Bruxelles,17.4.2018

COM(2018) 209 final

2018/0103(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

{SWD(2018) 104 final}

{SWD(2018) 105 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

I precursori di esplosivi sono sostanze chimiche che possono essere utilizzate per fini legittimi ma anche impropriamente per la fabbricazione di esplosivi. Con l'obiettivo di impedire la fabbricazione illecita di esplosivi, il regolamento (UE) n. 98/2013 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi 1 («il regolamento») limita la messa a disposizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso di taluni precursori di esplosivi al pubblico e stabilisce norme in materia di segnalazione di transazioni sospette.

In seguito all'entrata in vigore del regolamento il 1° marzo 2013 2 , la quantità di precursori di esplosivi disponibili sul mercato per l'uso da parte del pubblico è diminuita. Gli Stati membri hanno altresì comunicato un aumento del numero di transazioni sospette, sparizioni e furti segnalati; tuttavia, i precursori di esplosivi continuano ad essere utilizzati per la fabbricazione illecita di esplosivi. Tali «esplosivi artigianali» sono stati utilizzati nella grande maggioranza degli attacchi terroristici nell'UE, ivi compresi quelli verificatisi a Madrid nel 2004, a Londra nel 2005, a Parigi nel 2015, a Bruxelles nel 2016, a Manchester e a Parsons Green nel 2017. Gli attacchi con esplosivi artigianali sono stati responsabili altresì della maggior parte delle vittime di tali attacchi negli ultimi decenni.

Fissando restrizioni e controlli a livello di Unione, il regolamento mira a creare condizioni di parità per tutte le imprese interessate, tuttavia, tale obiettivo è stato raggiunto solo parzialmente, in quanto consente livelli diversi di restrizioni tra gli Stati membri. Ciò non garantisce il massimo grado possibile di uniformità per gli operatori economici. Inoltre, non garantisce un livello sufficiente di protezione della sicurezza del pubblico. Sono state registrate segnalazioni di criminali che cercano di ottenere precursori di esplosivi negli Stati membri con restrizioni più indulgenti, oppure online, dove il regolamento non è sempre applicato.

Le restrizioni e i controlli esistenti si sono rivelati insufficienti per impedire la fabbricazione illecita di esplosivi artigianali. Ad esempio, l'obbligo di registrazione delle transazioni non funge da deterrente, né impedisce ai criminali di entrare in possesso di precursori di esplosivi. Anche le persone giuridiche possono acquistare precursori di esplosivi senza avere alcuna necessità professionale per farlo. Dall'entrata in vigore del regolamento, è cambiata anche la minaccia. I terroristi stanno impiegando tattiche nuove e sviluppano ricette e tecniche nuove per la fabbricazione di bombe, che mirano, almeno in parte, ad aggirare le restrizioni e i controlli esistenti.

Inoltre, il regolamento non contiene disposizioni che ne facilitino il rispetto e l'applicazione. Ciò contribuisce a una serie di carenze sistemiche lungo la catena di approvvigionamento: non tutti gli attori sono a conoscenza degli obblighi imposti dal regolamento e non tutti gli operatori economici effettuano controlli per garantirne il rispetto. Anche le ispezioni non vengono effettuate sistematicamente in tutti gli Stati membri. Infine, il regolamento non è sufficientemente chiaro per quanto riguarda numerosi obblighi che esso impone, ivi compresi quelli che mirano a garantire la trasmissione di informazioni lungo la catena di approvvigionamento. La presente proposta di regolamento intende affrontare i problemi testé elencati, rafforzando e chiarendo il regolamento. Parallelamente, la Commissione continuerà a portare avanti la sua attività non legislativa destinata a ridurre l'uso improprio di precursori di esplosivi e ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di tali sostanze nel mercato interno, in particolare attraverso il proseguimento delle attività svolte in seno al comitato permanente in materia di precursori, nonché il perfezionamento e l'aggiornamento di orientamenti, come previsto dal regolamento.

Questa iniziativa rientra nel programma di controllo dell'efficacia della regolamentazione (REFIT). Un parere sulla piattaforma REFIT ha riconosciuto i problemi di cui sopra derivanti dall'applicazione divergente del regolamento e ha suggerito di esaminare le possibilità per garantirne un'applicazione unificata, in particolare stabilendo condizioni e criteri comuni per le licenze, nonché chiarendo le ambiguità in merito agli obblighi imposti agli attori della catena di approvvigionamento.

Contesto istituzionale della proposta

La regolamentazione della disponibilità di precursori di esplosivi sul mercato è stata individuata come priorità strategica nel piano d'azione dell'Unione europea del 2008 per il miglioramento della sicurezza degli esplosivi 3 . A seguito dell'adozione di tale piano d'azione, la Commissione europea ha istituito un comitato permanente in materia di precursori, un gruppo di esperti che riunisce esperti appartenenti alle autorità degli Stati membri e alle parti interessate dell'industria chimica e della vendita al dettaglio. Sulla base delle raccomandazioni del comitato permanente in materia di precursori e degli esiti di una valutazione dell'impatto delle opzioni possibili 4 , nel 2010 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento relativo ai precursori di esplosivi 5 . Il 15 gennaio 2013 è stato adottato il regolamento (CE) n. 98/2013 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi («il regolamento»).

L'importanza di tali restrizioni e controlli nel perturbare le attività delle reti terroristiche rendendo più difficile attaccare obiettivi, nonché accedere e utilizzare sostanze pericolose, è stata nuovamente sottolineata nell'Agenda europea sulla sicurezza 6 , adottata dalla Commissione nell'aprile del 2015.

In seguito agli attacchi a Parigi del 13 novembre 2015 e a Bruxelles del 22 marzo 2016, nel piano d'azione dell'UE contro il traffico e l'uso illecito di armi da fuoco ed esplosivi 7 e nella comunicazione «Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza» 8 la Commissione ha sottolineato che i precursori di esplosivi sono rimasti troppo facilmente disponibili, nonché la necessità di rafforzare i controlli esistenti.

Nel febbraio 2017, la Commissione ha adottato una relazione sull'applicazione del regolamento 9 che ha delineato una serie di sfide affrontate dagli Stati membri e dalla catena di approvvigionamento nell'attuazione del regolamento ed espresso la necessità di aumentare la capacità di tutte le parti coinvolte nell'attuazione e nell'applicazione delle restrizioni e dei controlli. Tale relazione ha evidenziato limitazioni della legislazione legate alla consapevolezza presente nella catena di approvvigionamento, nonché la molteplicità dei diversi regimi attuati in tutta l'UE che crea importanti lacune e sfide in termini di sicurezza per gli attori della catena di approvvigionamento che svolgono attività commerciali in tutta l'UE.

Nell'ottobre del 2017 è stata adottata una raccomandazione della Commissione sulle misure immediate da adottare per prevenire l'uso improprio di precursori di esplosivi 10 . Gli Stati membri sono stati esortati ad adottare tutte le misure necessarie ai sensi del regolamento vigente, al fine di impedire ai terroristi di accedere a sostanze soggette a restrizioni, nonché a effettuare una valutazione approfondita dei sistemi di divieto, concessione di licenze o registrazione messi in atto dagli stessi.

Il Consiglio dell'Unione europea ha accolto favorevolmente tale raccomandazione il 7 dicembre 2017 e ha invitato gli Stati membri a limitare la disponibilità per il pubblico di precursori di esplosivi 11 . Anche il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione per l'ampia disponibilità di armi da fuoco e precursori di esplosivi nel contesto di reti nascoste, nonché per i crescenti collegamenti tra il terrorismo e la criminalità organizzata 12 .

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le sostanze e le miscele che possono essere utilizzate per fabbricare esplosivi illeciti sono soggette altresì a numerosi altri strumenti giuridici dell'UE. Tali strumenti mirano, come la presente proposta, a garantire il funzionamento del mercato interno, ma hanno anche un altro obiettivo, che di solito è legato alla salute pubblica, alla sicurezza e all'ambiente. Al contrario, l'obiettivo secondario della presente proposta di regolamento è orientato alla sicurezza, in particolare all'individuazione e alla prevenzione della fabbricazione illecita di esplosivi.

Restrizioni in relazione alle sostanze chimiche per fini di sicurezza si possono trovare anche nel regolamento (CE) n. 1259/2013 13 e (CE) n. 273/2004 14 , che trattano il commercio di precursori di droghe, rispettivamente, tra l'UE e paesi terzi, e all'interno dell'UE. Diversi precursori di esplosivi possono essere impiegati anche come precursori di droghe. Inoltre, il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio 15 prevede norme comuni di controllo UE e un elenco comune UE di beni a duplice uso, che comprende alcuni precursori di esplosivi.

Al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente, il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP) 16 stabilisce criteri a livello UE per determinare se una sostanza chimica o una miscela prodotte o importate nel mercato europeo debbano essere classificate come pericolose. I fornitori devono quindi comunicare i rischi individuati in relazione a tali sostanze o miscele ai propri clienti, nonché ai consumatori. Lo strumento più comune per la comunicazione dei pericoli è l'etichettatura apposta sulla sostanza o miscela confezionata, ma anche la scheda di dati di sicurezza che viene fornita agli attori a valle nel contesto della catena di approvvigionamento.

Ai fini degli aspetti relativi a salute pubblica, ambiente e sicurezza, il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) 17 prevede una procedura di registrazione per le sostanze chimiche ed elenca restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi. Tra questi vi è anche il precursore di esplosivi «nitrato di ammonio». Il regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi 18 stabilisce norme precise in materia di sicurezza e misure di controllo per i concimi a base di nitrato ammonico.

La presente proposta di regolamento non richiede alcuna registrazione o classificazione preventiva di sostanze chimiche. Secondo l'approccio adottato nella presente proposta di regolamento, tutte le sostanze chimiche possono essere rese disponibili, anche al pubblico, a meno che il presente regolamento (o un'altra normativa dell'Unione) non disponga altrimenti (cfr. articolo 4).

La direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile 19 si occupa di esplosivi, mentre la presente proposta di regolamento riguarda i precursori di esplosivi, ossia sostanze che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi. La presente proposta di regolamento non riguarda anche gli articoli pirotecnici. La messa a disposizione di tali articoli è disciplinata dalla direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici 20 che classifica gli articoli pirotecnici conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale. La categoria più pericolosa di fuochi d'artificio (F4) è riservata esclusivamente all'uso professionale.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta integra il piano d'azione dell'Unione europea del 2017 per rafforzare la preparazione contro i rischi per la sicurezza di natura chimica, biologica, radiologica e nucleare 21 e, in particolare, le misure contenute in tale piano d'azione per il settore chimico, come ad esempio le attività in materia di individuazione e attenuazione delle minacce chimiche, quali l'individuazione da parte delle autorità doganali o la prevenzione di minacce interne a impianti chimici. Inoltre, il piano d'azione dell'Unione europea del 2017 per migliorare la protezione degli spazi pubblici 22 fornisce un quadro per la cooperazione e la condivisione di informazioni e migliori prassi tra gli Stati membri in materia di minacce terroristiche, comprese quelle relative agli esplosivi artigianali.

La proposta di regolamento integrerà il quadro giuridico penale stabilito dalla direttiva 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo 23 , in particolare quando la segnalazione di transazioni sospette ai sensi della presente proposta può condurre a un'indagine in base al sospetto di un reato di terrorismo. Nella misura in cui i contenuti presenti online provocano pubblicamente la commissione di reati terroristici ricorrendo a esplosivi artigianali, tale direttiva impone agli Stati membri di adottare misure per rimuovere tali contenuti.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è data dall'articolo 114 del TFUE che consente al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare, secondo la procedura legislativa ordinaria, misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La necessità di un'azione dell'UE è già stata riconosciuta tramite l'adozione del regolamento (UE) n. 98/2013 che stabilisce norme a livello di Unione in materia di restrizioni e controlli dei precursori di esplosivi. Nonostante il quadro giuridico esistente abbia definito un approccio comune nell'UE, la sua valutazione ha evidenziato anche una significativa divergenza a livello legislativo e operativo. Il regolamento (UE) n. 98/2013 non consente soltanto agli Stati membri di stabilire tipi diversi di restrizioni, bensì lascia anche spazio a interpretazioni divergenti e a gradi divergenti di applicazione pratica.

Norme e prassi diverse influenzano gli operatori economici in tutta l'UE, in particolare quando vendono o acquistano prodotti all'interno dell'UE. Ciò costituisce un problema nel mercato interno che limita la libertà di circolazione dei precursori di esplosivi nell'UE. Si tratta di un problema che non può essere risolto tramite azioni unilaterali di Stati membri, poiché le barriere e le incertezze derivano da differenze tra le leggi e le procedure degli Stati membri. Analogamente, le incertezze relative al quadro UE esistente richiedono una soluzione a livello di Unione, in quanto eventuali misure nazionali porterebbero soltanto a interpretazioni diverse del regolamento.

Norme e prassi diverse possono essere sfruttate per acquisire illegalmente precursori di esplosivi. Se i criminali riescono a ottenere precursori di esplosivi negli Stati membri con minori restrizioni e/o livelli di controllo inferiori, ciò incide sulla sicurezza di ciascuno Stato membro e desta preoccupazioni in materia di sicurezza a livello UE. L'intervento dell'Unione è quindi necessario in quanto si può prevenire tale pratica soltanto se gli Stati membri armonizzano i loro sistemi di controllo e tutti applicano correttamente le norme.

Le restrizioni e i controlli devono essere allineati alla minaccia in evoluzione. In assenza di un adeguato livello di restrizioni e controlli in alcuni Stati membri, altri potrebbero ritenere necessario adottare misure a livello nazionale che vanno al di là del mandato del presente regolamento. Ciò avrebbe un effetto negativo sulla libera circolazione di persone, merci e servizi in tutta l'Unione.

Il valore aggiunto dell'azione a livello dell'Unione porterebbe pertanto a restrizioni e controlli più armonizzati in materia di precursori di esplosivi, aspetto questo che migliorerebbe la sicurezza e faciliterebbe la libera circolazione di tali sostanze.

Proporzionalità

La valutazione d'impatto allegata ha preferito l'approccio della presente proposta rispetto ad azioni non legislative volte ad aumentare l'applicazione del regolamento, nonché rispetto a una revisione legislativa più significativa del quadro giuridico attuale. La presente proposta rafforza e chiarisce tale quadro esistente senza modificarne le caratteristiche essenziali. Sebbene la proposta possa contribuire in maniera significativa alla sicurezza e al funzionamento del mercato interno, non sarebbe sproporzionata in considerazione del suo limitato impatto previsto sul mercato, in termini di costi e oneri di attuazione o di applicazione.

Le maggiori restrizioni armonizzate interesseranno le imprese specializzate nella fornitura di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni (altamente concentrati) piuttosto che su quelle che offrono una gamma molto più ampia di prodotti, ivi comprese alternative ai precursori di esplosivi soggetti a restrizioni. Tuttavia, sebbene tali restrizioni possano ridurre il consumo e la domanda di prodotti soggetti a restrizioni, esse possono altresì aumentare il consumo e la domanda di concentrazioni inferiori che hanno lo stesso effetto oppure di prodotti alternativi che continueranno a essere sviluppati. Ciò può ridurre le attività commerciali delle imprese che producono o vendono prodotti soggetti a restrizioni, tuttavia può creare altresì nuove opportunità per quelle che producono o vendono prodotti alternativi e concentrazioni inferiori e fornisce un incentivo alle imprese innovative. In definitiva, non ci sarebbe quindi un impatto significativo sul fatturato del settore chimico nel suo complesso.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

In linea con il programma di lavoro della Commissione 2018 che prevede un'eventuale revisione del regolamento, è stato commissionato uno studio per analizzare la situazione attuale, individuare lacune e questioni da risolvere e valutare l'impatto di eventuali modifiche delle politiche. Lo studio ha assistito la Commissione nell'esaminare le modalità per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle restrizioni e dei controlli UE che limitano la disponibilità di precursori di esplosivi e assicurano la segnalazione appropriata di transazioni sospette lungo la catena di approvvigionamento.

Lo studio ha mostrato che gli obiettivi generali del regolamento rimangono pertinenti alle esigenze attuali in ragione della continua minaccia terroristica in Europa, così come che il regolamento è stato nel complesso efficace nel contribuire a limitare la disponibilità per il pubblico di precursori di esplosivi. Il regolamento ha contribuito agli sforzi nazionali volti a migliorare l'individuazione attraverso un maggiore scambio di informazioni e accrescendo la consapevolezza in merito alla minaccia emergente legata ai precursori di esplosivi dando ampia visibilità alla minaccia dei precursori di esplosivi e creando lo slancio politico per sostenere l'adozione tempestiva di misure restrittive nazionali.

La valutazione ha altresì evidenziato una serie di questioni e settori di miglioramento del quadro attuale. In particolare, l'analisi ha evidenziato che il regolamento non tratta e non definisce in maniera chiara tutti i precursori di esplosivi e i portatori di interesse coinvolti. L'applicazione efficace del regolamento è limitata dalla mancanza di controlli uniformi e dalle diverse modalità di attuazione dei controlli. La frammentazione dei regimi di controllo in tutta l'UE ha creato sfide per il rispetto delle norme da parte degli operatori economici e pone problemi di sicurezza. È stata individuata una possibilità di semplificazione e riduzione dei costi attraverso un'ulteriore armonizzazione del sistema di restrizioni e controlli, definendo in maniera più chiara l'obbligo di etichettatura, nonché tramite una procedura UE più rapida e flessibile per la modifica dell'elenco dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni.

Consultazioni dei portatori di interessi

Nella preparazione della valutazione e dell'eventuale revisione del quadro giuridico esistente, la Commissione ha tenuto una serie di consultazioni con diversi gruppi di portatori di interessi, quali ad esempio privati, autorità nazionali competenti, operatori economici, ivi compresi fabbricanti, distributori e rivenditori al dettaglio. Tra i principali portatori di interessi consultati figura il comitato permanente in materia di precursori della Commissione, che riunisce esperti appartenenti alle autorità degli Stati membri e a parti interessate dell'industria chimica e della vendita al dettaglio.

Il pubblico è stato consultato in merito a una possibile revisione del quadro giuridico esistente tra il 6 dicembre 2017 e il 14 febbraio 2018. Le 83 risposte ricevute provengono principalmente da rappresentanti di imprese o associazioni collegate alla produzione, alla distribuzione, alla vendita o all'uso di precursori di esplosivi. La maggioranza ha risposto che l'attuale sistema di controlli e restrizioni relativi all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi ha comportato costi relativamente bassi, ma ha altresì garantito solo parzialmente la sicurezza del pubblico in generale. Tali soggetti hanno altresì affermato che il regolamento non ha contribuito in maniera sostanziale all'armonizzazione dei controlli negli Stati membri. Infine, la maggioranza di detti soggetti ha segnalato la disponibilità sul mercato di talune sostanze non regolamentate, seppur potenzialmente pericolose, e ha espresso preoccupazioni per la sicurezza in relazione alle vendite online di precursori di esplosivi.

I partecipanti alla consultazione pubblica hanno mostrato sostegno a favore del futuro miglioramento del quadro giuridico, in particolare in relazione a un chiarimento dell'ambito di applicazione del quadro giuridico per quanto riguarda le vendite online, un'applicazione più armonizzata in tutti gli Stati membri e una migliore trasmissione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento. Tutti questi suggerimenti sono stati ripresi nella presente proposta. La grande maggioranza del comitato permanente in materia di precursori e dei rappresentanti di produttori e distributori dell'industria ha espresso il proprio sostegno a favore delle misure volte a migliorare il quadro giuridico esistente, così come presentato nella presente proposta. I medesimi soggetti hanno altresì suggerito che la presente proposta dovrebbe essere accompagnata da una serie di azioni non legislative individuate nella valutazione d'impatto.

Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto a sostegno della presente proposta ha ricevuto parere positivo dal comitato per il controllo normativo, con alcuni suggerimenti per il miglioramento 24 . A seguito di tale parere, la valutazione d'impatto è stata modificata in maniera da spiegare più chiaramente le modalità di elaborazione delle diverse opzioni strategiche e le motivazioni che hanno portato alla loro selezione. Particolare attenzione è stata data anche alle vendite online, tanto nel quadro attuale quanto nel contesto delle diverse opzioni strategiche. La valutazione d'impatto è stata ulteriormente modificata in maniera da menzionare esplicitamente i criteri utilizzati per determinare le restrizioni e i controlli appropriati e da rispecchiare meglio le opinioni dei portatori di interessi in relazione alle opzioni e alle misure specifiche. Infine, è stata aggiunta una sezione che illustra in dettaglio le azioni di applicazione adottate dalla Commissione.

Sono state prese in considerazione tre opzioni strategiche oltre allo scenario di base (opzione 0): l'opzione strategica 1 (non legislativa) rafforzerebbe l'applicazione del regolamento tramite misure non legislative; l'opzione strategica 2 (legislativa – revisione del quadro esistente) aumenterebbe l'efficacia e l'efficienza delle restrizioni, l'applicazione da parte delle autorità pubbliche e il rispetto da parte della catena di approvvigionamento; e, infine, l'opzione strategica 3 (legislativa – revisione del quadro attuale) introdurrebbe ulteriori controlli lungo la catena di approvvigionamento.

Dopo aver analizzato e confrontato le diverse opzioni, l'opzione strategica preferita è risultata essere la numero 2. Tale opzione affronterebbe le questioni individuate e contribuirebbe agli obiettivi generali e specifici individuati. Inoltre, le misure proposte rafforzerebbero e chiarirebbero il quadro giuridico esistente, senza modificarne le caratteristiche essenziali. Dato che il regolamento esistente ha conseguito almeno parzialmente i propri obiettivi principali, non sembra necessario procedere a una sua revisione completa.

I costi principali dell'opzione preferita riguardano quelli legati all'applicazione da parte delle autorità pubbliche e il mancato guadagno per le imprese derivanti dalle restrizioni relative alla messa a disposizione del pubblico. Ciò potrebbe avere anche ripercussioni leggermente negative sul mercato del lavoro. Nel complesso, tuttavia, l'opzione preferita ridurrà i costi di conformità e gli oneri amministrativi grazie ad armonizzazioni e chiarimenti degli obblighi esistenti. La valutazione dell'impatto ha stimato che i costi per le imprese in tutta l'Unione si attestano tra 5 e 25 milioni di EUR al momento dell'introduzione, seguiti da costi annuali compresi tra 24 e 83 milioni di EUR. Per le pubbliche amministrazioni, questi costi sono stati stimati intorno ai 5 milioni di EUR al momento dell'introduzione e tra 8 e 18 milioni di EUR all'anno. I principali benefici derivano da risparmi sui costi di conformità, stimati tra 25 e 75 milioni di EUR all'anno, nonché da una riduzione della criminalità, ivi compreso degli attacchi terroristici, potenzialmente fino a 500 milioni di EUR.

Efficienza normativa e semplificazione

Trattandosi di una revisione di un atto legislativo esistente che rientra nel programma REFIT della Commissione di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione, la Commissione ha esaminato eventuali possibilità per semplificare e ridurre gli oneri. La natura stessa di questo atto legislativo comporta che lo stesso si applichi a tutti gli operatori economici, di conseguenza, non è prevista alcuna esenzione per le microimprese ai sensi della presente proposta.

Nel contesto della piattaforma REFIT, i portatori di interessi hanno raccomandato alla Commissione di esaminare le possibilità di facilitare un'applicazione uniforme del regolamento negli Stati membri, ad esempio, stabilendo condizioni e criteri comuni per le licenze, nonché chiarendo le ambiguità. Inoltre è stato registrato consenso in merito alla necessità di chiarire gli obblighi imposti agli attori della catena di approvvigionamento 25 .

La proposta chiarirà e migliorerà l'efficacia delle misure di controllo attualmente applicate. La valutazione d'impatto ha stimato che ciò dovrebbe portare una riduzione pari a circa il 10 % (25-75 milioni di EUR l'anno) dei costi attuali delle imprese per conformarsi al regolamento. La presente proposta limiterà le divergenze nelle restrizioni sui precursori di esplosivi in tutta l'UE, aspetto, questo, che semplificherà il quadro giuridico e renderà il rispetto delle norme più chiaro e più facile. Ciò è particolarmente utile per le imprese operanti in tutta l'UE che attualmente devono adattarsi a regimi diversi.

La proposta di regolamento istituisce un quadro più armonizzato per la messa a disposizione del pubblico di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, in particolare stabilendo condizioni più comuni per la concessione di licenze e interrompendo il regime di registrazione fissato dal regolamento (CE) n. 98/2013. La proposta di regolamento precisa che esso si applica anche online e fornisce indicazioni sulle modalità di applicazione in tale contesto. La distinzione tra un utilizzatore professionale, al quale possono essere resi disponibili precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, e un privato, al quale gli stessi non possono essere forniti, sarà facilitata introducendo una definizione di entrambi i concetti. La proposta affronta la confusione relativa all'obbligo di etichettatura, chiarendo che ogni fase della catena di approvvigionamento avrà l'onere di informare la successiva che il prodotto fornito è soggetto alle restrizioni di cui al presente regolamento. Ciò può avvenire attraverso un'etichetta, ma anche attraverso l'uso di strumenti esistenti quali la scheda di dati di sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006.

Attualmente sono previste disposizioni sul nitrato di ammonio nel regolamento (CE) n. 1907/2006 e nel regolamento (UE) n. 98/2013. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, è vietato immettere sul mercato nitrato di ammonio contenente azoto con una concentrazione pari o superiore a un determinato valore, fatta eccezione per la fornitura a utilizzatori a valle, a distributori, ad agricoltori per l'uso in attività agricole e a persone fisiche o giuridiche che forniscono prestazioni professionali. Il regolamento (UE) n. 98/2013 assoggetta la fornitura di nitrato di ammonio a un meccanismo di segnalazione di transazioni sospette e consente altresì agli Stati membri, attraverso una clausola di salvaguardia, di introdurre ulteriori restrizioni qualora vi siano ragionevoli motivi per farlo.

Come stabilito dalla Commissione nel 2015 26 , il quadro normativo sarebbe semplificato trasferendo dal regolamento (CE) n. 1907/2006 al presente regolamento le pertinenti restrizioni orientate alla sicurezza concernenti la messa a disposizione del nitrato di ammonio. Ciò integrerà le restrizioni relative al nitrato di ammonio in concentrazioni superiori al 28 % di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006. Tale trasferimento renderà il quadro giuridico più coerente e quindi aumenterà le probabilità che venga rispettato e applicato.

Diritti fondamentali

La proposta ha un impatto leggermente negativo sulla libertà d'impresa, poiché espande a livello UE restrizioni sulla messa a disposizione di precursori di esplosivi al pubblico. L'impatto è comunque marginale, in quanto si tratta di un mercato molto limitato. Inoltre, la diminuzione del consumo e della domanda di prodotti soggetti a restrizioni può essere accompagnata dall'aumento del consumo e della domanda di concentrazioni inferiori, che hanno il medesimo effetto, oppure di prodotti alternativi, che continueranno a essere sviluppati.

La presente proposta non modifica in maniera significativa l'impatto sulla protezione dei dati personali che esiste già ai sensi del quadro giuridico attuale. Da un lato, la presente proposta mira a interrompere la registrazione di transazioni concluse dal pubblico; dall'altro, la presente proposta obbliga le imprese a verificare la legalità di ciascuna transazione, aspetto, questo, che determinerà la raccolta e il trattamento di dati personali. Nel complesso, potrebbe pertanto verificarsi un leggero aumento della quantità o dei dati raccolti e trattati. La presente proposta mira a ridurre al minimo le interferenze con il diritto alla protezione dei dati personali stabilendo norme chiare di limitazione delle finalità per il trattamento e la raccolta dei dati e, in caso di verifica delle vendite, un periodo massimo di conservazione di un anno.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta legislativa non presenta impatti sul bilancio dell'Unione.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Al fine di assicurare un'attuazione efficace delle misure previste e di controllarne i risultati, la Commissione continuerà a lavorare in stretta collaborazione con il comitato permanente in materia di precursori, nonché con qualsiasi altro portatore di interessi delle autorità degli Stati membri, della catena di approvvigionamento delle sostanze chimiche e delle agenzie e istituzioni UE.

La Commissione adotterà un programma di monitoraggio al fine di controllare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento. Il programma di monitoraggio definirà i mezzi da utilizzare per raccogliere i dati e le altre evidenze necessarie, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Un anno dopo l'inizio dell'applicazione e, successivamente, con cadenza annuale, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione talune informazioni ritenute essenziali per monitorare in maniera efficace l'applicazione del presente regolamento. La maggior parte di tali informazioni sarà raccolta dalle autorità competenti durante l'esercizio delle loro funzioni e, pertanto, non richiederà sforzi ulteriori di raccolta di dati. Attraverso il comitato permanente in materia di precursori, la Commissione mirerà anche a raccogliere dati e informazioni dagli operatori economici lungo la catena di approvvigionamento.

La Commissione valuterà l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto europeo del risultante quadro giuridico, non prima di 6 anni dopo l'inizio dell'applicazione al fine di garantire che vi siano sufficienti dati relativi all'applicazione del regolamento. La valutazione includerà consultazioni dei portatori di interessi al fine di raccogliere un riscontro sugli effetti delle modifiche legislative e sulle misure meno onerose attuate. Il parametro di riferimento rispetto al quale verranno misurati i progressi è la situazione di base in essere al momento dell'entrata in vigore dell'atto legislativo.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Articolo 1: oggetto  L'oggetto della proposta di regolamento è identico a quello del regolamento (UE) n. 98/2013. La proposta di regolamento stabilisce norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la disponibilità per i privati. Inoltre, fissa norme per assicurare la segnalazione appropriata di transazioni sospette lungo tutta la catena di approvvigionamento.

Articolo 2: ambito di applicazione – Questa disposizione stabilisce che le sostanze o le miscele oggetto delle norme armonizzate di cui al presente regolamento sono quelle elencate negli allegati I e II. La presente proposta di regolamento apporta talune modifiche a tali allegati rispetto al regolamento (UE) n. 98/2013, che sono dettagliate nelle spiegazioni relative agli articoli 3 e 5 riportate in appresso.

Analogamente al regolamento (UE) n. 98/2013, la presente proposta di regolamento esclude gli «articoli» ai sensi dell'articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, nonché l'equipaggiamento e gli articoli pirotecnici specificati, le capsule a percussione destinate all'uso nei giocattoli e i medicinali specificati.

Articolo 3: definizioni – Questa disposizione fissa le definizioni di concetti utilizzati nella proposta di regolamento. Sebbene la maggior parte delle definizioni rimanga invariata rispetto al regolamento (UE) n. 98/2013, questa disposizione introduce alcune ulteriori definizioni e modifica quelle esistenti, come spiegato in appresso.

La proposta di regolamento mantiene la definizione di «precursore di esplosivi soggetto a restrizioni», che non può essere messo a disposizione di privati, oppure introdotto, detenuto o utilizzato dagli stessi (cfr. articolo 5, paragrafo 1). Il concetto di «precursore di esplosivi soggetto a restrizioni» comprende tanto le sostanze quanto le miscele, ma esclude gli «articoli» (cfr. anche l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a)). I precursori di esplosivi elencati nell'allegato I sono «soggetti a restrizioni» a partire da un determinato limite di concentrazione superiore a o, nel caso del nitrato di ammonio, con una concentrazione pari o superiore a quella specificata nella colonna 2 di detto allegato.

I criteri per determinare quali misure dovrebbero essere applicate a quali precursori di esplosivi comprendono il livello di minaccia associato al precursore di esplosivi interessato, il volume degli scambi del precursore di esplosivi interessato e la possibilità di stabilire un livello di concentrazione al di sotto del quale il precursore di esplosivi potrebbe continuare a essere utilizzato per i fini legittimi per i quali è messo a disposizione ed è significativamente meno probabile che venga utilizzato per la fabbricazione illecita di esplosivi (cfr. considerando 5).

L'ambito di applicazione dei «precursori di esplosivi soggetti a restrizioni» è esteso rispetto al regolamento (UE) n. 98/2013 attraverso l'allegato I in tre modi. Innanzitutto, la presente proposta di regolamento introduce l'acido solforico nell'allegato I. Gli esplosivi illeciti utilizzati in diversi attacchi terroristici commessi nell'UE negli ultimi anni sono stati fabbricati impiegando acido solforico. L'immissione sul mercato di acido solforico è già disciplinata nell'UE in ragione delle sue caratteristiche di pericolo come sostanza chimica corrosiva per la pelle (allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008). Al di sotto del limite di concentrazione del 15 % p/p fissato nella colonna 2 dell'allegato I, è significativamente più difficile fabbricare esplosivi illeciti impiegando acido solforico, mentre tale sostanza potrebbe ancora essere utilizzata per i fini legittimi per i quali è resa disponibile. Sebbene il volume degli scambi di acido solforico nell'UE sia significativo, si stima che soltanto circa lo 0,5 % di tale acido solforico sia reso disponibile a privati.

In secondo luogo, rispetto al regolamento (UE) n. 98/2013, la presente proposta di regolamento abbassa il limite di concentrazione per il nitrometano di cui all'allegato I dal 30 % p/p al 16 % p/p. Al di sotto del limite del 16 % p/p è significativamente più difficile fabbricare esplosivi illeciti impiegando nitrometano, mentre tale sostanza potrebbe ancora essere utilizzata per i fini legittimi per i quali è resa disponibile. Il volume degli scambi di nitrometano nell'UE è esiguo, così come la percentuale di nitrometano messa a disposizione di privati.

In terzo luogo, la restrizione esistente relativa al nitrato di ammonio con una concentrazione pari al 16 % o superiore in peso di azoto rispetto al nitrato di ammonio esiste già nel regolamento (CE) n. 1907/2006 (allegato XVII) ed è trasferita al presente regolamento (allegato I, cfr. anche l'articolo 5, paragrafo 2 e l'articolo 18). Tali restrizioni relative al nitrato di ammonio si trovano in una posizione migliore nel presente regolamento che affronta i rischi per la sicurezza, rispetto al regolamento (CE) n. 1907/2006 che mira a proteggere la salute pubblica, l'ambiente e la sicurezza 27 . 

Tale trasferimento non influisce sull'ambito della restrizione esistente. Per tale motivo, l'articolo 5, paragrafo 2, stabilisce che gli agricoltori manterranno l'accesso al nitrato di ammonio con una concentrazione di azoto pari o superiore al 16 % in peso in relazione al nitrato di ammonio per attività agricole. Di conseguenza, nel contesto di tale trasferimento, la presente proposta di regolamento introduce anche la definizione di «attività agricola» di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

La proposta di regolamento introduce una definizione di «precursore di esplosivi disciplinato» che include non soltanto i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni elencati nell'allegato I, ma anche i precursori di esplosivi (soggetti a segnalazione) elencati nell'allegato II. Rispetto al regolamento (UE) n. 98/2013, la presente proposta di regolamento rimuove dall'allegato II i riferimenti all'acido solforico e al nitrato di ammonio, dato che tali sostanze sono ora incluse nell'allegato I. L'articolo 9 impone agli operatori economici di segnalare le transazioni sospette riguardanti i precursori di esplosivi disciplinati elencati negli allegati I o II.

La definizione di «operatore economico» di cui al presente regolamento è resa più specifica in maniera da includere soltanto le entità che immettono sul mercato precursori di esplosivi disciplinati o prestano servizi in relazione agli stessi. Inoltre, si precisa che il concetto di «operatore economico» comprende anche entità che operano online, ivi compreso nel contesto di mercati digitali che consentono a consumatori e/o commercianti di concludere transazioni tra loro sul sito web stesso del mercato online o su un altro sito web che utilizza servizi informatici forniti dal mercato online.

La definizione di «privato» viene estesa anche alle «persone giuridiche» e viene introdotta altresì una definizione per il concetto di «utilizzatore professionale». La distinzione tra un «utilizzatore professionale», al quale è possibile mettere a disposizione precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, e un «privato», al quale gli stessi non possono essere resi disponibili, dipende dal fatto se tale persona intenda utilizzare detto precursore di esplosivi per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale specifica.

La caratteristica distintiva rispetto a «utilizzatore professionale» consiste nel fatto che un «operatore economico» rende disponibile un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni a un'altra persona mentre un «utilizzatore professionale» no. Qualsiasi persona fisica o giuridica che mette un precursore di esplosivi a disposizione di un'altra persona deve essere considerata un operatore economico e deve rispettare gli obblighi del presente regolamento.

Articolo 4: libera circolazione – Questa disposizione stabilisce il principio della libera circolazione in relazione ai precursori di esplosivi disciplinati dalla proposta di regolamento. Questa disposizione tiene conto di altre restrizioni basate sul diritto dell'Unione relative ai precursori di esplosivi, come ad esempio le norme dell'Unione in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio di tali sostanze. Questa disposizione differisce dalla sua corrispondente di cui nel regolamento (UE) n. 98/2013 in due modi. Innanzitutto, il principio della libera circolazione si applica ai precursori di esplosivi soggetti a restrizioni in qualsiasi concentrazione e non soltanto a quelli che non superano il limite di concentrazione. In secondo luogo, facendo riferimento in maniera più generica a eccezioni alla libera circolazione previste da “disposizioni […] del presente regolamento”, non è necessario fare riferimento a disposizioni specifiche del presente documento, come nel caso del regolamento (UE) n. 98/2013.

Articolo 5: messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso – Questa disposizione vieta la messa a disposizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni in concentrazioni superiori ai valori limite fissati nella colonna 2 dell'allegato I del presente regolamento.

Il paragrafo 2 prevede un'eccezione a tale divieto per il nitrato di ammonio impiegato per finalità legate all'attività agricola, in linea con le restrizioni esistenti di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Gli agricoltori, nella misura in cui non rientrino già nella definizione di «utilizzatori professionali», possono acquistare, introdurre, detenere e usare, per fini agricoli, il nitrato di ammonio con un tenore di azoto pari o superiore al 16 % in peso rispetto al nitrato di ammonio.

L'eccezione al divieto previsto dal regolamento (UE) n. 98/2013, secondo la quale gli Stati membri possono mantenere o istituire un regime di registrazione che consenta a determinati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni di essere messi a disposizione oppure di essere detenuti o usati da privati nel caso in cui l'operatore economico che rende tali sostanze disponibili registri la transazione, viene rimossa in virtù della presente proposta di regolamento.

La possibilità di mantenere o istituire un regime di licenze è invece salvaguardata nel paragrafo 3 della presente proposta. Ciò consente ai privati di acquistare, introdurre, detenere o usare precursori di esplosivi soggetti a restrizioni oltre il limite di concentrazione stabilito nella colonna 2 dell'allegato I per fini legittimi nel caso in cui detengano una licenza a tal fine.

La presente proposta di regolamento rende più stringenti i parametri esistenti per il rilascio delle licenze in due modi. Innanzitutto, per taluni precursori di esplosivi soggetti a restrizioni in concentrazioni superiori al limite di cui al presente regolamento non esiste un uso legittimo da parte di privati. Di conseguenza, si propone di interrompere la concessione di licenze per il clorato di potassio, il perclorato di potassio, il clorato di sodio e il perclorato di sodio. Le licenze possono essere richieste soltanto per un numero limitato di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per i quali esiste un uso legittimo sostanziale da parte di privati, ossia solo per il perossido di idrogeno, il nitrometano e l'acido nitrico già soggetti a restrizioni e per l'acido solforico proposto in questa sede.

In secondo luogo, nel contesto della proposta di regolamento, le licenze possono essere rilasciate soltanto per queste ultime sostanze in concentrazioni non eccedenti il limite superiore fissato nella colonna 3 dell'allegato 1 del presente regolamento. Al di sopra di tale limite superiore, il rischio relativo alla fabbricazione illecita di esplosivi supera l'uso legittimo trascurabile da parte di privati di questi precursori di esplosivi, per i quali alternative o concentrazioni inferiori sono in grado di ottenere il medesimo effetto. Ciò si riflette già nel regolamento (UE) n. 98/2013 che fissa i medesimi limiti superiori nei regimi di registrazione per l'acquisto di perossido di idrogeno, nitrometano e acido nitrico. Per l'acido solforico proposto in questa sede, il limite superiore è fissato al 40 %, concentrazione al di sopra della quale l'acido solforico diventa sempre più pericoloso, ivi incluso per la fabbricazione di esplosivi. L'uso legittimo da parte di privati di acido solforico ad alta concentrazione è insignificante ed esistono ampie alternative.

Ai sensi del paragrafo 4, gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per i quali lo Stato membro prevede un regime di licenze, che la Commissione pubblicherà in linea con il paragrafo 5.

Articolo 6: licenze – Questa disposizione stabilisce le norme che disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio e la concessione di licenze. Il regolamento (UE) n. 98/2013 richiede alle autorità competenti di tener conto di tutte le circostanze pertinenti e, in particolare, della legittimità dell'uso previsto. La proposta di regolamento specifica maggiormente quali altre circostanze pertinenti debbano essere prese in considerazione, ossia la disponibilità di concentrazioni inferiori o di sostanze alternative che potrebbero conseguire un effetto analogo, le modalità di immagazzinamento proposte per garantire che il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni sia conservato in condizioni di sicurezza e il contesto della persona che richiede una licenza, ivi inclusi i suoi precedenti giudiziari.

Le informazioni sui casellari giudiziari devono essere scambiate ai sensi della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 28 . L'uso di tale sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) per ottenere informazioni sulle precedenti condanne garantirà che, al momento dell'emissione delle licenze, le autorità degli Stati membri tengano conto non soltanto delle condanne comminate nel proprio Stato membro, ma anche di quelle pronunciate in altri Stati membri. Ciò garantirà che tutte le informazioni pertinenti disponibili sulle condanne precedenti siano prese in considerazione al momento della decisione se concedere o meno una licenza. Inoltre, questa disposizione garantisce che tutti gli Stati membri saranno obbligati a rispondere alle richieste di tali informazioni, a prescindere dalle disposizioni della loro legislazione nazionale a tale riguardo.

Le licenze rilasciate da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 98/2013 perdono validità dopo l'entrata in vigore del presente regolamento in quanto non tengono necessariamente conto di tutte le circostanze individuate dal presente regolamento. Ciononostante, gli Stati membri possono decidere, su richiesta del singolo detentore di licenza, di confermare, rinnovare o prorogare dette licenze rilasciate in tale Stato membro qualora l'autorità competente ritenga che tutti i criteri di cui al presente regolamento siano soddisfatti in relazione alla licenza in questione.

Il regolamento (UE) n. 98/2013 ha incaricato la Commissione, in consultazione con il comitato permanente in materia di precursori, di predisporre orientamenti sui dettagli tecnici delle licenze al fine di facilitare il riconoscimento reciproco, nonché di definire un progetto di formato per tale licenza. Il formato stabilito nel 2014 è incluso nell'allegato III della proposta di regolamento al fine di facilitare il reciproco riconoscimento delle licenze tra gli Stati membri che applicano un regime di licenze.

Articolo 7: informare la catena di approvvigionamento – Questa disposizione mira a migliorare l'applicazione pratica del regolamento codificando buone prassi riguardanti il trasferimento di informazioni. Il paragrafo 1 garantirà che ciascun attore della catena di approvvigionamento sia consapevole del fatto che il prodotto che stanno trattando è soggetto alle restrizioni del presente regolamento. Ai sensi del regolamento (UE) n. 98/2013, un operatore economico che intenda mettere a disposizione di un privato precursori di esplosivi soggetti a restrizioni garantisce, apponendo un'etichetta appropriata o verificandone l'apposizione, che l'imballaggio indichi chiaramente che l'acquisto, la detenzione o l'uso di tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni da parte dei privati è soggetto a una restrizione a norma del regolamento (CE) 98/2013. Tale disposizione ha determinato incertezza in merito a chi spetti la competenza dell'etichettatura dei precursori di esplosivi, ovvero se spetti a coloro che fabbricano o a coloro che vendono il prodotto in questione, con la conseguenza che molti prodotti non sono etichettati.

La corretta applicazione del regolamento richiede che il livello del commercio al dettaglio e all'ingrosso sia consapevole del fatto che l'acquisto, la detenzione o l'uso da parte di privati di un determinato prodotto sono soggetti a restrizioni. L'operatore economico che si trova nella posizione migliore per determinare se il prodotto rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento è l'operatore economico che fabbrica o confeziona il prodotto. Un'etichetta non è sempre il mezzo di informazione più appropriato, in quanto può facilitare i criminali nel compiere i loro acquisti. Gli operatori economici del settore chimico sono abituati a informarsi reciprocamente lungo l'intera catena di approvvigionamento con altri mezzi, ad esempio includendo informazioni nella scheda di dati di sicurezza compilata in conformità con l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006. Per questi motivi, la presente proposta di regolamento sostituisce la disposizione sull'etichettatura con una disposizione più generica che impone a ciascun operatore economico di informare l'operatore economico ricevente che il prodotto è soggetto a restrizioni a norma dell'articolo 5 del presente regolamento.

Il paragrafo 2 introduce un requisito più specifico in merito al personale coinvolto nella vendita di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni. Al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, gli operatori del commercio al dettaglio e all'ingrosso devono garantire che il loro personale coinvolto nella vendita sia consapevole dei prodotti che offre e del fatto che contengono precursori di esplosivi e che detto personale sia istruito in merito agli obblighi del presente regolamento. Ciò potrebbe, ad esempio, essere facilitato in maniera automatica includendo queste informazioni in codici a barre, ma anche consentendo esclusivamente a personale di vendita specializzato di effettuare transazioni relative a precursori di esplosivi soggetti a restrizioni.

Articolo 8: verifica all'atto della vendita – Questa disposizione introduce un obbligo esplicito per gli operatori economici di verificare di non stare effettuando transazioni che violerebbero l'articolo 5 del presente regolamento. Il regolamento (UE) n. 98/2013 impone agli operatori economici di verificare la licenza al momento della messa a disposizione di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni a un privato in linea con il regime di licenze di cui all'articolo 5, paragrafo 3. Il paragrafo 1 aggiunge che in tali casi gli operatori economici devono verificare un documento attestante l'identità del potenziale cliente.

Un privato non dovrebbe poster acquistare precursori di esplosivi soggetti a restrizioni sostenendo di essere un utilizzatore professionale. Il paragrafo 2 codifica le buone prassi degli operatori economici che verificano per ciascuna transazione che il potenziale cliente abbia effettivamente bisogno di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, in linea con la definizione di «utilizzatore professionale» di cui all'articolo 3, punto 8.

Il regolamento proposto stabilisce che si dovrebbe quanto meno chiedere al potenziale cliente informazioni in merito alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e all'uso previsto che intende fare dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni. Qualora l'operatore economico sospetti che il potenziale cliente non abbia un'esigenza professionale che giustifichi il ricorso al precursore di esplosivi soggetto a restrizioni richiesto, la transazione dovrebbe essere rifiutata e segnalata alle autorità competenti in conformità con l'articolo 9 nel caso in cui vi siano ragionevoli motivi per sospettare che la sostanza o la miscela siano destinate alla fabbricazione illecita di esplosivi.

Articolo 9: segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti – Questa disposizione stabilisce i requisiti relativi alla segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti. Questa disposizione ristruttura il requisito esistente di cui al regolamento (UE) n. 98/2013 in maniera da renderlo più chiaro e cronologico e specifica che le segnalazioni sono effettuate «al fine di individuare e prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi».

La proposta di regolamento mira ad aumentare il livello di individuazione della fabbricazione illecita di esplosivi richiedendo agli operatori economici di disporre di procedure per individuare le transazioni sospette. Tali procedure dovrebbero essere mirate in funzione dell'ambiente nel quale vengono offerti i precursori di esplosivi disciplinati, quali il mercato online o offline, nonché essere adattate ai cittadini, agli utilizzatori professionali o ad altri operatori economici.

Il regolamento (UE) n. 98/2013 impone agli operatori economici di segnalare transazioni sospette in particolare nel caso in cui il potenziale cliente intenda acquistare precursori di esplosivi disciplinati in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite per l'uso «privato». Tuttavia, anche gli utilizzatori professionali possono essere potenziali clienti e le loro transazioni non diventano sospette soltanto perché intendono impiegare il precursore di esplosivi disciplinato per fini diversi da quelli «privati». Di conseguenza, nella presente proposta di regolamento, le transazioni devono essere considerate sospette quando il potenziale cliente intende acquistare precursori di esplosivi disciplinati in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite per l'uso «legittimo».

Se gli operatori economici hanno ragionevoli motivi per sospettare che la sostanza o miscela sia destinata alla fabbricazione illecita di esplosivi, lo dovrebbero segnalare ai punti di contatto nazionali esistenti di cui al paragrafo 5, i quali, a norma della presente proposta di regolamento, dovrebbero essere disponibili 24 ore al giorno, sette giorni su sette. Dato che le tempistiche sono essenziali per prevenire possibili attacchi terroristici, tale segnalazione deve essere effettuata entro 24 ore.

Ai sensi del regolamento (UE) n. 98/2013, gli operatori economici segnalano sparizioni e furti significativi di precursori di esplosivi disciplinati al punto di contatto nazionale dello Stato membro nel quale la sparizione o il furto hanno avuto luogo. La proposta di regolamento estende tale obbligo agli utilizzatori professionali (paragrafo 3) e, nella misura in cui siano coinvolti precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, anche ai privati che hanno acquistato precursori di esplosivi soggetti a restrizioni muniti di licenza.

Articolo 10: formazione e sensibilizzazione – Questa disposizione introduce obblighi per gli Stati membri di organizzare azioni di formazione e sensibilizzazione. Il paragrafo 1 impone di erogare formazione alle autorità incaricate dell'applicazione della legge, agli operatori di primo soccorso e alle autorità doganali in modo da consentire loro di riconoscere le sostanze e le miscele che costituiscono precursori di esplosivi disciplinati durante l'esercizio delle loro funzioni e di essere in grado di reagire in maniera tempestiva e appropriata ad attività sospette. Ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri organizzano, almeno due volte l'anno, azioni di sensibilizzazione mirate alle specificità di ciascun settore distinto che utilizza i precursori di esplosivi disciplinati.

Articolo 11: autorità di controllo nazionali – Questa disposizione introduce l'obbligo per gli Stati membri di disporre di autorità competenti per ispezionare e controllare la corretta applicazione degli articoli da 4 a 9 del presente regolamento. Ai sensi del paragrafo 2, queste autorità devono disporre di poteri investigativi necessari per garantire la corretta amministrazione dei loro compiti.

Articolo 12: orientamenti – Questa disposizione impone alla Commissione di aggiornare regolarmente, previa consultazione del comitato permanente in materia di precursori, gli orientamenti esistenti e di estenderli in relazione a tre nuovi settori. Innanzitutto, in ragione dell'introduzione dell'obbligo di istituire autorità di controllo, saranno stabiliti orientamenti sulle modalità e sugli intervalli di esecuzione di tali ispezioni.

In secondo luogo, i precursori di esplosivi sono sempre più offerti online. Il presente regolamento ribadisce che le sue restrizioni si applicano anche alle spedizioni ordinate a distanza e chiarisce, pertanto, che gli operatori economici devono rispettare gli obblighi del regolamento anche quando operano online (cfr. articolo 3). Gli orientamenti riguarderanno questioni pratiche derivanti dall'esecuzione di ordini a distanza, quali le modalità di esecuzione delle verifiche richieste ai sensi dell'articolo 8 e di individuazione di transazioni sospette ai sensi dell'articolo 9.

In terzo luogo, vi sono diversi quadri giuridici in vigore che consentono alle autorità competenti di scambiarsi informazioni su transazioni sospette, sparizioni, furti e altri incidenti sospetti o domande di licenza, quando tali attività sembrano avere un elemento transfrontaliero 29 . I professionisti del settore hanno sottolineato che l'ostacolo principale allo scambio di informazioni nei casi transfrontalieri riguarda questioni pratiche quali il metodo di tale scambio, un aspetto questo che sarà affrontato negli orientamenti.

Articolo 13: sanzioni – Questa disposizione mantiene la norma esistente di cui al regolamento (CE) n. 98/2013 la quale prevede che siano messe in atto sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazioni del presente regolamento.

Articolo 14: clausola di salvaguardia – Questa disposizione mantiene la clausola di salvaguardia del regolamento (UE) n. 98/2013 che consente agli Stati membri di introdurre restrizioni ulteriori includendo sostanze aggiuntive nel regime di cui agli allegati I o II oppure abbassando i limiti di concentrazione di cui all'allegato I. Gli Stati membri devono motivare tali restrizioni ulteriori, che la Commissione si impegna a esaminare immediatamente. La Commissione è già autorizzata a modificare o proporre modifiche agli allegati a seguito di tale esame. La presente proposta di regolamento fornisce altresì alla Commissione l'autorità di decidere, previa consultazione dello Stato membro interessato, che la misura adottata dallo Stato membro non è giustificata e di richiedere quindi a quest'ultimo di ritirarla.

Articolo 15: modifiche degli allegati – Questa disposizione consente alla Commissione di adottare atti delegati riguardanti l'aggiunta di sostanze agli allegati I e II nonché modifiche dei valori limite di cui all'allegato I nella misura necessaria per tener conto degli sviluppi dell'uso improprio di sostanze come precursori di esplosivi oppure sulla base di ricerche e prove a norma del regolamento (UE) n. 98/2013. La Commissione non può adottare atti delegati per aggiungere sostanze all'allegato I del regolamento. Nel quadro della preparazione degli atti delegati, la Commissione provvede a consultare le parti interessate, in particolare dell'industria chimica e del settore del commercio al dettaglio. Per ciascuna modifica all'allegato, la Commissione adotta un atto delegato distinto, previa consultazione di tutte le parti interessate pertinenti e sulla base di un'analisi che dimostri che la modifica non è tale da comportare oneri sproporzionati per gli operatori economici o i consumatori, tenuto debito conto degli obiettivi perseguiti.

Articolo 16: esercizio della delega – Questa disposizione definisce le condizioni per l'adozione di atti delegati in linea con i principi stabiliti per tale adozione nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 il quale, rispetto al regolamento (CE) n. 98/2013, introduce l'obbligo per la Commissione di consultare esperti designati da ciascuno Stato membro.

Articolo 17: procedura d'urgenza – Questa disposizione consente una procedura più rapida per l'adozione di atti delegati se, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano.

Articolo 18: modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Questa disposizione completa il trasferimento alla presente proposta di regolamento delle restrizioni relative al nitrato di ammonio con un tenore di azoto pari o superiore al 16 % in peso rispetto al nitrato di ammonio previste ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, sopprimendo il paragrafo 2 della voce 58 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Il paragrafo 3 della voce 58 consentiva un'eccezione alla restrizione fino al 1° luglio 2014 e, pertanto, è stato anch'esso soppresso.

Articolo 19: abrogazione del regolamento (UE) n. 98/2013 – Questa disposizione abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 con effetto a decorrere dall'entrata in vigore della proposta di regolamento e stabilisce che i riferimenti al regolamento (UE) n. 98/2013 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 20: segnalazione – Questa disposizione impone agli Stati membri di comunicare informazioni specifiche relative all'applicazione del regolamento, al fine di assistere la Commissione nell'esercizio delle sue funzioni a norma degli articoli 21 e 22. 

Articolo 21: monitoraggio – Questa disposizione stabilisce che la Commissione definisce un programma dettagliato per il controllo delle realizzazioni, dei risultati e degli impatti del presente regolamento.

Articolo 22: valutazione – Questa disposizione stabilisce che la Commissione effettuerà una valutazione del presente regolamento in linea con gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio e con il paragrafo 22 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 e presenterà una relazione sulle risultanze principali di tale valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Articolo 23: entrata in vigore – Questa disposizione stabilisce la data di entrata in vigore del regolamento. Data l'urgenza di affrontare le minacce esistenti, il regolamento dovrebbe applicarsi un anno dopo la data della sua entrata in vigore. Tale periodo offre agli Stati membri e agli operatori economici il tempo per adottare le disposizioni necessarie per conformarsi al nuovo quadro giuridico.

2018/0103 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 30 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 31 stabiliva norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la disponibilità per i privati e di garantire l'adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l'intera catena di approvvigionamento.

(2)Sebbene il regolamento (UE) n. 98/2013 abbia contribuito a ridurre la minaccia rappresentata dai precursori di esplosivi nell'Unione, risulta necessario rafforzare il sistema di controlli sugli esplosivi artigianali. Dato il numero di modifiche necessarie, per motivi di chiarezza è opportuno sostituire il regolamento (UE) n. 98/2013.

(3)Il regolamento (UE) n. 98/2013 ha limitato l'accesso e l'uso di precursori di esplosivi da parte di privati. Nonostante tale divieto, gli Stati membri potevano comunque decidere di concedere accesso al pubblico a tali sostanze attraverso un sistema di licenze e di registrazione. Le restrizioni e i controlli sui precursori di esplosivi negli Stati membri erano quindi divergenti tra loro e tali da provocare barriere al commercio all'interno dell'Unione, impedendo così il funzionamento del mercato interno. Inoltre, le restrizioni e i controlli esistenti non garantivano un livello sufficientemente elevato di sicurezza pubblica, dal momento che non impedivano in maniera adeguata ai criminali di acquistare precursori di esplosivi. La minaccia rappresentata dagli esplosivi artigianali è rimasta elevata e continua ad evolversi.

(4)Il sistema di prevenzione della fabbricazione illecita di esplosivi dovrebbe pertanto essere ulteriormente rafforzato e armonizzato in considerazione dell'evoluzione della minaccia alla pubblica sicurezza causata dal terrorismo e da altre gravi attività criminali. Si dovrebbe inoltre garantire la libera circolazione dei precursori di esplosivi nel mercato interno, nonché promuovere la competitività tra operatori economici e incoraggiare l'innovazione, ad esempio, facilitando lo sviluppo di sostanze chimiche più sicure per sostituire i precursori di esplosivi.

(5)I criteri per determinare quali misure dovrebbero essere applicate a quali precursori di esplosivi comprendono il livello di minaccia associato al precursore di esplosivi interessato, il volume degli scambi del precursore di esplosivi interessato, e la possibilità di stabilire un livello di concentrazione al di sotto del quale il precursore di esplosivi potrebbe continuare a essere utilizzato ai fini legittimi per i quali è messo a disposizione ed è significativamente meno probabile che venga utilizzato per la fabbricazione illecita di esplosivi.

(6)Ai privati non dovrebbe essere consentito acquistare, introdurre, detenere o usare tali precursori di esplosivi in concentrazioni pari o superiori a taluni valori limite. È tuttavia opportuno prevedere che i privati possano acquistare, introdurre, detenere o usare taluni precursori di esplosivi in concentrazioni superiori a tali valori limite per fini legittimi, solamente qualora siano in possesso di una licenza a tal fine.

(7)Le licenze possono essere rilasciate solamente per sostanze in concentrazioni non eccedenti il limite superiore fissato dal presente regolamento. Al di sopra di tale limite superiore, il rischio relativo alla fabbricazione illecita di esplosivi supera l'uso legittimo trascurabile da parte di privati di questi precursori di esplosivi, per i quali alternative o concentrazioni inferiori sono in grado di ottenere il medesimo effetto. Il presente regolamento dovrebbe inoltre determinare le circostanze delle quali le autorità competenti dovrebbero come minimo tener conto al momento della valutazione se concedere o meno una licenza. Unitamente al modulo allegato al presente regolamento, ciò dovrebbe agevolare il riconoscimento delle licenze in altri Stati membri che applicano un regime di licenze.

(8)Al fine di applicare le restrizioni e i controlli di cui al presente regolamento, gli operatori economici che vendono a utilizzatori professionali o a privati muniti di licenza dovrebbero basarsi sulle informazioni disponibili a monte della catena di approvvigionamento. Di conseguenza, ogni operatore economico della catena di approvvigionamento dovrebbe informare il destinatario di tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni che la messa a disposizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni da parte di privati sono soggetti a una restrizione come stabilito nel presente regolamento, ad esempio apponendo un'etichetta appropriata, oppure verificando che sia apposta un'etichetta appropriata, oppure includendo tali informazioni nella scheda di dati di sicurezza compilata in conformità con l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 .

(9)La differenza tra un operatore economico e un utilizzatore professionale consiste nel fatto che l'operatore economico mette a disposizione di un'altra persona un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, mentre un utilizzatore professionale acquista o introduce un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni solamente per uso proprio. Gli operatori economici che vendono a utilizzatori professionali o a privati muniti di licenza dovrebbero garantire che il loro personale coinvolto nella vendita di precursori di esplosivi sia consapevole dei prodotti offerti dall'operatore economico e del fatto che contengono precursori di esplosivi, ad esempio, includendo tali informazioni nel codice a barre del prodotto.

(10)La distinzione tra un utilizzatore professionale, al quale è possibile mettere a disposizione precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, e un privato, al quale gli stessi non possono essere resi disponibili, dipende dal fatto se tale persona intenda utilizzare detto precursore di esplosivi per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale specifica. Gli operatori economici non dovrebbero quindi mettere un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni a disposizione di una persona fisica o giuridica che sia professionalmente attiva in un settore nel quale tale specifico precursore di esplosivi soggetto a restrizioni non tende ad essere impiegato per fini professionali.

(11)Gli obblighi sanciti dal presente regolamento dovrebbero applicarsi anche alle imprese che operano online, ivi compresi i mercati online. Di conseguenza, anche gli operatori economici online dovrebbero formare il loro personale e disporre di procedure appropriate per individuare le transazioni sospette. Inoltre, non dovrebbero mettere a disposizione precursori di esplosivi soggetti a restrizioni a un privato in Stati membri diversi da quelli che mantengono o istituiscono un regime di licenze in linea con il presente regolamento e dovrebbero farlo soltanto dopo aver verificato che tale privato disponga di una licenza. Dopo aver verificato l'identità del potenziale cliente, ad esempio attraverso i meccanismi di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 33 , l'operatore economico dovrebbe verificare che sia stata rilasciata una licenza per la transazione prevista, ad esempio attraverso un'ispezione fisica della licenza al momento della consegna oppure, previo consenso del potenziale cliente, contattando l'autorità competente degli Stati membri che consentono la consultazione in merito alle licenze da loro rilasciate. Le imprese che operano online, così come avviene per quelle che operano offline, dovrebbero richiedere altresì dichiarazioni di uso finale da parte degli utilizzatori professionali.

(12)Nella misura in cui i mercati online agiscono da semplici intermediari tra operatori economici, da un lato, e privati, utilizzatori professionali o agricoltori, dall'altro, non dovrebbero essere tenuti a istruire il proprio personale coinvolto nella vendita di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni oppure a verificare l'identità e, se del caso, la licenza del potenziale cliente o a richiedere altre informazioni al potenziale cliente. Tuttavia, dato il ruolo centrale svolto dai mercati online che fungono da intermediari nelle transazioni economiche online, anche per quanto riguarda le vendite di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, è opportuno che essi informino in maniera chiara ed efficace, in merito agli obblighi previsti dal presente regolamento, gli utenti che intendono mettere a disposizione precursori di esplosivi soggetti a restrizioni attraverso l'uso dei loro servizi. Inoltre, è opportuno che i mercati online che fungono da intermediari adottino misure volte ad aiutare gli utenti a rispettare i loro obblighi in materia di verifica, ad esempio offrendo strumenti per facilitare la verifica delle licenze. Tutti questi obblighi riguardanti i mercati online che fungono da intermediari ai sensi del presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicati gli articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 34 .

(13)Al fine di migliorare l'applicazione pratica del regolamento, tanto gli operatori economici quanto le autorità pubbliche dovrebbero prevedere una formazione adeguata in merito agli obblighi del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero disporre di autorità di controllo e organizzare azioni regolari di sensibilizzazione mirate alle specificità di ciascun distinto settore, nonché mantenere un dialogo permanente con la catena di approvvigionamento, ivi compreso con gli attori che operano online.

(14)La scelta delle sostanze utilizzate da criminali per la fabbricazione illecita di esplosivi può cambiare rapidamente. Dovrebbe pertanto essere possibile inserire ulteriori sostanze nel regime previsto dal presente regolamento, ove necessario in via d'urgenza. Al fine di tener conto degli sviluppi dell'uso improprio di sostanze come i precursori di esplosivi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità con l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di inserire negli elenchi altre sostanze che non devono essere messe a disposizione dei privati, di modificare i valori limite di concentrazione oltre i quali determinate sostanze soggette a restrizioni ai sensi del presente regolamento non devono essere messe a disposizione dei privati, nonché di elencare nuove sostanze in relazione alle quali devono essere segnalate le transazioni sospette. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte in conformità con i principi sanciti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 35 . In particolare, al fine di garantire pari partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che si occupano della preparazione di atti delegati.

(15)Per tenere conto delle sostanze che non siano già soggette a restrizioni ai sensi del presente regolamento, ma per le quali uno Stato membro ravvisi ragionevoli motivi di ritenere che potrebbero essere usate per la fabbricazione illecita di esplosivi, è introdotta una clausola di salvaguardia che prevede un'adeguata procedura a livello di Unione. Inoltre, in considerazione dei rischi specifici da affrontare nel presente regolamento, è opportuno consentire che, in determinate circostanze, gli Stati membri adottino misure di salvaguardia, anche con riferimento a sostanze già soggette a misure ai sensi del presente regolamento.

(16)Il quadro normativo sarebbe semplificato trasferendo nel presente regolamento le pertinenti restrizioni orientate alla sicurezza concernenti la messa a disposizione del nitrato di ammonio dal regolamento (CE) n. 1907/2006. Per tale motivo, i paragrafi 2 e 3 della voce 58 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbero essere soppressi.

(17)Il regolamento (UE) n. 98/2013 dovrebbe essere abrogato.

(18)Il presente regolamento richiede il trattamento di dati personali e la loro ulteriore comunicazione a terzi in caso di transazioni sospette. Tale trattamento e tale comunicazione comportano un'interferenza con i diritti fondamentali di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali. Conseguentemente, dovrebbe essere garantita la debita tutela del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali delle persone i cui dati siano trattati in applicazione del presente regolamento. Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 36 disciplina il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro del presente regolamento. Pertanto, il trattamento dei dati personali che comportano la concessione di licenze e la segnalazione di transazioni sospette dovrebbe essere svolto in linea con il regolamento (UE) 2016/679, nonché con i principi generali di protezione dei dati di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e con l'obbligo di dimostrare il dovuto rispetto dei diritti dell'interessato.

(19)La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento sulla base dei cinque criteri di efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto europeo e dovrebbe fornire la base per le valutazioni d'impatto di eventuali misure ulteriori. Le informazioni dovrebbero essere raccolte regolarmente e con l'obiettivo di alimentare la valutazione del presente regolamento.

(20)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire limitare l'accesso dei privati ai precursori di esplosivi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti della limitazione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la disponibilità per i privati e di garantire l'adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l'intera catena di approvvigionamento.

Il presente regolamento lascia impregiudicate altre disposizioni più rigorose del diritto dell'Unione riguardo alle sostanze elencate negli allegati I e II.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento si applica alle sostanze elencate negli allegati I e II e alle miscele e sostanze che le contengono.

2.Il presente regolamento non si applica:

(a)agli articoli quali definiti all'articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

(b)agli articoli pirotecnici quali definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 37 ;

(c)agli articoli pirotecnici destinati a essere usati a fini non commerciali, conformemente al diritto nazionale, dalle forze armate, dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge o dai vigili del fuoco;

(d)all'equipaggiamento pirotecnico che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 38 ;

(e)agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aerospaziale;

(f)alle capsule a percussione da impiegarsi nei giocattoli;

(g)ai medicinali resi legittimamente disponibili a un privato sulla base di una prescrizione medica conformemente al diritto nazionale applicabile.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)«sostanza» una sostanza ai sensi dell'articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

(2)«miscela» una miscela ai sensi dell'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

(3)«articolo» un articolo ai sensi dell'articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

(4)«messa a disposizione» qualsiasi fornitura, a pagamento o gratuita;

(5)«introduzione» l'atto di portare una sostanza nel territorio di uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo;

(6)«uso» qualsiasi trasformazione, formulazione, immagazzinamento, trattamento o miscelazione, ivi compreso nella produzione di un articolo, o qualsiasi altra utilizzazione;

(7)«privato» qualsiasi persona fisica o giuridica che necessiti di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini non legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

(8)«utilizzatore professionale» qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia la necessità dimostrabile di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale che escludono la messa a disposizione di un'altra persona di tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni;

(9)«operatore economico» qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone e/o organismi che fornisca precursori di esplosivi disciplinati o servizi relativi agli stessi, sul mercato, online o offline, ivi compresi i mercati online;

(10)«mercato online che funge da intermediario» prestatore di un servizio di intermediazione che consente agli operatori economici, da un lato, e ai privati, agli utilizzatori professionali o agli agricoltori, dall'altro, di concludere transazioni riguardanti precursori di esplosivi disciplinati tramite contratti di vendita o di servizi online con operatori economici sul sito web del mercato online o sul sito web di un operatore economico che utilizza servizi informatici erogati dal mercato online;

(11)«precursore di esplosivi soggetto a restrizioni» una sostanza elencata nell'allegato I, in una concentrazione superiore oppure, nel caso del nitrato di ammonio, in una concentrazione pari o superiore al corrispondente valore limite stabilito nella colonna 2 del medesimo allegato, e inclusa una miscela o altra sostanza in cui siffatta sostanza elencata è presente in una concentrazione superiore oppure, nel caso del nitrato di ammonio, in una concentrazione pari o superiore al corrispondente valore limite;

(12)«precursore di esplosivi disciplinato» una sostanza elencata negli allegati I o II e che comprende una miscela o un'altra sostanza nelle quali è presente una sostanza elencata in tali allegati;

(13)«attività agricola» la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, ivi comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia di animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 ;

(14)«agricoltore» ogni persona fisica o giuridica o gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale al gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del TFUE, e che esercita un'attività agricola.

Articolo 4

Libera circolazione

Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento o di altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri non vietano, restringono od ostacolano la messa a disposizione di un precursore di esplosivi disciplinato.

Articolo 5

Messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso

1.I precursori di esplosivi soggetti a restrizioni non sono messi a disposizione dei privati, né possono essere da essi introdotti, detenuti o usati.

2.Il paragrafo 1 non si applica al nitrato di ammonio (CAS RN 6484-52-2) messo a disposizione di agricoltori o da essi introdotto, detenuto o usato per lo svolgimento dell'attività agricola, a tempo pieno o parziale, e non necessariamente in funzione delle dimensioni della superficie di terra.

3.Uno Stato membro può mantenere o istituire un regime di licenze che consenta la messa a disposizione dei privati, o l'introduzione, la detenzione o l'uso da parte degli stessi, di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni in concentrazioni non superiori ai valori limite corrispondenti di cui all'allegato I, colonna 3.

Nel contesto di tale regime, un privato ottiene e, se richiesto, presenta una licenza per l'acquisto, l'introduzione, la detenzione e l'uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, rilasciata conformemente all'articolo 6 da un'autorità competente dello Stato membro in cui tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni sarà acquistato, introdotto, detenuto o usato.

4.Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tutte le misure adottate per attuare il regime di licenze di cui al paragrafo 3. La notifica indica i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per i quali lo Stato membro prevede un regime di licenze a norma del paragrafo 3.

5.La Commissione pubblica un elenco delle misure notificate dagli Stati membri conformemente al paragrafo 4.

Articolo 6

Licenze

1.Ciascuno Stato membro che rilascia licenze ai privati aventi un interesse legittimo ad acquistare, introdurre, detenere o usare precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, stabilisce norme applicabili alla concessione della licenza di cui all'articolo 5, paragrafo 3. Nel valutare se rilasciare o meno una licenza, l'autorità competente dello Stato membro tiene conto di tutte le circostanze del caso, in particolare:

(a)della legittimità dell'uso previsto per la sostanza;

(b)della disponibilità di concentrazioni inferiori o di sostanze alternative in grado di conseguire un effetto analogo;

(c)del contesto del richiedente, ivi comprese le informazioni su precedenti condanne penali del richiedente in qualsiasi luogo all'interno dell'Unione;

(d)delle modalità di immagazzinamento proposte per garantire che il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni sia conservato in condizioni di sicurezza.

2.La licenza è rifiutata se vi sono ragionevoli motivi di dubitare della legittimità dell'uso previsto o delle intenzioni dell'utilizzatore di utilizzarla per uno scopo legittimo.

3.L'autorità competente può scegliere come limitare la validità della licenza, consentendo l'uso singolo o multiplo e per un periodo non superiore ai tre anni. L'autorità competente può richiedere che il detentore della licenza dimostri, fino alla scadenza indicata della licenza, che sussistono sempre le condizioni che hanno consentito il rilascio della licenza. Sulla licenza sono menzionati i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per i quali essa è rilasciata.

4.Le autorità competenti possono richiedere il pagamento di diritti per la presentazione della domanda di licenza. Tali diritti non sono superiori al costo del trattamento della domanda.

5.L'autorità competente può sospendere o revocare la licenza se vi sono ragionevoli motivi per supporre che non sussistano più le condizioni in virtù delle quali essa era stata rilasciata.

6.I ricorsi contro una decisione dell'autorità competente, nonché le controversie riguardanti il rispetto delle condizioni della licenza, sono trattati da un organismo competente a norma del diritto nazionale.

7.Uno Stato membro che dispone di un regime di licenze di cui all'articolo 5, paragrafo 3, può riconoscere le licenze concesse da altri Stati membri.

Per il rilascio di una licenza gli Stati membri possono utilizzare il formato di cui all'allegato III.

8.Le informazioni sulle precedenti condanne penali in altri Stati membri di cui al paragrafo 1, lettera c), sono ottenute attraverso il sistema istituito dalla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio 40 . Le risposte alle richieste di tali informazioni sono fornite dalle autorità centrali di cui all'articolo 3 di tale decisione quadro entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta.

9.Le licenze rilasciate da uno Stato membro a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 98/2013, che sono ancora valide in data [giorno di entrata in vigore del presente regolamento] perdono la loro validità in tale data. Ciascuno Stato membro può decidere, su richiesta del detentore della licenza, di confermare, rinnovare o prorogare tali licenze rilasciate in tale Stato membro se i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni possono essere oggetto di una licenza nel rispetto dei valori limite di cui alla colonna 3 dell'allegato I e qualora l'autorità competente ritenga che i requisiti per la concessione della licenza di cui al paragrafo 1 siano soddisfatti. Tale conferma, rinnovo o proroga dovrebbe rispettare il termine fissato al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 7

Informare la catena di approvvigionamento

1.Un operatore economico che mette a disposizione di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni informa quest'ultimo operatore economico che l'acquisizione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni in questione da parte di privati sono soggetti a una restrizione di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3.

2.Un operatore economico che mette a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato precursori di esplosivi disciplinati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, garantisce ed è in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all'articolo 11 che il proprio personale coinvolto nella vendita di precursori di esplosivi disciplinati è:

(a)consapevole dei prodotti che offre e del fatto che contengono precursori di esplosivi disciplinati;

(b)istruito in merito agli obblighi di cui agli articoli da 5 a 9 del presente regolamento.

3.Un mercato online che funge da intermediario adotta misure atte a garantire che i suoi utenti, nel momento in cui mettono a disposizione precursori di esplosivi soggetti a restrizioni attraverso i suoi servizi, siano informati dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento.

Articolo 8

Verifica all'atto della vendita

1.Un operatore economico che metta a disposizione di un privato un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, verifica, per ciascuna transazione, il documento attestante l'identità e la licenza di tale privato conformemente al regime stabilito dallo Stato membro in cui il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni è messo a disposizione.

2.Al fine di verificare che un potenziale cliente sia un utilizzatore professionale o un agricoltore, un operatore economico che mette a disposizione di un utilizzatore professionale o di un agricoltore un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni richiede, per ciascuna richiesta di transazione, le informazioni seguenti:

(a)l'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale del potenziale cliente;

(b)l'uso previsto dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni da parte del potenziale cliente.

3.Ai fini della verifica del rispetto del presente regolamento e dell'individuazione e prevenzione della fabbricazione illecita di esplosivi, gli operatori economici conservano i dati di cui al paragrafo 2, unitamente al nome e all'indirizzo del cliente, per un anno dalla data della transazione. Durante tale periodo, detti dati sono messi a disposizione per un eventuale controllo, su richiesta delle autorità di controllo o delle autorità incaricate dell'applicazione della legge competenti.

4.Un mercato online che funge da intermediario adotta misure atte a garantire che i suoi utenti, nel momento in cui mettono a disposizione precursori di esplosivi soggetti a restrizioni attraverso i suoi servizi, rispettino i loro obblighi ai sensi del presente articolo.

Articolo 9

Segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti

1.Al fine di individuare e prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi, gli operatori economici segnalano le transazioni riguardanti i precursori di esplosivi disciplinati, ivi comprese quelle che coinvolgono utilizzatori professionali, quando vi sono ragionevoli motivi di sospettare che la sostanza o miscela siano destinate alla fabbricazione illecita di esplosivi.

Gli operatori economici segnalano tali transazioni sospette dopo aver tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, nel caso in cui il potenziale cliente rientri in uno o più dei seguenti casi:

(a)non è in grado di precisare l'uso previsto dei precursori di esplosivi disciplinati;

(b)sembra essere estraneo all'uso previsto per i precursori di esplosivi disciplinati o non è in grado di spiegarlo in modo plausibile;

(c)intende acquistare precursori di esplosivi disciplinati in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite per un uso legittimo;

(d) è restio a fornire un documento attestante l'identità, il luogo di residenza o, se del caso, lo status di utilizzatore professionale o di operatore economico;

(e)insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti.

2.Gli operatori economici diversi dai mercati online che fungono da intermediari attuano procedure per individuare le transazioni sospette, mirate in funzione dell'ambiente nel quale sono offerti i precursori di esplosivi disciplinati.

3.Gli operatori economici possono rifiutare la transazione sospetta e segnalano tale transazione sospetta o tentativo di transazione entro 24 ore, includendo, se possibile, l'identità del cliente, al punto di contatto nazionale dello Stato membro nel quale la transazione sospetta è stata conclusa o tentata.

4.Ciascuno Stato membro crea uno o più punti di contatto nazionali con un numero di telefono e un indirizzo e-mail chiaramente indicati per la segnalazione delle transazioni sospette. I punti di contatto nazionali sono disponibili 24 ore al giorno, sette giorni su sette.

5.Gli operatori economici e gli utilizzatori professionali segnalano le sparizioni e i furti significativi di precursori di esplosivi disciplinati al punto di contatto nazionale dello Stato membro nel quale la sparizione o il furto hanno avuto luogo. Nel decidere se una sparizione o un furto siano significativi, essi tengono in considerazione se il quantitativo è insolito in tutte le circostanze del caso.

6.I privati che hanno acquistato precursori di esplosivi soggetti a restrizioni conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, segnalano le sparizioni e i furti significativi dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni al punto di contatto nazionale dello Stato membro nel quale la sparizione o il furto hanno avuto luogo.

Articolo 10

Formazione e sensibilizzazione

1.Gli Stati membri erogano formazione alle autorità incaricate dell'applicazione della legge, agli operatori di primo soccorso e alle autorità doganali in merito al riconoscimento delle sostanze e delle miscele che costituiscono precursori di esplosivi disciplinati durante l'esercizio delle loro funzioni, nonché in merito alle modalità di risposta tempestiva e appropriata ad attività sospette.

2.Gli Stati membri organizzano, almeno due volte l'anno, azioni di sensibilizzazione mirate alle specificità di ciascun settore distinto che utilizza i precursori di esplosivi disciplinati.

Articolo 11

Autorità di controllo nazionali

1.Ciascuno Stato membro garantisce che siano istituite autorità competenti per lo svolgimento di ispezioni e controlli in merito alla corretta applicazione degli articoli da 4 a 9 del presente regolamento.

2.Ciascuno Stato membro garantisce che le autorità competenti di cui al paragrafo 1 dispongano dei poteri investigativi necessari per assicurare la corretta amministrazione dei loro compiti.

3.Ciascuno Stato membro mette a disposizione delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 risorse sufficienti perché possano, insieme ad altre risorse disponibili, assolvere efficacemente e nei tempi prescritti i compiti che incombono loro in forza del presente regolamento.

Articolo 12

Orientamenti

1.La Commissione aggiorna regolarmente, previa consultazione del comitato permanente in materia di precursori, orientamenti destinati ad assistere gli operatori della catena di approvvigionamento delle sostanze chimiche e, se del caso, le autorità competenti, con l'obiettivo di facilitare la cooperazione tra le autorità competenti e gli operatori economici. Gli orientamenti includono in particolare:

(a)informazioni su come condurre le ispezioni;

(b)informazioni su come applicare le restrizioni e i controlli del regolamento ai precursori di esplosivi disciplinati ordinati a distanza da privati o da utilizzatori professionali;

(c)informazioni sulle possibili misure che i mercati online che fungono da intermediario devono adottare per garantire il rispetto del presente regolamento;

(d)informazioni su come scambiare informazioni pertinenti tra le autorità competenti e i punti di contatto nazionali e tra gli Stati membri;

(e)altre informazioni ritenute utili.

2.Le autorità competenti degli Stati membri provvedono a che gli orientamenti di cui al paragrafo 1 siano periodicamente diffusi nel modo che ritengono adeguato conformemente agli obiettivi degli orientamenti stessi.

Articolo 13

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono il regime di sanzioni da irrogare in caso di violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 14

Clausola di salvaguardia

1.Se uno Stato membro ha ragionevoli motivi di ritenere che una specifica sostanza non elencata negli allegati I e II possa essere utilizzata per la fabbricazione illecita di esplosivi, può subordinare a restrizioni o vietare la messa a disposizione, la detenzione e l'uso di detta sostanza, o di qualsiasi miscela o sostanza che la contenga, o stabilire che la sostanza sia soggetta alla segnalazione delle transazioni sospette ai sensi dell'articolo 9.

2.Se uno Stato membro ha ragionevoli motivi di ritenere che una specifica sostanza elencata nell'allegato I possa essere utilizzata per la fabbricazione illecita di esplosivi, a un livello di concentrazione inferiore ai valori limite previsti nella colonna 2 o 3 dell'allegato I, può sottoporre a ulteriori restrizioni o vietare la messa a disposizione, la detenzione e l'uso di detta sostanza imponendo un valore limite inferiore di concentrazione.

3.Se uno Stato membro ha ragionevoli motivi per stabilire un valore limite di concentrazione al di sopra del quale una sostanza elencata nell'allegato II dovrebbe essere soggetta alle restrizioni che altrimenti si applicherebbero ai precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, può sottoporre a restrizioni o vietare la messa a disposizione, la detenzione e l'uso di detta sostanza imponendo una concentrazione massima consentita.

4.Uno Stato membro che sottoponga a restrizioni o vieti sostanze conformemente ai paragrafi 1, 2 o 3 ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, indicandone i motivi.

5.Alla luce delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 4, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di preparare modifiche agli allegati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, o una proposta legislativa intesa a modificare gli allegati. Lo Stato membro interessato, se del caso, modifica o abroga le misure nazionali per tenere conto delle eventuali modifiche apportate agli allegati.

6.Fatto salvo il paragrafo 5, la Commissione può, previa consultazione dello Stato membro e, se del caso, di terzi, decidere che la misura adottata dallo Stato membro non è giustificata e chiedere a quest'ultimo di ritirarla.

Articolo 15

Modifiche agli allegati

1.La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 riguardo all'aggiunta di sostanze nell'allegato I e alle modifiche dei valori limite di cui all'allegato I nella misura necessaria per tenere conto degli sviluppi nell'uso improprio di sostanze come precursori di esplosivi, o sulla base di ricerche e test, nonché per quanto riguarda l'aggiunta di sostanze nell'allegato II, ove necessario per tenere conto degli sviluppi nell'uso improprio di sostanze come precursori di esplosivi. Nel quadro della preparazione degli atti delegati, la Commissione consulta le parti interessate, in particolare dell'industria chimica e del settore del commercio al dettaglio.

Qualora, in caso di un cambiamento improvviso nella valutazione del rischio per quanto riguarda l'uso improprio di sostanze per la fabbricazione illecita di esplosivi, imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 17 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

2.La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuna aggiunta di sostanze nell'allegato I, per ciascuna modifica dei valori limite di cui all'allegato I e per ciascuna nuova sostanza aggiunta nell'allegato II. Ciascun atto delegato è basato su un'analisi che dimostri che la modifica non è tale da comportare oneri sproporzionati per gli operatori economici o i consumatori, tenuto debito conto degli obiettivi perseguiti.

Articolo 16

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [entrata in vigore]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di tale periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.La delega di potere di cui all'articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Procedura d'urgenza

1.Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano fintanto che non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione del Parlamento europeo o del Consiglio di sollevare obiezioni.

Articolo 18

Modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, nella voce 58 della tabella che stabilisce la denominazione delle sostanze, dei gruppi di sostanze e delle miscele e le restrizioni, nella colonna 2, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 19

Abrogazione del regolamento (UE) n. 98/2013

1.Il regolamento (UE) n. 98/2013 è abrogato a decorrere dal [data di applicazione].

2.I riferimenti al regolamento (UE) n. 98/2013 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 20

Comunicazione

1.    Gli Stati membri comunicano alla Commissione [un anno dopo la data di applicazione] e successivamente su base annuale, le seguenti informazioni:

(a)il numero, rispettivamente, di transazioni sospette, sparizioni e furti segnalati;

(b)il numero di domande di licenza ricevute di cui all'articolo 5, paragrafo 3, nonché il numero di licenze rilasciate e i motivi più comuni per il rifiuto della concessione di licenze;

(c)informazioni sulle azioni di sensibilizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

(d)informazioni sulle ispezioni effettuate a norma dell'articolo 11, includendo il numero di ispezioni svolte e di operatori economici coinvolti.

2.    Nella trasmissione alla Commissione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), gli Stati membri distinguono quali segnalazioni, azioni e ispezioni si riferiscono ad attività online e offline.

Articolo 21

Programma di monitoraggio

Al più tardi entro [un anno dall'entrata in vigore], la Commissione definisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento.

Il programma di monitoraggio definisce i mezzi da utilizzare per raccogliere i dati e le altre evidenze necessarie, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta e nell'analisi dei dati e delle altre evidenze.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e le altre evidenze necessarie per il monitoraggio.

Articolo 22

Valutazione

Non prima di [sei anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del medesimo e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni. La valutazione è svolta secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per predisporre tale relazione.

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere da [un anno dall'entrata in vigore].

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)

   Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1).

(2)    Divenuto applicabile a decorrere dal 2 settembre 2014.
(3)

   Consiglio dell'Unione europea, «Piano d'azione dell'Unione europea per il miglioramento della sicurezza degli esplosivi», 8109/08.

(4)

   Documento di lavoro dei servizi della Commissione: sintesi della valutazione dell'impatto che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, SEC(2010) 1041 definitivo del 20.9.2010.

(5)

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, COM(2010) 0473 definitivo del 20.9.2010.

(6)

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Agenda europea sulla sicurezza», COM(2015) 185 final del 30.4.2015.

(7)

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Attuazione dell'agenda europea sulla sicurezza: piano d'azione dell'UE contro il traffico e l'uso illecito di armi da fuoco ed esplosivi», COM(2015) 624 final del 2.12.2015.

(8)

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza», COM(2016) 230 final del 20.4.2016.

(9)

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, e sulla delega di potere ai sensi di tale regolamento, COM(2017) 103 final del 28.2.2017.

(10)

   Commission Recommendation on immediate steps to prevent misuse of explosives precursors (in inglese), C(2017) 6950 final del 18.10.2017.

(11)

   Council conclusions on strengthening the European Union response to CBRN related risks, reducing access to explosive precursors and protecting public spaces (in inglese) [Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della risposta dell'Unione europea ai rischi CBRN, sulla riduzione dell'accesso ai precursori di esplosivi e sulla protezione degli spazi pubblici], 15648/17.

(12)

   Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2017 sulla lotta alla criminalità informatica (2017/2068 (INI)).

(13)

   Regolamento (CE) n. 1259/2013 del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 30).

(14)    Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47 del 18.2.2004. pag. 1).
(15)    Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).
(16)

   Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(17)

   Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(18)

   Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).

(19)    Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (GU L 96 del 29.3. 2014, pag. 1).
(20)

   Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27).

(21)    COM(2017) 610 final del 18.10.2017.
(22)    COM(2017) 612 final del 18.10.2017.
(23)    Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).
(24)    Collegamento al parere del comitato per il controllo normativo su RegDoc.
(25)

   REFIT Platform Opinion on the submission by Detailhandel Nederland and a citizen (LTL 494) on Regulation (EU) No 2013/98 on the marketing and use of explosives precursors (in inglese) [Parere della piattaforma REFIT sulle affermazioni presentate da Detailhandel Nederland e un cittadino (LTL 494) sul regolamento (UE) n. 2013/98 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi], 21.9.2017.

(26)

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, esamina le possibilità di trasferire le pertinenti disposizioni sul nitrato di ammonio dal regolamento (CE) n. 1907/2006, COM(2015) 122 final del 12.3.2015.

(27)

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, esamina le possibilità di trasferire le pertinenti disposizioni sul nitrato di ammonio dal regolamento (CE) n. 1907/2006, COM(2015) 122 final del 12.3.2015.

(28)    Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23).
(29)

   Ad esempio, decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici (GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22) e regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.97, pag. 1).

(30)

   GU C […] del […], pag. […].

(31)

   Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1).

(32)

   Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(33)    Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
(34)    Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.07.2000, pag. 1).
(35)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(36)

   Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(37)

   Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27).

(38)

   Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).

(39)

   Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(40)    Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23).

Strasburgo,17.4.2018

COM(2018) 209 final

ALLEGATI

della

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

{SWD(2018) 104 final}

{SWD(2018) 105 final}


ALLEGATO I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI

Sostanze che non sono messe a disposizione dei privati, oppure introdotte, detenute o utilizzate dagli stessi, da sole o in miscele o sostanze che le contengano, se non in concentrazioni pari o inferiori ai valori limite indicati nella colonna 2.

1. Nome della sostanza e numero di registrazione

CAS (Chemical Abstracts Service)

2. Valore limite

3. Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3

4. Codice della nomenclatura combinata (NC) dei composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, contemplati alla nota 1 del capitolo 28 o 29 della NC (1)

5. Codice della nomenclatura combinata (NC) per miscele senza componenti (ad esempio mercurio, metalli preziosi o delle terre rare o sostanze radioattive) che determinerebbero una classificazione sotto un altro codice NC (1)

Acido nitrico (CAS RN 7697-37-2)

3 % p/p

10 % p/p

ex 2808 00 00

ex 3824 99 96

Perossido di idrogeno (CAS RN 7722-84-1)

12 % p/p

35 % p/p

2847 00 00

ex 3824 99 96

Acido solforico (CAS RN 7664-93-9)

15 % p/p

40 % p/p

ex 2807 00 00

ex 3824 99 96

Nitrometano (CAS RN 75-52-5)

16 % p/p

40 % p/p

ex 2904 20 00

ex 3824 99 92

Nitrato di ammonio (CAS RN 6484-52-2)

16 % in peso di azoto rispetto al nitrato di ammonio (2)

N/A

3102 30 10 (in soluzione acquosa)

3102 30 90 (altro)

ex 3824 99 96

Clorato di potassio (CAS RN 3811-04-9)

40 % p/p

N/A

ex 2829 19 00

ex 3824 99 96

Perclorato di potassio (CAS RN 7778-74-7)

40 % p/p

N/A

ex 2829 90 10

ex 3824 99 96

Clorato di sodio (CAS RN 7775-09-9)

40 % p/p

N/A

2829 11 00

ex 3824 99 96

Perclorato di sodio (CAS RN 7601-89-0)

40 % p/p

N/A

ex 2829 90 10

ex 3824 99 96

( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1). Le successive modifiche dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2658/87 dovrebbero essere consultante con riferimento ai codici NC aggiornati.

( 2 ) Il nitrato di ammonio può essere messo a disposizione di privati, o introdotto, detenuto o usato dagli stessi, da solo o in miscele o in sostanze che lo contengono in concentrazioni inferiori al 16 % in peso di azoto rispetto al nitrato di ammonio.

ALLEGATO II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZONE

Sostanze, da sole o in miscele, per le quali le transazioni sospette devono essere segnalat

1. Nome della sostanza e numero di registrazione

CAS (Chemical Abstracts Service)

2. Codice della nomenclatura combinata (NC) (1)

3. Codice della nomenclatura combinata (NC) per miscele senza componenti (ad esempio mercurio, metalli preziosi o delle terre rare o sostanze radioattive) che determinerebbero una classificazione sotto un altro codice NC (1)

Esammina (CAS RN 100-97-0)

ex 2933 69 40

ex 3824 99 93

Acetone (CAS RN 67-64-1)

2914 11 00

ex 3824 99 92

Nitrato di potassio (CAS RN 7757-79-1)

2834 21 00

ex 3824 99 96

Nitrato di sodio (CAS RN 7631-99-4)

3102 50 00

 

ex 3824 99 96

Nitrato di calcio (CAS RN 10124-37-5)

ex 2834 29 80

ex 3824 99 96

Calcio nitrato di ammonio (CAS RN 15245-12-2)

ex 3102 60 00

ex 3824 99 96

Magnesio, polveri (CAS RN 7439-95-4) (2) (3)

ex 8104 30 00

Nitrato di magnesio esaidrato (CAS RN 13446-18-9)

ex 2834 29 80

ex 3824 99 96

Alluminio, polveri (CAS RN 7429-90-5) (2) (3)

7603 10 00

ex 7603 20 00

( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1). Le successive modifiche dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2658/87 dovrebbero essere consultante con riferimento ai codici NC aggiornati.

( 2 ) Con particelle di dimensioni inferiori a 200 μm.

( 3 ) Come sostanza o in miscele contenenti una concentrazione pari o superiore al 70 %, in peso, di alluminio e/o magnesio.

ALLEGATO III - FORMATO PER UNA LICENZA

Formato per un documento comprovante il possesso, da parte di un privato, di una licenza per l'acquisto, l'introduzione, la detenzione e l'uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, di cui all'articolo 6, paragrafo 7.

1. Privato (nome e indirizzo)

Nome:

Numero del documento di identificazione:

Indirizzo:

Paese:

Tel.:

E-mail:

2. Numero di licenza:

3. Licenza per uso singolo o multiplo - si prega di spuntare

( ) acquisto, introduzione, detenzione e uso singoli di un precursore soggetto a restrizioni

nome del o dei precursori:

quantità massima:

concentrazione massima:

uso autorizzato:

( ) acquisto, introduzione, detenzione e uso multipli di un precursore soggetto a restrizioni

nome del o dei precursori:

quantità massima detenuta in qualsiasi momento:

concentrazione massima:

uso autorizzato:

4. Se diverso dal riquadro 1 e richiesto dalla legislazione nazionale, indicare l'indirizzo presso il quale il o i precursori saranno immagazzinati:

Indirizzo:

5. Se diverso dal riquadro 1 e richiesto dalla legislazione nazionale, indicare l'indirizzo presso il quale il o i precursori saranno utilizzati:

Indirizzo:

6. Consenso scritto da parte di [nome del paese] all'acquisto, all'introduzione, alla detenzione e all'uso del precursore o dei precursori soggetti a restrizioni di cui al punto 3:

Nome dell'autorità competente:

Validità dal: ________ al: _______________

Requisiti speciali applicabili alla presente licenza:

( ) sì, la presente licenza è valida soltanto nel rispetto dei requisiti speciali allegati alla presente licenza

( ) no

Timbro e/o firma: