Bruxelles, 2.5.2018

COM(2018) 324 final

2018/0136(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi

Come sancisce la comunicazione della Commissione del febbraio 2018 "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020" 1 , l'Unione è una comunità di diritto e i suoi valori costituiscono la base stessa della sua esistenza, permeandone l'intera struttura giuridica e istituzionale e tutte le politiche e i programmi. Il rispetto di tali valori dev'essere pertanto garantito in tutte le politiche dell'Unione, compreso il bilancio dell'UE, nell'ambito del quale il rispetto dei valori fondamentali è un requisito essenziale per una gestione finanziaria sana e per finanziamenti europei efficaci. Il rispetto dello Stato di diritto è importante per i cittadini europei, nonché per le iniziative imprenditoriali, l'innovazione e gli investimenti. L'economia europea prospera al massimo laddove il quadro giuridico e istituzionale rispecchia appieno i valori comuni dell'Unione.

Il potenziale del bilancio dell'UE potrà essere sfruttato pienamente solo se il quadro economico, normativo e amministrativo negli Stati membri è favorevole. Nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale tutti gli Stati membri e i beneficiari sono già tenuti a dimostrare che il quadro normativo per la gestione finanziaria è solido, che l'applicabile regolamentazione dell'UE viene correttamente attuata e che esiste la necessaria capacità amministrativa e istituzionale per la piena riuscita dei finanziamenti dell'UE. Inoltre la condizionalità politica può promuovere la cooperazione tra gli Stati membri in settori che presentano notevoli economie di scala o esternalità. Al fine di evitare situazioni in cui l'efficacia dei finanziamenti dell'UE viene compromessa da politiche economiche e fiscali instabili, sono state anche introdotte nuove disposizioni nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

Solo con la presenza effettiva dello Stato di diritto si può avere fiducia che la spesa dell'UE negli Stati membri sia sufficientemente tutelata. Come spiegato nella comunicazione della Commissione del 2014 "Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto" 2 , lo Stato di diritto è la spina dorsale di ogni democrazia costituzionale moderna. È uno dei principi fondanti che discendono dalle tradizioni costituzionali comuni di tutti gli Stati membri dell'UE e, in quanto tale, è uno dei valori principali su cui si fonda l'Unione, come richiamato dal preambolo e dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea ("TUE"), nonché dal preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Lo Stato di diritto garantisce che le azioni dello Stato siano inserite in un quadro giuridico valido e affidabile, che possano essere soggette a controllo e, se necessario, impugnate e che possano seguire effettivi mezzi di ricorso.

I diversi ordinamenti costituzionali e giurisdizionali degli Stati membri dell'UE sono in linea di principio ben concepiti per garantire lo Stato di diritto e dispongono di adeguati meccanismi di salvaguardia interni per tutelare i cittadini contro qualsiasi minaccia allo Stato di diritto. Tuttavia, alcuni recenti avvenimenti hanno evidenziato debolezze generalizzate del sistema nazionale di bilanciamento dei poteri, dimostrando che lo scarso rispetto dello Stato di diritto può diventare causa di grave preoccupazione comune per tutta l'Unione europea. A seguito di tali avvenimenti, l'opinione pubblica e istituzioni come il Parlamento europeo hanno sollecitato esplicitamente l'UE a prendere provvedimenti per tutelare lo Stato di diritto.

Facendo ricorso agli strumenti disponibili, sono state prese misure che hanno prodotto alcuni risultati. Tuttavia, se si considera il nesso tra il rispetto dello Stato di diritto e la fiducia reciproca e la solidarietà finanziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea, e il fatto che i meccanismi di controllo non possono essere efficaci se non sono sostenuti da un'effettiva applicazione del controllo e dei mezzi di ricorso a livello amministrativo e giuridico in caso di irregolarità, è opportuno completare l'obbligo attuale di mettere in atto sistemi di controllo efficaci con misure atte a garantire il rispetto dello Stato di diritto.

Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione dal rischio di perdite finanziarie causate da carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto in uno Stato membro, occorre attribuire all'Unione europea la facoltà di adottare opportune misure in tali casi, sulla base di una decisione del Consiglio a seguito di una proposta della Commissione. La decisione si considera adottata dal Consiglio a meno che questo decida, a maggioranza qualificata, di respingere la proposta della Commissione entro un mese dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Parlamento europeo dovrebbe essere pienamente coinvolto in tutte le fasi.

Le misure devono essere adottate nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e di proporzionalità. È altresì importante garantire che le conseguenze delle misure presentino un legame sufficiente con l'obiettivo del finanziamento, il che deriva anche dalla necessità di far ricadere le conseguenze sui responsabili delle carenze individuate. Si dovrebbe pertanto tener conto del fatto che i singoli beneficiari di fondi UE, come ad esempio gli studenti Erasmus, i ricercatori o le organizzazioni della società civile, non possono essere ritenuti responsabili delle violazioni in questione.

La presente proposta stabilisce le norme necessarie per la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri. La proposta potrebbe essere integrata nel regolamento finanziario, che poggia sulla stessa base giuridica, in occasione di una sua futura revisione. 

Coerenza con le disposizioni vigenti

La proposta intende contribuire a garantire il rispetto dello Stato di diritto in tutti gli Stati membri, in conformità dell'articolo 2 del TUE, e a tutelare il bilancio dell'Unione.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Contribuendo a garantire il rispetto dello Stato di diritto e la corretta esecuzione del bilancio dell'Unione, la proposta verrà a sostegno di tutte le altre politiche dell'UE, in particolare in termini di impiego dei fondi da essa stanziati.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e sull'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Non sarebbe possibile adottare a livello degli Stati membri le regole finanziarie che disciplinano il bilancio dell'Unione ai sensi dell'articolo 322 del TFUE.

Proporzionalità

La proposta prevede l'adozione di misure proporzionate alle carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto, tra cui la sospensione e la riduzione dei finanziamenti nell'ambito degli impegni esistenti o il divieto di concludere nuovi impegni con categorie specifiche di destinatari. La proporzionalità sarà garantita, in particolare, tenendo conto della gravità della situazione, del tempo trascorso dal verificarsi della condotta in questione, della sua durata e ricorrenza, dell'intenzione e del grado di collaborazione dello Stato membro nel porre fine alla violazione dello Stato di diritto e degli effetti della carenza sui rispettivi fondi dell'Unione.

Scelta dell'atto giuridico

Considerando che l'obiettivo è contribuire alla corretta esecuzione del bilancio generale dell'Unione, la proposta si configura come un regolamento autonomo basato sull'articolo 322 del TFUE, la stessa base giuridica del regolamento finanziario 3 .

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI RETROSPETTIVE, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni retrospettive/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Anche se non esiste alcun analogo programma in corso, a livello dell'Unione europea si è maturata una certa esperienza nella soluzione di problemi relativi allo Stato di diritto negli Stati membri. Ne è emerso che gli strumenti attualmente esistenti non sono concepiti specificamente per affrontare situazioni in cui l'attuazione dei fondi dell'Unione potrebbe essere compromessa a causa di carenze riguardanti lo Stato di diritto.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non è stata organizzata una specifica consultazione dei portatori di interesse, ma la questione è stata ampiamente dibattuta, anche in sede di Parlamento europeo e Consiglio.

Perizie

Nell'elaborazione delle presenti norme sono state prese in considerazione fonti esterne, in particolare il Consiglio d'Europa. Si prevede anche, se del caso, il ricorso a esperti esterni di tale organizzazione in sede di attuazione delle misure proposte.

Valutazione d'impatto

Non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto poiché la misura si prefigge come unico obiettivo di evitare che il bilancio dell'Unione sia leso nel caso in cui carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto in uno Stato membro compromettano o rischino di compromettere la sana gestione finanziaria e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Pertanto le opzioni percorribili erano quella di mantenere lo status quo, senza adottare una specifica procedura finanziaria in caso di problemi relativi allo Stato di diritto tali da poter compromettere la sana gestione dei fondi dell'Unione, o quella di elaborare una simile procedura.

Diritti fondamentali

Aumentando il livello attuale di tutela contro le carenze riguardanti lo Stato di diritto, la proposta avrà un impatto positivo sui diritti fondamentali

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Aumentando la tutela contro le eventuali prassi, omissioni o misure delle autorità pubbliche che ledono lo Stato di diritto in uno Stato membro e ne compromettono o rischiano di comprometterne la capacità di assolvere i propri obblighi di bilancio, la proposta avrà un impatto positivo sulla sana gestione finanziaria del bilancio generale dell'Unione.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione valuterà la situazione nello Stato membro in questione al fine di decidere se sia possibile proporre la revoca delle misure.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta si basa sulla comunicazione della Commissione del 2014 "Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto" 4 e sulla comunicazione della Commissione del febbraio 2018 "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020" 5 , nonché sulle norme e sui principi elaborati dal Consiglio d'Europa.

L'articolo 1 precisa l'oggetto e la necessità di tutelare il bilancio dell'Unione contro le carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto in uno Stato membro che compromettono o rischiano di compromettere la sana gestione finanziaria e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

L'articolo 2 contiene le definizioni.

L'articolo 3 precisa le misure da adottare per affrontare una situazione di carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto, delineando quali specifiche funzioni dello Stato potrebbero essere interessate e incidere negativamente sulla sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione.

L'articolo 4 elenca la tipologia di misure che possono essere adottate e precisa che dovrebbero essere rivolte agli Stati membri in quanto destinatari dei fondi dell'Unione.

L'articolo 5 stabilisce quali procedure dovrebbe seguire la Commissione nel proporre misure al Consiglio, il quale dovrebbe decidere in merito con voto a maggioranza qualificata inversa.

L'articolo 6 stabilisce la procedura relativa alla revoca delle misure qualora la situazione che queste intendevano sanzionare sia stata risolta da un dato Stato membro e delinea le conseguenze della revoca in termini di bilancio.

L'articolo 7 riguarda le informazioni al Parlamento europeo.

L'articolo 8 contiene le disposizioni finali.


2017/ (COD)

2018/0136 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a),

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti 6 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Lo Stato di diritto è uno dei valori essenziali su cui si fonda l'Unione. Come sancisce l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, questi valori sono comuni agli Stati membri.

(2)Lo Stato di diritto impone che tutti i pubblici poteri agiscano entro i limiti fissati dalla legge, rispettando i valori della democrazia e i diritti fondamentali, sotto il controllo di un organo giurisdizionale indipendente e imparziale. Esso esige, in particolare, il rispetto dei principi di legalità 7 , certezza del diritto 8 , divieto di arbitrarietà del potere esecutivo 9 , separazione dei poteri 10 e tutela giurisdizionale effettiva da parte di organi giurisdizionali indipendenti 11 , 12 .

(3)Lo Stato di diritto è una condizione sine qua non per la tutela degli altri valori fondamentali su cui si fonda l'Unione, quali la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e il rispetto dei diritti umani. Il rispetto dello Stato di diritto è intrinsecamente connesso al rispetto della democrazia e dei diritti fondamentali: non può esistere l'uno senza gli altri, e viceversa.

(4)Nell'esecuzione del bilancio dell'Unione da parte degli Stati membri, indipendentemente dal metodo che utilizzano, il rispetto dello Stato di diritto è una condizione essenziale per soddisfare i principi di una sana gestione finanziaria, sanciti all'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(5)Gli Stati membri possono garantire una sana gestione finanziaria solo se le loro autorità pubbliche agiscono in conformità della legge, se le violazioni sono effettivamente perseguite dai servizi responsabili delle indagini e dell'azione penale e se le decisioni delle autorità pubbliche sono soggette a un effettivo controllo giurisdizionale da parte di organi giurisdizionali indipendenti e della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(6)Gli organi giurisdizionali dovrebbero agire in modo indipendente e imparziale e i servizi responsabili delle indagini e dell'azione penale dovrebbero essere in grado di svolgere correttamente la loro funzione. Dovrebbero disporre di risorse sufficienti e di procedure che consentano loro di agire in modo efficace e nel pieno rispetto del diritto a un processo equo. Queste condizioni sono richieste come garanzia minima contro decisioni illegittime e arbitrarie delle autorità pubbliche che possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

(7)L'indipendenza della magistratura presuppone, in particolare, che l'organo possa svolgere le sue funzioni giurisdizionali in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, e che sia quindi al riparo da interventi o pressioni dall'esterno tali da compromettere l'indipendenza di giudizio dei suoi membri e da influenzare le loro decisioni. Le garanzie di indipendenza e di imparzialità implicano l'esistenza di disposizioni, in particolare relative alla composizione dell'organo, alla nomina, alla durata delle funzioni, nonché alle cause di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all'impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti.

(8)Il rispetto dello Stato di diritto non è solo importante per i cittadini dell'Unione ma anche per le iniziative imprenditoriali, l'innovazione, gli investimenti e il corretto funzionamento del mercato interno, i quali prosperano al massimo se è in vigore un quadro di riferimento giuridico e istituzionale solido.

(9)L'articolo 19 del TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all'articolo 2 del TUE, impone agli Stati membri di prevedere una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione, compresi quelli relativi all'esecuzione del bilancio dell'Unione. L'esistenza stessa di un controllo giurisdizionale effettivo destinato ad assicurare il rispetto del diritto dell'Unione è intrinseca ad uno Stato di diritto e presuppone l'esistenza di organi giurisdizionali indipendenti 13 . Preservare l'indipendenza di detti organi è di primaria importanza, come confermato dall'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 14 . Ciò vale segnatamente per il controllo giurisdizionale della regolarità degli atti, dei contratti o di altri strumenti che generano spese o debiti pubblici, in particolare nell'ambito di procedure di appalto pubblico, di cui detti organi possono parimenti essere aditi.

(10)Vi è quindi una chiara correlazione tra il rispetto dello Stato di diritto e l'esecuzione efficiente del bilancio dell'Unione in conformità dei principi di sana gestione finanziaria.

(11)Le carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, che si ripercuotono in particolare sul buon funzionamento delle autorità pubbliche e sull'effettivo controllo giurisdizionale, possono nuocere gravemente agli interessi finanziari dell'Unione.

(12)L'individuazione di una carenza generalizzata richiede una valutazione qualitativa da parte della Commissione. La valutazione potrebbe fondarsi sulle informazioni provenienti da tutte le fonti disponibili e da enti riconosciuti, comprese le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, le relazioni della Corte dei conti e le conclusioni e raccomandazioni di organizzazioni e reti internazionali pertinenti, quali gli organi del Consiglio d'Europa e le reti europee delle Corti supreme e dei Consigli di giustizia.

(13)È opportuno stabilire le eventuali misure che verrebbero adottate in caso di carenze generalizzate e la procedura da seguire per la loro adozione. Dette misure dovrebbero comprendere la sospensione dei pagamenti e degli impegni, la riduzione dei finanziamenti nell'ambito degli impegni esistenti e il divieto di concludere nuovi impegni con i destinatari.

(14)Nel determinare le misure da adottare è opportuno applicare il principio di proporzionalità, in particolare tenendo conto della gravità della situazione, del tempo trascorso dal verificarsi della condotta in questione, della sua durata e ricorrenza, dell'intenzione e del grado di collaborazione dello Stato membro nel porre fine alla carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto e degli effetti di tale carenza sui rispettivi fondi dell'Unione.

(15)Al fine di assicurare l'attuazione uniforme del presente regolamento e tenuto conto dell'importanza degli effetti finanziari delle misure imposte a norma dello stesso, è opportuno conferire competenze di esecuzione al Consiglio, il quale dovrebbe deliberare su proposta della Commissione. Per facilitare l'adozione delle decisioni necessarie per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno ricorrere al voto a maggioranza qualificata inversa.

(16)Prima di proporre l'adozione di misure a norma del presente regolamento, la Commissione dovrebbe informare lo Stato membro interessato dei motivi per cui ritiene possibile che vi esista una carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto. Lo Stato membro dovrebbe essere autorizzato a presentare osservazioni. La Commissione e il Consiglio dovrebbero tenere conto delle osservazioni presentate.

(17)Qualora la situazione che ha portato all'istituzione delle misure sia stata risolta in misura sufficiente, è opportuno che il Consiglio, su proposta della Commissione, le revochi con effetto sospensivo.

(18)La Commissione dovrebbe tenere il Parlamento europeo informato di tutte le misure proposte e adottate a norma del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme necessarie per la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(a)"Stato di diritto": il valore dell'Unione sancito all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, che comprende i principi di: legalità, secondo cui il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico; certezza del diritto; divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; tutela giurisdizionale effettiva da parte di giudici indipendenti, compreso dei diritti fondamentali; separazione dei poteri e uguaglianza davanti alla legge;

(b)"carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto": prassi od omissione diffusa o ricorrente, oppure misura adottata dalle autorità pubbliche che compromette lo Stato di diritto;

(c)"soggetto pubblico": le autorità pubbliche a tutti i livelli di governo, comprese le autorità nazionali, regionali e locali, nonché le organizzazioni degli Stati membri ai sensi [dell'articolo 2, punto 42,] del regolamento (UE, Euratom) [...] (di seguito il "regolamento finanziario").

Articolo 3
Misure

1.Sono adottate opportune misure qualora una carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto in uno Stato membro comprometta o rischi di compromettere i principi di una sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare:

(a)il corretto funzionamento delle autorità di tale Stato membro che eseguono il bilancio dell'Unione, in particolare nel contesto delle procedure di aggiudicazione degli appalti o di concessione delle sovvenzioni, nonché nell'esercizio del monitoraggio e del controllo;

(b)il corretto funzionamento dei servizi responsabili delle indagini e dell'azione penale nella repressione delle frodi, della corruzione o di altre violazioni del diritto dell'Unione che riguardano l'esecuzione del bilancio dell'Unione;

(c)l'effettivo controllo giurisdizionale, da parte di organi giurisdizionali indipendenti, delle azioni od omissioni compiute dalle autorità di cui alle lettere a) e b);

(d)la prevenzione e la repressione delle frodi, della corruzione o di altre violazioni del diritto dell'Unione che riguardano l'esecuzione del bilancio dell'Unione, nonché l'imposizione di sanzioni effettive e dissuasive ai beneficiari da parte degli organi giurisdizionali nazionali o delle autorità amministrative;

(e)il recupero dei fondi indebitamente versati;

(f)l'effettiva e tempestiva collaborazione con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e con la Procura europea nelle loro indagini o azioni penali conformemente ai rispettivi atti giuridici e al principio di leale cooperazione.

2.Possono, in particolare, essere considerate carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto:

(a)le minacce all'indipendenza della magistratura;

(b)l'omessa prevenzione, rettifica e sanzione delle decisioni arbitrarie o illegittime assunte da autorità pubbliche, incluse le autorità incaricate dell'applicazione della legge, la mancata assegnazione di risorse finanziarie e umane a scapito del loro buon funzionamento o il fatto di non garantire l'assenza di conflitti di interesse;

(c)il ridimensionamento della disponibilità e dell'efficacia delle vie di ricorso, ad esempio attraverso norme procedurali restrittive, la mancata esecuzione delle sentenze o la limitazione dell'efficacia delle indagini, delle azioni penali o delle sanzioni per violazione della legge.

Articolo 4
Contenuto delle misure

1.Possono essere adottate una o più delle seguenti opportune misure :

(a)quando la Commissione esegue il bilancio dell'Unione in gestione diretta o indiretta a norma dell'articolo 62, lettere a) e c), del regolamento finanziario, e il beneficiario è un soggetto pubblico:

(1)sospensione dei pagamenti o dell'esecuzione dell'impegno giuridico o risoluzione dell'impegno giuridico a norma dell'articolo [131, paragrafo 3,] del regolamento finanziario;

(2)divieto di sottoscrivere nuovi impegni giuridici;

(b)quando la Commissione esegue il bilancio dell'Unione in regime di gestione concorrente ai sensi [dell'articolo 62, lettera b),] del regolamento finanziario:

(1)sospensione dell'approvazione di uno o più programmi o di una loro modifica;

(2)sospensione degli impegni;

(3)riduzione degli impegni, anche attraverso rettifiche finanziarie o storni verso altri programmi di spesa;

(4)riduzione dei prefinanziamenti;

(5)interruzione dei termini di pagamento;

(6)sospensione dei pagamenti.    

2.Salvo se altrimenti disposto nella decisione che adotta le misure, l'imposizione di opportune misure non pregiudica l'obbligo per i soggetti pubblici di cui al paragrafo 1, lettera a), o per gli Stati membri di cui al paragrafo 1, lettera b), di attuare il programma o il fondo interessati dalla misura e, in particolare, l'obbligo di effettuare i pagamenti ai destinatari o beneficiari finali.

3.Le misure adottate sono proporzionate alla natura, alla gravità e alla portata della carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto. Esse devono, nella misura del possibile, riguardare le azioni dell'Unione effettivamente o potenzialmente compromesse da tale carenza.

Articolo 5
Procedura

1.Se ritiene che vi siano motivi fondati per concludere che le condizioni di cui all'articolo 3 sono soddisfatte, la Commissione trasmette allo Stato membro in questione una notifica scritta in cui espone i motivi sui quali ha fondato la propria conclusione.

2.La Commissione può tener conto di tutte le informazioni pertinenti, comprese le decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, le relazioni della Corte dei conti e le conclusioni e raccomandazioni delle organizzazioni internazionali competenti.

3.La Commissione può richiedere tutte le informazioni supplementari necessarie per la sua valutazione, sia prima che dopo essere giunta alla conclusione di cui al paragrafo 1.

4.Lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni necessarie e può formulare osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione, che non può essere inferiore a 1 mese dalla data di notifica della conclusione. Nelle sue osservazioni lo Stato membro può proporre l'adozione di misure correttive.

5.Al momento di decidere se presentare o meno una proposta di decisione sulle opportune misure, la Commissione tiene conto delle informazioni ricevute e delle eventuali osservazioni formulate dallo Stato membro interessato, nonché dell'adeguatezza delle misure correttive proposte.

6.Se ritiene assodata la carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di atto di esecuzione sulle opportune misure.

7.La decisione si considera adottata dal Consiglio a meno che questo decida, a maggioranza qualificata, di respingere la proposta entro un mese dalla sua adozione da parte della Commissione.

8.Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta della Commissione e adottare il testo così modificato come decisione del Consiglio.

Articolo 6
Revoca delle misure

1.Lo Stato membro interessato può, in qualsiasi momento, presentare alla Commissione elementi idonei a dimostrare che la carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto è stata colmata o ha cessato di esistere.

2.La Commissione valuta la situazione nello Stato membro interessato. Allorché cessano di esistere, in tutto o in parte, le carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto sulla cui base sono state adottate le opportune misure, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione relativa alla revoca totale o parziale di dette misure. Si applica la procedura di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5, 6 e 7.

3.Qualora siano revocate misure relative alla sospensione dell'approvazione di uno o più programmi o di una loro modifica, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto i), o alla sospensione degli impegni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto ii), gli importi corrispondenti agli impegni sospesi sono iscritti in bilancio fatto salvo l'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) XXXX del Consiglio (regolamento sul QFP). Gli impegni sospesi dell'anno n non possono essere iscritti in bilancio oltre l'anno n+2.

Articolo 7
Informazioni al Parlamento europeo

La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo delle eventuali misure proposte o adottate a norma degli articoli 4 e 5.

Articolo 8
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    COM(2018) 98 final.
(2)    COM(2014) 158 final.
(3)    Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(4)    COM(2014) 158 final.
(5)    COM(2018) 98 final.
(6)    […]
(7)    Sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99, ECLI:EU:C:2004:236, punto 63.
(8)    Sentenza della Corte di giustizia del 12 novembre 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi e altri, Ditta Italo Orlandi & Figlio e Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato, cause riunite da 212 a 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, punto 10.
(9)    Sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 1989, Hoechst, cause riunite 46/87 e 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, punto 19.
(10)    Sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, punto 36; sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, punto 35; sentenza della Corte di giustizia del 22 dicembre 2010, DEB,C279/09, ECLI:EU:C:2010:811, punto 58.
(11)    Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, punti 31 e 40-41.
(12)    Comunicazione della Commissione "Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto", COM(2014) 158 final, allegato I.
(13)    Causa C-64/16, punti 32-36.
(14)    Causa C-64/16, punti 40-41.