13.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/94 |
P8_TA(2018)0369
Valutazione delle tecnologie sanitarie ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 3 ottobre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie, che modifica la direttiva 2011/24/UE (COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2020/C 011/23)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Visto 1
Testo della Commissione |
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Emendamento |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, |
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visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4 , |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 2
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 3
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 4
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 8
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 10
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 11
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 12
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 13
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 14
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 15
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 16
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 17
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 18
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 19
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 19 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 20
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 21
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 21 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 22
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 23
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 24
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 24 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 25
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 25 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 25 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 26
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 27
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di regolamento
Considerando 28
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Considerando 28 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 54
Proposta di regolamento
Considerando 30
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 55
Proposta di regolamento
Considerando 31
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 56
Proposta di regolamento
Considerando 32
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 57
Proposta di regolamento
Considerando 34
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione |
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Emendamento |
1. Il presente regolamento definisce: |
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1. Tenuto conto dei risultati dei lavori già intrapresi nel quadro delle azioni comuni EUnetHTA, il presente regolamento definisce: |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2
Testo della Commissione |
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Emendamento |
2. Il presente regolamento non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate. |
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2. Il presente regolamento non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate. Inoltre, il presente regolamento non interferisce con la competenza nazionale esclusiva degli Stati membri per le decisioni nazionali in materia di fissazione dei prezzi o di rimborso. |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b ter (nuova)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g bis (nuova)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g ter (nuova)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2
Testo della Commissione |
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Emendamento |
2. Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi nazionali responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie come membri del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi e ne informano la Commissione, comunicando ogni eventuale successiva modifica. Gli Stati membri possono designare più di una autorità od organismo responsabile della valutazione delle tecnologie sanitarie come membri del gruppo di coordinamento e di uno o più dei suoi sottogruppi. |
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2. Gli Stati membri designano le loro autorità e organismi nazionali o regionali responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie a livello nazionale come membri del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi. |
Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3
Testo della Commissione |
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Emendamento |
3. Il gruppo di coordinamento delibera per consenso o, se del caso, a maggioranza semplice. Ogni Stato membro ha diritto a un voto. |
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3. Il gruppo di coordinamento delibera per consenso o, se del caso, a maggioranza qualificata . Le procedure adottate dal gruppo di coordinamento sono trasparenti e i verbali delle riunioni e i voti sono documentati e resi pubblici, compresi eventuali dissensi. |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4
Testo della Commissione |
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Emendamento |
4. Le riunioni del gruppo di coordinamento sono copresiedute dalla Commissione e da un copresidente eletto fra i membri del gruppo per un determinato periodo di tempo da stabilire nel suo regolamento interno . |
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4. Le riunioni del gruppo di coordinamento sono copresiedute dalla Commissione, senza diritto di voto , e da un copresidente eletto a rotazione annuale fra i membri del gruppo. Le copresidenze espletano esclusivamente funzioni amministrative . |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5
Testo della Commissione |
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Emendamento |
5. I membri del gruppo di coordinamento nominano, ad hoc o in via permanente, i propri rappresentanti nel gruppo di coordinamento e nei sottogruppi di cui sono membri e informano la Commissione della loro nomina e di eventuali modifiche successive . |
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5. I membri del gruppo di coordinamento, autorità o organismi di valutazione nazionali o regionali , nominano, ad hoc o in via permanente, i propri rappresentanti nel gruppo di coordinamento e nei sottogruppi di cui sono membri. Gli Stati membri possono porre fine a tali nomine ove ciò sia giustificato dai requisiti della nomina. Tuttavia, a causa del carico di lavoro, della composizione dei sottogruppi o delle richieste di conoscenze specifiche, gli esperti di dette autorità o di detti organismi di valutazione possono essere più di uno per ciascuno Stato membro, fermo restando che all'atto di adottare decisioni ciascuno Stato membro dispone di un solo un voto. Per tali nomine si tiene conto delle competenze necessarie al fine di realizzare gli obiettivi del sottogruppo. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono informati di tutte le nomine e delle eventuali revoche . |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6
Testo della Commissione |
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Emendamento |
6. I membri del gruppo di coordinamento, e i loro rappresentanti designati, rispettano i principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza . |
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6. Al fine di garantire la qualità delle attività, i membri del gruppo di coordinamento provengono da agenzie nazionali o regionali di valutazione delle tecnologie sanitarie o da organi competenti in tale ambito . I membri del gruppo di coordinamento, nonché gli esperti e i valutatori in generale, non hanno interessi finanziari o di altro tipo nel settore dello sviluppo di tecnologie sanitarie o in quello delle assicurazioni che possano pregiudicarne l'imparzialità. Essi si impegnano ad agire in maniera indipendente e nell'interesse pubblico e presentano una dichiarazione annuale di interessi. Le dichiarazioni di interessi sono registrate sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 27 e sono rese accessibili al pubblico. I membri del gruppo di coordinamento devono dichiarare, in ciascuna riunione, qualsiasi interesse specifico che possa considerarsi pregiudizievole per la loro indipendenza per quanto riguarda i punti all'ordine del giorno. Qualora sussista un conflitto di interessi, il membro del gruppo di coordinamento interessato lascia la riunione durante la trattazione dei pertinenti punti all'ordine del giorno. Le norme procedurali per i casi di conflitto di interessi sono definite all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto iii bis). Per garantire la trasparenza, sensibilizzare il pubblico in merito al procedimento e infondere fiducia nel sistema, tutti i dati clinici sottoposti a valutazione hanno il massimo livello di trasparenza e pubblicità. In caso di dati riservati per motivi commerciali, la riservatezza è chiaramente definita e giustificata e i dati riservati sono chiaramente delimitati e protetti. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7
Testo della Commissione |
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Emendamento |
7. La Commissione pubblica un elenco dei membri designati del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 27. |
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7. La Commissione pubblica un elenco aggiornato dei membri designati del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi e di altri esperti, unitamente alla loro qualifica, al loro ambito di competenza e alla loro dichiarazione annuale di interessi , sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 27. Le informazioni di cui al primo comma sono aggiornate dalla Commissione annualmente e ogniqualvolta sia ritenuto necessario alla luce di eventuali nuove circostanze. Tali aggiornamenti sono resi accessibili al pubblico. |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 8 – lettera c
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 8 – lettera d
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 10 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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10 bis. In qualsiasi caso, sono accessibili al pubblico il regolamento interno del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi, gli ordini del giorno delle relative riunioni, le decisioni adottate nonché i dettagli delle votazioni e delle dichiarazioni di voto, ivi compresi i pareri di minoranza. |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Le lettere a), b) e c) del primo comma sono determinate in funzione dell'importanza del loro impatto sui pazienti, sulla salute pubblica o sui sistemi sanitari. |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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5 bis. La relazione annuale e il programma di lavoro annuale sono pubblicati sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 27. |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione |
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Emendamento |
La relazione sulla valutazione clinica congiunta è corredata di una relazione di sintesi ed entrambe sono preparate conformemente alle prescrizioni del presente articolo e alle disposizioni adottate a norma degli articoli 11, 22 e 23 . |
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La relazione sulla valutazione clinica congiunta è corredata di una relazione di sintesi contenente, almeno, i dati clinici comparati, gli "end-point", i comparatori, la metodologia, le evidenze cliniche utilizzate e le conclusioni sull'efficacia, sulla sicurezza e sull'efficacia relativa nonché i limiti della valutazione, le posizioni divergenti, una sintesi delle consultazioni effettuate e le osservazioni formulate. Entrambe sono preparate conformemente alle prescrizioni stabilite dal gruppo di coordinamento e sono rese pubbliche indipendentemente dalle conclusioni della relazione . Per i medicinali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), la relazione sulla valutazione clinica congiunta è adottata dal gruppo di coordinamento entro 80-100 giorni al fine di garantire il rispetto delle tempistiche per la fissazione dei prezzi e il rimborso di cui alla direttiva 89/105/CEE del Consiglio (1). |
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Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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2 Il sottogruppo designato chiede ai pertinenti sviluppatori di tecnologie sanitarie di presentare la documentazione contenente le informazioni, i dati e le evidenze necessari per la valutazione clinica congiunta. |
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2. Il sottogruppo designato chiede allo sviluppatore di tecnologie sanitarie di presentare tutta la documentazione disponibile e aggiornata contenente le informazioni, i dati e gli studi, comprensivi dei risultati sia negativi che positivi , necessari per la valutazione clinica congiunta. Detta documentazione comprende i dati disponibili provenienti da tutte le sperimentazioni effettuate, nonché da tutti gli studi nei quali sia stata utilizzata la tecnologia, entrambi della massima importanza al fine di garantire la qualità elevata delle valutazioni. Per i medicinali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), la documentazione comprende almeno:
Gli sviluppatori di tecnologie sanitarie sono tenuti a presentare tutti i dati richiesti. I valutatori possono inoltre avere accesso a banche dati pubbliche o fonti pubbliche di informazioni cliniche, quali ad esempio i registri dei pazienti, le banche dati o le reti di riferimento europee, qualora tale accesso sia ritenuto necessario per completare le informazioni fornite dallo sviluppatore e al fine di procedere a una più accurata valutazione clinica della tecnologia sanitaria. La riproducibilità della valutazione impone che tali informazioni siano rese pubbliche. La relazione tra valutatori e sviluppatori di tecnologie è indipendente e imparziale. Gli sviluppatori di tecnologie sanitarie possono essere consultati, ma non partecipano attivamente al processo di valutazione. |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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2 bis. 2 bis. Il gruppo di coordinamento può legittimamente ritenere, nel caso dei medicinali orfani, che non sussista alcuna motivazione sostanziale o evidenza aggiuntiva per sostenere un'ulteriore analisi clinica al di là della valutazione dei benefici significativi già effettuata dall'Agenzia europea per i medicinali. |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3
Testo della Commissione |
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Emendamento |
3. Il sottogruppo designato nomina tra i suoi membri un valutatore e un covalutatore con il compito di effettuare la valutazione clinica congiunta. Per tali nomine si tiene conto delle competenze scientifiche necessarie per la valutazione. |
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3. Il sottogruppo designato nomina tra i suoi membri un valutatore e un covalutatore con il compito di effettuare la valutazione clinica congiunta. Il valutatore e il covalutatore sono diversi rispetto a quelli precedentemente nominati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, tranne in situazioni eccezionali e giustificate in cui non siano disponibili le competenze scientifiche necessarie, e subordinatamente all'approvazione del gruppo di coordinamento. Per tali nomine si tiene conto delle competenze scientifiche necessarie per la valutazione. |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – parte introduttiva
Testo della Commissione |
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Emendamento |
5. Le conclusioni della relazione sulla valutazione clinica congiunta sono limitate a quanto segue : |
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5. Le conclusioni della relazione sulla valutazione clinica congiunta comprendono : |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera a
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera b
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Le conclusioni non comprendono una valutazione. Il valutatore e il covalutatore assicurano che la scelta dei pertinenti gruppi di pazienti sia rappresentativa per gli Stati membri partecipanti al fine di consentire loro di adottare decisioni appropriate sul finanziamento di tali tecnologie a titolo dei bilanci sanitari nazionali. |
Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6
Testo della Commissione |
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Emendamento |
6. Qualora, in qualsiasi fase della preparazione del progetto di relazione sulla valutazione clinica congiunta, ritenga necessaria la presentazione, da parte dello sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente, di evidenze supplementari al fine di completare la relazione, il valutatore può chiedere al sottogruppo designato di sospendere il termine stabilito per la preparazione della relazione e di invitare lo sviluppatore di tecnologie sanitarie a presentare evidenze supplementari. Dopo aver consultato lo sviluppatore di tecnologie sanitarie in merito al tempo necessario per predisporre le evidenze supplementari necessarie, la richiesta del valutatore specifica il numero di giorni lavorativi durante i quali la preparazione è sospesa. |
|
6. Qualora, in qualsiasi fase della preparazione del progetto di relazione sulla valutazione clinica congiunta, ritenga necessaria la presentazione, da parte dello sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente, di evidenze supplementari al fine di completare la relazione, il valutatore può chiedere al sottogruppo designato di sospendere il termine stabilito per la preparazione della relazione e di invitare lo sviluppatore di tecnologie sanitarie a presentare evidenze supplementari. Dopo aver consultato lo sviluppatore di tecnologie sanitarie in merito al tempo necessario per predisporre le evidenze supplementari necessarie, la richiesta del valutatore specifica il numero di giorni lavorativi durante i quali la preparazione è sospesa. Se durante il processo divengono disponibili nuovi dati clinici, lo sviluppatore di tecnologie sanitarie interessato comunica altresì in maniera proattiva tali nuove informazioni al valutatore. |
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7
Testo della Commissione |
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Emendamento |
7. I membri del sottogruppo designato presentano le loro osservazioni durante la preparazione dei progetti di relazione sulla valutazione clinica congiunta e di relazione di sintesi. Anche la Commissione ha facoltà di presentare osservazioni. |
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7. I membri del sottogruppo designato o del gruppo di coordinamento presentano, in un periodo di tempo minimo di 30 giorni lavorativi , le loro osservazioni durante la preparazione dei progetti di relazione sulla valutazione clinica congiunta e di relazione di sintesi. |
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 8
Testo della Commissione |
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Emendamento |
8. Il valutatore trasmette i progetti di relazione sulla valutazione clinica congiunta e di relazione di sintesi allo sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente e fissa un periodo di tempo durante il quale lo sviluppatore può presentare osservazioni. |
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8. Il valutatore trasmette i progetti di relazione sulla valutazione clinica congiunta e di relazione di sintesi allo sviluppatore di tecnologie sanitarie per la presentazione di osservazioni. |
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 9
Testo della Commissione |
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Emendamento |
9. Il sottogruppo designato si assicura che ai portatori di interessi , compresi i pazienti e gli esperti clinici, sia data la possibilità di presentare osservazioni durante la preparazione dei progetti di relazione sulla valutazione clinica congiunta e di relazione di sintesi e fissa un periodo di tempo durante il quale essi possono presentare osservazioni . |
|
9. I pazienti, le organizzazioni dei consumatori, gli operatori sanitari , le ONG, le altre associazioni di sviluppatori di tecnologie sanitarie e gli esperti clinici possono presentare osservazioni nel corso della valutazione clinica congiunta entro un termine fissato dal sottogruppo designato . La Commissione rende pubbliche le dichiarazioni di interessi di tutti i portatori di interessi consultati sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 27. |
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 10
Testo della Commissione |
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Emendamento |
10. Dopo aver ricevuto e aver esaminato eventuali osservazioni fornite conformemente ai paragrafi 7, 8 e 9, il valutatore, assistito dal covalutatore, finalizza i progetti di relazione sulla valutazione clinica congiunta e di relazione di sintesi e li trasmette al sottogruppo designato e alla Commissione per osservazioni. |
|
10. Dopo aver ricevuto e aver esaminato eventuali osservazioni fornite conformemente ai paragrafi 7, 8 e 9, il valutatore, assistito dal covalutatore, finalizza i progetti di relazione sulla valutazione clinica congiunta e di relazione di sintesi e li trasmette al gruppo di coordinamento per osservazioni. La Commissione pubblica tutte le osservazioni, che ricevono debita risposta, sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 27. |
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 11
Testo della Commissione |
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Emendamento |
11. Il valutatore, assistito dal covalutatore, tiene conto delle osservazioni del sottogruppo designato e della Commissione e presenta per approvazione al gruppo di coordinamento i progetti di relazione finale sulla valutazione clinica congiunta e di relazione finale di sintesi. |
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11. Il valutatore, assistito dal covalutatore, tiene conto delle osservazioni del gruppo di coordinamento e presenta per approvazione definitiva al gruppo di coordinamento i progetti di relazione finale sulla valutazione clinica congiunta e di relazione finale di sintesi. |
Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 12
Testo della Commissione |
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Emendamento |
||||||
12. Il gruppo di coordinamento approva la relazione finale sulla valutazione clinica congiunta e la relazione finale di sintesi, ove possibile, per consenso o, se necessario, a maggioranza semplice degli Stati membri. |
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12. Il gruppo di coordinamento approva la relazione finale sulla valutazione clinica congiunta e la relazione finale di sintesi, ove possibile, per consenso o, se necessario, a maggioranza qualificata degli Stati membri. Le posizioni divergenti e le motivazioni alla base di tali posizioni sono registrate nella relazione finale. La relazione finale comprende un'analisi di sensibilità qualora sussistano uno o più dei seguenti elementi:
La scelta di uno o più comparatori ed "end-point" pertinenti per il paziente è giustificata e documentata dal punto di vista medico nella relazione finale. La relazione finale comprende altresì i risultati della consultazione scientifica congiunta effettuata a norma dell'articolo 13. Le relazioni sulle consultazioni scientifiche sono rese pubbliche al completamento delle valutazioni cliniche congiunte. |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 13
Testo della Commissione |
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Emendamento |
13. Il valutatore si assicura che dalla relazione sulla valutazione clinica congiunta e dalla relazione di sintesi approvate sia espunta qualsiasi informazione sensibile sotto il profilo commerciale . |
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13. Il valutatore si assicura che la relazione sulla valutazione clinica congiunta e la relazione di sintesi approvate contengano l'informazione clinica oggetto della valutazione e illustrino la metodologia e gli studi utilizzati . Il valutatore consulta lo sviluppatore in merito alla relazione prima della sua pubblicazione. Lo sviluppatore dispone di un periodo di 10 giorni lavorativi per comunicare al valutatore eventuali informazioni che consideri riservate e per motivare il carattere sensibile sul piano commerciale di tali informazioni. In ultima istanza, il valutatore e il covalutatore decidono se la richiesta di riservatezza dello sviluppatore è giustificata. |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 14
Testo della Commissione |
|
Emendamento |
14. Il gruppo di coordinamento trasmette la relazione sulla valutazione clinica congiunta e la relazione di sintesi approvate allo sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente e alla Commissione. |
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14. Il gruppo di coordinamento trasmette la relazione sulla valutazione clinica congiunta e la relazione di sintesi approvate allo sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente e alla Commissione, che inserisce entrambe le relazioni nella piattaforma informatica . |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 14 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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14 bis. Al ricevimento della relazione sulla valutazione clinica congiunta e della relazione di sintesi approvate, lo sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente può comunicare le sue obiezioni per iscritto al gruppo di coordinamento e alla Commissione entro sette giorni lavorativi. In tal caso lo sviluppatore fornisce le motivazioni dettagliate delle sue obiezioni. Il gruppo di coordinamento valuta le obiezioni entro sette giorni lavorativi e rivede la relazione quando necessario. Il gruppo di coordinamento approva e presenta la relazione finale sulla valutazione clinica congiunta, la relazione di sintesi e un documento esplicativo che illustra in che modo sono state affrontate le obiezioni dello sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente e della Commissione. |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 14 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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14 ter. La relazione sulla valutazione clinica congiunta e la relazione di sintesi sono completate entro un termine non inferiore agli 80 giorni e non superiore ai 100 giorni, salvo nei casi giustificati in cui, per necessità cliniche, occorra rispettivamente accelerare o ritardare la procedura. |
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 14 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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14 quater. Nel caso in cui lo sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente ritiri, la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, precisando i motivi del ritiro, o nel caso in cui l'Agenzia europea per i medicinali concluda una valutazione, il gruppo di coordinamento è informato al riguardo, in modo da poter chiudere la procedura di valutazione clinica congiunta. La Commissione rende pubblici i motivi del ritiro della domanda o della conclusione della valutazione sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 27. |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1
Testo della Commissione |
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Emendamento |
1. Se giudica che la relazione sulla valutazione clinica congiunta e la relazione di sintesi approvate sono conformi alle prescrizioni sostanziali e procedurali stabilite nel presente regolamento , la Commissione include il nome della tecnologia sanitaria che è stata oggetto della relazione e della relazione di sintesi approvate in un elenco di tecnologie sottoposte a valutazione clinica congiunta (l'"elenco delle tecnologie sanitarie valutate" o l'"elenco") entro 30 giorni dal ricevimento dal gruppo di coordinamento della relazione e della relazione di sintesi approvate. |
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1. La Commissione include il nome della tecnologia sanitaria che è stata oggetto della relazione e della relazione di sintesi approvata, a prescindere dalla sua adozione , in un elenco di tecnologie sottoposte a valutazione clinica congiunta (l'"elenco delle tecnologie sanitarie valutate" o l'"elenco") entro 30 giorni dal ricevimento dal gruppo di coordinamento della relazione e della relazione di sintesi approvate. |
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
Testo della Commissione |
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Emendamento |
2. Se, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione sulla valutazione clinica congiunta e della relazione di sintesi approvate, conclude che la relazione sulla valutazione clinica congiunta e la relazione di sintesi approvate non sono conformi alle prescrizioni sostanziali e procedurali stabilite nel presente regolamento, la Commissione comunica al gruppo di coordinamento le motivazioni delle sue conclusioni e chiede a quest'ultimo di riesaminare la relazione e la relazione di sintesi . |
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2. Se, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione sulla valutazione clinica congiunta e della relazione di sintesi approvate, conclude che la relazione sulla valutazione clinica congiunta e la relazione di sintesi approvate non sono conformi alle prescrizioni procedurali giuridiche stabilite nel presente regolamento, la Commissione comunica al gruppo di coordinamento le motivazioni delle sue conclusioni e chiede un riesame della valutazione, precisando i motivi di tale richiesta . |
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3
Testo della Commissione |
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Emendamento |
3. Il sottogruppo designato esamina le conclusioni di cui al paragrafo 2 e invita lo sviluppatore di tecnologie sanitarie a presentare osservazioni entro un termine stabilito. Il sottogruppo designato riesamina la relazione sulla valutazione clinica congiunta e la relazione di sintesi tenendo conto delle osservazioni presentate dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie. Il valutatore , assistito dal covalutatore, modifica di conseguenza la relazione sulla valutazione clinica congiunta e la relazione di sintesi e le trasmette al gruppo di coordinamento. Si applica l'articolo 6, paragrafi 12, 13 e 14. |
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3. Il sottogruppo designato riesamina la relazione sulla valutazione clinica congiunta e la relazione di sintesi tenendo conto delle osservazioni presentate dalla Commissione , da un punto di vista procedurale, prima di formulare un parere definitivo . |
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4
Testo della Commissione |
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Emendamento |
4. Dopo la trasmissione della relazione sulla valutazione clinica congiunta e della relazione di sintesi approvate e modificate, se giudica che la relazione sulla valutazione clinica congiunta e la relazione di sintesi approvate e modificate sono conformi alle prescrizioni sostanziali e procedurali stabilite nel presente regolamento, la Commissione include il nome della tecnologia sanitaria che è stata oggetto della relazione e della relazione di sintesi nell'elenco delle tecnologie sanitarie valutate. |
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soppresso |
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5
Testo della Commissione |
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Emendamento |
5. Se conclude che la relazione sulla valutazione clinica congiunta e la relazione di sintesi approvate e modificate non sono conformi alle prescrizioni sostanziali e procedurali stabilite nel presente regolamento, la Commissione si rifiuta di includere il nome della tecnologia sanitaria nell'elenco . La Commissione ne informa il gruppo di coordinamento, precisando i motivi della non inclusione . Gli obblighi di cui all'articolo 8 non si applicano per quanto riguarda la tecnologia sanitaria in questione. Il gruppo di coordinamento informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente e include nella sua relazione annuale informazioni sintetiche su tali relazioni. |
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5. Se la Commissione conclude che la relazione sulla valutazione congiunta e la relazione di sintesi approvate e modificate non sono conformi alle prescrizioni procedurali stabilite nel presente regolamento, la tecnologia sanitaria oggetto della valutazione è inclusa nell'elenco, unitamente alla relazione di sintesi della valutazione e alle osservazioni formulate dalla Commissione, e detta documentazione è integralmente pubblicata sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 27 . La Commissione ne informa il gruppo di coordinamento, precisando i motivi della relazione negativa . Gli obblighi di cui all'articolo 8 non si applicano per quanto riguarda la tecnologia sanitaria in questione. Il gruppo di coordinamento informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente e include nella sua relazione annuale informazioni sintetiche su tali relazioni. |
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6
Testo della Commissione |
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Emendamento |
6. Per le tecnologie sanitarie incluse nell'elenco delle tecnologie sanitarie valutate, la Commissione pubblica la relazione sulla valutazione clinica congiunta e la relazione di sintesi approvate sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 27 e le mette a disposizione dello sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente entro 10 giorni lavorativi dalla loro inclusione nell'elenco. |
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6. Per le tecnologie sanitarie incluse nell'elenco delle tecnologie sanitarie valutate, la Commissione pubblica, sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 27 , la relazione sulla valutazione clinica congiunta e la relazione di sintesi approvate, nonché tutte le osservazioni dei portatori di interessi e le relazioni intermedie , e le mette a disposizione dello sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente entro 10 giorni lavorativi dalla loro inclusione nell'elenco. |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione |
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Emendamento |
1. Gli Stati membri: |
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1. Per le tecnologie sanitarie incluse nell'elenco delle tecnologie sanitarie valutate o per le quali è stata avviata una valutazione clinica congiunta, gli Stati membri: |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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1 bis. Il requisito di cui al paragrafo 1, lettera b), non osta a che gli Stati membri o le regioni effettuino valutazioni sul valore clinico aggiunto delle tecnologie in questione nell'ambito di procedure di valutazione nazionali o regionali, che possono prendere in considerazione dati ed evidenze cliniche e non cliniche specifici dello Stato membro interessato che non sono stati inclusi nella valutazione clinica congiunta e che sono necessari per completare la valutazione della tecnologia sanitaria o il processo di determinazione dei prezzi e dei rimborsi. Tali valutazioni complementari possono confrontare la tecnologia interessata con un comparatore che rappresenta il migliore standard di cura disponibile basato su evidenze nello Stato membro in questione e che, nonostante la richiesta dello Stato membro in fase di definizione dell'ambito di applicazione, non è stato incluso nella valutazione clinica congiunta. Possono altresì valutare la tecnologia in un contesto di cura specifico proprio allo Stato membro interessato, sulla base della sua prassi clinica o delle condizioni scelte per il rimborso. Le misure di questo tipo sono motivate, necessarie e proporzionate al conseguimento di tale obiettivo, non duplicano il lavoro svolto a livello dell'Unione e non creano indebiti ritardi nell'accesso dei pazienti a tali tecnologie. Gli Stati membri notificano alla Commissione e al gruppo di coordinamento la loro intenzione di integrare la valutazione clinica congiunta, specificando le motivazioni per agire in tal senso. |
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2
Testo della Commissione |
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Emendamento |
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i risultati della valutazione di una tecnologia sanitaria che è stata oggetto di una valutazione clinica congiunta entro 30 giorni dal suo completamento. Tale notifica è corredata di informazioni sulle modalità con cui le conclusioni della relazione sulla valutazione clinica congiunta sono state applicate nella valutazione delle tecnologie sanitarie generale. La Commissione facilita lo scambio di tali informazioni tra gli Stati membri attraverso la piattaforma informatica di cui all'articolo 27 . |
|
2. Gli Stati membri, attraverso la piattaforma informatica di cui all'articolo 27, presentano informazioni sulle modalità con cui si è tenuto conto della relazione sulla valutazione clinica congiunta nella valutazione delle tecnologie sanitarie a livello di Stato membro, nonché altri dati clinici ed evidenze supplementari presi in considerazione, affinché la Commissione possa facilitare lo scambio di tali informazioni tra gli Stati membri. |
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Nei casi di cui al primo comma, lettere a), b), b bis) e b ter, lo sviluppatore di tecnologie presenta le informazioni supplementari. Qualora ometta di farlo, la valutazione congiunta precedente non rientra più nell'ambito di applicazione dell'articolo 8. Continua a essere utilizzata la banca dati "EVIDENT" per raccogliere le evidenze cliniche che derivano dall'uso della tecnologia sanitaria in situazione reale, nonché per monitorare i risultati sanitari. |
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
Testo della Commissione |
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Emendamento |
2. Il gruppo di coordinamento può procedere ad aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte su richiesta di uno o più dei suoi membri. |
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2. Il gruppo di coordinamento può procedere ad aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte su richiesta di uno o più dei suoi membri. Gli aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte sono richiesti ove siano state pubblicate o rese disponibili nuove informazioni che non erano disponibili al momento della relazione congiunta iniziale. Se è richiesto un aggiornamento della relazione sulla valutazione clinica congiunta, il membro che lo ha proposto può aggiornare la relazione sulla valutazione clinica congiunta e proporla per l'adozione da parte di altri Stati membri mediante riconoscimento reciproco. In fase di aggiornamento della relazione sulla valutazione clinica congiunta, lo Stato membro applica i metodi e le norme stabiliti dal gruppo di coordinamento. Qualora gli Stati membri non concordino su un aggiornamento, il caso è deferito al gruppo di coordinamento. Il gruppo di coordinamento decide se procedere a un aggiornamento sulla base delle nuove informazioni. Se l'aggiornamento è approvato mediante riconoscimento reciproco o in seguito alla decisione del gruppo di coordinamento, la relazione sulla valutazione clinica congiunta è considerata aggiornata. |
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione |
|
Emendamento |
1. La Commissione mette a punto, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per: |
|
1. La Commissione mette a punto, mediante atti di esecuzione in conformità del presente regolamento , le norme procedurali per: |
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione |
|
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione |
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Emendamento |
||||
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Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f
Testo della Commissione |
|
Emendamento |
||||
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Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione |
|
Emendamento |
Gli sviluppatori di tecnologie sanitarie possono chiedere una consultazione scientifica congiunta con il gruppo di coordinamento allo scopo di ottenere consulenza scientifica in merito ai dati e alle evidenze che potrebbero essere richiesti nell'ambito di una valutazione clinica congiunta . |
|
Gli sviluppatori di tecnologie sanitarie possono chiedere una consultazione scientifica congiunta con il gruppo di coordinamento allo scopo di ottenere consulenza scientifica in merito agli aspetti clinici per la progettazione ottimale degli studi scientifici e della ricerca al fine di ottenere le migliori evidenze scientifiche, migliorare la prevedibilità, allineare le priorità della ricerca e aumentare la qualità e l'efficienza della stessa, in modo da ottenere le migliori evidenze . |
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
||
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|
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3
Testo della Commissione |
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Emendamento |
3. Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il gruppo di coordinamento informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente della sua intenzione di avviare o no la consultazione scientifica congiunta. Se respinge la richiesta, il gruppo di coordinamento ne informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie, spiegandone i motivi tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 2. |
|
3. Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il gruppo di coordinamento informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente della sua intenzione di avviare o no la consultazione scientifica congiunta. Se respinge la richiesta, il gruppo di coordinamento ne informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie, spiegandone i motivi tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 2. Le consultazioni scientifiche congiunte non condizionano l'obiettività e l'indipendenza delle valutazioni tecnologiche congiunte, né i relativi risultati o le relative conclusioni. Il valutatore e il covalutatore nominati per effettuarle a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, non possono coincidere con il valutatore e il covalutatore nominati in virtù dell'articolo 6, paragrafo 3, per la valutazione tecnologica congiunta. L'oggetto e una sintesi del contenuto delle consultazioni sono pubblicati sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 27. |
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Preparazione delle relazioni sulle consultazioni scientifiche congiunte |
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Procedura per le consultazioni scientifiche congiunte |
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione |
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Emendamento |
La relazione sulla consultazione scientifica congiunta è preparata conformemente alle disposizioni del presente articolo e conformemente alle norme procedurali e alla documentazione di cui agli articoli 16 e 17. |
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La relazione sulla consultazione scientifica congiunta è preparata conformemente alle disposizioni del presente articolo e conformemente alla procedura e alla documentazione di cui agli articoli 16 e 17. |
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2
Testo della Commissione |
|
Emendamento |
2. Il sottogruppo designato chiede allo sviluppatore di tecnologie sanitarie di presentare la documentazione contenente le informazioni, i dati e le evidenze necessari per la consultazione scientifica congiunta. |
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2. Il sottogruppo designato chiede allo sviluppatore di tecnologie sanitarie di presentare la documentazione disponibile e aggiornata contenente tutte le fasi del trattamento delle informazioni e i dati e gli studi necessari per la consultazione scientifica congiunta, come ad esempio i dati disponibili provenienti da tutte le prove effettuate e da tutti gli studi in cui è stata utilizzata la tecnologia in questione. Può essere sviluppato un percorso mirato di valutazione clinica per i medicinali orfani, in considerazione del numero limitato di pazienti che partecipano alle sperimentazioni cliniche e/o della mancanza di un comparatore. Tutte le informazioni in questione sono rese pubbliche al completamento delle valutazioni cliniche congiunte. Il sottogruppo designato e lo sviluppatore di tecnologie sanitarie interessato tengono una riunione congiunta sulla base della documentazione di cui al primo comma. |
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3
Testo della Commissione |
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Emendamento |
3. Il sottogruppo designato nomina tra i suoi membri un valutatore e un covalutatore con il compito di condurre la consultazione scientifica congiunta. Per tali nomine si tiene conto delle competenze scientifiche necessarie per la valutazione . |
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3. Il sottogruppo designato nomina tra i suoi membri un valutatore e un covalutatore con il compito di condurre la consultazione scientifica congiunta, che sono diversi rispetto al valutatore e al covalutatore designati a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 . Per tali nomine si tiene conto delle competenze scientifiche. |
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7
Testo della Commissione |
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Emendamento |
7. Il valutatore trasmette il progetto di relazione sulla consultazione scientifica congiunta allo sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente e fissa un periodo di tempo durante il quale lo sviluppatore può presentare osservazioni. |
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7. Il valutatore trasmette il progetto di relazione sulla consultazione scientifica congiunta allo sviluppatore di tecnologie sanitarie per la presentazione di osservazioni, fissando un periodo di tempo per presentare tali osservazioni. |
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 8
Testo della Commissione |
|
Emendamento |
8. Il sottogruppo designato si assicura che ai portatori di interessi , compresi i pazienti e gli esperti clinici, sia data la possibilità di presentare osservazioni durante la preparazione del progetto di relazione sulla consultazione scientifica congiunta e fissa un periodo di tempo durante il quale essi possono presentare osservazioni . |
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8. Lo sviluppatore di tecnologie sanitarie, i pazienti , gli operatori sanitari e gli esperti clinici possono presentare osservazioni durante la consultazione scientifica congiunta. |
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 9
Testo della Commissione |
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Emendamento |
9. Dopo aver ricevuto e aver esaminato eventuali osservazioni fornite conformemente ai paragrafi 6, 7 e 8, il valutatore, assistito dal covalutatore, finalizza il progetto di relazione sulla consultazione scientifica congiunta e lo trasmette al sottogruppo designato per osservazioni. |
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9. Dopo aver ricevuto e aver esaminato eventuali informazioni e osservazioni fornite conformemente ai paragrafi 2 , 6, 7 e 8, il valutatore, assistito dal covalutatore, finalizza il progetto di relazione sulla consultazione scientifica congiunta e lo trasmette al sottogruppo designato per osservazioni. Tutte le osservazioni, che sono pubbliche e ricevono risposta ove richiesto, sono pubblicate sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 27, in seguito alla finalizzazione della valutazione clinica congiunta. Le osservazioni pubblicate includono quelle dei portatori di interessi nonché qualsiasi divergenza di opinione manifestata dai membri del sottogruppo durante la procedura. |
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 10
Testo della Commissione |
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Emendamento |
10. Se la consultazione scientifica congiunta è condotta parallelamente alla consulenza scientifica prestata dall'agenzia europea per i medicinali, il valutatore cerca di coordinarsi con l'agenzia per quanto riguarda la coerenza delle conclusioni della relazione sulla consultazione scientifica congiunta con quelle della consulenza scientifica . |
|
10. Se la consultazione scientifica congiunta è condotta parallelamente alla consulenza scientifica prestata dall'Agenzia europea per i medicinali, il valutatore cerca di coordinare la tempistica . |
Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 12
Testo della Commissione |
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Emendamento |
12. Il gruppo di coordinamento approva la relazione finale sulla consultazione scientifica congiunta, ove possibile, per consenso o, se necessario, a maggioranza semplice degli Stati membri entro 100 giorni dalla data di inizio della preparazione della relazione di cui al paragrafo 4. |
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12. Il gruppo di coordinamento approva la relazione finale sulla consultazione scientifica congiunta, ove possibile, per consenso o, se necessario, a maggioranza qualificata degli Stati membri entro 100 giorni dalla data di inizio della preparazione della relazione di cui al paragrafo 4. |
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
Testo della Commissione |
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Emendamento |
2. Il gruppo di coordinamento include nelle sue relazioni annuali e nella piattaforma informatica di cui all'articolo 27 informazioni sintetiche e rese anonime sulle consultazioni scientifiche congiunte. |
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2. Il gruppo di coordinamento include nelle sue relazioni annuali e nella piattaforma informatica di cui all'articolo 27 informazioni sintetiche sulle consultazioni scientifiche congiunte. Tali informazioni contengono l'oggetto delle consultazioni e delle osservazioni. Le relazioni sulle consultazioni scientifiche sono rese pubbliche al completamento delle valutazioni cliniche congiunte. |
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3
Testo della Commissione |
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Emendamento |
3. Gli Stati membri non conducono una consultazione scientifica o una consultazione equivalente in merito a una tecnologia sanitaria per la quale sia stata avviata una consultazione scientifica congiunta e nel caso in cui il contenuto della richiesta sia identico a quello della consultazione scientifica congiunta . |
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3. Gli Stati membri non conducono una consultazione scientifica o una consultazione equivalente in merito a una tecnologia sanitaria di cui all'articolo 5 per la quale sia stata avviata una consultazione scientifica congiunta, a meno che esistano dati o evidenze cliniche supplementari che non sono stati presi in considerazione e che sono ritenuti necessari. Dette consultazioni scientifiche nazionali sono trasmesse alla Commissione affinché siano pubblicate sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 27 . |
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 17 – parte introduttiva
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 riguardo: |
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione conformemente agli articoli 30 e 32 riguardo: |
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 17 – lettera a – parte introduttiva
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 17 – lettera a – punto iii bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 17 – lettera b
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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2 bis. Nell'elaborare lo studio, il gruppo di coordinamento assicura che le informazioni commerciali riservate fornite dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie siano adeguatamente tutelate. A tal fine, il gruppo di coordinamento offre allo sviluppatore di tecnologie sanitarie la possibilità di presentare osservazioni in merito al contenuto dello studio e ne tiene debitamente conto. |
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione |
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Emendamento |
1. La Commissione promuove la cooperazione e lo scambio di informazioni scientifiche tra gli Stati membri in merito a : |
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1. La Commissione promuove l'ulteriore cooperazione e lo scambio di informazioni scientifiche tra gli Stati membri in merito alle seguenti questioni : |
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d quinquies (nuova)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d sexies (nuova)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3
Testo della Commissione |
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Emendamento |
3. La cooperazione di cui al paragrafo 1, lettere b) e c ), può essere realizzata applicando le norme procedurali stabilite conformemente all'articolo 11 e le norme comuni stabilite conformemente agli articoli 22 e 23. |
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3. La cooperazione di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d ter) e d sexies ), può essere realizzata applicando le norme procedurali stabilite conformemente all'articolo 11 e le norme comuni stabilite conformemente agli articoli 22 e 23. |
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 20 – lettera b
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Ove pertinente e opportuno, gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare le norme procedurali e la metodologia comuni di cui al presente regolamento per le valutazioni cliniche di medicinali e dispositivi medici esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento che sono effettuate dagli Stati membri a livello nazionale. |
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione |
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Emendamento |
1. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo: |
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1. Tenuto conto dei risultati dei lavori già intrapresi nel quadro delle azioni comuni EUnetHTA e dopo aver consultato tutti i portatori di interessi pertinenti, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo: |
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a – punto i
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii ter (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 208/rev
Proposta di regolamento
Articolo 22 - paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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1 bis. Entro [sei mesi] dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il gruppo di coordinamento elabora un progetto di regolamento di esecuzione riguardante le metodologie da utilizzare in maniera coerente per effettuare le valutazioni e consultazioni cliniche congiunte e stabilisce il contenuto di tali valutazioni e consultazioni. Le metodologie sono elaborate sulla base degli orientamenti metodologici e dei modelli di trasmissione delle evidenze esistenti nel quadro EUnetHTA. In ogni caso, le metodologie rispettano i seguenti criteri:
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Nel caso di un dispositivo medico, la metodologia è adeguata alle sue caratteristiche e specificità, utilizzando come base la metodologia già sviluppata da EUnetHTA. Il gruppo di coordinamento sottopone il progetto di regolamento di esecuzione all'approvazione della Commissione. Entro [tre mesi] dal ricevimento del progetto di misura, la Commissione decide se approvarlo mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2. Qualora non intenda approvare un progetto di misura o intenda approvarlo in parte o qualora proponga modifiche, la Commissione rinvia il progetto al gruppo di coordinamento, indicandone i motivi. Entro un termine di [sei settimane], il gruppo di coordinamento può modificare il progetto di misura sulla base delle indicazioni della Commissione e delle modifiche proposte e presentarlo nuovamente alla Commissione. Se, alla scadenza del [periodo di sei settimane], il gruppo di coordinamento non ha presentato un progetto di misura modificato o ha presentato un progetto di misura che non è modificato in modo coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, quest'ultima può adottare il regolamento di esecuzione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerlo. Qualora il gruppo di coordinamento non presenti un progetto di misura alla Commissione entro il termine di cui al [paragrafo 1], la Commissione può adottare il regolamento di esecuzione senza che il gruppo di coordinamento abbia presentato un progetto. |
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 23 – parte introduttiva
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 riguardo : |
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Il gruppo di coordinamento stabilisce, seguendo la stessa procedura stabilita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) : |
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera a – parte introduttiva
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera b
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Contributo finanziario dell'Unione |
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Contributo finanziario |
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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2 bis. L'Unione assicura un finanziamento pubblico stabile e permanente alle attività congiunte in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie che sono effettuate senza il finanziamento diretto o indiretto da parte degli sviluppatori delle tecnologie sanitarie. |
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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2 ter. La Commissione può istituire un sistema tariffario per gli sviluppatori di tecnologie sanitarie che richiedano sia consultazioni scientifiche congiunte sia valutazioni cliniche congiunte, che utilizza ai fini della ricerca sulle priorità cliniche o sui bisogni medici non contemplati. In nessun caso detto sistema tariffario può essere inteso a finanziare le attività in virtù del presente regolamento. |
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 25 – lettera a
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 25 – lettera b
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 25 – lettera d
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 25 – lettera f
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1
Testo della Commissione |
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Emendamento |
1. La Commissione istituisce una rete di portatori di interessi tramite un invito a presentare candidature e individua una serie di organizzazioni di portatori di interessi idonee sulla base di criteri di selezione stabiliti nell'invito a presentare candidature. |
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1. La Commissione istituisce una rete di portatori di interessi tramite un invito a presentare candidature e individua una serie di organizzazioni di portatori di interessi idonee sulla base di criteri di selezione stabiliti nell'invito a presentare candidature, come legittimità, rappresentanza, trasparenza e responsabilità . Le organizzazioni cui è rivolto l'invito a presentare candidature sono associazioni di pazienti, organizzazioni dei consumatori, organizzazioni non governative nel settore della sanità, sviluppatori di tecnologie sanitarie e operatori sanitari. Alla selezione dei membri della rete di portatori di interessi si applicano le migliori pratiche nella prevenzione del conflitto di interessi. Il Parlamento europeo dispone di due rappresentanti nella rete di portatori di interessi. |
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2
Testo della Commissione |
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Emendamento |
2. La Commissione pubblica l'elenco delle organizzazioni di portatori di interessi incluse nella rete di portatori di interessi. |
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2. La Commissione pubblica l'elenco delle organizzazioni di portatori di interessi incluse nella rete di portatori di interessi. I portatori di interessi non hanno conflitti di interessi e le loro dichiarazioni di interessi sono pubblicate sulla piattaforma informatica. |
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – parte introduttiva
Testo della Commissione |
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Emendamento |
3. La Commissione organizza riunioni ad hoc tra la rete di portatori di interessi e il gruppo di coordinamento al fine di: |
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3. La Commissione organizza almeno una volta l'anno una riunione tra la rete di portatori di interessi e il gruppo di coordinamento al fine di promuovere un dialogo costruttivo. Le funzioni della rete di portatori di interessi comprendono le seguenti : |
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera a
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera b
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera b quater (nuova)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera b quinquies (nuova)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Gli interessi e i documenti di costituzione delle parti, nonché una sintesi delle riunioni annuali e delle possibili attività, sono pubblicati sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 27. |
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4
Testo della Commissione |
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Emendamento |
4. Su richiesta del gruppo di coordinamento, la Commissione invita i pazienti e gli esperti clinici nominati dalla rete di portatori di interessi a partecipare alle riunioni del gruppo di coordinamento in qualità di osservatori. |
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4. Su richiesta del gruppo di coordinamento, la Commissione invita i pazienti, i professionisti sanitari e gli esperti clinici nominati dalla rete di portatori di interessi a partecipare alle riunioni del gruppo di coordinamento in qualità di osservatori. |
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione |
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Emendamento |
1. La Commissione sviluppa e gestisce una piattaforma informatica contenente informazioni su: |
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1. Sulla base dei lavori già intrapresi nel quadro delle azioni comuni EUnetHTA , la Commissione sviluppa e gestisce una piattaforma informatica contenente informazioni su: |
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera d quinquies (nuova)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2
Testo della Commissione |
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Emendamento |
2. La Commissione garantisce adeguati livelli di accesso alle informazioni contenute nella piattaforma informatica agli organismi degli Stati membri, ai membri della rete di portatori di interessi e al pubblico in generale . |
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2. La Commissione garantisce l' accesso pubblico alle informazioni contenute nella piattaforma informatica. |
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 28 – titolo
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Relazione sull'attuazione |
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Relazione sulla valutazione del periodo transitorio |
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 28
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Al più tardi entro due anni dalla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 33, paragrafo 1 , la Commissione presenta una relazione in merito all'attuazione delle disposizioni sull' oggetto delle valutazioni cliniche congiunte e sul funzionamento del quadro di sostegno di cui al presente capo . |
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Alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 33 e prima che il sistema armonizzato di valutazione delle tecnologie sanitarie stabilito dal presente regolamento divenga obbligatorio , la Commissione presenta una relazione sulla valutazione d'impatto sull'insieme di procedure poste in essere che valuta, tra gli altri criteri, i progressi compiuti in materia di accesso alle nuove tecnologie sanitarie da parte dei pazienti e di funzionamento del mercato interno, l'impatto sulla qualità dell'innovazione, come lo sviluppo di medicinali innovativi in aree in cui sono presenti bisogni non soddisfatti, e sulla sostenibilità dei sistemi sanitari, la qualità e la capacità della valutazione delle tecnologie sanitarie a livello nazionale e regionale, nonché l'adeguatezza dell' oggetto delle valutazioni cliniche congiunte e del funzionamento del quadro di sostegno. |
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 31
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Articolo 31 Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 17 e 23 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da ... [insert date of entry into force of this Regulation]. 3. La delega di potere di cui agli articoli 17 e 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 17 e 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
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soppresso |
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 32 – titolo
Testo della Commissione |
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Emendamento |
Preparazione degli atti delegati e di esecuzione |
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Preparazione degli atti di esecuzione |
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1
Testo della Commissione |
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Emendamento |
1. La Commissione adotta gli atti delegati e di esecuzione di cui agli articoli 11, 16, 17, 22 e 23 al più tardi entro la data di applicazione del presente regolamento. |
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1. La Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui agli articoli 11, 16, 17 e 22 al più tardi entro la data di applicazione del presente regolamento. |
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2
Testo della Commissione |
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Emendamento |
2. In sede di preparazione di tali atti delegati e di esecuzione, la Commissione tiene conto delle caratteristiche peculiari dei settori dei medicinali e dei dispositivi medici. |
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2. In sede di preparazione di tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto delle caratteristiche peculiari dei settori dei medicinali e dei dispositivi medici e tiene conto del lavoro già intrapreso nel quadro delle azioni comuni EUnetHTA . |
Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1
Testo della Commissione |
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Emendamento |
1. Gli Stati membri possono differire la loro partecipazione al sistema di valutazioni cliniche congiunte e di consultazioni scientifiche congiunte di cui al capo II, sezioni 1 e 2, fino al ... [insert date 3 years after the date of application]. |
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1. Gli Stati membri possono differire la loro partecipazione al sistema di valutazioni cliniche congiunte e di consultazioni scientifiche congiunte di cui al capo II, sezioni 1 e 2, fino al ... [inserire la data: 4 anni dalla data di applicazione] per i medicinali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e a bis), e fino al ... [inserire la data: 7 anni dalla data di applicazione] per i dispositivi medici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e per i dispositivi medici di diagnostica in vitro di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c). |
Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1
Testo della Commissione |
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Emendamento |
1. Gli Stati membri possono effettuare una valutazione clinica utilizzando mezzi diversi dalle norme di cui al capo III del presente regolamento per motivi connessi alla necessità di tutelare la salute pubblica nello Stato membro in questione e a condizione che il provvedimento sia giustificato, necessario e proporzionato per il conseguimento di tale obiettivo. |
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1. Gli Stati membri possono effettuare una valutazione clinica utilizzando mezzi diversi dalle norme di cui al capo III del presente regolamento per i motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 1 bis, nonché per motivi connessi alla necessità di tutelare la salute pubblica nello Stato membro in questione e a condizione che il provvedimento sia giustificato, necessario e proporzionato per il conseguimento di tale obiettivo. |
Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2
Testo della Commissione |
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Emendamento |
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di procedere a una valutazione clinica utilizzando mezzi diversi, specificando le motivazioni per agire in tal senso. |
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2. Gli Stati membri notificano alla Commissione e al gruppo di coordinamento la loro intenzione di procedere a una valutazione clinica utilizzando mezzi diversi, specificando le motivazioni per agire in tal senso. |
Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
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Emendamento |
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2 bis. Il gruppo di coordinamento può valutare se la richiesta si adatti ai motivi contemplati al paragrafo 1 e formulare le proprie conclusioni alla Commissione. |
Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3
Testo della Commissione |
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Emendamento |
3. Entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, la Commissione approva o respinge la valutazione prevista dopo aver verificato se essa sia conforme o no alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 e se costituisca o no un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. In mancanza di una decisione della Commissione entro la fine del periodo di tre mesi, la valutazione clinica prevista è da considerarsi approvata. |
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3. Entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, la Commissione approva o respinge la valutazione prevista dopo aver verificato se essa sia conforme o no alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 e se costituisca o no un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. In mancanza di una decisione della Commissione entro la fine del periodo di tre mesi, la valutazione clinica prevista è da considerarsi approvata. La decisione della Commissione è pubblicata sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 27. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0289/2018).
(2) GU C 263 del 25.7.2018, pag. 4.
(3) Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).
(4) GU C 438 del 6.12.2014, pag. 12.
(5) GU C 438 del 6.12.2014, pag. 12.
(6) Risoluzione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 sulle opzioni dell'UE per un miglior accesso ai medicinali - 2016/2057(INI).
(7) Risoluzione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 sulle opzioni dell'UE per un miglior accesso ai medicinali - 2016/2057(INI).
(8) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).
(10) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).
(12) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).
(*1) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).
(*2) Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).
(13) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(14) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(15) Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(16) Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).
(17) Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).
(1) Direttiva 89/105/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 8).