12.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 342/65


Parere del Comitato europeo delle regioni — Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(2017/C 342/10)

Relatrice:

Ulrike Hiller (DE/PSE), membro del Senato di Brema

Testo di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

COM(2016) 815 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo finora non sono state incluse esplicitamente nel campo di applicazione ratione materiae del regolamento (CE) n. 883/2004, ma coordinate come prestazioni di malattia ; questo ha determinato incertezza giuridica sia per le istituzioni che per le persone che chiedono prestazioni per l'assistenza di lungo periodo . È necessario mettere a punto un quadro giuridico stabile e adeguato alle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo nell'ambito del regolamento , per inserire una definizione chiara di tali prestazioni .

Le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo finora non sono state incluse esplicitamente nel campo di applicazione ratione materiae del regolamento (CE) n. 883/2004, ma coordinate come prestazioni di malattia. È necessario mettere a punto un quadro giuridico stabile e adeguato alle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo nell'ambito del regolamento.

Motivazione

Un maggiore coordinamento delle prestazioni di assistenza è da accogliere con favore. Inoltre, le differenze tra le legislazioni nazionali possono rendere impossibile, in questo momento, operare una distinzione chiara e uniforme tra prestazioni di assistenza e prestazioni di malattia.

Un coordinamento più ampio è possibile solo se le prestazioni di assistenza sono riconosciute e sviluppate in tutti gli Stati membri come categoria di prestazione complementare alle prestazioni di malattia. In questa fase è quindi preferibile modificare l'articolo 34 piuttosto che introdurre un capitolo a sé stante sulle prestazioni di assistenza.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Articolo 1, paragrafo 3, primo comma

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

dopo il considerando 5 è inserito il testo seguente:

dopo il considerando 5 è inserito il testo seguente:

«(5 bis)

La Corte di giustizia ha statuito che gli Stati membri sono legittimati a subordinare l'accesso dei cittadini economicamente inattivi alle prestazioni di sicurezza sociale nello Stato membro ospitante, che non costituiscono assistenza sociale ai sensi della direttiva 2004/38/CE, al diritto di soggiorno legale ai sensi di tale direttiva. La verifica del diritto di soggiorno legale dovrebbe essere effettuata a norma della direttiva 2004/38/CE. A tal fine i cittadini economicamente inattivi dovrebbero essere chiaramente distinti dai cittadini mobili in cerca di lavoro, il cui diritto di soggiorno deriva direttamente dall'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per migliorare la certezza del diritto per i cittadini e le istituzioni, è necessario codificare la giurisprudenza in tale ambito.

«(5 bis)

La Corte di giustizia ha statuito che gli Stati membri sono legittimati a subordinare l'accesso dei cittadini economicamente inattivi alle prestazioni di sicurezza sociale nello Stato membro ospitante, che costituiscono allo stesso tempo assistenza sociale ai sensi della direttiva 2004/38/CE, al diritto di soggiorno legale ai sensi di tale direttiva. La verifica del diritto di soggiorno legale dovrebbe essere effettuata a norma della direttiva 2004/38/CE. A tal fine i cittadini economicamente inattivi dovrebbero essere chiaramente distinti dai cittadini mobili in cerca di lavoro, il cui diritto di soggiorno deriva direttamente dall'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per migliorare la certezza del diritto per i cittadini e le istituzioni, è necessario codificare la giurisprudenza in tale ambito.

Motivazione

Nella sua giurisprudenza, la Corte di giustizia ha stabilito che le prestazioni di sicurezza sociale le quali, a norma dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 883/2004, sono da classificare come prestazioni in denaro di carattere non contributivo, ricadono anche nella nozione di «prestazioni d'assistenza sociale» ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE. Il fatto che tali prestazioni siano allo stesso tempo prestazioni d'assistenza sociale giustificherebbe la competenza prevista per gli Stati membri. L'emendamento proposto è volto a chiarire questo concetto.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 1, paragrafo 3, terzo comma

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(5 quater)

In deroga alle limitazioni del diritto alla parità di trattamento per le persone economicamente inattive, che derivano dalla direttiva 2004/38/CE, o altrimenti in virtù del diritto dell'Unione, nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe limitare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla dignità umana (articolo 1), il diritto alla vita (articolo 2) e il diritto all'assistenza sanitaria (articolo 35).»;

(5 quater)

In deroga alle limitazioni del diritto alla parità di trattamento per le persone economicamente inattive, che derivano dalla direttiva 2004/38/CE, o altrimenti in virtù del diritto dell'Unione, nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe limitare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla dignità umana (articolo 1), il diritto alla vita (articolo 2) , il diritto alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale (articolo 34) e il diritto all'assistenza sanitaria (articolo 35).»;

Motivazione

Evidente.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 1, paragrafo 13, punto 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Norme particolari

1.   La persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è distaccata ai sensi della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (1) o inviata dal suddetto datore di lavoro in un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto del detto datore di lavoro continua ad essere soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i 24 mesi e che la persona non sia distaccata o inviata in sostituzione di un altro lavoratore subordinato o autonomo precedentemente distaccato o inviato ai sensi del presente articolo.

2.   La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attività analoga in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attività non superi i 24 mesi e che la persona non sostituisca un altro lavoratore subordinato o lavoratore autonomo distaccato.»;

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Norme particolari

1.   La persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è distaccata ai sensi della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (1) o inviata dal suddetto datore di lavoro in un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto del detto datore di lavoro continua ad essere soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i 12 mesi e che la persona non sia distaccata o inviata in sostituzione di un altro lavoratore subordinato o autonomo precedentemente distaccato o inviato ai sensi del presente articolo.

2.   La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attività analoga in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attività non superi i 12 mesi e che la persona non sostituisca un altro lavoratore subordinato o lavoratore autonomo distaccato.»;

Motivazione

La proposta di ridurre il termine a partire dal quale la legislazione dello Stato ospitante si applica pienamente ad un lavoratore distaccato è in linea con la posizione adottata dal CdR in merito alla direttiva sul distacco dei lavoratori (COR-2016-02881).

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1, paragrafo 16

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

l'a rticolo 34 è abrogato;

A rticolo 34

Cumulo di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo

1.     Se il beneficiario di prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo che devono essere trattate come prestazioni di malattia e sono pertanto erogate dallo Stato membro competente per le prestazioni in denaro ai sensi dell'articolo 21 o dell'articolo 29 ha diritto, al tempo stesso e ai sensi del presente capitolo, a prestazioni in natura erogate allo stesso scopo dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora in un altro Stato membro, che devono essere rimborsate da un'istituzione del primo Stato membro ai sensi dell'articolo 35, la disposizione generale sul divieto di cumulo delle prestazioni di cui all'articolo 10 si applica con l'unica restrizione seguente: se l'interessato beneficia delle prestazioni in natura e le riceve, l'ammontare delle prestazioni in denaro è ridotto dell'importo delle prestazioni in natura imputato o imputabile all'istituzione del primo Stato membro per il rimborso dei costi.

2.     La commissione amministrativa elabora un elenco dettagliato delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1 (lettera v ter) del presente regolamento, indicando quali sono le prestazioni in natura e quali sono le prestazioni in denaro.

3.     Due o più Stati membri o le loro autorità competenti possono convenire altre misure o misure complementari che non siano meno favorevoli per gli interessati rispetto a quelle del paragrafo 1.

Motivazione

Se si rinuncia a introdurre un capitolo 1 bis (emendamento 5), allora occorre riformulare il paragrafo 2 dell'articolo 34 al fine di indicare chiaramente il modo in cui la commissione amministrativa deve elaborare l'elenco. Riguardo alla motivazione di merito, si rimanda alla motivazione dell'emendamento 1 (considerando 6).

Informazione della segreteria: il testo originale del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale recita, all'articolo 34, paragrafo 2: «2. La commissione amministrativa redige l'elenco delle prestazioni in denaro e in natura di cui al paragrafo 1».

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1, paragrafo 17

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

dopo l'articolo 35 è inserito il seguente capitolo:

«CAPITOLO 1 bis

Prestazioni per l'assistenza di lungo periodo

Articolo 35 bis

Disposizioni generali

1.     Fatte salve le disposizioni specifiche del presente capitolo, gli articoli da 17 a 32 si applicano mutatis mutandis alle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo.

2.     La commissione amministrativa elabora un elenco dettagliato delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1 (lettera v ter) del presente regolamento, indicando quali sono le prestazioni in natura e quali sono le prestazioni in denaro.

3.     In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono erogare prestazioni per l'assistenza di lungo periodo in denaro, in conformità con gli altri capitoli del titolo III, se la prestazione e le condizioni specifiche alle quali è subordinata sono elencate nell'allegato XII, e a condizione che i risultati di tale coordinamento siano per i beneficiari almeno altrettanto favorevoli che se la prestazione fosse coordinata a norma del presente capitolo.

Articolo 35 ter

Cumulo di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo

1.     Se un beneficiario di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo in denaro, concesse in virtù della legislazione dello Stato membro competente, riceve contemporaneamente e ai sensi del presente capitolo prestazioni per l'assistenza di lungo periodo in natura dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora in un altro Stato membro, e l'istituzione del primo Stato membro è inoltre tenuta a rimborsare i costi di tali prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 35 quater, si applica la disposizione generale sul divieto di cumulo delle prestazioni di cui all'articolo 10, con la seguente restrizione: l'importo delle prestazioni in denaro è ridotto dell'importo delle prestazioni in natura imputabile ai sensi dell'articolo 35 quater all'istituzione del primo Stato membro per il rimborso dei costi.

2.     Due o più Stati membri o le loro autorità competenti possono convenire altre misure o misure complementari che non siano meno favorevoli per gli interessati rispetto a quelle del paragrafo 1.

Articolo 35 quater

Rimborso tra istituzioni

1.     L'articolo 35 si applica mutatis mutandis alle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo.

2.     Se la legislazione di uno Stato membro in cui è situata l'istituzione competente a norma del presente capitolo non prevede prestazioni per l'assistenza di lungo periodo in natura, l'istituzione che è o sarebbe competente in detto Stato membro a norma del capitolo 1 per il rimborso delle prestazioni di malattia in natura erogate in un altro Stato membro è considerata competente anche a norma del capitolo 1 bis.»;

 

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 1 (considerando 6).

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1, paragrafo 22, punto 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

2.   In deroga al paragrafo 1 una persona in stato di disoccupazione completa che, durante l'ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, e che non aveva maturato almeno 12 mesi di assicurazione contro la disoccupazione esclusivamente in virtù della legislazione dello Stato membro competente, si mette a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro di residenza. La persona in questione beneficia delle prestazioni in conformità della legislazione dello Stato membro di residenza, come se avesse maturato tutti i periodi di assicurazione in virtù della legislazione di detto Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro di residenza. In alternativa, la persona in stato di disoccupazione completa di cui al presente paragrafo, che ha diritto a una prestazione di disoccupazione unicamente in virtù della legislazione nazionale dello Stato membro competente se vi ha risieduto, può invece scegliere di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro in detto Stato membro e di fruire di prestazioni a norma della legislazione di tale Stato membro come se vi risiedesse.

2.   In deroga al paragrafo 1 una persona in stato di disoccupazione completa che, durante l'ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, e che non aveva maturato almeno 12 mesi di assicurazione contro la disoccupazione esclusivamente in virtù della legislazione dello Stato membro competente, si mette a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro di residenza. La persona in questione beneficia delle prestazioni in conformità della legislazione dello Stato membro di residenza, come se avesse maturato tutti i periodi di assicurazione in virtù della legislazione di detto Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro di residenza.

Motivazione

L'eccezione rimane priva di conseguenze quando la breve durata del periodo di occupazione — inferiore a 12 mesi — non fa sorgere alcun diritto. In tal caso, pertanto, tale eccezione sarebbe superflua. Per contro, qualora ne derivasse un diritto, in particolare in relazione a periodi di occupazione in altri Stati membri computabili a norma dell'articolo 6, tale diritto dovrebbe essere giustificato, per cui lo Stato membro di residenza dovrebbe erogare queste prestazioni, sebbene i contributi siano stati percepiti da altri Stati membri. L'eccezione, inoltre, non è in linea con le disposizioni di cui all'articolo 64, che garantiscono l'esportazione delle prestazioni in casi di questo tipo.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 2, paragrafo 11, punto 11

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

dopo l'articolo 19, paragrafo 2, sono inseriti i paragrafi seguenti:

3.   Ogniqualvolta sia chiesto ad un'istituzione di rilasciare l'attestato di cui sopra, essa procede ad una valutazione adeguata dei fatti pertinenti e garantisce che le informazioni sulla base delle quali viene fornito l'attestato sono corrette .

dopo l'articolo 19, paragrafo 2, sono inseriti i paragrafi seguenti:

3.   Ogniqualvolta sia chiesto ad un'istituzione di rilasciare l'attestato di cui sopra, essa procede ad una valutazione adeguata dei fatti pertinenti.

Motivazione

L'istituzione che rilascia l'attestato non può garantire la correttezza di queste informazioni e deve invece fare affidamento sulla regolarità dei dati forniti dal datore di lavoro. In particolare, le autorità che rilasciano l'attestato non sono responsabili di informazioni inesatte se i dati che esse hanno ricevuto non sono corretti.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

Osservazioni generali

1.

sostiene la libera ed equa mobilità dei lavoratori, e accoglie pertanto con favore la revisione delle normative vigenti in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nel contesto della crescente mobilità dei cittadini all'interno dell'UE;

2.

osserva che la libertà di circolazione dei lavoratori, quale integrazione negativa del mercato unico, deve perciò essere completata con il coordinamento della sicurezza sociale quale integrazione positiva, in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

3.

ritiene che le proposte presentate dalla Commissione che modificano il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 siano in larghissima parte appropriate e opportune, e pertanto le sottoscrive;

4.

rammenta alla Commissione la sua iniziativa Legiferare meglio, facendo presente che le complesse disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 devono rimanere comprensibili sia per le autorità che per i cittadini al fine di consentire di determinare la situazione giuridica;

5.

sottolinea l'importanza delle reti regionali di consulenza e di sostegno per i cittadini mobili all'interno dell'UE. Si tratta di punti di riferimento essenziali per prevenire lo sfruttamento dei lavoratori mobili e la frode organizzata. Il CdR esorta a rafforzare tali reti;

6.

sottolinea che la proposta della Commissione è necessaria per garantire la libera circolazione dei lavoratori, e rileva che, in virtù della chiara base giuridica costituita dall'articolo 48 del TFUE, essa non solleva problemi dal punto di vista del principio di sussidiarietà. In effetti, gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata e/o degli effetti di questa azione, essere realizzati meglio a livello UE, in quanto l'azione proposta coinvolge aspetti transnazionali che gli Stati membri e/o gli enti regionali e locali, da soli, non possono regolamentare correttamente;

7.

sottolinea il suo forte interesse a proseguire il dialogo tecnico con la Commissione su tale questione e, a questo proposito, pone in evidenza l'importanza della relazione sulla valutazione d'impatto che la Commissione presenterà a tempo debito sulla base dell'accordo di cooperazione con il CdR.

Distacco dei lavoratori

8.

prende atto dei progressi compiuti in merito al regime sul distacco dei lavoratori e al miglioramento del certificato di distacco. Accoglie con favore l'inserimento dell'articolo 76 bis per conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del TFUE per stabilire una procedura standard per il rilascio, la contestazione e il ritiro del documento portatile A1 («certificato DP A1»), al fine di ostacolarne l'impiego fraudolento. Tale procedura può, in particolare, consentire di evitare lunghe controversie che potrebbero sfociare in procedimenti di infrazione, e può quindi contribuire in tal modo alla stabilità all'interno dell'Europa;

9.

ricorda che la proposta di regolamento in esame, che modifica il regolamento n. 883/2004 aggiornando le procedure per il rilascio dei DP A1, contiene un elemento fondamentale per migliorare la protezione contro l'abuso dei trattamenti sociali dei lavoratori distaccati nel quadro della parallela revisione della direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori. In considerazione dell'importanza di questo aspetto, qualsiasi passo sulla strada volta a conferire un carattere vincolante, chiaro e immediato al futuro rilascio del DP A1 è riveste particolare importanza e merita quindi particolare apprezzamento;

10.

sottolinea, in relazione al distacco dei lavoratori, che la sicurezza sociale dipende in notevole misura dalla chiarezza delle regole e delle definizioni, per cui un'interpretazione univoca di termini importanti come quelli di «lavoratore autonomo» o di «domicilio» consentirebbe di affrontare in modo efficace i problemi del lavoro autonomo fittizio o delle società di comodo;

11.

ribadisce, a tale proposito, la posizione del Comitato secondo cui il termine a partire dal quale la legge dello Stato ospitante è pienamente applicabile al rapporto di lavoro in una situazione di distacco dovrebbe essere fissato a dodici mesi (1);

12.

si rammarica per il ritardo nell'introduzione dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI), ritenendo indispensabile la trasmissione elettronica dei dati su scala europea.

Prestazioni di malattia e di assistenza

13.

osserva che il coordinamento delle prestazioni di assistenza estende l'ambito di applicazione del diritto di coordinamento, il che è necessario al fine di raggiungere gli obiettivi dell'azione proposta; il divieto di cumulo delle prestazioni di malattia e di quelle di assistenza appare tuttavia di difficile applicazione;

14.

osserva che la tutela di un cittadino malato che risiede in uno Stato membro deve essere garantita anche se tale cittadino non ha il diritto di soggiornare su quel territorio. Tuttavia, fa presente che in molti casi il riconoscimento di una copertura sanitaria acquisita all'estero ai sensi del diritto dell'UE è difficile da garantire senza restrizioni, e che spesso in alcuni paesi dell'UE viene negato completamente e ingiustamente l'accesso alla copertura sanitaria ai cittadini che hanno un lavoro precario;

15.

accoglie pertanto fondamentalmente con favore il fatto che l'attribuzione della copertura sanitaria ai cittadini UE inattivi e indigenti presupponga soltanto che la persona risieda di fatto in uno Stato membro, anche se non possiede un regolare permesso di soggiorno. Ritiene al riguardo che debba essere stabilito il diritto dello Stato ospitante al rimborso da parte dello Stato membro competente.

Prestazioni di disoccupazione

16.

reputa adeguate le nuove disposizioni in materia di coordinamento delle prestazioni di disoccupazione. Ritiene che la deroga, prevista al paragrafo 2 dell'articolo 65 del regolamento n. 883/2004, per i rapporti di lavoro di durata inferiore a 12 mesi, pur potendo apparire in senso stretto non necessaria, serva a chiarire il testo;

17.

accoglie con favore la proposta di estendere la durata dell'esportabilità delle prestazioni di disoccupazione da tre a sei mesi. sottolinea, tuttavia, che tale estensione dovrebbe essere accompagnata da adeguate politiche attive del mercato del lavoro, che costituiscono un elemento essenziale delle cosiddette «strategie di attivazione», in modo da favorire l'interazione tra i regimi di assistenza e di assicurazione contro la disoccupazione, le politiche attive del mercato del lavoro e le condizioni di erogazione delle prestazioni. Il CdR ritiene che occorra chiarire le modalità in cui gli Stati membri dovrebbero poter estendere la durata dell'esportabilità oltre il diritto europeo vigente. Il Comitato nutre però perplessità circa il regime speciale applicabile ai periodi di occupazione inferiori ai 12 mesi.

Prestazioni familiari

18.

sottolinea che tutti i cittadini dell'UE hanno diritto alle prestazioni sociali e familiari del paese in cui sono ufficialmente residenti, impiegati o soggetti al pagamento delle imposte, benché possano esistere divergenze considerevoli tra uno Stato membro e l'altro in merito ai diritti sociali e familiari.

Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo

19.

prende atto della competenza derivante dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in merito ai poteri degli Stati membri nel configurare l'assistenza sociale per le persone non attive, e si compiace dell'idea che tali disposizioni debbano essere considerate un elemento nuovo e importante nel contesto dei diritti fondamentali e dei diritti umani. È da accogliere con favore il principio secondo cui in futuro questa categoria di cittadini non debba essere esclusa dalla copertura sanitaria anche in caso di residenza di fatto, e osserva che questi cittadini possono avere la possibilità di contribuire, in misura proporzionata, a un regime di assicurazione malattia sulla base della loro residenza abituale. Resta però la questione di quando debba essere giustificata una limitazione — o addirittura un'esclusione — dell'assistenza sociale. Al tempo stesso, l'estensione di tale principio ai cittadini UE residenti di fatto in uno Stato diverso dal proprio richiede che ne sia regolamentata l'applicazione, anche al fine di stabilire parità di comportamento e di carico tra gli Stati membri.

Lavoratori frontalieri

20.

deplora la mancanza di dati e informazioni affidabili, in particolare riguardo al numero dei lavoratori frontalieri ai sensi della definizione normativa contenuta nel regolamento (CE) n. 883/2004;

21.

richiama l'attenzione sulla notevole esperienza di cui dispongono le regioni frontaliere in relazione ai lavoratori mobili, e invita la Commissione e gli Stati membri ad avvalersene. A tale riguardo invita la Commissione a rafforzare i servizi di sostegno alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori offerti da EURES — in particolare attraverso i partenariati transfrontalieri EURES già esistenti, incoraggiandone al tempo stesso la creazione di nuovi — e a mettere tali servizi in condizione di raccogliere informazioni affidabili sul numero e sul profilo dei lavoratori transfrontalieri e sui loro datori di lavoro.

Bruxelles, 12 luglio 2017.

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  Parere sul tema Revisione della direttiva relativa al distacco dei lavoratori (CoR 2016-02881).