Bruxelles, 22.3.2018

COM(2018) 144 final

2018/0070(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 (“il regolamento POP”, dall’inglese persistent organic pollutant), attua gli impegni dell’Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (“la convenzione di Stoccolma”) approvata mediante decisione 2006/507/CE del Consiglio 2 sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (“protocollo sugli inquinanti organici persistenti”) approvato mediante decisione 2004/259/CE del Consiglio 3 .

Per i motivi riportati di seguito si propone una rifusione del regolamento POP.

L’articolo 16 del regolamento POP indica che il comitato del tipo previsto dalla procedura di comitato per le questioni generali inerenti al regolamento trova la sua base giuridica nell’articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio 4 . Questa direttiva è stata però abrogata dall’articolo 60 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 , con la conseguenza che il comitato del tipo previsto dalla procedura di comitato per il regolamento ha cessato di esistere il 1º giugno 2015.

A seguito di ciò, e alla luce delle modifiche procedurali introdotte dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“il Trattato di Lisbona”), è necessario adeguare le disposizioni del regolamento POP in materia di procedura di comitato. Occorre in particolare specificare quali norme formano oggetto di atti di esecuzione e chiarire quali condizioni si applicano all’adozione di atti delegati.

Per sostenere la Commissione nello svolgimento dei compiti previsti dal regolamento POP, si propone di far partecipare l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (“l’Agenzia”) ad alcuni compiti amministrativi, tecnici e scientifici necessari per l’attuazione dello stesso. Si propone inoltre di sostenere l’applicazione del regolamento POP da parte degli Stati membri affidando un ruolo di coordinamento al forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione, istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (“REACH”) 6 .

Alla luce dell’esperienza acquisita sul funzionamento delle procedure nel quadro del regolamento POP, è opportuno introdurre alcune modifiche tecniche alle disposizioni operative, ad esempio per chiarire le definizioni esistenti e per aggiungere le definizioni dei termini “fabbricazione”, “uso” e “prodotto intermedio all’interno del sito produttivo e in un sistema chiuso”. È opportuno inoltre aggiornare le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione alla luce delle conclusioni raggiunte nella relazione recentemente adottata sulle azioni per la razionalizzazione delle comunicazioni in materia di ambiente 7 .

A seguito delle modifiche apportate agli allegati della convenzione di Stoccolma decise alla Conferenza delle Parti nel 2015, è necessario aggiornare gli allegati del regolamento POP al fine di rispettare gli impegni assunti dall’Unione ai sensi della convenzione.

La proposta contribuisce al conseguimento dell’obiettivo prioritario 3 del Settimo programma d’azione per l’ambiente fino al 2020 (“proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni e rischi d’ordine ambientale per la salute e il benessere”) e si inserisce nell’obiettivo prioritario 4, paragrafo 65, che prevede che il pubblico abbia accesso a informazioni chiare in materia ambientale a livello nazionale. A tal fine, la proposta stabilisce riferimenti incrociati con le disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 8 e della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 9 (“direttiva Inspire”), assicurando la coerenza con le stesse.

Inoltre, vengono affrontati la semplificazione dei processi di comunicazione e monitoraggio, con un’attenzione particolare all’introduzione di processi automatici, minore frequenza e maggior pertinenza dei dati, in linea con l’agenda “Legiferare meglio” dell’Unione e con i risultati del vaglio di adeguatezza in materia di comunicazione e monitoraggio nel settore ambiente 10 . Al tempo stesso, la proposta è in linea con la strategia della Commissione per il mercato unico digitale grazie a disposizioni intese a migliorare la trasparenza e l’accesso dei cittadini all’informazione.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le vigenti norme dell’Unione in materia di gestione degli inquinanti organici persistenti sono contenute nel regolamento POP, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/460 della Commissione 11 . Inoltre, gli obblighi unionali in materia di esportazione di POP sono attuati tramite il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 .

Coerenza con le altre normative dell’Unione

La proposta è pienamente conforme alle politiche e agli obiettivi esistenti intesi a tutelare la salute umana e l’ambiente nel suo complesso.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica sostanziale è costituita dall’articolo 192, paragrafo 1 (riguardante la tutela dell’ambiente), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, considerato che le misure concordate nell’ambito della convenzione di Stoccolma perseguono in primo luogo un obiettivo ambientale (ossia l’eliminazione dei POP).

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti dagli Stati membri in quanto occorre un approccio armonizzato per garantire che l’Unione, in quanto parte della convenzione di Stoccolma, adempia ai propri obblighi internazionali.

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati. Essa prevede modifiche solo ove siano ritenute necessarie e appropriate al corretto funzionamento della proposta oppure ove siano necessarie a seguito di modifiche di altre normative.

Scelta dell’atto giuridico

Poiché l’atto normativo da sostituire è un regolamento, questo è lo strumento più adeguato.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Considerata la necessità di procedere a una rifusione e la portata limitata delle modifiche introdotte, non si è ritenuto necessario procedere a una valutazione ex post della legislazione esistente. Tuttavia, la Commissione ha recentemente svolto un vaglio di adeguatezza riguardo alla comunicazione e al monitoraggio nel settore della normativa ambientale e la relazione 13 che ne è derivata è stata presa in esame al fine di valutare l’efficacia degli obblighi di comunicazione stabiliti nel regolamento POP. La rifusione contiene alcuni adattamenti considerati necessari, in linea con le azioni individuate nella relazione, che comprendono la razionalizzazione, semplificazione e automatizzazione dei processi di comunicazione/monitoraggio oltre a un miglioramento della messa a disposizione delle informazioni al pubblico.

Consultazioni dei portatori di interessi

Considerata la natura della rifusione, che introduce solo modifiche tecniche nelle disposizioni operative, non è stato ritenuto necessario procedere a una consultazione formale dei portatori di interessi.

I pertinenti portatori di interessi sono stati informati circa le modifiche previste nell’ambito delle riunioni delle autorità competenti per il regolamento POP. Fra i partecipanti figuravano portatori di interessi, come l’industria e le ONG, e gli Stati membri; tutti hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio parere e di formulare osservazioni.

Assunzione e uso di perizie

Poiché nel contesto del presente riesame le modifiche proposte sono di portata limitata, non si è ritenuto necessario fare ampio ricorso al parere di esperti. L’Agenzia è stata tuttavia consultata in merito ad alcune questioni tecniche.

Valutazione d’impatto

In linea di massima le norme vigenti stabilite nel regolamento funzionano bene; sono necessarie solo lievi modifiche tecniche per facilitarne l’attuazione. Le modifiche principali mirano sia ad armonizzare il regolamento POP con il trattato di Lisbona e con la normativa generale sulle sostanze chimiche sia a far partecipare l’Agenzia ai compiti previsti dal regolamento. Poiché si prevede che l’impatto globale del riesame sarà limitato, non è stato ritenuto necessario effettuare una valutazione d’impatto. I principali effetti delle modifiche possono essere sintetizzati come segue:

le modifiche proposte apporteranno maggior chiarezza e trasparenza e una maggiore certezza del diritto per tutte le parti coinvolte nell’attuazione del regolamento;

alcuni compiti saranno trasferiti dalla Commissione all’Agenzia; il trasferimento dovrebbe ridurre i costi globali e accrescere le conoscenze scientifiche disponibili ai fini dell’attuazione;

sarà mantenuto l’attuale elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente.

Efficienza normativa e semplificazione

Dato che la proposta riguarda i POP, che suscitano preoccupazioni di portata mondiale e devono pertanto essere eliminati da tutte le imprese a livello mondiale, essa non esenta le microimprese e non include norme specifiche per le PMI. La proposta non ha alcun impatto sulla competitività settoriale dell’UE o sul commercio internazionale settoriale in quanto attua obblighi giuridicamente vincolanti ai sensi della convenzione di Stoccolma che si applica in linea di principio a tutte le parti contraenti della convenzione.

La proposta prevede che uno dei ruoli dell’Agenzia riguardi la ricezione, il monitoraggio e lo scambio delle informazioni che le sono comunicate conformemente alle disposizioni della proposta; dato che l’Agenzia gestisce attualmente altre attività di informazione nel quadro della legislazione dell’UE sulle sostanze chimiche (che comprende i regolamenti REACH, CLP e PIC), si ritiene opportuno definire un ruolo analogo per l’Agenzia nella presente proposta al fine di migliorare la coerenza nell’attuazione normativa.

Diritti fondamentali

Una gestione imprudente delle sostanze pericolose contribuisce all’inquinamento ambientale generale che può avere gravi ripercussioni sul diritto alla vita, all’integrità della persona, a condizioni di lavoro giuste ed eque, e anche alla tutela dell’ambiente.

La convenzione di Stoccolma, basata sul principio di precauzione, è entrata in vigore nel 2004 per tutelare la salute umana e l’ambiente da sostanze chimiche che persistono nell’ambiente per lunghi periodi, vengono distribuite su un’ampia zona geografica, si accumulano nei tessuti umani e delle specie selvatiche e hanno effetti nocivi per la salute umana o per l’ambiente.

Attualmente, il regolamento POP attua nell’Unione le disposizioni della convenzione e del protocollo. Tenendo conto dei principi 14 e 15 della dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, il presente regolamento introduce misure volte a ridurre al minimo il rilascio di POP, nell’ottica di eliminarli ove possibile quanto prima, e stabilisce disposizioni relative ai rifiuti costituiti o contaminati da tali sostanze o che le contengono.

La proposta è destinata a sostituire l’attuale regolamento POP rispettando al contempo gli impegni assunti dall’Unione nel contesto della convenzione e del protocollo.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non dovrebbe avere ripercussioni finanziarie considerevoli in quanto non sono stati introdotti nuovi compiti rispetto al regolamento POP. Il trasferimento di alcune funzioni dalla Commissione all’Agenzia non dovrebbe avere un impatto significativo sui costi complessivi di attuazione. A medio termine si prevede di ottenere una riduzioni dei costi, considerando le possibili sinergie con altri compiti dell’Agenzia.

Il finanziamento dei compiti svolti dall’Agenzia europea avverrà sotto forma di una sovvenzione dal bilancio dell’Unione.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La proposta contiene disposizioni sul monitoraggio dei POP e sulla comunicazione di informazioni in merito a produzione, uso ed emissioni ad essi connessi. Inoltre, essa prevede obblighi sul monitoraggio dell’applicazione del regolamento POP. Oltre a ciò, la proposta richiede l’introduzione e il riesame periodico di un piano per l’attuazione della convenzione di Stoccolma. Poiché la presente proposta costituisce la rifusione di un regolamento esistente, che già contiene tali elementi, essa si concentra sull’inclusione dei risultati del già citato controllo dell’adeguatezza, ma non introduce ulteriori obblighi di attuazione, monitoraggio o comunicazione.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta di rifusione del regolamento manterrebbe nella sostanza tutte le disposizioni del regolamento POP vigente, comprese quelle che vanno oltre gli obblighi stabiliti dalla convenzione di Stoccolma e dal protocollo POP. Si ritiene tuttavia che alcune modifiche tecniche siano necessarie per migliorare la chiarezza e il funzionamento del regolamento. Le modifiche principali sono illustrate di seguito.

Modifiche e chiarimenti riguardanti alcune definizioni (articolo 2)

Al fine di garantire che la terminologia utilizzata nel presente regolamento sia chiara e rifletta l’interpretazione della terminologia utilizzata in generale nella normativa in materia di sostanze chimiche, le definizioni di “immissione in commercio”, “articolo”, “sostanza”, “rifiuto”, “smaltimento” e “recupero” sono state modificate. Il termine “preparazione” è stato sostituito con “miscela” per tener conto delle modifiche nella normativa generale sulle sostanze chimiche. Inoltre si è ritenuto opportuno aggiungere le definizioni di “fabbricazione”, “uso” e “prodotto intermedio all’interno del sito produttivo e in un sistema chiuso”.

Partecipazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (articoli 8, 16 e 17)

Viene proposto un ruolo per l’Agenzia rispetto all’attuazione del presente regolamento, alla luce della sua competenza ed esperienza nell’attuazione della normativa generale e degli accordi internazionali in materia di sostanze chimiche, soprattutto per quanto riguarda il suo attuale coinvolgimento nel regolamento REACH e nel regolamento (UE) n. 649/2012.

Il ruolo proposto per l’Agenzia ne include il coinvolgimento nella preparazione tecnica di fascicoli riguardanti le sostanze, che possono essere utilizzati dalla Commissione nel caso in cui dovesse far ricorso al suo potere discrezionale per proporre l’inclusione nella convenzione di Stoccolma di una o più di queste sostanze come POP. In particolare, l’Agenzia dovrà adottare misure se le sostanze sono ritenute conformi ai criteri di cui all’allegato D della convenzione di Stoccolma.

Le sostanze per le quali esistono usi nell’ambito dell’applicazione dell’obbligo di autorizzazione di cui al regolamento REACH, che sono ritenute conformi ai criteri di cui all’allegato D della convenzione di Stoccolma e che sono identificate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento REACH a causa della loro persistenza e bioaccumulo, devono, in generale, essere soggette alla procedura di restrizione ai sensi del regolamento REACH, a meno che altre misure di regolamentazione siano considerate più appropriate, con una chiara indicazione che la sostanza può essere presentata alla convenzione in fase successiva. Nel caso in cui tali sostanze non siano state identificate conformemente all’articolo 59 del regolamento REACH, devono prima essere soggette alla procedura di identificazione citata o alla valutazione da parte del comitato degli Stati membri di cui al regolamento REACH. L’Agenzia deve assicurare che si tenga conto del fascicolo riguardante la restrizione al momento della preparazione del fascicolo POP, che comprende informazioni su tutti gli usi noti della sostanza nell’Unione e non solo su quelli considerati nel quadro di REACH. Ciò consentirà di garantire l’attuazione coerente ed efficace della legislazione in materia di sostanze chimiche nell’Unione e la coerenza tra il lavoro su un POP potenziale svolto nell’ambito di REACH e il lavoro a livello internazionale effettuato a sostegno della convenzione di Stoccolma.

Il fascicolo POP è soggetto alle normali consultazioni dei portatori di interessi avviate dall’Agenzia. Questo lungo processo ha lo scopo di raccogliere, in fase iniziale, informazioni presso i portatori di interessi e fornisce la base di conoscenze che consente alla Commissione di decidere se proporre una sostanza come POP, ai sensi della convenzione di Stoccolma, in un progetto di decisione a norma dell’articolo 218, paragrafo 9, del trattato di Lisbona.

Inclusione di un ruolo da assegnare al forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione (“il forum”) istituito dal regolamento REACH (articolo 8, paragrafo 2).

Il forum è una rete di autorità responsabili dell’attuazione nell’UE del regolamento REACH, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP) e del regolamento (CE) n. 649/2012 (regolamento PIC). A seguito dell’esperienza maturata in relazione alla normativa appena citata incentrata sulle sostanze chimiche, si ritiene opportuno proporre per il forum un ruolo di coordinamento dei compiti di applicazione precisati nel presente regolamento.

Adeguamento alle procedure del trattato di Lisbona (articolo 4, paragrafo 3, articolo 7, paragrafo 5, e articoli 15 e 18) delle disposizioni presenti nell’attuale regolamento POP sulle procedure di comitato.

Per tener conto dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sono state rivedute anche le disposizioni relative al conferimento di alcuni poteri alla Commissione europea.

Modifica delle disposizioni in materia di comunicazioni e monitoraggio

Gli articoli 11 e 13 saranno aggiornati da disposizioni più efficaci, che semplificano il monitoraggio. Si prevede che gli Stati membri introducano un metodo per la raccolta dei dati pertinenti a norma del presente regolamento, in particolare del suo allegato III. I set di dati territoriali raccolti sono conformi alla direttiva Inspire. A tal fine è previsto che l’ECHA fornisca il suo sostegno in quanto il suo ruolo comprende anche sia la compilazione e valutazione dei dati sia la presentazione alla Commissione di panoramiche a livello di Stati membri e dell’Unione riguardo all’attuazione del regolamento, da svolgere periodicamente.

ê Rettifica, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5 (adattato)

2018/0070 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea Ö trattato sul funzionamento dell’Unione europea Õ, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1 Ö 192, paragrafo 1 Õ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

ò nuovo

(1)Il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

ê Rettifica, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5 (adattato)

ð nuovo

(1)    Il presente regolamento riguarda principalmente la protezione dell’ambiente e la protezione della salute umana. Pertanto, la sua base giuridica è l’articolo 175, paragrafo 1, del trattato.

(2)Il continuo rilascio La continua emissione nell’ambiente di inquinanti organici persistenti Ö (“POP”, dall’inglese persistent organic pollutantsÕ suscita grave preoccupazione nella Comunità Ö nell’Unione Õ. Queste sostanze chimiche sono trasportate attraverso le frontiere internazionali e depositate lontano dal luogo di rilascio emissione e persistono nell’ambiente, sono soggette a bioaccumulo attraverso la catena alimentare e presentano un rischio per la salute umana e per l’ambiente. Occorre pertanto adottare provvedimenti ulteriori per tutelare la salute umana e l’ambiente contro tali inquinanti.

(3)Considerate le responsabilità che le incombono in materia di protezione dell’ambiente, il 24 giugno 1998 Ö 19 febbraio 2004 Õ la Comunità Ö l’Unione Õ ha firmato Ö approvato Õ il protocollo sugli inquinanti organici persistenti alla convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza 15 (in prosieguo “il protocollo”), e Ö ha approvato Õ il 22 maggio 2001 Ö 14 ottobre 2004 Õ la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti 16 (in prosieguo “la convenzione”).

(4)    Sebbene la normativa comunitaria concernente gli inquinanti organici persistenti sia stata istituita, le sue principali carenze sono la mancanza o la lacunosità di disposizioni che vietino la produzione e l’uso delle sostanze chimiche figuranti negli attuali elenchi, l’assenza di un quadro che consenta di inserire in tali elenchi ulteriori inquinanti organici persistenti per prevederne il divieto, la restrizione o l’eliminazione, nonché la mancanza di un quadro che consenta di vietare la produzione e l’uso di nuove sostanze assimilabili agli inquinanti organici persistenti. Nessun obiettivo concernente la riduzione di emissioni in quanto tale è stato fissato a livello comunitario, e gli inventari in corso non coprono tutte le fonti di POP.

(4)Per attuare in maniera coerente ed efficace gli obblighi assunti dalla Comunità Ö dall’Unione Õ a norma del protocollo e della convenzione, è necessario istituire un comune quadro normativo che preveda, in particolare, l’eliminazione della produzione ð fabbricazione ï , dell’immissione in commercio e dell’uso di inquinanti organici persistenti Ö POP Õ di produzione ð fabbricazione ï intenzionale. Inoltre, è necessario che le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti Ö dei POP Õ siano prese in considerazione nel quadro dei regimi di autorizzazione comunitari Ö unionali Õ pertinenti di valutazione e di autorizzazione.

(5)Nell’attuazione a livello comunitario Ö unionale Õ delle disposizioni Ö della convenzione occorre garantire coordinamento e coerenza con le disposizioni della convenzione Õ delle convenzioni di Rotterdam Ö sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, approvata dall’Unione il 19 dicembre 2002Õ 17 , Stoccolma e Ö della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, approvata dall’Unione il 1° febbraio 1993 Õ 18 . e nella partecipazione allo sviluppo dell’approccio strategico nei confronti della gestione internazionale dei progetti chimici (SAICM) nel contesto delle Nazioni Unite, occorre garantire coordinamento e coerenza. Ö Il coordinamento e la coerenza vanno mantenuti anche nella partecipazione all’attuazione e all’ulteriore sviluppo dell’approccio strategico nei confronti della gestione internazionale delle sostanze chimiche (SAICM) adottato, nel contesto delle Nazioni Unite, il 6 febbraio 2006 alla prima conferenza internazionale sulla gestione delle sostanze chimiche. Õ

(6)Inoltre, considerato che le disposizioni del presente regolamento sono rafforzate dalsi fondano sul principio di precauzione quale enunciato nel trattato, e tenendo presente il Ö l’approccio precauzionale in merito alla tutela dell’ambiente enunciato nel Õ principio 15 della dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo; e visto l’obiettivo di eliminare, ove possibile, il rilascio nell’ambiente di inquinanti organici persistenti Ö POP Õ, in alcuni casi è opportuno prevedere misure di controllo più rigorose rispetto a quelle contemplate dal protocollo e dalla convenzione.

(8)    In futuro, il proposto regolamento REACH potrebbe costituire uno strumento appropriato per attuare le necessarie misure di controllo riguardo alla produzione, all’immissione in commercio e all’uso delle sostanze elencate e le misure di controllo sulle sostanze chimiche e i pesticidi, esistenti e nuovi, che presentano caratteristiche assimilabili agli inquinanti organici persistenti. Tuttavia, fatto salvo il futuro regolamento REACH e poiché è importante attuare tali misure di controllo sulle sostanze elencate del protocollo e della convenzione al più presto, per il momento il presente regolamento dovrebbe attuare le suddette misure.

(7)L’immissione in commercio e l’uso della maggior parte degli inquinanti organici persistenti Ö dei POP Õ che figurano nel protocollo o nella convenzione sono già stati gradualmente eliminati all’interno della Comunità Ö dell’Unione Õ con i divieti istituiti ð , inter alia, ï dalla dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 , dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 e dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 21  direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive 22 e dalla direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi 23 . Per ottemperare agli obblighi che la Comunità Ö l’Unione Õ ha assunto a norma del protocollo e della convenzione e per ridurre al minimo le emissioni di inquinanti organici persistenti Ö POP Õ è, tuttavia, necessario e opportuno vietarne anche la produzione ð fabbricazione ï e limitare al minimo le deroghe che saranno possibili soltanto qualora una sostanza svolga una funzione essenziale in un’applicazione specifica.

ò nuovo

(8)Per motivi di chiarezza e di coerenza con il resto della legislazione pertinente dell’Unione è opportuno chiarire alcune definizioni e armonizzare la terminologia con quella utilizzata nel Regolamento (CE) n. 1907/2006 e nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 24 .

ê Rettifica, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5 (adattato)

ð nuovo

(9)Le esportazioni di sostanze coperte dalla convenzione e le esportazioni di lindano sono regolamentate dal regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi 25  regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 26  ð e non è quindi necessario trattarne ulteriormente nel presente regolamento ï .

(11)    La produzione e l’uso di esaclorocicloesano (HCH), compreso il lindano, sono soggetti a limitazioni a norma del protocollo, ma non sono completamente vietati. Questa sostanza viene ancora utilizzata in alcuni Stati membri e non è pertanto possibile vietarne immediatamente tutti gli usi esistenti. Tuttavia, poiché si riconoscono la nocività dell’HCH e i possibili rischi connessi alla sua emissione nell’ambiente, la produzione e l’impiego di questa sostanza dovrebbero essere limitati al minimo e infine eliminati entro il 31 dicembre 2007 al più tardi.

(10)Le scorte di inquinanti organici persistenti Ö POP Õ, se obsolete e gestite incautamente, possono comportare gravi rischi per l’ambiente e per la salute umana, ad esempio attraverso la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. È pertanto opportuno Ö definire norme riguardo alla gestione di queste scorte che siano più stringenti rispetto a quelle Õ adottare disposizioni che vadano al di là di quelle previste dalla convenzione. Le scorte di sostanze vietate dovrebbero essere trattate alla stregua di rifiuti, mentre le scorte di sostanze di cui sono ancora consentiti la produzione ð fabbricazione ï e l’uso dovrebbero essere notificate alle autorità competenti ed essere soggette ad un’adeguata sorveglianza. In particolare, le scorte esistenti di inquinanti organici persistenti Ö POP Õ, o di sostanze che li contengano, dovrebbero essere gestite come rifiuti quanto prima. Qualora altre sostanze vengano vietate in futuro, le loro scorte dovrebbero anch’esse essere distrutte senza indugio, e non dovrebbe esserne permessa la ricostituzione. Alla luce dei problemi particolari di taluni nuovi Stati membri, dovrebbe essere fornita un’adeguata assistenza finanziaria e tecnica mediante gli strumenti finanziari comunitari esistenti, come il Fondo di coesione e i Fondi strutturali.

(11)In linea con la comunicazione della Commissione sulla strategia comunitaria sulle diossine, i furani e i bifenili policlorurati (PCB) 27 , con il protocollo e con la convenzione, le emissioni di inquinanti organici persistenti Ö POP Õ che sono sottoprodotti non intenzionali di processi industriali dovrebbero essere individuate e limitate quanto prima con l’obiettivo finale di eliminarle, ogni qualvolta sia possibile. Occorre elaborare e applicare Ö e sviluppare Õ adeguati piani d’azione nazionali, che riguardino tutte le fonti e tutte le misure interessate, comprese quelle già previste dalla normativa comunitaria Ö unionale Õ in vigore, al fine di ridurre progressivamente costantemente le emissioni nell’ottica dell’efficacia dei costi quanto prima possibile. A tal fine, dovrebbero essere sviluppati strumenti adeguati nell’ambito della convenzione.

(12)In linea con la suddetta comunicazione, oOccorre istituire Ö o mantenere, a seconda del caso, Õ opportuni programmi e meccanismi atti a fornire adeguati dati sul monitoraggio riguardo alla presenza nell’ambiente di diossine, furani, e Ö bifenili policlorurati Õ (PCB) ð e altri POP pertinenti ï. È tuttavia necessario garantire la disponibilità degli strumenti adeguati, che devono poter essere utilizzati in condizioni soddisfacenti sotto il profilo economico e tecnico.

(13)Secondo la convenzione, gli inquinanti organici persistenti Ö i POP Õ contenuti nei rifiuti devono essere distrutti o trasformati irreversibilmente in sostanze che non presentino caratteristiche analoghe, a meno che esistano altre operazioni più adeguate sotto il profilo ambientale. Ö Affinché l’Unione possa adempiere agli obblighi assunti a norma della convenzione, è necessario Õ Poiché la normativa comunitaria attualmente in vigore in materia di rifiuti non prevedere norme specifiche per le sostanze in questione, tali disposizioni dovrebbero essere contemplate dal presente regolamento. Per garantire un livello elevato di protezione dovrebbero essere istituiti ð , monitorati e applicati dei ï valori limite comuni della concentrazione di tali sostanze nei rifiuti entro il 31 dicembre 2005.

(14)È riconosciuta l’importanza di Ö È importante Õ identificare e separare alla fonte rifiuti consistenti in inquinanti organici persistenti Ö POP Õ, ovvero Ö oppure Õ sostanze che li contengono o da essi contaminate, al fine di minimizzare la diffusione di tali sostanze chimiche in altri tipi di rifiuti. La direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi 28  direttiva 2008/98/CE ha istituito Ö istituisce Õ norme comunitarie Ö unionali Õ sulla gestione dei rifiuti pericolosi in base alle quali gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie ad esigere che gli stabilimenti e le aziende che smaltiscono, gestiscono, raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi non mescolino diverse categorie di rifiuti pericolosi, o mischino rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

ò nuovo

(15)È necessario garantire un coordinamento e una gestione efficaci degli aspetti tecnici e amministrativi del presente regolamento a livello di Unione. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia»), istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dispone di competenza ed esperienza nell’attuazione della legislazione dell’Unione sulle sostanze chimiche e degli accordi internazionali in tale settore. Occorre pertanto che gli Stati membri e l’Agenzia svolgano i compiti inerenti agli aspetti amministrativi, tecnici e scientifici dell’attuazione del presente regolamento, nonché allo scambio di informazioni. Il ruolo dell’Agenzia comprende la preparazione e l’esame dei fascicoli tecnici, anche attraverso la consultazione dei portatori di interessi, e l’elaborazione di pareri ai quali la Commissione può ricorrere per decidere se presentare una proposta per l’inserimento di una sostanza classificata come POP nell’elenco della convenzione o del protocollo. È inoltre opportuno che la Commissione, gli Stati membri e l’Agenzia collaborino ai fini di un adempimento efficace degli obblighi internazionali che incombono all’Unione in base alla convenzione.

ê Rettifica, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5 (adattato)

ð nuovo

(16)Secondo la convenzione, ciascuna parte deve elaborare ð e impegnarsi ad attivare, come del caso, ï un piano di attuazione degli obblighi previsti dalla convenzione. Gli Stati membri dovrebbero offrire al pubblico l’opportunità di partecipare all’elaborazione ð , attuazione e aggiornamento ï dei loro piani di attuazione. Poiché la Comunità Ö l’Unione Õ e gli Stati membri hanno in materia competenze concorrenti, i piani di attuazione dovrebbero essere predisposti sia a livello nazionale sia a livello comunitario Ö unionale Õ. Occorre pertanto promuovere la cooperazione e uno scambio di informazioni tra la Commissione ð , l’Agenzia ï e le autorità degli Stati membri.

ò nuovo

(17)Le sostanze elencate nella parte A dell’allegato I o nella parte A dell’allegato II del presente regolamento possono essere fabbricate e usate in quanto prodotto intermedio all’interno del sito produttivo e in un sistema chiuso solo se nell’allegato pertinente è stata espressamente inserita un’annotazione a tal fine e se il fabbricante conferma allo Stato membro interessato che la sostanza è fabbricata e usata esclusivamente in condizioni rigorosamente controllate.

ê Rettifica, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5 (adattato)

ð nuovo

(18)Conformemente alla convenzione e al protocollo, le altre parti Ö di tali accordi Õ dovrebbero essere informate in merito agli inquinanti organici persistenti Ö ai POP Õ. Occorre inoltre incentivare lo scambio di informazioni con i paesi terzi che non sono parti di tali accordi.

(19)Ö Dato che Õ iI cittadini sono spesso poco consapevoli dei rischi a cui vengono esposti la salute delle presenti e future generazioni e l’ambiente vengono esposti a causa Ö dei POP Õ, è pertanto necessaria una campagna d’informazione su larga scala per incrementare Ö sia Õ il livello di cautela ð sia la comprensione da parte del pubblico delle ragioni alla base delle ï ed ottenere sostegno in merito a restrizioni e dei divieti. Conformemente a quanto stabilito dalla convenzione, vanno promossi e agevolati, per quanto opportuno, programmi di informazione su tali Ö queste Õ sostanze in favore dei cittadini, specialmente dei gruppi più vulnerabili, e programmi di formazione per lavoratori, scienziati, insegnanti e personale tecnico e dirigente.

ò nuovo

(20)Al fine di promuovere lo sviluppo di un’ampia base di conoscenze in materia di esposizione alle sostanze chimiche e di tossicità, in linea con il programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” (il 7º PAA) 29 , la Commissione ha istituito la piattaforma di informazione per il controllo delle sostanze chimiche 30 . Occorre incoraggiare l’uso della piattaforma in quanto strumento a disposizione degli Stati membri per adempiere agli obblighi loro incombenti per la comunicazione dei dati sulla presenza di sostanze chimiche e che semplifica e riduce tali obblighi.

ê Rettifica, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5 (adattato)

ð nuovo

(21)Su richiesta e nei limiti delle risorse disponibili, la Commissione ð , l’Agenzia ï e gli Stati membri dovrebbero cooperare quanto alla fornitura di assistenza tecnica adeguata e puntuale mirata in particolar modo al miglioramento della capacità dei paesi in via di sviluppo e dei paesi ad economia in transizione di attuare la convenzione. L’assistenza tecnica dovrebbe prevedere lo sviluppo e l’attuazione di opportuni prodotti, metodi e strategie alternativi , tra l’altro, all’impiego del DDT come controllo dei vettori di malattie che, ai sensi della convenzione, possono essere utilizzati soltanto in conformità con le raccomandazioni e gli orientamenti dell’Organizzazione mondiale della sanità e ð al fine di assicurare che i POP continuino ad essere utilizzati solo ï laddove, nel paese in questione, non sono disponibili alternative localmente sicure, efficaci ed economicamente abbordabili.

(22)Le misure adottate per ridurre le emissioni di inquinanti organici persistenti Ö POP Õ dovrebbero essere valutate periodicamente per verificarne l’efficacia. A tal fine gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente alla Commissione ð all’Agenzia ï, ð , utilizzando un formato standard, ï in particolare in merito agli inventari delle emissioni, alle scorte notificate e alla produzione ð fabbricazione ï e all’immissione in commercio delle sostanze soggette a limitazioni. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe sviluppare un formato comune per le relazioni degli Stati membri.

ò nuovo

(23)Per rispondere al bisogno di informazioni concernenti attuazione e rispetto degli obblighi, occorre introdurre un sistema alternativo per la loro raccolta e messa a disposizione, che tenga conto dei risultati emersi nella Relazione della Commissione incentrata sulle azioni per la razionalizzazione delle comunicazioni in materia di ambiente 31 e nel rispettivo controllo dell’adeguatezza. In particolare, gli Stati membri devono mettere a disposizione tutti i dati rilevanti. Ciò dovrebbe limitare il peso degli oneri amministrativi che incombono alle diverse entità. Ciò comporta che la diffusione attiva delle informazioni a livello nazionale avvenga nel rispetto della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 32 e della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Inspire) 33 , al fine di assicurare un’infrastruttura adeguata all’accesso, alla comunicazione e alla condivisione pubblica tra le autorità. In tale contesto, per le specifiche riguardanti i dati territoriali gli Stati membri e l’Agenzia si basano sugli atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2007/2/CE.

ê Rettifica, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5 (adattato)

(24)La convenzione e il protocollo stabiliscono che le parti possano indicare altre sostanze cui applicare le disposizioni internazionali; ne consegue pertanto che altre Ö ulteriori Õ sostanze possono essere aggiunte negli strumenti in questione e. che Ö In simili casi, Õ il presente regolamento deve essere Ö viene Õ modificato di conseguenza. Dovrebbe inoltre essere possibile modificare le voci esistenti degli allegati del presente regolamento, anche al fine di adeguarli all’evoluzione tecnica e scientifica.

ò nuovo

(25)Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea al fine, ove appropriato, sia di permettere la fabbricazione e l’uso di una sostanza elencata nella parte A dell’allegato I o nella parte A dell’allegato II del presente regolamento in quanto prodotto intermedio all’interno del sito produttivo e in un sistema chiuso, sia di stabilire i limiti di concentrazione di una sostanza ai fini degli allegati IV e V, sia di modificare gli allegati del presente regolamento o adattarli ad eventuali modiche nell’elenco delle sostanze di cui agli allegati della convenzione o del protocollo, così come di modificare voci o disposizioni negli allegati del presente regolamento per adeguarle al progresso tecnico e scientifico.

(26)È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione organizzi adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni si svolgano conformemente ai principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio ricevano tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e che i loro esperti abbiano sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

ê Rettifica, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5 (adattato)

(27)Quando vengono modificati gli allegati delal presente regolamento per inserire all’interno di un elenco del protocollo o della convenzione un inquinante organico persistente Ö POP Õ di produzione intenzionale o supplementare, esso dovrebbe essere inserito nell’allegato II, in luogo dell’allegato I, solo in casi eccezionali e ove debitamente giustificato.

(24)    Le misure necessarie per l’applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 34 .

ò nuovo

(28)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione al fine di adottare ulteriori misure relative alla gestione dei rifiuti e di precisare le informazioni minime che gli Stati membri devono fornire per il controllo dell’attuazione del regolamento stesso. È opportuno che queste competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 35 .

ê Rettifica, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5 (adattato)

ð nuovo

(29)Al fine di garantire la trasparenza, l’imparzialità e la coerenza quanto alle modalità di applicazione, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni da irrogare in caso di violazioni del presente regolamento e garantire l’applicazione delle medesime. Le sanzioni dovrebbero essere effettive Ö efficaci Õ, proporzionate e dissuasive, in quanto il mancato rispetto può comportare danni alla salute umana e all’ambiente. ð Per garantire un’attuazione coerente ed efficace del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero coordinare le attività pertinenti e scambiare informazioni all’interno del forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006. ï Ove del caso, dovrebbero essere rese pubbliche le informazioni sulle violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

(30)Poiché gli scopi del presente regolamento, in particolare la protezione dell’ambiente e della salute umana dagli inquinanti organici persistenti Ö POP Õ, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, visti gli effetti transfrontalieri di tali inquinanti, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario Ö unionale Õ, la Comunità Ö l’Unione Õ può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato Ö sull’Unione europea Õ. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.,

Alla luce di quanto precede, occorre modificare la direttiva 79/117/CEE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo e campo di applicazione Ö Oggetto Õ

1. Tenendo conto, in particolare, del principio di precauzione, scopo delIl presente regolamento è quello Ö stabilisce norme, fondate sul principio di precauzione, al fine Õ di tutelare la salute umana e l’ambiente dagli inquinanti organici persistenti Ö dai POP Õ vietando, eliminando gradualmente Ö il Õ prima possibile o limitando la produzione ð fabbricazione ï l’immissione in commercio e l’uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (in prosieguo “la convenzione”), o al protocollo del 1998 sugli inquinanti organici persistenti dealla convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (in prosieguo «il protocollo»), riducendo al minimo, in vista dell’eliminazione, ove possibile e in tempi brevi, il rilascio di tali sostanze ed istituendo disposizioni concernenti i rifiuti costituiti da tali sostanze o che le contengono o che ne sono contaminati.

2. Gli articoli 3 e 4 non si applicano ai rifiuti costituiti da sostanze elencate nell’allegato I o II, o che le contengono o che ne sono contaminati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “immissione in commercio”, la fornitura o la messa a disposizione in favore di terzi Ö , Õ a titolo oneroso o gratuito Ö , in favore di terzi Õ. Le importazioni sul territorio doganale della Comunità Ö dell’Unione Õ sono parimenti considerate come immissioni in commercio;

b) “articolo”, un oggetto costituito da una o più sostanze e/o preparati Ö miscele Õ al quale, nel corso della fabbricazione, viene conferita una forma, una superficie o un disegno specifici Ö speciali Õ che, ai fini Ö della sua funzione Õ dell’uso finale, sono più determinanti della composizione chimica;

c) “sostanza”, la definizione di cui all’articolo 2 della direttiva 67/548/CEE 36  Ö un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione Õ;

(d) “preparazione” la definizione di cui all’articolo 2 della direttiva 67/548/CEE Ö ”miscela”: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze Õ;

ò nuovo

e)“fabbricazione”, la produzione o l’estrazione di sostanze allo stato naturale;

f) “uso”, ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore a un altro, miscelazione, produzione di un articolo od ogni altra utilizzazione;

ê Rettifica, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5 (adattato)

ge) “rifiuto” Ö , qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi Õ la definizione di cui all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE 37 ;

hf) “smaltimento” Ö , qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia Õ la definizione di cui all’articolo 1, lettera e), della direttiva 75/442/CEE;

ig) “recupero” Ö , qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale Õ la definizione di cui all’articolo 1, lettera f), della direttiva 75/442/CEE.;

ò nuovo

j)“prodotto intermedio all’interno del sito produttivo e in un sistema chiuso”, una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in una o più sostanze diverse, e quando la fabbricazione del prodotto intermedio e la sua trasformazione in una o più sostanze avvengono all’interno dello stesso sito in condizioni rigorosamente controllate, in quanto rigorosamente confinata mediante dispositivi tecnici durante tutto il suo ciclo di vita.

ê Rettifica, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5 (adattato)

ð nuovo

Articolo 3

Controllo della produzione Ö fabbricazione Õ, dell’immissione in commercio e dell’uso

1. Sono vietati la produzione ð fabbricazione ï, l’immissione in commercio e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato I sia allo stato puro che all’interno di preparati Ö miscele Õ o come componenti di articoli.

2. La produzione ð fabbricazione ï, l’immissione in commercio e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato II, sia allo stato puro che all’interno di Ö miscele Õ o come componenti di articoli, sono soggetti a limitazioni secondo le condizioni di cui a detto allegato.

3. Nel quadro dei regimi di valutazione e di autorizzazione delle sostanze chimiche e dei pesticidi, nuovi Ö nuove Õ o già esistenti, in base alla pertinente normativa comunitaria Ö unionale Õ, gli Stati membri e la Commissione tengono in considerazione i criteri di cui all’allegato D, paragrafo 1, della convenzione e adottano adeguate misure per il controllo delle sostanze chimiche e dei pesticidi già esistenti e per prevenire la produzione ð fabbricazione ï, l’immissione sul mercato Ö in commercio Õ e l’uso di nuove sostanze chimiche e pesticidi, che presentano caratteristiche Ö dei POP Õ.

Articolo 4

Deroghe alle misure di controllo

1. L’articolo 3 non si applica alle sostanze seguenti:

a) a sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento;

b) a sostanze presenti non intenzionalmente in sostanze, preparati Ö miscele Õ o articoli, sotto forma contaminante in tracce.;

ò nuovo

c) a rifiuti costituiti da sostanze elencate nell’allegato I o II, o che le contengono o che ne sono contaminati.

ê Rettifica, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5 (adattato)

ð nuovo

2. ð Se una sostanza è inserita nell’allegato I o II dopo [data di entrata in vigore del presente regolamento], ï Ll’articolo 3 non si applica ð per un periodo di sei mesi ï a sostanze presenti come componenti Ö se tale sostanza è presente come componente Õ di articoli, prodotti alla data ð in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione ï di entrata in vigore del presente regolamento o prima di tale data, fino a 6 mesi dopo la sua entrata in vigore.

L’articolo 3 non si applica ad una sostanza presente come componente di articoli già in uso ð antecedentemente o ï alla data di entrata in vigore del presente regolamento ð in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima ï.

Tuttavia, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione ð e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (“l’Agenzia”), istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 ï se vengono a conoscenza degli articoli di cui al primo e al secondo comma.

Se la Commissione viene informata in merito a tali articoli o ne apprende comunque l’esistenza, ove opportuno ne informa tempestivamente il segretariato della convenzione.

3. Se una sostanza figura nella parte A dell’allegato I o nella parte A dell’allegato II, gli Stati membri che intendono autorizzare, fino alla scadenza del termine specificato nell’allegato pertinente, la produzione ð fabbricazione ï e l’uso della sostanza in oggetto come prodotto intermedio all’interno del sito produttivo e in un sistema chiuso, ne informano il segretariato della convenzione.

Tuttavia, tale notificazione può avvenire solo in presenza delle seguenti condizioni:

a)nell’allegato pertinente è stata inserita ð , mediante un atto delegato conformemente all’articolo 18, ï un’annotazione destinata espressamente a consentire la produzione ð fabbricazione ï e l’uso della sostanza;

b)ð il fabbricante dimostra che ï il processo produttivo trasformerà la sostanza in una o più sostanze diverse che non presentano le caratteristiche di un inquinante organico persistente Ö POP Õ.;

c) le persone e l’ambiente non devono prevedibilmente essere esposte a quantitativi rilevanti della sostanza nel corso della produzione e dell’uso della sostanza stessa, come indicato da una valutazione del sistema chiuso in questione, conformemente alla direttiva 2001/59/CE della Commissione 38 .

ò nuovo

c)il fabbricante conferma che la sostanza è un prodotto intermedio all’interno del sito produttivo e in un sistema chiuso ai sensi dell’articolo 2, lettera j).

ê Rettifica, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5 (adattato)

ð nuovo

La notificazione viene trasmessa anche agli altri Stati membri ,e alla Commissione ð e all’Agenzia ï e include informazioni sulla produzione ð fabbricazione ï totale, effettiva o stimata, e sull’uso della sostanza chimica in oggetto, nonché informazioni sul tipo di processo che avviene all’interno del sito produttivo e in un sistema chiuso, compresa la quantità di inquinante organico persistente Ö POP Õ non trasformato utilizzato come materiale di partenza e presente non intenzionalmente sotto forma di contaminante in tracce nel prodotto finale.

ð Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18 ï Ö al fine di modificare Õ Ii termini Ö tramite l’annotazione Õ di cui al primo secondo comma possono essere modificati ð qualora, ï previa nuova notificazione dello Stato membro interessato al segretariato della convenzione, qualora, a norma della medesima, ð di quest’ultima siano consentiti per un ulteriore periodo, in forma espressa o tacita, ï la produzione ð fabbricazione ï e l’uso della sostanza in oggetto sono consentiti per un ulteriore periodo, in forma espressa o tacita.

ò nuovo

4. Gli articoli 2 e 3 non si applicano ai rifiuti costituiti da sostanze elencate nell’allegato I o II, o che le contengono o che ne sono contaminati.

ê Rettifica, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5 (adattato)

ð nuovo

Articolo 5

Scorte

1. Il detentore di scorte costituite da sostanze elencate nell’allegato I o nell’allegato II, o contenenti tali sostanze, di cui l’uso non è consentito, è tenuto a gestire tali scorte come se fossero rifiuti e in conformità con l’articolo 7.

2. Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da una delle sostanze elencate nell’allegato I o nell’allegato II o contenenti tali sostanze, e di cui l’uso è consentito, comunica all’autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull’entità delle medesime. Dette informazioni sono trasmesse entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento Ö dalla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 Õ ð sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima per il detentore, ï e delle Ö dalle pertinenti Õ modifiche all’allegato I o all’allegato II, e successivamente ogni anno, fino alla scadenza del termine indicato negli allegati I o II in merito alla limitazione dell’uso.

Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l’ambiente.

3. Gli Stati membri provvedono al monitoraggio dell’uso e della gestione delle scorte oggetto della notificazione.

Articolo 6

Riduzione, minimizzazione ed eliminazione dei rilasci

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ð o ï del Ö regolamento (CE) n. 850/2004, Õ ð a seconda di quale data sia occorsa per prima ï, gli Stati membri preparano Ö , e successivamente mantengono, Õ e conservano inventari dei rilasci in atmosfera, nelle acque e nel suolo per le sostanze elencate nell’allegato III, conformemente ai loro obblighi ai sensi della convenzione e del protocollo.

2. Ogni Stato membro comunica, sia alla Commissione ð , all’Agenzia ï che Ö e Õ agli altri Stati membri, nell’ambito del piano Ö dei piani Õ di attuazione nazionale Ö nazionali Õ istituito Ö istituiti Õ a norma dell’articolo 98, il proprio piano d’azione concernente misure volte ad individuare, caratterizzare e minimizzare, nella prospettiva di eliminare se possibile quanto prima, i rilasci complessivi Ö delle sostanze elencate nell’allegato III Õ, Ö quali registrati nell’inventario stilato Õ conformemente agli obblighi assunti ai sensi della convenzione.

ð Al fine di prevenire la formazione e il rilascio di sostanze elencate nell’allegato III, ï Il piano d’azione include Ö i piani d’azione includono Õ misure volte a promuovere lo sviluppo di sostituti o materiali, prodotti e processi modificati al fine di prevenire la formazione e il rilascio di sostanze elencate nell’allegato III ð di sostanze, miscele, articoli e processi sostituti o modificati ï e, se del caso, ne esige l’uso.

3. Nell’esaminare proposte di costruzione di nuovi impianti o modifiche significative ad impianti esistenti che utilizzano processi che rilasciano sostanze chimiche elencate nell’allegato III, gli Stati membri, fatta salva la direttiva 96/61/CE 39 , considerano in via prioritaria i processi, le tecniche o le pratiche alternative che hanno vantaggi analoghi, ma evitano la formazione e il rilascio di sostanze chimiche elencate nell’allegato III Ö , fatta salva la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 40  Õ.

Articolo 7

Gestione dei rifiuti

1. Chi produce e chi detiene rifiuti prende tutte le misure ragionevoli per evitare, ove possibile, la contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell’allegato IV.

2. Nonostante la direttiva 96/59/CE del Consiglio 41 , i rifiuti costituiti da una delle sostanze elencate nell’allegato IV, o che le contengono o ne sono contaminati, sono smaltiti o recuperati con tempestività e conformemente alla parte 1 dell’all’allegato V, parte 1, in modo da garantire che il contenuto di inquinanti organici persistenti Ö POP Õ sia distrutto o trasformato irreversibilmente affinché i rifiuti residui e i rilasci non presentino alcuna caratteristica degli inquinanti organici persistenti Ö dei POP Õ.

Nel corso di tale smaltimento o recupero, qualsiasi sostanza elencata nell’allegato IV può essere separata dai rifiuti, a condizione di essere successivamente smaltita a norma del primo comma.

3. Le operazioni di smaltimento o recupero che possono portare al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione o al reimpiego delle sostanze elencate all’allegato IV sono vietate.

4. In deroga al paragrafo 2:

ê 219/2009 articolo 1 e allegato, punto 3.7, (adattato)

a) rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell’allegato IV, o che ne sono contaminati, possono in alternativa essere smaltiti o recuperati in conformità della pertinente normativa comunitaria Ö unionale Õ, purché il tenore delle sostanze contenute nei rifiuti sia inferiore ai valori limite di concentrazione che saranno indicati Ö indicati Õ nell’allegato IV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 3. Finché i valori limite di concentrazione non saranno stabiliti secondo tale procedura, l’autorità competente di uno Stato membro può adottare o applicare valori limite di concentrazione ovvero specifici requisiti tecnici con riferimento allo smaltimento o recupero dei rifiuti di cui alla presente lettera;

ê Rettifica, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5 (adattato)

è1 219/2009 articolo 1 e allegato, punto 3.7

ð nuovo

b) uno Stato membro o l’autorità competente designata da detto Stato membro può, in casi eccezionali, consentire che i rifiuti elencati nella parte 2 dell’nell’allegato V, parte 2, che contengono una delle sostanze elencate Ö sostanza elencata Õ nell’allegato IV o ne sono contaminati fino a valori limite di concentrazione da indicare Ö indicati Õ nell’ Ö nella parte 2 dell’ Õ allegato V, parte 2, siano in alternativa trattati secondo uno dei metodi elencati all’allegato V, Ö nella parte 2 dell’ Õ allegato V, parte 2, a condizione che Ö siano rispettate le condizioni seguenti Õ:

i) il detentore interessato abbia dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità competente dello Stato membro in questione, che la decontaminazione dei rifiuti con riferimento alle sostanze elencate nell’allegato IV non è fattibile, che la distruzione o trasformazione irreversibile del contenuto di inquinanti organici persistenti Ö POP Õ, eseguita secondo le migliori pratiche ambientali ovvero le migliori tecniche disponibili, non rappresenta l’opzione preferibile sotto il profilo ambientale, e che l’autorità competente abbia quindi autorizzato l’operazione alternativa;

ii) detta Ö l’ Õ operazione sia conforme alla pertinente legislazione comunitaria Ö unionale Õ e alle condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni supplementari di cui al paragrafo 6;

iii) lo Stato membro in questione abbia informato gli altri Stati membri ð , l’Agenzia ï e la Commissione dell’autorizzazione e dei motivi che la giustificano.

5. è1 ð Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18 allo scopo di modificare l’allegato IV e la parte 2 dell’allegato V ï Ö per stabilire, ai Õ Ai fini del paragrafo 4 Ö del presente articolo, Õ , lettera b), la Commissione stabilisce valori limite di concentrazione nell’allegato V, parte 2. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 3.

 ç Fino a quando tali limiti di concentrazione non saranno stabiliti:,

a)l’autorità competente Ö di uno Stato membro Õ può adottare o applicare valori limite di concentrazione o requisiti tecnici specifici per i rifiuti trattati a norma Ö ai fini Õ del paragrafo 4;, lettera b);.

   b) allorché Ö Per quanto riguarda Õ rifiuti sono trattati a norma del paragrafo 4, lettera b), i detentori interessati forniscono all’autorità competente informazioni sul tenore dell’inquinante organico persistente Ö di POP Õ dei rifiuti.

6. La Commissione può, se del caso, e tenendo conto degli sviluppi tecnici e dei pertinenti orientamenti e decisioni internazionali e di eventuali autorizzazioni concesse da uno Stato membro o dalla autorità competente designata dallo Stato membro in conformità del paragrafo 4 e dell’allegato V, adottare ð , mediante atti di esecuzione, ï misure supplementari in connessione con l’attuazione del presente articolo. Ö In particolare, Õ Lla Commissione definisce ð potrebbe ï un formato per la presentazione delle Ö definire le Õ informazioni Ö da presentare Õ da parte gli Stati membri in conformità del paragrafo 4, lettera b), punto iii). Tali misure sono decise secondo la procedura ð consultiva ï di cui all’articolo 1720, paragrafo 2.

7. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione riesamina le deroghe al paragrafo 4 alla luce degli sviluppi internazionali e tecnici, segnatamente con riferimento alla loro preferibilità sotto il profilo ambientale.

ò nuovo

Articolo 8

Compiti dell’Agenzia

1. L’Agenzia svolge i compiti elencati di seguito, oltre a quelli a lei assegnati a norma degli articoli 9, 10, 11, 13 e 17:

(a)fornire, con l’accordo della Commissione, alle autorità nazionali designate degli Stati membri, assistenza e orientamento tecnico e scientifico per garantire l’efficace applicazione del presente regolamento;

(b)su richiesta, fornire alla Commissione i pertinenti dati scientifici e tecnici e assisterla al fine di garantire l’efficace attuazione del presente regolamento;

(c)su richiesta, fornire un sostegno e un contributo dal punto di vista tecnico e scientifico alla Commissione per sostanze che possono soddisfare i criteri per l’inclusione nell’elenco della convenzione o del protocollo;

(d)su richiesta, fornire un sostegno tecnico e scientifico alla Commissione per la preparazione e l’esame del profilo di rischio e della valutazione della gestione del rischio di una sostanza considerata ai sensi della convenzione di Stoccolma;

(e)su richiesta, fornire alla Commissione un sostegno tecnico e scientifico per l’attuazione della convenzione, particolarmente in relazione al comitato per l’esame dei POP;

(f)compilare, registrare, elaborare e mettere a disposizione della Commissione e delle autorità competenti degli Stati membri tutte le informazioni ricevute o disponibili ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), punto iii), dell’articolo 9, paragrafo 2, e dell’articolo 13, paragrafo 1. L’Agenzia mette a disposizione sul suo sito web le informazioni di natura non riservata e facilita lo scambio delle informazioni con piattaforme pertinenti, ad esempio quelle di cui all’articolo 13, paragrafo 2;

(g)stabilire e mantenere, sul suo sito web, sezioni dedicate a tutte le questioni che riguardano l’attuazione del presente regolamento.

2. Il forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 è utilizzato per coordinare le attività delle autorità degli Stati membri responsabili dell’applicazione del presente regolamento.

3. Il segretariato dell’Agenzia svolge i compiti assegnati all’Agenzia dal presente regolamento.

ê Rettifica, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5 (adattato)

ð nuovo

Articolo 8 9

Piani di attuazione

1. Nell’elaborazione e ð nell’aggiornamento ï dei loro piani di attuazione nazionali gli Stati membri danno tempestivamente al pubblico opportunità concrete di partecipare a tale processo, in conformità delle rispettive procedure nazionali.

2. Non appena adottano il piano di attuazione nazionale conformemente agli obblighi assunti a norma della convenzione, gli Stati membri ð lo mettono a disposizione del pubblico e ï ne informano la Commissione ð , l’Agenzia ï e gli altri Stati membri.

3. Ö Quando gli Stati membri preparano, Õ Nel preparare ð e aggiornano ï i piani di attuazione, la Commissione ð , con il sostegno dell’Agenzia, ï e gli Stati membri scambiano informazioni sul loro contenuto, se del caso.

4. Entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento lLa Commissione ð , con il sostegno dell’Agenzia, ï elabora Ö mantiene Õ un piano per attuare gli obblighi assunti dalla Comunità Ö dall’Unione Õ a norma della convenzione.:

Non appena la Commissione adotta il piano di attuazione comunitario ne informa gli Stati membri.

La Commissione ð lo pubblica, ï ð lo ï riesamina e ð lo ï aggiorna il piano d’attuazione comunitario come opportuno.

Articolo 9 10

Monitoraggio

La Commissione ð , con il sostegno dell’Agenzia, ï e gli Stati membri predispongono, Ö o mantengono, a seconda di come appropriato, Õ in stretta collaborazione, adeguati programmi e meccanismi compatibili con lo stato dell’arte, per fornire in modo continuativo dati comparabili risultanti dal monitoraggio della presenza nell’ambiente di diossine, furani e PCB quali indicati nell’allegato III. Nel predisporre Ö o mantenere Õ detti programmi e meccanismi si tiene debitamente conto degli sviluppi avvenuti nell’ambito del protocollo e della convenzione.

Articolo 10 11

Scambio di informazioni

1. La Commissione ð , l’Agenzia ï e gli Stati membri agevolano e istituiscono lo scambio di informazioni, all’interno della Comunità Ö dell’Unione Õ e con i paesi terzi, riguardo alla riduzione, alla minimizzazione o all’eliminazione, ove fattibile, della produzione ð fabbricazione ï, dell’uso e dei rilasci di inquinanti organici persistenti Ö POP Õ e alle alternative a dette sostanze, specificando i rischi e i costi socio-economici connessi a tali alternative.

2. La Commissione ð , l’Agenzia ï e gli Stati membri, secondo il caso, incentivano e agevolano, per quanto concerne gli inquinanti organici persistenti Ö i POP Õ:

a) i programmi di sensibilizzazione riguardanti in particolare gli effetti sulla salute e sull’ambiente e le alternative a tali inquinanti, nonché la riduzione o eliminazione della produzione ð fabbricazione ï, dell’uso e dei rilasci dei medesimi nell’ambiente; i programmi sono destinati in particolare a:

i) responsabili politici e decisionali;

ii) gruppi particolarmente vulnerabili;

b) la fornitura di informazioni al pubblico;

c) la formazione di lavoratori, scienziati ed insegnanti, nonché del personale tecnico e dirigente.

3. Salvo il disposto della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale 42 , le informazioni ð di cui ai paragrafi 1 e 2 ï riguardanti l’ambiente, e la salute e la sicurezza delle persone non sono considerate riservate. La Commissione ð , l’Agenzia ï e gli Stati membri che scambiano altre informazioni con un paese terzo tutelano tutte le informazioni riservate, ð conformemente al diritto dell’Unione ï come mutualmente convenuto.

Articolo 11 12

Assistenza tecnica

In conformità degli articoli 12 e 13 della convenzione, la Commissione e gli Stati membri collaborano per fornire un’assistenza tecnica e finanziaria adeguata e tempestiva ai paesi in via di sviluppo e ai paesi ad economia in transizione per assisterli, su richiesta ed entro l’ambito delle risorse disponibili nonché tenendo conto delle loro particolari esigenze, a sviluppare e potenziare le capacità di ottemperare agli obblighi che incombono su detti paesi in forza della convenzione. Tale sostegno può essere anche canalizzato attraverso organizzazioni non governative ð o attraverso l’Agenzia ï.

Articolo 12 13

Comunicazioni e rapporti Ö Monitoraggio dell’attuazione Õ

ò nuovo

1. Salvo il disposto della direttiva 2003/4/CE e della direttiva 2007/2/CE, gli Stati membri redigono, pubblicano e mantengono aggiornata una relazione contenente:

ê Rettifica, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5 (adattato)

ð nuovo

a)1. Gli Stati membri inviano, ogni tre anni, alla Commissione informazioni sull’applicazione del presente regolamento, comprese le informazioni su ð attività di esecuzione, ï infrazioni e sanzioni.;

3. Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto segue:

ab)informazioni sintetiche ricavate dalle notificazioni sulle scorte pervenute a norma ð dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, ï dell’articolo 5, paragrafo 2, ð e dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), punto iii ï;

bc)informazioni sintetiche ricavate dagli inventari dei rilasci di cui all’articolo 6, paragrafo 1;

ò nuovo

d)informazioni sull’attuazione conformemente ai piani di attuazione nazionali elaborati ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2;

ê Rettifica, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5 (adattato)

ð nuovo

ce)informazioni sintetiche riguardanti la presenza nell’ambiente delle diossine, dei furani e dei PCB quali indicati nell’allegato III, come ottenute ai sensi dell’articolo 9. 10; 

f)2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, a scadenze annue, dati ð di monitoraggio e ï statistici Ö annuali Õ sui quantitativi totali, effettivi o stimati, relativi alla produzione ð fabbricazione ï e all’immissione in commercio di sostanze elencate nell’allegato I o II ð , che comprendono indicatori, carte d’insieme e relazioni pertinenti ï.

ò nuovo

Gli Stati membri assicurano alla Commissione e all’Agenzia l’accesso alle informazioni contenute nelle relazioni.

2. Se uno Stato membro condivide le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), con la piattaforma di informazione per il controllo delle sostanze chimiche, esso lo indica nella propria relazione e l’obbligo di comunicazione che incombe allo Stato membro ai sensi del paragrafo indicato si considera soddisfatto.

Se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), sono contenute nella relazione che lo Stato membro fornisce all’Agenzia, quest’ultima fa uso della piattaforma di informazione per il controllo delle sostanze chimiche al fine di raccogliere, conservare e condividere tali informazioni.

ê Rettifica, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5

ð nuovo

4. Per quanto concerne i dati e le informazioni che gli Stati membri devono comunicare ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione mette a punto preliminarmente un formato comune secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

53. La Commissione, ð , con il sostegno dell’Agenzia, ï secondo la periodicità stabilita dalla conferenza delle parti della convenzione, compila, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri ð all’Agenzia ï a norma del paragrafo 2 1, lettera f), un rapporto relativo alle sostanze che figurano nella convenzione e lo comunica al segretariato della convenzione.

6. La Commissione compila ogni tre anni un rapporto sull’applicazione del presente regolamento e lo integra con le informazioni già disponibili nell’ambito dell’EPER, istituito dalla decisione 2000/479/CE 43 , e dell’inventario delle emissioni CORINAIR del programma EMEP (programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di sostanze inquinanti atmosferiche in Europa) nonché con le informazioni presentate dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo per costituire un rapporto di sintesi. Tale rapporto include informazioni sul ricorso alle deroghe di cui all’articolo 7, paragrafo 4. Un sommario di tale sintesi viene trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio e reso pubblico tempestivamente.

ò nuovo

4. L’Agenzia compila e pubblica una panoramica unionale sulla base dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2, pubblicati o notificati dagli Stati membri. La panoramica unionale include, come opportuno, indicatori di prodotto, di risultato e di impatto relativi al presente regolamento, carte d’insieme a livello unionale e relazioni degli Stati membri. La panoramica unionale è aggiornata dall’Agenzia a cadenza minima semestrale o su richiesta della Commissione.

5. La Commissione può adottare atti di esecuzione per precisare le informazioni minime da fornire a sensi del paragrafo 1, che comprendono la definizione di indicatori, mappe e carte d’insieme degli Stati membri di cui al paragrafo 1, lettera f). Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 20, paragrafo 2.

ê Rettifica, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5 (adattato)

Articolo 13 14

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e adottano ogni provvedimento per assicurare l’applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive Ö efficaci Õ, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri Ö Se non vi hanno provveduto prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri Õ notificano le relative disposizioni alla Commissione entro un anno dalla sua dall’ entrata in vigore del presente regolamento e provvedono poi a dare immediata notificazione delle eventuali modificazioni Ö modifiche Õ successive.

ê 219/2009 articolo 1 e allegato, punto 3.7

Articolo 14 15

Modificazioni degli allegati

1. Quando una sostanza viene aggiunta agli elenchi della convenzione o del protocollo, ove opportuno la Commissione modifica di conseguenza gli allegati I, II e III.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 3.

2. Quando una sostanza viene aggiunta agli elenchi della convenzione o del protocollo la Commissione, ove opportuno, modifica di conseguenza l’allegato IV.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 3.

3. La Commissione adotta le modificazioni delle voci degli allegati I, II e III, anche al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 3.

4. La Commissione adotta le modifiche alle voci figuranti all’allegato IV e le modifiche all’allegato V, compreso il loro adeguamento al progresso scientifico e tecnico.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 3.

ò nuovo

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18 allo scopo di modificare gli allegati del presente regolamento per adattarli alle modiche dell’elenco delle sostanze di cui agli allegati della convenzione o del protocollo o per modificare voci o disposizioni esistenti negli allegati del presente regolamento al fine di adeguarle al progresso tecnico e scientifico.

Articolo 16

Bilancio dell’Agenzia

1. Ai fini del presente regolamento, le entrate dell’Agenzia sono costituite da:

a)    una sovvenzione dell’Unione, iscritta nel bilancio generale dell’Unione (sezione Commissione);

b)    ogni contributo volontario da parte degli Stati membri.

2. Le entrate e le spese inerenti ad attività previste dal presente regolamento sono riunite con quelle inerenti ad attività previste dal regolamento (UE) n. 649/2012 e sono riprese nella medesima sezione del bilancio dell’Agenzia. Le entrate dell’Agenzia di cui al paragrafo 1 sono utilizzate per svolgere i compiti stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 17

Formati e software per la pubblicazione o la notifica delle informazioni

L’Agenzia definisce formati e software specifici per la pubblicazione o la notifica dei dati da parte degli Stati membri ai sensi del presente regolamento e li rende disponibili gratuitamente sul suo sito web. Per quanto riguarda i set di dati territoriali, gli Stati membri e l’Agenzia stabiliscono i formati ai sensi degli obblighi di cui alla direttiva 2007/2/CE. Gli Stati membri e le altre parti soggette al presente regolamento si servono di tali formati e programmi informatici per gestire i dati o scambiarli con l’Agenzia.

Articolo 18

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 3, all’articolo 7, paragrafo 5, e all’articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [...].

3. La delega dei potere di cui all’articolo 4, paragrafo 3, all’articolo 7, paragrafo 5, e all’articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 7, paragrafo 5, e dell’articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

ê Rettifica, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5 (adattato)

ð nuovo

Articolo 15 19

Autorità competenti

Ogni Stato membro designa la o le Ö l’ Õ autorità competenti incaricate Ö competente incaricata Õ di espletare le funzioni amministrative ð e l’esecuzione ï necessarie ai fini del presente regolamento e ne informa la Commissione entro tre mesi dall’entrata in vigore del medesimo ð , a meno che non vi abbia già provveduto anteriormente, e informa anche la Commissione di qualsiasi cambiamento che riguardi l’autorità nazionale designata ï.

Articolo 16 20

Ö Procedura di comitato Õ Comitato per le questioni generali

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 29 della direttiva 67/548/CEE 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 per tutte le questioni ai sensi del presente regolamento, ad eccezione di quelle relative ai rifiuti.

2. Nei in casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ð l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 ï , tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

ê 219/2009 articolo 1 e allegato, punto 3.7

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

ê Rettifica, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5

Articolo 17

Comitato per le questioni relative ai rifiuti

1. Per le questioni relative ai rifiuti ai sensi del presente regolamento la Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

ê 219/2009 articolo 1 e allegato, punto 3.7

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

ê Rettifica, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5

Articolo 18

Modificazione della direttiva 79/117/CEE

Alla parte B dell’allegato della direttiva 79/117/CEE, «Composti organici clorurati persistenti», le voci da 1 a 8 sono soppresse.

ê 

Articolo 21

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 850/2004 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VII.

ê Rettifica, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5

Articolo 19 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente



Scheda finanziaria legislativa “Agenzie”

1.    CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

   1,1.    Titolo della proposta/iniziativa

   1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

   1.3.    Natura della proposta/iniziativa

   1.4.    Obiettivi

   1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

   1.6.    Durata e incidenza finanziaria

   1.7.    Modalità di gestione previste

2.    MISURE DI GESTIONE

   2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

   2.2.    Sistema di gestione e di controllo

   2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.    INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

   3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

   3.2.    Incidenza prevista sulle spese 

   3.2.1.    Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

   3.2.2.    Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell’organismo]

   3.2.3.    Incidenza prevista sulle risorse umane [dell’organismo]

   3.2.4.    Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

   3.2.5.    Partecipazione di terzi al finanziamento

   3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione)

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 44  

Settore: 07 Ambiente

Attività: 07 02 Politica ambientale a livello dell’Unione e a livello internazionale

1.3.Natura della proposta/iniziativa

◻ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria 45  

X La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente 

◻ La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La presente proposta mira a conseguire l’obiettivo generale della Commissione:

- Obiettivo generale 1: Rilanciare l’occupazione, la crescita e gli investimenti;

garantendo l’attuazione della convenzione di Stoccolma e in particolare l’obiettivo di tutelare la salute umana e l’ambiente dagli inquinanti organici persistenti riducendo o eliminando il rilascio derivante dalla loro fabbricazione e dal loro uso.

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico 3

Proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni e rischi d’ordine ambientale per la salute e il benessere

Obiettivo specifico 6

Aumentare l’efficacia dell’azione unionale nell’affrontare le sfide ambientali a livello internazionale

Attività ABM/ABB interessate

Attività: 07 02 Politica ambientale a livello dell’Unione e a livello internazionale

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Obiettivo della proposta è la rifusione del regolamento (CE) n. 850/2004 per tener conto dei seguenti elementi:

1)    gli sviluppi della legislazione dell’Unione in materia di sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 e il regolamento (CE) n. 1272/2008;

2)    l’istituzione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006;

3)    l’istituzione del registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR) a norma del regolamento (CE) n. 166/2006;

4)    i cambiamenti derivanti dal trattato di Lisbona;

5)    i risultati del controllo dell’adeguatezza in materia di comunicazione e monitoraggio nel settore ambiente;

6)    l’esperienza finora acquisita con l’applicazione pratica.

I risultati/effetti previsti sono pertanto:

1) maggior coerenza con altre normative in materia di sostanze chimiche, in particolare i regolamenti REACH e CLP, e con gli obblighi e le procedure ai sensi della convenzione di Stoccolma, ad esempio in materia di comunicazione;

2) maggiori sinergie con l’attuazione dei regolamenti REACH, CLP e sui biocidi, in particolare il regolamento (UE) n. 649/2012, tramite il trasferimento di attività amministrative, tecniche e scientifiche dalla Commissione all’ECHA. Si prevede inoltre che il coinvolgimento dell’ECHA contribuisca ad armonizzare e migliorare la comunicazione degli Stati membri e, di conseguenza, la relazione di sintesi a livello dell’Unione sull’attuazione del regolamento POP;

3) alcune delle modifiche proposte ridurranno gli oneri amministrativi legati agli obblighi di comunicazione, facendo miglior uso delle attività esistenti grazie sia alla facilitazione e semplificazione delle comunicazioni sia all’armonizzazione con gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Stoccolma.

La proposta continuerà pertanto a perseguire gli obiettivi della convenzione di Stoccolma, vale a dire eliminare il rilascio di POP derivante dalla loro fabbricazione e uso, e anche dai rifiuti, al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente da potenziali danni. Ciò avviene vietando la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso di POP e stabilendo disposizioni riguardanti il trattamento ecologicamente corretto dei rifiuti costituiti da tali sostanze o che le contengono o ne sono contaminati.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa.

Il regolamento proposto, come quello vigente, mira a eliminare il rilascio di POP derivante dalla fabbricazione e dall’uso di tali sostanze, e anche dai rifiuti, al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente da potenziali danni, vietando la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso di POP e stabilendo disposizioni riguardanti il trattamento ecologicamente corretto dei rifiuti costituiti da o contenenti tali sostanze o che ne sono contaminati. Gli indicatori per monitorare l’attuazione della proposta sono pertanto:

- il numero di POP elencati nell’allegato del regolamento;

- il numero di POP completamente eliminati dalla fabbricazione, dall’immissione in commercio e dall’uso quanto prima possibile dopo il loro inserimento nell’elenco di cui al regolamento;

- la riduzione del rilascio di POP nell’ambiente, compreso il rilascio accidentale;

- il tempo necessario per eliminare completamente la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso di inquinanti organici persistenti;

- il tempo necessario per azzerare il rilascio, compreso il rilascio accidentale, di POP nell’ambiente;

- il numero di problemi riscontrati nell’attuazione del regolamento proposto e comunicati alla rete di autorità competenti coordinata dalla Commissione.

Questi indicatori saranno illustrati in modo sintetico nelle comunicazioni da parte degli Stati membri, dell’ECHA e della Commissione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

I principali obblighi che devono essere soddisfatti sono l’allineamento del regolamento (CE) n. 850/2004 (che fa riferimento alla direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 75/442/CEE) al regolamento (CE) n. 1907/2006, al regolamento (CE) n. 1272/2008 e alla direttiva 2008/98/CE. Inoltre, il regolamento (CE) n. 850/2004 fa riferimento a un comitato di regolamentazione che non esiste più e deve essere allineato con il trattato di Lisbona.

Inoltre il trasferimento di compiti dalla Commissione all’ECHA assicura un contesto più idoneo per fornire supporto amministrativo, scientifico e tecnico all’attuazione. In particolare, sono previsti miglioramenti nel sostegno a disposizione degli Stati membri per la comunicazione e il supporto scientifico riguardo al riesame dei POP candidati.

1.5.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

Il regolamento proposto non modifica nessuno degli obiettivi fissati nel regolamento (CE) n. 850/2004 e pertanto il valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea è identico a quello del regolamento vigente.

Il regolamento (CE) n. 850/2004 dà attuazione alle responsabilità assunte dall’Unione ai sensi della convenzione di Stoccolma, che l’Unione ha ratificato dimostrando il suo impegno al riguardo. All’atto dell’adozione del regolamento (CE) n. 850/2004, si è ritenuto che un regolamento dell’Unione fosse il mezzo più efficiente per adempiere a detti obblighi e l’esperienza dimostra che ciò è ancora vero.

La proposta prevede il trasferimento all’Agenzia europea per le sostanze chimiche di compiti primariamente tecnici e scientifici, che per l’Agenzia rappresenterebbero compiti nuovi. Alla luce delle competenze dell’Agenzia dell’Unione in materia di sostanze chimiche, l’industria e gli Stati membri dovrebbero beneficiare dal suo coinvolgimento in quanto ciò comporterà una maggiore coerenza, una migliore attuazione e una più stretta applicazione.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L’esperienza acquisita con l’attuazione del regolamento (CE) n. 850/2004 mostra che è opportuno introdurre alcune modifiche tecniche nelle disposizioni operative, come ad esempio chiarire e armonizzare alcune definizioni, snellire alcuni obblighi e coinvolgere l’Agenzia europea delle sostanze chimiche in alcuni compiti al fine di creare sinergie con altre normative in materia di sostanze chimiche e facilitare l’adempimento degli obblighi che competono agli Stati membri.

Il trasferimento di compiti dalla Commissione all’ECHA dovrebbe soprattutto facilitare e migliorare la comunicazione da parte degli Stati membri e, di conseguenza, da parte dell’Unione. Inoltre il sostegno scientifico offerto, tra l’altro, per l’esame dei POP candidati garantirà maggiore coerenza con altri settori e una qualità più elevata.

Il recente trasferimento di alcuni compiti amministrativi, tecnici e scientifici dalla Commissione all’ECHA, ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, ha dato luogo a una serie di miglioramenti, segnatamente la riduzione del carico di lavoro dell’industria e delle autorità degli Stati membri, la razionalizzazione dei processi e il maggiore rispetto delle norme.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta è pienamente conforme alle politiche e agli obiettivi esistenti intesi a tutelare la salute umana e l’ambiente nel suo complesso, ad esempio quelli istituiti dal Settimo programma d’azione per l’ambiente.

La proposta garantisce una maggiore coerenza con altri strumenti giuridici, come il regolamento (CE) n. 1907/2006, il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il regolamento (CE) n. 166/2006.

Collocando a livello di ECHA il lavoro scientifico e tecnico connesso all’attuazione del regolamento proposto, si prevedono sinergie con i lavori di attuazione svolti da ECHA su REACH, CLP, biocidi e sul regolamento (UE) n. 649/2012 (regolamento PIC).

1.6.Durata e incidenza finanziaria

◻ Proposta/iniziativa di durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

X Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2018 al 2019

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 46  

X Gestione diretta a opera della Commissione

   agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

X Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

X agli organismi di cui agli articoli 208 e 209;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

[…]

[…]

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

(1)    Gli Stati membri e l’Agenzia elaborano, pubblicano su internet e aggiornano le relazioni sul funzionamento del regolamento, comprese le informazioni su infrazioni e sanzioni.

(2)    Gli Stati membri mettono a disposizione dell’Agenzia e della Commissione i dati statistici relativi alla fabbricazione e all’immissione in commercio di sostanze elencate nell’allegato I o II. Inoltre, gli Stati membri rendono disponibili informazioni sul rilascio di POP nell’ambiente.

(3)    L’Agenzia, a sua volta, compila periodicamente una panoramica unionale contenente indicatori di prodotto, di risultato e di impatto del presente regolamento e carte unionali d’insieme, se del caso, per pubblicazione su internet e messa a disposizione del pubblico, inclusi il Parlamento europeo e il Consiglio.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

Rischi individuati

I rischi principali sono:

- mancato adempimento degli obblighi da parte delle imprese;

- lacunosità degli inventari compilati dagli Stati membri;

- monitoraggio insufficiente della presenza di POP nell’ambiente da parte degli Stati membri;

- sistemi di controllo e applicazione insufficienti (rispetto, ad esempio, ai controlli svolti dalle autorità degli Stati membri preposte all’applicazione delle leggi);

- incapacità dell’ECHA di svolgere i compiti a lei assegnati.

Modalità di controllo previste

Sono o saranno istituiti molteplici sistemi di gestione e di controllo per garantire l’adeguata attuazione del regolamento proposto:

- gli Stati membri sono tenuti a designare le autorità competenti per i compiti amministrativi e di esecuzione;

- gli Stati membri sono tenuti a compilare e aggiornare le loro relazioni, anche sulle attività di monitoraggio e esecuzione svolte nel loro territorio;

- il coordinamento tecnico e scientifico dei lavori dell’UE è monitorato attraverso riunioni con le autorità competenti, sotto la presidenza della Commissione;

- la gestione quotidiana dei compiti dell’ECHA è responsabilità del suo direttore esecutivo, che a sua volta riferisce al consiglio di amministrazione dell’ECHA.

La presente scheda finanziaria indica inoltre la base per la sovvenzione di cui l’Agenzia ha bisogno per svolgere i propri compiti.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Le misure standard vigenti per la prevenzione di frodi e irregolarità nella Commissione sono applicabili ai compiti svolti dalla Commissione nell’ambito della presente proposta.

Nel quadro della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite, si applicano all’Agenzia, senza restrizioni, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1037/1999.

L’Agenzia ha aderito all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e ha adottato le opportune disposizioni, applicabili a tutto il suo personale.

Le decisioni relative al finanziamento nonché gli accordi e gli strumenti d’applicazione che ne derivano prevedono che la Corte dei conti e l’OLAF possano, se necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell’Agenzia e gli agenti preposti alla loro assegnazione.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

070205

diss. / non diss. 47

di paesi EFTA 48

di paesi candidati 49

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

2

Agenzia europea per le sostanze chimiche — Attività connesse alla legislazione sull’importazione ed esportazione di sostanze chimiche pericolose

diss.

NO

NO

NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero[Denominazione………………………………]

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[…]

[XX.YY.YY.YY]

[…]

[…]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

2 - Crescita sostenibile: Risorse naturali

DG ENV

Anno
2019

Anno
2020

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

Titolo 1: Spese per il personale (*)

Impegni

(1)

0,100

0,100

Pagamenti

(2)

0,100

0,100

Titolo 2: Spese per infrastrutture e spese di funzionamento

Impegni

(1a)

0,000

0,000

Pagamenti

(2a)

0,000

0,000

Titolo 3: Spese operative

Impegni

(3a)

0,269

0,163

Pagamenti

(3b)

0,269

0,163

TOTALE degli stanziamenti
per ECHA(**)

Impegni

=1+1a +3a

0,369

0,263

Pagamenti

=2+2a

+3b

0,369

0,263

(*) Dotazione media standard, compresi i costi di “habillage” tenendo anche conto del maggior costo della vita in Finlandia.

(* *) Da riassegnare parzialmente a partire dalla linea di bilancio 07 02 03 (parte del sottoprogramma LIFE per l’ambiente).








Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

“Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2019

Anno
2020

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: Ambiente

Altre spese amministrative

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N 50

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

0,369

0,263

Pagamenti

0,369

0,263

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti dell’ECHA

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi.

X    La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2019

Anno
2020

Anno

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 51

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVI SPECIFICI 3 e 6 52 ...

Sistema IT per la comunicazione

1

0,2

1

0,1

Valutazione del profilo di rischio e della gestione del rischio

2

0,01

2

0,01

Relazione di sintesi dell’Unione e relazioni degli Stati membri

0

0,039

1

0,033

Piano di attuazione dell’Unione

0

0,02

1

0,02

Totale parziale per gli obiettivi specifici 3 e 6

0,269

0,163

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Risultato

Totale parziale dell’obiettivo specifico 2

COSTO TOTALE

0,269

0,163

I costi attuali per i lavori scientifici e tecnici coperti dal bilancio operativo 2015-2016 ammontano a circa 210 000 EUR l’anno e coprono i contratti di servizio. Il trasferimento all’Agenzia dovrebbe comportare costi elevati nel 2019 per lo sviluppo di nuovo software, necessario anche nel caso di approcci alternativi a causa della necessità di armonizzare e migliorare la comunicazione degli Stati membri mediante la creazione di una banca dati. Dopo questa fase iniziale i costi operativi dovrebbero essere stabili. Nel 2019 è necessario un investimento, destinato in particolare ad investimenti in IT da parte dell’Agenzia. Una volta avviate le sue attività nel 2019, le spese complessive dell’Agenzia si manterranno stabili, mentre è prevedibile un aumento del carico di lavoro, in particolare per la preparazione di relazioni, con una conseguente riduzione del “costo unitario” per risultato.

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane dell’ECHA

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

X    La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2019

Anno
2020

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

Funzionari (gradi AD)

Funzionari (gradi AST)

Agente contrattuale

1

1

Agenti temporanei

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

1

1

Incidenza stimata sul personale (ETP aggiuntivi) – Tabella dell’organico

Gruppo di funzioni e grado

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

AD16

AD15

AD14

AD13

AD12

AD11

AD10

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

 

Totale AD

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

AST2

AST1

Totale AST

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Totale AST/SC

TOTALE GENERALE

Incidenza stimata sul personale (aggiuntivo) – personale esterno

Agenti contrattuali

Anno N

Anno N+1

Anno N+2

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Gruppo di funzioni IV

Gruppo di funzioni III

Gruppo di funzioni II

Gruppo di funzioni I

Totale

1

1

Esperti nazionali distaccati

Anno N

Anno N+1

Anno N+2

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Indicare la data prevista di assunzione e adeguare l’importo di conseguenza (se l’assunzione avviene a luglio, viene calcolato soltanto il 50% del costo medio) aggiungendo ulteriori spiegazioni nell’allegato.

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

Anno

Anno

Anno

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

·Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

0702 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 53

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 yy 54

- in sede 55

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

La DG ENV sviluppa le politiche ed è responsabile dell’attuazione del regolamento POP nell’Unione, compresa l’adozione della normativa, e di tutti gli obblighi internazionali derivanti dalla convenzione. La DG ENV appresenta l’Unione europea in sede di convenzione, anche nel comitato di esame degli inquinanti organici persistenti, e conduce i negoziati internazionali.

Personale esterno

La descrizione del calcolo dei costi per un ETP dovrebbe essere inclusa nell’allegato V, sezione 3.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

X    La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

   La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale 56 .

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

X - La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati



3.3.Incidenza prevista sulle entrate

X    La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 57

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

[…]

(1)    Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).
(2)    Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).
(3)    Decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35).
(4)    Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).
(5)    Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(6)    Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(7)    COM (2017) 312, disponibile all’indirizzo:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0312&from=IT
(8)    Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(9)    Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(10)    COM(2017) 312 e SWD(2017) 230.
(11)    Regolamento (UE) 2016/460 della Commissione, del 30 marzo 2016, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 80 del 31.3.2016, pag. 17).
(12)    Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).
(13)    COM(2017) 312 final, Azioni per la razionalizzazione delle comunicazioni in materia di ambiente:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0312&from=IT  
(14)    Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).
(15)    GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37.
(16)    GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3.
(17)    GU L 63 del 6.3.2003, pag. 29 Convenzione sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.
(18)    GU L 39 del 16.2.1993, pag. 3 Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.
(19)    Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(20)    Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(21)    Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(22)    Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU L 33 del 8.2.1979, pag. 36).
(23)    Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201).
(24)    Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(25)    Regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi (GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1).
(26)    Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).
(27)    GU C 322 del 17.11.2001, pag. 2.
(28)    Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20).
(29)    GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.
(30)    https://ipchem.jrc.ec.europa.eu/RDSIdiscovery/ipchem/index.html e documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2016) 188 final.
(31)    COM (2017) 312, disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/pdf/action_plan_env_issues.pdf.
(32)    Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(33)    Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(34)    GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(35)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(36)    Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.
(37)    Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 47). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(38)    Direttiva 2001/59/CE della Commissione, del 6 agosto 2001, recante ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1).
(39)    Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(40)    Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(41)    Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31).
(42)    GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
(43)    2000/479/CE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2000, in merito all’attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) (GU L 192 del 28.7.2000, pag. 36).
(44)    ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(45)    A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(46)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(47)    diss. = stanziamenti dissociati / non diss. = stanziamenti non dissociati.
(48)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(49)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(50)    L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(51)    I risultati sono prodotti e servizi da fornire (ad esempio, numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(52)    Come descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici...”
(53)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(54)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).
(55)    Soprattutto per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).
(56)    Cfr. gli articoli 11 e 17 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.
(57)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.

Bruxelles,22.3.2018

COM(2018) 144 final

ALLEGATI

della

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione)


ê 757/2010 articolo 1 e allegato, punto 1 (adattato)

è 1 293/2016 articolo 1 e allegato

è 2 519/2012 articolo 1 e allegato, punto 1(a)

è 3 519/2012 articolo 1 e allegato, punto 1(b)

è 4 519/2012 articolo 1 e allegato, punto 2

è 5 2030/2015 articolo 1 e allegato

ð nuovo

ALLEGATO I

Parte A — Sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo e sostanze inserite solo nella convenzione

Sostanza

N. CAS

N. CE

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

Tetrabromodifeniletere

C12H6Br4O

Ö 40088-47-9 e altri Õ

Ö 254-787-2 e altri Õ

1. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) si applica al tetrabromodifeniletere presente in sostanze, preparati Ö miscele Õ, articoli o come componente di parti di articoli nelle quali è utilizzato come ritardante di fiamma, in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001% in peso).

2. In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di:

a) fatta salva la lettera b), articoli e preparati Ö miscele Õ ottenuti in tutto o in parte da materiali riciclati o da materiali di scarto preparati
per il riutilizzo, contenenti tetrabromodifeniletere in concentrazioni inferiori allo 0,1% in peso;

b) apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 1 .

3. È autorizzata l’utilizzazione di articoli, già in uso nell’Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti tetrabromodifeniletere come componente. A tali articoli si applica l’articolo 4, paragrafo 2, commi terzo e quarto.

Pentabromodifeniletere

C12H5Br5O

Ö 32534-81-9 e altri Õ

Ö 251-084-2 e altri Õ

1. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) si applica al pentabromodifeniletere presente in sostanze, preparati Ö miscele Õ, articoli o come componente di parti di articoli nelle quali è utilizzato come ritardante di fiamma, in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001% in peso).

2. In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di:

a) fatta salva la lettera b), articoli e preparati Ö miscele Õ ottenuti in tutto o in parte da materiali riciclati o da materiali di scarto preparati
per il riutilizzo, contenenti pentabromodifeniletere in concentrazioni inferiori allo 0,1% in peso;

b) apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE.

3. È autorizzata l’utilizzazione di articoli, già in uso nell’Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti pentabromodifeniletere come componente. A tali articoli si applica l’articolo 4, paragrafo 2, commi terzo e quarto.

Esabromodifeniletere

C12H4Br6O

Ö 36483-60-0 e altri Õ

Ö 253-058-6 e altri Õ

1. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) si applica al esabromodifeniletere presente in sostanze, preparati Ö miscele Õ, articoli o come componente di parti di articoli nelle quali è utilizzato come ritardante di fiamma, in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001% in peso).

2. In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di:

a) fatta salva la lettera b), articoli e preparati Ö miscele Õ ottenuti in tutto o in parte da materiali riciclati o da materiali di scarto preparati per il riutilizzo, contenenti esabromodifeniletere in concentrazioni inferiori allo 0,1% in peso;

b) apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE.

3. È autorizzata l’utilizzazione di articoli, già in uso nell’Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti esabromodifeniletere come componente. A tali articoli si applica l’articolo 4, paragrafo 2, commi terzo e quarto.

Eptabromodifeniletere

C12H3Br7O

Ö 68928-80-3 e altri Õ

Ö 273-031-2 e altri Õ

1. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) si applica al eptabromodifeniletere presente in sostanze, preparati Ö miscele Õ, articoli o come componente di parti di articoli nelle quali è utilizzato come ritardante di fiamma, in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001% in peso).

2. In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di:

a) fatta salva la lettera b), articoli e preparati Ö miscele Õ ottenuti in tutto o in parte da materiali riciclati o da materiali di scarto preparati per il riutilizzo, contenenti eptabromodifeniletere in concentrazioni inferiori allo 0,1% in peso;

b) apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE.

3. È autorizzata l’utilizzazione di articoli, già in uso nell’Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti eptabromodifeniletere come componente. A tali articoli si applica l’articolo 4, paragrafo 2, commi terzo e quarto.

Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri)

Ö 1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 e altri Õ

Ö 217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 e altri Õ

1. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica ai PFOS presenti in sostanze o in preparati Ö miscele Õ in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001% in peso).

2. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica ai PFOS presenti in prodotti semifiniti o in articoli, o parti dei medesimi, se la concentrazione di PFOS è inferiore allo 0,1% in peso calcolata con riferimento alla massa delle parti strutturalmente o microstrutturalmente distinte che contengono PFOS o, per i tessili o altri materiali rivestiti, se la quantità di PFOS è inferiore a 1 μg/m2 del materiale rivestito.

3. È autorizzata l’utilizzazione di articoli, già in uso nell’Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti PFOS come componente. A tali articoli si applica l’articolo 4, paragrafo 2, commi terzo e quarto.

4. Possono essere utilizzate fino al 27 giugno 2011 le schiume antincendio immesse sul mercato prima del 27 dicembre 2006.

5. Se la quantità di PFOS rilasciata nell’ambiente è limitata al massimo, la produzione ð fabbricazione ï e l’immissione sul mercato sono consentite per i seguenti usi specifici, a condizione che gli Stati membri presentino alla Commissione ogni quattro anni una relazione sui progressi compiuti nell’eliminazione dei PFOS:

a) fino al 26 agosto 2015, come agenti imbibenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura;

b) resine fotosensibili o rivestimenti anti-riflesso per processi di fotolitografia;

c) rivestimenti fotografici applicati su pellicole, carta o lastre di stampa;

d) abbattitori di nebbie per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo in sistemi a ciclo chiuso;

e) fluidi idraulici per l’aviazione.

Se le deroghe di cui alle precedenti lettere da a) a e) riguardano la produzione o l’uso in impianti ai sensi della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 2 , si applicano le pertinenti migliori tecniche disponibili per la prevenzione o la massima riduzione delle emissioni di PFOS descritte nelle informazioni pubblicate dalla Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2008/1/CE.

Non appena siano disponibili nuove informazioni concernenti le modalità d’uso e le sostanze e tecnologie alternative più sicure per gli usi previsti alle lettere da b) a e), la Commissione riesamina ciascuna delle deroghe di cui al secondo comma in modo che:

i) l’uso dei PFOS sia gradualmente abbandonato non appena l’uso di alternative più sicure diventi tecnicamente ed economicamente praticabile;

ii) una deroga possa essere confermata solo per usi essenziali per i quali non esistano alternative più sicure e in relazione ai quali siano state comunicate le iniziative prese per individuare tali alternative;

iii) i rilasci di PFOS nell’ambiente siano limitati al massimo applicando le migliori tecniche disponibili.

è2 

6. Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono usate come metodi di prova analitici per dimostrare che le sostanze, i preparati Ö le miscele Õ e gli articoli sono conformi ai paragrafi 1 e 2. In alternativa alle norme CEN, è possibile usare qualsiasi altro metodo analitico che in base a prove fornite dall’utilizzatore abbia un’efficacia equivalente.

 ç

DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano]

50-29-3

200-024-3

Clordano

57-74-9

200-349-0

Esaclorocicloesani, compreso il lindano

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Dieldrina

60-57-1

200-484-5

Endrina

72-20-8

200-775-7

Eptacloro

76-44-8

200-962-3

è3 Endosulfan ç

è3 115-29-7

959-98-8

33213-65-9 ç

è3 204-079-4 ç

è3 1. Sono autorizzate l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di articoli, prodotti al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti endosulfan come componente di tali articoli fino al 10 gennaio 2013.

2. Sono autorizzate l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti endosulfan come componente di tali articoli.

3. Agli articoli di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica l’articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma. ç

Esaclorobenzene

118-74-1

200-273-9

Clordecone

143-50-0

205-601-3

Aldrina

309-00-2

206-215-8

Pentaclorobenzene

608-93-5

210-172-5

Bifenili policlorurati (PCB)

1336-36-3 e altri

215-648-1 e altri

Fatta salva la direttiva 96/59/CE, gli articoli già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati.

ð Gli Stati membri individuano e rimuovono dalla circolazione apparecchiature (ad esempio trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquidi) contenenti più dello 0,005% di PCB e volumi superiori a 0,05 dm3, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. ï

Mirex

2385-85-5

219-196-6

Toxafene

8001-35-2

232-283-3

Esabromobifenile

36355-01-8

252-994-2

è1 Esabromociclododecano

Per “esabromociclododecano” si intende: esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i relativi diastereoisomeri principali: alfa-esabromociclododecano; beta-esabromociclododecano; e gamma-esabromociclododecano ç

è1 25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8 ç

è1 247-148-4,

221-695-9 ç

è1 1. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di esabromociclododecano pari o inferiori a 100 mg/kg (0,01% in peso) se presente in sostanze, preparati Ö miscele Õ, articoli o come componenti di parti di articoli in cui sono utilizzati come ritardanti di fiamma, da sottoporre alla revisione della Commissione entro il 22 marzo 2019.

2. L’uso di esabromociclododecano, allo stato puro o in preparati Ö miscele Õ, nella produzione di articoli in polistirene espanso e la relativa produzione ð fabbricazione ï e commercializzazione a tal fine, è consentito a condizione che tale uso sia stato autorizzato a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 , o sia oggetto di una domanda di autorizzazione presentata entro il 21 febbraio 2014, qualora debba ancora essere presa una decisione in merito.

La commercializzazione e l’uso di esabromociclododecano, allo stato puro o in preparati Ö miscele Õ, ai sensi del presente paragrafo sono consentiti solo fino al 26 novembre 2019 o, se anteriore, fino alla data di scadenza del periodo di riesame specificato nella decisione di autorizzazione rilasciata o alla data di ritiro di tale autorizzazione, a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

La commercializzazione e l’uso nell’edilizia di articoli in polistirene espanso contenenti esabromociclododecano come componente di tali articoli, prodotti a norma della deroga di cui al presente paragrafo, sono consentiti fino a 6 mesi dalla data di scadenza di detta deroga. Tali articoli già in uso a questa data possono continuare a essere usati.

3. Fatto salvo quanto disposto dalla deroga di cui al paragrafo 2, l’immissione in commercio e l’uso nell’edilizia di articoli in polistirene espanso ed estruso contenenti esabromociclododecano come componente di tali articoli, prodotti prima del o il 22 marzo 2016, sono consentiti fino al 22 giugno 2016. Se tali articoli sono stati prodotti a norma della deroga di cui al paragrafo 2, si applica il paragrafo 6.

4. Gli articoli contenenti esabromociclododecano come componente di tali articoli già in uso prima del o il 22 marzo 2016 possono ancora essere usati e immessi in commercio, e a tali articoli non si applica il paragrafo 6. A tali articoli si applica l’articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

5. Sono consentiti la commercializzazione e l’uso nell’edilizia di articoli in polistirene espanso importati, contenenti esabromociclododecano come componente di tali articoli, fino alla data di scadenza della deroga di cui al paragrafo 2 e si applica il paragrafo 6 se tali articoli sono stati prodotti a norma dell’esenzione di cui al paragrafo 2. Tali articoli già in uso a questa data possono continuare a essere usati.

6. Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni unionali relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze e delle miscele, il polistirene espanso in cui sia stato usato esabromociclododecano a norma della deroga di cui al paragrafo 2, deve essere identificabile mediante etichettatura o altri mezzi durante l’intero ciclo di vita. ç

ð Esaclorobutadiene ï

ð 87-68-3 ï

ð 201-765-5 ï

ð 1. Sono autorizzate l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di articoli, prodotti al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti esaclorobutadiene come componente di tali articoli fino al 10 gennaio 2013.

2. Sono autorizzate l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti esaclorobutadiene come componente di tali articoli.

3. Agli articoli di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica l’articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma. ï

ð Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri ï

ð 87-86-5 e altri ï

ð 201-778-6 e altri ï

ð - ï

ð Naftaleni policlorurati 4  ï

ð 70776-03-3 e altri ï

ð 274-864-4 e altri ï

ð 1. Sono autorizzate l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di articoli, prodotti al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti naftaleni policlorurati come componenti di tali articoli fino al 10 gennaio 2013.

2. Sono autorizzate l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti naftaleni policlorurati come componenti di tali articoli.

3. Agli articoli di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica l’articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma. ï

Parte B — Sostanze inserite solo nel protocollo

Sostanza

N. CAS

N. CE

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

è4 Esaclorobutadiene ç

è4 87-68-3 ç

è4 201-765-5 ç

è4 1. Sono autorizzate l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di articoli, prodotti al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti esaclorobutadiene come componente di tali articoli fino al 10 gennaio 2013.

2. Sono autorizzate l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti esaclorobutadiene come componente di tali articoli.

3. Agli articoli di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica l’articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma. ç

è4 Naftaleni policlorurati ç

è4 1. Sono autorizzate l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di articoli, prodotti al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti naftaleni policlorurati come componenti di tali articoli fino al 10 gennaio 2013.

2. Sono autorizzate l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti naftaleni policlorurati come componenti di tali articoli.

3. Agli articoli di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica l’articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma. ç

è5 Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP) ç

è5 85535-84-8 ç

è5 287-476-5 ç

è5 1. In deroga si consente la produzione, la commercializzazione e l’uso di sostanze o preparati Ö miscele Õ contenenti SCCP in concentrazioni inferiori all’1% in peso o articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15% in peso.

2. L’uso è consentito per quanto concerne:

a) i nastri trasportatori per il settore minerario e i sigillanti per dighe contenenti SCCP già in uso prima del o al 4 dicembre 2015; e

b) gli articoli contenenti SCCP diversi da quelli di cui alla lettera a) già in uso prima del o al 10 luglio 2012.

3. Agli articoli di cui al punto 2 supra si applica l’articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma. ç

ê Rettifica, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5

ALLEGATO II

ELENCO DI SOSTANZE SOGGETTE A LIMITAZIONI

PARTE A – Sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo

Sostanza

N. CAS

N. CE

Condizioni della limitazione

PARTE B – Sostanze inserite solo nel protocollo

Sostanza

N. CAS

N. CE

Condizioni della limitazione

ALLEGATO III

ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI RILASCI

Sostanza (N. CAS)

Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)

Esaclorobenzene (HCB) (N. CAS: 118-74-1)

Bifenili policlorurati (PCB)

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 5

ê 757/2010 articolo 1 e allegato, punto 2

Pentaclorobenzene (N. CAS 608-93-5)

ê 1342/2014 articolo 1, paragrafo 1, e allegato I (adattato)

è 1 460/2016 articolo 1 e allegato

ALLEGATO IV

Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 7

Sostanza

N. CAS

N. CE

Valore limite di concentrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera a)

Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

50 mg/kg

Esaclorobutadiene

87-68-3

201-765-5

100 mg/kg

Naftaleni policlorurati 6

10 mg/kg

Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

10000 mg/kg

Tetrabromodifeniletere

C12H6Br4O

Ö 40088-47-9 e altri Õ

Ö 254-787-2 e altri Õ

Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere: 1000 mg/kg

Pentabromodifeniletere

C12H5Br5O

Ö 32534-81-9 e altri Õ

Ö 251-084-2 e altri Õ

Esabromodifeniletere

C12H4Br6O

Ö 36483-60-0 e altri Õ

Ö 253-058-6 e altri Õ

Eptabromodifeniletere

C12H3Br7O

Ö 68928-80-3 e altri Õ

Ö 273-031-2 e altri Õ

Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri)

Ö 1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 e altri Õ

Ö 217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 e altri Õ

50 mg/kg

Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)

15 μg/kg 7

DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Clordano

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Esaclorocicloesani, compreso il lindano

58-89-9

319-84-6

319-85-7

608-73-1

210-168-9

200-401-2

206-270-8

206-271-3

50 mg/kg

Dieldrina

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrina

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Eptacloro

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Esaclorobenzene

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Clordecone

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrina

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentaclorobenzene

608-93-5

210-172-5

50 mg/kg

Bifenili policlorurati (PCB)

1336-36-3 e altri

215-648-1

50 mg/kg 8

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxafene

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Esabromobifenile

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg

è1 Esabromociclododecano 9  ç

è1 25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8 ç

è1 247-148-4

221-695-9 ç

è1 1000 mg/kg, soggetti a riesame da parte della Commissione entro il 20.4.2019 ç

ê Rettifica, GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5 (adattato)

è 1 304/2009 articolo 1 e allegato, punto 2(a)

ALLEGATO V

GESTIONE DEI RIFIUTI

PARTE 1 Smaltimento e recupero ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2

Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 2, sono autorizzate le seguenti operazioni di smaltimento e recupero, conformemente agli allegati II.A I e II.B della direttiva 75/442/CEE 2008/98/CE purché vengano effettuate in modo tale da assicurare la distruzione o la trasformazione irreversibile degli inquinanti organici persistenti.

D9

trattamento fisico-chimico,

D10

incenerimento a terra, e 

R1

impiego principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, eccetto i rifiuti contenenti PCB.

è1 R4 ç

è1 ç

è1 riciclo/recupero di metalli e di composti metallici alle seguenti condizioni: le operazioni si limitano ai residui di processi di produzione del ferro e dell’acciaio quali polveri o fanghi da trattamento dei gas, scaglie di laminazione o polveri di filtri di acciaierie contenti zinco, polveri di sistemi di depurazione dei gas delle fonderie di rame e rifiuti simili e residui di lisciviazione contenenti piombo generati dalla produzione di metalli non ferrosi. Sono esclusi i rifiuti contenenti PCB. Le operazioni sono limitate ai processi per il recupero di ferro e leghe di ferro (altoforno, forno a tino e forno a suola) e di metalli non ferrosi (processo Waelz in forno rotativo, processi con bagno di fusione che utilizzano forni verticali oppure orizzontali), a condizione che gli impianti soddisfino come minimo i valori limite di emissione di PCDD e PCDF stabiliti Ö ai sensi della Õ nella direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali 10 , indipendentemente dal fatto che i processi siano soggetti alla direttiva in questione o no, e fatte salve le altre disposizioni della direttiva 2000/76/CE, qualora applicabili, e le disposizioni della direttiva 96/61/CE.

 ç

Sono autorizzate le operazioni di pretrattamento prima della distruzione o della trasformazione irreversibile, conformemente alla presente parte dell’allegato, purché una sostanza di cui all’allegato IV che sia stata isolata dai rifiuti durante la fase di pretrattamento sia successivamente smaltita conformemente alla presente parte dell’allegato.è1 Se soltanto una parte di un prodotto o di un rifiuto, come un rifiuto di apparecchiature, contiene inquinanti organici persistenti o ne è contaminata, deve essere separata e successivamente smaltita in conformità delle prescrizioni del presente regolamento. ç Inoltre, le operazioni di reimballaggio e di stoccaggio temporaneo possono essere svolte prima di un siffatto pretrattamento o prima della distruzione o trasformazione irreversibile conformemente alla presente parte dell’allegato.

ê 172/2007 articolo 1 e allegato

PARTE 2 Rifiuti e operazioni cui si applica l’articolo 7, paragrafo 4, lettera b)

Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), sono autorizzate le seguenti operazioni riguardo ai rifiuti specificati, definiti dal codice a sei cifre, come risulta dalla classificazione nella decisione 2000/532/CE 11 .

ê 323/2007 articolo 1 e allegato

È possibile effettuare operazioni di pretrattamento prima dello stoccaggio permanente a norma della presente parte dell’allegato, a condizione che la sostanza elencata nell’allegato IV isolata dai rifiuti durante il pretrattamento sia successivamente smaltita secondo quanto disposto alla parte 1 del presente allegato. Inoltre, le operazioni di reimballaggio e di stoccaggio temporaneo possono essere svolte prima di tale pretrattamento o prima dello stoccaggio permanente conformemente alla presente parte dell’allegato.

ê 460/2016 articolo 1 e allegato

Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE

Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all’allegato IV 12

Operazione

10

RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI

Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP): 10000 mg/kg;

Aldrina: 5000 mg/kg;

Clordano: 5000 mg/kg;

Clordecone: 5000 mg/kg;

DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano): 5000 mg/kg;

Dieldrina: 5000 mg/kg;

Endosulfano: 5000 mg/kg;

Endrina: 5000 mg/kg;

Eptacloro: 5000 mg/kg;

Esabromobifenile: 5000 mg/kg;

Esabromociclododecano 13 : 1000 mg/kg;

Esaclorobenzene: 5000 mg/kg;

Esaclorobutadiene: 1000 mg/kg;

Esaclorocicloesani, compreso il lindano: 5000 mg/kg;

Mirex: 5000 mg/kg;

Pentaclorobenzene: 5000 mg/kg;

Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri): 50 mg/kg;

Bifenili policlorurati (PCB) 14 : 50 mg/kg;

Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati: 5 mg/kg;

Naftaleni policlorurati (*): 1000 mg/kg;

Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere (C12H6Br4O), pentabromodifeniletere (C12H5Br5O), esabromodifeniletere (C12H4Br6O) e eptabromodifeniletere (C12H3Br7O): 10000 mg/kg;

Toxafene: 5000 mg/kg.

È consentito lo stoccaggio permanente solo in presenza di tutte le seguenti condizioni:

1) lo stoccaggio avviene in uno dei seguenti luoghi:

formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde;

miniere di sale;

discarica per rifiuti pericolosi, purché i rifiuti siano solidificati o parzialmente stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti alla voce 19 03 della decisione 2000/532/CE.

2) sono state rispettate le disposizioni della direttiva 1999/31/CE del Consiglio 15 e della decisione 2003/33/CE del Consiglio 16 .

3) è stato dimostrato che l’operazione prescelta è preferibile sotto il profilo ambientale.

10 01

Rifiuti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

10 01 14 * 17

Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 16 *

Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 02

Rifiuti dell’industria siderurgica

10 02 07 *

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03

Rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio

10 03 04 *

Scorie della produzione primaria

10 03 08 *

Scorie saline della produzione secondaria

10 03 09 *

Scorie nere della produzione secondaria

10 03 19 *

Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 03 21 *

Altre particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

10 03 29 *

Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose

10 04

Rifiuti della metallurgia termica del piombo

10 04 01 *

Scorie della produzione primaria e secondaria

10 04 02 *

Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 04 04 *

Polveri dei gas di combustione

10 04 05 *

Altre polveri e particolato

10 04 06 *

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 05

Rifiuti della metallurgia termica dello zinco

10 05 03 *

Polveri dei gas di combustione

10 05 05 *

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 06

Rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 03 *

Polveri dei gas di combustione

10 06 06 *

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 08

Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

10 08 08 *

Scorie saline della produzione primaria e secondaria

10 08 15 *

Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 09

Rifiuti della fusione di materiali ferrosi

10 09 09 *

Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

16

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO

16 11

Rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari

16 11 01 *

Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

16 11 03 *

Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

17

RIFIUTI D’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)

17 01

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 06 *

Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 05

Terra (compresa quella proveniente da siti contaminati) rocce e materiale di dragaggio

17 05 03 *

Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 09

Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione

17 09 02 *

Rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB, escluse le apparecchiature contenenti PCB

17 09 03 *

Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

19

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMEN-TO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMEN-TO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZA-ZIONE DELL’ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIO-NE PER USO INDUSTRIALE

19 01

Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 07 *

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 11 *

Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

19 01 13 *

Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

19 01 15 *

Polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

19 04

Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

19 04 02 *

Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi

19 04 03 *

Fase solida non vetrificata

Il valore limite di concentrazione massima di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) è calcolato in base ai fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito:

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

é

ALLEGATO VI

Regolamento abrogato con l’elenco delle sue successive modificazioni

Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7)

Regolamento (CE) n. 1195/2006 del Consiglio
(GU L 217 dell’8.8.2006, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 172/2007 del Consiglio
(GU L 55 del 23.2.2007, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 323/2007 della Commissione
(GU L 85 del 27.3.2007, pag. 3)

Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109)

Limitatamente al punto 3.7. dell’allegato

Regolamento (CE) n. 304/2009 della Commissione
(GU L 96 del 15.4.2009, pag. 33)

Regolamento (UE) n. 756/2010 della Commissione
(GU L 223 del 25.8.2010, pag. 20)

Regolamento (UE) n. 757/2010 della Commissione
(GU L 223 del 25.8.2010, pag. 29)

Regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione
(GU L 159 del 20.6.2012, pag. 1)

Regolamento (UE) n. 1342/2014 della Commissione
(GU L 363 del 18.12.2014, pag. 67)

Regolamento (UE) 2015/2030 della Commissione
(GU L 298 del 14.11.2015, pag. 1)

Regolamento (UE) 2016/293 della Commissione
(GU L 55 del 2.3.2016, pag. 4)

Regolamento (UE) 2016/460 della Commissione
(GU L 80 del 31.3.2016, pag. 17)

_____________

ALLEGATO VII

Tavola di concordanza

Regolamento (UE) n. 850/2004

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, lettere da a) a d)

Articolo 2, lettere da a) a d)

_

Articolo 2, lettere e) e f)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettera i)

_

Articolo 2, lettera j)

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 3, lettera b)

_

Articolo 4, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 7

_

_

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera c)

_

Articolo 13, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 12, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1, lettera f)

_

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 4

_

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 6

_

_

Articolo 13, paragrafo 4

_

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

_

Articolo 16

_

Articolo 17

_

Articolo 18

Articolo 15

Articolo 19

Articolo 16

Articolo 20

Articolo 17

_

Articolo 18

_

_

Articolo 21

Articolo 19

Articolo 22

Allegati da I a V

Allegati da I a V

Allegato VI

Allegato VII

_____________

(1)    GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.
(2)    GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
(3)    è1 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). ç
(4)    è4 Naftaleni policlorurati: composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro. ç
(5)    Ai fini degli inventari di emissione, sono utilizzati i seguenti quattro indicatori: benzo(a)pirene, benzo(b) fluorantene, benzo(k)fluorantene e indeno(1,2,3-cd)pirene.
(6)    Naftaleni policlorurati: composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro.
(7)

   Il valore limite è calcolato come PCDD e PCDF in base ai fattori di tossicità equivalente secondo i fattori di equivalenza tossica (TEF) indicati di seguito:

PCDD

TEF

PCDF

TEF

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(8)    Ove applicabile, si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 e EN 127662.
(9)    è1 Per “esabromociclododecano” si intendono esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta-esabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano. ç
(10)

   OJ L 332, 28.12.2000, p. 91Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 332 del 17.12.2000, pag. 17).

(11)    Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3). Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014 2001/573/CE del Consiglio (GU L 370 del 30.12.2014203 del 28.7.2001, pag. 4418).
(12)    Questi valori limite si applicano unicamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non si applicano ai depositi sotterranei permanenti di rifiuti pericolosi, comprese le miniere di sale.
(13)    Per «esabromociclododecano» si intendono esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta-esabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano.
(14)    Si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 ed EN 12766-2.
(15)    Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
(16)    Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27);
(17)    I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) sono considerati pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e sono pertanto soggetti alle disposizioni della stessa.