7.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/173


Parere del Comitato europeo delle regioni — Riforma della PAC

(2019/C 86/11)

Relatore:

Guillaume CROS (FR/PSE), vicepresidente della regione Occitania

Testi di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

COM(2018) 392 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013

COM(2018) 393 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo

COM(2018) 394 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

COM(2018) 392 final

Emendamento 1

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di conservare gli elementi essenziali in tutta l’Unione per garantire la comparabilità tra le decisioni degli Stati membri, senza tuttavia limitare la capacità degli Stati membri di raggiungere gli obiettivi dell’Unione, è opportuno stabilire una definizione quadro di «superficie agricola». Le definizioni quadro correlate di «seminativo», «colture permanenti» e «prato permanente» dovrebbero essere definite in modo ampio per consentire agli Stati membri di precisare ulteriormente le definizioni in base alle loro condizioni locali. La definizione quadro di «seminativo» dovrebbe essere fissata in modo da consentire agli Stati membri di coprire diverse forme di produzione, compresi i sistemi quali l’agrosilvicoltura e i seminativi con arbusti e alberi, e da richiedere l’inclusione delle superfici lasciate a riposo al fine di garantire la natura disaccoppiata degli interventi. La definizione quadro di «colture permanenti» dovrebbe includere le superfici che sono utilizzate effettivamente per la produzione e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida che gli Stati membri dovrebbero definire. La definizione quadro di «prato permanente» dovrebbe essere fissata in modo tale da consentire agli Stati membri di definire ulteriori criteri e di includere specie diverse dall’erba o da altre piante erbacee da foraggio destinabili a pascolo o utilizzabili per mangimi, utilizzati per la produzione o meno.

Al fine di conservare gli elementi essenziali in tutta l’Unione per garantire la comparabilità tra le decisioni degli Stati membri, senza tuttavia limitare la capacità degli Stati membri di raggiungere gli obiettivi dell’Unione, è opportuno stabilire una definizione quadro di «superficie agricola». Le definizioni quadro correlate di «seminativo», «colture permanenti» e «prato permanente» dovrebbero essere definite in modo ampio per consentire agli Stati membri di precisare ulteriormente le definizioni in base alle loro condizioni locali. La definizione quadro di «seminativo» dovrebbe essere fissata in modo da consentire agli Stati membri di coprire diverse forme di produzione, compresi i sistemi quali l’agrosilvicoltura e i seminativi con arbusti e alberi, e da richiedere l’inclusione delle superfici lasciate a riposo al fine di garantire la natura disaccoppiata degli interventi. La definizione quadro di «colture permanenti» dovrebbe includere le superfici che sono utilizzate effettivamente per la produzione e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida a condizione che siano inseriti nelle parcelle agricole, che gli Stati membri dovrebbero definire. La definizione quadro di «prato permanente» dovrebbe essere fissata in modo tale da consentire agli Stati membri di definire ulteriori criteri e di includere specie diverse dall’erba o da altre piante erbacee da foraggio destinabili a pascolo o utilizzabili per mangimi, utilizzati per la produzione o meno.

Motivazione

Bisogna sostenere le pratiche agroforestali, benefiche per il clima e per l’ambiente, e non interi appezzamenti di bosco ceduo, che sono di fatto spazi forestali non agricoli.

Emendamento 2

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di migliorare ulteriormente i risultati della PAC, il sostegno al reddito dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori veri e propri. Per garantire un approccio comune a livello dell’Unione relativamente a tale indirizzamento del sostegno, è opportuno fissare una definizione quadro di «agricoltore vero e proprio» che ne illustri gli elementi essenziali. Sulla scorta di tale quadro, gli Stati membri dovrebbero definire nei propri piani strategici della PAC quali agricoltori non siano considerati agricoltori veri e propri sulla base di criteri quali l’accertamento del reddito, la manodopera impiegata in azienda, l’oggetto sociale e l’inclusione nei registri. Ciò non dovrebbe inoltre comportare l’esclusione dal sostegno agli agricoltori pluriattivi, che esercitano attivamente un’attività agricola ma che sono impegnati anche in attività non agricole al di fuori dell’azienda, in quanto la loro pluralità di attività in molti casi rafforza il tessuto socioeconomico delle aree rurali.

Al fine di migliorare ulteriormente i risultati della PAC, il sostegno al reddito dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori veri e propri. Per garantire un approccio comune a livello dell’Unione relativamente a tale indirizzamento del sostegno, è opportuno fissare una definizione quadro di «agricoltore vero e proprio» che ne illustri gli elementi essenziali. Sulla scorta di tale quadro, gli Stati membri dovrebbero definire nei propri piani strategici della PAC quali agricoltori non siano considerati agricoltori veri e propri sulla base di criteri quali l’accertamento della parte di reddito agricolo , la manodopera impiegata in azienda, l’oggetto sociale e l’inclusione nei registri. Ciò non dovrebbe inoltre comportare l’esclusione dal sostegno agli agricoltori pluriattivi, che esercitano attivamente un’attività agricola ma che sono impegnati anche in attività non agricole al di fuori dell’azienda, in quanto la loro pluralità di attività in molti casi rafforza il tessuto socioeconomico delle aree rurali.

Motivazione

È preferibile tenere conto della parte di reddito agricolo piuttosto che del criterio del reddito, che potrebbe escludere le piccole aziende agricole.

Emendamento 3

Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento

Al fine di concretizzare gli obiettivi della PAC, stabiliti dall’articolo 39 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e di garantire che l’Unione risponda adeguatamente alle sfide più recenti, è opportuno prevedere una serie di obiettivi generali che rispecchino gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione «Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura». Una serie di obiettivi specifici dovrebbe essere ulteriormente definita a livello dell’Unione e applicata dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC. Pur mantenendo un equilibrio tra le varie dimensioni dello sviluppo sostenibile, in linea con la valutazione d’impatto, tali obiettivi specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi generali della PAC in priorità più concrete e tenere conto della pertinente normativa dell’Unione, in particolare in materia di clima, energia e ambiente.

Al fine di concretizzare gli obiettivi della PAC, stabiliti dall’articolo 39 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e di garantire che l’Unione risponda adeguatamente alle sfide più recenti, è opportuno prevedere una serie di obiettivi generali che rispecchino gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione «Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura». Una serie di obiettivi specifici dovrebbe essere ulteriormente definita a livello dell’Unione e applicata dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC. Pur mantenendo un equilibrio tra le varie dimensioni dello sviluppo sostenibile, in linea con la valutazione d’impatto, tali obiettivi specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi generali della PAC in priorità più concrete e tenere conto della pertinente normativa dell’Unione, in particolare in materia di clima, energia e ambiente.

La PAC deve tenere espressamente in considerazione la politica di parità dell’Unione europea, dedicando particolare attenzione all’esigenza di promuovere la partecipazione delle donne allo sviluppo del tessuto socioeconomico delle zone rurali. Il regolamento in oggetto dovrebbe contribuire a rendere più visibile il lavoro femminile, che dovrebbe pertanto essere tenuto in considerazione negli obiettivi specifici affrontati dagli Stati membri nei loro piani strategici.

Motivazione

È essenziale rafforzare il ruolo delle donne nelle zone rurali.

Emendamento 4

Considerando 12

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Una PAC più intelligente, moderna e sostenibile deve contemplare la ricerca e l’innovazione, al fine di esplicare il ruolo polifunzionale dell’agricoltura, della silvicoltura e dei sistemi alimentari dell’Unione, investendo nello sviluppo tecnologico e nella digitalizzazione, nonché migliorando l’accesso a conoscenze imparziali, solide, pertinenti e nuove.

Una PAC più intelligente, moderna e sostenibile deve contemplare la ricerca e l’innovazione, al fine di esplicare il ruolo polifunzionale dell’agricoltura, della silvicoltura e dei sistemi alimentari dell’Unione, investendo nello sviluppo tecnologico, nella digitalizzazione e nelle pratiche agroecologiche , nonché migliorando l’accesso a conoscenze imparziali, solide, pertinenti e nuove , tenendo conto delle conoscenze degli agricoltori e degli scambi tra agricoltori .

Motivazione

Lo sviluppo tecnologico, la digitalizzazione, le pratiche agroecologiche e la condivisione delle conoscenze tra gli agricoltori contribuiranno a rendere la PAC più intelligente, più moderna e più sostenibile.

Emendamento 5

Nuovo considerando dopo il considerando 12

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

La riduzione del divario digitale nelle zone rurali è una sfida fondamentale per il mantenimento della popolazione e lo sviluppo economico, in particolare per la prestazione di servizi.

La digitalizzazione offre notevoli potenzialità nel settore della produzione, della commercializzazione, della protezione dei consumatori e della tutela del patrimonio naturale e culturale delle zone rurali. Tuttavia, è necessario garantire che le piccole aziende agricole, il cui accesso alle nuove tecnologie può essere limitato, possano trarne beneficio, e che lo sviluppo tecnologico non riduca l’autonomia dell’agricoltore, il quale deve mantenere il controllo dei dati digitali raccolti nella sua azienda.

Motivazione

I vantaggi della digitalizzazione devono poter recare beneficio a tutte le aziende agricole.

Emendamento 6

Considerando 14

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di promuovere un settore agricolo intelligente e resiliente, i pagamenti diretti continuano a costituire una parte essenziale per garantire agli agricoltori un sostegno al reddito adeguato. Analogamente, gli investimenti per la ristrutturazione delle aziende agricole, la modernizzazione, l’innovazione, la diversificazione e l’utilizzo delle nuove tecnologie sono necessari per migliorare il premio di mercato degli agricoltori .

Al fine di promuovere un settore agricolo intelligente , sostenibile e resiliente in tutte le regioni , i pagamenti diretti continuano a costituire una parte essenziale per garantire agli agricoltori un sostegno al reddito adeguato. Analogamente, gli investimenti per la modernizzazione, l’innovazione e la diversificazione delle aziende agricole e l’utilizzo delle nuove tecnologie sono necessari per migliorare la resilienza delle aziende agricole e la remunerazione proveniente dal mercato .

Motivazione

I pagamenti diretti devono favorire la trasformazione delle aziende, per renderle più resilienti e migliorare il reddito proveniente dal mercato, in tutte le regioni.

Emendamento 7

Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Nel contesto di un maggiore orientamento al mercato della PAC , come indicato nella comunicazione intitolata «Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura», l’esposizione sui mercati, i cambiamenti climatici e l’associata frequenza e gravità di eventi meteorologici estremi, come pure le crisi sanitarie e fitosanitarie, possono comportare rischi di volatilità dei prezzi e una crescente pressione sui redditi. Pertanto, sebbene spetti agli agricoltori la responsabilità ultima di definire le proprie strategie aziendali, è opportuno istituire un solido quadro al fine di assicurare un’adeguata gestione del rischio. A tal fine gli Stati membri e gli agricoltori potrebbero attingere a una piattaforma di gestione del rischio a livello dell’Unione per consolidare le capacità che fornirebbe agli agricoltori gli strumenti finanziari adeguati per gli investimenti e l’accesso a capitale di esercizio, formazione, trasferimento di conoscenze e consulenze.

Nel contesto di un maggiore orientamento al mercato della PAC, come indicato nella comunicazione intitolata «Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura», l’esposizione sui mercati, i cambiamenti climatici e l’associata frequenza e gravità di eventi meteorologici estremi, come pure le crisi sanitarie e fitosanitarie, possono comportare rischi di volatilità dei prezzi e una crescente pressione sui redditi. Pertanto, sebbene spetti agli agricoltori la responsabilità ultima di definire le proprie strategie aziendali, è opportuno istituire un solido quadro al fine di regolare i mercati e di assicurare un’adeguata prevenzione del rischio. A tal fine gli Stati membri e gli agricoltori potrebbero attingere a una piattaforma di gestione del rischio a livello dell’Unione per consolidare le capacità che fornirebbe agli agricoltori gli strumenti finanziari adeguati per gli investimenti e l’accesso a capitale di esercizio, formazione, trasferimento di conoscenze e consulenze.

Motivazione

Il crescente numero di rischi cui sono esposte le aziende agricole rende necessario un solido quadro di prevenzione.

Emendamento 8

Considerando 17

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La PAC dovrebbe continuare a garantire la sicurezza alimentare, che dovrebbe essere interpretata come l’accesso ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la risposta dell’agricoltura dell’Unione alle nuove esigenze della società in materia di alimentazione e salute, anche per quanto riguarda l’agricoltura sostenibile, una nutrizione più sana, gli sprechi alimentari e il benessere degli animali. La PAC dovrebbe continuare a promuovere la produzione con caratteristiche specifiche e pregevoli, aiutando nel contempo gli agricoltori ad adeguare proattivamente la loro produzione in funzione dei segnali del mercato e delle domande dei consumatori.

La PAC dovrebbe continuare a garantire la sicurezza alimentare, che dovrebbe essere interpretata come l’accesso ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la risposta dell’agricoltura dell’Unione alle nuove esigenze della società in materia di alimentazione e salute, anche per quanto riguarda l’agricoltura sostenibile, una nutrizione più sana, gli sprechi alimentari, il benessere degli animali e la conservazione delle risorse genetiche agricole . La PAC dovrebbe continuare a promuovere la produzione con caratteristiche specifiche e pregevoli, come i prodotti tradizionali tipici dei territori, aiutando nel contempo gli agricoltori ad adeguare proattivamente la loro produzione in funzione dei segnali del mercato e delle domande dei consumatori. Inoltre la PAC dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSS) per quanto riguarda l’accesso al cibo.

Motivazione

L’Unione europea ha la fortuna di conservare ancora molti dei prodotti tipici tradizionali e delle risorse genetiche agricole, e tale conservazione va sostenuta.

Emendamento 9

Considerando 20

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di garantire che l’Unione possa rispettare i propri obblighi internazionali in materia di sostegno interno stabiliti nell’accordo sull’agricoltura dell’OMC, alcuni tipi di interventi previsti dal presente regolamento dovrebbero continuare a essere notificati come sostegno «scatola verde», praticamente esente da effetti distortivi degli scambi o effetti sulla produzione oppure come sostegno «scatola blu» nell’ambito dei programmi intesi a limitare la produzione e dovrebbero quindi essere esentati dagli impegni di riduzione. Sebbene le disposizioni stabilite nel presente regolamento per tali tipi di interventi siano già conformi ai requisiti della «scatola verde» di cui all’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC o della «scatola blu» di cui all’articolo 6.5, è opportuno garantire che gli interventi pianificati dagli Stati membri nei piani strategici della PAC per tali tipi di interventi continuino a rispettare tali requisiti.

 

Emendamento 10

Nuovo considerando dopo il considerando 20

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) adottati dalle Nazioni Unite, in particolare gli obiettivi 1 e 2, e in linea con la coerenza delle politiche UE per lo sviluppo (CPS), la PAC dovrebbe promuovere lo sviluppo di un’agricoltura familiare sostenibile e prospera nei paesi in via di sviluppo, che favorisca il mantenimento della loro popolazione rurale e garantisca la loro sicurezza alimentare. A tal fine è opportuno che le esportazioni agricole e alimentari dell’Unione non possano avvenire a prezzi inferiori ai costi di produzione europei.

Motivazione

In linea con il punto 54 del parere di prospettiva del CdR sul tema della PAC, quest’ultima deve essere modificata al fine di realizzare tale obiettivo, il quale deve essere adottato come decimo obiettivo della PAC.

Emendamento 11

Considerando 22

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il quadro delle norme relative alle BCAA intende contribuire a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad affrontare le sfide in materia di acqua, protezione e qualità del suolo e protezione e qualità della biodiversità. Il quadro deve essere adattato per prendere in considerazione, in particolare, le pratiche relative all’ecosostenibilità dei pagamenti diretti in vigore fino al 2020, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la necessità di migliorare la sostenibilità delle aziende agricole, con particolare riguardo alla gestione dei nutrienti. È noto che ciascuna BCAA contribuisce a più obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli Stati membri dovrebbero definire una norma nazionale per ciascuna delle norme stabilite a livello dell’Unione, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, quali le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l’utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri possono inoltre definire altre norme nazionali relative agli obiettivi principali di cui all’allegato III, al fine di migliorare l’attuazione a livello ambientale e climatico del quadro BCAA. Nell’ambito del quadro BCAA, al fine di sostenere una conduzione efficace delle aziende agricole sotto il profilo agronomico e ambientale, saranno elaborati piani di gestione dei nutrienti con l’aiuto di un apposito strumento elettronico di sostenibilità per le aziende agricole che gli Stati membri metteranno a disposizione dei singoli agricoltori. Lo strumento dovrebbe fornire supporto alle decisioni prese in azienda, a partire da funzionalità minime di gestione dei nutrienti. Un’ampia interoperabilità e modularità dovrebbero altresì garantire la possibilità di aggiungere altre applicazioni elettroniche aziendali e di e-governance. Al fine di garantire condizioni di parità tra gli agricoltori e in tutta l’Unione, la Commissione può assistere gli Stati membri nella progettazione dello strumento, nonché per quanto riguarda i necessari servizi di archiviazione ed elaborazione dei dati.

Il quadro delle norme relative alle BCAA intende contribuire a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad affrontare le sfide in materia di acqua, protezione e qualità del suolo e protezione e qualità della biodiversità , comprese le risorse genetiche agricole . Il quadro deve essere adattato per prendere in considerazione, in particolare, le pratiche relative all’ecosostenibilità dei pagamenti diretti in vigore fino al 2020, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la necessità di migliorare la sostenibilità delle aziende agricole, con particolare riguardo alla gestione dei nutrienti. È noto che ciascuna BCAA contribuisce a più obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli Stati membri dovrebbero definire una norma nazionale per ciascuna delle norme stabilite a livello dell’Unione, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, quali le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l’utilizzazione del suolo, la rotazione annuale delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri possono inoltre definire altre norme nazionali relative agli obiettivi principali di cui all’allegato III, al fine di migliorare l’attuazione a livello ambientale e climatico del quadro BCAA. Nell’ambito del quadro BCAA, al fine di sostenere una conduzione efficace delle aziende agricole sotto il profilo agronomico e ambientale, saranno elaborati piani di gestione dei nutrienti con l’aiuto di un apposito strumento elettronico di sostenibilità per le aziende agricole che gli Stati membri metteranno a disposizione dei singoli agricoltori. Lo strumento dovrebbe fornire supporto alle decisioni prese in azienda, a partire da funzionalità minime di gestione dei nutrienti. Un’ampia interoperabilità e modularità dovrebbero altresì garantire la possibilità di aggiungere altre applicazioni elettroniche aziendali e di e-governance. Al fine di garantire condizioni di parità tra gli agricoltori e in tutta l’Unione, la Commissione può assistere gli Stati membri nella progettazione dello strumento, nonché per quanto riguarda i necessari servizi di archiviazione ed elaborazione dei dati.

Motivazione

Per essere efficace, la rotazione deve essere annuale, con flessibilità (cfr. le buone condizioni agronomiche e ambientali 8 di cui all’allegato III). Occorre agire per evitare l’erosione delle risorse genetiche agricole.

Emendamento 12

Considerando 24

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

È opportuno che gli Stati membri definiscano servizi di consulenza aziendale, che tengano conto degli aspetti economici, ambientali e sociali, per migliorare la gestione sostenibile e l’efficacia dell’attuazione globale delle aziende agricole e delle imprese rurali, e per individuare i miglioramenti necessari per quanto riguarda tutte le misure a livello aziendale previste nei piani strategici della PAC. Tali servizi di consulenza aziendale dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC ad acquisire maggiore consapevolezza del rapporto tra la gestione delle aziende agricole e la gestione dei terreni, da un lato, e alcune norme, condizioni e informazioni, anche in materia di clima e ambiente, dall’altro. L’elenco di queste ultime comprende le norme applicabili o necessarie agli agricoltori e agli altri beneficiari della PAC e stabilite nel piano strategico della PAC, quelle derivanti dalle normative in materia di risorse idriche e di uso sostenibile dei pesticidi , nonché le iniziative per la lotta alla resistenza antimicrobica e per la gestione dei rischi. Al fine di migliorare la qualità e l’efficacia della consulenza, è opportuno che gli Stati membri prevedano il contributo di consulenti nell’ambito dei sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems — AKIS), per essere in grado di fornire informazioni tecnologiche e scientifiche aggiornate sviluppate mediante la ricerca e l’innovazione.

È opportuno che gli Stati membri definiscano servizi di consulenza aziendale, che tengano conto degli aspetti economici, ambientali e sociali, per migliorare la produttività dei fattori, la gestione sostenibile e l’efficacia dell’attuazione globale delle aziende agricole e delle imprese rurali, e per individuare i miglioramenti necessari per quanto riguarda tutte le misure a livello aziendale previste nei piani strategici della PAC. Tali servizi di consulenza aziendale dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC ad acquisire maggiore consapevolezza del rapporto tra la gestione delle aziende agricole e la gestione dei terreni, da un lato, e alcune norme, condizioni e informazioni, anche in materia di clima e ambiente, dall’altro. L’elenco di queste ultime comprende le norme applicabili o necessarie agli agricoltori e agli altri beneficiari della PAC e stabilite nel piano strategico della PAC, quelle derivanti dalle normative in materia di risorse idriche e di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari , nonché le iniziative per la lotta alla resistenza antimicrobica e per la gestione dei rischi. Al fine di migliorare la qualità e l’efficacia della consulenza, è opportuno che gli Stati membri prevedano il contributo di consulenti nell’ambito dei sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems — AKIS), per essere in grado di fornire informazioni tecnologiche e scientifiche aggiornate sviluppate mediante la ricerca e l’innovazione.

Emendamento 13

Considerando 27

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Quando forniscono sostegno diretto disaccoppiato sulla base del sistema dei diritti all’aiuto, gli Stati membri dovrebbero continuare a gestire una o più riserve nazionali per gruppi di territori. Tali riserve dovrebbero essere utilizzate, in via prioritaria, per i giovani agricoltori e per gli agricoltori che iniziano a esercitare la propria attività agricola. Le norme relative all’utilizzo e ai trasferimenti dei diritti all’aiuto sono necessarie anche per garantire il corretto funzionamento del sistema.

Quando forniscono sostegno diretto disaccoppiato sulla base del sistema dei diritti all’aiuto, gli Stati membri dovrebbero continuare a gestire una o più riserve nazionali per gruppi di territori. Tali riserve dovrebbero essere utilizzate, in via prioritaria, per i giovani agricoltori e per gli agricoltori che iniziano a esercitare la propria attività agricola. Le norme relative all’utilizzo e ai trasferimenti dei diritti all’aiuto sono necessarie anche per garantire il corretto funzionamento del sistema , escludendo un mercato dei diritti all’aiuto .

Motivazione

È inaccettabile che si crei un commercio di sovvenzioni pubbliche.

Emendamento 14

Considerando 28

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le aziende agricole di piccole dimensioni rimangono una colonna portante dell’agricoltura dell’Unione, in quanto svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere l’occupazione rurale e contribuiscono allo sviluppo territoriale. Al fine di promuovere una distribuzione più equilibrata del sostegno e di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari di importi di modesta entità, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sostituire gli altri pagamenti diretti con un pagamento forfettario per piccoli agricoltori.

Le aziende agricole di piccole dimensioni rimangono una colonna portante dell’agricoltura dell’Unione, in quanto svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere l’occupazione rurale e contribuiscono allo sviluppo territoriale. Al fine di promuovere una distribuzione più equilibrata del sostegno e di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari di importi di modesta entità che sostengono l’occupazione , gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sostituire gli altri pagamenti diretti con un pagamento forfettario per piccoli agricoltori.

Motivazione

Le piccole aziende agricole svolgono un ruolo fondamentale nel preservare il dinamismo e nella manutenzione del territorio.

Emendamento 15

Considerando 38

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il sostegno per gli impegni di gestione può prevedere premi a favore dell’agricoltura biologica per la conversione in terreni biologici e per il loro mantenimento; pagamenti per altri tipi di interventi a sostegno di sistemi di produzione rispettosi dell’ambiente, come l’agroecologia, l’agricoltura di conservazione e la produzione integrata; servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste; premi per foreste e l’allestimento di sistemi agroforestali; il benessere degli animali; la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche. Gli Stati membri possono sviluppare altri regimi nell’ambito di tale tipo di interventi in funzione delle proprie esigenze. Tale tipo di pagamenti dovrebbe riguardare soltanto i costi aggiuntivi e il mancato guadagno risultanti dagli impegni che vanno al di là delle norme e dei requisiti di base obbligatori stabiliti dal diritto dell’Unione e nazionale, nonché la condizionalità, conformemente al piano strategico della PAC. Gli impegni relativi a tale tipo di interventi possono essere assunti per un periodo annuale o pluriennale prestabilito e possono superare i sette anni in casi debitamente giustificati.

Il sostegno per gli impegni di gestione può prevedere premi a favore dell’agricoltura biologica per la conversione in terreni biologici e per il loro mantenimento; pagamenti per altri tipi di interventi a sostegno di sistemi di produzione rispettosi dell’ambiente, come l’agroecologia, l’agricoltura di conservazione e la produzione integrata; servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste; premi per foreste e l’allestimento di sistemi agroforestali; il benessere degli animali; la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche. Gli Stati membri possono sviluppare altri regimi nell’ambito di tale tipo di interventi in funzione delle proprie esigenze. Per avere un effetto di incentivazione, tale tipo di pagamenti dovrebbe riguardare non soltanto i costi aggiuntivi e il mancato guadagno risultanti dagli impegni che vanno al di là delle norme e dei requisiti di base obbligatori stabiliti dal diritto dell’Unione e nazionale, nonché la condizionalità, conformemente al piano strategico della PAC. Gli impegni relativi a tale tipo di interventi possono essere assunti per un periodo pluriennale prestabilito e possono superare i sette anni in casi debitamente giustificati.

Motivazione

Per incentivare le pratiche rispettose dell’ambiente, si propone di non limitare il pagamento alla copertura dei mancati guadagni. Un periodo pluriennale è più adeguato in relazione agli effetti sull’ambiente.

Emendamento 16

Considerando 40

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di garantire un reddito equo e un settore agricolo resiliente in tutto il territorio dell’Unione, gli Stati membri possono concedere un sostegno agli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici. Per quanto riguarda le indennità per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, è opportuno continuare ad applicare la definizione della politica di sviluppo rurale 2014-2020. Per consentire alla PAC di apportare un maggiore valore aggiunto dell’Unione relativamente all’ambiente e di rafforzare le sinergie con il finanziamento degli investimenti nella natura e nella biodiversità, è necessario mantenere una misura separata volta a compensare i beneficiari per gli svantaggi connessi all’ attuazione della direttiva Natura 2000 e della direttiva quadro sulle acque. È pertanto opportuno continuare a concedere un sostegno agli agricoltori e ai silvicoltori che devono sottostare a particolari vincoli derivanti dall’applicazione della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e al fine di contribuire all’oculata gestione dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe essere concesso anche agli agricoltori che devono sottostare, nei bacini idrografici, a vincoli derivanti dall’applicazione della direttiva quadro sulle acque. Il sostegno dovrebbe essere subordinato a determinati requisiti indicati nei piani strategici della PAC, che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati membri dovrebbero altresì provvedere affinché i pagamenti agli agricoltori non comportino un doppio finanziamento risultante dai regimi ecologici. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tener conto delle specifiche esigenze delle zone Natura 2000 nell’impostazione generale dei piani strategici della PAC.

Al fine di garantire un reddito equo e un settore agricolo resiliente in tutto il territorio dell’Unione, gli Stati membri concedono un sostegno agli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici. Per quanto riguarda le indennità per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, è opportuno continuare ad applicare la definizione della politica di sviluppo rurale 2014-2020. Per consentire alla PAC di apportare un maggiore valore aggiunto dell’Unione relativamente all’ambiente e di rafforzare le sinergie con il finanziamento degli investimenti nella natura e nella biodiversità, è necessario mantenere una misura separata volta a remunerare i beneficiari per l’ attuazione della direttiva Natura 2000 e della direttiva quadro sulle acque. È pertanto opportuno continuare a concedere un sostegno agli agricoltori e ai silvicoltori che devono sottostare a particolari vincoli derivanti dall’applicazione della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e al fine di contribuire all’oculata gestione dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe essere concesso anche agli agricoltori che devono sottostare, nei bacini idrografici, a vincoli derivanti dall’applicazione della direttiva quadro sulle acque. Il sostegno dovrebbe essere subordinato a determinati requisiti indicati nei piani strategici della PAC, che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati membri dovrebbero altresì provvedere affinché i pagamenti agli agricoltori non comportino un doppio finanziamento risultante dai regimi ecologici. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tener conto delle specifiche esigenze delle zone Natura 2000 nell’impostazione generale dei piani strategici della PAC.

Motivazione

Mantenere l’agricoltura in tutti i territori, compresi quelli difficili, su scala europea è una necessità. Per incentivare le pratiche rispettose dell’ambiente, si propone di non limitare il pagamento alla copertura dei mancati guadagni.

Emendamento 17

Considerando 41

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti, produttivi e non produttivi, in azienda e al di fuori della stessa. Tali investimenti possono riguardare, tra l’altro, infrastrutture relative allo sviluppo, all’ammodernamento o all’adeguamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, quali l’accesso ai terreni agricoli e forestali , la ricomposizione fondiaria e il riassetto fondiario, le pratiche agroforestali e l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico. Al fine di garantire una maggiore coerenza dei piani strategici della PAC con gli obiettivi dell’Unione, nonché la parità di condizioni tra gli Stati membri, è incluso nel presente regolamento un elenco negativo di investimenti.

Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti, produttivi e non produttivi, in azienda e al di fuori della stessa. Tali investimenti possono riguardare, tra l’altro, infrastrutture relative allo sviluppo, all’ammodernamento o all’adeguamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, quali l’accesso ai terreni agricoli e forestali e il riassetto fondiario, le pratiche agroforestali, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico , nonché la conservazione delle risorse genetiche agricole . Al fine di garantire una maggiore coerenza dei piani strategici della PAC con gli obiettivi dell’Unione, nonché la parità di condizioni tra gli Stati membri, è incluso nel presente regolamento un elenco negativo di investimenti. Tali investimenti sono limitati entro un massimale per la singola azienda agricola. La dotazione destinata a questo strumento è limitata al 10 % dei finanziamenti a titolo del FEASR dello Stato membro.

Motivazione

L’introduzione di un massimale per il sostegno agli investimenti consente di promuovere un maggior numero di progetti. La limitazione della dotazione consente di destinare maggiori risorse alle altre priorità del FEASR.

Emendamento 18

Considerando 44

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Considerata la necessità di garantire idonei strumenti di gestione del rischio, dovrebbero essere mantenuti i premi assicurativi e i fondi di mutualizzazione , finanziati dal FEASR . La categoria dei fondi di mutualizzazione comprende sia quelli legati alle perdite di produzione che gli strumenti di stabilizzazione del reddito generali e specifici per settore, legati alle perdite di reddito.

Considerata la necessità di garantire idonei strumenti di gestione del rischio, dovrebbero essere mantenuti i premi assicurativi e i fondi di mutualizzazione. La categoria dei fondi di mutualizzazione comprende sia quelli legati alle perdite di produzione che gli strumenti di stabilizzazione del reddito generali e specifici per settore, legati alle perdite di reddito.

Motivazione

Il finanziamento a titolo del FEASR richiederebbe un corrispondente aumento della dotazione di tale fondo.

Emendamento 19

Considerando 56

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Nel processo di elaborazione dei piani strategici della PAC, gli Stati membri dovrebbero analizzare la propria situazione particolare e le proprie esigenze specifiche, fissare target finali connessi al conseguimento degli obiettivi della PAC e progettare gli interventi che consentiranno di raggiungere tali target finali, adattandoli nel contempo agli specifici contesti nazionali e regionali, anche per le regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 del TFUE. Tale processo dovrebbe promuovere una maggiore sussidiarietà all’interno di un quadro comune dell’Unione, garantendo al tempo stesso il rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione e degli obiettivi della PAC. È pertanto opportuno stabilire norme relative alla struttura e al contenuto dei piani strategici della PAC.

Nel processo di elaborazione dei piani strategici della PAC, gli Stati membri , al momento di definire piani di sviluppo rurale al livello territoriale più adeguato, dovrebbero analizzare la propria situazione particolare e le proprie esigenze specifiche, fissare target finali connessi al conseguimento degli obiettivi della PAC e progettare gli interventi che consentiranno di raggiungere tali target finali, adattandoli nel contempo agli specifici contesti nazionali e regionali, anche per le regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 del TFUE e per quelle meno favorite indicate dal terzo comma dell’articolo 174 del TFUE . Tale processo dovrebbe promuovere una maggiore sussidiarietà all’interno di un quadro comune dell’Unione, garantendo al tempo stesso il rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione e degli obiettivi della PAC. È pertanto opportuno stabilire norme relative alla struttura e al contenuto dei piani strategici della PAC.

Motivazione

Sebbene esista la possibilità che alcune parti dei piani strategici siano stabilite a livello regionale, non è noto in che misura verrà presa in considerazione questa ipotetica dimensione regionale. Il regolamento deve prevedere la definizione di programmi di sviluppo rurale al livello adeguato, quanto meno nelle regioni ultraperiferiche. Nell’elaborare piani strategici della PAC e nel progettare interventi in specifici contesti nazionali e regionali, gli Stati membri devono considerare in particolare le regioni meno favorite indicate dall’articolo 174 del TFUE, quali ad esempio le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

Emendamento 20

Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b),

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Definizioni da formulare nei piani strategici della PAC

Definizioni da formulare nei piani strategici della PAC

1.   Gli Stati membri fissano nel piano strategico della PAC le definizioni di attività agricola, superficie agricola, ettaro ammissibile, agricoltore vero e proprio e giovane agricoltore:

1.   Gli Stati membri fissano nel piano strategico della PAC le definizioni di attività agricola, superficie agricola, ettaro ammissibile, agricoltore vero e proprio e giovane agricoltore:

a)

l’«attività agricola» è definita in modo da includere la produzione dei prodotti agricoli elencati nell’allegato I del TFUE, compresi il cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida , e il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti;

a)

l’«attività agricola» è definita in modo da includere la produzione dei prodotti agricoli elencati nell’allegato I del TFUE, compresi il cotone e l’agroforestazione , e il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti;

b)

la «superficie agricola» è definita in modo da includere i seminativi, le colture permanenti e i prati permanenti. I termini «seminativo», «colture permanenti» e «prato permanente» sono specificati ulteriormente dagli Stati membri nell’ambito del seguente quadro:

b)

la «superficie agricola» è definita in modo da includere i seminativi, le colture permanenti e i prati permanenti. I termini «seminativo», «colture permanenti» e «prato permanente» sono specificati ulteriormente dagli Stati membri nell’ambito del seguente quadro:

 

i)

«seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (1), dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (2), dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell’articolo 65 del presente regolamento;

 

i)

«seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (1), dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (2), dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell’articolo 65 del presente regolamento;

 

ii)

«colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;

 

ii)

«colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida inseriti nelle colture ;

 

iii)

«prato permanente e pascolo permanente» (congiuntamente denominati «prato permanente»): il terreno non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda da cinque anni o più, utilizzato per la coltivazione di erba o altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate). Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo o la produzione di mangimi;

 

iii)

«prato permanente e pascolo permanente» (congiuntamente denominati «prato permanente»): il terreno non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda da cinque anni o più, utilizzato per la coltivazione di erba o altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate). Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo, o la produzione di mangime animale , purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti . Può comprendere inoltre terreno pascolabile che rientra nell’ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio, o terreno pascolabile in cui erba e altre piante erbacee da foraggio non siano predominanti, o non siano presenti, nelle superfici di pascolo.

La definizione si estende anche ai sistemi silvopastorali nei quali i foraggi erbacei non siano predominanti, ma vengano utilizzati per l’alimentazione del bestiame, come nel caso dei sistemi della dehesa e/o dei pascoli arbustivi e alberati delle zone di montagna;

Motivazione

Si propone di mantenere l’attuale definizione del regolamento Omnibus, che tiene in considerazione le particolari caratteristiche dei pascoli mediterranei, come la dehesa e i pascoli alberati delle zone montane.

Emendamento 21

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

l’«agricoltore vero e proprio» è definito in modo da garantire che non sia concesso un sostegno a coloro le cui attività agricole costituiscono soltanto una parte insignificante delle attività economiche complessive o la cui attività principale non è agricola, pur non precludendo la possibilità di sostenere gli agricoltori pluriattivi. La definizione consente di definire quali agricoltori non siano considerati agricoltori veri e propri sulla base di condizioni quali l’accertamento del reddito, gli input di lavoro in azienda , l’oggetto sociale e/o l’inclusione nei registri;

l’«agricoltore vero e proprio» è definito in modo da garantire che non sia concesso un sostegno a coloro le cui attività agricole costituiscono soltanto una parte insignificante delle attività economiche complessive o la cui attività principale non è agricola, pur non precludendo la possibilità di sostenere gli agricoltori pluriattivi. La definizione consente di definire quali agricoltori non siano considerati agricoltori veri e propri sulla base di condizioni quali la parte di reddito derivante dalla produzione agricola , l’oggetto sociale e/o l’inclusione nei registri . In ogni caso, la definizione dovrebbe salvaguardare il modello di agricoltura a conduzione familiare dell’Unione europea, a carattere individuale o associativo, nel quale l’agricoltore lavora e vive direttamente dell’attività agricola, e potrebbe tenere conto, se necessario, delle specificità delle regioni definite all’articolo 349 del TFUE ;

Motivazione

Tener conto del reddito potrebbe portare a escludere i piccoli agricoltori. Considerare la parte di reddito agricolo consente invece di distinguere meglio gli agricoltori veri e propri. È necessario riaffermare il modello europeo di agricoltura a conduzione familiare.

Emendamento 22

Articolo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il sostegno del FEAGA e del FEASR è inteso a migliorare ulteriormente lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura, degli alimenti e delle aree rurali e contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:

Il sostegno del FEAGA e del FEASR è inteso a migliorare ulteriormente lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura, degli alimenti e delle aree rurali e contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:

a)

promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare;

a)

promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare;

b)

rafforzare la tutela dell’ambiente e l’azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell’Unione;

b)

rafforzare la tutela dell’ambiente e l’azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell’Unione;

c)

rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali.

c)

rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali , ponendo l’accento sul perseguimento di un tenore di vita equo per la popolazione agricola, conformemente all’articolo 39, paragrafo 1, lettera b), del TFUE, con particolare attenzione per le zone rurali che soffrono di gravi problemi di spopolamento .

Tali obiettivi sono integrati dall’obiettivo trasversale di ammodernamento del settore promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell’agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l’utilizzo.

Tali obiettivi sono integrati dall’obiettivo trasversale di ammodernamento del settore promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell’agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l’utilizzo. Si tratta inoltre di incoraggiare le relazioni tra i differenti operatori della catena del valore alimentare, rafforzando le relazioni contrattuali e la trasparenza nel loro ambito, adottando strumenti come gli osservatori standardizzati dei prezzi e dei costi di produzione.

Motivazione

La PAC deve garantire il rispetto dell’articolo 39 del TFUE, prestare particolare attenzione alle zone rurali colpite dallo spopolamento e migliorare il funzionamento delle filiere alimentari.

Emendamento 23

Articolo 6, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Obiettivi specifici

Obiettivi specifici

1.   Il conseguimento degli obiettivi generali è perseguito mediante i seguenti obiettivi specifici:

1.   Il conseguimento degli obiettivi generali è perseguito mediante i seguenti obiettivi specifici:

a)

sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l’Unione per rafforzare la sicurezza alimentare;

a)

sostenere un reddito agricolo sufficiente , comparabile a quello percepito nell’economia in generale, e la resilienza in tutta l’Unione per rafforzare la sicurezza alimentare;

b)

migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;

b)

migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività economica, sociale, ambientale e territoriale , compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione , nonché all’agroecologia, e alla diffusione di metodi di produzione sostenibili ;

c)

migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore;

c)

migliorare la produttività dei fattori di produzione, anche al fine di ridurre i costi dei beni e dei servizi prodotti dal settore agricolo;

d)

contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi, come pure all’energia sostenibile;

d)

migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore;

e)

promuovere lo sviluppo sostenibile e un’ efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria;

e)

contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi, come pure all’energia sostenibile;

f)

contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;

f)

promuovere la gestione sostenibile e efficiente delle risorse naturali come le risorse genetiche agricole, l’acqua, il suolo e l’aria;

g)

attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali;

g)

contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;

h)

promuovere l’occupazione, la crescita, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile;

h)

attirare i giovani agricoltori e nuovi agricoltori, specie nelle regioni maggiormente spopolate, e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali;

i)

migliorare la risposta dell’agricoltura dell’UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, sprechi alimentari e benessere degli animali.

i)

promuovere l’occupazione, la crescita, la partecipazione delle donne all’economia rurale, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile;

 

j)

migliorare la risposta dell’agricoltura dell’UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, sprechi alimentari e benessere degli animali;

 

k)

promuovere lo sviluppo di un’agricoltura familiare sostenibile nei paesi in via di sviluppo, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) 1 e 2, adottati dalle Nazioni Unite, e con la coerenza delle politiche UE per lo sviluppo (CPS) .

Emendamento 24

Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri perseguono gli obiettivi fissati nel titolo II, specificando gli interventi basati sui tipi di interventi di cui ai capi II, III e IV del presente titolo, in conformità ai requisiti comuni di cui al presente titolo.

Gli Stati membri e le regioni che fungono da autorità di gestione perseguono gli obiettivi fissati nel titolo II, specificando gli interventi basati sui tipi di interventi di cui ai capi II, III e IV del presente titolo, in conformità ai requisiti comuni di cui al presente titolo.

Motivazione

Il ruolo delle regioni europee nella gestione e nell’attuazione della PAC deve essere mantenuto e rafforzato al fine di adeguare le scelte politiche alle caratteristiche territoriali e settoriali specifiche.

Emendamento 25

Articolo 9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri elaborano gli interventi dei propri piani strategici della PAC in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e ai principi generali del diritto dell’Unione.

Tenendo cono del fatto che la politica agricola comune costituisce la base su cui si fondano l’economia del settore agroalimentare e il tessuto economico e sociale delle zone rurali dell’Unione, gli Stati membri e le regioni che fungono da autorità di gestione elaborano gli interventi dei propri piani strategici della PAC in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e ai principi generali del diritto dell’Unione , in particolare il principio di sussidiarietà .

Gli Stati membri assicurano che gli interventi siano definiti sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, siano compatibili con il mercato interno e non comportino distorsioni della concorrenza.

Gli Stati membri stabiliscono il quadro giuridico che disciplina la concessione del sostegno dell’Unione ai beneficiari sulla base del piano strategico della PAC e in conformità ai principi e alle disposizioni di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) [RO].

Gli Stati membri assicurano che gli interventi siano definiti sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, siano compatibili con il mercato interno e non comportino distorsioni della concorrenza.

Gli Stati membri stabiliscono il quadro giuridico che disciplina la concessione del sostegno dell’Unione ai beneficiari sulla base del piano strategico della PAC e in conformità ai principi e alle disposizioni di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) [RO].

Motivazione

Occorre fare un riferimento alla base della politica agricola comune e alla necessità che gli Stati membri la applichino rispettando la compatibilità con il mercato interno senza distorcere la concorrenza.

Emendamento 26

Articolo 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri includono nel proprio piano strategico della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del presente titolo o premi annuali di cui agli articoli 65, 66 e 67 e che non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell’Unione e alle norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell’allegato III relativamente ai seguenti settori specifici:

Gli Stati membri includono nel proprio piano strategico della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del presente titolo o premi annuali di cui agli articoli 65, 66 e 67 e che non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell’Unione e alle norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell’allegato III relativamente ai seguenti settori specifici:

1.

il clima e l’ambiente;

2.

la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante;

3.

il benessere degli animali.

1.

il clima e l’ambiente;

2.

la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante;

3.

il benessere degli animali;

4.

la dimensione sociale: rispetto dei diritti dei lavoratori agricoli .

Motivazione

È importante che le aziende agricole che beneficiano dei fondi pubblici della PAC rispettino i diritti sociali dei loro dipendenti.

Emendamento 27

Articolo 12, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri istituiscono un sistema per rendere disponibile lo strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti di cui all’allegato III, con il contenuto e le funzionalità minimi definiti nell’allegato, ai beneficiari che lo utilizzeranno.

La Commissione può aiutare gli Stati membri con la progettazione di tale strumento e con i requisiti relativi ai servizi di archiviazione e di trattamento dei dati.

Gli Stati membri istituiscono un sistema per rendere disponibile lo strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti di cui all’allegato III, con il contenuto e le funzionalità minimi definiti nell’allegato, ai beneficiari che lo utilizzeranno.

La Commissione può aiutare gli Stati membri con la progettazione di tale strumento . I requisiti relativi ai servizi di archiviazione, di trattamento e di protezione dei dati devono consentire all’agricoltore di mantenere il controllo sulla sua gestione dei nutrienti .

Motivazione

La fertilità del suolo non dipende tanto dalla registrazione digitale dei nutrienti, quanto dal rispetto delle buone pratiche agronomiche che incidono sul buono stato biologico del suolo. L’agricoltore deve mantenere il controllo sulla gestione dei nutrienti nella sua azienda, nel rispetto della legislazione.

Emendamento 28

Articolo 12, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 138, che integrano il presente regolamento con norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, compresa la definizione di elementi del sistema della proporzione del prato permanente, l’anno di riferimento e il tasso di conversione a norma della BAAC 1 di cui all’allegato II, il formato nonché gli elementi e le funzionalità aggiuntivi minimi dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti.

 

Motivazione

Le buone condizioni agronomiche e ambientali devono rientrare nell’ambito dei regolamenti e non di atti delegati.

Emendamento 29

Articolo 13, paragrafo 4, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

la gestione del rischio di cui all’articolo 70;

la prevenzione e la gestione del rischio di cui all’articolo 70;

Motivazione

La prevenzione del rischio, attraverso le pratiche agroecologiche e la despecializzazione delle aziende e dei territori, aumenterà la resilienza delle aziende ai rischi climatici e sanitari. L’onerosa gestione del rischio non sarà sufficiente a garantire la sicurezza delle aziende.

Emendamento 30

Articolo 15, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 138 che integrino il presente regolamento con norme che definiscono una base armonizzata per il calcolo della riduzione dei pagamenti di cui al paragrafo 1 al fine di assicurare una corretta distribuzione dei fondi ai beneficiari che ne hanno diritto.

 

Motivazione

La distribuzione dei pagamenti diretti deve rientrare nell’ambito dei regolamenti e non di atti delegati.

Emendamento 31

Articolo 24, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Fatta eccezione per il trasferimento per successione ereditaria effettiva o anticipata, i diritti all’aiuto sono trasferiti solo a un agricoltore vero e proprio.

Fatta eccezione per il trasferimento per successione ereditaria effettiva o anticipata, i diritti all’aiuto sono trasferiti solo a un agricoltore vero e proprio e restano legati al terreno .

Motivazione

Non è giustificabile poter scambiare diritti a sovvenzioni pubbliche senza che vi sia un collegamento con l’acquisto o la locazione di terreni agricoli.

Emendamento 32

Articolo 25

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri possono concedere ai piccoli agricoltori, definiti dagli Stati membri, pagamenti mediante una somma forfettaria che sostituisce i pagamenti diretti di cui alla presente sezione e alla sezione 3 del presente capo. Gli Stati membri pianificano il corrispondente intervento nel piano strategico della PAC come facoltativo per gli agricoltori.

Gli Stati membri concedono ai piccoli agricoltori, definiti dagli Stati membri, pagamenti mediante una somma forfettaria che sostituisce i pagamenti diretti di cui alla presente sezione e alla sezione 3 del presente capo. L’importo della somma forfettaria è fissato a un livello sufficiente per garantire la sostenibilità a lungo termine di queste aziende. Gli Stati membri stabiliscono criteri per individuare i piccoli agricoltori e pianificano il corrispondente intervento nel piano strategico della PAC come facoltativo per gli agricoltori.

Motivazione

Le «piccole aziende agricole» svolgono un ruolo reale nel preservare l’occupazione e il dinamismo e nella manutenzione del territorio. Tale dispositivo deve essere obbligatorio per gli Stati membri.

Emendamento 33

Articolo 28, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il sostegno per i regimi ecologici è concesso come pagamento annuale per ettaro ammissibile sotto forma di:

Il sostegno per i regimi ecologici è concesso come pagamento annuale per ettaro ammissibile sotto forma di:

a)

pagamenti aggiuntivi al sostegno di base al reddito di cui alla sottosezione 2 della presente sezione; o

a)

pagamenti aggiuntivi al sostegno di base al reddito di cui alla sottosezione 2 della presente sezione; o

b)

pagamenti totalmente o parzialmente compensativi dei costi supplementari sostenuti e del mancato guadagno derivanti dagli impegni stabiliti a norma dell’articolo 65.

b)

pagamenti destinati a remunerare i beneficiari oltre i costi supplementari sostenuti e il mancato guadagno derivanti dagli impegni stabiliti a norma dell’articolo 65.

Motivazione

Per incoraggiare gli agricoltori a mantenere o a sviluppare pratiche rispettose dell’ambiente, il sostegno deve andare oltre i costi di produzione aggiuntivi associati alle pratiche virtuose.

Emendamento 34

Articolo 29

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori veri e propri alle condizioni stabilite nella presente sottosezione e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.

1.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori veri e propri alle condizioni stabilite nella presente sottosezione e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.

2.   Gli interventi degli Stati membri aiutano i settori e le produzioni sovvenzionati o i tipi specifici di attività agricola che essi comportano, di cui all’elenco dell’articolo 30, ad affrontare le difficoltà incontrate, migliorandone la competitività, la sostenibilità o la qualità.

2.   Gli interventi degli Stati membri aiutano i settori e le produzioni sovvenzionati o i tipi specifici di attività agricola che essi comportano, di cui all’elenco dell’articolo 30, con i seguenti obiettivi:

evitare la scomparsa dell’attività agricola dalle zone rurali e rafforzare l’autosufficienza alimentare dell’UE, o

affrontare le difficoltà incontrate, migliorandone la competitività, la sostenibilità o la qualità.

3.   Il sostegno accoppiato al reddito assume la forma di un pagamento annuale per ettaro o capo di bestiame.

3.   Il sostegno accoppiato al reddito assume la forma di un pagamento annuale , limitato a un massimale, per ettaro o capo di bestiame.

Motivazione

Il sostegno accoppiato deve riguardare tanto le zone in difficoltà quanto le produzioni in difficoltà e deve essere inoltre volto sia a mantenere che sviluppare una determinata produzione, il che giustifica il suo assoggettamento a un massimale per azienda.

Emendamento 35

Articolo 30

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il sostegno accoppiato al reddito può essere concesso ai seguenti settori e produzioni, o ai tipi specifici di attività agricola che essi comportano, soltanto se essi sono importanti per ragioni economiche, sociali o ambientali: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola, canna e cicoria da zucchero, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida e altre colture non alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la fabbricazione di prodotti che hanno il potenziale di sostituire i materiali fossili .

Il sostegno accoppiato al reddito può essere concesso ai seguenti settori e produzioni, o ai tipi specifici di attività agricola che essi comportano, soltanto se essi sono importanti per ragioni economiche, sociali o ambientali: cereali, semi oleosi ad eccezione delle colture destinate agli agrocarburanti , colture proteiche, legumi da granella, leguminose da foraggio pure o mescolate con graminacee, prato, lino, canapa, riso, frutta a guscio, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, suine e avicole, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola, canna e cicoria da zucchero, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida incluso nelle parcelle agricole .

Motivazione

Il sostegno accoppiato deve favorire tutte le leguminose e non deve escludere l’allevamento suino e avicolo, diversamente dalle colture destinate agli agrocarburanti.

Emendamento 36

Articolo 40

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Tipi di interventi settoriali obbligatori e facoltativi

Tipi di interventi settoriali obbligatori e facoltativi

1.   I tipi di interventi settoriali nel settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 39, lettera a), e nel settore dell’apicoltura di cui all’articolo 39, lettera b), sono obbligatori per tutti gli Stati membri.

1.   I tipi di interventi settoriali nel settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 39, lettera a), e nel settore dell’apicoltura di cui all’articolo 39, lettera b), sono obbligatori per tutti gli Stati membri.

2.   Il tipo di intervento settoriale nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 39, lettera c), è obbligatorio per gli Stati membri elencati nell’allegato V.

2.   Il tipo di intervento settoriale nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 39, lettera c), è obbligatorio per gli Stati membri elencati nell’allegato V.

3.   Nel proprio piano strategico della PAC, gli Stati membri possono scegliere di attuare i tipi di interventi settoriali di cui all’articolo 39, lettere d), e) e f).

3.   Nel proprio piano strategico della PAC, gli Stati membri possono scegliere di attuare i tipi di interventi settoriali di cui all’articolo 39, lettere d), e) e f).

4.   Lo Stato membro di cui all’articolo 82, paragrafo 3, può attuare nel settore del luppolo il tipo di intervento settoriale di cui all’articolo 39, lettera f), solo a condizione che tale Stato membro decida nel proprio piano strategico della PAC di non attuare il tipo di intervento settoriale di cui all’articolo 39, lettera d).

4.   Lo Stato membro di cui all’articolo 82, paragrafo 3, può attuare nel settore del luppolo il tipo di intervento settoriale di cui all’articolo 39, lettera f), solo a condizione che tale Stato membro decida nel proprio piano strategico della PAC di non attuare il tipo di intervento settoriale di cui all’articolo 39, lettera d).

5.   Gli Stati membri di cui all’articolo 82, paragrafo 4, possono attuare nel settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola il tipo di intervento settoriale di cui all’articolo 39, lettera f), solo a condizione che tali Stati membri decidano nei propri piani strategici della PAC di non attuare il tipo di intervento settoriale di cui all’articolo 39, lettera e).

5.   Gli Stati membri di cui all’articolo 82, paragrafo 4, possono attuare nel settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola il tipo di intervento settoriale di cui all’articolo 39, lettera f), solo a condizione che tali Stati membri decidano nei propri piani strategici della PAC di non attuare il tipo di intervento settoriale di cui all’articolo 39, lettera e).

 

6.     Gli Stati membri possono integrare nei loro piani strategici interventi di prevenzione delle crisi e di gestione del rischio in qualsiasi settore, al fine di prevenire e affrontare le crisi nel settore; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Tali interventi agevoleranno la partecipazione al regime da parte delle organizzazioni dei produttori, delle organizzazioni interprofessionali e delle cooperative.

 

7.     Attraverso un orientamento comune applicabile all’intera Unione europea, gli Stati membri integrano nei loro piani strategici strumenti quali osservatori standardizzati dei prezzi e dei costi di produzione che permettano di ottenere informazioni sugli sviluppi del mercato.

Motivazione

La possibilità di intervenire per prevenire e gestire i rischi dovrebbe essere estesa a tutti i settori. La creazione di strumenti quali gli osservatori standardizzati dei prezzi e dei costi di produzione consentirà di ottenere, ove necessario, segnalazioni in merito all’evoluzione dei mercati agricoli.

Emendamento 37

Articolo 43, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per quanto riguarda gli obiettivi di cui all’articolo 42, lettere da a) ad h), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere uno o più dei seguenti tipi di interventi:

Per quanto riguarda gli obiettivi di cui all’articolo 42, lettere da a) ad h), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere uno o più dei seguenti tipi di interventi:

a)

investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, incentrati in particolare sul risparmio di acqua, il risparmio energetico, gli imballaggi ecologici e la riduzione dei rifiuti;

a)

investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, incentrati in particolare sul risparmio di acqua, il risparmio energetico, gli imballaggi ecologici e la riduzione dei rifiuti;

b)

ricerca e produzione sperimentale, incentrate in particolare sul risparmio di acqua, il risparmio energetico, gli imballaggi ecologici, la riduzione dei rifiuti, la resistenza ai parassiti, la riduzione dei rischi e degli impatti connessi all’uso di pesticidi, la prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e la promozione dell’uso di varietà adattate a condizioni climatiche in evoluzione;

b)

ricerca e produzione sperimentale, incentrate in particolare sul risparmio di acqua, il risparmio energetico, gli imballaggi ecologici, la riduzione dei rifiuti, la resistenza ai parassiti, la riduzione dei rischi e degli impatti connessi all’uso di pesticidi, la prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e la promozione dell’uso di varietà adattate a condizioni climatiche in evoluzione;

c)

produzione biologica;

c)

produzione biologica;

d)

produzione integrata;

d)

produzione integrata;

e)

azioni mirate a preservare il suolo e ad aumentare il carbonio nel suolo;

e)

azioni mirate a preservare il suolo e ad aumentare il carbonio nel suolo;

f)

azioni intese a creare o preservare gli habitat propizi alla biodiversità o a salvaguardare il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico;

f)

azioni intese a creare o preservare gli habitat propizi alla biodiversità o a salvaguardare il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico;

g)

azioni per il risparmio energetico, una maggiore efficienza energetica e un maggiore uso delle energie rinnovabili;

g)

azioni per il risparmio energetico, una maggiore efficienza energetica e un maggiore uso delle energie rinnovabili;

h)

azioni intese a migliorare la resistenza ai parassiti;

h)

azioni intese a migliorare la resistenza ai parassiti;

i)

azioni intese a migliorare l’uso e la gestione delle risorse idriche, inclusi il risparmio di acqua e il drenaggio;

i)

azioni intese a migliorare l’uso e la gestione delle risorse idriche, inclusi il risparmio di acqua e il drenaggio;

j)

azioni e misure intese a ridurre la produzione di rifiuti e a migliorare la gestione dei rifiuti;

j)

azioni e misure intese a ridurre la produzione di rifiuti e a migliorare la gestione dei rifiuti;

k)

azioni intese ad aumentare la sostenibilità e l’efficienza del trasporto e dello stoccaggio di prodotti del settore ortofrutticolo;

k)

azioni intese ad aumentare la sostenibilità e l’efficienza del trasporto e dello stoccaggio di prodotti del settore ortofrutticolo;

l)

azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici, ad adattarsi ai medesimi e ad aumentare l’uso delle energie rinnovabili;

l)

azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici, ad adattarsi ai medesimi e ad aumentare l’uso delle energie rinnovabili;

m)

attuazione di regimi di qualità dell’Unione e nazionali;

m)

attuazione di regimi di qualità dell’Unione e nazionali;

n)

promozione e comunicazione, comprese azioni e attività volte alla diversificazione e al consolidamento dei mercati ortofrutticoli nonché a informare circa i vantaggi del consumo di frutta e verdura per la salute;

n)

promozione e comunicazione, comprese azioni e attività volte alla diversificazione e al consolidamento dei mercati ortofrutticoli nonché a informare circa i vantaggi del consumo di frutta e verdura per la salute;

o)

servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche di lotta antiparassitaria sostenibili, l’uso sostenibile dei pesticidi nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi;

o)

servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche di lotta antiparassitaria sostenibili, la riduzione dell’uso dei pesticidi nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi;

p)

formazione e scambio di buone pratiche, in particolare per quanto riguarda le tecniche di lotta antiparassitaria sostenibili, l’uso sostenibile dei pesticidi e il contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ai medesimi.

p)

formazione e scambio di buone pratiche, in particolare per quanto riguarda le tecniche di lotta antiparassitaria sostenibili, la riduzione dell’uso dei pesticidi e il contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ai medesimi;

 

q)

azioni volte a preservare la diversità delle risorse genetiche della frutta e degli ortaggi .

Motivazione

Nell’interesse della salute degli agricoltori e della popolazione in generale, è il momento di ridurre notevolmente l’impiego dei pesticidi. La diversità delle risorse genetiche è una garanzia di resilienza.

Emendamento 38

Articolo 49

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Tipi di interventi nel settore dell’apicoltura e aiuto finanziario dell’Unione

[…]

Tipi di interventi nel settore dell’apicoltura e aiuto finanziario dell’Unione

[…]

2.   Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri motivano la propria scelta di obiettivi specifici e tipi di interventi. Nell’ambito dei tipi di interventi prescelti, essi definiscono gli interventi.

[…]

2.   Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri motivano la propria scelta di obiettivi specifici e tipi di interventi. Nell’ambito dei tipi di interventi prescelti, essi definiscono gli interventi.

[…]

4.   L’aiuto finanziario dell’Unione per i tipi di interventi di cui al paragrafo 2 è pari al massimo al 50 % della spesa. La parte residua delle spese è a carico degli Stati membri.

[…]

4.   L’aiuto finanziario dell’Unione per i tipi di interventi di cui al paragrafo 2 è pari al massimo al 50 % della spesa , ad eccezione delle regioni ultraperiferiche, per le quali è pari al massimo all’85 % . La parte residua delle spese è a carico degli Stati membri.

[…]

Motivazione

Una riduzione, rispetto ai periodi di programmazione precedenti, del tasso di cofinanziamento dell’UE metterebbe a rischio l’attuazione dei programmi di sviluppo rurale nelle regioni ultraperiferiche e avrebbe la conseguenza di raddoppiare il finanziamento a carico di queste regioni per la realizzazione di progetti dell’UE.

Emendamento 39

Articolo 52, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Tipi di interventi nel settore vitivinicolo

Tipi di interventi nel settore vitivinicolo

Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli elencati all’articolo 51, gli Stati membri selezionano nei propri piani strategici della PAC uno o più dei seguenti tipi di interventi:

Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli elencati all’articolo 51, gli Stati membri selezionano nei propri piani strategici della PAC uno o più dei seguenti tipi di interventi:

a)

azioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, compreso il reimpianto di vigneti quando ciò è necessario a seguito di un’estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell’autorità competente dello Stato membro, ma escluso il rinnovo normale dei vigneti consistente nel reimpianto della stessa particella con la stessa varietà di vite secondo lo stesso sistema di coltivazione quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;

a)

azioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, compreso il reimpianto di vigneti quando ciò è necessario a seguito di un’estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell’autorità competente dello Stato membro, ma escluso il rinnovo normale dei vigneti consistente nel reimpianto della stessa particella con la stessa varietà di vite secondo lo stesso sistema di coltivazione quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;

 

b)

la riduzione dell’impiego dei pesticidi;

Motivazione

La viticoltura è una delle produzioni che fanno maggior uso di pesticidi, e tale uso deve essere invece ridotto quanto prima.

Emendamento 40

Articolo 64

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Tipi di interventi per lo sviluppo rurale

Tipi di interventi per lo sviluppo rurale

I tipi di interventi contemplati dal presente capo sono i seguenti:

I tipi di interventi contemplati dal presente capo sono i seguenti:

a)

gli impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione;

a)

gli impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione;

b)

i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici

b)

i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici

c)

gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;

c)

gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;

d)

gli investimenti;

d)

gli investimenti per il miglioramento della qualità della vita e della qualità dei servizi pubblici nelle zone rurali ;

e)

l’insediamento dei giovani agricoltori e l’avvio di nuove imprese rurali;

e)

l’insediamento dei giovani agricoltori e l’avvio di nuove imprese rurali;

f)

gli strumenti per la gestione del rischio;

f)

gli strumenti per la gestione del rischio;

g)

la cooperazione;

g)

la cooperazione;

h)

lo scambio di conoscenze e l’informazione;

h)

lo scambio di conoscenze e l’informazione;

Emendamento 41

Articolo 65, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri compensano i beneficiari per i costi sostenuti e il mancato guadagno derivante dagli impegni assunti. Se necessario, essi possono coprire anche i costi di transazione. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità. I pagamenti sono concessi annualmente.

Gli Stati membri compensano i beneficiari oltre i costi sostenuti e il mancato guadagno derivante dagli impegni assunti. Se necessario, essi possono coprire anche i costi di transazione. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità. I pagamenti sono concessi annualmente.

Motivazione

Per promuovere la transizione dei sistemi produttivi verso metodi di produzione più resilienti sono necessari degli incentivi, senza che il pagamento delle pratiche virtuose sia limitato alla copertura del mancato guadagno.

Emendamento 42

Articolo 68, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri possono concedere un sostegno nell’ambito di questo tipo di interventi solo per investimenti materiali e/o immateriali che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6. Il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Gli Stati membri possono concedere un sostegno nell’ambito di questo tipo di interventi solo per investimenti materiali e/o immateriali che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6. Il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente La concessione dell’aiuto è subordinata agli effetti ambientali (ex ante) previsti grazie alla valutazione dell’impatto ambientale di tali investimenti.

Motivazione

Non si possono utilizzare risorse pubbliche per sostenere investimenti che avrebbero un impatto ambientale negativo. Per evitare che i beneficiari debbano rimborsare i fondi poiché il loro impatto ambientale risulta più grave di quanto inizialmente calcolato (ex post), dovrebbe essere prevista una condizionalità ex ante.

Emendamento 43

Articolo 68, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri redigono un elenco di investimenti e categorie di spesa non ammissibili che includa almeno i seguenti elementi:

Gli Stati membri redigono un elenco di investimenti e categorie di spesa non ammissibili che includa almeno i seguenti elementi:

a)

acquisto di diritti di produzione agricola;

a)

acquisto di diritti di produzione agricola;

b)

acquisto di diritti all’aiuto;

b)

acquisto di diritti all’aiuto;

c)

acquisto di terreni, ad eccezione dell’acquisto di terreni a fini di conservazione dell’ambiente o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l’utilizzo di strumenti finanziari;

c)

acquisto di terreni, ad eccezione dell’acquisto di terreni a fini di conservazione dell’ambiente o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l’utilizzo di strumenti finanziari;

d)

acquisto di animali, piante annuali con le relative spese di impianto per scopi diversi da quello di ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali ed eventi catastrofici;

d)

acquisto di animali, piante annuali con le relative spese di impianto per scopi diversi da quello di ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali ed eventi catastrofici;

e)

interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;

e)

interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;

f)

investimenti nell’irrigazione non coerenti con il conseguimento di un buono stato dei corpi idrici, secondo quanto stabilito all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, compresa l’espansione dell’irrigazione che interessa corpi idrici il cui status è stato definito in condizioni meno che buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico;

f)

investimenti nell’irrigazione non coerenti con il conseguimento di un buono stato dei corpi idrici, secondo quanto stabilito all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, compresa l’espansione dell’irrigazione che interessa corpi idrici il cui status è stato definito in condizioni meno che buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico;

g)

investimenti in grandi infrastrutture che non rientrano in strategie di sviluppo locale;

g)

investimenti in grandi infrastrutture che non rientrano in strategie di sviluppo regionale e locale;

h)

investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi climatico-ambientali in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l’imboschimento e il rimboschimento.

h)

investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi climatico-ambientali in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l’imboschimento e il rimboschimento.

Motivazione

È importante che siano ammissibili anche i grandi investimenti infrastrutturali che rientrano in strategie di sviluppo regionale.

Emendamento 44

Articolo 71

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Leader

1.     Gli Stati membri concedono un sostegno a favore dell’iniziativa Leader, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all’articolo 25 del regolamento (UE) [RDC]. Gli Stati membri, attraverso il FEASR, possono concedere un sostegno ad azioni che contribuiscono ad uno o più degli obiettivi stabiliti all’articolo 6 anche al di fuori delle opzioni previste al capo IV, sezione 1. La decisione di approvazione di una strategia di sviluppo locale dispone anche l’approvazione delle azioni che la compongono.

Motivazione

Leader, con la sua dotazione finanziaria del 5 % del FEASR, può trovare più efficace attuazione attraverso regole più flessibili e autonome, esterne al piano strategico nazionale (piani operativi regionali).

Emendamento 45

Articolo 71, paragrafi 1 e 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno a favore della cooperazione alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di preparare e attuare i progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura di cui all’articolo 114 e l’iniziativa Leader, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all’articolo 25 del regolamento (UE) [RDC] , nonché di promuovere i regimi di qualità, le organizzazioni di produttori o i gruppi di produttori o altre forme di cooperazione.

[…]

1.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno a favore della cooperazione alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di preparare e attuare i progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura di cui all’articolo 114 e l’iniziativa Leader, indicata come sviluppo, nonché di promuovere i regimi di qualità, le organizzazioni di produttori o i gruppi di produttori o altre forme di cooperazione.

[…]

5.   Se il sostegno è erogato sotto forma di importo globale, gli Stati membri provvedono affinché le norme e i requisiti dell’Unione relativi ad azioni analoghe che rientrano in altri tipi di interventi siano rispettati. Il presente paragrafo non si applica all’iniziativa Leader, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all’articolo 25 del regolamento (UE) [RDC].

5.   Se il sostegno è erogato sotto forma di importo globale, gli Stati membri provvedono affinché le norme e i requisiti dell’Unione relativi ad azioni analoghe che rientrano in altri tipi di interventi siano rispettati.

Motivazione

Leader, con la sua dotazione finanziaria del 5 % del FEASR, può trovare più efficace attuazione attraverso regole più flessibili e autonome, esterne al piano strategico nazionale (piani operativi regionali).

Emendamento 46

Articolo 74, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le spese ammissibili di uno strumento finanziario sono costituite dall’importo totale dei contributi versati nell’ambito del piano strategico della PAC oppure, nel caso delle garanzie, accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, dallo strumento finanziario nel periodo di ammissibilità, e tale importo corrisponde:

Le spese ammissibili di uno strumento finanziario sono costituite dall’importo totale dei contributi versati nell’ambito del piano strategico della PAC oppure, nel caso delle garanzie, accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, dallo strumento finanziario nel periodo di ammissibilità, e tale importo corrisponde:

a)

ai pagamenti ai destinatari finali o a beneficio di questi, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari;

a)

ai pagamenti ai destinatari finali o a beneficio di questi, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari. Inoltre, si potranno prevedere pagamenti ai destinatari finali solo per il capitale di esercizio nel caso di agricoltori colpiti da gravi fenomeni meteorologici e/o da crisi dei prezzi di mercato ;

b)

alle risorse accantonate secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie per perdite, calcolate in base a un coefficiente di moltiplicazione che copra un importo multiplo di nuovi prestiti erogati soggiacenti o di investimenti azionari nei destinatari finali;

b)

alle risorse accantonate secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie per perdite, calcolate in base a un coefficiente di moltiplicazione che copra un importo multiplo di nuovi prestiti erogati soggiacenti o di investimenti azionari nei destinatari finali;

c)

ai pagamenti erogati ai destinatari finali o a beneficio di questi, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell’Unione come singola operazione di strumenti finanziari in conformità dell’articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) [RDC];

c)

ai pagamenti erogati ai destinatari finali o a beneficio di questi, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell’Unione come singola operazione di strumenti finanziari in conformità dell’articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) [RDC];

d)

ai pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario.

d)

ai pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario.

Ai fini del presente paragrafo, lettera b), il coefficiente di moltiplicazione è stabilito tramite una prudente valutazione ex ante dei rischi e concordato nel pertinente accordo di finanziamento. Il coefficiente di moltiplicazione può essere riveduto se ciò è giustificato da cambiamenti successivi delle condizioni di mercato. Tale revisione non ha effetto retroattivo.

Ai fini del presente paragrafo, lettera b), il coefficiente di moltiplicazione è stabilito tramite una prudente valutazione ex ante dei rischi e concordato nel pertinente accordo di finanziamento. Il coefficiente di moltiplicazione può essere riveduto se ciò è giustificato da cambiamenti successivi delle condizioni di mercato. Tale revisione non ha effetto retroattivo.

Ai fini della lettera d) del presente paragrafo, le commissioni di gestione dipendono dall’efficacia dell’attuazione. Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione e/o fondi specifici, a norma dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) [RDC] sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto, l’importo delle commissioni e spese di gestione pagate a tali organismi che è dichiarabile a titolo di spesa ammissibile è soggetto a una soglia [fino al 5 %] dell’importo totale dei contributi del piano strategico della PAC pagati ai destinatari finali sotto forma di prestiti, investimenti azionari o quasi azionari o accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia.

Ai fini della lettera d) del presente paragrafo, le commissioni di gestione dipendono dall’efficacia dell’attuazione. Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione e/o fondi specifici, a norma dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) [RDC] sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto, l’importo delle commissioni e spese di gestione pagate a tali organismi che è dichiarabile a titolo di spesa ammissibile è soggetto a una soglia [fino al 5 %] dell’importo totale dei contributi del piano strategico della PAC pagati ai destinatari finali sotto forma di prestiti, investimenti azionari o quasi azionari o accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia.

Detta soglia non è applicabile se la selezione degli organismi che attuano strumenti finanziari avviene tramite procedura competitiva in conformità del diritto applicabile e la procedura competitiva accerta la necessità di un livello superiore di costi e commissioni di gestione.

Se le commissioni di istruttoria, o parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

Detta soglia non è applicabile se la selezione degli organismi che attuano strumenti finanziari avviene tramite procedura competitiva in conformità del diritto applicabile e la procedura competitiva accerta la necessità di un livello superiore di costi e commissioni di gestione.

Se le commissioni di istruttoria, o parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

Motivazione

È necessario prendere in considerazione la possibilità di ricorrere agli strumenti finanziari per ottenere capitale di esercizio in caso di gravi fenomeni meteorologici o di crisi di mercato.

Emendamento 47

Articolo 85, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:

Il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:

a)

al 70 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013;

a)

al l’85 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013;

b)

al 70 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate;

b)

al 75 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate;

c)

al 65 % della spesa pubblica ammissibile per i pagamenti a norma dell’articolo 66;

c)

al 75 % della spesa pubblica ammissibile per i pagamenti a norma dell’articolo 66;

d)

al 43 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

d)

al 53 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni;

 

e)

le percentuali di cui sopra sono aumentate di almeno dieci punti percentuali nelle regioni con gravi problemi di spopolamento .

Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari al 20 %.

 

Motivazione

È necessario mantenere gli attuali tassi di cofinanziamento del FEASR e prevedere un contributo più elevato del fondo stesso nelle zone con un tasso di spopolamento superiore alla media europea.

Emendamento 48

Articolo 86, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Almeno il 30 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all’allegato IX è riservato agli interventi relativi agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente regolamento, ad esclusione degli interventi basati sull’articolo 66.

Almeno il 30 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all’allegato IX è riservato agli interventi relativi agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente regolamento, ad esclusione degli interventi basati sull’articolo 66 e degli strumenti di gestione del rischio (articolo 70) e degli aiuti agli investimenti (articolo 68) .

Motivazione

Bisogna rispettare gli obiettivi ambientali e climatici.

Emendamento 49

Articolo 86, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le dotazioni finanziarie indicative per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1, sono limitate a un massimo del 10 % degli importi di cui all’allegato VII.

Le dotazioni finanziarie indicative per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1, sono limitate a un massimo del 13 % degli importi di cui all’allegato VII.

In deroga al primo comma, gli Stati membri che, in conformità dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, hanno utilizzato ai fini del sostegno accoppiato facoltativo più del 13 % del loro massimale nazionale annuo stabilito nell’allegato II del medesimo regolamento, possono decidere di utilizzare ai fini del sostegno accoppiato al reddito più del 10 % dell’importo stabilito nell’allegato VII. La percentuale risultante non può superare la percentuale approvata dalla Commissione per il sostegno accoppiato facoltativo nell’anno di domanda 2018.

In deroga al primo comma, gli Stati membri che, in conformità dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, hanno utilizzato ai fini del sostegno accoppiato facoltativo più del 13 % del loro massimale nazionale annuo stabilito nell’allegato II del medesimo regolamento, possono decidere di utilizzare ai fini del sostegno accoppiato più del 13 % dell’importo stabilito nell’allegato VII. La percentuale risultante non può superare la percentuale approvata dalla Commissione per il sostegno accoppiato facoltativo nell’anno di domanda 2018.

La percentuale di cui al primo comma può essere aumentata fino a un massimo del 2 %, a condizione che l’importo corrispondente alla percentuale che supera il 10 % sia destinato al sostegno per le colture proteiche conformemente al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1.

La percentuale di cui al primo comma può essere aumentata fino a un massimo del 2 %, a condizione che l’importo corrispondente alla percentuale che supera il 13 % sia destinato al sostegno per le colture proteiche , in particolare di leguminose, conformemente al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1.

L’importo incluso nel piano strategico della PAC approvato, risultante dall’applicazione del primo e secondo comma, è vincolante.

L’importo incluso nel piano strategico della PAC approvato, risultante dall’applicazione del primo e secondo comma, è vincolante.

Emendamento 50

Articolo 86

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

[…]

8.     Le dotazioni finanziarie indicative per gli interventi di sostegno ridistributivo per l’occupazione di cui al titolo III, capo II, sezione 3, articolo 26, sono pari ad almeno il 30 % degli importi di cui all’allegato VII.

9.     Le dotazioni finanziarie indicative per gli interventi sotto forma di regimi per il clima e l’ambiente di cui al titolo III, capo II, sezione 3, articolo 28, sono pari ad almeno il 30 % degli importi di cui all’allegato VII.

10.     Una quota massima del 10 % del contributo totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all’allegato IX è riservata agli strumenti di gestione del rischio di cui all’articolo 70 del presente regolamento.

11.     Una quota massima del 10 % dei finanziamenti del FEASR al piano strategico è riservata agli investimenti (articolo 68).

12.     La dotazione finanziaria del FEASR prevede un supplemento specifico nelle zone rurali con bassi livelli di popolazione.

Motivazione

Oltre alle questioni connesse alle sfide legate ai cambiamenti climatici, occorre tenere conto anche di uno dei principali handicap che devono affrontare le zone rurali, ossia lo spopolamento.

Emendamento 51

Articolo 90, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Nell’ambito della propria proposta di piano strategico della PAC di cui all’articolo 106, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di trasferire:

1.   Nell’ambito della propria proposta di piano strategico della PAC di cui all’articolo 106, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di trasferire:

a)

propri fino al 15 % della dotazione dello Stato membro per i pagamenti diretti di cui all’allegato IV, previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all’allegato VI per gli anni civili dal 2021 al 2026 verso la dotazione per il FEASR per gli esercizi finanziari 2022-2027 ; o

a)

propri fino al 15 % della dotazione dello Stato membro per i pagamenti diretti di cui all’allegato IV, previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all’allegato VI per gli anni civili dal 2021 al 2026 verso la dotazione per il FEASR per gli esercizi finanziari 2022-2027.

b)

fino al 15 % della dotazione per il FEASR per gli esercizi finanziari 2022-2027 verso la dotazione per i pagamenti diretti di cui all’allegato IV per gli anni civili dal 2021 al 2026 .

 

Motivazione

Come sottolineato nei suoi precedenti pareri, il Comitato è contrario alla possibilità di trasferire risorse dal secondo al primo pilastro, un’operazione che va contro gli interessi dei territori rurali.

Emendamento 52

Articolo 91

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Piani strategici della PAC

Gli Stati membri stabiliscono i piani strategici della PAC in conformità al presente regolamento per l’attuazione del sostegno dell’Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR al fine di conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6.

Piani strategici della PAC

Gli Stati membri stabiliscono i piani strategici della PAC in conformità al presente regolamento per l’attuazione del sostegno dell’Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR al fine di conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6.

Sulla base dell’analisi SWOT di cui all’articolo 103, paragrafo 2, e della valutazione delle esigenze di cui all’articolo 96, gli Stati membri stabiliscono nei piani strategici della PAC una strategia d’intervento conformemente all’articolo 97 in cui sono fissati target finali e intermedi quantitativi per conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6. I target finali sono definiti sulla base di una serie comune di indicatori di risultato di cui all’allegato I.

Sulla base dell’analisi SWOT di cui all’articolo 103, paragrafo 2, e della valutazione delle esigenze di cui all’articolo 96, gli Stati membri stabiliscono nei piani strategici della PAC una strategia d’intervento conformemente all’articolo 97 in cui sono fissati target finali e intermedi quantitativi per conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6. I target finali sono definiti sulla base di una serie comune di indicatori di risultato di cui all’allegato I.

Per il loro conseguimento gli Stati membri definiscono gli interventi sulla base dei tipi di interventi di cui al titolo III.

Ciascun piano strategico della PAC copre il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

Per il loro conseguimento gli Stati membri definiscono programmi di sviluppo rurale al livello territoriale più adeguato, quanto meno nelle regioni ultraperiferiche, sulla base dei tipi di interventi di cui al titolo III.

Ciascun piano strategico della PAC copre il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

Motivazione

È necessario rafforzare l’approccio regionale nella definizione e gestione dei programmi di sviluppo rurale, conformemente al principio di sussidiarietà. I piani strategici vanno attuati attraverso programmi di sviluppo rurale al livello territoriale più adeguato.

Emendamento 53

Articolo 102

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Modernizzazione

Modernizzazione

La descrizione degli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC di cui all’articolo 95, paragrafo 1, lettera g), evidenzia gli elementi del piano strategico della PAC che sostengono la modernizzazione del settore agricolo e della PAC e contiene in particolare:

La descrizione degli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC di cui all’articolo 95, paragrafo 1, lettera g), nonché la conversione agroecologica, evidenzia gli elementi del piano strategico della PAC che sostengono la modernizzazione del settore agricolo e della PAC e contiene in particolare:

a)

una panoramica del modo in cui il piano strategico della PAC contribuirà all’obiettivo generale trasversale relativo alla promozione e alla condivisione delle conoscenze, dell’innovazione e della digitalizzazione che ne incoraggia altresì l’utilizzo di cui all’articolo 5, secondo comma, in particolare attraverso:

a)

una panoramica del modo in cui il piano strategico della PAC contribuirà all’obiettivo generale trasversale relativo alla promozione e alla condivisione delle conoscenze, del know-how agricolo, dell’innovazione tecnica e sociale e della digitalizzazione che ne incoraggia altresì l’utilizzo di cui all’articolo 5, secondo comma, in particolare attraverso:

 

i.

la descrizione della struttura organizzativa degli AKIS, concepiti come organizzazione combinata e flussi di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza nel settore dell’agricoltura e in quelli correlati;

 

i)

la descrizione della struttura organizzativa degli AKIS, concepiti come organizzazione combinata e flussi di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza nel settore dell’agricoltura e in quelli correlati;

 

ii.

la descrizione del modo in cui i servizi di consulenza di cui all’articolo 13, la ricerca e le reti della PAC collaboreranno nel quadro degli AKIS e del modo in cui sono prestati i servizi di consulenza e sostegno all’innovazione;

 

ii)

la descrizione del modo in cui i servizi di consulenza di cui all’articolo 13, la ricerca e le reti della PAC collaboreranno nel quadro degli AKIS e del modo in cui sono prestati i servizi di consulenza e sostegno all’innovazione;

b)

la descrizione della strategia per lo sviluppo di tecnologie digitali nel settore dell’agricoltura e nelle zone rurali e per il loro utilizzo al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza degli interventi del piano strategico della PAC.

b)

la descrizione della strategia per lo sviluppo di tecnologie digitali nel settore dell’agricoltura e nelle zone rurali e per il loro utilizzo al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza degli interventi del piano strategico della PAC.

Motivazione

La modernizzazione delle aziende agricole deve avvenire nel quadro della conversione agroecologica, attraverso innovazioni tecniche e sociali.

Emendamento 54

Articolo 93

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ciascuno Stato membro elabora un unico piano strategico della PAC per la totalità del suo territorio.

Qualora taluni elementi del piano strategico della PAC vengano stabiliti a livello regionale, gli Stati membri garantiscono che siano coerenti e uniformi con quelli stabiliti a livello nazionale.

Ciascuno Stato membro elabora un unico piano strategico della PAC per la totalità del suo territorio.

Qualora taluni elementi del piano strategico della PAC vengano stabiliti a livello regionale o vengano attuati attraverso i programmi regionali di sviluppo rurale , gli Stati membri garantiscono che siano coerenti e uniformi con quelli stabiliti a livello nazionale.

Motivazione

Cfr. l’emendamento 24.

Emendamento 55

Articolo 95, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ciascun piano strategico della PAC contiene le seguenti sezioni:

Ciascun piano strategico della PAC contiene le seguenti sezioni:

a)

la valutazione delle esigenze;

a)

la valutazione delle esigenze;

b)

la strategia di intervento;

b)

la strategia di intervento;

c)

la descrizione degli elementi comuni a più interventi;

c)

la descrizione degli elementi comuni a più interventi;

d)

la descrizione dei pagamenti diretti e degli interventi settoriali e di sviluppo rurale precisati nella strategia;

d)

la descrizione dei pagamenti diretti e degli interventi settoriali e di sviluppo rurale precisati nella strategia;

e)

i piani dei target e i piani finanziari;

e)

i piani dei target e i piani finanziari;

f)

la descrizione del sistema di governance e di coordinamento;

f)

la descrizione del sistema di governance e di coordinamento;

g)

la descrizione degli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC;

g)

la descrizione degli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC;

h)

la descrizione degli elementi relativi alla semplificazione e alla riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali.

h)

la descrizione degli elementi relativi alla semplificazione e alla riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali;

 

i)

se del caso, l’elenco dei programmi regionali di sviluppo rurale .

Motivazione

Cfr. l’emendamento 24.

Emendamento 56

Articolo 106

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

APPROVAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC

APPROVAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC , COMPRENDENTE, SE DEL CASO, I PROGRAMMI REGIONALI DI SVILUPPO RURALE

1.   Ogni Stato membro presenta alla Commissione una proposta di piano strategico della PAC contenente le informazioni di cui all’articolo 95, entro il 1o gennaio [2020].

1.   Ogni Stato membro presenta alla Commissione una proposta di piano strategico della PAC contenente le informazioni di cui all’articolo 95, entro il 1o gennaio [2020].

2.   La Commissione valuta i piani strategici della PAC proposti sulla base della loro esaustività, dell’uniformità e della coerenza con i principi generali del diritto dell’Unione, con il presente regolamento, con le disposizioni adottate a norma del medesimo e con il regolamento orizzontale, del contributo effettivo agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, dell’impatto sul buon funzionamento del mercato interno e sulle distorsioni di concorrenza nonché del livello degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e dell’amministrazione. La valutazione esamina in particolare l’adeguatezza della strategia del piano strategico della PAC, gli obiettivi specifici corrispondenti, i target finali, gli interventi e l’assegnazione delle risorse di bilancio per conseguire gli obiettivi specifici del piano strategico della PAC attraverso gli interventi proposti sulla base dell’analisi SWOT e della valutazione ex ante.

2.   La Commissione valuta i piani strategici della PAC , comprendenti, se del caso, i programmi regionali di sviluppo rurale, proposti sulla base della loro esaustività, dell’uniformità e della coerenza con i principi generali del diritto dell’Unione, con il presente regolamento, con le disposizioni adottate a norma del medesimo e con il regolamento orizzontale, del contributo effettivo agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, dell’impatto sul buon funzionamento del mercato interno e sulle distorsioni di concorrenza nonché del livello degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e dell’amministrazione. La valutazione esamina in particolare l’adeguatezza della strategia del piano strategico della PAC, gli obiettivi specifici corrispondenti, i target finali, gli interventi e l’assegnazione delle risorse di bilancio per conseguire gli obiettivi specifici del piano strategico della PAC attraverso gli interventi proposti sulla base dell’analisi SWOT e della valutazione ex ante.

3.   In funzione dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 2, la Commissione può formulare osservazioni destinate agli Stati membri entro tre mesi dalla data di presentazione del piano strategico della PAC.

Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il piano proposto.

3.   In funzione dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 2, la Commissione può formulare osservazioni destinate agli Stati membri entro tre mesi dalla data di presentazione del piano strategico della PAC , comprendente, se del caso, i programmi regionali di sviluppo rurale .

Lo Stato membro e le regioni forniscono alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il piano proposto.

4.   La Commissione approva la proposta di piano strategico della PAC, a condizione che le informazioni necessarie siano state presentate e che la Commissione ritenga che il piano sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione, con le disposizioni di cui al presente regolamento e con le disposizioni adottate a norma del medesimo e del regolamento (UE) [RO].

4.   La Commissione approva la proposta di piano strategico della PAC, comprendente, se del caso, i programmi regionali di sviluppo rurale, a condizione che le informazioni necessarie siano state presentate e che la Commissione ritenga che il piano sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione, con le disposizioni di cui al presente regolamento e con le disposizioni adottate a norma del medesimo e del regolamento (UE) [RO].

5.   L’approvazione di ciascun piano strategico della PAC avviene al più tardi entro otto mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro interessato.

Essa non riguarda le informazioni di cui all’articolo 101, lettera c), e agli allegati da I a IV del piano strategico della PAC di cui all’articolo 95, paragrafo 2, lettere da a) a d).

In casi debitamente giustificati, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di approvare un piano strategico della PAC che non contenga tutti gli elementi. In tal caso lo Stato membro interessato indica le parti del piano strategico della PAC omesse e fornisce piani dei target e piani finanziari indicativi in conformità all’articolo 100 per il piano strategico della PAC nel suo insieme, al fine di dimostrare l’uniformità e la coerenza complessive del piano. Gli elementi mancanti del piano strategico della PAC sono presentati alla Commissione sotto forma di modifica del piano in conformità all’articolo 107.

5.   L’approvazione di ciascun piano strategico della PAC , comprendente, se del caso, i programmi regionali di sviluppo rurale, avviene al più tardi entro otto mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro interessato.

Essa non riguarda le informazioni di cui all’articolo 101, lettera c), e agli allegati da I a IV del piano strategico della PAC di cui all’articolo 95, paragrafo 2, lettere da a) a d).

In casi debitamente giustificati, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di approvare un piano strategico della PAC che non contenga tutti gli elementi. In tal caso lo Stato membro interessato indica le parti del piano strategico della PAC omesse e fornisce piani dei target e piani finanziari indicativi in conformità all’articolo 100 per il piano strategico della PAC nel suo insieme, al fine di dimostrare l’uniformità e la coerenza complessive del piano. Gli elementi mancanti del piano strategico della PAC sono presentati alla Commissione sotto forma di modifica del piano in conformità all’articolo 107.

6.   Ciascun piano strategico della PAC è approvato dalla Commissione mediante una decisione di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all’articolo 139.

6.   Ciascun piano strategico della PAC , comprendente, se del caso, i programmi regionali di sviluppo rurale, è approvato dalla Commissione mediante una decisione di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all’articolo 139.

7.   I piani strategici della PAC hanno effetti giuridici solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione.

7.   I piani strategici della PAC , comprendenti, se del caso, i programmi regionali di sviluppo rurale, hanno effetti giuridici solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione.

Motivazione

Cfr. l’emendamento 24.

Emendamento 57

Articolo 107

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Modifica del piano strategico della PAC

Modifica del piano strategico della PAC , comprendente, se del caso, i programmi regionali di sviluppo rurale

1.   Gli Stati membri possono presentare alla Commissione domande di modifica dei loro piani strategici della PAC.

1.   Gli Stati membri e le regioni possono presentare alla Commissione domande di modifica dei loro piani strategici della PAC , comprendenti, se del caso, i programmi regionali di sviluppo rurale .

2.   Le domande di modifica dei piani strategici della PAC sono debitamente motivate e, in particolare, dichiarano l’impatto previsto delle modifiche al piano sul raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1. Esse sono corredate del piano modificato e dei relativi allegati opportunamente aggiornati.

2.   Le domande di modifica dei piani strategici della PAC , comprendenti, se del caso, i programmi regionali di sviluppo rurale, sono debitamente motivate e, in particolare, dichiarano l’impatto previsto delle modifiche al piano sul raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1. Esse sono corredate del piano modificato e dei relativi allegati opportunamente aggiornati.

3.   La Commissione valuta la coerenza della modifica con il presente regolamento e con le disposizioni adottate a norma del medesimo nonché con il regolamento (UE) [RO] e il suo effettivo contributo agli obiettivi specifici.

3.   La Commissione valuta la coerenza della modifica con il presente regolamento e con le disposizioni adottate a norma del medesimo nonché con il regolamento (UE) [RO] e il suo effettivo contributo agli obiettivi specifici.

4.   La Commissione approva le modifiche del piano strategico della PAC proposte, a condizione che siano state presentate le informazioni necessarie e che la Commissione ritenga che il piano modificato sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione, con le disposizioni di cui al presente regolamento e con le disposizioni adottate a norma del medesimo e di cui al regolamento (UE) [RO].

4.   La Commissione approva le modifiche del piano strategico della PAC , comprendente, se del caso, i programmi regionali di sviluppo rurale, proposte, a condizione che siano state presentate le informazioni necessarie e che la Commissione ritenga che il piano modificato sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione, con le disposizioni di cui al presente regolamento e con le disposizioni adottate a norma del medesimo e di cui al regolamento (UE) [RO].

5.   La Commissione può formulare osservazioni entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di modifica del piano strategico della PAC. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie.

5.   La Commissione può formulare osservazioni entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di modifica del piano strategico della PAC , comprendente, se del caso, i programmi regionali di sviluppo rurale . Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie.

6.   L’approvazione della domanda di modifica di un piano strategico della PAC avviene entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni della Commissione siano state prese in debita considerazione.

6.   L’approvazione della domanda di modifica di un piano strategico della PAC , comprendente, se del caso, i programmi regionali di sviluppo rurale, avviene entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni della Commissione siano state prese in debita considerazione.

7.   La domanda di modifica del piano strategico della PAC non può essere presentata più di una volta per anno civile, fatte salve eventuali deroghe definite dalla Commissione conformemente all’articolo 109.

7.   La domanda di modifica del piano strategico della PAC , comprendente, se del caso, i programmi regionali di sviluppo rurale, non può essere presentata più di una volta per anno civile, fatte salve eventuali deroghe definite dalla Commissione conformemente all’articolo 109.

8.   Ciascuna modifica del piano strategico della PAC è approvata dalla Commissione mediante una decisione di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all’articolo 139.

8.   Ciascuna modifica del piano strategico della PAC , comprendente, se del caso, i programmi regionali di sviluppo rurale, è approvata dalla Commissione mediante una decisione di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all’articolo 139.

9.   Fatto salvo l’articolo 80, le modifiche dei piani strategici della PAC hanno effetti giuridici solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione.

9.   Fatto salvo l’articolo 80, le modifiche dei piani strategici della PAC hanno effetti giuridici solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione.

10.   Le correzioni puramente materiali o editoriali o di errori palesi che non incidono sull’attuazione della politica né sull’intervento non sono considerate domande di modifica. Gli Stati membri informano la Commissione di tali correzioni.

10.   Le correzioni puramente materiali o editoriali o di errori palesi che non incidono sull’attuazione della politica né sull’intervento non sono considerate domande di modifica. Gli Stati membri e le regioni informano la Commissione di tali correzioni.

Motivazione

Cfr. l’emendamento 24.

Emendamento 58

Articolo 110

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri designano un’autorità di gestione per i piani strategici della PAC.

1.   Gli Stati membri designano una o più autorità di gestione per l’attuazione dei piani strategici della PAC , comprendenti, se del caso, i programmi regionali di sviluppo rurale .

Gli Stati membri assicurano che sia stato istituito il pertinente sistema di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l’autorità di gestione e gli altri organismi. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento del sistema per tutta la durata del piano strategico della PAC.

Gli Stati membri assicurano che sia stato istituito il pertinente sistema di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l’autorità di gestione e gli altri organismi. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento del sistema per tutta la durata del piano strategico della PAC.

2.    L’autorità di gestione è responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC. Essa assicura in particolare:

2.    Le autorità di gestione sono responsabili dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC. Esse assicurano in particolare:

i)

l’esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul piano e sulla sua attuazione, richiesti a fini di monitoraggio e valutazione, e segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e dei target finali prestabiliti;

i)

l’esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul piano e sulla sua attuazione, richiesti a fini di monitoraggio e valutazione, e segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e dei target finali prestabiliti;

j)

che i beneficiari e altri organismi coinvolti nell’esecuzione degli interventi:

j)

che i beneficiari e altri organismi coinvolti nell’esecuzione degli interventi:

 

i)

siano informati degli obblighi derivanti dall’aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un adeguato codice contabile per tutte le transazioni relative a un’operazione;

ii)

siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all’autorità di gestione e la registrazione degli output e dei risultati;

 

i)

siano informati degli obblighi derivanti dall’aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un adeguato codice contabile per tutte le transazioni relative a un’operazione;

ii)

siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all’autorità di gestione e la registrazione degli output e dei risultati;

k)

che ai beneficiari interessati siano forniti, se del caso con mezzi elettronici, l’elenco dei criteri di gestione obbligatori e degli standard minimi di buone condizioni agronomiche e ambientali stabiliti a norma del titolo III, capo I, sezione 2, da applicare a livello di azienda agricola nonché informazioni chiare e precise al riguardo;

k)

che ai beneficiari interessati siano forniti, se del caso con mezzi elettronici, l’elenco dei criteri di gestione obbligatori e degli standard minimi di buone condizioni agronomiche e ambientali stabiliti a norma del titolo III, capo I, sezione 2, da applicare a livello di azienda agricola nonché informazioni chiare e precise al riguardo;

l)

che la valutazione ex ante di cui all’articolo 125 sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione e che sia accettata e presentata alla Commissione;

l)

che la valutazione ex ante di cui all’articolo 125 sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione e che sia accettata e presentata alla Commissione;

m)

che sia istituito il piano di valutazione di cui all’articolo 126, che la valutazione ex post di cui al medesimo articolo sia svolta entro i termini fissati nel presente regolamento, assicurando che tali valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione e siano presentate al comitato di monitoraggio di cui all’articolo 111 e alla Commissione;

m)

che sia istituito il piano di valutazione di cui all’articolo 126, che la valutazione ex post di cui al medesimo articolo sia svolta entro i termini fissati nel presente regolamento, assicurando che tali valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione e siano presentate al comitato di monitoraggio di cui all’articolo 111 e alla Commissione;

n)

che il comitato di monitoraggio riceva le informazioni e i documenti necessari per monitorare l’attuazione del piano strategico della PAC alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo;

n)

che il comitato di monitoraggio riceva le informazioni e i documenti necessari per monitorare l’attuazione del piano strategico della PAC alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo;

o)

che la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione sia redatta e corredata di tabelle di monitoraggio aggregate e che, previa consultazione del comitato di monitoraggio, sia presentata alla Commissione;

o)

che la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione sia redatta e corredata di tabelle di monitoraggio aggregate e che, previa consultazione del comitato di monitoraggio, sia presentata alla Commissione;

p)

che siano condotte le pertinenti azioni di follow-up sulle osservazioni della Commissione sulle relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione;

p)

che siano condotte le pertinenti azioni di follow-up sulle osservazioni della Commissione sulle relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione;

q)

che l’organismo pagatore sia debitamente informato, in particolare in merito alle procedure applicate e agli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;

q)

che l’organismo pagatore sia debitamente informato, in particolare in merito alle procedure applicate e agli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;

r)

che i beneficiari nel quadro di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno finanziario ricevuto, incluso tramite l’uso adeguato dell’emblema dell’Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione in applicazione del paragrafo 5;

r)

che i beneficiari nel quadro di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno finanziario ricevuto, incluso tramite l’uso adeguato dell’emblema dell’Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione in applicazione del paragrafo 5;

s)

che sia data pubblicità al piano strategico della PAC, tra l’altro attraverso la rete nazionale della PAC, informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi coinvolti nella promozione della parità di genere e le organizzazioni non governative interessate (incluse le organizzazioni che operano nel settore dell’ambiente) circa le possibilità offerte dal piano strategico della PAC e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti dello stesso, nonché informando i beneficiari e il pubblico circa i contributi dell’Unione all’agricoltura e allo sviluppo rurale tramite il piano strategico della PAC.

s)

che sia data pubblicità al piano strategico della PAC, tra l’altro attraverso la rete nazionale della PAC, informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi coinvolti nella promozione della parità di genere e le organizzazioni non governative interessate (incluse le organizzazioni che operano nel settore dell’ambiente) circa le possibilità offerte dal piano strategico della PAC e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti dello stesso, nonché informando i beneficiari e il pubblico circa i contributi dell’Unione all’agricoltura e allo sviluppo rurale tramite il piano strategico della PAC.

3.   Lo Stato membro o l’autorità di gestione possono designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, enti regionali di sviluppo o organizzazioni non governative, affinché provvedano alla gestione e all’esecuzione degli interventi del piano strategico della PAC.

3.   Lo Stato membro o le autorità di gestione possono designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, enti regionali di sviluppo o organizzazioni non governative, affinché provvedano alla gestione e all’esecuzione degli interventi del piano strategico della PAC.

4.   L’autorità di gestione rimane pienamente responsabile dell’efficiente e corretta gestione ed esecuzione di dette funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi. L’autorità di gestione provvede affinché sussistano le opportune disposizioni che consentano all’organismo delegato di disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all’espletamento delle proprie funzioni.

4.   L’autorità di gestione rimane pienamente responsabile dell’efficiente e corretta gestione ed esecuzione di dette funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi. L’autorità di gestione provvede affinché sussistano le opportune disposizioni che consentano all’organismo delegato di disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all’espletamento delle proprie funzioni.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 138 che integrino il presente regolamento con norme dettagliate sull’applicazione dei requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità di cui al paragrafo 2, lettere j) e k).

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 138 che integrino il presente regolamento con norme dettagliate sull’applicazione dei requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità di cui al paragrafo 2, lettere j) e k).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 139, paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 139, paragrafo 2.

Motivazione

Cfr. l’emendamento 24.

Emendamento 59

Articolo 111

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Lo Stato membro istituisce un comitato che monitori l’attuazione del piano strategico della PAC (il «comitato di monitoraggio») prima della presentazione del piano strategico della PAC.

Lo Stato membro e le autorità di gestione regionali istituiscono un comitato che monitori l’attuazione del piano strategico della PAC (il «comitato di monitoraggio») prima della presentazione del piano strategico della PAC.

Motivazione

Cfr. l’emendamento 24.

Emendamento 60

Articolo 114

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Monitoraggio dell’efficacia dell’attuazione

1.     Gli Stati membri possono stabilire target intermedi biennali di risultato nell’ambito del piano strategico della PAC in deroga all’articolo 115 del presente regolamento paragrafo 1 lettera b) e monitorarli con medesima cadenza nelle relazioni sull’efficacia dell’attuazione degli anni programmati per il raggiungimento.

Motivazione

I target intermedi per gli indicatori di risultato devono essere almeno biennali.

Emendamento 61

Nuovo allegato 0: Obiettivi di risultato comuni ai piani strategici nazionali

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

1.1.1.

Cambiamenti climatici: Riduzione del 30 % delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dall’agricoltura nello Stato membro

Motivazione

I rischi legati a cambiamenti climatici impongono alle coltivazioni e agli allevamenti di ridurre significativamente le loro emissioni entro il 2027. Un indicatore quantificato è oggetto dell’allegato.

Emendamento 62

Nuovo allegato 0: Obiettivi di risultato comuni ai piani strategici nazionali

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Ambiente e alimentazione: Incremento due volte superiore rispetto al 2017 della superficie adibita all’agricoltura biologica nello Stato membro, o almeno il 30 % della superficie agricola utilizzata dello Stato membro

Motivazione

Per rispondere alle sfide ambientali, di sanità pubblica e alla domanda dei consumatori, e per ridurre la quota delle importazioni, è opportuno aumentare notevolmente le superfici destinate alle coltivazioni biologiche.

Emendamento 63

Nuovo allegato 0: Obiettivi di risultato comuni ai piani strategici nazionali

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Biodiversità e salute: Diminuzione di almeno il 30 %, rispetto al 2017, dell’utilizzo di pesticidi chimici nello Stato membro

Motivazione

Per rispondere alle sfide ambientali e di sanità pubblica, è opportuno arrivare entro il 2027 a una significativa riduzione dell’uso di pesticidi.

Emendamento 64

Nuovo allegato 0: Obiettivi di risultato comuni ai piani strategici nazionali

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Acqua: Il 100 % delle acque di superficie e delle falde freatiche rispetta la direttiva sui nitrati, senza eccezioni, nello Stato membro

Motivazione

Si tratta di un problema di sanità pubblica e di costo d’accesso all’acqua potabile per i consumatori. La direttiva sui nitrati risale al 1991 e non è ancora applicata in tutti i paesi. È necessario giungere alla sua piena applicazione entro il 2027.

Emendamento 65

Nuovo allegato 0: Obiettivi di risultato comuni ai piani strategici nazionali

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Benessere degli animali e salute: Riduzione graduale e pianificata dell’allevamento in batteria in tutta l’Unione europea

Motivazione

Per rispondere alle sfide relative al benessere degli animali, ma anche per la salute pubblica (antibiotici), bisogna passare entro il 2027 a metodi di produzione senza gabbia è più estensivi, che già esistono.

Emendamento 66

Allegato I — Indicatori di risultato R.1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Migliorare le prestazioni mediante la conoscenza e l’innovazione:

Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno per consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipazione a gruppi operativi, al fine di migliorare le prestazioni a livello economico, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse.

Migliorare le prestazioni mediante la conoscenza e l’innovazione:

Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno per consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipazione a gruppi operativi, al fine di migliorare le prestazioni a livello economico, ambientale, climatico e di efficienza e sostenibilità dell’impiego delle risorse.

Motivazione

L’impiego sostenibile delle risorse è importante per migliorare la produttività economica e ambientale a medio e lungo termine.

Emendamento 67

Allegato I — Indicatori di risultato R.3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Digitalizzare l’agricoltura: Percentuale di agricoltori che beneficiano del sostegno alla tecnologia dell’agricoltura di precisione tramite la PAC

Modernizzare e digitalizzare l’agricoltura: Percentuale di agricoltori che beneficiano del sostegno alla tecnologia dell’agricoltura di precisione e alla transizione ecologica o climatica tramite la PAC

Motivazione

La digitalizzazione e la modernizzazione delle aziende agricole devono avvenire in relazione al quadro ecologico e climatico.

Emendamento 68

Allegato I — Obiettivi specifici UE

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione

Migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività economica, sociale, ambientale e territoriale, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione , nonché alla diffusione di metodi di produzione sostenibili

Motivazione

La competitività ricercata non riguarda soltanto l’economia.

Emendamento 69

Allegato I — Indicatori d’impatto I.6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Aumentare la produttività delle imprese: Produttività totale dei fattori

Aumentare la produttività delle imprese , la sicurezza dell’approvvigionamento e della produzione alimentare europea, la resilienza delle aziende agricole e la coesione territoriale : Produttività totale dei fattori tenendo conto delle esternalità

Emendamento 70

Allegato I — Indicatori d’impatto R.9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ammodernamento delle aziende agricole: Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno agli investimenti per ristrutturare e ammodernare le aziende oltre che per migliorare l’efficienza delle risorse

Ammodernamento delle aziende agricole: Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno agli investimenti per ristrutturare e ammodernare le aziende oltre che per migliorare l’efficienza e la sostenibilità dell’impiego delle risorse

Motivazione

L’ammodernamento delle aziende agricole deve essere realizzato migliorando la sostenibilità dei sistemi di produzione.

Emendamento 71

Allegato I — Indicatori d’impatto R.13 bis

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

R.13   bis: Ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle coltivazioni: Percentuale di aziende agricole che hanno ridotto di almeno il 50 % l’impiego di fertilizzanti azotati di sintesi

Motivazione

Il rilascio di gas N2O dai fertilizzanti azotati è una fonte molto importante di emissioni: quasi il 50 % dei gas a effetto serra prodotti dall’agricoltura. Inoltre, la produzione di fertilizzanti azotati di sintesi consuma un’ingente quantità di energia.

Emendamento 72

Allegato I — Indicatori d’impatto R.14

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale dei terreni agricoli soggetti all’impegno di ridurre le emissioni, mantenere e/o migliorare lo stoccaggio del carbonio (prati permanenti, terreni agricoli in torbiere, foreste ecc.)

Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale dei terreni agricoli soggetti all’impegno di ridurre le emissioni, mantenere e/o migliorare lo stoccaggio del carbonio (prati permanenti, terreni agricoli in torbiere, foreste ecc.) , tasso di aumento della superficie coltivata a leguminose (pure o mescolate)

Motivazione

La coltivazione di leguminose consente di fissare il carbonio nel suolo in modo efficiente, anche quando esse sono mescolate con graminacee nelle superfici a prato.

Emendamento 73

Allegato I — Obiettivi specifici UE

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Favorire lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria

Favorire la gestione sostenibile delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria

Motivazione

Evidente.

Emendamento 74

Allegato I — Indicatori d’impatto I.16

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ridurre la dispersione dei nutrienti: Nitrati nelle acque sotterranee

Ridurre la dispersione dei nutrienti: Nitrati nelle acque di superficie e sotterranee

Percentuale di stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee dove si rilevano concentrazioni di N superiori a 50 mg/l, di cui alla direttiva sui nitrati

Percentuale di stazioni di monitoraggio delle acque di superficie e sotterranee dove si rilevano concentrazioni di N superiori a 50 mg/l, di cui alla direttiva sui nitrati

Percentuale di acque di superficie e sotterranee conformi alla direttiva nitrati

Motivazione

Anche le acque di superficie devono essere incluse negli indicatori per tenere effettivamente conto della situazione e della sua evoluzione. È urgente che la direttiva sui nitrati sia rispettata ovunque.

Emendamento 75

Allegato I — Indicatori d’impatto I.16 bis

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Riduzione dell’impiego di fertilizzanti minerali e di sintesi: Vendita di fertilizzanti minerali e di sintesi

Motivazione

Per rivitalizzare il suolo, aumentandone il tenore di materia organica, che peraltro immagazzina il carbonio, va data priorità alle pratiche agricole che riducono l’apporto di fertilizzanti minerali e di sintesi, i quali tra l’altro sono assai costosi in termini di energia e producono grandi quantità di gas a effetto serra.

Emendamento 76

Allegato I — Indicatori di risultato R.18

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Migliorare i suoli:

Percentuali di terreni agricoli soggetti a impegni in materia di gestione aventi benefici per la gestione dei suoli

Migliorare i suoli: Percentuali di terreni agricoli soggetti a impegni in materia di gestione aventi benefici per il miglioramento dei suoli

Motivazione

Evidente e in linea con l’obiettivo perseguito.

Emendamento 77

Allegato I — Indicatori di risultato R.21

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gestione sostenibile dei nutrienti:

Percentuale di terreni agricoli soggetti all’impegno di migliorare la gestione dei nutrienti

Gestione sostenibile dei nutrienti: Percentuale di terreni agricoli soggetti all’impegno di una gestione sostenibile dei nutrienti

Motivazione

Evidente.

Emendamento 78

Allegato I — Indicatori di risultato R.21 bis

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

R21 bis: Riduzione dell’impiego di fertilizzanti organici, minerali e di sintesi: Percentuale di terreni agricoli interessati da azioni specifiche sovvenzionate finalizzate a una riduzione dell’impiego di fertilizzanti

Motivazione

La gestione sostenibile dei nutrienti deve integrare la riduzione dell’impiego di fertilizzanti minerali e di sintesi.

Emendamento 79

Allegato I — Indicatori di risultato R.25

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

R.25 Finanziare la gestione sostenibile delle foreste:

Percentuale di terreni forestali soggetti a impegni in materia di gestione per sostenere la protezione e la gestione delle foreste

R.25 Finanziare la gestione sostenibile delle foreste: Percentuale di terreni forestali soggetti a impegni in materia di gestione per sostenere la protezione e la gestione sostenibile delle foreste

Motivazione

Un numero eccessivo di foreste è gestito in modo sempre più intensivo, con effetti negativi sull’ambiente e sulla biodiversità.

Emendamento 80

Allegato I — Indicatori di risultato R.37

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Uso sostenibile dei pesticidi:

Percentuali di terreni agricoli interessati da azioni specifiche sovvenzionate finalizzate a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi

Uso sostenibile dei pesticidi:

Percentuali di terreni agricoli interessati da azioni specifiche finalizzate a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi

Emendamento 81

Allegato I — Indicatori di risultato R37 bis

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

R37 bis Aumento del numero di aziende biologiche: Numero di aziende che hanno beneficiato del sostegno per la conversione all’agricoltura biologica

Motivazione

Per rispondere alle sfide ambientali e di sanità pubblica e alla domanda dei consumatori, e per ridurre la quota delle importazioni, è opportuno aumentare notevolmente le superfici destinate alle coltivazioni biologiche.

Emendamento 82

Allegato III — Requisiti e norme, BCAA 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola

Mantenimento per azienda dei prati permanenti, con un tasso di conversione dal 5 al 10 % per azienda, ad eccezione dei prati «sensibili», ricchi di biodiversità

Motivazione

Per raggiungere l’obiettivo perseguito, la norma deve essere applicata a livello di azienda agricola, con la flessibilità proposta, e non a livello regionale, in modo da evitare eccessivi dissodamenti di prati su scala subregionale.

Emendamento 83

Allegato 3 — Obiettivo principale della norma, BCAA 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gestione sostenibile dei nutrienti

 

Emendamento 84

Allegato III — Requisiti e norme, BCAA 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Non lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

Non lasciare nudo il suolo nei periodi sensibili

Motivazione

Per la protezione del suolo è importante che i terreni siano coperti di vegetazione il più a lungo possibile nel corso dell’anno.

Emendamento 85

Allegato III — Requisiti e norme, nuovo requisito BCAA

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Rispetto da parte dell’agricoltore della normativa sociale nazionale relativa ai diritti dei lavoratori agricoli

Motivazione

Evidente.

Emendamento 86

Allegato XII — Obiettivi, O.13 e R.4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali, come l’acqua, il suolo e l’aria

Promuovere la gestione sostenibile delle risorse naturali, come l’acqua, il suolo e l’aria

Motivazione

In linea con l’emendamento 73.

COM(2018) 393 final

Emendamento 87

Considerando 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

È opportuno adeguare il modello di attuazione della PAC basato sulla conformità per garantire una maggiore attenzione ai risultati e all’efficacia dell’attuazione. Di conseguenza l’Unione dovrebbe stabilire gli obiettivi strategici di base, i tipi di intervento e i requisiti di base dell’UE, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al raggiungimento di tali obiettivi. Occorre quindi una maggiore sussidiarietà per tenere conto più specificamente delle condizioni e delle esigenze locali. Di conseguenza, nell’ambito del nuovo modello di attuazione, agli Stati membri spetterebbe il compito di adeguare i propri interventi della PAC ai requisiti di base dell’UE per massimizzarne il contributo agli obiettivi unionali della PAC nonché per elaborare e definire il quadro di verifica e di conformità per i beneficiari.

È opportuno adeguare il modello di attuazione della PAC basato sulla conformità per garantire una maggiore attenzione ai risultati e all’efficacia dell’attuazione. Di conseguenza l’Unione dovrebbe stabilire gli obiettivi strategici di base, i tipi di intervento e i requisiti di base dell’UE, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al raggiungimento di tali obiettivi. Occorre quindi una maggiore sussidiarietà per tenere conto più specificamente delle condizioni e delle esigenze locali. Di conseguenza, nell’ambito del nuovo modello di attuazione, agli Stati membri e alle regioni spetterebbe il compito di adeguare i propri interventi della PAC ai requisiti di base dell’UE per massimizzarne il contributo agli obiettivi unionali della PAC nonché per elaborare e definire il quadro di verifica e di conformità per i beneficiari.

Motivazione

Il ruolo delle regioni europee nella gestione e nell’attuazione della PAC deve essere mantenuto e rafforzato al fine di adeguare le scelte politiche alle caratteristiche territoriali e settoriali specifiche.

Emendamento 88

Considerando 30

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per quanto riguarda il monitoraggio pluriennale dell’efficacia dell’attuazione, alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di sospendere i pagamenti. Di conseguenza, in caso di progressi ritardati o insufficienti verso i target finali stabiliti nel piano strategico della PAC nazionale, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di chiedere allo Stato membro interessato, mediante un atto di esecuzione, di intraprendere le necessarie azioni correttive conformemente ad un piano di azione che dovrà essere istituito di concerto con la Commissione e che dovrà contenere chiari indicatori dei progressi. Se lo Stato membro non presenta o non attua il piano d’azione o se il piano d’azione è chiaramente insufficiente a porre rimedio alla situazione, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere i pagamenti annuali o intermedi mediante un atto di esecuzione.

Per quanto riguarda il monitoraggio pluriennale dell’efficacia dell’attuazione, alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di sospendere i pagamenti. Di conseguenza, in caso di progressi ritardati o insufficienti verso gli obiettivi europei comuni e i target finali stabiliti nel piano strategico della PAC nazionale, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di chiedere allo Stato membro interessato, mediante un atto di esecuzione, di intraprendere le necessarie azioni correttive conformemente ad un piano di azione che dovrà essere istituito di concerto con la Commissione e che dovrà contenere chiari indicatori dei progressi. Se lo Stato membro non presenta o non attua il piano d’azione o se il piano d’azione è chiaramente insufficiente a porre rimedio alla situazione, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere i pagamenti annuali o intermedi mediante un atto di esecuzione.

Motivazione

Per ridurre il rischio di una corsa al ribasso nella transizione ecologica e di distorsioni della concorrenza, al regolamento deve essere aggiunto un allegato nel quale siano indicati gli obiettivi quantificati comuni ai piani strategici.

Emendamento 89

Considerando 55

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La condizionalità è un elemento importante della PAC, in particolare per quanto riguarda gli elementi ambientali e climatici ma anche le questioni relative alla salute pubblica e agli animali. Ciò implica effettuare controlli e, ove necessario, applicare sanzioni per garantire l’efficacia del sistema di condizionalità. Per garantire condizioni di parità tra i beneficiari nei vari Stati membri, è necessario introdurre a livello dell’Unione alcune norme generali sui controlli di condizionalità e le sanzioni.

La condizionalità è un elemento importante della PAC, in particolare per quanto riguarda gli elementi ambientali e climatici ma anche le questioni relative alla salute pubblica e agli animali e ai diritti sociali dei lavoratori agricoli . Ciò implica effettuare controlli e, ove necessario, applicare sanzioni per garantire l’efficacia del sistema di condizionalità. Per garantire condizioni di parità tra i beneficiari nei vari Stati membri, è necessario introdurre a livello dell’Unione alcune norme generali sui controlli di condizionalità e le sanzioni.

Motivazione

È importante che le aziende agricole che beneficiano dei fondi pubblici della PAC rispettino i diritti sociali dei loro dipendenti.

Emendamento 90

Articolo 15, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Disciplina finanziaria

Disciplina finanziaria

1.   La Commissione determina un tasso di adeguamento per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento e il contributo finanziario dell’Unione alle misure specifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento e concesso a titolo del capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e del capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013, (di seguito «il tasso di adeguamento») se le previsioni di finanziamento degli interventi e delle misure che rientrano in tale sottomassimale per un determinato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annui applicabili.

1.   La Commissione determina un tasso di adeguamento per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento e il contributo finanziario dell’Unione alle misure specifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento (di seguito «il tasso di adeguamento») se le previsioni di finanziamento degli interventi e delle misure che rientrano in tale sottomassimale per un determinato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annui applicabili.

Entro il 30 giugno dell’anno civile per cui si applica il tasso di adeguamento, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano tale tasso. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 101, paragrafo 2.

Entro il 30 giugno dell’anno civile per cui si applica il tasso di adeguamento, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano tale tasso. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 101, paragrafo 2.

Motivazione

Vanno esclusi i pagamenti diretti a titolo del POSEI (Programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all’insularità), dato che hanno già un massimale, stabilito nel regolamento (UE) n. 228/2013, e questo evita, dal punto di vista della programmazione e dell’attuazione, che possano concorrere a un superamento dei massimali di spesa.

Emendamento 91

Articolo 32

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Disimpegno automatico dei piani strategici della PAC

Disimpegno automatico dei piani strategici della PAC

1.   La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativa agli interventi di sviluppo rurale di un piano strategico della PAC che non sia stata usata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 3, a titolo di spese effettuate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’anno dell’impegno di bilancio.

1.   La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativa agli interventi di sviluppo rurale di un piano strategico della PAC che non sia stata usata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 3, a titolo di spese effettuate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all’anno dell’impegno di bilancio.

2.   La parte degli impegni di bilancio ancora aperta allo scadere del termine ultimo di ammissibilità per le spese di cui all’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE)…/… [regolamento sui piani strategici della PAC], per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro sei mesi da tale termine, è disimpegnata automaticamente.

2.   La parte degli impegni di bilancio ancora aperta allo scadere del termine ultimo di ammissibilità per le spese di cui all’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE)…/… [regolamento sui piani strategici della PAC], per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro sei mesi da tale termine, è disimpegnata automaticamente.

3.   In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto per l’importo corrispondente alle operazioni interessate e per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un’informazione motivata entro il 31 gennaio dell’anno N +  3 .

3.   In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto per l’importo corrispondente alle operazioni interessate e per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un’informazione motivata entro il 31 gennaio dell’anno N +  4 .

4.   Nel calcolo del disimpegno automatico non sono prese in considerazione:

4.   Nel calcolo del disimpegno automatico non sono prese in considerazione:

a)

la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell’anno N +  2 ;

a)

la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell’anno N +  3 ;

Motivazione

La complessità del programma e dei livelli istituzionali coinvolti richiede il ripristino dell’N + 3.

COM(2018) 394 final

Emendamento 92

Nuovo considerando dopo il considerando 38

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Tenuto conto della crescente debolezza dei produttori nella filiera alimentare, è necessario disporre di un quadro che garantisca una conciliabilità tra la PAC e la politica di concorrenza, ai sensi dell’articolo 42 del trattato in relazione alla preminenza degli obiettivi della PAC.

Motivazione

Conformità con l’articolo 42 del trattato.

Emendamento 93

Nuovo considerando dopo il considerando 38

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

In considerazione dell’accresciuta volatilità dei prezzi agricoli e tenendo conto della valutazione degli strumenti introdotti nelle precedenti riforme della PAC, è necessario rivedere le misure atte a contrastare le turbative del mercato.

Motivazione

Le crisi settoriali indeboliscono eccessivamente le aziende agricole e le regioni di produzione. Esse contribuiscono a ridurre il numero delle aziende agricole e a demotivare i giovani dall’intraprendere la professione agricola. Bisogna porre rimedio a questa situazione.

Emendamento 94

Nuovo considerando dopo il considerando 38

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Considerate le crescenti fluttuazioni dei mercati agricoli e gli squilibri tra produttori, trasformatori e distributori nella ripartizione del valore aggiunto, è necessario comprendere e prevedere meglio l’evoluzione dei mercati. Sull’esempio di ciò che è stato fatto per diversi altri settori, vengono istituiti degli osservatori europei per ciascun settore, con il compito di analizzare i volumi di produzione, importazione ed esportazione, i prezzi, i margini e i costi di produzione. In caso di turbative del mercato, tali osservatori avvisano la Commissione europea, la quale mette in atto misure di regolazione della produzione al fine di riequilibrare il mercato, nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi a norma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Motivazione

L’obiettivo è disporre delle informazioni necessarie per rispondere in modo rapido ed efficace alle turbative del mercato e ridurre la spesa di bilancio che diventa molto pesante quando l’UE interviene a posteriori, come si è visto nel settore lattiero-caseario dal 2008.

Emendamento 95

Articolo 1, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato:

[…]

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato:

[…]

(4)

Nella parte II, titolo I, il capo II è così modificato:

(4)

Nella parte II, titolo I, il capo II è così modificato:

 

a)

Il titolo è sostituito dal testo seguente:

«CAPO II

Aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici»;

b)

L’intestazione «Sezione 1» e il relativo titolo sono soppressi;

c)

L’articolo 23 bis è così modificato:

 

a)

Il titolo è sostituito dal testo seguente:

«CAPO II

Aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici»;

b)

L’intestazione «Sezione 1» e il relativo titolo sono soppressi;

c)

L’articolo 23 bis è così modificato:

 

 

i)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo il paragrafo 4, gli aiuti concessi, nel quadro del programma destinato alle scuole, a favore della distribuzione dei prodotti, delle misure educative di accompagnamento e dei costi correlati, di cui all’articolo 23, paragrafo 1, non superano 220 804 135 EUR per anno scolastico.

Entro tale limite, gli aiuti non devono superare:

a)

per il latte destinato alle scuole: 90 195 669  EUR per anno scolastico.»;

b)

per il latte destinato alle scuole: 90 195 669  EUR per anno scolastico.»;

 

 

i)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo il paragrafo 4, gli aiuti concessi, nel quadro del programma destinato alle scuole, a favore della distribuzione dei prodotti, delle misure educative di accompagnamento e dei costi correlati, di cui all’articolo 23, paragrafo 1, non superano 220 804 135 EUR per anno scolastico.

Entro tale limite, gli aiuti non devono superare:

a)

per il latte destinato alle scuole: 90 195 669  EUR per anno scolastico.»;

b)

per il latte destinato alle scuole: 90 195 669  EUR per anno scolastico.»;

 

 

ii)

Al paragrafo 2, terzo comma, l’ultima frase è soppressa;

 

 

ii)

Al paragrafo 2, terzo comma, l’ultima frase è soppressa;

 

 

iii)

Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Senza eccedere il limite complessivo di 220 804 135 EUR stabilito al paragrafo 1, una volta per anno scolastico ciascuno Stato membro può trasferire fino al 20 % di una delle proprie ripartizioni indicative verso l’altra.»;

 

 

iii)

Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 

«4.   Senza eccedere il limite complessivo di 220 804 135 EUR stabilito al paragrafo 1, una volta per anno scolastico ciascuno Stato membro può trasferire fino al 20 % di una delle proprie ripartizioni indicative verso l’altra. Questa percentuale può arrivare fino al 25 % negli Stati membri il cui territorio comprende regioni ultraperiferiche, di cui all’articolo 349 del TFUE, e per altri casi debitamente giustificati .»;

[…]

[…]

Motivazione

Ci si rifà al principio espresso nel considerando 8 del regolamento (UE) 2016/791: «garantire che gli aiuti maggiori siano assegnati alle regioni meno sviluppate, alle isole minori del Mar Egeo e alle regioni ultraperiferiche, in considerazione della loro limitata diversificazione agricola e della frequente impossibilità di trovare taluni prodotti nella regione interessata».

Emendamento 96

Articolo 119

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Indicazioni obbligatorie

Indicazioni obbligatorie

1.   L’etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell’allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15, 16, 18 e 16, commercializzati nell’Unione o destinati all’esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:

1.   L’etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell’allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15, 16, 18 e 16, commercializzati nell’Unione o destinati all’esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:

a)

la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell’allegato VII, parte II;

a)

la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell’allegato VII, parte II;

b)

per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:

i.

l’espressione «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» e

ii.

il nome della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta;

b)

per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:

i.

l’espressione «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» e

ii.

il nome della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta;

c)

il titolo alcolometrico volumico effettivo;

c)

il valore energetico per 100 ml;

d)

l’indicazione della provenienza;

d)

l’elenco degli ingredienti, compresi quelli intermedi della vinificazione, eventualmente accessibile mediante codice QR;

e)

l’indicazione dell’imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;

e)

il titolo alcolometrico volumico effettivo;

f)

l’indicazione dell’importatore nel caso dei vini importati e

f)

l’indicazione della provenienza;

g)

nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l’indicazione del tenore di zucchero.

g)

l’indicazione dell’imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;

 

h)

l’indicazione dell’importatore nel caso dei vini importati e

 

i)

nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l’indicazione del tenore di zucchero.

Motivazione

I consumatori hanno diritto di disporre, come per gli altri prodotti alimentari, di un’etichettatura più dettagliata, in particolare per quanto riguarda l’aspetto nutrizionale e le modalità di vinificazione.

Emendamento 97

Articolo 152, paragrafo 1 bis

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Organizzazione di produttori

Organizzazione di produttori

In deroga all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un’ organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti l’offerta di prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.

Le attività di cui al primo comma possono avere luogo:

Un’ organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti l’offerta di prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.

Le attività di cui al primo comma possono avere luogo:

a)

purché una o più delle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vii), siano effettivamente esercitate, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE;

a)

purché una o più delle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vii), siano effettivamente esercitate, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE;

b)

purché l’organizzazione di produttori concentri l’offerta e immetta sul mercato i prodotti dei suoi aderenti, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà dei prodotti agricoli dai produttori all’organizzazione di produttori;

b)

purché l’organizzazione di produttori concentri l’offerta e immetta sul mercato i prodotti dei suoi aderenti, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà dei prodotti agricoli dai produttori all’organizzazione di produttori;

Motivazione

I compiti e gli obiettivi delle organizzazioni definite dalla PAC esulano dal campo di applicazione dell’articolo 101 del TFUE (Corte di giustizia dell’Unione europea, causa «indivia»). Non è quindi necessario aggiungere questa frase.

Emendamento 98

Articolo 209, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro associazioni

Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro associazioni

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all’articolo 206, del presente regolamento che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE.

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all’articolo 206, del presente regolamento che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE.

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell’articolo 152 o dell’articolo 161 del presente regolamento, o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell’articolo 156 del presente regolamento nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l’utilizzo di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che siano compromessi gli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE.

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell’articolo 152 o dell’articolo 161 del presente regolamento, o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell’articolo 156 del presente regolamento nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l’utilizzo di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che siano compromessi gli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE.

Il presente paragrafo non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che comportano l’obbligo di applicare prezzi identici o in base alle quali la concorrenza è esclusa.

 

Motivazione

Nell’ottica di ripartire meglio il valore aggiunto lungo la filiera alimentare e di rafforzare in tal senso il potere dei produttori e delle loro associazioni, è importante che il paragrafo sia applicabile alle trattative sui prezzi.

Emendamento 99

Articolo 219, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa del mercato causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da altri eventi e circostanze che causano o minacciano di causare in modo significativo turbative del mercato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 227, per l’adozione delle misure necessarie per far fronte a tale situazione del mercato pur nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali conclusi in forza del TFUE e a condizione che le altre misure previste dal presente regolamento appaiano insufficienti.

Per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa del mercato causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da altri eventi e circostanze che causano o minacciano di causare in modo significativo turbative del mercato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 227, per l’adozione delle misure necessarie per far fronte a tale situazione del mercato pur nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali conclusi in forza del TFUE e a condizione che le altre misure previste dal presente regolamento appaiano insufficienti.

Qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza in caso di minacce di turbativa del mercato di cui al primo comma del presente paragrafo, agli atti delegati adottati a norma di tale comma si applica la procedura di cui all’articolo 228.

Qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza in caso di minacce di turbativa del mercato di cui al primo comma del presente paragrafo, agli atti delegati adottati a norma di tale comma si applica la procedura di cui all’articolo 228.

Tali ragioni imperative di urgenza possono comprendere la necessità di adottare un’azione immediata per far fronte o evitare turbative del mercato, quando le minacce di turbativa del mercato si manifestano con tale rapidità o in modo talmente inaspettato che è necessaria un’azione immediata per affrontare efficacemente ed effettivamente la situazione o quando l’azione eviterebbe che tali minacce di turbativa del mercato si concretizzino, persistano o si trasformino in una turbativa più grave e prolungata, ovvero quando il ritardo dell’azione immediata minaccerebbe di provocare o di aggravare la turbativa ovvero amplierebbe la portata delle misure successivamente necessarie per far fronte alla minaccia o alla turbativa o nuocerebbe alla produzione o alle condizioni del mercato.

Tali ragioni imperative di urgenza possono comprendere la necessità di adottare un’azione immediata per far fronte o evitare turbative del mercato, quando le minacce di turbativa del mercato si manifestano con tale rapidità o in modo talmente inaspettato che è necessaria un’azione immediata per affrontare efficacemente ed effettivamente la situazione o quando l’azione eviterebbe che tali minacce di turbativa del mercato si concretizzino, persistano o si trasformino in una turbativa più grave e prolungata, ovvero quando il ritardo dell’azione immediata minaccerebbe di provocare o di aggravare la turbativa ovvero amplierebbe la portata delle misure successivamente necessarie per far fronte alla minaccia o alla turbativa o nuocerebbe alla produzione o alle condizioni del mercato.

Nella misura necessaria e per il periodo necessario a far fronte alle turbative del mercato o alle relative minacce tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, o prevedere restituzioni all’esportazione, oppure sospendere i dazi all’importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi.

Nella misura necessaria e per il periodo necessario a far fronte alle turbative del mercato o alle relative minacce tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, oppure sospendere i dazi all’importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi.

Motivazione

Gli aiuti all’esportazione non sono accettabili per i paesi terzi e il loro costo grava sui contribuenti, ancora di più della prevenzione delle crisi.

Emendamento 100

Nuovo paragrafo dopo l’articolo 219, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Quando il prezzo di mercato scende al di sotto di una determinata soglia, flessibile, indicizzata ai costi medi di produzione e fissata dall’osservatorio europeo del mercato del settore interessato, la Commissione europea mette in atto, a seconda della situazione del mercato e del settore interessato, un aiuto ai produttori del settore interessato, che, nel corso di un periodo determinato, riducono volontariamente la loro produzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

i)

Gli aiuti sono concessi sulla base di una domanda dei produttori, presentata nello Stato membro nel quale essi sono stabiliti, utilizzando il metodo previsto dallo Stato membro interessato.

ii)

Per garantire che tale regime sia attuato in modo efficace e corretto, la Commissione, sulla base dei dati trasmessi dall’osservatorio europeo del mercato nel settore interessato, stabilisce:

il volume o il quantitativo massimo totale della produzione da ridurre a livello di Unione nel quadro del regime di riduzione;

la durata del periodo di riduzione e, se necessario, la sua proroga;

l’importo degli aiuti in funzione del volume o del quantitativo della riduzione e le relative modalità di finanziamento;

i criteri di ammissibilità per i richiedenti e per le domande;

le condizioni specifiche per l’attuazione del regime.

Motivazione

L’UE ha bisogno di strumenti volti a regolare i volumi di produzione, in caso di turbative del mercato, che siano efficaci, poco onerosi per il bilancio europeo e che consentano ai produttori di non vendere più in perdita e di vivere del proprio lavoro, in modo che il settore sia attrattivo per i giovani.

Emendamento 101

Articolo 226

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione

1.     La Commissione istituisce un quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione per comunicare, monitorare e valutare i risultati del piano di gestione delle crisi nel corso della sua messa in atto.

2.     Il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione comprende i seguenti elementi:

a)

una serie di indicatori comuni concernenti il contesto, la realizzazione, i risultati e l’impatto che fungano da base per il monitoraggio, la valutazione e la relazione annuale sulla performance;

b)

i target finali e i target intermedi annuali stabiliti in relazione ai pertinenti obiettivi specifici utilizzando gli indicatori di risultato;

c)

la raccolta, la conservazione e la trasmissione di dati;

d)

le relazioni annuali sulla performance del piano di gestione delle crisi per ciascuna delle produzioni colpite nel corso dell’anno;

e)

le misure relative alle riserve di efficienza nell’utilizzo del FEAGA nel suo complesso.

3.     Il quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione ha lo scopo di:

a)

valutare l’impatto, l’efficacia, l’efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto UE della PAC;

b)

riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sull’uso delle prerogative conferite alla Commissione in materia di prevenzione e gestione delle crisi;

c)

abbandonare l’attuale logica dell’utilizzo del bilancio FEAGA;

d)

sviluppare una logica di gestione anticiclica dei mercati e dei redditi agricoli nell’ambito della quale la Commissione ottimizza l’uso dei fondi pubblici in funzione dei cicli economici, delle avversità climatiche e delle tensioni geopolitiche.

Motivazione

La Commissione dovrebbe definire la sua strategia per affrontare le crisi al fine di riferire in merito al Parlamento e al Consiglio. Il chiarimento della sua strategia è una condizione essenziale affinché gli Stati membri possano stabilire a loro volta le proprie priorità.

Emendamento 102

Articolo 226

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Piano di gestione delle crisi

1.     La Commissione elabora un piano di gestione delle crisi per l’attuazione degli aiuti dell’Unione finanziati con il FEAGA al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi della PAC di cui all’articolo 39 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’obiettivo di stabilizzare i mercati.

2.     Sulla base della relazione che definisce i diversi tipi di crisi di cui all’articolo 225, lettera c), e del lavoro di valutazione svolto in particolare nel primo pilastro della PAC, la Commissione definisce una strategia d’intervento per ciascun tipo di crisi. In merito a ciascuno degli strumenti di gestione dei mercati definiti dal presente regolamento viene effettuata un’analisi SWOT al fine di individuare le potenziali sinergie tra gli strumenti.

3.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 227 per stabilire i target finali e intermedi quantitativi per il contributo degli strumenti del presente regolamento al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 39 del TFUE. Entro il 1o gennaio 2020 la Commissione presenta una proposta relativa al piano di gestione delle crisi al Parlamento europeo e al Consiglio. Su tale base, gli Stati membri presentano alla Commissione i rispettivi piani strategici concernenti la PAC.

4.     Il piano di gestione delle crisi riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 e prevede una clausola di revisione intermedia in data 30 giugno 2024 nel corso della quale viene ottimizzata la coerenza generale con i piani strategici degli Stati membri ai fini di una maggiore efficienza nell’uso dei fondi pubblici e di un maggiore valore aggiunto dell’Unione.

Motivazione

La Commissione dovrebbe definire la sua strategia per affrontare le crisi al fine di riferire in merito al Parlamento e al Consiglio. Il chiarimento della sua strategia è una condizione essenziale affinché gli Stati membri possano stabilire a loro volta le proprie priorità.

Emendamento 103

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Modifica del regolamento (UE) n. 228/2013

Modifica del regolamento (UE) n. 228/2013

All’articolo 30, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

All’articolo 30, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Per ciascun esercizio finanziario l’Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV del presente regolamento per un importo annuo massimo pari a:

«2.   Per ciascun esercizio finanziario l’Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV del presente regolamento per un importo annuo massimo pari a:

per i dipartimenti francesi d’oltremare: 267 580 000  EUR;

per le Azzorre e Madera: 102 080 000 EUR.

per le isole Canarie: 257 970 000 EUR.

per i dipartimenti francesi d’oltremare: 278 410 000  EUR;

per le Azzorre e Madera: 106 210 000 EUR;

per le isole Canarie: 268 420 000 EUR.

3.   Per ciascun esercizio finanziario, gli importi stanziati per finanziare le misure previste al capo III

3.   Per ciascun esercizio finanziario, gli importi stanziati per finanziare le misure previste al capo III

non possono superare i seguenti importi:

per i dipartimenti francesi d’oltremare: 25 900 000  EUR;

per le Azzorre e Madera: 20 400 000 EUR;

per le isole Canarie: 69 900 000 EUR.

non possono superare i seguenti importi:

per i dipartimenti francesi d’oltremare: 26 900 000  EUR;

per le Azzorre e Madera: 21 200 000 EUR;

per le isole Canarie: 72 700 000 EUR.

[…]

[…]

Motivazione

Non è accettabile una riduzione del 3,9 % dei fondi destinati al POSEI (Programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all’insularità), dato che questo programma è stato valutato positivamente, e la Commissione europea si è impegnata a mantenere invariato il livello di finanziamento. È quanto meno necessario mantenere gli stanziamenti per le regioni ultraperiferiche che sono previsti nell’attuale periodo di programmazione.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

esorta l’UE a fare in modo che la PAC sia una politica agricola competitiva, moderna, equa, sostenibile e solidale al servizio degli agricoltori, dei territori, dei consumatori e dei cittadini;

2.

sottolinea la necessità che la PAC sia adeguatamente finanziata e si oppone pertanto alla riduzione dei finanziamenti dell’UE per tale politica dopo il 2020; ritiene che, se il bilancio della PAC dovesse essere ridotto, sarebbe possibile utilizzarlo meglio distribuendo i pagamenti diretti in modo più equo;

3.

respinge la proposta di ridurre del 28 % il bilancio per lo sviluppo rurale in quanto contraria all’obiettivo di coesione territoriale dell’UE;

4.

chiede di reintrodurre il FEASR nel quadro strategico comune;

5.

insiste sulla necessità di rafforzare le sinergie tra il FESR, l’FSE e il FEASR al fine di favorire l’innovazione e di stimolare la creazione di filiere produttive innovative nel settore agricolo;

6.

raccomanda di adottare un’«agenda rurale e periurbana» e di aumentare i fondi complessivi a favore dello sviluppo rurale affinché tutte le politiche dell’UE contribuiscano agli obiettivi in materia di coesione economica, sociale e territoriale; sottolinea il ruolo della PAC come politica che contribuisce a mantenere la popolazione nelle zone rurali;

7.

reputa che un eccessivo trasferimento di competenze agli Stati membri attraverso i piani strategici nazionali porterebbe a una rinazionalizzazione della PAC e a distorsioni della concorrenza; è necessario assicurare un margine di flessibilità sufficiente per garantire un approccio basato sul territorio, che tenga conto delle esigenze e delle caratteristiche specifiche delle zone agricole;

8.

chiede che nel regolamento figurino degli obiettivi europei comuni, quantificati e misurabili, per i piani strategici nazionali;

9.

chiede che le regioni svolgano un ruolo di primo piano nella governance dei piani strategici, in particolare per il secondo pilastro;

10.

ricorda che la regolazione dei mercati è più efficace e meno costosa rispetto all’adozione di misure a posteriori;

11.

chiede l’introduzione di strumenti volontari di risoluzione delle crisi basati sulla gestione dei volumi di produzione;

12.

chiede l’istituzione di programmi operativi settoriali a livello europeo, piuttosto che a livello di Stati membri, al fine di evitare distorsioni tra gli Stati membri e tra i diversi settori;

13.

chiede criteri europei rigorosi per la definizione degli agricoltori attivi da parte degli Stati membri;

14.

raccomanda che in materia di pagamenti diretti si giunga a una piena convergenza tra gli Stati membri al più presto e comunque non oltre il 2027;

15.

propone che, nei paesi e nelle regioni in cui non è ancora attuata, la convergenza interna sia gradualmente aumentata, favorendo le regioni svantaggiate, fino a divenire totale entro il 2026;

16.

sostiene la proposta di livellamento dei pagamenti diretti e propone di tenere conto al massimo del 50 % dei costi dei soli lavoratori dipendenti per conciliare l’efficacia del livellamento con la presa in considerazione dell’occupazione;

17.

sostiene l’introduzione di un pagamento ridistributivo obbligatorio e propone di aumentarne l’entità, con un minimo del 30 % dei fondi del primo pilastro;

18.

propone, vista la difficoltà di attrarre i giovani verso la professione di agricoltore, che il premio per i giovani agricoltori sia obbligatorio per gli Stati membri;

19.

propone di mantenere il massimale del 13 % (+ 2 % per le colture proteiche) della dotazione nazionale per i pagamenti accoppiati, con gli obiettivi di prevenire l’abbandono dell’attività agricola nelle zone rurali, migliorare l’autosufficienza alimentare dell’UE, puntare esclusivamente su produzioni e metodi di produzione sostenibili ed escludere la produzione di agrocarburanti e alcune altre produzioni non prioritarie;

20.

propone che il sostegno specifico ai piccoli agricoltori sia obbligatorio per gli Stati membri e raccomanda di adeguare la definizione di piccolo agricoltore, l’importo del sostegno e la dotazione finanziaria;

21.

accoglie con favore l’estensione della condizionalità alla totalità del pagamento di base e il suo allargamento, includendo la rotazione annuale delle colture;

22.

chiede di estendere la condizionalità al rispetto dei diritti dei lavoratori agricoli e della normativa in materia di benessere degli animali;

23.

propone di ripristinare il requisito di un minimo del 7 % di superfici non produttive di interesse ecologico per azienda;

24.

approva il principio degli ecodispositivi e propone di destinare a essi un minimo del 30 % della dotazione nazionale per i pagamenti;

25.

propone che ciascun piano strategico nazionale raggiunga la soglia minima del 40 % della dotazione finanziaria complessiva della PAC che contribuisce agli obiettivi ambientali e climatici;

26.

auspica che siano mantenuti i tassi di cofinanziamento attualmente in vigore per il secondo pilastro, portando all’80 % il tasso per le misure seguenti: misure agroambientali, agricoltura biologica, Natura 2000 e misure di cooperazione;

27.

si oppone alla possibilità di trasferire risorse dal secondo al primo pilastro, un’operazione che va contro gli interessi dei territori rurali, e approva invece il trasferimento inverso;

28.

invita la Commissione a istituire un sistema di monitoraggio pienamente operativo per la raccolta costante di dati di misura aggiornati sui residui di antiparassitari nell’ambiente (in particolare nel suolo e nelle acque), eventualmente sulla base dell’esperienza positiva maturata con il sistema di monitoraggio del suolo LUCAS (indagine statistica areale per campione sull’uso/l’occupazione dei suoli);

29.

ritiene che l’assicurazione del reddito sia uno strumento oneroso, poco adatto alle piccole e medie aziende agricole e non idoneo a sostituire la regolamentazione del mercato e il sostegno al passaggio a sistemi di produzione più resilienti e più autonomi;

30.

propone che la concessione di sovvenzioni per gli investimenti, che assorbono una quota molto elevata delle risorse del secondo pilastro, sia subordinata alla valutazione del loro impatto ambientale e sia limitata al 10 % della dotazione finanziaria di tale pilastro;

31.

propone, allo scopo di sostenere il proseguimento dell’attività agricola nelle zone svantaggiate, che l’indennità compensativa degli svantaggi naturali sia obbligatoria per gli Stati membri nei quali è applicabile;

32.

sostiene il mantenimento di una soglia minima del 5 % per i programmi Leader, al fine di consentire lo sviluppo di iniziative a livello locale;

33.

propone di introdurre l’obbligo per gli Stati membri di prevedere nei loro piani di sviluppo rurale misure a favore delle filiere corte, della ristorazione collettiva con prodotti biologici e locali, delle filiere a marchio di qualità, dell’agricoltura di montagna e della formazione in agricoltura biologica, in agroecologia e in agrosilvicoltura;

34.

propone che, nel quadro del programma di ricerca Orizzonte 2020 e del programma che lo sostituirà, si dia la priorità, in materia di agricoltura, alla ricerca nel campo dei sistemi di produzione agroecologici e agroforestali, favorendo la ricerca partecipativa agricoltori-ricercatori;

35.

raccomanda inoltre di incoraggiare l’innovazione sociale ed economica attraverso la promozione dei «piccoli comuni intelligenti».

Bruxelles, 5 dicembre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

(2)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(1)  Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

(2)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).