16.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/74


Parere del Comitato europeo delle regioni sulla «Proposta di regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea»

(2019/C 168/09)

Relatrice generale:

Anna MAGYAR (HU/EPP), vicepresidente del consiglio provinciale di Csongrád

Testo di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga l’azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader svoltasi a Salisburgo il 19 e 20 settembre 2018

COM(2018) 631 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

COM(2018) 631 final - articolo 2, paragrafo 16

Definizioni

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

«personale operativo»: le guardie di frontiera, le scorte per i rimpatri, gli esperti in materia di rimpatrio e altro personale competente facente parte del «corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea». Conformemente alle tre categorie definite all’articolo 55, paragrafo 1, il personale operativo è alle dipendenze dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in qualità di personale statutario (categoria 1), oppure è distaccato presso l’Agenzia dagli Stati membri (categoria 2), oppure è messo a disposizione dagli Stati membri per un impiego di breve durata (categori a 3). I membri del personale operativo agiscono in qualità di membri delle squadre per la gestione delle frontiere, delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione o delle squadre per il rimpatrio dotati di poteri esecutivi. Il personale operativo comprende anche il personale statutario responsabile del funzionamento dell’unità centrale ETIAS;

«personale operativo»: le guardie di frontiera, le scorte per i rimpatri, gli esperti in materia di rimpatrio e altro personale competente facente parte del «corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea». Conformemente alle quattro categorie definite all’articolo 55, paragrafo 1, il personale operativo è alle dipendenze dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in qualità di personale statutario (categoria 1), oppure è distaccato presso l’Agenzia dagli Stati membri (categoria 2), oppure è messo a disposizione dagli Stati membri per un impiego di breve durata o per interventi di reazione rapida (categori e 3 e 4 ). I membri del personale operativo agiscono in qualità di membri delle squadre per la gestione delle frontiere, delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione o delle squadre per il rimpatrio. I membri del personale di cui alle categorie 2, 3 e 4 possono esercitare poteri esecutivi. Il personale operativo comprende anche il personale statutario responsabile del funzionamento dell’unità centrale ETIAS;

Motivazione

Emendamento 2

COM(2018) 631 final - articolo 3, lettera a)

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

a)

controllo di frontiera, comprese misure volte ad agevolare l’attraversamento legittimo delle frontiere e, se del caso, misure connesse alla prevenzione e all’individuazione della criminalità transfrontaliera, come il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo, e misure relative all’orientamento in favore delle persone che necessitano di protezione internazionale o intendono presentare domanda in tal senso;

a)

controllo di frontiera, comprese misure volte ad agevolare l’attraversamento legittimo delle frontiere e, se del caso, misure connesse alla prevenzione, all’individuazione e alla repressione della criminalità transfrontaliera, come il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo, e misure relative all’orientamento in favore delle persone che necessitano di protezione internazionale o intendono presentare domanda in tal senso;

Motivazione

Tra le principali attività di gestione delle frontiere occorre anche includere soluzioni operative per combattere la criminalità transfrontaliera.

Emendamento 3

COM(2018) 631 final - articolo 8, paragrafi 4, 6 e 7

Ciclo politico strategico pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(4)    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 118 riguardo allo sviluppo di una politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere , sulla base dell’analisi strategica dei rischi per la gestione europea integrata delle frontiere di cui all’articolo 30, paragrafo 2. L’atto delegato definisce le priorità politiche e fornisce gli orientamenti strategici per i quattro anni successivi in merito agli elementi di cui all’articolo 3.

[…]

(6)   Al fine di attuare l’atto delegato di cui al paragrafo 4, gli Stati membri definiscono le rispettive strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere, in stretta cooperazione con tutte le autorità nazionali responsabili della gestione delle frontiere e del rimpatrio. Dette strategie nazionali sono conformi all’articolo 3, all’atto delegato di cui al paragrafo 4 e alla strategia tecnica e operativa di cui al paragrafo 5.

(7)   Quarantadue mesi dopo l’adozione dell’atto delegato di cui al paragrafo 4, la Commissione, con il sostegno dell’Agenzia, effettua una valutazione approfondita dell’attuazione dell’atto delegato. I risultati della valutazione sono presi in considerazione nella preparazione del ciclo successivo.

(4)    Entro [da completare] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un progetto di politica strategica pluriennale per il primo ciclo politico strategico pluriennale , sulla base dell’analisi strategica dei rischi per la gestione europea integrata delle frontiere di cui all’articolo 30, paragrafo 2. Entro [da completare] dalla suddetta presentazione da parte della Commissione, è convocata una riunione tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione per discutere il progetto di politica strategica pluriennale. In seguito a tale discussione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 118, per sviluppare una politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere . L’atto delegato definisce le priorità politiche e fornisce gli orientamenti strategici per i quattro anni successivi in merito agli elementi di cui all’articolo 3.

[…]

(6)   Al fine di attuare l’atto delegato di cui al paragrafo 4, gli Stati membri definiscono le rispettive strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere, in stretta cooperazione con tutte le autorità nazionali responsabili della gestione delle frontiere e del rimpatrio e in consultazione con le autorità regionali e locali pertinenti dei territori subnazionali interessati . Dette strategie nazionali sono conformi all’articolo 3, all’atto delegato di cui al paragrafo 4 e alla strategia tecnica e operativa di cui al paragrafo 5.

(7)   Quarantadue mesi dopo l’adozione dell’atto delegato di cui al paragrafo 4, la Commissione, con il sostegno dell’Agenzia, effettua una valutazione approfondita dell’attuazione dell’atto delegato. I risultati della valutazione sono presi in considerazione nella preparazione del ciclo successivo. La Commissione trasmette la valutazione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato europeo delle regioni.

Motivazione

Le strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere dovrebbero essere oggetto di consultazione con gli enti locali e regionali i cui territori siano notevolmente interessati da forti flussi migratori in corso, potenziali o prevedibili o da altre sfide che abbiano gravi ripercussioni a livello locale o regionale. Inoltre, la Commissione dovrebbe riferire ai colegislatori europei (emendamento 23 al progetto di parere della commissione LIBE) nonché all’organo politico dell’UE che rappresenta gli enti locali e regionali.

Emendamento 4

COM(2018) 631 final - articolo 21, paragrafi 1 e 3

Centro nazionale di coordinamento

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(1)   Ogni Stato membro istituisce, attiva e gestisce un centro nazionale di coordinamento che provvede al coordinamento e allo scambio di informazioni tra tutte le autorità responsabili del controllo delle frontiere esterne a livello nazionale, con gli altri centri nazionali di coordinamento e con l’Agenzia. Ogni Stato membro comunica l’istituzione del proprio centro nazionale di coordinamento alla Commissione, che ne informa immediatamente gli altri Stati membri e l’Agenzia.

[…]

(3)   Il centro nazionale di coordinamento:

a)

provvede allo scambio tempestivo di informazioni e alla cooperazione tempestiva tra tutte le autorità nazionali responsabili del controllo delle frontiere esterne, nonché con gli altri centri nazionali di coordinamento e con l’Agenzia;

[…]

(1)   Ogni Stato membro istituisce, attiva e gestisce un centro nazionale di coordinamento che provvede al coordinamento e allo scambio di informazioni tra tutte le autorità responsabili del controllo delle frontiere esterne a livello nazionale e, se del caso , con le autorità regionali e locali interessate, nonché con gli altri centri nazionali di coordinamento e con l’Agenzia. Ogni Stato membro comunica l’istituzione del proprio centro nazionale di coordinamento alla Commissione, che ne informa immediatamente gli altri Stati membri e l’Agenzia.

[…]

(3)   Il centro nazionale di coordinamento:

a)

provvede allo scambio tempestivo di informazioni e alla cooperazione tempestiva tra tutte le autorità nazionali responsabili del controllo delle frontiere esterne e, se del caso, con le autorità regionali e locali interessate , nonché con gli altri centri nazionali di coordinamento e con l’Agenzia;

[…]

Motivazione

L’emendamento mira a garantire una trasmissione e uno scambio adeguati di informazioni con il livello locale e regionale, quando questo è interessato.

Emendamento 5

COM(2018) 631 final - articolo 39, paragrafo 3, lettera m)

Piano operativo per le operazioni congiunte

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

m)

procedure per la creazione di un meccanismo inteso a ricevere e trasmettere all’Agenzia denunce contro tutte le persone che partecipano a un’operazione congiunta o a un intervento rapido alle frontiere, ivi compresi guardie di frontiera o altro personale competente dello Stato membro ospitante e membri delle squadre, relative a presunte violazioni dei diritti fondamentali nel contesto della loro partecipazione a un’operazione congiunta o a un intervento rapido alle frontiere;

n)

disposizioni logistiche, comprese informazioni sulle condizioni di lavoro e sull’ambiente nelle zone in cui è prevista l’operazione congiunta.

m)

una procedura accelerata per gestire i casi di cittadini di paesi terzi che entrano illegalmente nel territorio di uno Stato membro ;

n )

procedure per la creazione di un meccanismo inteso a ricevere e trasmettere all’Agenzia denunce contro tutte le persone che partecipano a un’operazione congiunta o a un intervento rapido alle frontiere, ivi compresi guardie di frontiera o altro personale competente dello Stato membro ospitante e membri delle squadre, relative a presunte violazioni dei diritti fondamentali nel contesto della loro partecipazione a un’operazione congiunta o a un intervento rapido alle frontiere;

o)

disposizioni logistiche, comprese informazioni sulle condizioni di lavoro e sull’ambiente nelle zone in cui è prevista l’operazione congiunta.

Motivazione

Nel corso di un’operazione congiunta occorre anche mettere a punto una procedura accelerata per i cittadini di paesi terzi che entrano illegalmente nel territorio di uno Stato membro, in modo da poter emettere una decisione di rimpatrio nel più breve tempo possibile.

Emendamento 6

COM(2018) 631 final - articolo 55, paragrafo 1

Corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   L’Agenzia comprende un corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea composto da un personale operativo di 10 000 membri. Il corpo permanente è formato dalle tre seguenti categorie di personale conformemente al piano annuale delle disponibilità di cui all’allegato I:

a)

categoria 1: personale operativo dell’Agenzia assunto conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, e impiegato nelle aree operative conformemente all’articolo 56;

b)

categoria 2: personale operativo distaccato a lungo termine presso l’Agenzia dagli Stati membri e facente parte integrante del corpo permanente conformemente all’articolo 57;

c)

categoria 3: personale operativo messo a disposizione dell’Agenzia dagli Stati membri per un impiego di breve durata e facente parte integrante del corpo permanente conformemente all’articolo 58.

1.   L’Agenzia comprende un corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea composto da un personale operativo di 10 000 membri. Il corpo permanente è formato dalle quattro seguenti categorie di personale conformemente al piano annuale delle disponibilità di cui all’allegato I:

a)

categoria 1: personale operativo dell’Agenzia assunto conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, e impiegato nelle aree operative conformemente all’articolo 56;

b)

categoria 2: personale operativo distaccato a lungo termine presso l’Agenzia dagli Stati membri e facente parte integrante del corpo permanente conformemente all’articolo 57;

c)

categoria 3: personale operativo messo a disposizione dell’Agenzia dagli Stati membri per un impiego di breve durata e facente parte integrante del corpo permanente conformemente all’articolo 58;

d)

categoria 4: personale operativo della riserva di reazione rapida.

Motivazione

L’aggiunta di una quarta categoria di personale operativo consentirebbe, da un lato, di alleviare un eventuale onere per gli enti locali e regionali in termini di impiego di personale e, dall’altro, di integrare il corpo permanente per effettuare interventi rapidi alle frontiere (cfr. gli emendamenti 55 e 64 al progetto di relazione della commissione LIBE).

Emendamento 7

COM(2018) 631 final - articolo 64, paragrafo 6

Parco attrezzature tecniche

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

[…]

Se il numero minimo di attrezzature tecniche dovesse rivelarsi insufficiente per eseguire il piano operativo concordato per le tali operazioni, l’Agenzia lo rivede in funzione di esigenze giustificate e di un accordo con gli Stati membri.

[…]

Se il numero minimo di attrezzature tecniche dovesse rivelarsi insufficiente per eseguire il piano operativo concordato per le tali operazioni, l’Agenzia lo rivede e assicura che tali attrezzature siano disponibili , in funzione di esigenze giustificate e di un accordo con gli Stati membri.

Motivazione

Al fine di garantire l’attuazione dei piani operativi, l’Agenzia, ove opportuno, garantisce la disponibilità di un numero minimo di attrezzature tecniche, dopo aver esaminato le esigenze dei singoli piani operativi.

Emendamento 8

COM(2018) 631 final - articolo 84, paragrafo 1

Documento di accreditamento

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

c)

una fotografia digitale recente e

d)

i compiti che è autorizzato a svolgere durante la missione.

c)

una fotografia digitale recente;

d)

i compiti che è autorizzato a svolgere durante la missione e

e)

un numero di identificazione specifico.

Motivazione

Ogni documento deve contenere il numero di identificazione specifico del titolare della carta, che va assegnato in base al tipo di missione e al ruolo svolto dall’interessato in tale ambito. Un numero di identificazione specifico contribuirà anche ad accelerare l’identificazione nel sistema di registrazione.

Emendamento 9

COM(2018) 631 final - articolo 102, paragrafi da 4 a 6

Riunioni del consiglio di amministrazione

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

4.   L’Irlanda è invitata a partecipare alle riunioni del consiglio d’amministrazione.

5.   Il Regno Unito è invitato a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione che hanno luogo prima della data del recesso del Regno Unito dall’Unione.

6.   Sono invitati a partecipare alle riunioni del consiglio d’amministrazione anche rappresentanti dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e di Europol. Il consiglio di amministrazione può invitare inoltre un rappresentante delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione competenti.

4.   L’Irlanda è invitata a partecipare alle riunioni del consiglio d’amministrazione in qualità di osservatrice .

5.   Il Regno Unito è invitato a partecipare, in qualità di osservatore , alle riunioni del consiglio di amministrazione che hanno luogo prima della data del recesso del Regno Unito dall’Unione.

6.   Sono invitati a partecipare alle riunioni del consiglio d’amministrazione, in qualità di osservatori , anche rappresentanti dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e di Europol. Il consiglio di amministrazione può invitare inoltre un rappresentante delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione competenti affinché svolga la funzione di osservatore .

Motivazione

Solo i membri hanno diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione. Altri soggetti sono invitati e possono partecipare alle riunioni in qualità di osservatori, senza diritto di voto.

Emendamento 10

COM(2018) 631 final - articolo 116, paragrafo 1

Valutazione

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

c)

l’attuazione della cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera;

c)

l’attuazione della cooperazione europea in materia di funzioni di guardia di frontiera e costiera;

Motivazione

Ai sensi dell’articolo 4, l’Agenzia garantisce l’esistenza della guardia di frontiera e costiera europea.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

ribadisce la necessità di potenziare il ruolo di sostegno e il mandato dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (in prosieguo «l’Agenzia»), segnatamente per quanto riguarda la cooperazione con i paesi terzi, al fine di garantire una protezione efficace delle frontiere esterne dell’UE, come pure di intensificare considerevolmente l’effettivo rimpatrio dei migranti irregolari. Nel contempo, fa notare che il conferimento di un mandato più ampio comporta la necessità di rafforzare le tutele volte a garantire che tutte le azioni dell’Agenzia rispettino pienamente i diritti fondamentali e gli obblighi internazionali dell’UE e dei suoi Stati membri, in particolare il principio di non respingimento, e a evitare il coinvolgimento dell’Agenzia in qualsiasi operazione in cui non possa essere garantito il rispetto di tali diritti;

2.

riconosce che un controllo efficace delle frontiere esterne dell’Unione è parte integrante e importante di una politica globale dell’UE in materia di migrazione, e che in tale contesto può rendersi necessario il proposto rafforzamento della guardia di frontiera e costiera europea; sottolinea tuttavia, come già affermato in un suo recente parere sul Fondo Asilo e migrazione, che l’aumento delle risorse finanziarie e operative per la protezione delle frontiere deve essere accompagnato da uno sforzo corrispondente per potenziare anche gli altri aspetti della politica dell’UE in materia di migrazione, in modo da garantire un approccio equilibrato;

3.

sottolinea che la libera circolazione dei cittadini dell’UE è una delle maggiori realizzazioni dell’UE, e che, in uno spazio senza frontiere interne, la migrazione di persone prive di documenti attraverso le frontiere esterne produce gravi conseguenze per il funzionamento del sistema Schengen, sul piano giuridico, economico e della sicurezza;

4.

pone l’accento sul fatto che il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne compromette gravemente la possibilità delle regioni limitrofe di cooperare tra loro, oltre ad avere gravi ripercussioni sulle economie regionali, e che, di conseguenza, è essenziale garantire controlli efficaci alle frontiere esterne;

5.

sottolinea che una protezione efficace delle frontiere esterne non solo contribuisce a combattere la tratta di esseri umani e a mettere fine all’attività dei trafficanti di esseri umani, evitando così le sue tragiche conseguenze in termini di perdita di vite umane, ma può anche contribuire alla prevenzione di determinate minacce alla sicurezza interna, all’ordine pubblico e alla salute dei cittadini nei territori degli enti locali e regionali e in particolare in quelli situati lungo le frontiere esterne dell’UE;

6.

ritiene che, affinché la politica in materia di migrazione funzioni bene, la condizione preliminare sia l’adozione di un approccio globale alla questione migratoria, che preveda il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dell’UE come anche un sistema europeo comune di asilo ben funzionante, un approccio comune alla questione delle persone bisognose di protezione internazionale, un sistema coerente di percorsi legali di migrazione e una politica assai più coerente nell’affrontare la dimensione esterna e le cause dei flussi migratori;

7.

sottolinea che una politica efficace in materia di rimpatri è un elemento cruciale di tale approccio globale alla questione migratoria, e che l’Agenzia deve quindi essere in grado di sostenere gli Stati membri riguardo ai rimpatri, nel rispetto del diritto internazionale e unionale, garantendo l’osservanza del principio di non respingimento;

8.

accoglie con favore il potenziamento del mandato dell’Agenzia al fine di garantire un sostegno globale agli Stati membri e ai paesi terzi riguardo a operazioni di rimpatrio efficaci ed umane. Ciò può anche implicare, in alcuni casi specifici, la possibilità di fornire sostegno operativo ai paesi terzi, su loro richiesta, senza limitazioni geografiche e al fine di evitare l’aggravarsi delle situazioni di crisi, a condizione che, in tali casi, vi siano tutele e garanzie chiare del rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale nonché meccanismi idonei a garantire che l’Agenzia risponda del suo operato nei territori non soggetti alla giurisdizione degli Stati membri;

9.

sottolinea che la protezione delle frontiere esterne è una competenza congiunta dell’UE e degli Stati membri e che il nuovo regolamento proposto dovrebbe affidare chiaramente alla Commissione europea la supervisione e il coordinamento dei controlli alle frontiere esterne dell’Unione;

10.

riconosce la necessità che gli Stati membri siano tenuti a contribuire alle operazioni congiunte dell’Agenzia, ma esprime preoccupazione per la proposta di creare un corpo permanente composto da un personale operativo che può raggiungere i 10 000 effettivi, dato che l’impiego di guardie di frontiera nazionali e altro personale nazionale da parte dell’Agenzia potrebbe risolversi in una «fuga di cervelli»; sottolinea che la creazione di queste nuove strutture non deve tradursi in un onere supplementare per gli enti locali e regionali, specie nelle regioni di frontiera, né compromettere l’adempimento dei compiti svolti alle frontiere esterne dalle strutture nazionali, regionali o locali esistenti, e propone pertanto di istituire in modo più realistico e graduale il corpo permanente di cui all’allegato I;

11.

è preoccupato per la mancanza di una valutazione appropriata di diversi aspetti dell’impatto della proposta, compreso il suo potenziale impatto territoriale, e reputa necessario che si studino i modi di far sì che l’Agenzia svolga il suo ruolo di sostegno nel modo economicamente più efficiente possibile. Tale valutazione d’impatto dovrebbe considerare anche le implicazioni finanziarie, sia in condizioni normali che in situazioni di crisi, nonché le complesse questioni giuridiche che potrebbero sorgere in particolare in relazione alle operazioni effettuate al di fuori del territorio dell’UE;

12.

pone l’accento sul contesto multiattoriale in cui ha luogo la gestione delle frontiere e sul ruolo che il livello locale e regionale può svolgere in tale contesto, come si evince dall’articolo 22 del regolamento proposto; e a tale proposito osserva che gli enti locali e regionali interessati (ad esempio quelli che amministrano regioni costiere e di frontiera) dovrebbero essere adeguatamente coinvolti nello scambio di informazioni, in particolare in connessione con i centri nazionali di coordinamento (articolo 21), e nella preparazione delle strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere (articolo 8);

13.

sottolinea che la migrazione irregolare sottopone a notevoli pressioni gli enti locali e regionali, ponendoli di fronte alla sfida di garantire un certo numero di servizi pubblici mirati alle persone nei cui confronti abbiamo l’obbligo internazionale di offrire rifugio ed asilo; e richiama pertanto l’attenzione sulla cruciale importanza di garantire un rapido rimpatrio dei richiedenti asilo la cui domanda sia stata respinta e il rispetto dei canali legali di migrazione;

14.

ritiene che la protezione delle frontiere esterne dell’UE sia interesse comune, e che gli obiettivi del regolamento proposto non possano essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale, ragion per cui tale normativa risulta conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Bruxelles, 6 febbraio 2019

Il presidente

del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ