Bruxelles, 11.4.2018

COM(2018) 184 final

2018/0089(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2018) 96 final}

{SWD(2018) 98 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L’applicazione efficace delle norme UE è importante per gli europei e influisce sulla loro vita quotidiana. Ecco perché serve un sistema di applicazione solido, efficiente ed efficace al fine di garantire che gli Stati membri applichino, attuino e facciano rispettare appieno il diritto UE e forniscano adeguati mezzi di tutela ai cittadini.

In tale contesto, la presente proposta mira a modernizzare e sostituire la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori 1 (“la direttiva relativa a provvedimenti inibitori”). Essa è presentata unitamente alla proposta di modifiche mirate di quattro direttive UE in materia di tutela dei consumatori 2 nell’ambito del “New Deal per i consumatori” 3 incluso nel programma di lavoro della Commissione 2018 4 , in maniera tale da migliorare l’efficacia dei provvedimenti inibitori e contribuire all’eliminazione delle conseguenze delle violazioni del diritto UE che colpiscono gli interessi collettivi dei consumatori.

La presente proposta fa seguito al vaglio di adeguatezza REFIT della normativa UE sulla tutela dei consumatori e sulla commercializzazione, pubblicato il 23 maggio 2017 (in appresso “vaglio di adeguatezza”) 5 , che si è occupato anche della direttiva relativa a provvedimenti inibitori, nonché alla relazione della Commissione del 25 gennaio 2018 sull’attuazione della raccomandazione della Commissione 2013/396/UE 6 relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell’Unione (in appresso “relazione sul ricorso collettivo”) 7 .

Tali valutazioni hanno dimostrato che il rischio di violazioni della normativa UE a danno degli interessi collettivi dei consumatori sta aumentando a causa della globalizzazione economica e della digitalizzazione. Gli operatori commerciali che infrangono la normativa UE possono arrecare danno a migliaia o addirittura milioni di consumatori con la stessa pubblicità ingannevole o con le stesse clausole abusive che figurano quali condizioni generali in contratti stipulati in tutta una serie di settori economici diversi. Inoltre, alla luce del crescente commercio transfrontaliero e delle strategie commerciali a livello UE, tali violazioni colpiscono sempre più frequentemente i consumatori di più di uno Stato membro. Senza contare che la relazione sul ricorso collettivo ha mostrato che alcuni Stati membri non offrono ancora meccanismi di ricorso collettivo di natura risarcitoria studiati appositamente per le situazioni di danno collettivo. La relazione annunciava che la Commissione avrebbe dato seguito alla valutazione della raccomandazione del 2013 con un’attenzione particolare verso il rafforzamento degli aspetti di ricorso e attuazione della direttiva sui provvedimenti inibitori.

Dal 1998, anno dell’adozione iniziale della direttiva relativa a provvedimenti inibitori 8 , questo strumento dell’UE consente a enti legittimati designati dagli Stati membri, quali associazioni dei consumatori o organismi pubblici indipendenti, di intentare azioni rappresentative per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori con lo scopo primario di porre fine alle violazioni nazionali e transfrontaliere della normativa UE sulla tutela dei consumatori elencata nel relativo allegato I. La direttiva relativa a provvedimenti inibitori è stata codificata dalla direttiva 2009/22/CE attualmente in vigore, modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2018/302 sui blocchi geografici 9 al fine di includerne le disposizioni nell’allegato I.

Le relazioni 2008 e 2012 della Commissione sull’applicazione della direttiva relativa a provvedimenti inibitori e il vaglio di adeguatezza 2016-2017 hanno confermato l’importanza della direttiva. Tuttavia, il vaglio di adeguatezza ha concluso che essa presentava notevoli lacune che, se non colmate, avrebbero continuato a ostacolarne la piena efficacia, con un conseguente utilizzo non ottimale. Persino negli Stati membri in cui i provvedimenti inibitori sono considerati efficaci e sono ampiamente utilizzati, il potenziale della direttiva non è pienamente sfruttato a causa di una serie di elementi che non vi sono adeguatamente trattati. Le principali lacune riguardano il suo ambito d’applicazione limitato, gli effetti limitati delle decisioni d’ingiunzione sui risarcimenti per i consumatori danneggiati e il costo e la durata del procedimento (si veda la sezione 3 per una panoramica dei risultati).

Anche il Parlamento europeo ha constatato la necessità di un’azione a livello UE sul ricorso collettivo. Nella sua risoluzione del 2012 “Verso un approccio europeo coerente in materia di ricorsi collettivi” 10 , il Parlamento europeo ha posto in evidenza la necessità di un approccio orizzontale dell’UE al ricorso collettivo che sia focalizzato sulla violazione dei diritti dei consumatori, basato su un insieme comune di principi rispettosi delle tradizioni giuridiche nazionali e in grado di fornire salvaguardie per evitare contenziosi abusivi. Ha inoltre sottolineato che le azioni giudiziarie collettive, evitando controversie separate su questioni simili, possono apportare benefici in termini di riduzione dei costi e di aumento della certezza giuridica per i ricorrenti, i convenuti e il sistema giudiziario. Nella sua raccomandazione del 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell’inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico 11 , il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a proporre una normativa su un sistema armonizzato di ricorso collettivo per i consumatori dell’UE, basato sulle migliori prassi all’interno e all’esterno dell’UE. Siffatto sistema porrebbe fine alla situazione attuale in cui i consumatori non sono sufficientemente protetti in molti Stati membri che non consentono loro di esercitare i loro diritti collettivamente. Anche il Comitato economico e sociale europeo sostiene da decenni un’azione dell’UE sul ricorso collettivo e ha sollecitato l’adozione di misure legislative nel suo parere sulla raccomandazione della Commissione del 2013, sottolineando l’importanza del ricorso collettivo di natura sia inibitoria che risarcitoria.

La presente proposta affronta i problemi individuati che ostacolano un’applicazione efficace ed efficiente dell’attuale direttiva relativa a provvedimenti inibitori.

In sintesi, la proposta persegue i seguenti obiettivi:

·Ambito di applicazione – L’ambito di applicazione della direttiva sarà esteso per includere altri strumenti orizzontali e settoriali specifici dell’UE rilevanti per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori in diversi settori economici, come i servizi finanziari, l’energia, le telecomunicazioni, la salute e l’ambiente. Questa modifica dovrebbe rendere il procedimento maggiormente più adatto all’ampio spettro di violazioni nei settori economici in cui le pratiche illegali degli operatori commerciali possono colpire un vasto numero di consumatori.

·Azioni rappresentative da parte di enti legittimati – La proposta prende le mosse dall’approccio dell’attuale direttiva relativa a provvedimenti inibitori che abilita “enti legittimati” designati dagli Stati membri a intentare azioni rappresentative. In base alla proposta, tali enti legittimati dovranno soddisfare criteri reputazionali minimi (devono essere regolarmente costituiti, senza scopo di lucro e avere un legittimo interesse a garantire la conformità con la normativa UE pertinente). Per le azioni di ricorso collettivo di natura risarcitoria, gli enti legittimati sarebbero inoltre tenuti a comunicare agli organi giurisdizionali o amministrativi la loro capacità finanziaria e la provenienza dei loro fondi a sostegno dell’azione. Gli organi giurisdizionali e amministrativi saranno abilitati a valutare le modalità di finanziamento da parte di terzi.

·Efficienza del procedimento – La proposta impone agli Stati membri di garantire la “debita sollecitudine” dei procedimenti e di evitare che le spese processuali diventino un ostacolo finanziario alle azioni rappresentative. I consumatori saranno adeguatamente informati sull’esito delle azioni rappresentative e sul beneficio che ne deriverà loro. La proposta promuove inoltre transazioni stragiudiziali collettive, soggette al controllo dell’organo giurisdizionale o amministrativo. Le decisioni definitive di un organo giurisdizionale o amministrativo che stabiliscono che un operatore commerciale ha infranto la normativa costituiranno una prova inconfutabile nelle azioni di natura risarcitoria (all’interno dello stesso Stato membro) o una presunzione relativa dell’avvenuta violazione (per le cause intentate in un altro Stato membro).

·Ricorso di natura inibitoria o risarcitoria – La proposta consentirà a enti legittimati di intentare azioni rappresentative per ottenere varie tipologie di provvedimenti, in funzione delle circostanze del caso. Questi includono provvedimenti provvisori o definitivi volti a porre fine a una pratica commerciale o a vietarla, se questa è considerata una violazione della normativa, e provvedimenti volti a eliminare gli effetti perduranti della violazione. Questi ultimi potrebbero includere decreti di risarcimento e decisioni ricognitive che stabiliscono la responsabilità dell’operatore commerciale nei confronti dei consumatori danneggiati dalle violazioni.

Di norma, gli enti legittimati dovrebbero essere autorizzati a intentare azioni rappresentative di natura risarcitoria, che obblighino il professionista a provvedere, tra l’altro, a un indennizzo, a una riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo, alla risoluzione del contratto o al rimborso del prezzo pagato, a seconda dei casi.

Tuttavia, è anche necessario assicurare flessibilità agli Stati membri nei casi in cui la quantificazione del danno ai consumatori interessati dall’azione rappresentativa sia complessa a causa delle caratteristiche del rispettivo danno individuale. In tali casi, gli Stati membri avranno la possibilità di autorizzare gli organi giurisdizionali o amministrativi a decidere se emanare, in luogo di un decreto di risarcimento, una decisione ricognitiva concernente la responsabilità dell’operatore commerciale nei confronti dei consumatori danneggiati dalla violazione della normativa UE, sulla quale si potrà fare direttamente affidamento nelle successive azioni di ricorso.

Una simile flessibilità, tuttavia, non dovrà essere concessa in specifiche tipologie di casi che sono particolarmente frequenti nelle situazioni di danno collettivo B2C. La prima tipologia include i casi in cui i consumatori interessati dalla stessa pratica commerciale sono identificabili e hanno subito un danno comparabile in relazione a un periodo di tempo o a un acquisto, per esempio nel caso di contratti di consumo a lungo termine. La seconda tipologia riguarda i “casi di modesto valore” in cui alcuni consumatori hanno subito una perdita talmente esigua che sarebbe sproporzionato o impraticabile ridistribuire l’importo del risarcimento ai consumatori. L’operatore commerciale che ha commesso la violazione dovrà comunque risarcire i danni cagionati. Il risarcimento dovrà pertanto essere indirizzato a una finalità pubblica in modo da servire gli interessi collettivi dei consumatori.

·La presente proposta consegue un equilibrio tra gli obiettivi di agevolare l’accesso alla giustizia per salvaguardare gli interessi dei consumatori e di assicurare adeguate garanzie contro i contenziosi abusivi. Il modello di azione rappresentativa proposto, nel cui ambito gli enti legittimati devono essere designati dagli Stati membri a fronte di requisiti reputazionali minimi, rappresenta una forte salvaguardia contro azioni per futili motivi. Altri Stati membri o la Commissione avranno la facoltà di formulare riserve riguardo agli enti legittimati ad agire in altri Stati membri. Nelle azioni di natura risarcitoria gli enti legittimati devono essere trasparenti riguardo alla loro fonte di finanziamento al fine di consentire all’organo giurisdizionale o amministrativo di garantire che, in un caso specifico, non vi siano conflitti d’interessi o rischi di abuso. Inoltre, qualora l’azione rappresentativa si concluda con una transazione, l’organo giurisdizionale o amministrativo verificherà la legalità e la correttezza di tale esito per garantire che tenga conto degli interessi di tutte le parti coinvolte.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta tiene conto della raccomandazione della Commissione dell’11 giugno 2013 relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell’Unione (2013/396/UE) 12 . Tale raccomandazione enuncia un insieme di principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo, incluse le azioni di natura inibitoria e risarcitoria, che dovrebbero essere applicati a tutte le violazioni della normativa UE in tutti i campi d’intervento. I principi enunciati nella raccomandazione sono autonomi e la presente proposta non riproduce tutti gli elementi procedurali contemplati dai principi. La proposta disciplina soltanto taluni aspetti centrali necessari per la creazione di un quadro di riferimento e che devono essere integrati da norme procedurali specifiche a livello nazionale. Alcuni elementi procedurali contenuti nella raccomandazione non sono riprodotti nella presente proposta a motivo del suo ambito di applicazione più mirato, che si limita alle violazioni che potrebbero ledere gli interessi collettivi dei consumatori, e delle caratteristiche preesistenti del modello di azione rappresentativa descritte nella vigente direttiva relativa a provvedimenti inibitori.

La presente proposta tiene conto della revisione recentemente adottata del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC) 13 . Mentre il regolamento CPC rivisto sostiene l’applicazione delle norme da parte delle autorità pubbliche, la proposta rafforza l’applicazione nella sfera privata. Secondo una consolidata posizione della Commissione, sostenuta dal Parlamento europeo 14 , l’applicazione nella sfera privata deve essere indipendente e complementare all’applicazione da parte delle autorità pubbliche. Per quanto riguarda l’applicazione delle norme da parte delle autorità pubbliche, il regolamento CPC getta le basi di un lavoro congiunto da parte delle autorità nazionali incaricate della tutela dei consumatori per contrastare le violazioni transfrontaliere. La sua revisione renderà più efficace l’applicazione delle norme da parte delle autorità pubbliche a livello transfrontaliero e conferirà alle autorità nazionali pertinenti un insieme uniforme di poteri che consentirà loro di collaborare in modo più efficace alla lotta contro le violazioni di vasta portata, inclusa l’adozione di provvedimenti provvisori volti ad evitare il rischio di gravi danni agli interessi collettivi dei consumatori e a far cessare o vietare le violazioni contemplate dal regolamento. Essa consente inoltre alla Commissione europea di avviare e coordinare azioni comuni di contrasto per affrontare le violazioni a livello UE. È importante notare che il regolamento rivisto non ha introdotto un diritto di ricorso a beneficio dei consumatori danneggiati da violazioni transfrontaliere o generalizzate a livello UE. Le autorità pubbliche competenti possono solo ottenere o richiedere dall’operatore commerciale impegni volontari a porre rimedio al danno cagionato ai consumatori dalle violazioni contemplate dal regolamento, fatto salvo il diritto di un consumatore di presentare ricorso attraverso i mezzi appropriati 15 . Durante i negoziati sul regolamento, si è comunque preso atto della necessità di introdurre solidi provvedimenti in favore dell’applicazione delle norme nella sfera privata a integrazione dell’applicazione da parte delle autorità pubbliche. La presente proposta introduce provvedimenti specifici concernenti il ricorso collettivo e individuale dei consumatori.

La presente proposta tiene conto dei provvedimenti esistenti a livello UE in materia di ricorso individuale, in particolare della direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (ADR) 16 , che assicura che i consumatori UE abbiano accesso a sistemi di qualità garantita per la risoluzione extragiudiziale delle controversie contrattuali nazionali e transfrontaliere. Gli Stati membri sono anche incoraggiati a garantire che siano disponibili meccanismi ADR collettivi. Anche una piattaforma per la risoluzione delle controversie online istituita dalla Commissione 17 aiuta i consumatori e gli operatori commerciali a risolvere le loro controversie nazionali e transfrontaliere concernenti gli acquisti online di beni e servizi con l’assistenza di organismi ADR. La normativa ADR/ODR 2013 è studiata su misura per le azioni di ricorso individuale, mentre la direttiva relativa a provvedimenti inibitori si focalizza sulle azioni di ricorso intentate da enti legittimati designati dagli Stati membri ad agire nell’interesse collettivo dei consumatori. La direttiva del 2013 sull’ADR per i consumatori specifica nel considerando 27 che la direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o introdurre procedure ADR che trattano congiuntamente controversie identiche o simili tra un professionista e vari consumatori e che l’esistenza di un sistema efficace per i reclami collettivi e un facile ricorso alle procedure ADR dovrebbero essere complementari e le procedure non dovrebbero escludersi reciprocamente. I meccanismi del diritto dell’Unione che possono essere utilizzati dai consumatori individualmente per far valere i propri diritti sono enunciati anche in altri strumenti, quale il regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre, recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento 18 e la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale 19 .

Unitamente alle modifiche contenute nell’altra proposta adottata nell’ambito del pacchetto del “New Deal per i consumatori”, in particolare le norme che rafforzano le ammende e introducono azioni individuali di riparazione per i consumatori danneggiati da pratiche commerciali sleali, la combinazione delle modifiche contenute nella presente proposta migliorerà la conformità degli operatori commerciali con le norme applicabili in materia di tutela dei consumatori, fornirà ai consumatori migliori opportunità di risarcimento e ridurrà così il pregiudizio per il consumatore.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

La proposta è perfettamente coerente e compatibile con le normative esistenti dell’Unione. Essa integra i provvedimenti inibitori e risarcitori disponibili negli strumenti settoriali, introducendo un meccanismo specifico di azione rappresentativa nel caso in cui gli interessi collettivi dei consumatori siano stati o possano essere lesi. La migliore applicazione degli strumenti legislativi dell’Unione ricompresi nell’ambito di applicazione sosterrà in modo particolare le strategie per il mercato digitale unico, l’Unione dei mercati dei capitali, l’Unione dell’energia e l’economia circolare. In linea con l’articolo 11 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la proposta integra i requisiti di protezione ambientale ed è coerente con la convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale 20 .

In uno scenario del tipo dello scandalo Dieselgate, ad esempio, le vittime di pratiche commerciali sleali, quali la pubblicità ingannevole da parte dei costruttori di automobili, potranno ottenere riparazione collettivamente mediante un’azione rappresentativa basata sulla presente proposta anche se il quadro regolamentare dell’Unione per l’omologazione dei veicoli non è elencato nell’allegato I. Fino ad ora il diritto dell’Unione non preveda tali ricorsi collettivi.

Le altre politiche dell’Unione dovrebbero tener conto della presente proposta. Nel 2015 la Commissione ha presentato una proposta di atto europeo sull’accessibilità in base al quale gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che gli enti pubblici e privati con un interesse legittimo possano intraprendere azioni a nome dei consumatori. Quando la proposta sarà adottata dai colegislatori, la Commissione presenterà, come opportuno, una proposta volta ad includere l’atto europeo sull’accessibilità nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Qualora si decida che futuri atti legislativi dell’Unione sono rilevanti per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori, la presente direttiva dovrà essere modificata per inserire un riferimento nel relativo allegato I. La Commissione dovrà monitorare il processo di cui sopra e valutarlo in occasione della sua prima relazione, nella quale dovrà esaminare l’ambito di applicazione della direttiva alla luce degli sviluppi continui nei mercati di consumo e nella normativa sulla tutela dei consumatori.

La proposta non duplica le summenzionate norme settoriali esistenti, né influisce sulle norme che stabiliscono mezzi di tutela contrattuali e extracontrattuali contro violazioni del diritto dell’Unione che rientrano nel suo ambito di applicazione.

La proposta non pregiudica neppure gli strumenti di diritto internazionale privato, in particolare le norme concernenti la giurisdizione degli organi giudiziari e le leggi applicabili.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della proposta, analogamente a quella dell’attuale direttiva relativa a provvedimenti inibitori, è l’articolo 114 del TFUE al quale si riferisce l’articolo 169 del TFUE. La proposta mira, attraverso il raggiungimento di un livello elevato di tutela dei consumatori, a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno garantendo che gli enti legittimati possano intentare azioni rappresentative finalizzate alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori in caso di violazioni del diritto dell’Unione.

Sussidiarietà

Lo sviluppo di un meccanismo efficace di azione rappresentativa per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori in tutta l’Unione, che si basa sulle caratteristiche della direttiva relativa a provvedimenti inibitori esistente e rispetta le tradizioni giuridiche degli Stati membri, rafforzerà la fiducia dei consumatori nel mercato interno al dettaglio, incluso nell’ambito dell’e-commerce, e incoraggerà le imprese a uniformarsi al diritto dell’Unione. Un’azione intrapresa dai soli Stati membri potrebbe comportare un’ulteriore frammentazione, che acuirebbe a sua volta la disparità di trattamento dei consumatori e degli operatori commerciali nel mercato interno e si tradurrebbe in livelli diversi di risarcimento dei consumatori nell’Unione. L’azione a livello di Unione, come quella proposta, assicurerebbe a tutti i consumatori europei una maggiore tutela attraverso azioni rappresentative guidate da enti legittimati e promuoverebbe il rispetto della normativa da parte delle imprese, aumentando così lo scambio transfrontaliero di prodotti o servizi.

Nel campo dell’applicazione delle norme da parte delle autorità pubbliche, le violazioni generalizzate sono state affrontate con il regolamento CPC rivisto, che fornisce un quadro procedurale per la cooperazione tra le autorità nazionali competenti. Tuttavia, nel campo dell’applicazione delle norme nella sfera privata, i consumatori di tutti gli Stati membri non hanno ancora accesso a opportunità di ricorso efficaci. Le notevoli differenze rilevate tra gli Stati membri riguardo all’efficacia dell’attuale direttiva relativa a provvedimenti inibitori richiedono un intervento da parte dell’UE, in particolare alla luce delle implicazioni transfrontaliere. Inoltre, gli esistenti meccanismi nazionali di ricorso collettivo di natura risarcitoria variano notevolmente in termini di efficacia e di modalità, e nove Stati membri non prevedono ancora alcun meccanismo di questo genere. La definizione a livello di Unione di un quadro di riferimento comune per le azioni rappresentative finalizzate a ottenere provvedimenti inibitori e risarcitori per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori garantirà un trattamento efficace ed efficiente delle violazioni del diritto dell’Unione derivanti da transazioni nazionali o transfrontaliere. Il crescente utilizzo da parte degli operatori commerciali attivi nell’Unione di strategie commerciali a livello UE accentua la natura del problema su scala dell’UE, visto il maggiore rischio di situazioni di danno collettivo che interessano i consumatori in più Stati membri contemporaneamente.

Proporzionalità

La proposta non va oltre quanto strettamente necessario per raggiungere i propri obiettivi. Essa non disciplina tutti gli aspetti delle azioni rappresentative ma si concentra soltanto su taluni aspetti centrali necessari per la creazione di un quadro di riferimento e che devono essere integrati da norme procedurali specifiche a livello nazionale. L’azione proposta rispetterà le tradizioni giuridiche degli Stati membri, in quanto non sostituirà i meccanismi nazionali esistenti bensì fornirà un meccanismo specifico di azione rappresentativa, garantendo così che i consumatori in tutti gli Stati membri abbiano a disposizione almeno un meccanismo con le stesse modalità procedurali principali.

Scelta dell’atto giuridico

Analogamente alla direttiva relativa a provvedimenti inibitori, l’unico strumento idoneo per trattare aspetti di diritto procedurale e conseguire i suddetti obiettivi è una direttiva.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La relazione 2008 21  concernente l’applicazione della direttiva relativa a provvedimenti inibitori ha concluso che i provvedimenti inibitori erano stati usati con qualche successo nelle violazioni nazionali, ma erano meno efficaci nel porre fine alle violazioni transfrontaliere, soprattutto perché gli enti legittimati non disponevano delle sufficienti risorse in termini di fondi e di competenza richiesta per affrontare i diversi procedimenti nei vari Stati membri. La relazione 2012 22 è giunta alla conclusione che, nonostante le loro limitazioni, i provvedimenti inibitori erano utili nel tutelare gli interessi dei consumatori nell’UE e presentavano un notevole potenziale a patto di superare i punti deboli identificati, in particolare i costi elevati e la durata dei procedimenti, la complessità delle procedure, gli effetti relativamente limitati delle sentenze relative a provvedimenti inibitori e la difficoltà di eseguirle. Tali difficoltà erano tanto più riscontrabili nel caso dei provvedimenti inibitori con dimensione transfrontaliera.

La valutazione completa della direttiva relativa a provvedimenti inibitori nell’ambito del vaglio di adeguatezza 2017 della Commissione della normativa UE sulla tutela dei consumatori e sulla commercializzazione 23 ne ha valutato l’efficacia, l’efficienza, la coerenza, la rilevanza e il valore aggiunto dell’Unione europea come illustrato di seguito.

·Efficacia

Il vaglio di adeguatezza ha confermato che la direttiva relativa a provvedimenti inibitori è una parte necessaria del pacchetto di strumenti UE che si occupano dell’applicazione della normativa sulla tutela dei consumatori. Essa è tuttora adeguata allo scopo quale strumento di applicazione per porre fine alle violazioni commesse dai professionisti che ledono gli interessi collettivi dei consumatori, in particolare alla luce della digitalizzazione e della globalizzazione delle economie, che aumentano il rischio di danno collettivo esteso a tutta l’UE. Tuttavia, la procedura relativa ai provvedimenti inibitori rimane sottoutilizzata; la sua efficacia è ostacolata da carenze quali i costi e la complessità, senza contare che i risultati ottenuti per i consumatori lesi possono essere limitati. La valutazione ha mostrato che la direttiva dovrebbe essere resa più efficace, per esempio armonizzando ulteriormente i provvedimenti inibitori e ampliandone l’ambito d’applicazione a più strumenti UE rilevanti per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Qualsiasi modifica apportata dovrebbe agevolare l’accesso alla giustizia, ridurre i costi per gli enti legittimati che tutelano gli interessi collettivi dei consumatori e aumentare l’effetto deterrente dei provvedimenti inibitori. La direttiva relativa a provvedimenti inibitori dovrebbe anche essere modificata in modo da generare un impatto più utile sui consumatori danneggiati da una violazione, anche se attualmente gli Stati membri devono già mettere a disposizione, ove opportuno, provvedimenti atti a eliminare gli effetti perduranti delle violazioni alle quali si applica la direttiva. Non sempre è chiaro se la direttiva contempli anche il ricorso dei consumatori quale provvedimento atto a eliminare gli effetti perduranti della violazione. Tale incertezza è ampiamente considerata una delle ragioni principali della sua insufficiente efficacia. I consumatori non possono fare affidamento sul decreto ingiuntivo per ottenere riparazione. Al contrario, devono intentare un’azione di risarcimento dei danni sulla base degli stessi motivi, specificando nuovamente la violazione.

Il vaglio di adeguatezza ha dimostrato che, quando cercano di ottenere riparazione individualmente, i consumatori europei si trovano ad affrontare gli stessi identici ostacoli di dieci anni fa; questi includono la durata eccessiva dei procedimenti, la bassa probabilità percepita di ottenere un risarcimento, la precedente esperienza di reclami infruttuosi, l’incertezza riguardo ai propri diritti, il non sapere dove o come presentare ricorso, e la riluttanza psicologica. Non essendovi alcun obbligo di pubblicare l’esito della causa, i consumatori non sono portati a conoscenza della violazione e i professionisti che commettono simili violazioni non sono disincentivati dall’effetto di stigmatizzazione prodotto da una siffatta divulgazione. Inoltre, i provvedimenti inibitori non sono usati frequentemente per le violazioni transfrontaliere e gli enti legittimati dei diversi Stati membri non collaborano sufficientemente tra loro per scambiarsi pratiche ottimali o sviluppare strategie comuni volte a contrastare le violazioni diffuse.

·Efficienza

La direttiva relativa a provvedimenti inibitori non impone alcun obbligo specifico nei confronti dei professionisti rispettosi della normativa, in quanto il suo scopo è porre fine alle violazioni del diritto UE sostanziale commessi da professionisti. Analogamente, l’azione non genera alcun costo per i singoli consumatori, che non sono parti in causa nei procedimenti avviati dall’ente legittimato. Al contrario, nei casi in cui la violazione abbia effetti diffusi e i singoli consumatori non intraprendano un’azione legale per vari motivi quali la mancanza di consapevolezza dei propri diritti, la scarsezza di mezzi finanziari o la riluttanza psicologica, l’azione collettiva intentata da un ente legittimato per porre fine alla violazione e per impedire che si ripeta in futuro arrecherà beneficio a tutti i consumatori interessati. Il vaglio di adeguatezza ha concluso che la direttiva non comportava per i professionisti rispettosi della normativa costi diversi da quelli connessi alle norme di diritto sostanziale. Gli unici costi aggiuntivi potevano provenire da azioni intentate per futili motivi. Il vaglio di adeguatezza non ha però riscontrato elementi indicanti cause intentate per futili motivi da enti legittimati nell’UE in base alla direttiva.

·Coerenza

Il vaglio di adeguatezza ha confermato che l’ambito di applicazione della direttiva relativa a provvedimenti inibitori dovrebbe essere esteso per includere altri atti legislativi dell’UE rilevanti per la tutela dei consumatori, almeno allineandolo con l’ambito di applicazione del regolamento CPC, cosa che contribuirebbe a rendere la direttiva più coerente con altri provvedimenti inibitori prescritti a livello UE.

·Rilevanza

I dati raccolti e le consultazioni con i portatori di interessi confermano la persistente rilevanza della direttiva relativa a provvedimenti inibitori. I suoi obiettivi e il suo contenuto sono coerenti con gli sviluppi del mercato e con le attuali esigenze e tendenze nel comportamento dei consumatori. La valutazione ha mostrato che gli obiettivi perseguiti di tutela dei consumatori e di integrazione del mercato interno continuano a essere altamente rilevanti.

·Valore aggiunto dell’Unione europea

Il vaglio di adeguatezza ha rilevato che il livello di tutela dei consumatori sarebbe inferiore in alcuni Stati membri se l’UE non avesse introdotto l’obbligo di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori attraverso un meccanismo collettivo di applicazione sotto forma di provvedimenti inibitori. I portatori di interessi hanno confermato il valore aggiunto della direttiva relativa a provvedimenti inibitori negli Stati membri, sia in quelli in cui i provvedimenti inibitori erano stati introdotti per la prima volta sia in quelli che hanno migliorato i meccanismi esistenti dopo l’adozione della direttiva. Sebbene alcuni Stati membri disponessero già di provvedimenti inibitori consolidati in relazione a tipologie specifiche di violazione, come la normativa in materia di pratiche commerciali sleali o di clausole abusive nei contratti, la loro legislazione, all’epoca, non si estendeva a tutti gli ambiti della normativa sulla tutela dei consumatori che sono ora elencati nell’allegato I della direttiva.

Inoltre, la relazione sul ricorso collettivo ha concluso che la raccomandazione della Commissione del 2013 costituiva un punto di riferimento per i principi di un modello europeo di ricorso collettivo. Tuttavia, ha anche rilevato che la raccomandazione aveva avuto un seguito limitato in termini legislativi 24 . Ciò significa che il potenziale legato all’agevolazione dell’accesso alla giustizia è ancora lungi dall’essere pienamente sfruttato. Sebbene la raccomandazione abbia una dimensione orizzontale, visti i diversi ambiti in cui il danno collettivo può verificarsi, l’assenza di un meccanismo di ricorso collettivo a livello UE riveste particolare rilevanza pratica per la tutela dei consumatori, come mostrano casi concreti tra cui il caso delle emissioni diesel. La Commissione europea ha annunciato, quale follow-up a questa valutazione, che si concentrerà sul rafforzamento degli aspetti dell’applicazione delle norme e dei mezzi di ricorso della direttiva relativa a provvedimenti inibitori.

Consultazioni dei portatori di interessi

La direttiva proposta prende le mosse dall’esteso lavoro di consultazione effettuato per il vaglio di adeguatezza 2016-2017, dall’invito 2017 a presentare contributi sul ricorso collettivo e da ulteriori consultazioni mirate delle reti rilevanti di autorità degli Stati membri, avvocati, organizzazioni di consumatori e di imprese, effettuate nel contesto della valutazione d’impatto per questa iniziativa.

Nelle consultazioni mirate, la maggior parte dei portatori di interessi, ad eccezione delle organizzazioni di imprese, hanno espresso un generale sostegno alle modifiche proposte per promuovere l’efficacia delle azioni volte alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori. In particolare, le autorità degli Stati membri e le organizzazioni di consumatori si sono dette a favore di ulteriori possibilità di ricorso nell’ambito della direttiva relativa a provvedimenti inibitori. Sono stati espressi pareri contrastanti circa il potenziale ruolo delle organizzazioni di imprese quali enti legittimati. La maggioranza dei portatori di interessi ha affermato che le modifiche proposte aiuteranno a scoraggiare la mancata osservanza del diritto UE e a ridurre il pregiudizio per i consumatori nelle situazioni di danno collettivo. Nel riscontro alla valutazione d’impatto iniziale, i rappresentanti delle imprese e le autorità pubbliche interpellate hanno espresso preoccupazioni riguardo all’introduzione di opportunità di ricorso a livello UE, mentre le organizzazioni dei consumatori, le istituzioni accademiche/di ricerca e i cittadini si sono detti generalmente a favore. La maggior parte degli interpellati ha convenuto che qualsiasi azione a livello UE dovrebbe rispettare le tradizioni giuridiche degli Stati membri e fornire salvaguardie contro i possibili rischi di abuso.

Assunzione e uso di perizie

Tra il 2007 e il 2017 la Commissione e appaltatori esterni hanno condotto alcune indagini, consultazioni e studi sull’applicazione della direttiva relativa a provvedimenti inibitori, sulla tutela procedurale dei consumatori ai sensi della normativa UE in materia e sullo stato del ricorso collettivo nell’Unione, più di recente contestualmente all’attuazione del regolamento 2013.

I risultati sono stati tenuti in considerazione nella presente proposta legislativa, nell’ottica di promuovere la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e di migliorare le opportunità di ricorso.

Valutazione d’impatto

Per la presente proposta è stata effettuata una valutazione d’impatto 25 . Il comitato per il controllo normativo ha emesso inizialmente un parere negativo corredato di osservazioni dettagliate il 12 gennaio 2018. Il 9 febbraio 2018 lo stesso comitato ha emesso un parere positivo 26 con ulteriori osservazioni sulla valutazione d’impatto ripresentata, in seguito a una revisione significativa della bozza iniziale. L’allegato I della valutazione d’impatto spiega in che modo siano state tenute in considerazione le osservazioni del comitato. In particolare, la prima osservazione del comitato sosteneva che la valutazione d’impatto non dimostrava in misura sufficiente la necessità di un’azione legislativa a livello UE per il ricorso collettivo. Alcune sezioni sono state riviste al fine di dimostrare meglio la necessità di intervenire alla luce di alcune situazioni di danno collettivo in cui i consumatori europei non hanno potuto ottenere riparazione. Le prove raccolte dalla Commissione nell’arco di 15 anni, incluso per la preparazione del Libro verde 2008 sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori e del Libro bianco 2008 in materia di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie, hanno dimostrato la mancanza di una tutela efficace in assenza dei meccanismi di ricorso collettivo. Le risultanze della relazione della Commissione 2018 sulla raccomandazione del 2013, in particolare sul suo impatto limitato nel migliorare la situazione in molti Stati membri, e sulla raccomandazione del 2017 del Parlamento europeo a seguito dell’inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico sono state poste ulteriormente in evidenza. Sono state poi aggiunte ulteriori informazioni circa il numero di autorità degli Stati membri (21) che nelle consultazioni mirate sostenevano l’integrazione di meccanismi di ricorso nella direttiva relativa a provvedimenti inibitori, e sono state ulteriormente sviluppate le descrizioni del grado di cambiamento normativo richiesto negli Stati membri.

Per migliorare il rispetto della normativa, la valutazione d’impatto ha considerato tre opzioni oltre allo scenario di base: 1) aumentare soltanto l’effetto deterrente e la proporzionalità dell’applicazione da parte delle autorità pubbliche attraverso norme più rigorose in materia di sanzioni e provvedimenti inibitori più efficaci; 2) integrare tali misure con il diritto dei consumatori di intentare azioni individuali di riparazione; e 3) aggiungere altre misure per il ricorso collettivo dei consumatori. L’opzione privilegiata è stata l’opzione 3, che combina tutte le misure. La presente proposta si rifà all’opzione 3 relativa a provvedimenti inibitori più efficaci con l’integrazione di un ricorso collettivo dei consumatori.

L’opzione 1 includeva una serie di modifiche ai provvedimenti inibitori che sono trattate nella presente proposta. La valutazione d’impatto ha concluso che non vi sono alternative praticabili alla revisione della direttiva, in quanto questa risolverà problemi comuni legati al costo, alla durata e alla complessità del procedimento attuale che sono stati sollevati in tutte le consultazioni pertinenti. L’opzione privilegiata 3 mantiene tutte le modifiche previste dall’opzione 1 e include inoltre meccanismi più forti di ricorso collettivo, che sono trattati nella presente proposta. La valutazione d’impatto ha concluso che l’opzione privilegiata 3 fornirà maggiori incentivi ai professionisti rispetto all’opzione 1 affinché si uniformino alla normativa UE sulla tutela dei consumatori. Per esempio, l’effetto deterrente delle azioni di riparazione per le vittime di pratiche commerciali sleali sarà più forte con l’opzione 3 in quanto, come confermato dal quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori 2017 27 , è più probabile che i consumatori si avvalgano dei mezzi di tutela previsti dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali se sarà dato loro anche l’accesso a un meccanismo collettivo pratico in cui un ente legittimato possa gestire il caso in loro nome. Lo stesso ragionamento si applica agli obiettivi generali di tutelare gli interessi dei consumatori e garantire un livello elevato di protezione dei consumatori. Tali obiettivi saranno meglio soddisfatti dall’opzione 3, in quanto tale opzione è quella con l’impatto più forte in termini di miglioramento della conformità con la normativa UE in materia di protezione dei consumatori. Meccanismi più forti per il ricorso collettivo garantiranno un livello superiore di protezione dei consumatori nelle situazioni di danno collettivo e ridurranno il pregiudizio per i consumatori. Per quanto riguarda l’obiettivo generale di promuovere il corretto funzionamento del mercato interno, tutte e tre le opzioni contribuiscono a una concorrenza più leale in quanto non creano un ingiusto vantaggio per i professionisti che si conformano alle norme rispetto a quelli che non le rispettano. Tuttavia, i migliori risultati complessivi per i professionisti che si conformano alle norme saranno raggiunti con l’opzione 3, in quanto l’introduzione di meccanismi più forti per il ricorso collettivo contribuirà ulteriormente alla concorrenza leale a beneficio dei professionisti rispettosi delle norme.

Quanto all’efficienza, tutte le opzioni potrebbero determinare costi iniziali di familiarizzazione, ma anche risparmi per professionisti rispettosi delle norme. I dati relativi a costi e risparmi sono stati raccolti mediante le consultazioni per la valutazione d’impatto, ma relativamente pochi interpellati sono stati in grado di fornire stime quantitative. Per l’opzione 1, gran parte delle associazioni di imprese ha dichiarato che la revisione dei provvedimenti inibitori potrebbe far salire i premi assicurativi per la copertura contro i reclami nelle situazioni di danno collettivo e potrebbe condurre a un maggiore utilizzo della direttiva. L’opzione 3 include i costi dell’opzione 1 e i costi legati al ricorso collettivo. Le autorità nazionali hanno dato valutazioni diverse dei costi di attuazione e di gestione per gli organi giurisdizionali e amministrativi, ma non hanno giudicato tali costi significativi. Gli enti legittimati hanno espresso pareri contrastanti, dividendosi più o meno a metà tra quelli che prevedevano costi più elevati e costi più bassi. Per i professionisti che si conformano alle norme, i costi legati all’introduzione dell’opzione 3 sarebbero insignificanti, mentre risulterebbero ridotti per i professionisti che operano a livello transfrontaliero, grazie all’ulteriore armonizzazione tra i procedimenti nazionali.

Essendo la più estesa, l’opzione 3 comporta anche più costi rispetto alle altre opzioni. D’altro canto, in tutte le opzioni i professionisti realizzerebbero risparmi nelle attività commerciali transfrontaliere grazie alla maggiore armonizzazione delle norme. In particolare, le possibili conseguenze per i professionisti in caso di non conformità alle norme sarebbero più chiare, il che si tradurrebbe in costi della valutazione dei rischi più bassi e precisi. Tali risparmi sarebbero superiori nell’ambito dell’opzione 3, poiché questa ha un campo di applicazione più esteso rispetto alle altre. In tutte le opzioni i costi per le autorità giudiziarie e le autorità pubbliche preposte all’applicazione implicherebbero un possibile aumento nel numero di azioni giudiziarie ed esecutive. Tuttavia, tali costi dovrebbero essere compensati da una riduzione complessiva delle violazioni della normativa UE sulla tutela dei consumatori e dagli effetti di razionalizzazione e dalle efficienze procedurali introdotti da tutte le opzioni. I risparmi dovrebbero essere più elevati con l’opzione 3 a motivo del suo più ampio ambito di applicazione e del maggiore effetto deterrente.

Efficienza normativa e semplificazione

Trattandosi di una revisione di un atto legislativo esistente, la presente proposta rientra nel programma della Commissione di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione ( REFIT ). La Commissione ha quindi considerato le opportunità esistenti per semplificare e ridurre gli oneri. L’obiettivo principale della presente proposta è rafforzare le azioni rappresentative nel settore della protezione degli interessi collettivi dei consumatori. Considerato che il diritto dell’Unione contemplato dalla presente proposta si applica a tutti i professionisti, quindi anche alle micro-imprese, la proposta non prevede alcuna esenzione per queste ultime.

In considerazione della mancanza di dati, gli elementi di semplificazione non sono stati quantificati. Tuttavia, l’analisi ha mostrato che alla luce delle salvaguardie incorporate e dell’esame degli enti legittimati abilitati a intentare azioni rappresentative, la legislazione proposta non dovrebbe aumentare in misura significativa i costi per i professionisti che si conformano alle norme. Inoltre, in caso di violazioni, i professionisti beneficerebbero anche di una maggiore certezza del diritto e della capacità di risolvere questioni di fatto e di diritto comuni ai consumatori interessati da una violazione attraverso un’unica azione rappresentativa. I costi per i professionisti operanti nel commercio transfrontaliero risulterebbero ridotti grazie all’ulteriore armonizzazione tra i procedimenti nazionali a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Infine, il rafforzamento delle azioni rappresentative presenta il potenziale di creare parità di condizioni per i professionisti.

Diritti fondamentali

La direttiva proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e deve essere interpretata e applicata in conformità con tali diritti e principi.

In particolare, la proposta contribuisce a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori (articolo 38 della Carta).

La proposta agevola inoltre l’esercizio, da parte dei consumatori, del loro diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta, in quanto il modello proposto di azione rappresentativa contribuisce a salvaguardare e far valere i loro interessi. Il modello di azione rappresentativa potrebbe, in particolare, ovviare alle situazioni in cui singoli consumatori potrebbero essere scoraggiati dall’ottenere giustizia in tribunale, ad esempio a causa dei costi elevati di contenzioso, soprattutto per le pretese di modesto valore. Nel contempo, il modello proposto non impedisce né ostacola l’accesso alla giustizia da parte dei singoli consumatori, in linea con i requisiti dell’articolo 47. Inoltre, la proposta prevede l’obbligo per gli Stati membri di garantire che la presentazione di un’azione rappresentativa abbia l’effetto di sospendere o interrompere i periodi di prescrizione applicabili a qualsiasi azione di ricorso per i consumatori interessati, qualora i diritti pertinenti siano soggetti a un periodo di prescrizione ai sensi del diritto nazionale o dell’Unione.

La proposta raggiunge un equilibrio tra gli interessi collettivi dei consumatori e i diritti dei professionisti nell’ambito delle azioni rappresentative, tenendo pienamente conto dei requisiti legati alla libertà d’impresa (articolo 16 della Carta).

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La direttiva proposta stabilisce che gli Stati membri e la Commissione debbano sostenere e agevolare la cooperazione tra gli enti legittimati e lo scambio e la diffusione delle loro pratiche ottimali ed esperienze riguardo alla risoluzione delle violazioni nazionali e transfrontaliere. Ciò comporterà un carico di lavoro supplementare per la Commissione, stimato nella misura di un funzionario a tempo pieno. Tali risorse saranno ottenute mediante la ridistribuzione e la riorganizzazione del personale esistente.

I costi supplementari per lo sviluppo delle capacità degli enti legittimati e le attività di coordinamento possono essere coperti dal programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 2014-2020 e analoghe possibilità di finanziamento possono essere inoltre incluse nel successivo programma nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale. I dettagli sono riportati nel bilancio allegato alla presente proposta.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La direttiva proposta prevede che la Commissione effettui verifiche periodiche dell’impatto della direttiva. La Commissione monitorerà in che modo le azioni rappresentative enunciate nella direttiva sono usate dagli enti legittimati in tutta l’Unione.

Documenti esplicativi

L’effettivo recepimento della direttiva proposta richiederà modifiche specifiche e mirate alle norme nazionali pertinenti. La direttiva proposta individua determinati aspetti centrali che devono essere integrati da alcune norme procedurali a livello nazionale. Affinché la Commissione possa monitorare il corretto recepimento, non è quindi sufficiente che gli Stati membri trasmettano il testo delle disposizioni di attuazione, in quanto potrebbe essere necessaria una valutazione generale del regime risultante in base al diritto nazionale. Per tali ragioni, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione anche dei documenti esplicativi che mostrino quali disposizioni nuove o esistenti del diritto nazionale sono destinate ad attuare i provvedimenti individuali enunciati nella direttiva proposta.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L’articolo 1 specifica l’oggetto della direttiva. Lo scopo della direttiva (come della previgente direttiva 2009/22/CE) è garantire che gli enti legittimati possano intentare azioni rappresentative finalizzate alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori. La direttiva precisa che gli Stati membri possono prevedere altri mezzi procedurali di tutela degli interessi collettivi dei consumatori a livello nazionale.

L’articolo 2 specifica l’ambito di applicazione della direttiva relativamente alla normativa dell’Unione elencata nell’allegato I contenente disposizioni specifiche che disciplinano la relazione tra un professionista e un consumatore ed è pertanto rilevante per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Pertanto, l’ambito di applicazione copre tutte le violazioni, da parte dei professionisti, della normativa dell’Unione elencata nell’allegato I che ledono o potrebbero ledere gli interessi collettivi dei consumatori in tutta una serie di settori quali servizi finanziari, energia, telecomunicazioni, salute e ambiente. In particolare, l’ambito di applicazione include la normativa dell’Unione contemplata dall’attuale direttiva relativa a provvedimenti inibitori ed è allineato con l’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 rivisto sulla cooperazione per la tutela dei consumatori. Tale regolamento rafforza l’applicazione transfrontaliera delle norme da parte delle autorità pubbliche e abilita la Commissione a intraprendere e coordinare azioni comuni in materia di applicazione delle regolamentazioni per affrontare le violazioni a livello UE, senza tuttavia introdurre un diritto di ricorso a beneficio dei consumatori lesi da tali violazioni transfrontaliere. Di conseguenza, i provvedimenti specifici connessi al ricorso individuale e collettivo dei consumatori introdotti dalla direttiva sono complementari al regolamento rivisto al fine di aumentarne l’efficacia. Per garantire che l’ambito di applicazione della direttiva rimanga aggiornato, la Commissione presterà particolare attenzione alla possibile esigenza di includere disposizioni che modificano l’allegato I in qualsiasi futura normativa dell’Unione che disciplini la relazione tra un professionista e un consumatore. La questione dell’ambito di applicazione della direttiva riceverà inoltre particolare attenzione quando la Commissione effettuerà la valutazione della direttiva stessa.

L’articolo 3 contiene le definizioni pertinenti ai fini della direttiva, in particolare la definizione di “consumatore”, “professionista”, “interessi collettivi dei consumatori”, “azione rappresentativa”, “pratica” e “decisione definitiva”.

L’articolo 4 enuncia i criteri che gli enti legittimati devono soddisfare per essere autorizzati a intentare azioni rappresentative ai sensi della direttiva, così come gli obblighi degli Stati membri legati alla designazione degli enti legittimati. Gli enti legittimati dovranno soddisfare determinati criteri, tra cui in particolare non perseguire scopo di lucro e avere un legittimo interesse a far garantire il rispetto delle disposizioni della normativa pertinente dell’Unione. Poiché in particolare le associazioni dei consumatori e gli organismi pubblici indipendenti possono ottenere lo status di ente legittimato, questa disposizione prevede anche la possibilità che gli Stati membri decidano il tipo di provvedimento che può essere richiesto, ai sensi della direttiva, da una tipologia specifica di ente legittimato o da un ente legittimato specifico.

L’articolo 5 riporta i provvedimenti che possono essere chiesti ai sensi della direttiva nell’ambito delle azioni rappresentative. Tali provvedimenti possono consistere in un decreto ingiuntivo quale provvedimento provvisorio, un decreto ingiuntivo che accerta una violazione e provvedimenti volti a eliminare gli effetti perduranti delle violazioni, inclusi i decreti di risarcimento. Gli enti legittimati saranno autorizzati a chiedere i provvedimenti di cui sopra nell’ambito di un’unica azione rappresentativa.

L’articolo 6 illustra le modalità procedurali contemplate dalla direttiva per le azioni rappresentative di natura risarcitoria quali misure atte ad eliminare gli effetti perduranti delle violazioni. Di norma, deve essere possibile ottenere un provvedimento di risarcimento. In via straordinaria, in casi complessi, gli Stati membri possono autorizzare gli organi giurisdizionali e amministrativi a emettere, in luogo di un provvedimento di risarcimento, una decisione ricognitiva sulla responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori danneggiati da una violazione. Tuttavia, in due tipologie di casi l’organo giurisdizionale o amministrativo non dovrebbe poter emettere una decisione ricognitiva bensì un decreto di risarcimento. Il primo caso si verifica quando i consumatori interessati dalla stessa pratica commerciale sono identificabili e hanno subito un danno comparabile in relazione a un periodo di tempo o a un acquisto, per esempio nel caso di contratti di consumo a lungo termine. La seconda fattispecie riguarda le cosiddette “cause di modesto valore” in cui i consumatori hanno subito una perdita talmente esigua che sarebbe sproporzionato ridistribuire il risultato del ricorso ai consumatori. Queste due tipologie di procedimenti necessitano anche specifiche modalità procedurali. In particolare, nella seconda tipologia di casi, gli Stati membri non dovrebbero dover disporre del mandato dei consumatori interessati nell’ambito dell’azione rappresentativa e i fondi assegnati a titolo di risarcimento dovrebbero essere destinati a una finalità pubblica a servizio degli interessi collettivi dei consumatori, ad esempio a campagne di sensibilizzazione.

L’articolo 7 prevede che gli enti legittimati siano totalmente trasparenti riguardo alla fonte di finanziamento della loro attività in generale e nello specifico riguardo ai fondi a sostegno di una specifica azione rappresentativa finalizzata al risarcimento, al fine di consentire agli organi giurisdizionali o amministrativi di valutare se possa esistere un conflitto d’interessi tra il finanziatore terzo e l’ente legittimato e di evitare il rischio di contenziosi abusivi, ad esempio tra concorrenti, così come di valutare se il finanziatore terzo disponga di risorse sufficienti per soddisfare gli impegni finanziari nei confronti dell’ente legittimato nel caso in cui l’azione dovesse fallire.

L’articolo 8 stabilisce le norme in materia di transazioni collettive ai sensi della direttiva. Gli Stati membri hanno la possibilità di specificare la procedura con cui l’organo giurisdizionale o amministrativo può approvare una transazione collettiva tra un ente legittimato e il presunto autore della violazione prima che l’azione rappresentativa concernente la stessa pratica dello stesso professionista sia avviata dinanzi all’organo giurisdizionale o amministrativo dello stesso Stato membro. Nel caso di un’azione rappresentativa in corso, l’organo giurisdizionale o amministrativo che sovrintende all’azione dovrebbe sempre essere in grado di invitare le parti ad accordarsi sul risarcimento. Negli Stati membri che sceglieranno di optare, in casi complessi che non rientrano nelle due tipologie di casi specificamente previste nell’articolo 6, paragrafo 3, per le decisioni ricognitive concernenti la responsabilità del professionista che commette la violazione nei confronti dei consumatori interessati, l’organo giurisdizionale o amministrativo che emana una simile decisione ricognitiva avrà sempre la facoltà di obbligare le parti dell’azione rappresentativa a raggiungere una transazione sul risarcimento. Le transazioni collettive raggiunte in tutte le circostanze di cui sopra saranno soggette all’esame dell’organo giurisdizionale o amministrativo al fine di garantirne la legalità ed equità. I consumatori interessati da una transazione collettiva approvata avranno sempre la possibilità di accettare o respingere il risarcimento ivi offerto.

L’articolo 9 elenca le norme che impongono al professionista che commette la violazione di informare adeguatamente i consumatori interessati in merito ai decreti ingiuntivi definitivi, alle decisioni definitive su provvedimenti volti a eliminare gli effetti perduranti delle violazioni, inclusi i decreti di risarcimento definitivi e, se del caso, in merito alle decisioni ricognitive concernenti la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori, così come alle decisioni definitive di approvazione delle transazioni collettive disponibili ai sensi della direttiva. Questa disposizione garantisce che i consumatori siano consapevoli della violazione della legge e delle loro opportunità di ricorso.

L’articolo 10 stabilisce gli effetti delle decisioni definitive che accertano la violazione della normativa dell’Unione contemplata dalla direttiva nelle azioni di ricorso nazionali e transfrontaliere. In base a questa disposizione, le decisioni definitive prese da un organo giurisdizionale o amministrativo nell’ambito di procedimenti di applicazione delle norme da parte delle autorità pubbliche, i decreti ingiuntivi definitivi che accertano una violazione della normativa dell’Unione o le decisioni ricognitive definitive sulla responsabilità di un operatore commerciale nei confronti dei consumatori interessati da una violazione, emanate nell’ambito dell’azione rappresentativa ai sensi della direttiva, avranno efficacia probatoria nelle successive azioni di ricorso. Tali azioni di ricorso possono essere intentate individualmente dai consumatori, nell’ambito di un’azione rappresentativa ai sensi della direttiva oppure, se disponibile, nell’ambito di un meccanismo di ricorso collettivo ai sensi delle norme nazionali. Se una decisione che accerta una violazione è diventata definitiva, essa costituirà una prova inconfutabile in qualsiasi successiva azione di ricorso nel medesimo Stato membro. Ciò eviterà l’incertezza del diritto e costi non necessari per tutte le parti coinvolte, incluso il sistema giudiziario. Per le stesse ragioni, nei casi transfrontalieri, le decisioni definitive prese dall’organo giurisdizionale o amministrativo nell’ambito di procedimenti di applicazione delle norme da parte delle autorità pubbliche e i decreti ingiuntivi definitivi che accertano una violazione della normativa dell’Unione ai sensi della direttiva costituiranno una presunzione relativa dell’avvenuta violazione della normativa dell’Unione. Tale effetto non è previsto per le decisioni ricognitive sulla responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori lesi da una violazione, in quanto le norme nazionali in materia di responsabilità possono variare notevolmente tra gli Stati membri dell’UE.

L’articolo 11 prevede la sospensione degli effetti di un’azione rappresentativa in relazione ai periodi di prescrizione per le azioni di ricorso. Esso integra le disposizioni sugli effetti dei decreti ingiuntivi definitivi che accertano una violazione emanati nell’ambito delle azioni rappresentative ai sensi della direttiva e fornisce ai consumatori danneggiati da una violazione una ragionevole possibilità di avviare un ricorso o sotto forma di un’azione rappresentativa intentata per loro conto ai sensi della direttiva oppure nell’ambito di azioni individuali.

L’articolo 12 garantisce sollecitudine procedurale nel corso dell’intero procedimento. Esso prevede l’obbligo per gli Stati membri di garantire che tutte le azioni rappresentative siano trattate con la dovuta sollecitudine e che le azioni rappresentative finalizzate all’emanazione di un decreto ingiuntivo provvisorio siano trattate con procedura accelerata. L’articolo garantisce che qualsiasi ulteriore danno che possa essere arrecato dalla pratica di un professionista soggetta all’azione rappresentativa possa essere impedito nel modo più rapido possibile.

L’articolo 13 dispone che l’organo giurisdizionale o amministrativo che sovrintende all’azione rappresentativa possa, su richiesta dell’ente legittimato che ha intentato l’azione rappresentativa, ordinare al professionista convenuto di fornire le prove relative al caso che ricadono sotto il suo controllo. Per accertare una violazione e stabilire il nesso di causalità tra la violazione e il danno subito dai consumatori e per quantificare i danni effettivi arrecati ai consumatori interessati occorre un’analisi economica e fattuale. Alcune delle prove pertinenti di cui un ente legittimato avrà bisogno per dimostrare il suo caso si troveranno in possesso del convenuto e non saranno accessibili all’ente legittimato. Ciò potrebbe accadere anche nel caso delle informazioni necessarie per informare adeguatamente i consumatori in merito all’azione rappresentativa in corso. Questa disposizione garantirà che in tutti gli Stati membri vi sia un livello minimo di accesso effettivo alle informazioni necessarie agli enti legittimati per dimostrare la loro pretesa e informare adeguatamente i consumatori interessati in merito all’azione rappresentativa in corso. Nel contempo, la direttiva evita obblighi di comunicazione eccessivamente ampi e costosi che potrebbero comportare oneri indebiti a carico delle parti convenute e rischi di abuso. Una simile comunicazione sarà sempre soggetta a un rigoroso controllo giudiziario e amministrativo per quanto riguarda la sua necessità, estensione e proporzionalità.

L’articolo 14 garantisce sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate nel caso in cui il professionista convenuto non rispetti una decisione definitiva emanata da un organo giurisdizionale o amministrativo in esito a un’azione rappresentativa. Tali sanzioni saranno disponibili sotto forma di ammende in tutti gli Stati membri. L’articolo costituisce un importante incentivo per i professionisti convenuti affinché si uniformino rapidamente ai decreti ingiuntivi e di risarcimento definitivi, così come alle transazioni approvate.

L’articolo 15 enuncia le norme in materia di assistenza per gli enti legittimati. Esso garantisce che gli enti legittimati non siano impossibilitati a intentare azioni rappresentative ai sensi della direttiva a causa dei costi legati ai procedimenti. I costi dei procedimenti non devono creare ostacoli eccessivi per gli enti legittimati nell’esercizio del loro diritto di agire nell’interesse pubblico al fine di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori. La disposizione impone inoltre agli Stati membri e alla Commissione di sostenere e agevolare la cooperazione tra gli enti legittimati e lo scambio di esperienze allo scopo di aumentare l’utilizzo delle azioni rappresentative contro le violazioni con implicazioni transfrontaliere.

L’articolo 16 stabilisce le norme pertinenti per le azioni rappresentative transfrontaliere. Esso garantisce il riconoscimento reciproco della legittimazione degli enti legittimati designati anticipatamente in uno Stato membro a intentare un’azione rappresentativa in un altro Stato membro. Inoltre, abilita gli enti legittimati di diversi Stati membri ad agire congiuntamente nell’ambito di un’unica azione rappresentativa dinanzi a un unico foro competente ai sensi delle norme nazionali e dell’Unione pertinenti.

Gli articoli da 17 a 22 enunciano le disposizioni concernenti l’abrogazione della direttiva 2009/22/CE, la valutazione e comunicazione da parte della Commissione, il recepimento, le disposizioni transitorie e l’entrata in vigore, l’applicazione temporanea e i destinatari della direttiva proposta.

2018/0089 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 28 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Scopo della presente direttiva è consentire agli enti legittimati, che rappresentano gli interessi collettivi dei consumatori, di accedere, mediante azioni rappresentative, ai mezzi di tutela contro le violazioni delle disposizioni del diritto dell’Unione. Gli enti legittimati dovrebbero poter chiedere di far cessare o vietare una violazione, di far confermare l’avvenuta violazione e ottenere un risarcimento, ad esempio sotto forma di indennizzo, riparazione o riduzione del prezzo, a seconda di quanto previsto dalle legislazioni nazionali.

(2)La direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 29 ha consentito agli enti legittimati di intentare azioni rappresentative principalmente volte a far cessare o vietare violazioni del diritto dell’Unione dannose per gli interessi collettivi dei consumatori. Tuttavia, tale direttiva non ha affrontato adeguatamente le problematiche relative all’applicazione della normativa in materia di protezione dei consumatori. Al fine di migliorare l’effetto deterrente delle pratiche illecite e ridurre il danno per i consumatori, è necessario rafforzare il meccanismo di protezione degli interessi collettivi dei consumatori. In considerazione delle numerose modifiche, ai fini di chiarezza è opportuno sostituire la direttiva 2009/22/CE.

(3)Un’azione rappresentativa dovrebbe offrire un mezzo efficace ed efficiente di tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Inoltre, dovrebbe consentire agli enti legittimati di agire per assicurare il rispetto delle relative disposizioni del diritto dell’Unione e superare gli ostacoli cui sono confrontati i consumatori che intentano azioni individuali, quali l’incertezza in merito ai propri diritti e ai meccanismi procedurali disponibili, la riluttanza psicologica ad agire e il saldo negativo tra costi e benefici attesi dall’azione individuale.

(4)È importante assicurare il necessario equilibrio tra l’accesso alla giustizia e le garanzie procedurali contro l’abuso del contenzioso che potrebbe ostacolare indebitamente la capacità delle imprese di operare nel mercato interno. Onde prevenire l’abuso del ricorso ad azioni rappresentative, elementi quali i risarcimenti a carattere punitivo e l’assenza di termini di prescrizione della legittimazione ad agire per conto dei consumatori lesi dovrebbero essere evitati, mentre dovrebbero essere stabilite norme chiare su vari aspetti procedurali, quali la designazione degli enti legittimati, l’origine dei loro fondi e la natura delle informazioni richieste a sostegno dell’azione rappresentativa. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme nazionali relative all’attribuzione dei costi procedurali.

(5)Le violazioni che ledono gli interessi collettivi dei consumatori hanno spesso implicazioni transnazionali. Azioni rappresentative più efficaci ed efficienti esperibili all’interno dell’Unione dovrebbero rafforzare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e permettere ai consumatori di esercitare i propri diritti.

(6)La presente direttiva dovrebbe contemplare vari aspetti, quali la protezione dei dati personali, i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l’energia, le telecomunicazioni e l’ambiente. Essa dovrebbe trattare le violazioni delle disposizioni del diritto dell’Unione che tutelano gli interessi dei consumatori, indipendentemente dal fatto che essi vengano denominati consumatori o viaggiatori, utenti, clienti, investitori finali, clienti al dettaglio o in altro modo nel relativo diritto dell’Unione. Al fine di garantire una risposta adeguata alle violazioni del diritto dell’Unione, la cui forma e il cui volume evolvono rapidamente, sarebbe opportuno considerare, ogni volta che viene adottato un nuovo atto dell’Unione in materia di tutela degli interessi collettivi dei consumatori, se modificare l’allegato alla presente direttiva in modo da farlo rientrare nel suo ambito di applicazione.

(7)La Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli 30 e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario 31 . È pertanto opportuno disporre che, un anno dopo l’entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione valuti se le norme dell’Unione relative ai diritti dei passeggeri nei settori del trasporto aereo e ferroviario offrano un congruo livello di protezione dei consumatori, comparabile a quello previsto nella presente direttiva, e tragga le conclusioni necessarie per quanto riguarda l’ambito di applicazione della presente direttiva.

(8)Prendendo le mosse dalla direttiva 2009/22/CE, la presente direttiva dovrebbe riguardare le violazioni sia nazionali sia transnazionali, in particolare quando i consumatori lesi da una violazione vivono in uno o più Stati membri diversi da quello in cui ha sede il professionista responsabile della violazione. Essa dovrebbe inoltre occuparsi delle violazioni che sono cessate prima dell’inizio o della conclusione dell’azione rappresentativa, poiché potrebbe comunque essere necessario prevenire il ripetersi della pratica, accertare che tale pratica costituisce una violazione e facilitare la presentazione di ricorsi da parte dei consumatori.

(9)La presente direttiva non dovrebbe stabilire norme di diritto privato internazionale per quanto riguarda la giurisdizione, il riconoscimento delle sentenze o il diritto applicabile. Alle azioni rappresentative specificate dalla presente direttiva si applicano gli strumenti del diritto dell’Unione esistenti.

(10)Poiché le azioni rappresentative possono essere esperite solo dagli enti legittimati, al fine di garantire che gli interessi collettivi dei consumatori siano adeguatamente rappresentati, gli enti legittimati dovrebbero rispettare i criteri stabiliti nella presente direttiva. In particolare, essi dovrebbero essere lecitamente costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, che potrebbe prevedere ad esempio obblighi relativi al numero dei membri, al livello di stabilità oppure criteri di trasparenza in relazione ad aspetti rilevanti della loro struttura, quali gli atti costitutivi, la struttura direttiva, le finalità e i metodi operativi. Inoltre, essi dovrebbero non perseguire scopo di lucro e avere un interesse legittimo a far garantire il rispetto della pertinente normativa dell’Unione. Tali criteri si applicano sia agli enti legittimati designati anticipatamente che a quelli designati ad hoc ai fini di un’azione specifica.

(11)Gli organismi pubblici indipendenti, e le associazioni dei consumatori in particolare, dovrebbero svolgere un ruolo attivo nel garantire il rispetto delle relative disposizioni del diritto dell’Unione e sono tutti ritenuti idonei ad agire in qualità di enti legittimati. Dal momento che tali soggetti hanno accesso a diverse fonti di informazione riguardanti le pratiche tenute dal professionista nei confronti dei consumatori e che hanno priorità diverse per quanto concerne le loro attività, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere i tipi di provvedimenti che tali enti legittimati possono richiedere mediante le azioni rappresentative.

(12)Poiché sia le procedure giudiziarie sia quelle amministrative possono tutelare in modo efficace ed efficiente gli interessi collettivi dei consumatori, è lasciato alla discrezione degli Stati membri decidere se l’azione rappresentativa possa esse esperita tramite procedimento giudiziario o amministrativo, o entrambi, a seconda del pertinente ambito giuridico o settore economico in questione. Tale decisione non deve pregiudicare il diritto a un ricorso effettivo di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in base al quale gli Stati membri garantiscono che consumatori e imprese abbiano il diritto di proporre un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale avverso una decisione amministrativa presa in forza delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva. Tale diritto include la possibilità per le parti di ottenere una decisione che accordi la sospensione dell’applicazione della decisione contestata, conformemente al diritto nazionale.

(13)Al fine di aumentare l’efficacia procedurale delle azioni rappresentative, gli enti legittimati dovrebbero avere la possibilità di richiedere provvedimenti diversi con un’unica azione rappresentativa oppure nell’ambito di azioni rappresentative distinte. Tali provvedimenti dovrebbero includere misure provvisorie volte a far cessare una pratica in corso o vietare una pratica non ancora attuata quando esista il rischio che possa causare danni seri e irreversibili ai consumatori, provvedimenti volti ad accertare che una determinata pratica costituisce violazione della normativa e, laddove necessario, a far cessare la pratica o a vietarla per il futuro, nonché provvedimenti volti ad eliminare il perdurare degli effetti della violazione, incluso un risarcimento. Laddove intentino un’unica azione, gli enti legittimati dovrebbero poter chiedere tutti i relativi provvedimenti nel momento in cui viene proposta l’azione oppure presentare prima istanza di provvedimenti inibitori e, successivamente e ove opportuno, di provvedimenti risarcitori.

(14)I provvedimenti inibitori hanno lo scopo di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori indipendentemente dall’effettivo danno o perdita subiti dai singoli consumatori. I provvedimenti inibitori possono obbligare i professionisti ad adottare specifiche misure, ad esempio fornire ai consumatori le informazioni precedentemente omesse in violazione della legge. Le decisioni che accertano che una pratica costituisce una violazione non dovrebbero dipendere dal fatto che la pratica sia stata posta in essere intenzionalmente o per negligenza.

(15)Gli enti legittimati che esperiscono un’azione rappresentativa basandosi sulla presente direttiva dovrebbero avere la capacità di stare in giudizio. Ai consumatori lesi dalla violazione dovrebbero essere offerte adeguate opportunità di beneficiare del relativo esito dell’azione rappresentativa. I provvedimenti inibitori emanati in virtù della presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicate le singole azioni intentate dai consumatori lesi dalla pratica oggetto di un provvedimento inibitorio.

(16)Gli enti legittimati dovrebbero poter chiedere l’emanazione di provvedimenti volti a eliminare il perdurare degli effetti della violazione. Tali provvedimenti dovrebbero assumere la forma di un decreto di risarcimento che obblighi il professionista, ad esempio, a indennizzare i consumatori, a riparare o sostituire il bene, a ridurre il prezzo, a risolvere il contratto o a rimborsare il prezzo corrisposto, a seconda dei casi e delle legislazioni nazionali.

(17)L’indennizzo concesso ai consumatori lesi in una situazione di danno collettivo non dovrebbe eccedere l’importo dovuto, a norma dell’applicabile diritto nazionale o dell’Unione, dal professionista a copertura dell’effettivo danno subito dai consumatori in questione. In particolare, occorre evitare i risarcimenti di carattere punitivo, che hanno come conseguenza un risarcimento eccessivo a favore della parte ricorrente.

(18)Gli Stati membri potrebbero richiedere agli enti legittimati di fornire informazioni sufficienti a sostenere un’azione rappresentativa di natura risarcitoria, incluse una descrizione del gruppo di consumatori interessati dalla violazione e le questioni di fatto e di diritto da risolvere nell’ambito dell’azione rappresentativa. L’ente legittimato non dovrebbe essere tenuto a identificare individualmente tutti i consumatori interessati dalla violazione per poter avviare un’azione. Nelle azioni rappresentative di natura risarcitoria, l’organo giurisdizionale o amministrativo dovrebbe verificare fin dalle primissime fasi del procedimento se il caso si presti a formare oggetto di un’azione rappresentativa, in considerazione della natura della violazione e delle caratteristiche dei danni subiti dai consumatori interessati.

(19)Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a decidere se l’organo giurisdizionale o amministrativo nazionale adito in relazione all’azione rappresentativa di natura risarcitoria possa, in via eccezionale, emanare in luogo di un decreto di risarcimento una decisione ricognitiva concernente la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori danneggiati dalla violazione della normativa UE, sulla quale si potrà fare diretto affidamento nelle successive azioni di ricorso intentate dai singoli consumatori. Tale possibilità dovrebbe essere riservata a casi debitamente giustificati laddove la quantificazione del risarcimento individuale di ciascun consumatore interessato dall’azione rappresentativa sia complessa e non sarebbe perciò efficiente effettuarla nell’ambito di un’azione rappresentativa. Le decisioni ricognitive non dovrebbero essere emanate in situazioni non complesse e, in particolare, laddove i consumatori interessati siano identificabili e abbiano subito un danno comparabile in relazione a un periodo di tempo o un acquisto. Analogamente, le decisioni ricognitive non dovrebbero essere emanate laddove l’ammontare della perdita subita da ciascuno dei singoli consumatori sia così modesta che è improbabile che i singoli consumatori intentino un ricorso individuale. L’organo giurisdizionale o amministrativo nazionale dovrebbe debitamente motivare il ricorso a una decisione ricognitiva in luogo di un decreto di risarcimento in un particolare caso.

(20)Qualora i consumatori interessati dalla stessa pratica siano identificabili e abbiano subito danni comparabili in relazione a un periodo di tempo o un acquisto, come nel caso di contratti di consumo a lungo termine, l’organo giurisdizionale o amministrativo potrebbe definire chiaramente il gruppo di consumatori lesi dalla violazione nel corso dell’azione rappresentativa. In particolare, l’organo giurisdizionale o amministrativo potrebbe chiedere al professionista responsabile della violazione di fornire le relative informazioni, quali l’identità dei consumatori interessati e la durata della pratica. Per ragioni di rapidità ed efficienza, in tali casi gli Stati membri potrebbero considerare, nel rispetto della loro normativa nazionale, di accordare ai consumatori la possibilità di beneficiare direttamente di un decreto di risarcimento dopo la sua emanazione, senza che siano tenuti a conferire mandato individuale prima dell’emanazione del decreto di risarcimento.

(21)Nei casi di modesto valore, per la maggior parte, è improbabile che i consumatori intentino un’azione per far valere i propri diritti poiché l’impegno richiesto supererebbe i benefici individuali. Ciononostante, laddove la stessa pratica riguardi numerosi consumatori, la perdita aggregata potrebbe essere significativa. In tali casi, l’organo giurisdizionale o amministrativo potrebbe considerare sproporzionato ridistribuire i fondi ai consumatori interessati, ad esempio perché troppo oneroso o impraticabile. Pertanto, i fondi ottenuti come risarcimento mediante le azioni rappresentative risponderebbero meglio all’obiettivo di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori e dovrebbero essere impiegati per una relativa finalità pubblica, ad esempio un fondo per il patrocinio a favore dei consumatori, campagne di sensibilizzazione o movimenti di consumatori.

(22)I provvedimenti volti a eliminare il perdurare degli effetti della violazione potrebbero essere chiesti solo sulla base di una decisione definitiva, che constati l’avvenuta violazione del diritto dell’Unione rientrante nell’ambito di applicazione della presente direttiva, incluso un provvedimento inibitorio definitivo emanato nell’ambito dell’azione rappresentativa. In particolare, i provvedimenti potrebbero essere chiesti sulla base delle decisioni definitive pronunciate da un organo giurisdizionale o amministrativo nel contesto di attività di esecuzione disciplinate dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 32 .

(23)La presente direttiva prevede un meccanismo procedurale che non influisce sulle norme che stabiliscono diritti sostanziali dei consumatori per quanto riguarda i mezzi di tutela contrattuali e non contrattuali laddove i loro interessi siano stati lesi da una violazione, come il diritto al risarcimento dei danni, alla risoluzione del contratto, al rimborso, alla sostituzione, alla riparazione o alla riduzione del prezzo. Un’azione rappresentativa di natura risarcitoria in virtù della presente direttiva può essere intentata soltanto laddove il diritto dell’Unione o nazionale preveda tali diritti sostanziali.

(24)La presente direttiva non sostituisce i meccanismi nazionali di ricorso collettivo esistenti. In considerazione delle tradizioni giuridiche degli Stati membri, essa lascia loro la discrezionalità di configurare l’azione rappresentativa prevista dalla presente direttiva nell’ambito di un meccanismo di ricorso collettivo esistente o futuro oppure in alternativa a un tale meccanismo, purché il meccanismo nazionale si conformi alle modalità stabilite nella presente direttiva.

(25)Gli enti legittimati dovrebbero essere totalmente trasparenti rispetto alla fonte di finanziamento della loro attività in generale e per quanto concerne i fondi che sostengono una specifica azione rappresentativa di natura risarcitoria, al fine di consentire a un organo giurisdizionale o amministrativo di valutare se esista un conflitto di interessi tra il finanziatore terzo e l’ente legittimato ed evitare il rischio di contenziosi abusivi, oltre che a valutare se il finanziatore terzo abbia sufficienti risorse per tenere fede ai propri impegni economici nei confronti dell’ente legittimato. Le informazioni fornite dall’ente legittimato all’organo giurisdizionale o amministrativo che sovrintende l’azione rappresentativa dovrebbero consentire di valutare se il soggetto terzo possa influenzare le decisioni procedurali dell’ente legittimato nel contesto dell’azione rappresentativa, incluso per quanto concerne gli accordi transattivi, e se esso eroghi finanziamenti per un’azione rappresentativa di natura risarcitoria nei confronti di un convenuto che è un concorrente del soggetto finanziatore o di un convenuto da cui il soggetto finanziatore dipende. Laddove una di tali circostanze sia confermata, l’organo giurisdizionale o amministrativo dovrebbe essere legittimato a richiedere all’ente legittimato di rifiutare il finanziamento in questione e, ove necessario, opporsi alla legittimazione dall’ente legittimato in uno specifico caso.

(26)Le transazioni stragiudiziali collettive volte a ottenere riparazione per i consumatori danneggiati dovrebbero essere incoraggiate sia prima che l’azione rappresentativa venga intentata che in qualunque fase dell’azione stessa.

(27)Gli Stati membri potrebbero stabilire che un ente legittimato e un professionista che hanno raggiunto un accordo transattivo riguardo al risarcimento a favore dei consumatori lesi da una asserita pratica illecita del professionista possano chiedere collettivamente a un organo giurisdizionale o amministrativo di approvarlo. Tale richiesta dovrebbe essere accolta dall’organo giurisdizionale o amministrativo soltanto laddove non vi siano altre azioni rappresentative in corso relativamente alla stessa pratica. Un organo giurisdizionale o amministrativo competente che approvi tale transazione collettiva dovrebbe tenere in considerazione gli interessi e i diritti di tutte le parti interessate, inclusi i singoli consumatori. Ai singoli consumatori interessati dovrebbe essere offerta la possibilità di accettare o rifiutare di essere vincolati da tale accordo transattivo.

(28)L’organo giurisdizionale o amministrativo dovrebbe avere facoltà di invitare il professionista responsabile della violazione e l’ente legittimato che ha intentato l’azione rappresentativa ad avviare trattative finalizzate a raggiungere un accordo transattivo in merito al risarcimento da accordare ai consumatori interessati. La decisione di invitare le parti ad addivenire a una risoluzione stragiudiziale della controversia dovrebbe tenere conto del tipo di violazione cui l’azione si riferisce, delle caratteristiche dei consumatori interessati, della possibile forma di risarcimento da offrire, della volontà delle parti di transare e dell’opportunità della procedura.

(29)Al fine di facilitare il risarcimento dei singoli consumatori chiesto sulla base di decisioni ricognitive definitive riguardanti la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori lesi da una violazione, emesse nell’ambito di azioni rappresentative, l’organo giurisdizionale o amministrativo che ha emanato la decisione dovrebbe essere legittimato a richiedere all’ente legittimato e al professionista di giungere a una transazione collettiva.

(30)Eventuali accordi transattivi stragiudiziali raggiunti nel contesto di un’azione rappresentativa o basati su una decisione ricognitiva definitiva dovrebbero essere approvati dall’organo giurisdizionale o amministrativo competente al fine di garantirne la legalità e la correttezza, tenendo conto degli interessi e dei diritti di tutte le parti interessate. Ai singoli consumatori interessati dovrebbe essere offerta la possibilità di accettare o rifiutare di essere vincolati da tale accordo transattivo.

(31)Garantire che i consumatori siano informati dell’azione rappresentativa è fondamentale per il successo della stessa. I consumatori dovrebbero essere informati dell’azione rappresentativa in corso, del fatto che una pratica di un professionista è stata considerata una violazione della normativa, dei diritti di cui godono successivamente all’accertamento di una violazione e degli eventuali passi successivi che i consumatori interessati devono intraprendere, in particolare per vedersi accordato un risarcimento. Inoltre, i rischi reputazionali associati alla diffusione delle informazioni relative alla violazione sono importanti per l’effetto deterrente che esercitano sui professionisti che violano i diritti dei consumatori.

(32)Per essere efficaci, le informazioni dovrebbero essere adeguate e proporzionate alle circostanze del caso. Il professionista responsabile della violazione dovrebbe informare adeguatamente tutti i consumatori interessati di un provvedimento inibitorio definitivo e dei decreti di risarcimento emanati nell’ambito dell’azione rappresentativa nonché di un accordo transattivo approvato da un organo giurisdizionale o amministrativo. Tali informazioni possono essere fornite ad esempio sul sito web del professionista, sui social media, sui mercati online o su quotidiani diffusi, inclusi quelli distribuiti esclusivamente tramite mezzi di comunicazione elettronici. Laddove possibile, i consumatori dovrebbero essere informati individualmente tramite posta elettronica o ordinaria. Su richiesta, tali informazioni dovrebbero essere fornite in formati accessibili a persone con disabilità.

(33)Al fine di aumentare la certezza giuridica, evitare incoerenze nell’applicazione del diritto dell’Unione e incrementare l’efficacia e l’efficienza procedurale delle azioni rappresentative e di possibili azioni di natura risarcitoria successive, l’accertamento di una violazione con decisione definitiva, incluso un provvedimento inibitorio definitivo sulla base della presente direttiva, da parte di un organo giurisdizionale o amministrativo non dovrebbe formare oggetto di una nuova controversia per la stessa violazione commessa dal medesimo professionista in merito alla natura della violazione e il suo ambito materiale, personale, temporale e territoriale, così come determinato da tale decisione definitiva. Laddove un’azione volta a ottenere provvedimenti per eliminare il perdurare degli effetti della violazione, incluso un risarcimento, sia intentata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata emanata la decisione definitiva in merito alla violazione, la decisione dovrebbe costituire una presunzione confutabile dell’avvenuta violazione.

(34)Gli Stati membri dovrebbero garantire che le azioni di natura risarcitoria individuali possano essere basate su una decisione ricognitiva finale emanata nell’ambito di un’azione rappresentativa. Tali azioni dovrebbero essere esperibili tramite procedure rapide e semplificate.

(35)Le azioni di natura risarcitoria basate sull’accertamento di una violazione con provvedimento inibitorio definitivo o decisione ricognitiva definitiva riguardante la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori danneggiati secondo la presente direttiva non dovrebbero essere ostacolate dalle norme nazionali sui termini di prescrizione. L’avvio di un’azione rappresentativa avrà l’effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione per eventuali azioni di natura risarcitoria dei consumatori interessati da tale azione.

(36)Le azioni rappresentative di natura inibitoria dovrebbero essere trattate con la dovuta sollecitudine procedurale. I provvedimenti inibitori con effetto provvisorio dovrebbero sempre essere trattati mediante procedura accelerata al fine di evitare eventuali ulteriori danni cagionati dalla violazione.

(37)Le prove costituiscono un elemento importante per stabilire se una certa pratica costituisce una violazione della normativa, ove vi sia il rischio che venga ripetuta, al fine di individuare i consumatori lesi dalla violazione, decidere in merito al risarcimento e informare adeguatamente i consumatori interessati da un’azione rappresentativa riguardo al procedimento in corso e al suo esito definitivo. Tuttavia, i rapporti tra imprese e consumatori sono caratterizzati da asimmetria delle informazioni e le necessarie informazioni potrebbero essere in possesso esclusivamente del professionista, nel qual caso sarebbero inaccessibili all’ente legittimato. Gli enti legittimati dovrebbero pertanto vedersi accordato il diritto di chiedere all’organo giurisdizionale o amministrativo competente che il professionista divulghi le prove relative alla loro pretesa oppure necessarie per informare adeguatamente i consumatori interessati in merito all’azione rappresentativa, senza che debbano specificare le singole prove. La necessità, l’estensione e la proporzionalità di tale divulgazione dovrebbero essere attentamente valutate dall’organo giurisdizionale o amministrativo che sovrintende l’azione rappresentativa, tenendo conto della tutela degli interessi legittimi di terzi e fatte salve le normative nazionali e dell’Unione in materia di riservatezza.

(38)Al fine di garantire l’efficacia delle azioni rappresentative, ai professionisti responsabili di violazioni dovrebbero essere applicate sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di non rispetto di una decisione definitiva emanata nell’ambito di un’azione rappresentativa.

(39)Tenuto conto del fatto che le azioni rappresentative perseguono un interesse pubblico tutelando gli interessi collettivi dei consumatori, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli enti legittimati non siano impossibilitati a intentare azioni rappresentative in virtù della presente direttiva a causa dei costi associati ai procedimenti.

(40)La cooperazione e lo scambio di informazioni tra enti legittimati di diversi Stati membri si sono dimostrati utili per far fronte alle violazioni transfrontaliere. È necessario continuare a estendere le misure in materia di sviluppo delle competenze e cooperazione a un numero maggiore di enti legittimati dell’Unione al fine di aumentare il ricorso alle azioni rappresentative con implicazioni transfrontaliere.

(41)Al fine di affrontare efficacemente le violazioni con implicazioni transfrontaliere, dovrebbe essere garantito il riconoscimento reciproco della legittimità degli enti legittimati designati anticipatamente in uno Stato membro ad agire per intentare azioni rappresentative in un altro Stato membro. Inoltre, gli enti legittimati di diversi Stati membri dovrebbero poter unire le forze in un’unica azione rappresentativa dinanzi a un singolo foro, fatte salve le relative norme sulla competenza giurisdizionale. Per ragioni di efficienza e di efficacia, un ente legittimato dovrebbe poter intentare un’azione rappresentativa per conto di altri enti legittimati che rappresentano consumatori di diversi Stati membri.

(42)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Di conseguenza, essa dovrebbe essere interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi, inclusi quelli relativi al diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, nonché il diritto di difesa.

(43)Per quanto riguarda il diritto in materia ambientale, la presente direttiva tiene conto della Convenzione UNECE sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (“convenzione di Århus”).

(44)L’obiettivo della presente direttiva, vale a dire istituire un meccanismo per le azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori al fine di garantire un elevato livello di tutela ai consumatori dell’Unione e il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente mediante azioni adottate esclusivamente dagli Stati membri, ma, in considerazione delle implicazioni transfrontaliere delle azioni rappresentative, può essere meglio conseguito a livello dell’Unione. L’Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

(45)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi 33 , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(46)È opportuno prevedere norme relative all’applicazione temporale della presente direttiva.

(47)Occorre pertanto abrogare la direttiva 2009/22/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo 1

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

1.La presente direttiva stabilisce le norme che consentono agli enti legittimati di intentare azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, assicurando che vi siano adeguate garanzie per evitare l’abuso del contenzioso.

2.La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore le disposizioni intese a concedere agli enti legittimati o a qualunque altro soggetto interessato altri mezzi procedurali per esperire azioni finalizzate alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori a livello nazionale.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.La presente direttiva si applica alle azioni rappresentative intentate nei confronti di professionisti per violazioni delle disposizioni del diritto dell’Unione elencate nell’allegato I che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori. Essa si applica alle violazioni nazionali e transnazionali, anche qualora le violazioni siano cessate prima dell’avvio o della conclusione dell’azione rappresentativa.

2.La presente direttiva non pregiudica le norme che stabiliscono mezzi di tutela contrattuali e non contrattuali a disposizione dei consumatori per tali violazioni nell’ambito del diritto dell’Unione o nazionale.

3.La presente direttiva non pregiudica le norme dell’Unione in materia di diritto privato internazionale, in particolare quelle relative alla giurisdizione degli organi giudiziari e al diritto applicabile.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

(1)“consumatore”: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

(2)“professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite qualunque altra persona che opera in suo nome e per suo conto, a fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

(3)“interessi collettivi dei consumatori”: gli interessi di un certo numero di consumatori;

(4)“azione rappresentativa”: un’azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori di cui i consumatori interessati non sono parti;

(5)“pratica”: qualunque atto o omissione di un professionista;

(6)“decisione definitiva”: una decisione di un organo giurisdizionale di uno Stato membro che non può o non può più essere impugnata oppure una decisione di un organo amministrativo che non può più essere soggetta a ricorso giurisdizionale.

Capo 2

Azioni rappresentative

Articolo 4

Enti legittimati

1.Gli Stati membri garantiscono che le azioni rappresentative possano essere intentate da enti legittimati designati, su loro richiesta, anticipatamente a questo scopo dagli Stati membri e inseriti in un elenco accessibile al pubblico.

Gli Stati membri designano un soggetto come ente legittimato, se esso soddisfa i seguenti criteri:

(a)è debitamente costituito in conformità del diritto dello Stato membro;

(b)ha un interesse legittimo ad assicurare che siano soddisfatte le disposizioni del diritto dell’Unione contemplate nella presente direttiva;

(c)non persegue scopo di lucro.

Gli Stati membri valutano periodicamente se l’ente legittimato continua a conformarsi ai suddetti criteri. Gli Stati membri provvedono a che l’ente legittimato perda il proprio status ai sensi della presente direttiva, qualora non soddisfi più uno o più criteri elencati nel primo comma.

2.Gli Stati membri possono designare un ente legittimato su base ad hoc per una particolare azione rappresentativa, su richiesta di quest’ultimo, a condizione che sia conforme ai criteri di cui al paragrafo 1.

3.Gli Stati membri garantiscono che in particolare le organizzazioni di consumatori e gli organismi pubblici indipendenti siano idonei a ricevere lo status di ente legittimato. Gli Stati membri possono designare come ente legittimati le organizzazioni di consumatori che rappresentano membri provenienti da più di uno Stato membro.

4.Gli Stati membri possono stabilire norme volte a specificare quali enti legittimati possano esperire tutti i mezzi di tutela di cui agli articoli 5 e 6 e quali enti legittimati possano esperire solo uno o più di tali mezzi di tutela.

5.La conformità di un ente legittimato ai criteri di cui al paragrafo 1 non pregiudica il diritto dell’organo giurisdizionale o amministrativo ad esaminare se la finalità dell’ente legittimato giustifica il suo intervento in un caso specifico, in conformità dell’articolo 5, paragrafo1.

Articolo 5

Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori

1.Gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati possano intentare azioni rappresentative davanti all’organo giurisdizionale o amministrativo nazionale, a condizione che sussista un nesso diretto tra gli obiettivi principali dell’ente e i diritti conferiti dalle norme dell’Unione di cui si lamenta la violazione e per i quali l’azione è esperita.

2.Gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati abbiano il diritto di intentare azioni rappresentative finalizzate ai seguenti provvedimenti:

(a)un decreto ingiuntivo come provvedimento provvisorio teso a far cessare la pratica o, se la pratica non è ancora stata messa in atto ma è imminente, proibirla;

(b)un decreto ingiuntivo volto ad accertare che la pratica costituisce una violazione della legge, e se necessario, a farla cessare o, se non ancora messa in atto ma imminente, a proibirla.

Per avvalersi dell’azione ingiuntiva, gli enti legittimati non sono tenuti a ottenere il mandato dei singoli consumatori interessati o a fornire prova di effettive perdite o danni a carico dei consumatori interessati o dell’intenzione o della negligenza da parte del professionista.

3.Gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati siano autorizzati a intentare azioni rappresentative volte all’emanazione di provvedimenti tesi ad eliminare gli effetti perduranti della violazione. Tali provvedimenti sono chiesti sulla base di un’eventuale decisione definitiva che accerti che la pratica costituisce una violazione del diritto dell’Unione di cui all’allegato I che lede gli interessi collettivi dei consumatori, ivi compreso un decreto ingiuntivo definitivo di cui al paragrafo 2, lettera b).

4.Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 4, gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati possano chiedere che siano emanati provvedimenti tesi ad eliminare gli effetti perduranti della violazione unitamente ai provvedimenti di cui al paragrafo 2 in un’unica azione rappresentativa.

Articolo 6

Provvedimenti di riparazione

1.Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati abbiano diritto di intentare azioni rappresentative di natura risarcitoria, che obblighino il professionista a provvedere, tra l’altro, all’indennizzo, alla riparazione, alla sostituzione, alla riduzione del prezzo, alla risoluzione del contratto o al rimborso del prezzo pagato, a seconda dei casi. Uno Stato membro può richiedere il mandato dei singoli consumatori interessati prima di adottare una decisione ricognitiva o di emanare un decreto di risarcimento.

L’ente legittimato fornisce informazioni sufficienti, come previsto dalla legge nazionale, a supporto dell’azione, ivi compresa una descrizione dei consumatori interessati dall’azione e le questioni di fatto e di diritto da risolvere.

2.In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare un organo giurisdizionale o amministrativo ad emettere, invece di un decreto di risarcimento, una decisione ricognitiva concernente la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori danneggiati da una violazione del diritto dell’Unione di cui all’allegato I, in casi debitamente giustificati, laddove, in virtù delle caratteristiche del danno individuale ai consumatori interessati, la quantificazione del risarcimento individuale sia complessa.

3.Il paragrafo 2 non si applica ai casi, nei quali:

(a)i consumatori interessati dalla violazione sono identificabili ed hanno subito danni comparabili provocati dalla stessa pratica relativa a un periodo di tempo o a un acquisto. In tali casi l’obbligo del mandato dei singoli consumatori interessati non costituisce condizione per avviare l’azione. Il risarcimento è destinato ai consumatori interessati;

(b)i consumatori hanno subito una perdita di piccola entità e non sarebbe proporzionato ripartire il risarcimento tra loro. In questi casi, gli Stati membri garantiscono che il mandato dei singoli consumatori interessati non sia necessario. Il risarcimento è destinato a una finalità pubblica a servizio degli gli interessi collettivi dei consumatori.

4.Il risarcimento ottenuto con decisione definitiva in conformità ai paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudica eventuali diritti supplementari di risarcimento riconosciuti ai consumatori interessati dal diritto nazionale o dell’Unione.

Articolo 7

Finanziamento

1.L’ente legittimato che intenta un’azione di natura risarcitoria di cui all’articolo 6, paragrafo 1, dichiara sin dall’inizio dell’azione la fonte dei fondi utilizzati per la sua attività generale e i fondi che utilizza per finanziare l’azione. Esso dimostra di disporre di risorse finanziarie sufficienti per rappresentare al meglio gli interessi dei consumatori interessati e per far fronte a eventuali spese della controparte se l’azione dovesse fallire.

2.Gli Stati membri garantiscono che, nei casi in cui l’azione rappresentativa di natura risarcitoria è finanziata da terzi, ad essi sia proibito:

(a)influenzare le decisioni dell’ente legittimato nel contesto di un’azione rappresentativa, ivi comprese le transazioni;

(b)fornire un finanziamento per un’azione rappresentativa nei confronti di un convenuto che è un concorrente del finanziatore oppure di un convenuto dal quale il finanziatore dipende.

3.Gli Stati membri garantiscono che gli organi giurisdizionali e amministrativi siano autorizzati a valutare le circostanze di cui al paragrafo 2 e, conseguentemente, a imporre all’ente legittimato di rifiutare il relativo finanziamento e, se necessario, rigettino la legittimità di ente legittimato in un caso specifico.

Articolo 8

Transazioni

1.Gli Stati membri possono disporre che un ente legittimato e un professionista che abbiano raggiunto un accordo riguardo al risarcimento dei consumatori lesi da un presunta pratica illegale di detto professionista possano chiedere congiuntamente a un organo giurisdizionale o amministrativo di approvarlo. Detta richiesta dovrebbe essere ammessa dall’organo giurisdizionale o amministrativo solo se non è in corso alcun’altra azione rappresentativa davanti all’organo giurisdizionale o amministrativo dello stesso Stato membro concernente lo stesso professionista e la stessa pratica.

2.Gli Stati membri garantiscono che, in qualsiasi momento nell’ambito delle azioni rappresentative, l’organo giurisdizionale o amministrativo possa invitare l’ente legittimato e il convenuto, dopo averli consultati, a raggiungere un accordo concernente il risarcimento entro un limite di tempo ragionevole.

3.Gli Stati membri garantiscono che l’organo giurisdizionale o amministrativo che ha emesso la decisione ricognitiva definitiva di cui all’articolo 6, paragrafo 2, sia autorizzato a chiedere alle parti dell’azione rappresentativa di raggiungere, entro un limite di tempo ragionevole, un accordo concernente il risarcimento da accordare ai consumatori sulla base della decisione definitiva.

4.Gli accordi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono soggetti al controllo dell’organo giurisdizionale o amministrativo. L’organo giurisdizionale o amministrativo valuta la legalità e la correttezza dell’accordo, tenendo conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti, ivi compresi i consumatori interessati.

5.Se non si raggiunge l’accordo di cui al paragrafo 2 entro il limite di tempo fissato o se l’accordo raggiunto non è approvato, l’organo giurisdizionale o amministrativo prosegue la procedura dell’azione rappresentativa.

6.Ai singoli consumatori interessati è concessa la possibilità di accettare o rifiutare di essere vincolati dagli accordi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Il risarcimento ottenuto mediante un accordo approvato in conformità del paragrafo 4 non pregiudica eventuali diritti supplementari di risarcimento riconosciuti ai consumatori interessati dal diritto nazionale o dell’Unione.

Articolo 9

Informazioni sulle azioni rappresentative

1.Gli Stati membri garantiscono che l’organo giurisdizionale o amministrativo faccia obbligo al professionista che ha commesso la violazione di informare a sue spese i consumatori danneggiati delle decisioni definitive che dispongono i provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 e degli accordi approvati di cui all’articolo 8, attraverso mezzi appropriati alle circostanze del caso ed entro limiti di tempo prestabiliti, anche, se del caso, mediante comunicazione individuale a tutti i consumatori interessati.

2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono una spiegazione, in un linguaggio comprensibile, dell’oggetto dell’azione rappresentativa, delle sue conseguenze legali e, se del caso, dei successivi passi che i consumatori interessati dovranno intraprendere.

Articolo 10

Effetti delle decisioni definitive

1.Gli Stati membri garantiscono che una violazione a danno di interessi collettivi dei consumatori, accertata con decisione definitiva di un organo giurisdizionale o amministrativo, incluso un decreto ingiuntivo definitivo di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), sia ritenuta accertare in maniera inconfutabile l’esistenza di una violazione ai fini di eventuali altre azioni di natura risarcitoria innanzi ai loro organi giurisdizionali nazionali nei confronti dello stesso professionista per la stessa violazione.

2.Gli Stati membri garantiscono che una decisione definitiva di cui al paragrafo 1 presa in un altro Stato Membro sia considerata dai rispettivi organi giurisdizionali o amministrativi nazionali come una presunzione relativa dell’avvenuta violazione.

3.Gli Stati Membri garantiscono che una decisione ricognitiva definitiva di cui all’articolo 6, paragrafo 2, sia ritenuta accertare in maniera inconfutabile la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori lesi da una violazione ai fini di eventuali azioni di natura risarcitoria innanzi ai rispettivi organi giurisdizionali nazionali nei confronti dello stesso professionista per la stessa violazione. Gli Stati Membri garantiscono che per dette azioni di natura risarcitoria intentate individualmente dai consumatori siano disponibili procedure celeri e semplificate.

Articolo 11

Sospensione della prescrizione

Gli Stati Membri garantiscono che l’avvio di un’azione rappresentativa di cui agli articoli 5 e 6 abbia per effetto la sospensione o l’interruzione dei termini di prescrizione applicabili a eventuali azioni di ricorso per i consumatori interessati, se i relativi diritti sono soggetti a prescrizione ai sensi del diritto nazionale o dell’Unione.

Articolo 12

Efficienza procedurale

1.Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che le azioni rappresentative di cui agli articoli 5 e 6 siano trattate con la dovuta tempestività.

2.Le azioni rappresentative volte ad ottenere un decreto ingiuntivo sotto forma di provvedimento temporaneo di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), sono oggetto di una procedura accelerata.

Articolo 13

Elementi di prova

Gli Stati membri garantiscono che a seguito della richiesta di un ente legittimato che ha presentato fatti e prove ragionevolmente disponibili a supporto dell’azione rappresentativa e che ha indicato ulteriori elementi di prova che rientrano sotto il controllo del convenuto, l’organo giurisdizionale o amministrativo possa disporre, in conformità delle norme procedurali nazionali, che tali prove siano presentate dal convenuto, fatte salve le normative nazionali e dell’Unione applicabili in materia di riservatezza.

Articolo 14

Sanzioni

1.Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili in caso di non conformità alle decisioni definitive emanate nell’ambito dell’azione rappresentativa e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.Gli Stati membri garantiscono che le sanzioni possano essere irrogate sotto forma di ammende.

3.Quando prendono decisioni in merito all’attribuzione delle entrate generate dalle ammende, gli Stati membri tengono conto degli interessi collettivi dei consumatori.

4.Gli Stati membri notificano le disposizioni di cui al paragrafo 1 alla Commissione entro [data di recepimento della direttiva] e notificano immediatamente qualsiasi modifica apportata successivamente.

Articolo 15

Assistenza agli enti legittimati

1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le spese procedurali relative alle azioni rappresentative non costituiscano degli impedimenti finanziari tali che gli enti legittimati non possano esercitare efficacemente il diritto di ricorrere ai mezzi di tutela di cui agli articoli 5 e 6, ad esempio applicando diritti amministrativi e giudiziari contenuti, esonerando gli enti legittimati dal versamento dei diritti amministrativi e giudiziari applicabili, concedendo loro accesso al patrocinio a spese dello Stato qualora necessario, o fornendo loro un finanziamento pubblico per questa finalità.

2.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nei casi in cui gli enti legittimati sono tenuti a informare i consumatori interessati riguardo alle azioni rappresentative in corso, i relativi costi possano essere recuperati dal professionista, se l’azione ha esito positivo.

3.Gli Stati membri e la Commissione sostengono e agevolano la collaborazione degli enti legittimati e lo scambio e la divulgazione delle loro buone pratiche ed esperienze, per quanto riguarda la risoluzione di violazioni nazionali e transfrontaliere.

Articolo 16

Azioni rappresentative transfrontaliere

1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che eventuali enti legittimati designati anticipatamente in uno Stato Membro ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, possano rivolgersi ad un organo giurisdizionale o amministrativo di un altro Stato Membro presentando l’elenco accessibile al pubblico di cui al medesimo articolo. Gli organi giurisdizionali o amministrativi accettano l’elenco come prova della legittimazione dell’ente legittimato, fatto salvo il loro diritto ad esaminare se la finalità dell’ente legittimato giustifichi il suo intervento in un caso specifico.

2.Gli Stati membri garantiscono che laddove la violazione leda o possa ledere i consumatori di diversi Stati membri l’azione rappresentativa possa essere intentata innanzi all’organo giurisdizionale o amministrativo competente di uno Stato membro da vari enti legittimati di diversi Stati membri che agiscono congiuntamente o sono rappresentati da un unico ente legittimato al fine di proteggere l’interesse collettivo dei consumatori dei diversi Stati membri.

3.Ai fini delle azioni rappresentative transfrontaliere e fatti salvi i diritti concessi agli altri soggetti dalla legislazione nazionale, gli Stati membri comunicano anticipatamente alla Commissione l’elenco degli enti legittimati designati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e la finalità di questi enti legittimati. La Commissione rende tali informazioni accessibili al pubblico e le mantiene aggiornate.

4.Se uno Stato Membro o la Commissione solleva riserve riguardo alla conformità di un ente legittimato ai criteri stabiliti all’articolo 4, paragrafo 2, lo Stato membro che lo ha designato indaga sui dubbi sollevati e, se del caso, revoca la designazione qualora uno o più criteri non siano rispettati.

Capo 3

Disposizioni finali

Articolo 17

Abrogazione

La direttiva 2009/22/UE è abrogata a decorrere dal [data dell’applicazione della presente direttiva] fatto salvo l’articolo 20, paragrafo 2.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 18

Monitoraggio e valutazione

1.Non prima di 5 anni dalla data di applicazione della presente direttiva, la Commissione procede a una valutazione e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione in cui espone le sue principali conclusioni. La valutazione sarà è realizzata secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. Nella relazione, la Commissione esaminerà in particolare l’ambito di applicazione della direttiva, definito nell’articolo 2 e nell’Allegato I.

2.Entro un anno dall’entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione valuta se le norme relative ai diritti dei passeggeri dei settori del trasporto aereo e ferroviario offrono un livello di protezione dei consumatori comparabile a quello previsto dalla presente direttiva. In caso affermativo, la Commissione intende presentare idonee proposte, che possono consistere in particolare nell’eliminazione degli atti di cui ai punti 10 e 15 dell’allegato II dall’ambito di applicazione della presente direttiva come definita nell’articolo 2.

3.Su base annuale e, per la prima volta, non prima di 4 anni dalla data di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione le seguenti informazioni necessarie per la preparazione della relazione di cui al paragrafo 1:

(a)il numero di azioni rappresentative intentate in relazione alla presente direttiva innanzi agli organi giurisdizionali e amministrativi;

(b)il tipo di ente legittimato che intenta tali azioni;

(c)il tipo di violazione trattata nell’ambito delle azioni rappresentative, le parti che presentano le azioni rappresentative e il settore economico interessato dalle azioni rappresentative;

(d)la durata del procedimento dall’avvio dell’azione fino all’adozione di un provvedimento inibitorio definitivo di cui all’articolo 5, un decreto di risarcimento o una decisione ricognitiva di cui all’articolo 6 o l’approvazione definitiva della transazione di cui all’articolo 8;

(e)i risultati delle azioni rappresentative;

(f)il numero degli enti legittimati che partecipano in collaborazione e meccanismi di scambio di buone pratiche di cui all’articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 19

Recepimento

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere da [6 mesi dopo il termine per il recepimento].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 20

Disposizioni transitorie

1.Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento della presente direttiva alle violazioni verificatesi dopo il [data di applicazione della presente direttiva].

2.Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento della direttiva 2009/22/CE, alle violazioni verificatesi prima del [data di applicazione della presente direttiva].

Articolo 21

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 22

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 34  

Titolo 33 – Giustizia e consumatori - Capitolo 33 02 01 - Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza

Ambito degli altri settori interessati – Cfr. allegato I alla proposta

1.3.Natura della proposta/iniziativa

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria 35  

X La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Maggiore equità e profondità del mercato interno; mercato unico digitale

DG JUST - Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza, obiettivo specifico n. 9 relativo alla politica dei consumatori:

consentire alle persone, in qualità di consumatori nel mercato interno, di far valere i propri diritti derivanti dal diritto dell’Unione.

Obiettivo specifico della proposta:

l’obiettivo è ridurre, con migliori azioni rappresentative, il numero di violazioni del diritto dell’Unione che riguardano gli interessi collettivi dei consumatori, migliorando così la conformità ed eliminando il danno subito dal consumatore.

Obiettivo specifico dell’azione di bilancio proposta:

continuare a estendere le misure di apprendimento e cooperazione a un numero maggiore di enti legittimati nell’UE, con l’obiettivo di incrementare il ricorso ad azioni rappresentative per le violazioni che producono effetti transfrontalieri.

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Attività ABM/ABB interessate

Attività analitiche (raccolta di dati e statistiche)

Apprendimento reciproco e cooperazione (eventi, piattaforma di scambio elettronica, strumenti di comunicazione remota)

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Sui consumatori: maggiore livello di protezione dei consumatori e minore pregiudizio subito dai consumatori grazie alla presenza di meccanismi rafforzati di ricorso collettivo in situazioni di danno generalizzato e pertanto incentivi più forti per i professionisti a rispettare il diritto dei consumatori dell’UE.

Sugli enti legittimati: nuove misure e regole più chiare per gli enti legittimati abilitati ad intentare azioni rappresentative, in particolare nelle cause transfrontaliere.

Sui professionisti: i professionisti godranno di una migliore parità di condizioni e di una concorrenza più equa.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa.

L’articolo 18 (Monitoraggio e valutazione) della proposta impone agli Stati membri di fornire informazioni statistiche relativamente ai seguenti indicatori:

- il numero e il tipo di azioni rappresentative intentate in conformità alla presente direttiva davanti ad organi giurisdizionali e amministrativi;

- il tipo di ente legittimato ad intentare un’azione;

- il tipo di violazioni affrontate attraverso azioni rappresentative, le parti delle azioni rappresentative e il settore economico interessato dalle azioni rappresentative;

- la durata dei procedimenti, dall’avvio dell’azione fino all’adozione di un provvedimento inibitorio di cui all’articolo 5, un decreto di risarcimento o una decisione ricognitiva di cui all’articolo 6 o l’approvazione definitiva della transazione di cui all’articolo 8 della presente direttiva;

- gli esiti finali delle azioni rappresentative (ad es. transazione, decreti di risarcimento);

- il numero di enti legittimati che partecipano in cooperazione e meccanismo di scambio delle migliori pratiche di cui all’articolo 15, paragrafo 3, della presente direttiva.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

La proposta intende migliorare l’efficacia dei provvedimenti inibitori e introdurre provvedimenti tesi a eliminare le conseguenze delle violazioni dei diritti dei consumatori. L’obiettivo è ridurre, con migliori azioni rappresentative, il numero di violazioni del diritto dell’Unione che riguardano gli interessi collettivi dei consumatori, migliorando così la conformità alla normativa ed eliminando il danno subito dal consumatore.

1.5.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

I consumatori non hanno ancora accesso a opportunità efficaci di ricorso in tutti gli Stati membri. Le significative differenze riscontrate tra gli Stati membri in ordine all’efficacia dell’attuale direttiva sui provvedimenti inibitori rendono necessario un intervento da parte dell’UE, in particolare alla luce delle implicazioni transfrontaliere. Un’azione promossa solo da alcuni Stati membri potrebbe portare a un’ulteriore frammentazione, che a sua volta contribuirebbe a mantenere la differenza di trattamento tra consumatori e professionisti nel mercato interno, e i differenti livelli di ricorso dei consumatori nell’Unione, indebolendo in ultima analisi il mercato unico per i consumatori.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La relazione della Commissione del 2008 concernente l’applicazione della direttiva relativa a provvedimenti inibitori concludeva che i provvedimenti inibitori erano usati con un certo successo nelle violazioni nazionali, ma in misura minore in quelle internazionali, soprattutto perché gli enti legittimati non dispongono di risorse sufficienti per trattare le differenti procedure nei diversi Stati membri. Secondo la conclusione espressa nella relazione della Commissione del 2012, la procedura presentava notevoli potenzialità a condizione che fossero risolte le carenze, in particolare i costi elevati legati ai procedimenti, la lunghezza e la complessità delle procedure, gli effetti relativamente limitati sui consumatori delle decisioni su provvedimenti inibitori e la difficoltà di farli applicare. La valutazione complessiva della direttiva sui provvedimenti inibitori contenuta nel vaglio di adeguatezza sul diritto dei consumatori e del mercato dell’Unione, eseguito dalla Commissione nel 2017, ha individuato molti ostacoli analoghi, in particolare l’assenza di sufficienti mezzi di tutela per i consumatori.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta è pienamente coerente e compatibile con le attuali politiche dell’Unione. Essa completa le procedure inibitorie e di ricorso disponibili in strumenti settoriali, introducendo uno specifico meccanismo di azione rappresentative nell’eventualità in cui gli interessi collettivi dei consumatori siano stati danneggiati, o possano esserlo. Una migliore applicazione degli strumenti legislativi dell’Unione, oggetto della proposta, contribuisce all’attuazione delle strategie sul mercato unico digitale, sull’unione dei mercati dei capitali, sull’unione dell’energia e sull’economia circolare.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

 Proposta/iniziativa di durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

X Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 36  

X Gestione diretta a opera della Commissione

X a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentino sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

 

Sia gli Stati membri sia la Commissione europea devono sostenere e agevolare la cooperazione e lo scambio delle migliori prassi tra gli enti legittimati (articolo 15, paragrafo 3 della proposta).

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

L’articolo 18 (Monitoraggio e valutazione) fa obbligo alla Commissione di eseguire una valutazione non prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di applicazione. La Commissione stilerà un programma dettagliato per il monitoraggio dei risultati e degli impatti di questa direttiva, per gli indicatori e per la frequenza di rilevazione. Il ruolo degli Stati membri in questa attività consisterà in particolare nella messa a disposizione delle informazioni statistiche pertinenti previste all’articolo 18.

Gli esempi di indicatori elencati nella sezione 1.4.4. della presente scheda finanziaria saranno utilizzati a supporto della valutazione.

Per quanto attiene al monitoraggio delle spese finanziarie, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

Nessun rischio individuato

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

n.d.

2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del livello di rischio di errore previsto

n.d.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Oltre ad applicare il regolamento finanziario, allo scopo di prevenire frodi e irregolarità, i dati inviati verranno sottoposti a controllo di qualità e verifica per correggere eventuali lacune o irregolarità.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipologia di
spesa

Partecipazione

Numero 3. Sicurezza e cittadinanza

Diss./Non diss 37 .

di paesi EFTA 38

di paesi candidati 39

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

33 02 01

Diss.

SI

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio richieste - n.d.

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipologia di
spesa

Partecipazione

Numero
[Denominazione………………………………………]

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale
 

3

Sicurezza e cittadinanza

DG JUST

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Numero di linea di bilancio 33 02 01

Impegni

(1)

0,700

0,700

Pagamenti

(2)

0,560

0,560

Numero della linea di bilancio

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2a)

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 40  

Numero di linea di bilancio 33.01 04 01

(3)

0,125

0,125

0,250

TOTALE degli stanziamenti
per DG JUST (nel quadro del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza)

Impegni

=1+1a +3

0,825

0,125

0,950

Pagamenti

=2+2a

+3

0,685

0,125

0,810






TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,700

0,700

Pagamenti

(5)

0,560

0,560

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,125

0,125

0,250

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA n. 3 Sicurezza e cittadinanza
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

0,825

0,125

0,950

Pagamenti

=5+ 6

0,685

0,125

0,810

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 4
del
quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

Pagamenti

=5+ 6





Rubrica del quadro finanziario pluriennale
 

5

“Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

TOTALE

DG: JUST.

• Risorse umane

0,143

0,143

0,286

• Altre spese amministrative

TOTALE DG JUST

0,143

0,143

0,286

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,143

0,143

0,286

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

0,968

0,268

1,236

Pagamenti

0,828

0,268

1,096

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi.

X    La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come illustrato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

TOTALE

RISULTATI

Tipo

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1

Continuare a estendere le misure di apprendimento e cooperazione a un numero maggiore di enti legittimati nell’UE, con l’obiettivo di incrementare il ricorso ad azioni rappresentative per le violazioni che producono effetti transfrontalieri

- Risultato - Apprendimento reciproco, cooperazione (eventi, piattaforma di scambio elettronica, strumenti di comunicazione remota)

2

0,825

1

0,125

3

0,950

Totale parziale dell’obiettivo specifico 1

2

0,825

1

0,125

3

0,950

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

Ridurre il numero di violazioni del diritto dell’Unione che riguardano gli interessi collettivi dei consumatori, migliorando così la conformità alla normativa ed eliminando il danno subito dal consumatore.

- Risultato - Attività analitiche - raccolta di dati e statistiche

0

0

Totale parziale dell’obiettivo specifico 2

0

COSTO TOTALE

2

0,825

1

0,125

3

0,950

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

X    La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

TOTALE

RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,143

0,143

0,286

Altre spese amministrative

Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

0,143

0,143

0,286

Esclusa la RUBRICA 5 41
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa (1 intra muros)

0,125

0,125

0,250

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

0,125

0,125

0,250

TOTALE

0,268

0,268

0,536

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

X    La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come illustrato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno
2019

Anno
2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

• Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

33. 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

1

1

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 42

33. 01 02 01 (AC, END e INT della “dotazione globale”)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 yy  43

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

1

1

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Lanciare l’invito a manifestare interesse e coordinare l’iniziativa

Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

X    La proposta/iniziativa è compatibile con l’attuale quadro finanziario pluriennale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

   La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

X La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati



3.3.Incidenza prevista sulle entrate

X    La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 44

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

(1)    GU L 110 del 1.5.2009, pag. 30.
(2)    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori, COM(2018) 185.
(3)    Si veda il discorso sullo stato dell'Unione e la lettera d'intenti ai presidenti del Consiglio e del Parlamento europeo, disponibili all'indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_it .
(4)    COM(2017) 650 final.
(5)    Il vaglio di adeguatezza ha interessato la direttiva concernente le clausole abusive nei contratti 93/13/CEE, la direttiva sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo 1999/44/CE, la direttiva relativa all'indicazione dei prezzi 98/6/CE, la direttiva sulle pratiche commerciali sleali 2005/29/CE e la direttiva relativa a provvedimenti inibitori 2009/22/CE. Per i risultati, si vedano i documenti SWD(2017) 208 final e SWD(2017) 209 final del 23.5.2017, disponibili all'indirizzo: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332 .
(6)    GU L 201 del 26.7.2013, pag. 60.
(7)    COM(2018) 40 final.
(8)    GU L 166, 11.6.98, pag. 51.
(9)    Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1).
(10)    2011/2089 (INI).
(11)    2016/2908 (RSP).
(12)    GU L 201 del 26.7.2013, pag. 60.
(13)    Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017).
(14)    Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2012 "Verso un approccio europeo coerente in materia di ricorsi collettivi" 2011/2089 (INI); raccomandazione del Parlamento europeo, del 4 aprile 2017, al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico 2016/2908 (RSP).
(15)    Regolamento (UE) 2017/2394, considerando 46 e articolo 9, paragrafo 4, lettera c).
(16)    Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.
(17)    Disponibile dal 15 febbraio 2016, sulla base del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori.
(18)    GU L 341 del 24.12.2015, pag. 1.
(19)    GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.
(20)    Ratificata dalla decisione del Consiglio 2005/370/CE, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).
(21)    Relazione della Commissione concernente l'applicazione della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, COM(2008) 756 final.
(22)    Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela dei consumatori, COM(2012) 635 final.
(23)    SWD(2017) 209 final.
(24)    La disponibilità di meccanismi di ricorso collettivo così come l'attuazione di salvaguardie contro l'abuso potenziale di tali meccanismi sono ancora molto disomogenee all'interno dell'UE. L'impatto della raccomandazione è visibile nei due Stati membri in cui la nuova legislazione è stata recepita dopo l'adozione (BE e LT) così come in SI dove la nuova legislazione è in corso di esame e, in certa misura, negli Stati membri che hanno modificato la loro legislazione dopo il 2013 (FR e UK).
(25)    SWD(2018) 96.
(26)    SWD(2018) 185.
(27)    Il quadro di valutazione 2017 ha rilevato che i motivi principali per cui i consumatori non agiscono in caso di problemi sono: eccessiva durata dei procedimenti (per il 32,5% di chi non ha intrapreso azioni); improbabilità percepita di ottenere riparazione (19,6%); precedente esperienza di reclami infruttuosi (16,3%); incertezza riguardo ai diritti dei consumatori (15,5%); non sapere dove o come presentare reclamo (15,1%); riluttanza psicologica (13,3%).
(28)    GU C […] del […], pag. […].
(29)    GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30.
(30)    COM(2013) 130 final.
(31)    COM(2017) 548 final.
(32)    GU L 345 del 27.12.2017.
(33)    GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(34)    ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(35)    A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(36)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(37)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(38)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(39)    Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(40)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(41)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(42)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(43)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(44)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, ovvero gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.

Bruxelles, 11.4.2018

COM(2018) 184 final

ALLEGATI

della

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE


(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2018) 96 final}

{SWD(2018) 98 final}


ALLEGATO I

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

(1)Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29) 1 .

(2)Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

(3)Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).

(4)Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).

(5)Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(6)Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano: articoli da 86 a 100 (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

(7)Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

(8)Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37): articolo 13.

(9)Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).

(10)Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

(11)Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).

(12)Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

(13)Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21): Articolo 1, articolo 2, lettera c), e articoli da 4 a 8.

(14)Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

(15)Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12. 2007, pag. 14).

(16)Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

(17)Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3): articoli 22, 23 e 24.

(18)Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(19)Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10).

(20)Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

(21)Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(22)Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(23)Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).

(24)Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

(25)Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

(26)Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46).

(27)Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1): articoli 183, 184, 185 e 186.

(28)Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1). articoli 9, 10, 11 e articoli da 19 a 26.

(29)Direttiva 2010/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

(30)Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).

(31)Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

(32)Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

(33)Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, p. 45).

(34)Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(35)Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(36)Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(37)Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22)

(38)Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10).

(39)Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(40)Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63): articolo 13.

(41)Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sulla risoluzione delle controversie online per i consumatori (regolamento sull’ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1): articolo 14.

(42)Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).

(43)Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).

(44)Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34): articoli 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, capo 10 e allegati I e II.

(45)Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(46)Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214): articoli da 3 a 18 e articolo 20, paragrafo 2.

(47)Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell’11.12.2015, pag. 1).

(48)Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

(49)Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).

(50)Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE(GU L 337, 23.12.2015, pag. 35).

(51)Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

(52)Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

(53)Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(54)Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

(55)Regolamento (UE) n. 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1).

(56)Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

(57)Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).

(58)Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198, 28.7.2017, pag. 1).

(59)Salvare l’elemento Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 del 2.3.2018, pag. 1).    

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2009/22/CE

La presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

-

Articolo 2, paragrafo 2

-

Articolo 3

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 12

-

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 9

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 14

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafi da 1 a 3

-

Articolo 4, paragrafo 4

-

Articolo 4, paragrafo 5

-

Articolo 5, paragrafo 4

-

Articolo 6

-

Articolo 7

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Articolo 8

-

Articolo 10

-

Articolo 11

-

Articolo 13

-

Articolo 15

Articolo 4

Articolo 16

Articolo 5

-

Articolo 6

Articolo 18

Articolo 7

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 8

Articolo 19

Articolo 9

Articolo 17

-

Articolo 20

Articolo 10

Articolo 21

Articolo 11

Articolo 22

(1)    La citata direttiva è stata modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 141 del 4.6.1999, pag. 20).