Bruxelles, 22.3.2018

COM(2018) 145 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi ("regolamento sul riciclaggio delle navi") 1 , stabilisce norme atte a prevenire, ridurre, minimizzare nonché, nella misura del possibile, eliminare gli incidenti, le lesioni e altri effetti negativi per la salute umana e per l'ambiente causati dal riciclaggio delle navi. A tal fine, il regolamento sul riciclaggio delle navi prevede, in particolare, che le navi tengano a bordo un inventario dei materiali pericolosi, a decorrere dalle diverse date di cui all'articolo 32 del regolamento e in base alla situazione della nave.

Il regolamento sul riciclaggio delle navi conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5, paragrafo 8, in vista dell'«aggiornamento dell'elenco delle voci per l'inventario dei materiali pericolosi negli allegati I e II al fine di garantire che l'elenco comprenda quanto meno le sostanze elencate nelle appendici 1 e 2 della convenzione di Hong Kong». L'articolo 5, paragrafo 8, aggiunge che «la Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuna sostanza da aggiungere o rimuovere dagli allegati I o II».

2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è richiesta dall'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento sul riciclaggio delle navi. Tale articolo conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 30 dicembre 2013. La Commissione è tenuta inoltre a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, la delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

Nel periodo interessato dalla presente relazione la Commissione non si è avvalsa dei poteri delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 8, perché la convenzione di Hong Kong, seppur adottata, non è ancora entrata in vigore. Di conseguenza, il contenuto di tale convenzione non può ancora essere riesaminato e non si possono aggiungere altre sostanze alle sue appendici. Poiché gli allegati del regolamento sul riciclaggio delle navi attualmente comprendono tutte le sostanze elencate nelle appendici della convenzione di Hong Kong, non vi è necessità di ricorrere agli atti delegati.

(1)

 GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1.