Bruxelles, 30.5.2018

COM(2018) 367 final

2018/0191(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce "Erasmus": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2018) 265 final}
{SWD(2018) 276 final}
{SWD(2018) 277 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Di recente l'istruzione, la formazione e la gioventù hanno catalizzato l'attenzione dei leader dell'UE, che nella dichiarazione di Roma, del 25 marzo 2017, hanno auspicato "un'Unione in cui i cittadini abbiano nuove opportunità di sviluppo culturale e sociale e di crescita economica" e si sono impegnati ad adoperarsi per "un'Unione in cui i giovani ricevano l'istruzione e la formazione migliori e possano studiare e trovare un lavoro in tutto il continente".

Nella sua risoluzione del 14 settembre 2017 sul futuro del programma Erasmus+, il Parlamento europeo ha ribadito che il futuro programma dovrebbe in ultima analisi essere rivolto a tutti i giovani e che a queste più elevate ambizioni per il prossimo periodo di programmazione dovrebbe corrispondere una maggiore dotazione di bilancio in modo da sbloccare il pieno potenziale del programma.

Al vertice sociale di Göteborg, il 17 novembre 2017, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno proclamato solennemente e firmato il pilastro europeo dei diritti sociali, che sancisce, nel suo primo principio fondamentale, che ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro.

Nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2017, il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza della dimensione sociale, educativa e culturale delle politiche dell'Unione per unire i cittadini europei e costruire il nostro futuro comune e ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, conformemente alle rispettive competenze, a portare avanti i lavori al fine di intensificare la mobilità e gli scambi, anche attraverso un programma sensibilmente rafforzato, inclusivo e ampliato.

Nella sua comunicazione del 14 febbraio 2018, "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020" 1 , la Commissione ha sottolineato che il bilancio dell'Unione dovrà mantenere le promesse formulate dai leader dell'UE, anche attraverso la piena attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, e sostenere i giovani e la mobilità dei cittadini europei. La comunicazione ha altresì evidenziato il forte consenso esistente sulla necessità di intensificare la mobilità e gli scambi, anche attraverso un programma Erasmus+ sensibilmente rafforzato, inclusivo e ampliato, e ha sottolineato come il programma fornisca ai giovani le competenze necessarie sul mercato del lavoro, migliori la comprensione culturale e rafforzi il tessuto sociale dell'Unione.

Nella sua comunicazione "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027" 2 , adottata il 2 maggio 2018, la Commissione ha proposto "un rafforzamento della componente 'giovani' nel prossimo quadro finanziario, che sarà conseguito raddoppiando l'entità del programma Erasmus+ [...], uno dei successi più visibili dell'Unione". L'attenzione del nuovo programma "sarà incentrata sull'inclusione e su un numero più elevato di giovani provenienti da contesti svantaggiati. Ciò permetterà a più giovani di spostarsi in un altro paese per studiare o lavorare". La Commissione ha pertanto proposto "un programma Erasmus+ potenziato [che] avrà una dotazione di 30 miliardi di EUR per il periodo". Propone inoltre di destinare 700 milioni di EUR a "DiscoverEU", una nuova iniziativa che offrirà ai giovani l'opportunità di scoprire altri paesi dell'UE.

La finalità del prossimo programma ("programma") va di pari passo con l'obiettivo della Commissione di adoperarsi per realizzare uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, come stabilito nella sua comunicazione "Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura" del 14 novembre 2017 3 . Lo spazio europeo dell'istruzione rappresenta "un'Europa in cui imparare [...] non [sia limitato] da confini. Un continente in cui sia divenuto la norma trascorrere un periodo in un altro Stato membro, per studiare, formarsi o lavorare, e parlare altre due lingue oltre alla propria lingua madre. Un continente in cui le persone abbiano un forte senso della propria identità di europei, del patrimonio culturale dell'Europa e della sua diversità". Il programma costituirà un elemento chiave a sostegno della costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione.

L'obiettivo è potenziare l'ormai collaudato programma per tutte le categorie di discenti, sia nell'ambito dell'istruzione superiore, dell'istruzione generale, dell'istruzione e della formazione professionale e dell'istruzione degli adulti sia nell'ambito dell'apprendimento non formale e delle attività di partecipazione attiva e destinate ai giovani. Garantire l'accessibilità al programma a un numero più ampio di persone comporta maggiori investimenti finanziari, ma anche e soprattutto una combinazione di misure, norme e modalità di partecipazione che consentono di fare economie di scala e di introdurre la semplificazione per alleggerire l'onere amministrativo, eliminando così gli ostacoli alla mobilità e aumentando la pertinenza, l'attrattiva e l'inclusività del programma. L'obiettivo è triplicare il numero di partecipanti e al tempo stesso introdurre incentivi e misure qualitative che consentano di migliorare la capacità di raggiungere i discenti che beneficiano di minori opportunità.

Gli europei devono disporre delle competenze necessarie in una società sempre più mobile, multiculturale e digitale. Vi è un'evidente necessità di raccogliere tale sfida e investire in attività che forniscano ai singoli individui il giusto bagaglio di conoscenze, abilità e competenze, comprese le lingue, in una prospettiva di apprendimento permanente, in modo da renderli più resilienti e occupabili e nel contempo promuovere la coesione sociale. L'Europa ha anche bisogno di maggiori investimenti nelle competenze digitali e nei settori orientati al futuro, come i cambiamenti climatici, le energie pulite, l'intelligenza artificiale, la robotica, l'analisi dei dati, le arti e il design ecc. Si tratta di settori essenziali per la futura crescita sostenibile e la coesione dell'Europa. Il programma può recare un contributo significativo stimolando l'innovazione e colmando le lacune dell'Europa in termini di conoscenze, abilità e competenze. Azioni mirate consentiranno all'Unione di realizzare tutto il suo potenziale di innovazione, creatività e imprenditorialità nell'economia digitale. Il sostegno alla cultura e alla creatività nell'istruzione contribuirà ad accrescere la resilienza della società europea.

Per incrementare l'impatto qualitativo del programma attuale, il futuro programma dovrebbe ampliare e migliorare la capacità di raggiungere persone di età diverse e provenienti da contesti culturali, sociali ed economici diversi. Dovrebbe coinvolgere maggiormente coloro che beneficiano di minori opportunità, tra cui le persone con disabilità, i migranti e i cittadini dell'Unione che vivono in zone isolate. Per gli alunni delle scuole, le esperienze di mobilità ai fini dell'apprendimento sono state finora un'eccezione. Per quanto riguarda gli studenti dell'istruzione superiore, i tirocinanti, gli apprendisti e i giovani in generale, l'attuale programma non è in grado di soddisfare la sempre più elevata domanda di partecipazione ad attività di mobilità ai fini dell'apprendimento. Sono pertanto necessari ulteriori sforzi per rendere il programma più inclusivo e incrementarne ulteriormente l'efficienza, sulla base degli eccellenti risultati conseguiti negli ultimi trent'anni dai programmi dell'Unione in questo ambito. A tal fine si dovranno in particolare incrementare e facilitare le attività di mobilità per gli alunni delle scuole, i discenti dell'istruzione e della formazione professionale, gli apprendisti e i giovani. Per tutti i tipi di attività di mobilità, dovrebbe essere ottimizzato il livello del sostegno finanziario, anche prevedendo sovvenzioni di importo superiore per alcune categorie di studenti e discenti, ad esempio nell'ambito della mobilità per l'istruzione superiore. Le opportunità di mobilità per i giovani che partecipano ad attività di apprendimento non formale saranno ampliate in modo da raggiungere un pubblico di giovani più vasto. Saranno adottate misure intese a coinvolgere i giovani e incoraggiarli a imparare a partecipare alla società civile, sensibilizzando in merito ai valori comuni dell'Unione, avvicinando i giovani e i responsabili delle decisioni a livello locale, nazionale ed europeo e contribuendo al processo di integrazione europea.

Il programma dovrebbe inoltre rivolgersi a un gruppo di destinatari più ampio, anche oltre i confini dell'Unione, incrementando il ricorso alle tecnologie e agli strumenti di informazione e comunicazione, alla mobilità mista (una combinazione di mobilità fisica e virtuale) e alla cooperazione virtuale. Per rendere il programma maggiormente inclusivo, e in particolare per rispondere alle esigenze di determinati gruppi destinatari, come i discenti adulti, saranno promossi formati più flessibili di mobilità ai fini dell'apprendimento, ad esempio la mobilità a breve termine, di gruppo o virtuale. Le migliori pratiche in materia di inclusione nel settore della gioventù potrebbero essere estese ad altri settori. Potrebbe essere concepita un'azione specifica (partenariati su scala ridotta) intesa a rendere il programma accessibile alle organizzazioni con poca o nessuna esperienza o con una minore capacità operativa, in particolare alle organizzazioni di base e a quelle che lavorano con persone che beneficiano di minori opportunità.

Il programma risponderà alle tendenze, registrate in tutta Europa, della partecipazione limitata alla vita democratica e della scarsa conoscenza e consapevolezza di questioni europee che toccano le vite di tutti i cittadini dell'UE. Sono numerosi coloro che esitano, o incontrano difficoltà, a impegnarsi o a essere attivi nelle proprie comunità o nella vita politica e sociale dell'Unione. Peraltro, sebbene ad oggi il 70 % degli europei si senta cittadino dell'Unione, con una percentuale anche superiore tra le generazioni più giovani, vi è una generale mancanza di conoscenza e comprensione di cosa sia l'Unione europea, di come funzioni e di quale valore aggiunto crei per i suoi cittadini 4 . Il rafforzamento dell'identità europea e della partecipazione dei giovani ai processi democratici è estremamente importante per il futuro dell'Unione. Il programma può contribuire ad accrescere la consapevolezza e la conoscenza dell'Unione europea tra uno spettro di persone più ampio rispetto a quanto ha fatto finora. Le organizzazioni e gli istituti attivi nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport rivestono un ruolo chiave nello sviluppo dell'educazione civica e nel rafforzamento della conoscenza delle questioni dell'Unione in generale. Se si esamina la comprensione dell'Unione europea da parte dei giovani europei, appare chiaro che la loro conoscenza non va al di là delle nozioni fondamentali 5 . Quasi nove giovani dell'Unione su dieci ritengono necessario approfondire l'istruzione scolastica sui diritti e sulle responsabilità dei cittadini dell'UE 6 . Al contempo, l'insegnamento dell'Unione europea nei piani di studio nazionali è molto frammentato e manca quasi del tutto la dimensione della partecipazione attiva 7 . Emerge inoltre la necessità generale di aiutare le persone a diventare più attive nella società e più desiderose e capaci di partecipare pienamente alla società e alla vita democratica dell'Europa.

Sostenere e agevolare la cooperazione transazionale e internazionale tra le organizzazioni che operano nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport è essenziale per conseguire gli obiettivi e per far fronte alle sfide descritte sopra. La cooperazione tra organizzazioni e istituti è un catalizzatore per modalità innovative di sostegno ai discenti nel loro sviluppo personale, formativo e professionale. Produce concreti effetti positivi per i singoli individui, ad esempio dotandoli di maggiori competenze chiave, riducendo l'abbandono scolastico, riconoscendo le competenze acquisite con il volontariato e l'apprendimento non formale, aumentando il numero dei diplomati dell'istruzione superiore o attuando le riforme di Bologna. Facilita inoltre la circolazione di idee e la trasmissione di migliori pratiche e know-how, contribuendo così a un'istruzione di elevata qualità. L'intensità e la capacità delle attività di cooperazione generate dall'attuale programma Erasmus+ continuano tuttavia a essere insufficienti, specialmente tra le organizzazioni di minori dimensioni e di base. Il grado di cooperazione varia tra paesi e regioni e tra un settore e l'altro. Vi sono margini di miglioramento per quanto riguarda la partecipazione di scuole, istituti di istruzione degli adulti e associazioni giovanili. Questa situazione ostacola le riforme istituzionali e l'ammodernamento dei sistemi per l'istruzione, la formazione e la gioventù a livello nazionale ed europeo.

La dimensione internazionale del programma costituisce un elemento fondamentale e trasversale importante per la mobilità, la cooperazione e il dialogo politico. È evidente la necessità di intensificare la mobilità e la cooperazione internazionale con i paesi terzi, in particolare i paesi dell'allargamento, i paesi del vicinato e i paesi industrializzati ed emergenti, per sostenere le istituzioni e le organizzazioni in Europa nel far fronte alle sfide della globalizzazione. Al tempo stesso, è fondamentale garantire sinergie con gli strumenti esterni dell'Unione per perseguire gli obiettivi delle sue azioni esterne, al fine di contribuire allo sviluppo umano e istituzionale nei paesi terzi, anche in quelli in via di sviluppo, e per coinvolgere i loro giovani, quale elemento essenziale per costruire società più resistenti e rafforzare la fiducia tra le culture.

Dovranno essere affrontate questioni trasversali che riguardano tutti i programmi dell'Unione, semplificando l'accesso al programma per la gamma più ampia possibile di gruppi destinatari (ad esempio, con norme e procedure amministrative più semplici e strumenti online ottimizzati) e nel contempo assicurando una selezione dei progetti competitiva e trasparente e un corretto ciclo di gestione delle sovvenzioni con rischi finanziari minimi per l'Unione. È inoltre opportuno semplificare le modalità di attuazione della componente internazionale per incrementare l'accessibilità dell'azione.

La presente proposta prevede come data di applicazione il 1º gennaio 2021 ed è riferita a un'Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dall'Euratom in forza dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.

Coerenza con le disposizioni vigenti

Il programma costituisce uno degli strumenti di finanziamento del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 inteso a investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori. Si tratta di uno strumento chiave a livello di Unione per il finanziamento di attività su scala europea a sostegno della mobilità ai fini dell'apprendimento, della cooperazione e degli sviluppi politici innovativi nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.

Le politiche dell'Unione nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport sono orientate a creare uno spazio europeo dell'istruzione, promuovendo al tempo stesso il quadro strategico generale per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione e le relative agende settoriali in materia di scuola, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore e istruzione degli adulti, migliorando la cooperazione sulle politiche in materia di gioventù nel quadro della strategia dell'UE per la gioventù 2019-2027 e sviluppando la dimensione europea dello sport, in particolare quello di base. Il programma è uno strumento chiave per sostenere l'attuazione di tali politiche dell'Unione, e contribuisce così alla crescita sostenibile, all'occupazione e alla coesione sociale e al rafforzamento dell'identità europea, come delineato negli obiettivi del programma.

Più precisamente, il programma sosterrà: a) lo sviluppo scolastico e l'eccellenza nell'insegnamento; b) il processo di Copenaghen in materia di istruzione e formazione professionale; c) la nuova agenda dell'UE per l'istruzione superiore e il processo di Bologna; d) la nuova agenda dell'UE per l'istruzione degli adulti; e) la nuova strategia dell'UE per la gioventù e f) il piano di lavoro dell'UE per lo sport. Tali politiche continueranno ad avvalersi del sostegno dell'approccio integrato di apprendimento permanente del programma.

Il programma contribuirà altresì all'attuazione della nuova agenda per le competenze per l'Europa con un impegno comune nei confronti dell'importanza strategica delle competenze per sostenere l'occupazione, la crescita e la competitività. Assisterà inoltre gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi della dichiarazione di Parigi, del 17 marzo 2015, sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione.

Il programma contribuirà anche agli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo 4, inteso alla promozione di un'istruzione di qualità, equa e inclusiva, e di opportunità di apprendimento permanente per tutti.

Coerenza con altri programmi e normative dell'Unione

Il programma sarà coerente con gli altri strumenti dell'Unione e ad essi complementare, in particolare gli strumenti di cooperazione esterna 8 , i Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) 9 , il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione, del giugno 2016, e il consenso europeo in materia di sviluppo, adottato dal Consiglio il 19 maggio 2017, sottolineano l'importanza dell'istruzione e dello sviluppo umano come strumenti per rispondere alle preoccupazioni correlate alle tendenze demografiche all'esterno dell'Unione. Le azioni in materia di istruzione, formazione e politiche per la gioventù sono fondamentali anche per affrontare le sfide della migrazione e prevenire il rischio di radicalizzazione ed estremismo. In quest'ottica, il programma cercherà di generare sinergie con il Fondo asilo e migrazione e il Fondo sicurezza interna 10 . Esistono inoltre importanti potenziali complementarità tra gli obiettivi e gli interventi del programma e il futuro programma Diritti e valori, finalizzato a promuovere e accrescere la consapevolezza dei cittadini riguardo alla nostra storia comune e a rafforzare la partecipazione democratica dei cittadini a livello di Unione.

La proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ha fissato un traguardo più ambizioso per l'integrazione del clima in tutti i programmi dell'UE, stabilendo l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Il contributo del presente programma al raggiungimento di tale obiettivo generale sarà monitorato attraverso un sistema UE di indicatori sul clima che preveda un adeguato livello di disaggregazione, con l'uso di metodologie più precise, se disponibili. La Commissione continuerà a presentare su base annuale le informazioni in termini di stanziamenti di impegno nel contesto del progetto di bilancio annuale. Per sfruttare appieno il potenziale del programma ai fini del raggiungimento degli obiettivi in materia di clima, la Commissione si adopererà per individuare azioni pertinenti durante l'intero processo di preparazione, attuazione, riesame e valutazione del programma.

Il programma sarà coerente con il futuro programma Europa Creativa, di cui costituirà un importante complemento 11 . La cooperazione tra istituti e organizzazioni attivi nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù, sostenuta da Erasmus, contribuirà a dotare le persone delle conoscenze, delle competenze e delle abilità necessarie per far fronte alle sfide sociali ed economiche e realizzare il loro potenziale per l'innovazione, la creatività e l'imprenditorialità, in particolare nell'ambito dell'economia digitale. Le attività associate al rafforzamento di tutti gli aspetti della creatività nell'istruzione e al potenziamento delle competenze chiave individuali rappresenteranno un importante collegamento tra i due programmi, in linea con la nuova agenda per la cultura 12 .

Nel campo della gioventù, il programma sarà inoltre coerente con il corpo europeo di solidarietà e lo integrerà offrendo diversi tipi di attività. Il corpo europeo di solidarietà intende rafforzare la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, mentre il programma Erasmus proposto offrirà altri tipi di attività: mobilità transnazionale ai fini dell'apprendimento, attività di partecipazione dei giovani, misure per rafforzare la cooperazione tra organizzazioni e attività finalizzate a sostenere lo sviluppo delle politiche. I due programmi dispongono di meccanismi comuni di gestione ed erogazione.

Nel campo della ricerca e dell'innovazione, il programma assicurerà sinergie con Orizzonte Europa che, ove opportuno, integrerà il sostegno del programma all'iniziativa Università europee, in particolare per quanto riguarda la dimensione della ricerca, come parte dell'elaborazione di nuove strategie comuni e integrate sostenibili e a lungo termine in materia di istruzione, ricerca e innovazione.

Nel campo delle competenze digitali, il programma Europa digitale integrerà l'ampio approccio alle competenze di Erasmus+ sostenendo lo sviluppo e l'acquisizione delle competenze digitali avanzate necessarie per la diffusione di tecnologie all'avanguardia quali l'intelligenza artificiale o il calcolo ad alte prestazioni, in collaborazione con le pertinenti industrie.

In linea con l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il programma terrà conto della specifica situazione delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e cercherà di aumentare la loro partecipazione a tutte le azioni del programma, comprese quelle che coinvolgono i paesi terzi.

Il futuro programma mirerà a fungere da "veicolo" per sostenere utili formati di mobilità ai fini dell'apprendimento in altri ambiti della politica dell'Unione. Sarà introdotta una nuova azione, nell'ambito dell'azione chiave 3, intesa a sostenere la mobilità di organizzazioni o individui specificamente contemplati da altri settori di intervento (ad esempio governance pubblica, agricoltura e sviluppo rurale, imprese, applicazione della legge ecc.).

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

BASE GIURIDICA

L'azione dell'Unione in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport è sancita agli articoli 165 e 166 del TFUE, i quali conferiscono all'Unione una competenza di sostegno finalizzata a contribuire allo sviluppo di un'istruzione di qualità, all'attuazione della politica in materia di formazione professionale e della politica in materia di gioventù e alla promozione dei profili europei dello sport.

Sussidiarietà

Sebbene gli Stati membri continuino a essere responsabili del contenuto e dell'organizzazione delle rispettive politiche nei settori in questione, il programma mira a promuovere i progetti di cooperazione e mobilità transnazionale e internazionale, come pure a sostenere gli sviluppi politici con una dimensione europea. Sarà semplificato l'accesso al programma per i piccoli operatori. In generale, esso sosterrà attività transnazionali e, in casi eccezionali, nazionali con una forte dimensione europea, quali attività relative a priorità politiche o temi europei specifici. Ciò consentirà agli operatori dotati di minor capacità organizzativa e ai partecipanti con poca o nessuna esperienza di cooperazione transazionale, ad esempio le organizzazioni di base o i nuovi operatori, di avere una prima esperienza di accesso ai fondi dell'Unione e di acquisire conoscenze in vista di future attività di cooperazione transnazionale.

Gli obiettivi della presente iniziativa non possono essere conseguiti in misura adeguata e sufficiente dagli Stati membri a motivo del carattere transnazionale, dell'ampiezza del volume e della portata geografica delle attività di cooperazione e di mobilità ai fini dell'apprendimento finanziate, dei loro effetti sull'accesso alla mobilità ai fini dell'apprendimento e più in generale sull'integrazione dell'Unione, nonché della loro dimensione internazionale rafforzata. Come dimostrato dalla valutazione di medio termine di Erasmus+, le singole iniziative di istituti di istruzione o Stati membri, sebbene considerate efficienti e benefiche a livello nazionale, hanno dimensioni e volume insufficienti e non riescono ad avere un effetto a livello europeo. In termini di portata, la copertura cumulativa di tali iniziative a livello intersettoriale e di singolo paese resta limitata rispetto all'attuale programma Erasmus+.

Proporzionalità

La presente proposta riguarderà tutti i settori dell'istruzione e della formazione (scuole, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore e istruzione degli adulti), la gioventù e lo sport, in modo mirato e razionale. Rafforzerà le azioni ormai collaudate i cui effetti sono stati dimostrati dalla valutazione di medio termine di Erasmus+. Per massimizzarne l'impatto, il volume delle attività di cooperazione e mobilità ai fini dell'apprendimento sarà incrementato nei settori che mostrano la performance migliore, per rispondere all'ingente domanda non soddisfatta e affrontare le sfide descritte nella sezione 1. Le azioni esistenti saranno razionalizzate e riorientate (istruzione degli adulti, sport e Jean Monnet), tenendo conto dei risultati della valutazione di medio termine del programma Erasmus+ 2014-2020 13 e delle consultazioni dei portatori di interessi. Sarà promosso l'uso di formati nuovi e flessibili (come la cooperazione virtuale e la mobilità a breve termine e di gruppo) per ampliare la portata del programma. Sarà introdotta una serie limitata di nuove azioni per far fronte alle nuove sfide e priorità politiche (Università europee e Jean Monnet in altri settori dell'istruzione e della formazione). Tali misure sono considerate le più adatte a rendere il programma più inclusivo ed efficace.

I miglioramenti proposti saranno integrati nell'assetto attuale del programma e si baseranno sui meccanismi di erogazione già esistenti, in modo da garantire la massima continuità e stabilità rispetto al programma precedente. Pertanto la presente iniziativa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti.

Scelta dell'atto giuridico

L'atto giuridico proposto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni retrospettive/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La suddetta valutazione di medio termine del programma Erasmus+ 2014-2020, che ha analizzato i progressi compiuti nell'attuazione del programma nel periodo 2014-2016 e l'impatto a lungo termine dei programmi precedenti, ha evidenziato che l'attuale programma Erasmus+ assicura una combinazione unica di risultati nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport ed è molto apprezzato sia dai portatori di interessi che dal grande pubblico. Ha inoltre posto l'accento sul forte valore aggiunto europeo di Erasmus+ e dei programmi precedenti. Dalla valutazione è anche emerso che tutti i programmi precedenti valutati si sono rivelati estremamente efficaci, ma Erasmus+ è più coerente, pertinente e parzialmente più efficiente dei suoi predecessori. La valutazione ha inoltre messo in luce gli effetti positivi del carattere integrato del programma, che abbraccia l'apprendimento in tutti i suoi contesti e in tutte le fasi della vita (logica di apprendimento permanente). Anche le modalità di attuazione sono state nel complesso ritenute chiare e adatte allo scopo.

La valutazione ha indicato alcuni punti da migliorare, in particolare:

in termini di pertinenza, la valutazione ha messo in risalto la necessità di coinvolgere maggiormente le persone che beneficiano di minori opportunità e di agevolare la partecipazione delle organizzazioni più piccole per rendere il programma più inclusivo, nonché di rafforzare le misure intese a promuovere la comprensione dell'integrazione europea e un senso di appartenenza all'Europa, in particolare tra le generazioni più giovani;

in termini di efficacia, il volume delle attività nei settori che mostrano la performance migliore, ma che hanno finora ricevuto finanziamenti relativamente inferiori, dovrebbe essere rafforzato, ad esempio nei settori della scuola, dell'istruzione e della formazione professionale e della gioventù, contribuendo in tal modo anche a potenziare la dimensione inclusiva del programma;

in termini di efficienza, le procedure per la candidatura e la rendicontazione potrebbero essere ulteriormente semplificate per ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari, e le procedure online potrebbero essere ulteriormente ottimizzate.

La presente proposta tiene ampiamente conto delle conclusioni e delle raccomandazioni per il miglioramento formulate dal valutatore esterno nella prospettiva di un programma successivo.

Le principali conclusioni della valutazione di medio termine sono trattate in modo più approfondito nella valutazione d'impatto (cfr. sezione 1.3.1) e un resoconto dettagliato delle conclusioni e delle raccomandazioni della valutazione è reperibile nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione di valutazione di medio termine 14 .

Consultazioni dei portatori di interessi

Le consultazioni pubbliche su vasta scala e dei portatori di interessi si sono svolte da novembre 2016 e per buona parte del 2017 nell'ambito della valutazione di medio termine di Erasmus+ in tutti i paesi del programma 15 . È stata adottata una combinazione di attività di consultazione: interviste semistrutturate, indagini online tra i beneficiari del programma, case study e una consultazione pubblica aperta, avviata il 28 febbraio 2017, della durata di tre mesi intesa a raccogliere i pareri del pubblico in generale e di tutti i gruppi interessati. Sono stati raccolti i dati e le opinioni degli organismi di attuazione del programma, come pure dei non beneficiari e degli organismi responsabili dell'attuazione di altri programmi comparabili. Si sono svolte anche consultazioni ad hoc dei portatori di interessi sulle attività Jean Monnet e sullo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti. Nel complesso, da tutte le parti interessate sono pervenute oltre un milione di risposte.

I paesi del programma hanno presentato relazioni nazionali sull'attuazione e sull'impatto nei rispettivi territori delle azioni di Erasmus+ che hanno dovuto gestire.

I dati raccolti in fase di consultazione hanno dimostrato il sostegno unanime degli Stati membri, degli istituti di apprendimento e dei partecipanti a un ulteriore potenziamento del programma e al mantenimento, nel contempo, della stabilità e della continuità in termini di assetto fondamentale e meccanismi di erogazione. I principali margini di miglioramento per il futuro individuati in fase di consultazione riguardavano la necessità di semplificare ulteriormente le norme del programma e di ridurre l'onere amministrativo, in particolare per quanto riguarda le azioni decentrate internazionali in materia di istruzione superiore, nonché di rendere il programma più inclusivo. È stato altresì suggerito di rivedere la ripartizione tra i settori del programma in termini di finanziamenti stanziati e il conseguente volume di attività dei settori.

I portatori di interessi hanno altresì sottolineato che il futuro programma dovrebbe rimanere integrato e sostenuto dal concetto di apprendimento permanente e hanno auspicato un'ulteriore semplificazione di procedure e processi - anche tramite l'ottimizzazione degli strumenti online e una maggiore flessibilità del bilancio. Ciò riguarda in particolare le azioni internazionali del programma nel settore dell'istruzione superiore, che sono gestite separatamente dalle agenzie nazionali per ciascuna regione globale in modo troppo rigido. Hanno altresì auspicato il rafforzamento delle sinergie con i Fondi strutturali e d'investimento europei.

Una consultazione pubblica aperta 16 distinta si è svolta dal 9 gennaio 2018 al 9 marzo 2018 nel quadro della preparazione della prossima generazione di programmi finanziari per il periodo successivo al 2020, tra l'altro per ottenere contributi per la concezione del futuro programma.

La consultazione ha confermato che l'attuale programma Erasmus+ è percepito come uno dei programmi più riusciti e pertinenti dell'Unione. I portatori di interessi hanno ribadito con forza il valore aggiunto europeo di Erasmus+ rispetto a programmi nazionali analoghi. L'assetto integrato e le modalità di gestione del programma sono stati ritenuti appropriati e adatti allo scopo.

In termini di principali sfide per il futuro programma, la consultazione ha confermato le conclusioni di precedenti attività di consultazione (necessità di coinvolgere efficacemente i gruppi destinatari più svantaggiati e agevolare la partecipazione di organizzazioni di base e nuovi operatori; insufficiente livello di finanziamenti percepito come un ostacolo alla piena realizzazione del potenziale del programma; necessità di un'ulteriore semplificazione delle procedure per la candidatura e la rendicontazione). I portatori di interessi hanno inoltre evidenziato il limitato valore aggiunto dello strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti.

Per quanto riguarda gli obiettivi del futuro programma, i portatori di interessi hanno sottolineato la necessità di riorientare le priorità nella prospettiva di una maggiore inclusione ed equità sociale, dell'ammodernamento dell'istruzione e della formazione, nonché di una maggiore enfasi sull'identità europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione alla vita democratica. I principali messaggi dei portatori di interessi menzionavano maggiori opzioni di mobilità a breve termine, opportunità di mobilità per gli alunni delle scuole e una maggiore mobilità degli adulti, il reciproco riconoscimento dei diplomi, più strumenti virtuali, più progetti su scala ridotta, l'aumento del bilancio per il programma, legami più forti con i paesi vicini e l'ampliamento della portata geografica della cooperazione con il resto del mondo, una maggiore flessibilità e maggiori opportunità di cooperazione intersettoriale. I portatori di interessi hanno altresì auspicato maggiori sinergie con il Fondo sociale europeo e un miglioramento della diffusione e dell'impiego efficace dei risultati dei progetti.

Le consultazioni dei portatori di interessi sono illustrate in dettaglio nella suddetta valutazione di medio termine e nella valutazione d'impatto (cfr. il suo allegato II).

Esperti esterni

Nell'ambito della suddetta valutazione di medio termine del programma, la Commissione si è avvalsa delle competenze di un contraente esterno e di altri studi verificati.

Nella propria relazione 17 il contraente ha sintetizzato le conclusioni della sua valutazione del programma Erasmus+ nel periodo 2014–2016 e dei precedenti programmi nel periodo 2007–2013. L'analisi ha riguardato tutti i settori del programma: istruzione, formazione, gioventù e sport, oltre a Jean Monnet e allo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti. Sono stati altresì analizzati tutti i tipi di azioni finanziate. La valutazione si è inoltre concentrata su un'azione attualmente in fase pilota nell'ambito del programma, eTwinning Plus.

La valutazione era strutturata intorno a cinque criteri (pertinenza, coerenza, efficacia, efficienza e valore aggiunto dell'Unione).

La relazione era inoltre accompagnata da diverse relazioni a sé stanti: una valutazione dello strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti e di Jean Monnet, una relazione riepilogativa dei risultati della consultazione pubblica aperta trimestrale avviata nel febbraio 2017 e una sintesi delle relazioni delle autorità nazionali.

Nella propria relazione, il contraente ha individuato una serie di punti da migliorare e formulato le relative raccomandazioni. Come già osservato sopra, la Commissione si è basata su tali conclusioni e raccomandazioni per la sua relazione di valutazione di medio termine del programma Erasmus+.

Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto si è concentrata su due opzioni:

(1)prosecuzione del programma nella sua forma attuale con correzione del bilancio in corso di esecuzione per tener conto dell'uscita dall'Unione del Regno Unito (UE-27), che rappresenta la massa critica minima di investimenti nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport a livello di Unione per continuare ad avere un esito positivo. Potrebbero essere introdotti alcuni incrementi di efficienza con la razionalizzazione e il riorientamento di alcune azioni esistenti;

(2)un programma rafforzato, più inclusivo e ampliato, con una serie di miglioramenti che permetterebbero di affrontare meglio le sfide individuate nell'ambito della valutazione di medio termine e delle successive consultazioni, prendendo anche in considerazione i recenti sviluppi politici.

L'opzione preferita individuata nella valutazione d'impatto è quella di un programma rafforzato, in linea con la suddetta comunicazione, del 2 maggio 2018, sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

La valutazione d'impatto ha elaborato una serie di sotto-opzioni, concentrandosi sui miglioramenti e sulle novità rispetto all'attuale programma e mantenendone nel contempo l'assetto integrato e i meccanismi di erogazione. Ha presentato un ordine di priorità indicativo di una serie di miglioramenti e novità che potrebbero essere attuati in caso di modesto aumento del bilancio per il programma nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale, mentre altri potrebbero essere attuati solo in caso di aumento maggiore del bilancio complessivo.

La portata e il volume delle azioni finanziate potrebbero:

rimanere stabili con una dotazione analoga, con miglioramenti in termini di efficienza e semplificazione, razionalizzando e riorientando alcune azioni in modo da consentire al programma di garantire la medesima efficacia registrata nel periodo di programmazione 2014-2020; o

essere incrementati in caso di aumento della dotazione del programma; le nuove attività individuate (anche quelle ad alta intensità di costi) potrebbero essere attuate pienamente, ampliando la portata e aumentando il valore aggiunto europeo del programma.

Questa seconda proposta è stata considerata la migliore scelta strategica per i seguenti motivi:

in termini di obiettivi del programma, l'opzione strategica preferita risponde meglio alla necessità di disporre di uno strumento che contribuisca a realizzare in modo efficiente gli obiettivi post-2020 dell'Unione, in particolare in merito alla necessità di intensificare la mobilità e gli scambi per tutte le categorie di discenti e all'esigenza di intensificare gli sforzi per coinvolgere i discenti che beneficiano di minori opportunità e moltiplicare le opportunità di cooperazione, anche per le organizzazioni di minori dimensioni, unendo così i cittadini europei e rafforzando l'identità europea e l'impegno a favore dei valori comuni europei in un'epoca di crescente populismo;

in termini di priorità, l'opzione strategica preferita è stata concepita in modo tale da allineare meglio le azioni alle priorità stabilite a livello di Unione e tiene conto dei contributi ricevuti dai portatori di interessi e dal pubblico nel quadro della valutazione di medio termine e della campagna trentennale Erasmus. Essa comporta la razionalizzazione e il riorientamento di alcune azioni esistenti. A titolo di esempio, alcune azioni saranno specificamente incentrate su attività che favoriscono lo sviluppo di competenze in settori orientati al futuro; altre saranno volte a favorire l'innovazione nell'istruzione, nella formazione, nella gioventù e nello sport; le attività Jean Monnet saranno parzialmente riorientate per rivolgersi, ad esempio, agli alunni delle scuole, mentre le azioni nel settore dell'apprendimento degli adulti saranno destinate a un gruppo più specificamente definito (le persone scarsamente qualificate). La proposta rafforza al tempo stesso la dimensione inclusiva del programma, adattando alcune azioni esistenti e introducendo nuove misure (quali la mobilità a breve termine e di gruppo e la cooperazione virtuale). L'opzione strategica preferita prevede inoltre un certo livello di flessibilità per tener conto delle priorità e delle esigenze che emergeranno durante il periodo di programmazione;

in termini di meccanismo di erogazione, l'opzione strategica preferita, che mira al mantenimento della combinazione unica di modalità di gestione dell'attuale programma Erasmus+, sulla base della positiva esperienza di attuazione del programma emersa dalla valutazione di medio termine, permetterà di concentrarsi sull'erogazione e sulla performance, riducendo nel contempo al minimo l'onere amministrativo. Le agenzie nazionali istituite in ciascuno dei paesi che partecipano all'attuale programma Erasmus+ (gestione indiretta) continueranno a essere responsabili della gestione della parte principale dei fondi, ossia della maggior parte di quelli stanziati per le azioni di mobilità e cooperazione. Le agenzie nazionali sono nelle condizioni di gestire un grande volume di azioni di importi relativamente contenuti che richiedono la vicinanza ai beneficiari, di adattarsi all'eterogeneità dei sistemi nazionali per l'istruzione, la formazione e la gioventù e di allinearsi alle priorità nazionali. La gestione diretta sarà mantenuta per una serie di azioni specifiche che 1) non raggiungono una massa critica di bilancio tale da essere decentrate, 2) prevedono un intervento su scala europea o mondiale, 3) sono ancora allo stato embrionale a livello concettuale e necessitano di una fase "pilota" prima di essere decentrate o 4) richiedono una concorrenza basata sull'eccellenza. L'opzione strategica preferita garantirà inoltre un certo livello di flessibilità per tener conto delle priorità e delle esigenze che emergeranno durante il periodo di programmazione pluriennale.

La presente proposta è pienamente coerente con l'opzione strategica preferita.

Il 13 aprile 2018 il comitato per il controllo normativo ha espresso un parere positivo con riserve 18 , ponendo come condizione che il progetto di relazione sulla valutazione d'impatto fosse adattato in modo da integrare le raccomandazioni del comitato in merito ad alcuni aspetti fondamentali. Di conseguenza, la relazione è stata rivista al fine di:    

(1)definire più chiaramente la motivazione, gli incrementi di efficienza e il valore aggiunto del mantenimento e dell'ampliamento di alcune delle azioni proposte, in particolare per quanto riguarda le azioni Jean Monnet e le azioni in materia di sport e apprendimento degli adulti;    

(2)illustrare in modo più dettagliato l'analisi dell'efficacia e della pertinenza delle nuove iniziative e chiarire le azioni proposte in materia di mobilità degli alunni delle scuole; migliorare l'assegnazione di priorità alle azioni proposte nuove o ampliate ed evidenziare più chiaramente i potenziali rischi e le modalità per mitigarli;    

(3)chiarire il concetto di inclusione e le sue implicazioni per il programma Erasmus, e illustrare in modo più dettagliato le potenziali sinergie con altri futuri programmi e strumenti dell'Unione.

Il parere e i cambiamenti apportati alla relazione sulla valutazione d'impatto sono ulteriormente specificati nel suo primo allegato.

Semplificazione

In linea con uno degli obiettivi trasversali del quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2020, la presente proposta intende ridurre l'onere per i beneficiari e gli organismi di attuazione. Le norme e le procedure, ad esempio in materia di selezione, rendicontazione, monitoraggio e controllo, sono nei limiti del possibile allineate alle norme e alle procedure comuni a tutti gli strumenti di finanziamento, e le regole orizzontali comuni del regolamento finanziario 19 sono applicate nella massima misura possibile. La semplificazione e la razionalizzazione degli indicatori e dei criteri comuni per la selezione contribuiranno anch'esse a ridurre l'onere direttamente a carico dei beneficiari e delle agenzie nazionali. L'onere amministrativo per i beneficiari sarà inoltre ridotto sfruttando appieno gli strumenti online migliorati.

I miglioramenti e le novità saranno integrati nell'assetto del programma esistente e utilizzeranno i meccanismi di erogazione esistenti. Per garantire, nella massima misura possibile, la continuità con il periodo di programmazione 2014-2020, sarà istituita una procedura semplificata e proporzionata per la nuova designazione delle agenzie nazionali che sono state responsabili dell'attuazione del programma a livello nazionale e degli organismi di audit indipendenti che sono stati responsabili degli audit nel periodo di riferimento dell'attuale programma. I benefici di tale procedura semplificata per la designazione delle strutture di attuazione libereranno risorse a livello nazionale nel corso della preparazione della prossima generazione del programma.

La presente proposta intende altresì semplificare e razionalizzare ulteriormente l'assetto del programma. In linea con le raccomandazioni della valutazione di medio termine, razionalizzerà la struttura di alcune azioni per renderle più mirate ed evitare sovrapposizioni, ad esempio differenziando i partenariati incentrati sull'innovazione e i partenariati il cui scopo è l'apprendimento reciproco, la cooperazione e gli scambi delle migliori pratiche. Riunirà inoltre nell'ambito della medesima azione chiave la maggior parte delle azioni di mobilità, spostando la mobilità degli alunni dall'azione chiave 2 (cooperazione tra organizzazioni) all'azione chiave 1 (mobilità ai fini dell'apprendimento per gli individui). Le azioni del programma saranno ora organizzate secondo la logica delle "azioni chiave", anche nel settore dello sport, facilitando così le dinamiche intersettoriali.

L'accesso al prossimo programma sarà agevolato per le organizzazioni di minori dimensioni, come le organizzazioni di base, i nuovi operatori e le persone difficili da raggiungere. I potenziali candidati possono lasciarsi scoraggiare dalle procedure per la candidatura e dall'onere amministrativo derivante dalla gestione di progetti dell'Unione. Sebbene i richiedenti apprezzino il ricorso a sovvenzioni e opzioni semplificate in materia di costi (somme forfettarie, costi unitari e tassi fissi), la burocrazia rappresenta un grande problema per alcuni di loro, specialmente per le organizzazioni di minori dimensioni, ad esempio nei settori dell'istruzione scolastica, dell'istruzione degli adulti e della gioventù. Con la presente proposta verrà realizzata un'azione (partenariati su scala ridotta) che è specificamente concepita per i piccoli operatori, con un livello inferiore di criteri e requisiti amministrativi rispetto ad altri progetti di cooperazione tradizionali, nella prospettiva di ridurre le barriere all'accesso al programma per le organizzazioni dotate di minor capacità organizzativa e i nuovi operatori. Tale azione sosterrà inoltre formati flessibili (generalmente attività transnazionali e, in casi eccezionali, nazionali con una forte dimensione europea) che permettano alle organizzazioni di coinvolgere le persone che beneficiano di minori opportunità.

L'integrazione nel programma di altri piani di mobilità specifici dell'Unione con una forte dimensione di apprendimento appartenenti ad altri settori di intervento contribuirà a rafforzare la coerenza nell'attuazione, la semplificazione e gli incrementi di efficienza. Faciliterà inoltre l'accesso di beneficiari e portatori di interessi alla mobilità ai fini dell'apprendimento, iniziando a concretizzare l'idea di mettere a disposizione uno sportello unico per i piani di mobilità dell'Unione tramite il programma Erasmus.

Come dimostrato dalla valutazione di medio termine, è inoltre necessario semplificare notevolmente le modalità di attuazione delle azioni internazionali del programma. Attualmente alcune parti di tali azioni sono finanziate da quattro diversi strumenti di cooperazione esterna dell'Unione 20 e dal Fondo europeo di sviluppo. Tali azioni saranno semplificate riducendo il numero degli strumenti di cooperazione esterna e razionalizzando le procedure per programmare l'attuazione delle azioni Erasmus nell'ambito di detti strumenti.

Diritti fondamentali

La presente proposta è pienamente coerente con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente proposta tiene pienamente conto degli articoli 14 (Diritto all'istruzione), 15 (Libertà professionale e diritto di lavorare), 21 (Non discriminazione), 23 (Parità tra donne e uomini), 24 (Diritti del minore), 26 (Inserimento delle persone con disabilità), 31 (Condizioni di lavoro giuste ed eque) e 32 (Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro) della Carta.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

In linea con la proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nello stesso periodo sarà fissata a 30 000 000 000 di EUR.

Ulteriori informazioni riguardanti l'incidenza sul bilancio e le risorse umane e amministrative necessarie figurano nella scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La performance del programma sarà monitorata su base continua ai fini della gestione, dell'informazione e della rendicontabilità, della comunicazione, della visibilità e dell'impiego dei risultati. I principali indicatori di performance sono definiti in un allegato del regolamento proposto, sebbene la Commissione intenda predisporre ulteriori attività di monitoraggio continuo, come illustrato più in dettaglio nella sezione 5.1 della valutazione d'impatto. Tali attività di monitoraggio saranno finalizzate all'analisi dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi in termini di realizzazioni e risultati del programma, oltre che alla misurazione degli indicatori di performance nel breve, medio e lungo periodo sulla base di obiettivi e parametri predefiniti.

Gli indicatori più complessi e ambiziosi di impatto a lungo termine saranno inoltre misurati in poche occasioni nel corso del ciclo di programmazione, nell'ambito degli esercizi formali di valutazione di medio termine ed ex post del futuro programma oppure tramite appositi studi e indagini indipendenti condotti da esperti esterni. Alcune indagini potrebbero essere utilizzate per misurare l'impatto causale di determinate azioni del programma.

Le modalità di monitoraggio e valutazione, che tengono conto dei risultati della relazione di valutazione di medio termine del programma Erasmus+ 2014-2020, eviteranno inoltre ai beneficiari del programma e agli organismi di attuazione oneri inutili in termini di numero e frequenza delle indagini, campioni di intervistati, quantità e livello di complessità dei dati raccolti ecc.

Gli Stati membri contribuiranno al processo di monitoraggio e valutazione con le rispettive relazioni nazionali sull'attuazione del programma nel proprio territorio.

Le valutazioni saranno effettuate conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 21 , nel quale le tre istituzioni hanno stabilito che le valutazioni della legislazione e delle politiche vigenti dovrebbero servire da base per la valutazione d'impatto delle opzioni per l'azione ulteriore. Le valutazioni esamineranno gli effetti del programma sul terreno utilizzando gli indicatori/obiettivi del programma e analizzando nel dettaglio la misura in cui esso possa ritenersi pertinente, efficace ed efficiente, garantisca un sufficiente valore aggiunto dell'UE e sia coerente con le altre politiche dell'UE. Esse comprenderanno gli insegnamenti appresi utili a individuare carenze/problemi o eventuali possibilità per migliorare ulteriormente le azioni o i loro risultati e contribuire a massimizzarne l'impiego/l'impatto.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il capo I – Disposizioni generali del regolamento proposto stabilisce il suo oggetto, le definizioni di alcuni termini ai fini del presente regolamento, nonché gli obiettivi generali e specifici del programma. L'obiettivo del programma è sostenere lo sviluppo formativo, professionale e personale delle persone nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, in Europa e nel resto del mondo, contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, all'occupazione e alla coesione sociale come pure al rafforzamento dell'identità europea. Si tratta di uno strumento fondamentale per sostenere l'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport.

Sono definiti obiettivi specifici per ciascuno dei tre settori di intervento del programma (istruzione e formazione, gioventù e sport).

Ciascun settore di intervento è strutturato intorno a tre azioni chiave: "mobilità ai fini dell'apprendimento" (azione chiave 1), "cooperazione tra organizzazioni e istituti" (azione chiave 2) e "sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione" (azione chiave 3).

I capi II – IV individuano le azioni che saranno sostenute dal programma in ciascun settore di intervento e nell'ambito di ciascuna azione chiave, rispettivamente nei settori dell'istruzione e della formazione (capo II), della gioventù (capo III) e dello sport (capo IV).

Il capo V – Disposizioni finanziarie stabilisce la dotazione finanziaria del programma nel periodo 2021-2027 e le forme di finanziamento dell'Unione previste. L'importo di riferimento privilegiato è pari a 30 000 000 000 di EUR. È altresì prevista l'assegnazione di un contributo finanziario aggiuntivo nell'ambito degli strumenti esterni. Sono inoltre definiti importi o soglie minimi per determinate azioni per consentire al legislatore di guidare l'attuazione delle diverse dimensioni del programma.

Il capo VI – Partecipazione al programma specifica quali paesi terzi possono essere associati al programma e a quali condizioni possono parteciparvi pienamente, congiuntamente agli Stati membri. Tali paesi terzi devono rispettare tutte le condizioni imposte agli Stati membri dal presente regolamento, come l'obbligo di istituire un'agenzia nazionale. Le organizzazioni e le persone fisiche di altri paesi terzi possono comunque partecipare ad alcune delle azioni sostenute dal programma. In questo capo figurano inoltre alcune norme specifiche applicabili alla gestione diretta e indiretta sulla base del regolamento finanziario, concernenti in particolare i soggetti che possono richiedere un finanziamento e la partecipazione degli esperti al comitato di valutazione di cui all'articolo [150, paragrafo 3,] del regolamento finanziario.

Il capo VII – Programmazione, monitoraggio e valutazione stabilisce le disposizioni necessarie per conferire alla Commissione le competenze per adottare i programmi di lavoro e il potere di adottare atti delegati per rivedere e/o integrare gli indicatori di performance. Specifica inoltre i requisiti in termini di monitoraggio, rendicontazione e valutazione della performance del programma.

Il capo VIII – Informazione, comunicazione e diffusione definisce i requisiti per tutti gli attori interessati in termini di diffusione delle informazioni, pubblicità e seguito di tutte le azioni sostenute dal programma.

Il capo IX – Sistema di gestione e audit stabilisce la disposizione per l'istituzione e il funzionamento degli organismi di attuazione del programma. Dal punto di vista della gestione, il meccanismo di erogazione proposto è una combinazione di gestione indiretta e diretta. La combinazione di modalità di gestione si basa sulle strutture esistenti dell'attuale programma. Le agenzie nazionali saranno responsabili della gestione di un'ampia maggioranza dei fondi del programma.

Il capo X – Sistema di controllo stabilisce il necessario sistema di supervisione per garantire che si tenga nel debito conto la tutela degli interessi finanziari dell'Unione nell'attuazione delle azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento.

Il capo XI – Complementarità con altri programmi, politiche e fondi dell'Unione dispone che il programma sia attuato in modo da garantirne la coerenza complessiva e la complementarità con altri strumenti e politiche dell'Unione e con il principio dell'integrazione dei fondi. Sono previste norme specifiche che consentono complementarità tra il programma e i Fondi strutturali e d'investimento europei.

Il capo XII – Disposizioni transitorie e finali stabilisce le disposizioni necessarie per conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati e per assicurare la transizione tra i programmi. Il comitato che, a norma del regolamento (UE) n. 182/2011, deve assistere la Commissione nell'adozione di atti di esecuzione è il comitato istituito dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1288/2013 che istituisce Erasmus+. Le disposizioni finali stabiliscono la data di entrata in vigore del regolamento proposto, che sarà obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2018/0191 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce "Erasmus": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 165, paragrafo 4, e l'articolo 166, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 22 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 23 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)In un contesto di cambiamenti rapidi e profondi, determinati dall'evoluzione tecnologica e dalla globalizzazione, investire nella mobilità ai fini dell'apprendimento, nella cooperazione e nello sviluppo di politiche innovative nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport è fondamentale per costruire società inclusive, coese e resilienti e per sostenere la competitività dell'Unione, contribuendo nel contempo al rafforzamento dell'identità europea e a un'Unione più democratica.

(2)Nella sua comunicazione "Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura", del 14 novembre 2017, la Commissione ha espresso l'intenzione di adoperarsi per creare entro il 2025 uno spazio europeo dell'istruzione in cui l'apprendimento non sia limitato da confini; un'Unione in cui sia la norma trascorrere un periodo in un altro Stato membro, a fini di studio e apprendimento in qualsiasi forma o contesto, e parlare altre due lingue oltre alla propria lingua madre; un'Unione in cui le persone abbiano un forte senso della propria identità di europei, del patrimonio culturale dell'Europa e della sua diversità. In tale contesto, la Commissione ha sottolineato la necessità di promuovere l'ormai collaudato programma Erasmus+ per tutte le categorie di discenti cui già si rivolge e raggiungere quelli che beneficiano di minori opportunità.

(3)L'importanza dell'istruzione, della formazione e della gioventù per il futuro dell'Unione è ribadita nella comunicazione della Commissione, del 14 febbraio 2018, intitolata "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020" 24 , che pone l'accento sulla necessità di mantenere gli impegni assunti dagli Stati membri al vertice sociale di Göteborg, anche attraverso la piena attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali 25 e del suo primo principio, relativo all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento permanente. La comunicazione evidenzia la necessità di intensificare la mobilità e gli scambi, anche attraverso un programma sensibilmente rafforzato, inclusivo e ampliato, come auspicato dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2017.

(4)Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato solennemente e firmato il 17 novembre 2017 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, sancisce, nel suo primo principio fondamentale, che ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro.

(5)Il 16 settembre 2016, a Bratislava, i leader dei 27 Stati membri hanno espresso la propria intenzione di offrire migliori opportunità ai giovani. Nella dichiarazione di Roma, firmata il 25 marzo 2017, i leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea si sono impegnati ad adoperarsi per realizzare un'Unione in cui i giovani ricevano l'istruzione e la formazione migliori e possano studiare e trovare un lavoro in tutto il continente; un'Unione che preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale.

(6)La relazione di valutazione di medio termine del programma Erasmus+ 2014-2020 ha confermato che la creazione di un unico programma in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport si è tradotta in semplificazione, razionalizzazione e sinergie importanti nella gestione del programma, sebbene siano necessari altri miglioramenti per consolidare ulteriormente gli incrementi di efficienza del programma 2014-2020. Nelle consultazioni per la valutazione di medio termine e sul futuro del programma, gli Stati membri e i portatori di interessi hanno vivamente esortato a garantire continuità nella portata, nell'assetto e nei meccanismi di erogazione del programma e ad apportare una serie di miglioramenti, ad esempio rendendolo maggiormente inclusivo. Si sono inoltre detti pienamente a favore del mantenimento del paradigma dell'apprendimento permanente a integrazione e sostegno del programma. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 2 febbraio 2017 sull'attuazione di Erasmus+, ha accolto con favore la struttura integrata del programma e ha chiesto alla Commissione di sfruttare pienamente la dimensione del programma legata all'apprendimento permanente promuovendo e incoraggiando la cooperazione intersettoriale nell'ambito del futuro programma. Gli Stati membri e i portatori di interessi hanno inoltre evidenziato l'esigenza di mantenere una forte dimensione internazionale nel programma ed estenderla ad altri settori dell'istruzione e della formazione.

(7)La consultazione pubblica aperta sui Fondi dell'Unione europea nel settore dei valori e della mobilità ha confermato queste conclusioni chiave e posto l'accento sulla necessità di rendere il futuro programma più inclusivo e continuare a perseguire l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, rafforzando inoltre le priorità in materia di promozione dell'identità europea, cittadinanza attiva e partecipazione alla vita democratica.

(8)Nella sua comunicazione "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027" 26 , adottata il 2 maggio 2018, la Commissione ha proposto di rafforzare la componente "giovani" nel prossimo quadro finanziario raddoppiando, come minimo, l'entità del programma Erasmus+ 2014-2020, uno dei successi più visibili dell'Unione. Il nuovo programma dovrebbe concentrarsi sull'inclusione e cercare di raggiungere un numero più elevato di giovani che beneficiano di minori opportunità. Ciò dovrebbe permettere a più giovani di spostarsi in un altro paese per studiare o lavorare.

(9)In tale contesto, è necessario istituire il programma per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport ("programma") che succede al programma Erasmus+ 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 . La natura integrata del programma 2014-2020, che abbraccia l'apprendimento in tutti i contesti (formale, non formale e informale) e in tutte le fasi della vita, dovrebbe essere mantenuta per promuovere percorsi di apprendimento flessibili che consentano alle persone di sviluppare le competenze necessarie per affrontare le sfide del ventunesimo secolo.

(10)Il programma dovrebbe essere dotato degli strumenti per poter recare un contributo ancora maggiore alla realizzazione degli obiettivi politici e delle priorità dell'Unione in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport. Un approccio coerente di apprendimento permanente è essenziale per gestire le diverse transizioni che ogni persona dovrà affrontare nel corso della vita. Nel perseguimento di tale approccio, il prossimo programma dovrebbe mantenere una relazione stretta con il quadro strategico generale per la cooperazione dell'Unione in materia di istruzione, formazione e gioventù, comprese le agende politiche per le scuole, l'istruzione superiore, l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento degli adulti, rafforzando e sviluppando nel contempo sinergie con altri programmi e settori di intervento correlati dell'Unione.

(11)Il programma costituisce un elemento chiave della costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione. Dovrebbe essere dotato degli strumenti per contribuire al nuovo quadro strategico per la cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione e all'agenda per le competenze per l'Europa 28 con un impegno comune nei confronti dell'importanza strategica delle competenze e delle abilità per sostenere l'occupazione, la crescita e la competitività. Dovrebbe assistere gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi della dichiarazione di Parigi sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione 29 .

(12)Il programma dovrebbe essere coerente con la nuova strategia dell'Unione per la gioventù 30 , il quadro di riferimento per la cooperazione europea in materia di gioventù per il periodo 2019-2027, sulla base della comunicazione della Commissione, del 22 maggio 2018, "Mobilitare, collegare e responsabilizzare i giovani: una nuova strategia dell'UE per la gioventù" 31 .

(13)Il programma dovrebbe tenere conto del piano di lavoro dell'Unione per lo sport, che costituisce il quadro di riferimento per la cooperazione a livello di Unione nel settore dello sport per il periodo [...] 32 . Dovrebbero essere garantite coerenza e complementarità tra il piano di lavoro dell'Unione e le azioni sostenute nell'ambito del programma nel settore dello sport. Occorre prestare un'attenzione particolare agli sport di base, tenendo conto del ruolo importante che lo sport svolge nel promuovere l'attività fisica, uno stile di vita sano, l'inclusione sociale e l'uguaglianza. Il programma dovrebbe contribuire a promuovere i valori comuni europei tramite lo sport, il buon governo e l'integrità nello sport nonché l'istruzione, la formazione e le competenze nello sport e attraverso lo sport.

(14)Il programma dovrebbe contribuire al rafforzamento della capacità di innovazione dell'Unione, in particolare sostenendo attività di mobilità e cooperazione che promuovano lo sviluppo di competenze in discipline o campi di studio orientati al futuro quali le scienze, le tecnologie, l'ingegneria e la matematica, i cambiamenti climatici, l'ambiente, le energie pulite, l'intelligenza artificiale, la robotica, l'analisi dei dati e le arti e il design, per consentire alle persone di sviluppare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per il futuro.

(15)Le sinergie con Orizzonte Europa dovrebbero assicurare che le risorse combinate del programma e del programma Orizzonte Europa 33 siano utilizzate per sostenere attività destinate al rafforzamento e all'ammodernamento degli istituti di istruzione superiore europei. Orizzonte Europa, ove opportuno, integrerà il sostegno del programma all'iniziativa Università europee, in particolare per quanto riguarda la dimensione della ricerca, come parte dell'elaborazione di nuove strategie comuni e integrate sostenibili e a lungo termine in materia di istruzione, ricerca e innovazione. Le sinergie con Orizzonte Europa contribuiranno a promuovere l'integrazione dell'istruzione e della ricerca negli istituti di istruzione superiore.

(16)Il programma dovrebbe essere maggiormente inclusivo, incrementando la propria capacità di raggiungere le persone che beneficiano di minori opportunità, anche tramite formati più flessibili di mobilità ai fini dell'apprendimento, e promuovendo la partecipazione di organizzazioni di piccole dimensioni, in particolare nuovi operatori e organizzazioni di base di livello locale che lavorano direttamente con i discenti svantaggiati di tutte le età. Dovrebbero essere incentivati i formati virtuali, come la cooperazione virtuale e la mobilità virtuale e mista, in modo da raggiungere più partecipanti, soprattutto le persone che beneficiano di minori opportunità e le persone per le quali lo spostamento fisico in un paese diverso da quello di residenza costituirebbe un ostacolo.

(17)Nella sua comunicazione "Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura" la Commissione ha sottolineato il ruolo cruciale svolto dall'istruzione, dalla cultura e dallo sport nel promuovere la cittadinanza attiva e i valori comuni tra le generazioni più giovani. Rafforzare l'identità europea e incentivare la partecipazione attiva dei cittadini ai processi democratici è essenziale per il futuro dell'Europa e delle nostre società democratiche. Andare all'estero per studiare, imparare, formarsi e lavorare o partecipare ad attività sportive o destinate ai giovani contribuisce a consolidare questa identità europea in tutta la sua diversità, come pure il senso di appartenenza a una comunità culturale, e a promuovere la cittadinanza attiva tra persone di tutte le età. Coloro che partecipano ad attività di mobilità dovrebbero condividere la propria esperienza nelle loro comunità locali e in quelle del paese ospitante. Dovrebbero essere sostenute le attività collegate alla promozione delle competenze chiave individuali e al rafforzamento di tutti gli aspetti della creatività nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù.

(18)Dovrebbe essere consolidata la dimensione internazionale del programma, con l'obiettivo di offrire un maggior numero di opportunità di mobilità, cooperazione e dialogo politico con i paesi terzi non associati al programma. Dando seguito alla realizzazione efficace di attività internazionali nel campo dell'istruzione superiore e della gioventù nell'ambito dei programmi precedenti in materia di istruzione, formazione e gioventù, le attività di mobilità internazionale dovrebbero essere estese ad altri settori, ad esempio all'istruzione e alla formazione professionale.

(19)L'assetto fondamentale del programma 2014-2020, articolato in tre capitoli (istruzione e formazione, gioventù e sport) strutturati intorno a tre azioni chiave, si è dimostrato efficace e dovrebbe essere mantenuto. Dovrebbero essere introdotti miglioramenti per snellire e razionalizzare le azioni sostenute dal programma.

(20)Il programma dovrebbe rafforzare le opportunità di mobilità ai fini dell'apprendimento esistenti, in particolare nei settori dove sono possibili i maggiori incrementi di efficienza, per raggiungere un pubblico più ampio e rispondere all'ingente domanda non soddisfatta, in particolare incrementando e facilitando le attività di mobilità per gli studenti dell'istruzione superiore, gli alunni delle scuole e i discenti dell'istruzione e della formazione professionale. La mobilità dei discenti adulti scarsamente qualificati dovrebbe essere integrata nei partenariati per la cooperazione. Le opportunità di mobilità per i giovani che partecipano ad attività di apprendimento non formale dovrebbero essere inoltre ampliate in modo da raggiungere un pubblico di giovani più vasto. Dovrebbe altresì essere rafforzata, in ragione del suo effetto leva, la mobilità del personale dei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. In linea con l'obiettivo di realizzare un autentico spazio europeo dell'istruzione, il programma dovrebbe inoltre promuovere la mobilità e gli scambi e favorire la partecipazione degli studenti alle attività didattiche e culturali sostenendo la digitalizzazione dei processi, ad esempio con la carta europea dello studente. Tale iniziativa può rappresentare uno strumento importante per fare della mobilità per tutti una realtà, sia consentendo agli istituti di istruzione superiore di inviare e accogliere più studenti in scambio, continuando nel contempo a migliorare la qualità della mobilità degli studenti, sia agevolando l'accesso degli studenti a vari servizi (biblioteca, trasporti, alloggio) prima del loro arrivo presso l'istituto all'estero.

(21)Il programma dovrebbe incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa, fra l'altro, sostenendo progetti partecipativi che li coinvolgano e consentano loro di imparare a partecipare alla società civile, sensibilizzando in merito ai valori comuni europei, compresi i diritti fondamentali, avvicinando i giovani e i responsabili delle decisioni a livello locale, nazionale e di Unione e contribuendo al processo di integrazione europea.

(22)Il programma dovrebbe offrire ai giovani maggiori possibilità di scoprire l'Europa tramite esperienze di apprendimento all'estero. Ai diciottenni, in particolare quelli che beneficiano di minori opportunità, dovrebbe essere offerta l'occasione di avere una prima breve esperienza di viaggio in Europa, da soli o in gruppo, nel quadro di un'attività di istruzione informale destinata a sviluppare il loro senso di appartenenza all'Unione europea e a promuovere la scoperta della sua diversità culturale. Il programma dovrebbe individuare gli organismi responsabili della sensibilizzazione e della selezione dei partecipanti e sostenere attività intese a promuovere la dimensione di apprendimento dell'esperienza.

(23)Il programma dovrebbe altresì potenziare l'apprendimento delle lingue, in particolare tramite un maggior ricorso agli strumenti online, dati i vantaggi supplementari offerti dall'e-learning per l'apprendimento linguistico in termini di accesso e flessibilità.

(24)Il programma dovrebbe sostenere misure che potenzino la cooperazione tra istituti e organizzazioni attivi nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, riconoscendone il ruolo fondamentale per dotare le persone delle conoscenze, delle competenze e delle abilità necessarie in un mondo che cambia e per realizzare adeguatamente il potenziale di innovazione, creatività e imprenditorialità, in particolare nell'ambito dell'economia digitale.

(25)Nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2017, il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a portare avanti una serie di iniziative per intensificare la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, anche favorendo l'emergere, entro il 2024, di "Università europee" composte da reti di università in tutta l'Unione, caratterizzate da un approccio dal basso verso l'alto. Il programma dovrebbe assicurare sostegno a tali Università europee.

(26)Il comunicato di Bruges del 2010 ha invocato il sostegno all'eccellenza professionale per una crescita intelligente e sostenibile, mentre la comunicazione del 2017 "Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa" punta al collegamento tra istruzione e formazione professionale e sistemi di innovazione, come parte delle strategie di specializzazione intelligente a livello regionale. Il programma dovrebbe offrire i mezzi per rispondere a queste richieste e sostenere lo sviluppo di piattaforme transnazionali di centri di eccellenza professionale fortemente integrati nelle strategie locali e regionali per la crescita, l'innovazione e la competitività. Tali centri di eccellenza dovrebbero fungere da elementi trainanti per competenze professionali di qualità in un contesto di sfide settoriali, sostenendo nel contempo i mutamenti strutturali generali e le politiche socioeconomiche nell'Unione.

(27)Per incrementare il ricorso ad attività di cooperazione virtuale, il programma dovrebbe sostenere un uso più sistematico di piattaforme online quali eTwinning, la School Education Gateway, la Piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa, il Portale europeo per i giovani e la piattaforma online per l'istruzione superiore.

(28)Il programma dovrebbe contribuire a facilitare la trasparenza e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche, come pure il trasferimento dei crediti o delle unità di risultati dell'apprendimento, per promuovere l'assicurazione di qualità e sostenere la convalida dell'apprendimento non formale e informale, la gestione delle competenze e l'orientamento. In quest'ottica, il programma dovrebbe anche assicurare sostegno a punti di contatto e reti a livello nazionale e di Unione che facilitano gli scambi transeuropei, come pure allo sviluppo di percorsi di apprendimento flessibili tra diversi campi dell'istruzione, della formazione e della gioventù e attraverso contesti formali e non formali.

(29)Il programma dovrebbe mobilitare il potenziale di coloro che in passato hanno partecipato a Erasmus+ e sostenere, in particolare, le attività delle reti di ex partecipanti, degli ambasciatori e di EuroPeers incoraggiandoli a fungere da moltiplicatori per il programma.

(30)Al fine di assicurare la cooperazione con altri strumenti dell'Unione e sostenere le altre politiche dell'Unione, dovrebbero essere offerte opportunità di mobilità alle persone in vari settori di attività, quali il settore pubblico, l'agricoltura e le imprese, affinché possano maturare un'esperienza di apprendimento all'estero che permetta loro, in qualsiasi fase della vita, di crescere e svilupparsi dal punto di vista non solo professionale ma anche personale, in particolare sviluppando una consapevolezza della propria identità europea e una comprensione della diversità culturale europea. Il programma dovrebbe costituire un punto di accesso per i piani di mobilità transnazionale dell'Unione con una forte dimensione di apprendimento, semplificandone l'offerta per i beneficiari e i partecipanti. L'espansione dei progetti Erasmus dovrebbe essere agevolata; dovrebbero essere adottate misure specifiche per aiutare i promotori di progetti Erasmus a presentare domanda di sovvenzione o sviluppare sinergie tramite il sostegno dei Fondi strutturali e d'investimento europei e dei programmi relativi a migrazione, sicurezza, giustizia e cittadinanza, salute e cultura.

(31)È importante promuovere l'insegnamento, l'apprendimento e la ricerca in materia di integrazione europea e promuovere dibattiti su tali questioni tramite il sostegno delle azioni Jean Monnet nel campo dell'istruzione superiore e in altri ambiti dell'istruzione e della formazione. Promuovere un senso di impegno e identità europea è particolarmente importante in un momento in cui i valori comuni su cui l'Unione è fondata, e che costituiscono parte della nostra identità europea, sono messi alla prova e in cui il livello di partecipazione dei cittadini è ridotto. Il programma dovrebbe continuare a contribuire allo sviluppo dell'eccellenza negli studi sull'integrazione europea.

(32)Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e sarà funzionale al raggiungimento dell'obiettivo generale di destinare il 25 % delle spese di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e saranno riesaminate nel contesto del processo di revisione e delle pertinenti valutazioni.

(33)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del [reference to be updated as appropriate punto 17 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 34 ].

(34)Nell'ambito della dotazione di base per le azioni gestite dalle agenzie nazionali nel settore dell'istruzione e della formazione, dovrebbe essere definita una ripartizione di dotazioni minime per settore (istruzione superiore, istruzione scolastica, istruzione e formazione professionale e istruzione degli adulti) al fine di garantire una massa critica di stanziamenti per conseguire le realizzazioni e i risultati attesi in ciascuno di tali settori.

(35)Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) [the new FR] ("regolamento finanziario") 35 . Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti e alla gestione indiretta.

(36)Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, dell'onere amministrativo e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo [125, paragrafo 1,] del regolamento finanziario.

(37)I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare al programma nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), che prevede l'attuazione dei programmi dell'Unione sulla base di una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. Il presente regolamento dovrebbe concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. La piena partecipazione dei paesi terzi al programma dovrebbe essere soggetta alle condizioni stabilite in accordi specifici per la partecipazione del paese terzo in questione al programma. La piena partecipazione comporta inoltre l'obbligo di istituire un'agenzia nazionale e di gestire alcune delle azioni del programma a livello decentrato. Le persone fisiche e i soggetti di paesi terzi che non sono associati al programma dovrebbero poter partecipare ad alcune delle azioni del programma, quali definite nel programma di lavoro e negli inviti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione. Nell'attuazione del programma si potrebbero prevedere modalità specifiche per quanto riguarda le persone fisiche e i soggetti dei microstati europei.

(38)In linea con la comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE" 36 , il programma dovrebbe tenere conto della situazione specifica di tali regioni. Saranno adottate misure per incrementare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni. Dovrebbero essere promossi gli scambi e la cooperazione tra persone e organizzazioni di tali regioni e i paesi terzi, in particolare i loro vicini. Tali misure dovrebbero essere monitorate e valutate regolarmente.

(39)A norma dell'[reference to be updated as appropriate according to a new Decision on OCTs articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio 37 ] le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi o territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. Nell'attuazione del programma si dovrebbe tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza di tali paesi o territori e la loro partecipazione al programma dovrebbe essere monitorata e valutata regolarmente.

(40)In conformità al regolamento finanziario, la Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro e informarne il Parlamento europeo e il Consiglio. I programmi di lavoro dovrebbero definire le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici del programma, i criteri di selezione e attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli altri elementi necessari. I programmi di lavoro e le loro eventuali modifiche dovrebbero essere adottati mediante atti di esecuzione in conformità alla procedura d'esame.

(41)Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 38 , è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori specifici, realistici e misurabili nel tempo che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

(42)A livello europeo, nazionale e locale dovrebbero essere garantite una divulgazione, una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma. Le attività di divulgazione, pubblicità e diffusione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione del programma, anche, se del caso, con il sostegno di altri portatori di interessi chiave.

(43)Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni al vasto pubblico e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese su iniziativa della Commissione, le risorse assegnate alla comunicazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire anche a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, a condizione che siano correlate all'obiettivo generale del presente regolamento.

(44)Al fine di garantire un'attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, il programma dovrebbe sfruttare al massimo i meccanismi di erogazione già esistenti. L'attuazione del programma dovrebbe pertanto essere affidata alla Commissione e alle agenzie nazionali. Ove possibile, e al fine di massimizzare l'efficienza, le agenzie nazionali dovrebbero essere le stesse agenzie designate per la gestione del programma precedente. La portata della valutazione di conformità ex ante dovrebbe essere limitata ai requisiti nuovi e specifici del programma, salvo eccezioni giustificate, ad esempio in caso di gravi carenze o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance da parte delle agenzie nazionali in questione.

(45)Al fine di garantire la sana gestione finanziaria e la certezza del diritto in ciascun paese partecipante, ogni autorità nazionale dovrebbe designare un organismo di audit indipendente. Ove possibile, e al fine di massimizzare l'efficienza, l'organismo di audit indipendente dovrebbe essere lo stesso organismo designato per le azioni di cui al programma precedente.

(46)Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure atte ad eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma. Ciò include la risoluzione, ove possibile e fatta salva la normativa dell'Unione in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno. In linea con la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 , gli Stati membri sono incoraggiati a istituire procedure di ammissione accelerate.

(47)Il sistema di rendicontazione sulla performance dovrebbe garantire una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e la valutazione del programma, al livello adeguato di granularità. Tali dati dovrebbero essere comunicati alla Commissione in modo conforme alle pertinenti norme in materia di protezione dei dati personali.

(48)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 40 .

(49)Al fine di semplificare i requisiti applicabili ai beneficiari, dovrebbero essere utilizzate nella massima misura possibile sovvenzioni semplificate sotto forma di somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso. Le sovvenzioni semplificate a sostegno delle azioni di mobilità del programma, quali definite dalla Commissione, dovrebbero tenere conto dei costi della vita e di sostentamento nel paese ospitante. La Commissione e le agenzie nazionali dei paesi di partenza dovrebbero avere la possibilità di adeguare tali sovvenzioni semplificate sulla base di criteri oggettivi, in particolare per assicurare l'accesso alle persone che beneficiano di minori opportunità. In conformità al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi ai soggetti pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario agli individui interessati.

(50)In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 41 e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 42 e (UE) 2017/1939 43 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio 44 . In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode, alla Procura europea e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(51)È necessario garantire la complementarità delle azioni svolte nell'ambito del programma con le attività svolte dagli Stati membri e con altre attività dell'Unione, in particolare quelle nei settori dell'istruzione, della cultura e dei media, della gioventù e della solidarietà, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, della ricerca e dell'innovazione, dell'industria e delle imprese, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, con una particolare attenzione nei confronti dei giovani agricoltori, della coesione, della politica regionale, della cooperazione internazionale e dello sviluppo.

(52)Sebbene nel precedente periodo di programmazione il quadro normativo consentisse già agli Stati membri e alle regioni di generare sinergie tra Erasmus+ e altri strumenti dell'Unione, ad esempio i Fondi strutturali e d'investimento europei, che a loro volta sostengono lo sviluppo qualitativo dei sistemi dell'istruzione, della formazione e della gioventù nell'Unione, tale potenziale non è finora stato pienamente sfruttato, limitando così gli effetti sistemici dei progetti e l'impatto sulle politiche. Si dovrebbero assicurare una comunicazione e una cooperazione efficaci a livello nazionale tra gli organismi nazionali responsabili della gestione dei vari strumenti al fine di massimizzarne l'impatto. Il programma dovrebbe consentire la cooperazione attiva con tali strumenti.

(53)Al fine di rivedere o integrare gli indicatori di performance del programma, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo all'allegato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(54)È opportuno garantire la corretta chiusura del programma precedente, soprattutto relativamente alla continuazione degli accordi pluriennali per la sua gestione, come il finanziamento dell'assistenza tecnica e amministrativa. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'assistenza tecnica e amministrativa, se necessario, dovrebbe garantire la gestione delle azioni non ancora portate a termine nell'ambito del programma precedente entro il 31 dicembre 2020.

(55)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nello specifico, il presente regolamento si propone di assicurare il pieno rispetto del diritto alla parità tra uomini e donne e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e di promuovere l'applicazione degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(56)Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura per la formazione e l'esecuzione del bilancio tramite sovvenzioni, appalti e premi e tramite la gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano inoltre la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate concernenti lo Stato di diritto negli Stati membri, poiché il rispetto dello Stato di diritto è un requisito essenziale per una sana gestione finanziaria e per finanziamenti dell'Unione efficaci.

(57)Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del suo carattere transnazionale, dell'ampiezza del volume e della portata geografica delle attività di mobilità e di cooperazione finanziate, dei suoi effetti sull'accesso alla mobilità ai fini dell'apprendimento e più in generale sull'integrazione dell'Unione, nonché della sua dimensione internazionale rafforzata, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(58)Il regolamento (UE) n. 1288/2013 dovrebbe essere abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.

(59)Al fine di assicurare la continuità del finanziamento fornito a norma del programma, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce Erasmus, il programma di azione dell'Unione in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport ("programma").

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)"apprendimento permanente": l'apprendimento in tutte le sue forme (formale, non formale e informale) e in tutte le fasi della vita, comprese educazione e cura della prima infanzia, istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore e istruzione degli adulti, che dà luogo a un miglioramento delle conoscenze, delle competenze e degli atteggiamenti o della partecipazione alla società in una prospettiva personale, civica, culturale, sociale e/o occupazionale, inclusa l'erogazione di servizi di consulenza e orientamento;

(2)"mobilità ai fini dell'apprendimento": lo spostamento fisico in un paese diverso dal paese di residenza per studio, formazione o apprendimento non formale o informale. Può essere accompagnata da misure quali formazione e sostegno linguistico e/o essere integrata da apprendimento online e cooperazione virtuale. In alcuni casi specifici, può assumere la forma di apprendimento tramite l'uso di strumenti di comunicazione e tecnologia dell'informazione;

(3)"apprendimento non formale": apprendimento volontario che ha luogo al di fuori dell'istruzione e della formazione formale attraverso attività pianificate (in termini di obiettivi, metodi e tempi), affiancate da una qualche forma di sostegno all'apprendimento;

(4)"apprendimento informale": apprendimento derivante da esperienze e attività quotidiane, non organizzato o strutturato in termini di obiettivi, tempi o sostegno all'apprendimento. Può non essere intenzionale dal punto di vista del discente;

(5)"giovani": individui di età compresa tra i 13 e i 30 anni;

(6)"sport di base": attività sportiva organizzata praticata a livello locale da sportivi dilettanti, e sport per tutti;

(7)"studente dell'istruzione superiore": una persona iscritta a un istituto di istruzione superiore a livello di laurea, laurea breve, laurea magistrale o specialistica, dottorato o equivalenti. Sono compresi i neolaureati;

(8)"personale": gli individui che partecipano, su base professionale o volontaria, all'istruzione, alla formazione o all'apprendimento non formale, compresi professori, insegnanti, formatori, dirigenti scolastici, animatori giovanili, allenatori, personale non docente e altri professionisti che operano nell'ambito della promozione dell'apprendimento;

(9)"discente dell'istruzione e della formazione professionale": una persona iscritta a un programma di istruzione o formazione professionale iniziale o continua a qualsiasi livello da secondario a post-secondario. Sono comprese le persone che hanno recentemente ottenuto un diploma nell'ambito di tali programmi;

(10)"alunno": una persona iscritta come discente presso un istituto che eroga istruzione generale a qualsiasi livello compreso tra l'educazione e cura della prima infanzia e l'istruzione secondaria di secondo grado e che le autorità nazionali considerino ammissibile a partecipare al programma nel rispettivo territorio;

(11)"istruzione degli adulti": ogni forma di istruzione non professionale destinata agli adulti successiva all'istruzione iniziale, di tipo formale, non formale o informale;

(12)"paese terzo non associato al programma": un paese terzo che non partecipa pienamente al programma ma i cui soggetti giuridici possono eccezionalmente beneficiare del programma, in casi debitamente giustificati di interesse dell'Unione;

(13)"paese terzo": un paese che non è uno Stato membro;

(14)"partenariato": un accordo tra un gruppo di istituti e/o di organizzazioni per lo svolgimento di attività e progetti congiunti;

(15)"master congiunto": un programma di studi integrato offerto da almeno due istituti di istruzione superiore che si conclude con un unico diploma rilasciato e firmato congiuntamente da tutti gli istituti partecipanti e riconosciuto ufficialmente nei paesi in cui gli istituti partecipanti sono ubicati;

(16)"internazionale": riferito a un'azione che coinvolge almeno un paese terzo non associato al programma;

(17)"cooperazione virtuale": qualsiasi forma di cooperazione che utilizzi strumenti di comunicazione e tecnologia dell'informazione;

(18)"istituto di istruzione superiore": qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore che, a prescindere dalle diverse possibili denominazioni, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, rilasci lauree riconosciute o altre qualifiche riconosciute di livello terziario, come pure qualsiasi altro tipo di istituto di istruzione superiore che le autorità nazionali considerino ammissibile a partecipare al programma nel rispettivo territorio;

(19)"transnazionale": riferito a un'azione che coinvolge almeno due paesi che siano Stati membri o paesi terzi associati al programma;

(20)"attività di partecipazione dei giovani": un'attività extrascolastica svolta da gruppi informali di giovani e/o organizzazioni giovanili, e caratterizzata da un approccio non formale all'apprendimento;

(21)"animatore giovanile": un operatore professionale o volontario che partecipa all'apprendimento non formale e sostiene i giovani nel loro personale sviluppo socioeducativo e professionale;

(22)"dialogo dell'UE con i giovani": il dialogo con i giovani e le organizzazioni giovanili che funge da sede di riflessione comune permanente sulle priorità, sull'attuazione e sul seguito della cooperazione europea in materia di gioventù;

(23)"paese terzo associato al programma": un paese terzo che è parte di un accordo con l'Unione per partecipare al programma e che soddisfa tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento per gli Stati membri;

(24)"soggetto giuridico": la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo [197, paragrafo 2, lettera c),] del regolamento finanziario;

(25)"persone che beneficiano di minori opportunità": individui che incontrano ostacoli che impediscono loro di avere effettivo accesso alle opportunità nell'ambito del programma per motivi economici, sociali, culturali, geografici o sanitari, a causa della provenienza da un contesto migratorio o per motivi quali la disabilità e le difficoltà di apprendimento;

(26)"autorità nazionale": l'autorità responsabile, a livello nazionale, del monitoraggio e della supervisione della gestione del programma in uno Stato membro o in un paese terzo associato al programma;

(27)"agenzia nazionale": uno o più organismi in un determinato Stato membro o paese terzo associato al programma responsabili della gestione dell'attuazione del programma a livello nazionale. In un determinato Stato membro o paese terzo associato al programma può esservi più di un'agenzia nazionale.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.L'obiettivo generale del programma è sostenere lo sviluppo formativo, professionale e personale degli individui nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, in Europa e nel resto del mondo, contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, all'occupazione e alla coesione sociale come pure al rafforzamento dell'identità europea. Il programma rappresenta pertanto uno strumento fondamentale per costruire uno spazio europeo dell'istruzione, sostenere l'attuazione della cooperazione strategica europea in materia di istruzione e formazione e le relative agende settoriali, portare avanti la cooperazione sulla politica in materia di gioventù nell'ambito della strategia dell'Unione per la gioventù 2019-2027 e sviluppare la dimensione europea dello sport.

2.Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

(a)promuovere la mobilità degli individui ai fini dell'apprendimento come pure la cooperazione, l'inclusione, l'eccellenza, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore dell'istruzione e della formazione;

(b)promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento non formale e la partecipazione attiva dei giovani come pure la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore della gioventù;

(c)promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento degli allenatori e del personale sportivo come pure la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche sportive.

3.Gli obiettivi del programma sono perseguiti mediante le seguenti tre azioni chiave:

(a)mobilità ai fini dell'apprendimento ("azione chiave 1");

(b)cooperazione tra organizzazioni e istituti ("azione chiave 2"); e

(c)sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione ("azione chiave 3").

Gli obiettivi sono inoltre perseguiti tramite le azioni Jean Monnet di cui all'articolo 7.

La descrizione delle azioni sostenute nell'ambito di ciascuna azione chiave figura nel capo II (Istruzione e formazione), nel capo III (Gioventù) e nel capo IV (Sport).

CAPO II

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Articolo 4

Azione chiave 1
Mobilità ai fini dell'apprendimento

In materia di istruzione e formazione, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 1:

(a)la mobilità degli studenti e del personale dell'istruzione superiore;

(b)la mobilità dei discenti e del personale dell'istruzione e della formazione professionale;

(c)la mobilità degli alunni e del personale delle scuole;

(d)la mobilità del personale dell'istruzione degli adulti;

(e)le opportunità di apprendimento linguistico, comprese quelle a sostegno delle attività di mobilità.

Articolo 5

Azione chiave 2
Cooperazione tra organizzazioni e istituti

In materia di istruzione e formazione, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 2:

(a)i partenariati per la cooperazione e gli scambi di prassi, compresi i partenariati su scala ridotta intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma;

(b)i partenariati per l'eccellenza, in particolare le Università europee, i centri di eccellenza professionale e i master congiunti;

(c)i partenariati per l'innovazione per rafforzare la capacità di innovazione dell'Europa;

(d)le piattaforme online e gli strumenti per la cooperazione virtuale, compresi i servizi di supporto per eTwinning e per la piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa.

Articolo 6

Azione chiave 3
Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

In materia di istruzione e formazione, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 3:

(a)la preparazione e l'attuazione delle agende politiche generali e settoriali dell'Unione nel campo dell'istruzione e della formazione, anche con il sostegno della rete Eurydice o delle attività di altre organizzazioni pertinenti;

(b)il sostegno agli strumenti e alle misure dell'Unione che promuovono la qualità, la trasparenza e il riconoscimento delle competenze, delle abilità e delle qualifiche 45 ;

(c)il dialogo politico e la cooperazione con i portatori di interessi chiave, comprese le reti a livello di Unione, le organizzazioni non governative europee e le organizzazioni internazionali nel settore dell'istruzione e della formazione;

(d)le misure che contribuiscono all'attuazione qualitativa e inclusiva del programma;

(e)la cooperazione con altri strumenti dell'Unione e il sostegno ad altre politiche dell'Unione;

(f)le attività di diffusione e sensibilizzazione sulle priorità e sui risultati delle politiche europee e sul programma.

Articolo 7

Azioni Jean Monnet

Il programma sostiene l'insegnamento, l'apprendimento, la ricerca e i dibattiti in materia di integrazione europea tramite le seguenti azioni:

(a)l'azione Jean Monnet nel campo dell'istruzione superiore;

(b)l'azione Jean Monnet in altri ambiti dell'istruzione e della formazione;

(c)il sostegno alle seguenti istituzioni che perseguono una finalità di interesse europeo: l'Istituto universitario europeo di Firenze, compresa la sua scuola di governance transnazionale; il Collegio d'Europa (sedi di Bruges e Natolin); l'Istituto europeo di pubblica amministrazione di Maastricht; l'Accademia di diritto europeo di Treviri; l'Agenzia europea per i bisogni educativi speciali e l'istruzione inclusiva di Odense e il Centro internazionale di formazione europea di Nizza.

CAPO III

GIOVENTÙ

Articolo 8

Azione chiave 1
Mobilità ai fini dell'apprendimento

In materia di gioventù, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 1:

(a)la mobilità dei giovani;

(b)le attività di partecipazione dei giovani;

(c)le attività DiscoverEU;

(d)la mobilità degli animatori giovanili.

Articolo 9

Azione chiave 2
Cooperazione tra organizzazioni e istituti

In materia di gioventù, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 2:

(a)i partenariati per la cooperazione e gli scambi di prassi, compresi i partenariati su scala ridotta intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma;

(b)i partenariati per l'innovazione per rafforzare la capacità di innovazione dell'Europa;

(c)le piattaforme online e gli strumenti per la cooperazione virtuale.

Articolo 10

Azione chiave 3
Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

In materia di gioventù, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 3:

(a)la preparazione e l'attuazione dell'agenda politica dell'Unione in materia di gioventù, con il sostegno della rete Youth Wiki;

(b)gli strumenti e le misure dell'Unione che promuovono la qualità, la trasparenza e il riconoscimento delle competenze e delle abilità, in particolare tramite Youthpass;

(c)il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi chiave, comprese le reti a livello di Unione, le organizzazioni non governative europee e le organizzazioni internazionali nel settore della gioventù, il dialogo dell'UE con i giovani e il sostegno al Forum europeo della gioventù;

(d)le misure che contribuiscono all'attuazione qualitativa e inclusiva del programma;

(e)la cooperazione con altri strumenti dell'Unione e il sostegno ad altre politiche dell'Unione;

(f)le attività di diffusione e sensibilizzazione sulle priorità e sui risultati delle politiche europee e sul programma.

CAPO IV

SPORT

Articolo 11

Azione chiave 1
Mobilità ai fini dell'apprendimento

In materia di sport, il programma sostiene la mobilità degli allenatori e del personale sportivo nell'ambito dell'azione chiave 1.

Articolo 12

Azione chiave 2
Cooperazione tra organizzazioni e istituti

In materia di sport, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 2:

(a)i partenariati per la cooperazione e gli scambi di prassi, compresi i partenariati su scala ridotta intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma;

(b)gli eventi sportivi senza scopo di lucro che mirano a sviluppare ulteriormente la dimensione europea dello sport.

Articolo 13

Azione chiave 3
Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

In materia di sport, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 3:

(a)la preparazione e l'attuazione dell'agenda politica dell'Unione nel settore dello sport e dell'attività fisica;

(b)il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi chiave, comprese le organizzazioni non governative europee e le organizzazioni internazionali nel settore dello sport;

(c)le attività di diffusione e sensibilizzazione sulle priorità e sui risultati delle politiche europee e sul programma, compresi premi e riconoscimenti sportivi.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 14

Bilancio

1.La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 30 000 000 000 di EUR a prezzi correnti.

2.Il programma è attuato secondo la seguente ripartizione indicativa:

(a)24 940 000 000 di EUR per le azioni in materia di istruzione e formazione, di cui:

(1)almeno 8 640 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati alle azioni in materia di istruzione superiore di cui all'articolo 4, lettera a), e all'articolo 5, lettera a);

(2)almeno 5 230 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati alle azioni in materia di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 4, lettera b), e all'articolo 5, lettera a);

(3)almeno 3 790 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati alle azioni in materia di istruzione scolastica di cui all'articolo 4, lettera c), e all'articolo 5, lettera a);

(4)almeno 1 190 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati alle azioni in materia di istruzione degli adulti di cui all'articolo 4, lettera d), e all'articolo 5, lettera a);

(5)450 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati alle azioni Jean Monnet di cui all'articolo 7;

(b)3 100 000 000 di EUR per le azioni in materia di gioventù di cui agli articoli da 8 a 10;

(c)550 000 000 di EUR per le azioni in materia di sport di cui agli articoli da 11 a 13; e

(d)almeno 960 000 000 di EUR come contributo ai costi operativi delle agenzie nazionali.

3.Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, è reso disponibile un contributo finanziario aggiuntivo dal regolamento .../... [strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale] 46 e dal regolamento .../... [IPA III] 47 a sostegno delle azioni attuate e gestite in conformità al presente regolamento. Tale contributo è finanziato in conformità ai regolamenti che istituiscono tali strumenti.

4.L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

5.Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1º gennaio 2021.

6.Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'[articolo 62, paragrafo 1, lettera a),] del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla [lettera c)] del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 15

Forme di finanziamento UE e metodi di attuazione

1.Il programma è attuato coerentemente in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo [61, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento finanziario.

2.Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti.

3.I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del] regolamento X [successor of the Regulation on the Guarantee Fund].

CAPO VI

PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA

Articolo 16

Paesi terzi associati al programma

1.Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi terzi:

(a)i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

(b)i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

(c)i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

(d)altri paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5,] del regolamento finanziario;

non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;

garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

2.I paesi di cui al paragrafo 1 partecipano pienamente al programma solo nella misura in cui soddisfano tutti gli obblighi imposti agli Stati membri dal presente regolamento.

Articolo 17

Paesi terzi non associati al programma

Per quanto riguarda le azioni di cui agli articoli da 4 a 6, all'articolo 7, lettere a) e b), e agli articoli da 8 a 10, 12 e 13, il programma può essere aperto alla partecipazione dei seguenti paesi terzi:

(a)i paesi terzi di cui all'articolo 16 che non soddisfano la condizione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;

(b)qualsiasi altro paese terzo.

Articolo 18

Norme applicabili alla gestione diretta e indiretta

1.Il programma è aperto ai soggetti giuridici pubblici e privati attivi nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.

2.Nell'attuazione del programma, tra l'altro nella selezione dei partecipanti e nell'attribuzione di sovvenzioni, la Commissione e gli Stati membri assicurano che siano profusi sforzi per promuovere l'inclusione sociale e migliorare la capacità di raggiungere le persone che beneficiano di minori opportunità.

3.Per le selezioni nell'ambito della gestione diretta e indiretta, il comitato di valutazione di cui all'articolo [145, paragrafo 3, terzo trattino,] del regolamento finanziario può essere composto da esperti esterni.

4.Gli enti pubblici, nonché gli istituti e le organizzazioni attivi nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport che abbiano ricevuto oltre il 50 % delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni, sono ritenuti in possesso della necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa per svolgere le attività previste dal programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tale capacità.

5.Per migliorare l'accesso per le persone che beneficiano di minori opportunità e assicurare l'agevole attuazione del programma, la Commissione può adeguare, o autorizzare le agenzie nazionali di cui all'articolo 23 ad adeguare, sulla base di criteri oggettivi, le sovvenzioni per sostenere le azioni di mobilità del programma.

6.La Commissione può pubblicare inviti congiunti a presentare proposte insieme a paesi terzi non associati al programma, o alle loro organizzazioni e agenzie, per finanziare progetti sulla base del cofinanziamento. È possibile valutare e selezionare i progetti mediante procedure congiunte di valutazione e selezione che devono essere concordate dalle agenzie o dalle organizzazioni di finanziamento competenti, conformemente ai principi fissati nel regolamento finanziario.

CAPO VII

PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Articolo 19

Programma di lavoro

Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo [108] del regolamento finanziario. Il programma di lavoro dà inoltre un'indicazione dell'importo assegnato a ciascuna azione e della distribuzione dei fondi tra gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma per le azioni che devono essere gestite tramite l'agenzia nazionale. La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31.

Articolo 20

Monitoraggio e relazioni

1.Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato.

2.Al fine di assicurare la valutazione efficace del programma in termini di conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 per modificare l'allegato al fine di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per completare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.

3.Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e la valutazione del programma, al livello appropriato di dettaglio, da parte dei beneficiari dei fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo [2, paragrafo 5,] del regolamento finanziario. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai beneficiari dei fondi dell'Unione e agli Stati membri.

Articolo 21

Valutazione

1.Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2.La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. Essa è inoltre accompagnata da una valutazione finale del programma precedente.

3.Fatti salvi i requisiti fissati nel capo IX e gli obblighi delle agenzie nazionali di cui all'articolo 24, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 30 aprile 2024, una relazione sull'attuazione e sull'impatto del programma nei rispettivi territori.

4.Al termine del periodo di attuazione e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

5.La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

CAPO VIII

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Articolo 22

Informazione, comunicazione e diffusione

1.Le agenzie nazionali di cui all'articolo 24 sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda la divulgazione nonché la diffusione e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma, assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati, e informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni e alle attività intraprese nel loro paese.

2.I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

3.I soggetti giuridici dei settori coperti dal programma usano la denominazione "Erasmus" ai fini della comunicazione e della diffusione di informazioni relative al programma.

4.La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

CAPO IX

SISTEMA DI GESTIONE E AUDIT

Articolo 23

Autorità nazionale

1.Entro [...] gli Stati membri indicano alla Commissione, a mezzo di una notifica formale trasmessa dalla propria rappresentanza permanente, la persona o le persone legalmente autorizzate ad agire per loro conto in qualità di autorità nazionale ai fini del presente regolamento. In caso di sostituzione dell'autorità nazionale nel corso del programma, lo Stato membro interessato ne dà notifica immediata alla Commissione seguendo la medesima procedura.

2.Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie e opportune per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del programma, comprese, ove possibile, misure tese alla risoluzione delle questioni che generano difficoltà nell'ottenimento dei visti.

3.Entro [...] l'autorità nazionale designa un'agenzia nazionale o più agenzie nazionali. Nel caso in cui vi sia più di un'agenzia nazionale, gli Stati membri istituiscono un meccanismo adeguato per coordinare la gestione dell'attuazione del programma a livello nazionale, in particolare per assicurare un'attuazione coerente ed economicamente efficiente del programma e contatti efficaci con la Commissione a tale riguardo, nonché per facilitare l'eventuale trasferimento di fondi tra agenzie, consentendo così la flessibilità e un migliore utilizzo dei fondi assegnati agli Stati membri. Ogni Stato membro stabilisce come organizzare i rapporti tra autorità nazionale e agenzia nazionale, inclusi compiti quali la definizione del programma di lavoro dell'agenzia nazionale.
L'autorità nazionale fornisce alla Commissione un'adeguata valutazione di conformità ex ante, la quale attesti che l'agenzia nazionale è conforme all'articolo [58, paragrafo 1,] lettera c), punti v) e vi), e all'articolo [60, paragrafi 1, 2 e 3,] del regolamento finanziario, nonché ai requisiti fissati dall'Unione per gli standard di controllo interno delle agenzie nazionali e alle norme per la gestione delle sovvenzioni erogate con i fondi del programma.

4.L'autorità nazionale designa l'organismo di audit indipendente di cui all'articolo 26.

5.L'autorità nazionale basa la propria valutazione di conformità ex ante sui controlli e sugli audit da essa effettuati, e/o sui controlli e sugli audit effettuati dall'organismo di audit indipendente di cui all'articolo 26. Qualora l'agenzia nazionale designata per il programma sia la stessa agenzia nazionale designata per il programma precedente, la portata della valutazione di conformità ex ante è limitata ai requisiti nuovi e specifici del programma.

6.Qualora la Commissione respinga la designazione dell'agenzia nazionale sulla base del proprio giudizio sulla valutazione di conformità ex ante, o qualora l'agenzia nazionale non soddisfi i requisiti minimi fissati dalla Commissione, l'autorità nazionale garantisce l'adozione delle necessarie misure correttive affinché l'agenzia nazionale possa soddisfare tali requisiti minimi, oppure designa un altro organismo quale agenzia nazionale.

7.L'autorità nazionale monitora e sorveglia la gestione del programma a livello nazionale. Essa informa e consulta la Commissione a tempo debito, prima di adottare qualsiasi decisione che possa incidere significativamente sulla gestione del programma, in particolare per quanto riguarda la propria agenzia nazionale.

8.L'autorità nazionale fornisce adeguati cofinanziamenti per le operazioni della propria agenzia nazionale al fine di garantire una gestione del programma conforme alle norme dell'Unione applicabili.

9.Sulla base della dichiarazione di gestione annuale dell'agenzia nazionale, del parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo e dell'analisi della Commissione sulla conformità e sulla performance dell'agenzia nazionale, l'autorità nazionale fornisce ogni anno alla Commissione informazioni in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione relative al programma.

10.L'autorità nazionale assume la responsabilità della corretta gestione dei fondi dell'Unione trasferiti dalla Commissione all'agenzia nazionale nell'ambito del programma.

11.Nei casi di irregolarità, negligenza o frodi imputabili all'agenzia nazionale, nonché per gravi carenze o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance da parte della stessa agenzia, qualora ciò dia luogo a richieste della Commissione nei confronti dell'agenzia nazionale, l'autorità nazionale è tenuta a rimborsare alla Commissione i fondi non recuperati.

12.Nei casi di cui al paragrafo 11, l'autorità nazionale può revocare il mandato dell'agenzia nazionale, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione. Qualora l'autorità nazionale desideri revocare tale mandato per altri motivi giustificati, essa notifica la revoca alla Commissione almeno sei mesi prima della data prevista per la revoca del mandato dell'agenzia nazionale. In tal caso, l'autorità nazionale e la Commissione concordano formalmente le specifiche misure di transizione e il relativo calendario.

13.In caso di revoca, l'autorità nazionale attua i necessari controlli relativi ai fondi dell'Unione assegnati all'agenzia nazionale cui è stato revocato il mandato e assicura il trasferimento senza ostacoli alla nuova agenzia nazionale di tali fondi, nonché di tutti i documenti e gli strumenti di gestione necessari per la gestione del programma. L'autorità nazionale assicura all'agenzia nazionale cui sia stato revocato il mandato il sostegno finanziario necessario per continuare ad adempiere i propri obblighi contrattuali nei confronti dei beneficiari del programma e della Commissione, fino a che tali obblighi non siano trasferiti a una nuova agenzia nazionale.

14.Se richiesto dalla Commissione, l'autorità nazionale designa gli istituti o le organizzazioni, oppure i tipi di istituti e organizzazioni, da considerare ammissibili a partecipare a specifiche azioni del programma nel proprio territorio.

Articolo 24

Agenzia nazionale

1.L'agenzia nazionale:

(a)è dotata di personalità giuridica o fa parte di un'entità dotata di personalità giuridica, ed è regolamentata dalle leggi dello Stato membro interessato. Un ministero non può essere designato quale agenzia nazionale;

(b)dispone di capacità di gestione, personale e infrastrutture sufficienti per adempiere con successo i propri compiti, assicurando una gestione efficiente ed efficace del programma e una sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione;

(c)dispone dei mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie stabilite a livello di Unione;

(d)offre adeguate garanzie finanziarie, emesse preferibilmente da un'autorità pubblica, corrispondenti al livello dei fondi dell'Unione che è chiamata a gestire;

(e)viene designata per l'intera durata del programma.

2.L'agenzia nazionale è responsabile della gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del progetto per le azioni descritte nel programma di lavoro di cui all'articolo [19], in conformità all'articolo [58, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi),] del regolamento finanziario.

3.L'agenzia nazionale fornisce sostegno finanziario ai beneficiari ai sensi dell'articolo [2, paragrafo 5,] del regolamento finanziario mediante una convenzione di sovvenzione quale indicata dalla Commissione per la pertinente azione del programma.

4.L'agenzia nazionale riferisce ogni anno alla Commissione e alla propria autorità nazionale in conformità all'articolo [60, paragrafo 5,] del regolamento finanziario. L'agenzia nazionale è responsabile dell'attuazione delle osservazioni che la Commissione formula dopo aver analizzato la dichiarazione di gestione annuale e il parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo.

5.L'agenzia nazionale non può, senza previa autorizzazione scritta dell'autorità nazionale e della Commissione, delegare a terzi alcun compito di attuazione del programma o di esecuzione del bilancio che le sia stato conferito. L'agenzia nazionale mantiene la responsabilità esclusiva per qualsiasi compito delegato a terzi.

6.In caso di revoca del mandato di un'agenzia nazionale, tale agenzia nazionale rimane giuridicamente responsabile dell'adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti dei beneficiari del programma e della Commissione, fino a che tali obblighi non siano trasferiti a una nuova agenzia nazionale.

7.L'agenzia nazionale è responsabile della gestione e dello scioglimento degli accordi finanziari concernenti il programma precedente che siano ancora in corso all'inizio del programma.

Articolo 25

Commissione europea

1.Sulla base dei requisiti di conformità previsti per le agenzie nazionali di cui all'articolo 23, paragrafo 3, la Commissione sottopone a revisione i sistemi nazionali di gestione e controllo, in particolare sulla base della valutazione di conformità ex ante fornitale dall'autorità nazionale, della dichiarazione di gestione annuale dell'agenzia nazionale nonché del parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo, tenendo conto delle informazioni fornite annualmente dall'autorità nazionale in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione relative al programma.

2.Entro due mesi dal ricevimento della valutazione di conformità ex ante di cui all'articolo 23, paragrafo 3, dall'autorità nazionale, la Commissione accetta, accetta subordinatamente a condizioni o respinge la designazione dell'agenzia nazionale. La Commissione non instaura un rapporto contrattuale con l'agenzia nazionale prima di aver accettato la valutazione di conformità ex ante. Nel caso di accettazione condizionata, la Commissione può applicare misure precauzionali proporzionate al proprio rapporto contrattuale con l'agenzia nazionale.

3.Ogni anno la Commissione mette a disposizione dell'agenzia nazionale i seguenti fondi del programma:

(a)finanziamenti per le sovvenzioni, nello Stato membro interessato, delle azioni del programma la cui gestione è affidata all'agenzia nazionale;

(b)un contributo finanziario per il sostegno ai compiti di gestione del programma dell'agenzia nazionale, stabilito sulla base dell'ammontare dei fondi dell'Unione assegnato per le sovvenzioni all'agenzia nazionale;

(c)se del caso, fondi aggiuntivi per le misure di cui all'articolo 6, lettera d), e all'articolo 10, lettera d).

4.La Commissione definisce i requisiti del programma di lavoro dell'agenzia nazionale. La Commissione non rende disponibili i fondi del programma all'agenzia nazionale prima di averne formalmente approvato il programma di lavoro.

5.Dopo aver valutato la dichiarazione di gestione annuale e il parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo, la Commissione comunica all'agenzia nazionale e all'autorità nazionale il proprio parere e le proprie osservazioni in merito.

6.Qualora la Commissione non possa accettare la dichiarazione di gestione annuale o il parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo, oppure in caso di insoddisfacente attuazione da parte dell'agenzia nazionale delle osservazioni della Commissione, quest'ultima può attuare ogni misura precauzionale e correttiva necessaria al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione in conformità all'articolo [60, paragrafo 4,] del regolamento finanziario.

7.Sono organizzate riunioni periodiche con la rete di agenzie nazionali per garantire un'attuazione coerente del programma in tutti gli Stati membri e in tutti i paesi terzi di cui all'articolo 17.

Articolo 26

Organismo di audit indipendente

1.L'organismo di audit indipendente esprime un parere di audit sulla dichiarazione di gestione annuale di cui all'articolo [60, paragrafo 5,] del regolamento finanziario. Esso costituisce la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo [123] del regolamento finanziario.

2.L'organismo di audit indipendente:

(a)dispone delle competenze professionali necessarie per effettuare audit nel settore pubblico;

(b)garantisce che i propri audit rispettino i principi di audit accettati a livello internazionale;

(c)non si trova in posizione di conflitto di interessi rispetto al soggetto giuridico di cui l'agenzia nazionale fa parte. In particolare, esso è indipendente, per quanto riguarda le proprie funzioni, rispetto al soggetto giuridico di cui l'agenzia nazionale fa parte.

3.L'organismo di audit indipendente assicura alla Commissione e ai suoi rappresentanti, nonché alla Corte dei conti, pieno accesso a tutti i documenti e alle relazioni a sostegno del parere di audit da esso formulato sulla dichiarazione di gestione annuale dell'agenzia nazionale.

CAPO X

SISTEMA DI CONTROLLO

Articolo 27

Principi del sistema di controllo

1.La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

2.La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni e le attività del programma gestite dalle agenzie nazionali. Essa fissa i requisiti minimi per i controlli effettuati dall'agenzia nazionale e dall'organismo di audit indipendente.

3.L'agenzia nazionale è responsabile dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni del programma di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Tali controlli offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni concesse siano usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili.

4.Per quanto riguarda i fondi del programma trasferiti alle agenzie nazionali, la Commissione garantisce un adeguato coordinamento dei propri controlli con le autorità nazionali e le agenzie nazionali, in base al principio dell'audit unico e secondo un'analisi basata sui rischi. Tale disposizione non si applica alle indagini condotte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Articolo 28

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Un paese terzo che partecipi al programma in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

CAPO XI

COMPLEMENTARITÀ

Articolo 29

Complementarità con altri programmi, politiche e fondi dell'Unione

1.Il programma è attuato in modo da garantirne la coerenza complessiva e la complementarità con altri pertinenti programmi, politiche e fondi dell'Unione, in particolare quelli correlati a istruzione e formazione, cultura e media, gioventù e solidarietà, occupazione e inclusione sociale, ricerca e innovazione, industria e imprese, politica digitale, agricoltura e sviluppo rurale, ambiente e clima, coesione, politica regionale, migrazione, sicurezza e cooperazione internazionale e sviluppo.

2.Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi.

3.Se il programma e i Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) XX [CPR] forniscono congiuntamente il sostegno finanziario a una singola azione, tale azione è attuata in conformità alle norme stabilite nel presente regolamento, comprese le norme in materia di recupero delle somme indebitamente versate.

4.Le azioni ammissibili nel quadro del programma che sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma e soddisfano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte, ma non sono finanziate a causa di vincoli di bilancio, possono essere selezionate per il finanziamento da parte dei Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE). In questo caso si applicano i tassi di cofinanziamento e le norme di ammissibilità basati sul presente regolamento. Tali azioni sono attuate dall'autorità di gestione di cui all'articolo [65] del regolamento (UE) XX [CPR] in conformità alle norme stabilite in tale regolamento e nei regolamenti specifici relativi ai singoli fondi, comprese le norme sulle rettifiche finanziarie.

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 20 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3.La delega di potere di cui all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 31

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Il comitato può riunirsi in gruppi specifici per trattare questioni settoriali. Se del caso, conformemente al suo regolamento interno e su base ad hoc, gli esperti esterni, compresi i rappresentanti delle parti sociali, possono essere invitati a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori.

3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 32

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1288/2013 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.

Articolo 33

Disposizioni transitorie

1.Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 1288/2013, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

2.La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del regolamento (UE) n. 1288/2013.

3.In deroga all'articolo [130, paragrafo 2,] del regolamento finanziario, e in casi debitamente giustificati, la Commissione può considerare i costi direttamente connessi all'attuazione delle attività finanziate e sostenuti durante i primi sei mesi del 2021 come ammissibili al finanziamento a partire dal 1° gennaio 2021, anche se essi sono stati sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

4.Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 14, paragrafo 5, al fine di consentire la gestione delle azioni e delle attività non completate entro il [31 dicembre 2027].

5.Gli Stati membri garantiscono, a livello nazionale, una transizione senza ostacoli tra le azioni svolte nel contesto del programma Erasmus+ (2014-2020) e quelle da attuare nell'ambito del presente programma.

Articolo 34

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [...] [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente


SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.Durata e incidenza finanziaria

1.6.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate



SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013

1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

7. Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 48  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Nel breve e lungo termine il programma mira a sostenere le opportunità di mobilità ai fini dell'apprendimento che contribuiscono allo sviluppo personale, formativo, civico e professionale degli individui. Sosterrà inoltre la cooperazione tra i portatori di interessi a livello organizzativo e politico al fine di promuovere l'inclusione, l'eccellenza, la creatività e l'innovazione nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.

Con riserva dell'entrata in vigore del suo atto di base, si prevede che il programma sia attuato a decorrere dal 1° gennaio 2021, per una durata di sette anni.

1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione

Sebbene gli Stati membri continuino a essere responsabili del contenuto e dell'organizzazione delle rispettive politiche nei settori in questione, il programma mira a promuovere i progetti di cooperazione e mobilità transnazionale e internazionale, come pure a sostenere gli sviluppi politici con una dimensione europea.

Gli obiettivi della presente iniziativa non possono essere conseguiti in misura adeguata e sufficiente dagli Stati membri a motivo del carattere transnazionale, dell'ampiezza del volume e della portata geografica delle attività di cooperazione e di mobilità ai fini dell'apprendimento finanziate, dei loro effetti sull'accesso alla mobilità ai fini dell'apprendimento e più in generale sull'integrazione dell'Unione, nonché della loro dimensione internazionale rafforzata. Come dimostrato dalla valutazione di medio termine di Erasmus+, le singole iniziative di istituti di istruzione o Stati membri, sebbene considerate efficienti e benefiche a livello nazionale, hanno dimensioni e volume insufficienti e non riescono ad avere un effetto a livello europeo. Le azioni dell'Unione consentono di rafforzare la massa critica e di affrontare le sfide paneuropee nelle aree interessate. In termini di portata, la copertura cumulativa delle summenzionate iniziative a livello intersettoriale e di singolo paese resta limitata rispetto all'attuale programma Erasmus+.

La valutazione di medio termine di Erasmus+ ha riscontrato che, senza il programma, la mobilità dei discenti e del personale come pure la cooperazione europea nei settori contemplati dal programma sarebbero significativamente ridotte. Il principale valore aggiunto dell'Unione delle attività di cooperazione, come descritto dalla valutazione, riguarda miglioramenti in termini di qualità, innovazione, professionalizzazione e internazionalizzazione delle organizzazioni coinvolte, nonché livelli accresciuti di cooperazione intersettoriale e un migliore equilibrio geografico, con una maggiore integrazione dei piccoli paesi e degli Stati dell'Europa centrale e orientale. La valutazione ha altresì evidenziato che il programma sta attivamente promuovendo atteggiamenti positivi nei confronti dell'Unione europea 49 e sta contribuendo allo sviluppo dell'identità europea, trasversalmente nell'ambito di tutte le attività finanziate. La valutazione ha inoltre illustrato i benefici dell'espansione delle attività specificamente incentrate sul miglioramento delle conoscenze e della comprensione dell'Unione europea, in particolare da parte dei giovani, degli alunni delle scuole e dei discenti dell'istruzione e della formazione professionale.

Il valore aggiunto dell'Unione deriva inoltre dall'effetto cumulativo delle attività del programma, in grado di incrementare il know-how dell'Europa, in particolare in determinati settori chiave per il futuro, rafforzando la competitività e la capacità di innovazione dell'Unione. La dimensione transnazionale e internazionale delle attività sostenute forgia talenti e sviluppa connessioni in settori che richiedono un livello elevato di internazionalizzazione. Il programma contribuirà a incrementare il numero di professionisti qualificati che hanno beneficiato di un'esperienza internazionale e hanno arricchito le proprie competenze tecniche e trasversali. Il valore aggiunto dell'Unione consisterà nel forgiare la prossima generazione di cittadini europei creativi e innovativi e contribuire alla creazione di una mentalità autenticamente europea. La dimensione europea transnazionale svilupperà connessioni in settori che richiedono un livello elevato di internazionalizzazione. Il sostegno all'innovazione a livello di Unione favorirà inoltre l'arricchimento reciproco tra paesi, aiutando gli Stati membri ad avanzare a un ritmo simile nell'ammodernamento e nell'innovazione dei loro sistemi e delle loro politiche. Il programma contribuirà altresì, direttamente e indirettamente, a creare opportunità e a rispondere alle sfide con cui si confrontano attualmente organizzazioni, istituti, politiche e sistemi che favoriscono lo sviluppo personale, socioeducativo e professionale dei cittadini, mettendo a loro disposizione attività innovative, inclusive e di alta qualità nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Il programma comprenderà inoltre un'azione, specificamente concepita per espandere l'accesso al programma agli operatori di minori dimensioni, che sosterrà i formati flessibili (generalmente attività transnazionali e, in casi eccezionali, nazionali con una forte dimensione europea, quali attività relative a priorità politiche o temi europei specifici). Ciò consentirà agli operatori dotati di minor capacità organizzativa e ai partecipanti con poca o nessuna esperienza di cooperazione transazionale, ad esempio organizzazioni di base o nuovi operatori, di avere una prima esperienza di accesso ai fondi dell'Unione e di acquisire conoscenze in vista di future attività di cooperazione transnazionale.

1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La valutazione di medio termine di Erasmus+ 50 , recentemente completata, ha valutato i progressi compiuti nell'attuazione di Erasmus+ nel periodo 2014-2016 in tutti i paesi partecipanti, esaminando altresì l'impatto a lungo termine dei sette programmi precedenti nel periodo 2007-2013 (valutazione ex post), anche nei paesi partner. Dalla valutazione è emerso che Erasmus+ e i programmi che lo hanno preceduto hanno dimostrato forte pertinenza, efficacia ed efficienza. Nel complesso il programma è molto apprezzato da un ampio ventaglio di portatori di interessi come pure dal grande pubblico, beneficia di una denominazione forte, riconosciuta ben al di là del gruppo dei beneficiari diretti, ed è percepito come una delle iniziative faro dell'Unione. Dalla valutazione di medio termine è inoltre emerso che il programma contribuisce a un'Unione più coesa ed è efficace nel promuovere l'innovazione tra le organizzazioni partecipanti. Erasmus+ si è inoltre dimostrato importante per la portata globale dell'Unione, in particolare ha agevolato la cooperazione tra l'Europa e i paesi partner.

Sono state prodotte prove solide dell'efficacia del programma a vari livelli: giovani e membri del personale che hanno beneficiato del programma, organizzazioni e sistemi. Il programma ha dimostrato la propria capacità di espandersi e adattarsi a nuovi gruppi destinatari e di migliorare continuamente i propri meccanismi di erogazione. Erasmus+ ha parzialmente ridotto l'onere amministrativo per i portatori di interessi e i beneficiari (ad esempio potenziando la digitalizzazione e introducendo procedure di selezione accelerate). Riducendo l'onere amministrativo, è stata potenziata la performance non finanziaria dei progetti sostenuti, poiché i beneficiari hanno potuto concentrarsi maggiormente sul contenuto dei propri progetti. La valutazione ha altresì rilevato che la ristrutturazione dei programmi precedenti in un unico programma integrato ne ha rafforzato la coerenza in termini di allineamento tra i tipi di azioni finanziate e la logica di intervento del programma, ne ha migliorato l'efficienza e ne ha semplificato l'assetto in tre azioni chiave. I portatori di interessi chiedono stabilità o evoluzioni positive per il futuro.

La valutazione raccomanda che il programma futuro:

- promuova l'inclusività (sia per gli individui sia per le organizzazioni) per i gruppi vulnerabili e ampli l'accesso al programma, in particolare per le persone che beneficiano di minori opportunità;

- ottimizzi le azioni intese a stimolare l'innovazione, contribuendo a colmare il divario in termini di competenze e abilità;

- definisca meglio le priorità e investa strategicamente nei settori con il più alto potenziale in termini di performance (scuole, istruzione e formazione professionale, gioventù);

- massimizzi la pertinenza e l'impatto dell'apprendimento degli adulti, delle azioni Jean Monnet e delle azioni in materia di sport;

- promuova la consapevolezza europea rafforzando le misure intese a promuovere la comprensione dell'integrazione europea e un senso di appartenenza all'Europa;

- aumenti le opportunità internazionali e la portata globale del programma;

- semplifichi ulteriormente le norme e le procedure amministrative del programma, anche in termini di azioni internazionali, strumenti online ottimizzati e riduzione della quantità di informazioni richieste a partecipanti e beneficiari;

- rafforzi e sviluppi sinergie con altri strumenti e politiche dell'Unione;

- migliori la partecipazione dei responsabili politici all'elaborazione e all'attuazione degli inviti a presentare proposte con una dimensione strategica.

1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Il programma costituisce uno degli strumenti di finanziamento del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 inteso a investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori. Il programma sarà coerente con gli altri strumenti dell'Unione e ad essi complementare, in particolare gli strumenti di cooperazione esterna 51 , i Fondi strutturali e d'investimento europei, il Fondo sociale europeo Plus e il Fondo europeo di sviluppo regionale. Il programma cercherà inoltre di generare sinergie con il Fondo asilo e migrazione e il Fondo sicurezza interna. Esistono inoltre importanti potenziali complementarità tra gli obiettivi e gli interventi del programma e il futuro programma Diritti e valori. Il programma sarà coerente con il futuro programma Europa Creativa, di cui costituirà un importante complemento. Nel campo della gioventù, il programma sarà inoltre coerente con il corpo europeo di solidarietà e lo integrerà offrendo diversi tipi di attività. Nel campo delle competenze digitali, il programma Europa digitale completerà l'ampio approccio alle competenze di Erasmus+ sostenendo lo sviluppo e l'acquisizione di competenze digitali avanzate.

È stato individuato un grande potenziale in termini di complementarità e sinergie quanto a obiettivi comuni (ad esempio, sviluppo qualitativo dei sistemi per l'istruzione, la formazione e la gioventù, sviluppo del capitale umano ecc.). Tali programmi dell'Unione sono essenziali per un'Europa più competitiva, resiliente e pronta per il futuro. Grazie a un miglioramento delle sinergie e delle complementarità sarà possibile migliorare la coerenza tra i programmi di spesa e assicurare una cooperazione efficace, in risposta alle attuali sfide sociali.

Sebbene questi programmi siano sostenuti da strumenti diversi, con modi operandi indipendenti e logiche di intervento, modalità di gestione e assetti differenti, l'interazione fra loro può generare effetti di convergenza. Si procederà pertanto a ricercare sinergie ove queste siano possibili e possano apportare ulteriore valore aggiunto.

Potrebbero essere generate o rafforzate sinergie a vari livelli:

1. a livello strategico, potenziando la coerenza e migliorando l'allineamento degli obiettivi politici condivisi;

2. a livello di programmazione, con una migliore coerenza delle priorità e quadri di attuazione compatibili;

3. a livello di progetto, con la messa in comune strategica di finanziamenti provenienti da più fonti.

Quale strumento concreto per favorire la generazione di sinergie, si propone di integrare in seno a Erasmus altri piani di mobilità con una forte dimensione di apprendimento, utilizzando come "veicolo" l'infrastruttura e i meccanismi di erogazione del programma Erasmus e seguendo la logica di intervento di Erasmus. Sarà introdotta una nuova azione specificamente intesa a sostenere la mobilità di diverse categorie di organizzazioni o individui contemplate specificamente da altri settori di intervento (ad esempio governance pubblica, agricoltura e sviluppo rurale, imprese, applicazione della legge ecc.). Questo contribuirà a potenziare la coerenza nell'attuazione e a incrementare ulteriormente la semplificazione e l'efficienza. Tale "veicolo" Erasmus sarà offerto come azione centralizzata per la sua limitata massa critica (almeno nella fase iniziale) e la sua componente intersettoriale.

1.5.Durata e incidenza finanziaria

 durata limitata

   in vigore a decorrere dall'1.1.2021 fino al 31.12.2027

   Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al 2032 per gli stanziamenti di pagamento.

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6.Modalità di gestione previste 52  

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

 a paesi terzi o organismi da questi designati;

 a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

 alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

 agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

 a organismi di diritto pubblico;

 a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

 a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

 alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

Per quanto concerne i meccanismi di erogazione, gli strumenti (principalmente sovvenzioni) e le modalità di gestione (gestione diretta e indiretta) saranno mantenuti poiché non sono necessarie modifiche strutturali del modus operandi del programma.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Il futuro quadro di monitoraggio e valutazione di Erasmus seguirà un approccio basato su a) un monitoraggio continuo per analizzare i progressi in direzione del conseguimento degli obiettivi in termini di realizzazioni e risultati del programma, e b) valutazioni e studi/indagini per identificare l'impatto a lungo termine del programma, misurato solo in poche occasioni nel corso del ciclo di programmazione (esercizi formali di valutazione di medio termine ed ex post e appositi studi e indagini indipendenti).

L'obiettivo è utilizzare le modalità già esistenti nella misura del possibile e semplificare, razionalizzare e ridurre l'onere amministrativo per i partecipanti (individui e organizzazioni), assicurando nel contempo una raccolta di informazioni sufficienti a valutare l'impatto del programma e salvaguardare la rendicontabilità. Di conseguenza, le disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni saranno sistematicamente stabilite in considerazione della loro efficienza ed efficacia in termini di costi, sulla base dell'esperienza acquisita con il programma attuale e senza compromettere le esigenze in termini di dati ai fini della valutazione.

In linea con le conclusioni della valutazione di medio termine, il prossimo programma Erasmus mira a semplificare e migliorare il sistema di monitoraggio in termini di:

- chiarezza e pertinenza degli indicatori di realizzazione, come pure della qualità dei dati;

- solidità degli indicatori di risultato comunicati dagli interessati;

- proporzionalità tra l'onere correlato per i beneficiari (numero e frequenza delle indagini, campioni di intervistati, quantità e livello di complessità dei dati raccolti ecc.) e l'uso dei dati a fini di monitoraggio, valutazione e diffusione;

- fruibilità e ulteriore interoperabilità degli strumenti online.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

La proposta di mantenere la medesima combinazione di modalità di gestione del programma (diretta e indiretta) si basa sull'esperienza positiva dell'attuazione del programma Erasmus+ in corso, in quanto la valutazione di medio termine le ha ritenute adatte allo scopo, complessivamente ben coordinate e prive di gravi inefficienze. La combinazione proposta si basa sulle strutture esistenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, proporzionalità ed efficienza.

Il mantenimento di modalità ormai collaudate consentirà di concentrarsi sull'erogazione e sulla performance e salvaguardare gli incrementi di efficienza dimostrati, riducendo nel contempo al minimo l'onere amministrativo (similmente a quanto verificatosi nella transizione dal programma 2007-2013 al programma 2014-2020). Sarà mantenuto il principio di fondo: come regola generale, non sarà erogato sostegno diretto ai singoli beneficiari; il sostegno continuerà a essere erogato tramite le organizzazioni partecipanti, che lo distribuiranno ai singoli discenti o professionisti.

Nel complesso i costi della gestione per l'Unione dell'attuale programma Erasmus+ sono ragionevoli (il 6 % del bilancio amministrativo e operativo di Erasmus) 53 . Questo è particolarmente evidente nel paragone con le azioni nazionali di minore entità, che risultano più costose (in media il 14 % del rispettivo bilancio).

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli

I rischi individuati nell'attuazione dei programmi in corso rientrano principalmente nelle seguenti categorie:

- errori dovuti all'inesperienza dei beneficiari riguardo alle norme. Ci si attende che i tassi di errore e gli adeguamenti finanziari siano più elevati nel caso di azioni con norme di gestione finanziarie più complesse, in particolare quando le sovvenzioni sono basate sui costi reali. Tale rischio può essere in gran parte mitigato con l'uso di costi semplificati (somme forfettarie, tassi fissi e tabelle di costi unitari), come consentito dal regolamento finanziario;

- affidabilità della catena di controllo e applicazione della pista di controllo. Erasmus sarebbe gestito da numerosi intermediari, le agenzie nazionali, con controlli di supervisione da parte di un organismo di audit indipendente come previsto dal regolamento finanziario, e supervisione operativa e di governance da parte delle autorità nazionali. Il quadro di controllo che riduce tali rischi è ben consolidato;

- la situazione di specifici partecipanti destinatari (settori della gioventù o dell'apprendimento degli adulti), che potrebbero non disporre della solidità finanziaria necessaria, di strutture di gestione avanzate o della capacità per gestire fondi dell'Unione, e sarebbero oggetto di ulteriori verifiche e monitoraggio sulla base della valutazione del rischio.

La principale semplificazione per mitigare i rischi e ridurre i tassi di errore derivanti dalla complessità delle norme finanziarie consisterà in un ampio uso di sovvenzioni sotto forma di somme forfettarie, tassi fissi e tabelle di costi unitari, e schemi d'azione semplificati, che rendono le regole più facili da seguire, preservando nel contempo la rendicontabilità.

Tutti i soggetti incaricati sono sempre responsabili dei controlli di primo livello, finalizzati a garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, mentre la Commissione è responsabile della supervisione del quadro generale. Questo solido sistema di controllo sarà mantenuto per monitorare l'uso dei fondi dell'Unione per le azioni gestite nell'ambito della gestione indiretta, da parte delle agenzie nazionali, nonché nell'ambito della gestione diretta, in conformità al regolamento finanziario. Per quanto riguarda i fondi del programma trasferiti alle agenzie nazionali, la Commissione garantirà un adeguato coordinamento dei propri controlli con le autorità nazionali e le agenzie nazionali, in base al principio dell'audit unico e secondo un'analisi basata sui rischi. Le agenzie nazionali saranno responsabili dei controlli primari sui beneficiari, mentre il loro sistema di controllo interno e conformità continuerà a essere monitorato e sorvegliato dagli Stati membri/dalle autorità nazionali e a essere oggetto di audit da parte di un organismo di audit indipendente 54 . Per assicurare la coerenza e l'affidabilità dei controlli a livello nazionale, la Commissione continuerà a pubblicare orientamenti sui controlli con cadenza annuale.

Il sistema di controllo verrà definito in maniera da garantire l'efficienza e l'efficacia in termini di costi dei controlli. La supervisione della Commissione e i quadri di riferimento per la performance assicureranno un elevato livello di monitoraggio e riscontri per orientare l'approccio strategico. Erasmus sarà incluso nel programma di visite ispettive, audit finanziari e visite di monitoraggio e attuazione della Commissione, nonché in attività di orientamento quali conferenze, riunioni di avvio, incontri di agenzie nazionali, corsi di formazione e seminari online.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (ratio "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

Per quanto riguarda l'efficacia in termini di costi, la Commissione ha elaborato una prima stima dei costi delle risorse e dei mezzi necessari per l'esecuzione dei controlli e ha valutato, nella misura del possibile, i loro vantaggi in termini di quantità di errori e irregolarità evitati, rilevati e corretti, ma anche in termini di errori non quantificabili. Tale approccio valorizza le verifiche finanziarie e operative fondamentali della catena di controllo.

La strategia di controllo è fondata su un unico quadro di controllo integrato volto a fornire ragionevoli garanzie durante l'intero ciclo di vita del progetto. L'approccio adottato per valutare l'efficacia in termini di costi dei controlli si basa sul principio dei capisaldi dell'affidabilità e su un unico quadro di controllo integrato. La Commissione prevede controlli con frequenza e intensità differenziate per tenere conto dei diversi profili di rischio associati alle sue operazioni attuali e future e dell'efficacia in termini di costi dei suoi controlli esistenti e alternativi, come indicato in particolare alle agenzie nazionali negli orientamenti per l'attuazione del programma. Le agenzie esecutive e tutti i soggetti incaricati sono sempre responsabili dei controlli di primo livello, finalizzati a garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, mentre la Commissione è responsabile dei controlli di supervisione.

La Commissione stima che il costo globale dei controlli sia basso, tra l'1 e il 5 % del bilancio gestito (escluso il bilancio dell'Agenzia esecutiva), a seconda del metodo di misurazione usato. Tali costi sono proporzionali ed economicamente efficaci, tenuto conto del potenziale rischio di errore qualora i controlli non fossero applicati e dell'obbligo di garantire un tasso di errore inferiore al 2 %. Sulla base dell'esperienza acquisita con l'attuale programma Erasmus+ e i programmi precedenti, che hanno un tasso di errore dell'1 % circa su base pluriennale, il rischio di errore previsto è inferiore al 2 %.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

I controlli intesi a prevenire e rilevare le frodi non sono diversi da quelli volti a garantire la legittimità e la regolarità delle operazioni (gli errori non intenzionali). La Commissione riesamina ogni anno tutte le comunicazioni inviate dalle agenzie nazionali su possibili frodi o irregolarità. Questi casi sono generalmente seguiti a livello nazionale, poiché le agenzie nazionali hanno accesso diretto ai mezzi di ricorso giuridico e di deferimento dei casi di frode.

I servizi della Commissione contribuiscono alle indagini in corso dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e organizzano i passi successivi delle indagini dell'OLAF concluse. Il danno finanziario a carico del bilancio dell'Unione dovuto a frodi accertate in relazioni finali d'indagine dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode riguardanti programmi con norme di finanziamento e portatori di interessi simili è basso. I casi sono deferiti all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e all'Ufficio di indagine e disciplina (IDOC) secondo pertinenza, ma un numero significativo di casi è trattato durante l'anno direttamente dalle agenzie nazionali e dalle autorità nazionali, che hanno accesso diretto ai pertinenti organi giudiziari e antifrode.

I servizi della Commissione che attuano l'azione hanno sviluppato e mettono in atto dal 2014 la propria strategia antifrode (AFS), elaborata in base alla metodologia fornita dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Aggiornata periodicamente, tale strategia è integrata, ove opportuno (da ultimo nel 2017), con documenti procedurali di livello inferiore, che riguardano il modo in cui i casi sono deferiti e seguiti.

Come concluso nella valutazione di medio termine, considerato che la portata delle frodi nell'ambito del programma è estremamente ridotta e largamente limitata a casi di presentazioni multiple della stessa candidatura o a responsabili di progetto che non rispettano gli obblighi, le misure in vigore sono considerate opportune e proporzionate. Considerato il livello di incidenza di frodi a cui il programma proposto deve potenzialmente far fronte, e in particolare il danno finanziario registrato dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode, il rischio di frode residuo non giustifica l'adozione di ulteriori misure. I servizi della Commissione mantengono una stretta collaborazione con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e seguono da vicino i casi in corso. È quindi possibile giungere a conclusioni positive in merito al livello di garanzia rispetto al rischio di frodi.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Rubrica 2 "Coesione e valori"

Titolo 07 "Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori"

Capitolo 03 "Erasmus"

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario

2

07 01 02 – Sostegno amministrativo al programma

Non diss.

SÌ/NO

NO

2

07 03 01 - Promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento degli individui come pure la cooperazione, l'inclusione, l'eccellenza, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore dell'istruzione e della formazione

Diss.

SÌ/NO

NO

2

07 03 02 - Promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento non formale e la partecipazione attiva dei giovani come pure la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore della gioventù

Diss.

SÌ/NO

NO

2

07 03 03 - Promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento degli allenatori e del personale sportivo come pure la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche sportive

Diss.

SÌ/NO

NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

2

Coesione e valori

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

Stanziamenti operativi

07 03 01 - Promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento degli individui come pure la cooperazione, l'inclusione, l'eccellenza, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore dell'istruzione e della formazione

Impegni

(1)

2 554,979

2 713,730

2 970,543

3 351,156

3 896,218

4 668,546

5 744,828

25 900,000

Pagamenti

(2)

2 065,608

2 487,261

2 817,465

3 197,250

3 706,250

4 413,914

5 401,834

1 810,418

25 900,000

07 03 02 Promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento non formale e la partecipazione attiva dei giovani come pure la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore della gioventù

Impegni

(1)

305,808

324,809

355,548

401,104

466,343

558,783

687,605

3 100,000

Pagamenti

(2)

247,235

297,703

337,226

382,682

443,605

528,306

646,552

216,691

3 100,000

07 03 03 Promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento degli allenatori e del personale sportivo come pure la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche sportive

Impegni

(1)

54,256

57,627

63,081

71,164

82,738

99,139

121,994

550,000

Pagamenti

(2)

43,864

52,818

59,830

67,895

78,704

93,732

114,711

38,445

550,000

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma

07 01 02 Sostegno amministrativo a Erasmus 

Impegni = Pagamenti

(3)

44,392

47,150

51,612

58,225

67,695

81,114

99,814

450,000

TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma

Impegni

=1+3

2 959,435

3 143,317

3 440,783

3 881,648

4 512,994

5 407,582

6 654,241

30 000,000

Pagamenti

=2+3

2 401,103

2 884,931

3 266,128

3 706,051

4 296,254

5 117,067

6 262,907

2 065,558

30 000,000

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

"Spese amministrative"

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

Risorse umane 55

35,007

40,366

45,725

45,725

45,725

45,725

45,725

303,876

Altre spese amministrative

1,059

1,059

1,059

1,059

1,059

1,059

1,059

 

7,410

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

36,066

41,425

46,784

46,784

46,784

46,784

46,784

311,286

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per tutte le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

2 995,501

3 184,742

3 487,567

3 928,432

4 559,778

5 454,366

6 701,025

30 311,286

Pagamenti

2 437,169

2 926,356

3 312,912

3 752,835

4 343,038

5 163,851

6 309,691

2 065,558

30 311,286

3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

35,007

40,366

45,725

45,725

45,725

45,725

45,725

303,876

Altre spese amministrative

1,059

1,059

1,059

1,059

1,059

1,059

1,059

7,410

Totale parziale della RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

36,066

41,425

46,784

46,784

46,784

46,784

46,784

311,286

Esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

44,392

47,150

51,612

58,225

67,695

81,114

99,814

450,000

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

44,392

47,150

51,612

58,225

67,695

81,114

99,814

450,000

TOTALE

80,458

88,575

98,396

105,009

114,479

127,898

146,598

761,286

3.2.2.1Fabbisogno previsto di risorse umane 56

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione

225

261

296

296

296

296

296

Nelle delegazioni

Ricerca

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD

Rubrica 7

Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale 

- in sede

37

41

44

44

44

44

44

- nelle delegazioni

Finanziato dalla dotazione del programma 

- in sede

- nelle delegazioni

Ricerca

Altro (specificare)

TOTALE

262

302

340

340

340

340

340

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

Descrizione dei compiti da svolgere:

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Incidenza della proposta/iniziativa

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Articolo ………….

(1)    COM(2018) 98 final.
(2)    COM(2018) 321 final.
(3)    COM(2017) 673 final.
(4)    Il 70 % degli europei si sente ora cittadino dell'Unione europea: il dato, di due punti percentuali superiore rispetto al 2017, è il più alto mai registrato dalla primavera del 2010. Oltre la metà degli intervistati (il 54 %) conosce i propri diritti di cittadino dell'UE, ma oltre i due terzi vorrebbero saperne di più (Eurobarometro standard 88 sulla cittadinanza dell'UE del novembre 2017). Cfr. anche la relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017 [COM(2017) 30 final/2].
(5)    A titolo di esempio, solo un terzo degli studenti di 14 anni (il 35 %) sa chi vota per eleggere i membri del Parlamento europeo; IEA (2010) ICCS 2009 - Rapporto europeo sulla conoscenza civica, sugli atteggiamenti e sulla partecipazione tra gli studenti della scuola secondaria inferiore di 24 paesi europei http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/Publications/Electronic_versions/ICCS_2009_European_Report.pdf .
(6)    TNS per la Commissione europea (2017) - Eurobarometro sulla gioventù europea https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/1fa75943-a978-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-en .
(7)    Studio "Learning Europe at School" https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/83be95a3-b77f-4195-bd08-ad92c24c3a3c .
(8)    Lo strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale (NDICI) e lo strumento di preadesione (IPA III).
(9)    Il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
(10)    [Reference].
(11)    COM(2018) 366.
(12)    COM(2018) 267.
(13)    COM(2018) 50 final e SWD(2018) 40 final.
(14)    SWD(2018) 40 final.
(15)    I paesi del programma, ossia i ventotto Stati membri, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia, la Macedonia e la Turchia.
(16)    La consultazione è stata condotta dal Segretariato generale della Commissione europea e riguardava una serie di programmi in materia di istruzione/formazione, cultura, cittadinanza e giustizia. In fase di consultazione sono pervenute 1 127 risposte direttamente attinenti al programma Erasmus+. Consultazione pubblica aperta sui Fondi dell'UE nel settore dei valori e della mobilità .
(17)    Cfr. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents.evaluations_it.
(18)    SEC(2018) 265. Questo parere riguarda un progetto di relazione sulla valutazione d'impatto che differisce da quella adottata.
(19)    [Reference].
(20)    Strumento di assistenza preadesione (IPA); strumento europeo di vicinato (ENI); strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI); strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (PI).
(21)    Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(22)    GU C del , pag. .
(23)    GU C del , pag. .
(24)    COM(2018) 98 final.
(25)    GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10.
(26)    COM(2018) 321 final.
(27)    Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).
(28)    COM(2016) 381 final.
(29)    [Reference].
(30)    [Reference - to be adopted by the Council by the end of 2018].
(31)    COM(2018) 269 final.
(32)    [Reference].
(33)    COM(2018) [ ].
(34)    GU L […] del […], pag. […].
(35)    GU L […] del […], pag. […].
(36)    COM(2017) 623 final.
(37)    Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
(38)    Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(39)    Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).
(40)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(41)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(42)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(43)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(44)    Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(45)    In particolare il quadro unico dell'Unione per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze; il quadro europeo delle qualifiche; il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale; il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale; il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti; il registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore; l'associazione europea per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore; la rete europea dei centri di informazione e dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico dell'Unione europea; e le reti Euroguidance.
(46)    [Reference].
(47)    [Reference].
(48)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(49)    L'associazione positiva tra partecipazione al programma e senso di appartenenza all'Unione è riscontrabile in tutti i settori e in tutte le forme di partecipazione. I discenti che avevano direttamente beneficiato di Erasmus+ avevano il 19 % di probabilità in più di sentirsi europei e il 6 % di probabilità in più di nutrire sentimenti positivi nei confronti dell'Unione - Fonte: documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione di medio termine di Erasmus+.
(50)     https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents.evaluations_it . 
(51)    Lo strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale (NDICI) e lo strumento di preadesione (IPA III).
(52)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(53)    Comprese la sovvenzione di funzionamento per le agenzie nazionali e la spesa amministrativa della gestione diretta.
(54)    L'organismo di audit indipendente esprime un parere di audit sulla dichiarazione di gestione annuale di cui all'articolo [60, paragrafo 5,] del regolamento finanziario. Esso costituisce la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo [123] del nuovo regolamento finanziario.
(55)    Stime del personale basate sul livello del personale della Commissione nel 2018 (escluso il personale dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura) con introduzione progressiva. Non è inclusa la stima del personale necessario per gli organismi decentrati, né eventuale personale aggiuntivo retribuito con i contributi dei paesi terzi che saranno associati al programma.
(56)    Il fabbisogno previsto di risorse umane è basato esclusivamente sulla situazione attuale (status quo) e soggetto a ulteriori revisioni. Si prevede un aumento indicativo del 25 % per il periodo 2021-2027.

Bruxelles,30.5.2018

COM(2018) 367 final

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce "Erasmus": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013

{SEC(2018) 265 final}
{SWD(2018) 276 final}
{SWD(2018) 277 final}


ALLEGATO

Indicatori

(1)Mobilità ai fini dell'apprendimento di elevata qualità per persone provenienti da contesti diversi

(2)Europeizzazione e internazionalizzazione di organizzazioni e istituti

Cosa misurare?

(3)Numero di persone che partecipano ad attività di mobilità nell'ambito del programma

(4)Numero di persone che beneficiano di minori opportunità che partecipano ad attività di mobilità ai fini dell'apprendimento nell'ambito del programma

(5)Quota di partecipanti che ritengono di aver tratto benefici dalla partecipazione ad attività di mobilità ai fini dell'apprendimento nell'ambito del programma

(6)Numero di istituti e organizzazioni sostenuti dal programma nell'ambito dell'azione chiave 1 (mobilità ai fini dell'apprendimento) e dell'azione chiave 2 (cooperazione)

(7)Numero di nuove organizzazioni sostenute dal programma nell'ambito dell'azione chiave 1 (mobilità ai fini dell'apprendimento) e dell'azione chiave 2 (cooperazione)

(8)Quota di istituti e organizzazioni sostenuti dal programma che hanno sviluppato prassi di elevata qualità in seguito alla partecipazione al programma