Bruxelles, 24.5.2018

COM(2018) 353 final

2018/0178(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2018) 257 final}
{SWD(2018) 264 final}
{SWD(2018) 265 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

   Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta fa parte di una più ampia iniziativa della Commissione in materia di sviluppo sostenibile. Essa pone le basi per un quadro dell’Unione europea che colloca le considerazioni ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social and Governance, ESG) al centro del sistema finanziario, al fine di agevolare la trasformazione dell’economia europea in un sistema più “verde”, più resiliente e circolare. Affinché gli investimenti diventino più sostenibili, il relativo processo decisionale dovrebbe tenere conto dei fattori ESG nella valutazione di aspetti quali le emissioni di gas serra, l’esaurimento delle risorse o le condizioni di lavoro. La presente proposta, insieme agli atti legislativi proposti ad essa connessi, mira all’integrazione coerente delle considerazioni ESG nel processo di investimento e di consulenza nei vari settori. Questo dovrebbe garantire che i partecipanti ai mercati finanziari (società di gestione degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), le imprese di assicurazione, gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), i gestori di fondi europei per il venture capital (EuVECA), i gestori di fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF)) e i distributori di prodotti assicurativi o i consulenti in materia di investimenti che ricevono un mandato dai loro clienti o beneficiari affinché prendano decisioni di investimento per loro conto integrino le considerazioni ESG nei processi interni e informino i clienti al riguardo. Inoltre, per consentire agli investitori di confrontare l’impronta di carbonio degli investimenti, le proposte introducono nuove categorie di indici di riferimento per le basse emissioni di carbonio e per l’impatto positivo in termini di carbonio. Queste proposte, complementari fra loro, mirano a facilitare gli investimenti in progetti e attivi sostenibili nell’Unione.

In particolare, la presente proposta definisce criteri comuni per stabilire se un’attività economica è ecosostenibile. Definisce inoltre un processo che coinvolge una piattaforma multilaterale per l’istituzione di un sistema di classificazione unificato dell’Unione basato su un insieme di criteri specifici per stabilire quali attività economiche sono considerate sostenibili.

In tal modo gli operatori economici e gli investitori avrebbero chiaro quali attività sono considerate sostenibili e potrebbero tenerne conto nelle decisioni di investimento. Il sistema permetterebbe di garantire che le strategie di investimento siano orientate verso attività economiche che contribuiscono effettivamente al raggiungimento degli obiettivi ambientali soddisfacendo al tempo stesso gli standard sociali e di governance minimi. Una maggiore chiarezza su quel che può essere considerato un investimento ecosostenibile faciliterà l’accesso al mercato transfrontaliero dei capitali per questo tipo di investimenti.

Il pacchetto della Commissione si colloca sulla scia degli sforzi mondiali verso un’economia più sostenibile. I governi di tutto il mondo hanno deciso di seguire un percorso più sostenibile per il nostro pianeta e la nostra economia adottando l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2016 e l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

L’impegno dell’Unione è a favore di uno sviluppo che soddisfi i bisogni di oggi senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. Da tempo la sostenibilità è al centro del progetto europeo. I trattati dell’Unione ne riconoscono la portata sociale e ambientale, due dimensioni che vanno considerate congiuntamente.

La comunicazione della Commissione del 2016 sulle prossime tappe per un futuro sostenibile per l’Europa lega gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) 1 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite al quadro politico europeo, al fine di garantire che tutte le azioni e le iniziative politiche dell’Unione, sia nell’Unione europea che nel resto del mondo, facciano propri gli OSS sin dall’inizio. L’Unione è inoltre fermamente impegnata a raggiungere i propri obiettivi climatici ed energetici per il 2030 e a integrare lo sviluppo sostenibile nelle proprie politiche, come annunciato da Jean-Claude Juncker negli orientamenti politici del 2014 per la Commissione europea 2 . Di conseguenza, molte delle priorità politiche della Commissione europea per il periodo 2014-2020 contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Unione e all’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Tra queste figurano il piano di investimenti per l’Europa 3 , il pacchetto sull’economia circolare 4 , il pacchetto “Unione dell’energia” 5 , il riesame della strategia per la bioeconomia dell’UE, 6 l’Unione dei mercati dei capitali 7  e il bilancio dell’Unione per il 2014-2020, compresi il Fondo di coesione e i progetti di ricerca. Inoltre, la Commissione ha lanciato una piattaforma multilaterale per il seguito e lo scambio delle migliori prassi in materia di realizzazione degli OSS.

Il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità dell’Unione richiede investimenti importanti. Per soddisfare i soli obiettivi climatici ed energetici entro il 2030 è necessario, secondo le stime, un investimento annuo supplementare di 180 miliardi di euro 8 . Una parte sostanziale di questi flussi finanziari dovrà venire dal settore privato. Per ovviare alla carenza di investimenti occorre riorientare in modo significativo i flussi di capitale privato verso investimenti più sostenibili e procedere a un ripensamento globale del quadro finanziario europeo.

In tale contesto la Commissione ha istituito, a dicembre del 2016, un gruppo di esperti di alto livello al fine di sviluppare una strategia unionale in materia di finanza sostenibile. La relazione finale del gruppo 9 , pubblicata il 31 gennaio 2018, fornisce un quadro esauriente della finanza sostenibile per l’Europa e individua due imperativi per il sistema finanziario europeo. Il primo è il miglioramento del contributo della finanza alla crescita sostenibile e inclusiva. Il secondo è il consolidamento della stabilità finanziaria attraverso l’integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle decisioni di investimento. Il gruppo di esperti di alto livello ha pubblicato otto raccomandazioni chiave che ritiene fondamentali per la creazione di un sistema finanziario europeo sostenibile. Tra queste, la raccomandazione di istituire, a livello di Unione, un sistema di classificazione tecnicamente solido per chiarire cosa è “verde” o “sostenibile”, ossia una “tassonomia della sostenibilità”. Il gruppo di esperti ha consigliato di iniziare stabilendo le caratteristiche che un’attività economica deve avere per essere considerata ecosostenibile.

Per dar seguito al lavoro del gruppo di esperti di alto livello, la Commissione ha pubblicato, l’8 marzo 2018, un piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile 10 . La Commissione si è così impegnata a presentare, nel secondo trimestre del 2018, una proposta legislativa atta ad assicurare il graduale sviluppo di una tassonomia unionale delle attività sostenibili sul piano dei cambiamenti climatici, dell’ambiente e della società, basandosi sul lavoro esistente ove pertinente. L’obiettivo è incorporare la tassonomia nel diritto dell’Unione europea perché funga da base di classificazione in diversi settori (ad esempio, norme, marchi, indici di riferimento della sostenibilità).

   Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Al fine di garantire che il mercato unico non sia distorto da interpretazioni diverse del concetto di “investimenti ecosostenibili” tra gli Stati membri, la proposta stabilisce i criteri e il processo per l’individuazione di questo tipo di investimenti. Si tratta di una proposta coerente con le altre disposizioni in materia di mercato unico e mercati finanziari, in quanto non interferisce con nessuna delle disposizioni vigenti, ma permette anzi di usare il concetto comune di investimento ecosostenibile o farvi riferimento nelle disposizioni legali attuali e future. Non vi sono differenze né incoerenze rispetto ad altre disposizioni del mercato unico.

   Coerenza con le altre normative dell’Unione

La proposta completa le attuali politiche ambientali e climatiche dell’Unione. Il significato univoco di ciò che costituisce un investimento ecosostenibile fornirà un punto di riferimento utilizzabile in futuro per un’elaborazione più coerente di tali politiche nell’Unione. La proposta si basa sulle politiche vigenti e usa i concetti sviluppati nel loro ambito al fine di garantire la coerenza. Precisamente, si basa sui concetti sviluppati nel 7° programma di azione in materia di ambiente, 11 nella direttiva quadro sulle acque, 12 nel piano d’azione per l’economia circolare, 13 nella direttiva sulle emissioni industriali 14 (ad esempio quando fa riferimento all’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), nel regolamento sul marchio Ecolabel, 15 nella nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE), 16 nella classificazione delle attività e delle spese per la protezione dell’ambiente (CEPA) e nella classificazione delle attività di gestione delle risorse (CReMA) 17 .

2.    BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

   Base giuridica

L’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”) conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio la competenza di adottare le misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno. L’articolo 114 del TFUE permette all’Unione europea di adottare misure finalizzate a eliminare gli ostacoli attuali all’esercizio delle libertà fondamentali e a impedire che ne emergano altri, compresi quelli che rendono difficile per gli operatori economici, investitori inclusi, sfruttare appieno i vantaggi del mercato interno.

Attualmente gli Stati membri interpretano diversamente il concetto di investimento sostenibile: alcuni dispongono di sistemi di marchi o iniziative di mercato per stabilire cosa può essere considerato “verde” ai fini degli investimenti; altri invece non dispongono di nessuna norma, ma è probabile che legiferino in questo campo sulla base di una loro definizione di investimento sostenibile. I marchi nazionali basati su criteri diversi per stabilire quali attività economiche possono essere considerate ecosostenibili rendono difficile per gli investitori il confronto tra gli investimenti verdi, scoraggiandoli così dall’investire oltrefrontiera.

Le divergenze attuali costituiscono inoltre un onere per gli operatori economici che devono soddisfare standard diversi a seconda dello Stato membro. Per affrontare questo problema e impedire l’emergere di ulteriori barriere al mercato interno, la presente proposta fissa una definizione standard, valida a livello dell’Unione, di cosa può essere considerato un’attività economica ecosostenibile a fini di investimento. Lo scopo di questa proposta è standardizzare il concetto di investimento ecosostenibile nell’Unione, facilitando così gli investimenti in attività economiche ecosostenibili, sia nel solo ambito nazionale sia in più paesi dell’Unione. La standardizzazione di questo concetto permetterà altresì agli operatori economici di attirare più facilmente investimenti dall’estero.

L’articolo 114 del TFUE fornisce la base giuridica per l’adozione della proposta da parte dell’Unione, in quanto il suo obiettivo è facilitare gli investimenti in attività economiche sostenibili in tutto il territorio unionale, indipendentemente dai confini nazionali.

   Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà enunciato all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Questo principio stabilisce che un’azione può essere intrapresa a livello dell’Unione solo se gli obiettivi previsti non possono essere raggiunti a un livello inferiore.

L’attuale mancanza di chiarezza riguardo a cosa costituisce un’attività economica ecosostenibile potrebbe aggravarsi qualora gli Stati membri tentassero di prendere misure in materia parallelamente ma senza coordinazione. Dati gli impegni assunti verso gli obiettivi ambientali e climatici sia a livello internazionale (ad esempio, con l’accordo di Parigi) sia a livello dell’Unione, è probabile che sempre più Stati membri introdurranno marchi per contraddistinguere i prodotti finanziari sostenibili utilizzando proprie tassonomie. Questo inasprirebbe le barriere nazionali che impediscono di attingere ai mercati dei capitali per la raccolta dei fondi per i progetti sostenibili. La diversificazione dei sistemi di classificazione aumenterebbe la frammentazione del mercato e solleverebbe problemi di concorrenza, perché per gli investitori diverrebbe più difficile e più costoso comprendere cosa è sostenibile e cosa non lo è.

Occorre pertanto standardizzare a livello unionale i criteri per stabilire cosa costituisce un’attività sostenibile a fini di investimento , per poi definire un sistema uniforme di classificazione, sempre a livello unionale, attraverso un processo che coinvolga tutti i portatori di interessi. In questo modo gli operatori economici attireranno i capitali per investimenti sostenibili con più facilità da tutta l’Unione. Sarà un primo passo contro la pratica della “verniciatura verde” (“greenwashing”) che permetterà agli investitori di individuare più facilmente i criteri applicati nella classificazione di un prodotto finanziario “verde” o sostenibile. La proposta mira pertanto a porre rimedio ai punti deboli dell’attuale quadro legislativo definendo criteri standard per valutare cosa può essere considerato un investimento ecosostenibile. Al fine di garantire l’uniformità e la certezza del diritto riguardo all’esercizio delle libertà del trattato, l’azione a livello dell’Unione è più efficace.

   Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità enunciato all’articolo 5 del TUE. Le misure proposte creano incentivi a investire nelle attività verdi senza penalizzare altri investimenti. Esse sono necessarie per chiarire agli investitori il grado di ecosostenibilità di un investimento grazie alla standardizzazione, a livello dell’Unione, dei criteri usati per valutarlo. La definizione di criteri standard semplificherà agli investitori l’individuazione della sostenibilità ecologica relativa di un dato investimento e il confronto tra gli investimenti sia a livello nazionale che tra gli Stati membri.

La proposta affronta il problema della divergenza tra le attuali tassonomie e iniziative di mercato nazionali, allo scopo di combattere il rischio di verniciatura verde, semplificare agli operatori economici la raccolta di fondi in altri Stati membri per attività ecosostenibili e tentare di creare condizioni comuni per tutti i partecipanti al mercato.

Per quanto riguarda i costi di tale armonizzazione per i partecipanti ai mercati finanziari, la proposta introduce un obbligo di informativa solo per coloro che offrono prodotti finanziari presentati come ecosostenibili. Quest’obbligo sarà applicabile solo una volta sviluppato il sistema di classificazione dell’Unione. Inoltre, l’approccio adottato nella presente proposta offre sufficiente flessibilità agli Stati membri nel decidere i dettagli specifici dei marchi nazionali, come ad esempio la flessibilità per i partecipanti ai mercati finanziari riguardo al livello di attivi in un determinato prodotto finanziario considerati ecosostenibili secondo il sistema di classificazione dell’Unione.

Di conseguenza, la proposta non va al di là di quanto necessario per affrontare i problemi a livello dell’Unione.

   Scelta dell’atto giuridico

La presente proposta è intesa a standardizzare il modo in cui è determinato il livello di ecosostenibilità di un investimento stabilendo i criteri che l’investimento deve soddisfare per essere considerato ecosostenibile, onde evitare approcci nazionali divergenti. La scelta di uno strumento diverso, come ad esempio una misura non legislativa o una direttiva di armonizzazione minima, lascerebbe alla discrezione dei singoli Stati membri la definizione di “investimento ecosostenibile” sulla base di classificazioni divergenti delle attività economiche. A causa di tale discrezione il mercato unico potrebbe divenire ancor più frammentario e i prodotti finanziari con una prestazione ambientale mediocre potrebbero continuare ad essere etichettati come ‘ecosostenibili’. La presente proposta assicura che i partecipanti ai mercati finanziari che presentano prodotti finanziari come investimenti ecosostenibili o investimenti con caratteristiche analoghe chiariscano agli investitori le ragioni di tali caratteristiche sulla base di criteri comuni stabiliti a livello dell’Unione. Per il conseguimento dei suddetti obiettivi è necessario un regolamento direttamente applicabile che assicuri un’armonizzazione completa. Un regolamento è pertanto lo strumento migliore per conseguire la completa armonizzazione, evitare divergenze e garantire quindi maggiore chiarezza ai partecipanti ai mercati.

3.    RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

   Consultazioni dei portatori di interessi

I pareri dei portatori di interessi sono stati raccolti dalla Commissione attraverso una consultazione pubblica sulla relazione intermedia del gruppo di esperti di alto livello sulla finanza sostenibile e per mezzo di interviste mirate degli istituti finanziari. Ai portatori di interessi è stato chiesto se vedono o no la necessità di un intervento normativo, quali aspetti dovrebbe coprire una tassonomia dell’Unione e quale dovrebbe essere inizialmente il suo ambito di applicazione. I pareri raccolti su questi tre temi possono essere sintetizzati come segue:

·intervento normativo dell’Unione - la maggior parte dei partecipanti si è detta favorevole all’elaborazione di una tassonomia (ovvero una classificazione delle attività economiche sostenibili) a livello dell’Unione. Molti di essi hanno affermato che una tassonomia dell’Unione dovrebbe basarsi sui quadri di riferimento (ad esempio, gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite) e sulle classificazioni internazionali (ad esempio, i lavori della Climate Bonds Initiative, di Eurosif, della task force sull’informativa finanziaria, ecc.) vigenti, o quantomeno tenerne conto;

·ambito di applicazione - la maggioranza dei partecipanti ha suggerito che una tassonomia dell’Unione dovrebbe arrivare a coprire tutti gli obiettivi di sostenibilità (ambientale e sociale); Alcuni si sono detti favorevoli a un approccio graduale che inizi con l’ambiente;

·livello di dettaglio - sul livello di dettaglio che una tassonomia dell’Unione dovrebbe avere le opinioni sono divergenti. Mentre il settore finanziario è perlopiù favorevole a una tassonomia non prescrittiva, altri portatori di interessi (privati e società civile) preferiscono che sia più dettagliata, con definizioni e criteri chiari (misurabili).

La proposta della Commissione è sostanzialmente in linea con i pareri dei portatori di interessi, in quanto: i) stabilisce criteri uniformi e un processo chiaro per l’istituzione di una tassonomia delle attività ecosostenibili in un atto giuridicamente vincolante, sulla base degli obiettivi ambientali; ii) assicura che la tassonomia dell’Unione poggi sui quadri di riferimento internazionali vigenti e sia sufficientemente granulare e dettagliata per fungere da base a un linguaggio unico e comune in materia di sostenibilità; iii) prevede una clausola di riesame per contemplare eventualmente anche obiettivi sociali. Questa impostazione dovrebbe porre rimedio all’attuale frammentazione e apportare la necessaria chiarezza agli investitori riguardo a cosa si intende per attività economiche ecosostenibili.

   Assunzione e uso di perizie

La proposta si basa sulla relazione finale del gruppo di esperti di alto livello sulla finanza sostenibile, che raccomanda di stabilire e aggiornare una tassonomia comune della sostenibilità a livello dell’Unione. Secondo la relazione la classificazione delle attività sostenibili condivisa a livello dell’Unione dovrebbe:

·essere in linea con le finalità di politica pubblica dichiarate dall’Unione, compresa l’attuazione dell’accordo di Parigi e degli OSS;

·fornire ai partecipanti ai mercati dei capitali orientamenti sulla rilevanza di determinate attività o sul loro contributo;

·prevedere il libero accesso ai parametri della tassonomia e ai dati su cui si basano ed essere sviluppata attraverso un processo multilaterale, in modo da garantire l’adesione dei mercati;

·essere uno strumento in evoluzione. La scienza della sostenibilità è dinamica e in evoluzione, così come le attese sociali e i bisogni degli investitori e dei mercati. Pertanto, la tassonomia deve essere considerata espressione delle migliori conoscenze attualmente disponibili e dovrà essere oggetto di riesame continuo.

La proposta si basa altresì sullo studio «Defining “green” in the context of green finance», condotto per conto della Commissione nel 2017, che presenta:

·una panoramica e un’analisi degli sforzi mondiali per definire la nozione di “verde” nel contesto delle obbligazioni, dei prestiti e delle azioni quotate;

·i mezzi e l’ambito di applicazione per l’individuazione degli attivi e delle attività “verdi” attraverso definizioni concettuali, tassonomie, metodologie di valutazione e altri meccanismi;

·un elenco delle definizioni disponibili della nozione di “verde”, descrizioni e valutazioni delle definizioni selezionate, confronto delle tassonomie “verdi” settoriali disponibili.

La presente proposta avvia un processo graduale per l’introduzione di un sistema di classificazione dell’Unione che coinvolga un vasto numero di portatori di interessi con le relative conoscenze e competenze. Come primo passo definisce il quadro di riferimento per stabilire criteri comuni che consentano di determinare quando un’attività economica possa essere considerata ecosostenibile. La Commissione individuerà in un secondo tempo le attività che hanno i requisiti per essere considerate sostenibili, avvalendosi della consulenza tecnica di una piattaforma sulla finanza sostenibile composta da esperti.

Questo approccio tiene conto della rapida evoluzione delle conoscenze sugli impatti ambientali e delle competenze in questo campo. Il quadro legislativo deve pertanto restare flessibile, in modo da poterlo aggiornare ogniqualvolta sia necessario alla luce dei futuri sviluppi scientifici, tecnologici e di mercato. In secondo luogo, la presente proposta tiene conto dell’alto livello di complessità, dettaglio, granularità e, quindi, delle risorse richieste. Questo significa che la classificazione dell’Unione dovrà essere sviluppata gradualmente, iniziando con i settori ambientali in cui la necessità d’intervento è più urgente e le conoscenze sono più avanzate.

   Valutazione d’impatto

La proposta tiene conto dei pareri formulati dal comitato per il controllo normativo (il parere positivo con riserve del 14 maggio 2018 e i due pareri negativi precedenti). La proposta e la valutazione d’impatto riveduta tengono conto delle osservazioni del comitato per il controllo normativo, il quale ha concluso che, prima di procedere ulteriormente con questa iniziativa, erano necessari degli adeguamenti.

Le osservazioni ricevute nell’ambito del terzo parere, quello positivo, vertevano sui seguenti aspetti:

·assicurare chiarezza sull’attuazione delle nozioni di “non arrecare danno” e “contribuire sostanzialmente alla sostenibilità”;

·garantire che il quadro di riferimento per il monitoraggio e la valutazione comprenda problemi e rischi di cui tenere conto nello sviluppo dei criteri di vaglio tecnico;

·rendere più trasparente il rapporto costi/benefici quando si confrontano le opzioni.

Di queste preoccupazioni si è tenuto conto nella versione finale riveduta della valutazione d’impatto.

Delle osservazioni ricevute in precedenza dal comitato per il controllo normativo si è tenuto pienamente conto sia nella proposta sia nella valutazione d’impatto riveduta che la correda; le osservazioni possono essere ricondotte a tre più ampi ambiti critici.

In primo luogo, e più in generale, il comitato per il controllo normativo ha suggerito che la valutazione d’impatto dovrebbe spiegare meglio l’ambito di applicazione, la sequenza e la coerenza delle varie misure, compresa la tassonomia e il suo rapporto con le altre proposte. La versione finale della valutazione d’impatto ha quindi beneficiato dei seguenti miglioramenti:

·gli usi immediati e i potenziali usi futuri della tassonomia sono stati descritti meglio, così come il modo in cui verrebbe resa operativa;

·è stato chiarito che la natura e l’entità dei costi a carico dei portatori di interessi sarebbero oggetto di una valutazione d’impatto prima dell’adozione di ogni atto delegato che stabilisce i criteri di vaglio tecnico;

·la coerenza e la complementarietà con la legislazione e le politiche vigenti dell’Unione in altri settori (ad esempio, ambiente e clima, energia, trasporti) sono state spiegate;

·la sequenza e le interazioni tra “una tassonomia ambientale” e una “tassonomia sociale” sono state spiegate;

·è stato chiarito come verrebbe ampliata e aggiornata la tassonomia e sono stati stimati i costi amministrativi connessi;

·è stato chiarito come i colegislatori sarebbero informati/coinvolti nell’intero processo di elaborazione dei criteri di vaglio tecnico.

In secondo luogo, e più specificamente, il comitato per il controllo normativo ha espresso preoccupazioni riguardo all’uso immediato della tassonomia e ai rischi che comporterebbe renderlo obbligatorio per i partecipanti ai mercati finanziari prima che la tassonomia abbia raggiunto un sufficiente livello di stabilità e maturità. Il testo normativo proposto, basato sulla valutazione d’impatto finale riveduta, risponde a questo timore come segue:

·una serie di disposizioni nella presente proposta garantisce che la tassonomia sarà usata solo dal momento in cui sarà stabile e matura, al fine di evitare costi sproporzionati per i partecipanti ai mercati finanziari. La finalità di queste misure di salvaguardia è far sì che la tassonomia sia usata solo alla fine di un processo di consultazione dei portatori di interessi, che abbia creato consenso e una buona comprensione del concetto:

l’articolo 18 stabilisce che la parte operativa del presente regolamento (articoli da 3 a 12) prenderà effetto sei mesi dopo l’entrata in vigore degli atti delegati. Questo significa che i partecipanti ai mercati finanziari non dovranno applicare i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche finché non avranno avuto sufficiente tempo per prepararsi e familiarizzarsi alle norme e alla loro applicazione;

i partecipanti ai mercati finanziari che commercializzano prodotti finanziari come ecosostenibili dovranno fornire un’opportuna informativa. Tuttavia, la presente proposta garantisce che gli obblighi d’informativa non siano tali da risultare troppo onerosi per i pertinenti partecipanti ai mercati finanziari. L’articolo 4 prescrive di rendere noti il modo e la misura in cui nei processi decisionali di investimento si è tenuto conto dei criteri di determinazione dell’ecosostenibilità di un investimento di cui alla tassonomia. Gli atti delegati specificheranno l’esatto ambito di applicazione dell’obbligo d’informativa sulla base di una valutazione d’impatto approfondita;

gli amministratori dell’indice di basse emissioni di carbonio e dell’indice di riferimento d’impatto positivo in termini di carbonio potranno definire le proprie metodologie e i relativi obblighi d’informativa senza essere tenuti a usare la tassonomia, che costituirà unicamente un punto di riferimento per la scelta degli attivi sottostanti degli indici di riferimento.

In terzo luogo, il comitato per il controllo normativo nutriva preoccupazioni per il modo in cui i sei obiettivi ambientali della tassonomia, definiti all’articolo 5, sarebbero stati attuati, in particolare per quanto riguarda la nozione di “non arrecare danno” e la sua interazione con la vigente legislazione dell’Unione, nonché la nozione di “contribuire sostanzialmente alla sostenibilità”. Il comitato ha inoltre evidenziato il rischio di distorsione della concorrenza in caso di definizione di criteri eterogenei per i diversi sottosettori. La valutazione d’impatto e il testo normativo rispondono a tali timori come segue:

·i considerando sottolineano che gli atti delegati che stabiliscono i criteri di vaglio tecnico per ciascuno dei sei obiettivi ambientali saranno sottoposti a una valutazione di impatto approfondita. La delega del potere alla Commissione stabilisce che i due gruppi di criteri – quelli intesi a soddisfare il requisito “non arrecare danno” e quelli che determinano il “contributo sostanziale alla sostenibilità” di un’attività – saranno congiuntamente oggetto di singoli atti delegati per ciascuno dei sei obiettivi;

·l’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), prescrive che l’elaborazione dei criteri di vaglio tecnico tenga conto di qualsiasi pertinente legislazione vigente dell’Unione;

·L’articolo 14, paragrafo 1, lettera h), prescrive che i criteri di vaglio tecnico riconoscano il rischio di attivi non recuperabili e l’impatto potenziale delle misure proposte sulla liquidità del mercato. Questi rischi, al pari di quelli connessi a incentivi incoerenti, saranno oggetto di una valutazione rigorosa durante l’elaborazione dei criteri di vaglio tecnico nel contesto degli atti delegati di cui all’articolo 14;

·L’articolo 14, paragrafo 1, lettera i), stabilisce che gli atti delegati saranno sviluppati obiettivo per obiettivo, per tutti i settori pertinenti, al fine di non falsare la concorrenza. Il considerando 27 supporta questa disposizione;

·L’articolo 18 prevede ulteriori misure di salvaguardia per l’uso della tassonomia da parte dei partecipanti ai mercati finanziari nei casi di differimento dell’applicazione delle disposizioni operative del presente regolamento. Ciò assicura che ai partecipanti ai mercati finanziari non vengano imposti ulteriori obblighi finché il contenuto della tassonomia e le modalità di conformarvisi non siano sufficientemente chiari.

La proposta è in linea con le conclusioni della valutazione d’impatto relativa all’opzione preferita.

Le alternative strategiche generali esaminate nella valutazione d’impatto corrispondono alle opzioni seguenti:

·assenza di azione dell’Unione (opzione 1)

·tassonomia ambientale dell’Unione con un livello di granularità medio (opzione 2)

·tassonomia ambientale dell’Unione con un livello di granularità alto (opzione 3).

Nell’ambito della prima opzione, si continuerà probabilmente ad assistere allo sviluppo di iniziative determinate dal mercato o basate su di esso che, caratterizzate da diversi ambiti d’applicazione, sussisteranno in concomitanza con le classificazioni che gli enti pubblici (ad esempio, la BEI) svilupperanno in futuro; pertanto nel medio-lungo termine non emergerà nessun sistema di classificazione coerente e univoco sulle attività sostenibili. Questa situazione costituirà verosimilmente un limite per il reindirizzamento dei flussi di capitali verso gli obiettivi di sostenibilità. L’opzione 2 prevede l’individuazione di sei obiettivi ambientali a livello dell’Unione e l’individuazione e la classificazione delle attività economiche (suddivise in macrosettori, settori e sottosettori) che contribuiscono inequivocabilmente a uno qualsiasi di essi. Tuttavia, l’assenza di criteri di vaglio tecnico più granulari solleva dubbi circa i) quanto sia realmente “verde” la tassonomia nell’ambito dell’opzione 2 (visto che potrebbe favorire attività economiche di un sottosettore definito “verde” anche se presentano una prestazione ambientale mediocre) e ii) quale sia il contributo a un dato obiettivo ambientale dell’Unione (ad esempio, l’assenza di effetti misurabili rende più difficile anche la raccolta e il monitoraggio dei dati).

L’opzione 3, che prevede invece l’elaborazione di criteri di vaglio tecnico specifici per i sottosettori e l’obiettivo ambientale unionale a cui contribuiscono i sottosettori, è quella preferita, in quanto fornisce piena chiarezza su quali attività sono ecosostenibili ovviando nel contempo alle principali carenze individuate nella tassonomia meno granulare (opzione 2). In termini di effetti economici, una classificazione uniforme a livello dell’Unione aiuterebbe a individuare le attività che possono essere considerate sostenibili e invierebbe gli opportuni segnali agli attori economici, in quanto “tradurrebbe” gli obiettivi strategici dell’Unione in orientamenti concreti per l’individuazione degli investimenti o dei progetti pertinenti. Permetterebbe quindi di dirigere più flussi di capitali verso investimenti sostenibili. Il presente regolamento è un primo importante passo verso una chiara definizione della nozione di “investimento sostenibile”, ma la tassonomia vera e propria verrà elaborata per mezzo di atti delegati. Gli effetti sui portatori di interessi dipendono dagli usi finali e dai dettagli della tassonomia. In termini di costi, l’elaborazione della tassonomia richiederà tempo e risorse, il che inciderà anche sul bilancio dell’Unione (cfr. sezione ‘Incidenza sul bilancio”).

Per quanto riguarda gli effetti ambientali della tassonomia, una volta operativa, si prevede che saranno indiretti e positivi: facendo chiarezza su cosa può essere considerato “verde”, essa faciliterà gli investimenti in progetti e attivi sostenibili in tutta l’Unione, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi ambientali, come ad esempio la riduzione delle emissioni di gas serra in linea con l’accordo di Parigi e la transizione verso un’economia circolare efficiente sotto il profilo delle risorse. Gli investimenti extra derivanti dalla maggiore trasparenza e dall’armonizzazione dei mercati potrebbero favorire la trasformazione profonda all’insegna della sostenibilità prevista dalle politiche ambientali già in atto a livello di Unione e Stati membri. Gli investimenti nei settori verdi (ad esempio, energie rinnovabili, efficienza energetica, gestione dei rifiuti, risanamento ambientale) si tradurrebbero quindi in benefici ambientali immediati e a lungo termine: riduzione dei livelli di inquinamento (di aria, acqua, suolo, ecc.) e conseguenti ricadute positive sulla salute, minori emissioni di gas serra con attenuazione degli effetti pericolosi dei cambiamenti climatici, conservazione e miglioramento del capitale naturale e dei servizi ecosistemici.

Dal punto di vista dell’impatto sociale, poiché la proposta contiene disposizioni minime di salvaguardia anche su questo fronte, si possono prevedere effetti positivi minimi, che potrebbero divenire più consistenti una volta che l’iniziativa proposta sarà stata riesaminata, a norma della clausola di riesame, per includervi in un secondo tempo obiettivi sociali e attività socialmente sostenibili.

   Diritti fondamentali

La proposta rispetta i diritti fondamentali ed è conforme ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dato l’obbligo secondo il quale una determinata attività economica, per essere considerata ecosostenibile, deve essere svolta rispettando alcune disposizioni minime di salvaguardia sul piano sociale e della governance.

4.    INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta contiene un articolo relativo alla creazione di una piattaforma sulla finanza sostenibile, che assisterà la Commissione nell’elaborazione graduale e nell’aggiornamento del sistema di classificazione dell’Unione. Alla piattaforma spetteranno anche altri compiti necessari al raggiungimento degli obiettivi del piano d’azione sulla finanza sostenibile, in particolare fornire consulenza alla Commissione sulla necessità di modificare il quadro istituito dalla presente proposta; sarà inoltre incaricata di monitorare i flussi di capitali diretti verso investimenti sostenibili e darne conto periodicamente alla Commissione.

Le autorità europee di vigilanza svolgeranno un ruolo chiave nell’elaborazione della tassonomia unionale della sostenibilità, provvedendo a che sia utilizzabile dagli istituti finanziari, applicabile ai prodotti finanziari e compatibile con la legislazione finanziaria dell’Unione; il loro ruolo sarà altrettanto importante nell’assicurare che la tassonomia sia elaborata in modo che risulti utile ad analizzare gli scenari climatici e, in una fase successiva, condurre prove di stress climatico. Al fine di espletare questi e altri compiti, ciascuna autorità ha bisogno di 1 altro dipendente a tempo pieno entro il 2020, anno in cui dovrebbero prendere effetto le varie disposizioni della proposta.

Si tenga presente che il fabbisogno di bilancio delle autorità europee di vigilanza resterà soggetto a tutti i meccanismi di rendicontazione e di verifica contabile previsti dai regolamenti istitutivi per l’elaborazione, l’adozione e l’esecuzione dei bilanci annuali delle autorità. Inoltre, la decisione annuale sul contributo integrativo dell’Unione e sulla tabella dell’organico delle autorità (ad esempio, la decisione sull’entità dell’organico) dovrà sempre essere autorizzata dal Parlamento europeo e dal Consiglio e resterà soggetta al discarico del Parlamento su raccomandazione del Consiglio.

Anche l’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) sarà strettamente coinvolta nei lavori sulla finanza sostenibile, in particolare fornendo le proprie conoscenze tecniche nelle varie aree ambientali, allo scopo di elaborare e aggiornare la tassonomia unionale della sostenibilità per tutte le questioni climatiche e ambientali; l’AEA, inoltre, nell’ambito dell’Osservatorio sulla finanza sostenibile raccoglierà e fornirà dati sul fabbisogno e sui flussi di investimento negli Stati membri e offrirà loro consulenza ai fini dello sviluppo delle rispettive strategie di investimento sostenibile e a basse emissioni. Per espletare questi e altri compiti, l’AEA avrà bisogno di altri 2 dipendenti a tempo pieno a partire dal 2020.

Alla Commissione europea spetterà gestire la piattaforma (ad esempio, organizzando le riunioni della piattaforma e dei sottogruppi, comunicandone l’esito, elaborando proposte legislative, assicurando il collegamento con le autorità europee di vigilanza e l’AEA, mettendo a disposizione uno strumento informatico per la collaborazione, rimborsando gli esperti, svolgendo altre mansioni di segreteria ecc.). Al fine di espletare questi e altri compiti, avrà bisogno di 10 dipendenti a tempo pieno a partire dal 2020 (8 AD e 2 AST).

L’incidenza finanziaria e sul bilancio determinate dalla presente proposta sono spiegate in dettaglio nella scheda finanziaria legislativa allegata.

Le informazioni fornite nella scheda finanziaria legislativa sono compatibili con la proposta del QFP post 2020.

5.    ALTRI ELEMENTI

   Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

I criteri uniformi per determinare le attività economiche ecosostenibili saranno elaborati e resi operativi mediante una serie di atti delegati, che definiranno i criteri di vaglio tecnico. Gli atti delegati saranno sottoposti a valutazione d’impatto: l’elaborazione dei criteri terrà conto, in particolare, del loro impatto sulla concorrenza all’interno e tra settori, sui prodotti e mercati finanziari verdi esistenti e sulla liquidità dei mercati finanziari; terrà anche conto dei rischi potenziali di creare incentivi incoerenti.

La valutazione e la presentazione di relazioni sono previste ogni tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione deve pubblicare una relazione sull’applicazione del regolamento, valutando lo stato di avanzamento della sua attuazione per elaborare i criteri di vaglio tecnico delle attività economiche ecosostenibili, nonché l’eventuale necessità di rivedere i criteri fissati nel presente regolamento per classificare come ecosostenibile un’attività economica.

La Commissione dovrebbe anche valutare l’opportunità di introdurre un meccanismo inteso a verificare se i criteri da utilizzare per determinare l’ecosostenibilità di un’attività economica sono applicati.

Infine, la Commissione dovrebbe valutare l’opportunità di estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento ad altri obiettivi di sostenibilità, in particolare a obiettivi sociali, nonché di utilizzare la nozione comune di investimento ecosostenibile nel diritto dell’Unione e a livello degli Stati membri.

Ogni proposta legislativa futura della Commissione che preveda l’uso obbligatorio della classificazione unionale delle attività ecosostenibili in altri settori sarà sottoposta a valutazioni d’impatto, in linea con i principi del legiferare meglio.

La Commissione è tenuta a trasmettere la propria relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e ad avanzare proposte di modifica del presente regolamento, ove opportuno.

   Illustrazione dettagliata di ciascuna disposizione della proposta

L’articolo 1 enuncia l’oggetto e l’ambito di applicazione del regolamento.

La proposta stabilisce il quadro di riferimento per la definizione di criteri uniformi in base ai quali determinare l’ecosostenibilità di un’attività economica, al solo scopo di determinare il livello di sostenibilità di un investimento.

La proposta fornisce la base per stabilire l’ecosostenibilità delle attività economiche anziché quella delle imprese o degli attivi, pertanto non introduce una metodologia armonizzata per determinare l’ecosostenibilità di un investimento in determinate imprese o attivi. Tuttavia, i criteri uniformi di definizione delle attività ecosostenibili permetteranno di determinare il livello di ecosostenibilità di ogni impresa a fini di investimento: gli investimenti in un’impresa che svolge unicamente attività ecosostenibili saranno considerati tali, e le azioni dell’impresa saranno quindi attivi ecosostenibili; l’impresa che svolge diverse attività di cui solo alcune sono ecosostenibili può avere diversi livelli di ecosostenibilità, determinabili, ad esempio, sulla base della percentuale di fatturato generata dalle attività sostenibili rispetto alle altre. Gli attivi usati per finanziare soltanto le attività ecosostenibili dell’impresa (ad esempio, alcuni tipi di obbligazioni) saranno considerati investimenti ecosostenibili, mentre gli altri avranno un grado diverso di ecosostenibilità. Il grado di ecosostenibilità dei portafogli di investimenti che coprono varie imprese potrà essere determinato in maniera analoga, il che incentiverà gli investimenti nelle attività economiche ecosostenibili, senza penalizzare o disincentivare gli investimenti in altre attività economiche.

Il presente regolamento si applica a tutti gli Stati membri e all’Unione nell’ambito dei requisiti di commercializzazione applicabili ai partecipanti al mercato per l’offerta di prodotti finanziari o obbligazioni societarie con obiettivi ambientali, in particolare nel contesto dell’etichettatura.

Il presente regolamento non introduce un marchio per i prodotti finanziari sostenibili, ma stabilisce un quadro di riferimento per definire i criteri di cui tenere conto quando si creano tali marchi a livello nazionale e unionale. Il presente regolamento, quindi, non impedisce agli Stati membri di mantenere, né di sviluppare ulteriormente, sistemi di etichettatura, a patto che rispondano ai criteri ivi stabiliti per le attività economiche ecosostenibili.

In futuro, se un marchio per i prodotti finanziari sarà sviluppato nell’ambito del regolamento Ecolabel, i sistemi di marchi nazionali già esistenti potranno coesistere con il marchio Ecolabel purché siano conformi alle condizioni di cui all’articolo 11 del suddetto regolamento.

La presente proposta è collegata alla proposta di regolamento sul miglioramento dell’informativa in materia di sostenibilità [proposta della Commissione di regolamento sull’informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341].

Il presente regolamento prescrive ai partecipanti ai mercati finanziari soggetti agli obblighi d’informativa di cui al succitato regolamento (ad esempio, i gestori di fondi) di esplicitare il grado di ecosostenibilità dei prodotti finanziari che essi dichiarano perseguire obiettivi ambientali.

Il gestore di fondi che offre un fondo dichiarandolo “verde” dovrà indicare nel documento informativo precontrattuale il modo e la misura in cui i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche sono stati usati per determinare l’ecosostenibilità degli investimenti nel fondo.

L’ambito di applicazione di questo obbligo sarà specificato mediante atti delegati, una volta definiti i criteri di vaglio tecnico per le attività ecosostenibili.

L’obbligo di informativa permetterà agli investitori di capire meglio il grado di ecosostenibilità dei prodotti finanziari e di confrontare le offerte prima di prendere decisioni di investimento.

Il presente regolamento contiene disposizioni che inquadrano il processo di elaborazione dei criteri di vaglio tecnico su cui si fonda la classificazione unionale delle attività economiche ecosostenibili.

È previsto che il regolamento prenda effetto gradualmente, soltanto dopo che i criteri di classificazione per ciascun obiettivo ambientale saranno sufficientemente maturi e stabili, in modo da poter avviare un processo consultivo con i portatori di interessi e indurre i partecipanti ai mercati finanziari interessati ad aderire a concetti di cui avranno una chiara comprensione.

L’articolo 2 contiene le definizioni dei termini utilizzati nel presente regolamento.

Le definizioni di “partecipanti ai mercati finanziari” e “prodotti finanziari” sono quelle di cui alla proposta di regolamento sul miglioramento dell’informativa in materia di sostenibilità.

L’articolo 3 fissa i criteri per determinare l’ecosostenibilità di un’attività economica, al fine di stabilire il livello di ecosostenibilità di un investimento. In base a tali criteri l’attività economica deve contribuire in misura sostanziale a uno o più obiettivi ambientali e non danneggiare in modo significativo nessuno degli altri; inoltre, nel rispetto dei principi sanciti nel pilastro europeo dei diritti sociali, l’attività economica deve essere svolta secondo gli standard sociali e del lavoro minimi internazionali.

Per determinare in cosa consistono un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale e un danno significativo agli altri obiettivi, saranno emanati anche criteri di vaglio tecnico tramite atti delegati della Commissione.

L’articolo 4 impone agli Stati membri e ai partecipanti ai mercati finanziari di applicare i criteri di cui all’articolo 3 in casi specifici.

Esso prescrive che sia i singoli Stati membri sia l’Unione usino criteri uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche all’atto di introdurre i requisiti di commercializzazione dei prodotti finanziari o delle obbligazioni societarie dichiarati ecosostenibili, in particolare nell’ambito dei sistemi di marchi (ad esempio, per le obbligazioni verdi). Stabilisce inoltre l’obbligo d’informativa per i gestori patrimoniali e gli investitori istituzionali che offrono prodotti finanziari commercializzati come ecosostenibili o come investimenti con caratteristiche analoghe, il cui ambito di applicazione sarà precisato negli atti delegati della Commissione.

In conformità con l’articolo 18 tali obblighi diventeranno applicabili solo una volta che la Commissione avrà specificato i criteri tecnici per stabilire se un’attività contribuisce in misura sostanziale a un dato obiettivo ambientale e non arreca danni significativi agli altri obiettivi.

L’articolo 5 dispone che ai fini del presente regolamento gli obiettivi ambientali sono: 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici; 2) l’adattamento ai cambiamenti climatici; 3) l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; 4) la transizione a un’economia circolare, la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti; 5) la prevenzione e il controllo dell’inquinamento; 6) la protezione degli ecosistemi sani.

Gli articoli da 6 a 11 precisano i criteri secondo cui il contributo a ciascun obiettivo ambientale può essere considerato sostanziale.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati al fine di specificare i criteri di vaglio tecnico delle attività economiche da considerarsi recanti un contributo sostanziale a un dato obiettivo ambientale e delle attività economiche recanti un danno significativo agli altri obiettivi.

Ciascun articolo indica la data di adozione del relativo atto delegato, in maniera da consentire lo sviluppo progressivo della classificazione dell’Unione sulla base dei criteri di vaglio tecnico: gli atti delegati relativi alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici saranno adottati per primi (entro dicembre 2019); quelli relativi agli altri obiettivi saranno emanati progressivamente e prenderanno effetto entro dicembre 2021 (uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione a un’economia circolare, prevenzione e riciclaggio dei rifiuti) ed entro dicembre 2022 (prevenzione e controllo dell’inquinamento, protezione degli ecosistemi sani).

L’articolo 12 definisce i dettagli relativi ai criteri per stabilire se un’attività economica danneggia in misura significativa un obiettivo ambientale.

L’articolo 13 definisce le misure di salvaguardia minime facendo riferimento ai principi e ai diritti di cui nelle otto convenzioni fondamentali citate nella dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui diritti e i principi fondamentali nel lavoro.

L’articolo 14 inquadra ulteriormente il potere conferito alla Commissione fissando i requisiti dei criteri di vaglio tecnico da stabilire mediante atti delegati.

In particolare, dispone che tali criteri si basino sulle norme e sui marchi esistenti a livello dell’Unione che stabiliscono già i criteri di ecosostenibilità in altri campi (ad esempio, etichettatura dei prodotti, tutela dell’ambiente ecc.). Dal momento che tali norme non sono automaticamente applicabili agli attivi investibili, i criteri tecnici devono renderle operative a tal fine.

I criteri devono anche tenere conto dei requisiti fissati dalla vigente legislazione dell’Unione, in modo particolare per determinare i requisiti minimi da soddisfare onde evitare un danno significativo a un obiettivo ambientale. Ciò implica la necessità di valutare se i requisiti vigenti sono sufficienti a tale scopo.

I criteri di vaglio tecnico devono essere praticabili, di facile applicazione e verificabili entro limiti ragionevoli in termini di costo di conformità; devono inoltre fornire sufficiente chiarezza giuridica.

In sede di definizione dei criteri di vaglio tecnico la Commissione deve valutare l’uso di possibili criteri di ammissibilità diversi per ciascun settore e sottosettore economico, nonché adoperarsi per assicurare che la facilità con cui un operatore economico può dedicarsi a un’attività considerata sostenibile sia sostanzialmente la stessa per tutti gli operatori del settore.

La Commissione deve inoltre tenere conto dell’impatto potenziale di questi criteri sulla valutazione degli attivi che fino all’adozione dei criteri di vaglio tecnico erano considerati “verdi” nell’ambito delle vigenti prassi di mercato. Deve inoltre valutare l’eventualità che i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche diano luogo ad attivi non recuperabili, il rischio che determinati attivi perdano valore in conseguenza della transizione a un’economia più sostenibile e il rischio connesso a incentivi incoerenti.

I criteri di vaglio tecnico devono tenere conto anche degli effetti sulla liquidità del mercato e sulla concorrenza.

L’articolo 15 impone alla Commissione di creare una piattaforma sulla finanza sostenibile composta da esperti, che dovrà fornirle consulenza sui criteri di vaglio tecnico. La piattaforma consisterà in un gruppo di esperti della Commissione istituito in conformità con le norme orizzontali sui gruppi di esperti e sostituirà il gruppo di esperti con compiti analoghi creato in precedenza.

L’articolo 16 disciplina l’esercizio dei poteri delegati.

L’articolo 17 contiene una clausola di riesame che obbliga la Commissione a pubblicare, entro il 31 dicembre 2021 e successivamente ogni tre anni, una relazione di valutazione dell’attuazione del presente regolamento e dell’eventuale necessità di modificarlo.

L’articolo 18 stabilisce la data di entrata in vigore e applicabilità diretta del presente regolamento.

Posticipa l’applicazione del regolamento a una data successiva all’adozione degli atti delegati che istituiscono i criteri di vaglio tecnico per ciascun obiettivo ambientale. In tal modo le disposizioni relative a ciascun obiettivo ambientale diventeranno applicabili solo sei mesi dopo la definizione dei criteri di vaglio tecnico, allo scopo di lasciare agli operatori del mercato interessati il tempo sufficiente per prepararsi.

2018/0178 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea, 18

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, 19

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea mira a instaurare un mercato interno che operi per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato, tra l’altro, su una crescita economica equilibrata e un alto livello di tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente.

(2)Il 25 settembre 2015 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato un nuovo quadro mondiale di sviluppo sostenibile: l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 20 , imperniata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) riguardanti i tre pilastri della sostenibilità: ambientale, sociale ed economica/di governance. La comunicazione della Commissione del 2016 “Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe” 21 lega gli OSS al quadro politico dell’Unione, al fine di garantire che tutte le azioni e le iniziative politiche dell’Unione, sia al suo interno che nel resto del mondo, facciano propri gli OSS sin dall’inizio. Le conclusioni del Consiglio europeo del 20 giugno 2017 22 hanno confermato l’impegno dell’Unione e degli Stati membri ad attuare l’agenda 2030 in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace e in stretta collaborazione con i partner e gli altri portatori di interessi.

(3)Nel 2016 il Consiglio ha concluso a nome dell’Unione l’accordo di Parigi sul clima 23 . L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo di Parigi sul clima fissa l’obiettivo del rafforzamento della risposta ai cambiamenti climatici, tra l’altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

(4)La sostenibilità e la transizione a un’economia a basse emissioni di carbonio, resiliente ai cambiamenti climatici, più efficiente in termini di risorse e circolare sono elementi chiave per garantire la competitività dell’economia dell’Unione nel lungo termine. Da molto tempo la sostenibilità si trova al centro del progetto dell’Unione europea e i trattati dell’UE ne riconoscono la dimensione sociale e quella ambientale.

(5)A dicembre 2016 la Commissione ha dato mandato a un gruppo di esperti di alto livello di sviluppare una strategia dell’Unione, globale e completa, in materia di finanza sostenibile. Il gruppo di esperti di alto livello, nella relazione pubblicata il 31 gennaio 2018 24 , sollecita la creazione di un sistema di classificazione tecnicamente solido a livello dell’Unione per fare chiarezza su quali attività sono “verdi” o “sostenibili”, partendo dalla mitigazione dei cambiamenti climatici.

(6)A marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile 25 definendo un’ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d’azione è il riorientamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili finalizzato al raggiungimento di una crescita sostenibile e inclusiva. L’istituzione di un sistema di classificazione unificato per le attività sostenibili costituisce l’azione più importante e urgente prevista dal piano d’azione. Il piano riconosce che lo spostamento dei flussi di capitali verso attività più sostenibili deve poggiare su un concetto condiviso di “sostenibile”. Quale primo passo, la formulazione di linee guida chiare sulle attività che possono essere considerate un contributo agli obiettivi ambientali dovrebbe permettere di informare meglio in merito agli investimenti che finanziano attività economiche ecosostenibili. Ulteriori linee guida sulle attività che contribuiscono ad altri obiettivi di sostenibilità, compresi quelli sociali, potrebbero essere sviluppate in una fase successiva.

(7)La decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ha sollecitato una maggiore partecipazione del settore privato al finanziamento delle spese legate all’ambiente e al clima, in particolare attraverso l’introduzione di incentivi e metodologie che stimolino le imprese a misurare i costi ambientali delle loro attività e gli utili ottenuti dal ricorso ai servizi ambientali.

(8)Il raggiungimento degli OSS nell’Unione richiede l’incanalamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili. È importante sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno ai fini del raggiungimento degli obiettivi. È altresì importante garantire che i flussi di capitali incanalati verso investimenti sostenibili non siano ostacolati nel mercato interno.

(9)L’offerta di prodotti finanziari che perseguono obiettivi ecosostenibili è un modo efficace di incanalare gli investimenti privati verso le attività sostenibili. I requisiti nazionali per commercializzare come investimenti sostenibili prodotti finanziari e obbligazioni societarie, in particolare i requisiti che gli operatori di mercato devono soddisfare per poter usare un marchio nazionale, puntano ad aumentare la fiducia degli investitori, creare visibilità e affrontare le preoccupazioni legate alla pratica della “verniciatura verde”. Questa pratica consiste nell’ottenere un vantaggio sulla concorrenza in modo sleale commercializzando un prodotto finanziario come ecocompatibile quando in realtà non soddisfa gli standard ambientali di base. Attualmente alcuni Stati membri dispongono di sistemi di marchi. Tali sistemi sono basati su tassonomie che classificano le attività economiche ecosostenibili in maniera diversa. Dati gli impegni assunti con l’accordo di Parigi e a livello di Unione, è probabile che sempre più Stati membri istituiscano sistemi di marchi o introducano altri requisiti che gli operatori di mercato dovranno soddisfare per poter commercializzare prodotti finanziari o obbligazioni societarie come ecosostenibili. Nell’attuale contesto gli Stati membri faranno ricorso alle rispettive tassonomie nazionali per determinare quali investimenti possono essere considerati sostenibili. Se tali requisiti nazionali si basano su criteri diversi per determinare le attività economiche da considerarsi ecosostenibili, gli investitori saranno scoraggiati dall’investire fuori dai confini nazionali, a causa della difficoltà di confrontare le diverse opportunità d’investimento. Inoltre, gli operatori economici desiderosi di attirare investimenti da altri paesi dell’Unione dovrebbero soddisfare criteri diversi nei diversi Stati membri affinché le loro attività possano essere considerate ecosostenibili ai fini dei diversi marchi. L’assenza di criteri uniformi aumenterà quindi i costi e creerà un forte disincentivo per gli operatori economici, con conseguente impedimento dell’accesso ai mercati dei capitali transfrontalieri per investimenti sostenibili. Si prevede che le barriere all’accesso ai mercati dei capitali transfrontalieri ai fini della raccolta di fondi per i progetti sostenibili aumenteranno. I criteri per stabilire se un’attività economica è ecosostenibile dovrebbero pertanto essere armonizzati a livello dell’Unione, allo scopo di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno e impedire che ne emergano in futuro. Grazie a tale armonizzazione sarà più facile per gli operatori economici raccogliere oltrefrontiera dei fondi per le loro attività verdi, poiché le attività economiche potranno essere confrontate a fronte di criteri uniformi prima di essere selezionate come attivi sottostanti destinati a investimenti ecosostenibili. Sarà quindi più facile attirare investimenti da altri paesi dell’Unione.

(10)Inoltre, se i partecipanti ai mercati non forniscono nessuna spiegazione agli investitori rispetto a come le attività in cui investono contribuiscono agli obiettivi ambientali, oppure se per spiegare quel che costituisce un’attività economica “sostenibile” usano concetti differenti per gli investitori sarà troppo gravoso controllare e confrontare i vari prodotti finanziari. È stato constatato che questa situazione scoraggia gli investitori dall’investire nei prodotti finanziari verdi. Inoltre, la mancanza di fiducia degli investitori penalizza gravemente il mercato degli investimenti sostenibili. Si è altresì constatato che le norme nazionali o le iniziative di mercato attuate per affrontare questo problema entro i confini nazionali portano a una frammentazione del mercato interno. Se i partecipanti ai mercati finanziari informano del modo in cui i prodotti finanziari da essi dichiarati ecocompatibili contribuiscono agli obiettivi ambientali, e se per comunicare tali informazioni usano criteri comuni adottati a livello di Unione per stabilire l’ecosostenibilità di un’attività economica, sarà più facile per gli investitori confrontare le opportunità di investimento ecocompatibili oltrefrontiera. Gli investitori investiranno nei prodotti finanziari verdi con maggiore fiducia in tutta l’Unione, migliorando così il funzionamento del mercato interno.

(11)Per fronteggiare gli attuali ostacoli al funzionamento del mercato interno e impedire che emergano in futuro, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a usare un concetto comune di investimento ecosostenibile all’atto di definire i requisiti che gli operatori di mercato devono soddisfare per etichettare i prodotti finanziari o le obbligazioni societarie commercializzati come ecosostenibili a livello nazionale. Per le stesse ragioni, i gestori di fondi e gli investitori istituzionali che asseriscono di perseguire obiettivi ambientali dovrebbero usare lo stesso concetto di investimento ecosostenibile quando informano del modo in cui perseguono tali obiettivi.

(12)Definire i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche potrebbe incoraggiare le aziende a pubblicare, volontariamente, sui loro siti le informazioni relative alle proprie attività economiche ecosostenibili. Le informazioni non solo permetteranno ai pertinenti operatori dei mercati finanziari di individuare facilmente le aziende che svolgono attività economiche ecosostenibili, ma faciliteranno anche queste ultime nella raccolta di fondi per le loro attività verdi.

(13)Una classificazione unionale delle attività economiche ecosostenibili dovrebbe consentire lo sviluppo delle politiche future dell’Unione, in particolare di norme a livello unionale per prodotti finanziari ecosostenibili, per pervenire, da ultimo, alla creazione di marchi che riconoscono formalmente la conformità a tali norme in tutta l’Unione. Requisiti giuridici uniformi, basati su criteri uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche che consentano di definire un investimento ecosostenibile, sono necessari come riferimento per la futura legislazione dell’Unione intesa a favorire tali investimenti.

(14)Nel contesto delle attività volte al raggiungimento degli OSS nell’Unione, scelte politiche quali la creazione di un Fondo europeo per gli investimenti strategici hanno di fatto contribuito a dirigere gli investimenti privati, parallelamente alla spesa pubblica, verso gli investimenti sostenibili. Il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 definisce un obiettivo per gli investimenti climatici del 40% in progetti infrastrutturali e innovativi nell’ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici. I criteri comuni di sostenibilità delle attività economiche potrebbero essere alla base di iniziative analoghe che l’Unione intraprenderà a sostegno degli investimenti miranti al raggiungimento degli obiettivi legati al clima o di altri obiettivi ambientali.

(15)Onde evitare la frammentazione del mercato e per non danneggiare gli interessi dei consumatori a causa di nozioni divergenti di “attività economica ecosostenibile”, i requisiti nazionali che gli operatori di mercato devono osservare se intendono commercializzare prodotti finanziari o obbligazioni societarie come ecosostenibili dovrebbero poggiare sui criteri uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche. Fra tali operatori di mercato rientrano i partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti finanziari “verdi” e le società non finanziarie che emettono obbligazioni societarie “verdi”.

(16)Per non danneggiare gli interessi dei consumatori, i gestori di fondi e gli investitori istituzionali che offrono prodotti finanziari qualificandoli come ecosostenibili dovrebbero indicare come e in quale misura i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche vengono usati per determinare l’ecosostenibilità degli investimenti. Le informazioni pubblicate dovrebbero permettere agli investitori di conoscere la quota dell’investimento che finanzia attività economiche ecosostenibili sotto forma di percentuale di tutte le attività economiche, e quindi il livello di ecosostenibilità dell’investimento. La Commissione dovrebbe specificare le informazioni da pubblicare a tale scopo. Tali informazioni dovrebbero permettere alle autorità nazionali competenti di verificare facilmente il rispetto dell’obbligo di informativa e di farlo rispettare in conformità al diritto nazionale applicabile.

(17)Al fine di evitare l’elusione dell’obbligo di informativa, è opportuno che esso si applichi anche ai prodotti finanziari presentati come aventi caratteristiche analoghe agli investimenti ecosostenibili, inclusi quelli il cui obiettivo è la protezione dell’ambiente in senso lato. I partecipanti ai mercati finanziari non dovrebbero essere tenuti a investire unicamente nelle attività economiche ecosostenibili determinate in conformità dei criteri di vaglio tecnico di cui al presente regolamento. Dovrebbero invece essere incoraggiati a informare la Commissione qualora ritengano che un’attività economica che non soddisfa i criteri di vaglio tecnico o per la quale non è ancora stato elaborato alcun criterio debba essere considerata ecosostenibile, in modo da aiutare la Commissione a valutare l’opportunità di integrare o aggiornare i criteri di vaglio tecnico.

(18)Ai fini della determinazione dell’ecosostenibilità di un’attività economica è opportuno stilare una lista esauriente degli obiettivi ambientali.

(19)L’obiettivo ambientale della protezione degli ecosistemi sani dovrebbe essere interpretato tenendo conto dei pertinenti strumenti legislativi e non legislativi dell’Unione, tra i quali la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 28 , la direttiva 92/43/CEE del Consiglio 29 , il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, 30 la strategia dell’Unione sulla biodiversità fino al 2020, 31 la strategia dell’Unione per le infrastrutture verdi, la direttiva 91/676 del Consiglio, 32 il regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, 33 il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, 34 il piano d’azione per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale 35 e il piano d’azione contro il traffico illegale di specie selvatiche 36 .

(20)Per ciascun obiettivo ambientale dovrebbero essere stabiliti criteri uniformi per determinare se un’attività economica fornisce un contributo sostanziale all’obiettivo. Uno dei criteri dovrebbe consistere nell’evitare di nuocere significativamente a qualsiasi obiettivo ambientale di cui al presente regolamento. In tal modo si eviterebbe che degli investimenti siano considerati ecosostenibili nonostante le attività economiche che ne beneficiano danneggino l’ambiente in misura superiore al loro contributo a un obiettivo ambientale. Le condizioni relative al contributo sostanziale e all’assenza di danni significativi dovrebbero permettere agli investimenti nelle attività economiche ecosostenibili di fornire un contributo reale agli obiettivi ambientali.

(21)Ricordando l’impegno congiunto del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione al perseguimento dei principi sanciti nel pilastro europeo dei diritti sociali a favore della crescita sostenibile e inclusiva e riconoscendo l’importanza dei diritti e delle norme internazionali minimi in materia di diritti umani e lavoro, il rispetto delle garanzie minime dovrebbe essere una condizione per considerare un’attività economica come ecosostenibile. Per tale ragione le attività economiche dovrebbero essere considerate ecosostenibili solo nel caso in cui siano svolte nel rispetto della dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui diritti e i principi fondamentali nel lavoro e delle otto convenzioni fondamentali dell’OIL. Le convenzioni fondamentali dell’OIL definiscono i diritti umani e del lavoro che le imprese sono tenute a rispettare. Alcune di tali norme internazionali sono sancite anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato e il principio di non discriminazione. Tali garanzie minime non pregiudicano l’applicazione, se del caso, di requisiti più severi in materia di ambiente, salute, sicurezza e sostenibilità sociale stabiliti nel diritto dell’Unione.

(22)Dati i dettagli tecnici specifici necessari a valutare l’impatto ambientale di un’attività economica e data la rapida evoluzione della scienza e della tecnologia, i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche dovrebbero essere adeguati periodicamente per tener conto di tale evoluzione. Affinché i criteri siano aggiornati, sulla base di prove scientifiche e contributi di esperti e dei portatori di interessi, le condizioni relative al contributo sostanziale e al danno significativo dovrebbero essere indicate con maggiore granularità per le diverse attività economiche e aggiornate periodicamente. A tal fine la Commissione dovrebbe definire, sulla base dei contributi tecnici di una piattaforma multilaterale sulla finanza sostenibile, criteri di vaglio tecnico granulari e calibrati per le diverse attività economiche.

(23)Alcune attività economiche hanno un impatto negativo sull’ambiente, ma possono apportare un contributo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali se si riduce tale impatto negativo. Per queste attività economiche è opportuno definire criteri di vaglio tecnico che prescrivano un miglioramento sostanziale della prestazione ambientale rispetto, tra l’altro, alla media del settore. Tali criteri dovrebbero tenere conto anche dell’impatto a lungo termine di ciascuna attività economica.

(24)Un’attività economica non dovrebbe essere considerata ecosostenibile se arreca all’ambiente più danni che benefici. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero individuare i requisiti minimi necessari a evitare un danno significativo ad altri obiettivi. La Commissione, all’atto di definire e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, dovrebbe assicurare che siano basati sulle prove scientifiche disponibili e aggiornati periodicamente. Nel caso in cui la valutazione scientifica non permetta di determinare il rischio con sufficiente certezza, si dovrebbe applicare il principio di precauzione, in conformità con l’articolo 191 TFUE.

(25)La Commissione, all’atto di definire e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, deve tenere conto del pertinente diritto dell’Unione, nonché degli strumenti non legislativi dell’Unione già in vigore, tra cui il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 37 , il sistema comunitario di ecogestione e audit dell’Unione, 38 i criteri dell’Unione per gli appalti pubblici verdi 39 e i lavori in corso sulle norme relative all’impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni 40 . Per evitare incongruenze con le classificazioni delle attività economiche già esistenti per altre finalità, la Commissione deve tenere conto anche delle classificazioni statistiche relative al settore dei beni e servizi ambientali, segnatamente la classificazione delle attività e delle spese per la protezione dell’ambiente (CEPA) e la classificazione delle attività di gestione delle risorse (CReMA) 41 .

(26)La Commissione, all’atto di definire e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, dovrebbe tenere conto anche delle specificità del settore delle infrastrutture e delle esternalità ambientali, sociali ed economiche nell’ambito di un’analisi costi/benefici. A tale riguardo dovrebbe considerare il lavoro di organizzazioni internazionali, quali l’OCSE, la legislazione e le norme tecniche pertinenti dell’Unione, tra cui le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42/CE 42 , 2011/92/UE 43 , 2014/23/UE 44 , 2014/24/UE 45 e 2014/25/UE 46 , e la metodologia attuale. In tale contesto i criteri di vaglio tecnico dovrebbero promuovere quadri di governance adeguati che integrino, in tutte le fasi del ciclo di vita di un progetto, i fattori ambientali, sociali e di governance di cui ai principi per l’investimento responsabile sostenuti delle Nazioni Unite 47 .

(27)Onde evitare di falsare la concorrenza durante la raccolta di finanziamenti per attività economiche ecosostenibili, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero assicurare che tutte le attività economiche interessate di un determinato settore possano essere considerate ecosostenibili e siano trattate in maniera paritaria se contribuiscono in pari misura a uno o più degli obiettivi ambientali stabiliti nel presente regolamento. I criteri dovrebbero tuttavia rispecchiare l’eventuale differenza, da un settore all’altro, della capacità potenziale di contribuire a tali obiettivi ambientali. All’interno dei singoli settori i criteri non devono però svantaggiare iniquamente determinate attività economiche rispetto ad altre, se le prime contribuiscono agli obiettivi ambientali nella stessa misura delle seconde.

(28)All’atto di definire i criteri di vaglio tecnico, la Commissione dovrebbe valutare se la loro adozione per le attività ecosostenibili darebbe luogo ad attivi non recuperabili o fornirebbe incentivi incoerenti, e se avrebbe un impatto negativo sulla liquidità nei mercati finanziari.

(29)Al fine di evitare costi di conformità eccessivamente onerosi per gli operatori economici, la Commissione dovrebbe definire criteri di vaglio tecnico che offrano sufficiente chiarezza giuridica, siano praticabili, di facile applicazione e verificabili entro limiti ragionevoli di costo di conformità.

(30)Per assicurare che gli investimenti siano diretti verso attività economiche con il massimo impatto positivo sugli obiettivi ambientali, la Commissione dovrebbe dare la priorità alla definizione dei criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono potenzialmente in misura maggiore agli obiettivi ambientali.

(31)È opportuno definire per il settore dei trasporti, inclusi i beni mobili, criteri adeguati di vaglio tecnico che tengano conto del fatto che tale settore, spedizioni internazionali incluse, contribuisce per quasi il 26% alle emissioni di gas serra totali dell’Unione. Come dimostrato nel piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile 48 , il settore dei trasporti rappresenta circa il 30% degli investimenti annui supplementari necessari per lo sviluppo sostenibile nell’Unione, che si traduce anche nell’espansione dell’elettrificazione o nella transizione verso modalità di trasporto più pulite mediante la promozione dello spostamento modale e della gestione del traffico.

(32)È di particolare importanza che la Commissione, all’atto di preparare la messa a punto dei criteri di vaglio tecnico, svolga opportune consultazioni in linea con i principi del “legiferare meglio”. Il processo di definizione e aggiornamento dei criteri di vaglio tecnico dovrebbe coinvolgere anche i pertinenti portatori di interessi e basarsi sulla consulenza di esperti di comprovata competenza ed esperienza nei settori in questione. A tal fine la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma sulla finanza sostenibile. La piattaforma dovrebbe essere composta da esperti che rappresentino sia il settore pubblico sia quello privato. Tra i rappresentanti del settore pubblico dovrebbero rientrare gli esperti dell’Agenzia europea dell’ambiente, delle autorità di vigilanza europee e della Banca europea per gli investimenti. Tra gli esperti del settore privato dovrebbero figurare i rappresentanti dei pertinenti portatori di interessi, compresi i partecipanti ai mercati finanziari, le università, gli istituti, i centri e le organizzazioni di ricerca. La piattaforma dovrebbe fornire consulenza alla Commissione sullo sviluppo, l’analisi e il riesame dei criteri di vaglio tecnico, compreso il loro impatto potenziale sulla valutazione degli attivi che fino all’adozione dei criteri di vaglio tecnico erano considerati “verdi” secondo le vigenti prassi di mercato. Dovrebbe inoltre fornire consulenza alla Commissione sull’idoneità o meno dei criteri di vaglio tecnico per ulteriori usi nelle iniziative politiche che l’Unione intraprenderà in futuro allo scopo di favorire gli investimenti sostenibili.

(33)Per specificare i requisiti stabiliti nel presente regolamento, e in particolare per definire e aggiornare i criteri di vaglio tecnico granulari e calibrati per le diverse attività economiche che consentono di determinare ciò che costituisce un contributo sostanziale e un danno significativo agli obiettivi ambientali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in relazione alle informazioni da fornire per rispettare l’obbligo di informativa di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e in relazione ai criteri di vaglio tecnico di cui all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 11, paragrafo 2. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e gli esperti del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(34)Affinché gli attori interessati abbiano tempo a sufficienza per acquisire familiarità con i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche stabiliti nel presente regolamento e prepararsi alla loro applicazione, gli obblighi previsti dal presente regolamento dovrebbero diventare applicabili, per ciascun obiettivo ambientale, sei mesi dopo l’adozione dei relativi criteri di vaglio tecnico.

(35)L’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere riesaminata periodicamente, al fine di valutare lo stato di avanzamento dell’elaborazione dei criteri di vaglio tecnico per l’identificazione delle attività ecosostenibili, l’uso della definizione di investimento ecosostenibile e l’opportunità d’introdurre un meccanismo di verifica del rispetto degli obblighi. Il riesame dovrebbe comprendere anche una valutazione dell’opportunità di estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento agli obiettivi di sostenibilità sociale.

(36)Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono esserlo meglio a livello di Unione, data la necessità di introdurre a livello dell’Unione criteri uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato dell’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1.Il presente regolamento stabilisce i criteri per determinare se un’attività economica è ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.

2.Il presente regolamento si applica:

(a)alle misure adottate dagli Stati membri o dall’Unione che stabiliscono obblighi per gli operatori del mercato rispetto a prodotti finanziari o obbligazioni societarie commercializzate come ecosostenibili;

(b)ai partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti finanziari definiti come investimenti ecosostenibili o con caratteristiche simili.

Articolo 2
Definizioni

1.Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(a)«investimento ecosostenibile», un investimento a favore di una o più attività economiche considerate ecosostenibili nell’ambito del presente regolamento;

(b)«partecipanti ai mercati finanziari», i partecipanti ai mercati finanziari quali definiti all’articolo 2, lettera a), della [proposta della Commissione di regolamento sull’informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341];

(c)«prodotti finanziari», i prodotti finanziari quali definiti all’articolo 2, lettera j), della [proposta della Commissione di regolamento sull’informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341];

(d)«mitigazione dei cambiamenti climatici», il processo di mantenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 ºC rispetto ai livelli preindustriali e limitarlo a 1,5 ºC rispetto ai livelli preindustriali;

(e)«adattamento ai cambiamenti climatici», il processo di adeguamento al clima attuale o previsto e ai suoi effetti;

(f)«gas a effetto serra», uno dei gas a effetto serra di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 49 ;

(g)«economia circolare», il mantenere il più a lungo possibile il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse nell’economia e il ridurre al minimo i rifiuti anche mediante l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 50 ;

(h)«inquinamento»,

i)l’introduzione diretta o indiretta nell’aria, nell’acqua o nel terreno, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore, rumore o altri inquinanti che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

ii)nel contesto dell’ambiente marino, inquinamento quale definito all’articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 51 ;

(i)«ecosistema sano», un ecosistema in buona condizione fisica, chimica e biologica o di qualità fisica, chimica e biologica buona.

(j)«efficienza energetica», l’utilizzo più efficiente dell’energia in tutte le fasi della catena dell’energia, dalla produzione al consumo finale;

(k)«buono stato ecologico», il buono stato ecologico quale definito all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2008/56/CE;

(l)«acque marine», acque marine quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE;

(m)«acque superficiali», «acque interne», «acque di transizione» e «acque costiere» hanno lo stesso significato di cui all’articolo 2, punti 1), 3), 6) e 7), della direttiva 2000/60/CE 52 ;

(n)«gestione sostenibile delle foreste», l’utilizzo delle foreste e delle superfici boschive secondo modalità e a una frequenza tali da mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la possibilità di svolgere, sia attualmente sia in futuro, importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e mondiale, e senza danneggiare altri ecosistemi.

Capo II

Attività economiche ecosostenibili

Articolo 3
Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche

Al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un’attività economica è considerata ecosostenibile se soddisfa tutti i criteri elencati di seguito:

(a)l’attività economica contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 5, in conformità degli articoli da 6 a 11;

(b)l’attività economica non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 5, in conformità dell’articolo 12;

(c)l’attività economica è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all’articolo 13;

(d)l’attività economica è conforme ai criteri di vaglio tecnico, nei casi in cui la Commissione li abbia specificati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 4
Uso dei criteri di ecosostenibilità delle attività economiche

1.Gli Stati membri applicano i criteri per determinare l’ecosostenibilità delle attività economiche, stabiliti all’articolo 3, in relazione a qualsiasi misura che stabilisca obblighi applicabili agli operatori del mercato per le obbligazioni societarie o i prodotti finanziari commercializzati come «ecosostenibili». 

2.I partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti finanziari qualificandoli come investimenti ecosostenibili o aventi caratteristiche analoghe forniscono informazioni su come e in che misura i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche di cui all’articolo 3 sono utilizzati per determinare l’ecosostenibilità dell’investimento. I partecipanti ai mercati finanziari che ritengono opportuno considerare ecosostenibile un’attività economica nonostante non soddisfi i criteri di vaglio tecnico stabiliti in conformità del presente regolamento o nonostante per tale attività i criteri non siano ancora stati stabiliti possono informarne la Commissione.

3.La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di integrare il paragrafo 2 specificando le informazioni richieste per conformarsi a tale paragrafo, tenuto conto dei criteri di vaglio tecnico stabiliti a norma del presente regolamento. Le informazioni consentono agli investitori di quantificare:

(a)la percentuale di partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche ecosostenibili;

(b)la quota dell’investimento destinata a finanziare attività economiche ecosostenibili, come percentuale dell’insieme delle attività economiche. 

4.Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta l’atto delegato conformemente al paragrafo 3, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 1º luglio 2020. La Commissione può modificare l’atto delegato in particolare alla luce di modifiche degli atti delegati adottati conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 5
Obiettivi ambientali

Ai fini del presente regolamento s’intendono per obiettivi ambientali:

(1)la mitigazione dei cambiamenti climatici,

(2)l’adattamento ai cambiamenti climatici,

(3)l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine,

(4)la transizione verso un’economia circolare, la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti,

(5)la prevenzione e il controllo dell’inquinamento,

(6)la protezione degli ecosistemi sani.

Articolo 6
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

1.Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se contribuisce a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera tanto da impedire pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico perché evita o riduce le emissioni di gas a effetto serra o migliora l’assorbimento dei gas a effetto serra con una delle modalità descritte di seguito, anche attraverso prodotti o processi innovativi:

(a)la produzione, lo stoccaggio o l’uso di energie rinnovabili o climaticamente neutre (compresa l’energia neutra in carbonio), anche tramite tecnologie innovative potenzialmente in grado di ottenere risparmi significativi in futuro oppure tramite il necessario rafforzamento della rete;

(b)una migliore efficienza energetica;

(c)l’aumento della mobilità pulita o climaticamente neutra;

(d)il passaggio all’uso di materiali rinnovabili;

(e)l’aumento della cattura e dello stoccaggio del carbonio;

(f)l’eliminazione graduale delle emissioni di origine antropica di gas a effetto serra, comprese quelle da combustibili fossili;

(g)la creazione dell’infrastruttura energetica necessaria per la decarbonizzazione dei sistemi energetici;

(h)la produzione di combustibili puliti ed efficienti da fonti rinnovabili o neutre in carbonio.

2.La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di:

(a)    integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici;

(b)    integrare l’articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se si considera che un’attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3.La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all’articolo 14.

4.Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 1º luglio 2020.

Articolo 7
Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

1.Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici se contribuisce a ridurre in modo sostanziale gli effetti negativi del clima attuale e futuro oppure a prevenire l’aumento degli effetti negativi dei cambiamenti climatici o prevenirne lo spostamento altrove, attraverso:

(a)la prevenzione o la riduzione, sull’attività economica, degli effetti negativi dei cambiamenti climatici legati a un luogo e contesto determinato, valutandoli e classificandoli in ordine di priorità utilizzando le proiezioni climatiche disponibili;

(b)la prevenzione o la riduzione degli effetti negativi che il cambiamento climatico può comportare per l’ambiente naturale e costruito in cui si svolge l’attività economica, valutandoli e classificandoli per ordine di priorità utilizzando le proiezioni climatiche disponibili.

2.La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di:

(a)integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici;

(b)integrare l’articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se si considera che un’attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3.La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all’articolo 14.

4.Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 1º luglio 2020.

Articolo 8
Contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine

1.Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine se contribuisce in modo sostanziale al buono stato delle acque, comprese le acque dolci, le acque di transizione e le acque costiere, o al buono stato ecologico delle acque marine, attraverso una delle modalità descritte di seguito:

(a)la protezione dell’ambiente dagli effetti negativi degli scarichi di acque reflue urbane e industriali, assicurandone la raccolta e il trattamento adeguati a norma degli articoli 3, 4, 5 e 11 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio 53 ;

(b)la protezione della salute umana dagli effetti negativi di eventuali contaminazioni delle acque potabili, provvedendo a che siano esenti da microorganismi, parassiti e sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana e a che soddisfino i requisiti minimi di cui all’allegato I, parti A e B, della direttiva 98/83/CE del Consiglio 54 , e aumentando l’accesso dei cittadini ad acqua potabile pulita;

(c)l’estrazione dell’acqua in linea con l’obiettivo di un buono stato quantitativo come definito nella tabella 2.1.2 dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE;

(d)il miglioramento dell’efficienza idrica, agevolando il riutilizzo dell’acqua o qualsiasi altra attività che protegga o migliori la qualità dei corpi idrici dell’Unione conformemente alla direttiva 2000/60/CE;

(e)la garanzia di un uso sostenibile dei servizi ecosistemici marini o il contributo al buono stato ecologico delle acque marine, determinato sulla base dei descrittori qualitativi di cui all’allegato I della direttiva 2008/56/CE, e come ulteriormente specificato nella decisione (UE) 2017/848 della Commissione 55 .

2.La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di:

(a)integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine;

(b)integrare l’articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se si considera che un’attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3.La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 in un unico atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all’articolo 14.

4.Entro il 1° luglio 2022 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 31 dicembre 2022.

Articolo 9
Contributo sostanziale all’economia circolare e alla prevenzione e al riciclaggio dei rifiuti

1.Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare e alla prevenzione e al riciclaggio dei rifiuti se contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di questo obiettivo ambientale attraverso una delle modalità descritte di seguito:

(a)il miglioramento dell’uso efficiente delle materie prime nella produzione, anche riducendo l’uso di quelle primarie e aumentando il ricorso a sottoprodotti e rifiuti;

(b)l’aumento della durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento o riutilizzabilità;

(c)l’aumento della riciclabilità dei prodotti, compresi i singoli materiali ivi contenuti, anche sostituendo o riducendo l’impiego di prodotti e materiali non riciclabili;

(d)la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

(e)il prolungamento dell’uso dei prodotti, anche incrementando il riutilizzo, la rifabbricazione, la possibilità di miglioramento, la riparazione e la condivisione dei prodotti da parte dei consumatori;

(f)l’aumento dell’uso di materie prime secondarie e il miglioramento della loro qualità, anche attraverso un riciclaggio di alta qualità dei rifiuti;

(g)una minore produzione di rifiuti;

(h)l’aumento della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio dei rifiuti;

(i)l’evitare l’incenerimento e lo smaltimento dei rifiuti;

(j)l’evitare e il ripulire spargimenti di rifiuti e altre forme di inquinamento causate da una gestione non corretta dei rifiuti;

(k)l’uso efficiente delle risorse energetiche naturali.

2.La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di:

(a)integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale sia all’economia circolare sia alla prevenzione e al riciclaggio dei rifiuti;

(b)integrare l’articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se si considera che un’attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3.La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all’articolo 14.

4.Entro il 1° luglio 2021 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 31 dicembre 2021.

Articolo 10
Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento

1.Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento se contribuisce a un elevato livello di protezione dell’ambiente dall’inquinamento attraverso una delle modalità descritte di seguito:

(a)la riduzione delle emissioni inquinanti diverse dai gas a effetto serra nell’aria, nell’acqua e nel suolo;

(b)il miglioramento del livello di qualità dell’aria, dell’acqua o del suolo nelle zone in cui l’attività economica si svolge, riducendo contemporaneamente al minimo gli impatti negativi e i rischi per la salute umana e l’ambiente;

(c)la riduzione degli effetti nocivi significativi sulla salute umana e sull’ambiente legati alla produzione e all’uso di sostanze chimiche.

2.La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di:

(a)integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento;

(b)integrare l’articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se si considera che un’attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3.La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all’articolo 14.

4.Entro il 1° luglio 2021 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 31 dicembre 2021.

Articolo 11
Contributo sostanziale alla protezione di ecosistemi sani

1.Ai fini del presente regolamento, si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale all’esistenza di ecosistemi sani se contribuisce in modo sostanziale a proteggere, conservare e migliorare la biodiversità e i servizi ecosistemici conformemente ai pertinenti strumenti legislativi e non legislativi dell’Unione, attraverso una delle modalità descritte di seguito:

(a)la conservazione della natura (habitat, specie); la protezione, il ripristino e il miglioramento dello stato degli ecosistemi e della loro capacità di fornire servizi;

(b)la gestione sostenibile del territorio, anche attraverso un’adeguata protezione della biodiversità del suolo; la neutralità in termini di degrado del suolo; la bonifica dei siti contaminati;

(c)pratiche agricole sostenibili, comprese quelle che contribuiscono ad arrestare o prevenire la deforestazione e la perdita di habitat;

(d)la gestione sostenibile delle foreste.

2.La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di:

(a)integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla protezione di ecosistemi sani;

(b)integrare l’articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se si considera che un’attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3.La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all’articolo 14.

4.Entro il 1° luglio 2022 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 31 dicembre 2022.

Articolo 12
Danno significativo agli obiettivi ambientali

Ai fini dell’articolo 3, lettera b), si considera che un’attività economica danneggia in modo significativo:

(a)la mitigazione dei cambiamenti climatici, se l’attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;

(b)l’adattamento ai cambiamenti climatici, se l’attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima, attuale e previsto, sull’ambiente naturale e costruito dove l’attività si svolge, e anche al di fuori di esso;

(c)l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce in misura significativa al buono stato delle acque dell’Unione, comprese le acque dolci, le acque di transizione e le acque costiere, o al buono stato ecologico delle acque marine dell’Unione;

(d)l’economia circolare e la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se l’attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; oppure, se l’attività comporta un aumento significativo nella produzione, incenerimento o smaltimento dei rifiuti;

(e)la prevenzione e il controllo dell’inquinamento, se l’attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;

(f)gli ecosistemi sani, se l’attività nuoce in misura significativa al buono stato degli ecosistemi.

Articolo 13
Garanzie minime di salvaguardia

Le garanzie minime di salvaguardia di cui all’articolo 3, lettera c), sono procedure attuate dall’impresa che svolge un’attività economica al fine di garantire che siano osservati i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, segnatamente: il diritto a non essere costretti al lavoro forzato, alla libertà di associazione, il diritto dei lavoratori di organizzarsi, il diritto di contrattazione collettiva, la parità di retribuzione tra uomini e donne per lavoro di pari valore, la non discriminazione per quanto riguarda le opportunità e il trattamento in materia di impiego e occupazione, nonché il diritto a non essere costretti al lavoro minorile.

Articolo 14
Prescrizioni applicabili ai criteri di vaglio tecnico

1.I criteri di vaglio tecnico adottati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 2:

(a)individuano i principali contributi potenziali a favore di un determinato obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti non solo a breve ma anche a lungo termine di una determinata attività economica;

(b)specificano le prescrizioni minime che devono essere soddisfatte per evitare un danno significativo agli obiettivi ambientali pertinenti;

(c)sono qualitativi o quantitativi, o entrambi, e contengono valori soglia se possibile;

(d)fanno riferimento, dove opportuno, sia ai sistemi di etichettatura e di certificazione dell’Unione sia ai metodi della stessa per svolgere una valutazione dell’impronta ambientale e ai suoi sistemi di classificazione statistica, tenendo conto di ogni pertinente legislazione unionale in vigore;

(e)si basano su prove scientifiche irrefutabili e tengono conto, se del caso, del principio di precauzione sancito dall’articolo 191 del TFUE;

(f)tengono conto dell’impatto ambientale dell’attività economica, nonché dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in particolare prendendo in considerazione la loro produzione, uso e fine vita;

(g)tengono conto della natura e delle dimensioni dell’attività economica;

(h)tengono conto del potenziale impatto sulla liquidità del mercato, del rischio che determinati attivi non siano recuperabili a causa di una perdita di valore dovuta al passaggio a un’economia più sostenibile, come pure del rischio di creare incentivi non coerenti;

(i)coprono tutte le attività economiche all’interno di un determinato settore e assicurano che siano trattate in modo equo se contribuiscono nella stessa misura a uno o più obiettivi ambientali, al fine di evitare una distorsione della concorrenza sul mercato;

(j)sono stabiliti in modo da agevolare la verifica della loro conformità ogniqualvolta possibile.

2.I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 comprendono anche criteri applicabili ad attività legate al passaggio all’energia pulita, segnatamente l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, nella misura in cui esse contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento di un obiettivo ambientale.

3.I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 comprendono anche criteri riguardanti le attività legate al passaggio a una mobilità pulita o climaticamente neutra, anche grazie al trasferimento modale, a misure di efficienza e all’uso di carburanti alternativi, nella misura in cui esse contribuiscono in modo sostanziale alla realizzazione di un obiettivo ambientale.

4.La Commissione riesamina periodicamente i criteri di vaglio di cui al punto 1 e, se del caso, modifica gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, in linea con gli sviluppi scientifici e tecnologici.

Articolo 15
Piattaforma sulla finanza sostenibile

1.La Commissione istituisce una piattaforma sulla finanza sostenibile composta da:

(a)rappresentanti:

i)dell’Agenzia europea dell’ambiente;

ii)delle autorità europee di vigilanza;

iii)della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti;

(b)esperti che rappresentano portatori di interessi del settore privato;

(c)esperti nominati a titolo personale, in possesso di conoscenze e di comprovata esperienza nei settori interessati dal presente regolamento.

2.La piattaforma sulla finanza sostenibile:

(a)fornisce consulenza alla Commissione riguardo ai criteri di vaglio tecnico di cui all’articolo 14, e sull’eventuale necessità di aggiornarli;

(b)analizza l’impatto dei criteri di vaglio tecnico in termini dei potenziali costi e benefici derivanti dalla loro applicazione;

(c)assiste la Commissione nell’esame delle richieste, provenienti dai portatori di interessi, di elaborazione o revisione dei criteri di vaglio tecnico inerenti a una determinata attività economica;

(d)fornisce consulenza alla Commissione sull’adeguatezza dei criteri di vaglio tecnico per eventuali ulteriori usi;

(e)monitora i flussi di capitali diretti verso investimenti sostenibili e ne dà conto periodicamente alla Commissione;

(f)fornisce consulenza alla Commissione sull’eventuale necessità di modificare il presente regolamento.

3.La piattaforma sulla finanza sostenibile è presieduta dalla Commissione.

Articolo 16
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 3, all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 9 , paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 11, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [Date of entry into force of this Regulation].

3.La delega di potere di cui al paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Capo III

Disposizioni finali

Articolo 17
Clausola di riesame

1.Entro il 31 dicembre 2021, e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione valuta i seguenti aspetti:

(a)i progressi compiuti nell’attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l’elaborazione di criteri di vaglio tecnico delle attività economiche ecosostenibili;

(b)l’eventuale necessità di rivedere i criteri fissati nel presente regolamento per considerare ecosostenibile un’attività economica;

(c)l’opportunità di estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento per includere altri obiettivi di sostenibilità, in particolare obiettivi sociali;

(d)l’uso della definizione di investimento ecosostenibile nel diritto dell’Unione, e a livello di Stati membri, inclusa l’opportunità di istituire un meccanismo di verifica della conformità ai criteri stabiliti nel presente regolamento.

2.La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la Commissione formula proposte a corredo della relazione.

Articolo 18
Entrata in vigore e applicazione

1.Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.Gli articoli da 3 a 13 del presente regolamento si applicano:

(a)in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 5, punti (1) e (2), a decorrere dal 1º luglio 2020;

(b)in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 5, punti (4) e (5), a decorrere dal 31 dicembre 2021;

(c)in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 5, punti (3) e (6), a decorrere dal 31 dicembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente



SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell’organismo]

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane [dell’organismo]

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili

1.2.Settore/settori interessati

Settore: stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali

Attività: finanza sostenibile

1.3.Natura della proposta/iniziativa

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria 56  

 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Contribuire a una migliore integrazione e all’innovazione del mercato interno dei servizi finanziari sostenibili assicurando nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori/degli investitori e di stabilità finanziaria

1.4.2.Obiettivi specifici

Nel 2015 sono stati conclusi accordi internazionali importanti con l’adozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS ) e dell’ accordo di Parigi sul clima (COP21).  Questi impegni, coniugati alla crescente sensibilizzazione circa l’urgenza di affrontare i cambiamenti climatici, il degrado ambientale di altro tipo e i rischi per la sostenibilità, richiedono un’efficace strategia dell’Unione in materia di finanza sostenibile.

La comunicazione della Commissione “Unione dei mercati dei capitali - Accelerare le riforme”, del settembre 2016, annunciava la creazione di un gruppo di esperti di alto livello sulla finanza sostenibile per elaborare una strategia globale dell’Unione in materia. Il ruolo dei mercati dei capitali e delle fonti private di finanziamento sarà imprescindibile per mobilitare gli investimenti in tecnologie, applicazioni e tecnologie sostenibili, e per aiutare l’Unione a realizzare gli obiettivi climatici e ambientali.

Nel dicembre 2016 la Commissione ha creato il gruppo di esperti di alto livello sulla finanza sostenibile , composto da venti esperti altamente qualificati provenienti dalla società civile, dal mondo delle imprese e da altre istituzioni non appartenenti al settore pubblico. Nel gennaio 2018 il gruppo ha presentato alla Commissione una serie di raccomandazioni volte a: a) favorire il flusso di capitali pubblici e privati verso investimenti sostenibili; b) ridurre al minimo i possibili rischi per il sistema finanziario dell’Unione europea dovuti all’esposizione a investimenti in attivi a elevata intensità di carbonio. Le raccomandazioni vertevano in particolare sulla sostenibilità ambientale, senza tuttavia trascurare, laddove opportuno, altri aspetti della sostenibilità, quali i rischi sociali e di governance.

Nella comunicazione sulla revisione intermedia del piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali , del giugno 2017, la Commissione ha dichiarato che “entro il primo trimestre 2018 [avrebbe] deci[so] il seguito concreto che intende dare alle raccomandazioni del gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile”. A tal fine, il piano d’azione della Commissione inquadra gli obiettivi della propria strategia di finanza sostenibile, individua le priorità e stabilisce le azioni da intraprendere e il relativo calendario.

Il Piano d’azione della Commissione per finanziare la crescita sostenibile , dell’8 marzo 2018, è accompagnato dalle azioni seguenti:

• introdurre un sistema unionale di classificazione delle attività ecosostenibili (a partire dalle attività legate al clima);

• creare norme e marchi per i prodotti finanziari verdi;

• integrare maggiormente la sostenibilità nei mandati di investimento degli investitori istituzionali e dei gestori di attività;

• elaborare indici di riferimento per la sostenibilità;

• integrare maggiormente la sostenibilità nei rating e nella ricerca;

• rafforzare l’informativa;

• integrare la sostenibilità nei requisiti prudenziali;

• promuovere un governo societario sostenibile e attenuare la visione a breve termine nei mercati dei capitali;

• integrare maggiormente la sostenibilità nei processi di vigilanza (ad esempio, le autorità europee di vigilanza dovrebbero fornire orientamenti che illustrino come tener conto della sostenibilità nella pertinente legislazione dell’Unione sui servizi finanziari e dovrebbero aiutare a individuare le lacune); promuovere l’attuazione convergente delle considerazioni legate alla sostenibilità che scaturiscono dal diritto dell’Unione; individuare e comunicare i rischi posti alla stabilità finanziaria da fattori ambientali, sociali e di governance, ad esempio mettendo a punto una metodologia comune a livello di Unione che serva ad analizzare gli scenari e, in un secondo tempo, a condurre prove di stress climatico e ambientale);

• creare una piattaforma pubblico-privato (organismi pubblici quali le autorità europee di vigilanza, l’Agenzia europea dell’ambiente, la Banca europea per gli investimenti ed Eurostat) che sorvegli gli sviluppi principali per assicurare il progressivo ampliamento e l’adattabilità della tassonomia unionale della sostenibilità. Successivamente la piattaforma potrebbe svolgere anche altri compiti necessari al raggiungimento degli obiettivi del piano d’azione.

La proposta di regolamento relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili verte sulla creazione di un linguaggio comune per la finanza sostenibile, nella fattispecie un sistema unificato di classificazione (“tassonomia”) a livello di Unione. La tassonomia fungerà da base per tutte le azioni summenzionate, e questo lavoro sarà svolto in stretta interazione con le suddette attività.

La piattaforma sulla finanza sostenibile proposta: i) aggiornerà e continuerà ad ampliare gradualmente la tassonomia; ii) svolgerà altri compiti necessari al raggiungimento degli obiettivi del piano d’azione sulla finanza sostenibile; iii) sorveglierà l’afflusso di capitali negli investimenti sostenibili e ne darà regolarmente conto. Gli attori chiave di questi lavori sono:

• le autorità europee di vigilanza - prenderanno parte a tutte le azioni summenzionate compatibili con i rispettivi mandati attuali, nonché con i mandati riveduti e rafforzati conformemente alla proposta legislativa di settembre 2017 , che le obbligherà a integrare nella loro attività rischi ambientali, sociali e di governance. Nota: per questo mandato rafforzato delle autorità europee di vigilanza non è stata inclusa nella proposta legislativa di cui sopra alcuna richiesta di risorse.

Le autorità europee di vigilanza svolgeranno un ruolo chiave nell’elaborazione delle tassonomie unionali, provvedendo a che siano utilizzabili dagli istituti finanziari, applicabili ai prodotti finanziari e compatibili con la legislazione finanziaria dell’Unione, comprese le regole prudenziali. Ad esempio, l’ABE e l’EIOPA garantiranno che le tassonomie dell’Unione possano servire ad analizzare le differenze di rischio tra attivi/esposizioni delle banche e delle assicurazioni ed esamineranno tali differenze e la loro possibile integrazione nella disciplina prudenziale. L’ESMA e l’EIOPA concorreranno a incorporare le tassonomie dell’Unione nelle regole di gestione delle società d’investimento e dei fonti di pensione. L’ESMA e l’ABE, in particolare, faranno sì che le tassonomie dell’Unione possano servire all’elaborazione delle norme tecniche applicabili alle obbligazioni verdi e ad altri marchi verdi per prodotti finanziari, e contribuiranno all’elaborazione stessa di tali norme e marchi. L’ESMA assicurerà inoltre che le tassonomie dell’Unione siano alla base dell’elaborazione/analisi degli indici di riferimento della sostenibilità e contribuirà a collegare le tassonomie alle valutazioni dell’adeguatezza degli strumenti finanziari e all’informativa societaria.

Le autorità europee di vigilanza, in particolare l’ABE e l’EIOPA svolgeranno un ruolo importante nell’assicurare che le tassonomie siano elaborate in modo che risultino utili ad analizzare gli scenari climatici e, in una fase successiva, a condurre prove di stress climatico; contribuiranno inoltre a mettere a punto i metodi di analisi degli scenari e i metodi delle prove di stress sulla base delle suddette tassonomie.

Le autorità europee di vigilanza, in special modo l’ESMA, concorreranno a raccogliere e analizzare i dati di mercato (tra cui i quelli sulle operazioni) per l’Osservatorio sulla finanza sostenibile.

Per espletare i compiti summenzionati, ciascuna autorità avrebbe bisogno dei seguenti nuovi posti entro il 2020: 1 AC per l’ABE, 1 AC per l’EIOPA e 1 AT per l’ESMA.

Agenzia europea dell’ambiente (AEA) - I nuovi compiti dell’Agenzia son già previsti dall’attuale mandato di cui al regolamento istitutivo dell’Agenzia , ma dato che rappresenteranno compiti extra richiedono risorse aggiuntive.

L’Agenzia sarà intensamente coinvolta nei lavori sulla finanza sostenibile, in particolare per quanto riguarda il sistema unionale di classificazione delle attività sostenibili, le norme e i marchi per i prodotti finanziari verdi e la funzione di consultazione/osservazione. È previsto che l’Agenzia fornisca le proprie conoscenze tecniche nei vari settori ambientali, allo scopo di elaborare e aggiornare la tassonomia dell’Unione per tutte le questioni ambientali e connesse al clima; l’Agenzia, inoltre, nell’ambito dell’Osservatorio sulla finanza sostenibile raccoglierà e fornirà dati sul fabbisogno e sui flussi di investimento negli Stati membri, e offrirà loro consulenza ai fini dello sviluppo delle rispettive strategie di investimento sostenibile e a basse emissioni. L’Agenzia avrebbe bisogno dei seguenti nuovi posti entro il 2020: 1 AT e 1 AC.

• Commissione europea - La Commissione europea prenderà parte a tutte le azioni mirate summenzionate, in particolare alla gestione della piattaforma pubblico/privato (ad esempio, organizzando le riunioni della piattaforma e dei sottogruppi, comunicandone l’esito, consultando i portatori di interessi, elaborando proposte legislative, sostenendo la funzione di consulenza/osservazione, assicurando il collegamento con le autorità europee di vigilanza e l’AEA, mettendo a disposizione uno strumento informatico per la collaborazione, rimborsando gli esperti, svolgendo altre mansioni di segreteria ecc.). La Commissione europea avrebbe bisogno del personale seguente: 10 ETP (8 AD e 2 AST):

- la DG FISMA avrebbe bisogno di 3 ETP: 1 ETP (AD) per la presidenza della piattaforma, 2 ETP (AD) per gestire il gruppo, e 2 ETP (AST) per il supporto logistico;

- la DG ENV avrebbe bisogno di 2 ETP (AD) per la gestione della piattaforma;

- la DG CLIMA avrebbe bisogno di 2 ETP (AD) per la gestione della piattaforma;

- ESTAT avrebbe bisogno di 1 ETP (AD) per contribuire alla tassonomia, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio della piattaforma. Questi lavori sono complementari alla relazione Sustainable Development in the EU: Monitoring report on progress towards SDGs in the EU context (2017) e al quadro di valutazione di Eurostat dell’efficienza delle risorse .

La piattaforma utilizzerà a fini di comunicazione uno strumento informatico collaborativo della Commissione che già esiste e che sarà adattato allo scopo. I costi annui operativi degli strumenti informatici che faciliteranno i lavori dei membri della piattaforma ammonteranno a 50 000 EUR, mentre i costi annui per ricerche/studi/indagini su cui poggeranno i lavori dei membri della piattaforma saranno di 500 000 EUR. Sono previste 10 riunioni all’anno per ciascun pilastro della piattaforma, con costi di rimborso dell’ordine di 223 500 EUR.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La piattaforma sulla finanza sostenibile aggiornerà e continuerà ad ampliare gradualmente la tassonomia unionale della sostenibilità; svolgerà altri compiti necessari al raggiungimento degli obiettivi del piano d’azione sulla finanza sostenibile; sorveglierà l’afflusso di capitali negli investimenti sostenibili e ne darà regolarmente conto.

L’esistenza di un concetto chiaro e unificato di “investimento sostenibile” invierebbe segnali adeguati agli attori economici sulle attività considerate sostenibili, proteggerebbe gli investitori privati scongiurando il rischio di verniciatura verde, impedirebbe la frammentazione del mercato unico e getterebbe le basi per ulteriori azioni incisive (poiché sarà fatta chiarezza su ciò che è “sostenibile” o “verde”) in ambiti quali le norme tecniche, i marchi, l’informativa e qualsiasi modifica delle regole prudenziali.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa.

L’attuazione delle azioni previste dalla proposta sarà monitorata dalla Commissione. Gli indicatori potrebbero consistere nel:

- numero di aggiornamenti della tassonomia;

- numero di relazioni di monitoraggio sui flussi di capitali verso investimenti sostenibili.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

La presente proposta di regolamento è stata elaborata sulla scorta dell’adozione del piano d’azione della Commissione dell’8 marzo 2018 e della relazione finale del gruppo di esperti di alto livello del gennaio 2018, e individua alcune iniziative intese a diffondere i finanziamenti sostenibili nel settore finanziario europeo. Sebbene in questo settore siano già state varate diverse iniziative legislative, si ritiene necessario adottare altre misure (legislative e non) per sfruttare appieno i benefici apportati dalla finanza sostenibile garantendo nel contempo un livello adeguato di protezione dei consumatori/degli investitori e di stabilità finanziaria. La Commissione creerà inoltre una struttura di governance più solida, sotto forma di piattaforma pubblico/privato per adattare la tassonomia unionale della sostenibilità e monitorarne gli sviluppi principali.

1.5.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un’efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per “valore aggiunto dell’intervento dell’Unione” si intende il valore derivante dall’intervento dell’Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell’azione a livello europeo (ex-ante)

L’esistenza di una tassonomia chiara e unificata a livello dell’Unione (e del concetto correlato di “investimento ecosostenibile”) invierà segnali adeguati agli attori economici sulle attività considerate sostenibili, proteggerà gli investitori privati evitando il rischio di verniciatura verde, impedirà la frammentazione del mercato unico e getterà le basi per ulteriori azioni incisive in ambiti quali le norme tecniche, i marchi, l’informativa e qualsiasi modifica delle regole prudenziali.

Valore aggiunto dell’Unione previsto (ex-post)

I lavori previsti dalla presente proposta consentiranno di mobilitare finanziamenti sostenibili in tutta l’Unione, assicurando nel contempo un livello elevato di stabilità finanziaria. L’esistenza di una tassonomia unificata e il monitoraggio degli investimenti sostenibili incentiveranno la diffusione della finanza sostenibile nel settore finanziario europeo.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Non pertinente

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

L’obiettivo della presente proposta è coerente con varie altre politiche e iniziative dell’Unione attualmente in corso tese a: i) sviluppare l’Unione economica e monetaria (UEM); ii) sviluppare l’Unione dei mercati dei capitali (UMC); iii) integrare la sostenibilità nel sistema finanziario dell’Unione, proteggendo nel contempo la stabilità del sistema dai rischi inerenti ai fattori ambientali, sociali e di governance.

In primo luogo, la presente proposta è coerente con l’UEM. La relazione dei cinque presidenti sul completamento dell’UEM ha sottolineato che una maggiore integrazione dei mercati dei capitali e la graduale eliminazione dei rimanenti ostacoli nazionali potrebbero comportare nuovi rischi per la stabilità finanziaria. Secondo tale relazione, sarà necessario ampliare e rafforzare il quadro di vigilanza per assicurare la solidità di tutti gli operatori finanziari.

In secondo luogo, la presente proposta è coerente con il progetto di UMC. Alla luce della sempre maggiore interconnessione dei mercati finanziari, nell’Unione così come a livello mondiale, occorre integrare ulteriormente la vigilanza dell’Unione in modo da poter rispondere alle sfide future cui si troveranno di fronte i suoi mercati finanziari. L’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e l’accordo di Parigi affermano entrambi che una riforma del sistema finanziario è fondamentale per istradare le nostre economie su un percorso di crescita sostenibile. Per riorientare i flussi dei capitali privati verso investimenti maggiormente sostenibili è necessario ripensare in modo organico e profondo la nostra disciplina finanziaria. Una tassonomia unificata e un meccanismo di monitoraggio dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili saranno d’ausilio all’Unione dei mercati dei capitali.

In terzo luogo, la finanza sostenibile è parte integrante degli sforzi della Commissione tesi a mobilitare investimenti privati in attività verdi e sostenibili in modo da favorire la transizione verso un’economia a basse emissioni, e dimostra il forte impegno dell’Unione ad attenuare i rischi posti dai cambiamenti climatici e dalle sfide ambientali. In particolare, occorre dotare il settore finanziario dell’Unione degli strumenti giusti per promuovere una finanza sostenibile e assicurare stabilità finanziaria. Una tassonomia chiara e unificata a livello dell’Unione (e il concetto correlato di “investimento ecosostenibile”) getterà le basi per ulteriori azioni incisive in ambiti quali le norme tecniche, i marchi, l’informativa e qualsiasi modifica delle regole prudenziali.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

 Proposta/iniziativa di durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

 Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 57  

 Gestione diretta a opera della Commissione attraverso

   agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

☑ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

Non pertinente    

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La proposta prevede la creazione di una piattaforma pubblico-privato sulla finanza sostenibile che sorvegli gli sviluppi principali per assicurare l’evoluzione, l’ampliamento e l’adattabilità della tassonomia unionale della sostenibilità. Per quanto riguarda la partecipazione delle autorità europee di vigilanza e dell’AEA, la Commissione sorveglierà il loro operato in base ai compiti previsti dalla proposta.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

Per quanto riguarda l’uso giuridico, economico, efficiente ed efficace degli stanziamenti derivanti dalle azioni svolte dalle autorità europee di vigilanza e dall’AEA nell’ambito della presente proposta, questa non determina nuovi rischi rilevanti che non siano già coperti da un attuale quadro di controllo interno.

Le azioni da intraprendere nell’ambito della proposta inizieranno nel 2020 per proseguire negli anni successivi, e dovranno essere previste dal nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP).

2.2.2.Modalità di controllo previste

Nei regolamenti che attualmente disciplinano il funzionamento delle autorità europee di vigilanza e dell’AEA sono già previsti sistemi di gestione e di controllo. Questi organismi collaborano strettamente con il servizio di audit interno della Commissione per garantire il rispetto delle norme del caso sotto tutti gli aspetti del quadro di controllo interno.

Ogni anno il Parlamento europeo dà a ciascuna autorità di vigilanza e all’AEA, su raccomandazione del Consiglio, discarico sull’esecuzione del rispettivo bilancio.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altri atti illeciti, alle autorità europee di vigilanza e all’AEA si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). Le autorità europee di vigilanza e l’AEA si sono dotate di una specifica strategia antifrode e del relativo piano d’azione. Inoltre, i regolamenti istitutivi delle autorità europee di vigilanza e dell’AEA e i rispettivi regolamenti finanziari prevedono le disposizioni sull’esecuzione e sul controllo del bilancio e le norme finanziarie applicabili, comprese quelle volte a prevenire le frodi e le irregolarità.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss. 58

di paesi EFTA 59

di paesi candidati 60

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1a) Competitività per la crescita e l’occupazione

12.0201FISMA

Diss.

NO

NO

NO

NO

12.0204 ABE

Diss.

NO

NO

NO

NO

12.0205 EIOPA

Diss.

NO

NO

NO

NO

12.0206 ESMA

Diss.

NO

NO

NO

NO

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

Diss 61 .

di paesi EFTA 62

di paesi candidati 63

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

2 - Crescita sostenibile: Risorse naturali

07.0203 DG ENV 

Diss.

NO

NO

NO

NO

07.0206 AEA

Diss.

NO

NO

NO

NO

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

Non diss 64 .

di paesi EFTA 65

di paesi candidati 66

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

5 - Spese amministrative

12 01 01 01 DG FISMA

Risorse umane

Costi amministrativi

Non diss.

NO

NO

NO

NO

07 01 01 01 DG ENV

Non diss.

NO

NO

NO

NO

34 01 01 01 DG CLIMA

Non diss.

NO

NO

NO

NO

29 01 01 01 ESTAT

Non diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero
[Denominazione.....................................................…]

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale) 67

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

1a)

Competitività per la crescita e l’occupazione

DG FISMA

Anno
2020

Anno
2021 68

Anno
2022

Anno
2023

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) 69

TOTALE

FISMA

Impegni

(1)

0,050

0,050

0,050

0,050

0,200

Pagamenti

(2)

0,050

0,050

0,050

0,050

0,200

TOTALE degli stanziamenti
per FISMA

Impegni

=1+1a +3a

0,050

0,050

0,050

0,050

0,200

Pagamenti

=2+2a

+3b

0,050

0,050

0,050

0,050

0,200

ABE

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE (a causa dell’accordo di cofinanziamento 60/40 qui viene menzionato solo il 40%)

Titolo 1: Spese di personale

Impegni

(1)

0,034

0,034

0,034

0,034

0,136

Pagamenti

(2)

0,034

0,034

0,034

0,034

0,136

Titolo 2: Spesa per infrastrutture e funzionamento

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2a)

Titolo 3: Spese operative

Impegni

(3a)

Pagamenti

(3b)

TOTALE degli stanziamenti
per l’ABE

Impegni

=1+1a +3a

0,034

0,034

0,034

0,034

0,136

Pagamenti

=2+2a

+3b

0,034

0,034

0,034

0,034

0,136

EIOPA

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE (a causa dell’accordo di cofinanziamento 60/40 qui viene menzionato solo il 40%)

Titolo 1: Spese di personale

Impegni

(1)

0,029

0,029

0,029

0,029

0,116

Pagamenti

(2)

0,029

0,029

0,029

0,029

0,116

Titolo 2: Spesa per infrastrutture e funzionamento

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2a)

Titolo 3: Spese operative

Impegni

(3a)

Pagamenti

(3b)

TOTALE degli stanziamenti
per l’EIOPA

Impegni

=1+1a +3a

0,029

0,029

0,029

0,029

0,116

Pagamenti

=2+2a

+3b

0,029

0,029

0,029

0,029

0,116

ESMA

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE (a causa dell’accordo di cofinanziamento 60/40 qui viene menzionato solo il 40%)

Titolo 1: Spese di personale

Impegni

(1)

0,066

0,066

0,066

0,066

0,264

Pagamenti

(2)

0,066

0,066

0,066

0,066

0,264

Titolo 2: Spesa per infrastrutture e funzionamento

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2a)

Titolo 3: Spese operative

Impegni

(3a)

Pagamenti

(3b)

TOTALE degli stanziamenti
per l’ESMA

Impegni

=1+1a +3a

0,066

0,066

0,066

0,066

0,264

Pagamenti

=2+2a

+3b

0,066

0,066

0,066

0,066

0,264

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 1
del quadro finanziario pluriennale
 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,179

0,179

0,179

0,179

0,714

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

2

Crescita sostenibile: Risorse naturali

DG ENV

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

ENV (studi)

Impegni

(1)

0,500

0,500

0,500

0,500

2,000

Pagamenti

(2)

0,500

0,500

0,500

0,500

2,000

TOTALE degli stanziamenti
per la DG ENV

Impegni

=1+1a +3a

0,500

0,500

0,500

0,500

2,000

Pagamenti

=2+2a

+3b

0,500

0,500

0,500

0,500

2,000

AEA

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

Titolo 1: Spese di personale

Impegni

(1)

0,291

0,291

0,291

0,291

1,164

Pagamenti

(2)

0,291

0,291

0,291

0,291

1,164

Titolo 2: Spesa per infrastrutture e funzionamento

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2a)

Titolo 3: Spese operative

Impegni

(3a)

Pagamenti

(3b)

TOTALE degli stanziamenti
per l’AEA

Impegni

=1+1a +3a

0,291

0,291

0,291

0,291

1,164

Pagamenti

=2+2a

+3b

0,291

0,291

0,291

0,291

1,164

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 2
del quadro finanziario pluriennale
 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,791

0,791

0,791

0,791

3,164



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

Spese amministrative

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

Commissione europea

• Risorse umane

1,430

1,430

1,430

1,430

5,720

• Altre spese amministrative (spese per conferenze e riunioni)

0,224

0,224

0,224

0,224

0,896

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

1,654

1,654

1,654

1,654

6,616

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

2,624

2,624

2,624

2,624

10,496

Pagamenti

2,624

2,624

2,624

2,624

10,496

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

ABE

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2020

Anno
2021 70

Anno
2022

Anno
2023

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) 71

TOTALE

RISULTATI

Tipo 72

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO N.1 73 Sostenere la piattaforma nei lavori sulla tassonomia, fornire contributi all’Osservatorio sulla finanza sostenibile ed eseguire azioni del piano d’azione sulla finanza sostenibile

Fornire analisi, orientamenti, relazioni, dati e consulenza

Analisi, orientamenti, relazioni, dati e consulenza

0,034 (per ETP)

1

0,034

1

0,034

1

0,034

1

0,034

1

0,136

Totale parziale dell’obiettivo specifico 1

0,034

0,034

0,034

0,034

0,136

COSTO TOTALE

0,034

0,034

0,034

0,034

0,136

EIOPA

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 74

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO N.1 75 Sostenere la piattaforma nei lavori sulla tassonomia, fornire contributi all’Osservatorio sulla finanza sostenibile ed eseguire azioni del piano d’azione sulla finanza sostenibile

Fornire analisi, orientamenti, relazioni, dati e consulenza

Analisi, orientamenti, relazioni, dati e consulenza

0,029

1

0,029

1

0,029

1

0,029

1

0,029

1

0,115

Totale parziale dell’obiettivo specifico 1

0,029

0,029

0,029

0,029

0,115

COSTO TOTALE

0,029

0,029

0,029

0,029

0,115

ESMA

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 76

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO N.1 77 Sostenere la piattaforma nei lavori sulla tassonomia, fornire contributi all’Osservatorio sulla finanza sostenibile ed eseguire azioni del piano d’azione sulla finanza sostenibile

Fornire analisi, orientamenti, relazioni, dati e consulenza

Analisi, orientamenti, relazioni, dati e consulenza

0,066 (per ETP)

1

0,066

1

0,066

1

0,066

1

0,066

1

0,263

Totale parziale dell’obiettivo specifico 1

0,066

0,066

0,066

0,066

0,263

COSTO TOTALE

0,066

0,066

0,066

0,066

0,263

AEA

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 78

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO N.1 79 Sostenere la piattaforma nei lavori sulla tassonomia, sulle norme tecniche e sui marchi, fornire contributi all’Osservatorio sulla finanza sostenibile e consulenza agli Stati membri per lo sviluppo delle rispettive strategie d’investimento sostenibile e a basse emissioni

Fornire analisi, orientamenti, relazioni, dati e consulenza

Analisi, orientamenti, relazioni, dati e consulenza

0,145

2

0,291

2

0,291

2

0,291

2

0,291

2

1,164

Totale parziale dell’obiettivo specifico n. 1

0,291

0,291

0,291

0,291

1,164

COSTO TOTALE

0,291

0,291

0,291

0,291

1,164

FISMA

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 80

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO N.1 81 Gestire un sistema di comunicazione informatico ad uso dei membri/degli osservatori della piattaforma

- Componenti aggiuntivi per la piattaforma collaborativa Confluence

Componenti aggiuntivi

0,025

2

0,050

2

0,050

2

0,050

2

0,050

8

0,200

COSTO TOTALE

0,050

0,050

0,050

0,050

0,200

DG ENV

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 82

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO N.1 Utilizzare ricerche/indagini/studi in ausilio ai lavori della piattaforma

- Realizzazione di ricerche/indagini/studi

Ricerche/indagini/studi

0,250

2

0,500

2

0,500

2

0,500

2

0,500

8

2,000

COSTO TOTALE

0,500

0,500

0,500

0,500

2,000

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

ABE (1 agente contrattuale)

Anno
2020

Anno
2021 83

Anno
2022

Anno
2023

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) 84

TOTALE

Funzionari (gradi AD)

Funzionari (gradi AST)

Agenti contrattuali

0,034

0,034

0,034

0,034

0,136

Agenti temporanei

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

0,034

0,034

0,034

0,034

0,136

Si presume che la data prevista di assunzione sia il 1° gennaio 2020.

EIOPA (1 agente contrattuale)

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

Funzionari (gradi AD)

Funzionari (gradi AST)

Agenti contrattuali

0,029

0,029

0,029

0,029

0,116

Agenti temporanei

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

0,029

0,029

0,029

0,029

0,116

Si presume che la data prevista di assunzione sia il 1° gennaio 2020.

ESMA (1 agente temporaneo)

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

Funzionari (gradi AD)

Funzionari (gradi AST)

Agenti contrattuali

Agenti temporanei

0,066

0,066

0,066

0,066

0,264

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

0,066

0,066

0,066

0,066

0,264

Si presume che la data prevista di assunzione sia il 1° gennaio 2020.

AEA (1 agente temporaneo e 1 agente contrattuale)

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

Funzionari (gradi AD)

Funzionari (gradi AST)

Agenti contrattuali

0,099

0,099

0,099

0,099

0,396

Agenti temporanei

0,191

0,191

0,191

0,191

0,764

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

0,291

0,291

0,291

0,291

1,164

Si presume che la data prevista di assunzione sia il 1° gennaio 2020.

Commissione europea (10 funzionari) 85  

Anno
2020 86

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

Funzionari (gradi AD)

1,144

1,144

1,144

1,144

 

 

 

4,576

Funzionari (gradi AST)

0,286

0,286

0,286

0,286

 

 

 

1,144

Agenti contrattuali

 

 

 

 

 

 

 

Agenti temporanei

 

 

 

 

 

 

 

Esperti nazionali distaccati

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

1,430

1,430

1,430

1,430

 

 

 

5,720

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento e le DG/i servizi associati

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

Anno
2020

Anno
2021 87

Anno 2022

Anno 2023

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) 88

·Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei) 89

12 01 01 01 FISMA

5

5

5

5

07 01 01 01 ENV

2

2

2

2

34 01 01 01 CLIMA

2

2

2

2

29 01 01 01 EUROSTAT

1

1

1

1

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 90

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 04 aa 91

- in sede 92

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

10

10

10

10

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

La Commissione prenderà parte a tutte le azioni mirate di cui al punto 1.4.2, in particolare alla gestione della piattaforma pubblico/privato (ad esempio, organizzando le riunioni della piattaforma e dei sottogruppi, comunicandone l’esito, consultando i portatori di interessi, elaborando proposte legislative, sostenendo la funzione di consulenza/osservazione, assicurando il collegamento con le autorità europee di vigilanza e l’AEA, mettendo a disposizione uno strumento informatico per la collaborazione, rimborsando gli esperti, svolgendo altre mansioni di segreteria ecc.).

Personale esterno

La descrizione del calcolo dei costi per un ETP dovrebbe essere inclusa nell’allegato V, sezione 3.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale e con la proposta di QFP post 2020.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

   La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale 93 .

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Autorità nazionali competenti 94

Anno
2020

Anno
2021 95

Anno
2022

Anno
2023

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) 96

TOTALE (a causa dell’accordo di cofinanziamento 60/40 qui viene menzionato solo il 60%)

ABE

0,051

0,051

0,051

0,051

0,204

EIOPA

0,043

0,043

0,043

0,043

0,173

ESMA

0,098

0,098

0,098

0,098

0,394

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

0,193

0,193

0,193

0,193

0,771



3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 97

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate. 

(1)    I 17 OSS offrono obiettivi qualitativi e quantitativi per i prossimi 15 anni; l’intento è quello di prepararsi ad affrontare il futuro e adoperarsi per garantire la dignità umana, la stabilità, un pianeta sano, società eque e resilienti ed economie prospere.
(2)    Un nuovo inizio per l’Europa: il mio programma per l’occupazione, la crescita, l’equità e il cambiamento democratico - Orientamenti politici per la prossima Commissione europea, Strasburgo, 15 luglio 2014 disponibile alla pagina: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_it.pdf  
(3)    COM(2014) 903 final.
(4)    COM(2015) 614 final.
(5)    COM(2015) 80 final.
(6)    Documento di lavoro dei servizi della commissione sul riesame della strategia europea per la bioeconomia del 2012 (SWD(2017) 374 final).
(7)    COM(2015) 468 final.
(8)    La stima è un divario annuo di investimenti medio per il periodo 2021-2030, calcolato in base alle proiezioni del modello PRIMES utilizzato dalla Commissione europea nella valutazione d’impatto della proposta di direttiva sull’efficienza energetica (2016), disponibile alla pagina: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1483696687107&uri=CELEX:52016SC0405 .
(9)    Relazione finale del gruppo di esperti di alto livello dell’Unione in materia di finanza sostenibile, disponibile alla pagina: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf  
(10)    COM(2018) 97 final.
(11)    Decisione n. 1386/2013/UE.
(12)    Direttiva 2000/60/CE.
(13)    COM(2015) 614 final.
(14)    Direttiva 2010/75/UE.
(15)    Regolamento (CE) n. 66/2010.
(16)    Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(17)    Allegati 4 e 5 del regolamento (UE) n. 538/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 158 del 27.5.2014).
(18)    GU C [...] del [...], pag. [...].
(19)    GU C del , pag. .
(20)    Trasformare il nostro mondo: L’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (ONU 2015) è disponibile alla pagina https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.
(21)    COM(2016) 739 final.
(22)    CO EUR 17, CONCL. 5.
(23)    Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).
(24)    Relazione finale del gruppo di esperti di alto livello dell’Unione in materia di finanza sostenibile, disponibile alla pagina: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf .
(25)    COM(2018) 97 final.
(26)    Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” (GU L 354/ del 28.12.2013, pag. 171).
(27)    Regolamento (UE) 2017/2396 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l’introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 34).
(28)    Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(29)    Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(30)    Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).
(31)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020 [COM(2011) 244 final].
(32)    Direttiva 91/676 del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).
(33)    Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 59).
(34)    Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).
(35)    Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d’azione dell’Unione europea [COM(2003) 251 final].
(36)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano d’azione dell’Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche [COM(2016) 87 final].
(37)    Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).
(38)    Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).
(39)    Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Appalti pubblici per un ambiente migliore {SEC(2008) 2124} {SEC(2008) 2125} {SEC(2008) 2126} COM(2008) 400 def.
(40)    Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).
(41)    Allegati 4 e 5 del regolamento (UE) n. 538/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 158 del 27.5.2014).
(42)    Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).
(43)    Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
(44)    Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(45)    Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(46)    Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(47)    https://www.unpri.org/download?ac=1534.
(48)    COM(2018) 97 final.
(49)    Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).
(50)    Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(51)    Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
(52)    Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(53)    Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).
(54)    Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).
(55)    Decisione (UE) 2017/848 della Commissione, del 17 maggio 2017, che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 43).
(56)    A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(57)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(58)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(59)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(60)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(61)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(62)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(63)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(64)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(65)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(66)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(67)    Una lieve differenza nell’importo totale è dovuta all’arrotondamento al terzo decimale.
(68)    La spesa per il periodo successivo al 2020 è compatibile con le proposte della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale (2021-2027) pubblicate il 2 maggio 2018.
(69)    Non è attualmente possibile stimare il numero di anni necessari a portare a compimento i lavori della piattaforma; la tabella indica pertanto l’impatto della spesa solo per i primi quattro anni d’esistenza della piattaforma. Si prevede che la piattaforma esista almeno durante il periodo coperto dal prossimo QFP (ossia, fino al 2027).
(70)    La spesa per il periodo successivo al 2020 è compatibile con le proposte della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale (2021-2027) pubblicate il 2 maggio 2018.
(71)    Non è possibile stimare attualmente il numero di anni necessari a portare a compimento i lavori della piattaforma; la tabella indica pertanto l’impatto della spesa solo per i primi quattro anni d’esistenza della piattaforma. Si prevede che la piattaforma esista almeno durante il periodo coperto dal prossimo QFP (ossia, fino al 2027).
(72)    I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(73)    Come descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivi specifici”
(74)    I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(75)    Come descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivi specifici”
(76)    I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(77)    Come descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivi specifici”
(78)    I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(79)    Come descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivi specifici”
(80)    I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(81)    Come descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivi specifici”
(82)    I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(83)    La spesa per il periodo successivo al 2020 è compatibile con le proposte della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale (2021-2027) pubblicate il 2 maggio 2018.
(84)    Non è possibile stimare attualmente il numero di anni necessari a portare a compimento i lavori della piattaforma; la tabella indica pertanto l’impatto della spesa solo per i primi quattro anni d’esistenza della piattaforma. Si prevede che la piattaforma esista almeno durante il periodo coperto dal prossimo QFP (ossia, fino al 2027).
(85)    Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
(86)    La spesa per il periodo successivo al 2020 è compatibile con le proposte della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale (2021-2027) pubblicate il 2 maggio 2018.
(87)    Non è possibile stimare attualmente il numero di anni necessari a portare a compimento i lavori della piattaforma; la tabella indica pertanto l’impatto della spesa solo per i primi quattro anni d’esistenza della piattaforma. Si prevede che la piattaforma esista almeno durante il periodo coperto dal prossimo QFP (ossia, fino al 2027).
(88)    Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
(89)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JPD = giovane professionista in delegazione.
(90)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).
(91)    Principalmente per i Fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).
(92)    Cfr. articoli 11 e 17 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.
(93)    In base alle attuali modalità di governance e di finanziamento (ossia, cofinanziamento del 60% a carico delle autorità nazionali competenti degli Stati membri e contributo del 40% a carico dell’UE), che non tengono conto della proposta della Commissione, non ancora adottata, di revisione delle autorità europee di vigilanza.
(94)    La spesa per il periodo successivo al 2020 è compatibile con le proposte della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale (2021-2027) pubblicate il 2 maggio 2018.
(95)    Non è possibile stimare attualmente il numero di anni necessari a portare a compimento i lavori della piattaforma; la tabella indica pertanto l’impatto della spesa solo per i primi quattro anni d’esistenza della piattaforma. Si prevede che la piattaforma esista almeno durante il periodo coperto dal prossimo QFP (ossia, fino al 2027).
(96)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20% per spese di riscossione.