COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 11.3.2016
SWD(2016) 56 final
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE
SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO
che accompagna il documento
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006,
(CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e
(UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti
(CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e
(CE) n. 2187/2005 del Consiglio
{COM(2016) 134 final}
{SWD(2016) 57 final}
La presente relazione impegna unicamente i servizi della Commissione che hanno partecipato alla sua elaborazione e non pregiudica la forma definitiva che assumeranno eventuali decisioni assunte dalla Commissione.
Scheda di sintesi
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Valutazione di impatto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche
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A. Necessità di agire
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Per quale motivo? Qual è il problema affrontato?
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L’attuale regime di misure tecniche (31 regolamenti) non è più idoneo a conseguire gli obiettivi di sostenibilità della nuova PCP. Con riguardo alle misure vigenti si possono formulare le seguenti osservazioni:
sono basate su incentivi negativi, per lo più di tipo coercitivo, in un sistema di governance dall’alto verso il basso che crea sfiducia nei portatori di interesse, in quanto le misure sono percepite come ingiuste e quindi sono spesso disattese;
è impossibile valutarne l’impatto sul conseguimento degli obiettivi di conservazione della PCP;
sono numerose ed eccessivamente complesse, cosa che ne rende più difficile il rispetto e il controllo;
mirano a controllare troppi aspetti delle operazioni di pesca, cosa che mina la fiducia del settore nelle misure stesse;
non incoraggiano l’esercizio di una pesca selettiva, in quanto non comportano alcun costo per i rigetti in mare, la cattura di specie vulnerabili o il ricorso a pratiche che danneggiano i fondali marini, e
sono tutt’altro che ottimali per quanto riguarda il raggiungimento di obiettivi più ampi della politica ambientale ed ecologica.
Con circa 82 000 pescherecci e una forza lavoro di 98 500 ETP, quello delle catture è il comparto maggiormente interessato.
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Qual è l’obiettivo di questa iniziativa?
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La presente iniziativa mira a:
(1)ottimizzare il contributo delle misure tecniche al conseguimento degli obiettivi fondamentali della nuova PCP entrata in vigore il 1º gennaio 2014;
(2)instaurare la necessaria flessibilità per consentire l’adeguamento delle misure tecniche favorendo approcci regionalizzati (in linea con gli obiettivi del diritto dell’UE);
(3)semplificare le norme vigenti in linea con il programma REFIT della Commissione. Le norme vigenti sono eccessivamente complesse e difficili da applicare e la semplificazione consentirà di ridurre l’onere e i costi amministrativi. L’iniziativa risponde inoltre all’esigenza di semplificazione delle misure tecniche annunciata in una precedente comunicazione della Commissione sull’attuazione della PCP.
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Qual è il valore aggiunto dell’azione a livello dell’UE?
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Le disposizioni relative alla conservazione delle risorse biologiche marine rientrano nella competenza esclusiva dell’UE in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica a tali disposizioni. Tuttavia il concetto di regionalizzazione, su cui è incentrata la presente proposta, prevede che gli Stati membri cooperino a livello regionale per elaborare e attuare misure di conservazione.
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B. Soluzioni
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Quali opzioni strategiche, di carattere legislativo e di altro tipo, sono state prese in considerazione? È stata preferita un’opzione? Per quale motivo?
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Lo scenario di base prevede il mantenimento dei 31 regolamenti vigenti.
Opzione 1: Consolidamento – un nuovo regolamento con un campo di applicazione limitato raggrupperebbe e consoliderebbe in un unico testo le norme comuni, mentre le norme specifiche per le varie regioni rimarrebbero in vigore nei regolamenti vigenti. La regionalizzazione presupporrebbe la presentazione, da parte degli Stati membri, di raccomandazioni comuni relative a piani pluriennali.
Opzione 2: Quadro – un quadro normativo contenente disposizioni generali e norme corrispondenti, regole e disposizioni tecniche comuni e norme di base per regione corrispondenti a risultati identificati, che fungerebbero da misure standard nell’ambito della regionalizzazione. Le norme di base e le misure tecniche standard corrispondenti agli obiettivi sarebbero d’applicazione a meno che, e fintanto che, non venissero elaborate e recepite nel diritto dell’Unione misure regionalizzate. La sub-opzione 2.1 prevede un regolamento quadro senza norme di base definite.
Opzione 3: Abolizione delle norme esistenti – abrogazione della maggior parte dei regolamenti in vigore (fatta eccezione per le misure essenziali di conservazione della natura). Le misure tecniche necessarie nel lungo periodo sarebbero elaborate a livello regionale nell’ambito di piani pluriennali. Questa opzione parte dal presupposto che l’obbligo di sbarco costituisca una misura orientata ai risultati che permetterà di instaurare una pesca rispettosa dell’ambiente.
L’opzione 2 è la più idonea a conseguire gli obiettivi stabiliti e a fornire ragionevoli garanzie che col proseguire della regionalizzazione gli obiettivi di conservazione continueranno a essere raggiunti.
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Chi sono i sostenitori delle varie opzioni?
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L’opzione dello scenario di base non è stata ritenuta accettabile da nessuna delle parti interessate.
L’opzione 1 ha ricevuto consensi molto limitati da parte dei portatori di interesse.
L’opzione 2 ha ricevuto il sostegno di alcuni rappresentanti del comparto delle catture, degli Stati membri e delle ONG. Le parti interessate hanno espresso opinioni divergenti sul contenuto del quadro. Il comparto delle catture si è espresso a favore di un quadro senza norme di base (sub-opzione 2.1), contrariamente agli Stati membri, alle ONG e ad alcuni consigli consultivi.
L’opzione 3, preferita da alcuni segmenti del comparto delle catture, è stata giudicata troppo rischiosa ed è stata respinta dagli Stati membri, dalle ONG e da altri segmenti di tale comparto.
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C. Impatto dell’opzione preferita
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Quali sono i vantaggi dell’opzione preferita (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)?
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L’approccio quadro avrebbe ricadute economiche positive in quanto favorirebbe la regionalizzazione, contribuendo al raggiungimento dell’MSY per tutti gli stock, alla riduzione delle catture indesiderate e al conseguimento di un buono stato ecologico ai sensi della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino. Ne conseguirebbe un aumento delle possibilità di pesca e delle entrate grazie a sbarchi di pesci di taglia più grande e di maggiore valore commerciale (tra il 10 e il 40% secondo le stime). Tale andamento positivo dovrebbe proseguire nel tempo.
Con questa opzione i livelli di occupazione dovrebbero stabilizzarsi rapidamente e potrebbero addirittura crescere. Una volta raggiunti livelli di MSY aumenteranno le possibilità di pesca (almeno del 20% entro il 2020). Tale aumento significativo potrebbe generare nuovi posti di lavoro nel comparto delle catture. Una pesca praticata su stock sostenibili consentirà di aumentare il reddito e le retribuzioni, e quindi di migliorare l’attrattività del lavoro. I salari medi risulteranno quasi raddoppiati grazie all’esercizio di una pesca sostenibile.
L’impatto sull’ambiente dovrebbe essere positivo. Il quadro dovrebbe permettere di gestire la transizione verso la regionalizzazione e garantire che siano preservati gli obiettivi di sostenibilità ambientale della PCP. A lungo termine ne deriveranno effetti positivi per gli stock ittici e una migliore protezione di specie e habitat sensibili.
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Quali sono i costi dell’opzione preferita (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)?
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Quale sarà l’incidenza su aziende, PMI e microimprese?
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I costi e gli oneri amministrativi verrebbero ridotti grazie all’immediata semplificazione della normativa vigente e alla più fattiva partecipazione del comparto delle catture all’elaborazione di misure tecniche nell’ambito dei consigli consultivi. Inoltre la possibilità di instaurare, a lungo termine, un sistema di gestione basato sui risultati porterebbe a un’ulteriore semplificazione delle norme tecniche, anche se comporterebbe il trasferimento dell’onere della prova al comparto delle catture.
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L’impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà considerevole?
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Il passaggio alla regionalizzazione comporterà un aumento dei costi per le amministrazioni nazionali (secondo le stime, tra 80 000 e 120 000 EUR) per lo sviluppo di un unico piano pluriennale. Non tutti questi costi sono direttamente associati alle misure tecniche, che rappresentano soltanto una parte di tali piani. Tali costi riguarderebbero principalmente la fase di elaborazione dei piani. Nel breve periodo la semplificazione consentirà di ridurre i costi connessi al controllo, anche se l’attuazione dell’obbligo di sbarco comporterà una serie di costi aggiuntivi. A lungo termine i costi per il controllo dovrebbero ridursi in misura significativa, soprattutto se le regioni opteranno per una gestione basata sui risultati che ridurrà la necessità di applicare norme prescrittive in mare. Attualmente i costi sostenuti per far rispettare le misure tecniche in mare sono estremamente elevati.
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Sono previsti altri impatti significativi?
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L’approccio proposto semplifica la struttura: un unico regolamento sostituirà completamente sei regolamenti e parzialmente altri tre e abrogherà dieci regolamenti della Commissione. Esso aprirà la strada alla regionalizzazione in linea con la PCP.
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D. Tappe successive
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Quando saranno riesaminate le misure proposte?
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Una valutazione ex-post dovrebbe aver luogo entro il 2020, una volta data piena attuazione all’obbligo di sbarco e conseguiti il rendimento massimo sostenibile per tutti gli stock e un buono stato ecologico per gli ecosistemi marini. Tale valutazione dovrebbe essere direttamente integrata nella valutazione retrospettiva della PCP il cui avvio è previsto nel 2022.
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