 65, in particolare i poli GOVSATCOM alla cui acquisizione si provvede nell'ambito della presente componente al fine di creare un collegamento tra gli utenti GOVSATCOM e i fornitori di capacità e servizi di comunicazione satellitare.

2.La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, l'ubicazione dell'infrastruttura del segmento di terra. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

Articolo 67

Partecipanti e autorità competenti GOVSATCOM

1.Gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE sono partecipanti GOVSATCOM nella misura in cui autorizzano gli utenti GOVSATCOM o forniscono capacità di comunicazione satellitare o siti del segmento di terra o parte delle strutture del segmento di terra.

2.Le agenzie dell'Unione possono diventare partecipanti GOVSATCOM se autorizzate da un'istituzione dell'Unione responsabile della loro vigilanza.

3.Ciascun partecipante designa una autorità competente GOVSATCOM.

4.Un'autorità competente GOVSATCOM garantisce che:

(a)i servizi sono utilizzati conformemente ai requisiti di sicurezza applicabili;

(b)i diritti di accesso per gli utenti GOVSATCOM sono determinati e gestiti;

(c)le apparecchiature degli utenti e le informazioni e le connessioni di comunicazione elettronica associate sono utilizzate e gestite conformemente ai requisiti di sicurezza applicabili;

(d)è istituito un punto di contatto centrale a fini di assistenza, se necessario, nella comunicazione dei rischi e delle minacce di sicurezza, in particolare il rilevamento di interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che interessano i servizi nell'ambito della presente componente.

Articolo 68

Monitoraggio dell'offerta e della domanda di GOVSATCOM

La Commissione monitora costantemente l'evoluzione dell'offerta e della domanda di capacità e servizi GOVSATCOM, tenendo conto dei nuovi rischi e delle nuove minacce, nonché degli sviluppi tecnologici, al fine di ottimizzare l'equilibrio tra l'offerta e la domanda di servizi GOVSATCOM.

Articolo 69

Clausola di revisione GOVSATCOM

Entro la fine del 2024 la Commissione valuta l'attuazione della componente GOVSATCOM, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione delle esigenze degli utenti in relazione alla capacità di comunicazione satellitare. La valutazione esamina in particolare l'esigenza di ulteriori infrastrutture spaziali. La valutazione è corredata, se necessario, di una proposta adeguata per lo sviluppo di ulteriori infrastrutture spaziali nell'ambito della componente GOVSATCOM.

TITOLO IX

L'AGENZIA EUROPEA PER IL PROGRAMMA SPAZIALE

CAPO I

Disposizioni generali relative all'Agenzia

Articolo 70

Status giuridico dell'Agenzia

1.L'Agenzia è un organismo dell'Unione. Essa è dotata di personalità giuridica.

2.In ognuno degli Stati membri l'Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta dalla legge alle persone giuridiche. Essa può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.L'Agenzia è rappresentata dal direttore esecutivo.

Articolo 71

Sede dell'Agenzia

L'agenzia è stabilita a Praga (Repubblica ceca).

CAPO II

Organizzazione dell'Agenzia

Articolo 72

Struttura amministrativa e di gestione

1.La struttura amministrativa e di gestione dell'Agenzia è composta:

(a)dal consiglio di amministrazione;

(b)dal direttore esecutivo;

(c)dal comitato di accreditamento di sicurezza.

2.Il consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, il comitato di accreditamento di sicurezza e il presidente di quest'ultimo, collaborano al fine di garantire il funzionamento dell'Agenzia e il coordinamento conformemente alle procedure fissate dalle regole interne dell'Agenzia, quali il regolamento interno del consiglio di amministrazione, il regolamento interno del comitato di accreditamento di sicurezza, le regole finanziarie applicabili all'Agenzia, le modalità di applicazione dello statuto del personale e le regole che disciplinano l'accesso ai documenti.

Articolo 73

Consiglio di amministrazione

1.Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da quattro rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto. Il consiglio di amministrazione comprende inoltre un membro designato dal Parlamento europeo senza diritto di voto.

2.Il presidente o il vicepresidente del comitato di accreditamento di sicurezza, un rappresentante del Consiglio, un rappresentante dell'Alto rappresentante e un rappresentante dell'Agenzia spaziale europea sono invitati ad assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori alle condizioni stabilite nel regolamento interno del consiglio di amministrazione.

3.Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. In assenza del membro titolare, il supplente lo rappresenta.

4.I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze nell'ambito dei compiti fondamentali dell'Agenzia, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione, al fine di garantirne la continuità delle attività. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione.

5.Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei rispettivi supplenti è di quattro anni, rinnovabile una volta.

6.Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 98 e sono conformi al regolamento interno del consiglio di amministrazione.

Articolo 74

Presidente del consiglio di amministrazione

1.Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto. Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo a svolgere le proprie funzioni.

2.Il mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni, rinnovabile una volta. Esso termina qualora tali persone cessino di far parte del consiglio di amministrazione.

3.Il consiglio di amministrazione ha il potere di revocare il presidente, il vicepresidente o entrambi.

Articolo 75

Riunioni del consiglio di amministrazione

1.Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.

2.Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni, salvo decisione contraria del presidente. Il direttore esecutivo non ha diritto di voto.

3.Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria due volte all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

4.Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa essere rilevante. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti

5.[Per ciascuna componente del programma che implica l'uso di infrastrutture nazionali sensibili, solo i rappresentanti degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture e il rappresentante della Commissione possono partecipare alle riunioni e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e partecipare al voto. Qualora non rappresenti uno degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture, il presidente del consiglio di amministrazione è sostituito dai rappresentanti di uno Stato membro che possiede tali infrastrutture.]

6.L'Agenzia provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.

Articolo 76

Modalità di voto del consiglio di amministrazione

1.Salvo diversa disposizione del presente regolamento, il consiglio di amministrazione adotta le decisioni a maggioranza dei membri con diritto di voto.

Per l'elezione e la revoca del presidente e del vicepresidente del consiglio di amministrazione, nonché per l'adozione del bilancio e dei programmi di lavoro, è necessaria la maggioranza dei due terzi di tutti i membri con diritto di voto.

2.Ciascun rappresentante degli Stati membri e della Commissione dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto. Il direttore esecutivo non partecipa al voto. Le decisioni basate sull'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b), f), j) e k) e sull'articolo 77, paragrafo 5, ad eccezione delle questioni contemplate dal titolo V, capo II, non sono adottate in assenza di un voto favorevole dei rappresentanti della Commissione.

3.Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni di voto più dettagliate, in particolare le condizioni in cui un membro può agire per conto di un altro.

Articolo 77

Compiti del consiglio di amministrazione

1.Il consiglio di amministrazione provvede affinché l'Agenzia svolga i compiti affidatile nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento e adotta tutte le decisioni necessarie a tal fine, fatte salve le competenze attribuite al comitato di accreditamento di sicurezza per le attività di cui al titolo V, capo II.

2.Inoltre, il consiglio di amministrazione:

(a)adotta, entro il 15 novembre di ogni anno, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente, previa integrazione della sezione elaborata dal comitato di accreditamento di sicurezza, che rimane invariata, conformemente all'articolo 80, lettera b), e dopo aver ricevuto il parere della Commissione;

(b)esercita le funzioni in materia di bilancio a norma dell'articolo 84, paragrafi 5, 6, 10 e 11;

(c)vigila sul funzionamento del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b);

(d)adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 32 , conformemente all'articolo 94;

(e)approva gli accordi di cui all'articolo 98, previa consultazione del comitato di accreditamento di sicurezza, per quanto riguarda le disposizioni di tali accordi concernenti l'accreditamento di sicurezza;

(f)adotta le procedure tecniche necessarie all'adempimento dei suoi compiti;

(g)adotta la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'Agenzia, previa integrazione della parte elaborata dal comitato di accreditamento di sicurezza, che rimane inalterata, conformemente all'articolo 80, lettera c), e la trasmette entro il 1o luglio al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti;

(h)provvede a dare il seguito opportuno alle conclusioni e raccomandazioni delle valutazioni e degli audit di cui all'articolo 102 e a quelle che risultino dalle inchieste effettuate dall'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF), nonché a tutte le relazioni di audit interno o esterno; trasmette all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione;

(i)è consultato dal direttore esecutivo sugli accordi relativi al partenariato finanziario quadro di cui all'articolo 31, paragrafo 2, prima che siano firmati; 

(j)adotta le norme di sicurezza dell'Agenzia di cui all'articolo 96;

(k)approva, in base a una proposta del direttore esecutivo, una strategia antifrode;

(l)approva, ove necessario e sulla base delle proposte del direttore esecutivo, le strutture organizzative di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettera n);

(m)istituisce un organo consultivo sulla sicurezza, composto da rappresentanti degli Stati membri, scelti tra esperti riconosciuti nel settore, e con un adeguato coinvolgimento della Commissione e dell'Alto rappresentante, al fine di fornire consulenza tecnica all'Agenzia sulle questioni relative alla sicurezza, in particolare per quanto riguarda le minacce informatiche;

(n)nomina un contabile, che può essere il contabile della Commissione, che è soggetto allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti e che opera in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni;

(o)adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

3.Nei confronti del personale dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione esercita i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea ("statuto") e all'autorità competente per la conclusione dei contratti di assunzione dal regime applicabile agli altri agenti ("poteri dell'autorità investita del potere di nomina").

Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità alla procedura di cui all'articolo 110 dello statuto, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, che delega al direttore esecutivo i relativi poteri dell'autorità investita del potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della suddetta delega di competenze. Il direttore esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione in merito all'esercizio di tali poteri delegati. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

In applicazione del secondo comma del presente paragrafo, qualora si verifichino circostanze eccezionali che lo richiedono, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri dell'autorità investita del potere di nomina al direttore esecutivo e di quelle subdelegate da quest'ultimo, ed esercitare esso stesso tali poteri o delegarli ad uno dei suoi membri o a un membro del personale che non sia il direttore esecutivo.

In deroga al secondo comma il consiglio di amministrazione è tenuto a delegare al presidente del comitato di accreditamento di sicurezza i poteri di cui al primo comma per quanto concerne l'assunzione, la valutazione e il reinquadramento del personale che partecipa alle attività di cui al titolo V, capo II, nonché i provvedimenti disciplinari da prendere nei confronti di tale personale.

Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione dello statuto e del regime applicabile agli altri agenti, in conformità alla procedura di cui all'articolo 110 dello statuto. Per le questioni riguardanti l'assunzione, la valutazione, il reinquadramento del personale che partecipa alle attività di cui al titolo V, capo II, e i provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti di tale personale, il consiglio di amministrazione consulta previamente il comitato di accreditamento di sicurezza e tiene in debito conto le sue osservazioni.

Esso adotta altresì una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l'Agenzia. Prima di adottare tale decisione, il consiglio di amministrazione consulta il comitato di accreditamento di sicurezza riguardo al distacco di esperti nazionali che partecipano alle attività di accreditamento di sicurezza di cui al titolo V, capo II, e tiene in debito conto le sue osservazioni.

4.Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo e può prorogare o porre fine al suo mandato ai sensi dell'articolo 89.

5.Il consiglio di amministrazione esercita l'autorità disciplinare sul direttore esecutivo in relazione all'operato di quest'ultimo, in particolare riguardo alle questioni di sicurezza di competenza dell'Agenzia, tranne per quanto riguarda le attività intraprese conformemente al titolo V, capo II.

Articolo 78

Direttore esecutivo

L'Agenzia è gestita dal direttore esecutivo. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione.

Articolo 79

Compiti del direttore esecutivo

1.Il direttore esecutivo svolge i seguenti compiti:

(a)rappresenta l'Agenzia e firma l'accordo di cui all'articolo 31, paragrafo 2;

(b)prepara i lavori del consiglio di amministrazione e partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dello stesso, ai sensi dell'articolo 76, secondo comma;

(c)attua le decisioni del consiglio di amministrazione;

(d)provvede a preparare i programmi di lavoro annuali e pluriennali dell'Agenzia e a presentarli al consiglio di amministrazione per approvazione, ad eccezione delle parti preparate e adottate dal comitati di accreditamento di sicurezza in conformità all'articolo 80, lettere a) e b);

(e)attua i programmi di lavoro annuali e pluriennali, ad eccezione delle parti attuate dal presidente del comitato di accreditamento di sicurezza;

(f)prepara una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione del programma di lavoro annuale e, se del caso, del programma di lavoro pluriennale, per ogni riunione del consiglio di amministrazione, integrando, senza alterarla, la sezione preparata dal presidente del comitato di accreditamento di sicurezza;

(g)prepara la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'Agenzia, a eccezione della sezione preparata e approvata dal comitato di accreditamento di sicurezza in conformità all'articolo 80, lettera c), riguardo alle attività di cui al titolo V e la sottopone al consiglio di amministrazione per approvazione;

(h)gestisce l'amministrazione quotidiana dell'Agenzia e adotta tutte le misure necessarie, compresa l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per garantire il funzionamento dell'Agenzia conformemente al presente regolamento;

(i)elabora un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia conformemente all'articolo 84 ed esegue il bilancio conformemente all'articolo 85;

(j)provvede affinché l'Agenzia, quale operatore del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo, sia in grado di ottemperare alle istruzioni impartite a norma della decisione 2014/496/PESC e di adempiere al suo ruolo di cui all'articolo 6 della decisione n. 1104/2011/UE;

(k)garantisce la circolazione di tutte le informazioni pertinenti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, nell'ambito della struttura dell'Agenzia di cui all'articolo 72, paragrafo 1;

(l)definisce, in stretta concertazione con il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza per le questioni relative alle attività di accreditamento di sicurezza di cui al titolo V, capo II, le strutture organizzative dell'Agenzia e le presenta per approvazione al consiglio di amministrazione. Tali strutture riflettono le caratteristiche specifiche delle varie componenti del programma;

(m)esercita, nei confronti del personale dell'Agenzia, i poteri di cui all'articolo 37, paragrafo 3, primo comma, nella misura in cui tali poteri gli/le sono delegati conformemente al medesimo paragrafo, secondo comma;

(n)provvede affinché il comitato di accreditamento di sicurezza, gli organi di cui all'articolo 37, paragrafo 3, e il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza dispongano di un segretariato e di tutte le risorse necessarie al loro corretto funzionamento;

(o)elabora un piano d'azione volto a garantire il seguito alle conclusioni e raccomandazioni delle valutazioni di cui all'articolo 102, ad eccezione della sezione del piano d'azione riguardante le attività di cui al titolo V, capo II, e dopo aver integrato, senza modificarla, la sezione elaborata dal comitato di accreditamento di sicurezza, trasmette alla Commissione una relazione semestrale sui progressi realizzati, che è anche trasmessa al consiglio di amministrazione per conoscenza;

(p)adotta le seguenti misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione:

i)applica misure preventive contro la frode, la corruzione o qualsiasi altra attività illecita ed effettua controlli efficaci;

ii)allorché emergano irregolarità, procede al recupero degli importi indebitamente versati e, se necessario, applica sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;

(q)elabora una strategia antifrode per l'Agenzia che sia proporzionata ai rischi di frode per quanto riguarda l'analisi dei costi-benefici delle misure da attuare e tiene conto delle conclusioni e raccomandazioni derivanti dalle indagini OLAF e la presenta per approvazione al consiglio di amministrazione;

(r)su richiesta, presenta relazioni al Parlamento europeo sull'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.

2.Il direttore esecutivo decide se sia necessario collocare personale in uno o più Stati membri per svolgere i compiti dell'Agenzia in maniera efficiente ed efficace. Prima di decidere di istituire un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello o degli Stati membri interessati. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso l'ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Agenzia. Può essere richiesto un accordo di sede con gli Stati membri interessati.

Articolo 80

Compiti di gestione del comitato di accreditamento di sicurezza

In aggiunta ai compiti di cui all'articolo 37, il comitato di accreditamento di sicurezza, nell'ambito della gestione dell'Agenzia:

(a)prepara e approva la parte del programma di lavoro pluriennale relativa alle attività operative di cui al titolo V, capo II, e alle risorse finanziarie e umane necessarie alla realizzazione di tali attività, e la trasmette in tempo utile al consiglio di amministrazione affinché possa essere integrata nel programma di lavoro pluriennale;

(b)prepara e approva la parte del programma di lavoro annuale relativa alle attività operative di cui al titolo V, capo II, e alle risorse finanziarie e umane necessarie alla realizzazione di tali attività, e la trasmette in tempo utile al consiglio di amministrazione affinché possa essere integrata nel programma di lavoro annuale;

(c)prepara e approva la parte della relazione annuale relativa alle attività e alle prospettive dell'Agenzia di cui al titolo V, capo II, e alle risorse finanziarie e umane necessarie alla realizzazione di tali attività e prospettive, e la trasmette in tempo utile al consiglio di amministrazione affinché possa essere integrata nella relazione annuale.

Articolo 81

Presidente del comitato di accreditamento di sicurezza

1.Il comitato di accreditamento di sicurezza elegge un presidente e un vicepresidente tra i suoi membri, a maggioranza dei due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto. Qualora, dopo due riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza, non si raggiunga una maggioranza dei due terzi, si richiede una maggioranza semplice.

2.Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo a svolgere le proprie funzioni.

3.Il comitato di accreditamento di sicurezza ha il potere di revocare il presidente, il vicepresidente o entrambi. Adotta la decisione di revoca a maggioranza dei due terzi.

4.Il mandato del presidente e del vicepresidente del comitato di accreditamento di sicurezza è di due anni, rinnovabile una volta. Ogni mandato termina quando tale persona cessa di far parte del comitato di accreditamento di sicurezza.

Articolo 82

Aspetti organizzativi del comitato di accreditamento di sicurezza

1.Il comitato di accreditamento di sicurezza ha accesso a tutte le risorse umane e materiali richieste per svolgere indipendentemente i propri compiti. Ha inoltre accesso a qualunque informazione utile per l'espletamento dei suoi compiti e di cui siano in possesso gli altri organi dell'Agenzia, fatti salvi i principi di autonomia e indipendenza di cui all'articolo 36, lettera i).

2.Il comitato di accreditamento di sicurezza e il personale dell'Agenzia posto sotto la sua supervisione svolgono le proprie mansioni in maniera tale da garantire l'autonomia e l'indipendenza dalle altre attività dell'Agenzia, in particolare dalle attività operative legate al funzionamento dei sistemi, conformemente agli obiettivi delle varie componenti del programma. Nessun membro del personale dell'Agenzia sotto la supervisione del comitato di accreditamento di sicurezza può essere assegnato nello stesso momento ad altri compiti all'interno dell'Agenzia.

A tal fine, all'interno dell'Agenzia si stabilisce un'effettiva separazione organizzativa tra il personale impegnato nelle attività di cui al titolo V, capo II, e il resto del personale dell'Agenzia. Il comitato di accreditamento di sicurezza comunica immediatamente al direttore esecutivo, al consiglio di amministrazione e alla Commissione qualsiasi circostanza che possa ostacolare la propria autonomia o indipendenza. Qualora non venga trovata alcuna soluzione all'interno dell'Agenzia, la Commissione esamina la situazione, in consultazione con le parti in causa. In base all'esito di tale esame, la Commissione adotta le opportune misure di attenuazione che l'Agenzia deve attuare e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

3.Il comitato di accreditamento di sicurezza istituisce organi speciali subordinati, incaricati, dietro sue istruzioni, di occuparsi di questioni specifiche. In particolare, garantendo nel contempo la necessaria continuità delle sue attività, istituisce un gruppo incaricato di eseguire analisi e prove di sicurezza e di elaborare le pertinenti relazioni sui rischi al fine di assisterlo nel preparare le sue decisioni. Il comitato di accreditamento di sicurezza può istituire e sciogliere gruppi di esperti per contribuire alle attività del gruppo.

Articolo 83

Compiti del presidente del comitato di accreditamento di sicurezza

1.Il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza provvede affinché il comitato svolga le attività di accreditamento di sicurezza in modo totalmente indipendente e svolga i seguenti compiti:

(a)gestire le attività di accreditamento di sicurezza sotto la supervisione del comitato di accreditamento di sicurezza;

(b)attuare la parte dei programmi di lavoro pluriennali e annuali dell'Agenzia di cui al titolo V, capo II, sotto la supervisione del comitato di accreditamento di sicurezza;

(c)collaborare con il direttore esecutivo al fine di aiutarlo ad elaborare il progetto di tabella dell'organico di cui all'articolo 84, paragrafo 4, e le strutture organizzative dell'Agenzia;

(d)preparare la sezione della relazione sui progressi realizzati riguardante le attività operative di cui al titolo V, capo II, e trasmetterla in tempo utile al comitato di accreditamento di sicurezza e al direttore esecutivo affinché possa essere integrata nella relazione sui progressi realizzati;

(e)preparare la sezione della relazione annuale e del piano d'azione riguardante le attività operative di cui al titolo V, capo II, e trasmetterla in tempo utile al direttore esecutivo;

(f)rappresentare l'Agenzia per le attività e le decisioni di cui al titolo V, capo II;

(g)esercitare, nei confronti del personale dell'Agenzia coinvolto nelle attività di cui al titolo V, capo II, i poteri previsti dall'articolo 77, paragrafo 3, primo comma, nella misura in cui tali poteri gli/le sono delegati in applicazione del quarto comma dell'articolo 77, paragrafo 3.

2.Per le attività di cui al titolo V, capo II, il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza a uno scambio di vedute sui lavori e le prospettive dell'Agenzia dinanzi a tali istituzioni, anche relativamente ai programmi di lavoro pluriennale e annuale.

CAPO III

Disposizioni finanziarie relative all'Agenzia

Articolo 84

Bilancio dell'Agenzia

1.Fatte salve altre risorse e contributi, in particolare quelli di cui all'articolo 36, le entrate dell'Agenzia comprendono un contributo dell'Unione iscritto nel bilancio dell'Unione in modo da garantire l'equilibrio tra le entrate e le spese.

2.Le spese dell'Agenzia comprendono le spese amministrative, quelle relative al personale e all'infrastruttura, i costi operativi e le spese connesse al funzionamento del comitato di accreditamento di sicurezza, inclusi gli organi di cui all'articolo 37, paragrafo 3, e ai contratti e agli accordi conclusi dall'Agenzia per svolgere i compiti affidatile.

3.Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

4.Il direttore esecutivo elabora, in stretta concertazione con il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza per le attività di cui al titolo V, capo II, un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo, evidenziando la distinzione tra gli elementi del progetto di stato di previsione relativi alle attività di accreditamento di sicurezza e quelli relativi alle altre attività dell'Agenzia. Il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza può redigere lo stato di previsione in base a tale progetto e il direttore esecutivo trasmette sia il progetto sia lo stato di previsione al consiglio di amministrazione e al comitato di accreditamento di sicurezza, corredati di un progetto di tabella dell'organico.

5.Ogni anno il consiglio di amministrazione compila, in base al progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese e in stretta concertazione con il comitato di accreditamento di sicurezza per le attività di cui al titolo V, capo II, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo.

6.Entro il 31 gennaio il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione e ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali con cui l'Agenzia ha stipulato accordi conformemente all'articolo 98 un progetto di documento unico di programmazione comprendente, tra l'altro, uno stato di previsione, un progetto di tabella dell'organico e un programma di lavoro annuale provvisorio.

7.La Commissione trasmette lo stato di previsione delle entrate e delle spese al Parlamento europeo e al Consiglio (l'"autorità di bilancio") unitamente al progetto di bilancio generale dell'Unione europea.

8.Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime che ritiene necessarie per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio a norma dell'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

9.L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato all'Agenzia e adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

10.Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario, il bilancio viene opportunamente adeguato.

11.Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che avrà conseguente finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

12.Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro sei settimane dalla notifica del progetto.

Articolo 85

Esecuzione del bilancio dell'Agenzia

1.Il direttore esecutivo esegue il bilancio dell'Agenzia.

2.Ogni anno il direttore esecutivo comunica all'autorità di bilancio tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni di valutazione.

Articolo 86

Rendicontazione e discarico dell'Agenzia

La rendicontazione provvisoria e definitiva e il discarico dell'Agenzia seguono le regole e il calendario del regolamento finanziario e del regolamento finanziario quadro per gli organismi di cui all'[articolo 70] del regolamento finanziario.

Articolo 87

Disposizioni finanziarie relative all'Agenzia

Le regole finanziarie applicabili all'Agenzia sono adottate dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Tali regole finanziarie possono discostarsi dal regolamento finanziario quadro per gli organismi di cui all'[articolo 70] del regolamento finanziario soltanto se lo impongono esigenze specifiche per il funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

CAPO V

Risorse umane dell'Agenzia

Articolo 88

Personale dell'Agenzia

1.Al personale impiegato dall'Agenzia si applicano lo statuto, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione di detto statuto e detto regime applicabile agli altri agenti.

2.Il personale dell'Agenzia è costituito da agenti assunti dall'Agenzia per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti. Tale personale possiede un nulla osta di sicurezza adeguato al livello di classificazione delle informazioni che tratta.

3.Le regole interne dell'Agenzia, quali il regolamento interno del consiglio di amministrazione, il regolamento interno del comitato di accreditamento di sicurezza, le regole finanziarie applicabili all'Agenzia, le modalità di applicazione dello statuto e le modalità di accesso ai documenti garantiscono l'autonomia e l'indipendenza del personale che esercita le attività di accreditamento di sicurezza dal personale incaricato delle altre attività dell'Agenzia, conformemente all'articolo 36, lettera i).

Articolo 89

Nomina e mandato del direttore esecutivo

1.Il direttore esecutivo è assunto come membro temporaneo del personale dell'Agenzia conformemente all'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alla provata competenza in materia amministrativa e gestionale nonché alla competenza e all'esperienza nei settori in questione, sulla base di un elenco di candidati proposti dalla Commissione in esito a una procedura di gara aperta e trasparente, esperita dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in altre pubblicazioni di un invito a manifestare interesse.

Il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione per il posto di direttore esecutivo può essere invitato quanto prima a rendere una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati.

Ai fini della conclusione dei contratti del direttore esecutivo, l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione adotta la sua decisione di nomina del direttore esecutivo a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

2.Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Al termine di tale mandato la Commissione procede a una valutazione della performance del direttore esecutivo, tenendo conto dei futuri compiti e delle sfide che l'Agenzia dovrà affrontare.

Sulla base di una proposta della Commissione che tenga conto della valutazione di cui al primo comma, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un periodo non superiore a quattro anni.

Ogni decisione di proroga del mandato del direttore esecutivo è adottata a maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.

Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può successivamente partecipare ad una procedura di selezione per il medesimo incarico.

Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Prima di tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati.

3.Il consiglio di amministrazione può revocare il direttore esecutivo, su proposta della Commissione o di un terzo dei suoi membri, con decisione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

4.Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a uno scambio di vedute sui lavori e le prospettive dell'Agenzia dinanzi a tali istituzioni, anche relativamente ai programmi di lavoro pluriennale e annuale. Tale scambio di vedute non verte su questioni relative alle attività di accreditamento di sicurezza contemplate dal titolo V, capo II.

Articolo 90

Distacco di esperti nazionali presso l'Agenzia

L'Agenzia può avvalersi di esperti nazionali di Stati membri, agenzie degli Stati membri o organizzazioni internazionali. Tali esperti possiedono un nulla osta di sicurezza adeguato al livello di classificazione delle informazioni che trattano. Lo statuto e il regime applicabile agli altri agenti non si applicano a tale personale.

CAPO VI

Altre disposizioni

Articolo 91

Privilegi e immunità

All'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 92

Accordo di sede e condizioni operative

1.Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest'ultimo deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai familiari sono fissate in un accordo di sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l'Agenzia e lo Stato membro ospitante.

2.Lo Stato membro ospitante garantisce le migliori condizioni possibili per il funzionamento regolare ed efficiente dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.

Articolo 93

Regime linguistico dell'Agenzia

1.All'Agenzia si applicano le disposizioni previste nel regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea 33 .

2.I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 94

Politica relativa all'accesso ai documenti detenuti dall'Agenzia

1.Ai documenti detenuti dall'Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.Le decisioni adottate dall'Agenzia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, a norma rispettivamente degli articoli 228 e 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 95

Prevenzione delle frodi da parte dell'Agenzia

1.Al fine di agevolare la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Agenzia aderisce, entro sei mesi a decorrere dal giorno in cui essa diventa operativa, all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotte antifrode (OLAF) 34 e adotta le opportune disposizioni applicabili al personale dell'Agenzia avvalendosi del modello allegato a tale accordo.

2.La Corte dei conti europea ha il potere di audit, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione dall'Agenzia.

3.L'OLAF può svolgere indagini, ivi compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a sovvenzioni o contratti finanziati dall'Agenzia, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

4.Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti e le convenzioni e decisioni di sovvenzione dell'Agenzia contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a procedere a tali controlli e verifiche in base alle rispettive competenze.

Articolo 96

Protezione delle informazioni classificate o delle informazioni sensibili non classificate da parte dell'Agenzia

Previa consultazione della Commissione, l'Agenzia adotta le proprie norme di sicurezza equivalenti a quelle della Commissione per la protezione delle ICUE e delle informazioni sensibili non classificate, comprese le norme riguardanti lo scambio, l'elaborazione e la conservazione di tali informazioni, conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione 35 e alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione 36 .

Articolo 97

Responsabilità dell'Agenzia

1.La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dal diritto applicabile al contratto in questione.

2.La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'Agenzia.

3.Nei casi di responsabilità extracontrattuale, l'Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

4.La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5.La responsabilità personale degli agenti verso l'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni ad essi applicabili dello statuto del personale o del regime applicabile agli altri agenti.

Articolo 98

Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali

1.L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi che hanno stipulato con l'Unione accordi in tal senso.

2.Nell'ambito delle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 1 sono elaborati accordi che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione dei paesi terzi interessati ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative da essa intraprese, sui contributi finanziari e sul personale. In materia di personale, tali accordi rispettano in ogni caso lo statuto.

3.Il consiglio di amministrazione adotta una strategia per le relazioni con paesi terzi e organizzazioni internazionali riguardo a questioni che rientrano tra le competenze dell'Agenzia.

4.La Commissione provvede affinché l'Agenzia, nelle sue relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, agisca nell'ambito del suo mandato e del quadro istituzionale esistente concludendo un accordo di lavoro adeguato con il direttore esecutivo dell'Agenzia

Articolo 99

Conflitti di interesse

1.I membri del consiglio di amministrazione e del comitato di accreditamento di sicurezza, il direttore esecutivo, gli esperti nazionali distaccati e gli osservatori rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione di interessi con le quali indicano l'assenza o l'esistenza di qualunque interesse diretto o indiretto che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono accurate e complete. Sono rese per iscritto al momento dell'entrata in servizio delle persone interessate e vengono rinnovate annualmente. Sono aggiornate ogniqualvolta necessario, in particolare in caso di cambiamenti pertinenti della situazione personale delle persone interessate.

2.Prima di ogni riunione alla quale partecipano, i membri del consiglio di amministrazione e del comitato di accreditamento di sicurezza, il direttore esecutivo, gli esperti nazionali distaccati, gli osservatori e gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc dichiarano, in modo accurato e completo, l'assenza o l'esistenza di qualunque interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione ai punti iscritti all'ordine del giorno e non partecipano alle discussioni e alle votazioni su tali punti.

3.Il consiglio di amministrazione e il comitato di accreditamento di sicurezza stabiliscono, nel loro regolamento interno, le modalità pratiche relative alle norme sulla dichiarazione di interessi di cui ai paragrafi 1 e 2 e alla prevenzione e gestione del conflitto di interessi.

TITOLO X

PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, CONTROLLO

Articolo 100

Programma di lavoro

Il programma è attuato mediante il programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario, che può essere specifico per ciascuna componente del programma. Il programma di lavoro stabilisce, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

Articolo 101

Sorveglianza e relazioni

1.Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 4 figurano nell'allegato.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 105 riguardo alla modifica dell'allegato intesa a rivedere e/o integrare gli indicatori, se necessario.

3.Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e (se del caso) agli Stati membri.

4.Ai fini del paragrafo 1, i destinatari dei fondi dell'Unione sono tenuti a fornire informazioni adeguate. I dati necessari per la verifica della performance sono raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo.

Articolo 102

Valutazione

1.La Commissione effettua le valutazioni del programma con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2.La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.

3.Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

4.La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

5.Le entità coinvolte nell'attuazione del presente regolamento trasmettono alla Commissione i dati e le informazioni necessari per la valutazione di cui al primo comma.

6.Entro il 30 giugno 2024 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta la performance dell'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, mandato, compiti e ubicazione, conformemente agli orientamenti della Commissione. La valutazione affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le conseguenze finanziarie di tale modifica. Essa prende inoltre in considerazione la politica dell'Agenzia in materia di conflitti di interessi e l'indipendenza e l'autonomia del comitato di accreditamento di sicurezza.

Qualora ritenga che non vi sia più motivo che l'Agenzia prosegua le sue attività, dati i suoi obiettivi, mandato e compiti, la Commissione può proporre di modificare di conseguenza il presente regolamento.

La Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al consiglio di amministrazione e al comitato di accreditamento di sicurezza dell'Agenzia la relazione di valutazione e le proprie conclusioni. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

Articolo 103

Audit

Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario.

Articolo 104

Protezione dei dati personali e della vita privata

Il trattamento di dati personali nell'ambito dell'espletamento dei compiti e delle attività di cui al presente regolamento, anche da parte dell'Agenzia dell'Unione europea per lo spazio, è effettuato conformemente al diritto applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell'Agenzia, anche in relazione alla nomina del responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati.

TITOLO XI

DELEGA E MISURE DI ESECUZIONE

Articolo 105

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 52 e 101 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato fino al 31 dicembre 2028.

3.La delega di potere di cui agli articoli 52 e 101 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 52 e 101 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 106

Procedura d'urgenza

1.Un atto delegato adottato con procedura d'urgenza entra in vigore immediatamente e si applica finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti dell'atto delegato entro un termine di [sei settimane] a decorrere dalla data di notifica. In tal caso, l'atto cessa di essere applicabile. L'istituzione che solleva obiezioni motiva l'opposizione all'atto delegato.

Articolo 107

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 108

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.I destinatari dei finanziamenti dell'Unione riconoscono l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

2.La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 4.

3.L'Agenzia può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nel settore di sua competenza. L'assegnazione di risorse alle attività di comunicazione non reca pregiudizio all'esecuzione efficace dei compiti dell'Autorità di cui all'articolo 30. Le attività di comunicazione sono effettuate conformemente ai pertinenti programmi di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 109

Abrogazione

1.I regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2021.

2.I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 110

Disposizioni transitorie e continuità del servizio dopo il 2027

1.Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 377/2014, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 912/2010 e in base alla decisione n. 541/2014/UE, che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura. In particolare il consorzio istituito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione n. 541/2014/UE fornisce i servizi SST fino a 3 mesi dopo la firma da parte degli organismi nazionali costituenti dell'accordo che istituisce il partenariato SST di cui all'articolo 57.

2.La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito dei regolamenti (UE) n. 377/2014, (UE) n. 1285/2013 e in base alla decisione n. 541/2014/UE.

3.Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 4 al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 111

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

[Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente



Scheda finanziaria legislativa

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.Durata e incidenza finanziaria

1.6.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Programma spaziale dell'Unione

1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

Rubrica 1 - Mercato unico, innovazione e agenda digitale

04.0201 PROGRAMMA SPAZIALE

04.01AMMINISTRAZIONE PROGRAMMA SPAZIALE

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione 

una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 37  

la proroga di un'azione esistente 

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

L'attuazione del programma spaziale richiederà:

- la conclusione dei necessari accordi di contributo con diversi portatori di interessi al fine di garantire la continuità dei servizi (GNSS e Copernicus) e lo sviluppo di nuove attività (SSA e GOVSATCOM). Questi accordi di contributo riguarderanno tutte le azioni da intraprendere e saranno monitorati al fine di assicurare l'attuazione e la gestione di tutte le azioni previste nel quadro del programma spaziale dell'Unione;

- per la Commissione europea, il personale necessario a gestire il programma e monitorare efficacemente le attività delle diverse agenzie, in particolare dell'Agenzia;

- per l'Agenzia, il personale e le risorse finanziarie necessari alla corretta attuazione delle diverse azioni per le quali sarà responsabile ai sensi del futuro regolamento.

1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

L'articolo 189 del TFUE costituisce la base principale che stabilisce la competenza dell'Unione in materia di politica spaziale. Si tratta di una competenza condivisa con gli Stati membri.

Lo sviluppo e la gestione di un programma spaziale oltrepassano le capacità tecniche e finanziarie dei singoli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di UE. Non esiste un modello commerciale redditizio per il settore commerciale, né la possibilità per un singolo Stato membro di costruire e gestire da solo le infrastrutture necessarie. Questi tipi di investimento proposti nell'ambito del presente regolamento sono troppo rischiosi per il settore privato e riguardano ambiti nei quali gli utili sul capitale investito si fanno attendere troppo a lungo (in particolare più a lungo della durata di vita dei satelliti, durante la quale gli operatori privati devono riscattare i loro investimenti).

Poiché l'attuale modello dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) prevede il libero accesso ai segnali satellitari, nessun investitore privato investirebbe in un sistema di navigazione globale, in particolare considerato il fatto che esistono due importanti concorrenti (GPS negli Stati Uniti e Glonass in Russia) che offrono un accesso gratuito ai dati a tutti gli utenti. Galileo ed EGNOS sono infrastrutture europee di rilevanza critica che contribuiscono alla sicurezza dell'Europa e promuovono un'Europa più forte sul piano globale. Data la crescente concorrenza di altri sistemi di navigazione satellitare (tutti di proprietà statale), è essenziale che l'Unione sviluppi e mantenga i sistemi efficienti per continuare a essere un partner privilegiato sulla scena internazionale.

Fin dall'inizio era previsto di destinare i dati raccolti tramite Copernicus al settore pubblico. I dati sono forniti al settore pubblico e quello privato a titolo gratuito, in modo da incrementarne l'uso e il valore aggiunto per l'economia dell'UE che lo accompagna. Copernicus offre un servizio pubblico che il mercato privato non fornisce e per il quale l'industria non intende realizzare le infrastrutture perché l'investimento iniziale sarebbe troppo elevato e troppo rischioso e la base di utenti troppo frammentata. Se dipendesse solo dal settore privato, la disponibilità di questi dati rimarrebbe incerta, e inoltre le relative risorse non sarebbero di proprietà dell'Unione.

Sul lungo termine detenere la proprietà dei satelliti è il modo migliore per conseguire e mantenere l'obiettivo di una politica dell'accesso gratuito, pieno e aperto ai dati, poiché in questo modo l'UE non dipenderebbe dalla volontà di un operatore privato di investire in una costellazione di satelliti per ottenere e fornire dati (rischio di una situazione di monopolio di un fornitore di dati privato).

In breve, per quanto riguarda Copernicus ed EGNSS, l'orizzonte temporale degli investimenti e l'incertezza di ricavarne entrate sufficienti impongono un finanziamento pubblico.

Dal canto loro, SST e GOVSATCOM sono di per sé troppo costosi per essere finanziati a livello nazionale. Mettere in comune le risorse e le attività a livello di UE porta un ulteriore vantaggio.

Si ritiene che il previsto programma spaziale dell'Unione sia proporzionato in quanto limitato agli ambiti che gli Stati membri non possono affrontare in maniera soddisfacente da soli e nei quali l'UE può fare meglio. Il forte sostegno alla strategia spaziale da parte degli Stati membri dimostra che questi ultimi ritengono essenziali gli elementi del programma spaziale dell'Unione.

Incidenza prevista:

Copernicus

L'incidenza economica, ambientale e sociale di Copernicus è stata analizzata in dettaglio nell'ambito di uno studio sul rapporto costi-benefici. Quale risultato principale, si stima che tra il 2017 e il 2035 Copernicus produrrà benefici per i cittadini europei per un ammontare compreso tra 67 e 131 miliardi di euro. Circa l'84 % di questi benefici saranno generati nel settore a valle e nel segmento degli utenti finali (il resto nei segmenti a monte e intermedi). Garantire la continuazione del programma dopo il 2021 significherebbe generare benefici da 10 a 20 volte superiori ai costi.

Già ora il segmento a valle e gli utenti finali possono godere di:

Vantaggi economici, come per esempio:

- maggiori ricavi per il settore dell'osservazione della terra a valle;

- una maggiore produttività agricola grazie a un'agricoltura intelligente e di precisione.

Vantaggi ambientali, come per esempio:

- risparmio di emissioni di CO2 grazie all'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili;

- salvataggio di ettari di foresta grazie al miglioramento della prevenzione degli incendi;

- salvaguardia della biodiversità grazie al monitoraggio della copertura e dell'uso del suolo.

Vantaggi sociali, come per esempio:

- salvataggio di vite umane grazie a una più rapida reazione alle calamità naturali;

- riduzione dei traffici illeciti grazie al miglioramento della sorveglianza alla frontiera.

Nel settore a monte si prevede la creazione di circa 12 000 posti-anno, che rappresentano una media di 1 700 posti di lavoro permanenti tra il 2021 e il 2027. Questi si aggiungono ai 18 000 posti-anno sostenuti tra il 2008 e il 2020. Nel settore a valle si prevede la creazione di 27 000-37 000 posti-anno. Altri benefici che si aggiungono a questi non sono quantificabili (per mancanza di dati o per via della loro elevata incertezza) ma sono determinanti per le decisioni politiche:

- il valore dell'autonomia europea (la non-dipendenza da fonti di dati di paesi terzi);

- il benefici a lunghissimo termine (30-50 anni) legati all'osservazione del pianeta a scadenze regolari e continuative (sempre più importanti in questo contesto lo sviluppo sostenibile e la lotta al cambiamento climatico);

- risparmio di costi legato al fatto di avere un unico programma dell'UE e di coordinare le iniziative nazionali;

- benefici legati alle azioni esterne.

Galileo ed EGNOS

Secondo un'indagine approfondita condotta dall'osservatorio del mercato GNSS della GSA, il mercato globale dei prodotti e dei servizi di navigazione satellitare continuerà la sua forte impennata, raggiungendo i 250 miliardi di euro entro il 2030.

Il valore aggiunto del GNSS europeo consiste non solo nel garantire l'eccellenza dell'Europa in relazione a una tecnologia fondamentale, ma anche nell'assicurare importanti vantaggi macroeconomici per l'Unione europea, sostenendo lo sviluppo di nuovi servizi e prodotti basati sul GNSS, nonché generando sbocchi tecnologici a vantaggio della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

Attualmente si trovano nelle mani di cittadini europei oltre 100 milioni di dispositivi abilitati per i servizi EGNOS e/o Galileo, mentre si prevede che il numero delle spedizioni di dispositivi GNSS nell'Unione europea raggiungerà i 290 milioni nel 2027, riflettendo la notevole estensione della base di utenti dei sistemi EGNOS e Galileo.

Considerando che i settori più coinvolti saranno i trasporti, le telecomunicazioni, l'agricoltura e la sicurezza, si prevede che gli utenti finali potranno beneficiare di:

- una serie di nuove applicazioni GNSS;

- 3 000 posti di lavoro nell'industria a monte e 50 000 posti di lavoro nell'industria a valle;

- un miglioramento dei servizi di trasporto e della gestione del traffico, che riguarderà una gamma di settori ancora più vasta;

- servizi di emergenza più efficienti e più facilmente accessibili;

- vantaggi ambientali, come la riduzione delle emissioni di CO2; nonché

- un miglioramento della gestione delle colture e una disponibilità di prodotti alimentari più sostenibile.

Comunicazione satellitare sicura (GOVSATCOM)

UE GOVSATCOM permetterà un accesso garantito alle comunicazioni satellitari sicure, contribuendo indirettamente agli interessi di sicurezza dell'UE. Negli Stati membri sosterrà per esempio il lavoro delle forze di protezione civile e della polizia nazionale, degli organismi con funzione di pubblica sicurezza, delle guardie di frontiera e delle comunità marittime. A livello di UE agevolerà il lavoro delle agenzie dell'UE, come FRONTEX ed EMSA e migliorerà l'efficacia degli interventi umanitari e della protezione civile nell'UE e nel mondo.

Sorveglianza dello spazio e tracciamento (SST)

SST è un intervento significativo per garantire la sicurezza delle attività spaziali. Di fatto il forte aumento del numero di lanci ha causato un incremento esponenziale della quantità di detriti spaziali. Secondo i dati forniti dagli Stati Uniti, attorno alla Terra orbitano oltre 500 000 pezzi di detriti spaziali, che costituiscono una grave minaccia per i satelliti in orbita e che in caso d'urto potrebbero causare seri danni, se non la distruzione totale dei satelliti. Le azioni SST proposte comprendono il finanziamento della fornitura di servizi SST, il collegamento in rete e il potenziamento delle attuali capacità SST nazionali, con l'eventuale sostegno per lo sviluppo di nuovi dispositivi SST. L'obiettivo sarebbe quello di aumentare la performance e l'efficacia dell'SST UE e la sua complementarità con quella degli Stati Uniti. Questo permetterebbe all'UE di prevenire in modo più efficace gli urti fra satelliti e detriti spaziali, offrendo quindi una migliore protezione delle risorse dell'UE.

Fenomeni meteorologici spaziali e oggetti vicini alla Terra

I fenomeni meteorologici spaziali comprendono diversi tipi di eventi (tempeste di radiazioni, campi magnetici fluttuanti, sciami di particelle di energia), ciascuno dei quali ha un impatto diverso sulle risorse spaziali o terrestri. Tutte le risorse dell'UE usate per le azioni dell'Unione nel settore spaziale sono potenzialmente soggette agli effetti dei fenomeni meteorologici spaziali; è pertanto necessario sviluppare un quadro di riferimento per questi fenomeni al fine di proteggere le risorse e garantire servizi efficienti e affidabili di altre attività spaziali. I servizi di meteorologia spaziale sono sviluppati e coordinati dall'ESA e da alcuni Stati membri. Tuttavia tali servizi sono in gran parte orientati alla ricerca scientifica e devono essere adattati al fine di poter soddisfare le esigenze degli utenti operativi. Basandosi sulle attività dell'ESA e nazionali, e mirando a integrarle, l'UE propone di sostenere la fornitura continua di servizi di meteorologia spaziale secondo le esigenze degli utenti dell'UE. Questo aiuterà a prevenire il danneggiamento delle infrastrutture spaziali e terrestri.

Per quanto riguarda gli oggetti vicini alla terra (NEO), l'obiettivo non è tanto sviluppare nuovi servizi operativi, quanto piuttosto effettuare una mappatura e il collegamento in rete delle risorse NEO esistenti in Europa e appoggiare il coordinamento tra le autorità pubbliche dell'UE incaricate della protezione civile. In questo modo sarà possibile centralizzare le attività a livello di UE e rafforzare così la posizione dell'UE nei confronti dei principali partner internazionali.

1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Insegnamenti tratti da programmi precedenti

Risultati ottenuti e insegnamenti tratti da GNSS e Copernicus

Risultati ottenuti e importanza di GNSS e Copernicus

In generale la Commissione europea ha dimostrato di essere in grado di attuare le azioni GNSS e Copernicus in corso con il sostegno dei principali portatori di interessi, come l'ESA, e di una forte base industriale europea.

Le valutazioni intermedie dei programmi EGNOS, Galileo e Copernicus e la valutazione dell'Agenzia del GNSS europeo (GSA) hanno enfatizzato l'importanza di questi investimenti per l'UE e hanno confermato i principali risultati conseguiti finora.

Insegnamenti tratti da GNSS

Nell'ambito della revisione intermedia del GNSS europeo sono state individuate diverse sfide relative a i) la governance ii) la governance della sicurezza.

i) Governance

L'impostazione della governance ha rivelato una certa inefficienza che si traduce in una scarsa reattività del processo decisionale dovuta al numero di soggetti coinvolti, ma anche a un'impostazione diversa tra la fase costitutiva (accordo di delega tra la CE e l'ESA) e quella operativa (accordo di delega tra la CE e l'ESA e accordo operativo tra la GSA e l'ESA).

ii) Governance della sicurezza

Per quanto riguarda la governance della sicurezza, il lancio dei primi servizi e la transizione tra la fase costitutiva e quella operativa hanno sollevato delle questioni che devono essere affrontate in modo adeguato per poter mantenere e migliorare il livello di sicurezza appropriato per il funzionamento dei sistemi EGNSS.

Insegnamenti tratti da Copernicus

Per quanto riguarda Copernicus, il successo senza precedenti del programma e il volume di dati che ha generato hanno condotto alle seguenti conclusioni:

i) necessità di migliorare la distribuzione e l'accesso ai dati

Dato il numero estremamente elevato di utenti che si sono registrati, sarà necessario migliorare gli aspetti della comunicazione, la distribuzione dei dati e l'accesso agli stessi e la funzione di scaricamento dei dati. È inoltre necessario che tali dati siano resi disponibili e che sia possibile combinarli in maniera efficace con grossi volumi di altri dati e informazioni satellitari (10 PB di dati l'anno generati con un sistema di distribuzione e accesso 10 volte più grande, poiché la generazione di dati richiede 10 volte il volume di download);

ii) necessità di potenziare l'integrazione dei dati spaziali in altre aree strategiche e in altri settori economici aumentando l'attenzione sull'accettazione tra gli utenti.

Copernicus raggiunge gruppi di utenti dei settori tradizionali legati alle attività spaziali ma finora non è riuscito in misura sufficiente a raggiungere altri potenziali utenti in altri settori.

Risultati ottenuti e insegnamenti tratti dal quadro di sostegno all'SST

Risultati ottenuti

La relazione sull'applicazione del quadro di sostegno all'SST ha messo in evidenza i risultati ottenuti nell'istituzione e nella gestione di tutte e tre le funzioni (rilevazione, elaborazione, servizi) tenendo conto del fatto che il servizio SST UE è disponibile agli utenti europei da relativamente poco tempo. L'attuazione deve comunque essere rafforzata nella prossima fase e il quadro di sostegno all'SST UE dovrà essere ulteriormente sviluppato per migliorarne l'efficacia.

Insegnamenti tratti dal quadro di sostegno all'SST esistente

I riscontri alla relazione hanno evidenziato quattro questioni principali:

i) la mancanza di una dimensione europea

Nonostante i notevoli risultati raggiunti, i servizi risentono di una scarsa collaborazione tra gli Stati membri, mentre troppo spesso i portatori di interessi agiscono individualmente invece di sviluppare un approccio coordinato.

ii) la mancanza di indipendenza dell'Europa

L'elaborazione e la "pulizia" (refining) dei dati principali avviene attualmente negli Stati Uniti.

iii) problemi legati alla governance

L'attuale regola del consenso causa complicazioni nella gestione quotidiana del processo decisionale.

iv) complessità del meccanismo di finanziamento

La concomitanza di diverse fonti di sovvenzione e diversi bandi di gara d'appalto si è rivelato gravoso da un punto di vista tecnico e amministrativo.

1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Il programma spaziale dell'Unione non comprende la ricerca, che invece è inclusa nel nono programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE (Orizzonte Europa): le sinergie saranno promosse tramite i dati e i servizi spaziali forniti tramite il programma spaziale dell'Unione usato per sviluppare soluzioni pionieristiche.

La ricerca nel settore spaziale dovrebbe costituire parte integrante del pilastro Sfide globali del programma Orizzonte Europa, mentre l'ecosistema di innovazione imprenditoriale sarà promosso tramite il pilastro Innovazione aperta e per estendere i confini delle scienze spaziali ci si affiderà al pilastro Scienza aperta. Successivamente il programma spaziale dell'Unione trarrà vantaggio dai risultati di ricerca e innovazione nel settore spaziale finanziati tramite il programma Orizzonte Europa. Ciò sosterrà l'evoluzione dei sistemi e dei servizi del programma spaziale dell'Unione e rafforzerà la competitività del settore spaziale.

Il programma spaziale ha obiettivi simili ad altri programmi dell'Unione, in particolare Orizzonte Europa, InvestEU, il Fondo europeo per la difesa e i Fondi strutturali e d'investimento europei.

In particolare le sinergie esistenti tra il programma spaziale e Orizzonte Europa dovrebbero garantire che:

a)    nell'UE, le esigenze di ricerca e innovazione nel settore spaziale a monte e a valle sono state individuate e sono intese come parte del processo di pianificazione delle attività strategiche di ricerca e innovazione del programma Orizzonte Europa.

b)    I dati e i servizi spaziali messi a disposizione come bene pubblico dal programma spaziale dell'Unione saranno utilizzati per sviluppare soluzioni pionieristiche attraverso la ricerca e l'innovazione, anche nell'ambito del programma quadro, in particolare in materia di alimentazione sostenibile e risorse naturali, monitoraggio del clima, città intelligenti, veicoli automatizzati e gestione delle catastrofi.

c)    I servizi di accesso ai dati e alle informazione Copernicus contribuirà al cloud europeo per la scienza aperta e agevolerà così per ricercatori e scienziati l'accesso ai dati Copernicus. Le infrastrutture di ricerca, in particolare le reti di osservazione in situ, rappresenteranno un elemento essenziale dell'infrastruttura di osservazione in situ che rende possibili i servizi Copernicus. A loro volta queste trarranno vantaggio dalle informazioni prodotte dai servizi Copernicus.

Le sinergie con il programma InvestEU dell'Unione mirano a garantire la promozione dell'imprenditorialità e delle opportunità commerciali tramite l'accesso al capitale di rischio.

Inoltre, anche molte politiche dell'UE traggono beneficio dalle azioni dell'Unione del settore spaziale:

Il volume, la qualità e la diversità dei dati forniti dai servizi Copernicus sono utili alle politiche dell'UE in settori quali il monitoraggio dei cambiamenti climatici, le politiche ambientali o l'agricoltura, per citare degli esempi. Di fatto molte politiche dell'UE hanno bisogno di dati precisi e affidabili per poter istituire set di dati a lungo termine, mappature di precisione, ecc., che da ultimo consentono il monitoraggio a lungo termine dei principali indicatori nei rispettivi settori e garantiscono un'efficace attuazione delle politiche stesse. Integrandole con servizi di navigazione, possono essere sviluppate anche nuove politiche dell'UE in settori come l'agricoltura intelligente o il trasporto intelligente, in cui è richiesta la massima precisione del posizionamento.



1.5.Durata e incidenza finanziaria

 durata limitata

   in vigore dall'1.1.2021 al 31.12.2027

   Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di pagamento.

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6.Modalità di gestione previste 38  

 Gestione diretta a opera della Commissione

 a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

 agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

 a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

 a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

I diversi soggetti coinvolti nella governance avranno le seguenti responsabilità:

i) la Commissione avrà la responsabilità generale della gestione del programma spaziale dell'Unione e delle azioni collegate (Galileo, EGNOS, Copernicus, SSA e GOVSATCOM), comprese le attività specifiche di sostegno legate ai lanciatori, alla cooperazione internazionale e all'economia dello spazio, della definizione degli obiettivi di sicurezza ad alto livello e degli obiettivi strategici delle azioni e il monitoraggio della loro attuazione.

ii) L'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (con sede a Praga) sarà responsabile:

- dello sfruttamento di Galileo ed EGNOS;

- della gestione dei centri di monitoraggio della sicurezza di Galileo;

- dei compiti connessi all'accreditamento di sicurezza per tutte le azioni del settore spaziale (attualmente solo per Galileo);

- delle attività connesse alla comunicazione, alla promozione e alla commercializzazione dei dati e delle informazioni per quanto riguarda i servizi offerti da tutte le componenti del programma spaziale dell'Unione ("accettazione da parte del mercato e degli utenti"), attualmente disponibili solo per i programmi Galileo ed EGNOS;

- della gestione dei diritti di proprietà intellettuale.

Inoltre il regolamento aprirà per l'Agenzia la possibilità di svolgere altri compiti a sostegno di tutte le attività del settore spaziale. Per esempio, in caso di missioni e operazioni di gestione delle crisi, l'Agenzia potrebbe essere responsabile del coordinamento generale degli aspetti di GOVSATCOM relativi agli utenti, in stretta collaborazione con le pertinenti agenzie dell'Unione e il SEAE.

iii) con riserva di apportare adeguamenti al suo processo decisionale interno al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, all'Agenzia spaziale europea (ESA) saranno affidati gli stessi compiti che svolge attualmente: in particolare ricerca, sviluppo ed evoluzione, parte dell'infrastruttura spaziale, i segmenti spaziale e terrestre del GNSS e il segmento spaziale di Copernicus. Le relazioni con l'ESA saranno razionalizzate in un unico accordo quadro relativo al partenariato finanziario con l'Unione (nel modo indicato nel regolamento finanziario), nel quale sarà definita una serie di principi e norme comuni, mentre finora la Commissione e l'Agenzia hanno stipulato con l'ESA diversi accordi di contributo e accordi operativi contenenti norme di attuazione differenti.

iv) saranno rafforzate le sinergie con le agenzie spaziali nazionali e i loro attuali programmi, in particolare tramite accordi di contributo, partenariati pubblico-pubblico, gestione condivisa e iniziative congiunte volte a promuovere l'accettazione delle applicazioni basate sulla tecnologia spaziale o a sostenere la competitività e l'imprenditorialità.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Il monitoraggio delle azioni del settore spaziale sarà effettuato per mezzo di una serie di indicatori per ciascuna azione specifica. Questi indicatori saranno sviluppati nell'ambito delle future trattative relative agli accordi di contributo di ciascuna azione e nel contesto della definizione dei modi di vigilanza delle azioni. Sono già stati identificati diversi indicatori, i quali vengono monitorati regolarmente e sono stati valutati nell'ambito della valutazione intermedia per le azioni del settore spaziale già consolidate (Copernicus, Galileo ed EGNOS). Si prevede che la maggior parte di questi saranno mantenuti e usati come riferimento anche per le nuove azioni. Laddove appropriato, saranno definiti anche ulteriori obiettivi specifici a livello di azione. Sarà inoltre effettuato il monitoraggio dei finanziamenti riservati alla diffusione dei risultati della ricerca e dell'innovazione, in particolare di quelli provenienti dai programmi quadro dell'UE.

Attualmente la presentazione dei diversi indicatori è correlata alla presentazione delle relazioni trimestrali delle entità delegate; si prevede che la stessa tempistica sarà applicata anche in futuro, senza pregiudicare il diritto della Commissione a richiedere relazioni ad hoc.

I futuri accordi di contributo forniranno pertanto, allo stato attuale, il quadro giuridico relativo alla rendicontazione e specificheranno in particolare l'esatta definizione degli indicatori e la frequenza con la quale andranno presentate le relazioni.

Oltre a queste misure standard, la Commissione, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza politica nell'ambito del programma spaziale dell'Unione, rafforzerà i meccanismi di monitoraggio e valutazione delle entità delegate, richiedendo piani di gestione e relazioni di attuazione annuali dettagliate, coordinando riunioni periodiche sui progressi del programma ed effettuando audit finanziari e tecnologici.

Gli Stati membri saranno chiamati a contribuire a questa attività, soprattutto nei settori per i quali hanno la responsabilità diretta o indiretta.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Il modello di governance proposto per il prossimo periodo finanziario si basa sull'attuale quadro, traendo vantaggio, dove appropriato, dalle sinergie, soprattutto in materia di sicurezza.

La Commissione europea sarà principalmente responsabile della vigilanza politica generale dei programmi. Sarà in grado di fare ricorso alla gestione indiretta delegando la gestione delle attività operative all'Agenzia del GNS europeo e all'Agenzia spaziale europea, a seconda dei rispettivi settori di competenza. Sarà inoltre in grado di consultare esperti e le agenzie spaziali nazionali in merito a questioni tecniche specifiche.

Per quanto riguarda il ruolo della GSA, si propone di valorizzare la sua esperienza materia di accreditamento di sicurezza per il GNSS e renderla responsabile dell'accreditamento di sicurezza di tutte le azioni del settore spaziale (Galileo, EGNOS, Copernicus, SSA e GOVSATCOM).

Per quanto riguarda la cooperazione con l'ESA, l'obiettivo è quello di semplificare il quadro attuale. Finora sono stati stipulati con l'ESA diversi accordi di delega e accordi operativi contenenti norme di attuazione differenti. Si propone di sottoscrivere con l'ESA un unico accordo relativo al partenariato finanziario quadro riguardante tutti i programmi, al fine di raggiungere una coerenza nell'attuazione delle attività dell'ESA. I compiti affidati all'ESA rimarranno quelli attuali.

Le modalità di pagamento dovrebbero rimanere simili a quelle sperimentate nel precedente QFP: La previsione di pagamento è preparata dalle agenzie e controllata dalla Commissione (in particolare per quanto riguarda la dotazione delegata totale) e i pagamenti sono effettuati periodicamente per consentire alle entità delegate di gestire efficacemente l'incarico ed evitare esborsi di risorse proprie. La Commissione mantiene l'autorità di approvazione dei pagamenti, in particolare in quanto avente il diritto giuridico di ridurre l'importo qualora la domanda e la previsione ad essa collegata siano considerate eccessive.

La strategia di controllo che sarà definita negli accordi di contributo sarà strutturata in base alle esperienze maturate nell'ambito del precedente QFP, in particolare per quanto riguarda la procedura di rendicontazione trimestrale (che comprende la gestione programmatica, finanziaria e dei rischi), i diversi livelli di amministrazione (per esempio la commissione appalti) e le riunioni. La futura strategia di controllo si baserà sulla definizioni di tutti i rischi che il programma potrebbe dover affrontare e terrà conto della loro importanza relativa e del loro potenziale impatto sul programma. Tale organizzazione del controllo si è dimostrata efficace per le principali azioni Galileo, EGNOS e Copernicus, come indicato nelle rispettive valutazioni intermedie.

La strategia di controllo attualmente in atto è stata oggetto di audit da parte della Corte dei conti nell'ambito della procedura annuale di verifica delle transazioni. Le raccomandazioni che erano state formulate erano di entità minore e sono state tutte applicate.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli

Rischi individuati

I rischi individuati sono simili a quelli che erano stati indicati nel precedente QFP per le azioni in corso, principalmente per GNSS e Copernicus e in misura minore per SST:

rischi tecnologici: le azioni del settore spaziale sfruttano tecnologie d'avanguardia non ancora provate e le cui specifiche tecniche sono in continua evoluzione.

rischi industriali: la costruzione e il potenziamento delle infrastrutture coinvolge diversi soggetti attivi in diversi paesi, il cui lavoro deve essere coordinato in maniera efficace per ottenere sistemi affidabili e perfettamente integrati, in particolare per quanto riguarda la sicurezza.

rischi legati al calendario: ogni ritardo nell'attuazione mette a rischio la possibilità di cogliere il momento e con tutta probabilità conduce a un'eccedenza di costi.

rischi in materia di governance: la governance dei programmi impone a diversi soggetti di collaborare e richiede la garanzia di un adeguato livello di stabilità e di organizzazione. È inoltre necessario tenere conto delle divergenze di opinione tra le diverse parti coinvolte, in particolare tra gli Stati membri, in diverse questioni importanti. In questo contesto dovrebbe essere presa in considerazione la condivisione di alcuni rischi, tra cui i rischi finanziari e quelli legati alla sicurezza, fra i soggetti più idonei ad affrontarli.

I rischi finanziari sono limitati grazie al rigoroso controllo che la Commissione effettua sugli appalti gestiti dalle entità delegate (per esempio tramite la partecipazione della CE alle principali commissioni aggiudicatrici, lo scrutinio della programmazione a lungo termine e delle dotazioni per gli appalti, ecc.), al budget limitato per legge e alla possibilità di adeguare il bilancio, nei limiti della dotazione, in caso di eccedenze di costi in una parte del programma.

Attività in corso

Per quanto riguarda i servizi Galileo, EGNOS e Copernicus, i rischi sono legati alla loro continuità a alla loro evoluzione, e per questo motivo, grazie ai diversi anni di esperienza maturati nell'esecuzione di queste attività, sono limitati. L'attuazione di queste azioni ha mostrato un esito positivo al termine delle revisioni intermedie, confermato dalla continua fornitura di servizi e dati. La gestione del rischio costituisce inoltre parte integrante della gestione delle azioni del settore spaziale soggette al monitoraggio della Commissione. Il piano di gestione del programma, che è parte integrante degli accordi di delega stipulati con l'ESA, indica in modo specifico tutti gli strumenti e le misure (rendicontazione, commissioni di controllo, ecc.) relativi alla gestione dei rischi. I processi di monitoraggio e le azioni di gestione dei rischi istituiti nell'ambito dell'attuale QFP serviranno a definire i futuri accordi di contributo.

Nuove attività

Esistono dei rischi legati allo sviluppo di SST e GOVSATCOM, poiché si tratta di attività nuove. Tuttavia i rischi sono attenuati poiché:

- una porzione consistente delle attività SSA sono già state avviate con il quadro di sostegno all'SST (5 anni). Gli insegnamenti tratti dai primi anni di attuazione stanno conducendo a una modifica nella struttura del programma e nella sua attuazione (governance, processo decisionale, ecc.). Il nuovo regolamento terrà conto di queste modifiche necessarie a ridurre il rischio di non centrare gli obiettivi preposti.

- l'iniziativa GOVSATCOM è progettata per essere attuata gradualmente, al fine di consentire sufficiente flessibilità per seguire l'evoluzione della domanda e delle esigenze. Grazie alle competenze dell'UE nella gestione delle azioni del settore spaziale, questo aspetto permetterà inoltre, insieme all'assetto modulare dell'iniziativa, di modificarne il campo di applicazione, per esempio in caso di appalti sovradimensionati.

Controllo interno

Il sistema generale di controllo interno della DG GROW si affida alle diverse relazioni stilate trimestralmente dalle entità delegate. Queste relazioni sono seguite da revisioni specifiche per garantire che la programmazione sia rispettata e per risolvere le eventuali difficoltà tecniche; queste revisioni comprendono una verifica dei rischi connessi all'attuazione del programma. DG GROW effettua inoltre degli audit ex-post al fine di garantire sana gestione finanziaria da parte delle entità delegate.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (ratio "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

La principale linea di bilancio del programma è gestita dall'Agenzia, dall'ESA e da Eumetsat mediante accordi di contributo. In base ai dati storici, i costi generali di controllo per tutte le entità delegate dalla Commissione sono stimati attorno allo 0,3 % dei fondi gestiti collegati. I costi per gli organismi di esecuzione sono stimati sulla base del precedente tra il 5 % e il 10 %.

I livelli di rischio di errore previsti sia al pagamento, sia alla chiusura sono limitati grazie al meccanismo di aggiudicazione: La Commissione delega l'appalto all'Agenzia o all'ESA nell'ambito di un quadro finanziario pluriennale; queste agenzie emettono quindi delle relazioni trimestrali sugli appalti in corso e quelli previsti, entro i limiti degli importi delegati.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Si prevede che gli accordi di contributo derivanti dal regolamento sul programma spaziale dell'Unione che saranno stipulati con terzi disporranno la vigilanza e il controllo finanziario da parte della Commissione, o di qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, e degli audit condotti dalla corte dei conti o dell'OLAF, a discrezione dell'UE, se necessario in loco.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

01

Mercato unico, innovazione e agenda digitale - Cluster 4 Space

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

04.0201 Stanziamenti operativi - Programma spaziale dell'Unione

Impegni

1a)

2140,879

2183,957

2229,896

2277,715

2322,428

2369,057

2416,068

15 940,000

Pagamenti

2a)

1123,106

1694,827

1942,491

2068,738

2239,144

2326,57

2370,309

2174,816

15 940,000

04.01 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma

Impegni = Pagamenti

(3)

8,000

8,000

8,000

8,000

9,000

9,000

10,000

0,000

60,000

TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma

Impegni

=1+3

2148,879

2191,957

2237,896

2285,715

2331,428

2378,057

2426,068

16 000,000

Pagamenti

=2+3

1131,106

1702,827

1950,491

2076,738

2248,144

2335,570

2380,309

2174,816

16 000,000

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V del regolamento interno), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

Risorse umane

16,321

16,321

16,321

16,321

16,321

16,321

16,321

114,247

Altre spese amministrative

1,695

1,729

1,763

1,799

1,835

1,871

1,909

12,601

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

18,016

18,050

18,084

18,120

18,156

18,192

18,230

126,848

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per tutte le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

2166,895

2210,007

2255,980

2303,835

2349,584

2396,249

2444,298

0,000

16126,848

Pagamenti

1149,122

1720,877

1968,575

2094,858

2266,300

2353,762

2398,539

2174,815

16126,848

Per informazione, oltre al programma spaziale dell'Unione, il pacchetto QFP comprende una dotazione separata per il contributo dell'UE all'Agenzia.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

Stanziamenti operativi 04.0202 Contributo dell'UE all'Agenzia

Impegni

1b)

31,170

31,587

32,223

33,091

34,209

35,601

37,119

235,000

Pagamenti

2b)

31,170

31,587

32,223

33,091

34,209

35,601

37,119

235,000

3.1.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

16,321

16,321

16,321

16,321

16,321

16,321

16,321

114,247

Altre spese amministrative

1,695

1,729

1,763

1,799

1,835

1,871

1,909

12,601

Totale parziale della RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

18,016

18,050

18,084

18,120

18,156

18,192

18,230

126,848

Esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa (ex linee "BA")

8,000

8,000

8,000

8,000

9,000

9,000

10,000

60,000

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

26,016

26,050

26,084

26,120

27,156

27,192

28,230

186,848

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.1.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane,

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione

93

93

93

93

93

93

93

Nelle delegazioni

Ricerca

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JED 

Rubrica 7

Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale 

- in sede

39

39

39

39

39

39

39

- nelle delegazioni

Finanziato dalla dotazione del programma 

- in sede

- nelle delegazioni

Ricerca

Altro (specificare)

TOTALE

132

132

132

132

132

132

132

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

93

Personale esterno

39

3.1.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

non prevede cofinanziamenti da terzi,

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie,

   su altre entrate:

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Incidenza della proposta/iniziativa

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

(1)    Regolamento (UE) n. 1285/2013. GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1.
(2)    Regolamento (UE) n. 377/2014. GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44.
(3)    Decisione n. 541/2014/UE. GU L 158 del 27.5.2014, pag. 227.
(4)    COM(2016) 705 final.
(5)    Conclusioni del Consiglio su una "strategia spaziale per l'Europa" adottate dal Consiglio ("Competitività") nella sessione del 30 maggio 2017 (documento n. 9817/17).
(6)    Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 su una strategia spaziale per l'Europa (2016/2325(INI)).
(7)    "Mid-term review of the Galileo and EGNOS programmes and the European GNSS Agency", condotto da PwC France, giugno 2017, EU Bookshop: https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/56b722ee-b9f8-11e7-a7f8-01aa75ed71a1
(8)     Piano d'azione della Commissione sulla conformità e la governance ambientali : Comunicazione sulle "Azioni dell'UE volte a migliorare la conformità e la governance ambientali", COM(2018)10 , Documento di lavoro dei servizi della Commissione, SWD(2018)10, che fornisce dettagli per ciascuna azione , Decisione C(2018)10 che istituisce un gruppo di esperti in materia di conformità e governance ambientali .
(9)    "Study on the impacts of changes in funding to the EGNSS programmes", condotto da PwC France, giugno 2018. Non ancora pubblicato in EU Bookshop.
(10)    Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016. GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(11)    Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(12)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(13)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(14)    Direttiva (UE) 2017/1371del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(15)    Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).
(16)    GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1.
(17)    Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (GU L 122, del 24.4.2014, pag. 44).
(18)    Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1).
(19)    Comunicazione "L'intelligenza artificiale per l'Europa" [COM(2018) 237 final], comunicazione "Verso uno spazio comune europeo dei dati" [COM(2018) 232 final], Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni [COM(2018) 8 final].
(20)    L'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici.
(21)    Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).
(22)    GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1.
(23)    GU L 309 del 19.11.2013, pag. 1.
(24)    GU L 158 del 27.5.2014, pag. 227.
(25)    https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/libro_bianco_sul_futuro_dell_europa_it.pdf.
(26)    http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf.
(27)    EUCO 217/13
(28)    GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1.
(29)    GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.
(30)    GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53.
(31)    GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1.
(32)    Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(33)    GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.
(34)    GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
(35)    Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).
(36)    Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
(37)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(38)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  

Bruxelles, 6.6.2018

COM(2018) 447 final

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE

{SWD(2018) 327 final}
{SWD(2018) 328 final}


ALLEGATO

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Il Programma sarà oggetto di un rigoroso monitoraggio basato su una serie di indicatori volti a valutare in quale misura siano stati raggiunti gli obiettivi specifici del Programma, con l'intento di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e i costi. A tale scopo saranno raccolti dati per le serie di indicatori chiave riportate di seguito.

Gli indicatori devono essere collegati agli obiettivi specifici senza però ripeterli, per evitare incoerenze.

Obiettivo specifico 1: fornire servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo conformi allo stato dell'arte e, se del caso, sicuri;

Indicatore 1: Precisione del segnale (GNSS)

Obiettivo specifico 2: produrre dati e informazioni di osservazione della Terra precisi e affidabili al fine di sostenere l'attuazione e il monitoraggio delle politiche dell'Unione e dei suoi Stati membri nei settori dell'ambiente, dei cambiamenti climatici, dell'agricoltura e dello sviluppo agricolo, della protezione civile e della sicurezza, anche in termini di safety, nonché dell'economia digitale;

Indicatore 1: Numero di utenti Copernicus

Indicatore 2: Aggiunta di nuovi servizi Copernicus

Obiettivo specifico 3: migliorare le capacità SST di monitorare, tracciare e identificare oggetti spaziali, di monitorare la meteorologia spaziale e di mappare e mettere in rete le capacità NEO dell'Unione;

Indicatore 1: Numero di utenti delle componenti SSA

Indicatore 2: Disponibilità dei servizi

Obiettivo specifico 4: provvedere alla disponibilità a lungo termine di servizi di comunicazione satellitare affidabili, sicuri ed efficaci sotto il profilo dei costi, garantendo accesso e robustezza adeguati in grado di resistere ad attacchi di malintenzionati;

Indicatore 1: Numero di utenti GOVSATCOM

Indicatore 2: Disponibilità dei servizi

Obiettivo specifico 5: contribuire a una capacità di accesso allo spazio autonoma, sicura ed efficace in termini di costi;

Indicatore 1: Numero di lanci per le azioni dell'UE nel settore spaziale

Obiettivo specifico 6 (per le azioni a sostegno del settore spaziale): sostenere e rinforzare la competitività, l'imprenditorialità, le competenze e la capacità di innovare delle persone fisiche e giuridiche dell'Unione che sono attive o che desiderano diventare attive in tale settore, con particolare riguardo alla posizione e alle esigenze delle piccole e medie imprese e delle start-up.

Indicatore 1: Crescita del settore a valle legato alle azioni nel settore spaziale