COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 11.8.2017
COM(2017) 434 final
2017/0200(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il 30 maggio 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, con il Regno hascemita di Giordania (di seguito "Giordania") su un accordo internazionale tra l'Unione e la Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA).
Secondo quanto stipulato dalla decisione di autorizzazione del Consiglio, i negoziati avrebbero potuto essere avviati solo dopo l'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell’Unione al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri.
I negoziati sono stati avviati il 26 giugno 2017 e portati a termine il 10 luglio 2017, quando i rappresentanti di ciascuna delle future parti hanno siglato il progetto di accordo. Il progetto di accordo accluso alla presente proposta è conforme alle direttive di negoziato formulate dal Consiglio. In particolare, stabilisce che i termini e le condizioni per la partecipazione della Giordania a PRIMA sono quelli stabiliti dalla decisione (UE) 2017/1324, riferendosi direttamente all'atto legislativo dell'Unione.
Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare i poteri della Commissione, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, della Corte dei conti e della struttura di attuazione di PRIMA (PRIMA-IS), di condurre audit e indagini conformemente alla normativa applicabile dell'Unione, l'accordo si riferisce specificamente alle pertinenti disposizioni della decisione (UE) 2017/1324 e obbliga le parti a fornire tutta l'assistenza necessaria per garantirne l'esecuzione. Il futuro accordo stipula inoltre che le parti devono concordare disposizioni dettagliate in materia di assistenza, che sono essenziali per la loro cooperazione nel quadro dell'accordo stesso.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Come illustrato nella valutazione d'impatto relativa a PRIMA, l'apertura di PRIMA alla partecipazione di paesi terzi come la Giordania è coerente con gli obiettivi della cooperazione internazionale per la ricerca e l'innovazione, quali definiti nella comunicazione della Commissione del 2012 "Potenziare e concentrare la cooperazione internazionale dell'UE nelle attività di ricerca e innovazione: un approccio strategico" e nel programma quadro Orizzonte 2020, che promuove la cooperazione con paesi terzi nei campi della scienza, della tecnologia e dell'innovazione per affrontare sfide globali della società e sostenere le politiche esterne dell'Unione. Il presente accordo è inoltre coerente con l'attuale accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, e con l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania, che prevede la cooperazione tra l'Unione e la Giordania nella ricerca e nello sviluppo tecnologico e incoraggia attività di ricerca e sviluppo nei settori di interesse comune.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
L'attuazione di PRIMA in stretta cooperazione con paesi terzi come la Giordania è inoltre coerente con altre politiche dell'Unione quali la politica migratoria, la politica di sviluppo e la politica di vicinato, e ad esse pertinente.
2.Elementi giuridici della proposta
La proposta di decisione del Consiglio si basa sull'articolo 186 e sull'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3.INCIDENZA SUL BILANCIO
La scheda legislativa finanziaria che accompagna la presente decisione definisce l'incidenza indicativa sul bilancio.
Sulla base di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio concluda l'accordo a nome dell'Unione europea.
2017/0200 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)La decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio prevede la partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri.
(2)Il Regno hascemita di Giordania (di seguito "Giordania") ha espresso l'intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri e i paesi associati a Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA.
(3)A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2017/1324, la Giordania diventa Stato partecipante a PRIMA a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione della Giordania a PRIMA.
(4)Conformemente alla decisione <XXX> del Consiglio, l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) è stato firmato a nome dell'Unione il XX 20XX, con riserva della sua conclusione in data successiva.
(5)È opportuno che l'accordo sia approvato a nome dell'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 4, paragrafo 2, dell’accordo per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’accordo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il [giorno dell'adozione].
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
1.3.Natura della proposta/iniziativa
1.4.Obiettivi
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.6.Durata e incidenza finanziaria
1.7.Modalità di gestione previste
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA).
1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
Titolo 08 Ricerca e innovazione, programma quadro Orizzonte 2020.
1.3.Natura della proposta/iniziativa
☑ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione
◻ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria
◻ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente
◻ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione
1.4.Obiettivi
1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa
Scopo della presente iniziativa è permettere alla Giordania di diventare uno Stato partecipante a PRIMA, i cui obiettivi strategici sono creare capacità di ricerca e innovazione e sviluppare conoscenza e soluzioni innovative comuni per i sistemi agroalimentari affinché diventino sostenibili e per l'approvvigionamento e la gestione integrati delle risorse idriche nell'aerea del Mediterraneo, al fine di rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici, l'efficienza, l'efficacia sotto il profilo dei costi e la sostenibilità ambientale e sociale dei sistemi e dell'approvvigionamento e della gestione in questione, e di contribuire a risolvere a monte i problemi legati alla scarsità di acqua, alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione.
1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate
Per raggiungere i suoi obiettivi, PRIMA sarà avviato congiuntamente da alcuni Stati membri e paesi terzi secondo gli stessi termini e condizioni. Per garantire che la Giordania partecipi a PRIMA su un piano di parità con gli Stati membri e i paesi terzi associati a Orizzonte 2020, occorre un accordo internazionale con l'Unione che estenda alla Giordania la portata del regime giuridico istituito dalla decisione (UE) 2017/1324.
1.4.3.Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
La presente iniziativa permetterà alla Giordania di diventare uno Stato partecipante a PRIMA e pertanto impegnato su un piano di parità con gli Stati membri e i paesi terzi associati a Orizzonte 2020. Conformemente alle disposizioni della decisione (UE) 2017/1324, i soggetti giuridici giordani saranno automaticamente ammessi a chiedere finanziamenti UE per progetti finanziati dal bilancio dell'UE.
1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza
Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.
Scopo della presente iniziativa è permettere la partecipazione della Giordania a PRIMA. Gli indicatori di risultato e di incidenza della presente iniziativa sono pertanto strettamente collegati con quelli dell'iniziativa PRIMA nel suo complesso, quali specificati nella relativa proposta della Commissione.
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine
Si veda la proposta della Commissione relativa a un'iniziativa PRIMA ex articolo 185 TFUE citata sopra e la relazione sulla valutazione d'impatto relativa a PRIMA, che accompagna la presente proposta della Commissione.
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea
Si veda la proposta della Commissione relativa a un'iniziativa PRIMA ex articolo 185 citata sopra.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
La presente iniziativa non ha precedenti, poiché PRIMA è la prima iniziativa di questo tipo a cui partecipano paesi terzi non associati al programma quadro di ricerca dell'UE su un piano di parità con gli Stati membri, e che pertanto richiede la conclusione di un accordo internazionale con l'Unione per la partecipazione di tali paesi.
1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti
Si veda la proposta della Commissione relativa a un'iniziativa PRIMA ex articolo 185 citata sopra.
1.6.Durata e incidenza finanziaria
☑ Proposta/iniziativa di durata limitata
–☑
Proposta/iniziativa in vigore dalla data di entrata in vigore dell'accordo e fintantoché è in vigore la decisione (UE) 2017/1324 (31.12.2028).
–☑
Incidenza finanziaria dalla data di entrata in vigore dell'accordo fino al 31.12.2020 (durante questo periodo devono essere definite disposizioni di attuazione dell'accordo; dopo tale periodo, non sono previste altre attività nel quadro dell'accordo).
◻ Proposta/iniziativa di durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal YYYY al YYYY,
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.Modalità di gestione previste
◻ Gestione diretta a opera della Commissione
–◻ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
–◻
a opera delle agenzie esecutive
◻ Gestione concorrente con gli Stati membri
☑ Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–◻ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
–◻ a organismi di diritto pubblico;
–☑ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
Sarà istituito un nuovo soggetto giuridico incaricato esclusivamente dell'attuazione di PRIMA. Il contributo finanziario dell'UE a PRIMA sarà erogato tramite tale struttura.
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
Si veda la proposta della Commissione relativa a un'iniziativa PRIMA ex articolo 185 TFUE citata nella precedente sezione.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Rischi individuati
Si veda la proposta della Commissione relativa a un'iniziativa PRIMA ex articolo 185 TFUE citata nella precedente sezione.
2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito
Si veda la proposta della Commissione relativa a un'iniziativa PRIMA ex articolo 185 TFUE citata nella precedente sezione.
2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore
Si veda la proposta della Commissione relativa a un'iniziativa PRIMA ex articolo 185 TFUE citata nella precedente sezione.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.
Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare i poteri della Commissione, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, della Corte dei conti e della struttura di attuazione di PRIMA (PRIMA-IS), di condurre audit e indagini conformemente alla normativa applicabile dell'Unione, l'accordo da concludere tra l'UE e la Giordania si riferisce specificamente alle pertinenti disposizioni della decisione (UE) 2017/1324 e obbliga le parti a fornire tutta l'assistenza necessaria per garantirne l'esecuzione. Il futuro accordo stipula inoltre che le parti devono concordare disposizioni dettagliate in materia di assistenza, che sono essenziali per la loro cooperazione nel quadro dell'accordo stesso.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della
spesa
|
Partecipazione
|
|
Rubrica 1a - Competitività per la crescita e l’occupazione
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati
|
di paesi terzi
|
ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
|
1a
|
08.01.05
|
Non diss.
|
SÌ
|
SÌ
|
NO
|
NO
|
·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della
spesa
|
Partecipazione
|
|
Numero
[Denominazione………………………………………]
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati
|
di paesi terzi
|
ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
3.2.Incidenza prevista sulle spese
[Sezione da compilare utilizzando il
foglio elettronico sui dati di bilancio di natura amministrativa
(secondo documento allegato alla presente scheda finanziaria), da caricare su CISNET a fini di consultazione interservizi.]
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
EUR
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
1a
|
Competitività per la crescita e l’occupazione
|
DG: <RTD>
|
|
|
Anno
2018
|
Anno
2019
|
Anno
2020
|
Anno
2021-2029
|
TOTALE
|
• Stanziamenti operativi
|
|
|
|
|
|
Numero della linea di bilancio
|
Impegni
|
(1)
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
|
|
|
|
|
Numero della linea di bilancio
|
Impegni
|
(1a)
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
(2 a)
|
|
|
|
|
|
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
|
|
|
|
Numero della linea di bilancio: 08.010501
|
|
(3)
|
23 000
|
23 000
|
23 000
|
|
69 000
|
TOTALE degli stanziamenti
per la DG RTD
|
Impegni
|
=1+1a +3
|
23 000
|
23 000
|
23 000
|
|
69 000
|
|
Pagamenti
|
=2+2a
+3
|
23 000
|
23 000
|
23 000
|
|
69 000
|
• TOTALE degli stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
|
|
|
|
|
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
23 000
|
23 000
|
23 000
|
|
69 000
|
TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA <1a>
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
=4+ 6
|
23 000
|
23 000
|
23 000
|
|
69 000
|
|
Pagamenti
|
=5+ 6
|
23 000
|
23 000
|
23 000
|
|
69 000
|
Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:
• TOTALE degli stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 4
del quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento)
|
Impegni
|
=4+ 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
=5+ 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
5
|
"Spese amministrative"
|
EUR
|
|
|
Anno
2018
|
Anno
2019
|
Anno
2020
|
Anno
2021-2029
|
TOTALE
|
DG: <RTD>
|
• Risorse umane
|
|
|
|
|
|
• Altre spese amministrative
|
4 600
|
4 600
|
4 600
|
|
13 800
|
TOTALE DG <RTD>
|
Stanziamenti
|
4 600
|
4 600
|
4 600
|
|
13 800
|
TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
4 600
|
4 600
|
4 600
|
|
13 800
|
EUR
|
|
|
Anno
2018
|
Anno
2019
|
Anno
2020
|
Anno
2021-2029
|
TOTALE
|
TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
27 600
|
27 600
|
27 600
|
|
82 800
|
|
Pagamenti
|
27 600
|
27 600
|
27 600
|
|
82 800
|
3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–☑ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
–◻ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:
Stanziamenti di impegno in EUR
Specificare gli obiettivi e i risultati
⇩
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
|
RISULTATI
|
|
Tipo
|
Costo medio
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N. totale
|
Costo totale
|
OBIETTIVO SPECIFICO 1…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COSTO TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
3.2.3.1.Sintesi
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
–☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:
EUR
|
Anno
2018
|
Anno
2019
|
Anno
2020
|
Anno
2021-2029
|
TOTALE
|
RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
|
|
|
|
|
Altre spese amministrative
|
4 600
|
4 600
|
4 600
|
|
13 800
|
Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
4 600
|
4 600
|
4 600
|
|
13 800
|
Esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
23 000
|
23 000
|
23 000
|
|
69 000
|
Altre spese
di natura amministrativa
|
|
|
|
|
|
Totale parziale
esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
23 000
|
23 000
|
23 000
|
|
69 000
|
TOTALE
|
27 600
|
27 600
|
27 600
|
|
82 800
|
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
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Anno
2018
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Anno
2019
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Anno
2020
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Anno
2021-2029
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• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
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XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)
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XX 01 01 02 (nelle delegazioni)
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08 01 05 01 (ricerca indiretta)
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0,2
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0,2
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0,2
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10 01 05 01 (ricerca diretta)
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• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)
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XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)
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XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)
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XX 01 04 yy
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- in sede
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- nelle delegazioni
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XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)
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10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)
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Altre linee di bilancio (specificare)
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TOTALE
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0,2
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0,2
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0,2
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XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
Funzionari e agenti temporanei
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Preparazione e conclusione di accordi amministrativi con le autorità giordane riguardo alla tutela degli interessi finanziari dell'UE in conformità dell'articolo 2 dell'accordo.
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Personale esterno
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3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
–☑ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
–◻
La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
–◻
La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.
Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
–☑ La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
–La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:
Stanziamenti in EUR
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Anno
N
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Anno
N+1
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Anno
N+2
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Anno
N+3
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Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
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Totale
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Specificare l'organismo di cofinanziamento
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TOTALE degli stanziamenti cofinanziati
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3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–☑ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–◻
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–◻
sulle risorse proprie
–◻
sulle entrate varie
EUR
Linea di bilancio delle entrate:
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Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso
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Incidenza della proposta/iniziativa
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Anno
N
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Anno
N+1
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Anno
N+2
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Anno
N+3
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Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
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Articolo ….
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Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 11.8.2017
COM(2017) 434 final
ALLEGATO
della
proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)
Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)
L'Unione europea (in seguito denominata "Unione"),
da una parte,
e
il Regno hascemita di Giordania (in seguito denominato "Giordania"),
dall'altra,
(in seguito denominate "le parti"),
considerando che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, entrato in vigore il 1° maggio 2002, prevede la cooperazione scientifica e tecnologica;
considerando che l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania, entrato in vigore il 29 marzo 2011, stabilisce un quadro ufficiale di cooperazione tra le parti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica;
considerando che la decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri, disciplina i termini e le condizioni della partecipazione degli Stati membri dell'UE e dei paesi associati a Orizzonte 2020 che sono Stati partecipanti all'iniziativa, in particolare i loro obblighi finanziari e la loro partecipazione alle strutture direttive dell'iniziativa;
considerando che, in conformità della decisione (UE) 2017/1324, la Giordania diventa Stato partecipante a PRIMA a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione della Giordania a PRIMA;
considerando che la Giordania ha espresso l'intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri dell'UE e i paesi associati a Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA;
considerando che un accordo internazionale tra l'Unione e la Giordania è necessario per regolamentare i diritti e gli obblighi della Giordania in qualità di Stato partecipante a PRIMA,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Finalità
La finalità del presente accordo è stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'aera del Mediterraneo (PRIMA).
Articolo 2
Termini e condizioni della partecipazione della Giordania a PRIMA
I termini e le condizioni della partecipazione della Giordania a PRIMA sono quelli stabiliti dalla decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri. Le parti adempiono agli obblighi previsti da detta decisione e adottano provvedimenti opportuni, in particolare fornendo tutta l'assistenza necessaria per garantire l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4, della medesima. Le modalità dettagliate dell'assistenza sono convenute tra le parti in quanto essenziali alla loro cooperazione a norma del presente accordo.
Articolo 3
Applicazione territoriale
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui sono applicati il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il trattato sull'Unione europea e, dall'altra, al territorio della Giordania.
Articolo 4
Entrata in vigore e durata
1. Il presente accordo è approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure.
2. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per via diplomatica l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.
3. Il presente accordo rimane in vigore fintantoché rimane in vigore la decisione (UE) 2017/1324, salvo denuncia di una delle due parti in conformità dell'articolo 5.
Articolo 5
Denuncia
1. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento dandone notifica all'altra parte.
La denuncia ha effetto dopo sei mesi dalla data in cui il destinatario riceve la notifica scritta.
2. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia del presente accordo sono portati a termine alle condizioni stabilite nel presente accordo.
3. Le parti risolvono di concerto eventuali altre conseguenze della denuncia.
Articolo 6
Risoluzione delle controversie
La procedura di risoluzione delle controversie prevista all'articolo 97 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, si applica a qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, finlandese, francese, greca, inglese, estone, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.