Bruxelles, 8.6.2018

COM(2018) 442 final

2018/0232(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma “Dogana” per la cooperazione nel settore doganale

{SEC(2018) 295 final}
{SWD(2018) 321 final}
{SWD(2018) 322 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 2 maggio 2018 la Commissione ha adottato un pacchetto relativo al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 1 . La Commissione ha proposto un bilancio a lungo termine nuovo, moderno e rigorosamente orientato alle priorità politiche dell’Unione a 27. Il bilancio proposto combina nuovi strumenti con programmi resi più moderni per realizzare in modo efficace le priorità dell’Unione. Basandosi su tali elementi, la Commissione propone un nuovo programma Dogana nel quadro della linea di bilancio “Mercato unico, innovazione e agenda digitale”. Tale programma sosterrà il lavoro delle autorità doganali e la cooperazione fra le stesse come descritto nella comunicazione che accompagna la proposta relativa al quadro finanziario pluriennale 2 .

La presente proposta prevede come data di applicazione il 1º gennaio 2021 ed è riferita a un’Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l’intenzione di recedere dall’Unione europea e dall’Euratom in forza dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea.

Motivi e obiettivi della proposta

Per 50 anni l’unione doganale ha rappresentato un esempio significativo di integrazione riuscita nell’UE. Si tratta di uno dei pochi settori di competenza esclusiva dell’UE senza il quale la soppressione delle frontiere interne non sarebbe stata possibile. L’UE è il più grande blocco commerciale del mondo e ha una quota del 15% del commercio mondiale totale. Negli ultimi cinque anni il numero totale di dichiarazioni doganali è andato aumentando costantemente, raggiungendo 313 milioni di EUR nel 2016 o 10 dichiarazioni al secondo, con il 98% delle dichiarazioni doganali effettuate per via elettronica.

Le dogane contribuiscono a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e degli Stati membri e, nel loro ruolo di custodi della frontiera esterna dell’UE per le merci, esse proteggono anche i cittadini dalle minacce terroristiche, sanitarie, ambientali e di altra natura. Le dogane applicano oltre 60 normative non doganali concernenti, fra l’altro, i beni a duplice uso, le armi da fuoco, i precursori di droghe, i movimenti di denaro contante, i diritti di proprietà intellettuale, la salute pubblica, la sicurezza dei prodotti e la tutela dei consumatori, la protezione della fauna selvatica e dell’ambiente. Le autorità doganali svolgono inoltre un ruolo fondamentale per garantire l’integrità della catena di approvvigionamento e impedire alle organizzazioni terroristiche di spostare liberamente i loro fondi. Il futuro del sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS 2) per la gestione dei rischi doganali contribuirà in modo decisivo alla sicurezza dell’Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese. Inoltre, nuove sfide derivanti dal rapido cambiamento di tecnologie (digitalizzazione, interconnessione, internet delle cose, blockchain) e modelli operativi (commercio elettronico, ottimizzazione della catena di approvvigionamento), mezzi finanziari pubblici ridotti, l’aumento del volume degli scambi mondiali e le persistenti minacce per la sicurezza e dovute alla criminalità internazionale aumentano costantemente la pressione per migliorare le prestazioni dell’unione doganale ed estendere l’ambito dei compiti che devono essere svolti dalle amministrazioni doganali.

Dal 2016 il codice doganale dell’Unione è il nuovo quadro giuridico doganale. I principali obiettivi del codice doganale dell’Unione sono la fine delle procedure su supporto cartaceo e la digitalizzazione delle interazioni fra operatori commerciali e servizi doganali nonché una gestione rafforzata del rischio al fine di ottenere informazioni anticipate sui carichi. Il codice doganale dell’Unione ha, in quanto tale, innescato un vasto progetto di digitalizzazione, con 17 diversi sistemi elettronici che dovranno in gran parte essere operativi entro il 2020. Per alcuni sistemi l’entrata in funzione avrà luogo gradualmente fino al 2025. Questi sistemi elettronici riguardano tutte le procedure doganali e saranno pertanto al centro del funzionamento dell’unione doganale. Una volta pienamente attuato, il codice doganale dell’Unione aumenterà la competitività delle imprese europee e reinstaurerà l’importante equilibrio tra controlli doganali e agevolazione del flusso legittimo di merci che transitano o che entrano o escono dall’Unione.

L’imminente recesso del Regno Unito dall’UE comporta la necessità di ritirare il Regno Unito in quanto Stato membro da tutti i sistemi elettronici doganali esistenti finanziati da Dogana 2020. Tali implicazioni e costi non possono tuttavia essere valutati con precisione e pertanto non sono inclusi nel presente documento, in quanto in gran parte non sono ancora noti nella fase attuale fase dei negoziati in corso tra l’UE e il Regno Unito.

Tutti questi aspetti possono essere attuati solo attraverso un’intensa cooperazione operativa tra le amministrazioni doganali degli Stati membri, nonché tra dette amministrazioni doganali e le altre autorità, gli operatori commerciali e altre terze parti. Il programma proposto, che sostituisce il programma Dogana 2020, sosterrà la cooperazione nel settore doganale.

La cooperazione doganale e lo sviluppo di capacità saranno imperniati su azioni di sviluppo di reti interpersonali e di competenze, da un lato, e su azioni di sviluppo di capacità nel settore delle tecnologie informatiche, dall’altro. Il primo aspetto permetterà di razionalizzare lo scambio di buone pratiche e di conoscenze operative tra gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti al programma, con un’attenzione particolare alla collaborazione strutturata sulla base di progetti che consente forme approfondite e integrate di cooperazione tra i paesi partecipanti; si preparerà in tal modo la strada all’ulteriore evoluzione dell’unione doganale. Il secondo aspetto consentirà al programma di finanziare una serie completa di infrastrutture e sistemi informatici, tra cui la digitalizzazione delle interazioni tra operatori commerciali e servizi doganali nonché una gestione rafforzata del rischio, che permetteranno alle amministrazioni doganali dell’Unione di trasformarsi in amministrazioni informatizzate evolute.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta è coerente con il codice doganale dell’Unione 3 e con altra normativa che le autorità doganali devono applicare.

La presente proposta è inoltre coerente con il programma Dogana 2020 esistente, il cui obiettivo consiste nel sostenere il funzionamento e l’ammodernamento dell’unione doganale al fine di rafforzare il mercato interno attraverso la cooperazione fra i paesi partecipanti, le rispettive autorità doganali e i loro funzionari. Analogamente, la proposta fornirà il quadro operativo, organizzativo, metodologico e finanziario per attuare gli obiettivi e le attività della politica doganale dell’UE.

In quanto tale, la proposta costituisce una prosecuzione del programma attuale. Essa comporterà tuttavia un’intensificazione delle modalità di cooperazione e il potenziamento del numero di sistemi informatici, nonché la possibilità di introdurre un certo livello di innovazione.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

La proposta è coerente con le altre politiche dell’Unione, in particolare con altri programmi di azione e fondi dell’UE proposti che perseguono obiettivi analoghi in settori di competenza correlati.

Il programma è strettamente connesso al nuovo strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale (uno dei due componenti del nuovo Fondo per la gestione integrata delle frontiere), che finanzierà l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature ammissibili. Il programma Dogana sarà invece utilizzato a sostegno di tutte le azioni correlate, quali attività di cooperazione per la valutazione del fabbisogno di attrezzature, formazione con riguardo alle attrezzature acquistate, ecc.

Inoltre, poiché mira a sostenere le autorità doganali anche nella tutela degli interessi finanziari dell’UE, il programma Dogana ha collegamenti con le attività svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode per quanto riguarda la lotta alla frode per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi dell’articolo 325 del TFUE e con il programma antifrode dell’UE. Saranno create sinergie tra quest’ultimo, che persegue specificamente l’obiettivo di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, e il programma “Dogana”, che sostiene il corretto funzionamento dell’unione doganale e, in tal modo, contribuisce alla protezione di tali interessi finanziari. Pertanto ciascun programma, anche se incentrato su un settore distinto, avrà il potenziale per azioni complementari. Saranno inoltre possibili sinergie con le attività della Procura europea e con il programma “Giustizia” del Fondo giustizia, diritti e valori con riguardo alla formazione sull’applicazione della normativa doganale dell’UE.

Il programma Dogana intende inoltre garantire la sicurezza dei prodotti e la protezione dei consumatori europei, nonché assicurare condizioni di parità per l’industria dell’UE. È pertanto coerente con le iniziative del programma del mercato unico, finalizzate a rafforzare la vigilanza del mercato e a garantire che solo prodotti conformi e sicuri entrino nel mercato dell’UE.

Per affrontare le sfide in materia di sicurezza e contrastare le attività criminali si potrebbero esplorare sinergie con il Fondo sicurezza interna. Si potrebbero in particolare realizzare economie di scala mediante la cooperazione multiagenzia, le attrezzature per il controllo doganale e altre azioni di sviluppo di capacità.

Esistono infine notevoli sinergie a livello operativo con il programma Fiscalis, che sostiene la cooperazione nel settore fiscale. Con riguardo ai sistemi elettronici esso prevede un reciproco arricchimento e il finanziamento congiunto di componenti comuni, come l’infrastruttura dei centri dati e la rete comune di comunicazione. Approcci identici nella gestione degli aspetti informatici e meccanismi comuni di sostegno orizzontale sono posti in essere. È utilizzato lo stesso tipo di azioni congiunte ed è seguita un’impostazione analoga per lo sviluppo di capacità umane e per la formazione. La gestione del programma in termini di proposta, gestione, gestione delle azioni, atti di esecuzione e monitoraggio della performance è pienamente razionalizzata. Inoltre è emersa una crescente necessità di attività congiunte tra fiscalità e dogane, in particolare nel settore del commercio elettronico.

La decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio, prevede un piano strategico pluriennale (MASP) per le dogane inteso a coordinare lo sviluppo e la gestione di sistemi doganali elettronici, che sono principalmente finanziati dal programma. Al fine di garantire la coerenza e il coordinamento tra il programma e il MASP, le pertinenti disposizioni della decisione saranno incluse nel programma. La nuova proposta abrogherà di conseguenza la vigente decisione sulla dogana elettronica 4 e diventerà quindi la base per il piano strategico pluriennale per i sistemi doganali elettronici (MASP-C).

Esistono inoltre altre sinergie da sfruttare nel settore informatico con varie iniziative dell’Unione, come il programma Europa digitale 5 , tutti i programmi che utilizzano sistemi elettronici (significativi), il riutilizzo degli elementi costitutivi 6 del meccanismo per collegare l’Europa (CEF), il quadro europeo di interoperabilità 7 , il programma continuativo per la normazione delle TIC 8 , il piano d’azione sulle tecnologie finanziarie 9 , Orizzonte Europa 10 , i lavori dell’Osservatorio e forum dell’UE sulla blockchain 11 e altre iniziative sulla frode e sui rischi per la sicurezza informatica.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La presente proposta comporta la combinazione di basi giuridiche diverse, in quanto può presentare diverse finalità distinte ma correlate:

l’articolo 33 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che prevede l’azione dell’Unione in relazione alla cooperazione doganale e all’unione doganale dell’UE;

l’articolo 114 del TFUE, che prevede l’azione dell’Unione in relazione al mercato interno; e

l’articolo 207 del TFUE, che prevede l’azione dell’Unione in relazione alla politica commerciale comune.

L’articolo 33 del TFUE è interpretato nel senso di una prosecuzione della cooperazione doganale nel quadro del programma attuale. Inoltre, e al fine di contemplare e coprire l’ampia gamma di compiti che le autorità doganali sono chiamate a svolgere alle frontiere in un gran numero di settori diversi dalla semplice cooperazione doganale, la proposta si basa anche sugli articoli 114 e 207 del TFUE.

L’intervento dell’UE è necessario anche a motivo degli obblighi derivanti da accordi internazionali, in particolare nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Un’iniziativa a livello dell’Unione anziché a livello nazionale è necessaria per i seguenti motivi.

L’unione doganale è di competenza esclusiva dell’Unione. Trasferendo i propri poteri all’Unione, gli Stati membri hanno convenuto che le azioni intraprese nel settore doganale fossero più efficaci se adottate a livello unionale. Tuttavia, il quadro giuridico dell’Unione di per sé non è sufficiente ad assicurare l’adeguato funzionamento dell’unione doganale e dovrebbe essere integrato da misure di sostegno, come quelle previste dal programma Dogana, per garantire che la legislazione doganale dell’Unione sia applicata in maniera convergente e armonizzata.

Numerose attività nel settore doganale hanno carattere transfrontaliero, coinvolgono e riguardano tutti gli Stati membri e pertanto non possono essere attuate in maniera efficace ed efficiente dai singoli Stati membri. Un’iniziativa da parte dell’Unione è necessaria per rafforzare la dimensione europea del lavoro svolto dalle dogane, evitare distorsioni del mercato interno e proteggere in modo efficace le frontiere esterne dell’UE.

A questo proposito un’iniziativa dell’Unione è giustificata dalla necessità di assicurare il corretto funzionamento e l’ulteriore sviluppo dell’unione doganale e del relativo quadro normativo comune, in quanto si è dimostrata la risposta più efficiente ed efficace alle carenze e alle sfide emerse nell’attuazione dell’unione doganale e della cooperazione in campo doganale.

Proporzionalità

Un’azione intrapresa a livello dell’UE è molto più efficace di un’azione analoga lasciata all’iniziativa degli Stati membri.

La maggior parte del bilancio proposto sarà spesa per attività di sviluppo di capacità informatiche. La struttura portante della cooperazione in campo doganale è rappresentata da una rete di comunicazione dedicata ad elevata sicurezza. Questa rete comune fa sì che ogni amministrazione nazionale debba effettuare un’unica connessione per scambiare qualsiasi tipo di informazione. Se tale infrastruttura non esistesse, gli Stati membri dovrebbero collegarsi 26 volte ai singoli sistemi nazionali di ciascuno degli altri Stati membri. L’approccio scelto si basa su un modello di architettura informatica nel quale i sistemi elettronici europei sono costituiti da una combinazione di componenti comuni e nazionali. Questo modello è stato preferito rispetto a un modello di architettura informatica completamente centralizzato in quanto lascia parte della responsabilità finanziaria agli Stati membri, che svilupperanno le componenti elettroniche nazionali a livello nazionale tenendo conto di preferenze, requisiti e vincoli nazionali. Il potenziamento dell’interoperabilità e dell’interconnettività a vantaggio del mercato interno è quindi conseguito in modo proporzionato.

La Commissione esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. La funzione di coordinamento dovrà essere esercitata dalla Commissione nei confronti delle autorità doganali nazionali, di rappresentanti specializzati, a livello operativo e per un lungo periodo, alla luce delle sfide esistenti e future individuate in campo doganale per l’Unione. I vari forum e strumenti del programma forniscono un quadro adeguato affinché la Commissione possa assumere il suo ruolo di coordinamento in campo doganale.

Scelta dell’atto giuridico

In linea con le conclusioni della valutazione d’impatto, un intervento da parte dell’UE attraverso un programma di finanziamento è appropriato. Il programma destinato a sostituire Dogana 2020 è proposto dalla Commissione in forma di regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Valutazioni retrospettive/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La proposta tiene conto delle raccomandazioni della valutazione finale del programma Dogana 2013 nonché dei risultati preliminari della valutazione intermedia in corso del programma Dogana 2020. I risultati della valutazione finale 12 del programma Dogana 2013 sono stati ampiamente positivi per quanto riguarda il contributo del programma agli obiettivi a livello politico e in termini di assistenza alle autorità doganali affinché operassero come un’amministrazione unica. I principali benefici possono essere sintetizzati come segue:

rafforzamento della sicurezza, anche mediante la piena attuazione del sistema di controllo delle importazioni e del sistema doganale di gestione dei rischi e la razionalizzazione dei sistemi dell’operatore economico autorizzato e dell’operatore economico;

agevolazione degli scambi, che permette di velocizzare la circolazione, lo svincolo e lo sdoganamento delle merci, comprese le merci in transito, nell’ambito dell’unione doganale garantendo nel contempo la sicurezza dei prodotti;

tutela degli interessi finanziari dell’Unione grazie all’utilizzo di banche dati centralizzate e all’accresciuta efficacia dei sistemi di gestione dei rischi.

I risultati conseguiti durante il periodo in esame non sono stati considerati una semplice evoluzione di tendenze già in corso. Essi sono invece stati significativi e innovativi (in particolare per quanto riguarda l’introduzione di sistemi elettronici connessi alla sicurezza) e indicativi di sviluppi significativi in vista della realizzazione dei principali obiettivi del programma.

La valutazione ha individuato validi motivi per il valore aggiunto UE del programma, in particolare per il suo ruolo di sostegno all’attuazione della normativa dell’Unione a livello nazionale. I sistemi elettronici finanziati attraverso il programma sono strettamente complementari alle iniziative nazionali e riguardano principalmente l’attuazione di tale normativa. Ne sono risultate riduzioni dei costi amministrativi che sarebbero a carico degli Stati membri se essi dovessero sviluppare sistemi elettronici simili ciascuno di propria iniziativa. Anche il lavoro in rete promosso dalle azioni congiunte del programma è stato ritenuto cruciale per vari motivi, fra cui garantire l’applicazione coerente della normativa comune, diffondere le migliori prassi e costruire la fiducia necessaria affinché le amministrazioni agiscano come se fossero un’amministrazione unica.

I risultati preliminari della valutazione intermedia in corso del programma Dogana 2020 possono essere sintetizzati come segue 13 .

Pertinenza: il livello di interesse dimostrato dalle amministrazioni nazionali nel partecipare attivamente al programma indica che esiste un allineamento tra le attività del programma e le necessità effettive. Le visite di lavoro sono state considerate dalle autorità nazionali come il tipo di azione congiunta più utile, seguite a breve distanza da seminari, workshop, gruppi di progetto e dai gruppi di esperti di nuova introduzione.

Efficacia: le autorità doganali sono d’accordo sul fatto che le azioni congiunte del programma hanno contribuito a migliorare lo scambio di informazioni fra le amministrazioni. I moduli di formazione sviluppati nell’ambito del programma hanno consentito l’adozione di un approccio più uniforme all’applicazione della normativa doganale dell’UE tra i paesi partecipanti.

Efficienza: in generale le procedure per la preparazione del ciclo del programma e dei programmi di lavoro annuali sono state valutate positivamente. L’attuazione del quadro di monitoraggio della performance è stata per lo più considerata un successo. I dati generati, anche se per lo più comunicati di propria iniziativa, sembrano essere raccolti in modo sistematico e produrre informazioni utili. Non è tuttavia chiaro in quale misura i dati del quadro di monitoraggio siano utilizzati per prendere decisioni in materia di gestione o come sistema di allarme precoce per orientare gli interventi del programma. Si avverte l’esigenza di semplificare l’attuale sistema di monitoraggio, in particolare per quanto riguarda il numero di indicatori d’impatto e la lunghezza dei formulari di verifica delle azioni.

Coerenza: esiste un ampio accordo sul contributo delle azioni congiunte alle iniziative nazionali, contributo che si manifesta nel sostegno all’applicazione coerente del diritto dell’Unione e nella gestione dei sistemi elettronici europei. È stato inoltre segnalato che le iniziative sostenute nell’ambito del programma sono complementari alle iniziative a livello nazionale.

Valore aggiunto dell’UE: in generale le amministrazioni doganali nazionali hanno confermato il fatto che il programma consegue risultati che non sarebbe possibile raggiungere se le amministrazioni nazionali agissero individualmente. Una percentuale elevata di rispondenti ai questionari di valutazione ha inoltre rilevato che il programma è fondamentale per costruire la fiducia e favorire la convergenza tra le amministrazioni doganali degli Stati membri dell’UE e quelle di altri paesi partecipanti (paesi candidati e candidati potenziali). I colloqui iniziali hanno inoltre evidenziato incrementi di efficienza risultanti dalla messa in comune di risorse, in particolare nel settore informatico (economie di scala e riduzione dei costi di sviluppo). Dai primi risultati sono emerse anche le difficoltà che le autorità nazionali incontrano nell’allineare considerazioni nazionali con i requisiti dell’UE in materia doganale: in alcuni casi interessi divergenti possono ostacolare la realizzazione del valore aggiunto UE e alcune autorità nazionali hanno inoltre espresso frustrazione nel dover adeguare la loro ambizione a quella di amministrazioni doganali nazionali meno avanzate.

Consultazioni dei portatori di interessi

A sostegno della valutazione d’impatto la Commissione ha fatto realizzare uno studio esterno che comprendeva consultazioni specifiche finalizzate a raccogliere più ampiamente il punto di vista dei portatori di interesse. Considerata la particolare portata del programma (le amministrazioni doganali sono le uniche beneficiarie dirette), tali consultazioni si sono concentrate sulle amministrazioni doganali sulla base di discussioni in gruppi di progetto, visite di paesi/studi di casi e indagini mirate. A complemento di tali attività sono stati condotti colloqui con associazioni imprenditoriali e operatori economici, accademici, partecipanti al programma Dogana 2020 e organizzazioni internazionali (come l’Organizzazione mondiale delle dogane).

È stata svolta una consultazione pubblica aperta sui “Fondi dell’UE nel settore relativo a investimenti, ricerca e innovazione, PMI e mercato unico” che ha raccolto le opinioni dei cittadini su vari aspetti, fra cui le sfide politiche e la necessità dell’intervento dell’UE per quanto riguarda l’unione doganale.

Esperti esterni

A sostegno della valutazione d’impatto la Commissione ha fatto realizzare uno studio esterno che ha fornito informazioni quantitative e qualitative. L’obiettivo dello studio era: 1) individuare gli elementi caratterizzanti del panorama doganale post 2020, i problemi che devono affrontare l’unione doganale e le amministrazioni doganali degli Stati membri e gli obiettivi di un intervento a livello UE sulla base dei fattori e dei problemi rilevati; 2) individuare le possibili opzioni politiche dell’Unione per raggiungere gli obiettivi, realizzare un futuro intervento di finanziamento dell’UE e valutare i previsti impatti economici, sociali e ambientali delle opzioni considerate; e 3) comparare le opzioni secondo i criteri stabiliti (quali efficienza, efficacia, pertinenza e coerenza) e inserirle in una graduatoria con argomentazioni motivate.

Lo studio esterno e le attività di consultazione correlate hanno confermato le difficoltà che attendono le amministrazioni doganali e la necessità di predisporre un programma ambizioso in relazione a due aspetti principali: da un lato, la continuità e il rafforzamento delle azioni di sviluppo di capacità (informatiche e umane) e di cooperazione per un’equa interpretazione e applicazione dell’unione doganale e, dall’altro, l’intensificazione della cooperazione operativa e il miglioramento dell’utilizzo dell’innovazione.

Valutazione d’impatto

Il 27 aprile 2018 il comitato per il controllo normativo ha formulato un parere positivo sulla valutazione d’impatto che accompagna la proposta, raccomandando di migliorare ulteriormente la relazione in merito ad alcuni aspetti chiave quali la fornitura di elementi supplementari sui sistemi elettronici per giustificare l’aumento del bilancio e un ulteriore approfondimento sulla semplificazione delle modalità di sorveglianza e degli indicatori oltre a quelli previsti dalla base giuridica.

Questi due aspetti sono stati presi in considerazione nella versione finale della valutazione d’impatto. Sono stati forniti chiarimenti sul contesto giuridico (in particolare sugli obblighi derivanti dal codice doganale dell’Unione) e sulla complessità dei sistemi elettronici europei per motivare il significativo aumento del bilancio. Gli indicatori di performance saranno semplificati in quanto questa parte del sistema di sorveglianza creava oneri ingenti per le amministrazioni e la DG TAXUD, senza che ciò portasse a notevoli miglioramenti nell’elaborazione e nella gestione del programma.

Sono stati analizzati quattro scenari principali.

Scenario di riferimento dell’UE a 27: l’Unione dovrebbe rivedere la normativa doganale e abrogare una parte significativa dei miglioramenti apportati alle operazioni doganali dall’adozione del nuovo CDU nel 2016, con possibili ripercussioni sul rispetto degli impegni internazionali dell’UE e anche su altri obiettivi politici dell’UE, in particolare l’agenda sulla sicurezza.

Scenario della massa critica: nessun altro sviluppo sarebbe possibile dopo l’attuazione del CDU e la cooperazione sarebbe limitata a sostenere l’attuazione del codice. Ciò rappresenterebbe in sostanza un regresso sotto il profilo informatico e delle operazioni doganali nel loro complesso.

Scenario “continuità più”: comprende sia il minimo necessario per consentire all’unione doganale di continuare a funzionare e di realizzare i suoi obiettivi, sia il successivo passo logico, dopo l’adozione del CDU.

Scenario dell’accentramento strutturale: l’accentramento, realizzato in modo graduale o pienamente strutturale fin dall’inizio, potrebbe rafforzare le prestazioni delle amministrazioni doganali nell’UE e realizzare gli obiettivi del programma. Rappresenterebbe tuttavia un cambiamento di modello operativo, che implica una preparazione e pertanto non è realistico per il prossimo QFP.

Lo scenario prescelto dopo un’analisi a livello politico è lo scenario “continuità più”. Gli attuali meccanismi e strumenti di cooperazione devono essere ulteriormente ottimizzati per ottenere i massimi benefici dell’unione doganale e del mercato interno: in linea con gli impegni internazionali dell’UE nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio, le amministrazioni doganali degli Stati membri dovrebbero lavorare e operare come se costituissero un’unica entità. Ciò sarebbe coerente con i messaggi politici contenuti nella recente comunicazione della Commissione “Sviluppare l’unione doganale dell’UE e la sua governance”. Riuscire a conseguire tutto ciò in un periodo in cui crescono le aspettative sull’Unione affinché realizzi i suoi principi fondamentali, di cui l’unione doganale fa parte, è pertanto politicamente ed economicamente vitale. Tale decisione si riflette anche nel pacchetto di proposte QFP post-2020 che la Commissione ha presentato il 2 maggio 2018 14 .

A seguito di un’osservazione tecnica trasmessa dal comitato per il controllo normativo, è stato aggiunto un ulteriore indicatore per quanto riguarda il tasso di completamento del CDU; esso fornirà un’indicazione dello sviluppo dei sistemi elettronici del CDU, che è sostenuto dal programma e assorbe una parte sostanziale del suo bilancio.

Semplificazione

Il programma in corso è già semplificato, con un forte accento su output e risultati. Esso attua tutte le semplificazioni individuate nelle valutazioni precedenti. La principale semplificazione aggiuntiva considerata consisterebbe nell’estensione del ricorso alle somme forfettarie/ai costi unitari e nella possibilità di adottare programmi di lavoro pluriennali al fine di evitare l’onere amministrativo annuale della comitatologia.

Diritti fondamentali

La proposta non ha particolare incidenza sui diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Le tempistiche della revisione dei programmi di finanziamento dell’UE sono legate alla proposta di un nuovo quadro finanziario pluriennale, presentato in data 2 maggio 2018 15 . In conformità con la presente proposta, la dotazione di bilancio del regolamento che istituisce il programma Dogana è di 950 milioni di EUR (ai prezzi correnti) per il periodo 2021-2027.

Il programma Dogana sarà attuato in regime di gestione diretta e sulla base di priorità. Congiuntamente con le parti interessate saranno stabiliti programmi di lavoro che definiranno le priorità per un periodo determinato.

Il programma Dogana inciderà sulle entrate dell’Unione e degli Stati membri. Anche se non quantificabile, tale incidenza faciliterà e razionalizzerà il lavoro svolto dalle autorità doganali per la riscossione dei dazi doganali nonché dell’IVA e delle accise all’importazione. Grazie al miglioramento della qualità del lavoro risultante dalla cooperazione e dallo sviluppo delle capacità umane e informatiche, le amministrazioni doganali saranno più efficienti nel tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e degli Stati membri.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L’impatto del proposto programma Dogana sarà esaminato mediante una valutazione intermedia e una valutazione finale e il monitoraggio continuo di una serie di indicatori di performance chiave di alto livello. Queste valutazioni saranno effettuate in linea con i punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 16 , in cui le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione e delle politiche vigenti dovrebbero servire da base per la valutazione d’impatto delle opzioni per l’azione ulteriore. Le valutazioni accerteranno l’impatto dello strumento sul terreno, sulla base di indicatori e obiettivi e di un’analisi particolareggiata del grado in cui lo strumento può essere ritenuto pertinente, efficace ed efficiente, offre sufficiente valore aggiunto UE ed è coerente con le altre politiche dell’UE. Esse comprenderanno gli insegnamenti tratti per individuare eventuali carenze/problemi o il potenziale per migliorare ulteriormente le azioni o i loro risultati e contribuire a massimizzare il loro impatto nonché l’identificazione e la quantificazione di oneri normativi, benefici e risparmi.

Il sistema di rendicontazione ai fini della valutazione garantirà una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la valutazione del programma, al livello adeguato di granularità; tali dati e informazioni saranno trasmessi alla Commissione, in un modo che sia conforme ad altre disposizioni giuridiche; ad esempio, se necessario, i dati personali dovrebbero essere resi anonimi. A tale scopo saranno imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione.

I risultati e gli output del programma saranno oggetto di una valutazione periodica attraverso un sistema di monitoraggio globale, basato su indicatori definiti, per stabilire le responsabilità di fornire un buon rapporto costi-benefici.

I dati per la misurazione della performance saranno ricavati da vari sistemi elettronici e strumenti di raccolta dati. I principali strumenti previsti attualmente sono i formulari di verifica delle azioni, i formulari di valutazione degli eventi e i sondaggi periodici dei funzionari doganali.

Dal momento che il programma svolge un ruolo di sostegno, aiutando le amministrazioni dei paesi partecipanti a condividere le informazioni e a potenziare le loro capacità, il sistema di monitoraggio segue i progressi delle attività del programma in termini di indicatori a livello di output. Ove possibile, esso segue anche gli indicatori nei settori correlati agli obiettivi di alto livello del programma.

La Commissione elabora una relazione annuale sullo stato di avanzamento del programma contenente una sintesi della performance nel conseguimento degli obiettivi e i relativi indicatori di output e di risultato.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Capo I – Disposizioni generali

Il programma proposto sosterrà l’unione doganale e le autorità doganali al fine di tutelare gli interessi finanziari ed economici dell’Unione e dei suoi Stati membri, tutelare l’Unione dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime, garantire la sicurezza dell’Unione e dei suoi residenti e mantenere un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l’agevolazione degli scambi legittimi. Questo obiettivo è stato adeguato al fine di fornire un sostegno più ampio all’unione doganale e alle autorità doganali per quanto riguarda l’intera gamma dei loro compiti, definiti nel codice doganale dell’Unione, e in considerazione delle esigenze emergenti, come illustrato in modo più dettagliato nella valutazione d’impatto.

Analogamente al programma Dogana 2020 tuttora in corso, il nuovo programma sarà aperto alla partecipazione degli Stati membri, dei paesi in via di adesione e dei paesi candidati e potenziali candidati. In linea con la politica generale dell’Unione, anche i paesi della politica europea di vicinato e i paesi terzi, secondo le condizioni stabilite in accordi specifici tra l’Unione e tali paesi, avranno la possibilità di partecipare al programma a determinate condizioni.

Come in passato, il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, appalti e rimborso di costi. Se ritenuto opportuno, possono essere presi in considerazione anche premi per azioni specifiche, nel qual caso i criteri e le modalità di attuazione saranno descritti in modo dettagliato nei programmi di lavoro.

Capo II - Ammissibilità

Le tipologie di azioni ammesse a beneficiare del finanziamento nell’ambito del programma sono sostanzialmente simili a quelle previste dal programma attualmente in corso. La loro tipologia è stata tuttavia semplificata e ridotta al fine di consentire una maggiore flessibilità. L’elenco indicativo di cui all’allegato 1 fornisce una panoramica delle azioni concrete che potrebbero essere finanziate nell’ambito del programma.

Sulla base dell’esperienza acquisita con l’attuale strumento “gruppi di esperti” nell’ambito del programma Dogana 2020, la proposta è incentrata in particolare su una collaborazione strutturata sulla base di progetti volta a favorire una più intensa cooperazione operativa che consenta forme integrate e approfondite di cooperazione tra i paesi partecipanti; in questo modo si preparerà la strada all’ulteriore evoluzione dell’unione doganale.

Una novità rispetto all’attuale programma Dogana 2020 è rappresentata dall’inclusione di azioni finalizzate a integrare o sostenere le azioni intese ad attuare gli obiettivi del nuovo strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale, che rientra nel Fondo per la gestione integrata delle frontiere. In particolare, lo strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale finanzierà unicamente l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature ammissibili, mentre il programma Dogana sosterrà tutte le azioni correlate, come le azioni di cooperazione per valutare la necessità di attrezzature o, se del caso, la formazione in relazione alle attrezzature acquistate.

Considerata l’importanza della globalizzazione, il programma continuerà a prevedere la possibilità di coinvolgere rappresentanti di autorità governative, anche di paesi terzi, nonché rappresentanti di organizzazioni internazionali, di operatori economici o della società civile in quanto esperti esterni, ove ciò si riveli vantaggioso per le azioni intese a realizzare gli obiettivi del programma.

Capo III - Sovvenzioni

Il programma sarà attuato ricorrendo ai meccanismi di spesa del bilancio dell’Unione più comunemente utilizzati, ossia appalti pubblici e sovvenzioni. Per quanto riguarda le sovvenzioni, la proposta stabilisce che gli inviti a presentare proposte non si applicano quando i soggetti idonei sono le autorità doganali.

Come in passato, il programma dovrebbe finanziare azioni fino al 100% in considerazione del loro elevato valore aggiunto dell’UE. Se le azioni richiedono la concessione di sovvenzioni, il tasso di cofinanziamento applicabile sarà stabilito nei programmi di lavoro.

Capo IV - Disposizioni specifiche per le azioni di sviluppo di capacità informatiche

Le disposizioni di questo capo mirano a fornire un quadro e una governance migliori per le azioni di sviluppo di capacità informatiche svolte nell’ambito del programma. Sulla base dell’esperienza acquisita con i programmi Dogana precedenti e in considerazione del numero crescente di sistemi elettronici europei, sono proposte alcune novità. È stata introdotta una definizione più precisa delle “componenti comuni” e delle “componenti nazionali” dei sistemi elettronici europei, che riflette con maggior efficacia la realtà dei sistemi elettronici e le loro caratteristiche. Sono stati elencati i compiti che spettano alla Commissione e quelli che incombono agli Stati membri. Infine, un piano strategico pluriennale per le dogane (MASP-C), che sarà elaborato dalla Commissione in partenariato con gli Stati membri, consentirà una migliore pianificazione delle risorse umane e di bilancio a livello nazionale e unionale. Sono stati introdotti obblighi di rendicontazione corrispondenti per consentire un migliore monitoraggio delle azioni di sviluppo delle capacità informatiche.

Capo V - Programmazione, sorveglianza, valutazione e controllo

In considerazione del carattere a medio e a lungo termine degli obiettivi perseguiti e sulla base dell’esperienza acquisita nel corso del tempo, i programmi di lavoro dovrebbero coprire più anni. Si tratta di una novità rispetto all’attuale programma Dogana 2020, che prevede programmi di lavoro annuali. Il passaggio da programmi di lavoro annuali a programmi di lavoro pluriennali ridurrà l’onere amministrativo per la Commissione e per gli Stati membri.

Un elenco degli indicatori principali è stato aggiunto nell’allegato 2 per migliorare fin dall’inizio la sorveglianza del programma e la sua performance. Alla Commissione sarà conferito il potere di adottare atti delegati riguardo all’elaborazione di disposizioni relative a un quadro di sorveglianza e di valutazione, anche attraverso la modifica dell’allegato 2 intesa a rivedere e/o integrare l’elenco degli indicatori, se necessario.

Le valutazioni intermedia e finale saranno svolte con tempestività per alimentare il processo decisionale.

Capo VI - Esercizio della delega e procedura di comitato

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati riguardo al riesame del quadro di monitoraggio della performance e ai relativi indicatori.

La Commissione è assistita dal comitato del programma Dogana (procedura d’esame).

Capo VII - Disposizioni transitorie e finali

Sarà garantita la diffusione di informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

2018/0232 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma “Dogana” per la cooperazione nel settore doganale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 17 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il programma Dogana 2020, istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1294/2013 18 , e i suoi predecessori hanno contribuito in misura significativa ad agevolare e potenziare la cooperazione doganale. Numerose attività nel settore doganale hanno carattere transfrontaliero, coinvolgono e riguardano tutti gli Stati membri e pertanto non possono essere attuate in maniera efficace ed efficiente dai singoli Stati membri. Un programma doganale a livello dell’Unione, attuato dalla Commissione, offre agli Stati membri un quadro unionale per sviluppare tali attività di cooperazione che è più efficiente sotto il profilo dei costi rispetto ai quadri di cooperazione individuali che i singoli Stati membri istituirebbero su base bilaterale o multilaterale. È pertanto opportuno garantire la continuità del finanziamento unionale di attività nel settore della cooperazione doganale attraverso l’istituzione di un nuovo programma nel medesimo settore, il programma Dogana.

(2)L’unione doganale si è evoluta considerevolmente nel corso degli ultimi cinquant’anni e le amministrazioni doganali svolgono ora in modo ottimale un’ampia gamma di compiti alle frontiere. Agendo insieme, esse lavorano per facilitare gli scambi e ridurre la burocrazia, riscuotere entrate per i bilanci nazionali e dell’Unione e proteggere i cittadini da minacce terroristiche, sanitarie, ambientali e di altra natura. In particolare con l’introduzione, a livello unionale, di un quadro comune di gestione del rischio 19 e del controllo doganale sui movimenti di ingenti somme di denaro contante per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le dogane assumono una posizione di prima linea nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. Considerata l’ampiezza di tale mandato, le dogane sono ora a tutti gli effetti l’autorità capofila per il controllo delle merci alle frontiere esterne dell’Unione. In tale contesto il programma Dogana dovrebbe non solo vertere sulla cooperazione doganale, ma estendere il suo sostegno al ruolo generale delle autorità doganali quale stabilito all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 952/2013, vale a dire la supervisione degli scambi internazionali dell’Unione, l’attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche dell’Unione comuni riguardanti il commercio, nonché la sicurezza della catena logistica. La base giuridica comprenderà pertanto la cooperazione doganale (articolo 33 del TFUE), il mercato interno (articolo 114 del TFUE) e la politica commerciale (articolo 207 del TFUE).

(3)Dal momento che fornisce un quadro d’azione mirante a sostenere l’unione doganale e le autorità doganali, il programma dovrebbe contribuire a tutelare gli interessi finanziari ed economici dell’Unione e dei suoi Stati membri; a tutelare l’Unione dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime; a garantire la sicurezza dell’Unione e dei suoi residenti e ad agevolare gli scambi legittimi, in modo che le imprese e i cittadini possano beneficiare appieno del potenziale del mercato interno e del commercio globale.

(4)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 20 .

(5)Per sostenere il processo di adesione e associazione da parte di paesi terzi è opportuno che il programma sia aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione e dei paesi candidati nonché di potenziali candidati e paesi partner della politica europea di vicinato, se sono rispettate alcune condizioni. Esso può inoltre essere aperto ad altri paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in accordi specifici tra l’Unione e tali paesi riguardanti la loro partecipazione a programmi dell’Unione.

(6)A tale programma si applica il regolamento (UE, Euratom) [2018/XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio 21 (“regolamento finanziario”). Esso stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti e al rimborso di esperti esterni.

(7)Le azioni applicate nel quadro del programma Dogana 2020 si sono rivelate adeguate e dovrebbero pertanto essere mantenute. Al fine di conferire maggiore semplicità e flessibilità all’esecuzione del programma, e quindi di migliorare la realizzazione dei suoi obiettivi, le azioni dovrebbero essere definite solo in termini di categorie generali, con un elenco di esempi illustrativi di attività concrete. Attraverso la cooperazione e lo sviluppo di capacità il programma Dogana dovrebbe inoltre promuovere e sostenere l’adozione di innovazioni e il relativo effetto leva per migliorare ulteriormente le capacità di realizzare le priorità fondamentali delle dogane.

(8)Il regolamento [2018/XXX] istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale 22  (“strumento CCE”). Al fine di preservare la coerenza e il coordinamento orizzontale di tutte le azioni di cooperazione inerenti al settore doganale e alle attrezzature per il controllo doganale, è opportuno attuare tali azioni nell’ambito di un unico atto giuridico e di un’unica serie di norme, corrispondenti al presente regolamento. Pertanto lo strumento CCE dovrebbe finanziare unicamente l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature ammissibili, mentre il presente programma dovrebbe sostenere tutte le altre azioni correlate, come le azioni di cooperazione per valutare la necessità di attrezzature o, se del caso, la formazione in relazione alle attrezzature acquistate.

(9)Gli scambi di informazioni doganali e di informazioni correlate sono fondamentali per il corretto funzionamento delle dogane e vanno ben oltre gli scambi all’interno dell’unione doganale. Adattamenti o estensioni dei sistemi elettronici europei a paesi terzi non associati al programma e a organizzazioni internazionali potrebbero rivestire un interesse per l’Unione o gli Stati membri. Pertanto, ove debitamente giustificati da tale interesse, gli adattamenti o le estensioni dei sistemi elettronici europei ai fini della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali dovrebbero essere costi ammissibili nell’ambito del programma.

(10)Considerata l’importanza della globalizzazione, il programma dovrebbe continuare a prevedere la possibilità di coinvolgere esperti esterni ai sensi dell’articolo 238 del regolamento finanziario. Tali esperti esterni dovrebbero essere principalmente rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi non associati, nonché rappresentanti di organizzazioni internazionali, operatori economici o della società civile.

(11)In linea con l’impegno della Commissione, delineato nella comunicazione del 19 ottobre 2010 dal titolo “Revisione del bilancio dell’Unione europea 23 “, di mirare alla coerenza e alla semplificazione dei programmi di finanziamento, le risorse dovrebbero essere condivise con altri strumenti di finanziamento dell’Unione se le azioni previste nell’ambito del programma perseguono obiettivi comuni a diversi strumenti di finanziamento, escludendo tuttavia il doppio finanziamento. Le azioni nell’ambito del programma dovrebbero garantire la coerenza nell’impiego delle risorse dell’Unione che sostengono l’unione doganale e le autorità doganali.

(12)Si prevede che le azioni di sviluppo di capacità nel settore delle tecnologie informatiche assorbiranno la maggior parte della dotazione finanziaria del programma. Disposizioni specifiche dovrebbero descrivere, rispettivamente, le componenti comuni e le componenti nazionali dei sistemi elettronici europei. Inoltre dovrebbero essere chiaramente definite la portata delle azioni e le responsabilità della Commissione e degli Stati membri.

(13)La decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 24 invita la Commissione a elaborare un piano strategico pluriennale per le dogane inteso a creare un ambiente doganale elettronico coerente e interoperabile per l’Unione. Lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici contemplati nel piano strategico pluriennale sono finanziati principalmente dal programma. Al fine di garantire la coerenza e il coordinamento tra il programma e il piano strategico pluriennale, le pertinenti disposizioni della decisione dovrebbero essere incluse nel programma. Poiché tutte le pertinenti disposizioni della decisione n. 70/2008/CE sono ora riprese dal regolamento (UE) n. 952/2013 o dal presente regolamento, è opportuno abrogare la decisione n. 70/2008/CE.

(14)Il presente regolamento dovrebbe essere attuato mediante programmi di lavoro. In considerazione del carattere a medio e a lungo termine degli obiettivi perseguiti e sulla base dell’esperienza acquisita nel corso del tempo, i programmi di lavoro dovrebbero poter coprire più anni. Il passaggio da programmi di lavoro annuali a programmi di lavoro pluriennali ridurrà l’onere amministrativo per la Commissione e per gli Stati membri.

(15)Al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 .

(16)A norma dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 26 , è necessario valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte mediante specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando nel contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili come base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

(17)Al fine di rispondere adeguatamente alle mutate priorità programmatiche, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica dell’elenco di indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi specifici del programma. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(18)In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 , al regolamento (Euratom, CE) n. 2988/95 del Consiglio 28 , al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio 29 e al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio 30 , è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio 31 . In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(19)Le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si applicano al presente regolamento. Tali norme sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e prevedono il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell’articolo 322 del TFUE riguardano anche la tutela del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE.

(20)Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di attuazione di cui al presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l’altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari e a finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(21)Poiché l’obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(22)Il presente regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che dovrebbe pertanto essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.Il presente regolamento istituisce il programma “Dogana” per la cooperazione nel settore doganale (“programma”).

2.Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)“autorità doganali”: le autorità di cui all’articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;

(2)“sistemi elettronici europei”: i sistemi elettronici necessari per l’unione doganale e per lo svolgimento dei compiti delle autorità doganali;

(3)“paese terzo”: un paese che non è membro dell’Unione.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.Il programma ha l’obiettivo generale di sostenere l’unione doganale e le autorità doganali per tutelare gli interessi finanziari ed economici dell’Unione e dei suoi Stati membri, garantire la sicurezza all’interno dell’Unione e tutelare l’Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime.

2.Il programma ha l’obiettivo specifico di sostenere l’elaborazione e l’attuazione uniforme della normativa e della politica doganale nonché la cooperazione doganale e lo sviluppo della capacità amministrativa, anche per quanto riguarda le competenze umane e lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei.

Articolo 4

Bilancio

1.La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 950 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.L’importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione del programma e di valutazione del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione del programma.

Articolo 5

Paesi terzi associati al programma

Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:

(a)i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

(b)i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi, a condizione che tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di ravvicinamento della pertinente legislazione e dei pertinenti metodi amministrativi a quelli dell’Unione;

(c)altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione del paese terzo a programmi dell’Unione, purché tale accordo:

assicuri un giusto equilibrio per quanto riguarda i contributi e i benefici del paese terzo partecipante ai programmi dell’Unione;

stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i relativi costi amministrativi. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all’articolo [21, paragrafo 5,] del regolamento [2018/XXX] [nuovo regolamento finanziario];

non conferisca al paese terzo un potere decisionale sul programma;

garantisca i diritti dell’Unione ad assicurare una sana gestione finanziaria e a tutelare i propri interessi finanziari.

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione

1.Il programma è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.

2.Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi, appalti e rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute da esperti esterni.

CAPO II

AMMISSIBILITÀ

Articolo 7

Azioni ammissibili

1.Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all’articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.

2.Sono ammissibili al finanziamento nell’ambito del presente programma anche azioni finalizzate a integrare o sostenere le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) [2018/XXX] [strumento CCE].

3.Le azioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono:

(a)riunioni e simili eventi ad hoc;

(b)collaborazione strutturata sulla base di progetti;

(c)azioni di sviluppo di capacità informatiche, in particolare lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei;

(d)azioni per lo sviluppo delle capacità e delle competenze umane;

(e)azioni di supporto e altre azioni, tra cui:

(1)studi;

(2)attività innovative, in particolare prove di concetto, iniziative pilota e realizzazione di prototipi;

(3)azioni di comunicazione sviluppate congiuntamente;

(4)qualsiasi altra azione prevista nei programmi di lavoro di cui all’articolo 13, necessaria per conseguire o sostenere gli obiettivi di cui all’articolo 3.

Possibili tipologie di azioni di cui alle lettere a), b) e d) figurano nell’elenco non esaustivo di cui all’allegato 1.

4.Azioni consistenti nello sviluppo e nel funzionamento di adeguamenti o estensioni delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei per la cooperazione con paesi terzi non associati al programma o con organizzazioni internazionali sono ammissibili al finanziamento se sono di interesse per l’Unione. La Commissione adotta le necessarie disposizioni amministrative, che possono prevedere un contributo finanziario a tali azioni da parte dei terzi interessati.

5.Se un’azione di sviluppo di capacità informatiche di cui al paragrafo 3, lettera c), riguarda lo sviluppo e il funzionamento di un sistema elettronico europeo, solo i costi connessi alle responsabilità affidate alla Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, sono ammissibili al finanziamento a titolo del programma. Gli Stati membri si fanno carico dei costi connessi alle responsabilità loro affidate a norma dell’articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 8

Esperti esterni

1.Ove ciò sia utile per la realizzazione delle azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all’articolo 3, i rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi non associati al programma a norma dell’articolo 5, i rappresentanti di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni interessate, di operatori economici e di organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici e della società civile possono partecipare in qualità di esperti esterni alle azioni organizzate nell’ambito del programma.

2.I costi sostenuti dagli esperti esterni di cui al paragrafo 1 sono ammissibili al rimborso nell’ambito del programma in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 238 del regolamento finanziario.

3.Gli esperti esterni sono selezionati dalla Commissione in base alle loro competenze, esperienze e conoscenze pertinenti all’azione specifica, evitando potenziali conflitti di interesse.

CAPO III

SOVVENZIONI

Articolo 9

Concessione, complementarità e finanziamento combinato

1.Le sovvenzioni nell’ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

2.Un’azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell’Unione può anche essere finanziata dal programma, purché tale contributo non riguardi gli stessi costi. Le norme di ciascun programma di finanziamento dell’Unione si applicano alla rispettiva partecipazione all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione e il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato su base proporzionale a norma dei documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.

3.A norma dell’articolo 198, lettera f), del regolamento finanziario, le sovvenzioni sono concesse senza un invito a presentare proposte se i soggetti idonei sono le autorità doganali degli Stati membri e dei paesi terzi associati al programma di cui all’articolo 5 del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite in tale articolo.

Articolo 10

Tasso di cofinanziamento

1.In deroga all’articolo 190 del regolamento finanziario, il programma può finanziare fino al 100% dei costi ammissibili di un’azione.

2.Il tasso di cofinanziamento applicabile nel caso in cui le azioni richiedano la concessione di sovvenzioni è stabilito nei programmi di lavoro pluriennali di cui all’articolo 13.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE AZIONI DI SVILUPPO DI CAPACITÀ INFORMATICHE

Articolo 11

Responsabilità

1.La Commissione e gli Stati membri garantiscono congiuntamente lo sviluppo e il funzionamento, compresi progettazione, specifica, verifica della conformità, utilizzazione, manutenzione, evoluzione, sicurezza, garanzia della qualità e controllo della qualità, dei sistemi elettronici europei elencati nel piano strategico pluriennale per le dogane di cui all’articolo 12.

2.La Commissione assicura in particolare:

(a)lo sviluppo e il funzionamento delle componenti comuni stabilite nel quadro del piano strategico pluriennale per le dogane di cui all’articolo 12;

(b)il coordinamento generale dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei ai fini della loro operabilità e interconnettività, del loro miglioramento continuo e della loro attuazione sincronizzata;

(c)il coordinamento a livello unionale dei sistemi elettronici europei ai fini della loro promozione e attuazione a livello nazionale;

(d)il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei per quanto riguarda le loro interazioni con terzi, escluse le azioni intese a soddisfare requisiti nazionali;

(e)il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti relative al governo elettronico a livello dell’Unione.

3.Gli Stati membri assicurano in particolare:

(a)lo sviluppo e il funzionamento delle componenti nazionali stabilite nel quadro del piano strategico pluriennale per le dogane di cui all’articolo 12;

(b)il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento delle componenti nazionali dei sistemi elettronici europei a livello nazionale;

(c)il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti relative al governo elettronico a livello nazionale;

(d)la trasmissione periodica alla Commissione di informazioni sulle misure adottate per consentire alle rispettive autorità o ai rispettivi operatori economici di utilizzare pienamente i sistemi elettronici europei;

(e)l’attuazione a livello nazionale dei sistemi elettronici europei.

Articolo 12

Piano strategico pluriennale per le dogane (MASP-C)

1.La Commissione elabora e tiene aggiornato un piano strategico pluriennale per le dogane che elenca tutti i compiti relativi allo sviluppo e al funzionamento dei sistemi elettronici europei e classifica ciascun sistema, o parti dello stesso, nelle categorie seguenti:

(a)componente comune: una componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello dell’Unione, che è disponibile per tutti gli Stati membri o che è stata individuata come comune dalla Commissione per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione;

(b)componente nazionale: una componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello nazionale, disponibile nello Stato membro che ha elaborato tale componente o contribuito alla sua elaborazione congiunta;

(c)o una combinazione di entrambe.

2.Il piano strategico pluriennale per le dogane comprende anche azioni innovative e azioni pilota nonché le metodologie e gli strumenti di supporto relativi ai sistemi elettronici europei.

3.Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’avvenuto espletamento dei compiti loro assegnati nell’ambito del piano strategico pluriennale per le dogane di cui al paragrafo 1. Inoltre essi riferiscono periodicamente alla Commissione in merito ai progressi compiuti in relazione ai rispettivi compiti.

4.Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nell’attuazione del piano strategico pluriennale per le dogane di cui al paragrafo 1 per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente. Tali relazioni annuali vengono redatte secondo un formato prestabilito.

5.Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione, sulla base delle relazioni annuali di cui al paragrafo 4, elabora una relazione consolidata che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri e dalla Commissione stessa nell’attuazione del piano di cui al paragrafo 1 e rende pubblica tale relazione.

CAPO V

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 13

Programma di lavoro

1.Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro pluriennali di cui all’articolo 108 del regolamento finanziario.

2.La Commissione adotta i programmi di lavoro pluriennali mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 14

Sorveglianza e rendicontazione

1.Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3 figurano nell’allegato 2.

2.Al fine di garantire un’efficace valutazione dei progressi compiuti dal programma per il conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 al fine di modificare l’allegato 2 per rivedere o integrare gli indicatori, se ritenuto necessario, e per integrare il presente regolamento con le disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.

3.Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione.

Articolo 15

Valutazione

1.Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2.La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio della sua attuazione.

3.Al termine dell’attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

4.La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 16

Audit e indagini

Il paese terzo che partecipa al programma mediante una decisione nell’ambito di un accordo internazionale o in forza di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

CAPO VI

ESERCIZIO DELLA DELEGA E PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 17

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 14, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3.La delega di potere di cui all’articolo 14, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato, denominato “comitato del programma Dogana”. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

2.La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3.

Articolo 20

Abrogazione

1.Il regolamento (UE) n. 1294/2013 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.

2.La decisione n. 70/2008/CE è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2021.

Articolo 21

Disposizioni transitorie

1.Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 1294/2013, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

2.La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell’ambito del suo predecessore, il regolamento (UE) n. 1294/2013.

3.Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.Durata e incidenza finanziaria

1.6.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale

1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

Mercato unico, innovazione e agenda digitale

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria 32  

X la proroga di un’azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un’altra/una nuova azione 

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell’iniziativa

Il programma sarà attuato attraverso un atto di esecuzione recante adozione di un programma di lavoro pluriennale. L’adozione è prevista per il 1° trimestre del 2021, previa consultazione del comitato del programma Dogana. L’esecuzione del programma di lavoro pluriennale sarà effettuata mediante la conclusione di convenzioni di sovvenzione con i beneficiari e la conclusione di contratti di appalto pubblico con i prestatori di servizi a partire dal 2° trimestre del 2018 al più tardi.

1.4.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un’efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per “valore aggiunto dell’intervento dell’Unione” si intende il valore derivante dall’intervento dell’Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell’azione a livello europeo (ex ante) 

Le dogane contribuiscono a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e degli Stati membri e, nel loro ruolo di custodi della frontiera esterna dell’UE per le merci, esse proteggono anche i cittadini dalle minacce terroristiche, sanitarie, ambientali e di altra natura. Le dogane applicano oltre 60 normative non doganali concernenti, fra l’altro, i beni a duplice uso, le armi da fuoco, i precursori di droghe, i movimenti di denaro contante, i diritti di proprietà intellettuale, la salute pubblica, la sicurezza dei prodotti e la tutela dei consumatori, la protezione della fauna selvatica e dell’ambiente. Le autorità doganali svolgono inoltre un ruolo fondamentale per garantire l’integrità della catena di approvvigionamento e impedire alle organizzazioni terroristiche di spostare liberamente i loro fondi. Le nuove sfide derivanti dal rapido cambiamento di tecnologie (digitalizzazione, interconnessione, internet delle cose, blockchain) e modelli operativi (commercio elettronico, ottimizzazione della catena di approvvigionamento), mezzi finanziari pubblici ridotti, l’aumento del volume degli scambi mondiali e le persistenti minacce per la sicurezza e dovute alla criminalità internazionale aumentano costantemente la pressione per migliorare le prestazioni dell’unione doganale ed estendere l’ambito dei compiti che devono essere svolti dalle amministrazioni doganali.

Dal 2016 il codice doganale dell’Unione (CDU) è il nuovo quadro giuridico doganale. Il CDU ha innescato un vasto progetto di digitalizzazione, con 17 diversi sistemi elettronici che dovranno essere pienamente operativi entro il 2025.

Tutto ciò può essere attuato solo attraverso un’intensa cooperazione operativa tra le amministrazioni doganali degli Stati membri, nonché tra le amministrazioni doganali degli Stati membri e le altre autorità, gli operatori commerciali e altre terze parti. Il programma proposto, che sostituisce il programma Dogana 2020, sosterrà l’unione doganale e le autorità doganali mediante attività di sviluppo di capacità amministrative e informatiche e la cooperazione operativa.

Valore aggiunto dell’Unione previsto (ex post)

La maggior parte del bilancio proposto sarà spesa per attività di sviluppo di capacità informatiche. La struttura portante della cooperazione in campo doganale è rappresentata da una rete di comunicazione dedicata ad elevata sicurezza la quale fa sì che ogni amministrazione nazionale debba effettuare un’unica connessione a questa infrastruttura comune per scambiare qualsiasi tipo di informazione. Se tale infrastruttura non esistesse, gli Stati membri dovrebbero collegarsi 27 volte ai singoli sistemi nazionali di ciascuno degli altri Stati membri.

1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Valutazione finale del programma Dogana 2013

Le risultanze erano ampiamente positive per quanto riguarda il contributo del programma agli obiettivi a livello politico e in termini di assistenza alle autorità doganali per renderle in grado di operare come un’amministrazione unica. I principali benefici possono essere sintetizzati come segue:

-    rafforzamento della sicurezza, anche mediante la piena attuazione del sistema di controllo delle importazioni e del sistema doganale di gestione dei rischi e la razionalizzazione dei sistemi dell’operatore economico autorizzato e dell’operatore economico;

-    agevolazione degli scambi, con aumento della sicurezza dell’Unione doganale e, in parallelo, effettuazione di un minor numero di controlli manuali, che rallentano i flussi di scambi, e velocizzazione del processo di transito;

-    tutela degli interessi finanziari dell’Unione grazie all’utilizzo di banche dati centralizzate e all’accresciuta efficacia dei sistemi di gestione dei rischi.

I risultati conseguiti durante il periodo in esame non erano una semplice continuazione dell’evoluzione di tendenze già in corso. Essi sono invece stati significativi e innovativi (in particolare per quanto riguarda l’introduzione di sistemi elettronici connessi alla sicurezza) e indicativi di sviluppi significativi in vista della realizzazione dei principali obiettivi del programma.

La valutazione ha individuato validi motivi per il valore aggiunto UE del programma, in particolare per il suo ruolo di sostegno all’attuazione della normativa dell’Unione a livello nazionale. I sistemi elettronici finanziati attraverso il programma sono strettamente complementari alle iniziative nazionali e riguardano principalmente l’attuazione di tale normativa. Ne sono risultate riduzioni dei costi amministrativi che sarebbero a carico degli Stati membri se essi dovessero sviluppare sistemi elettronici simili ciascuno di propria iniziativa. Anche il lavoro in rete promosso dalle azioni congiunte del programma è stato ritenuto cruciale per vari motivi, fra cui garantire l’applicazione coerente della normativa comune, diffondere le migliori prassi e costruire la fiducia necessaria affinché le amministrazioni agiscano come se fossero un’amministrazione unica.

Dai risultati iniziali della valutazione intermedia del programma Dogana 2020 è emerso che in generale le amministrazioni doganali nazionali hanno espresso parere positivo sul fatto che il programma consegue risultati che non sarebbe possibile raggiungere se le amministrazioni nazionali agissero individualmente. Una percentuale elevata di rispondenti ai questionari di valutazione ha inoltre rilevato che il programma è fondamentale per costruire la fiducia e favorire la convergenza tra le amministrazioni doganali degli Stati membri dell’UE e quelle di altri paesi partecipanti (paesi candidati e candidati potenziali). I colloqui hanno inoltre evidenziato incrementi di efficienza attraverso la messa in comune di risorse, in particolare nel settore informatico (economie di scala e riduzione dei costi di sviluppo). Dai risultati sono emerse anche le difficoltà che le autorità nazionali incontrano nell’allineare considerazioni nazionali con i requisiti dell’UE in materia doganale: in alcuni casi interessi divergenti possono ostacolare la realizzazione del valore aggiunto UE e alcune autorità nazionali hanno inoltre espresso frustrazione nel dover adeguare la loro ambizione a quella di amministrazioni doganali nazionali meno avanzate.

1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Il programma è strettamente connesso al nuovo strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale, che finanzierà l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature ammissibili.

Inoltre ha collegamenti con le attività svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la lotta alla frode per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi dell’articolo 325 del TFUE.

Esistono anche notevoli sinergie con il programma Fiscalis, che sostiene la cooperazione nel settore fiscale. In campo informatico esso prevede un reciproco arricchimento e il finanziamento congiunto di componenti informatiche comuni, come la rete comune di comunicazione. Approcci identici nella gestione degli aspetti informatici e meccanismi comuni di sostegno orizzontale sono posti in essere. È utilizzato lo stesso tipo di azioni congiunte ed è seguita un’impostazione analoga per lo sviluppo di capacità umane e per la formazione. La gestione del programma in termini di proposta, gestione, gestione delle azioni, atti di esecuzione e monitoraggio della performance è pienamente razionalizzata.

1.5.Durata e incidenza finanziaria

X durata limitata

X    in vigore dall’1.1.2021 al 31.12.2027

X    Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al 2030 per gli stanziamenti di pagamento.

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6.Modalità di gestione previste 33  

X Gestione diretta a opera della Commissione

X ad opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

L’impatto del proposto programma Dogana sarà esaminato mediante una valutazione intermedia e una valutazione finale e il monitoraggio continuo di una serie di indicatori di performance chiave di alto livello.

I risultati e gli output del programma saranno oggetto di una valutazione periodica attraverso un sistema di monitoraggio globale, basato su indicatori definiti, per definire le responsabilità di fornire un buon rapporto costi-benefici. I dati per la misurazione della performance saranno ricavati da vari strumenti di raccolta dei dati, fra cui i formulari di verifica delle azioni, i formulari di valutazione degli eventi e i sondaggi periodici dei funzionari doganali.

Dal momento che il programma svolge un ruolo di sostegno, aiutando le amministrazioni dei paesi partecipanti a condividere le informazioni e a potenziare le loro capacità, il sistema di monitoraggio segue i progressi delle attività del programma in termini di indicatori a livello di output. Ove possibile, esso segue anche gli indicatori nei settori correlati agli obiettivi di alto livello del programma.

La Commissione elabora una relazione annuale sullo stato di avanzamento del programma contenente una sintesi della performance nel raggiungimento degli obiettivi e i relativi indicatori di output e di risultato.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Il programma sarà attuato in regime di gestione diretta, data la natura delle attività, l’attenzione alle amministrazioni doganali quali beneficiarie e la competenza esclusiva dell’UE in materia di unione doganale; tale regime prevede infatti l’assegnazione più efficiente delle risorse finanziarie e il massimo impatto possibile. Esso offre alla Commissione flessibilità e potere di orientamento nell’assegnare annualmente i fondi appropriati mediante la decisione di finanziamento sulla base delle priorità, comprese le esigenze emergenti, concordate con gli Stati membri attraverso la procedura di comitato. Concretamente i servizi della Commissione devono esaminare e accettare ogni singola azione in funzione dei seguenti elementi: gli obiettivi e le condizioni contemplati dal regolamento; il programma di lavoro annuale adottato; i criteri di ammissibilità contenuti nella decisione di finanziamento/nelle convenzioni di sovvenzione.

L’attuazione sarà realizzata principalmente tramite procedure di appalto e, in misura minore, attraverso convenzioni di sovvenzione concluse con le amministrazioni nazionali.

Per gli appalti le modalità di pagamento sono pienamente in linea con gli standard aziendali (senza prefinanziamento; tutti i pagamenti sono legati all’accettazione di prestazioni predefinite).

Nel caso delle sovvenzioni è previsto un prefinanziamento fino al 90%. Il pagamento finale/i recuperi delle sovvenzioni sono effettuati sulla base di relazioni finanziarie associate a audit in loco ex post.

Il sistema di controllo degli appalti è basato su un’approfondita verifica ex ante del 100% di tutte le operazioni, che esclude quindi qualsiasi errore al momento del pagamento.

Per le sovvenzioni la strategia di controllo ha un duplice approccio:

1) le relazioni finanziarie delle amministrazioni nazionali sono chiuse dopo un rapido esame documentale seguito dall’ordine di pagamento finale/di recupero (riducendo così i ritardi nei pagamenti). Tali ordini di pagamento/di recupero sono verificati dai normali controlli ex ante integrati nei circuiti finanziari (controlli ex ante della totalità delle operazioni);

2) i controlli di cui sopra sono supportati dagli audit in loco ex post negli Stati membri. La DG TAXUD organizza ogni anno missioni di audit in loco in 3 - 5 Stati membri con l’obiettivo di coprire la maggior parte dei paesi partecipanti prima della fine del periodo del programma.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli

I rischi associati alle operazioni finanziarie di attuazione del programma sono limitati.

1) Nel caso degli appalti la maggior parte delle operazioni (legate principalmente allo sviluppo e al funzionamento di sistemi informatici) sono realizzate sulla base di contratti quadro esistenti e/o in regime di co-delega ad altri servizi della Commissione.

L’intero sistema di controllo interno in atto presso la DG TAXUD (basato su un’accurata verifica ex ante del 100% delle relative operazioni) ha consentito di mantenere i tassi di errore nel programma precedente ben al di sotto della soglia di rilevanza (ossia a un livello stimato di 0,5%). Questo sistema di controllo continuerà ad essere utilizzato e applicato per tutte le operazioni nell’ambito del nuovo programma, assicurando in tal modo tassi di errore ben al di sotto della soglia di rilevanza.

2) Per le sovvenzioni le operazioni sono ugualmente a basso livello di rischio, in particolare per i seguenti motivi:

   i beneficiari sono le amministrazioni doganali degli Stati membri e dei paesi candidati e dei candidati potenziali; in questi casi non vi sono inviti a presentare proposte;

   le spese sono in gran parte legate a numerose azioni con importi relativamente ridotti per ciascuna azione (principalmente i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno);

   l’uso obbligatorio di ART2 (sistema informatico di controllo della spesa) per la registrazione delle azioni e la compilazione delle relazioni finanziarie: il sistema incorpora taluni controlli;

   tutti i progetti e le azioni a titolo del programma sono approvati in via preliminare dalla DG TAXUD, i controlli relativi alle fasi di selezione e di aggiudicazione garantiscono la legittimità e la regolarità degli impegni di sovvenzioni;

   l’analisi degli errori più comuni riscontrati nel corso di precedenti verifiche ex post o di audit in loco ex post confermano che le operazioni finanziarie correlate sono a basso rischio.

Nel programma precedente il tasso di errore per la parte attuata tramite sovvenzioni si è mantenuto costantemente al di sotto della soglia di rilevanza (ossia circa l’1%). Questo sistema di controllo continuerà ad essere applicato in modo da garantire tassi di errore al di sotto della soglia di rilevanza.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (ratio “costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti”) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

Il costo annuale totale dei controlli nell’ambito del programma precedente si è mantenuto costantemente intorno all’1,5% (costo di tutti i controlli - appalti e sovvenzioni - rispetto ai pagamenti effettuati nel corso dell’anno) ed è considerato efficace sotto il profilo dei costi.

Il rischio di errore, come indicato sopra, è limitato considerata la natura e il metodo di attuazione delle relative operazioni finanziarie. Inoltre il sistema di controllo interno globale, basato su approfondite verifiche ex ante, mira ad eliminare tutti i potenziali errori prima del pagamento/della chiusura.

I controlli in loco ex post per le sovvenzioni riducono ulteriormente il rischio potenziale di errore al momento del pagamento/della chiusura a causa del loro forte effetto deterrente.

La strategia di controllo applicata ha dimostrato di essere efficace ed efficiente nel quadro del precedente programma e il costo del controllo si è rivelato limitato.

Considerato che gli stessi sistemi di controllo saranno utilizzati per il nuovo programma, il costo previsto dei controlli e il livello atteso di rischio di errore al momento del pagamento/della chiusura nell’ambito del nuovo programma saranno simili.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La strategia antifrode (AFS) della DG TAXUD è incentrata sullo sviluppo di una forte cultura antifrode all’interno della stessa DG attraverso attività di sensibilizzazione sui potenziali rischi di frode e sul comportamento etico fra il personale della DG TAXUD. La strategia prevede inoltre un’attiva cooperazione con l’OLAF e l’integrazione degli aspetti legati alle frodi nel ciclo di pianificazione e programmazione strategica (SPP) della DG.

Considerato che il programma sarà attuato (principalmente) mediante appalti, sarà di particolare pertinenza per l’attuazione l’obiettivo 3 dell’AFS della DG TAXUD (ossia sensibilizzare sui possibili conflitti di interesse nei rapporti con le parti interessate esterne quali lobbisti, offerenti, contraenti) con particolare attenzione ai seguenti aspetti: 1) messa agli atti dei contatti con i lobbisti, 2) gestione centralizzata delle procedure di appalto e dei contatti con i lobbisti, 3) formazione specifica sui contatti con i lobbisti. La consultazione obbligatoria del sistema di individuazione precoce e di esclusione prima dell’aggiudicazione dei contratti (e di ogni operazione finanziaria) contribuirà inoltre a segnalare eventuali frodi e irregolarità.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss 34 .

di paesi EFTA 35

di paesi candidati 36

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario

1

03.01 Mercato unico - Linea amministrativa

03.05 Mercato unico - Cooperazione nel settore doganale (CUSTOMS)

Diss.

NO

NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

1

Mercato unico, innovazione e agenda digitale

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Dopo il 2027

TOTALE

Stanziamenti operativi (suddivisi in base alle linee di bilancio di cui al punto 3.1)

Impegni

1)

126,587

130,144

132,753

135,414

138,129

140,897

143,976

947,900

Pagamenti

2)

30,975

94,322

117,123

122,203

124,928

127,061

129,462

201,826

947,900

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma 37  

Impegni = Pagamenti

3)

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

2,100

TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma

Impegni

=1+3

126,887

130,444

133,053

135,714

138,429

141,197

144,276

950,000

Pagamenti

=2+3

31,275

94,622

117,423

122,503

125,228

127,361

129,762

201,826

950,000





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

“Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Dopo il 2027

TOTALE

Risorse umane

16,864

16,864

16,864

16,864

16,864

16,864

16,864

118,048

Altre spese amministrative

0,686

0,686

0,686

0,686

0,686

0,686

0,686

4,802

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

17,550

17,550

17,550

17,550

17,550

17,550

17,550

122,850

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Dopo il 2027

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per tutte le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

144,437

147,994

150,603

153,264

155,979

158,747

161,826

1072,850

Pagamenti

48,825

112,172

134,973

140,053

142,778

144,911

147,312

201,826

1072,850

3.2.2.Sintesi dell’incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

X    La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

16,864

16,864

16,864

16,864

16,864

16,864

16,864

118,048

Altre spese amministrative

0,686

0,686

0,686

0,686

0,686

0,686

0,686

4,802

Totale parziale della RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

17,550

17,550

17,550

17,550

17,550

17,550

17,550

122,850

Esclusa la RUBRICA 7 38
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

2,100

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

2,100

TOTALE

17,850

17,850

17,850

17,850

17,850

17,850

17,850

124,950

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

X    La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione

108

108

108

108

108

108

108

Nelle delegazioni

Ricerca

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - (AC, AL, END, INT e JED  39

Rubrica 7

Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale 

- in sede

18

18

18

18

18

18

18

- nelle delegazioni

Finanziato dalla dotazione del programma 40

- in sede

- nelle delegazioni

Ricerca

Altro (specificare)

TOTALE

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Le cifre includono sia il personale che lavora alla gestione diretta e all’attuazione del programma sia il personale che lavora in settori sostenuti/finanziati dal programma.

Personale esterno

Le cifre includono sia il personale che lavora alla gestione diretta e all’attuazione del programma sia il personale che lavora in settori sostenuti/finanziati dal programma.

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

X    non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Specificare l’organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

X    La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

X     sulle risorse proprie

◻ su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ◻

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate

Incidenza della proposta/iniziativa 41

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Articolo …

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l’incidenza sulle entrate o altre informazioni).

L’impatto del programma può incidere indirettamente sulle entrate dell’Unione in quanto dogane migliorate e più efficienti dovrebbero, fra l’altro, portare a una maggiore riscossione dei dazi e dell’IVA all’importazione. Tale effetto non è tuttavia quantificabile.

(1)    COM(2018) 322 final.
(2)    COM(2018) 321 final.
(3)    Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(4)    Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).
(5)    COM(2018) 434.
(6)     https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/CEF+Digital+Home  
(7)    COM(2017) 134.
(8)     https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/ict-standardisation_en  
(9)     https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/fintech_en#action-plan  
(10)     https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en  
(11)     https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-launches-eu-blockchain-observatory-and-forum  
(12)    https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/
publications/studies/customs_2013_final_evaluation_report.pdf
(13)    Copertura limitata del settore informatico in quanto le risposte al questionario sull’informatica e gli studi di casi non erano ancora stati ultimati al momento della stesura della valutazione di impatto.
(14)    COM(2018) 321 final.
(15)    COM(2018) 322 final.
(16)    Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016, GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(17)    GU C del , pag. .
(18)    Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un programma d’azione doganale nell’Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 209).
(19)     https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en  
(20)    GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(21)    COM(2016) 605 final.
(22)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale.
(23)    COM(2010) 700 final.
(24)    Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).
(25)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(26)    Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016, GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(27)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(28)    Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(29)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(30)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”) (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(31)    Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(32)    A norma dell’articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(33)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(34)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(35)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(36)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(37)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(38)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(39)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JPD = giovane professionista in delegazione.
(40)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).
(41)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto delle spese di riscossione.

Bruxelles,8.6.2018

COM(2018) 442 final

ALLEGATI

della

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma “Dogana” per la cooperazione nel settore doganale

{SEC(2018) 295 final}
{SWD(2018) 321 final}
{SWD(2018) 322 final}


ALLEGATO 1

Elenco non esaustivo delle tipologie possibili di azioni
di cui all’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e d)

Le azioni di cui all’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e d), posso fra l’altro assumere le seguenti forme:

a)    per quanto riguarda riunioni e simili eventi ad hoc:

seminari e workshop, cui in genere partecipano tutti i paesi e durante i quali sono effettuate presentazioni e i partecipanti sono coinvolti in intensi dibattiti e attività su un determinato argomento;

visite di lavoro, organizzate per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze in ambito doganale;

b)    per quanto riguarda la collaborazione strutturata sulla base di progetti:

gruppi di progetto, generalmente composti da un numero circoscritto di paesi, operativi per un periodo di tempo limitato per perseguire un obiettivo prefissato con un esito definito con precisione, compreso il coordinamento e l’analisi comparativa (benchmarking);

creazione di task force, ovvero forme di cooperazione strutturate, a carattere permanente o non permanente, in cui si aggregano competenze per svolgere mansioni in ambiti specifici o condurre attività operative, eventualmente con il sostegno di servizi di cooperazione online, assistenza amministrativa, infrastrutture e attrezzature;

attività di monitoraggio, condotta da gruppi congiunti composti da funzionari della Commissione e da funzionari delle autorità ammissibili allo scopo di analizzare le pratiche doganali, individuare eventuali difficoltà nell’attuazione delle norme e, ove del caso, proporre suggerimenti per l’adeguamento delle norme e dei metodi di lavoro dell’Unione;

d)    per quanto riguarda le azioni per lo sviluppo delle capacità e delle competenze umane;

formazioni comuni o sviluppo di programmi di apprendimento online per sostenere il rafforzamento delle competenze e delle conoscenze professionali necessarie in materia di dogane;

assistenza tecnica volta a migliorare le procedure amministrative, rafforzare la capacità amministrativa e potenziare il funzionamento e l’operatività delle autorità doganali mediante l’avvio e la condivisione di buone pratiche.



ALLEGATO 2

Indicatori

Obiettivo specifico: sostenere l’elaborazione e l’attuazione uniforme della normativa e della politica doganale nonché la cooperazione doganale e lo sviluppo della capacità amministrativa, anche per quanto riguarda le competenze umane e lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei per le dogane.

1. Sviluppo di capacità (amministrative, umane e informatiche):

1.indice di applicazione e di attuazione del diritto e della politica dell’Unione (numero di azioni nell’ambito del programma organizzate in tale settore e raccomandazioni formulate in seguito a dette azioni)

2.indice di apprendimento (moduli di apprendimento utilizzati; numero di funzionari formati; punteggio relativo alla qualità assegnato dai partecipanti)

3.disponibilità dei sistemi elettronici europei (in percentuale di tempo)

4.disponibilità della rete comune di comunicazione (in percentuale di tempo)

5.uso dei principali sistemi elettronici europei per aumentare l’interconnettività e la transizione a un’unione doganale senza uso di carta (numero di messaggi scambiati e di consultazioni effettuate)

6.tasso di completamento del CDU (percentuale delle principali tappe raggiunte per l’attuazione dei sistemi del CDU).

2. Condivisione delle conoscenze e lavoro in rete:

1.indice del grado di collaborazione (lavoro in rete prodotto, numero di riunioni faccia a faccia, numero di gruppi di collaborazione online)

2.indice delle migliori prassi e degli orientamenti (numero di azioni nell’ambito del programma organizzate in tale settore; percentuale di partecipanti che si sono avvalsi di una prassi di lavoro/di un orientamento elaborati con il sostegno del programma).