10.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 367/65


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari»

[COM(2018) 99 final — 2018/0047 (COD)]

e sulla

«Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese»

[COM(2018) 113 final — 2018/0048 (COD)]

(2018/C 367/13)

Relatore:

Daniel MAREELS

Consultazione

Parlamento europeo, 16.4.2018

Consiglio dell’Unione europea, 27.3.2018

Base giuridica

Articolo 114 e articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale

Adozione in sezione

27.6.2018

Adozione in sessione plenaria

11.7.2018

Sessione plenaria n.

536

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

146/0/1

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE (Comitato economico e sociale europeo) accoglie con grande favore le proposte di creare un quadro a sostegno delle operazioni di crowdfunding (finanziamento collettivo), in particolare per mezzo di un 29o regime. Il Comitato auspica pertanto che si avanzi rapidamente su questa strada per giungere a un buon risultato, soprattutto perché queste misure si inseriscono in un quadro più ampio cui il Comitato tiene in modo particolare (1).

1.2.

Il CESE si compiace che vi sia attenzione per il finanziamento delle imprese piccole, giovani e innovative. Nell’ambito della cosiddetta «scala dei finanziamenti» (funding escalator), il crowdfunding è particolarmente importante per queste imprese soprattutto nel passaggio dalla fase di avvio a quella di espansione, quando non sempre è facile ricorrere alle forme di finanziamento tradizionali. Il crowdfunding consente inoltre di aumentare e migliorare le opportunità di investimento per gli investitori.

1.3.

È molto positivo che a tal fine si ricorra a prodotti e soluzioni innovativi, sostenuti dalle moderne tecnologie, per cui le lungimiranti proposte in esame si collegano anche alla realizzazione di un mercato unico digitale. Tali misure aggiungono anche una dimensione transfrontaliera che contribuisce a integrare e approfondire con efficacia i mercati dei capitali. In questo quadro deve essere prioritario realizzare un mercato unico armonizzato nell’UE, in cui valgano le medesime regole per gli imprenditori e per gli investitori.

1.4.

Tuttavia, tenuto conto del fatto che l’introduzione di questo quadro innovativo non deve essere rallentata da ostacoli artificiosi e in un’ottica complessiva e globale, il CESE raccomanda di rafforzare, almeno nella fase di avvio, determinati aspetti delle proposte e delle misure supplementari (cfr. il punto 1.5 e seguenti). In tale valutazione, il CESE si ispira in particolare ai principi di «credibilità», «chiarezza» e «fiducia», che comportano anche sicurezza e protezione per tutte le parti coinvolte.

1.5.

Innanzitutto, il Comitato accoglie con favore l’attenzione rivolta agli aspetti del rischio associati alle operazioni e ai mercati di crowdfunding, ma al tempo stesso ritiene che (almeno in un primo tempo) a tali aspetti si debba prestare un’attenzione ancora maggiore, in modo da poterli individuare meglio o, laddove possibile, circoscrivere. Questa considerazione riguarda in particolare i seguenti aspetti:

1.5.1.

la trasparenza e la protezione degli investitori. Il Comitato reputa che la stima del rischio per progetti specifici sulle piattaforme di crowdfunding sia eccessivamente affidata ai mercati e agli investitori. A giudizio del Comitato è opportuno adottare misure adeguate per individuare meglio o circoscrivere tutti i rischi, sia finanziari che di altra natura. Quello che conta in definitiva è una migliore protezione degli investitori. Al riguardo si potrebbe far riferimento all’approccio adottato con la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID). Del resto, in questo settore vi è il rischio che si vengano a creare condizioni di disparità rispetto agli operatori tradizionali, quali gli istituti finanziari, che nei loro rapporti con i clienti devono invece applicare rigorose norme di protezione;

1.5.2.

possibili aree di tensione a livello dello statuto degli operatori e dei servizi che essi prestano. La possibilità di stipulare contratti di «potere discrezionale» con gli investitori per ottenere il migliore risultato a loro vantaggio può portare a situazioni delicate per i fornitori di questo tipo di servizi, che dovrebbero agire in primo luogo da «intermediari neutrali»;

1.5.3.

la vigilanza. Il compito dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) appare chiaro, ma non si può dire altrettanto del ruolo delle autorità nazionali di vigilanza. Il Comitato ritiene che al riguardo occorra fare maggiore chiarezza e si chiede se alle autorità nazionali di vigilanza non debba essere affidato un ruolo più sostanziale, dal momento che esse sono più vicine ai mercati nazionali e sono in grado di valutare meglio i contesti locali. Per il Comitato è importante anche, e in ogni caso, che i governi e le autorità di vigilanza a livello nazionale ed europeo si consultino e cooperino in modo permanente e coerente, sia per una maggiore armonizzazione e integrazione dell’Unione, che per il buon esito delle proposte in esame.

1.6.

Inoltre, visto che, per effetto delle scelte effettuate, il 29o regime e i sistemi nazionali coesisteranno in parallelo, i soggetti interessati potranno trovarsi, nello stesso tempo e su uno stesso mercato, di fronte a differenze di legislazione e di condizioni e a disparità di protezione, che possono dare adito a confusione e ambiguità. Ai fini di una maggiore chiarezza conviene adottare misure supplementari:

1.6.1.

secondo il Comitato è opportuno prevedere degli obblighi aggiuntivi a carico dei governi e delle autorità di vigilanza per mettere a disposizione di tutti gli utilizzatori, nella loro lingua, informazioni precise e facilmente accessibili atte a creare certezza.

1.6.2.

Alle piattaforme di crowdfunding si potrebbe imporre l’obbligo di menzionare il «marchio UE» in modo chiaro ed esplicito in tutte le situazioni in cui esse si rivolgono al pubblico e in tutta la loro comunicazione esterna.

1.7.

Il Comitato ritiene inoltre che le disposizioni proposte in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo rimangano piuttosto limitate e sostanzialmente indirette. Le norme volte ad assoggettare le piattaforme di crowdfunding a queste regole dovrebbero essere estese e rafforzate. Per il CESE non è ammissibile che tale possibilità esista una sola volta e che solo la Commissione abbia il potere di proporre l’assoggettamento a tali regole. Per tale decisione occorre anche prevedere criteri e condizioni chiari.

1.8.

Il Comitato osserva altresì che nelle proposte non vengono affrontate le questioni del trattamento fiscale dei proventi derivanti dal crowdfunding e degli obblighi fiscali per i debitori, sebbene si possa ragionevolmente ritenere che il regime fiscale svolga anch’esso un ruolo decisivo nella buona riuscita di questa iniziativa. Il Comitato raccomanda pertanto di includere questi aspetti nella discussione. Se necessario, occorre mettere a punto un regime adeguato e al giusto livello.

1.9.

Dal momento che si tratta di una questione di mercato, il Comitato ritiene che sia della massima importanza che queste proposte incontrino il consenso di tutti gli interessati affinché l’iniziativa possa essere attuata con successo. È essenziale che le imprese e gli investitori utilizzino il 29o regime in modo ampio ed effettivo. Dal punto di vista del mercato, viene da chiedersi se la limitazione a 1 milione di EUR per progetto non rappresenti un impedimento.

1.10.

Infine, per garantire il futuro e il successo duraturo delle piattaforme di crowdfunding bisognerebbe anche, secondo il Comitato, assicurare con cadenza periodica il monitoraggio, la valutazione e la misurazione del grado di successo del 29o regime. In questo quadro sono altrettanto fondamentali la consultazione e il dialogo con tutti gli interlocutori e le parti interessate.

2.   Contesto del parere

2.1.

All’inizio del suo mandato, nel 2014, la Commissione Juncker ha elaborato un «piano di investimenti per l’Europa» per l’attuazione delle sue priorità assolute: la crescita, l’occupazione e gli investimenti (2). Uno dei principali obiettivi di questo piano è la realizzazione progressiva di un’Unione dei mercati dei capitali (oltreché di un mercato unico digitale e dell’Unione dell’energia) con l’obiettivo di realizzare un’Unione dei mercati dei capitali ben funzionante e integrata, estesa a tutti gli Stati membri.

2.2.

Con il Piano di azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali (3), la Commissione si è impegnata a mettere in campo entro il 2019 tutti gli elementi necessari a raggiungere questo obiettivo. In totale sono state previste oltre 33 iniziative e azioni.

2.3.

Dopo alcuni appelli a realizzare progressi in tempi rapidi (4)(5), già nel 2017 è stata condotta una revisione intermedia del piano di azione, la quale ha portato all’adozione di una serie di nuove azioni prioritarie, volte a tener conto delle sfide in evoluzione e del mutare delle circostanze, tra cui la «Brexit». È altresì importante compiere dei progressi effettivi nella realizzazione dell’unione bancaria e dell’Unione dei mercati dei capitali. A tal fine, devono essere prioritarie la coesione e la coerenza.

2.4.

In tale occasione la Commissione ha sottolineato peraltro che «dobbiamo aspirare a obiettivi più ambiziosi, per rimuovere gli ostacoli ma, soprattutto, per trarre vantaggio da queste nuove opportunità» (6). È in tale contesto che l’8 marzo 2018 la Commissione ha pubblicato una comunicazione nella quale presenta due piani di azione (7).

2.5.

Con il piano di azione per la tecnologia finanziaria (fintech), la Commissione intende dar corpo all’ambizione di trasformare l’Europa in un polo mondiale per le tecnologie finanziarie, consentendo agli investitori e alle imprese dell’UE di trarre il massimo beneficio dai vantaggi offerti dal mercato unico in questo settore in rapida evoluzione (8).

2.6.

La promozione del crowdfunding e del prestito tra pari (peer-to-peer) è una delle misure fondamentali di tale piano di azione. L’iniziativa è incentrata sia sullo sviluppo di nuovi servizi e marchi che sull’integrazione dei mercati dei capitali.

2.7.

Più concretamente, le idee della Commissione sono presentate nelle due comunicazioni seguenti:

2.7.1.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (9) e

2.7.2.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (10).

2.8.

Queste proposte sono finalizzate a creare un marchio europeo per le piattaforme di crowdfunding che consenta l’operatività transfrontaliera. Lo scopo è quello di permettere ai servizi di crowdfunding di espandere le loro attività sviluppandole a livello dell’UE e, allo stesso tempo, di ampliare l’accesso ai finanziamenti per gli imprenditori e le imprese, in particolare quelle piccole, giovani e innovative. Le proposte si applicano solo in relazione a valori mobiliari negoziabili per servizi di crowdfunding basati su investimenti.

2.9.

Contemporaneamente, l’obiettivo è quello di assoggettare tali piattaforme a una regolamentazione e a una vigilanza appropriate e adeguate, che non dovrebbero soltanto consentire di mantenere la stabilità economica e finanziaria all’interno dell’Unione ma anche e soprattutto di rafforzare la fiducia degli investitori, in particolare in un contesto transfrontaliero.

3.   Osservazioni generali

In linea generale, un’iniziativa positiva

3.1.

Il CESE accoglie molto favorevolmente le proposte in esame volte a istituire un 29o regime in materia di crowdfunding, e insiste perché si compia ogni sforzo per giungere a un buon risultato in tempi rapidi.

3.2.

Tali proposte contribuiscono innanzitutto a una serie di obiettivi di più ampio respiro cui il CESE tiene in modo particolare e a favore dei quali si è già pronunciato in precedenza (11). Al riguardo si possono menzionare:

3.2.1.

la realizzazione dell’Unione dei mercati dei capitali, accompagnata da una maggiore convergenza economica e sociale e dall’integrazione economica e finanziaria, deve portare a maggiore sicurezza, stabilità e resilienza del sistema finanziario ed economico grazie all’ampliamento e alla diversificazione delle fonti di finanziamento dell’economia. La rapida realizzazione di questo obiettivo deve rimanere in cima alle priorità.

3.2.2.

Un marchio UE unificato per le piattaforme di crowdfunding facilita le operazioni transfrontaliere di finanziamento e favorisce quindi una maggiore ripartizione dei rischi sul mercato privato. Questa misura è importante per prevenire gli shock asimmetrici in caso di crisi o per ridurne gli effetti e offrirà anche un considerevole contributo alla crescita convergente tra gli Stati membri dell’Unione. In tal modo le economie più deboli saranno in grado di mettersi più rapidamente al passo con quelle più forti.

3.2.3.

La realizzazione dell’Unione dei mercati dei capitali è indispensabile anche per l’ulteriore approfondimento e il completamento dell’Unione economica e monetaria (UEM). Associata a un’unione bancaria a pieno titolo, l’Unione dei mercati dei capitali deve portare a una vera e propria unione finanziaria, la quale costituisce uno dei quattro pilastri dell’UEM.

3.2.4.

Dato che nell’UE il crowdfunding è ancora poco sviluppato rispetto ad altre grandi economie, anche in questo settore si potrà rafforzare la posizione dell’UE nei confronti del resto del mondo. L’Unione europea deve assumere una posizione forte e agire con determinazione, tanto più se si considerano i diversi spostamenti di forze e di equilibri di potere ora in atto a livello mondiale tra Oriente e Occidente.

3.3.

In precedenti pareri (12), il CESE ha espresso preoccupazioni e si è interrogato riguardo alla pertinenza e all’efficacia dell’Unione dei mercati dei capitali per le PMI. Il Comitato giudica ora positivamente questo inizio di soluzione. Il crowdfunding si rivolge, in particolare, a un determinato gruppo di PMI in un preciso ambito della scala dei finanziamenti. Il CESE accoglie con favore le proposte in esame che migliorano e facilitano il finanziamento delle piccole imprese giovani e innovative e, al tempo stesso, aumentano e migliorano le opportunità di investimento per gli investitori.

3.4.

Infine, il Comitato si compiace per la lungimiranza delle proposte in relazione al piano di azione per la tecnologia finanziaria (fintech) volto a concretizzare l’ambizione di fare dell’Europa un polo mondiale delle tecnologie finanziarie. Consentendo la messa a punto di prodotti e soluzioni innovativi, sostenuti dalle moderne tecnologie, la proposta in esame si inquadra perfettamente anche nella realizzazione di un mercato unico digitale.

Le proposte: una buona base, ma sono auspicabili misure di protezione supplementari

3.5.

Il CESE è dell’avviso che occorra fare tutto il possibile per garantire la riuscita di queste proposte. Il Comitato attribuisce grande importanza al fatto che il nuovo regime sia caratterizzato da «credibilità», «chiarezza» e «fiducia». Il crowdfunding deve essere proposto in un quadro che offra certezza e tutela a tutte le parti coinvolte.

3.6.

Il Comitato accoglie con particolare favore la scelta del «29o regime» con cui, grazie all’impiego di tecnologie nuove e orientate al futuro, vengono poste le basi per la realizzazione di un mercato unico e armonizzato nel quale vigano le stesse regole sia per i giovani imprenditori alla ricerca di finanziamenti transfrontalieri che per gli investitori interessati a opportunità aggiuntive di investimento.

3.7.

Il fatto che per realizzare questo obiettivo sia stata scelta la forma del regolamento è quindi del tutto pertinente. La proposta in esame può essere considerata un esempio di integrazione e approfondimento efficaci dei mercati dei capitali.

3.8.

Fatte salve le osservazioni esposte qui di seguito, il Comitato si compiace altresì che la Commissione abbia fin dall’inizio riservato attenzione agli aspetti del rischio associati alle operazioni e ai mercati di crowdfunding. Le condizioni che devono soddisfare le piattaforme di crowdfunding e i servizi che esse offrono (13), come anche la vigilanza prevista, incontrano il sostegno del Comitato. Nella proposta si raccomanda inoltre agli investitori di limitare i loro rischi (14).

3.9.

Allo stesso tempo e in una prospettiva globale, il Comitato ritiene che, almeno in un primo tempo, debba essere riservata ancora più attenzione a questi aspetti del rischio. Il Comitato ritiene che sia necessario individuare ancora meglio, e possibilmente limitare, tutti i rischi, sia finanziari che di altra natura. Dovrebbe essere inoltre prestata maggiore attenzione a una serie di altri «fattori ambientali» che sono importanti per il buon esito delle proposte in esame.

3.10.

La scelta strategica a favore di una soluzione complementare basata sul servizio (15) comporterà la coesistenza e l’applicazione in parallelo della normativa nazionale e di quella dell’UE. I soggetti interessati potranno trovarsi, nello stesso tempo e su uno stesso mercato, ad avere a che fare con operatori che seguono regole differenti, ad esempio fornitori con marchio UE che operano a livello transfrontaliero e altri che operano a livello locale, e fornitori che rientrano in regimi nazionali (già in vigore) o nel quadro di autorizzazioni esistenti (16). Questa situazione può determinare differenze a livello di legislazione e di condizioni, e disparità di protezione (17). Il Comitato chiede di rivolgere maggiore attenzione a queste circostanze che possono dar luogo a incertezza e confusione (18). Nel prosieguo del parere il Comitato presentata una serie di proposte concrete al riguardo.

Fornitori di servizi di crowdfunding

3.11.

Per esercitare le loro attività su tutto il territorio dell’Unione, i fornitori di servizi di crowdfunding avranno bisogno di una sola autorizzazione, il che consentirà loro di ampliare le proprie attività. Si tratta di un’innovazione importante e di un notevole passo avanti rispetto alla situazione attuale in cui l’esercizio di attività transfrontaliere è quasi impossibile.

3.12.

Fermo restando quanto precede (19), il CESE chiede che si presti maggiore attenzione alle possibili aree di tensione nello statuto degli operatori e dei servizi che essi offrono. Ad esempio, il fatto che sia loro consentito di stipulare contratti di «potere discrezionale» con gli investitori può dar luogo a situazioni delicate. In qualità di intermediari, dovrebbero avere una posizione «neutrale», mentre sono contrattualmente tenuti a «ottenere il miglior risultato possibile per i clienti» (20). Secondo il Comitato, l’obbligo di neutralità non dovrebbe essere messo in discussione in nessuna circostanza. Al riguardo è necessario adottare ulteriori misure. Le piattaforme devono offrire servizi di qualità.

3.13.

Per tutti gli utilizzatori potenziali, siano essi imprenditori o investitori, è indispensabile e fondamentale essere chiaramente consapevoli, in qualsiasi momento, della piattaforma con cui si ha a che fare. Questo è ancora più importante in considerazione del fatto che, come osservato sopra, coesisteranno e saranno applicabili in parallelo la normativa nazionale e quella dell’UE (21). A tal riguardo si ritiene che la tenuta, da parte dell’ESMA, dei registri delle piattaforme operanti nell’UE non sia un sufficiente strumento di pubblicità. Secondo il Comitato è opportuno prevedere degli obblighi supplementari a carico dei governi e delle autorità di vigilanza per mettere a disposizione di tutti gli utilizzatori, nella loro lingua, informazioni precise e facilmente accessibili atte a creare certezza.

3.14.

Il Comitato è dell’avviso che anche alle piattaforme debbano essere imposti obblighi in materia di pubblicità. Concretamente si può prevedere che le piattaforme debbano menzionare il «marchio UE» in modo chiaro ed esplicito in tutte le situazioni in cui esse si rivolgono al pubblico di interessati (22) e in tutta la loro comunicazione esterna (23).

3.15.

Il ruolo e la responsabilità dell’ESMA in materia di vigilanza appaiono scontati, ma allo stesso tempo ci si può chiedere se un qualche ruolo non debba essere affidato anche alle autorità nazionali di vigilanza in virtù della loro maggiore prossimità ai mercati nazionali e della loro migliore conoscenza dei contesti locali. In ogni caso, al riguardo è opportuno che vi sia chiarezza. Questo è importante anche per altri soggetti, in particolare gli imprenditori che desiderano far ricorso al crowdfunding.

3.16.

Più in generale, dato che (come osservato sopra) le normative nazionali e quella dell’UE coesisteranno e saranno applicabili in parallelo, il Comitato ritiene che sia in ogni caso (24) essenziale che i diversi governi e le diverse autorità di vigilanza a livello nazionale ed europeo si consultino e cooperino in modo permanente e coerente, nell’ottica di una maggiore armonizzazione e integrazione dell’Unione. Essi hanno inoltre un ruolo importante da svolgere anche in relazione al fattore «fiducia», che è indispensabile per il successo del crowdfunding.

3.17.

Contro eventuali sanzioni irrogate dall’ESMA nel quadro del suo ruolo di vigilanza bisognerà presentare ricorso, se del caso, dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Oltre a trattarsi di una procedura pesante, questo solleva l’interrogativo se tale compito rientri o meno nelle competenze della Corte di giustizia.

Imprese che ricorrono al crowdfunding

3.18.

Il crowdfunding si rivolge principalmente alle imprese in fase di avvio o giovani che hanno minori possibilità di accesso al finanziamento bancario o che sono alle prese con progetti innovativi e più rischiosi, nel periodo iniziale della loro attività, in particolare quando passano dalla fase di avvio a quella di espansione. Il Comitato si compiace che le nuove proposte creino per questo tipo di (piccole e medie) imprese ulteriori possibilità di finanziamento, più ampie e più facilmente accessibili, tra l’altro con una dimensione transfrontaliera.

3.19.

Inoltre, il Comitato condivide la considerazione (25) in base alla quale, oltre ai vantaggi di cui sopra, il crowdfunding può rappresentare per il titolare del progetto una convalida del suo concetto e della sua idea, permettergli di entrare in contatto con un gran numero di persone che possono fornire all’imprenditore elementi e informazioni ed essere uno strumento di marketing se la campagna di crowdfunding si svolge con successo.

3.20.

Le imprese hanno la possibilità di far finanziare i loro progetti per un importo fino a 1 milione di EUR su un periodo di 12 mesi. Al riguardo ci si chiede se tale soglia non sia eccessivamente bassa, soprattutto quando il crowdfunding comporta «partecipazioni di capitale proprio» (26). In tali casi, la trasferibilità obbligatoria degli strumenti finanziari costituisce una garanzia importante per gli investitori che intendono uscire dal progetto (27). Ci si chiede se la prevista soglia di 1 milione di EUR non rappresenti un ostacolo alla creazione e al buon funzionamento dei mercati per questo tipo di titoli. Inoltre, le normative nazionali sembrano consentire soglie più elevate (28).

Investitori (potenziali)

3.21.

Il Comitato si compiace del fatto che venga aperto un nuovo canale per gli investitori, funzionante tra l’altro a livello transfrontaliero, che amplierà le possibilità e il ventaglio di scelte a loro disposizione.

3.22.

È certamente positivo che venga prevista una prima valutazione dell’adeguatezza di un potenziale investitore, tramite un test delle conoscenze ai fini dell’ammissione e la simulazione della capacità di sostenere perdite (29), ma lo stesso non si può dire del fatto che il rischio (e la sua valutazione) sia lasciato interamente al mercato e agli investitori potenziali.

3.23.

Il fatto che non sia prevista nessuna approvazione «ex ante» (30) della «scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento» da parte delle autorità competenti, né alcun obbligo di notifica (31) non favorisce la tutela dei potenziali investitori. In questo senso non contribuiscono nemmeno i limitati obblighi relativi alla traduzione dei documenti essenziali (32). Tale situazione appare insoddisfacente. Il Comitato ritiene pertanto che, almeno nella fase di avvio di questo regime, sia opportuno adottare misure appropriate per individuare meglio o, ove possibile, circoscrivere i rischi a carico degli investitori. Lo stesso vale per le informazioni che essi ricevono.

3.24.

Se si tiene conto anche delle modalità più tradizionali di offerta di titoli, in particolare attraverso il canale delle banche e delle società finanziarie, la limitata tutela degli investitori prevista nelle proposte in esame rischia di creare condizioni di disparità tra i diversi fornitori (33). Secondo il Comitato occorre prevenire eccessive divergenze in questo ambito che potrebbero compromettere la fiducia in determinati operatori, creando incertezza e margini di arbitraggio regolamentare. Una situazione di questo tipo potrebbe, in ultima analisi, avere delle conseguenze anche per la stabilità finanziaria dell’UE.

Altre osservazioni

3.25.

Per quanto riguarda la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le disposizioni proposte sembrano poco efficaci, soprattutto alla luce dei rischi e pericoli specifici in materia già messi in evidenza dall’ESMA (34). Il Comitato si interroga sulla relativa limitatezza delle disposizioni in questo ambito (35) e sul potere conferito alla Commissione di assoggettare eventualmente i fornitori di servizi di crowdfunding a obblighi per la conformità alle disposizioni in materia (36). Al riguardo, ci si chiese se tale decisione spetti alla Commissione. In caso affermativo, quali criteri si applicano per tale valutazione (37)? Inoltre, perché questa possibilità di assoggettare i fornitori di servizi di crowdfunding a tali obblighi è prevista per una sola volta (38)? Secondo il Comitato, questa opzione dovrebbe essere possibile in qualsiasi momento e non dovrebbe essere competenza esclusiva della Commissione. Inoltre, dovrebbero essere indicati chiaramente i criteri e le condizioni ai quali è possibile tale assoggettamento.

3.26.

In particolare, alla luce degli obiettivi perseguiti, va rilevato che nelle proposte (39) in esame non vengono affrontate le questioni del trattamento fiscale dei proventi derivanti dal crowdfunding e degli obblighi in capo ai debitori (40) a tal riguardo. Questo sebbene si possa ragionevolmente ritenere che il regime fiscale svolga anch’esso un ruolo decisivo nella buona riuscita di questa iniziativa. Il Comitato raccomanda pertanto di includere questi aspetti nella riflessione. Se necessario, occorre mettere a punto un regime adeguato al giusto livello.

Iniziare con prudenza, creare credibilità e guardare al futuro

3.27.

Il Comitato ritiene che sia della massima importanza che queste proposte collegate al mercato incontrino il consenso di tutti gli interessati affinché l’iniziativa possa essere attuata con successo. Questo può avvenire soltanto se le imprese e gli investitori utilizzano in modo effettivo e ampio il quadro di sostegno che le proposte in esame sono volte a realizzare. Solo in tali condizioni potrà nascere un vero mercato in cui la domanda e l’offerta di credito si incontrano. Per il CESE, è importante che nella fase di avvio si crei credibilità, si parta con prudenza e si riservi maggiore attenzione alla gestione del rischio e ai fattori ambientali.

3.28.

Il Comitato ritiene che sia assolutamente opportuno prevedere il monitoraggio, la valutazione e la misurazione periodici del grado di successo di questo 29o regime, al fine di garantirne il futuro. In tale esercizio devono essere coinvolti anche gli altri regimi di crowdfunding esistenti negli Stati membri. È importante trarre insegnamento dalle buone pratiche di mercato e integrarle nel regime europeo. In questo quadro sono altrettanto fondamentali la consultazione e il dialogo con tutti gli interlocutori e le parti interessate.

Bruxelles, 11 luglio 2018

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  Cfr. i punti da 3.1 a 3.4.

(2)  Cfr. il sito della Commissione europea: https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_it.

(3)  Piano di azione adottato nel settembre 2015. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano di azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali, COM(2015) 468 final. Cfr. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1447000363413&uri=CELEX:52015DC0468.

(4)  Il Consiglio europeo ha chiesto ad esempio «progressi rapidi e decisi […] per garantire alle imprese un accesso più facile ai finanziamenti e sostenere gli investimenti nell’economia reale». Cfr. http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/06/28-euco-conclusions/.

(5)  Inoltre, la Commissione ha adottato una comunicazione in cui auspicava essa stessa un’accelerazione delle riforme. Cfr. COM(2016) 601 final.

(6)  Cfr. la comunicazione della Commissione Completare l’Unione dei mercati dei capitali entro il 2019 — È tempo di accelerare la realizzazione. Cfr. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52018DC0114.

(7)  Il piano di azione di cui al punto 2.5 del presente parere e il piano di azione per la finanza sostenibile.

(8)  Comunicato stampa dell’8 marzo 2018Fintech: la Commissione interviene per rendere più competitivo e innovativo il mercato finanziario. Cfr. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1403_it.htm.

(9)  Cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52018PC0113.

(10)  Cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52018PC0099.

(11)  Cfr. il parere del CESE Unione dei mercati dei capitali: riesame intermedio (GU C 81 del 2.3.2018, pag. 117).

(12)  Cfr. in particolare i pareri del CESE Piano di azione per l’Unione dei mercati dei capitali (GU C 133 del 14.04.2016, pag. 17), e Unione dei mercati dei capitali: riesame intermedio (GU C 81 del 2.3.2018, pag. 117).

(13)  Cfr. la relazione e gli articoli da 1 a 9 del progetto di regolamento.

(14)  Cfr. l’articolo 16 del progetto di regolamento. La scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento che deve essere messa a disposizione degli interessati contiene, in particolare, la seguente raccomandazione: «[…] e non si dovrebbe investire più del 10 % del proprio patrimonio netto in progetti di crowdfunding».

(15)  Nella valutazione d’impatto sono state esaminate quattro opzioni di intervento. Cfr. il progetto di regolamento, capitolo 3, «Valutazione d’impatto».

(16)  Comprese quelle rilasciate sulla base della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II), della direttiva sui servizi di pagamento e della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva sui GEFIA).

(17)  A seconda che l’interessato sia un imprenditore o un investitore.

(18)  Questo è uno dei «fattori ambientali» su cui viene richiamata l’attenzione al punto 3.9.

(19)  Cfr. il punto 3.8.

(20)  Cfr. il considerando 16 del progetto di regolamento.

(21)  Cfr. il punto 3.10.

(22)  Ad esempio, sul loro sito web.

(23)  Ad esempio, in tutti i documenti destinati agli interessati.

(24)  A prescindere dalla regolamentazione in materia di vigilanza e dalla questione di cui al punto 3.15.

(25)  Cfr. il considerando 4 del progetto di regolamento.

(26)  Ad esempio azioni o titoli assimilati.

(27)  Cfr. il considerando 11 del progetto di regolamento.

(28)  Il regolamento relativo al prospetto (che entra in vigore nel luglio 2018) non contiene alcuna deroga specifica per il crowdfunding. Molti Stati membri, tra cui il Belgio, hanno previsto un proprio regime di deroga. Questo è ammesso per le operazioni inferiori a 8 milioni di EUR che non sono armonizzate (al di sopra di questo importo, il prospetto informativo è in ogni caso obbligatorio). Il risultato è che ciascuno Stato membro sta elaborando un proprio regime di esenzione dalla pubblicazione del prospetto informativo per le operazioni di crowdfunding, creando una frammentazione del mercato. Le piattaforme che intendono operare in più Stati membri devono quindi verificare e rispettare il regime nazionale vigente in ciascuno di essi. La proposta è attualmente limitata alle operazioni inferiori a 1 milione di EUR e dà quindi scarso contributo al mercato di crowdfunding per quelle di importo superiore a tale cifra.

(29)  Cfr. l’articolo 15 del progetto di regolamento.

(30)  Cfr. l’articolo 16 del progetto di regolamento.

(31)  In particolare, le autorità nazionali competenti. Cfr. l’articolo 16, paragrafo 8, del progetto di regolamento.

(32)  Secondo quanto previsto, la «scheda è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato o in una lingua comunemente utilizzata nell’ambito della finanza internazionale». Un investitore può chiedere al fornitore di «provvedere alla traduzione della [summenzionata] scheda […] in una lingua di sua scelta», ma per il fornitore non sembra esservi alcun obbligo assoluto di provvedere in tal senso. Cfr. l’articolo 16 del progetto di regolamento.

(33)  Le banche e le società finanziarie sono assoggettate al regime MiFID, mentre le piattaforme di crowdfunding ne sono esentate (cfr. il progetto di direttiva). A queste ultime si applica un regime specifico, come indicato nel progetto di regolamento.

(34)  L’ESMA ha segnalato che «il crowdfunding basato su investimenti comporta il rischio di abusi finalizzati al finanziamento del terrorismo, in particolare quando le piattaforme esercitano una diligenza limitata o addirittura nulla nei confronti dei titolari di progetti e di questi ultimi, in relazione alla raccolta, palese o occulta, di fondi per il finanziamento di terroristi» (fonte: ESMA, Questions and Answers Investment-based Crowdfunding: Money Laundering/Terrorist Financing). Cfr. https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma_2015_1005_qa_crowdfunding_money_laundering_and_terrorist_financing.pdf.

(35)  Cfr. il progetto di regolamento: «In particolare, l’articolo 9 prevede che i pagamenti per le operazioni di crowdfunding avvengano tramite istituti autorizzati ai sensi della direttiva sui servizi di pagamento e, pertanto, soggetti alla quarta direttiva antiriciclaggio, sia nel caso in cui il pagamento venga effettuato dalla piattaforma sia nel caso in cui venga effettuato da un terzo. A norma dell’articolo 9, inoltre, i fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono che i titolari di progetti accettano finanziamenti alle offerte di crowdfunding o altri pagamenti solo tramite un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva sui servizi di pagamento. L’articolo 10 introduce requisiti per valutare l’“onorabilità” dei dirigenti, che comprendono l’assenza di precedenti penali nell’ambito della normativa antiriciclaggio. L’articolo 13 prevede che le autorità nazionali competenti, comprese le autorità nazionali competenti designate a norma delle disposizioni della direttiva (UE) 2015/849, informino l’ESMA di tutte le questioni pertinenti nel quadro della quarta direttiva antiriciclaggio e connesse a una piattaforma di crowdfunding. Sulla base di tali informazioni l’ESMA può, in un secondo momento, revocare la licenza.»

(36)  Cfr. l’articolo 38 del progetto di regolamento.

(37)  Cfr. l’articolo 38 del progetto di regolamento, il quale, in sintesi, stabilisce che la Commissione presenti, entro un periodo di tempo da precisare (2 anni), al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del regolamento. Tale relazione deve contenere una valutazione della necessità e della proporzionalità di assoggettare i fornitori di servizi di crowdfunding a obblighi per la conformità alle disposizioni nazionali (in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo). Se del caso, tale relazione deve essere corredata di una proposta legislativa.

(38)  Cfr. la nota precedente; sulla base del succitato articolo 38, questo sembra essere quindi l’unico periodo di tempo durante il quale può essere deciso questo assoggettamento.

(39)  Questo riguarda un altro dei «fattori ambientali» su cui viene richiamata l’attenzione al punto 3.9.

(40)  A tal riguardo si fa riferimento, nello specifico, agli obblighi imposti ai debitori di (in particolare) interessi e dividendi sulla base dei requisiti di trasparenza, per quanto concerne ad esempio gli obblighi di trattenuta e di comunicazione.