21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 461/147


Parere del Comitato europeo delle regioni — Fondo Asilo e migrazione

(2018/C 461/13)

Relatore generale:

Peter BOSSMAN (SI/PSE), sindaco di Pirano

Testo di riferimento:

COM(2018) 471 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

COM(2018) 471 final, considerando 42.

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento

Per potenziare la capacità dell’Unione di affrontare immediatamente forti pressioni migratorie impreviste o sproporzionate su uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione a considerevoli e urgenti sollecitazioni, e forti pressioni migratorie sui paesi terzi dovute a capovolgimenti politici o conflitti, dovrebbe essere possibile fornire assistenza emergenziale in conformità del quadro stabilito dal presente regolamento.

Per potenziare la capacità dell’Unione di affrontare immediatamente forti pressioni migratorie impreviste o sproporzionate su uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi, che - specialmente quando si tratta di persone vulnerabili, come i minori non accompagnati - sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione dello Stato membro interessato a considerevoli e urgenti sollecitazioni, e forti pressioni migratorie sui paesi terzi dovute a capovolgimenti politici o conflitti, dovrebbe essere possibile fornire assistenza emergenziale , finalizzata anche alla creazione di infrastrutture, in conformità del quadro stabilito dal presente regolamento.

Motivazione

È necessario predisporre urgentemente una linea di finanziamento che permetta di affrontare situazioni come quelle degli Stati membri che sono sopraffatti dall’arrivo in massa di persone vulnerabili provenienti da paesi terzi, in particolare minori non accompagnati, che hanno bisogno di interventi specifici.

Emendamento 2

COM(2018) 471 final — articolo 3, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

a)

rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;

a)

rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;

b)

sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri, contribuendo anche all’integrazione dei cittadini di paesi terzi;

b)

sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri, contribuendo anche all’integrazione dei cittadini di paesi terzi e stabilendo i canali che la rendano possibile in modo ordinato e sicuro ;

c)

contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire l’efficacia del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi.

c)

contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire l’efficacia del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi garantendo il rispetto dei diritti umani.

 

d)

migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specialmente quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo, anche attraverso la cooperazione pratica.

Motivazione

L’obiettivo specifico introdotto dall’emendamento figura nel vigente regolamento che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (regolamento AMIF) e dovrebbe essere espressamente indicato in quanto obiettivo specifico anche del futuro Fondo Asilo e migrazione.

Emendamento 3

COM(2018) 471 final — articolo 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento

Dotazione di bilancio

Dotazione di bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del Fondo per il periodo 2021-2027 ammonta a 10 415 000 000  EUR a prezzi correnti.

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del Fondo per il periodo 2021-2027 ammonta a 16 188 000 000  EUR a prezzi correnti.

2.   La dotazione finanziaria è così utilizzata:

2.   La dotazione finanziaria è così utilizzata:

a)

6 249 000 000 EUR sono stanziati per i programmi attuati in regime di gestione concorrente;

a)

10 790 000 000 EUR sono stanziati per i programmi attuati in regime di gestione concorrente;

b)

4 166 000 000 EUR sono stanziati per lo strumento tematico.

b)

5 398 000 000 EUR sono stanziati per lo strumento tematico.

3.   Fino allo 0,42  % della dotazione finanziaria è destinato all’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) xx/xx [regolamento recante le disposizioni comuni].

3.   Fino allo 0,42  % della dotazione finanziaria è destinato all’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) xx/xx [regolamento recante le disposizioni comuni].

Motivazione

L’incremento proposto per la dotazione finanziaria destinata alla migrazione e all’asilo rispecchierebbe l’aumento di 2,4 volte dei finanziamenti assegnati al controllo delle frontiere esterne, e riflette inoltre il fatto che le attuali proposte non prevedono alcun aumento degli stanziamenti a titolo dell’FSE+ per il nuovo compito dell’integrazione a lungo termine.

Emendamento 4

COM(2018) 471 final — articolo 9, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

[…] I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per le componenti dello strumento stesso:

[…] I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per le componenti dello strumento stesso:

a)

azioni specifiche;

a)

azioni specifiche;

b)

azioni dell’Unione;

b)

azioni dell’Unione;

c)

assistenza emergenziale;

c)

assistenza emergenziale;

d)

reinsediamento;

d)

reinsediamento;

e)

sostegno agli Stati membri che contribuiscono agli sforzi di solidarietà e responsabilità;

e

e)

sostegno agli Stati membri che contribuiscono agli sforzi di solidarietà e responsabilità;

e

f)

rete europea sulle migrazioni.

f)

rete europea sulle migrazioni;

 

g)

reti europee di enti locali e regionali per l’integrazione.

[…]

[…]

Motivazione

Gli enti locali e regionali svolgono un ruolo fondamentale nell’integrazione dei migranti, e quest’ultima è una componente essenziale delle politiche in materia di migrazione.

Emendamento 5

COM(2018) 471 final — articolo 9, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Lo strumento tematico sostiene segnatamente azioni di sostegno rientranti nella misura di attuazione di cui all’allegato II, punto 2, lettera b), che sono attuate da autorità locali e regionali o da organizzazioni della società civile.

Lo strumento tematico sostiene segnatamente azioni di sostegno rientranti nella misura di attuazione di cui all’allegato II, punto 2, lettera b), che sono attuate da autorità locali e regionali o da organizzazioni della società civile. Almeno il 30 % dei finanziamenti dello strumento tematico è destinato a tale scopo.

Motivazione

Gli enti locali e regionali svolgono un ruolo fondamentale nell’integrazione dei migranti, e quest’ultima è una componente essenziale delle politiche in materia di migrazione.

Emendamento 6

COM(2018) 471 final — articolo 13, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Ciascuno Stato membro garantisce che le priorità affrontate nel proprio programma siano coerenti con le priorità e le sfide dell’Unione nel settore della gestione della migrazione, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente acquis dell’Unione e le priorità concordate dell’Unione. Nel definire le priorità del loro programma gli Stati membri garantiscono che questo tenga conto in modo adeguato delle misure di attuazione di cui all’allegato II.

Gli Stati membri assegnano almeno il 20 % delle risorse del rispettivo programma nazionale all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e almeno il 20 % all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b). Gli Stati membri possono discostarsi da tali percentuali minime unicamente qualora motivino in maniera dettagliata la loro scelta nel programma nazionale spiegando perché l’assegnazione di risorse inferiori alla soglia non pregiudica il conseguimento dell’obiettivo. Per quanto riguarda l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), gli Stati membri con carenze strutturali a livello di alloggi, infrastrutture e servizi non scendono al di sotto della percentuale minima stabilita nel presente regolamento.

Motivazione

Il Fondo Asilo e migrazione dovrebbe sostenere soluzioni durature in materia di migrazione e garantire la coerenza con le priorità concordate dagli Stati membri a livello di UE. Garantire una percentuale minima di stanziamenti per realizzare un sistema di asilo ben funzionante (articolo 3, paragrafo 2, lettera a)], oltre che per creare percorsi di migrazione legale e sviluppare un sostegno all’integrazione (articolo 3, paragrafo 2, lettera b)], contribuirà al conseguimento dell’obiettivo strategico del Fondo Asilo e migrazione (la gestione efficace dei flussi migratori).

La formulazione proposta dall’emendamento corrisponde alla formulazione che figura nel vigente regolamento che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (regolamento AMIF).

Emendamento 7

COM(2018) 471 final — articolo 13, paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gli Stati membri perseguono in particolare le azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato elencate nell’allegato IV. In caso di circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 32 per modificare l’elenco delle azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato di cui all’allegato IV.

Gli Stati membri perseguono in particolare le azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato elencate nell’allegato IV. Gli Stati membri che non perseguono le suddette azioni motivano in maniera dettagliata questa loro scelta nei rispettivi programmi nazionali spiegando in che modo garantiranno che essa non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi specifici del Fondo Asilo e migrazione. In caso di circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 32 per modificare l’elenco delle azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato di cui all’allegato IV.

Motivazione

Stessa motivazione dell’emendamento 6.

Emendamento 8

COM(2018) 471 final — articolo 21

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   Il Fondo sostiene la rete europea sulle migrazioni e fornisce il sostegno finanziario necessario per le sue attività e il suo sviluppo futuro.

1.   Il Fondo sostiene la rete europea sulle migrazioni e fornisce il sostegno finanziario necessario per le sue attività e il suo sviluppo futuro.

2.   L’importo messo a disposizione della rete europea sulle migrazioni nell’ambito degli stanziamenti annuali del Fondo e il programma di lavoro che ne fissa le priorità sono adottati dalla Commissione, previa approvazione da parte del comitato direttivo in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, lettera a), della decisione 2008/381/CE (quale modificata). La decisione della Commissione costituisce una decisione di finanziamento a norma dell’articolo [110] del regolamento finanziario. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, la Commissione può adottare il programma di lavoro della rete europea sulle migrazioni con una decisione di finanziamento distinta.

2.   L’importo messo a disposizione della rete europea sulle migrazioni nell’ambito degli stanziamenti annuali del Fondo e il programma di lavoro che ne fissa le priorità sono adottati dalla Commissione, previa approvazione da parte del comitato direttivo in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, lettera a), della decisione 2008/381/CE (quale modificata). La decisione della Commissione costituisce una decisione di finanziamento a norma dell’articolo [110] del regolamento finanziario. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, la Commissione può adottare il programma di lavoro della rete europea sulle migrazioni con una decisione di finanziamento distinta.

3.   L’assistenza finanziaria prevista per le attività della rete europea sulle migrazioni assume la forma di sovvenzioni a favore dei punti di contatto nazionali di cui all’articolo 3 della decisione 2008/381/CE o di appalti pubblici, a seconda dei casi, in conformità del regolamento finanziario.

3.   L’assistenza finanziaria prevista per le attività della rete europea sulle migrazioni assume la forma di sovvenzioni a favore dei punti di contatto nazionali di cui all’articolo 3 della decisione 2008/381/CE o di appalti pubblici, a seconda dei casi, in conformità del regolamento finanziario.

 

4.     Il Fondo sostiene le reti europee di enti locali e regionali per l’integrazione.

Motivazione

Stessa motivazione dell’emendamento 4.

Emendamento 9

COM(2018) 471 final — articolo 26, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Il Fondo fornisce sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell’eventualità di una situazione d’emergenza derivante da una o più delle seguenti circostanze:

Il Fondo fornisce sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, oltre che per la creazione di infrastrutture, nell’eventualità di una situazione d’emergenza derivante da una o più delle seguenti circostanze:

(a)

forti pressioni migratorie su uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione a considerevoli e urgenti sollecitazioni;

a)

forti pressioni migratorie su uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi che - specialmente quando si tratta di persone vulnerabili, come i minori non accompagnati - sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione dello Stato membro interessato a considerevoli e urgenti sollecitazioni;

(b)

l’attuazione di meccanismi di protezione temporanea di cui alla direttiva 2001/55/CE;

b)

l’attuazione di meccanismi di protezione temporanea di cui alla direttiva 2001/55/CE;

c)

forti pressioni migratorie su paesi terzi, in particolare qualora persone che necessitano di protezione internazionale rimangano bloccate a seguito di capovolgimenti politici o conflitti, specialmente se ciò può influire sui flussi migratori in direzione dell’UE.

c)

forti pressioni migratorie su paesi terzi, in particolare qualora persone che necessitano di protezione internazionale rimangano bloccate a seguito di capovolgimenti politici o conflitti, specialmente se ciò può influire sui flussi migratori in direzione dell’UE. Le azioni attuate in paesi terzi conformemente al presente articolo devono essere coerenti e, se pertinente, complementari con la politica umanitaria dell’UE e devono rispettare i diritti umani fondamentali e gli obblighi giuridici internazionali.

Motivazione

Garantire la coerenza con altre politiche dell’Unione e il rispetto dei diritti fondamentali.

Emendamento 10

COM(2018) 471 final — articolo 26, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

L’assistenza emergenziale può consistere in sovvenzioni accordate direttamente alle agenzie decentrate.

L’assistenza emergenziale può consistere in sovvenzioni accordate direttamente alle agenzie decentrate e agli enti locali e regionali confrontati a forti pressioni migratorie, in particolare quelli su cui ricade la responsabilità di accogliere i minori migranti non accompagnati .

Motivazione

In molti casi la competenza in materia di accoglienza e integrazione dei minori migranti non accompagnati spetta agli enti locali e regionali, che tuttavia spesso non hanno le risorse per assolvere a questo compito.

Emendamento 11

COM(2018) 471 final — ALLEGATO I (Criteri per l’assegnazione dei finanziamenti per i programmi in regime di gestione concorrente)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.

Le risorse disponibili di cui all’articolo 11 sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

1.

Le risorse disponibili di cui all’articolo 11 sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a)

ogni Stato membro riceve dal Fondo un importo fisso pari a 5 000 000 EUR solo all’inizio del periodo di programmazione;

a)

ogni Stato membro riceve dal Fondo un importo fisso pari a 5 000 000 EUR solo all’inizio del periodo di programmazione;

b)

le rimanenti risorse di cui all’articolo 11 sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:

il 30 % per l’asilo;

il 30 % per la migrazione legale e l’integrazione;

il 40 % per la lotta all’immigrazione irregolare, compresi i rimpatri.

b)

le rimanenti risorse di cui all’articolo 11 sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:

il 33,3  % per l’asilo;

il 33,3  % per la migrazione legale e l’integrazione;

il 33,3  % per la lotta all’immigrazione irregolare, compresi i rimpatri.

Motivazione

Per una gestione efficace dei flussi migratori l’asilo, la migrazione legale e l’integrazione sono altrettanto (se non più) importanti dell’immigrazione irregolare o dei rimpatri.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

conviene con la Commissione che, nel contesto di sfide migratorie in evoluzione, investire in una gestione efficiente e coordinata della migrazione nell’UE per dare sostegno agli Stati membri e ai loro enti locali e regionali è essenziale per conseguire l’obiettivo dell’Unione di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia; In tale contesto, si rallegra della maggiore attenzione riservata alla migrazione e dell’incremento dei finanziamenti destinati a questo settore nel bilancio dell’UE, ma esprime preoccupazione per la tendenza osservata in tali aumenti, di gran lunga più significativi nel caso delle misure di protezione delle frontiere che non per il Fondo Asilo e migrazione. Propone pertanto un incremento del Fondo Asilo e migrazione pari all’aumento dei finanziamenti destinati alla gestione delle frontiere esterne, ossia un incremento di 2,4 volte;

2.

ribadisce la necessità che l’UE e gli Stati membri adottino un approccio coordinato all’elaborazione di una politica comune in materia di asilo e migrazione basata sui principi di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità;

3.

accoglie con favore l’istituzione del Fondo Asilo e migrazione e altri strumenti, nuovi o riveduti — Fondo per la gestione integrata delle frontiere (Integrated Border Management Fund — IBMF), Fondo sociale europeo Plus (FSE+), Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDCI), Strumento di assistenza preadesione III (Instrument for Pre-accession Assistance — IPA III) — volti ad affrontare sotto il profilo finanziario sia la dimensione interna che quella esterna della migrazione;

4.

concorda sulla necessità di una gestione efficiente delle frontiere esterne dell’UE, ma ritiene che insistere principalmente sul controllo delle frontiere e in misura minore su altri aspetti essenziali di una politica europea globale in materia di migrazione (comprendente un sistema europeo di asilo riformato e politiche coerenti e ambiziose per favorire la migrazione legale e sostenere l’integrazione, misure decisive per combattere la tratta di esseri umani e un’azione risoluta per affrontare le cause profonde della migrazione) non sarebbe efficace e non rifletterebbe i valori fondamentali dell’UE;

5.

sottolinea che è essenziale garantire sinergie, coerenza ed efficienza tra il Fondo Asilo e migrazione e altri fondi e politiche dell’UE, in particolare le politiche di tutela dei diritti fondamentali e di promozione della coesione sociale, nonché la politica esterna e quella di sviluppo;

6.

sottolinea che occorre riformare il sistema europeo comune di asilo per assicurare procedure di asilo efficaci che garantiscano i diritti di coloro che richiedono protezione, prevenire i movimenti secondari, offrire condizioni di accoglienza uniformi e appropriate e definire norme omogenee e adeguate per la concessione della protezione internazionale;

7.

considera i partenariati e la cooperazione con i paesi terzi una componente essenziale della politica migratoria dell’UE, oltre che utile per affrontarne le cause profonde, e ritiene pertanto che il Fondo dovrebbe erogare incentivi finanziari a favore di tale cooperazione, destinati anche all’attuazione del quadro dell’UE per il reinsediamento. I fondi per lo sviluppo esterno, tuttavia, non dovrebbero essere utilizzati unicamente per prevenire la migrazione;

8.

prende atto del nuovo approccio della Commissione che consiste nel distinguere tra misure di integrazione a breve termine e a lungo termine, queste ultime finanziate d’ora in poi con risorse dell’FSE+. Fa osservare che le disposizioni finanziarie relative all’FSE+ devono pertanto tenere pienamente conto di questo nuovo compito. Deplora tuttavia che il termine «integrazione» non figuri più nella denominazione del Fondo, ormai solo «Asilo e migrazione», soprattutto perché la maggior parte delle misure di integrazione a breve termine compete agli enti locali e regionali;

9.

si compiace che il nuovo Fondo preveda un tasso di cofinanziamento più elevato (fino al 90 %), poiché questo può aiutare in particolare gli enti locali e regionali che subiscono una pressione, e specialmente quelli situati alle frontiere esterne dell’UE, ma si rammarica che le proprie ripetute richieste di attribuire agli enti locali e regionali la competenza parziale della gestione del Fondo Asilo e migrazione non abbiano ricevuto alcuna risposta;

10.

riconosce che il Fondo Asilo e migrazione sarà disciplinato per la prima volta dal regolamento recante disposizioni comuni. Questo dovrebbe portare ad un coinvolgimento rafforzato degli enti locali e regionali nella pianificazione e nell’attuazione delle politiche nazionali, anche se tali effetti positivi si registreranno solo con la piena applicazione dei principi di partenariato e di governance multilivello;

11.

sottolinea che il Fondo dovrebbe aiutare gli Stati membri ad elaborare strategie coordinate riguardanti tutti gli aspetti della migrazione, lo scambio di informazioni e di buone pratiche nonché la cooperazione tra differenti amministrazioni e livelli di governance, come pure tra gli Stati membri;

12.

osserva in proposito che, per quel che riguarda l’assegnazione dei finanziamenti agli Stati membri, la proposta in esame stabilisce un criterio di ripartizione che rispecchia le esigenze e le pressioni subite dai vari Stati membri in tre settori principali: asilo (30 %); migrazione legale e integrazione (30 %); e lotta contro la migrazione irregolare, compreso il rimpatrio (40 %); giudica tuttavia ben poco chiari i motivi per cui a questi tre settori principali vengano assegnate le quote dei finanziamenti raccomandate dalla proposta, e propone quindi di assegnare la stessa quota a ciascuno dei tre;

13.

riconosce che una politica di rimpatrio efficace è un elemento chiave di un approccio globale alla migrazione e che il Fondo dovrebbe pertanto promuovere lo sviluppo di norme comuni e di una gestione coordinata in materia di rimpatrio, nel pieno rispetto del diritto dell’UE, delle norme internazionali in materia di diritti umani e della dignità delle persone interessate, comprese le azioni attuate nei paesi terzi per il reinserimento dei rimpatriati;

14.

in tale contesto, esorta gli Stati membri a privilegiare i rimpatri volontari, nell’interesse sia dei rimpatriati che delle autorità dei paesi di provenienza e di accoglienza;

15.

conviene con la Commissione che il Fondo dovrebbe sostenere gli Stati membri nell’attuazione della direttiva 2009/52/CE che vieta l’assunzione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e prevede sanzioni contro i datori del lavoro che violano tale divieto, e della direttiva 2011/36/UE sull’assistenza, il sostegno e la protezione delle vittime della tratta di esseri umani;

16.

deplora che gli Stati membri non siano più obbligati ad assegnare almeno il 20 % dei finanziamenti disponibili a interventi in materia di asilo e il 20 % a interventi nel settore dell’integrazione, poiché questo comporta il rischio che la lotta all’immigrazione irregolare sia considerata prioritaria rispetto ad altri interventi; pertanto, chiede di reintrodurre i suddetti requisiti minimi di assegnazione e di spesa delle risorse disponibili;

17.

ritiene che la cooperazione decentrata possa svolgere un ruolo importante nel migliorare la buona governance nei paesi di origine e di transito, riducendo così i flussi migratori. Iniziative come quella di Nicosia a sostegno dello sviluppo di capacità dei comuni libici mostrano fino a che punto la cooperazione realizzata dagli enti locali e regionali è in grado di promuovere la stabilità e la prosperità nel vicinato dell’UE;

18.

ricorda ancora una volta il proprio ruolo nel facilitare il dialogo e la cooperazione con gli enti locali e regionali nei paesi di origine e di transito dei migranti — ad esempio tramite gli organismi e le piattaforme di cui già dispone (ARLEM, Corleap, comitati consultivi misti e gruppi di lavoro) — al fine di conseguire gli obiettivi del Fondo Asilo e migrazione;

19.

è convinto che sia opportuno incoraggiare gli Stati membri a utilizzare parte della dotazione assegnata ai loro programmi per finanziare in particolare:

misure di integrazione attuate da enti locali e regionali e dalla società civile;

azioni volte a sviluppare alternative efficaci al trattenimento;

programmi di rimpatrio volontario assistito e di reinserimento e attività collegate;

misure mirate a richiedenti protezione internazionale vulnerabili con esigenze di accoglienza e/o procedurali particolari, in particolare minori, e specialmente minori non accompagnati.

20.

accoglie con favore il quadro proposto per l’assistenza emergenziale, che consentirà agli Stati membri di affrontare le sfide derivanti dall’afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi, specialmente quando sono coinvolte persone vulnerabili, come i minori non accompagnati; insiste sul fatto che, in queste situazioni, soprattutto gli enti locali e regionali devono avere accesso a tale assistenza;

21.

ritiene che la legislazione proposta presenti un evidente valore aggiunto europeo e, pertanto, che la proposta di regolamento in esame sia conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Bruxelles, 9 ottobre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ