Bruxelles, 24.5.2018

COM(2018) 315 final

2018/0162(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2018) 239 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.Motivi e obiettivi della proposta

L'importanza dell'elemento umano per la sicurezza della vita in mare e la tutela dell'ambiente marino è stata riconosciuta a livello di Unione fin dall'inizio degli anni '90 1 . Il miglioramento dell'istruzione marittima nonché della formazione e della certificazione dei lavoratori marittimi è stato ritenuto un elemento particolarmente importante al fine di raggiungere un livello elevato di sicurezza. A livello di UE, questo obiettivo è stato conseguito attraverso la direttiva 2008/106/CE, nella versione modificata 2 , mediante la definizione di norme minime in materia di formazione e istruzione. Questa direttiva integra a livello di Unione il quadro internazionale sui requisiti in materia di formazione, rilascio di certificati e servizi di guardia per la gente di mare, sviluppato nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale e stabilito dalla convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia, nella versione modificata (convenzione STCW).

La direttiva 2008/106/CE prevede inoltre un meccanismo UE comune per il riconoscimento dei sistemi di istruzione, formazione e certificazione della gente di mare di paesi terzi, oltre a richiedere che la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), verifichi regolarmente la conformità degli Stati membri e dei paesi terzi ai requisiti della direttiva 2008/106/CE e della convenzione STCW rispettivamente.

L'obiettivo della direttiva 2005/45/CE 3 era quello di promuovere la mobilità professionale dei marittimi all'interno dell'UE, agevolando il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. La direttiva ha introdotto una procedura semplificata per il riconoscimento di tali certificati, allo scopo di garantire che tutti i marittimi abilitati all'esercizio della professione in uno Stato membro e in possesso del relativo certificato fossero autorizzati a prestare servizio a bordo di navi battenti bandiera di un qualsiasi Stato membro.

È stata condotta una valutazione in base alla quale si è concluso che entrambe le direttive sono idonee allo scopo, hanno conseguito in larga misura gli obiettivi iniziali e soddisfatto le aspettative. Tuttavia, tale valutazione ha anche individuato elementi che hanno ostacolato l'efficacia e l'efficienza del quadro legislativo. La presente proposta mira ad affrontare le questioni problematiche rilevate.

Pertanto, l'obiettivo generale di questa revisione consiste nel semplificare e snellire l'attuale quadro normativo dell'UE in materia di formazione e certificazione della gente di mare, al fine di: i) mantenere le norme UE allineate al quadro internazionale; ii) riformare il meccanismo centralizzato per il riconoscimento dei paesi terzi allo scopo di aumentarne l'efficienza e l'efficacia; e iii) accrescere la chiarezza giuridica per quanto concerne il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare.

1.2.Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta è pienamente conforme agli obiettivi della strategia per il trasporto marittimo 2018 4 , che ha richiesto un costante allineamento del quadro europeo alla convenzione STCW e l'istituzione di condizioni di parità nell'attuazione del quadro internazionale tra l'UE e i paesi terzi. Inoltre, a partire dall'introduzione, mediante la direttiva 2005/45/CE, del regime di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare, le disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 5 non sono applicabili in relazione al riconoscimento dei certificati rilasciati ai marittimi a norma della direttiva 2008/106/CE.

1.3.Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta garantisce che la legislazione in vigore sia semplice e chiara, non crei oneri inutili e resti al passo con gli sviluppi politici e sociali a livello europeo e internazionale. È perfettamente in linea con il Libro bianco del 2011 sul futuro dei trasporti 6 , assicurando l'attuazione armonizzata nell'Unione dei requisiti della convenzione STCW e garantendo condizioni di parità tra gli Stati membri e i paesi terzi.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

2.1.Base giuridica

Dal momento che la proposta modifica la direttiva 2008/106/CE in vigore e abroga la direttiva 2005/45/CE, la base giuridica rimane l'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE (ex articolo 80, paragrafo 2, del TCE), che prevede misure nel campo del trasporto marittimo.

2.2.Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La normativa UE sui requisiti in materia di formazione e certificazione della gente di mare è stata modellata e configurata principalmente su requisiti internazionali, in particolare sulla convenzione STCW. Poiché tale convenzione è già stata recepita integralmente nel diritto dell'Unione e tutti gli Stati membri sono parti della stessa, la direttiva deve essere allineata alle recenti modifiche del quadro internazionale.

Considerando il carattere globale della navigazione marittima, occorre evitare un conflitto tra gli impegni internazionali degli Stati membri e quelli assunti a livello di Unione. A tale riguardo è fondamentale che la convenzione STCW venga attuata in tutta l'Unione in modo armonizzato, al fine di mantenere condizioni di parità fra gli Stati membri.

Inoltre, il meccanismo centralizzato di riconoscimento dei paesi terzi include, a livello di Unione, l'obbligo per gli Stati membri previsto dalla convenzione STCW di valutare i sistemi di formazione, istruzione e certificazione dei paesi terzi i cui certificati rilasciati ai marittimi sono riconosciuti dagli stessi Stati membri. Dalla valutazione è emerso che il meccanismo centralizzato ha contribuito a garantire condizioni di parità tra l'UE e i paesi terzi, determinando parallelamente una considerevole riduzione dei costi rispetto a una situazione in cui le ispezioni sarebbero condotte nei paesi terzi da ciascuno Stato membro a livello individuale.

Le misure proposte garantiranno che il quadro internazionale venga applicato dagli Stati membri in modo armonizzato, assicurando nel contempo l'allocazione efficiente delle risorse umane e finanziarie disponibili impiegate nell'ambito del meccanismo centralizzato di riconoscimento dei paesi terzi.

2.3.Proporzionalità

Tenuto conto dei più recenti sviluppi giuridici e delle modifiche della convenzione STCW, la proposta di allineare gli attuali requisiti dell'Unione a quelli internazionali, aumentare l'efficienza del meccanismo centralizzato di riconoscimento dei paesi terzi e chiarire la definizione dei certificati rilasciati ai marittimi e riconosciuti tra gli Stati membri è considerata l'unica opzione proporzionata e coerente. Essa garantisce che l'attuale livello elevato di sicurezza non sia compromesso e consente un migliore utilizzo delle risorse disponibili.

2.4.Scelta dell'atto giuridico

Si ritiene che una direttiva sia il mezzo più idoneo per conseguire gli obiettivi individuati. Essa stabilisce principi comuni e un livello di sicurezza armonizzato, oltre a garantire l'applicazione delle norme, ma concede a ciascuno Stato membro la facoltà di scegliere le procedure giuridiche e tecniche da applicare. In particolare, le misure proposte sono connesse ai requisiti minimi in materia di formazione per la gente di mare e si ritiene che una direttiva conceda agli Stati membri la libertà necessaria per introdurre requisiti più rigorosi nei loro sistemi di formazione, qualora lo reputino opportuno.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

3.1.Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La Commissione ha valutato il quadro normativo dell'UE in merito ai requisiti minimi di formazione e certificazione per la gente di mare e al reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri ai marittimi 7 nel contesto del suo programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT). Dalla valutazione REFIT è emerso che il quadro dell'UE relativo alla formazione e alla certificazione della gente di mare ha ampiamente raggiunto i suoi obiettivi principali e conserva il suo carattere pertinente. In particolare, il quadro dell'UE ha contribuito all'eliminazione di equipaggi non conformi alle norme che prestavano servizio a bordo di navi battenti bandiera dell'UE mediante il rafforzamento dell'istruzione, della formazione e della certificazione della gente di mare e ha conseguito nel contempo, mediante l'istituzione del meccanismo centralizzato dell'UE, condizioni di parità tra i marittimi che hanno ricevuto una formazione nell'Unione e quelli in servizio provenienti da paesi terzi. Inoltre, il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare a norma della direttiva 2005/45/CE ha promosso la mobilità dei marittimi tra le navi battenti bandiera dell'UE.

La valutazione REFIT ha inoltre messo in luce determinate carenze per quanto riguarda la sua efficienza e la proporzionalità di alcuni requisiti normativi, ossia:

a)il quadro amministrativo riguardante la procedura di riconoscimento e rivalutazione dei paesi terzi risulta inefficace e inefficiente:

·il termine stabilito dalla normativa per il riconoscimento di nuovi paesi terzi non è realistico, poiché non tiene sufficientemente conto di tutte le fasi procedurali necessarie;

·le risorse finanziarie e umane disponibili impegnate nella procedura di riconoscimento dei paesi terzi non sono utilizzate in modo efficiente. Attualmente la procedura non prende in considerazione il numero di comandanti e ufficiali che saranno probabilmente impiegati originari di paesi terzi;

·la procedura di rivalutazione per i paesi terzi non si svolge in modo proporzionato. Il termine per la rivalutazione non tiene conto del tasso di conformità di un paese ai requisiti della convenzione STCW e del numero di convalide rilasciate dagli Stati membri;

b)l'ambito di applicazione del regime di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare manca di chiarezza e di certezza giuridica;

c)la direttiva 2008/106/CE deve essere allineata a intervalli regolari alle modifiche più recenti della convenzione STCW. A questo proposito, l'attuale procedura volta a integrare le modifiche della convenzione STCW causa ritardi considerevoli e comporta un rischio di contrasto tra il diritto dell'Unione e il quadro internazionale per un periodo di tempo significativo.

3.2.Consultazioni dei portatori di interessi

Considerata la natura tecnica della proposta prevista, si è svolta una consultazione mirata; inoltre sono stati consultati esperti nazionali in materia di STCW, associazioni di armatori e sindacati di marittimi attraverso un'indagine online per un periodo di 4 settimane. È stato organizzato un workshop che ha visto la partecipazione degli Stati membri e delle associazioni europee di armatori e di lavoratori marittimi, che hanno condiviso i propri pareri sulle misure previste. Il documento di lavoro dei servizi che accompagna la proposta riporta la sintesi del processo di consultazione e un riscontro dettagliato sulle osservazioni formulate in occasione dello stesso. Le misure previste sono state sostenute dalla vasta maggioranza degli esperti nazionali e dei portatori di interessi che hanno partecipato. Solo i portatori di interessi che rappresentano gli armatori hanno espresso preoccupazioni sulla riforma del meccanismo centralizzato, avviando un dibattito tra gli Stati membri sulla necessità di riconoscere nuovi paesi terzi. Nondimeno, si è tenuto conto di tali preoccupazioni nelle misure finali allo scopo di bilanciare qualsiasi misura di efficienza con l'esigenza di mantenere la competitività della flotta europea, consentendo agli Stati membri richiedenti di riconoscere unilateralmente il paese terzo fino al momento della decisione sul suo riconoscimento.

3.3.Assunzione e uso di perizie

La presente proposta si basa essenzialmente sui dati acquisiti durante la valutazione REFIT come riportato nel pertinente documento di lavoro dei servizi della Commissione 8 .

È stato inoltre organizzato un workshop con gli esperti nazionali e i portatori di interessi nel contesto della preparazione della presente proposta. Sono state altresì raccolte competenze tecniche a livello interno, in collaborazione con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima.

I risultati del workshop, le discussioni con gli esperti nazionali e i pareri di altri portatori di interessi pertinenti sono riportati nel documento di lavoro dei servizi che accompagna la proposta.

3.4.Valutazione d'impatto

La proposta costituisce un seguito immediato della valutazione REFIT che ha individuato la necessità di allineamento al quadro internazionale e di aumentare l'efficienza per quanto concerne il meccanismo centralizzato di riconoscimento dei paesi terzi e l'esigenza di chiarezza giuridica circa il riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare. Le misure previste non dovrebbero produrre impatti significativi (vale a dire al di là della chiarezza, della certezza o della semplicità giuridica) né sono disponibili soluzioni sostanzialmente diverse. Conformemente agli orientamenti della Commissione per legiferare meglio, non è stata svolta una valutazione d'impatto completa.

Tuttavia, la proposta è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione che illustra i motivi delle soluzioni proposte sotto il profilo tecnico e giuridico, oltre a riassumere i pareri dei portatori di interessi consultati durante la preparazione di questa iniziativa.

3.5.Efficienza normativa e semplificazione

Trattandosi di una revisione di un atto legislativo esistente che rientra nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), la Commissione ha considerato le opportunità intese a semplificare e ridurre gli oneri.

L'analisi mostra la possibilità di operare una semplificazione rilevante attraverso l'abrogazione della direttiva 2005/45/CE e l'allineamento della direttiva 2008/106/CE al quadro internazionale.

L'elemento principale relativo all'incremento dell'efficienza è la riforma del meccanismo centralizzato per il riconoscimento dei sistemi di istruzione e certificazione marittima dei paesi terzi. Avviando un dibattito tra gli Stati membri sulla necessità di riconoscere un nuovo paese terzo, l'intero processo diverrebbe più trasparente per quanto riguarda l'esigenza di procedere a tale riconoscimento. Ciò comporterebbe un utilizzo più ragionevole ed efficiente delle risorse umane e finanziarie disponibili, in quanto verrebbe effettuata un'analisi approfondita in relazione ai costi derivanti dal riconoscimento rispetto al vantaggio competitivo per la flotta UE di impiegare marittimi provenienti dal paese terzo in questione.

Inoltre, la proroga del periodo di rivalutazione per i paesi terzi già riconosciuti in base a criteri di priorità definiti libererà risorse attualmente utilizzate in modo inefficiente. In particolare, le risorse disponibili saranno reindirizzate da paesi che forniscono alla flotta UE un numero esiguo di marittimi e costituiscono una minaccia di scarso rilievo per la sicurezza ai paesi che devono essere sottoposti più spesso a una rivalutazione in quanto forniscono la quota più elevata di marittimi abilitati al di fuori dell'Unione.

In quest'ottica, la revoca del riconoscimento di paesi terzi che per almeno cinque anni non abbiano fornito alla flotta UE alcun comandante o ufficiale libererà risorse utili per il riconoscimento di nuovi paesi terzi che presentano un maggior potenziale in termini di offerta di manodopera a bordo alle navi europee. Data la mancanza di dati disponibili e la natura giuridica delle modifiche, gli elementi di semplificazione non sono stati quantificati.

3.6.Diritti fondamentali

La proposta non determina conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5.ALTRI ELEMENTI

5.1.Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La presente proposta è caratterizzata da un ambito di applicazione altamente tecnico in relazione alle misure che gli Stati membri sono tenuti a recepire e modifica solo un numero estremamente ridotto di obblighi giuridici esistenti. Pertanto, considerando le limitate azioni necessarie agli Stati membri per attuare le misure proposte, non occorre un piano attuativo.

5.2.Documenti esplicativi (per le direttive)

Non sono richiesti documenti esplicativi, dato il carattere non sostanziale delle misure proposte che gli Stati membri sono tenuti a recepire.

5.3.Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Definizioni e ambito di applicazione

L'articolo 1 è modificato al fine di contemplare nuove definizioni relative alle nuove regole V/3 e V/4, introdotte nell'allegato della direttiva 2008/106/CE. È stata inoltre ritenuta necessaria una nuova definizione in merito allo "Stato membro ospitante" in seguito all'introduzione del nuovo articolo 5 ter, anche al fine di chiarire l'applicazione dell'attuale articolo 8.

Anche l'articolo 2 è modificato allo scopo di includere l'ambito di applicazione della direttiva 2005/45/CE abrogata.

Reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare

Si aggiunge il nuovo articolo 5 ter al fine di includere il regime di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Tale articolo riflette principalmente l'articolo 3 abrogato della direttiva 2005/45/CE e chiarisce quali certificati devono essere riconosciuti reciprocamente al fine di autorizzare i marittimi abilitati da un altro Stato membro a prestare servizio a bordo di navi battenti la bandiera di un diverso Stato membro.

Allineamento al quadro internazionale

L'articolo 12 e l'allegato I recepiscono le nuove modifiche della convenzione STCW in merito ai nuovi requisiti relativi alla formazione e alle qualifiche della gente di mare che presta servizi a bordo di navi passeggeri e di navi rientranti nell'ambito di applicazione del codice IGF e del codice polare.

Riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi alla gente di mare

L'articolo 19 è modificato al fine di prevedere una decisione di esecuzione in merito alla necessità di avviare la procedura di riconoscimento di nuovi paesi terzi. Questa nuova fase procedurale consentirà allo Stato membro richiedente di esporre i motivi per l'invio della richiesta di riconoscimento, mentre gli Stati membri avranno un'opportunità per discutere e decidere sulla richiesta pertinente.

Inoltre, il termine per l'adozione di una decisione sul riconoscimento del paese terzo è prorogato da 18 a 24 mesi e, qualora il paese terzo debba attuare importanti azioni correttive, comprese modifiche alla sua legislazione, il termine in questione è ulteriormente prorogato a 36 mesi. La proroga dei termini non dovrebbe produrre effetti negativi, dal momento che lo Stato membro richiedente è autorizzato a riconoscere unilateralmente il paese terzo in attesa della decisione definitiva in merito al riconoscimento di tale paese.

Nell'articolo 20 è aggiunto un nuovo paragrafo che introduce un motivo specifico per revocare il riconoscimento a un paese terzo, basato sulla mancata fornitura di marittimi alla flotta UE per almeno cinque anni.

Rivalutazione di paesi terzi

L'articolo 21 è modificato al fine di prorogare l'intervallo di rivalutazione fino a un massimo di 10 anni sulla base di criteri di priorità. I paesi terzi che forniscono alla flotta UE numeri esigui di marittimi e pongono un rischio di scarso rilievo in termini di sicurezza dovrebbero essere sottoposti a rivalutazione a intervalli più lunghi rispetto ai paesi terzi da cui proviene la maggior parte della manodopera.

Informazioni riguardanti le convalide che attestano il riconoscimento di certificati rilasciati da paesi terzi

L'articolo 25 bis è modificato al fine di permettere l'utilizzo delle informazioni fornite dagli Stati membri sul numero di convalide che attestano il riconoscimento di certificati rilasciati da paesi terzi per revocare il riconoscimento e conferire priorità alla rivalutazione dei paesi terzi. Analogamente, l'articolo 5 bis è sostituito per essere allineato al nuovo articolo 25 bis.

Procedura di modifica e procedura di comitato

L'articolo 27 è modificato allo scopo di autorizzare la Commissione a modificare, mediante atti delegati, le disposizioni necessarie della direttiva 2008/106/CE affinché possano essere allineate a future modifiche della convenzione STCW.

L'articolo 27 bis è sostituito al fine di essere allineato all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 9 .

2018/0162 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 10 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 11 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Per mantenere un livello elevato di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento marino, è essenziale migliorare il livello di conoscenze e competenze dei marittimi dell'Unione sviluppando la loro formazione e certificazione in linea con le norme internazionali.

(2)La formazione e la certificazione della gente di mare sono disciplinate a livello internazionale dalla convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978 ("convenzione STCW"), che è stata rivista nel 2010. Nel 2015 sono state adottate ulteriori modifiche alla convenzione STCW per quanto riguarda i requisiti relativi alla formazione e alle qualifiche dei marittimi che prestano servizio a bordo di navi soggette al codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità (codice IGF). Nel 2016 sono state inoltre adottate alcune modifiche alla convenzione STCW in relazione alla formazione e alle qualifiche dei marittimi che prestano servizio a bordo di navi passeggeri e di navi che incrociano nelle acque polari.

(3)La direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 12 recepisce la convenzione STCW nel diritto dell'Unione. Tutti gli Stati membri sono firmatari della convenzione STCW e pertanto è necessario che i loro impegni internazionali vengano attuati in modo armonizzato attraverso l'allineamento delle norme dell'Unione sulla formazione e sulla certificazione della gente di mare alla convenzione STCW. Varie disposizioni della direttiva 2008/106/CE dovrebbero pertanto essere modificate al fine di riflettere le ultime modifiche della convenzione STCW relative alla formazione e alle qualifiche dei marittimi che prestano servizio a bordo di navi rientranti nell'ambito di applicazione del codice IGF, di navi passeggeri e di navi che incrociano nelle acque polari.

(4)Al fine di tenere conto degli sviluppi a livello internazionale e di garantire il tempestivo adeguamento delle norme dell'Unione a tali sviluppi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'integrazione delle modifiche della convenzione STCW attraverso l'aggiornamento dei requisiti tecnici in materia di formazione e certificazione della gente di mare. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 13 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio devono ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti devono avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(5)La direttiva 2008/106/CE contempla inoltre un meccanismo centralizzato per il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi alla gente di mare. La valutazione del programma di controllo dell'adeguatezza della regolamentazione (REFIT) 14 indica che l'introduzione del meccanismo centralizzato ha comportato notevoli risparmi sui costi per gli Stati membri. Tuttavia, la valutazione rivela anche che, per quanto riguarda alcuni dei paesi terzi riconosciuti, solo un numero fortemente limitato di marittimi è stato successivamente impiegato su navi dell'Unione. Pertanto, allo scopo di utilizzare le risorse umane e finanziarie disponibili in modo più efficiente, la procedura per il riconoscimento dei paesi terzi dovrebbe basarsi su un'analisi della necessità di tale riconoscimento, compresa una stima del numero di comandanti e ufficiali provenienti dal paese terzo che saranno probabilmente impiegati su navi dell'Unione.

(6)Considerando l'esperienza acquisita nell'applicazione della procedura di riconoscimento dei paesi terzi, la valutazione REFIT ha rivelato che l'attuale termine di 18 mesi non tiene conto della complessità della procedura, che comprende un'ispezione sul campo condotta dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima. Gli accordi diplomatici necessari per pianificare e svolgere un'ispezione di questo tipo richiedono più tempo. Inoltre, il periodo di 18 mesi non è sufficiente nel caso in cui il paese terzo debba attuare azioni correttive e introdurre modifiche giuridiche nel proprio sistema al fine di conformarsi ai requisiti della convenzione STCW. Per questi motivi, il termine per l'adozione di una decisione della Commissione dovrebbe essere prorogato da 18 a 24 mesi e, qualora il paese terzo debba attuare azioni correttive considerevoli, comprese modifiche di disposizioni giuridiche, dovrebbe essere ulteriormente prorogato a 36 mesi. Inoltre, la possibilità per lo Stato membro richiedente di riconoscere in via temporanea il sistema del paese terzo per le norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia dovrebbe essere conservata per mantenere la flessibilità della procedura di riconoscimento.

(7)Nell'intento di incrementare ulteriormente l'efficienza del sistema centralizzato per il riconoscimento dei paesi terzi, la rivalutazione di paesi terzi che forniscono un numero esiguo di marittimi alla flotta dell'Unione dovrebbe essere effettuata a intervalli più lunghi, la cui durata dovrebbe essere aumentata fino a dieci anni. Tale incremento del periodo di rivalutazione del sistema di tali paesi terzi dovrebbe tuttavia essere associato a criteri di priorità che tengano conto delle preoccupazioni inerenti alla sicurezza, controbilanciando la necessità di efficienza con un meccanismo di salvaguardia efficace in caso di peggioramento della qualità della formazione ricevuta dai marittimi nei paesi terzi in questione.

(8)A livello di Unione si sono rese disponibili informazioni sui marittimi assunti provenienti da paesi terzi attraverso la comunicazione, da parte degli Stati membri, delle informazioni pertinenti conservate nei rispettivi registri nazionali in merito alle convalide e ai certificati rilasciati. Queste informazioni non dovrebbero essere utilizzate solo a fini statistici e per la definizione delle politiche, ma anche allo scopo di migliorare l'efficienza del sistema centralizzato di riconoscimento dei paesi terzi. In base alle informazioni comunicate dagli Stati membri, i paesi terzi riconosciuti che non hanno fornito marittimi alla flotta dell'Unione per un periodo di almeno cinque anni sono rimossi dall'elenco dei paesi terzi riconosciuti. Inoltre, tali informazioni vengono utilizzate anche per conferire priorità alla rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti.

(9)Le disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 non sono applicabili in relazione al riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare a norma della direttiva 2008/106/CE. La direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 16 ha disciplinato il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Tuttavia, le definizioni dei certificati rilasciati alla gente di mare di cui alla direttiva 2005/45/CE sono divenute obsolete in seguito alle modifiche apportate nel 2010 alla convenzione STCW. Pertanto, il regime di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare dovrebbe essere modificato al fine di riflettere le modifiche internazionali e le nuove definizioni dei certificati rilasciati ai marittimi incluse nella direttiva 2008/106/CE. Inoltre, nel regime di reciproco riconoscimento dovrebbero essere inclusi anche i certificati medici rilasciati alla gente di mare sotto l'autorità degli Stati membri. Al fine di evitare qualsiasi ambiguità e il rischio di incoerenze tra la direttiva 2005/45/CE e la direttiva 2008/106/CE, il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati alla gente di mare dovrebbe essere disciplinato dalla direttiva 2008/106/CE.

(10)Per accrescere la chiarezza e la coerenza giuridica, è opportuno abrogare la direttiva 2005/45/CE e modificare di conseguenza la direttiva 2008/106/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2008/106/CE

La direttiva 2008/106/CE è così modificata:

1)all'articolo 1 sono aggiunti i seguenti punti:

"43) "Stato membro ospitante", lo Stato membro in cui la gente di mare richiede l'accettazione o il riconoscimento dei suoi certificati;

44) "codice IGF", il codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità, come definito nella regola SOLAS II-1/2.29;

45) "codice polare", il codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari, come definito nella regola SOLAS XIV/1.1;

46) "acque polari", acque dell'Artico e/o della zona dell'Antartide, come definito nelle regole SOLAS da XIV/1.2 a XIV/1.4.";

2)l'articolo 2 è così modificato:

a) la frase introduttiva è così modificata:

"1. La presente direttiva si applica alla gente di mare di cui alla presente direttiva che presta servizio a bordo di navi adibite alla navigazione marittima battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione:";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 2:

"2. L'articolo 5 ter si applica ai marittimi che sono:

a) cittadini di uno Stato membro;

b) cittadini di paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro.";

3)l'articolo 5 bis è sostituito dal seguente:

"Ai fini dell'articolo 20, paragrafo 8, dell'articolo 21, paragrafo 2, e dell'utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle politiche, gli Stati membri inviano alla Commissione, una volta l'anno, le informazioni di cui all'allegato V della presente direttiva sui certificati di competenza e sulle convalide che attestano il riconoscimento di tali certificati. Essi possono inoltre fornire, su base volontaria, informazioni sui certificati di addestramento rilasciati a marinai conformemente ai capi II, III e VII dell'allegato della convenzione STCW.";

4)è inserito il seguente articolo 5 ter:

"Articolo 5 ter

Reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare

1. Ogni Stato membro accetta certificati di addestramento e prove documentali rilasciati da un altro Stato membro, o sotto la sua autorità, al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo della sua flotta.

2. Ogni Stato membro riconosce i certificati di competenza rilasciati da un altro Stato membro o i certificati di addestramento rilasciati da un altro Stato membro a comandanti e ufficiali, conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato I, convalidando tali certificati per attestarne il riconoscimento. La convalida che attesta il riconoscimento è limitata alle capacità, alle funzioni e ai livelli di competenza o addestramento ivi previsti. La forma della convalida utilizzata è quella indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3, del codice STCW.

3. Al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo della sua flotta, ogni Stato membro accetta certificati medici rilasciati sotto l'autorità di un altro Stato membro conformemente all'articolo 11.

4. Gli Stati membri assicurano che la gente di mare abbia il diritto di ricorrere contro qualsiasi rifiuto di convalidare o accettare un certificato valido o l'assenza di qualsiasi risposta, in conformità della legislazione e delle procedure nazionali.

5. Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro ospitante possono imporre ulteriori limitazioni alle capacità, alle funzioni e ai livelli di competenza o addestramento relativi ai viaggi costieri, come indicato nell'articolo 7, o certificati alternativi rilasciati in virtù dell'allegato I, regola VII/1.

6. Fatto salvo il paragrafo 2, uno Stato membro può, ove necessario, autorizzare un marittimo a prestare servizio in una qualità che non sia quella di ufficiale radio o di radiooperatore, ad eccezione dei casi previsti dalle norme radio, per un periodo di non oltre tre mesi a bordo di una nave battente la sua bandiera, quando egli sia in possesso di un certificato adeguato valido emesso e convalidato da un altro Stato membro ma non ancora convalidato dallo Stato membro interessato.

La prova documentale dell'avvenuta presentazione di una domanda di convalida alle competenti autorità deve essere prontamente fornita a bordo della nave.

7. Lo Stato membro ospitante garantisce che i marittimi che chiedono il riconoscimento di certificati per svolgere funzioni a livello direttivo posseggano una conoscenza adeguata della legislazione marittima di tale Stato membro in relazione alle funzioni che sono autorizzati a svolgere.";

5)l'articolo 12 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I comandanti, gli ufficiali e i radiooperatori titolari di un certificato rilasciato o riconosciuto a norma dei capi dell'allegato I, ad esclusione del capo V, regola V/3, o del capo VI, che prestino servizio in mare oppure intendano riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio in mare devono, ad intervalli non superiori a cinque anni:

a) soddisfare i requisiti di idoneità fisica di cui all'articolo 11; e

b) dimostrare di continuare a possedere la competenza professionale conformemente alla sezione A-I/11 del codice STCW.";

b)è inserito il seguente paragrafo 2 ter:

"2 ter. I comandanti o gli ufficiali, per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi che incrociano nelle acque polari, soddisfano i requisiti del paragrafo 1 del presente articolo e, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrano di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi che incrociano nelle acque polari conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 4, del codice STCW.";

c)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza che sono richiesti ai candidati per i certificati di competenza e/o i certificati di addestramento emessi fino al 1° gennaio 2017 con quelli indicati per i pertinenti certificati di competenza e/o di addestramento nella parte A del codice STCW e stabilisce se è necessario richiedere che i titolari di tali certificati di competenza e/o certificati di addestramento frequentino adeguati corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento o siano sottoposti a valutazioni.";

d)è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per le persone che prestano servizio su navi alimentate a gas prima del 1° gennaio 2017 con i livelli di competenza di cui alla sezione A-V/3 del codice STCW e stabilisce se sia necessario richiedere che tali membri del personale aggiornino le proprie qualifiche.";

6)l'articolo 19 è così modificato:

a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, i certificati di competenza o i certificati di addestramento di cui al paragrafo 1 rilasciati da un paese terzo a un comandante, ufficiale o radiooperatore per prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera, presenta alla Commissione una domanda di riconoscimento di tale paese terzo, accompagnata da un'analisi preliminare della conformità del paese terzo ai requisiti della convenzione STCW, acquisendo le informazioni di cui all'allegato II, compresa una stima del numero di comandanti e ufficiali provenienti da tale paese che saranno probabilmente impiegati.

Dopo la presentazione della domanda da parte di uno Stato membro, la Commissione adotta una decisione per avviare la procedura di riconoscimento del paese terzo interessato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Qualora venga adottata una decisione positiva in merito all'avvio della procedura di riconoscimento, la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l'eventuale partecipazione dello Stato membro che ha presentato la domanda, provvede a raccogliere le informazioni di cui all'allegato II e procede ad una valutazione dei sistemi di formazione e di abilitazione del paese terzo per il quale è stata presentata la domanda di riconoscimento, al fine di verificare se tale paese soddisfa tutti i requisiti della convenzione STCW e se sono state adottate misure atte a prevenire l'emissione di certificati fraudolenti.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione decide in merito al riconoscimento di un paese terzo mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, entro ventiquattro mesi dalla data di adozione di una decisione positiva a norma del paragrafo 2.

Nel caso in cui il paese terzo interessato debba attuare importanti azioni correttive, comprese modifiche alla sua legislazione e al suo sistema di istruzione, formazione e certificazione al fine di soddisfare i requisiti della convenzione STCW, la decisione può essere adottata entro trentasei mesi dalla data di adozione di una decisione positiva di cui al paragrafo 2.

Lo Stato membro che presenta la richiesta può decidere di riconoscere unilateralmente il paese terzo fino a quando non sia stata presa una decisione a norma del presente paragrafo. Qualora abbia luogo tale riconoscimento unilaterale, lo Stato membro comunica alla Commissione il numero di convalide che attestano il riconoscimento rilasciate in relazione a certificati di competenza e certificati di addestramento di cui al paragrafo 1 emessi dal paese terzo, fino a quando non viene adottata la decisione sul suo riconoscimento.";

7) all'articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo 8:

"8. Qualora non vi siano convalide che attestano il riconoscimento rilasciate da uno Stato membro in relazione a certificati di competenza o certificati di addestramento, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, emessi da un paese terzo per un periodo superiore a 5 anni, il riconoscimento dei certificati di tale paese è revocato. A tal fine, la Commissione adotta decisioni di esecuzione, conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, dopo averne informato gli Stati membri e il paese terzo interessato con un preavviso minimo di due mesi.";

8)l'articolo 21 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, procede regolarmente, ed almeno entro dieci anni dall'ultima valutazione, ad una rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, primo comma, compresi quelli indicati all'articolo 19, paragrafo 6, per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall'allegato II e se sono state adottate le misure atte a prevenire l'emissione di certificati fraudolenti.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, esegue la rivalutazione dei paesi terzi in base a criteri di priorità. Tali criteri includono i seguenti elementi:

a) i dati risultanti dal controllo dello Stato di approdo a norma dell'articolo 23;

b) il numero di convalide che attestano il riconoscimento rilasciate in relazione a certificati di competenza o certificati di addestramento emessi dal paese terzo conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 della convenzione STCW;

c) il numero degli istituti di istruzione e formazione marittima accreditati dal paese terzo;

d) il numero di programmi approvati dal paese terzo;

e) la data dell'ultima valutazione e il numero di carenze individuate nei processi critici durante l'ultima valutazione della Commissione;

f) qualsiasi modifica rilevante nel sistema di formazione e certificazione marittima di un paese terzo.

In caso di mancata conformità di un paese terzo ai requisiti della convenzione STCW conformemente all'articolo 20, la rivalutazione del paese in questione assume priorità rispetto agli altri paesi terzi.";

9)all'articolo 25 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato V ai fini dell'articolo 20, paragrafo 8, dell'articolo 21, paragrafo 2, e del loro uso, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle politiche.";

10)l'articolo 27 è così modificato:

a) il primo comma è così modificato:

"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis che modificano l'allegato V della presente direttiva riguardo al contenuto e ai dettagli specifici e rilevanti delle informazioni che devono essere comunicate dagli Stati membri, purché tali atti si limitino a tener conto delle modifiche alla convenzione e al codice STCW, rispettando nel contempo le garanzie sulla protezione dei dati. Tali atti delegati non modificano le disposizioni in materia di anonimizzazione dei dati di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 3.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 2:

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis, al fine di modificare l'allegato I della presente direttiva e qualsiasi altra disposizione necessaria per allinearlo alle nuove modifiche della convenzione STCW e del codice STCW.";

11)l'articolo 27 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 27 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dal presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 27 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore].

3. La delega di potere di cui all'articolo 27 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 27 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

12)l'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Abrogazione

La direttiva 2005/45/CE è abrogata.

Articolo 3

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [12 mesi dopo l'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    Nelle sue conclusioni del 25 gennaio 1993 sulla sicurezza marittima e sulla prevenzione dell'inquinamento marino, il Consiglio ha rilevato quanto sia importante l'elemento umano per un sicuro funzionamento delle navi. Inoltre, nella sua risoluzione dell'8 giugno 1993 per una politica comune della sicurezza dei mari, esso si è prefisso l'obiettivo di sostituire gli equipaggi non conformi alle norme e ha considerato prioritaria l'azione volta a potenziare la formazione e l'istruzione grazie alla definizione di norme comuni per un livello minimo di formazione dei membri chiave dell'equipaggio.
(2)    Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 78).
(3)    Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160).
(4)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Obiettivi strategici e raccomandazioni per la politica UE dei trasporti marittimi fino al 2018 [COM(2009) 8].
(5)    Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
(6)    Libro bianco "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" [COM(2011) 144].
(7)    SWD(2018)19.
(8)    SWD(2018)19.
(9)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 10.
(10)    GU C del , pag. .
(11)    GU C del , pag. .
(12)    GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33. .
(13)    Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 10).
(14)    SWD(2018)19.
(15)    Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
(16)    Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160).

Bruxelles,24.5.2018

COM(2018) 315 final

ALLEGATO

della

proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE

{SWD(2018) 239 final}


ALLEGATO

NUOVI REQUISITI PER LA FORMAZIONE

(di cui all'articolo 1)

L'allegato I della direttiva 2008/106/CE è così modificato:

1) all'allegato I, capo V, la regola V/2 è sostituita dalla seguente:

"Regola V/2

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi passeggeri

1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi passeggeri che effettuano viaggi internazionali. Gli Stati membri determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi passeggeri che effettuano viaggi nazionali.

2. Prima di essere demandate a funzioni di servizio, tutte le persone in servizio a bordo di una nave passeggeri soddisfano i requisiti di cui alla sezione A-VI/1, paragrafo 1, del codice STCW.

3. I comandanti, gli ufficiali, i comuni e altro personale in servizio a bordo di navi passeggeri frequentano con esito positivo i corsi di formazione e addestramento di cui ai punti da 5 a 9 infra, in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.

4. I comandanti, gli ufficiali, i comuni e altro personale tenuto a seguire i corsi di formazione di cui ai punti da 7 a 9 infra frequentano, a intervalli non superiori a cinque anni, appositi corsi di aggiornamento o dimostrano di aver raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni precedenti.

5. Il personale in servizio a bordo di navi passeggeri completa con esito positivo l'addestramento alle procedure di emergenza delle navi passeggeri adeguate alla qualifica, ai compiti e alle responsabilità individuali, di cui alla sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW.

6. Il personale incaricato di prestare assistenza direttamente ai passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi passeggeri completa con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificati alla sezione A-V/2, paragrafo 2, del codice STCW.

7. I comandanti, gli ufficiali, i comuni qualificati conformemente ai capi II, III e VII e l'altro personale designato sul ruolo di appello ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri completano con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione della folla sulle navi passeggeri, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 3, del codice STCW.

8. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi altro personale designato sul ruolo di appello, responsabile della sicurezza dei passeggeri nelle situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri, frequentano con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e del comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 4, del codice STCW.

9. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei portelli dello scafo a bordo di navi passeggeri ro-ro, frequentano con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 5, del codice STCW.

10. Gli Stati membri provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati in conformità dei punti da 6 a 9 della presente regola.";

2)all'allegato I, capo V, è aggiunta la seguente regola V/3:

"Regola V/3

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi soggette al codice IGF

1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.

2. Prima di essere demandati a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, i marittimi hanno frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai punti da 4 a 9 infra, in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.

3. Tutti i marittimi in servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, prima di essere demandati a qualsiasi funzione di servizio a bordo delle navi, ricevono l'opportuno addestramento specifico per familiarizzarsi con le navi e le attrezzature, come specificato nell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della presente direttiva.

4. I marittimi responsabili di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, all'utilizzo del carburante o alla risposta alle relative emergenze a bordo di navi soggette al codice IGF possiedono un certificato che attesta una formazione di base per prestare servizio a bordo delle suddette navi.

5. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF ha completato una formazione di base conformemente alle disposizioni della sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW.

6. Si ritiene che i marittimi responsabili di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, all'utilizzo del carburante o alla risposta alle relative emergenze a bordo di navi soggette al codice IGF che sono stati qualificati e abilitati conformemente alla regola V/1-2, paragrafi 2 e 5, o alla regola V/1-2, paragrafi 4 e 5 su navi gasiere, abbiano soddisfatto i requisiti specificati nella sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW relativi alla formazione di base per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.

7. I comandanti, gli ufficiali di macchina e tutti i membri del personale che abbiano diretta responsabilità della cura e dell'utilizzo di carburanti e sistemi di alimentazione su navi soggette al codice IGF possiedono un certificato di formazione avanzata per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.

8. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per prestare servizio su navi soggette al codice IGF, oltre a possedere il certificato di addestramento di cui al punto 4:

8.1 ha completato una formazione avanzata riconosciuta per prestare servizio su navi soggette al codice IGF e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW; e

8.2 ha completato almeno un mese di servizio di navigazione riconosciuto, con almeno tre operazioni di bunkeraggio a bordo di navi soggette al codice IGF. Due delle tre operazioni di bunkeraggio possono essere sostituite da un addestramento al simulatore riconosciuto per tali operazioni nell'ambito della formazione di cui al precedente punto 8.1.

9. Si ritiene che i comandanti, gli ufficiali di macchina e tutti i membri del personale che abbiano diretta responsabilità della cura e dell'utilizzo di carburanti su navi soggette al codice IGF che sono stati qualificati e abilitati conformemente ai livelli di competenza di cui alla sezione A-V/1-2, paragrafo 2, del codice STCW per prestare servizio su navi gasiere abbiano soddisfatto i requisiti specificati nella sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW, relativi alla formazione avanzata in materia di navi soggette al codice IGF, a condizione che abbiano anche:

9.1 soddisfatto i requisiti di cui al punto 6; e

9.2 soddisfatto i requisiti in materia di bunkeraggio di cui al punto 8.2 o abbiano partecipato alla conduzione di tre operazioni di movimentazione del carico a bordo della nave gasiera; e

9.3 prestato un servizio di navigazione di tre mesi nei cinque anni precedenti a bordo di:

9.3.1 navi soggette al codice IGF;

9.3.2 navi cisterna che trasportano, in qualità di carico, carburanti previsti dal codice IGF; oppure

9.3.3 navi che utilizzano gas o un combustibile a basso punto di infiammabilità per la propulsione.

10. Gli Stati membri provvedono affinché ai marittimi aventi i requisiti di cui ai punti 4 o 7, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento.

11. I marittimi in possesso di certificati di addestramento conformemente ai precedenti punti 4 o 7 frequentano, a intervalli non superiori a cinque anni, appositi corsi di aggiornamento o dimostrano di aver raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni precedenti.";

3) all'allegato I, capo V, è aggiunta la seguente regola V/4:

"Regola V/4

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti e ufficiali di coperta di navi che incrociano nelle acque polari

1. I comandanti, i primi ufficiali di coperta e gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi che incrociano nelle acque polari possiedono un certificato che attesta una formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari, come richiesto dal codice polare.

2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari ha completato una formazione di base riconosciuta in materia di navi che incrociano nelle acque polari e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/4, paragrafo 1, del codice STCW.

3. I comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi che incrociano nelle acque polari possiedono un certificato di formazione avanzata in materia di navi che incrociano nelle acque polari, come richiesto dal codice polare.

4. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata in materia di navi che incrociano nelle acque polari:

4.1 soddisfa i requisiti per la certificazione nella formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari;

4.2 ha prestato almeno due mesi di servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta, a livello direttivo o durante lo svolgimento di servizi di guardia a livello operativo, nelle acque polari o ha prestato altro servizio di navigazione riconosciuto equivalente; e

4.3 ha completato una formazione avanzata riconosciuta in materia di navi che incrociano nelle acque polari e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/4, paragrafo 2, del codice STCW.

5. Gli Stati membri provvedono affinché ai marittimi aventi i requisiti di cui ai punti 2 o 4, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento.

6. Fino al 1° luglio 2020, i marittimi che hanno iniziato un servizio di navigazione riconosciuto nelle acque polari prima del 1° luglio 2018 possono dimostrare di soddisfare i requisiti di cui al punto 2:

6.1 avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello operativo o direttivo, per un periodo complessivo di almeno tre mesi durante i cinque anni precedenti; oppure

6.2 avendo superato un corso di formazione organizzato conformemente agli orientamenti formativi stabiliti dall'Organizzazione per le navi che incrociano nelle acque polari.

7. Fino al 1° luglio 2020, i marittimi che hanno iniziato un servizio di navigazione riconosciuto nelle acque polari prima del 1° luglio 2018 possono dimostrare di soddisfare i requisiti di cui al punto 4:

7.1 avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello direttivo, per un periodo complessivo di almeno tre mesi durante i cinque anni precedenti; oppure

7.2 avendo superato un corso di formazione conforme agli orientamenti formativi stabiliti dall'Organizzazione marittima internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari e avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello direttivo, per un periodo complessivo di almeno due mesi durante i cinque anni precedenti.".