12.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 128/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Requisiti e procedura per l'inserimento degli impianti situati in paesi terzi nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi

Nota tecnica orientativa a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi

(2016/C 128/01)

La presente «Nota tecnica orientativa sui requisiti e la procedura per l’inserimento degli impianti situati in paesi terzi nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi» ha lo scopo di chiarire taluni aspetti del regolamento (UE) n. 1257/2013 (in appresso il «regolamento»), entrato in vigore il 30 dicembre 2013. La presente nota è stata adottata dalla Commissione europea dopo discussioni con gli Stati membri e le parti interessate.

A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento la Commissione europea «può predisporre note tecniche orientative allo scopo di agevolare la certificazione» degli impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo ai fini della richiesta di inserimento nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (in appresso l’«elenco europeo»). Il presente documento chiarisce i seguenti elementi citati o cui si fa riferimento nell’articolo 15, paragrafo 4:

l’oggetto della certificazione, ossia i requisiti progettuali, costruttivi, operativi, gestionali, amministrativi e di monitoraggio che gli impianti devono soddisfare;

lo status e le qualifiche dell’entità certificante (in appresso il «verificatore indipendente»);

la procedura per l’ispezione degli impianti e le verifiche successive;

le modalità di presentazione della richiesta di inserimento nell’elenco europeo alla Commissione europea.

Il presente documento fornisce chiarimenti conformemente alle pertinenti disposizioni della convenzione di Hong Kong e tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’OMI, dell’OIL e della convenzione di Basilea. Tuttavia, sebbene la maggior parte dei requisiti previsti dal regolamento si richiami alla convenzione di Hong Kong, alcuni di essi sono nuovi e richiedono chiarimenti che non sono necessariamente presenti nelle linee guida dell’OMI né in altri orientamenti esistenti.

La presente nota tecnica orientativa può essere aggiornata, se necessario, alla luce dell’esperienza di attuazione del regolamento. La Commissione si riserva il diritto di pubblicare altre note tecniche orientative in questa materia, ad esempio sui riesami intermedi di conformità previsti dall’articolo 15, paragrafo 4, primo comma, del regolamento.

Il presente documento rispecchia il parere della Commissione europea e pertanto non è giuridicamente vincolante. L’interpretazione vincolante della legislazione dell’UE è di esclusiva competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). I pareri espressi in questa nota orientativa non possono pregiudicare la posizione che la Commissione potrebbe adottare di fronte alla CGUE.

Abbreviazioni

APP

Attrezzature per la protezione personale

CHK

Convenzione di Hong Kong

DT CB

Direttive tecniche della convenzione di Basilea

OMI

Organizzazione marittima internazionale

OIL

Organizzazione internazionale del lavoro

PIRN

Piano dell’impianto di riciclaggio delle navi

INDICE

1.

Domande generali sull’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi 3

1.1.

Che cos’è l’elenco europeo degli impianti? 3

1.2.

Chi può chiedere l’inserimento nell’elenco europeo? 3

1.3.

Come si presenta la richiesta di inserimento nell’elenco europeo? 3

1.4.

Cosa dovrebbe contenere il fascicolo della richiesta? 4

1.5.

Quando si possono presentare le richieste? 4

1.6.

Come valuta la Commissione europea le richieste? 4

1.7.

Come è istituito l’elenco europeo? 4

1.8.

Un impianto può essere rimosso dall’elenco europeo? 4

2.

Requisiti per l’inserimento nell’elenco europeo 5

2.1.

Requisiti generali 5

2.1.1.

Quali autorizzazioni e permessi sono richiesti ai fini dell’inserimento nell’elenco europeo? 5

2.1.2.

Cosa dovrebbe comprendere un piano dell’impianto di riciclaggio delle navi? 5

2.1.3.

In cosa consiste un «piano che assicuri la preparazione e la capacità di reagire alle emergenze» conforme? 6

2.1.4.

In cosa consistono i sistemi adeguati di gestione e monitoraggio? 6

2.2.

Requisiti ambientali 7

2.2.1.

Cosa si intende per «prevenire effetti negativi sull’ambiente» e «controllare eventuali rilasci, in particolare nelle zone intercotidali»? 8

2.2.2.

Cosa si intende per «suoli impermeabili» ed «efficace sistema di drenaggio»? 8

2.2.3.

Cosa si intende per «contenimento dei materiali pericolosi»? 9

2.2.4.

Cosa si intende per «strutture edificate»? 10

2.2.5.

In cosa consiste una gestione dei rifiuti conforme ai fini del regolamento? 12

2.3.

Requisiti in materia di salute e di sicurezza 14

2.3.1.

Cosa si intende per «prevenzione degli effetti negativi sulla salute umana»? 14

2.3.2.

Cosa si intende per «idonee attrezzature per la protezione personale»? 15

2.3.3.

Quali obblighi di formazione sussistono? 15

2.3.4.

Cosa si intende per «tenere registrazioni conformi di incidenti, infortuni, malattie professionali ed effetti cronici»? 16

3.

Certificazioni e ispezioni 16

3.1.

Quali sono le principali caratteristiche del sistema di ispezione previsto dal nuovo regolamento? 16

3.2.

Qual è il ruolo dei verificatori indipendenti? 18

3.3.

Chi può fungere da verificatore indipendente? 18

3.4.

La Commissione europea pubblica un elenco dei verificatori indipendenti? 18

3.5.

Quali accrediti e qualifiche dovrebbero possedere i verificatori indipendenti? 18

3.6.

La Commissione europea può decidere di compiere ulteriori ispezioni in un impianto? 19

1.   Domande generali sull’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi

1.1.    Che cos’è l’elenco europeo degli impianti?

Articolo 2, paragrafo 1: «Il presente regolamento […] si applica alle navi battenti bandiera di uno Stato membro».

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a): «Gli armatori garantiscono che le navi destinate ad essere riciclate siano riciclate unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell’elenco europeo».

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b): «La Commissione adotta atti di esecuzione per istituire un elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi che […] sono situati in un paese terzo e il cui inserimento è basato su una valutazione delle informazioni e dei documenti giustificativi trasmessi o raccolti conformemente all’articolo 15».

A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, la Commissione europea istituisce un elenco (l’«elenco europeo») degli impianti di riciclaggio delle navi che soddisfano i requisiti del regolamento. L’elenco europeo comprende sia gli impianti situati nell’UE sia quelli situati al di fuori dell’UE.

Conformemente al regolamento [articolo 2, paragrafo 1, sull’ambito di applicazione e articolo 6, paragrafo 2, lettera a), sui requisiti generali per gli armatori], gli armatori che battono bandiera di uno Stato membro dell’UE porteranno le proprie navi destinate al riciclaggio soltanto negli impianti compresi nell’elenco europeo.

1.2.    Chi può chiedere l’inserimento nell’elenco europeo?

Articolo 15, paragrafo 1: «Un’impresa di riciclaggio delle navi proprietaria di un impianto di riciclaggio delle navi situato in un paese terzo e che intenda riciclare navi battenti bandiera di uno Stato membro presenta una richiesta alla Commissione di inserire tale impianto di riciclaggio delle navi nell’elenco europeo».

La procedura per l’inserimento di un impianto nell’elenco dipende dall’ubicazione geografica dell’impianto stesso. Gli impianti situati all’interno dell’UE sono inseriti in un elenco dalle rispettive autorità nazionali competenti, che poi trasmettono i propri elenchi nazionali alla Commissione europea affinché li inserisca direttamente nell’elenco europeo. Gli impianti situati al di fuori dell’UE devono presentare richiesta alla Commissione europea.

Mentre le modalità pratiche dell’inserimento negli elenchi nazionali sono stabilite dal singolo Stato membro, il regolamento prevede che gli impianti situati all’interno e all’esterno dell’UE devono soddisfare gli stessi requisiti di funzionamento, che sono indicati all’articolo 13 del regolamento.

1.3.    Come si presenta la richiesta di inserimento nell’elenco europeo?

Articolo 15, paragrafo 1: «Un’impresa di riciclaggio delle navi proprietaria di un impianto di riciclaggio delle navi situato in un paese terzo e che intenda riciclare navi battenti bandiera di uno Stato membro presenta una richiesta alla Commissione di inserire tale impianto di riciclaggio delle navi nell’elenco europeo».

A norma del regolamento, un’impresa di riciclaggio delle navi proprietaria di un impianto di riciclaggio delle navi (IRN) situato al di fuori dell’UE e che intenda riciclare navi battenti bandiera di uno degli Stati membri dell’UE presenta una richiesta alla Commissione europea di inserire tale IRN nell’elenco europeo.

La richiesta deve essere inviata elettronicamente all’indirizzo env-ship-recycling@ec.europa.eu e due sue copie cartacee devono essere spedite per posta tradizionale (1) a:

Commissione europea

Unità Gestione rifiuti e riciclaggio

Direzione generale Ambiente

Avenue de Beaulieu 9, BU5/107

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

La Commissione europea invia all’impresa di riciclaggio delle navi conferma scritta di avvenuta ricezione della richiesta, insieme a una stima dei tempi necessari per l’adozione di una decisione sulla richiesta stessa. La Commissione europea invierà successivamente notifica scritta della decisione sull’inserimento o meno dell’IRN nell’elenco europeo.

1.4.    Cosa dovrebbe contenere il fascicolo della richiesta?

Articolo 15, paragrafo 2: «La richiesta di cui [all’articolo 15, paragrafo 1] è corredata dei documenti giustificativi attestanti che l’impianto di riciclaggio delle navi in questione soddisfa i requisiti di cui all’articolo 13 per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi ed essere inserito nell’elenco europeo conformemente all’articolo 16».

L’articolo 15 del regolamento stabilisce che l’impresa di riciclaggio delle navi presenta una richiesta corredata di documenti atti a dimostrare che l’impianto soddisfa i requisiti del regolamento. Il fascicolo della richiesta dovrebbe comprendere:

1.

un modulo compilato riguardante le informazioni e i documenti relativi alla richiesta di inserimento nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, insieme a documenti giustificativi, come previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/2398 della Commissione sulle informazioni e sui documenti relativi a una richiesta di inserimento di un impianto situato in un paese terzo ai fini dell’inserimento nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (2);

2.

una copia della certificazione dell’impianto di riciclaggio delle navi da parte di un verificatore indipendente (per il modello si veda l’allegato 1 del presente documento);

3.

una copia del piano dell’impianto di riciclaggio delle navi.

Tutti i documenti devono essere redatti in inglese o accompagnati da una traduzione in inglese, francese o tedesco.

1.5.    Quando si possono presentare le richieste?

Le richieste possono essere presentate in qualsiasi momento. Dopo la pubblicazione, l’elenco europeo sarà aggiornato regolarmente per includervi gli impianti la cui richiesta di inserimento è stata accettata ed eliminare quelli non più conformi ai requisiti del regolamento (si veda la sezione 1.8 del capitolo Domande & Risposte).

Affinché un impianto possa essere inserito nell’elenco europeo entro la fine del 2016, il relativo fascicolo della richiesta deve essere presentato entro il 1o luglio 2016.

1.6.    Come valuta la Commissione europea le richieste?

La Commissione europea (direzione generale Ambiente) valuta le richieste ricevute dagli impianti di riciclaggio delle navi situati al di fuori dell’UE sulla base dei requisiti del regolamento. Sono presi in esame soltanto fascicoli completi; qualora un fascicolo sia incompleto, all’impresa sarà chiesto di fornire il o gli elementi mancanti.

1.7.    Come è istituito l’elenco europeo?

L’elenco europeo deve essere istituito e aggiornato mediante l’adozione di atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Le proposte di inserimento nell’elenco europeo sono esaminate dal comitato del regolamento sul riciclaggio delle navi, comprendente rappresentanti degli Stati membri, che esprime un parere conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 (3).

A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013 la Commissione europea deve pubblicare l’elenco europeo entro il 31 dicembre 2016. L’elenco è diviso in due sottoelenchi che contengono gli impianti di riciclaggio delle navi situati all’interno e, rispettivamente, all’esterno dell’UE.

L’elenco europeo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito web della Commissione europea. Sarà aggiornato regolarmente per inserire o rimuovere, se del caso, impianti di riciclaggio delle navi.

1.8.    Un impianto può essere rimosso dall’elenco europeo?

Articolo 16, paragrafo 4, lettera b): «La Commissione adotta atti di esecuzione per aggiornare regolarmente l’elenco europeo per […] eliminare dall’elenco europeo un impianto di riciclaggio delle navi qualora: i) l’impianto di riciclaggio delle navi non sia più conforme ai requisiti di cui all’articolo 13; o ii) gli elementi di prova aggiornati non siano forniti almeno tre mesi prima della scadenza del periodo quinquennale di cui al paragrafo 3 del presente articolo».

Sì. Qualora la Commissione europea accerti che un impianto non è più conforme ai requisiti del regolamento, sarà avviata una procedura per escluderlo dall’elenco europeo. All’impresa di riciclaggio delle navi interessata da tale procedura sarà concessa la possibilità di esporre il proprio caso e di rispondere a eventuali domande della Commissione europea.

Per eliminare dall’elenco europeo un impianto situato in un paese terzo sarà necessario anche adottare un atto di esecuzione secondo la procedura descritta alla sezione 1.7 del capitolo Domande & Risposte.

La decisione di eliminare un impianto dall’elenco europeo è definitiva, ma nulla impedisce a un’impresa di presentare successivamente una nuova richiesta di inserimento del proprio impianto nell’elenco.

2.   Requisiti per l’inserimento nell’elenco europeo

Questa sezione esamina i diversi requisiti previsti dal regolamento per gli impianti di riciclaggio delle navi che intendono riciclare navi dell’UE. A fini di chiarezza, i diversi requisiti sono stati raggruppati in tre capitoli (requisiti generali, requisiti ambientali, requisiti in materia di sanità e sicurezza). Può darsi che taluni requisiti siano ricompresi in più di un capitolo perché potrebbero avere numerose finalità; tali requisiti sono descritti in base al loro oggetto principale.

2.1.    Requisiti generali

2.1.1.   Quali autorizzazioni e permessi sono richiesti ai fini dell’inserimento nell’elenco europeo?

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a): l’impianto di riciclaggio delle navi «ha ottenuto dalle autorità nazionali competenti l’autorizzazione a svolgere attività di riciclaggio delle navi».

Il primo requisito che un impianto deve soddisfare per poter essere inserito nell’elenco europeo è avere ottenuto dalle autorità competenti del proprio paese l’autorizzazione a riciclare navi. La Commissione europea non inserisce nell’elenco impianti che non siano stati autorizzati a operare dalle proprie autorità nazionali. Qualora a un impianto inserito nell’elenco europeo sia revocata l’autorizzazione nazionale a riciclare navi, esso sarà rimosso dall’elenco. La Commissione europea può contattare direttamente le autorità interessate per verificare se la documentazione di autorizzazione presentata insieme al fascicolo della richiesta sia veritiera.

Ai fini del regolamento, le modalità di autorizzazione previste dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), dipendono dalla legislazione del paese in cui è situato l’impianto.

Se le rispettive autorità competenti non rilasciano permessi, licenze o autorizzazioni specifici per condurre operazioni di riciclaggio, nella richiesta il richiedente lo dichiara esplicitamente e presenta altri permessi, licenze o autorizzazioni afferenti alle attività dell’impresa.

2.1.2.   Cosa dovrebbe comprendere un piano dell’impianto di riciclaggio delle navi?

Articolo 13, paragrafo 1, lettera e): l’impianto di riciclaggio delle navi «predispone un piano dell’impianto di riciclaggio delle navi».

Il PIRN è un documento fondamentale introdotto dalla convenzione di Hong Kong e ripreso nel regolamento. Analizzando i contenuti del PIRN, la Commissione può verificare la conformità ai requisiti fondamentali del regolamento. Si raccomanda di fare riferimento alle parti pertinenti del PIRN quando si presentano documenti giustificativi attestanti la conformità ai requisiti del regolamento.

Come indicato nelle linee guida dell’OMI per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente (4), il PIRN è adottato dal consiglio di amministrazione o dall’organo direttivo appropriato dell’impresa di riciclaggio […] È […] essenziale che il PIRN descriva interamente le operazioni e le procedure attuate presso l’impianto di riciclaggio delle navi per garantire la conformità alla convenzione. Inoltre, il PIRN dovrebbe descrivere tutte le operazioni e le procedure attuate presso l’impianto di riciclaggio delle navi per garantire la conformità al regolamento laddove esso ribadisce i requisiti della CHK (si vedano in particolare le domande della sezione 2.2 sui requisiti specifici).

Il formato raccomandato per il PIRN è incluso nell’appendice 1 delle linee guida dell’OMI per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente (5).

2.1.3.   In cosa consiste un «piano che assicuri la preparazione e la capacità di reagire alle emergenze» conforme?

Articolo 13, paragrafo 1, lettera h): l’impianto di riciclaggio delle navi «elabora e conserva un piano che assicuri la preparazione e la capacità di reagire alle emergenze».

Gli orientamenti contenuti nella sezione 3.3.5 delle linee guida dell’OMI per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente, nelle sezioni 4.6 e 16 delle linee guida dell’OIL (6) e nelle sezioni 4.5 e 6.2 delle direttive tecniche della convenzione di Basilea per la gestione ecologicamente corretta del disarmo integrale o parziale di navi (in appresso «DT CB») (7) descrivono come elaborare un piano che assicuri la preparazione e la capacità di reagire alle emergenze.

Inoltre, un idoneo piano di questo tipo tiene conto della struttura attuale dell’impianto di riciclaggio ed è messo a disposizione di tutte le persone che lavorano nell’impianto, compresi il personale delle imprese appaltatrici e i dipendenti assunti con un contratto a breve termine.

2.1.4.   In cosa consistono i sistemi adeguati di gestione e monitoraggio?

Articolo 13, paragrafo 1, lettera d): l’impianto di riciclaggio delle navi «prevede sistemi, procedure e tecniche di gestione e di monitoraggio che hanno lo scopo di prevenire, ridurre, minimizzare nonché, nella misura del possibile, eliminare: i) i rischi per la salute dei lavoratori interessati e di coloro che vivono in prossimità dell’impianto di riciclaggio delle navi; e ii) gli effetti negativi sull’ambiente dovuti al riciclaggio delle navi».

I sistemi di gestione e monitoraggio riguardano i rifiuti e i materiali pericolosi, il danno ambientale causato dall’attività di riciclaggio delle navi in generale e i timori per la salute e la sicurezza. Tali sistemi sostengono l’attuazione di procedure e tecniche che hanno lo scopo di prevenire, ridurre, minimizzare nonché, nella misura del possibile, eliminare i rischi per la salute e gli effetti negativi sull’ambiente.

I sistemi di gestione e monitoraggio servono a controllare l’attuazione dei processi e delle condizioni descritti nel PIRN e si applicano all’intero processo: dall’accettazione di una nave da riciclare alla gestione dei rifiuti (8) (se eseguita presso l’impianto di riciclaggio delle navi). Tale processo comprende, tra l’altro, la valutazione dei rischi a bordo della nave (anche sulla base dell’inventario dei materiali pericolosi e del certificato di idoneità al riciclaggio), l’individuazione e il rispetto di eventuali requisiti giuridici per le navi da riciclare, l’esecuzione del processo di riciclaggio della nave in modo sicuro e compatibile con l’ambiente (incluso lo stoccaggio e la gestione dei materiali e dei rifiuti presenti a bordo della nave e prodotti dal processo di riciclaggio della stessa), nonché l’offerta della formazione richiesta e l’effettuazione dei controlli documentali per l’intero processo.

a)   Sistemi di gestione e monitoraggio dell’ambiente

Nel contesto del regolamento, le DT CB relative all’elaborazione e attuazione di sistemi di gestione ambientale (9) costituiscono una fonte internazionale adeguata e rilevante ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), per quanto riguarda gli effetti negativi per l’ambiente.

Conformemente alle linee guida dell’OMI (10) sul monitoraggio ambientale, un programma di monitoraggio ambientale comprende i possibili impatti negativi durante il riciclaggio delle navi, [che possono] essere suddivisi in quattro categorie: rilascio di materiali pericolosi nel terreno e nei sedimenti, rilascio di sostanze pericolose nell’acqua, emissioni di sostanze pericolose nell’aria e rumore/vibrazioni. L’esposizione ad alte temperature è un altro possibile effetto negativo da considerare.

Le linee guida dell’OMI per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente precisano altresì che «il programma di monitoraggio […] dovrebbe essere specifico per l’impianto, tenendo conto delle sue caratteristiche, come l’utilizzo di bacini di carenaggio, pontili/moli e/o siti di riciclaggio sull’interfaccia terra-mare, e dovrebbe individuare i cambiamenti chimici, biologici e fisici intervenuti nell’ambiente circostante l’impianto di riciclaggio delle navi». «Il programma di monitoraggio […] dovrebbe applicare norme ampiamente riconosciute per la raccolta e l’analisi dei parametri ambientali rilevanti».

b)   Sistemi di gestione e monitoraggio della salute e della sicurezza

I sistemi globali di gestione e monitoraggio che hanno lo scopo di prevenire, ridurre, minimizzare nonché, nella misura del possibile, eliminare i rischi per la salute dei lavoratori interessati e di coloro che vivono in prossimità dell’impianto di riciclaggio delle navi causati dall’attività di riciclaggio delle navi devono contemplare due aspetti essenziali ai sensi delle linee guida dell’OIL:

a)

l’impianto ha predisposto sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro (11);

b)

ai lavoratori sono riconosciuti i diritti citati nelle linee guida dell’OIL (12), che consentono loro di assumere la titolarità dei sistemi di gestione della salute e della sicurezza e, se del caso, di contribuire a migliorarli.

Le linee guida dell’OIL (13) presuppongono che i datori di lavoro «adottino provvedimenti per l’individuazione e la valutazione periodica dei pericoli e dei rischi per la salute e la sicurezza derivanti da fattori ambientali pericolosi presenti in ciascun posto di lavoro, sia esso permanente o temporaneo, e generati dall’utilizzo di operazioni, strumenti, macchinari, attrezzature e sostanze differenti» e «attuino idonee misure di prevenzione e protezione necessarie per prevenire tali pericoli e rischi o per ridurli al più basso livello ragionevolmente realizzabile, in conformità delle leggi e dei regolamenti nazionali».

Le linee guida dell’OMI per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente illustrano ulteriormente il ruolo dell’impresa di riciclaggio delle navi, che consiste nell’effettuare valutazioni dei pericoli sul lavoro per determinare il giusto approccio alla massimizzazione della sicurezza dei lavoratori. La responsabilità di tali valutazioni dovrebbe essere attribuita a una persona competente per i pericoli specifici di ciascun lavoro. Si raccomanda che le valutazioni siano effettuate da un gruppo di dipendenti comprendente la persona competente, un rappresentante della direzione e lavoratori in possesso di un livello di competenze adeguato (14).

A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento, «una persona competente può essere un lavoratore che abbia ricevuto una formazione o un impiegato con mansioni di gestione in grado di riconoscere e valutare rischi e pericoli professionali, nonché l’esposizione dei dipendenti a materiali potenzialmente pericolosi o a condizioni non sicure in un impianto di riciclaggio delle navi e che sia in grado di indicare le misure di protezione e le precauzioni da prendere per eliminare o ridurre tali pericoli, rischi o tale esposizione».

Il secondo elemento dei sistemi di gestione della salute e della sicurezza riguarda l’obbligo per l’impianto di riciclaggio delle navi di garantire che i lavoratori ricevano informazioni, siano coinvolti e forniscano riscontri per quanto riguarda il miglioramento della sicurezza. L’elenco dei diritti dei lavoratori rilevanti è riportato nelle linee guida dell’OIL (15). Tali diritti vanno dal diritto di segnalare all’autorità competente eventuali rischi per la salute a quello di ricevere cure mediche adeguate o di eleggere i propri rappresentanti conformemente alle leggi, ai regolamenti e alle prassi nazionali. In ogni caso, l’impianto di riciclaggio delle navi adotta i provvedimenti necessari per garantire che i lavoratori ricevano informazioni, siano coinvolti e forniscano riscontri per quanto riguarda le questioni in materia di salute e sicurezza.

Il monitoraggio dei parametri di salute e sicurezza può essere considerato realizzato se l’impresa di riciclaggio delle navi ha dato attuazione alle pertinenti linee guida dell’OIL (16). Le linee guida dell’OMI per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente prevedono inoltre che l’impianto disponga di procedure da utilizzare per il monitoraggio dell’esposizione e per la sorveglianza medica (17).

2.2.    Requisiti ambientali

La presente sezione si richiama essenzialmente alla sezione 3 delle linee guida dell’OMI del 2012 per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente. Altri orientamenti sono ripresi dai seguenti documenti:

parte II delle linee guida dell’OIL sulla salute e la sicurezza nella demolizione di navi (18) ;

sezione 5 delle direttive tecniche della convenzione di Basilea per la gestione ecologicamente corretta del disarmo integrale o parziale di navi (19) ;

direttive del segretariato della convenzione di Basilea per le autorità competenti degli impianti di riciclaggio delle navi (in appresso le «direttive SCB del 2013») (20) ;

In particolare, nella sezione citata si riconosce che l’applicazione di principi per una gestione compatibile con l’ambiente e la conformità ai regolamenti sul riciclaggio delle navi farà affidamento, quanto meno in parte, sullo sviluppo di infrastrutture adeguate (21). In termini operativi, dalle risposte fornite alle sezioni 2.2.1-2.2.3 del capitolo Domande & Risposte si ricava che il trasferimento di elementi dalla nave al suolo impermeabile dell’impianto è effettuato senza che gli elementi entrino in contatto con il mare, la zona intercotidale o altre superfici permeabili come sabbia o ghiaia (22).

2.2.1.   Cosa si intende per «prevenire effetti negativi sull’ambiente» e «controllare eventuali rilasci, in particolare nelle zone intercotidali»?

Articolo 13, paragrafo 1, lettera f): l’impianto di riciclaggio delle navi «previene gli effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente, dimostrando inoltre di poter controllare eventuali rilasci, in particolare nelle zone intercotidali».

Orientamenti fondamentali per la prevenzione di effetti negativi sull’ambiente sono contenuti nelle linee guida dell’OMI sulla prevenzione degli effetti negativi sull’ambiente (23). Indicazioni su quali siano le operazioni adeguate per prevenire effetti negativi sono contenute nelle DT CB (24).

Stabilendo che l’impianto di riciclaggio delle navi «previene gli effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente», il regolamento pone l’accento sulla prevenzione. In un impianto «progettato, costruito e gestito in modo sicuro e compatibile con l’ambiente» (25), sono applicate misure e utilizzate infrastrutture atte a prevenire rilasci nell’ambiente.

L’impianto è tenuto altresì a «dimostrare di poter controllare eventuali rilasci», cioè deve provare di essere in grado di prevenire e – qualora la prevenzione non abbia funzionato nonostante la progettazione, costruzione e gestione siano conformi – di contenere e rimediare a qualsiasi tipo di rilascio (sversamenti, emissioni in atmosfera, eccetera).

Tra gli esempi dei sistemi di controllo figurano – tra l’altro – una valutazione preventiva degli inquinanti che rimangono a bordo della nave, squadre di intervento rapido, barriere di assorbimento del petrolio, barriere di contenimento del petrolio (26), canali di drenaggio e suoli impermeabili (per ulteriori dettagli su questi ultimi si rimanda alla Domanda & Risposta seguente).

Per zona intercotidale si intende la zona compresa tra il minimo e il massimo di marea. Sebbene ciascuna area dell’impianto meriti attenzione, le zone intercotidali sono citate nel regolamento in modo particolare perché comportano sfide specifiche per quanto riguarda il controllo dei rilasci, a causa del continuo cambiamento delle condizioni per effetto delle maree.

2.2.2.   Cosa si intende per «suoli impermeabili» ed «efficace sistema di drenaggio»?

Articolo 13, paragrafo 1, lettera g), punto i): l’impianto di riciclaggio delle navi «assicura che la gestione e lo stoccaggio dei materiali e dei rifiuti pericolosi siano sicuri e compatibili con l’ambiente, garantendo tra l’altro […] la manipolazione di materiali e rifiuti pericolosi prodotti durante il processo di riciclaggio della nave unicamente su suoli impermeabili con un efficace sistema di drenaggio».

Il regolamento prescrive che i «materiali pericolosi» e i «rifiuti prodotti durante il processo di riciclaggio della nave» siano manipolati «unicamente su suoli impermeabili con un efficace sistema di drenaggio».

«Manipolazione» è un concetto molto ampio, che va oltre le operazioni di gestione dei rifiuti. La manipolazione comincia con il taglio/il distacco di elementi dalla nave e comprende la selezione e il trasporto dei materiali pericolosi e dei rifiuti prodotti durante il processo di riciclaggio della nave.

Tutti gli elementi distaccati dalla nave, compresi i blocchi di grandi dimensioni, costituiscono «materiali pericolosi» o «rifiuti prodotti durante il processo di riciclaggio della nave».

I «suoli» sono superfici continue, piane e di sostegno. I «suoli impermeabili» sono suoli che non consentono il passaggio di fluidi. Questa caratteristica rispecchia la necessità non soltanto di contenere i fluidi pericolosi, ma anche di contrastare la possibilità che materiali pericolosi siano dilavati e quindi rilasciati nell’ambiente. L’acciaio di cui è fatta la nave può essere considerato un suolo impermeabile ai fini del regolamento se sono soddisfatte determinate condizioni (si veda più avanti) o nel caso dei bacini galleggianti.

Ai fini del regolamento, per «efficace sistema di drenaggio» si intende un drenaggio collegato a un impianto di trattamento delle acque (sul sito oppure condiviso/comunale) oppure, come definito nelle direttive del segretariato della convenzione di Basilea del 2013, una semplice infrastruttura (ad esempio un basamento in cemento) che funge da barriera alla fuoriuscita di materiali inquinanti. Ciò consentirebbe il drenaggio dei contaminanti e la possibilità di pulire periodicamente l’impianto dei canali di drenaggio, ad esempio mediante l’installazione di griglie amovibili sopra i canali stessi (27). Il volume dei sistemi di drenaggio deve essere stabilito sulla base dei dati meteorologici (ad esempio piogge), dei possibili volumi di sversamento, dei tipi di sversamento, delle dimensioni della superficie impermeabile e dell’afflusso di acque esterne.

Poiché la manipolazione di materiali pericolosi e dei rifiuti prodotti durante il processo di riciclaggio delle navi dovrebbe essere effettuata «unicamente» su suoli impermeabili, qualsiasi elemento distaccato dalla nave non dovrebbe entrare in contatto con suoli non impermeabili, come la sabbia; può, però, essere sollevato (ad esempio con una gru) e trasportato su un suolo impermeabile.

L’interno della nave può essere considerato un suolo impermeabile ai fini del regolamento se:

a)

lo scafo è sigillato, l’integrità del fondo dello scafo è stata analizzata e non risulta compromessa;

b)

le sostanze nocive che cadono dalla nave durante le operazioni di taglio sono controllate secondo le indicazioni di cui alla sezione 2.2.1 del capitolo Domande & Risposte (ad esempio vengono raccolte e trattate in modo compatibile con l’ambiente);

c)

le barriere di contenimento del petrolio sono collocate tra lo scafo della nave e la riva/banchina prima dell’inizio di qualsiasi attività che possa costituire una minaccia per l’ambiente; inoltre, sono immediatamente disponibili separatori degli oli;

d)

i blocchi sono sollevati e trasportati in sicurezza nelle aree di taglio con suoli impermeabili;

e)

il rilascio di scaglie di vernice e rivestimenti tossici nel mare/su superfici permeabili è controllato a norma della sezione 2.2.1 del capitolo Domande & Risposte;

f)

quanto prima possibile, il residuo del fondo della nave deve essere trasportato in aree con suoli impermeabili in modo sicuro e compatibile con l’ambiente, ad esempio utilizzando gru, slitte o travi muniti di verricelli, per poter essere tagliato su un suolo impermeabile munito di un efficace sistema di drenaggio, comprese strutture galleggianti (quali bacini di carenaggio galleggianti, chiatte con ponte piatto o simili) munite di un efficace sistema di drenaggio.

2.2.3.   Cosa si intende per «contenimento dei materiali pericolosi»?

Articolo 13, paragrafo 1, lettera g), punto i): l’impianto di riciclaggio delle navi «assicura che la gestione e lo stoccaggio dei materiali e dei rifiuti pericolosi siano sicuri e compatibili con l’ambiente, garantendo tra l’altro: i) il contenimento di tutti i materiali pericolosi presenti a bordo durante l’intero processo di riciclaggio della nave, al fine di evitare qualsiasi rilascio di detti materiali nell’ambiente».

Il regolamento prescrive il «contenimento di tutti i materiali pericolosi» in ogni momento («durante l’intero processo di riciclaggio della nave») (28) al fine di evitare «qualsiasi rilascio […] nell’ambiente». Ciò significa che tutti i materiali pericolosi sono rimossi dalla nave e raccolti, stoccati, trasportati e smaltiti senza entrare in contatto diretto con l’ambiente o i lavoratori (ad esempio contatto con le mani nude, contatto diretto con le vie respiratorie, eccetera). Questa Domanda & Risposta riguarda specificamente la rimozione, la raccolta e lo stoccaggio dei materiali pericolosi, mentre la Domanda & Risposta 2.2.5 si concentra sugli aspetti della gestione dei rifiuti.

Le linee guida dell’OMI per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente e le sezioni 4.2 (Individuazione di potenziali inquinanti e prevenzione di rilasci), 5.3 (Progettazione e costruzione) e 5.4 (Operazione) delle DT CB indicano le misure rilevanti da adottare per manipolare materiali specifici, in particolare quelli indicati di seguito:

operazioni di rimozione dell’amianto che avvengono a bordo della nave (29);

operazioni di rimozione dell’amianto che avvengono al di fuori della nave (30);

vernici e rivestimenti trovati sullo scafo della nave (31) [l’utilizzo di speciali attrezzature per la respirazione raccomandato nelle DT CB è previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera i), del regolamento];

rifiuti liquidi (32).

In tale contesto si deve tener conto anche di quanto segue:

a)

alle operazione di rimozione dell’amianto da parte dei lavoratori si applicano le misure volte a ottenere livelli di protezione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2009/148/CE, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (33). La direttiva descrive le misure che il datore di lavoro deve adottare quando è probabile il superamento del singolo limite massimo per la concentrazione di fibre di amianto in sospensione nell’aria, pari a 0,1 fibre per centimetro cubo, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA);

b)

si raccomanda l’utilizzo di serbatoi sopraelevati per lo stoccaggio dei residui oleosi, allo scopo di facilitare il compito del verificatore indipendente quando controlla il corretto contenimento al di sotto del serbatoio.

2.2.4.   Cosa si intende per «strutture edificate»?

Articolo 13, paragrafo 1, lettera c): l’impianto di riciclaggio delle navi «opera con strutture edificate».

Il regolamento prescrive che gli impianti operino con strutture edificate, il cui scopo è di consentire che le operazioni di riciclaggio delle navi siano sicure e compatibili con l’ambiente, tali da garantire la sicurezza dei lavoratori, il controllo dei rilasci, il contenimento dei materiali pericolosi e un sostegno impermeabile per i materiali pericolosi e i rifiuti prodotti durante il processo di riciclaggio della nave.

Il requisito di operare con strutture edificate non significa necessariamente che l’impianto debba consistere interamente di tali strutture, purché sia garantita la conformità ai requisiti del regolamento. Le strutture edificate possono essere integrate, ad esempio, da macchinari muniti di ruote cingolate o pneumatici a bassa pressione (34), serbatoi di decantazione mobili e gru galleggianti laddove non sia possibile installare gru fisse. Ciò vale, in particolare, per le installazioni temporanee, ad esempio quando una recinzione temporanea può essere considerata equivalente a un muro, purché assicuri un livello di protezione analogo. Il regolamento non esclude l’utilizzo di impianti di riciclaggio delle navi temporanei, in cui attrezzature supplementari vengono montate su un impianto di base (ad esempio un porto, una banchina o un pontile), purché l’impianto di base sia conforme ai requisiti di progettazione e costruzione previsti dal regolamento stesso.

Ai fini del regolamento, gli esempi di strutture edificate nelle aree di riciclaggio delle navi in cui sono effettuate operazioni di taglio primario possono comprendere, tra l’altro:

pontoni;

scali di varo e rampe di accesso;

banchine;

bacini;

bacini di carenaggio;

sollevatori di navi;

strutture a ponte (con tralicci);

canali;

pensiline;

paratoie.

Gli esempi di strutture edificate che forniscono sostegno per gli «impianti fissi» quali definiti nelle direttive SCB del 2013 (35) comprendono, tra l’altro:

gru fisse e altri dispositivi di sollevamento […] utilizzati entro i rispettivi limiti di progettazione (ad esempio avendo cura di non eccedere il peso lordo sollevabile da una gru);

argani e cavi per trainare in sicurezza una nave lontano dalla linea costiera durante la demolizione;

pompe per trasferire liquidi [per] pompare liquidi da pozzetti di drenaggio;

generatori per fornire energia elettrica per l’illuminazione [per] consentire una maggiore sicurezza di lavoro in condizioni di luce scarsa.

Gli esempi di strutture edificate nelle aree dell’impianto di riciclaggio delle navi riservate al taglio secondario che sono citati nelle pertinenti direttive della convenzione di Basilea comprendono, tra l’altro:

«stazioni di lavoro per la demolizione secondaria e scomposizione successiva nei singoli componenti» e «stazioni di lavoro appositamente attrezzate per la rimozione di rifiuti pericolosi e tossici» (36);

paratie stagne (37) e serbatoi;

tramezzi […] (legno, cemento, acciaio) […] muniti di accesso da un lato per consentire lo stoccaggio e il carico di materiali (38);

aree per lo stoccaggio temporaneo di materiali non nocivi e strutture in acciaio (39);

aree di stoccaggio di attrezzature e materiali completamente trattati e pronti per il riutilizzo, il riciclaggio o lo smaltimento (40).

Gli esempi di strutture edificate corrispondenti ai requisiti del regolamento in materia di salute e sicurezza comprendono, tra l’altro:

strade solide, piane (inizialmente si può costruire un tracciato stradale semplice fatto, ad esempio, di cemento frantumato) o un tracciato stradale compattato, in modo da consentire a un’ambulanza e a un veicolo antincendio di raggiungere la nave e la stazione vicina (41), oppure, nel caso di un bacino di carenaggio, di raggiungere la via di fuga (ad esempio un ascensore);

gru fisse e altri dispositivi di sollevamento […] utilizzati entro i rispettivi limiti di progettazione (ad esempio avendo cura di non eccedere il peso lordo sollevabile dalla gru) (si veda sopra);

passerelle stabili;

elementi supplementari citati nelle linee guida dell’OIL (42), in particolare l’approvvigionamento di acqua potabile, l’ubicazione e le condizioni operative delle attrezzature igienico-sanitarie e degli spogliatoi, nonché ripari e attrezzature per cibi e bevande;

elementi supplementari citati nelle linee guida dell’OMI per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente (43): attrezzature igieniche, docce, aree per la ricreazione e il consumo dei pasti, gabinetti e spogliatoi […] per controllare l’esposizione ed evitare la diffusione di materiali pericolosi; attrezzature igienico-sanitarie facilmente accessibili e situate in luoghi che non siano a rischio di contaminazione dal posto di lavoro; spogliatoi e attrezzature igienico-sanitarie separati e adeguati, ad uso esclusivo dei lavoratori che manipolano amianto; aree separate e incontaminate che i lavoratori possono utilizzare per mangiare, bere e trascorrere altre pause dal lavoro.

2.2.5.   In cosa consiste una gestione dei rifiuti conforme ai fini del regolamento?

Articolo 13, paragrafo 1, lettera g), punto ii): l’impianto di riciclaggio delle navi garantisce «che tutti i rifiuti generati dall’attività di riciclaggio della nave e i relativi quantitativi siano documentati e siano trasferiti unicamente ai centri di gestione dei rifiuti, inclusi gli impianti di riciclaggio dei rifiuti, autorizzati a procedere al loro trattamento in condizioni che non presentino pericoli per la salute umana e siano compatibili con l’ambiente».

Articolo 15, paragrafo 5: «Ai fini dell’articolo 13, si può assumere che l’operazione di recupero o smaltimento dei rifiuti in questione sia effettuata secondo modalità compatibili con l’ambiente soltanto a condizione che l’impresa di riciclaggio delle navi possa dimostrare che il centro di gestione dei rifiuti che riceve i rifiuti opererà conformemente a norme sostanzialmente equivalenti, in materia di tutela della salute umana e dell’ambiente, alle pertinenti norme internazionali e dell’Unione».

Il regolamento prevede numerosi requisiti per la gestione dei rifiuti pericolosi e d’altro tipo generati durante il processo di riciclaggio della nave.

A seconda dell’impianto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti può avvenire nell’impianto stesso del tutto, in parte o per nulla. Ad esempio, alcuni impianti di riciclaggio delle navi sono dotati di inceneritori, altri sono in grado di gestire determinati flussi di rifiuti ma non altri, mentre un certo numero di impianti potrebbe decidere di esternalizzare interamente il recupero o lo smaltimento dei rifiuti a impianti esterni di gestione dei rifiuti. Il regolamento non impone una particolare soluzione, tuttavia prescrive che l’impianto di riciclaggio delle navi debba poter dimostrare che i differenti flussi di rifiuti sono trattati in base a determinate norme, indipendentemente dal luogo in cui sono recuperati o smaltiti. Si consiglia pertanto all’impianto di specificare nella propria richiesta i flussi di rifiuti per il cui riciclo/smaltimento dispone in proprio delle capacità e dell’autorizzazione necessarie e i flussi di rifiuti che invece affiderà a impianti esterni di gestione dei rifiuti a valle.

a)   Documentazione e trasferimento dei rifiuti

La conformità alla parte dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera g), punto ii), riguardante la documentazione e il trasferimento dei rifiuti può essere presunta se, a norma delle linee guida dell’OMI per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente (44), l’impianto stabilisce procedure per il tracciamento dei materiali pericolosi e dei rifiuti durante il trasporto dall’impianto di riciclaggio delle navi alla loro destinazione finale, nonché per la documentazione relativa alla gestione e allo stoccaggio, anche delle imprese subappaltatrici.

b)   Autorizzazione di impianti di gestione dei rifiuti a valle

A norma del regolamento, l’impresa di riciclaggio delle navi deve garantire che l’impianto di riciclaggio delle navi è stato autorizzato a operare senza pericoli per la salute umana e secondo modalità compatibili con l’ambiente. Questo requisito si richiama alle linee guida dell’OMI per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente (45).

L’impianto di gestione dei rifiuti cui si applica questo requisito è:

una parte dell’impianto di riciclaggio delle navi, se esso recupera o smaltisce i rifiuti in proprio, o

un impianto di gestione dei rifiuti esterno, se l’impianto di riciclaggio delle navi ha esternalizzato questa parte delle operazioni, o

entrambi, se l’impianto di riciclaggio delle navi gestisce alcuni flussi di rifiuti in proprio ed esternalizza la gestione degli altri.

L’autorizzazione citata nel requisito è quella concessa dalla o dalle autorità competenti rilevanti nel paese in cui è situato l’impianto di gestione dei rifiuti e comprende la documentazione riguardante l’importazione/esportazione dei rifiuti e – se applicabile – la documentazione relativa al previo assenso informato, nel caso in cui l’impianto di gestione dei rifiuti sia situato in un paese diverso da quello dell’impianto di riciclaggio delle navi. Alla richiesta dovrebbe essere allegata una copia delle autorizzazioni pertinenti, come previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/2398.

c)   Gestione dei rifiuti presso l’impianto di gestione dei rifiuti

Gli impianti non situati nell’UE che chiedono di essere inseriti nell’elenco europeo devono dimostrare che il o gli impianti di gestione dei rifiuti seguono regole sostanzialmente equivalenti alle norme internazionali e dell’UE.

In base a questo requisito, non è richiesta la piena conformità ai requisiti dell’UE previsti da atti giuridici diversi dal regolamento e da altre norme internazionali, tuttavia è necessario garantire che i requisiti/le norme applicati nell’impianto di gestione dei rifiuti assicurino un livello simile di protezione della salute umane e dell’ambiente.

Le imprese richiedenti dovrebbero firmare i documenti come previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/2398 della Commissione, e allegare una copia di qualsiasi documento rilevante ai fini dell’ambito di applicazione.

L’equivalenza alle norme internazionali e dell’UE si considera sostanzialmente raggiunta se nell’impianto di gestione dei rifiuti sono applicati i seguenti principi fondamentali previsti da norme internazionali e da direttive dell’UE:

—   norme internazionali:

l’elenco delle linee guida rilevanti elaborate a livello internazionale è riportato nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, comprese le direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta del disarmo integrale o parziale di navi per quanto riguarda la gestione dei rifiuti a valle. Sul sito web della convenzione sono pubblicati gli aggiornamenti delle direttive tecniche elaborate ai sensi della convenzione di Basilea (46).

Inoltre, le parti firmatarie della convenzione di Basilea hanno adottato un quadro per una gestione compatibile con l’ambiente dei rifiuti pericolosi e di altri tipi di rifiuti (47). Tale quadro stabilisce una comprensione comune di ciò che si intende per gestione compatibile con l’ambiente e cita, ad esempio, alcuni principi guida e azioni che gli impianti di gestione dei rifiuti possono attuare per garantire una gestione compatibile con l’ambiente;

—   norme dell’Unione:

le norme dell’Unione europea sulla protezione della salute umana e dell’ambiente pertinenti per gli impianti di gestione dei rifiuti sono contenute nella direttiva quadro dell’UE sui rifiuti e nella legislazione sui rifiuti specifica per i flussi.

I principali requisiti della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (48) (nota anche come «direttiva quadro sui rifiuti») riguardano quanto segue:

la gerarchia dei rifiuti (articolo 4): si applica in ordine di priorità la seguente gerarchia dei rifiuti: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, ed e) smaltimento;

protezione della salute umana e dell’ambiente (articolo 13): la gestione dei rifiuti è effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare: a) senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna; b) senza causare inconvenienti da rumori od odori e c) senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse;

rifiuti pericolosi (articoli 17, 18, 19): i rifiuti pericolosi sono stoccati e trattati in condizioni tali da garantire la protezione della salute e dell’ambiente. Tali rifiuti non devono mai essere miscelati con altri rifiuti pericolosi e devono essere imballati ed etichettati.

In aggiunta ai principi fondamentali della direttiva quadro sui rifiuti, i seguenti atti legislativi dell’UE contengono norme sulle operazioni per il trattamento dei rifiuti rilevanti ai fini dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento:

direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (49);

direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti e successive modifiche (50);

direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (51);

Infine, i seguenti atti legislativi dell’UE contengono norme sulle operazioni per il trattamento dei rifiuti specifico per flusso e rilevanti ai fini dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento:

direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (52);

direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (53);

allo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche si applicano i principi operativi fondamentali della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (54).

2.3.    Requisiti in materia di salute e di sicurezza

2.3.1.   Cosa si intende per «prevenzione degli effetti negativi sulla salute umana»?

Articolo 13, paragrafo 1, lettera f): l’impianto di riciclaggio delle navi «previene gli effetti negativi sulla salute umana».

Oltre ai dispositivi fisici (si veda sopra la Domanda & Risposta 2.2.4 sulle strutture edificate), le linee guida dell’OIL fanno riferimento a molti dispositivi operativi, ad esempio la prevenzione delle forme peggiori del lavoro minorile, la garanzia di alloggi adeguati, qualora gli stessi siano situati nell’impianto o rientrino altrimenti sotto la responsabilità dell’impresa di riciclaggio delle navi, e la protezione dell’udito. Questi diversi elementi fisici e operativi costituiscono, nel loro complesso, il «funzionamento sicuro», la «sicurezza dei lavoratori» e le «procedure e tecniche di gestione e di monitoraggio che hanno lo scopo di prevenire, ridurre, minimizzare nonché, nella misura del possibile, eliminare i rischi per la salute» citati nel regolamento (55).

La conformità ai requisiti in materia di sicurezza può essere presunta se l’impianto ha attuato i succitati dispositivi operativi e, ai sensi delle linee guida dell’OMI (56), «dispone di piani e procedure per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori» e può «dimostrare il possesso di conoscenze e comprensione dei processi, delle procedure, delle leggi, dei regolamenti e degli orientamenti applicabili in materia di sicurezza dei lavoratori e salute sul lavoro». L’impianto dovrebbe altresì stabilire e mantenere «un efficace piano di evacuazione per evacuare tutto il personale in modo rapido e sicuro» (57).

Inoltre, l’impianto deve avere alle proprie dipendenze «una o più persone chiave in possesso del livello di formazione ed esperienza necessario per garantire efficacemente il mantenimento di condizioni di sicurezza durante le operazioni effettuate nell’impianto di riciclaggio delle navi, tra cui una o più persone competenti per l’esecuzione di attività specifiche. A seconda delle dimensioni dell’impianto di riciclaggio delle navi e del numero dei lavoratori, [l’impianto di riciclaggio delle navi potrebbe impiegare] personale responsabile della gestione della sicurezza e della salute, strutturato gerarchicamente, compresi un direttore generale, personale di controllo e lavoratori generici» (58). Il regolamento definisce la persona competente come «una persona in possesso delle qualifiche e della formazione adeguate, nonché di conoscenze, di esperienza e di competenze sufficienti per eseguire il lavoro specifico» (59). Tale persona competente «può essere un lavoratore che abbia ricevuto una formazione o un impiegato con mansioni di gestione in grado di riconoscere e valutare rischi e pericoli professionali, nonché l’esposizione dei dipendenti a materiali potenzialmente pericolosi o a condizioni non sicure in un impianto di riciclaggio delle navi e che sia in grado di indicare le misure di protezione e le precauzioni da prendere per eliminare o ridurre tali pericoli, rischi o tale esposizione» (60).

Infine, le linee guida dell’OMI fanno esplicito riferimento alle convenzioni internazionali rilevanti per il riciclaggio delle navi, compresa la convenzione del 1999 sulle peggiori forme del lavoro minorile e la convenzione del 1973 sull’età minima. Può darsi che alcuni paesi in cui si effettua il riciclaggio delle navi non abbiano ancora ratificato tutte queste convenzioni; nondimeno, ai fini della conformità ai requisiti del regolamento, le imprese di riciclaggio delle navi dovrebbero in ogni caso applicare al proprio interno le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori menzionate nell’appendice 4 delle linee guida dell’OMI.

2.3.2.   Cosa si intende per «idonee attrezzature per la protezione personale»?

Articolo 13, paragrafo 1, lettera i): l’impianto di riciclaggio delle navi «garantisce la sicurezza […] dei lavoratori, anche prevedendo l’uso di attrezzature per la protezione personale nelle operazioni che lo richiedono».

Le attrezzature per la protezione personale (APP) sono qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza (61). Le APP ai sensi del regolamento sono indicate pienamente in dettaglio nelle linee guida dell’OMI per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente (62) e nelle linee guida dell’OIL (63).

2.3.3.   Quali obblighi di formazione sussistono?

Articolo 13, paragrafo 1, lettera i): l’impianto di riciclaggio delle navi «garantisce la […] formazione dei lavoratori […]».

La conformità ai requisiti relativi alla formazione è presunta se l’impianto ha attuato le pertinenti linee guida dell’OIL (64) e, ai sensi delle linee guida dell’OMI per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente (65), dispone di procedure di formazione atte a garantire un livello adeguato di sicurezza dei lavoratori e di protezione dell’ambiente. I programmi di formazione dovrebbero riguardare tutti i lavoratori e i membri dell’impianto di riciclaggio delle navi, compreso il personale e i dipendenti delle imprese appaltatrici […] e dovrebbero individuare il tipo e la frequenza della formazione.

Per quanto riguarda la protezione e la prevenzione antincendio, le linee guida dell’OMI (66) se ne occupano in modo specifico laddove stabiliscono che l’impianto dispone di procedure per fornire formazione, istruzioni e informazioni adeguate a tutti i supervisori e lavoratori […] in merito ai pericoli di incendi, alle precauzioni appropriate da adottare e all’uso dei dispositivi di spegnimento degli incendi, affinché durante tutti i turni di lavoro sia prontamente disponibile personale in possesso di idonea formazione. La prova migliore della conformità a tali requisiti è l’adempimento delle pertinenti linee guida dell’OMI (Registrazioni della formazione e dell’addestramento/delle esercitazioni, comprese informazioni riguardanti il tipo di formazione/addestramento, il ruolo della persona formata, l’attrezzatura utilizzata, la durata, il luogo, la data e l’ora).

2.3.4.   Cosa si intende per «tenere registrazioni conformi di incidenti, infortuni, malattie professionali ed effetti cronici»?

Articolo 13, paragrafo 1, lettera j): l’impianto di riciclaggio delle navi «registra incidenti, infortuni e malattie professionali nonché effetti cronici e, ove richiesto dalle autorità nazionali competenti, segnala eventuali incidenti, infortuni, malattie professionali o effetti cronici che causano, o possono causare, rischi per la sicurezza dei dipendenti, per la salute umana e per l’ambiente».

Le registrazioni di malattie professionali ed effetti cronici si ottengono attraverso controlli medici annuali che comprendono quanto meno campionamenti del sangue e delle urine nonché, se possibile, dei capelli. Il modo migliore per ottenere informazioni sulle cause di malattie ed effetti cronici è di effettuare campionamenti del terreno, dell’aria e delle polveri.

Per garantire che le registrazioni siano complete occorre innanzi tutto sapere chi lavora nell’impianto. L’impianto registra l’identità di tutti i lavoratori, compresi il personale delle imprese subappaltatrici e i dipendenti assunti con un contratto a breve termine, e assicura che sia sempre disponibile un elenco giornaliero di tutti i lavoratori presenti.

La conformità all’articolo 13, paragrafo 1, lettera j), del regolamento presuppone altresì che l’impianto si attenga alle raccomandazioni delle linee guida dell’OMI per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente (67) e delle linee guida dell’OIL (68).

Inoltre, come rilevato nelle linee guida dell’OIL, lo scopo delle registrazioni è in effetti di essere utilizzate per proteggere la salute dei lavoratori. I risultati sono chiaramente spiegati da personale sanitario professionale ai lavoratori interessati o a persone di loro scelta, non sono utilizzati a fini di discriminazione ingiustificata, sono disponibili, su richiesta dell’autorità competente o di qualsiasi altro soggetto indicato di concerto dai datori di lavoro e dai lavoratori, per l’effettuazione di adeguate statistiche sanitarie e studi epidemiologici, a condizione che sia garantito l’anonimato. Le linee guida dell’OMI per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente stabiliscono che qualora i requisiti nazionali non specifichino un periodo di tempo, si raccomanda di conservare le registrazioni per la durata di cinque anni.

3.   Certificazioni e ispezioni

3.1.    Quali sono le principali caratteristiche del sistema di ispezione previsto dal nuovo regolamento?

L’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento introduce un sistema di ispezione e verifica in due fasi per gli impianti situati in paesi terzi che intendano riciclare navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’UE.

Articolo 15, paragrafo 4, primo comma: «Per essere inserito nell’elenco europeo, la conformità degli impianti di riciclaggio delle navi situati nei paesi terzi ai requisiti di cui all’articolo 13 è certificata a seguito di un’ispezione del sito da parte di un verificatore indipendente con adeguate qualifiche. La certificazione è trasmessa alla Commissione dall’impresa di riciclaggio delle navi al momento della presentazione della richiesta di inserimento nell’elenco europeo e successivamente ogni cinque anni, al momento del rinnovo dell’inserimento nell’elenco europeo. L’inserimento iniziale nell’elenco e il relativo rinnovo sono integrati da un riesame intermedio volto a confermare la conformità ai requisiti di cui all’articolo 13».

Articolo 15, paragrafo 4, secondo comma: «Presentando una richiesta di inserimento nell’elenco europeo, le imprese di riciclaggio delle navi accettano eventuali ispezioni del sito dell’impianto di riciclaggio delle navi effettuate, prima o dopo il loro inserimento nell’elenco europeo, dalla Commissione o da agenti che agiscono per suo conto, al fine di verificare la conformità ai requisiti di cui all’articolo 13. Il verificatore indipendente, la Commissione o gli agenti che agiscono per suo conto cooperano con le competenti autorità del paese terzo in cui è situato l’impianto di riciclaggio delle navi ai fini dell’effettuazione di tali ispezioni del sito».

La prima fase (articolo 15, paragrafo 4, primo comma) ha luogo prima che l’impianto presenti richiesta di inserimento nell’elenco europeo e consiste in un’ispezione del sito dell’impianto da parte di un verificatore indipendente, che verifica la conformità ai requisiti del regolamento.

In una fase successiva (articolo 15, paragrafo 4, secondo comma) la Commissione europea può decidere di verificare la conformità dell’impianto per mezzo di ispezioni del sito che possono avere luogo prima o dopo l’adozione della decisione in merito all’inserimento dell’impianto nell’elenco europeo.

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Fasi principali del processo di ispezione e verifica degli impianti di riciclaggio delle navi situati al di fuori dell’UE

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3.2.    Qual è il ruolo dei verificatori indipendenti?

I verificatori indipendenti hanno il compito di certificare l’impianto sulla base dei requisiti del regolamento. Devono svolgere il loro compito in modo indipendente; a tal fine, il contratto tra il proprietario dell’impianto di riciclaggio delle navi e il verificatore indipendente autorizza quest’ultimo a effettuare tutte le attività necessarie per controllare e segnalare la conformità dell’impianto ai requisiti del regolamento. Gli obblighi contrattuali dei verificatori indipendenti non impediscono né limitano in alcun modo le loro attività.

La Commissione europea è pronta a fornire, su richiesta, consulenza ai verificatori indipendenti.

3.3.    Chi può fungere da verificatore indipendente?

Il termine verificatore indipendente non dovrebbe essere inteso come riferito a una singola persona. Per l’esecuzione effettiva dei compiti del verificatore indipendente è necessario, di norma, il coinvolgimento di un gruppo di persone in possesso di un’ampia gamma di qualifiche. I verificatori indipendenti sono in regola con la legislazione e la regolamentazione del paese in cui operano; sono imprese autorizzate a norma della legislazione nazionale, laddove applicabile.

3.4.    La Commissione europea pubblica un elenco dei verificatori indipendenti?

No. La Commissione non redige un elenco dei verificatori indipendenti perché il regolamento non lo prevede. Un’impresa che possiede o gestisce un impianto di riciclaggio delle navi dovrebbe incaricare un verificatore indipendente e garantirne l’indipendenza e il possesso delle qualifiche necessarie.

3.5.    Quali accrediti e qualifiche dovrebbero possedere i verificatori indipendenti?

A norma del regolamento, i verificatori che certificano la conformità ai requisiti di cui all’articolo 13 devono essere «indipendenti» e possedere «adeguate qualifiche». Sebbene il regolamento non imponga l’accreditamento dei verificatori indipendenti, chiedere l’accreditamento sulla base di una norma a enti di accreditamento dell’UE o a organismi firmatari dell’ILAC/accordo di reciproco riconoscimento è il modo più efficace per dimostrare l’indipendenza e il possesso delle necessarie qualifiche. Ulteriori dettagli sono forniti più avanti.

L’UE ha elaborato un sistema di accreditamento per ottenere l’accreditamento sulla base di una norma specifica da parte di un organismo di accreditamento nazionale nominato da uno Stato membro dell’UE conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 (69). L’accreditamento ottenuto da uno di tali organismi è automaticamente riconosciuto in tutta l’UE. L’accreditamento può essere ottenuto anche da parte di un organismo di accreditamento esterno all’UE che è un firmatario del pertinente ambito di applicazione (nel caso in esame: ISO/IEC 17020 (70)) dell’accordo di reciproco riconoscimento dell’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) (71) (72).

Ai fini del regolamento, la prova migliore dell’indipendenza e dell’idoneità è la conformità ai requisiti per gli organismi di ispezione di terzi («tipo A») previsti dalla norma ISO/IEC 17020, che illustra i requisiti per il funzionamento dei diversi tipi di organismi che effettuano ispezioni.

ISO/IEC 17020:2012(E)

Questa norma internazionale è stata redatta allo scopo di promuovere la fiducia negli organismi che effettuano ispezioni. Tali organismi eseguono valutazioni per conto di clienti privati, le loro organizzazioni madri, oppure autorità, per fornire informazioni sulla conformità dei soggetti sottoposti a ispezione a regolamenti, norme, specifiche, sistemi di ispezione o contratti.

La norma ISO/IEC 17020 prevede requisiti dettagliati per gli organismi di ispezione. In particolare, gli organismi di ispezione valutati ai sensi della norma ISO/IEC 17020 devono fornire prove della propria imparzialità e indipendenza (si veda l’allegato A della norma) e informazioni dettagliate sul proprio assetto giuridico, le proprie strutture organizzative e gestionali e i propri metodi e procedure di ispezione; devono inoltre impiegare un numero sufficiente di dipendenti qualificati (direttamente o tramite contratti di subappalto), tenere varie registrazioni, rilasciare relazioni di ispezione e certificati, oltre a disporre di procedure per denunce e appelli e di sistemi di gestione. Questi requisiti dettagliati sono utilizzati come lista di controllo per l’accreditamento e il loro possesso attesta la competenza a svolgere determinati compiti di ispezione – in questo caso, la verifica degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento n. 1257/2013. I requisiti sono sempre riferiti a un’attività specifica e non sono mai presi in considerazione singolarmente.

Si raccomanda alle imprese di riciclaggio delle navi di stabilire contrattualmente che il verificatore indipendente da loro incaricato di valutare la conformità ai requisiti del regolamento deve possedere qualifiche nei seguenti settori:

architettura navale o qualifiche equivalenti in ingegneria navale e/o smantellamento di grandi strutture in acciaio;

sistemi di gestione ambientale e della salute e sicurezza sul lavoro;

gestione di materiali pericolosi e dei rifiuti, compresa la gestione di rifiuti pericolosi.

Si raccomanda altresì che il responsabile del gruppo dei verificatori indipendenti abbia almeno cinque anni di esperienza in almeno due dei settori su indicati e che altri membri del gruppo abbiano almeno tre anni di esperienza in almeno due di tali settori.

La Commissione europea può organizzare attività di formazione e seminari destinati specificamente ai verificatori indipendenti per armonizzare le pratiche di certificazione.

3.6.    La Commissione europea può decidere di compiere ulteriori ispezioni in un impianto?

Chiedendo l’inserimento nell’elenco europeo, le imprese di riciclaggio delle navi accettano la possibilità che il sito del loro impianto sia sottoposto a ispezioni – anche senza preavviso – da parte della Commissione europea o di agenti che agiscono per suo conto. Tali ispezioni sono effettuate in collaborazione con le autorità del paese in cui è situato l’impianto e i loro costi non vanno a carico dell’impresa di riciclaggio delle navi.

Le decisioni della Commissione europea di effettuare ispezioni degli impianti certificati seguono una scala di priorità basata sul rischio. Tutti gli impianti certificati situati in un paese terzo possono essere sottoposti a ispezioni da parte della Commissione europea o di agenti che agiscono per suo conto. La decisione di ispezionare un determinato impianto è adottata sulla base della qualità e della completezza delle informazioni fornite nella richiesta.

Altri fattori che aumentano la possibilità di ulteriori ispezioni da parte della Commissione europea o di agenti che agiscono per suo conto comprendono, tra l’altro, rimostranze e preoccupazioni sottoposte alla Commissione europea in merito al funzionamento dell’impianto.


(1)  I documenti voluminosi, come il piano dell’impianto di riciclaggio delle navi, possono essere inviati soltanto per posta elettronica.

(2)  GU L 332 del 18.12.2015, pag. 145.

(3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(4)  OMI, risoluzione MEPC.210(63) adottata il 2 marzo 2012, Linee guida del 2012 per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente, pag. 7.

(5)  OMI MEPC.210(63), appendice 1, pag. 37.

(6)  OIL, Sicurezza e salute nella demolizione di navi: linee guida per i paesi asiatici e per la Turchia (in appresso «LGSS OIL»), 2004, sezione 4.6, pag. 32, e sezione 16, pag. 128.

(7)  Convenzione di Basilea, Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta del disarmo integrale o parziale di navi (in appresso «DT CB»), sezione 4.5, pag. 63, e sezione 6.2, pag. 84.

(8)  Per maggiori dettagli sui requisiti per la gestione dei rifiuti previsti dal regolamento si veda la sezione 2.2.5 del capitolo Domande & Risposte.

(9)  DT CB, sezione 6.2, pag. 85.

(10)  OMI MEPC.210(63), sezione 3.4.1, pag. 24.

(11)  LGSS OIL, pag. 28.

(12)  LGSS OIL, pag. 21.

(13)  LGSS OIL, sezione 3.4.2, pag. 19, e allegato III, pag. 155.

(14)  OMI MEPC.210(63), sezione 3.3.3.

(15)  LGSS OIL, sezione 3.6, pag. 21.

(16)  LGSS OIL, allegato I (Controllo della salute dei lavoratori), sezioni 2 e 3, pag. 147, e allegato II (Controllo dell’ambiente di lavoro), pag. 152.

(17)  OMI MEPC.210(63), sezione 3.3.4.11, pag. 21.

(18)  LGSS OIL, parte II, pag. 47 (ad eccezione delle sezioni 14 e 16, cui si fa riferimento nel capitolo seguente delle presenti linee guida).

(19)  DT CB, sezione 5, pag. 66.

(20)  Segretariato della convenzione di Basilea, Direttive per le autorità competenti degli impianti di riciclaggio delle navi, 4.8.2013.

(21)  Direttive SCB del 2013, pag. 13.

(22)  Poiché i blocchi non soltanto costituiscono rifiuti […] prodotti durante il processo di riciclaggio della nave, ma comportano anche, abitualmente, un rischio elevato di essere ricoperti da residui oleosi e/o particelle di vernici e rivestimenti generate durante le manovre di taglio, non possono essere depositati e/o raschiati sulla zona intercotidale o altre superfici permeabili come sabbia o ghiaia, perché tale procedura rappresenterebbe una violazione del controllo dei rilasci [articolo 13, paragrafo 1, lettera f)], del contenimento [articolo 13, paragrafo 1, lettera g), punto i)] e della manipolazione su suoli impermeabili [articolo 13, paragrafo 1, lettera g), punto ii)].

(23)  OMI MEPC.(210)63, sezione 3.4.4, pag. 33.

(24)  DT CB, pag. 81.

(25)  Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento.

(26)  Il tipo di barriera di contenimento degli oli sversati da utilizzare dipende dall’ubicazione e dalle condizioni dell’impianto di riciclaggio delle navi. Possono rivelarsi necessari due livelli di contenimento, specialmente negli impianti in cui le navi sono tirate in secco con i loro stessi mezzi, causando potenzialmente il deflusso di acqua inquinata in mare: un primo strato di barriere assorbenti di contenimento degli oli da disporre intorno alla nave da demolire e un secondo strato, più permanente, di barriere costiere o oceaniche non assorbenti.

(27)  Direttive SCB del 2013, pag. 14.

(28)  «Contenimento di tutti i materiali pericolosi»«durante l’intero processo di riciclaggio della nave» [articolo 13, paragrafo 1, lettera g), punto i)].

(29)  OMI MEPC.(210)63, sezione 3.4.3.1, pag. 29, e DT CB, pag. 82.

(30)  OMI MEPC.(210)63, sezione 3.4.3.1, pag. 30, e DT CB, pag. 80.

(31)  OMI MEPC.(210)63, sezione 3.4.3.4.1, pag. 32, e DT CB, pag. 82.

(32)  OMI MEPC.(210)63, sezione 3.4.3.5, Liquidi pericolosi, residui e sedimenti, come oli, acque di sentina e di zavorra, pag. 32, e DT CB, pag. 81.

(33)  GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28.

(34)  Direttive SCB 2013, pag. 17.

(35)  Direttive SCB 2013, pag. 15.

(36)  DT CB, pag. 68.

(37)  Direttive SCB 2013, pag. 16.

(38)  Cfr. la nota 37.

(39)  Cfr. la nota 36.

(40)  Cfr. la nota 36.

(41)  A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (l’impianto di riciclaggio delle navi «assicura alle attrezzature di risposta all’emergenza, come i dispositivi e i veicoli antincendio, le ambulanze e le gru, l’accesso rapido alle navi e a tutte le zone dell’impianto di riciclaggio delle navi»), non sono conformi ai requisiti del regolamento gli impianti nei quali i veicoli di emergenza non possono parcheggiare accanto alla nave («alle navi») o alle vie di uscita, ad esempio perché il suolo è imbevuto d’acqua, instabile e quindi non in grado di sostenere il passaggio di veicoli.

(42)  LGSS OIL, pag. 138.

(43)  OMI MEPC.(210)63, sezione 3.3.4.9, pag. 20.

(44)  OMI MEPC.(210)63, sezione 3.4.2.6, paragrafo 3.

(45)  Risoluzione OMI MEPC.(210)63, sezione 3.2.6: In caso di rimozione di materiali o rifiuti dall’impianto di riciclaggio delle navi a fini di ulteriore trattamento e/o smaltimento, il PIRN dovrebbe descrivere dettagliatamente le procedure da applicare per garantire che i materiali o i rifiuti siano trasferiti unicamente in un impianto autorizzato a trattarli e/o smaltirli in condizioni compatibili con l’ambiente.

(46)  Per ulteriori informazioni cfr.: http://www.basel.int/Implementation/TechnicalMatters/DevelopmentofTechnicalGuidelines/AdoptedTechnicalGuidelines/tabid/2376/Default.aspx

(47)  Per ulteriori informazioni cfr.: http://www.basel.int/Implementation/CountryLedInitiative/EnvironmentallySoundManagement/ESMFramework/tabid/3616/Default.aspx

(48)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

(49)  GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

(50)  GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

(51)  GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

(52)  GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.

(53)  GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

(54)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

(55)  Cfr. l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), punto i), e l’articolo 13, paragrafo 1, lettera i).

(56)  OMI MEPC.(210)63, sezione 3.3.1, pag. 11.

(57)  OMI MEPC.(210)63, sezione 3.3.6, paragrafo 6, pag. 23.

(58)  OMI MEPC.210(63), sezione 3.3.2.

(59)  Articolo 3, paragrafo 1, punto 13, del regolamento.

(60)  Articolo 3, paragrafo 3, del regolamento.

(61)  Definizione ai sensi della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione personale (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18).

(62)  OMI MEPC.(210)63, sezione 3.3.4.10, pag. 21.

(63)  LGSS OIL, sezione 15, pag. 122.

(64)  LGSS OIL, sezione 14, pag. 117.

(65)  OMI MEPC.(210)63, sezione 3.1.2, pag. 8.

(66)  OMI MEPC.(210)63, sezione 3.3.6, paragrafo 7, pag. 23.

(67)  OMI MEPC.(210)63, sezione 3.1.4, pag. 9.

(68)  LGSS OIL, sezione 5, pag. 34, e allegato I (Controllo della salute dei lavoratori), sezione 4, pag. 150.

(69)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(70)  ISO/IEC 17020:2012, Requisiti per il funzionamento dei diversi tipi di organismi che effettuano ispezioni.

(71)  Un elenco di questi organismi è disponibile sui siti http://www.european-accreditation.org/mla-and-bla-signatories#6 e https://www.ilac.org/documents/mra_signatories.pdf

(72)  L’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 stabilisce che le autorità nazionali riconoscono l’equivalenza dei servizi prestati dagli organismi di accreditamento che abbiano superato con successo la valutazione inter pares ed accettano quindi i certificati di accreditamento di tali organismi e gli attestati rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità da essi accreditati.


ALLEGATO 1

Copia della certificazione da parte di un verificatore indipendente

Image

Testo di immagine

NOME DEL VERIFICATORE (LOGO)

Indirizzo

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

n.

___(nome del verificatore)___, accreditato in quanto conforme ai requisiti della norma ISO/IEC 17020___ da ___(nome dell’organismo nazionale di accreditamento) (1), certifica che:

(nome dell’impianto di riciclaggio delle navi)

(indirizzo dell’impianto)

è conforme ai requisiti di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE; pertanto si rilascia il presente certificato.

È stata effettuata un’ispezione del sito dal ___(gg/mm/aaaa)___ al ___(gg/mm/aaaa) durante la quale è stata verificata la conformità a tutti i requisiti di cui all’articolo 13. I risultati dell’ispezione e l’esame della documentazione e delle registrazioni pertinenti dell’impianto di riciclaggio delle navi sono stati soddisfacenti.

Il sottoscritto ___(nome del verificatore)___ dichiara di non essere in alcun modo legato all’impresa di riciclaggio delle navi proprietaria dell’impianto di riciclaggio delle navi né all’impianto di riciclaggio delle navi su indicato e di aver eseguito tutte le attività richieste a norma del presente regolamento nel pubblico interesse. Il sottoscritto (nome del verificatore), compresi eventuali altri soggetti facenti parte della sua entità giuridica, dichiara altresì di non essere un’impresa di riciclaggio delle navi né proprietari di un impianto di riciclaggio delle navi e di non avere con l’impresa succitata alcun rapporto tale da influenzare la sua indipendenza e imparzialità.

Certificato emesso in: __________________

Data di emissione: ___(gg/mm/aaaa)___

Data di scadenza (2): ___(gg/mm/aaaa)___

Firma: _______________________________

(1) L’organismo nazionale di accreditamento deve essere un firmatario dell’accordo di reciproco riconoscimento dell’ILAC in materia di ispezioni o essere designato da uno Stato membro dell’UE conformemente ai principi generali di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 765/2008.

(2) Il certificato non può essere emesso per un periodo superiore a cinque anni.


ALLEGATO 2

Fonti e riferimenti esterni

OMI, convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente, 2009

http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/pdf/Convention.pdf

OMI, risoluzione MEPC.211(63) adottata il 2 marzo 2012, Linee guida del 2012 per l’autorizzazione degli impianti di riciclaggio delle navi

http://www.imo.org/OurWork/Environment/ShipRecycling/Documents/211(63).pdf

OMI, risoluzione MEPC.210(63) adottata il 2 marzo 2012, Linee guida del 2012 per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente

http://www.imo.org/OurWork/Environment/ShipRecycling/Documents/210(63).pdf

ILO, Sicurezza e salute nella demolizione di navi: linee guida per i paesi asiatici e per la Turchia, 2004

http://ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/codes/WCMS_107689/lang--en/index.htm

(Questo documento è disponibile anche in francese, spagnolo, cinese, bengalese e hindi)

Convenzione di Basilea, Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta del disarmo integrale o parziale di navi

http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/meetings/sbc/workdoc/techgships-e.pdf

Segretariato della convenzione di Basilea, Orientamenti per le autorità competenti degli impianti di riciclaggio delle navi, 4.8.2013

http://www.basel.int/Portals/4/download.aspx?d=UNEP-CHW-SHIPS-GUID-CompetentAuthorities.English.pdf