Bruxelles, 11.8.2017

COM(2017) 434 final

2017/0200(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il 30 maggio 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, con il Regno hascemita di Giordania (di seguito "Giordania") su un accordo internazionale tra l'Unione e la Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA).

Secondo quanto stipulato dalla decisione di autorizzazione del Consiglio, i negoziati avrebbero potuto essere avviati solo dopo l'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell’Unione al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri.

I negoziati sono stati avviati il 26 giugno 2017 e portati a termine il 10 luglio 2017, quando i rappresentanti di ciascuna delle future parti hanno siglato il progetto di accordo. Il progetto di accordo accluso alla presente proposta è conforme alle direttive di negoziato formulate dal Consiglio. In particolare, stabilisce che i termini e le condizioni per la partecipazione della Giordania a PRIMA sono quelli stabiliti dalla decisione (UE) 2017/1324 1 , riferendosi direttamente all'atto legislativo dell'Unione.

Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare i poteri della Commissione, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, della Corte dei conti e della struttura di attuazione di PRIMA (PRIMA-IS), di condurre audit e indagini conformemente alla normativa applicabile dell'Unione, l'accordo si riferisce specificamente alle pertinenti disposizioni della decisione (UE) 2017/1324 e obbliga le parti a fornire tutta l'assistenza necessaria per garantirne l'esecuzione. Il futuro accordo stipula inoltre che le parti devono concordare disposizioni dettagliate in materia di assistenza, che sono essenziali per la loro cooperazione nel quadro dell'accordo stesso.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Come illustrato nella valutazione d'impatto relativa a PRIMA 2 , l'apertura di PRIMA alla partecipazione di paesi terzi come la Giordania è coerente con gli obiettivi della cooperazione internazionale per la ricerca e l'innovazione, quali definiti nella comunicazione della Commissione del 2012 "Potenziare e concentrare la cooperazione internazionale dell'UE nelle attività di ricerca e innovazione: un approccio strategico" 3 e nel programma quadro Orizzonte 2020, che promuove la cooperazione con paesi terzi nei campi della scienza, della tecnologia e dell'innovazione per affrontare sfide globali della società e sostenere le politiche esterne dell'Unione. Il presente accordo è inoltre coerente con l'attuale accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra 4 , e con l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania 5 , che prevede la cooperazione tra l'Unione e la Giordania nella ricerca e nello sviluppo tecnologico e incoraggia attività di ricerca e sviluppo nei settori di interesse comune.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'attuazione di PRIMA in stretta cooperazione con paesi terzi come la Giordania è inoltre coerente con altre politiche dell'Unione quali la politica migratoria, la politica di sviluppo e la politica di vicinato, e ad esse pertinente.

2.Elementi giuridici della proposta

La proposta di decisione del Consiglio si basa sull'articolo 186 e sull'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.INCIDENZA SUL BILANCIO

La scheda legislativa finanziaria che accompagna la presente decisione definisce l'incidenza indicativa sul bilancio.

Sulla base di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio concluda l'accordo a nome dell'Unione europea.

2017/0200 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)La decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 prevede la partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri.

(2)Il Regno hascemita di Giordania (di seguito "Giordania") ha espresso l'intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri e i paesi associati a Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA.

(3)A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2017/1324, la Giordania diventa Stato partecipante a PRIMA a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione della Giordania a PRIMA.

(4)Conformemente alla decisione <XXX> del Consiglio 7 , l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) è stato firmato a nome dell'Unione il XX 20XX, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(5)È opportuno che l'accordo sia approvato a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 4, paragrafo 2, dell’accordo per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [giorno dell'adozione].

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA).

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 8  

Titolo 08 Ricerca e innovazione, programma quadro Orizzonte 2020.

1.3.Natura della proposta/iniziativa

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 9  

 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Scopo della presente iniziativa è permettere alla Giordania di diventare uno Stato partecipante a PRIMA, i cui obiettivi strategici sono creare capacità di ricerca e innovazione e sviluppare conoscenza e soluzioni innovative comuni per i sistemi agroalimentari affinché diventino sostenibili e per l'approvvigionamento e la gestione integrati delle risorse idriche nell'aerea del Mediterraneo, al fine di rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici, l'efficienza, l'efficacia sotto il profilo dei costi e la sostenibilità ambientale e sociale dei sistemi e dell'approvvigionamento e della gestione in questione, e di contribuire a risolvere a monte i problemi legati alla scarsità di acqua, alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione.

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Per raggiungere i suoi obiettivi, PRIMA sarà avviato congiuntamente da alcuni Stati membri e paesi terzi secondo gli stessi termini e condizioni. Per garantire che la Giordania partecipi a PRIMA su un piano di parità con gli Stati membri e i paesi terzi associati a Orizzonte 2020, occorre un accordo internazionale con l'Unione che estenda alla Giordania la portata del regime giuridico istituito dalla decisione (UE) 2017/1324.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La presente iniziativa permetterà alla Giordania di diventare uno Stato partecipante a PRIMA e pertanto impegnato su un piano di parità con gli Stati membri e i paesi terzi associati a Orizzonte 2020. Conformemente alle disposizioni della decisione (UE) 2017/1324, i soggetti giuridici giordani saranno automaticamente ammessi a chiedere finanziamenti UE per progetti finanziati dal bilancio dell'UE.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Scopo della presente iniziativa è permettere la partecipazione della Giordania a PRIMA. Gli indicatori di risultato e di incidenza della presente iniziativa sono pertanto strettamente collegati con quelli dell'iniziativa PRIMA nel suo complesso, quali specificati nella relativa proposta della Commissione 10 .

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

Si veda la proposta della Commissione relativa a un'iniziativa PRIMA ex articolo 185 TFUE citata sopra e la relazione sulla valutazione d'impatto relativa a PRIMA, che accompagna la presente proposta della Commissione 11 .

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Si veda la proposta della Commissione relativa a un'iniziativa PRIMA ex articolo 185 citata sopra.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La presente iniziativa non ha precedenti, poiché PRIMA è la prima iniziativa di questo tipo a cui partecipano paesi terzi non associati al programma quadro di ricerca dell'UE su un piano di parità con gli Stati membri, e che pertanto richiede la conclusione di un accordo internazionale con l'Unione per la partecipazione di tali paesi.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Si veda la proposta della Commissione relativa a un'iniziativa PRIMA ex articolo 185 citata sopra.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

☑ Proposta/iniziativa di durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore dalla data di entrata in vigore dell'accordo e fintantoché è in vigore la decisione (UE) 2017/1324 (31.12.2028).

   Incidenza finanziaria dalla data di entrata in vigore dell'accordo fino al 31.12.2020 (durante questo periodo devono essere definite disposizioni di attuazione dell'accordo; dopo tale periodo, non sono previste altre attività nel quadro dell'accordo).

 Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal YYYY al YYYY,

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 12  

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

Sarà istituito un nuovo soggetto giuridico incaricato esclusivamente dell'attuazione di PRIMA. Il contributo finanziario dell'UE a PRIMA sarà erogato tramite tale struttura.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Si veda la proposta della Commissione relativa a un'iniziativa PRIMA ex articolo 185 TFUE citata nella precedente sezione.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

Si veda la proposta della Commissione relativa a un'iniziativa PRIMA ex articolo 185 TFUE citata nella precedente sezione.

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Si veda la proposta della Commissione relativa a un'iniziativa PRIMA ex articolo 185 TFUE citata nella precedente sezione.

2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

Si veda la proposta della Commissione relativa a un'iniziativa PRIMA ex articolo 185 TFUE citata nella precedente sezione.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare i poteri della Commissione, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, della Corte dei conti e della struttura di attuazione di PRIMA (PRIMA-IS), di condurre audit e indagini conformemente alla normativa applicabile dell'Unione, l'accordo da concludere tra l'UE e la Giordania si riferisce specificamente alle pertinenti disposizioni della decisione (UE) 2017/1324 e obbliga le parti a fornire tutta l'assistenza necessaria per garantirne l'esecuzione. Il futuro accordo stipula inoltre che le parti devono concordare disposizioni dettagliate in materia di assistenza, che sono essenziali per la loro cooperazione nel quadro dell'accordo stesso.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Rubrica 1a - Competitività per la crescita e l’occupazione

Diss./Non diss 13 .

di paesi EFTA 14

di paesi candidati 15

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1a

08.01.05

Non diss.

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero
[Denominazione………………………………………]

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

[Sezione da compilare utilizzando il foglio elettronico sui dati di bilancio di natura amministrativa (secondo documento allegato alla presente scheda finanziaria), da caricare su CISNET a fini di consultazione interservizi.]

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

EUR

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

1a

Competitività per la crescita e l’occupazione

DG: <RTD>

Anno
2018 16

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021-2029

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Numero della linea di bilancio

Impegni

(1)

Pagamenti

(2)

Numero della linea di bilancio

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2 a)

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 17  

Numero della linea di bilancio: 08.010501

(3)

23 000

23 000

23 000

69 000

TOTALE degli stanziamenti
per la DG RTD

Impegni

=1+1a +3

23 000

23 000

23 000

69 000

Pagamenti

=2+2a

+3

23 000

23 000

23 000

69 000






TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

23 000

23 000

23 000

69 000

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA <1a>
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

23 000

23 000

23 000

69 000

Pagamenti

=5+ 6

23 000

23 000

23 000

69 000

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 4
del quadro finanziario pluriennale

(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

Pagamenti

=5+ 6





Rubrica del quadro finanziario pluriennale

5

"Spese amministrative"

EUR

Anno
2018 18

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021-2029

TOTALE

DG: <RTD>

• Risorse umane

• Altre spese amministrative

4 600

4 600

4 600

13 800

TOTALE DG <RTD>

Stanziamenti

4 600

4 600

4 600

13 800

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

4 600

4 600

4 600

13 800

EUR

Anno
2018 19

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021-2029

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

27 600

27 600

27 600

82 800

Pagamenti

27 600

27 600

27 600

82 800

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in EUR

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 20

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 21

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2

COSTO TOTALE

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.Sintesi

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

EUR

Anno
2018 22

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021-2029

TOTALE

RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese amministrative

4 600

4 600

4 600

13 800

Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

4 600

4 600

4 600

13 800

Esclusa la RUBRICA 5 23
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

23 000

23 000

23 000

69 000

Altre spese
di natura amministrativa

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

23 000

23 000

23 000

69 000

TOTALE

27 600

27 600

27 600

82 800

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.    

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno
2018

Anno
2019

Anno

2020

Anno

2021-2029

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

08 01 05 01 (ricerca indiretta)

0,2

0,2

0,2

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 24

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 yy  25

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

0,2

0,2

0,2

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Preparazione e conclusione di accordi amministrativi con le autorità giordane riguardo alla tutela degli interessi finanziari dell'UE in conformità dell'articolo 2 dell'accordo.

Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in EUR

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati



3.3.Incidenza prevista sulle entrate

La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie

EUR

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 26

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

(1) Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1).
(2) SWD(2016)332 final del 18.10.2016.
(3) COM(2012) 497 final.
(4) GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.
(5) GU L 159 del 17.6.2011, pag.108.
(6) Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1).
(7) ABM: activity-based management (gestione per attività) – ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(8) A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(9) COM(2016) 662 final del 18.10.2016.
(10) SWD(2016)332 final del 18.10.2016.
(11) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(12) Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(13) EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(14) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(15) L'anno 2018 è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(16) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(17) L'anno 2018 è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(18) L'anno 2018 è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(19) I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(20) Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici ..."
(21) L'anno 2018 è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(22) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(23) AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(24) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(25) Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.

Bruxelles, 11.8.2017

COM(2017) 434 final

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)


Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)

L'Unione europea (in seguito denominata "Unione"),

da una parte,

e

il Regno hascemita di Giordania (in seguito denominato "Giordania"),

dall'altra,

(in seguito denominate "le parti"),

considerando che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, entrato in vigore il 1° maggio 2002, prevede la cooperazione scientifica e tecnologica;

considerando che l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania, entrato in vigore il 29 marzo 2011, stabilisce un quadro ufficiale di cooperazione tra le parti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica;

considerando che la decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri, disciplina i termini e le condizioni della partecipazione degli Stati membri dell'UE e dei paesi associati a Orizzonte 2020 che sono Stati partecipanti all'iniziativa, in particolare i loro obblighi finanziari e la loro partecipazione alle strutture direttive dell'iniziativa;

considerando che, in conformità della decisione (UE) 2017/1324, la Giordania diventa Stato partecipante a PRIMA a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione della Giordania a PRIMA;

 

considerando che la Giordania ha espresso l'intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri dell'UE e i paesi associati a Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA;

considerando che un accordo internazionale tra l'Unione e la Giordania è necessario per regolamentare i diritti e gli obblighi della Giordania in qualità di Stato partecipante a PRIMA,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Finalità

La finalità del presente accordo è stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'aera del Mediterraneo (PRIMA).

Articolo 2

Termini e condizioni della partecipazione della Giordania a PRIMA

I termini e le condizioni della partecipazione della Giordania a PRIMA sono quelli stabiliti dalla decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri. Le parti adempiono agli obblighi previsti da detta decisione e adottano provvedimenti opportuni, in particolare fornendo tutta l'assistenza necessaria per garantire l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4, della medesima. Le modalità dettagliate dell'assistenza sono convenute tra le parti in quanto essenziali alla loro cooperazione a norma del presente accordo.

Articolo 3

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui sono applicati il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il trattato sull'Unione europea e, dall'altra, al territorio della Giordania.

Articolo 4

Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo è approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure.

2. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per via diplomatica l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3. Il presente accordo rimane in vigore fintantoché rimane in vigore la decisione (UE) 2017/1324, salvo denuncia di una delle due parti in conformità dell'articolo 5.

Articolo 5

Denuncia

1. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento dandone notifica all'altra parte.

La denuncia ha effetto dopo sei mesi dalla data in cui il destinatario riceve la notifica scritta.

2. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia del presente accordo sono portati a termine alle condizioni stabilite nel presente accordo.

3. Le parti risolvono di concerto eventuali altre conseguenze della denuncia.

Articolo 6

Risoluzione delle controversie

La procedura di risoluzione delle controversie prevista all'articolo 97 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, si applica a qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, finlandese, francese, greca, inglese, estone, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.