Bruxelles, 12.3.2018

COM(2018) 110 final

2018/0045(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

per facilitare la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2018) 54 final}
{SWD(2018) 55 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La Commissione ha adottato oggi un pacchetto di misure inteso ad approfondire l’Unione dei mercati dei capitali, unitamente alla comunicazione “Completare l’Unione dei mercati dei capitali entro il 2019 — è tempo di accelerare la realizzazione”. Il pacchetto comprende la presente proposta e la proposta di direttiva che modifica la direttiva 2009/65/CE 1 e la direttiva 2011/61/UE 2 per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera di fondi di investimento collettivo, oltre ad una proposta per un quadro dell’UE sulle obbligazioni garantite, una proposta per un quadro sui fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, una proposta sulla legge applicabile all’opponibilità ai terzi della cessione dei crediti e una comunicazione sulla legge applicabile agli effetti patrimoniali delle operazioni su titoli.

La presente proposta dovrebbe ridurre i costi delle attività transfrontaliere e sostenere una maggiore integrazione del mercato unico dei fondi di investimento. Una maggiore concorrenza nell’UE contribuirà a offrire agli investitori una più ampia possibilità di scelta e più valore.

La presente proposta, prevista nel programma di lavoro della Commissione per il 2018 3 , dovrebbe essere inquadrata nel più ampio contesto del piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali 4 e della relativa revisione intermedia 5 , che mira a creare un autentico mercato interno dei capitali riducendo la frammentazione dei mercati, rimuovendo gli ostacoli normativi al finanziamento dell’economia e incrementando l’offerta di capitali alle imprese. Gli ostacoli normativi, ossia i requisiti per la commercializzazione, le spese e gli oneri regolamentari e gli obblighi amministrativi e di notifica imposti dagli Stati membri, rappresentano un forte disincentivo alla distribuzione transfrontaliera dei fondi. Tali ostacoli sono stati evidenziati nelle risposte al Libro verde sull’Unione dei mercati dei capitali 6 , all’invito a presentare contributi sul quadro di regolamentazione dell’UE in materia di servizi finanziari 7 e alla consultazione pubblica sugli ostacoli alla distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento 8 .

I fondi di investimento sono prodotti di investimento creati al solo scopo di mettere in comune il capitale degli investitori e investirlo collettivamente mediante un portafoglio di strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni e altri titoli. Nell’UE i fondi di investimento possono essere classificati in due categorie: gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e i fondi di investimento alternativi (FIA) gestiti da gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA). Gli OICVM sono disciplinati dalla direttiva 2009/65/CE mentre i FIA sono disciplinati dalla direttiva 2011/61/UE. Quattro quadri normativi in materia di fondi completano la direttiva 2011/61/UE:

·il regolamento n. 345/2013 9 relativo ai fondi europei per il venture capital,

·il regolamento n. 346/2013 10 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale,

·il regolamento 2015/760 11 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine e

·il regolamento 2017/1131 12 sui fondi comuni monetari.

Lo scopo comune di tali norme è proprio rendere più agevole la distribuzione transfrontaliera, assicurando nel contempo un livello elevato di tutela degli investitori.

Le norme sui fondi di investimento dell’UE consentono ai gestori di fondi di investimento di distribuire e, con alcune eccezioni, di gestire i loro fondi in tutta l’UE. Nonostante la rapida crescita registrata dai fondi di investimento dell’UE, con un totale di 14 310 miliardi di EUR di attività gestite a giugno 2017 13 , il mercato UE dei fondi di investimento è ancora prevalentemente organizzato come un mercato nazionale: il 70% di tutte le attività gestite è detenuto da fondi di investimento autorizzati o registrati per la distribuzione unicamente nel mercato nazionale. Solo il 37% degli OICVM e il 3% circa dei FIA sono registrati per la distribuzione in più di tre Stati membri. Rispetto agli Stati Uniti, nell’UE il mercato è più piccolo in termini di attività gestite, nonostante conti un numero di fondi notevolmente superiore (58 125 nell’UE rispetto a 15 415 negli Stati Uniti) 14 . Ciò significa che i fondi dell’UE sono in media significativamente più piccoli, caratteristica che ha ripercussioni negative sulle economie di scala, sulle spese e sugli oneri pagati dagli investitori e sulla modalità di funzionamento del mercato interno dei fondi di investimento.

La presente proposta riconosce peraltro che vi sono anche altri fattori non rientranti nel suo ambito di applicazione che frenano la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento nell’UE. Tra questi fattori figurano i regimi fiscali nazionali applicabili ai fondi di investimento e agli investitori, i canali di distribuzione verticali e le preferenze culturali per i prodotti di investimento nazionali.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore

La proposta è presentata insieme a una direttiva che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera di fondi di investimento collettivo. Essa si concentra unicamente sulla distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento e introduce nuovi elementi o modifica elementi della normativa pertinente. I nuovi elementi o le modifiche introdotte sono coerenti con gli obiettivi delle disposizioni vigenti nel settore, che mirano a creare un mercato unico dei fondi di investimento e ad agevolarne la distribuzione transfrontaliera. La proposta allinea inoltre le norme per i diversi tipi di fondi di investimento. Pertanto è assicurata la coerenza con le disposizioni vigenti.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

La massima priorità della Commissione è rafforzare l’economia dell’UE e stimolare gli investimenti per creare occupazione. Un elemento fondamentale del piano di investimenti per l’Europa 15 , che punta a rafforzare l’economia europea e a incoraggiare gli investimenti in tutti i 28 Stati membri, è la creazione di un mercato unico dei capitali più profondo: l’Unione dei mercati dei capitali. Mercati dei capitali integrati e più profondi consentiranno di migliorare l’accesso ai capitali per le imprese e, nel contempo, favoriranno lo sviluppo di nuove opportunità di investimento per i risparmiatori.

La presente proposta, complementare al predetto obiettivo, è indicata come azione prioritaria nella revisione intermedia dell’Unione dei mercati dei capitali 16 , poiché contiene misure volte a rimuovere gli ostacoli allo sviluppo dei mercati dei capitali. Essa contribuisce allo sviluppo di mercati dei capitali più integrati consentendo agli investitori, ai gestori di fondi e alle imprese di investimento di trarre più facilmente vantaggio dal mercato unico.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta rientra nel settore di competenza concorrente a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

La base giuridica è l’articolo 114 TFUE. La scelta di questa base giuridica rispecchia il ruolo cruciale svolto dal regime armonizzato di passaporto nel funzionamento del mercato interno dei fondi di investimento.

È fondamentale facilitare l’offerta dei servizi dei fondi di investimento, realizzando così nell’Unione un mercato interno più integrato e competitivo. Attualmente gli ostacoli normativi alla distribuzione transfrontaliera impediscono il corretto funzionamento del mercato interno dei fondi di investimento. Questi ostacoli frammentano il mercato interno e impediscono ai fondi di investimento di beneficiare appieno del mercato interno. Pertanto, al fine di garantire che il mercato interno dei fondi di investimento funzioni correttamente e migliorarne le condizioni operative, è necessario adottare a livello dell’Unione un quadro normativo che riduca gli ostacoli alla distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento. È per questo motivo che la proposta intende armonizzare le norme di comportamento dei fondi di investimento in materia di comunicazioni di marketing ai potenziali investitori e la trasparenza delle disposizioni che non rientrano nei settori disciplinati dalla direttiva 2009/65/CE e dalla direttiva 2011/61/UE, facilitando così un meccanismo di passaporto transfrontaliero.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà enunciato all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea.

L’armonizzazione delle norme dell’UE sulle comunicazioni di marketing ai potenziali investitori e la maggiore trasparenza delle disposizioni che non rientrano nei settori disciplinati possono favorire lo sviluppo di mercati dei capitali più integrati per i fondi di investimento in tutta l’Unione. L’obiettivo della proposta è quindi garantire che il mercato interno dei servizi dei fondi di investimento funzioni ordinatamente. Tale obiettivo non è limitato al territorio di uno Stato membro e non può essere conseguito dagli Stati membri a livello nazionale. Inoltre, la proposta attribuisce compiti aggiuntivi all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 17 , cosa che non possono fare gli Stati membri singolarmente.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità enunciato all’articolo 5 del TUE.

La valutazione di impatto contiene stime iniziali sui risparmi di costi sulla base di ipotesi realistiche basate sui fatti. La proposta ridurrà gli oneri e i costi di conformità per i fondi di investimento, aumentando la trasparenza. Anche se lo sviluppo e la gestione delle banche dati dell’ESMA richiedono l’apporto delle autorità competenti negli Stati membri (segnatamente le notifiche all’ESMA), l’impegno finanziario degli Stati membri sarà contenuto. I dati raccolti consentiranno all’ESMA di svolgere meglio il ruolo di convergenza. La maggiore concorrenza nel settore dei fondi di investimento avrà un effetto positivo sulle scelte a disposizione degli investitori e sulle economie degli Stati membri.

Scelta dell’atto giuridico

La proposta contiene disposizioni che offrono ai fondi di investimento maggiore certezza del diritto nella prestazione dei servizi. Le sole modifiche della direttiva 2009/65/CE e della direttiva 2011/61/UE non basterebbero a risolvere la mancanza di trasparenza dovuta agli ostacoli normativi rilevati negli Stati membri, in quanto potrebbero dare luogo a un’attuazione non uniforme.

Inoltre, le norme proposte nel presente regolamento indirizzate all’ESMA e alle autorità nazionali sono autonome e di natura tecnica. La proposta mira ad accrescere la trasparenza delle norme e delle procedure applicabili alla commercializzazione (transfrontaliera) dei fondi di investimento e la trasparenza delle spese e degli oneri regolamentari da pagare alle autorità nazionali competenti. Per il conseguimento di tali obiettivi è necessario un regolamento direttamente applicabile che assicuri un’armonizzazione completa. Il regolamento costituisce inoltre lo strumento giuridico adeguato per incaricare l’ESMA dello sviluppo e della gestione di banche dati sulle norme nazionali in materia di comunicazione di marketing, di spese e oneri applicabili, nonché per la conservazione delle notifiche. Il regolamento dovrebbe essere, pertanto, il mezzo migliore per ottenere la massima armonizzazione, evitando divergenze e garantendo una maggiore convergenza normativa.

Si propone inoltre di apportare limitate modifiche al regolamento (UE) n. 345/2013 e al regolamento (UE) n. 346/2013, al fine di rispecchiare l’introduzione, mediante una direttiva separata che propone modifiche della direttiva 2011/61/UE, del concetto di pre-commercializzazione e delle relative condizioni. Pertanto, le modifiche dei regolamenti devono essere introdotte mediante regolamento.

In aggiunta, si propone di introdurre limitate modifiche della direttiva 2009/65/CE e della direttiva 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera di fondi di investimento collettivo. A tal fine, la presente proposta è presentata insieme a una direttiva (la cui proposta è presentata separatamente) che modifica le predette direttive.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nel preparare la presente proposta la Commissione ha svolto un’approfondita valutazione delle pertinenti disposizioni della direttiva 2009/65/CE e della direttiva 2011/61/UE, nonché dei requisiti aggiuntivi imposti dagli Stati membri.

Dalla valutazione è emerso che, nonostante un relativo successo, il mercato unico non è riuscito a realizzare tutte le sue potenzialità per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento, poiché questi ultimi si trovano ancora di fronte a numerosi ostacoli. Inoltre, i requisiti di legge e le pratiche amministrative che non rientrano nell’armonizzazione introdotta dalla direttiva 2009/65/CE e dalla direttiva 2011/61/UE non sono trasparenti. Dalla valutazione della Commissione è emerso che gli Stati membri adottano approcci molto diversi quanto a requisiti e verifiche delle comunicazioni di marketing. Vi è inoltre una forte disparità in materia di spese e oneri da pagare alle autorità nazionali competenti per i compiti di vigilanza in conformità della direttiva 2009/65/CE e della direttiva 2011/61/UE. Questi sono tutti ostacoli a una più ampia distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento.

Consultazione delle parti interessate

Le risposte alle due consultazioni suggeriscono che gli ostacoli normativi alla distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento hanno impedito di sfruttare appieno i vantaggi del mercato unico. La prima consultazione, sulla base del Libro verde sull’Unione dei mercati dei capitali, è stata avviata il 18 febbraio 2015; la seconda consultazione, sulla base dell’invito a presentare contributi sul quadro di regolamentazione dell’UE in materia di servizi finanziari, è stata lanciata il 30 settembre 2015.

Alle autorità competenti e all’ESMA sono state chieste informazioni supplementari sulle pratiche nazionali. Su richiesta della Commissione, nel 2016 l’ESMA ha condotto un’indagine presso le autorità competenti, con la quale ha chiesto informazioni in merito alle pratiche nazionali vigenti in materie quali le spese e gli oneri regolamentari e i requisiti per la commercializzazione.

Sulla base dei contributi ricevuti in risposta al Libro verde sull’Unione dei mercati dei capitali e all’invito a presentare contributi e delle risultanze dell’indagine dell’ESMA, il 2 giugno 2016 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sulla distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento 18 . Considerate le osservazioni già ricevute, la consultazione ha mirato a raccogliere esempi pratici di problemi riscontrati e prove del loro impatto. Per ricevere un numero elevato di risposte, la Commissione ha organizzato campagne di informazione itineranti presso le associazioni dei gestori di attività e presso i loro membri nei principali centri di gestione delle attività nell’UE, vale a dire il Lussemburgo, la Francia, l’Irlanda, il Regno Unito, la Germania e il Belgio. Si sono tenute numerose riunioni e conferenze con le associazioni di investitori sia nazionali che europee, e il 15 settembre 2016 la consultazione è stata presentata al gruppo di utenti dei servizi finanziari. In totale sono pervenute 64 risposte: 52 da associazioni o imprese, 8 da autorità pubbliche o organizzazioni internazionali e 4 da singoli cittadini. Da quanto emerge dalla maggior parte delle risposte, gli ostacoli normativi sono stati un forte disincentivo alla distribuzione transfrontaliera.

Su richiesta della Commissione e sulla base delle prove ricevute, l’ESMA ha condotto un’indagine di follow-up nel 2017 per ottenere ulteriori informazioni sulle specifiche pratiche di commercializzazione e sugli specifici obblighi di notifica negli Stati membri.

Inoltre la Commissione ha organizzato riunioni con il settore dei fondi di investimento e le associazioni europee di investitori per ottenere maggiori informazioni. Il 30 maggio 2017 è stato inviato un questionario a otto organismi commerciali sui vari aspetti della distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento. È stata posta particolare attenzione alla quantificazione dei costi generati dagli ostacoli normativi alla distribuzione transfrontaliera e alla determinazione dei potenziali benefici della rimozione degli ostacoli per i gestori di attività e gli investitori. Le risposte hanno evidenziato che i costi dovuti agli ostacoli normativi sono notevoli: corrispondono ad un importo che va dall’1 al 4% delle spese complessive di un fondo di investimento. Inoltre, nell’ottobre 2017 è stata condotta un’indagine mirata presso 60 fondi di investimento di piccole, medie e grandi dimensioni, equamente rappresentati sulla base di una procedura di campionamento stratificato randomizzato. L’indagine ha confermato la significatività degli ostacoli normativi e la necessità di un’azione a livello dell’UE.

Nei mesi di giugno e luglio 2017 la Commissione ha altresì consultato le parti interessate con una valutazione di impatto iniziale 19 . Le cinque risposte ricevute dai gestori di attività, dalle loro associazioni e dalle associazioni dei consulenti finanziari si sono espresse a favore dell’iniziativa della Commissione volta a ridurre gli ostacoli alla distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento.

Raccolta e utilizzo dei pareri di esperti

La Commissione si è basata su informazioni e dati provenienti da Morningstar 20 , dalla European Fund and Asset Management Association (EFAMA) e da relazioni e studi di mercato di imprese private. Inoltre, è stata riesaminata la letteratura scientifica, in particolare la letteratura sull’impatto della distribuzione transfrontaliera sulla concorrenza e sul comportamento atteso dei consumatori.

Valutazione di impatto

Per preparare questa iniziativa è stata realizzata una valutazione di impatto.

Il 1° dicembre 2017 il comitato per il controllo normativo ha formulato un parere positivo raccomandando di migliorare ulteriormente il progetto di relazione sulla valutazione di impatto. Il progetto di relazione è stato successivamente modificato per tener conto delle osservazioni del comitato 21 . Le principali modifiche raccomandate dal comitato erano relative ai seguenti aspetti:

·i fattori che incidono sulla distribuzione transfrontaliera e non sono oggetto dell’iniziativa;

·una descrizione sintetica delle recenti iniziative che hanno un’incidenza (indiretta) sulla distribuzione transfrontaliera dei fondi;

·la struttura, la presentazione, la valutazione e la comparazione delle opzioni e

·la presentazione, la documentazione e la qualificazione dei metodi quantitativi e i loro risultati.

La relazione sulla valutazione di impatto riveduta e la scheda di sintesi della relazione sulla valutazione di impatto sono pubblicate insieme alla presente proposta 22 .

La relazione sulla valutazione di impatto prende in considerazione un’ampia gamma di opzioni. In base alla valutazione, le scelte politiche sono le seguenti:

(a)i requisiti nazionali per la commercializzazione dovrebbero essere più trasparenti a livello nazionale e dell’UE; la definizione di pre-commercializzazione nella direttiva 2011/61/UE dovrebbe essere armonizzata e la procedura di verifica della documentazione commerciale dovrebbe essere disciplinata in modo più chiaro;

(b)le spese e gli oneri regolamentari dovrebbero essere più trasparenti a livello dell’UE e dovrebbero essere introdotti principi di alto livello al fine di garantire maggiore coerenza nel modo in cui sono determinati le spese e gli oneri regolamentari;

(c)la scelta delle strutture per sostenere gli investitori locali dovrebbe essere lasciata ai gestori dei fondi di investimento, con garanzie per gli investitori;

(d)le procedure e i requisiti per l’aggiornamento e il ritiro delle notifiche relative all’uso del passaporto di commercializzazione dovrebbero essere maggiormente armonizzati.

Nel loro insieme, tali scelte politiche riducono notevolmente gli ostacoli normativi; esse accrescono le possibilità di ampliare il numero di fondi commercializzati a livello transfrontaliero, migliorano la concorrenza, riducono la frammentazione del mercato e offrono agli investitori una più ampia scelta nell’UE. Esse comportano anche benefici indiretti in virtù del loro impatto sociale e ambientale. La maggiore distribuzione a livello transfrontaliero dovrebbe accrescere le opportunità di investire in fondi di investimento che perseguono obiettivi sociali o ambientali, il che, a sua volta, potrebbe accelerare la crescita in questi settori.

Per tutti i fondi di investimento attualmente commercializzati a livello transfrontaliero nell’UE, le scelte politiche nel loro insieme dovrebbero comportare un risparmio annuo in termini di costi pari a un importo compreso tra 306 e 440 milioni di EUR (costi ricorrenti). Per quanto riguarda invece i costi una tantum, i risparmi in termini di costi dovrebbero essere ancora più consistenti: tra 378 e 467 milioni di EUR. Tale riduzione dei costi dovrebbe costituire un incentivo ad accrescere le attività transfrontaliere e sostenere una maggiore integrazione del mercato unico dei fondi di investimento.

Il presente regolamento riguarda le scelte politiche di cui alle lettere a) e b). La direttiva recante modifica della direttiva 2009/65/CE e della direttiva 2011/61/UE, che è proposta separatamente, riguarda le scelte politiche di cui alle lettere c) e d).

Adeguatezza della regolamentazione e semplificazione normativa

La presente proposta dovrebbe comportare notevoli riduzioni dei costi per i gestori di fondi di investimento che distribuiscono o intendono distribuire i loro fondi a livello transfrontaliero nell’UE. In particolare, tali riduzioni dei costi avranno un effetto positivo sui gestori di fondi che gestiscono o un numero ridotto di fondi di investimento o fondi di investimento le cui attività gestite sono meno significative, dato che tali gestori dispongono di una base più ridotta sulla quale poter ripartire i costi.

Benché la presente proposta non riguardi direttamente le piccole e medie imprese (PMI), queste ultime ne beneficeranno indirettamente. Una maggiore distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento di fatto accelererà la crescita dei fondi di investimento dell’UE e dei loro investimenti nelle PMI, in particolare da parte dei fondi per il venture capital.

Diritti fondamentali

L’UE si impegna a rispettare standard elevati in materia di tutela dei diritti fondamentali. In questo contesto, la proposta non avrà probabilmente un impatto diretto su tali diritti, elencati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta inciderà sul bilancio dell’ESMA per due aspetti. L’ESMA dovrà:

·elaborare norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e

·sviluppare e gestire banche dati che i cittadini possano utilizzare gratuitamente.

L’incidenza specifica sul bilancio dell’ESMA è valutata nella scheda finanziaria che accompagna la presente proposta.

In attesa dell’adozione della revisione delle autorità europee di vigilanza, la proposta ha un’incidenza sul bilancio dell’Unione in ragione della quota del 40% del finanziamento dell’ESMA a carico della Commissione.

5.ALTRI ELEMENTI

·Valutazione

Una valutazione del presente regolamento e della proposta di direttiva che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo verrà effettuata cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione si baserà su una consultazione pubblica e su discussioni con le autorità competenti e l’ESMA.    

·Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L’articolo 1 contiene le definizioni.

L’articolo 2 sui requisiti relativi alle comunicazioni di marketing contiene i principi che le comunicazioni di marketing devono rispettare, ossia: i) che siano identificabili come tali, ii) che presentino in modo chiaro i rischi e i rendimenti dell’acquisto di quote o azioni di FIA e OICVM e iii) che tutte le informazioni in esse contenute siano corrette, chiare e non fuorvianti. Esso si basa in larga parte sull’articolo 77 della direttiva 2009/65/CE ed estende l’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE.

Gli articoli 3 e 4 istituiscono un quadro di trasparenza per le disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione. Le autorità competenti pubblicheranno online tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili in materia di commercializzazione dei FIA e degli OICVM nonché una loro sintesi almeno in una lingua di uso corrente negli ambienti della finanza internazionale, e la pubblicazione nella predetta lingua dovrà avvenire accanto alla lingua ufficiale o alle lingue ufficiali dello Stato membro. Tale informazione sarà notificata all’ESMA, che pubblicherà e gestirà sul proprio sito web una banca dati centrale ad hoc. Per razionalizzare i flussi di informazioni tra le autorità competenti e l’ESMA, l’articolo 3 prevede una delega di potere per l’elaborazione di norme tecniche di attuazione intese a stabilire formulari, modelli e procedure standard per le notifiche.

A norma dell’articolo 5, qualora le autorità competenti esigano la notifica sistematica delle comunicazioni di marketing per verificare la conformità di tali comunicazioni con le disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione, le autorità competenti devono prendere una decisione entro un termine di 10 giorni lavorativi. La verifica non può costituire una condizione preliminare per la commercializzazione. L’articolo 5 stabilisce inoltre che le autorità competenti devono applicare e pubblicare procedure applicabili che assicurino un trattamento trasparente e non discriminatorio, indipendentemente dall’origine del fondo di investimento sottoposto a verifica. Le autorità competenti devono informare annualmente l’ESMA delle decisioni di rifiuto o delle richieste di adattamento relative alle comunicazioni di marketing. Al fine di garantire un trattamento uniforme degli investitori al dettaglio, questi requisiti dovrebbero essere rispettati anche dai GEFIA quando gli Stati membri li autorizzano a commercializzare quote o azioni di FIA presso gli investitori al dettaglio nel loro territorio.

L’articolo 6 stabilisce che se l’autorità competente impone spese od oneri, questi devono essere proporzionati ai compiti di vigilanza svolti e le relative fatture devono essere inviate alla sede legale del GEFIA o della società di gestione dell’OICVM.

L’articolo 7 stabilisce che le autorità competenti devono pubblicare e gestire sui loro siti web banche dati centrali sulle spese o sugli oneri o sulle pertinenti metodologie di calcolo. Le informazioni devono essere disponibili almeno in una lingua di uso corrente negli ambienti della finanza internazionale. Il sistema prevede la notifica delle informazioni pertinenti da parte delle autorità competenti. Per razionalizzare i flussi di informazioni tra le autorità competenti e l’ESMA, quest’ultima deve elaborare norme tecniche di attuazione intese a stabilire formulari, modelli e procedure standard per le notifiche.

L’articolo 8 affida all’ESMA il compito di pubblicare e gestire online una banca dati centrale interattiva delle spese e degli oneri imposti dalle autorità competenti o, se del caso, le metodologie di calcolo utilizzate.

L’articolo 9 prevede, come parte della banca dati centrale interattiva introdotta dall’articolo 8, uno strumento interattivo relativo a spese e oneri che consenta all’utente di effettuare calcoli online.

L’articolo 10 introduce l’obbligo, a carico dell’ESMA, di pubblicare e gestire sul proprio sito web una banca dati centrale su tutti i GEFIA, tutte le società di gestione di OICVM, tutti i FIA e tutti gli OICVM. Questa banca dati si basa sulle informazioni che l’ESMA riceve ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE e dell’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2011/61/UE, e sulle notifiche e le lettere di notifica ricevute dalle autorità competenti ai sensi delle stesse direttive, comunicate all’ESMA conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento.

A norma dell’articolo 11, le autorità competenti sono tenute a trasmettere all’ESMA le notifiche e le lettere di notifica di cui all’articolo 10. Per armonizzare e razionalizzare i flussi di informazioni tra i fondi di investimento/GEFIA o le società di gestione di OICVM e le autorità competenti e tra le autorità competenti e l’ESMA, l’articolo stabilisce inoltre una delega di poteri per l’elaborazione di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione.

Gli articoli 12 e 13 introducono il concetto di pre-commercializzazione nel regolamento (UE) n. 345/2013 e nel regolamento (UE) n. 346/2013. Tale modifica consentirà ai gestori registrati a norma dei predetti regolamenti di rivolgersi agli investitori per sondarne l’interesse per future opportunità o strategie di investimento mediante la pre-commercializzazione. Tale modifica li porrebbe sullo stesso piano dei gestori autorizzati ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2011/61/UE, che beneficiano del concetto introdotto dalla [riferimento alla direttiva che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo].

L’articolo 14 stabilisce che la Commissione proceda a una valutazione del presente regolamento 60 mesi dopo la data di entrata in vigore.

2018/0045 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

per facilitare la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 23 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Approcci divergenti in materia di regolamentazione e di vigilanza per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera di fondi di investimento alternativi (“FIA”) quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 24 e di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”), secondo la definizione di cui alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 25 , sono causa di frammentazione e ostacolano la commercializzazione transfrontaliera dei FIA e degli OICVM e l’accesso agli stessi, il che potrebbe a sua volta impedirne la commercializzazione in altri Stati membri.

(2)Al fine di migliorare il quadro normativo applicabile ai fondi di investimento e tutelare meglio gli investitori, le comunicazioni di marketing agli investitori in FIA e OICVM dovrebbero essere identificabili come tali e presentare con uguale evidenza i rischi e i rendimenti dell’acquisto di quote o azioni di FIA o di OICVM. Inoltre, tutte le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing dovrebbero essere presentate in modo corretto, chiaro e non fuorviante. Per garantire la tutela degli investitori e parità di condizioni tra FIA e OICVM, le norme riguardanti le comunicazioni di marketing dovrebbero pertanto applicarsi allo stesso modo alle comunicazioni di marketing relative ai FIA e a quelle relative agli OICVM.

(3)Le autorità competenti che decidono di esigere la comunicazione sistematica delle comunicazioni di marketing dovrebbero verificare la conformità di tali comunicazioni con il presente regolamento e con gli altri requisiti applicabili, vale a dire se le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali, se presentano con uguale evidenza i rischi e i rendimenti dell’acquisto di azioni o quote di OICVM e di FIA, qualora lo Stato membro autorizzi la commercializzazione di FIA presso gli investitori al dettaglio, e se tutte le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing sono presentate in modo corretto, chiaro e non fuorviante.

(4)Al fine di aumentare la trasparenza e la tutela degli investitori, dovrebbe essere migliorato l’accesso alle informazioni sui requisiti per la commercializzazione di azioni o quote di FIA o OICVM previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, imponendo alle autorità competenti e all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (“ESMA”) di gestire banche dati centrali sui loro siti web almeno in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

(5)Per garantire parità di trattamento e agevolare il processo decisionale dei GEFIA e delle società di gestione degli OICVM circa la scelta di distribuire fondi di investimento a livello transfrontaliero, è importante che le spese e gli oneri pagati alle autorità competenti per l’autorizzazione, la registrazione e la vigilanza di cui alle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE siano proporzionati ai compiti di vigilanza svolti e resi pubblici, e che tali spese e oneri siano pubblicati sui loro siti web. Per lo stesso motivo, il sito web dell’ESMA dovrebbe contemplare uno strumento interattivo che consenta il calcolo delle spese e degli oneri da pagare alle autorità competenti.

(6)Dal momento che l’ESMA, in conformità al regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 , dovrebbe monitorare e valutare gli sviluppi del mercato nel suo settore di competenza, è opportuno e necessario accrescerne le conoscenze includendo, nelle attuali banche dati dell’Autorità, tutti i GEFIA e tutte le società di gestione degli OICVM, come pure tutti i FIA e gli OICVM che tali società di gestione gestiscono e commercializzano, nonché tutti gli Stati membri in cui tali fondi di investimento sono commercializzati. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero trasmettere all’ESMA le notifiche, le lettere di notifica o le notifiche scritte che hanno ricevuto ai sensi delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE.

(7)Al fine di garantire condizioni di parità tra i fondi per il venture capital qualificati quali definiti all’articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 , o i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale quali definiti all’articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 , da un lato, e gli altri FIA, dall’altro, è necessario includere in detti regolamenti norme in materia di pre-commercializzazione che siano identiche alle norme previste dalla direttiva 2011/61/UE in materia di pre-commercializzazione. Tali norme consentiranno ai gestori registrati a norma dei predetti regolamenti di rivolgersi agli investitori per sondarne l’interesse per future opportunità o strategie di investimento mediante fondi per il venture capital qualificati e fondi qualificati per l’imprenditoria sociale.

(8)Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione, elaborati dall’ESMA, che specifichino le informazioni su spese o oneri o, se del caso, le pertinenti metodologie di calcolo di tali spese o oneri pagati alle autorità competenti. Inoltre, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione, elaborati dall’ESMA, che specifichino le informazioni da comunicare nelle notifiche, nelle lettere di notifica e nelle notifiche scritte sulle attività transfrontaliere, prescritte dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. La Commissione dovrebbe adottare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 del TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(9)Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione, elaborate dall’ESMA, per quanto riguarda formulari, modelli e procedure standard per le notifiche delle autorità competenti riguardanti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e le relative sintesi concernenti i requisiti per la commercializzazione applicabili nel loro territorio, il livello delle spese o degli oneri pagati alle stesse autorità competenti e, se del caso, le pertinenti metodologie di calcolo. Inoltre, al fine di migliorare la trasmissione delle informazioni alle autorità competenti e tra le autorità competenti e l’ESMA, norme tecniche di attuazione dovrebbero riguardare le notifiche, le lettere di notifica e le notifiche scritte sulle attività transfrontaliere, prescritte dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 del TFUE e conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(10)È necessario coordinare le deleghe di potere, conferite alla Commissione, per l’adozione di progetti di norme tecniche di regolamentazione e di norme tecniche di attuazione, elaborate dall’ESMA, nel settore delle notifiche, delle lettere di notifica o delle notifiche scritte sulle attività transfrontaliere a norma del presente regolamento e delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. La [direttiva che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo] dovrebbe pertanto revocare le deleghe conferite dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE.

(11)Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell’ambito del presente regolamento, quale lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 , e qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni da parte dell’ESMA dovrebbe essere effettuato conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 .

(12)Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione della sua applicazione. La valutazione dovrebbe tenere conto degli sviluppi del mercato e valutare se le misure introdotte abbiano migliorato la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento.

(13)Al fine di garantire la certezza del diritto, è necessario sincronizzare le date di applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione della [direttiva che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo] e del presente regolamento per quanto riguarda le disposizioni sulle comunicazioni di marketing e la pre-commercializzazione.

(14)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire accrescere l’efficienza del mercato con l’istituzione dell’Unione dei mercati dei capitali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della loro portata o dei loro effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a)    «FIA»: un FIA quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;

b)    «GEFIA»: un GEFIA quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE;

c)    «autorità competente»: un’autorità competente quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2009/65/CE, o un’autorità competente quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), o lettera h), della direttiva 2011/61/UE;

d)    «Stato membro di origine»: lo Stato membro nel quale è situata la sede legale del GEFIA o della società di gestione dell’OICVM;

e)    «OICVM»: un OICVM autorizzato in conformità all’articolo 5 della direttiva 2009/65/CE;

f)    «società di gestione di un OICVM»: una società di gestione quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE.

Articolo 2

Requisiti per le comunicazioni di marketing

1.I GEFIA o le società di gestione di OICVM assicurano che tutte le comunicazioni di marketing agli investitori siano chiaramente identificabili come tali, che presentino con uguale evidenza i rischi e i rendimenti dell’acquisto di quote o azioni di un FIA o di un OICVM e che tutte le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano corrette, chiare e non fuorvianti.

2.Le società di gestione di OICVM assicurano che nessuna comunicazione di marketing recante informazioni specifiche su un OICVM sia in contrasto con le informazioni contenute nel prospetto di cui all’articolo 68 della direttiva 2009/65/CE e con le informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78 della medesima direttiva o sia tale da sminuirne l’importanza. Le società di gestione di OICVM assicurano che tutte le comunicazioni di marketing menzionino l’esistenza del prospetto e la disponibilità delle informazioni chiave per gli investitori. La comunicazione di marketing specifica dove, come e in che lingua gli investitori o potenziali investitori possono ottenere il prospetto e le informazioni chiave per gli investitori.

3.I GEFIA assicurano che la comunicazione di marketing contenente un invito ad acquistare quote o azioni di un FIA e recante informazioni specifiche su un FIA non contenga alcuna affermazione che risulti in contrasto con le informazioni che devono essere comunicate agli investitori a norma dell’articolo 23 della direttiva 2011/61/UE, o sia tale da sminuirne l’importanza.

4.Il paragrafo 2 del presente articolo si applica, mutatis mutandis, ai FIA che pubblicano un prospetto in conformità del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio 31 , o in conformità del diritto nazionale, ovvero applicano norme relative al formato e al contenuto delle informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78 della direttiva 2009/65/CE.

5.Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore] l’ESMA emana orientamenti, che successivamente aggiorna periodicamente, sull’applicazione dei requisiti per le comunicazioni di marketing di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli aspetti relativi al carattere online delle comunicazioni di marketing.

Articolo 3

Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione

1.Le autorità competenti pubblicano e gestiscono sul loro sito web banche dati centrali contenenti tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili in materia di requisiti per la commercializzazione di FIA e OICVM e le relative sintesi, almeno in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

2.Le autorità competenti comunicano all’ESMA le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e le relative sintesi di cui al paragrafo 1 e i collegamenti ipertestuali verso il sito web dell’autorità competente nel quale sono pubblicate le informazioni.

Le autorità competenti comunicano immediatamente all’ESMA qualsiasi modifica delle informazioni fornite a norma del primo comma.

3.L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formulari, modelli e procedure standard per le notifiche di cui al presente articolo.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 48 mesi dopo la data di entrata in vigore] l’ESMA esamina in una relazione i requisiti per la commercializzazione di cui al paragrafo 1 e ne informa la Commissione. L’ESMA aggiorna tale relazione ogni due anni.

Articolo 4

Banca dati centrale dell’ESMA delle disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo la data di entrata in vigore], l’ESMA pubblica e gestisce sul proprio sito web una banca dati centrale contenente le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione e le relative sintesi, nonché i collegamenti ipertestuali verso i siti web delle autorità competenti.

Articolo 5

Verifica delle comunicazioni di marketing

1.Ai soli fini della verifica della conformità al presente regolamento e alle disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione, le autorità competenti possono esigere la notifica sistematica delle comunicazioni di marketing che le società di gestione di OICVM intendono utilizzare direttamente o indirettamente nei loro rapporti con gli investitori.

La notifica sistematica di cui al primo comma non costituisce una condizione preliminare per la commercializzazione di quote di OICVM.

Se le autorità competenti esigono la notifica delle comunicazioni di marketing di cui al primo comma, esse informano la società di gestione dell’OICVM di eventuali richieste di modifica di tali comunicazioni di marketing entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della notifica.

2.Le autorità competenti che esigono la notifica sistematica delle comunicazioni di marketing istituiscono, applicano e pubblicano sui loro siti web le procedure per la notifica sistematica delle comunicazioni di marketing. Le regole e le procedure interne assicurano il trattamento trasparente e non discriminatorio di tutti gli OICVM, indipendentemente dagli Stati membri in cui gli OICVM sono autorizzati.

3.Se gli Stati membri consentono ai GEFIA di commercializzare presso gli investitori al dettaglio quote o azioni di FIA sul loro territorio, i paragrafi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, a tali GEFIA.

4.Entro il 31 marzo di ogni anno le autorità competenti che esigono la notifica sistematica delle comunicazioni di marketing di cui al paragrafo 1 comunicano all’ESMA le decisioni, prese durante l’anno precedente, di rifiuto o di richiesta di adattamento delle comunicazioni di marketing.

La relazione destinata all’ESMA contiene le seguenti informazioni:

(a)il numero totale di decisioni prese, con una chiara distinzione delle violazioni più frequenti, e la descrizione dell’oggetto;

(b)gli esiti di ciascuna decisione;

(c)un esempio concreto per ciascuna delle violazioni di cui alla lettera a).

Entro il 30 giugno di ogni anno l’ESMA trasmette alla Commissione una relazione che analizza gli effetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano le comunicazioni di marketing.

Articolo 6

Principi comuni in materia di spese o oneri

1.Le spese o gli oneri pagati alle autorità competenti sono proporzionati alle spese relative all’autorizzazione o registrazione e all’esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine a norma degli articoli 44, 45 e 46 della direttiva 2011/61/UE e degli articoli 97 e 98 della direttiva 2009/65/CE.

2.Le autorità competenti inviano la fattura per un dato esercizio finanziario presso la sede legale del GEFIA o della società di gestione dell’OICVM. La fattura indica le spese o gli oneri di cui al paragrafo 1, i mezzi di pagamento e la data in cui il pagamento è dovuto.

Articolo 7

Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative a spese e oneri

1.Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo la data di entrata in vigore] le autorità competenti pubblicano e gestiscono sui loro siti web banche dati centrali contenenti l’elenco delle spese o degli oneri di cui all’articolo 6, paragrafo 1, o, se del caso, le metodologie di calcolo di tali spese o oneri, almeno in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

2.Le autorità competenti comunicano all’ESMA il livello delle spese o degli oneri di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e, se del caso, le metodologie di calcolo di tali spese o oneri.

Le autorità competenti comunicano immediatamente all’ESMA qualsiasi modifica delle informazioni fornite a norma del primo comma.

3.L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che le autorità competenti devono comunicare all’ESMA a norma del presente articolo.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formulari, modelli e procedure standard per le notifiche di cui al presente articolo.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 8

Banca dati interattiva dell’ESMA delle spese e degli oneri

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo la data di entrata in vigore] l’ESMA pubblica e gestisce sul proprio sito internet una banca dati interattiva, accessibile al pubblico almeno in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, contenente l’elenco delle spese o degli oneri di cui all’articolo 6, paragrafo 1, o, se del caso, le metodologie di calcolo di tali spese o oneri.

La banca dati interattiva contiene i collegamenti ipertestuali verso i siti internet delle autorità competenti di cui all’articolo 7, paragrafo 1.

Articolo 9

Strumento interattivo dell’ESMA relativo a spese e oneri

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo la data di entrata in vigore] l’ESMA elabora, rende disponibile e gestisce sul proprio sito web uno strumento interattivo, accessibile al pubblico almeno in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, che presenta le spese e gli oneri di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

Lo strumento interattivo è parte della banca dati interattiva di cui all’articolo 8.

Articolo 10

Banca dati centrale dell’ESMA relativa a GEFIA, società di gestione di OICVM, FIA e OICVM

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo la data di entrata in vigore] l’ESMA pubblica e gestisce sul proprio sito web una banca dati centrale, accessibile al pubblico in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, contenente l’elenco di tutti i GEFIA, di tutte le società di gestione di OICVM, nonché di tutti i FIA e gli OICVM che detti GEFIA e società di gestione di OICVM gestiscono e commercializzano, come pure degli Stati membri in cui tali fondi sono commercializzati.

Articolo 11

Standardizzazione delle notifiche all’ESMA

1.Le autorità competenti dello Stato membro di origine trasmettono immediatamente all’ESMA qualsiasi notifica, lettera di notifica, notifica scritta o informazione di cui all’articolo 17, paragrafi 3 e 8, all’articolo 18, paragrafi 2 e 4, all’articolo 93, paragrafi 3 e 8, e all’articolo 93 bis, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE, e all’articolo 31, paragrafi 2 e 4, all’articolo 32, paragrafi 3 e 7, all’articolo 32 bis, paragrafo 3, e all’articolo 33, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/61/UE.

2.L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 1, 2, 3, 8 e 9, dell’articolo 18, paragrafi 1, 2 e 4, e dell’articolo 93, paragrafi 1, 2 e 8, e dell’articolo 93 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, nonché dell’articolo 32 bis, paragrafo 2, e dell’articolo 33, paragrafi 2, 3 e 6, della direttiva 2011/61/UE.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare formulari, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 17, paragrafi 1, 2, 3, 8 e 9, all’articolo 18, paragrafi 1, 2 e 4, all’articolo 93, paragrafi 1, 2 e 8, e all’articolo 93 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, e all’articolo 31, paragrafi 2 e 4, all’articolo 32, paragrafi 2 e 7, all’articolo 32 bis, paragrafo 2, e all’articolo 33, paragrafi 2, 3 e 6, della direttiva 2011/61/UE, compresa la procedura di trasmissione delle informazioni da parte delle autorità competenti ai fini dell’applicazione del paragrafo 1.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 12

Modifiche del regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital

Il regolamento (UE) n. 345/2013 è così modificato:

(1)all’articolo 3 è aggiunta la seguente lettera o):

«o)    «pre-commercializzazione»: la fornitura diretta o indiretta di informazioni su strategie o su idee di investimento da parte del gestore del fondo per il venture capital qualificato, o per suo conto, a potenziali investitori domiciliati o aventi la sede legale nell’Unione, per sondarne l’interesse per un fondo per il venture capital qualificato non ancora registrato.»;

(2)è inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

1. I gestori di fondi per il venture capital qualificati possono svolgere attività di pre-commercializzazione nell’Unione, tranne nei casi in cui le informazioni presentate ai potenziali investitori:

(a)si riferiscono a fondi per il venture capital qualificati già istituiti;

(b)contengono riferimenti a fondi per il venture capital qualificati già istituiti;

(c)consentono agli investitori di impegnarsi ad acquisire quote o azioni di un particolare fondo per il venture capital qualificato;

(d)equivalgono al prospetto o agli atti costitutivi dei fondi di venture capital qualificati non ancora registrati, a documenti di offerta, a moduli di sottoscrizione o a documenti analoghi, sia in forma di progetto che in versione finale, che consentono agli investitori di prendere una decisione di investimento.

2. Le autorità competenti non impongono ai gestori di fondi per il venture capital qualificati di comunicare la loro intenzione di svolgere attività di pre-commercializzazione.

3. La sottoscrizione, da parte degli investitori, di quote o azioni di fondi per il venture capital qualificati registrati a seguito di attività di pre-commercializzazione conformemente al paragrafo 1, o di quote o azioni di fondi per il venture capital qualificati gestiti e commercializzati da gestori di fondi per il venture capital qualificati che hanno svolto attività di pre-commercializzazione di fondi per il venture capital qualificati non ancora registrati con caratteristiche analoghe è considerata il risultato della commercializzazione.

4. I gestori di fondi per il venture capital qualificati che offrono in sottoscrizione quote o azioni di fondi per il venture capital qualificati che sono stati oggetto di pre-commercializzazione ne informano l’autorità competente ai sensi dell’articolo 15.»

Articolo 13

Modifiche del regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale

Il regolamento (UE) n. 346/2013 è così modificato:

(1)all’articolo 3 è aggiunta la seguente lettera o):

«o)    «pre-commercializzazione»: la fornitura diretta o indiretta di informazioni su strategie o su idee di investimento da parte del gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, o per suo conto, a potenziali investitori domiciliati o aventi la sede legale nell’Unione per sondarne l’interesse per un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale non ancora registrato.»;

(2)è inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

1. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale possono svolgere attività di pre-commercializzazione nell’Unione tranne nei casi in cui le informazioni presentate ai potenziali investitori:

(a)si riferiscono a fondi qualificati per l’imprenditoria sociale già istituiti;

(b)contengono riferimenti a fondi qualificati per l’imprenditoria sociale già istituiti;

(c)consentono agli investitori di impegnarsi ad acquisire quote o azioni di particolari fondi qualificati per l’imprenditoria sociale;

(d)equivalgono al prospetto o agli atti costitutivi dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale non ancora registrati, a documenti di offerta, a moduli di sottoscrizione o a documenti analoghi, sia in forma di progetto che in versione definitiva, che consentono agli investitori di prendere una decisione di investimento.

2. Le autorità competenti non impongono ai gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale di comunicare la loro intenzione di svolgere attività di pre-commercializzazione.

3. La sottoscrizione, da parte degli investitori, di quote o azioni di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale registrati a seguito di attività di pre-commercializzazione conformemente al paragrafo 1, o di quote o azioni di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale gestiti e commercializzati da gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che hanno svolto attività di pre-commercializzazione di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale non ancora registrati con caratteristiche analoghe è considerata il risultato della commercializzazione.

4. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che offrono in sottoscrizione quote o azioni di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che sono stati oggetto di pre-commercializzazione ne informano l’autorità competente ai sensi dell’articolo 16.»

Articolo 14

Valutazione

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 60 mesi dopo la data di entrata in vigore] la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e alla luce delle discussioni con l’ESMA e con le autorità competenti, effettua una valutazione dell’applicazione del presente regolamento.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea], fatta eccezione per l’articolo 2, paragrafi 1 e 4, l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, l’articolo 12 e l’articolo 13, che si applicano dal [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per facilitare la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013

1.2.Settore/settori interessati

Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali

1.3.Natura della proposta/iniziativa

◻ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria 32

 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente

 La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Obiettivo generale 1: un nuovo impulso all’occupazione, alla crescita e agli investimenti

Obiettivo generale 2: un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida

1.4.2.Obiettivi specifici

1.6 Incrementare il flusso degli investimenti transfrontalieri.

2.4 I consumatori hanno accesso a prodotti e servizi assicurativi, pensionistici e di OICVM sicuri e affidabili, sia a livello nazionale che a livello transfrontaliero.

Attività ABM/ABB interessate

12. Servizi finanziari e mercati dei capitali

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La riduzione degli ostacoli normativi alla distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento dovrebbe ridurre i costi per i gestori di attività che effettuano operazioni transfrontaliere, accelerando così la crescita della distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento e sostenendo un approfondimento del mercato unico dei fondi di investimento dell’UE.

Ciò, a sua volta, dovrebbe ridurre la frammentazione del mercato, aumentare la concorrenza e, in ultima istanza, contribuire a fornire agli investitori nell’UE una più ampia possibilità di scelta e più valore.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Entro la fine del 2019 la Commissione stabilirà un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti della presente proposta. Il programma di monitoraggio definisce i mezzi da utilizzare per raccogliere i dati e le altre evidenze necessarie, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Esso specifica le misure che la Commissione, gli Stati membri e l’ESMA devono adottare nella raccolta e nell’analisi dei dati e di altri elementi di prova.

Per il monitoraggio e l’elaborazione di una valutazione dell’impatto della presente proposta, il seguente elenco, non esaustivo, di fonti potrebbe costituire la base per la raccolta delle informazioni:

a)    i siti web delle autorità competenti per quanto riguarda i requisiti nazionali per la commercializzazione e le spese e gli oneri regolamentari;

b)    la banca dati dell’ESMA dei requisiti per la commercializzazione;

c)    la banca dati dell’ESMA delle spese e degli oneri regolamentari;

d)    lo strumento interattivo dell’ESMA relativo a spese e oneri regolamentari;

e)    la banca dati dell’ESMA delle notifiche.

Considerando che la fonte di cui alla lettera e) consentirebbe alla Commissione di verificare se l’obiettivo generale è stato conseguito, le fonti di cui alle lettere da a) a d) potrebbero servire ad analizzare in quale misura sono stati raggiunti gli obiettivi specifici.

Gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione connessi a tali fonti fornirebbero, tra gli altri, i seguenti risultati:

   creazione/aggiornamento dei siti web da parte delle autorità competenti e dell’ESMA (uso delle fonti di cui alle lettere da a) a c)), verifica della disponibilità delle informazioni su tali siti;

   creazione di una banca dati interattiva delle spese e degli oneri da parte dell’ESMA (uso della fonte di cui alla lettera d)), verifica dell’esistenza e del funzionamento della banca dati.

Per quanto riguarda i risultati e l’incidenza, l’analisi dovrebbe essere basata sulla fonte di cui alla lettera e), la quale permette di individuare il numero di notifiche complessivo e per ciascuno Stato membro, come pure il tasso di crescita complessivo e per ciascuno Stato membro. L’analisi dovrebbe tener conto del parametro di riferimento dell’attuale aumento della distribuzione dei fondi a livello transfrontaliero: la crescita media del numero di fondi transfrontalieri negli ultimi cinque anni è stata pari al 6,8% all’anno. A parità di condizioni, la crescita dovrebbe conoscere un’ulteriore accelerazione grazie a questa iniziativa. La valutazione basata sulla fonte di cui alla lettera e) potrebbe essere effettuata dall’ESMA una volta all’anno e dovrebbe essere presentata alla Commissione europea per un ulteriore utilizzo o un’ulteriore analisi nel quadro dell’esercizio di monitoraggio e valutazione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

A breve termine l’ESMA è incaricata di sviluppare e gestire banche dati contenenti i requisiti nazionali per la commercializzazione, le spese e gli oneri regolamentari e le notifiche. Inoltre, nel quadro della banca dati delle spese e degli oneri regolamentari l’ESMA è incaricata di predisporre uno strumento interattivo che consenta ai soggetti interessati di calcolare l’importo delle spese regolamentari da pagare alle autorità di ciascuno Stato membro.

L’ESMA dovrà anche elaborare norme tecniche di regolamentazione e di attuazione entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente iniziativa.

1.5.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

L’azione a livello dell’UE è necessaria poiché il problema principale che la presente iniziativa si propone di risolvere è il funzionamento del mercato interno dei fondi di investimento (e, più nello specifico, l’utilizzo del passaporto UE di commercializzazione da parte dei fondi di investimento), che non è limitato al territorio di uno Stato membro e non può essere realizzato individualmente dagli Stati membri a livello nazionale. Inoltre, i precedenti sforzi per la convergenza delle prassi (di vigilanza) nazionali in questo settore per il tramite dell’ESMA non sono riusciti a risolvere il problema individuato. La proposta, pertanto, conferisce all’ESMA i compiti di cui sopra che non possono essere portati a termine con l’azione individuale degli Stati membri.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L’ESMA è già stata incaricata di compiti analoghi, come la tenuta dei registri dei gestori autorizzati di OICVM, FIA, fondi EuVECA ed EuSEF. Nel complesso l’esperienza è stata positiva.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

L’iniziativa è in linea con il rafforzamento del ruolo dell’ESMA contenuto nella proposta relativa al riesame delle autorità europee di vigilanza (“AEV”). Essa non ha tuttavia alcuna incidenza diretta sulla proposta della Commissione concernente la revisione delle AEV, poiché riguarda questioni tecniche specifiche che non sono prese in considerazione nel riesame.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

◻ Proposta/iniziativa di durata limitata

◻ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

 Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 33

 Gestione diretta a opera della Commissione attraverso

   agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

☑ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

N/P

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

In linea con le modalità già vigenti, l’ESMA prepara regolarmente relazioni sulla sua attività (compresa l’informativa interna all’alta dirigenza, l’informativa ai consigli e l’elaborazione della relazione annuale) ed è sottoposta a verifiche da parte della Corte dei conti e del servizio di audit interno sull’uso delle sue risorse. Il monitoraggio e le relazioni relativi alle azioni proposte rispetteranno le prescrizioni già esistenti.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

Per quanto riguarda l’uso giuridico, economico ed efficiente degli stanziamenti derivanti dalla proposta, è previsto che essa non determini nuovi rischi che non siano già coperti dall’attuale quadro di controllo interno dell’ESMA.

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

I sistemi di gestione e di controllo previsti dal regolamento istitutivo dell’ESMA sono già attuati. L’Autorità opera a stretto contatto con il servizio di audit interno della Commissione per garantire il rispetto di standard adeguati in tutti gli aspetti del controllo interno. Tali accordi si applicano anche al ruolo dell’ESMA nell’ambito della presente proposta. Le relazioni annuali di audit interno sono trasmesse alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, all’ESMA si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

L’ESMA si è dotata di una specifica strategia antifrode e del relativo piano d’azione. La strategia e il piano d’azione sono stati predisposti nel 2014. L’azione rafforzata dell’ESMA in materia di lotta antifrode rispetterà le norme e gli orientamenti previsti dal regolamento finanziario (misure antifrode come parte di una sana gestione finanziaria), le politiche dell’OLAF di prevenzione delle frodi, le disposizioni stabilite dalla strategia antifrode della Commissione (COM(2011) 376) e dall’orientamento comune sulle agenzie decentrate dell’UE (luglio 2012) e relativa tabella di marcia.

Il regolamento che istituisce l’ESMA stabilisce le disposizioni in materia di attuazione e controllo del bilancio dell’Autorità e le norme finanziarie applicabili.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

1a: Competitività per la crescita e l’occupazione

Diss./Non diss. 34

di paesi EFTA 35

di paesi candidati 36

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1.a

12 02 06 ESMA

Diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero[Denominazione…]

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[...]

[XX.YY.YY.YY]

[...]

[...]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese 37

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

1a.

Competitività per la crescita e l’occupazione 

ESMA

Anno
N
38

Anno
N+1
39

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

Titolo 1:

Impegni

(1)

0 441

0 191

In virtù dell’accordo di cofinanziamento delle AEV secondo il criterio di ripartizione 60/40, qui è menzionato solo il 40% dei costi stimati.

Pagamenti

(2)

0 441

0 191

Titolo 2:

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2a)

Titolo 3:

Impegni

(3a)

Pagamenti

(3b)

TOTALE degli stanziamenti
per l’ESMA

Impegni

=1+1a

+3a

0 441

0 191

Pagamenti

=2+2a

+3b

0 441

0 191






Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

“Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno N

Anno N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG FISMA

• Risorse umane

• Altre spese amministrative

TOTALE DG FISMA

Stanziamenti

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5

del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno N 40

Anno N+1 41

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

0 441

0 191

Pagamenti

0 441

0 191

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti dell’ESMA

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno N

Anno N+1 42

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 43

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1.6 e 2.4 44

- Banca dati delle spese/degli oneri regolamentari

0 200

0 040

In virtù dell’accordo di cofinanziamento delle AEV secondo il criterio di ripartizione 60/40, qui è menzionato solo il 40% dei costi stimati.

- Banca dati delle notifiche

0 100

0 020

- Risultato

Totale parziale dell’obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

Totale parziale dell’obiettivo specifico 2

Costo totale

0 300

0 060

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane dell’ESMA

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno N 45  

Anno N+1 46

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

Funzionari (gradi AD)

0 141

(2 unità inclusi i costi di assunzione)

0 131

(2 unità)

In virtù dell’accordo di cofinanziamento delle AEV secondo il criterio di ripartizione 60/40, qui è menzionato solo il 40% dei costi stimati.

Funzionari (gradi AST)

Agenti contrattuali

Agenti temporanei

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

0 141

(2 unità inclusi i costi di assunzione)

0 131 (2 unità)

Incidenza stimata sul personale (ETP aggiuntivi) – tabella dell’organico

Gruppo di funzioni e grado

Anno N

Anno N+1

Anno N+2

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

AD16

AD15

AD14

AD13

AD12

AD11

AD10

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

 

Totale AD

0 141
(2 unità inclusi i costi di assunzione)

0 131
(2 unità)

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

AST2

AST1

Totale AST

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Totale AST/SC

TOTALE GENERALE

0 141
(2 unità inclusi i costi di assunzione)

0 131
(2 unità)

Incidenza stimata sul personale (aggiuntivo) – personale esterno

Agenti contrattuali

Anno N

Anno N+1

Anno N+2

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Gruppo di funzioni IV

Gruppo di funzioni III

Gruppo di funzioni II

Gruppo di funzioni I

Totale

Esperti nazionali distaccati

Anno N

Anno N+1

Anno N+2

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

·Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 47

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 aa 48

- in sede 49

nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END, INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

La descrizione del calcolo dei costi per un ETP dovrebbe essere inclusa nell’allegato V, sezione 3.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[...]

   La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale 50 .

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[...]

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno N

Anno N+1 51

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento 

0 662

0 287

Il 60% dei costi stimati è qui menzionato in virtù degli accordi di cofinanziamento delle AEV.

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

0 662

0 287



3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 52

Anno N

Anno N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[...]

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

[...]

   

ALLEGATO DELLA SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Metodologia applicata e principali ipotesi di base

I costi connessi ai nuovi compiti attribuiti all’ESMA sono stati stimati sulla base di tre categorie di costo: le spese per il personale, le spese per l’infrastruttura e le spese operative.

In base alle attuali stime preliminari della Commissione, per i nuovi compiti dell’ESMA saranno necessarie 2 nuove unità di personale in aggiunta al personale attualmente impiegato presso l’Autorità, nel quadro del bilancio dell’ESMA in corso di esecuzione. I costi sono ripartiti secondo un rapporto di 60/40 con gli Stati membri.

La necessità di aumentare l’organico rispecchia i compiti aggiuntivi attribuiti all’ESMA ed è legata alla creazione e alla gestione di banche dati dei requisiti nazionali per la commercializzazione, delle spese e degli oneri regolamentari e delle notifiche. I compiti nuovi sono stabiliti nella proposta di regolamento e illustrati maggiormente nella relazione.

Ipotesi generali all’atto del calcolo delle risorse aggiuntive

Nel calcolare le risorse aggiuntive sono state fatte le ipotesi indicate di seguito.

Si presume che i posti aggiuntivi da creare saranno per agenti permanenti o agenti temporanei con costi salariali medi di 143 000 EUR all’anno.

Poiché l’ESMA ha sede a Parigi, è applicato un coefficiente di correzione della remunerazione pari a 1 148 per via del costo della vita superiore rispetto a Bruxelles.

I costi relativi alle assunzioni (viaggio, albergo, visite mediche, indennità di prima sistemazione e altre indennità, spese di trasloco, ecc.) sono stimati a 12 700 EUR per unità di personale.

Da un punto di vista generale, i costi per l’ESMA sono attualmente ripartiti tra gli Stati membri e la Commissione sulla base di un criterio di ripartizione 60/40.

Calcolo degli effettivi supplementari

Ai fini del calcolo degli effettivi supplementari dell’ESMA, i nuovi compiti sono divisi in due aree principali di lavoro: banca dati delle spese e degli oneri regolamentari e banca dati delle notifiche. In relazione a queste aree la quantità di lavoro è stimata come segue: per la banca dati delle spese e degli oneri regolamentari si stimano necessari un responsabile del progetto e una unità di supporto, mentre per la banca dati delle notifiche sono necessari un responsabile del progetto e due unità addette al supporto informatico.

La tabella 1 presenta il calcolo della stima degli effettivi supplementari totali dell’ESMA per ciascuna area.

Tabella 1 - Totale ETP all’anno per area

Totale ETP per area

Banca dati delle spese/degli oneri regolamentari

1

Banca dati delle notifiche

1

Totale

2

Calcolo delle spese di infrastruttura esterna

Per le spese informatiche si presume che sia necessario un importo complessivo di 750 000 EUR per creare le banche dati e un importo di 150 000 EUR per i costi correnti.

Tabella 2 - Totale delle spese di infrastruttura esterna per anno per area

Totale delle spese di infrastruttura per area

Primo anno (costi una tantum)

Anni successivi (costi correnti)

Banca dati delle spese/degli oneri regolamentari

500 000 EUR

100 000 EUR

Banca dati delle notifiche

250 000 EUR

50 000 EUR

Totale

750 000 EUR

150 000 EUR

Totale delle spese

Tenuto conto delle ipotesi di cui sopra, gli importi complessivi stimati per i nuovi compiti dell’ESMA sono presentati nella tabella 3.

Tabella 3 - Spesa totale

Tipologia di costo

Calcolo

Primo anno

Anni successivi

Spese di personale

143 000 EUR x 1. 148 per unità di personale/anno

328 328 EUR (2 unità)

328 328 EUR (2 unità)

Spese di assunzione

12 700 EUR (fisso) per ogni nuova unità di personale

25 400 EUR (2 unità)

0

Infrastruttura / informatica

Cfr. tabella 2.

750 000 EUR

150 000 EUR

Totale*

1 103 728 EUR

478 328 EUR

*Importi totali: senza tenere conto del criterio di ripartizione 60/40 tra gli Stati membri e la Commissione per il bilancio dell’ESMA.

La spesa per il periodo di 2021-N è indicata solo a scopo illustrativo. L’incidenza finanziaria sul bilancio dell’UE per il periodo successivo al 2020 sarà oggetto delle proposte della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale.

(1)    Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(2)    Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).
(3)

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di lavoro della Commissione 2018 – Un programma per un’Unione più unita, più forte e più democratica (COM(2017) 650 final).

(4)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano di azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali (COM(2015) 468 final).
(5)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla revisione intermedia del piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali (COM(2017) 292 final).
(6)    Libro verde - Costruire un’Unione dei mercati dei capitali (COM(2015) 63 final).
(7)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Invito a presentare contributi sul quadro di regolamentazione dell’UE in materia di servizi finanziari (COM(2016) 855 final).
(8)     https://ec.europa.eu/info/publications/consultation-cross-border-distribution-investment-funds_en .
(9)    Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).
(10)    Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).
(11)    Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).
(12)    Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).
(13)    EFAMA, Quarterly Statistical Release Q2 2017.
(14)    EFAMA Fact Book 2017 e Investment Company Institute (ICI) Fact Book 2017.
(15)    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0903&from=EN
(16)    Ulteriori iniziative mirano anche a facilitare gli investimenti transfrontalieri, quali la definizione di orientamenti sulle norme vigenti dell’UE in materia di trattamento degli investimenti transfrontalieri nell’UE e la risoluzione amichevole delle controversie in materia di investimenti.
(17)    Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(18)     https://ec.europa.eu/info/publications/consultation-cross-border-distribution-investment-funds_en .
(19)    https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3132069_en.
(20)    Morningstar è una società che fornisce dati e conduce ricerche sugli investimenti.
(21)    Parere del comitato per il controllo normativo, SEC(2018) 129 final.
(22)    Relazione sulla valutazione di impatto e relativa sintesi, SWD(2018) 54 final e SWD(2018) 55 final.
(23)    GU C del , pag. .
(24)    Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).
(25)    Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(26)    Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(27)    Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).
(28)    Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).
(29)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(30)    Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(31)    Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 138 del 30.6.2017, pag. 12).
(32)    A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(33)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(34)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(35)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(36)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(37)    Si veda l’allegato per ulteriori informazioni.
(38)    L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(39)    La spesa per il periodo di 2021-N è indicata solo a scopo illustrativo. L’incidenza finanziaria sul bilancio dell’UE per il periodo successivo al 2020 sarà oggetto delle proposte della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale.
(40)    L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(41)    La spesa per il periodo di 2021-N è indicata solo a scopo illustrativo. L’incidenza finanziaria sul bilancio dell’UE per il periodo successivo al 2020 sarà oggetto delle proposte della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale.
(42)    La spesa per il periodo di 2021-N è indicata solo a scopo illustrativo. L’incidenza finanziaria sul bilancio dell’UE per il periodo successivo al 2020 sarà oggetto delle proposte della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale.
(43)    I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti, ecc.).
(44)    Come descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivi specifici...”.
(45)    L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(46)    La spesa per il periodo di 2021-N è indicata solo a scopo illustrativo. L’incidenza finanziaria sul bilancio dell’UE per il periodo successivo al 2020 sarà oggetto delle proposte della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale.
(47)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(48)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).
(49)    Soprattutto per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).
(50)    Cfr. gli articoli 11 e 17 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.
(51)    La spesa per il periodo di 2021-N è indicata solo a scopo illustrativo. L’incidenza finanziaria sul bilancio dell’UE per il periodo successivo al 2020 sarà oggetto delle proposte della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale.
(52)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.