15.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 434/63


Parere del Comitato economico e sociale europeo sui temi «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni

[COM(2017) 208 final — 2017/090 (COD)]

e

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l'autorizzazione delle controparti centrali e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi»

[COM(2017) 331 final — 2017/0136 (COD)]

(2017/C 434/10)

Relatore

Petru Sorin DANDEA

Consultazione

Parlamento europeo, COM(2017) 208 final — 31.5.2017; COM(2017) 331 final — 11.9.2017

Consiglio dell'Unione europea, COM(2017) 208 final — 6.6.2017; COM(2017) 331 final — 22.8.2017

Base giuridica

Articoli 114 e 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

 

 

Sezione competente

Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale

Adozione in sezione

7.9.2017

Adozione in sessione plenaria

20.9.2017

Sessione plenaria n.

528

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

145/0/2

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore l'iniziativa in esame articolata nelle due proposte di regolamento in oggetto, e invita la Commissione ad attivarsi per una rapida e piena attuazione del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (European Market Infrastructure Regulation = EMIR).

1.2

Il CESE si compiace soprattutto del fatto che questa proposta della Commissione dia attuazione alle raccomandazioni del programma REFIT e venga presentata a conclusione di una consultazione pubblica di vasta portata. Tale consultazione non ha solo permesso di sentire il parere di tutte le parti interessate, ma ha dato anche modo di semplificare le norme e di migliorarle sul piano qualitativo, oltre che di ridurre i costi di conformità — il tutto senza tuttavia compromettere la stabilità finanziaria.

1.3

Il CESE ritiene importante che le misure proposte dalla Commissione siano in linea con il piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di cartolarizzazione.

1.4

Inoltre, il CESE ritiene giustificata l'iniziativa della Commissione e accoglie con favore il mantenimento dell'obiettivo del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo («regolamento EMIR»), dal momento che l'importo nozionale dei derivati negoziati fuori borsa (OTC) a livello globale è superiore a 544 000 miliardi di euro.

1.5

Il CESE caldeggia la standardizzazione dei tipi di operazioni in derivati e di strumenti derivati, poiché questo consentirà di ottenere dati di qualità molto maggiore.

1.6

Il CESE approva la proposta della Commissione di introdurre una soglia per la compensazione applicabile alle piccole controparti, dato che per queste ultime non è agevole reperire dei prestatori di servizi di compensazione.

1.7

Il CESE sostiene la proposta della Commissione di estendere il periodo in cui i fondi pensione sono esentati dall'obbligo di compensazione centrale; finora, infatti, non sono state trovate soluzioni adeguate per dotare tali fondi della liquidità necessaria senza incidere sugli interessi dei sottoscrittori dei fondi stessi.

1.8

Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione di istituire un nuovo meccanismo di vigilanza di cui sia responsabile l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM). Il CESE raccomanda alla Commissione di stanziare le risorse finanziarie necessarie per formare il personale che verrà assegnato al nuovo dipartimento istituito presso l'AESFEM, tenuto conto delle complesse attività di vigilanza che tale servizio dovrà svolgere.

2.   La proposta della Commissione europea

2.1

Nel maggio e nel giugno 2017 la Commissione ha presentato due proposte di regolamento (1) che modificano il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati negoziati fuori borsa (OTC) che non sono compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni («regolamento EMIR»).

2.2

Entrambe le proposte di regolamento sono accompagnate da documenti di lavoro dei servizi della Commissione e da una valutazione d'impatto.

2.3

Con la prima proposta di regolamento, la Commissione punta a introdurre una regolamentazione più semplice ed efficace degli strumenti finanziari derivati, con l'intenzione di affrontare le importanti sfide che si vanno delineando per quel che riguarda la compensazione dei derivati negoziati fuori borsa. La proposta di regolamento prende in esame quattro aspetti: gli obblighi di segnalazione, le controparti non finanziarie, le controparti finanziarie e i fondi pensione.

2.4

Nella seconda proposta di regolamento considerata, la Commissione raccomanda di rafforzare la vigilanza delle controparti centrali (CCP) nel mercato dei derivati. La proposta mira a consolidare ulteriormente la stabilità finanziaria dell'Unione europea con l'istituzione di un nuovo meccanismo di vigilanza del mercato dei derivati sotto la responsabilità dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

3.   Osservazioni generali e particolari

3.1

La modifica del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR) rientra tra le iniziative della Commissione volte a regolamentare più efficacemente gli strumenti derivati. Negli ultimi anni una serie di disposizioni del regolamento sono state attuate mediante atti delegati, direttive e regolamenti. Il CESE accoglie con favore l'iniziativa della Commissione, e la invita ad attivarsi per una rapida e piena attuazione del regolamento EMIR.

3.2

Il CESE si compiace soprattutto del fatto che questa proposta della Commissione dia attuazione alle raccomandazioni del programma REFIT e venga presentata a conclusione di una consultazione pubblica di vasta portata. Tale consultazione non ha solo permesso di sentire il parere di tutte le parti interessate, ma ha dato anche modo di semplificare le norme e di migliorarle sul piano qualitativo, oltre che di ridurre i costi di conformità — il tutto senza tuttavia compromettere la stabilità finanziaria.

3.3

Il CESE ritiene importante che le misure proposte dalla Commissione siano in linea con il piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di cartolarizzazione.

3.4

L'iniziativa della Commissione non pregiudica il raggiungimento dell'obiettivo principale del regolamento EMIR, che consiste nell'esercitare una vigilanza e un monitoraggio dei derivati negoziati fuori borsa (OTC) per scongiurare il rischio sistemico, oltre che nel ridurre il volume di questo tipo di strumenti, in particolare di quelli con finalità speculative. A giudizio del CESE l'iniziativa della Commissione è giustificata, dal momento che l'importo nozionale dei derivati OTC a livello globale è superiore a 544 000 miliardi di euro.

3.5

La modifica degli obblighi di segnalazione proposta dalla Commissione porterà ad una riduzione degli oneri amministrativi e ad una semplificazione delle modalità di segnalazione per la maggioranza delle controparti. Non solo, ma la Commissione ritiene che servirà a migliorare la qualità dei dati trasmessi. Il CESE è del parere che la standardizzazione dei tipi di operazioni e di strumenti permetterà di ottenere dati di qualità molto maggiore.

3.6

La Commissione propone di introdurre una soglia per la compensazione applicabile alle piccole controparti; per queste ultime, infatti, non è agevole reperire dei prestatori di servizi di compensazione, e la proposta della Commissione intende perciò offrire un sostegno a questi soggetti di piccole dimensioni, tra i quali figurano ad esempio banche o fondi di investimento di modeste dimensioni. Il CESE approva la proposta presentata dalla Commissione.

3.7

Nella proposta di regolamento la Commissione punta ad estendere il periodo in cui i fondi pensione sono esentati dall'obbligo di compensazione centrale dei portafogli di derivati OTC che detengono. Dal momento che i fondi pensione non dispongono della liquidità sufficiente per realizzare la compensazione centrale e che tali fondi ricoprono un ruolo ben preciso nel garantire i redditi delle persone anziane, il CESE appoggia la proposta della Commissione.

3.8

La seconda proposta di regolamento in esame introduce nuove norme e responsabilità per quanto riguarda la vigilanza delle controparti centrali sia dell'UE che al di fuori dell'Unione, e definisce con maggiore precisione il quadro per la cooperazione tra le banche centrali e le autorità di vigilanza. Il CESE accoglie con favore questa proposta della Commissione.

3.9

La proposta di regolamento in esame introduce un nuovo meccanismo di vigilanza sotto la responsabilità dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), cui sono attribuiti poteri di vigilanza delle controparti centrali sia dell'UE che di paesi terzi. La Commissione si prefigge di rendere più efficace la vigilanza esercitata sulle controparti centrali al di fuori dell'UE, e soprattutto su quelle che possono avere un ruolo importante nelle operazioni di compensazione realizzate sul territorio dell'Unione. Il CESE raccomanda alla Commissione di stanziare le risorse finanziarie necessarie per formare il personale che verrà assegnato al nuovo dipartimento istituito presso l'AESFEM, tenuto conto delle complesse attività di vigilanza che tale servizio dovrà svolgere.

3.10

Per quanto riguarda le questioni aperte poste dagli OTC in rapporto non solo ai risparmi dei cittadini ma anche al rischio sistemico, il CESE rinnova la propria proposta (2) di lanciare delle campagne di educazione finanziaria. La Commissione potrebbe finanziare programmi analoghi mirati ai piccoli investitori.

Bruxelles, 20 settembre 2017

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Georges DASSIS


(1)  COM(2017) 208 final — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni, e COM(2017) 331 final — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l'autorizzazione delle controparti centrali e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi.

(2)  Cfr. il punto 4.7 del parere del CESE in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (EMIR) sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazion, (GU C 143 del 22.5.2012, pag. 74).