5.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 361/37


Parere del Comitato europeo delle regioni — Revisione del meccanismo unionale di protezione civile

(2018/C 361/07)

Relatore:

Adam BANASZAK (PL/ECR), vicepresidente del consiglio regionale della Cuiavia-Pomerania

Testi di riferimento:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile

COM(2017) 772 final/2

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni — Potenziare la gestione delle catastrofi da parte dell’UE: rescEU solidarietà e responsabilità

COM(2017) 773 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Articolo 1, paragrafo (1)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La decisione n. 1313/2013/UE è così modificata:

La decisione n. 1313/2013/UE è così modificata:

(1)

L’articolo 3 è così modificato:

(1)

L’articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera e):

a)

al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera e):

 

«e)

incrementare la disponibilità e l’utilizzo di conoscenze scientifiche relative alle catastrofi»;

 

«e)

incrementare la disponibilità e l’utilizzo di conoscenze scientifiche relative alle catastrofi»;

b)

al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

b)

al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

«a)

progressi nell’attuazione del quadro di prevenzione delle catastrofi misurati in funzione del numero di Stati membri che hanno reso disponibili alla Commissione le rispettive valutazioni del rischio, una valutazione della rispettiva capacità di gestione dei rischi e una sintesi della propria pianificazione della gestione delle catastrofi di cui all’articolo 6»;

 

«a)

progressi nell’attuazione del quadro di prevenzione delle catastrofi misurati in funzione del numero di Stati membri che hanno reso disponibili alla Commissione le rispettive valutazioni del rischio, una valutazione della rispettiva capacità di gestione dei rischi e una sintesi della propria pianificazione della gestione delle catastrofi di cui all’articolo 6»;

 

c)

dopo il paragrafo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.     Il meccanismo unionale assegna un ruolo fondamentale al rafforzamento della resilienza alle catastrofi, tra cui i rischi di inondazioni, terremoti e incendi, tramite opportunità di formazione con unità locali di risposta alle catastrofi, comprese le associazioni di volontariato.»

Articolo 1, paragrafo (3)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(3)   all’articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

(3)   all’articolo 5, paragrafo 1,

 

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

agisce per migliorare le conoscenze di base sui rischi di catastrofe e facilita la condivisione di conoscenze, risultati di ricerche scientifiche, migliori prassi e informazioni, anche tra gli Stati membri che condividono rischi comuni»;

 

«a)

agisce per migliorare le conoscenze di base sui rischi di catastrofe e facilita la condivisione di conoscenze, risultati di ricerche scientifiche, migliori prassi e informazioni, anche tra gli Stati membri e tra gli enti locali e regionali che condividono rischi comuni»;

 

b)

al paragrafo 1, dopo la lettera f) è aggiunta una nuova lettera g):

«g)

elabora linee guida e criteri d’intervento per la riqualificazione sismica del patrimonio abitativo e infrastrutturale entro il 31 dicembre 2018»;

 

c)

al paragrafo 1, la lettera h) è così modificata:

«h)

promuove l’uso di vari fondi dell’Unione che possano sostenere la prevenzione sostenibile delle catastrofi e mette a disposizione informazioni facilmente accessibili, sia online che in formato cartaceo negli uffici della Commissione negli Stati membri, su come accedere a tali possibilità di finanziamento».

Motivazione

In molti casi gli enti locali o quelli regionali conoscono meglio i rischi di catastrofi rispetto alle autorità nazionali.

È necessario un quadro di norme tecniche moderno ed omogeneo che, insieme agli Eurocodici, definisca la classificazione della vulnerabilità sismica e criteri di priorità. Le linee guida applicative coniugano il rafforzamento sismico delle costruzioni esistenti con l’efficientamento energetico.

Articolo 1, paragrafo (4)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(4)

L’articolo 6 è così modificato:

(4)

L’articolo 6 è così modificato:

a)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

a)

le lettere a), b) e d) sono sostituite dalle seguenti:

 

«a)

effettuano valutazioni del rischio a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato e le mettono a disposizione della Commissione entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni tre anni;

 

«a)

effettuano valutazioni del rischio a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato in consultazione con gli enti locali e regionali competenti e in linea con il quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi . Una serie di dati selezionati contenuti in queste valutazioni del rischio — informazioni di fondamentale importanza per il corretto funzionamento del meccanismo -dovrebbe essere messa a disposizione della Commissione entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni tre anni;

 

b)

elaborano e perfezionano le rispettive pianificazioni della gestione dei rischi di catastrofe a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato sulla base delle valutazioni del rischio di cui alla lettera a) e tenendo conto della valutazione della rispettiva capacità di gestione dei rischi di cui alla lettera c) e della panoramica dei rischi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c)».

 

b)

elaborano e perfezionano le rispettive pianificazioni della gestione dei rischi di catastrofe a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato sulla base delle valutazioni del rischio di cui alla lettera a) e tenendo conto della valutazione della rispettiva capacità di gestione dei rischi di cui alla lettera c) e della panoramica dei rischi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c)»;

 

 

«d)

partecipano, su base volontaria, a un esame inter pares della valutazione della capacità di gestione dei rischi e realizzano prove di stress intese ad affrontare situazioni di crisi .»;

b)

sono aggiunti il secondo e il terzo comma seguenti:

b)

sono aggiunti il secondo e il terzo comma seguenti:

 

«Una sintesi degli elementi rilevanti della pianificazione della gestione dei rischi, comprendente informazioni sulle misure di prevenzione e preparazione selezionate, viene fornita alla Commissione entro il 31 gennaio 2019 e successivamente ogni tre anni. Inoltre, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire piani specifici di prevenzione e preparazione, che prevedano sforzi a breve e lungo termine. L’Unione prende in debita considerazione i progressi compiuti dagli Stati membri in materia di prevenzione e preparazione nel quadro di qualsiasi futuro meccanismo di condizionalità ex ante previsto dai fondi strutturali e di investimento europei».

 

«Una sintesi degli elementi rilevanti della pianificazione della gestione dei rischi, comprendente informazioni sulle misure di prevenzione e preparazione selezionate, viene fornita alla Commissione entro il 31 gennaio 2019 e successivamente ogni tre anni. Inoltre, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire piani di prevenzione e preparazione nei limiti posti dall’articolo 346, paragrafo 1, lettera a), del TFUE in relazione alla divulgazione di informazioni contraria ai loro interessi essenziali in materia di sicurezza e fornirà loro un quadro di orientamento per l’elaborazione di tali piani, i quali devono prevedere sforzi a breve e lungo termine. L’Unione prende in debita considerazione i progressi compiuti dagli Stati membri in materia di prevenzione e preparazione nel quadro di qualsiasi futuro meccanismo di condizionalità ex ante previsto dai fondi strutturali e di investimento europei».

 

«La Commissione può anche istituire specifici meccanismi di consultazione per migliorare la pianificazione e il coordinamento della prevenzione e della preparazione tra gli Stati membri esposti a catastrofi analoghe».

 

«La Commissione può anche istituire specifici meccanismi di consultazione per migliorare la pianificazione e il coordinamento della prevenzione e della preparazione tra gli Stati membri — anche a livello regionale e locale — esposti a catastrofi analoghe».

Motivazione

È necessario che le valutazioni dei rischi non vengano elaborate con un metodo «dall’alto», ossia ignorando gli enti locali/regionali. Gli enti subnazionali possono disporre di maggiori informazioni sui rischi esistenti in un determinato territorio, e i loro rappresentanti devono essere attivamente coinvolti nell’elaborazione delle valutazioni dei rischi.

Articolo 1, paragrafo (4 bis) — inserire un nuovo punto

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

L’articolo 8, lettera a), è così modificato:

«La Commissione svolge le seguenti azioni di preparazione:

a)

gestisce l’ERCC in coordinamento con i pertinenti organismi esistenti a livello nazionale, regionale e locale;».

Motivazione

È indispensabile garantire e prendere le opportune disposizioni affinché l’ERCC sia gestito in coordinamento con i pertinenti organismi a livello nazionale e regionale al fine di impedire l’utilizzo di strutture parallele o il ricorso a procedure di mobilitazione poco chiare a livello europeo.

Articolo 1, paragrafo (6)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(7)   I mezzi di risposta che gli Stati membri mettono a disposizione del pool europeo di protezione civile sono a disposizione delle operazioni di risposta nell’ambito del meccanismo unionale previa richiesta di assistenza inoltrata tramite l’ERCC, a meno che gli Stati membri non debbano affrontare una situazione eccezionale che incida sostanzialmente sull’assolvimento dei compiti nazionali.

(7)   I mezzi di risposta che gli Stati membri mettono a disposizione del pool europeo di protezione civile sono a disposizione delle operazioni di risposta nell’ambito del meccanismo unionale , a discrezione dello Stato membro che li fornisce, previa richiesta di assistenza inoltrata tramite l’ERCC.

Motivazione

Poiché non è possibile prevedere in quale situazione concreta (sia dal punto di vista dello Stato membro che offre l’assistenza che di quello che la richiede) sarà necessaria un’assistenza, la decisione di inviare o meno tale assistenza deve restare di competenza di tali Stati membri.

Articolo 1, paragrafo (9)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

9)

All’articolo 13, il titolo e la prima frase del paragrafo 1 sono sostituiti dai seguenti:

9)

All’articolo 13, il titolo e la prima frase del paragrafo 1 sono sostituiti dai seguenti:

 

«Rete dell’Unione di conoscenze in materia di protezione civile

 

«Rete dell’Unione di conoscenze in materia di protezione civile

 

1.   La Commissione istituisce una rete di soggetti e istituzioni coinvolti nella protezione civile e nella gestione delle catastrofi, che insieme alla Commissione formeranno una rete dell’Unione di conoscenze in materia di protezione civile.

 

1.   La Commissione istituisce una rete di soggetti, istituzioni e organizzazioni del settore del volontariato e delle comunità coinvolti nella protezione civile e nella gestione delle catastrofi, che insieme alla Commissione formeranno una rete dell’Unione di conoscenze in materia di protezione civile.

 

La rete svolge le seguenti attività attinenti alla formazione, alle esercitazioni, alle lezioni apprese e alla divulgazione delle conoscenze, in stretto coordinamento, ove necessario, con i competenti centri di conoscenze:»

 

La rete svolge le seguenti attività attinenti alla formazione, alle esercitazioni, alle lezioni apprese e alla divulgazione delle conoscenze, in stretto coordinamento, ove necessario, con i competenti centri di conoscenze:»

Motivazione

Il settore del volontariato e delle comunità può avere un ruolo importante nel creare resilienza dopo una catastrofe, sebbene spesso tale ruolo sia sottovalutato.

Articolo 1, paragrafo (10)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(10)

All’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

(10)

All’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

«1.   Quando si verifica o è imminente una catastrofe all’interno dell’Unione, lo Stato membro colpito può chiedere assistenza tramite l’ERCC. La richiesta è quanto più specifica possibile. La richiesta di assistenza scade dopo un periodo massimo di 90 giorni, a meno che all’ERCC non vengano comunicati nuovi elementi tali da giustificare la necessità di protrarre o integrare l’assistenza».

 

«1.   Quando si verifica o è imminente una catastrofe all’interno dell’Unione, lo Stato membro colpito può chiedere assistenza tramite l’ERCC. La richiesta è quanto più specifica possibile e riporta come minimo le seguenti informazioni:

 

 

a)

il tipo di catastrofe grave;

b)

l’area colpita e le aree potenzialmente minacciate dalla catastrofe;

c)

il tempo e le risorse finanziarie e materiali necessari per rimediare alle conseguenze di una catastrofe in atto o imminente.

 

 

La richiesta di assistenza scade dopo un periodo massimo di 90 giorni, a meno che all’ERCC non vengano comunicati nuovi elementi tali da giustificare la necessità di protrarre o integrare l’assistenza».»

Motivazione

Nel caso di una catastrofe grave, informazioni più circostanziate da parte degli Stati membri consentirebbero di rendere più efficace, mirato ed efficiente in termini di costi l’intervento del meccanismo unionale, nonché di conseguire più rapidamente gli obiettivi perseguiti, il che nella reazione alle catastrofi riveste una grande importanza.

Articolo 1, paragrafo (11 bis) — inserire un nuovo punto

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(11)

All’articolo 16, il paragrafo 3, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b)

effettuando immediatamente raccomandazioni, se possibile in cooperazione con il paese colpito nonché, se del caso, con punti di contatto regionali e locali, in funzione delle necessità sul campo ed eventuali piani prestabiliti pertinenti, invitando gli Stati membri a inviare mezzi specifici e facilitando il coordinamento dell’assistenza richiesta;».

Motivazione

Il collegamento diretto con punti di contatto regionali e locali può rivelarsi molto utile per accelerare la tempistica nel formulare le raccomandazioni e per il grado di accuratezza delle informazioni trasmesse. Questo è vero soprattutto nel caso di catastrofi di grandi dimensioni, quando la capacità di reazione rapida da parte delle autorità nazionali è limitata.

Articolo 1, paragrafo (14)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(14)

L’articolo 21 è così modificato:

(14)

L’articolo 21 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j)

istituire, gestire e mantenere rescEU conformemente all’articolo 12»;

a)

al paragrafo 1, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j)

istituire, gestire e mantenere rescEU conformemente all’articolo 12»;

[…]

 

 

b)

sono aggiunte le seguenti lettere n) e o):

«n)

sostenere l’organizzazione di consulenza e seminari destinati agli enti locali e regionali e ad altre organizzazioni pertinenti, al fine di integrare politiche/programmi con strumenti finanziari la cui attuazione potrebbe contribuire alla prevenzione e all’attenuazione delle conseguenze dei fenomeni meteorologici e delle catastrofi;

o)

sostenere la realizzazione di prove di stress e un processo di certificazione delle capacità di risposta che gli Stati membri mettono a disposizione del pool europeo di protezione civile.»

[…]

Motivazione

La prevenzione delle catastrofi comporta costi inferiori rispetto alla ripresa dopo una catastrofe. È quindi giustificato integrare azioni in grado di sfociare in investimenti che, direttamente o indirettamente, riducano il rischio di catastrofi o che contribuirebbero ad attenuarne le conseguenze.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

conviene con la Commissione circa il fatto che le gravissime catastrofi registrate negli ultimi tempi hanno messo a nudo i limiti del meccanismo unionale di protezione civile; sottolinea tuttavia che, sebbene tale meccanismo necessiti di una riforma, occorre continuare a incentrare l’azione principalmente sullo sviluppo della resilienza alle catastrofi. Focalizzarsi sulla risposta alle catastrofi in un periodo in cui queste ultime si verificano con sempre maggiore frequenza e intensità non consentirà di affrontare il problema alla radice. A livello dell’Unione europea, il principio della resilienza alle catastrofi e quello di una «migliore ricostruzione» devono essere sistematicamente integrati in tutte le politiche e in tutti i fondi dell’UE. Ribadisce che tale principio deve costituire un elemento fondante anche delle politiche di investimento dell’UE, in modo tale che il denaro pubblico aiuti le comunità a diventare maggiormente resilienti agli effetti negativi delle catastrofi e non metta a rischio la vita dei cittadini (1);

2.

osserva che, come indicato dai risultati dell’indagine Eurobarometro del maggio 2017, l’opinione pubblica è favorevole all’idea che l’UE sia di aiuto (grazie al suo ruolo nel campo della protezione civile) nel coordinamento della risposta alle catastrofi negli Stati membri;

3.

rileva che la proposta di decisione e la comunicazione in esame costituiscono un passo avanti da parte della Commissione europea verso una maggiore semplificazione e un ulteriore snellimento della legislazione;

4.

dal momento che concorda con la conclusione della Commissione secondo cui i cambiamenti climatici aggravano il rischio di calamità naturali, chiede alle istituzioni dell’UE di fare in modo che l’azione per il clima dell’Unione sia maggiormente incentrata sull’attenuazione del rischio di catastrofi e sulla realizzazione di un’Europa più resiliente a queste ultime tramite un approccio di governance gestito in ambito locale, basato sul territorio e multilivello;

5.

rileva che la proposta della Commissione si concentra fortemente sulla risposta, e che in parecchi casi il meccanismo è attivato a seguito di catastrofi di natura ciclica. Occorre quindi esercitare pressioni sugli Stati membri affinché adottino adeguate misure preventive in termini di mantenimento di sufficienti capacità di risposta a livello nazionale;

6.

sottolinea l’importanza di allineare le proposte della Commissione con il quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi al fine di garantire un’azione comune, aumentare il sostegno alla capacità ed evitare i doppioni, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di strategie di riduzione dei rischi di catastrofi a livello nazionale e locale;

7.

osserva che migliorare il meccanismo unionale di protezione civile forma parte integrante delle iniziative mirate ad affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici. Sottolinea che occorre potenziare le sinergie tra le reti che si propongono di affrontare il fenomeno dei cambiamenti climatici e quelle che operano nel campo della resilienza alle catastrofi. Insiste inoltre sulla necessità di creare maggiori sinergie tra il Patto dei sindaci per il clima e l’energia e la campagna Making Cities Resilient («Rendere le città resilienti») promossa dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi.

Il ruolo degli enti locali e regionali

8.

concorda in merito alla necessità di rafforzare la protezione civile alla luce dell’attuale evoluzione in materia di catastrofi (tanto le catastrofi connesse ad eventi meteorologici quanto quelle collegate alla sicurezza interna), ma sottolinea anche che il metodo migliore per conseguire tale obiettivo consiste nell’adottare un approccio territoriale e di tipo partecipativo più forte. L’azione a livello di Unione europea deve essere incentrata sul coordinamento e sul sostegno delle iniziative degli Stati membri e dei loro enti locali e regionali. Fa notare che gli interventi operati dalle comunità locali rappresentano il modo più rapido ed efficace di limitare i danni causati da una catastrofe;

9.

invita la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere anche gli enti locali e regionali nel processo di selezione degli investimenti pianificati in tutti i programmi pertinenti e nella discussione sulle eventuali modifiche;

10.

sottolinea che le disposizioni in materia di valutazione del rischio e di pianificazione della gestione del rischio, quali quelle introdotte dalla legislazione sulla protezione civile o dalla direttiva dell’UE sulle alluvioni, devono essere redatte in collaborazione con gli enti locali e regionali. Molto spesso, infatti, i livelli di governo locali e regionali conoscono meglio i rischi rispetto al governo centrale. Sollecita l’adozione di un codice di condotta per il coinvolgimento degli enti locali e regionali nell’elaborazione dei summenzionati piani di valutazione e pianificazione, e insiste anche sulla necessità che i vari livelli di governo locale, regionale e nazionale condividano le loro buone pratiche;

11.

ribadisce (2) che occorre creare un quadro per i piani di gestione dei rischi che possa poi servire da orientamento per gli Stati membri, e che consentirebbe anche di confrontare più agevolmente i contenuti di tali piani. Fa osservare che un quadro UE sarebbe conforme al principio di sussidiarietà. Sottolinea che gli enti locali e regionali dovrebbero essere in grado di elaborare i loro propri piani di gestione del rischio, ma che un quadro UE che sia di aiuto fornendo degli orientamenti sarebbe utile;

12.

raccomanda alla Commissione europea di gestire il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (Emergency Response Coordination Centre — ERCC) in cooperazione con le autorità nazionali e gli enti regionali dei paesi che partecipano al meccanismo unionale di protezione civile;

13.

sottolinea che tanto gli enti locali e regionali quanto il settore del volontariato e delle comunità devono essere coinvolti nella rete dell’Unione europea di conoscenze in materia di protezione civile, istituita di recente;

14.

esorta la Commissione ad elaborare, in collaborazione con le autorità nazionali e gli enti regionali e locali, una strategia di preparazione alle catastrofi comprensiva di un programma di formazione e di esercitazioni, nonché altri elementi quali l’invito a presentare proposte, il programma di scambio di esperti e lo sviluppo di scenari di rischio del meccanismo unionale;

15.

osserva che una comunicazione efficace sul meccanismo unionale andrebbe rivolta agli attori regionali e locali al fine di migliorare la gestione del rischio, non solo a livello transfrontaliero ma anche tra autorità europee, nazionali, regionali e locali;

16.

mette l’accento sull’importanza di campagne divulgative d’informazione a livello nazionale e subnazionale sul meccanismo unionale e sui rischi individuati in ambito locale e regionale nei pertinenti documenti di valutazione dei rischi per questi territori. Sottolinea ancora una volta quanto sia importante che queste campagne informative siano rivolte anche alle scuole.

17.

appoggia l’invito a creare un nuovo Erasmus per la Protezione civile in linea con le regole e i principi del regolamento (UE) n. 1288/2013 che istituisce «Erasmus+» (3). Questo nuovo programma Erasmus dovrebbe includere una dimensione internazionale ed essere aperto ai rappresentanti non soltanto nazionali, ma anche regionali e locali;

Possibilità di finanziamento

18.

esorta la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo a intensificare la loro azione in vista di una maggiore coerenza con altri strumenti dell’UE in materia di prevenzione e gestione del rischio di catastrofi. Si dovrebbe pervenire a un tale risultato non solo creando un collegamento tra il meccanismo unionale e le politiche in materia di coesione, sviluppo rurale, salute e ricerca, oltre che promuovendo l’integrazione di queste attività nelle politiche ambientali, ma anche valutando come sia possibile rafforzare questi collegamenti nell’ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale e delle regole che disciplinano l’utilizzo dei fondi;

19.

osserva che, per il periodo successivo al 2020, la Commissione sta valutando se introdurre condizionalità ex ante per il ricorso alla valutazione del rischio e alla pianificazione della gestione del rischio nel quadro sia della politica di coesione che del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Fa osservare che introdurre condizionalità ex ante basate soltanto sulla valutazione del rischio e sulla pianificazione della gestione del rischio non servirà a conseguire la resilienza alle catastrofi: quest’ultima deve rientrare tra i criteri stabiliti nelle regole che disciplinano l’utilizzo dei fondi in quanto parametro che tutti i progetti finanziati dall’UE devono soddisfare;

20.

approva la volontà della Commissione di diffondere più ampiamente le conoscenze scientifiche e di affidarsi maggiormente ai risultati della ricerca scientifica nell’adottare e attuare le misure di prevenzione. Insiste sull’importanza della collaborazione con il settore privato per attuare una politica aperta in materia di dati e garantire che gli interessi commerciali non prevalgano sulla sicurezza e il benessere dei cittadini;

21.

sottolinea che le comunità vanno incoraggiate a pianificare l’autoassistenza, dato che spesso occorre parecchio tempo prima che gli aiuti esterni possano raggiungerle. Chiede quindi che l’azione dell’UE si concentri sulla fornitura di un’assistenza tecnica per la formazione che serva a rafforzare le capacità di autoassistenza delle comunità, in modo tale da prepararle meglio a reagire alle catastrofi in una fase iniziale ma anche ad arginarle. Formazioni e attività educative mirate per gli operatori responsabili della sicurezza dei cittadini, ad esempio i leader delle comunità, gli operatori sociali e i prestatori di assistenza medica, oltre che per i servizi di soccorso e di lotta agli incendi, possono rivelarsi utili per arginare le catastrofi e ridurre il numero di vittime sia durante che dopo una crisi (4);

22.

sottolinea ancora una volta il ruolo importante che svolge il settore privato non solo nel conseguire la resilienza alle catastrofi, ma anche nel consentire una ripresa efficiente e tempestiva dopo che queste si sono verificate. Ad esempio, i sistemi di assicurazione privati sono fondamentali per disincentivare i comportamenti a rischio e promuovere una maggiore consapevolezza del rischio stesso, oltre che per favorire la ripresa dopo una catastrofe (5).

Una riserva specifica di risorse dell’UE: rescEU

23.

prende atto della proposta della Commissione di creare una specifica e distinta riserva di risorse, chiamata «rescEU», per integrare le capacità di risposta alle catastrofi dei singoli Stati membri ma anche per rafforzare la capacità collettiva di affrontarle. In base alla proposta della Commissione, «rescEU» diventerà un importante strumento di risposta in futuro, in particolare per l’attuazione transfrontaliera. Deplora però il fatto che la proposta della Commissione non sia corredata di una valutazione d’impatto, la cui assenza fa sì che la Commissione non sia in grado di presentare delle opzioni alternative. Per garantire il rispetto del principio di sussidiarietà, l’obiettivo e la missione di una riserva «rescEU» devono essere perseguiti in modo che la responsabilità principale rimanga a livello di Stati membri, pur favorendo al tempo stesso un’accresciuta interazione tra gli Stati membri e gli enti locali e regionali colpiti dalle catastrofi. Per dare una risposta rapida ed efficace è essenziale poter disporre di unità locali bene attrezzate e composte di personale adeguatamente formato, così come è fondamentale il ruolo che svolgono le associazioni di volontariato a livello di comunità. Gli Stati membri devono garantire risorse finanziarie adeguate alle unità incaricate di fornire la risposta delle autorità pubbliche alle catastrofi. Sottolinea, tuttavia, che la preoccupazione principale deve rimanere quella di sviluppare la resilienza alle catastrofi, in modo da diminuirne il rischio e ridurre al minimo i danni che ne derivano;

24.

accoglie con favore la semplificazione del sistema attuale ottenuta introducendo un tasso di cofinanziamento unico (75 %) per i costi di adattamento, riparazione, trasporto e i costi operativi delle risorse impegnate nel pool europeo di protezione civile; approva inoltre la decisione di ridurre l’onere finanziario per gli Stati partecipanti aumentando i costi ammissibili e portando il tasso di cofinanziamento al 75 %, ma sottolinea al tempo stesso che la nuova riserva specifica deve offrire un sostegno e non sollevare gli Stati membri dall’obbligo di sviluppare le loro proprie capacità di soccorso;

25.

osserva che la configurazione proposta per la riserva «rescEU» include risorse che sono state già impegnate in misura sufficiente nel pool volontario; è quindi favorevole a mantenere la possibilità per la Commissione di riconfigurare il pool «rescEU», di concerto con gli Stati membri, per adeguarlo pienamente alle carenze riscontrate in termini di capacità;

26.

propone che la partecipazione a rescEU da parte sia di enti pubblici degli Stati membri che di soggetti del settore privato avvenga su base volontaria.

Sussidiarietà e proporzionalità

27.

sottolinea che la protezione civile è un ambito nel quale l’azione dell’Unione è intesa a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri. Il CdR sottolinea a sua volta che la Commissione deve garantire che l’obiettivo della nuova riserva specifica di risorse che è stata creata sia quello di coordinare, sostenere e completare l’azione degli Stati membri e non quello di fornire all’UE risorse proprie o di assegnarle nuove competenze. Fa notare che rivolgere maggiore attenzione al sostegno e all’assistenza mirati a migliorare le capacità di risposta delle comunità locali può essere un modo per garantire una reazione più efficace alle catastrofi nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Bruxelles, 16 maggio 2018.

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERT


(1)  COR 02646/2014; CDR 5035/2016.

(2)  CDR 740/2012.

(3)  2017/0309(COD) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

(4)  CDR 02646/2014.

(5)  CDR 05035/2016; CDR 02646/2014.