3.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 67/5


Sintesi della decisione della Commissione

del 6 aprile 2016

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE

(Caso AT.39965 — Funghi)

[notificata con il numero C(2016) 1933]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2017/C 67/07)

Il 6 aprile 2016 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

La presente decisione riguarda un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito, «il trattato») e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito, «l’accordo SEE»). L’infrazione, cui hanno partecipato il Grupo Riberebro Integral S.L. e Riberebro Integral S.A.U. (in appresso denominati congiuntamente «Riberebro»), destinatari della presente decisione, unitamente ad altre imprese, è consistita nel coordinamento dei prezzi e nella ripartizione dei clienti per la vendita di funghi confezionati in lattina e in barattolo (in appresso «funghi in scatola») e si è protratta almeno dal 1o settembre 2010 al 28 febbraio 2012.

(2)

Il comportamento anticoncorrenziale di cui al presente procedimento riguarda i funghi in scatola, confezionati in lattina e in barattolo. Il cartello individuato nel presente procedimento ha riguardato le vendite a marchio privato a dettaglianti e al canale del servizio alimentare, tramite procedure di gara.

(3)

La presente decisione fa seguito a una decisione adottata nell’ambito della procedura di transazione nei confronti delle altre imprese partecipanti al cartello.

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Procedimento

(4)

Il caso in esame è iniziato alla fine del 2011 sulla base di una domanda di immunità ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (2). La Commissione ha effettuato accertamenti ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 presso i locali di vari produttori di funghi in Spagna, in Francia e nei Paesi Bassi e, successivamente, ha loro inviato diverse richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003.

(5)

Il 21 maggio 2012 Riberebro ha presentato una domanda di trattamento favorevole.

(6)

Il 9 aprile 2013 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti di Bonduelle, Lutèce, Prochamp e Riberebro, allo scopo di intavolare con gli stessi delle discussioni in vista di una transazione (3). La Commissione ha inoltre annunciato la sua intenzione di concedere una riduzione dell’ordine del 30-50 % dell’importo dell’ammenda a Riberebro per la sua collaborazione, come previsto dalla comunicazione sul trattamento favorevole.

(7)

Successivamente, tutte le parti, ad eccezione di Riberebro, hanno presentato alla Commissione una richiesta formale di transazione ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (4).

(8)

Il 25 giugno 2014 la Commissione ha adottato una decisione di transazione nei confronti delle parti del procedimento, ritenute responsabili per la loro rispettiva condotta nel caso di specie (5).

(9)

Il 27 maggio 2015 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti destinata a Riberebro nell’ambito delle norme procedurali ordinarie e, successivamente, ha dato a Riberebro il diritto di accedere alle parti non riservate del proprio fascicolo istruttorio. Il 17 luglio 2015 Riberebro ha risposto alla comunicazione degli addebiti precisando di non contestare la descrizione dei fatti, né la valutazione giuridica formulata e ha trasmesso alcune osservazioni in merito alla sua collaborazione ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole. Riberebro non ha chiesto un’audizione orale.

(10)

Il 4 aprile 2016 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole e il 6 aprile 2016 la Commissione ha adottato la decisione nei confronti di Riberebro.

2.2.   Sintesi dell’infrazione

(11)

Obiettivo generale del cartello era stabilizzare le quote di mercato per i funghi in scatola e arrestare il calo dei prezzi nel SEE, in particolare nei paesi dell’Europa occidentale. Si trattava di un accordo di non aggressione che prevedeva un sistema di compensazione in caso di trasferimento della clientela e l’applicazione di prezzi minimi preventivamente concordati.

(12)

A tal fine, Riberebro ha partecipato regolarmente a numerose riunioni multilaterali con i suoi concorrenti e ha avuto occasionalmente ulteriori contatti bilaterali nel corso dei quali ha scambiato informazioni riservate con i suoi concorrenti sulle gare d’appalto, ha partecipato alla fissazione di prezzi minimi, ha concordato obiettivi di volume e ha concertato le assegnazioni di clienti.

(13)

La Commissione ritiene che Riberebro abbia partecipato ad un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del trattato e dell’articolo 53 dell’accordo SEE almeno dal 1o settembre 2010 al 28 febbraio 2012.

(14)

Le prove raccolte dimostrano che, grazie a tali contatti, Riberebro ha perseguito lo stesso obiettivo anticoncorrenziale e la stessa finalità economica degli altri partecipanti al cartello, vale a dire stabilizzare le quote di mercato per i funghi in scatola e arrestare il calo dei prezzi.

(15)

Tale comportamento ha avuto, come portata geografica, l’intero territorio SEE, in particolare i paesi dell’Europa occidentale.

2.3.   Destinatari

(16)

Il Grupo Riberebro Integral S.L. e Riberebro Integral S.A.U. sono ritenuti responsabili in solido della partecipazione dell’impresa all’infrazione. Riberebro Integral S.A.U - entità principalmente responsabile della vendita di funghi in scatola nell’ambito dell’impresa - era una controllata al 100 % del Grupo Riberebro Integral S.L., soggetto giuridico capogruppo.

2.4.   Misure correttive

(17)

La Commissione applica gli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende (6).

2.4.1.   Importo di base dell’ammenda

(18)

Nel calcolare le ammende, la Commissione ha preso in considerazione il valore delle vendite di funghi in scatola da parte di Riberebro nel corso dell’ultimo esercizio finanziario intero in cui ha preso parte all’infrazione, vale a dire il 2011.

(19)

L’importo di base dell’ammenda è fissato al 17 % del valore delle vendite, come sopra definito, al fine di tener conto della natura, della portata geografica e del fatto che l’infrazione è stata perpetrata nella sua integralità. Tale importo di base è moltiplicato per la durata della partecipazione all’infrazione (dal 1o settembre 2010 al 28 febbraio 2012). Ad esso è aggiunto un importo supplementare pari al 17 % del valore delle vendite al fine di dissuadere l’impresa dall’entrare in un cartello.

2.4.2.   Applicazione del massimale del 10 % del fatturato

(20)

L’importo dell’ammenda non supera il 10 % del fatturato complessivo di Riberebro nel 2015.

2.4.3.   Applicazione della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole: riduzione dell’importo delle ammende

(21)

La Commissione concede a Riberebro una riduzione del 50 % dell’ammenda poiché, per prima, l’impresa ha soddisfatto i requisiti di cui ai punti 24 e 25 della comunicazione sul trattamento favorevole ed inoltre la sua collaborazione ha notevolmente rafforzato la capacità della Commissione di dimostrare i fatti in parola.

2.4.4.   Capacità/incapacità contributiva

(22)

In base al punto 35 degli orientamenti sul calcolo delle ammende, la Commissione ha esaminato le dichiarazioni di incapacità contributiva da parte di Riberebro e non le ha accolte.

3.   CONCLUSIONE

(23)

L’ammenda inflitta ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 al Grupo Riberebro Integral S.L. e a Riberebro Integral S.A.U, congiuntamente e in solido, ammonta a 5 194 000 EUR.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU C 298 dell’8.12.2006, pag. 17).

(3)  Cfr. articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004, modificato dal regolamento (CE) n. 622/2008 per quanto riguarda la transazione nei procedimenti relativi ai cartelli.

(4)  GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.

(5)  Decisione della Commissione C(2014) 4227 final, del 25 giugno 2014 (GU C 453 del 17.12.2014, pag. 21).

(6)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU L 210 dell’1.9.2006, pag. 2).