25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/90


P8_TA(2017)0077

Norme minime di protezione dei conigli di allevamento

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulle norme minime per la protezione dei conigli d'allevamento (2016/2077(INI))

(2018/C 263/11)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 13 e 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante norme minime per la protezione dei suini,

vista la direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante norme minime per la protezione dei vitelli,

vista la direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, recante norme minime per la protezione delle galline ovaiole,

vista la direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne,

vista la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti,

visto il numero speciale 442 dell'Eurobarometro intitolato «Atteggiamento degli europei nei confronti del benessere animale», pubblicato nel marzo 2016,

visto il parere scientifico relativo al benessere degli animali durante il trasporto, adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 12 gennaio 2011,

visto il parere scientifico dal titolo «Impatto degli attuali sistemi di stabulazione e allevamento sulla salute e il benessere dei conigli domestici d'allevamento», adottato dall'EFSA l'11 ottobre 2005,

visto il capitolo 7.5 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), dal titolo «Macellazione degli animali»,

visto il codice di raccomandazioni del governo del Regno Unito per il benessere dei conigli,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0011/2017),

A.

considerando che i conigli sono la quarta specie di animali da allevamento più diffusa nel mondo e la seconda nell'UE in termini numerici;

B.

considerando che i produttori europei devono rispettare elevati standard di salute e benessere degli animali, non sempre obbligatori nei paesi terzi da cui l'UE importa animali da macellare;

C.

considerando che i consumatori sono sempre più attenti alle condizioni in cui gli animali sono allevati;

D.

considerando che il settore cunicolo ha risentito molto duramente del calo del consumo di carne nell'Unione europea e della crisi economica avvertita nell'agricoltura, e che i prezzi di vendita sono diminuiti di circa il 20 % in tre anni, mentre i costi di produzione sono rimasti costanti;

E.

considerando che si dovrebbe tener conto del contributo nutrizionale della carne di coniglio e del ruolo che la sua produzione svolge nelle aziende a conduzione familiare, dando lavoro a una quota consistente di donne in molte zone rurali caratterizzate da scarse possibilità di diversificazione dell'allevamento;

F.

considerando che il benessere degli agricoltori dovrebbe essere tenuto in considerazione esattamente al pari del benessere degli animali;

G.

considerando che la maggior parte dei conigli viene allevata per la produzione di carne, con oltre 340 milioni di conigli macellati per la produzione di carne ogni anno; che l'allevamento dei conigli rappresenta meno dell'1 % della produzione zootecnica finale dell'UE;

H.

considerando che il settore cunicolo registra un costante declino nell'UE e che i dati per il 2016 indicano una flessione del mercato del 4,7 %, dovuta a una tendenza dei consumatori a consumare meno di carne di coniglio; che il settore cunicolo opera in condizioni di mercato globale e non beneficia di sovvenzioni dirette o di interventi sul mercato nel quadro del primo pilastro della politica agricola comune (PAC);

I.

considerando che l'UE ha un saldo negativo nella bilancia commerciale con la Cina per quanto riguarda la carne di coniglio; che il 99 % delle importazioni di carne di coniglio nell'UE provengono dalla Cina; che, qualora non vengano presi provvedimenti, i produttori cinesi sbaraglieranno gli allevatori dell'UE, con ripercussioni negative per il benessere degli animali;

J.

considerando che è importante e necessario raggiungere e mantenere una produzione cunicola redditizia, in modo che questa possa continuare a contribuire al mantenimento del tessuto e dell'occupazione rurali, soprattutto per le donne, in zone in cui altri tipi di produzione non sono possibili, continuando altresì a offrire ai consumatori un'alimentazione diversificata e di qualità;

K.

considerando che l'Unione europea si colloca al primo posto per la produzione di conigli a livello mondiale, superando l'Asia e in particolare la Cina che, con una produzione di 417 000 tonnellate di carcasse, è il maggiore esportatore;

L.

considerando che gli allevatori di conigli e l'intero settore hanno interesse a far sì che l'allevamento dei conigli continui a rispettare, conformemente al modello europeo di produzione, i più elevati standard mondiali per quanto riguarda la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali e il rispetto dell'ambiente;

M.

considerando che l'allevamento cunicolo europeo si basa sulla coesistenza di diversi sistemi di produzione e rappresenta un mezzo importante di diversificazione del reddito per numerose piccole aziende agricole sparse nel territorio;

N.

considerando che, con un consumo medio di 1,70 kg per abitante, la carne di coniglio è una delle carni meno consumate nell'Unione (collocandosi tra l'1 % e il 2 % del consumo complessivo di carne);

O.

considerando che sussistono seri motivi di preoccupazione per quanto riguarda lo scarso benessere, i livelli elevati di stress e gli alti indici di mortalità e morbilità tra i conigli d'allevamento in Europa, come già rilevato dall'EFSA nel 2005; che l'alloggio dei conigli negli allevamenti, la loro alimentazione, gli aspetti genetici, gli aspetti sanitari e l'ottimizzazione del loro stato emozionale sono questioni fondamentali per le parti interessate della filiera cunicola, con particolare riferimento alla salvaguardia della salute e del benessere degli animali;

P.

considerando che la maggior parte dei conigli nell'UE viene solitamente mantenuta, sin dall'addomesticamento, in gabbie di batteria, che possono variare — e spesso variano — da paese a paese per quanto riguarda le specifiche tecniche;

Q.

considerando che il coniglio, al pari delle altre specie che convivono con l'uomo, mantiene alcuni elementi del suo comportamento naturale e che occorre pertanto studiare ulteriormente le misure e le condizioni che possono essere attuate durante l'allevamento per consentire al coniglio di mantenere, nella misura del possibile, tale comportamento naturale, purché ciò abbia un impatto positivo sulla sua salute;

R.

considerando che, ai fini dell'allevamento intensivo, si utilizzano razze di conigli caratterizzate da una crescita rapida e precoce — note in passato come «conigli da carne» — e, in particolare, ibridi commerciali utilizzati negli allevamenti industriali per la produzione di animali da carne;

S.

considerando che i sistemi di produzione biologica, in cui i conigli all'ingrasso sono tenuti in recinti di gruppo con accesso a una piccola area per il pascolo e che consentono ai conigli di avere complessivamente più spazio, rappresentano un'alternativa possibile all'allevamento in batteria, sebbene siffatti sistemi di stabulazione di gruppo possano comportare problemi di interazione sociale negativa e di aggressività fra gli animali, il che provoca lesioni che si ripercuotono sulla loro salute e sul loro benessere, nonché un aumento delle malattie trasmesse principalmente per via oro-fecale;

T.

considerando che talune norme nazionali in materia di produzione biologica raccomandano che i conigli siano allevati in recinti di gruppo con accesso a una piccola area per il pascolo alla base del recinto;

U.

considerando che, come avviene per altre specie, quale ad esempio il pollame, si potrebbe avviare una ricerca su sistemi di produzione alternativi, tra cui la produzione biologica, che possano offrire ai consumatori una più ampia gamma di alimenti e che finora sono stati sviluppati soltanto in misura limitata;

V.

considerando che, alla luce di quanto sopra, si potrebbero svolgere ulteriori ricerche sulle sfide e le opportunità poste dai sistemi di stabulazione di gruppo;

W.

considerando che la scarsa rilevanza economica di questo settore nell'Unione europea rappresenta un forte disincentivo alla ricerca e all'innovazione volte a migliorare la salute e il benessere dei conigli;

X.

considerando che esistono norme minime dell'UE per la protezione di suini (1), vitelli (2), galline ovaiole (3) e polli allevati (4) per la produzione di carne, nonché la direttiva generale del Consiglio per la protezione degli animali negli allevamenti (5), ma non esiste alcuna normativa specifica dell'UE sugli standard minimi per la protezione dei conigli d'allevamento; che un numero sempre maggiore di consumatori e cittadini in tutta l'UE chiede una regolamentazione e un maggiore benessere per i conigli di allevamento;

Y.

considerando che il divieto di allevamento di galline ovaiole in gabbie convenzionali imposto dalla direttiva 1999/74/CE è ora in vigore ed è stato in massima parte recepito con successo negli Stati membri;

Z.

considerando che alcuni Stati membri hanno già approntato leggi nazionali e disposizioni regolamentari per l'allevamento dei conigli ed elaborato guide alle buone pratiche in collaborazione con il settore; che nel 2012 l'Austria ha vietato l'allevamento dei conigli in gabbia per la produzione di carne, mentre il Belgio dispone di una normativa in vigore mirante a eliminare gradualmente le gabbie di batteria e sostituirle con sistemi a parco entro il 2025;

AA.

considerando che la strategia europea in materia di benessere animale sosteneva la necessità di attuare pienamente la normativa vigente prima di introdurre nuova legislazione, nonché l'opportunità di incentivare lo sviluppo di orientamenti in materia di buone pratiche;

AB.

considerando che, sulla base della domanda di una transizione verso sistemi alternativi di produzione e dato il modesto peso economico del settore cunicolo nell'industria zootecnica europea, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere incoraggiati a intraprendere ulteriori ricerche nei settori della salute, del benessere, dell'allevamento, della stabulazione, della nutrizione, del comportamento e dello stordimento dei conigli;

AC.

considerando che il parere scientifico dell'EFSA sui sistemi di stabulazione e allevamento dei conigli, pubblicato nel 2005, raccomanda l'aumento delle dimensioni delle gabbie, la riduzione dei coefficienti di densità massimi per gli animali in crescita, nonché interventi terapeutici, tra i quali l'impiego di additivi per ridurre le malattie;

AD.

considerando che ai conigli si applicano le raccomandazioni in materia di macellazione contenute nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, ivi compresi i metodi di stordimento e i requisiti di conoscenza per gli operatori;

AE.

considerando che l'articolo 3 della direttiva 98/58/CE del Consiglio sul benessere degli animali richiede l'adozione di «misure adeguate» per garantire il benessere degli animali, mentre l'articolo 4 definisce le norme per la custodia degli animali in termini di «esperienza acquisita» e «conoscenze scientifiche», il che include le norme stabilite dall'EFSA e dall'OIE;

Osservazioni generali

1.

prende atto che i conigli nell'UE sono solitamente allevati in gabbie convenzionali non modificate, un ambiente non attrezzato che dispone soltanto di un beverino e di una mangiatoia e che non rispetta i requisiti di un allevamento ottimale, alla luce delle più recenti scoperte scientifiche; rileva altresì che i conigli sono talvolta alimentati esclusivamente con mangime granulare, senza potersi nutrire di alcun alimento che contenga fibre, e che la ristrettezza delle gabbie di filo non attrezzate può indurre comportamenti anomali;

2.

constata che occorre svolgere ulteriori ricerche scientifiche per determinare quali sistemi di stabulazione possano favorire un buono stato di salute e limitare il rischio di malattia o infezione per gli animali;

3.

riconosce che sono state attuate con successo alcune alternative all'allevamento di conigli in gabbia, quali ad esempio l'allevamento in sistemi a parco o in sistemi di conigliere con l'erba come alimento principale, che migliorano il comfort e il benessere dei conigli di allevamento; considera opportuno sviluppare, migliorare e incoraggiare i sistemi alternativi, pur riconoscendo che la domanda di carne di coniglio proveniente da tali sistemi potrebbe essere in una certa misura limitata dall'incidenza dei costi aggiuntivi di produzione sul prezzo al consumo;

4.

incoraggia l'uso di sistemi collettivi a parco per i conigli in virtù del maggiore spazio vitale a disposizione, che consente comportamenti sociali e di locomozione; evidenzia che l'uso di sistemi collettivi a parco migliora il benessere dei conigli da allevamento permettendo loro di condurre un'esistenza più simile a quella condotta in natura; sottolinea che la salute degli animali dipende altresì da due importanti pratiche di allevamento, ossia le condizioni ambientali degli edifici e la messa a punto di pratiche adeguate in materia di allevamento, di biosicurezza e di gestione;

5.

invita gli Stati membri e la Commissione a intraprendere ulteriori ricerche volte a identificare i sistemi di stabulazione più idonei a migliorare il benessere degli animali nei diversi tipi di allevamento, rendendo possibile l'attuazione di misure di miglioramento nelle aziende agricole e garantendone nel contempo la sostenibilità;

6.

sottolinea che tutta la carne di coniglio presente nel mercato dell'UE, compresa quella importata da paesi terzi, deve rispettare norme rigorose in materia di sicurezza e qualità degli alimenti, come pure criteri elevati di benessere degli animali; evidenzia il rischio di concorrenza sleale esercitata da paesi terzi qualora alle importazioni non siano applicati norme e criteri equivalenti;

7.

invita la Commissione e gli Stati membri a tutelare la qualità e la sicurezza delle importazioni di carne di coniglio effettuando controlli e ispezioni approfonditi all'ingresso di tali importazioni nell'Unione;

8.

si compiace dell'istituzione della piattaforma europea sul benessere degli animali e invita la Commissione e gli Stati membri a procedere allo scambio e alla valorizzazione dei codici di condotta relativi alla coniglicoltura;

Allevamento dei conigli

9.

sottolinea che l'allevamento dei conigli nell'UE è altamente intensivo, sebbene le condizioni di allevamento e mantenimento dei conigli siano diversificate a seconda delle diverse finalità dell'allevamento e delle diverse esigenze dei consumatori nei mercati degli Stati membri;

10.

segnala che la dimensione delle gabbie varia in funzione dell'età e del peso degli animali e che ciò ha un impatto su movimenti quali ad esempio stirarsi, sedere e reggersi con le orecchie erette (una posizione di «guardia» tipica della specie), drizzarsi, girare comodamente e saltellare; sottolinea che questa mancanza di esercizio può anche condurre all'indebolimento delle ossa, a comportamenti stereotipati e a lesioni ai cuscinetti delle zampe;

11.

sottolinea che gli alloggi sono migliorati nel tempo grazie all'integrazione di nuovi dispositivi quali i tappetini per le zampe, volti a ridurre le lesioni podali e ad aumentare il benessere; sottolinea, tuttavia, che alcuni modelli più datati delle gabbie in uso possono avere una concezione inadeguata per gli standard odierni;

12.

rileva con preoccupazione che i tassi di malattia e di mortalità sono intrinsecamente più elevati tra i conigli di allevamento a causa di fattori quali tassi più elevati di infezioni parassitiche (quali ad esempio la coccidiosi e l'ossiuriasi), nonché la vulnerabilità a malattie infettive come l'HDV e la mixomatosi;

13.

segnala che nel 2005 l'EFSA ha concluso che i tassi di mortalità e morbilità dei conigli da allevamento risultavano notevolmente più elevati rispetto a quelli di altre specie da allevamento, a causa di infezioni enteriche e respiratorie nonché di problemi riproduttivi; rileva altresì che la medesima relazione dell'EFSA avvertiva dei maggiori rischi per la salute dei conigli derivanti dalla produzione al suolo rispetto a quella in gabbie, proprio a causa di infezioni parassitiche e coccidiosi;

14.

si compiace dei miglioramenti introdotti da molti produttori nella progettazione degli alloggi, in linea con le raccomandazioni formulate dall'EFSA; esprime preoccupazione, cionondimeno, per la carenza di cure e ricerche volte a far fronte alle malattie dei conigli da allevamento;

Crescita dei conigli

15.

esprime preoccupazione per il fatto che i conigli allevati e ingrassati per la produzione di carne nell'UE sono normalmente rinchiusi in gabbie antiquate che non rispettano i requisiti moderni di allevamento e dispongono di uno spazio per coniglio inferiore all'area di due comuni fogli di carta in formato A4;

16.

evidenzia che i conigli sono animali estremamente sensibili e possono soffrire di un ampio spettro di problemi relativi al benessere e malattie legate anche alle condizioni inappropriate di allevamento, tra cui virus letali, disturbi respiratori e pododermatiti ulcerative causate dalla posizione seduta nelle gabbie col fondo a griglia;

17.

rileva che sono pochi gli strumenti terapeutici a disposizione degli allevatori di conigli e dei veterinari per trattare i problemi sanitari che insorgono, e che occorrono maggiori sforzi per ovviare alla carenza di ricerca e di investimenti in medicinali destinati a usi minori e specie minori;

18.

osserva altresì che l'alimentazione ha forti ripercussioni sul benessere e la salute degli animali e ritiene, pertanto, che i conigli debbano avere un accesso permanente a una dieta equilibrata, con la giusta quantità di fibre;

19.

sottolinea tuttavia che i rischi sanitari sono limitati grazie alle rigorose norme europee ed evidenzia che, in virtù della normativa vigente Direttiva 98/58/CE, gli animali malati dovrebbero essere immediatamente sottoposti a un trattamento medico, accompagnato dall'isolamento dell'animale nella convalescenza o seguito, se necessario, dall'eutanasia;

20.

riconosce l'importanza di prevedere corsi di formazione per le persone coinvolte in tutti gli aspetti della gestione degli animali negli allevamenti di conigli, nonché guide alle buone pratiche basate su analisi tecniche e scientifiche affidabili, per migliorarne le prestazioni e la comprensione dei pertinenti requisiti in materia di benessere animale, evitando così agli animali inutili sofferenze;

21.

evidenzia che i conigli maschi svezzati per l'ingrasso e i conigli femmine allevati in sistemi collettivi a parco, che prevedono normalmente 750 cm2 a coniglio per i maschi e 800 cm2 a coniglio per le femmine, beneficiano di maggiore spazio per muoversi, interagire socialmente e giocare e che le piattaforme nei sistemi collettivi a parco consentono ai conigli di evitare gli aggressori nascondendosi, con alloggi separati per le femmine durante l'allattamento di una figliata;

22.

riconosce che tali sistemi comporteranno dei costi per gli allevatori, di cui occorre tenere conto fornendo assistenza finanziaria agli allevatori che optano per questo sistema di allevamento di conigli; invita la Commissione a sostenere il settore cunicolo nei futuri bilanci dell'Unione; rileva che, nel quadro dei programmi di sviluppo rurale, è disponibile un sostegno finanziario destinato agli allevatori che applicano misure finalizzate al benessere degli animali per migliorare il benessere dei conigli;

23.

ricorda che tutte le misure obbligatorie adottate dovranno essere accompagnate da un bilancio adeguato per sostenere gli allevatori di conigli; sostiene, altresì, che dovrebbe essere inclusa una linea specifica per la promozione del consumo di carne di coniglio;

24.

sottolinea che nuove ricerche sulla stabulazione in gruppo delle fattrici contribuirebbero positivamente al loro benessere, in particolare per quanto concerne il periodo durante il quale tali esemplari devono essere tenuti in alloggi individuali e il momento in cui devono essere successivamente reintrodotti nel gruppo;

25.

raccomanda che i conigli maschi maggiori di 12 settimane di età allevati per la riproduzione siano sempre alloggiati separatamente in qualsiasi sistema, a causa dei problemi di aggressione;

Trasporto e macellazione

26.

evidenzia che il trasporto è un'esperienza stressante per i conigli; sottolinea che i conigli dovrebbero essere nutriti e dissetati prima del trasporto su lunghe distanze e disporre di adeguate quantità di cibo, acqua e spazio durante il tragitto e che i tempi di trasporto dovrebbero essere limitati il più possibile, a causa della sensibilità della specie; pone l'accento sul fatto che vi è un'enorme varietà di fattori di stress che condizionano il benessere animale, quali calore, inanizione, disidratazione, dolore e traumi, freddo, chinetosi e paura;

27.

sottolinea che il benessere dei conigli d'allevamento durante il trasporto e la macellazione dipende anche dagli approcci e dalle procedure di gestione adottati dagli allevatori, dai trasportatori e dal personale del mattatoio, nonché dalla logistica del trasporto; invita la Commissione a monitorare l'attuazione e il rispetto della pertinente legislazione dell'UE, segnatamente il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto;

28.

evidenzia che si dovrebbero stordire completamente i conigli prima di macellarli, assicurando che non provino alcuna sofferenza, dolore o stress; rammenta che, a norma del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, la macellazione deve essere effettuata senza il rischio che l'animale riprenda conoscenza; ricorda che lo sviluppo della ricerca pratica sulle tecniche di stordimento utilizzate per altre specie consentirebbe di definire metodologie di stordimento con scariche elettriche o con altre modalità, come ad esempio con miscele di gas, che siano adeguate alle specificità dei conigli, praticabili sotto il profilo commerciale e più umane;

Resistenza agli antimicrobici

29.

riconosce gli sforzi compiuti dai produttori europei per ridurre l'utilizzo di antibiotici nell'allevamento di conigli; evidenzia che l'utilizzo diffuso di antibiotici nella coniglicoltura, soprattutto negli allevamenti intensivi, può indurre un aumento della resistenza agli antimicrobici;

30.

osserva che la crescente resistenza agli antibiotici può indurre un aumento della resistenza agli antimicrobici, motivo per cui è essenziale muoversi verso un utilizzo più responsabile; ritiene che la coniglicoltura rientri nella situazione sopra descritta, al pari degli altri settori zootecnici, e debba inoltre compiere uno sforzo significativo per promuovere un utilizzo responsabile degli antibiotici al fine di preservarne l'efficacia e prevenire la resistenza agli antimicrobici;

31.

sottolinea che, al fine di raggiungere e mantenere elevati standard di igiene in tutti i sistemi di allevamento, in particolare tramite lo sviluppo di misure preventive e controlli mirati, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a eliminare gradualmente le gabbie convenzionali di batteria in tutta l'UE, promuovendo nel contempo i sistemi di allevamento attrezzato che siano economicamente praticabili;

32.

sottolinea che, a norma del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, gli antibiotici devono essere usati solo a fini di trattamento e dovrebbero essere seguiti da un periodo di attesa appropriato prima della macellazione, onde garantire che la carne di coniglio sia sicura;

33.

sottolinea che solo attribuendo una maggiore importanza alla gestione e al monitoraggio degli allevamenti di conigli sarà possibile ridurre l'utilizzo di antibiotici e sperimentarne i conseguenti effetti positivi per la salute pubblica;

Conclusioni

34.

incoraggia la Commissione, alla luce dell'elevato numero di conigli allevati e macellati nell'UE e delle gravi implicazioni che i sistemi attualmente in uso per l'allevamento dei conigli comportano per il benessere animale, a elaborare una tabella di marcia verso l'istituzione di norme minime, sostenibili sotto il profilo finanziario, per la protezione dei conigli da allevamento; sottolinea che tale tabella di marcia dovrebbe contenere tappe misurabili con relazioni periodiche e dovrebbe per lo meno prevedere i seguenti elementi (in ordine cronologico):

l'elaborazione di orientamenti in cui figurino buone pratiche e la definizione di norme in materia di benessere animale per i conigli, in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nella produzione e di altri soggetti interessati al settore della coniglicoltura,

una raccomandazione della Commissione che tenga in considerazione le misure nazionali esistenti e che contenga, se del caso, proposte per un approccio comune dell'UE, in particolare per quanto riguarda la salute, il benessere e la stabulazione dei conigli,

entro un termine adeguato, una proposta legislativa sulle norme minime per la protezione dei conigli d'allevamento;

35.

invita la Commissione a utilizzare i dati e i risultati scientifici come base al momento di proporre misure relative ai requisiti di stabulazione per le femmine da riproduzione e per i conigli allevati per la produzione di carne, tenendo in debita considerazione, per la definizione di tali requisiti, le esigenze biologiche degli animali e il comportamento specifico della specie;

36.

ritiene che le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 98/58/CE, relative alle «misure adeguate» da adottare per garantire il benessere degli animali e alla definizione di norme «secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche», dovrebbero essere usate per far applicare le raccomandazioni scientifiche sul benessere dei conigli formulate dall'EFSA e dall'OIE;

37.

sottolinea che occorre garantire l'equilibrio tra i vari aspetti da tenere in considerazione: il benessere e la salute degli animali, la situazione finanziaria e le condizioni di lavoro degli allevatori, la sostenibilità della produzione, l'impatto ambientale e la protezione dei consumatori; segnala che occorre anche considerare l'esigenza dei consumatori di avere carne di coniglio di elevata qualità a un costo accessibile;

38.

sottolinea che la PAC si prefigge di fornire prodotti agricoli e alimentari ai consumatori in tutta l'UE, tenendo conto, nel contempo, delle loro esigenze e aspettative riguardo a prodotti agricoli e alimentari sani e di elevata qualità a prezzi accessibili;

39.

incoraggia gli Stati membri e il settore a stabilire chiari sistemi di etichettatura della produzione e ad avvalersi delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (UE) n. 1169/2011,del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, al fine di garantire una maggiore trasparenza del mercato, rispettare le norme di qualità e tutelare la salute dei consumatori, consentendo in tal modo ai consumatori di compiere scelte di acquisto informate e trasparenti, sottolineando nel contempo la provenienza del prodotto e proteggendolo dalla concorrenza sleale;

40.

evidenzia che tutte le norme esistenti dovrebbero essere armonizzate a livello dell'UE; sottolinea che è fondamentale, in tale processo, scambiare le informazioni per l'elaborazione di guide relative alle buone prassi e sostenere l'approntamento di orientamenti nazionali;

41.

incoraggia tutti gli Stati membri ad allineare le proprie disposizioni a quelle in vigore in Austria, Belgio, Germania e Regno Unito in materia di benessere animale dei conigli, al fine di garantire condizioni concorrenziali eque;

42.

riconosce la necessità di approfondire le ricerche scientifiche riguardo alla coniglicoltura, considerando la domanda di una transizione verso sistemi di produzione alternativi; incoraggia gli Stati membri e la Commissione a fornire un sostegno di bilancio specifico e intraprendere ricerche riguardo ai temi seguenti:

la salute dei conigli d'allevamento,

il benessere dei conigli d'allevamento,

l'alloggio dei conigli d'allevamento,

la selezione dei conigli d'allevamento, comprese varietà genetiche di conigli dal temperamento più calmo,

la crescita dei conigli d'allevamento,

il comportamento dei conigli d'allevamento,

l'alimentazione di conigli d'allevamento,

le malattie specifiche della specie, la morbilità e la mortalità dei conigli d'allevamento,

se del caso, medicinali, vaccini e cure appropriati per i conigli d'allevamento, tenendo conto dei problemi sempre più diffusi di resistenza agli antimicrobici,

metodi di stordimento senza crudeltà, specifici a seconda delle specie, per i conigli d'allevamento;

43.

invita la Commissione e gli Stati membri a fornire dati statistici sulla produzione e il commercio di carne di coniglio e a includere la carne di coniglio nell'Osservatorio europeo per il mercato delle carni;

o

o o

44.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5).

(2)  Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 dell'11.1.2009, pag. 7).

(3)  Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53).

(4)  Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 19).

(5)  Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23).