Bruxelles, 10.1.2017

COM(2016) 824 final

2016/0403(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che introduce una carta elettronica europea dei servizi e le relative strutture amministrative

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2016) 439 final}
{SWD(2016) 442 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

I servizi rappresentano circa il 70% del PIL e dell'occupazione dell'UE: promuovere la competitività dei mercati dei servizi dell'UE è quindi di fondamentale importanza per creare crescita e occupazione nell'Unione. La direttiva servizi, adottata nel 2006, stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare lo stabilimento dei prestatori di servizi e la possibilità di offrire servizi transfrontalieri all'interno del mercato unico. La direttiva ha incentivato una serie di riforme negli Stati membri dell'UE, aggiungendo, si stima, lo 0,9% al PIL dell'UE nell'arco di dieci anni.

Esistono tuttavia grandi potenzialità di crescita e occupazione ancora da sfruttare. I mercati dei servizi dell'UE trarrebbero vantaggio da una più spedita crescita della produttività e da un'allocazione delle risorse più efficiente. Gli scambi e gli investimenti transfrontalieri nell'ambito dei servizi rimangono scarsi. Affrontare gli ostacoli che ancora impediscono l'aumento delle attività transfrontaliere nell'ambito dei servizi contribuirà a rafforzare la concorrenza, con conseguente maggiore scelta e prezzi più bassi per i consumatori e maggiore innovazione. Cercare di eliminare questi ostacoli nel quadro già fornito dalla direttiva servizi offre la possibilità di generare un ulteriore 1,7% di PIL a livello di UE 1 . Un migliore funzionamento dei mercati dei servizi inciderà inoltre positivamente sulla competitività dell'industria, dal momento che il settore manifatturiero dell'UE rappresenta un importante acquirente e utilizzatore finale dei servizi. I servizi rappresentano infatti il 40% del valore di un prodotto finale dell'industria manifatturiera dell'Unione. Per la competitività del settore manifatturiero il buon funzionamento dei mercati dei servizi è quindi fondamentale.

Per questi motivi il Consiglio europeo ha sottolineato che "realizzare un mercato unico più approfondito ed equo sarà fondamentale per creare nuovi posti di lavoro, promuovere la produttività e assicurare un contesto propizio agli investimenti e all'innovazione" 2 . Un migliore funzionamento del mercato interno è una delle dieci priorità della Commissione europea. Nella strategia per il mercato unico adottata a ottobre 2015, la Commissione ha annunciato una serie di iniziative per far sì che il mercato unico senza frontiere dei servizi diventi una realtà 3 . L'obiettivo è chiaro: ridurre gli ostacoli affinché per i prestatori di servizi sia più semplice perseguire nuove opportunità di business, garantendo al contempo servizi di qualità per i consumatori. La presente proposta fa seguito alla strategia per il mercato unico.

La direttiva servizi istituisce un quadro giuridico equilibrato per il raggiungimento di tali obiettivi. Essa garantisce che le normative nazionali siano non discriminatorie, giustificate e proporzionate per conseguire obiettivi di pubblico interesse; impone inoltre agli Stati membri di ridurre gli ostacoli di natura amministrativa che nella pratica dissuadono i prestatori di servizi dall'operare a livello transfrontaliero. La presente proposta non andrà a incidere sulla direttiva servizi e sugli importanti principi che essa sancisce.

I principi introdotti dalla direttiva servizi hanno consentito di fare progressi verso un migliore funzionamento dei mercati dei servizi dell'UE. Allo stesso tempo, in una serie di settori chiave dei servizi sono ancora presenti ostacoli a una maggiore integrazione del mercato unico. Questo succede, in particolare, in relazione a diversi servizi alle imprese e servizi delle costruzioni, settori nei quali sfruttare le opportunità di business in altri Stati membri risulta spesso difficile per i prestatori di servizi, che si trovano a dover affrontare ostacoli amministrativi se vogliono espandersi all'estero. Ciò è stato confermato attraverso ampi contatti con i prestatori di servizi 4 .

Per operare a livello transfrontaliero i prestatori di servizi devono affrontare procedure amministrative complesse. Una mancanza di chiarezza su come conformarsi alle norme vigenti dissuade le imprese, in particolare le PMI, dal tentativo di sfruttare le opportunità di business in altri Stati membri. I prestatori di servizi trovano difficoltà a ottenere informazioni sulle prescrizioni normative e sulle procedure applicabili che devono essere espletate per accedere al mercato di un altro Stato membro. Inoltre le norme nazionali spesso si riferiscono unicamente a situazioni nazionali e non precisano come debbano essere applicate ai prestatori di servizi di altri Stati membri dell'UE. Di conseguenza, per i prestatori di servizi che cercano di stabilire una presenza permanente in un altro Stato membro o di prestare servizi transfrontalieri su base temporanea spesso è difficile capire quali norme si applicano e in che modo. Per i prestatori di servizi è spesso complicato e costoso espletare le formalità amministrative in altri Stati membri.

La carta elettronica europea dei servizi ha quindi lo scopo di ridurre la complessità delle procedure amministrative per i prestatori di servizi che intendono espandere la propria attività in altri Stati membri, garantendo al tempo stesso che gli Stati membri possano applicare legittimamente una regolamentazione. Tale carta sarebbe offerta ai prestatori di servizi su base volontaria come alternativa per dimostrare la conformità alle norme nazionali applicabili. Essa consentirebbe ai prestatori di servizi di usare una procedura interamente elettronica a livello di UE per espletare le formalità per espandersi all'estero, offrendo loro una maggiore certezza del diritto e riducendo in modo significativo la complessità amministrativa. Con questa carta elettronica i prestatori di servizi potranno evitare ostacoli amministrativi quali l'incertezza riguardo a quali requisiti si applicano, la compilazione di moduli diversi in lingue straniere, le traduzioni, la certificazione o l'autenticazione di documenti e l'espletamento di procedure non elettroniche. I risparmi sui costi relativi alle formalità contemplate dalla carta elettronica sarebbero notevoli rispetto alla situazione attuale: fino al 50% o anche di più 5 .

Qualora un prestatore di servizi intendesse prestare temporaneamente un servizio transfrontaliero, la carta elettronica verrebbe rilasciata dallo Stato membro d'origine. Gli Stati membri ospitanti avrebbero la facoltà di sollevare obiezioni al rilascio della carta elettronica nei casi in cui la direttiva servizi già lo consente nell'ambito di uno dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 16. Una volta rilasciata, la carta elettronica consentirebbe al prestatore di servizi di prestare temporaneamente servizi a livello transfrontaliero nello Stato membro ospitante. Il potere di uno Stato membro ospitante di decidere se respingere una domanda di carta elettronica europea dei servizi resta pertanto invariato, in linea con l'articolo 16 della direttiva servizi.

Quando un prestatore di servizi intende prestare servizi tramite una succursale, un'agenzia o un ufficio in un altro Stato membro, la carta elettronica è rilasciata dallo Stato membro ospitante. In questo caso il prestatore di servizi dovrebbe comunque richiederla alle autorità del suo paese d'origine, le quali verificano che tale prestatore sia stabilito nel suo territorio in linea con le norme applicabili. In una seconda fase le autorità dello Stato membro d'origine dovrebbero però avviare una procedura insieme all'amministrazione competente del paese ospitante per consentire a quest'ultima di verificare se il prestatore di servizi che ha fatto la domanda rispetta le prescrizioni del paese ospitante in conformità della direttiva servizi. Di conseguenza, non vi sarebbe alcuna disparità di trattamento tra prestatori di servizi nazionali ed esteri. Una volta rilasciata, la carta elettronica consentirebbe al titolare di prestare servizi tramite uno stabilimento secondario (sotto forma di succursale, agenzia o ufficio) nello Stato membro ospitante in questione.

Il concetto della carta elettronica europea dei servizi è simile a quello della tessera professionale europea (European professional card, EPC), che le autorità degli Stati membri già conoscono bene. L'EPC è stata messa a disposizione nel gennaio 2016 e si è registrata una significativa risposta dei professionisti interessati, a dimostrazione del fatto che questo tipo di strumento di semplificazione offre benefici concreti ai suoi utilizzatori. Sia la carta elettronica europea dei servizi sia l'EPC sono procedure elettroniche volontarie a livello dell'UE. L'uso di una carta elettronica europea dei servizi avviene su base volontaria per i prestatori di servizi. L'autorità del paese di origine del richiedente funge da "sportello unico". Inoltre il funzionamento di entrambi i sistemi si basa su iter di cooperazione predefiniti e vincolanti tra Stati membri d'origine e ospitanti attuati attraverso l'attuale sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento IMI 6 .

Al tempo stesso, i due sistemi hanno obiettivi diversi. L'EPC facilita la prestazione transfrontaliera di servizi mediante il riconoscimento delle qualifiche professionali per le persone fisiche quali lavoratori subordinati o prestatori autonomi di servizi in conformità della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (DQP).

La carta elettronica europea dei servizi riguarda una gamma molto più ampia di requisiti. Tale carta sarebbe disponibile per le persone fisiche che esercitano un'attività autonoma, ma anche per le imprese che intendono prestare servizi in un altro Stato membro. Diversamente dall'EPC, la carta elettronica europea dei servizi offrirebbe anche le infrastrutture tecniche per facilitare la conformità alle formalità amministrative connesse al distacco di personale nel territorio di quegli Stati membri che hanno comunicato alla Commissione la loro intenzione di utilizzare l'IMI a tale proposito. La possibilità di utilizzare l'IMI non modificherà in alcun modo la sostanza delle norme applicabili di cui alla direttiva 2014/67/UE. Sono comprese anche norme per facilitare l'ottenimento di una copertura assicurativa per i servizi prestati a livello transfrontaliero.

La carta elettronica dovrebbe contemplare i requisiti che rientrano nell'ambito della direttiva servizi e quindi non settori quali fiscalità, lavoro e sicurezza sociale. Le autorità degli Stati membri non dovrebbero tuttavia richiedere al titolare della carta elettronica di fornire informazioni che questa già contiene per le procedure o le formalità imposte al prestatore in relazione all'aggiudicazione di un appalto pubblico, a un concorso di progettazione o una concessione, alla costituzione di filiali o alla registrazione di succursali nell'ambito del diritto societario e all'iscrizione a regimi di assicurazione sociale obbligatoria.

La carta elettronica europea dei servizi si applicherebbe, in una prima fase, ai servizi alle imprese e delle costruzioni, nella misura in cui le relative attività rientrano già nell'ambito della direttiva servizi. Entrambi questi settori sono di fondamentale importanza per l'economia dell'UE 7 . Nell'espandersi all'estero, i prestatori di servizi alle imprese o delle costruzioni devono spesso affrontare procedure amministrative estremamente complesse. Inoltre negli ultimi dieci anni la produttività è cresciuta molto lentamente in entrambi i settori, e sono pochi gli scambi e gli investimenti transfrontalieri. Una maggiore concorrenza transfrontaliera contribuirebbe a tutelare e migliorare la competitività di entrambi i settori.

La proposta comprende anche clausole di riesame per valutare in futuro l'efficacia della carta elettronica europea dei servizi, anche per quanto riguarda il rispetto delle formalità necessarie per il distacco dei lavoratori e tenendo conto delle esperienze degli Stati membri che hanno optato per la possibilità prevista all'articolo 6, paragrafo 3, della presente proposta di regolamento, che consente l'espletamento delle formalità pertinenti mediante una piattaforma elettronica collegata all'IMI.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il presente regolamento è presentato insieme a una direttiva. Il regolamento introduce la carta elettronica europea dei servizi senza modificare le relative norme dell'UE. Esso istituisce strumenti a disposizione dei prestatori di servizi in tutta l'UE e facilita la soluzione dei problemi legati alla copertura assicurativa dei prestatori di servizi operanti a livello transfrontaliero. La direttiva stabilisce il quadro giuridico e operativo della carta elettronica europea dei servizi, che disciplina, tra l'altro, le condizioni di ammissibilità, le competenze dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante, la validità della carta elettronica europea dei servizi e le condizioni per la revoca o la sospensione.

Il presente regolamento conserva integralmente le disposizioni vigenti dell'Unione su questioni sociali, condizioni di occupazione (in particolare il distacco dei lavoratori, i diritti dei lavoratori e il pilastro sociale), salute e sicurezza e protezione dell'ambiente. Essa non modifica né mette in discussione le garanzie esistenti al riguardo. La carta elettronica fornirebbe ulteriori informazioni sulla società. La facoltà degli Stati membri di effettuare ispezioni in loco resterebbe del tutto invariata. Le norme che disciplinano il distacco di lavoratori a norma delle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE continueranno ad applicarsi nel contesto della carta elettronica europea dei servizi, ma devono essere previsti ulteriori mezzi per rispettare tali norme. Se gli Stati membri hanno istituito procedure che consentono di compilare per via elettronica una dichiarazione relativa al distacco di lavoratori a norma dell'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE, la carta elettronica europea dei servizi rinvia il titolare della carta alle procedure nazionali applicabili. I prestatori di servizi titolari di una carta elettronica europea dei servizi possono presentare la dichiarazione anche mediante una piattaforma elettronica collegata all'IMI se lo Stato membro ospitante ha comunicato alla Commissione che tale possibilità deve applicarsi al distacco di lavoratori sul suo territorio.

La proposta di una carta elettronica europea dei servizi è complementare alle altre iniziative strategiche nel contesto dei servizi annunciate nella strategia per il mercato unico per impedire l'introduzione di ostacoli nazionali alla prestazione transfrontaliera di servizi. A tale riguardo, essa è complementare alla proposta di direttiva [XX] della Commissione sulla riforma della procedura mediante la quale gli Stati membri devono notificare i regimi di autorizzazione e i requisiti relativi ai servizi.

La presente proposta sarà accompagnata anche dall'iniziativa dello sportello digitale unico, annunciata nella strategia per il mercato unico per il 2017. Lo sportello, in merito al quale nell'autunno del 2016 si è svolta una consultazione pubblica, permetterà di affrontare le attuali lacune di informazione per le imprese e i cittadini integrando, completando e migliorando le pertinenti informazioni online a livello nazionale e dell'UE. Sarà inoltre in contatto con servizi di assistenza e mirerà a promuovere l'ulteriore digitalizzazione delle procedure nazionali pertinenti per i cittadini e le imprese che esercitano i loro diritti nel mercato unico. Il campo di applicazione dello sportello digitale unico è pensato per andare oltre i settori contemplati dalla presente iniziativa.

La carta elettronica europea dei servizi dovrebbe invece offrire uno strumento pienamente armonizzato e standardizzato per la prestazione transfrontaliera di servizi, riducendo i costi di conformità per determinati mercati di servizi dominati in larga misura dalle PMI. Essa persegue l'obiettivo della semplificazione amministrativa con il coinvolgimento dello Stato membro da cui proviene il prestatore di servizi, facendo però sì che tale Stato membro (quello d'origine) non intervenga sui requisiti che il prestatore di servizi deve soddisfare in altri Stati membri. Con la carta elettronica europea dei servizi, spetta a questi ultimi informare e garantire la conformità nel quadro di un iter predefinito e completamente standardizzato. Lo sportello digitale unico si connetterà a questa procedura e la renderà facile da reperire per i suoi beneficiari.

L'attuazione della carta elettronica europea dei servizi sarà pienamente in linea con lo sviluppo del progetto sullo sportello digitale unico e rispetterà i principi delineati nel piano d'azione per l'eGovernment (i servizi dovranno in particolare essere, per definizione, digitali, interoperabili, transfrontalieri e inclusivi, e le informazioni richieste una tantum) 8 .

Infine la presente proposta è complementare alla politica di applicazione delle norme che la Commissione persegue in parallelo per combattere le restrizioni nazionali ingiustificate o sproporzionate alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi.

L'attuazione del presente regolamento sarà sostenuta dal sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento IMI 9 . Dal 2011 l'IMI può essere utilizzato da circa 5 000 autorità; è soggetto a continui sondaggi presso gli utenti e ha dimostrato le sue potenzialità con la tessera professionale europea introdotta nel gennaio 2016.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta di una carta elettronica europea dei servizi a norma del presente regolamento e la proposta di direttiva sono pienamente coerenti con una serie di altre politiche dell'Unione, in particolare con quelle che perseguono gli stessi obiettivi di semplificazione amministrativa e di riduzione dei requisiti per i prestatori di servizi.

La semplificazione delle formalità riguardo ai documenti dovrebbe seguire da vicino le soluzioni da introdurre a norma del regolamento (UE) 2016/1191 sulla promozione della libera circolazione dei cittadini mediante la semplificazione dei requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea 10 .

Per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali, nel 2013 è stata introdotta la succitata tessera professionale europea, uno strumento analogo per favorire la semplificazione amministrativa che dal gennaio 2016 è a disposizione di una serie di professioni (infermieri, farmacisti, fisioterapisti, guide alpine e agenti immobiliari). Per evitare il rischio di duplicazioni, la presente proposta garantisce che i professionisti che possono richiedere una tessera professionale europea non possano ottenere una carta elettronica europea dei servizi.

Nell'ambito della procedura della carta elettronica europea dei servizi, le autorità di coordinamento e le autorità competenti si avvarranno di tutte le interconnessioni disponibili fra registri nazionali, compresa l'interconnessione dei registri delle imprese (BRIS) ai sensi della direttiva 2009/101/CE e dei registri fallimentari ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/848, prima di fare uso di altri mezzi per ottenere o verificare le informazioni ottenute in precedenza ai fini di tali procedure.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Questa azione legislativa rientra nel settore di competenza concorrente a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del TFUE. Essa mira a facilitare lo stabilimento e la prestazione di servizi mediante l'adozione di misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative che hanno per oggetto il funzionamento del mercato interno. Il presente regolamento si basa sull'articolo 114 del TFUE, che costituisce la base giuridica generale per l'adozione di misure di questo tipo.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'obiettivo generale della presente proposta legislativa è garantire il corretto funzionamento del mercato unico dei servizi dell'UE, che non è limitato al territorio di uno Stato membro ma si estende a tutto il territorio dell'UE. Data la natura transnazionale del mercato unico dell'UE e la necessità di trattare le situazioni in contesti transfrontalieri nel modo più coerente, avvalersi di uno strumento informatico esistente in tutta l'Unione, ossia l'IMI, costituisce una risposta efficace che può essere fornita solo da un'azione a livello dell'UE.

Proporzionalità

Le misure introdotte dal presente regolamento sono proporzionate al suo obiettivo di integrare ulteriormente i mercati dei servizi a livello dell'UE, consentendo maggiori dinamiche di mercato e concorrenza transfrontaliera. Sono altresì proporzionate all'obiettivo di aumentare la trasparenza, ridurre i costi e semplificare le procedure che gli Stati membri impongono ai prestatori di servizi in situazioni transfrontaliere, in particolare per quanto riguarda le procedure per il distacco del personale e l'assicurazione di responsabilità professionale. Esse si basano inoltre sull'IMI, uno strumento informatico già esistente a livello di UE finanziato dal bilancio dell'Unione e già utilizzato dalle amministrazioni nazionali. La procedura a livello di UE modificherà l'IMI solo in misura limitata, con costi contenuti a livello nazionale e dell'Unione. Tali costi limitati sono stati stimati considerando procedure esistenti dello stesso tipo, come la tessera professionale europea.

Queste misure si limitano a quanto necessario per risolvere i problemi rilevati e per conseguire gli obiettivi individuati. Sebbene la procedura a livello di UE richieda un ruolo attivo delle amministrazioni degli Stati membri, gli sforzi finanziari previsti per gli Stati membri saranno contenuti tramite l'uso del sistema di informazione del mercato interno, una piattaforma già esistente e messa in atto con i fondi dell'UE. In più, l'uso della carta elettronica europea dei servizi crea prospettive di una maggiore concorrenza nei mercati dei servizi con un numero più elevato di operatori di mercato e un fatturato aggiuntivo, con un effetto positivo sulle economie degli Stati membri.

L'uso di una carta elettronica europea dei servizi avverrà su base volontaria per i prestatori di servizi.

Scelta dell'atto giuridico

Il presente regolamento si fonda sull'articolo 114 del TFUE. Esso include disposizioni per facilitare gli stabilimenti secondari, la libera prestazione di servizi e le situazioni transfrontaliere temporanee. Sulla base di questa disposizione del trattato, il regolamento introduce inoltre strumenti pratici per quanto riguarda l'assicurazione di responsabilità professionale necessaria ai prestatori di servizi per le loro attività all'estero.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nel preparare la presente proposta, la Commissione ha svolto un'approfondita valutazione della direttiva servizi. Da tale valutazione è emerso che finora l'attuazione della direttiva è stata efficace solo in parte. La direttiva servizi è stata in grado di generare ulteriore crescita attraverso le riforme degli Stati membri; i prestatori di servizi in settori chiave (come i servizi alle imprese e delle costruzioni) continuano tuttavia a dover affrontare numerosi ostacoli. Il sistema di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri non sta inoltre producendo tutti i benefici previsti. Un'analisi approfondita sul funzionamento e sull'usabilità degli sportelli unici ha concluso che la maggior parte di essi non ha ancora consentito di operare fino in fondo la semplificazione amministrativa prevista in termini di prestazione temporanea di servizi transfrontalieri o di avvio di un'impresa.

Dalla valutazione della Commissione è inoltre emerso che gli Stati membri hanno posizioni molto diverse per quanto riguarda gli obblighi assicurativi e l'accesso all'assicurazione per la prestazione di servizi, il che rende difficile e costoso per i prestatori di servizi stipulare la copertura assicurativa per la prestazione transfrontaliera di servizi, in particolare nel settore dei servizi alle imprese e delle costruzioni.

Tutti questi ostacoli residui vanno a scapito di un aumento degli scambi e degli investimenti transfrontalieri nel settore dei servizi.

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha effettuato diverse analisi e consultazioni per raccogliere dati sugli ostacoli che tuttora si frappongono a un pieno funzionamento del mercato unico dei servizi, con una maggiore attenzione agli effetti pratici delle disposizioni sul terreno. È stata effettuata una valutazione economica per esaminare gli effetti delle riforme nazionali nei mercati di servizi e l'accesso all'assicurazione per i prestatori di servizi. Nell'ambito del Forum del mercato unico nel 2014, 2015 e 2016 sono stati inoltre organizzati seminari con i portatori di interessi. Questi seminari hanno analizzato i problemi affrontati dalle piccole e medie imprese per svilupparsi in mercati regionali transfrontalieri, nonché i problemi specifici dei settori dei servizi (in particolare servizi alle imprese e delle costruzioni) che sono ostacolati dalla scarsità degli investimenti e degli scambi transfrontalieri a livello di UE. Dai contributi e dai suggerimenti raccolti è emerso che, nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, i prestatori di servizi di diversi settori economicamente importanti devono ancora affrontare una serie di ostacoli quando tentano di espandersi al di là dei confini del proprio Stato membro.

I portatori di interessi hanno espresso opinioni divergenti sulle possibili soluzioni per migliorare il quadro cui sono soggetti i mercati dei servizi a livello nazionale e dell'UE. I portatori di interessi si oppongono quasi all'unanimità alla riapertura della direttiva servizi. Il presente regolamento non modifica le norme sostanziali in materia di prestazione transfrontaliera di servizi di cui alla direttiva servizi, né le norme in materia di distacco dei lavoratori, salute e sicurezza o protezione dell'ambiente.

Una consultazione pubblica online si è svolta dal 3 maggio al 26 luglio 2016. La consultazione ha raccolto ulteriori opinioni dei portatori di interessi ed esperienze dirette sugli ostacoli che ancora rimangono, soprattutto in questi settori dei servizi, per la prestazione transfrontaliera di servizi nell'UE.

In varie occasioni la Commissione ha inoltre raccolto le opinioni dei portatori di interessi sui problemi incontrati dai prestatori di servizi per ottenere una copertura assicurativa alla prestazione temporanea di servizi in un altro Stato membro, in particolare in due consultazioni pubbliche svoltesi nel 2013 e nel 2015.

I risultati di tutte queste iniziative hanno confermato che a livello nazionale sono ancora presenti requisiti ingiustificati o sproporzionati, a danno sia dei prestatori sia dei destinatari di servizi nel mercato unico. I risultati hanno inoltre fornito indicazioni specifiche sulle risposte politiche che i portatori di interessi si attendono. La maggior parte di essi ha sostenuto la necessità di affrontare gli ostacoli che ancora rimangono alla prestazione transfrontaliera di servizi e di facilitare l'accesso alla copertura assicurativa in queste situazioni, pur mantenendo l'acquis dell'UE in materia di protezione sociale, occupazione, salute e sicurezza o ambiente e perseguendo una politica ambiziosa di applicazione delle norme. A tale riguardo nel novembre 2016 la Commissione ha adottato un pacchetto globale di applicazione delle norme per trattare il problema delle restrizioni sproporzionate introdotte nel settore dei servizi in nove Stati membri.

Questa iniziativa, volta a favorire lo sviluppo dei mercati dei servizi transfrontalieri, è stata sostenuta anche dal Consiglio "Competitività" nelle sue conclusioni del 29 febbraio 2016 relative alla strategia per il mercato unico 11 e dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 28 giugno 2016 12 . Essa è stata sostenuta anche dal Parlamento europeo nella relazione sulla strategia per il mercato unico adottata il 26 maggio 2016 13 .

Ricorso al parere di esperti

Alla preparazione della presente proposta di regolamento hanno contribuito i risultati di un processo di valutazione reciproca con gli Stati membri realizzato nel 2010-2011, i test di efficacia condotti nel 2011-2012 e la revisione tra pari effettuata nel 2012-2013. I risultati delle diverse consultazioni pubbliche, tra cui quella condotta nell'estate del 2016, hanno inoltre offerto una solida base di competenze.

Per quanto riguarda le assicurazioni, sono stati tenuti in considerazione i risultati della consultazione pubblica del 2013 sulle difficoltà incontrate dai prestatori di servizi per ottenere una copertura assicurativa in contesti transfrontalieri e di quella del dicembre 2015 sull'opportunità di un Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio. Quest'ultima consultazione trattava anche questioni specifiche relative all'accesso a un'assicurazione di responsabilità professionale in contesto transfrontaliero. Hanno inoltre avuto luogo discussioni periodiche con rappresentanti del settore assicurativo.

La Commissione ha effettuato vari seminari con i portatori di interessi, in particolare le parti sociali, raccogliendo le esperienze in merito alle difficoltà incontrate a causa di importanti requisiti amministrativi negli Stati membri. Sono stati raccolti dati anche attraverso studi e relazioni esterni. Inoltre la Commissione si è basata su scambi regolari a livello tecnico nell'ambito del gruppo di esperti sull'attuazione della direttiva servizi.

Valutazione d'impatto

Per preparare questa iniziativa è stata effettuata una valutazione d'impatto. La relazione riveduta tiene conto delle raccomandazioni formulate dal comitato per il controllo normativo nel suo parere negativo iniziale del 14 ottobre 2016 14 e degli ulteriori argomenti sollevati dal comitato nell'ultimo parere favorevole dell'8 novembre 2016 15 . In particolare sono state chiarite la descrizione del problema e la portata della valutazione dell'impatto, le varie opzioni sono state raggruppate in pacchetti di opzioni chiaramente identificabili e sono state stimate con maggior precisione le riduzioni dei costi amministrativi.

Nella valutazione d'impatto sono state esaminate singole opzioni strategiche, poi raggruppate in "pacchetti" di opzioni. Sono stati esaminati i seguenti pacchetti di opzioni:

un primo pacchetto di opzioni consentirebbe al prestatore di servizi di ottenere un certificato per quanto riguarda lo stabilimento legale nello Stato membro d'origine e la conferma dell'esistenza di una copertura assicurativa per le attività nello Stato membro d'origine;

un secondo pacchetto di opzioni consentirebbe al prestatore di servizi di avvalersi di una procedura a livello di UE per agevolare il proprio accesso al mercato di un altro Stato membro, e comprenderebbe un meccanismo elettronico avanzato collegato all'IMI che lo Stato membro ospitante può scegliere di utilizzare per facilitare il rispetto delle formalità per il personale distaccato; esso inoltre affronterebbe gli ostacoli pratici relativi all'assicurazione in situazioni transfrontaliere;

un terzo pacchetto di opzioni, oltre a quanto previsto nel pacchetto 2, ridurrebbe la disparità normativa in vari settori fondamentali dei servizi alle imprese (servizi di architettura, di ingegneria e contabili) mediante l'armonizzazione di un numero limitato di requisiti applicabili ai prestatori di servizi in questi tre settori (ossia restrizioni circa la forma giuridica, requisiti in merito alla quota riservata ai professionisti nell'assetto proprietario e restrizioni alla prestazione di attività multidisciplinari);

un quarto pacchetto di opzioni, oltre a quanto previsto nel pacchetto 3, introdurrebbe soluzioni specifiche per affrontare le disparità normative di cui sopra nel caso degli stabilimenti secondari (succursali e agenzie), esonerando i prestatori stranieri di servizi da determinati requisiti e consentendo nel contempo allo Stato membro ospitante di introdurre misure alternative di salvaguardia.

Il primo pacchetto avrebbe effetti di semplificazione, ma più limitati rispetto agli altri pacchetti. I pacchetti 3 e 4 avrebbero effetti maggiori rispetto al pacchetto 2, dal momento che riguardano anche ostacoli normativi (oltre alla semplificazione amministrativa), ma la Commissione ha scelto il pacchetto 2 sulla base della seguente motivazione: l'eliminazione dei requisiti più restrittivi di cui ai pacchetti 3 e 4 mediante un'azione di esecuzione mirata, integrata da raccomandazioni specifiche riguardanti l'intero quadro normativo applicabile alla professione che presta il servizio, sembra più proporzionata di una proposta legislativa volta a introdurre un livello minimo di armonizzazione per un numero limitato di requisiti in un numero limitato di settori di servizi. Il pacchetto 4 è inoltre scartato anche perché darebbe luogo alla percezione che venga introdotta una soluzione guidata da un approccio che favorisce il paese di origine, in base al quale i prestatori stranieri di servizi sono soggetti soltanto alla normativa del loro Stato membro d'origine, determinando così una discriminazione alla rovescia per i prestatori nazionali di servizi.

Nelle previsioni, il pacchetto scelto dovrebbe permettere una maggiore certezza del diritto e risparmi per i prestatori di servizi che vogliono espandersi in altri Stati membri. Esso dovrebbe generare un aumento delle dinamiche di mercato e dei livelli di concorrenza, accrescendo così la scelta e il valore aggiunto per i consumatori.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta di regolamento che introduce una carta elettronica europea dei servizi contribuirà all'efficienza normativa per quanto riguarda l'accesso al mercato per i prestatori di servizi e la semplificazione, migliorando le modalità di accesso dei prestatori di servizi al mercato di un altro Stato membro. Questo non altera le prerogative degli Stati membri ospitanti nell'ambito della direttiva servizi.

   Diritti fondamentali

La presente proposta promuove i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali. In particolare è garantita la protezione dei dati di carattere personale, in linea con l'articolo 8 della Carta. L'obiettivo principale dell'iniziativa è inoltre facilitare il diritto di stabilimento e il diritto di prestare servizi in qualunque Stato membro, come prescritto dall'articolo 15, paragrafo 2, della Carta, garantendo che non vi sia discriminazione, neanche indiretta, in base alla nazionalità (attuando così ulteriormente l'articolo 21, paragrafo 2, della Carta). La procedura a livello di UE dovrebbe inoltre mettere in atto una procedura imparziale, equa e ragionevolmente rapida, anche per quanto riguarda la partecipazione della Commissione, come richiesto dall'articolo 41 della Carta. Infine il divieto dell'abuso di diritto, in questo caso del diritto di libera prestazione di servizi, deve essere debitamente preso in considerazione come prescritto dall'articolo 54 della Carta.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Si prevede che la proposta incida sul bilancio dell'UE nella misura in cui la futura carta elettronica europea dei servizi utilizzerà il sistema di informazione del mercato interno (IMI) come propria struttura operativa di base. L'IMI dovrà essere adeguato per sostenere la procedura della carta elettronica europea dei servizi e i requisiti di conservazione dei dati, e integrato con alcune funzioni supplementari, vale a dire un'interfaccia pubblica per i prestatori di servizi, interconnessioni con altri sistemi pertinenti e una funzione di back-office per le autorità nazionali. Ciò è dovuto al fatto che ai fini della carta elettronica europea dei servizi l'IMI sarà offerto come strumento per un efficace scambio di informazioni e per la mutua assistenza tra le autorità competenti all'interno di un determinato Stato membro, fatte salve altre soluzioni messe in atto dagli Stati membri. L'incidenza sul bilancio dell'UE sarà di modesta entità in considerazione del fatto che l'impiego dell'IMI a sostegno della carta elettronica europea dei servizi fornirà importanti economie di scala e di diversificazione. Oltre a ciò, le principali funzionalità dell'IMI già esistenti e quelle in fase di sviluppo sono in gran parte conformi ai requisiti della carta elettronica europea dei servizi. In tal modo i costi di adeguamento e di sviluppo saranno notevolmente ridotti.

I necessari stanziamenti saranno comunque coperti mediante la riassegnazione; non si prevede alcuna incidenza finanziaria sul bilancio dell'UE oltre agli stanziamenti già previsti nella programmazione finanziaria ufficiale della Commissione.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione

È prevista una valutazione del presente regolamento ogni cinque anni dopo l'attuazione della carta elettronica europea dei servizi. Tale valutazione dovrà includere anche una valutazione della cooperazione tra autorità di coordinamento negli Stati membri e valuterà la necessità di adeguare le procedure per la carta elettronica europea dei servizi alla luce degli ultimi sviluppi nel campo dell'e-government. Anche gli Stati membri, i prestatori di servizi, le parti sociali e gli altri portatori di interessi saranno invitati a valutare il funzionamento dell'iniziativa. Saranno presi in considerazione indicatori specifici che consentano di valutare gli effetti del regolamento, quali il numero di prestatori di servizi che utilizzano la carta elettronica europea dei servizi, la loro esperienza riguardo agli oneri amministrativi, la velocità delle procedure usate o il numero di scambi di informazioni tra gli Stati membri.

Tenuto conto del fatto che un riesame di alcuni aspetti della direttiva 2014/67/UE è previsto per giugno 2019, il potenziale delle strutture da offrire a norma dell'articolo 6 dovrebbe essere rivalutato nell'ambito di tale riesame. Il riesame tiene conto dell'esperienza degli Stati membri che hanno optato per la possibilità prevista all'articolo 6, paragrafo 3, della proposta di regolamento di consentire l'espletamento delle formalità per il distacco di lavoratori mediante la piattaforma elettronica collegata all'IMI.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 specifica l'oggetto del regolamento proposto, che introduce la carta elettronica europea dei servizi e le relative strutture amministrative che possono essere utilizzate dai prestatori per fornire servizi transfrontalieri. Esso chiarisce inoltre che il coordinamento delle disposizioni nazionali necessarie per rendere disponibile tale carta elettronica è stabilito dalla direttiva (ESC) da adottare contemporaneamente.

L'articolo 2 definisce il campo di applicazione delle attività per le quali è disponibile la carta elettronica europea dei servizi, come pure le attività, le materie e i settori specifici che la carta non comprende, seguendo il modello della direttiva 2006/123/CE.

Esso stabilisce inoltre che, analogamente alla direttiva 2006/123/CE, il presente regolamento non pregiudica la definizione o l'organizzazione dei servizi di interesse economico generale né le regole derivanti dal diritto della concorrenza. Esso lascia inoltre impregiudicate le misure riguardanti la diversità culturale o linguistica o il pluralismo dei media. Infine, il regolamento non incide sulle disposizioni di diritto penale generale, sulla legislazione del lavoro, sul diritto tributario né sul diritto in materia di sicurezza sociale.

Come per la direttiva 2006/123/CE, si chiarisce che il presente regolamento non si applica quando sia in conflitto con altri atti dell'Unione che disciplinano aspetti specifici dell'accesso a un'attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche.

L'articolo 3 contiene le definizioni pertinenti per il regolamento.

L'articolo 4 definisce gli elementi essenziali per richiedere la carta elettronica europea dei servizi, che dovrebbero essere gli stessi in tutta l'UE, e conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per specificare il modulo standard e i dettagli tecnici, nonché il potere di adottare atti delegati per precisare ulteriormente il tipo di informazioni giustificative e, in circostanze eccezionali che ne giustifichino la necessità, i documenti da allegare alla domanda.

L'articolo 5 stabilisce l'obbligo per i distributori di prodotti assicurativi e gli organismi designati da uno Stato membro al fine di prestare l'assicurazione obbligatoria di fornire un certificato di assicurazione su richiesta degli assicurati. Esso definisce inoltre gli elementi essenziali di tale certificato e prevede la possibilità per la Commissione di definire un modulo standard mediante atti di esecuzione.

L'articolo 6 consente ai titolari di una carta elettronica europea dei servizi di adempiere le formalità per il distacco di personale a norma della direttiva 2005/36/CE tramite una piattaforma elettronica collegata all'IMI, con il coordinamento dell'autorità di coordinamento nello Stato membro d'origine. Per il distacco dei lavoratori conformemente alle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE, la stessa possibilità si applica in relazione agli Stati membri che comunicano alla Commissione che tale possibilità dovrebbe applicarsi al distacco dei lavoratori nel loro territorio. Qualora gli Stati membri abbiano inoltre istituito procedure che consentano di compilare per via elettronica la dichiarazione relativa al distacco di lavoratori a norma dell'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE, la piattaforma elettronica collegata all'IMI rinvia il titolare della carta alle procedure nazionali applicabili.

L'articolo 7 consente a chi richiede una carta elettronica europea dei servizi di adempiere le formalità necessarie alla libera circolazione dei lavoratori autonomi a norma della direttiva 2005/36/CE tramite una piattaforma elettronica collegata all'IMI, con il coordinamento dell'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine. Consente inoltre di sostituire gli attestati sulle qualifiche professionali richiesti a norma della direttiva 2005/36/CE con un modulo compilato di domanda di carta elettronica europea dei servizi.

L'articolo 8 stabilisce che le procedure per la domanda, il rilascio, l'aggiornamento, la sospensione, la revoca e la cancellazione delle carte elettroniche europee dei servizi debbano essere interamente elettroniche e disponibili attraverso una piattaforma elettronica collegata all'IMI senza pregiudicare l'iter procedurale interno tra le autorità di coordinamento e le autorità competenti degli Stati membri. Conferisce inoltre alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le specifiche tecniche per le suddette procedure elettroniche.

L'articolo 9 stabilisce norme comuni concernenti la forma e la lingua dei documenti da presentare nell'ambito della procedura per la carta elettronica europea dei servizi. Conferisce inoltre alla Commissione competenze di esecuzione per adottare norme tecniche per la traduzione delle informazioni e dei documenti usati nell'ambito della procedura per la carta elettronica europea dei servizi. .

L'articolo 10 definisce principi intesi a chiarire quali oneri possono essere applicati dallo Stato membro d'origine e da quello ospitante, oneri che non possono superare i costi che gli Stati membri sostengono direttamente. Conferisce inoltre alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire norme tecniche riguardo alle modalità e alle procedure di pagamento.

L'articolo 11 stabilisce l'obbligo per i distributori di prodotti assicurativi di rilasciare, su richiesta dell'assicurato, un'attestazione dello stato di rischio della garanzia di responsabilità civile riguardo alle attività dell'assicurato. Conferisce inoltre alla Commissione competenze di esecuzione per adottare norme di attuazione su un formato standard per tale attestazione.

L'articolo 12 impone ai distributori di prodotti assicurativi e agli organismi designati da uno Stato membro al fine di prestare l'assicurazione obbligatoria di tenere debitamente conto, nella loro politica di accettazione e nel calcolo dei premi, in modo non discriminatorio, dell'attestazione dello stato di rischio presentata da un prestatore.

L'articolo 13 impone alle organizzazioni professionali che offrono una copertura di gruppo per l'assicurazione di responsabilità professionale ai loro membri o ad altri prestatori di servizi specifici di concedere l'accesso a tale copertura a condizioni non discriminatorie ai prestatori di altri Stati membri che esprimono interesse, compresi i titolari di una carta elettronica europea dei servizi.

L'articolo 14 prevede un obbligo reciproco di scambio di informazioni tra autorità di coordinamento coinvolte. Alla Commissione sono conferite competenze di esecuzione anche per definire i dettagli tecnici per trattare tale scambio di informazioni.

L'articolo 15 disciplina l'esercizio della delega da parte della Commissione come stabilito all'articolo 4.

L'articolo 16 definisce il comitato che assiste la Commissione nell'adozione di atti di esecuzione e la procedura applicabile a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

L'articolo 17 prevede l'obbligo per gli Stati membri di designare l'autorità di coordinamento che ha il potere di eseguire i compiti previsti nel regolamento e nella direttiva che stabilisce un quadro operativo per la carta elettronica europea dei servizi, comunicarla alla Commissione e registrarla nell'IMI.

Gli articoli 18 e 19 impongono alla Commissione obblighi di monitoraggio e riesame in merito agli effetti del presente regolamento sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione di servizi tra gli Stati membri. Essi fanno anche riferimento al riesame delle strutture offerte a norma dell'articolo 6 nell'ambito del riesame a norma della direttiva 2014/67/UE.

L'articolo 20 prevede la modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 sull'IMI al fine di includere nel suo campo di applicazione la carta elettronica europea dei servizi.

L'articolo 21 riguarda l'entrata in vigore e l'applicazione. Le date pertinenti sono adattate alle date proposte per la direttiva.

2016/0403 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che introduce una carta elettronica europea dei servizi e le relative strutture amministrative

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 16 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 17 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) garantisce ai prestatori di servizi la libertà di stabilimento negli Stati membri e la libera prestazione di servizi tra Stati membri.

(2)La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 18 stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi. Essa dispone, tra l'altro, che gli Stati membri dovrebbero provvedere alla semplificazione amministrativa, ad esempio avvalendosi di sportelli unici e accettando le assicurazioni di responsabilità professionale equivalenti che i prestatori di servizi hanno già sottoscritto nel loro Stato membro d'origine.

(3)La direttiva 2006/123/CE stabilisce che gli Stati membri istituiscano e mantengano costantemente aggiornati sportelli unici presso i quali un prestatore di servizi che intenda stabilirsi o prestare servizi può trovare tutte le informazioni pertinenti circa i requisiti da rispettare e le procedure elettroniche da seguire in relazione a tutte le formalità, le autorizzazioni e le notifiche. I prestatori di servizi tuttavia devono tuttora affrontare costose sfide in materia di informazione e difficoltà a rispettare procedure nazionali a distanza, in particolare per quanto riguarda i requisiti settoriali. La cooperazione tra le amministrazioni dei diversi Stati membri dovrebbe in linea di principio essere realizzata tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI), una piattaforma informatica messa a disposizione per gli scambi transfrontalieri di informazioni e la mutua assistenza tra le autorità di diversi Stati membri a norma di detta direttiva. Nonostante a volte le autorità abbiano dubbi in relazione allo stabilimento legale di un prestatore in un altro Stato membro, le possibilità di cooperazione attualmente fornite dall'IMI non vengono pienamente sfruttate.

(4)Restano in vigore requisiti che rendono l'espansione delle operazioni dei prestatori di servizi nel mercato interno gravosa e poco attraente, quali regimi di autorizzazione disparati e molteplici presso autorità diverse, e che, in materia di stabilimento, non permettono di ottenere il riconoscimento reciproco di condizioni già soddisfatte in altri Stati membri oppure, in materia di prestazione transfrontaliera temporanea di servizi, applicano restrizioni sproporzionate o ingiustificate. Di conseguenza, i prestatori di servizi si trovano di fronte a costi di conformità molteplici e sproporzionati quando si espandono oltre frontiera.

(5)Le formalità relative alle autorizzazioni e alle notifiche spesso richiedono la compilazione di moduli cartacei e la presentazione di documenti cartacei, da tradurre a costi considerevoli, i quali devono anche rispettare particolari requisiti in termini di forma, come la certificazione o l'autenticazione. Le informazioni relative a tali ostacoli non sono disponibili online o sono scarse, incomplete, frammentarie e difficili da interpretare in relazione alle circostanze specifiche di un prestatore che si espande al di là delle frontiere, in quanto spesso riguardano situazioni meramente nazionali. I prestatori di servizi spesso rischiano di ripresentare informazioni e documenti e di sottoporsi a doppi controlli da parte di autorità diverse nello stesso Stato membro. Anche i notevoli costi di traduzione svolgono un ruolo importante nel dissuadere le imprese dal compiere i primi passi per espandersi oltre frontiera.

(6)Gli scambi transfrontalieri e gli investimenti transfrontalieri in determinati servizi alle imprese e servizi delle costruzioni sono particolarmente ridotti pur presentando un potenziale per una migliore integrazione dei mercati dei servizi, con notevoli ripercussioni negative per il resto dell'economia. Questi risultati insoddisfacenti portano a situazioni in cui non si sfrutta ancora appieno il potenziale per livelli più elevati di crescita e occupazione nel mercato unico.

(7)Affrontare gli ostacoli che ancora impediscono l'aumento delle attività transfrontaliere nell'ambito dei servizi contribuirà a rafforzare la concorrenza, il che si tradurrà in una maggiore scelta e in prezzi più bassi per i consumatori, come pure in settori dei servizi maggiormente concorrenziali che creeranno nuovi posti di lavoro, favoriranno la produttività e garantiranno un ambiente più favorevole per gli investimenti e l'innovazione.

(8)Il presente regolamento mira a facilitare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nell'ambito del mercato unico in settori già coperti dalla direttiva 2006/123/CE mediante l'adozione di ulteriori misure in materia di ravvicinamento delle disposizioni relative allo stabilimento e al funzionamento del mercato interno. Esso dovrebbe basarsi sull'articolo 114 del TFUE.

(9)In considerazione di quanto precede, il presente regolamento introduce una carta elettronica europea dei servizi che dovrebbe aiutare determinati prestatori ad ampliare la prestazione di servizi oltre le frontiere nel mercato interno, sia in forma di prestazione temporanea di servizi sia mediante uno stabilimento secondario tramite succursali, agenzie o uffici.

(10)Il presente regolamento riguarda pertanto in modo specifico i settori dei servizi alle imprese e dei servizi delle costruzioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva... [direttiva ESC], i quali devono far fronte ad alcuni degli ostacoli normativi ed amministrativi più severi all'espansione transfrontaliera e presentano quindi potenzialità inutilizzate di integrazione del mercato interno.

(11)Tutte le questioni, le attività e i settori esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. In particolare, il presente regolamento non pregiudica le questioni, le attività e i settori basati sul diritto fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro, comprese le disposizioni giuridiche o contrattuali che disciplinano le condizioni di occupazione, le condizioni di impiego, tra cui la salute e la sicurezza sul lavoro e il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori. Parimenti, il presente regolamento non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale. Il presente regolamento lascia altresì impregiudicate le disposizioni derivanti dal diritto di concorrenza e le norme sul diritto o sulla giurisdizione applicabili conformemente al diritto internazionale privato.

(12)Per motivi di coerenza, i possibili conflitti tra il presente regolamento ed altri atti dell'UE che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio in un settore specifico dovrebbero essere risolti come previsto all'articolo 3 della direttiva 2006/123/CE per i conflitti tra tale direttiva e tali atti, con l'applicazione degli altri atti. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento non possono essere invocate al fine di giustificare regimi di autorizzazione preventiva, regimi di notifica preventiva o requisiti di stabilimento vietati da altri atti dell'UE che disciplinano aspetti specifici dell'accesso a un'attività di servizi o del suo esercizio in un settore specifico, come la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 19 . Il presente regolamento non pregiudica inoltre in alcun modo gli obblighi che i prestatori di servizi dovrebbero rispettare conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 20 e alla direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 21 .

(13)È opportuno introdurre una carta elettronica europea dei servizi come alternativa volontaria offerta ai prestatori di servizi. Questi ultimi dovrebbero mantenere la possibilità di dimostrare la conformità ai requisiti applicabili quando svolgono attività transfrontaliere nel quadro di altre autorizzazioni e notifiche introdotte a norma del diritto nazionale degli Stati membri interessati. Un prestatore di servizi dovrebbe poter sempre decidere di non richiedere una carta elettronica europea dei servizi.

(14)La carta elettronica europea dei servizi dovrebbe essere interamente elettronica, basarsi quasi esclusivamente sui dati forniti da fonti affidabili, limitare l'uso di documenti al minimo necessario e consentire un trattamento multilingue al fine di evitare costi di traduzione. Per rendere la procedura interamente elettronica e permettere la cooperazione amministrativa tra Stati membri d'origine e ospitanti, ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere utilizzato il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 . Dovrebbe essere sviluppata una piattaforma elettronica specifica ai fini del rilascio, dell'aggiornamento, della sospensione, della revoca o dell'annullamento delle carte elettroniche europee dei servizi come pure della messa a disposizione ai titolari e alle autorità competenti, per via elettronica, di carte elettroniche europee dei servizi valide.

(15)Per la presentazione di una domanda di carta elettronica europea dei servizi dovrebbe essere messo a disposizione un modulo multilingue armonizzato, in cui siano inclusi gli elementi necessari per l'identificazione del prestatore e dei servizi per i quali è richiesta la carta elettronica, come pure per la valutazione dei requisiti specifici applicabili ai servizi in questione, come quelli riguardanti la prova dello stabilimento nello Stato membro d'origine, l'onorabilità o la copertura assicurativa, che dovrebbero essere così accessibili alle autorità di coordinamento degli Stati membri d'origine e ospitanti.

(16)È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per precisare le informazioni che devono figurare nel modulo standard di domanda e i documenti da allegare alla domanda come pezze giustificative. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(17)Nel corso dell'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero informare e aggiornare la Commissione in merito alle procedure previste dal diritto nazionale per i nuovi prestatori transfrontalieri che intendono prestare servizi su base temporanea o tramite una succursale, un'agenzia o un ufficio, compresi le informazioni e i documenti relativi a tali procedure, in modo da consentire l'elaborazione dei moduli di domanda. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione per quanto riguarda le informazioni necessarie che devono essere fornite per la domanda di carta elettronica europea dei servizi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 .

(18)Può essere difficile trovare una descrizione delle condizioni di copertura di un'assicurazione obbligatoria o volontaria nei contratti scritti. I distributori di prodotti assicurativi e gli organismi designati da uno Stato membro al fine di prestare l'assicurazione obbligatoria dovrebbero pertanto fornire ai loro clienti una descrizione dei principali elementi della copertura sotto forma di un certificato di assicurazione. Tale certificato dovrebbe essere allegato al modulo di domanda. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di un formato armonizzato per i certificati al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione di questa parte del regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(19)I titolari di una carta elettronica europea dei servizi possono decidere di distaccare personale nel territorio dello Stato membro ospitante. In tale contesto i prestatori di servizi possono essere tenuti a rispettare requisiti, come dichiarazioni preventive presentate allo Stato membro ospitante, necessari per la tutela dei lavoratori distaccati. La carta elettronica europea dei servizi non inciderà in alcun modo sul contenuto di tali dichiarazioni e sulle responsabilità dello Stato membro ospitante al riguardo.

(20)Una piattaforma elettronica collegata all'IMI, che sarà sviluppata dalla Commissione, dovrebbe essere messa a disposizione dei titolari della carta elettronica europea dei servizi per agevolare il rispetto delle formalità che, a seconda dei casi, devono essere espletate presso lo Stato membro ospitante. Tali formalità riguardano in particolare l'eventuale obbligo di dichiarazione preventiva delle qualifiche professionali dei lavoratori che dovrebbe essere effettuata a norma della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 24 .

(21)Per quanto riguarda la dichiarazione preventiva che può essere richiesta ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 25 , la piattaforma elettronica collegata all'IMI dovrebbe rinviare i titolari di una carta elettronica europea dei servizi alle procedure elettroniche nazionali applicate nello Stato membro ospitante in cui i lavoratori saranno distaccati qualora tali procedure nazionali consentano la presentazione per via elettronica della dichiarazione preventiva di cui sopra.

(22)La Commissione dovrebbe mettere la piattaforma elettronica collegata all'IMI a disposizione degli Stati membri che le hanno preventivamente comunicato l'intenzione di avvalersi di tale possibilità. Se gli Stati membri decidono di autorizzare l'uso dell'IMI per l'invio della dichiarazione preventiva sui lavoratori distaccati nel loro territorio, i titolari di una carta elettronica europea dei servizi dovrebbero poter presentare la dichiarazione di cui all'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE direttamente all'autorità competente dello Stato membro ospitante quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2014/67/UE, attraverso la piattaforma elettronica collegata all'IMI. A tal fine lo Stato membro ospitante dovrebbe fornire tutti gli elementi richiesti conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2014/67/UE come base per un modulo multilingue che va presentato per la dichiarazione sui lavoratori distaccati sul suo territorio. La Commissione dovrebbe pubblicare tale modulo nella Gazzetta ufficiale e metterlo a disposizione nella piattaforma elettronica collegata all'IMI. Le informazioni pertinenti riguardo agli elementi richiesti dovrebbero essere messe a disposizione dello Stato membro ospitante interessato in piena conformità con i requisiti linguistici di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/67/UE. L'esperienza acquisita da questi Stati membri nell'utilizzo della piattaforma elettronica collegata all'IMI dovrebbe far parte della valutazione prevista all'articolo 19, secondo comma, del presente regolamento.

(23)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di norme in materia di trattamento elettronico delle procedure al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento in relazione alle procedure per il rilascio e l'aggiornamento di una carta elettronica europea dei servizi e alle formalità relative al distacco di personale e alla circolazione dei lavoratori autonomi diversi da quello di cui al precedente considerando. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(24)Le procedure amministrative nazionali che accompagnano le procedure disciplinate dal presente regolamento dovrebbero poter essere effettuate per via elettronica se gli Stati membri in questione decidono in tal senso. Gli Stati membri potrebbero però utilizzare il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 a fini interni di cooperazione amministrativa.

(25)Le procedure per il rilascio, l'aggiornamento, la sospensione o la revoca di una carta elettronica europea dei servizi dovrebbero prevedere l'uso di documenti solo in casi eccezionali, quando è assolutamente indispensabile disporre di informazioni più dettagliate. In ogni caso tutti questi documenti dovrebbero essere utilizzati e accettati in forma semplice.

(26)Il diritto dell'UE può consentire, nell'ambito delle formalità per il distacco di personale che esercita una professione regolamentata o per la circolazione dei lavoratori autonomi in relazione al controllo delle qualifiche professionali, la presentazione di documenti in forma speciale, ad esempio come documenti certificati o autenticati. La certificazione e l'autenticazione effettuate nello Stato membro del primo rilascio del documento in questione dovrebbero essere accettate in tutta l'UE.

(27)La traduzione certificata dei documenti non dovrebbe essere richiesta ai sensi del presente regolamento. Le piattaforme elettroniche che trattano le procedure dovrebbero prevedere una soluzione tecnica per tradurre il loro contenuto. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione di questa parte del regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le norme relative alla traduzione dei documenti nell'ambito del distacco dei lavoratori e delle domande di attestati dei loro contributi di sicurezza sociale non dovrebbero essere oggetto del presente regolamento.

(28)Gli Stati membri sono autorizzati a richiedere oneri solo a concorrenza dei costi specifici sostenuti per l'espletamento della procedura. I costi già presi in carico dal bilancio dell'Unione non dovrebbero dar luogo ad oneri applicati dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione, mediante l'IMI, gli oneri da essi applicati e pubblicare tali informazioni. Poiché l'IMI offre in sostanza tutte le strutture necessarie, gli Stati membri non dovrebbero, tra l'altro, applicare oneri per l'aggiornamento, la sospensione, la revoca o l'annullamento di una carta elettronica europea dei servizi. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di norme sulle modalità e il trattamento dei pagamenti al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni relative al versamento degli oneri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(29)Il presente regolamento si basa su una cooperazione amministrativa rafforzata tra Stati membri d'origine e ospitanti, che dovrebbe comprendere scambi di informazioni e l'uso di registri nazionali interconnessi per ottenere o verificare le informazioni ottenute in precedenza, come i registri richiesti a norma della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 o del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 . È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione per quanto riguarda la gestione e il trattamento degli scambi di informazioni e della mutua assistenza. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(30)I prestatori di servizi tenuti a sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità professionale negli Stati membri in cui non hanno svolto attività incontrano spesso difficoltà nel dimostrare la loro sinistrosità pregressa in relazione a una copertura ottenuta altrove. Per i distributori di prodotti assicurativi la sinistrosità pregressa è un elemento essenziale al fine di determinare e valutare il profilo di rischio di un potenziale cliente. La sua dimostrazione risulta difficile a causa dei problemi di comunicazione tra distributori di prodotti assicurativi da un paese all'altro del mercato interno, come pure delle disparità nella descrizione della storia della sinistrosità di un assicurato, anche all'interno di uno stesso Stato membro. I distributori di prodotti assicurativi e gli organismi designati da uno Stato membro al fine di prestare la copertura assicurativa obbligatoria dovrebbero pertanto essere tenuti a rilasciare un'attestazione dello stato di rischio della garanzia di responsabilità civile, che può poi essere utilizzata a livello transfrontaliero, ma anche nel territorio nazionale qualora un prestatore di servizi cambi distributore di prodotti assicurativi.

(31)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di norme relative al formato standard di presentazione di tale attestazione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento in relazione alla presentazione della descrizione delle responsabilità. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(32)Un'attestazione relativa alla sinistrosità pregressa dovrebbe aiutare i distributori di prodotti assicurativi e gli organismi designati da uno Stato membro al fine di prestare l'assicurazione obbligatoria a vietare pratiche discriminatorie nei confronti dei prestatori di servizi transfrontalieri per i quali le informazioni sono più scarse e difficili da ottenere. Lo stesso principio di non discriminazione dovrebbe applicarsi alle organizzazioni professionali che offrono una copertura di gruppo ai loro membri o ad altri prestatori di servizi.

(33)Ogni Stato membro dovrebbe designare un'autorità di coordinamento unica per l'espletamento dei compiti definiti dal presente regolamento, fatte salve le competenze previste dalla legislazione nazionale applicabile. Tali autorità dovrebbero essere registrate come autorità competenti nel sistema di informazione del mercato interno ai fini del regolamento (UE) 1024/2012 e comunicate alla Commissione.

(34)L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere monitorata e valutata al fine di determinarne l'impatto sui costi dell'ampliamento delle attività transfrontaliere, sulla maggiore trasparenza riguardante i prestatori di servizi transfrontalieri, sulla concorrenza, sui prezzi e sulla qualità dei servizi forniti. Gli effetti del presente regolamento e il funzionamento pratico della cooperazione tra autorità di coordinamento dovrebbero essere valutati periodicamente. Tale monitoraggio avverrà in cooperazione con gli Stati membri, le parti sociali e altre parti interessate.

(35)Al fine di adeguare il funzionamento dell'IMI ai compiti attribuiti dal presente regolamento, il regolamento (UE) n. 1024/2012 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(36)Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in considerazione della complessità e dell'incoerenza degli approcci normativi impiegati per certi servizi negli Stati membri, ma, a motivo del maggiore coordinamento amministrativo e della maggiore armonizzazione nell'Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(37)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il presente regolamento, mediante l'introduzione della carta elettronica europea dei servizi e delle relative strutture e procedure amministrative, mira in particolare a promuovere il diritto di stabilimento e il diritto di prestare servizi in qualunque Stato membro, evitando ogni discriminazione in base alla nazionalità e garantendo procedure imparziali, eque e ragionevolmente rapide, a norma degli articoli 15, 21 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, garantendo nel contempo il pieno rispetto della protezione dei dati di carattere personale - anche in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 - e tenendo in debita considerazione il rischio di abuso di diritto di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 54 di detta Carta,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento introduce una carta elettronica europea dei servizi e le relative strutture amministrative, messe a diposizione dei prestatori di servizi di tutta l'Unione europea che intendono beneficiare di tale carta elettronica.

Ai fini della messa a disposizione di tale carta elettronica europea dei servizi per intraprendere e svolgere attività di prestatore di servizi, il necessario coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro è stabilito nella direttiva …….[direttiva ESC]....

Articolo 2
Campo di applicazione

1.Il presente regolamento si applica ai servizi elencati nell'allegato della direttiva [direttiva ESC].

2.Il presente regolamento non riguarda le materie di cui all'articolo 1, paragrafi da 2 a 7, della direttiva 2006/123/CE.

Esso non si applica alle attività e ai settori di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2006/123/CE.

3.Se le disposizioni del presente regolamento sono in contrasto con disposizioni di altri atti dell'Unione che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche, le disposizioni di questi altri atti dell'Unione prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifici.

Il presente regolamento, in particolare il capo III, lascia impregiudicati i diritti dei lavoratori, gli obblighi dei prestatori di servizi e i relativi controlli negli Stati membri di cui alle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1."informazioni sull'onorabilità di un prestatore": le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE;

2."documento elettronico": un documento elettronico quale definito all'articolo 3, punto 35), del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 ;

3."IMI": il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012;

4."documento pubblico": un documento rilasciato dalle autorità di uno Stato membro conformemente al suo diritto nazionale riguardante questioni pertinenti per le procedure disciplinate dal presente regolamento come segue:

a) documenti emanati da un'autorità o da un funzionario appartenente ad una delle giurisdizioni di uno Stato membro, ivi compresi quelli emanati dal pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario ("huissier de justice");

b) documenti amministrativi;

c) atti notarili;

d) dichiarazioni ufficiali come le annotazioni di registrazioni, visti per la data certa e autenticazioni di firme, apposte su una scrittura privata;

e) documenti redatti da agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio di qualsiasi Stato, ove tali documenti debbano essere presentati nel territorio di un altro Stato membro o agli agenti diplomatici o consolari di un altro Stato membro che agiscono nel territorio di un paese terzo;

5."legalizzazione": la formalità per certificare l'autenticità della firma di un pubblico ufficiale, la veste nella quale ha agito il firmatario del documento e, ove opportuno, l'identità del bollo o del timbro che reca;

6."apostille": formalità che può essere richiesta per certificare l'autenticità della firma, la veste nella quale ha agito il firmatario del documento e, ove opportuno, l'identità del bollo o del timbro che reca, apposto dall'autorità competente dello Stato da cui è emanato il documento, come previsto dalla Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961 (Convenzione sull'apostille);

7."copia autentica": una copia di un documento originale firmata e certificata come riproduzione esatta e completa di tale documento originale da un'autorità legittimata a tal fine ai sensi del diritto nazionale;

8."traduzione certificata": una traduzione effettuata da una persona qualificata a tal fine ai sensi del diritto di uno Stato membro;

9."assicurazione di responsabilità professionale": l'assicurazione di responsabilità professionale quale definita all'articolo 23, paragrafo 5, ultimo trattino, della direttiva 2006/123/CE;

10."servizio": un servizio quale definito all'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/123/CE;

11."prestatore": un prestatore quale definito all'articolo 4, punto 2), della direttiva 2006/123/CE;

12."Stato membro di stabilimento": uno Stato membro di stabilimento quale definito all'articolo 4, punto 4), della direttiva 2006/123/CE;

13."stabilimento": lo stabilimento quale definito all'articolo 4, punto 5), della direttiva 2006/123/CE;

14."Stato membro d'origine": lo Stato membro al quale un prestatore ha presentato la domanda di carta elettronica europea dei servizi;

15."Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale un prestatore intende prestare servizi avvalendosi della carta elettronica europea dei servizi;

16."requisito": un requisito quale definito all'articolo 4, punto 7), della direttiva 2006/123/CE;

17."autorità di coordinamento": un'autorità designata conformemente all'articolo 17;

18."autorità competente":

i) un'autorità competente quale definita all'articolo 4, punto 9), della direttiva 2006/123/CE;

ii) un'autorità competente quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2005/36/CE;

iii) qualsiasi autorità o organismo responsabile del registro centrale, del registro commerciale o del registro delle imprese in uno Stato membro;

iv) qualsiasi autorità fiscale di uno Stato membro;

19."distributore di prodotti assicurativi": un distributore di prodotti assicurativi quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 ;

CAPO II
PROCEDURA PER IL RILASCIO DI UNA CARTA ELETTRONICA EUROPEA DEI SERVIZI

Articolo 4
Domanda di carta elettronica europea dei servizi

1.I prestatori possono decidere di presentare una domanda di carta elettronica europea dei servizi.

Le domande di carta elettronica europea dei servizi sono presentate in una piattaforma elettronica collegata all'IMI utilizzando un modulo standard multilingue.

Il modulo standard è composto dai seguenti elementi:

a) dati identificativi del prestatore, compresi, se del caso, i numeri di iscrizione nei registri centrale, commerciale o delle imprese e a fini fiscali e previdenziali;

b) indicazione dell'attività di servizi, dello Stato membro ospitante e del tipo di carta elettronica europea dei servizi prevista;

c) indicazione dell'eventuale intenzione di prestare servizi della società dell'informazione;

d) informazioni relative allo stabilimento del prestatore nello Stato membro d'origine in relazione all'attività di servizi indicata conformemente alla lettera b), compresa la data di stabilimento iniziale e l'indicazione di altri Stati membri di stabilimento;

e) requisiti che devono essere rispettati dal richiedente per la prestazione del servizio nel proprio Stato membro d'origine, come qualifiche o certificazioni;

f) informazioni sull'onorabilità del prestatore;

g) informazioni su eventuali assicurazioni di responsabilità professionale che coprano il prestatore in materia di responsabilità professionale nel territorio dello Stato membro d'origine, comprese informazioni sulla copertura per attività svolte nel territorio di altri Stati membri, se del caso;

h) un riferimento alle carte elettroniche europee dei servizi rilasciate in precedenza per lo stesso prestatore e la stessa attività di servizi di cui alle lettere a) e b).

2.La Commissione precisa le modalità per la presentazione nel modulo standard delle informazioni di cui sopra alle lettere da a) a h) e fissa i dettagli tecnici del modulo standard in tutta l'Unione europea, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

La domanda è accompagnata da tutti i documenti giustificativi necessari, caricati dal richiedente nella piattaforma elettronica in cui è disponibile il modulo standard per la domanda.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per precisare ulteriormente:

a) i dettagli degli elementi informativi del modulo standard di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), che devono figurare in tale modulo;

b) altri documenti o categorie di documenti che devono essere inclusi, in via eccezionale, come pezze giustificative.

4.Gli Stati membri forniscono alla Commissione, tramite l'IMI, tutte le informazioni sulle fasi procedurali relative ai requisiti imposti ai prestatori per la prestazione di servizi tramite una succursale, un'agenzia o un ufficio e per la prestazione transfrontaliera temporanea di attività di servizi nell'ambito della direttiva... [direttiva ESC], necessarie per l'elaborazione dei moduli standard di domanda, precisando le informazioni e i documenti la cui presentazione è richiesta dal diritto nazionale del prestatore in relazione a tutti i requisiti applicabili, entro [9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] nella misura in cui le informazioni non figuravano nella notifica del requisito stesso, già presentate a norma dell'articolo 15, paragrafo 7, e dell'articolo 39, paragrafo 5, della direttiva 2006/123/CE.

5.Gli Stati membri comunicano alla Commissione, tramite l'IMI, le modifiche delle informazioni precedentemente trasmesse alla Commissione conformemente al paragrafo 4 prima dell'entrata in vigore della legislazione interessata.

Articolo 5
Certificato di assicurazione

1.Se nel modulo standard sono inserite informazioni sulla copertura assicurativa, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, lettera g), al modulo di domanda è allegato un certificato di assicurazione corrispondente.

Il distributore di prodotti assicurativi o l'organismo designato da uno Stato membro al fine di prestare l'assicurazione obbligatoria fornisce il certificato al richiedente che ne faccia richiesta.

Il certificato di assicurazione contiene informazioni sull'esistenza di un'assicurazione di responsabilità professionale per i servizi interessati, tra cui la portata territoriale di tale copertura in altri Stati membri, i rischi assicurati, la durata, le somme assicurate per sinistro e per tutti i sinistri in un anno e le eventuali esclusioni.

2.La Commissione può adottare un formato armonizzato per il certificato di assicurazione di cui al paragrafo 1, secondo comma, mediante atti di esecuzione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

CAPO III
FORMALITÀ PER IL DISTACCO DI PERSONALE

E PER LA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI

Articolo 6
Formalità per il personale distaccato

1.I prestatori in possesso di una carta elettronica europea dei servizi possono presentare, mediante una piattaforma elettronica collegata all'IMI, una dichiarazione preventiva di cui all'articolo 7 della direttiva 2005/36/CE relativa alle qualifiche professionali del personale che intendono distaccare nello Stato membro ospitante, in relazione all'attività di servizi cui si applica la carta elettronica, all'autorità competente dello Stato membro ospitante quale definita all'articolo 3, punto 18 ii), del presente regolamento.

Il comma precedente non si applica alle dichiarazioni preventive relative alle qualifiche professionali delle professioni regolamentate:

i) con ripercussioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica che non beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo II, III o III bis, della direttiva 2005/36/CE;

ii) per le quali è stata introdotta una tessera professionale europea, conformemente alla direttiva 2005/36/CE.

La dichiarazione relativa alle qualifiche professionali del personale distaccato è presentata in un modulo multilingue accompagnato da documenti giustificativi come richiesto all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2005/36/CE.

Una dichiarazione presentata conformemente al presente paragrafo costituisce una dichiarazione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2005/36/CE.

2.I prestatori in possesso di una carta elettronica europea dei servizi che intendono distaccare lavoratori in uno Stato membro ospitante in relazione all'attività di servizi interessata presentano una dichiarazione ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE secondo le procedure stabilite a tal fine dagli Stati membri.

Qualora gli Stati membri abbiano istituito procedure che consentano di compilare per via elettronica la dichiarazione relativa al distacco di lavoratori ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE, la piattaforma elettronica collegata all'IMI di cui al paragrafo 1 rinvia il titolare della carta alle procedure nazionali applicabili.

3.I prestatori in possesso di una carta elettronica europea dei servizi possono anche presentare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE, relativa ai lavoratori che intendono distaccare nello Stato membro ospitante in relazione all'attività cui si applica la carta, all'autorità competente dello Stato membro ospitante quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2014/67/UE mediante la piattaforma elettronica collegata all'IMI di cui al paragrafo 1, qualora lo Stato membro ospitante abbia comunicato alla Commissione che tale possibilità è applicabile per il distacco di lavoratori nel suo territorio.

Per avvalersi della possibilità di cui al primo comma, lo Stato membro ospitante fornisce tutti gli elementi richiesti conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2014/67/UE come base per un modulo multilingue che va presentato per la dichiarazione relativa ai lavoratori distaccati nel suo territorio. La Commissione pubblica tale modulo nella Gazzetta ufficiale e lo mette a disposizione nella piattaforma elettronica collegata all'IMI. Le informazioni pertinenti riguardo agli elementi richiesti sono messe a disposizione dello Stato membro ospitante interessato in piena conformità con i requisiti linguistici di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/67/UE.

Una dichiarazione presentata conformemente al primo e al secondo comma costituisce una dichiarazione valida ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2014/67/UE, fatti salvi altri obblighi amministrativi o misure di controllo imposti dallo Stato membro ospitante conformemente all'articolo 9 della medesima direttiva.

Lo Stato membro ospitante può informare la Commissione che non intende più avvalersi della possibilità di cui al primo comma.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, norme tecniche relative all'elaborazione del modulo multilingue di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 7
Formalità per la circolazione dei lavoratori autonomi

1.I prestatori che sono persone fisiche e richiedono una carta elettronica europea dei servizi possono presentare una dichiarazione preventiva sulle loro qualifiche professionali in una piattaforma elettronica collegata all'IMI alle stesse condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 1, per i loro lavoratori.

Per quanto riguarda le dichiarazioni preventive sulle qualifiche professionali del prestatore, gli attestati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere b) e d), della direttiva 2005/36/CE sono sostituiti da un modulo compilato di domanda di carta elettronica europea dei servizi, trasmesso allo Stato membro ospitante conformemente all'articolo 11 della direttiva [direttiva ESC]..., che /costituisce prova dello stabilimento del prestatore.

2.Una dichiarazione presentata conformemente al paragrafo 1 costituisce una dichiarazione preventiva ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2005/36/CE.

3.La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme tecniche relative all'elaborazione del modulo multilingue di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI LE PROCEDURE

RELATIVE ALLA CARTA ELETTRONICA EUROPEA DEI SERVIZI

Articolo 8
Procedure elettroniche

1.I prestatori hanno diritto a una gestione e un trattamento interamente elettronici delle procedure relative alla domanda, al rilascio e all'aggiornamento delle carte elettroniche europee dei servizi come pure a formalità interamente elettroniche conformemente all'articolo 6, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 7.

Tali procedure e formalità elettroniche sono rese disponibili dalla Commissione in una piattaforma elettronica collegata all'IMI.

Gli Stati membri stabiliscono se l'iter procedurale tra le loro autorità di coordinamento e le loro autorità competenti coinvolte nelle procedure relative alla carta elettronica europea dei servizi e nelle formalità per il distacco di personale e per la circolazione dei lavoratori autonomi conformemente agli articoli 6 e 7 avvenga o no per via elettronica.

2.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, specifiche tecniche per la gestione e il trattamento elettronici delle procedure di cui al paragrafo 1, comprese misure per garantire l'integrità, la riservatezza e l'accuratezza delle informazioni, nonché le condizioni e le procedure affinché il titolare di una carta elettronica europea dei servizi possa scaricare tali informazioni e autorizzare terzi ad accedervi e affinché i terzi in questione possano verificare le medesime informazioni.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

3.Le autorità di coordinamento degli Stati membri informano il pubblico in merito al funzionamento e al valore aggiunto della carta elettronica europea dei servizi come pure alle formalità per il distacco di personale e per la circolazione dei lavoratori autonomi conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7.

Articolo 9
Forma dei documenti e traduzione

1.Nel quadro delle procedure per il rilascio, l'aggiornamento, la sospensione o la revoca di una carta elettronica europea dei servizi, le autorità competenti degli Stati membri accettano i documenti sotto forma di copia semplice e non esigono che i documenti loro presentati siano soggetti a legalizzazione, apostille, certificazione o autenticazione.

2.Nella misura in cui, per le formalità relative al distacco di personale e alla circolazione dei lavoratori autonomi conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, sia richiesto l'uso di una forma particolare di documenti, in conformità al diritto dell'UE, le autorità competenti degli Stati membri quali definite all'articolo 3, punto 19 ii), accettano:

a) i documenti pubblici, i documenti certificati e le relative copie autentiche esenti da apostille e da ogni forma di legalizzazione;

b) i documenti certificati o autenticati nello Stato membro del primo rilascio, conformemente alle sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o alle sue prassi amministrative, come certificati o autenticati;

c) le copie autentiche fatte in qualsiasi Stato membro, conformemente alle disposizioni legislative dello Stato membro in cui è stata effettuata la certificazione.

3.Per i documenti utilizzati nel quadro delle procedure per il rilascio, l'aggiornamento, la sospensione o la revoca di una carta elettronica europea dei servizi o delle formalità per il distacco di personale e per la circolazione dei lavoratori autonomi conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, non è richiesta una traduzione certificata. Quanto sopra non pregiudica il diritto degli Stati membri di richiedere traduzioni non certificate di documenti in una delle loro lingue ufficiali, in conformità al diritto dell'UE.

4.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme tecniche per la traduzione automatica delle informazioni e dei documenti nel quadro delle procedure per il rilascio, l'aggiornamento, la sospensione o la revoca di una carta elettronica europea dei servizi o delle formalità per il distacco di personale e per la circolazione dei lavoratori autonomi conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 10
Oneri connessi al rilascio della carta elettronica europea dei servizi
e alle formalità per il distacco di personale e la circolazione dei lavoratori autonomi

1.Gli eventuali oneri applicati nel quadro della procedura di rilascio di una carta elettronica europea dei servizi sono ragionevoli e proporzionati e non superano i costi direttamente derivanti dalle attività specifiche relative alla procedura.

I prestatori hanno diritto al rimborso degli oneri versati in anticipo allo Stato membro d'origine o allo Stato membro ospitante per domande che non sono state esaminate, verificate e completate dagli Stati membri conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva... [direttiva ESC]...

Non sono applicati oneri per quanto riguarda:

a) le procedure per l'aggiornamento, la sospensione, la revoca o l'annullamento di una carta elettronica europea dei servizi;

b) la trasmissione di informazioni supplementari da parte del titolare della carta elettronica conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, della... [direttiva];

c) le formalità introdotte conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7 per il distacco di personale e la circolazione dei lavoratori autonomi.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante l'IMI, gli oneri e le modalità di pagamento introdotti a norma del presente articolo entro [2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e pubblicano tali informazioni in modo appropriato.

3.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme tecniche relative alle modalità e al trattamento dei pagamenti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

CAPO V
ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

Articolo 11
Attestazione dello stato di rischio della garanzia di responsabilità civile

1.Un distributore di prodotti assicurativi rilascia, entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso formulata dall'assicurato, un'attestazione dello stato di rischio della garanzia di responsabilità civile - oppure dell'assenza di sinistri - riguardo alle attività dell'assicurato coperte dal contratto di assicurazione di responsabilità professionale, durante al massimo gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale, che descriva le responsabilità derivanti dalla prestazione dei servizi interessati oggetto di un sinistro.

2.La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme sul formato standard di presentazione dell'attestazione di cui al paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 12
Obblighi dei distributori di prodotti assicurativi

I distributori di prodotti assicurativi e gli organismi designati da uno Stato membro al fine di prestare l'assicurazione obbligatoria tengono debitamente conto nella loro politica di accettazione e nel calcolo dei premi, in modo non discriminatorio, dell'esperienza del prestatore che emerge dall'attestazione dello stato di rischio rilasciata conformemente all'articolo 11 e presentata dal prestatore.

Articolo 13
Obblighi delle organizzazioni professionali

Le organizzazioni professionali, comprese le autorità competenti quali definite all'articolo 3, punto 18 i) e ii), che offrono ai propri membri o a prestatori di servizi, a particolari condizioni, una copertura di gruppo per l'assicurazione di responsabilità professionale garantiscono l'accesso a tale copertura, alle medesime condizioni su base non discriminatoria, ai prestatori di servizi di altri Stati membri che esprimono un interesse a beneficiare di tale copertura di gruppo.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14
Scambio di informazioni e mutua assistenza

1.Le autorità di coordinamento e le autorità competenti nei diversi Stati membri si scambiano informazioni e si prestano mutua assistenza nell'ambito di una procedura per il rilascio, la sospensione, la revoca o l'annullamento di una carta elettronica europea dei servizi come pure nell'aggiornamento delle informazioni in essa contenute. Tale obbligo si applica anche alle autorità competenti quali definite all'articolo 3, punto 19 ii), nell'ambito delle formalità ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7 per il distacco di personale e per la circolazione dei lavoratori autonomi.

2.Le autorità di coordinamento e le autorità competenti si avvalgono di tutte le interconnessioni esistenti fra registri nazionali per ottenere o verificare le informazioni ottenute in precedenza nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 1, compresa l'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese ai sensi della direttiva 2009/101/CE e dei registri fallimentari ai sensi del regolamento (UE) 2015/848.

3.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme tecniche per la gestione e il trattamento degli scambi di informazioni e della mutua assistenza di cui ai paragrafi 1 e 3. Ciò non pregiudica il funzionamento dei sistemi di interconnessione di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le rispettive specifiche tecniche.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 15
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da […]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 16
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 40, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 17
Designazione e ruolo delle autorità di coordinamento

1.Ai fini del presente regolamento ogni Stato membro designa un'autorità di coordinamento cui è conferito il potere di eseguire i compiti ad essa assegnati conformemente al presente regolamento.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'identità delle autorità di coordinamento designate conformemente al paragrafo 1 al più tardi entro [9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] e procedono alla loro registrazione nell'IMI conformemente all'articolo 5, lettera f), del regolamento (UE) n. 1024/2012.

3.Il presente articolo non mette in discussione la ripartizione delle competenze, a livello locale o regionale, degli Stati membri.

Articolo 18
Monitoraggio dell'attuazione

La Commissione, con gli Stati membri, le parti sociali e altri portatori di interessi, istituirà modalità di monitoraggio volte a monitorare l'attuazione e gli effetti del presente regolamento, in particolare gli effetti sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi negli Stati membri per i servizi contemplati, per quanto riguarda i costi per i prestatori derivanti dall'espansione delle attività transfrontaliere, il miglioramento della trasparenza sui prestatori che operano a livello transfrontaliero e l'aumento della concorrenza, e in che modo esso incide sui prezzi e sulla qualità dei servizi interessati, tenendo conto di pertinenti indicatori.

Articolo 19
Clausola di riesame

Entro 60 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, e in seguito almeno ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui suoi risultati, compresa un'analisi dell'impatto sugli oneri amministrativi sostenuti dai prestatori di servizi attivi a livello transfrontaliero. Tale relazione contiene anche una valutazione delle esperienze pratiche pertinenti per la cooperazione tra autorità di coordinamento. La relazione comprende una valutazione dell'opportunità di introdurre una carta elettronica europea dei servizi per altre attività di servizi nonché una valutazione della direttiva... [direttiva ESC] ..., in linea con l'articolo 21 della direttiva stessa.

La Commissione, nel quadro della relazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, valuta se e in quale misura la piattaforma elettronica collegata all'IMI di cui all'articolo 6 del presente regolamento possa agevolare l'espletamento delle formalità necessarie per il distacco di lavoratori ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE. Tale valutazione tiene conto dell'esperienza degli Stati membri che possono aver scelto di utilizzare la piattaforma elettronica collegata all'IMI ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 20
Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 è aggiunto il seguente punto:

"9. Regolamento (UE) ....... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ......., che introduce una carta elettronica europea dei servizi e le relative strutture amministrative."

Articolo 21
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo giorno] successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 4, paragrafi da 1 a 3, l'articolo 5, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafi 1, 2, 3 e 4, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, l'articolo 10, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, si applicano a decorrere dal [due anni dopo l'entrata in vigore] del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce una carta elettronica europea dei servizi e le relative strutture amministrative

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 31  

Titolo 02: Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

Attività 02 03: mercato interno di beni e servizi

1.3.Natura della proposta/iniziativa

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione annunciata nel quadro della strategia per il mercato unico 

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 32  

 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Il piano strategico della DG GROW per il periodo 2016-2020 individua tra le priorità della Commissione la realizzazione di un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida. Nella sua comunicazione sulla strategia per il mercato unico "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e le imprese" [COM (2015) 550 final] la Commissione ha annunciato iniziative legislative volte a eliminare gli ostacoli nel mercato dei servizi.

In tale contesto, nel quadro della strategia per il mercato unico è stata proposta l'introduzione di una carta elettronica europea dei servizi ("passaporto per i servizi") al fine di accrescere le certezze e ridurre gli ostacoli per i prestatori di servizi che intendono affacciarsi ad altri mercati dell'UE per espandere le loro attività. Questo annuncio è stato accolto con favore dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del giugno 2016.

Obiettivi generali della presente iniziativa sono il miglioramento dell'integrazione del mercato dei servizi alle imprese e delle costruzioni e l'aumento della produttività in entrambi i settori.

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici della presente proposta sono:

- rendere la prestazione di servizi in altri Stati membri più agevole e meno costosa per le imprese,

- infondere maggiore fiducia sul mercato nei confronti dei prestatori di servizi stranieri, attraverso un incremento della trasparenza e delle informazioni disponibili,

- accrescere le dinamiche di mercato e la concorrenza, con conseguente garanzia di valore aggiunto e scelta più ampia per i consumatori.

Per raggiungere questi obiettivi sono previste le seguenti attività:

1. riduzione degli oneri amministrativi mediante una procedura a livello di UE dotata di un'interfaccia pubblica che consenta ai prestatori di servizi di sbrigare le formalità online;

2. messa in contatto dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante attraverso una piattaforma informatica a livello europeo. A tal fine, il sistema IMI svolgerà una funzione di back-office per le autorità nazionali e dovrà essere ulteriormente sviluppato per sostenere il funzionamento della carta elettronica europea dei servizi.

Attività ABM/ABB interessate

Capitolo 02 03: Mercato interno di beni e servizi

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta, basata sulla direttiva che avrà introdotto la carta elettronica europea dei servizi, avrà i seguenti effetti:

1. una riduzione degli oneri amministrativi per i prestatori di servizi che intendono fornire servizi in altri Stati membri, in quanto potranno usufruire di una procedura elettronica semplificata per il disbrigo delle formalità, beneficiando di una gestione trasparente delle richieste. Ciò garantirà loro un risparmio in termini di tempo e costi quando si appresteranno a fornire servizi a livello transfrontaliero o a istituire uno stabilimento secondario;

2. una riduzione degli oneri amministrativi per le autorità nazionali, con conseguente agevolazione e aumento della cooperazione tra i diversi Stati membri;

3. un risparmio in termini di costi grazie alla possibilità di applicare uno strumento informatico esistente (il sistema di informazione del mercato interno, di seguito "IMI") a nuove aree, in modo da trarre vantaggio da economie di scala e diversificazione (invece di sviluppare un nuovo strumento specifico per questo solo scopo). Le autorità competenti sono già registrate nell'IMI.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

La proposta contribuirà a una più efficace attuazione della direttiva servizi, in particolare per quanto riguarda i servizi alle imprese e i servizi delle costruzioni.

La sua incidenza diretta potrà essere valutata sulla base dei seguenti indicatori:

- il numero di prestatori di servizi che usufruiranno della carta elettronica europea dei servizi (e le relative pratiche riguardanti il distacco di personale o la circolazione dei lavoratori autonomi),

- l'esperienza dei prestatori di servizi circa la facilità di completamento della procedura elettronica offerta,

- la velocità media delle procedure offerte,

- il numero degli scambi di informazioni tra gli Stati membri,

- l'esperienza degli Stati membri che si avvarranno della possibilità contemplata all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento in relazione ai criteri sopraindicati.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

La proposta ridurrà gli oneri amministrativi e accrescerà la certezza del diritto per i prestatori di servizi che intendono cominciare a fornire servizi in un altro Stato membro, sia su base temporanea sia mediante uno stabilimento secondario. Essa infonderà inoltre maggiore fiducia sul mercato nei confronti dei prestatori di servizi, attraverso un incremento della trasparenza e delle informazioni disponibili.

La carta elettronica europea dei servizi recherebbe inoltre alcuni vantaggi per le autorità degli Stati membri. In primo luogo, agevolerebbe il carico di lavoro che grava sulle autorità competenti sia nello Stato membro ospitante sia in quello di origine, sostituendo la tradizionale burocrazia cartacea con un flusso di lavoro elettronico, che sarebbe altamente standardizzato e offrirebbe strumenti di traduzione automatica. In secondo luogo, il disbrigo delle formalità verrebbe razionalizzato mediante un'unica applicazione elettronica e non avverrebbe più tramite l'attuale serie di flussi di lavoro paralleli.

A tal fine sarà istituita un'unica procedura a livello di UE basata su una piattaforma informatica comune paneuropea, il sistema IMI. Tale sistema è sviluppato, gestito e finanziato dalla Commissione ormai da molti anni. Gli Stati membri hanno già familiarità con il sistema, in quanto a partire dal 2011 oltre 5 000 autorità competenti sono già registrate nell'IMI.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Eventuali soluzioni nazionali o regionali per la semplificazione amministrativa presenterebbero differenze tra gli Stati membri in termini di riduzione dei costi e di efficacia. L'azione dell'UE garantirebbe ai prestatori di servizi un approccio più unitario tra gli Stati membri durante l'espansione della loro attività a livello transfrontaliero.

L'IMI, data la sua natura di strumento di comunicazione centralizzato sviluppato e gestito dalla Commissione, agevolerà l'introduzione e il corretto funzionamento delle procedure di rilascio della carta elettronica europea dei servizi, promuovendo un sistema efficiente di collaborazione tra gli Stati membri. La carta elettronica europea dei servizi, basandosi sul sistema IMI, permetterebbe anche di superare alcuni ostacoli, tra cui i costi di traduzione che gravano sulle imprese. La Commissione offrirà l'IMI in qualità di piattaforma informatica gratuita agli Stati membri che intendono utilizzarlo per la presentazione elettronica delle dichiarazioni preventive sui lavoratori distaccati nel loro territorio e, se gli Stati membri lo vorranno, renderà disponibile l'IMI anche per gli scambi interni riguardanti la carta elettronica europea dei servizi.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il sistema IMI si è dimostrato uno strumento efficace e affidabile anche in altri ambiti, ad esempio per la procedura della tessera professionale europea (European Professional Card, EPC) per il riconoscimento delle qualifiche professionali, introdotta nel 2013 con la modifica della direttiva 2005/36/CE.

La EPC, che agevola il riconoscimento delle qualifiche professionali per determinate professioni, è un sistema centralizzato offerto a livello di UE tramite una procedura chiaramente definita funzionante all'interno dell'IMI. Gli obblighi degli Stati membri durante l'iter procedurale sono stabiliti in dettaglio, in modo da evitare le ambiguità legate a norme più generali. La EPC fornisce una soluzione mirata sostenuta da specifiche norme su questioni pratiche quali documenti, scadenze per il disbrigo delle domande e tacita approvazione qualora le autorità dello Stato ospitante non prendano una decisione definitiva entro i termini stabiliti, e rappresenta pertanto un modo più facile, veloce e trasparente per ottenere il riconoscimento delle qualifiche.

Dall'introduzione di questa procedura nel gennaio 2016 sono state rilasciate oltre 560 tessere EPC (dato calcolato al 20 ottobre 2016). L'alto numero di EPC rilasciate riflette un'elevata domanda da parte dei professionisti (infermieri, fisioterapisti, guide alpine, agenti immobiliari, farmacisti) che al momento ne possono beneficiare.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La Commissione ha inoltre in programma una serie di iniziative future finalizzate all'introduzione di procedure o sistemi elettronici, per le quali è prevista, nei limiti del possibile, la creazione di sinergie. Tali iniziative comprendono l'interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), l'interconnessione dei registri fallimentari e l'estensione del mini sportello unico per l'IVA (MOSS IVA). Il sistema BRIS, che entrerà in funzione dalla metà del 2017, offrirà un più ampio accesso ai dati sulle imprese e a partire dal 2019 sarà integrato dall'interconnessione dei registri fallimentari. A partire dal 2021 il sistema MOSS IVA permetterà di ridurre i costi delle pratiche inerenti all'IVA che gravano sui prestatori di servizi stranieri.

Tutte queste iniziative sono complementari alla carta elettronica europea dei servizi. Si cercherà inoltre di creare sinergie tra di esse, ad esempio le informazioni disponibili tramite il sistema BRIS e l'interconnessione dei registri fallimentari, se tecnicamente fattibile, dovrebbero essere utilizzate dalle autorità di coordinamento per trattare le domande di carta elettronica europea dei servizi o per il confronto incrociato delle informazioni.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

 Proposta/iniziativa di durata limitata

◻ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

◻ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

 Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2018 al 2021

e successivo funzionamento a pieno ritmo. I costi di hosting, funzionamento e manutenzione sono inclusi nei costi di funzionamento del sistema IMI.

1.7.Modalità di gestione previste 33  

 Gestione diretta a opera della Commissione

⌧ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

◻ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione riferirà circa lo sviluppo e le prestazioni dell'IMI attraverso il quadro di valutazione online del mercato unico. In tale contesto sarà anche adeguatamente valutato l'uso dell'IMI per le richieste della carta elettronica europea dei servizi. Una relazione sulle questioni di protezione dei dati legate all'IMI, inclusa la sicurezza, sarà inoltre trasmessa periodicamente al Garante europeo della protezione dei dati.

I futuri strumenti giuridici saranno sottoposti a riesame a 5 anni dall'introduzione della carta elettronica europea dei servizi.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

Il rischio generale che può essere individuato consiste nella non adozione dello strumento della carta elettronica europea dei servizi da parte dei prestatori di servizi; la carta elettronica europea dei servizi potrebbe cioè essere pienamente sviluppata e resa operativa, ma scontrarsi poi con una domanda scarsa o inesistente. Un altro rischio è rappresentato dalle possibili difficoltà ad adattarsi alla nuova procedura da parte delle autorità competenti, che potrebbero non fornire risorse adeguate a una gestione appropriata e tempestiva delle richieste.

Uno dei principali aspetti della proposta è rappresentato dal fatto che la carta elettronica europea dei servizi sarà basata sulle funzionalità del sistema IMI, i cui rischi generali, compresi quelli operativi, sono stati individuati nel contesto del regolamento (UE) n. 1024/2012 (regolamento IMI). La Commissione è "proprietaria del sistema" dell'IMI ed è responsabile del suo funzionamento quotidiano, della sua manutenzione e del suo sviluppo. Il fatto che lo sviluppo e l'hosting del sistema siano affidati a un fornitore interno garantisce un elevato livello di continuità operativa. Nel contesto dell'introduzione della carta elettronica europea dei servizi sussistono inoltre rischi legati a questioni di protezione dei dati.

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Nell'affrontare i rischi generali individuati nella precedente sezione 2.2.1, la Commissione offrirà assistenza (es. workshop ecc.) a tutte le parti interessate (es. le autorità degli Stati membri, gli ordini professionali ecc.) e sosterrà attivamente l'introduzione e l'uso del nuovo sistema. Gli Stati membri saranno inoltre tenuti a promuovere i vantaggi dello strumento proposto.

Gli aspetti operativi della carta elettronica europea dei servizi, in particolare l'interfaccia pubblica, la funzione di back-office e lo strumento di notifica, sono legati al funzionamento dell'IMI e devono essere considerati nel contesto generale del sistema di controllo interno istituito dell'IMI, come previsto dal regolamento IMI. Il comitato direttivo dell'IMI ha il compito di garantire una sorveglianza e un controllo di alto livello. Incontri regolari e strumenti di comunicazione permettono un attento monitoraggio dei lavori di sviluppo e manutenzione della piattaforma informatica.

Inoltre, a norma dell'articolo 21 del regolamento IMI, dal 2012 il Garante europeo della protezione dei dati assicura che il trattamento dei dati personali da parte della Commissione nell'IMI avvenga in conformità delle norme applicabili. Le autorità nazionali per la protezione dei dati vigileranno sul trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a livello dello Stato membro.

2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

I rischi generali saranno affrontati mediante le relative misure, compresa la fornitura di assistenza e di informazioni alle parti interessate.

Il funzionamento della carta elettronica europea dei servizi si baserà sulle funzionalità dell'IMI e sul sistema di gestione e controllo attualmente in uso per l'IMI. Si ritiene che la proposta non porterà a un aumento del rischio di errore.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, le disposizioni normalmente applicabili alle attività della Commissione, incluso il regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), saranno applicate nel contesto dell'IMI senza restrizioni.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero
[Denominazione…]

Diss./Non diss 34 .

di paesi EFTA 35

di paesi candidati 36

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1A

02.03.04

Strumento per la gestione del mercato interno

Diss.

NO

NO

NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

Gli stanziamenti indicati nella presente sezione saranno coperti mediante la riassegnazione; non si prevede alcuna incidenza finanziaria sul bilancio dell'UE oltre agli stanziamenti già previsti nella programmazione finanziaria ufficiale della Commissione.

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

EUR

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

1A

Competitività per la crescita e l'occupazione

DG: GROW

2018

2019

2020

2021

TOTALE

• Stanziamenti operativi

02.03.04

Impegni

(1)

310 000

945 000

945 000

0

2 200 000

Pagamenti

(2)

310 000

945 000

945 000

0

2 200 000

Numero della linea di bilancio

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2a)

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 37  

Numero della linea di bilancio

(3)

0

0

0

0

0

TOTALE degli stanziamenti
per la DG GROW

Impegni

=1+1a +3

310 000

945 000

945 000

0

2 200 000

Pagamenti

=2+2a +3

310 000

945 000

945 000

0

2 200 000



TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

310 000

945 000

945 000

0

2 200 000

Pagamenti

(5)

310 000

945 000

945 000

0

2 200 000

•TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0

0

0

0

0

TOTALE degli stanziamenti
per la rubrica 1A
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

310 000

945 000

945 000

0

2 200 000

Pagamenti

=5+ 6

310 000

945 000

945 000

0

2 200 000



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

"Spese amministrative"

EUR

2018

2019

2020

2021

TOTALE

DG: GROW

• Risorse umane

303 600

427 800

427 800

358 800

1 518 000

• Altre spese amministrative

0

0

0

0

0

TOTALE DG GROW

Stanziamenti

303 600

427 800

427 800

358 800

1 518 000

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

303 600

427 800

427 800

358 800

1 518 000

EUR

2018

2019

2020

2021

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

613 600

1 372 800

1 372 800

358 800

3 718 000

Pagamenti

613 600

1 372 800

1 372 800

358 800

3 718 000

Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in EUR

Specificare gli obiettivi e i risultati

2018

2019

2020

2021

TOTALE

Tipo 38

Costo medio

No

Costo

No

Costo

No

Costo

No

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 39  

Ridurre gli oneri amministrativi

- Risultato

Interfaccia pubblica

200 000

600 000

600 000

0

1 400 000

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

200 000

600 000

600 000

0

1 400 000

OBIETTIVO SPECIFICO 2

Funzione di back-office

- Risultato

Funzione di back-office

110 000

345 000

345 000

0

800 000

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2

110 000

345 000

345 000

0

800 000

COSTO TOTALE

310 000

945 000

945 000

0

2 200 000

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.2.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

EUR

2018

2019

2020

2021

TOTALE

RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

303 600

427 800

427 800

358 800

1 518 000

Altre spese amministrative

Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

303 600

427 800

427 800

358 800

1 518 000

Esclusa la RUBRICA 5 40
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

303 600

427 800

427 800

358 800

1 518 000

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o reimpiegato all'interno della stessa DG. Ogni incidenza derivante dall'attuazione delle decisioni proposte riguardanti il numero di dipendenti o il livello degli stanziamenti sarà coperta mediante riassegnazione delle risorse esistenti.

3.2.2.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

2018

2019

2020

2021

•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

2,2

3,1

3,1

2,6

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 41

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 yy  42

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

2,2

3,1

3,1

2,6

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o reimpiegato all'interno della stessa DG. Ogni incidenza derivante dall'attuazione delle decisioni proposte riguardanti il numero di dipendenti o il livello degli stanziamenti sarà coperta mediante riassegnazione delle risorse esistenti.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Assistenza nell'adozione di atti di esecuzione pertinenti, project management, analisi funzionale e attività di supporto all'attuazione.

Personale esterno

3.2.3.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

3.2.4.Partecipazione di terzi al finanziamento

⌧ La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

◻ La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie

(1) Commissione europea, "Update of the study on the economic impact of the Services Directive", 2015.
(2) Conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2016.
(3) Comunicazione della Commissione "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese" del 28 ottobre 2015.
(4) Compresi nove seminari organizzati dalla Commissione con i prestatori di servizi delle regioni transfrontaliere.
(5) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, "Valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce una carta elettronica europea dei servizi e le relative strutture amministrative", 2017.
(6) Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).
(7) Tali settori costituiscono circa il 20% del PIL e dell'occupazione dell'UE (Eurostat).
(8) Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020 "Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione", COM(2016)179.
(9) Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 200 del 26.7.2016, pag. 1).
(11) Conclusioni del Consiglio sulla strategia per il mercato unico dei beni e dei servizi, 29 febbraio 2016 .
(12) Conclusioni del Consiglio europeo, 28 giugno 2016 .
(13) Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulla strategia per il mercato unico .
(14) Le principali raccomandazioni del comitato nel suo parere iniziale sulla valutazione d'impatto erano di rafforzare la definizione del problema, rivedere la concezione e l'articolazione delle diverse opzioni e fornire maggiori informazioni sui possibili costi a carico degli Stati membri e sulle opinioni dei portatori di interessi.
(15) http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm
(16) GU C , del , pag. .
(17) GU C , del , pag. .
(18) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
(19) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(20) Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).
(21) Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11).
(22) Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") ( GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).
(23) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(24) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005).
(25) Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11).
(26) Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11).
(27) Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).
(28) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(29) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
(30) Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).
(31) ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(32) A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(33) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/en/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(34) Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati
(35) EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(36) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(37) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(38) I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(39) Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici...".
(40) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(41) AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(42) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").