Bruxelles,20.12.2017

COM(2017) 813 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Bilancio e possibili prospettive per quanto riguarda la situazione di non reciprocità con taluni paesi terzi nel settore della politica dei visti e valutazione dell'efficacia del meccanismo di reciprocità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio


I.Introduzione

Il 12 aprile 2016 la Commissione ha presentato una comunicazione dal titolo “Bilancio e possibili prospettive per quanto riguarda la situazione di non reciprocità con taluni paesi terzi nel settore della politica dei visti" 1 . In tale comunicazione si indica che, con il sostegno attivo della Commissione, la stragrande maggioranza dei casi di non reciprocità, notificati nei confronti di otto paesi terzi, è stata risolta. La comunicazione ricorda tuttavia che, nel caso in cui un paese terzo interessato non abbia revocato l’obbligo del visto entro il 12 aprile 2016, il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001, come modificato dal regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 2 , impone alla Commissione di adottare un atto delegato che sospenda per 12 mesi l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini del paese terzo in causa. Il regolamento richiede inoltre che la Commissione tenga conto delle conseguenze della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per le relazioni esterne dell’UE e dei suoi Stati membri. La comunicazione di aprile 2016 ha valutato le conseguenze e l'effetto della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini e le imprese dell’UE così come per i cittadini dei paesi terzi interessati, e ha invitato il Parlamento europeo e il Consiglio a discutere sulla soluzione più adeguata da adottare.

La Commissione ha presentato tre comunicazioni successive nel luglio 3 e dicembre 4 2016 2016 e nel maggio 2017 5 . Oltre a riferire in merito ai progressi compiuti, la comunicazione del maggio 2017 ha inoltre definito la posizione della Commissione a seguito della risoluzione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 sugli “obblighi della Commissione in materia di reciprocità dei visti a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 539/2001”, che ha invitato la Commissione, sulla base dell'articolo 265 TFUE, ad adottare l'atto delegato richiesto al più tardi entro due mesi dalla data di approvazione della risoluzione 6 . In tale comunicazione la Commissione ha ritenuto che, in particolare alla luce dei progressi conseguiti nei 12 mesi precedenti e degli interventi in corso, l'adozione di un atto delegato che sospendesse temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini canadesi e statunitensi sarebbe stato controproducente in tale fase e non avrebbe contributo a conseguire l'obiettivo di garantire l'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini dell'UE. Al tempo stesso la Commissione si è impegnata a continuare a operare in stretta collaborazione con il Parlamento europeo e il Consiglio, con il Canada e gli Stati Uniti così come con gli Stati membri interessati, per accelerare i progressi verso la piena reciprocità in materia di visti, e a riferire sugli sviluppi intervenuti entro la fine di dicembre 2017.

La presente comunicazione fa il punto dei progressi realizzati in questo settore dal maggio 2017 per quanto riguarda le discussioni con il Canada e gli Stati Uniti, e riferisce che la piena reciprocità in materia di visti con il Canada e gli Stati Uniti è stata ora raggiunta.

Inoltre, la sezione IV della presente comunicazione contiene la valutazione, effettuata dalla Commissione, dell'efficacia del meccanismo di reciprocità come previsto all'articolo 1 ter del regolamento, e riferisce in merito al ricorso alla delega di potere di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 2, del regolamento.

II.    Posizioni adottate in risposta all'ultima comunicazione

A seguito della risoluzione, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni; con lettera del 2 giugno 2017, si è rivolta alla commissione giuridica del Parlamento europeo per un possibile ricorso nei confronti della Commissione per omissione dinanzi alla Corte di giustizia europea, per quanto riguarda i suoi obblighi nel settore della reciprocità dei visti. Il 12 luglio 2017, la commissione giuridica ha raccomandato di non adire la Corte di giustizia europea nei confronti della Commissione per omissione, osservando che avrebbe riesaminato la questione all'inizio del 2018.

Come precedentemente riferito, anche nei sette mesi passati il Consiglio non ha discusso la materia.

III.Sviluppi recenti

a. Canada (notifica da parte di Bulgaria e Romania)

Per quanto riguarda il Canada, la comunicazione di maggio 2017 già riferiva progressi significativi. La Commissione ha accolto favorevolmente il fatto che il 1° maggio 2017 il Canada abbia revocato l'obbligo del visto per tutti i cittadini bulgari e rumeni che siano stati titolari di un visto di soggiorno temporaneo nei 10 anni precedenti o che siano attualmente titolari di un visto USA per non immigranti in corso di validità.

La Commissione accoglie favorevolmente il fatto che, dal 1° dicembre 2017, il Canada accordi l'ingresso in esenzione dal visto a tutti i cittadini bulgari e rumeni. Con il Canada è stata quindi realizzata la piena reciprocità dei visti. Tale risultato è stato conseguito grazie ad ampi contatti politici e tecnici fra la Commissione, il Canada e i governi di Bulgaria e Romania, così come grazie a una campagna di informazione rivolta ai cittadini di tali paesi e a consultazioni con le più importanti agenzie di viaggio e compagnie aeree in entrambi gli Stati membri.

Durante la prima riunione del comitato ministeriale misto UE-Canada nel quadro dell'accordo di partenariato strategico con il Canada, tenutasi a Bruxelles il 4 dicembre 2017, entrambe la Parti hanno accolto favorevolmente la piena eliminazione dell'obbligo di visto per tutti i cittadini dell'UE, osservando che ciò intensificherà la mobilità dei cittadini e rafforzerà ulteriormente i legami culturali, politici ed economici fra l'UE e il Canada 7 .

b. Stati Uniti (notifica da parte di Bulgaria, Croazia, Cipro, Polonia e Romania)

Nella comunicazione di maggio 2017, la Commissione riferiva che i contatti a livello politico e tecnico erano stati intensificati e che gli interlocutori degli Stati Uniti erano d'accordo per l'avvio di un processo costruttivo finalizzato a includere i cinque Stati membri nel programma di esenzione dall'obbligo del visto. Inoltre, i cinque Stati membri interessati si sono impegnati a operare congiuntamente, in uno spirito costruttivo e positivo, e in stretto coordinamento con la Commissione e gli Stati Uniti, con l'obiettivo di pervenire quanto prima alla piena reciprocità in materia di visti, anche individuando tappe intermedie accettabili per tutte le Parti. Una sintesi dei requisiti che i cinque Stati membri devono ancora soddisfare è stata elaborata.

In occasione della riunione ministeriale UE-USA Giustizia e affari interni del giugno 2017, il Commissario Avramopoulos e Elaine C. Duke, vice Segretario del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, hanno emesso una dichiarazione congiunta 8 sull'avanzamento verso la piena reciprocità in materia di visti fra l'UE e gli Stati Uniti. La dichiarazione congiunta ha confermato gli impegni assunti, come il mantenimento e l'ampliamento dell'esenzione dall'obbligo del visto fra l'UE e gli Stati Uniti e l'intensificazione degli sforzi per migliorare la cooperazione allo scopo di aiutare Bulgaria, Croazia, Cipro, Polonia e Romania a progredire più rapidamente verso l'adempimento dei requisiti per essere inseriti nel programma di esenzione dall'obbligo del visto.

In linea con la dichiarazione congiunta, la Commissione ha continuato a sfruttare tutte le occasioni per ribadire quanto sia importante accelerare i progressi verso la piena reciprocità in materia di visti fra l'UE e gli Stati Uniti.

Nell'agosto 2017 il Commissario Avramopoulos, in una riunione col coordinatore per l'antiterrorismo del Dipartimento di Stato USA, Nathan A. Sales, ha ricordato l'importanza che tale questione riveste per l'Unione europea.

L'ultima riunione trilaterale tecnica sulla reciprocità dei visti con gli Stati Uniti e i cinque Stati membri interessati si è svolta l'11 settembre 2017. I partecipanti hanno esaminato lo stato di avanzamento dei requisiti ancora da soddisfare del programma di esenzione dall'obbligo del visto, come il tasso di rifiuto di rilascio dei visti, che è il principale ostacolo per quattro Stati membri; i principali motivi di rifiuto; la situazione delle domande di visto presentate da persone giovani e le possibilità di organizzare campagne di informazione per ridurre il tasso di rifiuto.

Gli Stati Uniti hanno inoltre informato in merito ai progressi nella creazione di un sistema per le partenze aeree che, secondo la legge statunitense sull'immigrazione e la nazionalità 9 , una volta introdotto, potrà controllare la partenza come minimo del 97% dei viaggiatori stranieri. L'istituzione di questo sistema conferirebbe al Segretario del Dipartimento per la sicurezza interna la facoltà di derogare al requisito del 3% del tasso di rifiuto di rilascio dei visti, e la possibilità di raccomandare che nel programma di esenzione dall'obbligo del visto siano ammessi paesi il cui tasso di rifiuto è inferiore al 10%, purché essi soddisfino tutti i requisiti relativi alla sicurezza, e purché le misure di sicurezza di tutti i paesi garantiscano che la partecipazione al programma di esenzione dall'obbligo del visto non comprometta gli interessi degli Stati Uniti nel campo della sicurezza e della migrazione. La riunione trilaterale e la riunione degli alti funzionari del settore Giustizia e affari interni dell'UE e degli USA, svoltasi il 20-21 settembre 2017 a Tallinn, hanno fatto il bilancio degli ultimi sviluppi, riconoscendo i progressi compiuti a livello tecnico.

Fra il 25 e il 29 settembre, inoltre, una delegazione tecnica si è recata in visita in Bulgaria, Romania, a Cipro, in Polonia e in Croazia per discutere lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'adempimento dei requisiti ancora da soddisfare del programma di esenzione dall'obbligo del visto. La Commissione ha offerto assistenza ai cinque Stati membri per continuare a lavorare all'adempimento di tali requisiti, fra cui il modo di abbassare il tasso di rifiuto di rilascio dei visti. A tale riguardo, la Commissione ha proposto che i programmi nazionali del Fondo sicurezza interna dell’UE potrebbero essere usati per finanziare campagne di informazione rivolte ai cittadini che intendono recarsi negli Stati Uniti. Per esaminare più approfonditamente le possibilità di organizzazione di tali campagne, il 25 ottobre la Commissione ha organizzato una videoconferenza di follow-up per fornire ulteriori informazioni sulle possibilità di finanziamento e per scambiare informazioni e migliori pratiche relative a campagne di informazione lanciate dagli Stati membri in passato. Alcuni degli Stati membri interessati stanno attualmente esaminando la possibilità di usare i loro programmi nazionali a tal fine. La Commissione è pronta a prestare ulteriore assistenza agli Stati membri se necessario.

La reciprocità in materia di visti rientrava nel programma della riunione ministeriale UE-USA Giustizia e affari interni svoltasi il 17 novembre a Washington D.C. Alla riunione ministeriale, entrambe le Parti hanno osservato i progressi registrati in occasione delle cooperative discussioni per un regime di esenzione dal visto reciproco e sicuro nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici, e si sono impegnate a portare avanti il loro impegno in questo processo 10 .

Per quanto riguarda le condizioni ancora da soddisfare del programma di esenzione dall'obbligo del visto, quali riferite nelle precedenti comunicazioni, il tasso di rifiuto di rilascio dei visti 11 e l'attuazione dell'accordo relativo alla prevenzione e alla lotta contro le forme gravi di criminalità (accordo PCSC) 12 rimangono i due requisiti principali di cui gli USA chiedono l'osservanza prima di poter passare alla fase successiva del processo, che è la designazione del paese ai fini dell'inserimento nel programma di esenzione dall'obbligo del visto da parte del Dipartimento di Stato, seguita da un approfondito controllo interagenzia ai fini della sicurezza. Negli ultimi sette mesi, Cipro e la Romania hanno realizzato considerevoli progressi per quanto riguarda la comunicazione a Interpol di documenti di viaggio smarriti o rubati. Il Parlamento rumeno ha inoltre ratificato l'accordo PCSC, e la ratifica spetta quindi ora agli Stati Uniti. La Bulgaria, la Croazia e Cipro si sono impegnati ad attuare pienamente i rispettivi accordi PCSC. Gli Stati membri interessati stanno stringendo contatti per dar seguito a tale questione.

Nei mesi a venire la Commissione, in stretta cooperazione con i cinque Stati membri interessati, continuerà a dialogare da vicino con gli Stati Uniti a tutti i livelli. Una cooperazione ravvicinata fra i cinque Stati membri interessati e gli Stati Uniti -, che dà debitamente seguito alle questioni individuate durante la precedente riunione trilaterale, come la comunicazione a Interpol dei documenti smarriti e rubati, gli accordi bilaterali di condivisione delle informazioni con gli Stati Uniti, un lavoro proattivo sul requisito relativo al tasso di rifiuto del visto, anche lanciando campagne di informazione – sta avendo luogo, e si notano i progressi. La Commissione solleciterà le controparti statunitensi ad accelerare il processo di introduzione del sistema per le partenze aeree, ed è pronta a condividere l'esperienza dell'UE riguardante i nuovi sistemi e tecnologie attualmente in corso di sviluppo e introdotti alle sue frontiere esterne (ad es. le porte di controllo automatizzate, il futuro sistema di ingressi/uscite, ETIAS).

Le riunioni regolari ad alto livello (ad es. la riunione degli alti funzionari del settore Giustizia e affari interni del 27-28 febbraio 2018 e la riunione ministeriale UE-USA Giustizia e affari interni del maggio 2018) e le riunioni tecniche, come la prossima riunione trilaterale per la prima metà del 2018, forniranno occasioni per accelerare ulteriormente i progressi.

IV.valutazione dell'efficacia del meccanismo di reciprocità

Ai sensi dell'articolo 1 ter del regolamento, entro il 10 gennaio 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'efficacia del meccanismo di reciprocità e, se necessario, presenta una proposta legislativa intesa a modificare il regolamento.

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è stato rivisto nel 2013 dal regolamento (UE) n. 1289/2013, a seguito di appelli da parte degli Stati membri, così come del Parlamento europeo, per un meccanismo di reciprocità dei visti più efficiente 13 che introducesse solidarietà fra Stati membri e la possibilità di adottare misure più severe verso i paesi terzi che non rispettano appieno il principio di reciprocità. Il nuovo meccanismo prevede che gli Stati membri debbano notificare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione i casi esistenti e nuovi di non reciprocità con paesi terzi. La Commissione, immediatamente dopo la pubblicazione delle notifiche degli Stati membri, di concerto con lo Stato membro interessato, deve intervenire presso il paese terzo in questione, in particolare nel settore politico, economico e commerciale, ai fini della reintroduzione o dell'introduzione dell'esenzione dall'obbligo del visto.

Al più tardi 6 mesi dopo la data della pubblicazione delle notifiche, e poi a intervalli regolari non superiori a 6 mesi, la Commissione deve adottare un atto di esecuzione relativo alla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per un periodo massimo di 6 mesi per determinate categorie di cittadini del paese terzo interessato, oppure deve presentare una relazione al comitato di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 539/2001, che valuti la situazione e precisi i motivi della decisione di non sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto. Nel valutare ulteriori interventi, la Commissione deve tenere conto dell'esito delle misure adottate dallo Stato membro interessato al fine di garantire l'esenzione dall'obbligo del visto, degli interventi da essa effettuati in consultazione con lo Stato membro interessato e con le autorità del paese terzo questione. Il regolamento obbliga inoltre la Commissione a tenere conto delle conseguenze della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per le relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri con il paese terzo in questione.

Nella seconda fase del meccanismo, se il paese terzo non ha revocato l'obbligo del visto entro 24 mesi dalla data di pubblicazione (nel presente caso entro il 12 aprile 2016), la Commissione è obbligata ad adottare un atto delegato relativo alla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per 12 mesi per i cittadini del paese terzo in questione (articolo 1, paragrafo 4, lettera f, del regolamento).

Nel 2014 la Commissione ha ricevuto notifiche di situazioni di non reciprocità da cinque Stati membri: Bulgaria, Croazia, Cipro, Polonia e Romania. Tali notifiche riguardavano il Canada, gli Stati Uniti, l'Australia, il Brunei e il Giappone 14 .

Da allora, l'Australia ha revocato l'obbligo del visto di transito aeroportuale per i cittadini bulgari nell'ottobre 2014 e per i cittadini croati e rumeni nel giugno 2015. Con l'Australia vige quindi la piena reciprocità in materia di visti. Il Brunei (notifica da parte della Croazia) ha introdotto l'esenzione dal visto per i cittadini croati e ha introdotto la possibilità di soggiornare 90 giorni nel paese senza visto per i cittadini del Liechtenstein, con notifica ufficiale il 13 aprile 2016. Il Giappone (notifica da parte della Romania) ha informato la Romania, il 17 dicembre 2015, che l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini rumeni, compresi i titolari di passaporti temporanei, sarebbe stata prorogata fino al 31 dicembre 2018. La piena reciprocità in materia di visti è quindi garantita col Giappone fino al 31 dicembre 2018. Il Canada, come già indicato alla sezione III della presente comunicazione, accorda l'ingresso in esenzione dal visto a tutti i cittadini bulgari e rumeni dal 1° dicembre 2017. La piena reciprocità dei visti è raggiunta quindi anche con il Canada.

Valutazione

Efficacia del meccanismo

Il numero dei casi di non reciprocità si è sostanzialmente ridotto negli ultimi due anni e mezzo. Gli Stati Uniti restano così l'unico paese terzo, nell'elenco UE dei paesi esenti dall'obbligo del visto, a non accordare l'ingresso in esenzione dal visto ai cittadini di tutti gli Stati membri. Alla luce di queste considerazioni si può ritenere che, in generale, il meccanismo di reciprocità in materia di visti quale modificato dal regolamento (UE) n. 1289/2013 sia stato efficace. Il meccanismo attuale stabilisce tempistiche istituzionali e prevede misure specifiche per reagire ai casi di non reciprocità, anche facendo leva su progressi in maniera coordinata per quanto riguarda i paesi terzi, esponendo chiaramente e in modo trasparente le varie fasi, compresa la sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto.

L'esistenza di questo meccanismo ha un effetto preventivo nei casi in cui un paese terzo stia prendendo in considerazione l'ipotesi di (re)introdurre l'obbligo del visto per i cittadini di uno o più Stati membri. La Commissione ritiene che il meccanismo, in una certa misura, abbia spinto i paesi terzi a revocare gli esistenti obblighi di visto.

In ogni caso, l'esistenza di questo meccanismo rappresenta un segno di solidarietà fra gli Stati membri, e alla luce dei progressi conseguiti negli ultimi due anni e mezzo si può concludere che esso abbia contribuito a fare passi avanti verso la piena reciprocità in materia di visti con i paesi terzi. 

Sospensione temporanea dell'esenzione dal visto per i paesi terzi 

La sospensione temporanea dell'esenzione dal visto per i paesi terzi che non rispettano il principio di reciprocità è stato un elemento centrale del meccanismo sotto valutazione, ma non è mai stata chiesta dagli Stati membri (e neanche in misura limitata, ossia per determinate categorie di cittadini del paese terzo interessato). Per queste situazioni, il regolamento prevede anche che la Commissione tenga conto delle conseguenze della sospensione per le relazioni esterne dell’UE e degli Stati membri. Per quanto riguarda i paesi rientranti nell'attuale meccanismo di reciprocità dei visti, nella comunicazione dell'aprile 2016 la Commissione ha valutato le conseguenze e l'effetto della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini e le imprese dell'UE così come per i cittadini dei paesi terzi interessati. Nella comunicazione dell'aprile 2016 e nelle tre comunicazioni successive presentate in luglio e dicembre 2016 e nel maggio 2017, la Commissione ha affermato che la sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per specifici paesi terzi che non accordano la reciprocità, in particolare alla luce dei progressi conseguiti e degli interventi in corso con un dato paese terzo e gli Stati membri interessati, sarebbe controproducente e non contribuirebbe a conseguire l'obiettivo di garantire l'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini dell'UE. Ha inoltre invitato il Parlamento europeo e il Consiglio a discutere sulla soluzione più adeguata da adottare.

Carenze procedurali

Dal punto di vista procedurale, sono state individuate carenze nel funzionamento del meccanismo di reciprocità dei visti sotto due aspetti. In primo luogo, l'intervallo di 6 mesi per l'obbligo di comunicazione per la Commissione nella prima fase del meccanismo è troppo breve: se infatti i casi di non reciprocità possono essere risolti a livello politico, può essere necessario un lasso di tempo più lungo per attuare nella pratica l'esenzione dal visto. In secondo luogo il termine massimo – 90 giorni – per introdurre l'obbligo del visto potrebbe essere troppo breve in particolari casi di certi paesi terzi (non risulta ad es. sufficiente per reintrodurre nella pratica l'obbligo del visto per i cittadini statunitensi).

In conclusione, dato che l'attuale meccanismo di reciprocità in materia di visti, nonostante le carenze sopra indicate, ha contribuito a risolvere la maggior parte dei casi di non reciprocità negli ultimi due anni e mezzo, in questo momento la Commissione non sta prendendo in considerazione l'idea di una proposta legislativa per la revisione di tale sistema.

Ricorso alla delega di potere

Ai sensi dell'articolo 4 ter del regolamento, il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera f) è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 9 gennaio 2014, e la Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La Commissione riferisce in questa sede che non si è avvalsa di tale potere.

V.Conclusioni e prospettive

La Commissione ribadisce il proprio impegno prioritario a conseguire la piena reciprocità in materia di visti per tutti gli Stati membri.

La Commissione si compiace del fatto che, in linea con l'impegno precedentemente assunto, il 1° dicembre 2017 il Canada abbia abolito l'obbligo del visto per tutti i cittadini bulgari e rumeni. Con tale paese è stata pertanto realizzata la piena reciprocità in materia di visti.

La Commissione continuerà a sollecitare gli Stati Uniti a cooperare maggiormente, nello spirito della dichiarazione congiunta adottata nel giugno 2017, con sé e con i cinque Stati membri interessati per accelerare i progressi verso la piena reciprocità dei visti. Ciò dovrebbe portare ad azioni concrete e intensificate su tutti i fronti.

Alla luce della realizzazione della piena reciprocità in materia di visti con il Canada, e dei lavori in corso con gli Stati Uniti, la Commissione, nella fase attuale, continua a ritenere che la cooperazione e l'impegno diplomatico congiunto continuino ad essere le soluzioni più adeguate da adottare. La Commissione continua anche a ritenere che l'adozione di un atto delegato che sospenda temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini statunitensi sarebbe controproducente in questo momento e non contribuirebbe a conseguire l'obiettivo di garantire l'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini dell'UE. Tale posizione potrà essere tuttavia riesaminata alla luce degli sviluppi futuri.

Per quanto riguarda la valutazione dell'efficacia del meccanismo di reciprocità, la Commissione riconosce i progressi realizzati dopo l'adozione della sua revisione. Benché tali progressi non possano essere attribuiti totalmente al meccanismo, esso rappresenta comunque uno strumento che consente un'azione collettiva e coordinata a livello dell'UE nei casi di non reciprocità, e si ritiene che si sia dimostrato utile nei confronti di alcuni paesi terzi. In questo momento, la Commissione non sta prendendo in considerazione l'opportunità di presentare una proposta legislativa per la revisione del meccanismo.

La Commissione ribadisce il proprio impegno a lavorare in stretta collaborazione con il Parlamento europeo e il Consiglio sulle prospettive future. Riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio sugli ulteriori sviluppi entro l'autunno 2018.

(1)

     COM(2016) 221 final del 12 aprile 2016.

(2)

     Regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 347 dell’11.12.2013, pag.74.

(3)

     COM(2016) 481 final del 12 luglio 2016.

(4)

     COM(2016) 816 final del 21 dicembre 2016.

(5)

     COM (2017) 227 final del 2 maggio 2017.

(6)

      http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0060+0+DOC+XML+V0//IT  

(7)

      http://www2.consilium.europa.eu/media/32024/20171204-joint-statement.pdf  

(8)

      http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1671_en.htm  

(9)

      https://www.uscis.gov/ilink/docView/SLB/HTML/SLB/0-0-0-1/0-0-0-29/0-0-0-4391.html

(10)

     http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-4735_en.htm

(11)

     Nel novembre 2017 il Dipartimento di Stato americano ha pubblicato le statistiche sul rifiuto del visto per l'esercizio 2017. Bulgaria: 14,97%; Croazia: 5,1%; Cipro: 1,69%; Polonia: 5,92%; Romania: 11,76%.

(12)

     Accordo relativo al rafforzamento della cooperazione fra autorità di contrasto ai fini della prevenzione e della lotta contro le forme gravi di criminalità.

(13)

   Il meccanismo precedente, entrato in vigore nel 2005, dava la possibilità alla Commissione – a seguito di notifiche degli Stati membri di casi di non reciprocità di presentare una proposta di reintroduzione temporanea dell’obbligo del visto per i cittadini dei paesi terzi interessati.

(14)

     Per maggiori dettagli si veda il punto I.b. della prima relazione sulla reciprocità - C(2014)7218 final.