Bruxelles, 2.5.2018

COM(2018) 322 final

2018/0132(APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

L’articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (“il trattato”) dispone che un regolamento del Consiglio adottato all’unanimità stabilisca il quadro finanziario pluriennale (“QFP”). Quest’ultimo fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti e prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio.

Il primo quadro finanziario pluriennale (all’epoca “prospettive finanziarie”) è stato adottato trent’anni fa, insieme alle disposizioni relative alla cooperazione interistituzionale e alla disciplina di bilancio 1 . Tale quadro finanziario e i successivi hanno permesso di migliorare e semplificare la procedura annuale di bilancio nonché la cooperazione tra le istituzioni, e di aumentare al contempo il livello della disciplina di bilancio e la prevedibilità dei finanziamenti per i programmi pluriennali e gli investimenti.

Inserendo il quadro finanziario pluriennale nel diritto primario dell’UE, il trattato ne ha riconosciuto l’importanza fondamentale all'interno dell’articolazione del bilancio dell’Unione europea.

L’attuale regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 è stato adottato il 2 dicembre 2013 2 . Nella stessa data il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno approvato l'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 3 . Il regolamento QFP è stato rivisto nel 2015 4 conformemente alle disposizioni del suo articolo 19 per tenere conto della programmazione tardiva dei fondi nel quadro della gestione concorrente e, nuovamente, il 20 giugno 2017 5 a seguito del suo riesame intermedio.

La presente relazione si concentra sugli elementi nuovi o su quelli che la Commissione propone di modificare rispetto all’attuale regolamento QFP, relativamente tanto alla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (in appresso “regolamento QFP”) quanto alla proposta di accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria 6 (in appresso “progetto di AII”).

Tali proposte prevedono come data di applicazione il 1° gennaio 2021 e sono presentate per una Unione a 27 Stati membri, tenuto conto della notifica del Regno Unito della sua intenzione di recedere dall'Unione europea e dall'Euratom a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea, ricevuta dal Consiglio europeo il 29 marzo 2017.

2.Un bilancio innovativo e moderno

2.1.Principali orientamenti politici

La proposta di regolamento QFP e il progetto di AII seguono i principi e i principali obiettivi politici delineati nella Comunicazione della Commissione “Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che protegge, dà forza e difende: il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027” adottata il 2 maggio 2018 7 (la “comunicazione sul QFP”), in particolare per quanto riguarda la sua durata, la sua struttura incentrata sulle priorità politiche, la necessità di una maggiore flessibilità e gli importi previsti per il quadro finanziario pluriennale stesso.

2.2.Struttura e massimali del QFP

La struttura delle “rubriche” di spesa del QFP riflette la proposta di un bilancio più razionale e trasparente, concentrato su precise priorità politiche. La struttura e le politiche oggetto di ciascuna rubrica sono illustrate nella comunicazione sul QFP.

Il QFP comporta sette rubriche, con tre sottomassimali, specificamente: “Coesione economica, sociale e territoriale” nella rubrica II, “Spese connesse al mercato e pagamenti diretti” nella rubrica III e “Spese amministrative delle istituzioni” nella rubrica VII (cfr. la tabella che figura in allegato al presente regolamento).

Per sostenere le priorità dell’Unione nel contesto UE-27 e tenere conto dell’integrazione del Fondo europeo di sviluppo nel bilancio dell’Unione, la Commissione propone per il QFP 2021-2027 un massimale per gli impegni di 1 134,6 miliardi di EUR a prezzi costanti del 2018, pari all’1,11% dell’RNL dell’UE, e un massimale corrispondente per i pagamenti di 1 104,8 miliardi EUR a prezzi costanti del 2018, pari all’1,08% dell’RNL dell’UE.

La Commissione propone, simultaneamente alla presente proposta, un insieme di proposte legislative inteso a riformare il sistema delle risorse proprie dell’Unione, tra cui una proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea 8 , che prevede di aumentare il massimale delle richieste annuali di risorse proprie per i pagamenti e gli impegni rispettivamente all'1,29% e all'1,35% dell’RNL. Questo aumento riflette il maggior fabbisogno di pagamenti dato dall’integrazione del Fondo europeo di sviluppo nel bilancio e dal finanziamento delle nuove priorità, mantenendo al contempo un margine di sicurezza sufficiente a garantire che l’Unione sia in grado di rispettare i suoi obblighi finanziari in qualsiasi circostanza.

2.3.Flessibilità

Benché sia finalizzato ad assicurare la disciplina di bilancio, il quadro finanziario deve al tempo stesso garantire adeguati livelli di flessibilità per consentire un’assegnazione efficace delle risorse e una risposta rapida dell’Unione a circostanze impreviste e situazioni di emergenza.

Nei primi anni del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020, l’Unione ha dovuto far fronte a sfide impreviste di una gravità senza precedenti derivanti dall’instabilità nei paesi del vicinato che ha determinato minacce alla sicurezza e flussi migratori di massa. Per mobilitare risorse finanziarie aggiuntive per le misure che contribuiscono ad affrontare le summenzionate sfide, è stato fatto ampio ricorso alla flessibilità del QFP, in particolare ricorrendo agli strumenti speciali istituiti nell’ambito del regolamento QFP. Ciò ha permesso all’Unione di agire in maniera decisiva, ma ha messo a dura prova la flessibilità del bilancio.

Di conseguenza, il funzionamento dell’insieme di strumenti di flessibilità è stato attentamente esaminato in occasione del riesame/revisione intermedia del QFP 2014-2020 9 del 2016 e ulteriormente perfezionato in occasione della revisione del regolamento QFP del 2017.

Sul grado di flessibilità o rigidità di un quadro finanziario incidono vari parametri, quali la lunghezza del periodo coperto dal quadro finanziario, il numero e la struttura delle rubriche di spesa, la parte delle spese UE preassegnate a Stati membri e regioni o predeterminate sulla base di “importi di riferimento” nella normativa adottata in codecisione, i margini disponibili entro i limiti di ogni massimale di spesa e i margini rimanenti tra i massimali del quadro finanziario e il massimale delle risorse proprie. Nell’elaborazione delle sue proposte per il prossimo quadro finanziario la Commissione ha tenuto conto di tali elementi.

Per i motivi illustrati nella comunicazione sul QFP, la flessibilità di bilancio sarà più che mai un principio fondamentale sul quale poggerà il prossimo quadro finanziario pluriennale. Basandosi sulle disposizioni innovative già contenute nel QFP 2014-2020, la priorità in futuro sarà di consolidare, potenziare e razionalizzare i meccanismi di flessibilità per creare un quadro più snello, mantenendo al contempo la stabilità garantita dal quadro pluriennale.

La Commissione propone quindi di includere nel regolamento QFP e nel progetto di AII le seguenti disposizioni in materia di flessibilità:

1.Ottimizzare l’uso dei massimali di spesa attraverso una flessibilità specifica e massima tra rubriche ed esercizi: oltre a mantenere un livello sufficiente di margini non assegnati, la Commissione propone di sfruttare pienamente i meccanismi del margine globale per i pagamenti introdotto dal quadro attuale. Come elemento di novità, la Commissione propone di ampliare il volume e la portata del margine globale per gli impegni esistente per istituire una riserva dell’Unione finanziata dai margini ancora disponibili al di sotto dei massimali per gli impegni dell’esercizio precedente, nonché dai fondi che sono stati impegnati al bilancio dell’UE ma che, alla fine, non sono stati spesi nell'attuazione di programmi dell'UE e sono stati disimpegnati. Inoltre sarà mantenuto il margine per gli imprevisti come strumento di ultima istanza.

2.Si propone di aumentare dal 10% al 15% la possibilità di discostarsi dagli importi indicativi che figurano nei programmi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, allo scopo di aumentare la flessibilità all’interno delle rubriche.

3.Per quanto riguarda gli strumenti speciali che permettono di iscrivere in bilancio stanziamenti oltre i limiti dei massimali fissati dal QFP, è opportuno chiarire che può trattarsi sia di stanziamenti di impegno che di stanziamenti di pagamento mobilitati. Inoltre:

(a)la portata degli strumenti speciali come il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e la riserva per aiuti d'urgenza viene riesaminata e, se del caso, ampliata (ad esempio, per consentire la mobilitazione della riserva per aiuti d’urgenza in caso di emergenze nell’Unione) e le procedure di mobilitazione vengono razionalizzate.

(b)Si propone di aumentare gli importi massimi disponibili ogni anno per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, la riserva per aiuti d'urgenza e lo strumento di flessibilità. Infine, lo strumento di flessibilità dovrebbe essere autorizzato a utilizzare le quote inutilizzate degli importi annuali della riserva per aiuti d’urgenza, come già avviene per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

2.4.Adeguamenti, riesame e revisione del QFP

Il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 è presentato a prezzi 2018. Vengono mantenuti sia la procedura per i suoi adeguamenti tecnici sia il deflatore del 2%. L’adeguamento tecnico annuale comprende anche i calcoli degli importi relativi al margine globale per i pagamenti, al margine globale per gli impegni (riserva dell’Unione), allo strumento di flessibilità e al margine per imprevisti, conformemente alle disposizioni sugli importi annui massimi e sugli storni degli importi inutilizzati da precedenti esercizi previste nel regolamento. I risultati degli adeguamenti dovrebbero essere comunicati all’autorità di bilancio prima della procedura di bilancio per l’esercizio n+1.

Gli adeguamenti dei massimali del QFP possono essere dovuti anche ad altre circostanze, ad esempio, per consentire di “reiscrivere” gli impegni in caso di adozione tardiva delle nuove regole o programmi in gestione concorrente o per adeguare le dotazioni della politica di coesione alle ultime statistiche relative al metodo di assegnazione. Gli adeguamenti possono anche servire lo scopo di permettere la reiscrizione degli stanziamenti in seguito alla revoca di misure di sospensione eventualmente decise in virtù di specifici atti di base che collegano l’efficacia dei fondi alla corretta gestione economica o alla protezione del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri.

Risulta opportuno mantenere le disposizioni che specificano i casi in cui va prevista una revisione del QFP (revisione dei trattati con implicazioni di bilancio, allargamento dell’Unione, riunificazione di Cipro).

Entro la fine del 2023 è previsto un riesame intermedio del QFP. Tale riesame potrà essere accompagnato, se del caso, da pertinenti proposte di revisione del regolamento.

3.    Elementi giuridici della proposta

3.1.Regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale

Come nel vigente regolamento n. 1311/2013, le disposizioni del progetto di regolamento QFP sono strutturate in capi. L’ordine di alcune disposizioni è stato modificato per semplificare la presentazione.

Capo 1 - Disposizioni generali

Articolo 1 - Quadro finanziario pluriennale

Il testo dell’articolo 1 precisa la durata del quadro finanziario pluriennale, fissata a sette anni (dal 2021 al 2027) per i motivi esposti nella comunicazione sul QFP.

Articolo 2 - Rispetto dei massimali del QFP

Il primo paragrafo dell’articolo 2 rimanda all’allegato contenente la tabella dei massimali del quadro finanziario pluriennale e stabilisce l’obbligo per le istituzioni di rispettare i massimali nel corso della procedura di bilancio, conformemente alle disposizioni del trattato.

Inoltre prevede l’adeguamento del sottomassimale per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti, conformemente all’applicazione della flessibilità tra i due pilastri della politica agricola comune (PAC) prevista nella legislazione in materia.

Il secondo paragrafo illustra gli strumenti speciali, che sono definiti più in dettaglio nel capo 3 del progetto di regolamento (articoli da 9 a 14), partendo dal principio che tali strumenti non sono inclusi nel quadro finanziario pluriennale e che il loro finanziamento, in circostanze specifiche, è previsto al di sopra dei massimali del quadro finanziario pluriennale sia per gli stanziamenti di impegno che per i corrispondenti stanziamenti di pagamento. Per mantenere il grado attuale di flessibilità e il ruolo di ciascuna istituzione nella mobilitazione di tali strumenti, le procedure applicabili a tale mobilitazione figurano nel progetto di AII.

Il terzo paragrafo riprende il testo dell’attuale articolo 3, paragrafo 3, allineandolo alla definizione di assistenza finanziaria agli Stati membri che figura nel titolo X del regolamento finanziario 10 . Ciò comprende anche gli eventuali prestiti agli Stati membri concessi nel quadro del meccanismo di sostegno della bilancia dei pagamenti 11 (“BdP”) e del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) 12 , nonché della nuova funzione europea di stabilizzazione degli investimenti che concede prestiti agli Stati membri esposti a gravi shock asimmetrici. Viene mantenuto il principio secondo cui, se il rimborso di un prestito garantito a titolo dell’assistenza finanziaria agli Stati membri è a carico del bilancio dell’Unione, tale spesa potenziale deve essere esclusa dal quadro finanziario (vale a dire che gli importi verrebbero attivati oltre i limiti dei massimali del quadro finanziario).

Il massimale pertinente che limita la capacità di intervento dell’Unione nelle operazioni di garanzia sui prestiti a carico del bilancio dell’Unione è il massimale delle risorse proprie, non il massimale QFP.

Articolo 3 - Rispetto del massimale delle risorse proprie

Questo articolo riproduce il testo dell’articolo 4 del regolamento attuale. Il rispetto del massimale delle risorse proprie deve essere garantito per ogni esercizio. Se i massimali relativi agli stanziamenti di pagamento dovessero determinare un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale fissato per le medesime risorse, occorrerà adeguare i massimali del quadro finanziario.

Capo 2 - Adeguamenti del QFP

Articolo 4 – Margine globale per i pagamenti

Questo articolo riproduce, per il periodo 2022-2027, il testo dell’articolo 5 del regolamento attuale, eliminando tuttavia le restrizioni per quanto riguarda l’importo dell’adeguamento dei massimali al fine di garantire una flessibilità specifica e massima.

Articolo 5 – Adeguamento tecnico

Questo articolo riproduce il testo dell’articolo 6 del regolamento attuale. Il quadro finanziario pluriennale è presentato a prezzi 2018. La procedura per il suo adeguamento tecnico viene mantenuta, così come il deflatore del 2%. Al paragrafo 1, l’ordine delle lettere da d) a f) viene modificato per allinearsi all’ordine degli articoli del capo 3.

Articolo 6 - Adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione

Questo articolo riprende il testo dell’articolo 7 del regolamento attuale per quanto riguarda l’adeguamento delle dotazioni della politica di coesione in base ai più recenti dati statistici, ad eccezione del riesame di ammissibilità al Fondo di coesione. Le modifiche introdotte riflettono il calendario fissato per il QFP 2021-2027.

Articolo 7 - Adeguamenti relativi alle misure connesse alla corretta gestione economica o alla protezione del bilancio dell’Unione nel caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri.

Per quanto riguarda la condizionalità macroeconomica, questo articolo riproduce il testo dell’articolo 8 del regolamento attuale. Si propone di ampliare questo meccanismo per adeguare i massimali del QFP in caso di revoca delle misure connesse alla protezione del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardante lo Stato di diritto negli Stati membri  13 . In entrambi i casi si propone di limitare a n+2 anni il periodo di tempo massimo per la reiscrizione nel bilancio degli impegni in sospeso.

Articolo 8 - Adeguamento a seguito di nuove norme o programmi nel quadro della gestione concorrente

In caso di ritardo nell’adozione delle nuove norme o programmi in regime di gestione concorrente, si propone di modificare i massimali mediante un adeguamento tecnico anziché una revisione, come avviene attualmente (articolo 19 del regolamento QFP attuale), trattandosi fondamentalmente di una modifica automatica e meccanica che deve essere effettuata rapidamente per facilitare il completamento del processo di programmazione. Si propone di trasferire le dotazioni non utilizzate nel 2021 in quote di pari importo sui quattro anni successivi, dal 2022 al 2025.

Capo 3 - Strumenti speciali

L’ordine di presentazione degli strumenti speciali viene modificato per includere in primo luogo i due strumenti speciali (Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e Fondo di solidarietà dell’Unione europea) collegati a specifici atti di base. Le disposizioni relative alla mobilitazione vengono razionalizzate nel regolamento e nel progetto di AII, tenendo conto delle disposizioni già incluse negli specifici atti di base settoriali e nel regolamento finanziario.

Articolo 9 - Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Questo articolo riproduce il testo dell’articolo 12 del regolamento attuale. L’obiettivo e l’ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione saranno definiti nell’atto di base specifico (regolamento (UE) XXXX/XX 14 ). L’importo annuo massimo è aumentato a 200 milioni di EUR (a prezzi 2018).

Articolo 10 - Fondo di solidarietà dell'Unione europea

Questo articolo riproduce il testo dell’articolo 10 del regolamento attuale. L’obiettivo e l’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea saranno definiti nell’atto di base specifico (regolamento (CE) n. 2012/2002 modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014), per il quale non viene proposta alcuna modifica. L’importo annuo massimo è aumentato a 600 milioni di EUR (a prezzi 2018).

Articolo 11 - Riserva per aiuti d'urgenza

Questo articolo corrisponde all’articolo 9 del regolamento attuale. Tenuto conto della necessità di garantire la capacità di risposta del bilancio dell’Unione e delle nuove sfide che l’Unione ha dovuto e continua a dover fronteggiare, si propone di estendere l’ambito di applicazione della riserva per aiuti d’urgenza alle operazioni all’interno dell’UE, onde disporre di un meccanismo comune per rafforzare finanziariamente le azioni dell’UE in risposta alle crisi di diversa natura (calamità naturali, gestione di emergenza dei flussi migratori, emergenze umanitarie, epidemie, ecc.) ovunque esse si presentino. Per massimizzare la capacità di risposta del bilancio dell’UE non è prevista un’assegnazione o un’utilizzazione prioritaria per determinati programmi. Tuttavia, l’utilizzazione sarebbe soggetta a limitazioni temporanee nel corso dell’anno per garantire, in qualsiasi momento, una capacità di risposta alle crisi interne o esterne e per poter mobilitare i fondi per coprire i bisogni che possono presentarsi a fine anno. L’importo annuo massimo è aumentato a 600 milioni di EUR (a prezzi 2018).

Articolo 12 - Margine globale per gli impegni (riserva dell’Unione)

Questo articolo corrisponde all’articolo 14 del regolamento attuale. Oltre ai margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno dell’anno n-1, applicabili già dal 2022, si propone di aumentare, a partire dal 2023, le risorse del margine globale per gli impegni (riserva dell’Unione) degli importi corrispondenti ai disimpegni dell’anno n-2, ad eccezione dei disimpegni ricostituiti secondo le nuove norme specifiche stabilite all’articolo 15] del regolamento finanziario. Le disposizioni in materia di mobilitazione rimangono invariate rispetto all’attuale margine globale per gli impegni.

Articolo 13 – Strumento di flessibilità

Questo articolo corrisponde all’articolo 11 del regolamento attuale. L’importo annuo massimo è aumentato a 1 miliardo di EUR (a prezzi 2018). Inoltre, si propone di aggiungere allo strumento di flessibilità gli importi inutilizzati della riserva per aiuti d’urgenza che sono stati annullati nel corso dell’esercizio precedente, come già previsto dal regolamento attuale per il Fondo di solidarietà dell’Unione europea e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Il calcolo degli importi disponibili in base allo strumento di flessibilità continuerà ad essere comunicato nel quadro dell’adeguamento tecnico annuale di cui all’articolo 5.

Articolo 14 - Margine per imprevisti

Questo articolo riproduce il testo dell’articolo 13 del regolamento attuale.

Capo 4 - Riesame e revisione del QFP

Articolo 15 - Revisione del QFP

La formulazione di questo articolo corrisponde alla formulazione dell’articolo 17 del regolamento attuale. Il testo del paragrafo 3 relativo all’esame delle possibilità di riassegnazione all’interno della pertinente rubrica del QFP è stato semplificato.

Articolo 16 - Riesame intermedio del QFP

Questo articolo corrisponde all’articolo 2 del regolamento attuale. Si propone che la Commissione presenti entro la fine del 2023 un riesame del funzionamento del QFP, accompagnato se del caso da opportune proposte per il restante periodo, compresa una proposta di revisione del QFP (articolo 15, paragrafo 1).

Articolo 17 - Revisione relativa all'esecuzione

La formulazione di questo articolo corrisponde alla formulazione dell’articolo 18 del regolamento attuale. La regola generale riguardante i tempi di adozione della revisione viene soppressa, per evitare di limitare nel tempo la possibilità di rivedere il QFP in funzione dell’attuazione, ove se ne presentasse la necessità.

Articolo 18 - Revisione del QFP in caso di revisione dei trattati

Questo articolo riproduce il testo dell’articolo 20 del regolamento attuale.

Articolo 19 - Revisione del QFP in caso di allargamento dell'Unione

Questo articolo riproduce il testo dell’articolo 21 del regolamento attuale.

Articolo 20 - Revisione del QFP nel caso della riunificazione di Cipro

Questo articolo riproduce il testo dell’articolo 22 del regolamento attuale.

Capo 5 - Contributo al finanziamento di grandi progetti

Articolo 21 - Contributo al finanziamento di grandi progetti

Questo articolo corrisponde all’articolo 16 del regolamento attuale. Si propone di mantenere, per il periodo 2021-2027, le disposizioni che fissano gli importi massimi per i contributi dal bilancio dell’Unione ai grandi progetti infrastrutturali che sono finanziati entro i massimali del QFP ma la cui durata è decisamente superiore a quella fissata per il quadro finanziario.

Si tratta in particolare dei progetti su grande scala nell’ambito della proposta di programma spaziale europeo, nonché del progetto di reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER).

Di conseguenza, la disposizione proposta prevede di “bloccare” l’importo disponibile per il QFP 2021-2027. Gli atti legislativi riguardanti i programmi sopraindicati devono essere conformi alle disposizioni finanziarie stabilite nel presente regolamento.

Capo 6 - Cooperazione interistituzionale nell’ambito della procedura di bilancio

Articolo 22 - Cooperazione interistituzionale nell’ambito della procedura di bilancio

Questo articolo riproduce il testo dell’articolo 23 del regolamento attuale.

Articolo 23 - Unità del bilancio

Questo articolo riproduce il testo dell’articolo 24 del regolamento attuale.

Capo 7 - Disposizioni finali

Articolo 24 - Transizione verso il prossimo quadro finanziario pluriennale

La formulazione di questo articolo corrisponde alla formulazione dell’articolo 25 del regolamento attuale. Esso stabilisce l’obbligo per la Commissione di presentare un nuovo quadro finanziario anteriormente al 1° luglio 2025.

Le norme che saranno applicate nel caso in cui non sia stato concordato un nuovo quadro finanziario entro la scadenza del quadro finanziario di cui al regolamento sono definite nel diritto primario (articolo 312, paragrafo 4, del TFUE) e non è necessario riprodurle nel regolamento. Queste norme sono menzionate nel considerando 15.

Articolo 25 - Entrata in vigore

L’ultimo articolo del progetto di regolamento QFP fissa la data di entrata in vigore e la data di applicabilità del regolamento. L’AII dovrebbe entrare in vigore alla stessa data poiché i due testi giuridici sono complementari.

3.2.Accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria

Introduzione – Punti da 1 a 6 del progetto di AII

La parte introduttiva del progetto di AII contiene il rinvio al trattato (articolo 295), presenta il carattere vincolante dell’accordo evidenziandone la coerenza con altri atti giuridici collegati al quadro finanziario pluriennale e alla procedura di bilancio, descrive l’articolazione dell’accordo e fissa la data della sua entrata in vigore (identica a quella del regolamento QFP).

Essa riproduce la formulazione dei punti da 1 a 6 dell’AII attuale.

Parte I - Disposizioni relative al quadro finanziario

A. Disposizioni relative al quadro finanziario

Il punto 7 dell’AII riguarda i margini al di sotto dei massimali. Il regolamento QFP stabilisce, per tutte le rubriche, i massimali che devono essere rispettati nel corso di ciascuna procedura annuale di bilancio, conformemente al trattato. Tuttavia, è opportuno mantenere la prassi volta a garantire per quanto possibile la disponibilità di margini sufficienti al di sotto dei massimali. Questa rappresenta un elemento della cooperazione interistituzionale e della buona volontà delle istituzioni nell’ambito della procedura di bilancio. La disposizione è mantenuta invariata rispetto al punto 8 dell’AII attuale, tranne per il riferimento alla sottorubrica “Coesione economica, sociale e territoriale” poiché tale sottorubrica non viene più proposta nella struttura del nuovo QFP.

Il punto 8 stabilisce un aggiornamento delle previsioni relative agli stanziamenti di pagamento per il periodo successivo al 2027 nel quarto anno del QFP, conformemente alla prassi attuale e al punto 9 dell’AII.

B. Disposizioni relative agli strumenti speciali

I punti 9-13, che corrispondono ai punti 10-14 dell’AII attuale, definiscono le procedure applicabili per la mobilitazione dei seguenti strumenti speciali indicati nel regolamento QFP: Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, Fondo di solidarietà dell'Unione europea, Riserva per aiuti d'urgenza, strumento di flessibilità e margine per imprevisti. L’ordine delle disposizioni è modificato per allinearlo a quello della proposta di regolamento QFP.

Il testo delle disposizioni è modificato al fine di:

·allineare le regole di voto per la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, del Fondo di solidarietà dell’Unione europea e dello strumento di flessibilità alle modalità di adozione del bilancio dell’UE stabilite all’articolo 314 del TFUE;

·semplificare e razionalizzare il testo laddove il regolamento finanziario o il pertinente atto di base settoriale contengano già disposizioni specifiche: norme relative agli storni (Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e riserva per aiuti d’urgenza), decisione di mobilitazione (Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e Fondo di solidarietà dell'Unione europea).

Parte II - Miglioramento della cooperazione interistituzionale in materia di bilancio

A. Procedura di cooperazione interistituzionale

Il punto 14 fa riferimento alle modalità della cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio, che sono indicate nell’allegato dell’AII.

Il punto 15 riguardante la “trasparenza di bilancio” mantiene la formulazione del punto 16 dell’AII attuale, con alcune modifiche per tenere conto delle relazioni, per le quali il regolamento finanziario prevede adesso disposizioni dettagliate (ad esempio, i fondi fiduciari di cui all’articolo 41, paragrafo 6, e all’articolo 252, la previsione quinquennale dei flussi in entrata e in uscita di cui all’articolo 247, paragrafo 1, lettera c). Il testo è modificato anche per tenere conto della proposta di integrare il Fondo europeo di sviluppo nel bilancio dell’Unione a partire dal 2021. L’elaborazione di relazioni sul Fondo europeo di sviluppo conformemente al punto 15 dell’AII dovrebbe quindi applicarsi soltanto alle questioni in sospeso dei Fondi europei di sviluppo precedenti.

B. Inserimento di disposizioni finanziarie negli atti legislativi

Le disposizioni dell’AII attuale sono mantenute. Si propone di aumentare dal 10% al 15% la possibilità di discostarsi dagli importi indicati negli atti legislativi per aumentare la flessibilità all’interno delle rubriche (punto 16). Per tutta la durata del quadro finanziario, questa disposizione non viene applicata all’importo stanziato in anticipo a favore degli Stati membri né ai grandi progetti menzionati all’articolo 21 del regolamento QFP.

Il punto 17 è rivisto per armonizzare la terminologia con quella del TFUE. Il riferimento alla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975 è soppresso in quanto obsoleto.

C. Spese relative agli accordi in materia di pesca

Il testo dell’attuale AII riguardante le disposizioni relative alla cooperazione e alle informazioni sulle questioni di bilancio relative agli accordi di pesca è mantenuto, tranne che per tenere conto del fatto che, poiché la questione (non attinente al bilancio) della partecipazione alle conferenze di negoziazione di accordi internazionali è già trattata nei punti 25 e 26 dell’accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea del 20 ottobre 2010 15 , è preferibile evitare un testo parallelo nell’AII.

D. Finanziamento della politica estera e di sicurezza comune

Il punto 20 riproduce il testo del punto 23 dell’attuale accordo interistituzionale.

La formulazione del punto 21 riprende in gran parte la formulazione del punto 24 dell’AII attuale; i paragrafi sono riorganizzati e la terminologia precisata (“operazioni” anziché “strumenti”). Il riferimento alla riserva per aiuti d’urgenza è soppresso, alla luce del fatto che, in virtù dell’ampliamento dell’ambito di applicazione proposto all’articolo 11 del progetto di regolamento QFP, potrà continuare ad essere mobilitata la riserva per aiuti d’urgenza per il rafforzamento urgente della dotazione della politica estera e di sicurezza comune.

Al punto 22 si propone di stabilire una data fissa (il 30 novembre di ogni anno) per adottare il calendario annuale per le riunioni di consultazione comuni da tenersi nell’anno successivo ai fini del dialogo regolare tra Parlamento europeo e alto rappresentante.

E. Partecipazione delle istituzioni per quanto riguarda le questioni relative alla politica di sviluppo

La disposizione del punto 23 è modificata per tenere conto della proposta integrazione del Fondo europeo di sviluppo nel bilancio dell’Unione.

Parte III – Sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione

I punti 28 e 29 dell’attuale AII sulla gestione comune e sulla relazione di valutazione annuale di cui all’articolo 318 del TFUE sono soppressi, poiché tali relazioni sono adesso disciplinate da specifiche disposizioni del regolamento finanziario (rispettivamente articolo 41, paragrafo 3, lettera g) e articolo 247, paragrafo 1, lettera e).

Il punto 24 sulla programmazione finanziaria riproduce il testo del punto 30 dell’attuale AII, con alcuni adeguamenti per allineare le date con quelle stabilite all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

La sezione B sulle agenzie e le scuole europee (punti 25-28) è invariata rispetto all’AII attuale.

Allegato - Cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio

Essendosi rivelate una solida base per la cooperazione tra le istituzioni, le disposizioni che figurano nell’allegato sono invariate rispetto all’AII attuale, tranne per due modifiche:

il testo del punto 9 riguardante le lettere rettificative del progetto di bilancio è allineato alla formulazione dell’articolo 42 del regolamento finanziario;

per tenere conto della prassi attuale e per allineare la formulazione con il punto 20 dell’allegato, il termine “applicabilità” è sostituito da “eseguibilità”.

2018/0132 (APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 312,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo 16 ,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)Tenuto conto della necessità di un adeguato livello di prevedibilità per la preparazione e l’attuazione degli investimenti a medio termine, la durata del quadro finanziario pluriennale (QFP) dovrebbe essere fissata a sette anni a partire dal 1° gennaio 2021.

(2)I massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e i massimali annui degli stanziamenti per pagamenti stabiliti dal QFP dovrebbero rispettare i massimali per gli impegni e le risorse proprie, che sono fissati conformemente alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea adottata conformemente all’articolo 311, terzo comma, del TFUE.

(3)Se è necessario attivare le garanzie prestate dal bilancio generale dell'Unione per l’assistenza finanziaria agli Stati membri autorizzata conformemente all’articolo 208, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [xxx/201x] del Parlamento europeo e del Consiglio 17 (“il regolamento finanziario”), l'importo necessario dovrebbe essere attivato oltre i limiti degli stanziamenti di impegno e di pagamento del QFP nel rispetto del massimale delle risorse proprie.

(4)Il QFP non dovrebbe tener conto delle voci di bilancio finanziate da entrate con destinazione specifica ai sensi del regolamento finanziario.

(5)Il QFP dovrebbe essere fissato a prezzi 2018. Occorre inoltre stabilire le regole per gli adeguamenti tecnici annuali del QFP per ricalcolare i massimali e i margini disponibili.

(6)Dovrebbe essere applicata una flessibilità specifica e al livello massimo possibile per permettere all'Unione di adempiere ai suoi obblighi in conformità dell'articolo 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(7)I seguenti strumenti specifici sono necessari per consentire all'Unione di rispondere a particolari circostanze impreviste o per consentire il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche a norma del QFP al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura di bilancio: il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, la riserva per aiuti d'urgenza, il margine globale per gli impegni (riserva dell’Unione), lo strumento di flessibilità e il margine per imprevisti. La riserva per aiuti d’urgenza non è intesa a far fronte alle conseguenze delle crisi connesse al mercato che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli. È pertanto opportuno adottare disposizioni specifiche che prevedano la possibilità di iscrivere in bilancio stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento corrispondenti oltre i limiti dei massimali fissati dal QFP ove sia necessario ricorrere a strumenti speciali.

(8)Le dotazioni nazionali relative alla politica di coesione vengono fissate sulla base dei dati statistici e delle previsioni utilizzate per la proposta della Commissione relativa al presente regolamento, presentata nel maggio 2018. In considerazione delle difficoltà di previsione e dell'impatto per gli Stati membri soggetti a livellamento è necessario procedere, durante il periodo del QFP, a un riesame che metta a confronto i dati statistici previsti e quelli effettivi, e in caso di divario significativo, prevedere un adeguamento delle dotazioni nazionali per gli Stati membri interessati e dei relativi massimali del QFP.

(9)Occorre disciplinare altre situazioni che potrebbero richiedere l'adeguamento del QFP. Tali adeguamenti potrebbero essere connessi al ritardo nell’adozione delle nuove norme o programmi in regime di gestione concorrente, o a misure connesse alla sana gestione economica o alla protezione del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, adottate conformemente ai pertinenti atti di base.

(10)È necessario procedere a un riesame del funzionamento del QFP nella fase intermedia di attuazione. I risultati di tale riesame dovrebbero essere presi in considerazione nel quadro di un’eventuale revisione del presente regolamento per i restanti anni del QFP.

(11)Occorre prevedere una revisione del QFP in caso di revisione dei trattati, della riunificazione di Cipro o di allargamento dell’Unione, nonché in considerazione dell’esecuzione del bilancio.

(12)Potrebbe inoltre essere necessario rivedere il presente regolamento in relazione a circostanze impreviste che non possono essere gestite entro i massimali stabiliti dal QFP. In tali circostanze è pertanto necessario prevedere la revisione del QFP.

(13)Sono inoltre necessarie disposizioni specifiche per gestire i grandi progetti infrastrutturali la cui durata è decisamente superiore a quella fissata per il QFP. Devono essere fissati importi massimi per i contributi a tali progetti a carico del bilancio generale dell'Unione, garantendo così che non incidano su altri progetti finanziati da tale bilancio.

(14)È necessario stabilire le norme generali in materia di cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio.

(15)È opportuno che la Commissione presenti una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale prima del 1° luglio 2018, onde consentire alle istituzioni di adottarla con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del quadro finanziario pluriennale successivo. Conformemente all’articolo 312, paragrafo 4, del TFUE, i massimali corrispondenti all’ultimo anno stabilito nel presente regolamento devono continuare ad applicarsi qualora un nuovo quadro finanziario non sia stato adottato prima del termine del periodo di validità del QFP di cui al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1
Disposizioni generali

Articolo 1
Quadro finanziario pluriennale

Il presente regolamento stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (QFP).

Articolo 2
Rispetto dei massimali del QFP

1.Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, nel corso di ciascuna procedura di bilancio e durante l'esecuzione del bilancio dell'esercizio interessato, rispettano i massimali annui di spesa stabiliti nell’allegato (“massimali del QFP”).

Il sottomassimale per la rubrica III, di cui all'allegato, è stabilito lasciando impregiudicata la flessibilità tra i due pilastri della politica agricola comune (PAC). Il massimale adeguato da applicare al pilastro I della PAC a seguito dei trasferimenti tra il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e i pagamenti diretti è fissato nel pertinente atto giuridico e il QFP è conseguentemente adeguato in applicazione dell'adeguamento tecnico previsto all'articolo 5 del presente regolamento.

2.Ove risulti necessario l'utilizzo delle risorse degli strumenti speciali di cui agli articoli da 9 a 14, gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti di pagamento corrispondenti saranno iscritti a bilancio oltre i limiti dei massimali fissati dal QFP.

3.Se è necessario attivare le garanzie per l’assistenza finanziaria agli Stati membri autorizzata conformemente all’articolo 208, paragrafo 1,] del regolamento UE [xxx/201x] del Parlamento europeo e del Consiglio (“il regolamento finanziario”), l’importo necessario viene attivato al di là dei limiti dei massimali stabiliti dal quadro finanziario.

Articolo 3
Rispetto del massimale delle risorse proprie

4.Per ognuno degli esercizi coperti dal QFP, il totale degli stanziamenti di pagamento necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adattamenti e revisioni intervenuti, nonché l'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, non può portare a un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale fissato per le medesime risorse in conformità della vigente decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, adottata conformemente all’articolo 311 TFUE (“decisione sulle risorse proprie”).

5.Ove necessario, i massimali del QFP sono ridotti per garantire il rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito dalla decisione relativa alle risorse proprie in vigore.

Capo 2
Adeguamenti del QFP

Articolo 4
Margine globale per i pagamenti

1.Ogni anno, a partire dal 2022, nel quadro dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 5, la Commissione adegua verso l'alto il massimale di pagamento per gli anni 2022-2027 di un importo equivalente alla differenza tra i pagamenti eseguiti e il massimale di pagamento dell'anno n-1 del QFP.

2.L'eventuale adeguamento verso l'alto è interamente compensato da una corrispondente riduzione del massimale di pagamento dell'anno n-1.

Articolo 5
Adeguamenti tecnici

1.Ogni anno la Commissione, prima della procedura di bilancio dell'esercizio n+1, effettua i seguenti adeguamenti tecnici del QFP:

(a)rivalutazione ai prezzi dell'anno n+1 dei massimali e degli importi globali degli stanziamenti di impegno e degli stanziamenti di pagamento;

(b)calcolo del margine residuo disponibile sotto il massimale delle risorse proprie stabilito in conformità della decisione sulle risorse proprie in vigore;

(c)calcolo del margine globale per i pagamenti previsto all'articolo 4;

(d)calcolo del margine globale per gli impegni (riserva dell’Unione) previsto all'articolo 12;

(e)calcolo degli importi da rendere disponibili per lo strumento di flessibilità a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma;

(f)calcolo dell'importo assoluto del margine per imprevisti definito all'articolo 14.

2.Gli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 sono effettuati sulla base di un deflatore fisso del 2% annuo.

3.La Commissione comunica i risultati degli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 e le sottostanti previsioni economiche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.Fatti salvi gli articoli 6, 7 e 8, per l'esercizio considerato non sono effettuati ulteriori adeguamenti tecnici né nel corso dell'esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi.

Articolo 6
Adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione

1.La Commissione riesamina, congiuntamente all'adeguamento tecnico per l'anno 2025, le assegnazioni totali di tutti gli Stati membri nel quadro dell'obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” della politica di coesione per gli anni dal 2025 al 2027, applicando il metodo di assegnazione definito nel pertinente atto di base sulla base delle statistiche più recenti disponibili in quel momento e della comparazione, per gli Stati membri soggetti a livellamento, tra il PIL nazionale cumulato osservato per gli anni da 2021 a 2023 e il PIL nazionale cumulato stimato nel 2018. Adegua dette assegnazioni totali ogniqualvolta si verifichi una divergenza cumulativa superiore a +/- 5%.

2.Gli adeguamenti richiesti sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2025-2027 e i corrispondenti massimali del QFP sono adeguati di conseguenza. Anche i massimali di pagamento sono adeguati di conseguenza per garantire un andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno.

3.L’effetto netto totale, positivo o negativo, degli adeguamenti di cui al paragrafo 2 non supera i 4 miliardi di EUR.

Articolo 7
Adeguamenti relativi alle misure connesse alla corretta gestione economica o alla protezione del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri

In caso di ritiro, conformemente ai pertinenti atti di base, di una sospensione degli impegni di bilancio riguardante fondi dell’Unione nel quadro di misure collegate alla sana gestione economica o alla protezione del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, gli importi corrispondenti agli impegni sospesi sono riportati agli anni successivi e i massimali corrispondenti del QFP sono adeguati di conseguenza.

Gli impegni sospesi dell’anno non possono essere iscritti a bilancio oltre l’anno n+2.

Articolo 8
Adeguamento a seguito di nuove norme o nuovi programmi in regime di gestione concorrente

Qualora le nuove norme o i nuovi programmi in regime di gestione concorrente per i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo Asilo e migrazione, il Fondo per la Sicurezza interna e lo strumento per la gestione delle frontiere e dei visti nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere vengano adottati dopo il 1° gennaio 2021, gli importi corrispondenti alle dotazioni non utilizzate nel 2021 sono trasferiti in proporzioni uguali sugli anni da 2022 a 2025 e i corrispondenti massimali del QFP sono adeguati di conseguenza.

Capo 3
Strumenti speciali

Articolo 9
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

1.Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, i cui obiettivi e campo di applicazione sono definiti nel regolamento (UE) XXXX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio 18 ], non supera un importo annuo massimo di 200 milioni di EUR (a prezzi 2018).

2.Gli stanziamenti per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato.

Articolo 10
Fondo di solidarietà dell'Unione europea

1.Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, i cui obiettivi e campo di applicazione sono definiti nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio 19 , non supera un importo annuo massimo di 600 milioni di EUR (a prezzi 2018). Il 1° ottobre di ciascun anno almeno un quarto di tale importo annuo deve essere ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno. La quota dell'importo annuale non utilizzata nell’anno n può essere utilizzata fino all'anno n+1. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Tale quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.

2.In casi eccezionali, se le residue risorse finanziarie del Fondo di solidarietà dell'Unione europea disponibili per l'esercizio in cui si verifica la catastrofe non sono sufficienti a coprire l'importo dell'intervento ritenuto necessario, la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo dagli stanziamenti annuali messi a disposizione per l'esercizio successivo.

Articolo 11
Riserva per aiuti d'urgenza

1.La riserva per aiuti d'urgenza può essere utilizzata per fornire una risposta rapida a specifiche necessità urgenti all’interno dell’Unione o nei paesi terzi a seguito di eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in particolare per gli interventi di emergenza e le operazioni di supporto a seguito di calamità naturali o provocate dall'uomo, crisi umanitarie, minacce su ampia scala per la sanità pubblica o per la salute degli animali e delle piante, nonché in situazioni particolarmente difficili dovute alla pressione dei flussi migratori alle frontiere esterne dell'Unione, se le circostanze lo richiedono.

2.L'importo annuo della riserva è fissato a 600 milioni di EUR (a prezzi 2018) e può essere utilizzato fino all'anno n+1 conformemente al regolamento finanziario. La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Tale quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.

Entro il 1° ottobre di ciascun anno almeno un quarto dell'importo annuo per l’anno n deve essere ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno.

Non più della metà dell’importo disponibile fino al 30 settembre ogni anno può essere mobilitata per, rispettivamente, operazioni interne o esterne.

A decorrere dal 1° ottobre la restante parte dell’importo disponibile può essere mobilitata per operazioni interne o esterne per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno.

Articolo 12
Margine globale per gli impegni (riserva dell’Unione)

1.Il margine globale per gli impegni (riserva dell’Unione) da rendere disponibile al di là dei massimali stabiliti dal QFP per gli anni dal 2022 al 2027, comprende quanto segue:

(a)i margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno dell’anno n-1;

(b)a partire dal 2023, oltre ai margini di cui alla lettera a), un importo equivalente ai disimpegni intervenuti nel corso dell’anno n-2, fatto salvo l’articolo 15] del regolamento finanziario.

2.Il margine globale per gli impegni (riserva dell’Unione) o una parte dello stesso può essere mobilizzato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 del TFUE.

Articolo 13
Strumento di flessibilità

Lo strumento di flessibilità può essere utilizzato per il finanziamento, per un dato esercizio, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche. Fatto salvo il secondo comma, il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è fissato a 1 000 milioni di EUR (a prezzi 2018).

Ogni anno, l'importo annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è aumentato:

(a)di un importo equivalente alla quota dell'importo annuale per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione che è stata annullata nell'esercizio precedente;

(b)di un importo equivalente alla quota dell'importo annuale per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea che è stata annullata nell'esercizio precedente a norma dell'articolo 10, paragrafo 1;

(c)di un importo equivalente alla quota dell'importo annuale per la riserva per aiuti d'urgenza che è stata annullata nell'esercizio precedente a norma dell'articolo 11, paragrafo 2.

Gli importi resi disponibili per lo strumento di flessibilità in conformità del secondo comma sono utilizzati alle condizioni definite al presente articolo.

3.La quota dell'importo annuo dello strumento di flessibilità non utilizzata, può essere utilizzata fino all'anno n+3. La quota dell'importo annuo derivante dagli esercizi precedenti viene utilizzata in primo luogo, in ordine cronologico. Tale quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+3 viene annullata.

Articolo 14
Margine per imprevisti

1.Un margine per imprevisti che può arrivare fino allo 0,03% del reddito nazionale lordo dell'Unione è costituito al di fuori dei massimali del QFP, come strumento di ultima istanza per reagire a circostanze impreviste. Può essere mobilitato soltanto in relazione a un bilancio rettificativo o a un bilancio annuale.

2.Il ricorso al margine per imprevisti non supera, in un dato esercizio, l'importo massimo previsto nell'adeguamento tecnico annuale del QFP, ed è coerente con il massimale delle risorse proprie.

3.Gli importi resi disponibili mediante la mobilitazione del margine per imprevisti sono detratti integralmente dai margini in una o più rubriche del QFP per l'esercizio in corso o gli esercizi futuri.

4.Gli importi compensati conformemente al paragrafo 3 non sono ulteriormente mobilitati nel contesto del QFP. Il ricorso al margine per imprevisti non comporta un superamento dei massimali totali degli stanziamenti d'impegno e di pagamento contenuti nel QFP per l'esercizio in corso e gli esercizi futuri.

Capo 4
Riesame e revisione del QFP

Articolo 15
Revisione del QFP

1.Fatti salvi l'articolo 3, paragrafo 2, gli articoli da 16 a 20 e l'articolo 24, il QFP può essere riveduto in caso di situazioni non previste in origine, nel rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito in conformità della decisione relativa alle risorse proprie in vigore.

2.In linea di principio, l'eventuale proposta di revisione del QFP conformemente al paragrafo 1 è presentata e adottata prima che abbia inizio la procedura di bilancio per l'esercizio o per il primo degli esercizi oggetto della revisione in questione.

3.L'eventuale proposta di revisione del QFP ai sensi del paragrafo 1 esamina le possibilità di una ridistribuzione delle spese fra i programmi previsti nella rubrica oggetto della revisione, in particolare in base alle prospettive di sottoesecuzione degli stanziamenti.

4.L'eventuale revisione del QFP ai sensi del paragrafo 1 tiene conto delle possibilità di compensare l'aumento del massimale di una rubrica con la riduzione del massimale di un'altra rubrica.

5.L'eventuale revisione del QFP ai sensi del paragrafo 1 garantisce il mantenimento di una relazione ordinata tra impegni e pagamenti.

Articolo 16
Riesame intermedio del QFP

Anteriormente al 1° gennaio 2024, la Commissione presenta un riesame del funzionamento del QFP. Se del caso, tale riesame è corredato di proposte pertinenti.

Articolo 17
Revisione relativa all'esecuzione

Unitamente alla comunicazione dei risultati degli adeguamenti tecnici del QFP, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso, le proposte di revisione dell'importo totale degli stanziamenti di pagamento che essa ritiene necessarie, tenuto conto dell'esecuzione, per garantire una sana gestione dei massimali dei pagamenti annuali e, in particolare, il loro andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno.

Articolo 18
Revisione del QFP in caso di revisione dei trattati

Qualora si proceda a una revisione dei trattati con implicazioni di bilancio, il QFP è riveduto di conseguenza.

Articolo 19
Revisione del QFP in caso di allargamento dell'Unione

Qualora vi sia una o molteplici adesioni all'Unione, il QFP è riveduto per tener conto delle conseguenti spese necessarie.

Articolo 20
Revisione del QFP nel caso della riunificazione di Cipro

Nel caso della riunificazione di Cipro, il QFP è riveduto per tener conto della soluzione globale della questione di Cipro nonché delle necessità finanziarie supplementari derivanti dalla riunificazione.

Capo 5
Contributo al finanziamento di grandi progetti

Articolo 21
Contributo al finanziamento di grandi progetti

1.Un importo massimo di 14 196 milioni di EUR (a prezzi 2018) è disponibile dal bilancio generale dell’Unione per il periodo 2021-2027 per i grandi progetti nel quadro del regolamento XXXX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio - Programma spaziale] 20 .

2.Un importo massimo di 5 406 milioni di EUR (a prezzi 2018) è a disposizione del progetto di reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER) dal bilancio generale dell'Unione per il periodo 2021-2027.

Capo 6
Cooperazione interistituzionale nell’ambito della procedura di bilancio

Articolo 22
Cooperazione interistituzionale nell’ambito della procedura di bilancio

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (“le istituzioni”) adottano le misure necessarie per agevolare la procedura annuale di bilancio.

Le istituzioni cooperano lealmente nel corso dell'intera procedura al fine di conciliare le rispettive posizioni. Le istituzioni, in tutte le fasi della procedura, cooperano tramite opportuni contatti interistituzionali al fine di seguire l'andamento dei lavori e analizzare il grado di convergenza.

Le istituzioni vigilano affinché i rispettivi calendari di lavoro siano per quanto possibile coordinati, per consentire lo svolgimento coerente e convergente dei lavori che conducono all'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione.

Possono essere svolte consultazioni a tre in tutte le fasi della procedura e ai vari livelli di rappresentanza, in funzione della natura del dibattito previsto. Ciascuna istituzione designa, conformemente al proprio regolamento interno, i rispettivi partecipanti a ciascuna riunione, ne stabilisce il mandato negoziale e comunica tempestivamente alle altre istituzioni le disposizioni pratiche per le riunioni.

Articolo 23
Unità del bilancio

Tutte le spese e le entrate dell'Unione e dell'Euratom sono incluse nel bilancio generale dell'Unione in conformità dell'articolo 7] del regolamento finanziario, comprese le spese derivanti da decisioni pertinenti prese all'unanimità dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, nel quadro dell'articolo 332 del TFUE.

Capo 7
Disposizioni finali

Articolo 24
Transizione verso il prossimo quadro finanziario pluriennale

Anteriormente al 1° luglio 2025, la Commissione presenta una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale.

Articolo 25
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, firmato da Parlamento, Consiglio e Commissione il 29 giugno 1988 (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 33).
(2)    GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3)    GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(4)    GU L 103 del 22.4.2015, pag. 1.
(5)    GU L 163 del 24.6.2017, pag. 1.
(6)    COM(2018) 323 del 2.5.2018.
(7)    COM(2018) 321 del 2.5.2018.
(8)    COM(2018) 325 del 2.5.2018.
(9)    Riesame/revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020: Un bilancio incentrato sui risultati, COM(2016) 603 final del 14.9.2016.
(10)    Regolamento (UE) n. XXX/201X] del Parlamento europeo e del Consiglio, del …] che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L…).
(11)    Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).
(12)    Regolamento (CE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).
(13)    COM(2018) 324 del 2.5.2018.
(14)    GU L […] del […], pag. […].
(15)    GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
(16)    GU C […] del […], pag. […].
(17)    Regolamento (UE) n. XXX/201X] del Parlamento europeo e del Consiglio, del …] che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L…).
(18)    GU L […] del […], pag. […].
(19)    Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).
(20)    GU C […] del […], pag. […].

Bruxelles, 2.5.2018

COM(2018) 322 final

ALLEGATO

della

proposta di regolamento del Consiglio

che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027


ALLEGATO

Tabella relativa al quadro finanziario pluriennale

(milioni di EUR, prezzi 2018)

Stanziamenti di impegno

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE
2021-2027

1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale

23 955

23 918

24 203

23 624

23 505

23 644

23 454

166 303

2. Coesione e valori

51 444

54 171

56 062

56 600

57 148

59 200

57 349

391 974

di cui: coesione economica, sociale e territoriale

45 597

46 091

46 650

47 212

47 776

48 348

48 968

330 642

3. Risorse naturali e ambiente

50 323

49 580

48 886

48 097

47 326

46 575

45 836

336 623

di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti

37 976

37 441

36 946

36 346

35 756

35 176

34 606

254 247

4. Migrazione e gestione delle frontiere

3 076

4 219

4 414

4 647

4 719

4 846

4 908

30 829

5. Sicurezza e difesa

3 154

3 229

3 183

3 281

3 517

3 743

4 216

24 323

6. Vicinato e resto del mondo

14 765

14 831

15 002

15 290

15 711

16 298

17 032

108 929

7. Pubblica amministrazione europea

10 388

10 518

10 705

10 864

10 910

11 052

11 165

75 602

di cui: spese amministrative delle istituzioni

8 128

8 201

8 330

8 432

8 412

8 493

8 551

58 547

TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO

157 105

160 466

162 455

162 403

162 836

165 358

163 960

1 134 583

in percentuale dell'RNL

1,12%

1,13%

1,13%

1,12%

1,11%

1,11%

1,09%

1,11%

TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO

150 168

151 482

160 631

160 631

160 631

160 631

160 631

1 104 805

in percentuale dell'RNL

1,07%

1,07%

1,12%

1,10%

1,09%

1,08%

1,07%

1,08%

Margine disponibile

0,22%

0,22%

0,17%

0,19%

0,20%

0,21%

0,22%

0,21%

Massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL (*)

1,29%

1,29%

1,29%

1,29%

1,29%

1,29%

1,29%

1,29%

(*)Tali percentuali non pregiudicano il massimale stabilito nella decisione sulle risorse proprie in vigore.