6.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 237/46


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul completamento dell’Unione bancaria»

[COM(2017) 592 final]

(2018/C 237/08)

Relatore:

Carlos TRIAS PINTO

Correlatore:

Daniel MAREELS

Consultazione

Commissione europea, 17.11.2017

Base giuridica

Articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale

Adozione in sezione

28.2.2018

Adozione in sessione plenaria

14.3.2018

Sessione plenaria n.

533

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

180/3/4

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il CESE sostiene le misure adottate a partire dal 2012, le quali hanno contribuito in maniera decisiva alla stabilità finanziaria e hanno spezzato il vincolo malsano tra i sistemi bancari e i rispettivi emittenti sovrani.

1.2

Il Comitato accoglie pertanto con favore e chiede inoltre di attuare concretamente la nuova serie di misure proposte dalla Commissione europea per completare l’Unione economica e monetaria (UEM) e avanzare verso un’area monetaria ottimale, superando le attuali resistenze e arrivando quanto prima possibile ad un’applicazione più precisa per il completamento del terzo pilastro dell’Unione bancaria, attraverso la riduzione progressiva e la messa in comune dei rischi finanziari. Il completamento dell’Unione bancaria, oltre che dell’Unione dei mercati dei capitali, dovrebbe consentire, infatti, di istituire pienamente l’Unione finanziaria, uno dei pilastri fondamentali dell’UEM.

1.3

Più specificamente, il CESE appoggia i diversi obiettivi proposti per rafforzare il meccanismo di vigilanza unico (MVU o SSM) e il meccanismo di risoluzione unico (SRM), per agevolare la graduale riduzione dei rischi finanziari e infine giungere a un sistema di garanzia dei depositi paneuropeo che, oltre a garantire la liquidità, possa assorbire le perdite e completare il terzo pilastro dell’Unione bancaria.

1.4

Affinché ciò sia possibile, sarà necessario continuare a impegnarsi in parallelo per la condivisione e la riduzione dei rischi di solvibilità e liquidità nel settore finanziario. Il Comitato ribadisce in questa sede la sua tradizionale posizione in materia, come ha già fatto nel suo parere sulle proposte relative all’EDIS (sistema europeo di assicurazione dei depositi). Insieme ad altri temi attinenti, la questione dei crediti deteriorati dovrebbe certamente restare prioritaria, soprattutto ora che l’economia è di nuovo in crescita.

1.5

Dato che le proposte relative a un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) non hanno ancora prodotto risultati, dopo più di due anni, sarebbe probabilmente ragionevole adottare un approccio diverso. La comunicazione in esame offre la possibilità di un dibattito più ampio e di un approccio in più fasi all’attuazione dell’EDIS, che ha l’appoggio del CESE. È importante non perdere lo slancio nell’attuazione dell’Unione bancaria e tener conto delle conclusioni cui si è arrivati nel corso dei negoziati. Il Comitato ritiene in ogni caso essenziale garantire che l’EDIS e le pertinenti misure di riduzione dei rischi siano trattati e attuati senza indugio e simultaneamente, secondo un calendario chiaro e concreto.

1.6

Il Comitato appoggia la decisione di fornire, nella prima fase, soltanto una copertura della liquidità, destinata a crescere nel corso degli anni. Nel contempo si dovrebbe prestare la massima attenzione ai sistemi di garanzia dei depositi nazionali cui incombe la responsabilità di coprire le perdite. Il Comitato considera infatti importante, al fine di facilitare al massimo il passaggio alla seconda fase e di rafforzare la fiducia reciproca, adottare con rapidità misure volte a razionalizzare per quanto possibile i sistemi nazionali. È inoltre importante affrontare i problemi ereditati dal passato e l’azzardo morale.

1.7

La copertura delle perdite sarà aggiunta in un secondo momento, ma la transizione non è automatica. Secondo il Comitato, la proposta di decisione formale dovrebbe essere fondata su una base più ampia possibile, e sembra quindi opportuno che la Commissione non prenda tale decisione da sola, bensì in collaborazione con il Consiglio e il Parlamento.

1.8

L’aumento progressivo della copertura delle perdite da parte dell’EDIS è una cosa positiva in linea di principio, ma i meccanismi per l’applicazione di questo regime meritano maggiore attenzione nei testi.

1.9

Più in generale, la comunicazione è formulata in termini molto generali su una serie di punti e formula proposte in modo «condizionale». Ciò lascia senza dubbio margine per più ampie discussioni, ma ciò avviene talvolta a spese della capacità di decisione. Vi è inoltre un certo numero di questioni importanti che sono state omesse o trascurate. Il Comitato chiede di compiere rapidi progressi, insieme a tutte le parti interessate, e di rendere le proposte più concrete. Inoltre, gli Stati membri devono assumersi le proprie responsabilità e continuare a lavorare sulle misure adottate in precedenza, in particolare quelle relative ai sistemi di garanzia dei depositi. Si tratta di un aspetto molto importante, in particolare nel contesto dell’approccio graduale delineato nella comunicazione in esame.

1.10

In linea con l’obiettivo di creare un sistema di garanzia dei depositi paneuropeo, l’immediata operatività del Fondo monetario europeo, nella sua funzione di barriera di protezione per l’SRM quale prestatore di ultima istanza, è di fondamentale importanza. Allo stesso modo, il CESE appoggia fermamente i compiti che si prevede di attribuire a tale organo nel far fronte ai cosiddetti shock asimmetrici.

1.11

Il miglioramento e il consolidamento dei pilastri dell’Unione bancaria e l’applicazione del codice unico devono andare di pari passo con l’attuazione da parte del settore finanziario, degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 e degli impegni di Parigi sui cambiamenti climatici, creando così un trattamento più favorevole in materia di requisiti patrimoniali per gli investimenti nell’economia verde e per varie operazioni non complesse di «prestito inclusivo», per esempio mutui ipotecari, soprattutto quelle relative all’efficienza energetica, all’installazione di pannelli solari, ecc.

1.12

Analogamente, la fintech e altre innovazioni finanziarie (come la blockchain e gli smart contract) costituiscono un nuovo invito ad agire per completare e rilanciare l’Unione bancaria e migliorare l’inclusione finanziaria e digitale dei cittadini europei conformemente agli obiettivi strategici dell’UE. Nell’attuale formulazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030, l’inclusione finanziaria è compresa già in 7 dei 17 obiettivi, mentre l’inclusione digitale che potrebbe assicurarla o metterla a rischio in un nuovo contesto interessa quasi tutti tali obiettivi, esplicitamente o implicitamente.

1.13

Come già affermato in diversi pareri, il CESE rinnova il suo impegno in favore di un ecosistema finanziario diversificato in cui i grandi operatori paneuropei coesistono con piccole e medie banche e altri enti non bancari che si concentrano in modo affidabile sul finanziamento dell’economia reale secondo un principio di parità, in un ambiente con un rischio sistemico molto ridotto. La diversità, la trasparenza e la sostenibilità sono i migliori antidoti contro le crisi finanziarie future.

1.14

A giudizio del CESE, è ormai assolutamente necessario incoraggiare la partecipazione dei paesi che non fanno parte della zona dell’euro. Allo stesso tempo, ognuno dei tre pilastri dell’Unione bancaria, dovrebbe contribuire a rafforzare l’architettura finanziaria globale, incrementando la cooperazione a livello europeo e internazionale nell’ambito del suo quadro normativo e condividendo le proprie esperienze, in particolare con i trenta paesi non europei il cui riferimento monetario è l’euro, e tra questi i paesi francofoni dell’Africa.

2.   Antecedenti, contesto e sintesi della nuova comunicazione

2.1

La grande recessione, iniziata dieci anni fa, è stata un banco di prova per l’euro e ha comportato, in misura maggiore o minore, costi elevati per i paesi dell’area dell’euro. Inoltre, le operazioni di salvataggio finanziario hanno successivamente avuto un impatto negativo sul rischio sovrano.

2.2

L’Unione bancaria è stata istituita nel 2012 con l’obiettivo di creare un sistema finanziario unificato e integrato per l’attuazione di una politica monetaria efficace, tale da consentire un’adeguata ripartizione dei rischi tra gli Stati membri, e per il ripristino della fiducia nel sistema bancario della zona euro, in risposta ai difetti strutturali della concezione incompleta dell’euro. Grazie ai cambiamenti positivi nella politica monetaria della Banca centrale europea (BCE) e nelle politiche di bilancio degli Stati membri dell’UE, si sono compiuti progressi verso un’Unione economica e monetaria (UEM). La sfida attuale consiste nell’introdurre l’euro in tutti e 27 gli Stati membri dell’UE e nel completamento del terzo pilastro dell’Unione bancaria.

2.3

Alla luce delle minacce populiste e del crescente rischio di una deriva nazionalistica, principalmente a causa dell’aumento delle disparità derivanti da shock asimmetrici nella zona euro, esiste un ampio consenso politico sulla necessità di completare l’unione finanziaria (Unione bancaria e dei mercati dei capitali), al fine di proteggere la stabilità finanziaria dell’UE e l’integrità territoriale contro, nelle parole del Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, il «veleno» del nazionalismo.

2.4

Un’altra importante nuova sfida riguarda la tecnologia finanziaria (fintech) e altre innovazioni dell’infrastruttura finanziaria, che finora sono sfuggite ai riflettori della vigilanza finanziaria. Nella comunicazione della Commissione del settembre 2017 dal titolo Intensificare la vigilanza integrata per rafforzare l’Unione dei mercati dei capitali e l’integrazione finanziaria in un contesto in evoluzione si afferma che «[p]er sviluppare l’Unione finanziaria è necessario sfruttare a pieno le opportunità di innovazione finanziaria, ma anche gestire i nuovi rischi». Un piano d’azione al riguardo è annunciato per l’inizio del 2018 (1).

2.5

I progressi verso l’Unione bancaria realizzati con l’istituzione delle funzioni di regolamentazione, di controllo e sanzionatorie del Meccanismo di vigilanza unico (SSM) (2) e del meccanismo di risoluzione unico (SRM), che insieme con il «codice unico» di cui alla Tabella di marcia verso l’Unione bancaria ne costituiscono le tappe più importanti, sono stati frenati negli anni della nascente ripresa economica, in quanto i partner dell’area dell’euro hanno preferito rifiutare le sinergie derivanti dall’integrazione finanziaria, piuttosto che condividere i rischi.

2.6

Ci si trova quindi di fronte a tutta una serie di dichiarazioni e proposte che, pur avendo prodotto dei progressi, non hanno condotto alla riduzione e alla ripartizione del rischio. I colegislatori dell’UE non hanno ancora dato risposte sufficientemente specifiche alla questione di come procedere per completare l’Unione economica e monetaria, in particolare con riferimento all’attuazione della direttiva del 2014 nella versione potenziata dal Consiglio nel 2017 (3), alla proposta di regolamento del novembre 2015, allo sviluppo ulteriore, ma parziale dell’Unione dei mercati dei capitali, al lancio del Piano d’azione per i servizi finanziari destinati ai consumatori (2017), alle nuove misure per la riduzione dei crediti deteriorati (4), ecc.

2.7

La succitata proposta di regolamento del 2015 prevedeva il graduale e progressivo sviluppo di un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS). Nella prima fase si utilizzerebbe un sistema di riassicurazione, prima di passare a un sistema di messa in comune progressiva («coassicurazione»), per giungere, infine, nella terza fase, a una situazione in cui, a partire dal 2024, il rischio è interamente a carico dell’EDIS. Accanto a tale progetto, la Commissione ha annunciato in parallelo una serie di misure volte a ridurre il rischio nell’ambito dell’Unione bancaria. Purtroppo, finora i negoziati non hanno dato risultati positivi.

2.8

Anche il lavoro sui sistemi nazionali di garanzia dei depositi (SGD), che potrebbe aiutare a preparare il terreno per le fasi successive, non è ancora terminato. Tra le questioni da risolvere figurano la persistenza di notevoli differenze tra gli Stati membri nell’attuazione delle norme della direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi e la necessità di migliorare lo scambio di informazioni e di strumenti volti a promuovere il coordinamento tra i SGD nazionali (5).

2.9

Al fine di superare la situazione di stallo tra i colegislatori, la presente comunicazione rende più rigoroso il criterio per il bail-in e propone, in primo luogo, di introdurre un sostegno comune al Fondo di risoluzione unico e, in secondo luogo, di definire una più ampia tabella di marcia per il sistema europeo di assicurazione dei depositi, iniziando con la riassicurazione (offrendo solo una graduale copertura della liquidità, mentre le banche alimentano il fondo comune) e successivamente, in una seconda fase, procedendo verso la coassicurazione, che potrebbe essere condizionata all’esistenza di rischi sufficientemente limitati connessi ai crediti deteriorati (6). A tal fine, è proposta una prima misura supplementare volta a ridurre la probabilità di insolvenza delle imprese attraverso le procedure di ristrutturazione, mentre si stanno inoltre facendo sforzi per quanto riguarda la tempestiva introduzione di norme in materia di crediti deteriorati nel quadro della revisione del regolamento sull’SSM. La comunicazione della Commissione sul riesame intermedio del piano d’azione sull’Unione dei mercati dei capitali della metà 2017 annuncia inoltre misure a breve termine per lo sviluppo di un mercato secondario per i crediti deteriorati (7). In definitiva, ciò vuol dire che devono essere compiuti progressi sufficienti anche in termini di riduzione dei rischi nel settore bancario.

2.10

La seconda nuova misura riguarda la diversificazione dell’esposizione delle banche al debito sovrano. I titoli garantiti da obbligazioni sovrane possono offrire un contributo per questo aspetto e fornire allo stesso tempo garanzie supplementari. A seguito del lavoro svolto dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), la Commissione sta pensando di presentare una proposta legislativa all’inizio del 2018.

2.11

Entro la primavera del 2019, tutte le misure di condivisione del rischio dovrebbero, pertanto, essere state introdotte e la fase di attuazione dovrebbe poter iniziare, a cominciare con l’accordo tra i colegislatori sugli elementi fondamentali del pacchetto bancario del novembre 2016 e notevoli progressi su tutto il resto, cui dovrebbe far seguito un chiarimento degli attuali poteri di controllo al fine di ridurre i rischi legati ai crediti deteriorati e una proposta di riesame del trattamento delle imprese di investimento.

3.   Osservazioni generali

3.1

Ora che le economie dei paesi dell’area dell’euro hanno ripreso a crescere e che si registra anche un’espansione del finanziamento bancario delle economie, è giunto il momento di rafforzare la resilienza del sistema finanziario europeo, garantendo che eventuali crisi finanziarie non portino a un’ulteriore frammentazione del mercato (8) e non mettano di nuovo duramente alla prova l’euro e l’integrazione europea nel suo insieme.

3.2

A tal fine, è fondamentale istituire un Fondo comune di assicurazione dei depositi le cui risorse siano «completamente messe in comune» per completare la struttura finanziaria dell’Unione europea e affrontare l’attuale squilibrio tra la vigilanza e la risoluzione nel settore bancario (la cui gestione è centralizzata), da un lato, e i sistemi nazionali di garanzia dei depositi (che non sono armonizzati), dall’altro. Ciò esige anche che siano compiuti progressi sufficienti in termini di riduzione dei rischi nel settore bancario.

3.3

I progressi in materia di riduzione dei rischi e di protezione dei depositi vanno di pari passo, e il CESE ribadisce, pertanto, i principi già da esso proclamati per quanto riguarda le proposte originali sull’EDIS (9). In particolare, il CESE ha dichiarato che, avendo i due tipi di misure una serie di importanti obiettivi di base comuni relativi al rafforzamento e al completamento dell’Unione bancaria, essi devono essere realizzati nello stesso modo e con strumenti e metodi realmente equivalenti. Di conseguenza, e con l’obiettivo di realizzare progressi reali, il Comitato ritiene essenziale garantire che l’EDIS e le pertinenti misure di riduzione dei rischi siano trattati e attuati senza indugio, simultaneamente e in modo efficace, secondo un calendario chiaro e concreto. Creare le condizioni giuste per poter compiere dei passi avanti è fondamentale anche per il completamento dell’Unione economica e monetaria (UEM), di cui l’Unione bancaria rappresenta un elemento chiave.

3.4

Insieme ad altre iniziative in materia di riduzione dei rischi, la questione dei crediti deteriorati (10), in particolare la loro distribuzione non uniforme per Stato membro, deve certamente rimanere un’alta priorità, dato che è essenziale compiere progressi in questo campo. Come è stato dichiarato recentemente, sono stati compiuti progressi in termini generali, ma le medie non dicono tutto (11). Se vi sono banche che stanno affrontando la questione con decisione, o almeno si stanno muovendo nella giusta direzione, vi sono ancora anche banche che negano il problema o non se ne stanno occupando con tutto l’impegno necessario. Ora che l’economia è di nuovo in crescita, è importante affrontare la questione in via prioritaria, al fine di risolvere i problemi ereditati dal passato e quelli futuri. La sfida consiste nel realizzare risultati concreti sul campo. Ciò è di vitale importanza al fine di compiere progressi nell’attuazione del terzo pilastro dell’Unione bancaria.

3.5

Rispetto alle proposte originali concernenti l’EDIS del 2015, la comunicazione in esame offre la possibilità di una più ampia discussione sul sistema europeo di assicurazione dei depositi e di un approccio più graduale alla sua attuazione. In un momento in cui è importante non perdere lo slancio nell’attuazione dell’Unione bancaria e tener conto delle conclusioni tratte durante i negoziati, il nuovo approccio della Commissione è realistico e il Comitato non ha difficoltà a sostenerlo.

3.6

Il Comitato appoggia la decisione di fornire una copertura della liquidità solo nella prima fase, il che significa che, nel corso di questa fase, le perdite saranno coperte tramite i sistemi nazionali di garanzia dei depositi. Al fine di evitare che il successivo passaggio alla prossima fase sia inutilmente difficile, e ai fini del rafforzamento della fiducia reciproca, il Comitato ritiene importante che si dica chiaramente fin dall’inizio che vanno prese ulteriori misure per razionalizzare il più possibile i sistemi nazionali, in modo da eliminare eccessive differenze tra gli Stati membri. È inoltre importante affrontare, allo stesso tempo, i problemi ereditati dal passato e l’azzardo morale.

3.7

Per quanto riguarda il passaggio dalla fase di riassicurazione (di cui sopra) a quella di coassicurazione, che è vincolata a una serie di condizioni, secondo il Comitato, la decisione di procedere in questo senso dovrebbe essere fondata su una base più ampia possibile, e sembra quindi opportuno che la Commissione non prenda tale decisione da sola, bensì in collaborazione con il Consiglio e il Parlamento (12).

3.8

È inoltre necessario essere il più possibile chiari circa le condizioni che si applicheranno durante e dopo (13) il passaggio alla fase di coassicurazione, in cui si provvederà sia alla copertura della liquidità che alla copertura delle perdite. La proposta di procedere con gradualità (14) è giusta, ma al tempo stesso si nutre qualche preoccupazione per il carattere troppo generale e vago del testo attuale e per l’eccessivo spazio che esso lascia a interpretazioni diverse e a discussioni. Su questo tema sono necessari maggiori orientamenti e maggiore certezza del diritto fin dall’inizio.

3.9

Più in generale, va rilevato che, all’interno di questo disegno globale, la comunicazione è formulata in termini molto generali su una serie di punti e formula proposte in modo «condizionale». Da un lato, ciò lascia un margine di manovra, che potrebbe essere utile nei futuri negoziati tra e con gli Stati membri, ma dall’altro significa che il testo appare meno deciso (15) e non sempre così chiaro come si sarebbe potuto auspicare. Una serie di importanti aspetti sono omessi o trascurati, compreso il riconoscimento del ruolo dei sistemi di protezione istituzionale, su cui il Comitato aveva già richiamato l’attenzione (16). Al fine di risolvere tali questioni, occorre ora lavorare con tutte le parti interessate (tra cui il Consiglio, il Parlamento, gli Stati membri, la Commissione ecc.) per compiere rapidi progressi e rendere le proposte più concrete.

3.10

Il CESE esorta i colegislatori a utilizzare l’ampio pacchetto di misure volte a rafforzare l’Unione economica e monetaria (17), pubblicato il 6 dicembre 2017, per accelerare il raggiungimento del consenso.

3.11

Il CESE sostiene l’intenzione della BCE di garantire che le banche offrano servizi armonizzati in tutti gli Stati membri dell’UE (18) e, di conseguenza, sfruttino appieno i benefici di un mercato più ampio. Invita gli Stati membri che ancora non partecipano alla moneta unica ad aderire al meccanismo di vigilanza unico (SSM), come primo passo verso la loro piena integrazione nella zona euro.

3.12

Il completamento dell’architettura finanziaria dell’UE deve andare di pari passo con l’inclusione finanziaria e digitale, in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite per il 2030. Il CESE sottolinea il potenziale ruolo che le banche possono svolgere nella lotta contro i cambiamenti climatici e nell’attuazione di 13 dei 17 OSS, attraverso le loro funzioni di intermediazione fra il risparmio consapevole e gli investimenti socialmente responsabili. A tale proposito, la finalizzazione delle riforme di Basilea III, il 7 dicembre 2017, dovrebbe essere attentamente analizzata al fine di garantire che non si verifichi una riduzione dei prestiti bancari nei settori che sono essenziali per una finanza sostenibile.

4.   Osservazioni particolari

4.1

Il CESE appoggia le misure proposte dalla Commissione per limitare i rischi in materia di vigilanza, risoluzione e garanzia dei depositi (nel possibile passaggio dalla riassicurazione alla coassicurazione).

4.2

Il CESE sottolinea che l’armonizzazione dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi dovrebbe procedere di pari passo con l’istituzione dell’EDIS. Il CESE esorta la Commissione a elaborare un’iniziativa per consentire che i Fondi nazionali di garanzia dei depositi contribuiscano a completare l’architettura del sistema europeo, assicurando la parità di trattamento per gli istituti che non rivestono rilevanza sistemica (19). Il CESE sostiene il diritto dei sistemi di garanzia dei depositi nazionali (SGD) di applicare misure alternative, che non siano in contrasto con le regole di concorrenza, come si menziona all’art 11 della direttiva 2014//49/UE.

4.3

Il CESE è decisamente favorevole all’introduzione di un dispositivo di sostegno per il meccanismo unico di risoluzione non appena possibile, utilizzando una linea di credito concessa dal Meccanismo europeo di stabilità, come proposto ad esempio dalla task force sull’azione coordinata (TFCA).

4.4

Il CESE appoggia il rafforzamento dei poteri di vigilanza nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico, nonché dei sostegni prudenziali normativi (pilastro I), al fine di affrontare la questione dei crediti deteriorati in modo armonizzato. In tal senso, la Commissione dovrebbe dimostrare che, alla luce dei nuovi poteri di vigilanza, le autorità competenti possono influenzare le politiche di accantonamento delle banche in relazione ai crediti deteriorati.

4.5

I suddetti meccanismi prudenziali normativi di protezione dovrebbero essere applicati in ciascuna banca proporzionalmente al suo profilo di rischio sistemico, spesso legato al rispettivo modello aziendale. Da ciò seguirebbe che le banche di piccole e medie dimensioni, che non comportano rischi eccessivi, dovrebbero rispettare requisiti adeguati e non sarebbero «sovraregolamentate».

4.6

Allo stesso modo, il CESE raccomanda che si applichi ai requisiti patrimoniali per le banche un trattamento più favorevole per gli investimenti nell’economia verde (20) e che si consideri l’applicazione di maggiorazioni in termini di requisiti patrimoniali per gli investimenti nell’economia tradizionale. L’SSM dovrebbe esercitare una vigilanza specifica in questo ambito.

4.7

Occorrerebbe inoltre prevedere un’innovazione più spinta della legislazione in materia di crediti deteriorati studiando se non possa essere svolto un ruolo maggiore dai servizi privati di assicurazione del credito, i quali hanno una triplice funzione (prevenzione, risarcimento e recupero) e che, per effetto dell’innovazione finanziaria, sono associati in misura sempre maggiore con le banche. Nelle sue relazioni, la BCE conclude che alcuni di questi rischi, quali i rischi sui tassi di interesse, sono adeguatamente gestiti dalla maggior parte degli enti creditizi europei. Va inoltre osservato che gli Stati Uniti hanno superato la crisi dei mutui ipotecari subprime quando la Federal Reserve ha concesso anche ai grandi riassicuratori l’accesso alla liquidità.

4.8

Infine, il CESE chiede, come fatto in diversi pareri precedenti, condizioni di concorrenza eque e neutre in termini di tecnologia e modello aziendale. Per quanto riguarda il presente parere, ancora una volta chiede condizioni uniformi rispetto ai compiti in materia di vigilanza. Ciò significa che dovrebbe essere effettuato un numero maggiore di controlli sul sistema bancario ombra, sulle imprese di investimento e sulle imprese di tecnologia finanziaria, in linea con il principio di base «stessi rischi, stesse regole, stessa vigilanza». Grazie alle norme per questi nuovi attori, che hanno spesso dato luogo a procedimenti giudiziari, le possibilità d’inclusione finanziaria saranno aumentate senza compromettere la tutela dei consumatori.

Bruxelles, 14 marzo 2018

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Georges DASSIS


(1)  Cfr. COM(2017) 542 final (sezione 4, pag. 11 e segg.).

(2)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63)..

(3)  Il 16 giugno 2017 il Consiglio ha raggiunto un accordo su un progetto di direttiva sulla gerarchia dei creditori bancari nelle procedure d’insolvenza, in base al quale gli Stati membri possono introdurre esplicitamente una subordinazione dei depositi non garantiti che dovrebbero essere «salvati» in caso di fallimento di una banca.

(4)  COM(2018) 37 final.

(5)  Cfr. la comunicazione della Commissione, pag. 13.

(6)  Nonostante i miglioramenti, alla fine del 2016 le banche europee avevano il doppio di attività ponderate per il rischio nei loro bilanci (pari in media al 19,1 % nell’UE e al 18,8 % per la zona euro) rispetto agli Stati Uniti (le banche giapponesi erano in una posizione intermedia), mentre i dati europei all’inizio della crisi nel 2008 erano migliori rispetto a quelli delle altre due maggiori potenze. Inoltre, la percentuale di crediti deteriorati rimane tre volte superiore a quella fatta registrare dagli Stati Uniti e dal Giappone.

(7)  Cfr. COM(2017) 292 final, in particolare «azione prioritaria 5».

(8)  Le banche hanno ridotto la loro esposizione verso gli altri Stati membri ed i pagamenti transfrontalieri rappresentano ancora soltanto il 7 %.

(9)  GU C 177, del 18.5.2016, pag. 21.

(10)  Crediti deteriorati.

(11)  Intervista rilasciata da Danièle Nouy, presidente del consiglio di vigilanza della BCE, al quotidiano Público, 11 dicembre 2017. Cfr. https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/interviews/date/2017/html/ssm.in171211.en.html.

(12)  Fatta salva l’importanza del ruolo svolto dalle autorità di vigilanza a tale riguardo.

(13)  Cfr. la comunicazione, punto 3.

(14)  In termini generali, si propone che la copertura delle perdite sia fornita dai sistemi nazionali di garanzia dei depositi e dal sistema europeo di assicurazione dei depositi, secondo una chiave che aumenterà gradualmente, iniziando con un contributo dell’EDIS pari al 30 % a partire dal primo anno della fase di coassicurazione.

(15)  Molti elementi sono descritti in modo «condizionale»: si pensi per esempio al costante uso di «potrebbe» ecc. nella descrizione delle due fasi di attuazione del sistema europeo di assicurazione dei depositi (pag. 10 e seguenti).

(16)  GU C 177, del 18.5.2016, pag. 21.

(17)  COM(2017) 821 final.

(18)  GU C 434 del 15.12.2017, pag. 51.

(19)  Sulla base del regolamento (UE) n. 1024/2013, solo gli enti creditizi di importanza sistemica sono soggetti al meccanismo di vigilanza unico.

(20)  Le argomentazioni a favore del «fattore di sostegno verde» si riferiscono al valore sistemico positivo delle attività verdi, che riducono i rischi ambientali nel lungo periodo, e alla necessità di integrare le esternalità positive. Cfr. http://www.finance-watch.org/our-work/publications/1445 e https://ec.europa.eu/info/publications/180131-sustainable-finance-report_en.